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Decisione

72.2012.97

Appropriazioni indebite da parte di impiegate di banca mediante prelevamenti dalla cassa centrale e false registrazioni contabili.Procedura abbreviata

12 marzo 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2. ripetuta falsità in

documenti

per avere,

a __________, nel periodo 1997- ottobre 2009,

in qualità di dipendente di __________ responsabile della cassa

centrale),

ripetutamente formato falsi documenti, al fine di procacciare a sé

e ad altri, un indebito profitto e di nuocere al patrimonio altrui;

in particolare, per avere, in correità con le colleghe IM 2 e __________,

in più occasioni (almeno 8, nel periodo 09.09.2002-15.07.2009), al fine di

occultare gli ammanchi di cassa da lei operati unitamente alle colleghe IM 2 e __________

di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, inserito dati contabili fittizi nel

sistema informatico denominato “subitop-cash”, rispettivamente omesso di

intervenire per evitare che tali fittizie registrazioni venissero poste in

essere;

in particolare, registrando contabilmente, in urto con la verità,

gli importi da loro illecitamente prelevati come denaro ancora presente in

cassa oppure, in occasione dei controlli di cassa esperiti da terzi, come

denaro contante depositato in sacchi già sigillati (con allegato conteggio)

destinati alla sede centrale di Zurigo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CPS, in relazione con

l’art. 110 cpv. 4 CPS;

inoltre, per quanto riguarda IM 2 singolarmente, a

norma dell’atto d’accusa 88/2012 dell’8 agosto 2012 anch’esso emanato dal

Procuratore Pubblico Arturo Garzoni, di

1. ripetuta

appropriazione indebita

per avere,

a __________, nel periodo 1997-primavera 2009,

in qualità di dipendente di __________, presso l’Ufficio cassa

centrale della filiale di __________, ripetutamente impiegato, a profitto

proprio e altrui, valori patrimoniali altrui a lei affidati;

in specie per avere,

agendo in correità con altre colleghe (IM 1 e __________), indebitamente

prelevato dalla citata cassa centrale __________, in più occasioni, a scopo di

indebito profitto, un importo complessivo di CHF 770'000.- (ammanco

accertato nell’ottobre 2009), di cui un importo non meglio precisato (secondo IM

1 almeno CHF 270'000.-, mentre secondo IM 2 ca. CHF 175'000.-),

prelevato per scopi personali;

rispettivamente,

per aver omesso di intervenire per impedire la lesione di un bene

giuridico (patrimonio) ad opera delle altre colleghe (IM 1 e __________),

nonostante fosse tenuta ad agire in tal senso, in virtù del contratto di lavoro

stipulato con __________,

ritenuto che, al fine di occultare le citate malversazioni

commesse da lei personalmente e/o dalle colleghe IM 1 e __________ (e poter

così proseguire negli illeciti), l’imputata IM 2 e le altre citate colleghe,

hanno pure eseguito (e tollerato che venissero eseguite) registrazioni fittizie

nel sistema informatico (“subitop-cash”) di __________ al fine di far

risultare, contrariamente al vero, che il denaro fosse ancora presente in

cassa,

ritenuto inoltre che, durante i controlli eseguiti da ispettori di

__________, l’imputata IM 2 e le altre colleghe hanno indicato, in urto con la

verità, che il denaro mancante era depositato in sacchi sigillati (con allegato

conteggio) già pronti per l’invio alla sede centrale di __________, ben sapendo

che, in virtù del rapporto di fiducia instauratosi, nessun ispettore avrebbe

effettivamente aperto i sacchi sigillati e pronti per la spedizione, al fine di

controllarne il contenuto;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CPS, anche in

relazione con l’art. 11 CPS;

Considerandi

2.

ripetuta falsità in

documenti

per avere,

a __________, nel periodo 1997-ottobre 2009,

in qualità di dipendente __________ (addetta alla cassa centrale),

ripetutamente formato falsi documenti, al fine di procacciare a sé

e ad altri un indebito profitto e di nuocere al patrimonio altrui;

in particolare per avere,

in correità con le colleghe IM 1 e __________, in più occasioni

(almeno 8, nel periodo 09.09.2002-15.07.2009), al fine di occultare gli

ammanchi di cassa da lei operati unitamente alle colleghe IM 1 e __________ di

cui al punto 1 del presente atto d’accusa, inserito dati contabili fittizi nel

sistema informatico denominato “subitop-cash”, rispettivamente, omesso di

intervenire per evitare che tali fittizie registrazioni venissero poste in

essere;

