72.2012.85
Rapina a una donna anziana, che ha riportato un lieve trauma cranico con due ematomi. Proscioglimento dal reato di ricettazione
14 agosto 2012Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2012.85
Lugano,
14 agosto 2012/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Rosa Item,
presidente
GI 1
GI 2
Anna Grümann,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
patrocinato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 14.2.2012 al 16.2.2012 e dal 15.6.2012
al 24.6.2012 (13 giorni);
in esecuzione anticipata della pena dal 25.6.2012
imputato,
a norma dell’atto d’accusa nr. 78/2012 del 30 luglio 2012, di
1. rapina
per avere, a __________ il 14.02.2012, commesso un furto a danno
di __________ __________ (__________), usandole violenza, con una refurtiva
costituita da una borsetta dal valore e contenuto non determinati,
refurtiva recuperata e restituita alla parte danneggiata,
in particolare,
dopo aver avvicinato l’anziana vittima sulla pubblica via e averle
domandato, invano, di dargli dei soldi,
per averle improvvisamente afferrato la borsetta che teneva in
mano e, pressoché contemporaneamente, averla spintonata all’indietro con la
conseguenza che __________ __________, colta di sorpresa, cadde al suolo sulla
schiena, battendo il capo a terra,
impossessandosi l’autore in tal modo della borsetta per poi
scappare,
ritenuto come a seguito della caduta la vittima riportò un lieve
trauma cranico con due ematomi in sede parietale rispettivamente occipitale
come descritto nel certificato medico, agli atti, rilasciato il 14.02.2012
dall’Ospedale __________ di __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e
luogo;
reato previsto: dall’art. 140 cifra 1 CP;
2. ricettazione
per avere, a __________, in data imprecisata nel periodo
23.10.2004 / giugno 2005, barattato con un CD musicale con una persona non
identificata il telefono cellulare Motorola (IMEI ________________) del valore
non determinato, che sapeva o doveva presumere essere stato ottenuto mediante
un reato contro il patrimonio e più precisamente dal furto commesso a
__________ il 23.10.2004 a danno di __________ __________ (refurtiva
recuperata);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e
luogo;
reato previsto: dall’art. 160 cifra 1 CP;
Presenti
- il
Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore
12:40.
Evase le seguenti
questioni: La
Presidente comunica alle parti che in subordine all’imputazione di ricettazione
di cui al punto 2. AA, la Corte prospetta il reato di ricettazione di poca
entità (art. 160 cifra 1 in combinazione con art. 172ter CP).
Dà quindi alle parti facoltà di
esprimersi in proposito.
Avv. DUF 1: nessuna
osservazione.
PP: Osserva che trattandosi di
contravvenzione, il reato sarebbe prescritto.
Sentiti § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale rileva che i fatti di cui al punto 1. dell’atto d’accusa, che secondo la
giurisprudenza del TF configurano il reato di rapina (DTF 133 IV 207), sono
stati ammessi dall’imputato. Chiede inoltre la conferma del punto 2. dell’atto
d’accusa, rilevando che l’imputato ha agito con dolo eventuale e che il
telefonino, all’epoca appena uscito sul mercato, valeva certamente più di fr.
300.--. Venendo alla commisurazione della pena, ritiene che a sfavore di IM 1
pesano i suoi precedenti penali e il fatto di aver commesso un reato
oggettivamente grave in danno di una persona fragile. A suo favore tiene conto
del fatto che ha collaborato con gli inquirenti, ammettendo fin da subito la
rapina, e che ha agito in stato di scemata imputabilità di grado perlomeno
medio. Propone quindi la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 14 mesi,
a valere quale pena unica comprensiva della pena pecuniaria di cui al decreto
d’accusa del 24.4.2009. Visti i suoi precedenti penali, il fatto che ha
continuato a consumare alcolici e stupefacenti e tenuto conto dell’alto rischio
di recidiva decretato dal perito psichiatrico, ritiene che la prognosi sia
infausta e che di conseguenza non possa essere concessa la sospensione
condizionale della pena ex art. 42 CP. Postula inoltre che nei confronti di IM
1 venga pronunciata una misura terapeutica stazionaria da eseguirsi in una
struttura chiusa ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP, poiché altrimenti sussiste il
rischio concreto che l’imputato si dia alla fuga, che interrompa l’assunzione
dei farmaci e che torni a delinquere. Non si oppone alla sospensione della pena
detentiva ex art. 57 CP per dar luogo al trattamento stazionario. Da ultimo,
chiede il dissequestro e la restituzione del telefonino in sequestro all’avente
diritto;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato, il quale non contesta la sussistenza del
reato di rapina, ma sottolinea che occorre tenere conto della piena
collaborazione fornita dal suo patrocinato, della mancanza di premeditazione,
della difficile situazione personale in cui si trovava, del fatto che la
vittima non ha riportato gravi conseguenze fisiche e della circostanza che la
refurtiva è stata interamente recuperata e restituita. Contesta invece
l’imputazione di ricettazione, poiché IM 1 non aveva immaginato che il
telefonino potesse essere rubato e perché lo scambio di telefonini era prassi
usuale tra i giovani, come rileva la Polizia giudiziaria nel suo rapporto
d’inchiesta. In via subordinata, rileva che non è stato accertato il valore del
telefonino, per cui deve essere ritenuta la ricettazione di lieve entità, nel
frattempo prescritta. Ripercorre il difficile vissuto di IM 1, sottolineando
che i traumi cranici subiti nell’ambito dei due incidenti stradali hanno
comportato delle difficoltà di memoria e di concentrazione, con conseguenze
negative sulla sua formazione scolastica e professionale. Evidenzia che il suo
assistito ha commesso la rapina in stato di scemata imputabilità del 60%,
avendo egli oggi ammesso che quel giorno aveva assunto cannabis. In
conclusione, in considerazione del sincero pentimento dimostrato da IM 1, della
scemata imputabilità, della piena collaborazione prestata nonché del periodo di
carcerazione sin qui sofferto, postula una massiccia riduzione della pena
proposta dal Procuratore pubblico. Chiede inoltre che venga concessa la sospensione
condizionale della pena, poiché il rischio di recidiva non è concreto, non
avendo IM 1 commesso alcun reato tra il 15.2.1012 e il 15.6.2012 e non essendo
una persona pericolosa. IM 1 ha inoltre ricominciato ad assumere i necessari
medicamenti e sta intraprendendo un percorso terapeutico positivo. Per quanto
concerne la pronuncia di una misura, si rimette al prudente giudizio della
Corte.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1 è nato il __________ a
__________. In merito alla sua vita ha riferito:
"
Fatti
I miei genitori hanno avuto tre figli nel corso del loro
matrimonio che si è sciolto nel 2004.
Oltre a me che sono il maggiore, hanno avuto due ragazze, mie
sorelle, che sono del __________ e del __________.
Mio padre lavora come “capo movimento” presso la stazione
ferroviaria di __________.
Mia madre è animatrice presso la casa anziani del Comune di
__________.
I miei genitori, dopo il divorzio, non si sono risposati e non
hanno avuto altra prole”.
Con loro in passato ho avuto un brutto rapporto. Quando sono
uscito dalla clinica psichiatrica di __________ nel corso del __________, mi è
stato fatto un certificato medico che diceva che non potevo vivere con i miei
genitori. Di conseguenza sono andato a vivere da solo. Questo ha portato un
miglioramento nei rapporti nel senso che ogni tanto ci si sente e ci si vede,
riuscendo a parlare un po’ di tutto. Ai tempi invece c’erano degli argomenti
tabù. Preciso che i miei genitori comunque non li vedo mai assieme.
Per quanto riguarda la mia formazione, dopo le scuole dell’obbligo
ho frequentato il Liceo di __________ anche se, pur essendo arrivato alla fine
della quarta classe, non ho conseguito la maturità.
Se la memoria non mi inganna ho abbandonato il Liceo nel
__________.
Sottolineo che i miei problemi di natura psichica, che riconosco,
si sono aggravati dopo l’incidente della circolazione in cui sono incorso, da
solo, cadendo dalla moto, sulla strada fra __________ e __________ nell’ottobre
o novembre __________. Preciso che i miei problemi mentali hanno avuto inizio
nel __________ quando ho subito il primo rivovero in clinica a __________.
Dopo aver abbandonato il Liceo ho iniziato un apprendistato come
disegnatore del genio civile, che non sono riuscito a portare a termine. Questo
apprendistato l’ho seguito per circa 2 anni.
Di seguito sono stato disoccupato un anno, percependo le relative
indennità. In quel periodo ho vissuto a casa con mia madre.
In seguito ho iniziato la scuola di commercio di __________ che
quest’anno sto finendo.
Proprio oggi avrei dovuto sottopormi ad un esame orale.
ADR che a mio modo di vedere probabilmente non avrei ottenuto il
diploma perché, con tutta probabilità non vengo promosso per un rendimento
insufficiente.
ADR che attualmente non ho una relazione sentimentale con l’altro
sesso.
ADR che attualmente vivo in un appartamento a __________ che mi
viene pagato dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di
__________. Preciso comunque che recentemente ho ricevuto la disdetta del
padrone di casa perché non mi sono comportato bene. Un paio di volte sono
arrivato a casa un po’ brillo e ho tenuto la musica alta. Devo lasciare
l’appartamento entro la fine di giugno __________”
(AI 34: verbale PP 15.06.2012).
Quo alla sua situazione finanziaria ha dichiarato di non avere
alcuna fonte di reddito e che
"
grazie all’ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di
__________ ottengo il pagamento dell’appartamento ove vivo a __________ da
solo. Inoltre ricevo, dalla medesima fonte, circa fr. 800.-/1'000.- al mese per
poter vivere”
(AI 5, verbale PP 15.02.2012; verbale pol. 14.02.2012).
1.1. In merito al consumo di
sostanze stupefacenti IM 1 ha dichiarato di aver cessato l’uso di sostanze
stupefacenti rifiutandosi tuttavia di sottoporsi, quando è stato arrestato, al
necessario prelievo per l’esame tossicologico. Anche dinanzi al PP ha ribadito
di non far uso di sostanze stupefacenti rifiutandosi di indicare a far tempo da
quando salvo poi dichiarare al dibattimento di aver commesso la rapina sotto
l’influsso di sostanze stupefacenti segnatamente cannabis e cocaina (verbale
pol. 14.02.2012; verbale PP 15.02.2012; verbale d’interrogatorio all. 1 al
verbale del dibattimento).
1.2. Dall’estratto del casellario
giudiziale nonché dalla documentazione agli atti (AI 1), risultano a carico
dell’imputato le seguenti condanne:
- il 9 settembre 2004 per
consumo e detenzione di 1 grammo di canapa (marijuana) alla multa di fr. 200.-;
- il 31.01.2005 per
circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme di circolazione,
circolazione con veicolo difettoso, senza licenza di condurre e per
contravvenzione alla Legge Federale sugli stupefacenti, alla pena di 45 giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni
oltre ad una multa di fr. 600.-;
- l’8 maggio 2006 per
contravvenzione alla Legge Federale sugli stupefacenti (consumo di marijuana)
alla multa di fr. 100.-;
- il 13 marzo 2008 dal
Giudice della Pretura penale per guida in stato di inattitudine, infrazione
alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di infortunio e
per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (consumo di marijuana), alla
multa di fr. 1'200.-;
- il 14 aprile 2009 è stato
condannato per guida in stato di inattitudine (in stato di ebrietà), infrazione
alla norme della circolazione e per inosservanza dei doveri in caso di
infortunio, alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.-,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni ed alla multa di fr.
800.-.
E’ stato durante il periodo di prova di quest’ultima condanna che
IM 1 ha commesso un nuovo reato.
1.3. In merito al suo stato di
salute vi è che IM 1 da quando aveva appena 16 anni ha iniziato ad evidenziare
disturbi tali che hanno anche comportato il ricovero coatto presso la __________
di __________ talvolta con degenze anche lunghe. Dalla cartella trasmessa dalla
CPC al PP, risultano in particolare i seguenti ricoveri: dal __________.
Nell’ambito del procedimento che ci occupa IM 1 è stato sottoposto
a perizia psichiatrica. Il 28/31 maggio 2012, il dottor __________ incaricato
dell’allestimento della perizia, ha consegnato il referto peritale (AI 23) cui
è seguito il 18.06.2012, un complemento di perizia (AI 41).
Il dottor ____ al termine del lavoro peritale ha concluso che
"
Il peritando presenta una struttura psicotica di personalità
ovvero una alterazione della personalità caratterizzata da blocchi affettivi
riconducibili ad una relazione altamente perturbata con le figure di
riferimento primario e in modo particolare con la madre e da una difficoltà a
distinguere tra la fantasia e la realtà che lo portano ad avere delle
importanti difficoltà di integrazione con l’ambiente umano e sociale. Lo scarse
esame della realtà del peritando deriva da una incapacità ad usare l’intelletto
per adattarsi alla società e ad un pensiero immaturo che lo porta a rifugiarsi
nell’irreale o a pretendere dal mondo esterno il pronto esaudimento di tutte le
sue pulsioni desiderative”.
Lo specialista ha quindi posto la diagnosi di “Disturbo misto
della condotta e della sfera emozionale (ICD10-F92.8) in struttura psicotica
della personalità”.
Rispondenso agli ulteriori quesiti del mandato peritale, il dottor
__________ ha concluso che “i reati contestati al peritando sono da mettere
in rapporto con la struttura di personalità psicotica di cui è affetto e con i
disturbi della condotta e della sfera emozionale da essa derivati”,
riconoscendo al peritato una scemata imputabilità di grado medio derivante non
dalla incapacità di valutare il carattere illecito dell’atto quanto piuttosto
da una alterazione della capacità di agire secondo la valutazione del carattere
illecito dell’atto.
Il perito, in merito al rischio di recidiva, ha ritenuto che “il
peritando presenti un fondato pericolo di commettere nuovi reati”,
giudicando
“elevata la possibilità che il peritando possa commettere nuovi
reati attinenti alla sfera dei rapporti interpersonali”.
Lo specialista ha precisato che “il rischio di commettere nuovi
reati attinenti alla sfera dei rapporti interpersonali sia da mettere in
relazione con le particolari le particolari caratteristiche del disturbo della
personalità del peritando e pure con le circostanze particolari in cui sarebbe
stato commesso il reato”.
Il perito ha giudicato “che la turba psichica del peritando sia
da considerarsi di gravità notevole e di lunga durata” (AI 23: perizia
psichiatrica 28 maggio 2012).
A giudizio del dottor __________ “il peritando è tuttora
portatore della struttura psicotica di personalità e delle alterazioni della
condotta e della sfera emozionale messe in evidenza”.
Quanto alle misure da porre in essere, il perito ha concluso che
"
essendo la alterazione della personalità di origine
prevalentemente endogena sono consigliabili dal punto di vista terapeutico
delle misure psicoterapiche integrate con delle misure di tipo
psicofarmacologico (neurolettici atipici e stabilizzatori dell’umore) che
possono non solo moderare la patologia psicotica ma anche agire in senso
antiimpulsivo.
Un trattamento specialistico come quello indicato sopra può
consentire una riduzione del rischio di commettere nuovi reati in connessione
con la turba psichica evidenziata. Al fine di monitorare la effettiva presa dei
medicamenti indicati sono da prevedere dei controlli periodici del sangue. Sono
dell’avviso che un trattamento ambulatoriale svolto in un clima di
collaborazione da parte del peritando, dovrebbe in linea teorica essere idoneo
a contenere il rischio di nuovi reati.
Il trattamento indicato va attuato da un medico specialista in
psichiatria (presso una delle sedi del Servizio Psicosociale sul territorio del
Cantone __________) eventualmente in collaborazione con uno psicologo
psicoterapeuta”
(AI 23).
2. Il 14 febbraio 2012
alla centrale della Polizia Cantonale di __________ veniva segnalata la commissione
di una rapina ai danni di un’anziana signora poi identificata in __________
__________, __________, domiciliata a __________, commessa da un giovane che
era stato visto allontanarsi verso il centro città. Poco dopo il presunto
autore veniva fermato dalla Polizia a poche centinaia di metri dal luogo dei
fatti e veniva identificato in IM 1 (__________).
2.1. Ascoltata dalla Polizia, la
vittima __________ __________ dichiarava che
"
mentre camminavo per raggiungere la fermata del bus, mi sono resa
conto che una persona mi teneva d’occhio. Capivo che stava intraprendendo
qualche cosa nei miei confronti. Così è stato.
Si è avvicinato alla mia persona e come prima cosa mi ha parlato
chiedendomi i soldi. Nel medesimo momento mi ha dato uno spintone e mi ha
strappato la mia borsetta che tenevo in mano. Io sono caduta a terra picchiando
la testa. Di conseguenza ho perso di vista questa persona che mi ha aggredito.
Sono subito stata soccorsa da alcuni passanti che mi hanno accompagnata in un
negozietto. Mi hanno fatto sedere e quindi tranquillizzata. Dopo alcuni minuti,
qualcuno mi ha riportato la mia borsetta. Io ho controllato se tutto era
presente. Non mancava nulla”.
La vittima ha precisato che a seguito della caduta “lamento
dolori alla testa (ho un bernoccolo) e dolori in generale a tutto il corpo.
Devo dire che mi sono spaventata molto. Sono portatrice di un pace-maker e
prendo insulina”.
Sottoposta a visita medica presso __________ di __________, la
vittima ha riportato le lesioni di cui al certificato medico del PS __________
di __________ (cfr. certificato medico 14.02.2012; verbale __________
__________ __________).
2.2. L’imputato, che come visto
sopra al punto 2, era stato quasi subito fermato, tradotto in Polizia, veniva
interrogato e ammetteva subito i fatti. Il giorno successivo, dinanzi al PP,
(verbale PP 15.02.2012), confermava di essere l’autore della rapina commessa in
danno dell’anziana vittima. In particolare dichiarava che mentre si trovava nei
pressi della stazione __________ di __________,
"
ho notato una signora anziana che si trovava sotto la pensilina
dei bus in attesa. Avevo fame e ho quindi deciso di rivolgermi a lei per
chiederle se mi faceva la carità. Le ho chiesto almeno tre volte se mi dava dei
soldi per potermi comprare qualcosa da mangiare. La signora mi ha sempre
risposto negativamente. Al che io le ho detto che i soldi me li sarei presi lo
stesso. L’ho quindi spintonata con le punte delle mie dita della mano destra
colpendola sotto la sua spalla sinistra, sopra il seno.
La mia spinta non era particolarmente forte ma comnunque di una
certa intensità per una persona anziana. Tant’è che la signora ha perso
l’equilibrio, ha fatto un paio di passi indietro ed è caduta a terra sulla
schiena. Preciso che la signora è caduta sulla carreggiata della strada e che
prima di essere da me spinta si trovava sul marciapiede della pensilina.
Cadendo a terra la signora ha “mollato” la presa alla sua borsetta
che io ho quindi subito afferrato per poi scappare. Sottolineo che non ho
strappato la borsa dalle mani della vittima, ma l’ho afferrata da terra, dove
si trovava.
Sono scappato ad un certo punto in discesa su una scala, dove ho
fatto una caduta rovinosa, a seguito della quale ho perso la borsetta rubata”
(VI PP 15.2.2012, AI 5, pag. 2).
L’imputato dichiarava di essere stato sobrio al momento dei fatti
e che
"
Non avevo fatto né uso di alcol né uso di stupefacenti.
ADR che attualmente non faccio uso di stupefacenti. Non voglio
rispondere alla domanda a sapere da quanto tempo non faccio più uso di sostanze
stupefacenti.”
(AI 5, verbale PP 15.02.2012).
2.3. Al termine del verbale
15.02.2012, il Procuratore pubblico disponeva il mantenimento dell’arresto
provvisorio decretato dalla Polizia fino all’indomani, giovedì 16.02.2012,
momento in cui l’imputato, posto in libertà provvisoria, veniva affidato al
servizio psico-sociale di __________ dove sarebbe stato preso a carico dalla
dr. Med. __________ __________. Tra le misure sostitutive all’arresto disposte
dal PP, vi era infatti, tra l’altro, l’imposizione dell’obbligo per l’imputato,
di sottoporsi “al trattamento medico/psichiatrico/psicologico che verrà
predisposto a mio beneficio dal Servizio psico-sociale di __________” e ciò
in considerazione dello stato psico-fisico attestato dal certificato medico del
14.02.2012 della dott.ssa __________ __________ al fine di “affievolire il
pericolo di recidiva” (AI 5, verbale 15.02.2012).
2.4. IM 1, posto in libertà
provvisoria, nonostante i primi intenti, non rispettava l’obbligo di sottoporsi
al trattamento medico/psichiatrico/psicologico presso il servizio psico-sociale
di __________, in particolare non si presentava all’appuntamento previsto per
il 26 aprile 2012 senza fornire alcuna giustificazione (AI 17, scritto
27.04.2012 del Servizio psico-sociale di __________ al PP). Malgrado i richiami
del PP al rispetto della misura sostitutiva all’arresto (AI 18), IM 1 non vi
dava seguito e il 13 giugno 2012 comunicava telefonicamente alla dottoressa
__________ __________ di rifiutare la terapia farmacologica. Il PP, preso atto
dello scritto della dott.ssa __________ __________ che gli comunicava
l’impossibilità di porre in essere un intervento ambulatoriale (AI 28; AI 30),
il 14.06.2012 spiccava il mandato di accompagnamento coattivo in esecuzione del
quale l’imputato veniva fermato il 15.06.2012. Interrogato ribadiva che “non
intendo assumere alcuna cura farmacologica in quanto contrario ad ogni tipo di
psicofarmaco” (AI 34: verbale PP 15.06.2012), per cui al termine del
verbale il PP ne disponeva l’arresto per pericolo di recidiva posto che anche
in base alle conclusioni del perito dr. __________ (pervenute nel frattempo al
PP) era necessaria, per ovviare al rischio di recidiva, tra l’altro, la
somministrazione di una terapia farmacologica.
Con decisione di pari data, il GPC, dopo l’audizione, ordinava la
carcerazione preventiva dell’imputato (AI 36: decisione GPC).
2.5. Il perito dottor __________
preso atto della non collaborazione di IM 1 al trattamento medico, concludeva
per l’inesistenza dei presupposti per una presa a carico ambulatoriale e quindi
per la necessità di un trattamento medico stazionario presso la Clinica
Psichiatrica Cantonale di __________ (AI 41, complemento 18.06.2012 al referto
peritale).
2.6. In merito ai fatti del
14.02.2012 segnatamente in merito alla dinamica della rapina, IM 1 nel verbale
PP del 15 giugno 2012, precisava meglio che:
"
praticamente dopo aver chiesto alla vittima di consegnarmi dei
soldi e dopo che la stessa mi ha risposto che non me li dava, io ho in sostanza
afferrato la borsetta che la donna teneva in mano e pressochè
contemporaneamente ho spintonato la donna che è caduta a terra. Preciso che
quando io ho afferrato la borsetta la signora ha tentato di trattenerla. Io ho
però vinto la sua resistenza”
(AI 34, verbale PP 15.06.2012).
In detto verbale IM 1 veniva interrogato anche in merito al
ritrovamento presso il suo domicilio di un cellulare marca Motorola risultato
rubato a __________ in una discoteca, il 23.10.2004, ai danni di __________
__________, __________ (AI 26, denuncia di furto). L’imputato dichiarava che il
telefonino gli era stato probabilmente regalato in cambio di qualche CD con
incisa musica rap, presso il Liceo di __________ da lui frequentato fra il 2001
ed il 2005. Ha precisato di non essersi mai immaginato che il telefonino era
stato rubato e che se l’avesse saputo, non l’avrebbe accettato (AI 34, verbale
PP 15.06.2012).
3. Con atto d’accusa del 6
luglio 2012 sostituito poi con quello del 30 luglio 2012 con il
deferimento di IM 1 ad una Corte delle assise criminali, il Procuratore
pubblico imputava a IM 1 la rapina commessa a __________ il 14.02.2012 (punti 1
dell’AA) e la ricettazione del cellulare motorola (punto 2 dell’AA).
4. Al dibattimento IM 1, come
aveva già fatto in sede d’inchiesta,
ha confermato nuovamente di essere l’autore della rapina
giustificando il suo agire con l’essersi trovato “in una situazione di
bisogno” intendendo dire che voleva comprarsi del cibo in quanto aveva fame
e voleva mangiare e che non “essendo nel pieno delle mie facoltà mentali in
quell’istante avevo ritenuto che fosse una cosa giusta, normale agire in quel
modo”.
Ha riconosciuto di aver “fatto una cosa brutta perché la
signora anziana è debole, potevano esserci conseguenze peggiori”.
In aula, contrariamente a quanto affermato nel corso d’inchiesta,
l’imputato ha dichiarato di aver commesso la rapina sotto l’influsso di
sostanze stupefacenti segnatamente cannabis e cocaina (verbale d’interrogatorio
all. 1 al verbale del dibattimento).
In merito al cellulare ha ripetuto di non aver pensato né
immaginato che il telefonino (il cui valore, agli atti, non risulta
comprovato), potesse essere rubato (verbale di interrogatorio dell’imputato,
all. 1 al verbale del dibattimento).
5. La dinamica dei fatti così
descritta da IM 1, coincide in sostanza con quella esposta dalla vittima e con
quanto riferito dal teste __________ __________ che, testimone della rapina,
aveva recuperato la borsetta quando IM 1, scappando, era scivolato perdendola
dalle mani (verbale teste __________ 14.02.2012 allegato al rapporto d’arresto
AI 2).
6. Pacifica è, sulla base dei
fatti così accertati, la realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi
per dichiarare IM 1 autore di rapina così come previsto dal disposto di cui
all’art. 140 cifra 1 CP, con il che trova conferma il punto 1 dell’AA.
Diversamente va per l’imputazione di ricettazione (punto 2
dell’AA) sub. ricettazione di poca entità in merito alla quale la Corte non ha
ritenuto l’adempimento dell’aspetto soggetivo del reato avendo IM 1 sempre
dichiarato di non aver saputo e neanche pensato che il telefonino che un suo
compagno gli aveva dato come scambio con un CD di musica rap, potesse essere
stato rubato, prosciogliendolo di conseguenza dalla relativa imputazione.
7. Nel commisurare la sanzione
alla colpa dell’accusato per il reato di rapina riconosciuto a suo carico, la
Corte ha considerato la colpa di IM 1 grave perché per puro spirito di lucro
non si è fatto alcuno scrupolo ad aggredire una donna anziana incurante del
fatto che spintonandola per rubarle la borsetta, l’ha sbilancita al punto da
farla cadere a terra. L’accusato ha messo in atto un comportamento che è parso
alla Corte particolarmente odioso e riprovevole per la scelta di rapinare una
vittima debole e particolarmente vulnerabile vista l’età avanzata, una vittima
cui ha procurato uno spavento enorme ed alla quale, solo per provvida fortuna,
ha causato unicamente ferite lievi. La Corte ha tenuto conto delle scuse
dell’accusato all’indirizzo della vittima ma non ha ritenuto assolutamente
dati, come chiesto dalla difesa, i presupposti per il riconoscimento del
sincero pentimento, attenuante che non è stata per il resto ulteriormente e
diversamente motivata.
La Corte ha considerato poi a favore dell’accusato che sin dal
primo verbale ha ammesso la rapina non senza notare comunque che è stato
fermato in quasi in flagranza di reato. In tali condizioni la Corte, preso atto
del carcere preventivo sofferto, della situazione personale, familiare e
sociale dell’accusato e fatte proprie le conclusioni peritali che riconoscono
all’accusato una scemata imputabilità di grado medio, ha ritenuto giusto ed
equo condannare IM 1 a 13 mesi di pena detentiva a valere quale pena unica (ex
art. 46 CP) comprensiva di quella di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.-
ciascuna inflittagli con decreto del 14.04.2009 dal Ministero Pubblico.
La pena così stabilita è da espiare considerate le conclusioni
peritali sull’alto rischio di recidiva che l’accusato presenta con la
conseguente formulazione di una prognosi del tutto negativa.
8. Sentito in aula, il perito
ha confermato le conclusioni espresse nella perizia psichiatrica quo alla turba
di cui è affetto IM 1 che a giudizio dell’esperto, è “di notevole gravità e
di lunga durata”. In merito al pericolo di recidiva connesso alla turba di
cui è affetto, ha ribadito la necessità che l’imputato “assuma la terapia
farmacologica, che venga monitorata l’effettiva presa dei medicamenti con prove
ematiche e che venga osservato il decorso clinico per verificare l’efficacia
del trattamento”. Lo specialista al dibattimento, non si è determinato
definitivamente sul quesito a sapere se il trattamento stazionario dovesse
essere eseguito in un’istituzione chiusa o aperta. Ha dichiarato unicamente che
a suo giudizio “ci sono possibilità che il trattamento inizialmente
stazionario si tramuti in un trattamento ambulatoriale. Penso che il
trattamento stazionario debba durare perlomeno 4/6 mesi” (verbale
d’interrogatorio del perito, allegato 2 al verbale del dibattimento).
9. In merito alla misura, la
Corte, stante la situazione psichiatrica dell’accusato così come illustrata dal
perito, ha riflettuto a fondo su quella che era la soluzione migliore e più
giusta per lo stesso accusato e per la necessaria tutela dei terzi visto l’alto
pericolo di recidiva segnalato dal perito. In questo senso la Corte ha preso
atto in modo positivo della nuova attitudine assunta dall’accusato a riguardo
della terapia farmacologica che ha deciso di seguire dal mese di luglio 2012. La
Corte ha considerato tuttavia che questo cambiamento dell’accusato è avvenuto
solo dopo essere stato riarrestato e mentre si trova in detenzione per cui ha
ritenuto che a questo stadio si imponga comunque la misura del trattamento
stazionario in un’istituzione chiusa ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP ritenuto
che qualora la collaborazione dell’accusato al trattamento medico dovesse
continuare in modo positivo, la misura potrà essere contenuta nei limiti
temporali indicati dal perito e successivamente sostituita da una misura meno
incisiva. L’esecuzione della pena detentiva inflitta è pertanto stata sospesa
ex art. 57 CP per dar luogo al trattamento stazionario che verrà eseguito in
un’istituzione chiusa che sarà scelta dalla competente Autorità.
La Corte auspica infine l’adozione in favore dell’accusato da
parte delle competenti Autorità, delle misure più efficaci ed idonee (ad
esempio anche nel senso anticipato dalla difesa con la nomina di un tutore)
atte a tutelarlo, a seguirlo e a creargli un punto di riferimento nel momento
in cui sarà libero di gestirsi in modo autonomo in particolare allorchè la
misura potrà limitarsi ad un trattamento ambulatoriale e ciò al fine di
prevenire la commissione di altri fatti di natura penale.
Visti gli art. 12, 40, 19, 47,
48a, 51, 57, 59 cpv. 3, 140 cifra 1, 160 CP;
135, 267, 422 e segg. CPP e 22 LTG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. rapina
per avere,
a __________, il 14.2.2012,
commesso, usandole violenza, segnatamente spintonandola
all’indietro e facendola cadere al suolo, un furto ai danni __________
__________ (__________),
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di ricettazione sub ricettazione di poca entità.
3.
Di conseguenza,
avendo agito in stato scemata imputabilità di grado medio,
IM 1 è condannato:
3.1
alla pena detentiva di 13
(tredici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena
unica ex art. 46 CP, richiamato il decreto d’accusa del 14.4.2009;
3.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- e dei disborsi.
4.
È ordinato il trattamento
stazionario del condannato ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP.
5.
L’esecuzione della pena
detentiva di cui al dispositivo 3.1. del presente giudizio è sospesa giusta
l’art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del trattamento stazionario.
6.
È ordinato il dissequestro
e la restituzione a __________ __________, __________, del cellulare Motorola
(IMEI __________________) in sequestro.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La
retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Perizia fr. 7'100.--
Perito in aula fr. 150.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 86.70
fr. 8'636.70
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