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Decisione

72.2012.77

Infrazione alla LF sugli stupefacenti

11 dicembre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

2.1. ad __________, a __________,

a __________ e altre imprecisate località,

nel periodo ottobre 2011- marzo 2012, alienato un

imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 1472.91 nonché 220 grammi di hascisc;

2.2. ad __________, a __________,

a __________ e altre imprecisate località, nel periodo 2006/febbraio2012 alienato

grammi 15 di cocaina a __________;

2.3. ad __________, a __________,

a __________ e altre imprecisate località,

nel

periodo ottobre 2011/ febbraio 2012 discutendone il prezzo con __________

fatto atti preparatori alla vendita di un imprecisato quantitativo di

cocaina ma di almeno 20/100 grammi;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: art. 19 cifra 1 LS;

3. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo luglio 2009 marzo 2012,

ad __________ e altre località,

personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: art. 19 a LS;

Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 15:30.

Evase le

seguenti

questioni: I. Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, il periodo del punto 3. dell’atto

d’accusa (contravvenzione alla LF sugli stupefacenti) viene modificato in

“dicembre 2009 - marzo 2012”.

La Procuratrice pubblica informa che sulla base del rapporto di

Olivone agli atti in merito alla purezza delle anfetamine, derubrica il reato

di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1. dell’atto

d’accusa) in infrazione semplice alla LF sugli stupefacenti.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico,

il quale chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa con le modifiche

apportate al dibattimento e la condanna di IM 1 alla pena detentiva di

15 mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa per un

periodo di prova di tre anni. Per quanto riguarda i sequestri, si rimette a

quanto detto durante l’istruttoria dibattimentale;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, il quale, essendo i fatti ammessi dal suo patrocinato,

non si oppone alla pena sospesa proposta dalla Pubblica Accusa. Rinvia al

verbale del dibattimento per quanto riguarda i sequestri. Non si oppone al

sequestro conservativo dell’importo di fr. 10'000.- a garanzia del pagamento di

tassa di giustizia e spese processuali.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 40, 42, 44, 47,

49, 51, 69, 70 CP;

19 cpv. 1 e 19a LStup;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

ad __________, __________, __________

ed altre imprecisate località,

1.2.1. nel periodo dicembre 2011 -

febbraio 2012,

alienato a ________ 450 grammi di anfetamina;

1.2.2. nel periodo ottobre 2011 -

marzo 2012,

alienato 1'042,91 grammi di marijuana e 220 grammi di hashish a __________, 400 grammi di marijuana a __________ e 30 grammi di marijuana a terze persone non identificate;

1.2.3. nel periodo 2006 - febbraio

2012,

alienato 15 grammi di cocaina a __________;

1.2.4. nel periodo ottobre 2011 -

febbraio 2012,

fatto atti preparatori alla vendita di 20 grammi di cocaina;

1.2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

ad __________ ed altre imprecisate località,

nel periodo dicembre 2009 - marzo 2012,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del

dibattimento.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 15 (quindici)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

4.

È ordinata la confisca di:

- Fr. 1'000.--;

- bilancia di precisione

marca TANITA modello 1479V n°2410418 con custodia (Nr. reperto 19546);

- rotoli in plastica per

sottovuoto (Nr. reperto 19547);

- macchina per sottovuoto

marca Reber Tipo 9700N (Nr. reperto 19548);

- bilancia elettronica marca

MIO STAR Cusine Plus n° serie MHK0910 (Nr. reperto 19549);

- telefono cellulare marca

Sony Ericsson (Nr. reperto 19553);

- telefono cellulare marca

Samsung (Nr. reperto 19554);

5.

È ordinato il dissequestro

di:

- macchina Fotografica

digitale marca Canon PC 1356 n°______ con custodia (Nr. reperto 19543);

- scheda SD Panasonic da 8

GB (Nr. reperto 19544);

- custodia per macchina

fotografica di colore viola (Nr. reperto 19545);

- macchina fotografica

digitale marca Sony n° 7475342 con custodia (Nr. reperto 19550);

- scheda SD Sony da 4 GB

(Nr. reperto 19551);

- custodia per macchina

fotografica in neoprene azzurro (Nr. reperto 19552);

- telefono cellulare marca

iPhone 4S di colore bianco, IMEI (Nr. reperto 19555);

- carta SIM (micro) Sunrise

avente il numero di chiamata 0763388425 (Nr. reperto 19556).

6.

A garanzia del pagamento

della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è mantenuto il sequestro

conservativo sull’importo di Fr. 11'920.--.

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 6'531.20

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 82.85

fr. 7'114.05

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