in particolare,

registrando contabilmente, in urto con la verità, gli importi da

loro illecitamente prelevati come denaro ancora presente in cassa oppure, in

occasione dei controlli di cassa esperiti da terzi, come denaro contante

depositato in sacchi già sigillati (con allegato conteggio) destinati alla sede

centrale di Zurigo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CPS, in relazione con

l’art. 110 cpv. 4 CPS;

atto d’accusa contemplante, per quanto riguarda IM 1

singolarmente, le

seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarata autrice

colpevole dei reati a lei ascritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannata:

alla pena detentiva di 22 mesi; dedotto il carcere

preventivo sofferto di 26 giorni;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

è pure

condannata 2. Al pagamento della tassa di

giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla

Corte giudicante.

ed inoltre 3. Ordina il dissequestro,

a favore dell’imputata, dei gioielli e relativi contenitori, sequestrati dalla

Polizia cantonale in data 19.10.2009 presso il domicilio (cfr. Rapporto di

Polizia 11.12.2009 allegato 13), depositati presso il Servizio reperti, __________

(incarto no. 13067).

Mentre, per quanto riguarda IM 2 singolarmente, atto

d’accusa

contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 2 è dichiarata autrice

colpevole dei reati a lei scritti come sopra,

di

conseguenza IM 2 è condannata:

alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, dedotto il carcere

preventivo sofferto di 25 giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

è pure

condannata 2. Al pagamento della tassa

di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla

Corte giudicante.

ed inoltre 3. Ordina la confisca

dei seguenti beni, depositati presso il Servizio reperti di __________ (incarto

n. 13068):

- 1 busta B4

contenente foglietti manoscritti e ricevute di versamento (rep. n. 5836)

sequestrati dalla Polizia cantonale il 20.10.2009 (art. 69 cpv. 1

CP).

4.

Ordina il dissequestro,

a favore dell’imputata, dei seguenti beni depositati presso il Servizio reperti

di ___ (incarto n. 13068):

- 1 mappetta di cartone con

etichetta “Privato” (rep. n. 5835)

- 1 libretto ricevute

postali (rep. n. 5834)

- 1 classificatore di colore

grigio (rep. n. 5828)

- 1 classificatore di colore

verde con dicitura “tipografia” (rep. 5829)

- 1 mappetta in plastica

blu, contente documentazione varia (rep. n. 5830)

- 1 mappetta in plastica

trasparente, contenente elenco compiti IM 1-IM 2 (rep. 5831)

- 1 busta B5, contenente

documentazione varia (rep. n. 5832)

sequestrati dalla Polizia cantonale il 20.10.2009 (art. 267 cpv. 1

CPP).

Presenti: - il Ministero

Pubblico, rappresentato dal Procuratore Pubblico PP 1

- l’imputata

IM 1, accompagnata dal suo Difensore di fiducia avv. DF 1;

- l’imputata

IM 2, accompagnata dal suo Difensore di fiducia avv. DIFI 2.

Espletato il pubblico

dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:55.

Evase le sequenti

questioni: 1. Verbale del dibattimento

Dopo discussione, con riferimento alle due imputazioni degli

atti di accusa in esame le parti e il Presidente convengono di modificare il

periodo da “1997-primavera 2009” in “primavera 1998- primavera 2009” senza comunque modificare l’indicato indebito profitto di cui ai rispettivi punti 1 dei due

atti d’accusa.

Gli atti d’accusa sono modificati di conseguenza.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che le imputate hanno ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che le sanzioni appaiono adeguate;

richiamati gli art.: 11, 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 110

cpv. 4, 138 n. 1 e 251 n. 1 CP;

82, 263 segg., 358 segg., in particolare 362, e 416 segg. CPP;

50.

e 61 LOG;

22.

TG sulle spese

decreta: 1. L’atto di accusa n. 87/2012

dell’8 agosto 2012 contro IM 1 con le relative proposte è approvato con le

modifiche apportate.

2.

L’atto di accusa n. 88/2012

dell’8 agosto 2012 contro IM 2 con le relative proposte è approvato con le

modifiche apportate.

3.

La tassa di giustizia di fr.

1’000.- e i disborsi sono posti a carico delle condannate in ragione di 1/2

ciascuna.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 148.--

fr. 1'348.--

===========

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 74.--

fr. 674.--

===========

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 74.--

fr. 674.--

===========

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera