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Decisione

72.2012.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 marzo 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

Pena parzialmente aggiuntiva alla

pena di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 100.00 (cento), inflitta con

decisione del 22 giugno 2009 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, __________

e a quella di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 130.00 (centotrenta),

inflitta con decisione del 2 novembre 2010 dal Ministero Pubblico del Cantone

Ticino, __________.

E’ pure

condannato 2. Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro per le loro eventuali ulteriori pretese di natura

civile.

3. All’avv. DUF 1 ,

difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata

decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di

onorario e rimborso spese a carico dello Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv.

4 CPP.

4. IM 1 è

condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il

cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre 5. Ordina la confisca della

documentazione sequestrata in data 23 maggio 2011 a IM 1 e allegata al rapporto di polizia del 25/30 maggio 2011 (A.I. 29) e meglio:

ð documentazione originale __________l;

ð documentazione cartacea relativa a __________;

ð 2 ricevute di versamento a __________;

ð 1 ticket biglietto aereo __________ /__________ del 31

ottobre;

ð Dichiarazione di ricevuta originale;

ð 1 libretto fatture contenente scontrini di transazioni

del mese di marzo 2010.

6. A garanzia delle

spese procedurali e dei risarcimenti a favore degli accusatori privati, ordina

il sequestro conservativo dei seguenti valori patrimoniali (trasferiti al TP):

ð fr. 4'000.00 sequestrati a contanti in data 19.01.2011

presso l’abitazione di IM 1 (cfr. A.I. 29);

ð conto postale no. 65-98317-8 intestato a IM 1 presso __________

(saldo fr. 8'989.45, valuta 24.05.2012, cfr. A.I. 47).

7. Ordina il

dissequestro a favore di IM 1, a crescita in giudicato delle presente

decisione, del computer PC portatile HP Pavillon, depositato presso l’Ufficio

reperti di Bellinzona (reperto no. 14746).

Presenti: - il Ministero

Pubblico, rappresentato dal Procuratore Pubblico PP 1;

- l’imputata

IM 1, accompagnato dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il pubblico

dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 10:10.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

- al punto 5 dell’AA:

“per avere, nel periodo 5.3.2010/20.5.2010, senza essere autorizzato, consumato

un imprecisato quantitativo di cocaina”;

Considerandi

- al punto 6 delle

proposte di pena: “Previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese

procedurali e della difesa d’ufficio, a garanzia delle pretese di diritto

civile degli accusatori privati è mantenuto il sequestro conservativo di:

- fr. 4'000.- sequestrati

a contanti in data 19.01.2011 presso l’abitazione di IM 1;

- conto postale n.

65-98317-8 intestato a IM 1 presso __________ (saldo fr. 9’000.70, valuta

4.3

)”.

Il Presidente chiede alle parti di determinarsi in merito a

queste modifiche.

Il PP, l’imputato e l’avv. DUF 1 dichiarano di non avere

opposizioni al proposito.

L’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 19, 22, 40, 42, 44, 47, 49, 146 cpv.

1, 169 e 251 n. 1 CP;

76.

LPP;

19a n. 1 LStup;

50, 61 LOG;

82, 135, 263 e segg., 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1

CPP;

22.

TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 81/2012

del 9.7.2012 contro IM 1 con le relative proposte è approvato con le seguenti

modifiche:

-- punto 5 dell’atto d’accusa:

“ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo 5.3.2010/20.5.2010 consumato un

quantitativo imprecisato di cocaina”;

-- punto 6 delle proposte di

pena:

“Previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese

procedurali e della difesa d’ufficio, a garanzia delle pretese di diritto

civile degli accusatori privati è mantenuto il sequestro conservativo di:

-- fr. 4'000.- sequestrati

a contanti in data 19.01.2011 presso l’abitazione di IM 1;

-- conto postale n.

65-98317-8 intestato a IM 1 presso __________ (saldo fr. 9'000.70, valuta

4.3

)”.

2.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

2.1

La nota professionale

1.3.2013

dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 7'445.50, comprensiva di onorario,

spese e Iva.

3.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 117.85

fr. 817.85

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