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Decisione

72.2012.99

Rapina in un distributore di benzina e in un negozio di vernici

2 ottobre 2012Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i casi non collimerebbe, da cui un’ulteriore argomentazione sull’assoluta non

credibilità del racconto di IM 1 in merito al suo consumo di eroina, con i “ca.

2 grammi al giorno…fino al momento dell’arresto” (VD all. 1 pag. 2 III R).

VII) Colpa, prognosi, pena

14. Giusta l’art. 47 cpv.

1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della

vita anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che

la pena avrà sulla sua vita.

In base all’art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di

ampia autonomia quando valuta l’importanza di ogni singolo fattore di

determinazione (DTF 122 IV 15) e le autorità superiori intervengono solo

ove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri

estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da

quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite al

punto di denotare eccesso o abuso di potere (DTF 129 IV 6, 128 IV 73 e

127 IV 10). Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità

della colpa è e resta elemento fondamentale, così come lo era anche sotto

l’egida del previgente art. 63 CP (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.

47 n. 4). L’art. 47 cpv. 1 CP, in vigore dall’1.1.2007, stabilisce

esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo

conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza

aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà

sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la

quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del

reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe

(DTF 128 IV 73, 127 IV 97 e sentenza non pubblicata del Tribunale

federale, di seguito solo TF,6B.14/2007 del 17.4.2007). Questi aspetti di

prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la

pena dovendo sempre essere adeguata alla colpa, il giudice non potendo ad

esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (STRATENWERTH,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen,

Stämpfli Verlag AG, Berna, 2006, § 6 n. 72 e STRATENWERTH/WOHLERS, op.

cit., art. 47 n. 17 e 18). Per valutare la gravità della colpa ai sensi

dell’art. 47 cpv. 2 CP entrano in considerazione svariati fattori: le

circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del

proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale

assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio

arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo

avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche,

il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento, DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Vanno

inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione

familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la

formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e

la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non

va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena in

relazione allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla

situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 nonché

sentenze non pubblicate del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007,6P.152/2005 del

15.2.2006 e 6S.163/2005 del 26.10.2005). In tutto questo

insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione

generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per

il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume

rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in

modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo ad un’obiettiva

disuguaglianza, fermo restando come il confronto tra casi concreti suole invece

essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue

individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150, 120 IV

144 e 116 IV 292).

15. In forza all’art. 40

CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata

massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara

espressamente (BRÄGGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 40 n. 1 segg, TRECHSEL/KELLER,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, art. 40 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.

40 n. 1 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 40 n. 6 segg.) ricordato come

giusta l’art. 41 cpv. 1 CP il giudice può pronunciare una pena detentiva (art.

40 CP) inferiore ai sei mesi, da scontare, soltanto se sono adempiute le

condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da

attendersi che una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o un lavoro di pubblica

utilità (art. 37 segg. CP) non potranno essere eseguiti (MAZZUCCHELLI, Basler

Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 41 n. 29

segg., TRECHSEL/KELLER, op. cit., art. 41 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 41 n. 1 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 41 n. 1 segg.).

16. Conformemente all’art

42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria

(art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di

una pena detentiva (art. 40 CP) di sei mesi a due anni se una pena senza

condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi

crimini o delitti (SCHNEIDER/GARRÈ, Basler Kommentar, Strafrecht I,

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 42 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 9 segg.). Se, nei cinque anni prima del

reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva (art. 40 CP) di almeno

sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP)

di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in

presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP, SCHNEIDER/GARRÈ,

op. cit., art. 42 n. 81 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 16 segg.). La concessione della

sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso

di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente

pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 42

n. 92 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 24 segg.). Oltre alla pena

condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria (art. 34

segg. CP) senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art.

42 cpv. 4 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 42 n. 94 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op.

cit., art. 42 n. 27 segg.).

Mentre il vecchio diritto richiedeva una prognosi favorevole sulla

presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è

determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle

partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis artile, in CGS,

Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42

cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale

che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure

sul presumibile comportamento futuro del condannato, come previsto dall’art. 41

n. 1 cpv. 1 CP previgente l’1.1.2007, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza

di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad

esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una

sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del

condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la

previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena,

ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della

pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore

non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione

della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 42 n. 9). Per

costante giurisprudenza le condizioni soggettive previste dall’art. 42 CP per

la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano

pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV

1).

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione

integrale o parziale della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle

circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la

presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF

134 IV 1 e sentenze non pubblicate del TF 6B.244/2010 del 4.6.2010 e 6B.492/2008

del 19.2009). Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1 e sentenza non

pubblicata del TF 6B.492/2008 del 19.5.2009). Per circostanze particolarmente

favorevoli si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo

della prognosi insito nella condanna precedente (sentenza non pubblica del TF

6B.492/2008 del 19.5.2009), così che in questi casi la concessione della

sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni

determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre

che il condannato si emenderà (sentenze non pubblicate del TF 6B.812/2009 del

18.2.2010 e 6B.492/2008 del 19.5.2009). Il giudice deve pertanto esaminare se

vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza

negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della

commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante,

ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con

l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di

vita del condannato (DTF 134 IV 1 e sentenza non pubblicata del TF

6B.492/2008 del 19.5.2009). In sintesi il condannato deve presentare malgrado

il precedente solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli

fosse concessa la sospensione condizionale (sentenza non pubblicate del TF

6B.244/2010 del 4.6.2010). Quando la precedente condanna è stata inflitta

all’estero, essa deve essere presa in considerazione se è conforme ai principi

del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato

comportamento, la misura della pena erogata e la conformità procedurale

(sentenza non pubblicata del TF 6B.244/2010 del 4.6.2010). Questa riserva si

avvicina a quella dell’ordine pubblico e quindi non è necessario che il giudice

estero statuisca come quello svizzero essendo sufficiente che la condanna

estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti in

Svizzera. Essa non deve dunque sanzionare un comportamento che è inopportuno

reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere stata

inflitta al termine di un procedimento irregolare (sentenza non pubblicata del

TF 6B.244/2010 del 4.6.2010).

17. In forza

dell’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di

una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art.

37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di uno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (SCHNEIDER/GARRÈ,

op. cit., art. 43 n. 3 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, art. 43 n. 3

segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 43

n. 4 segg.). La parte da eseguire non può eccedere la metà della

pena (art. 43 cpv. 2 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 43 n.

19, TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 43 n. 6 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,

op. cit., art. 43 n. 8 segg.). In caso di sospensione

parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da

eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della

liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena

da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art.

43 n. 20, TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 43 n. 7 segg. e

DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 11). Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull’incidenza della

colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da

porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare

che contro l’autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua

futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L’art. 43 CP, che regola la sospensione

condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento

nella colpa dell’autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi

poco chiare. In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo

presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito

dall’assenza di prognosi negativa.

18. In base all’art. 44

cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena,

al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (SCHNEIDER/GARRÈ,

op. cit., art. 44 n. 1 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art.

44 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 44 n. 1 segg.

e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 44 n. 1 segg.), ritenuto come il giudice debba

spiegargli l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale (art.

44 cpv. 3 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 44 n. 39 segg., TRECHSEL/STÖCKLI,

op. cit., art. 44 n. 8, STRATENWERTH/WOHLERS, op.

cit., art. 44 n. 6 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 44 n. 8 segg.).

19. Conformemente

all’art. 46 cpv. 1 CP se durante il periodo di prova il condannato commette un

crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) e vi è pertanto da

attendersi che egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione

condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito

della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49 CP.

Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la

pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui

all’articolo 41 CP (SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 46 n. 4 segg., TRECHSEL/STÖCKLI,

op. cit., art. 46 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 46 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 46 n. 2 segg.).

20. Giusta

l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni

per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore

alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non

può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in

ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (ACKERMANN,

Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art.

49 n. 33 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 49 n. 7 segg.,

STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49 n. 1 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 49 n. 5 segg. e STOLL, Commentaire

Romande, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 49 n. 78).

21. In base all’art. 50 CP

se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze

rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua decisione,

gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che prende in

considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti

sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante

che aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi che,

senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli appaiono senza importanza o di peso

trascurabile. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo

di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia tenuto ad

esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli attribuisce ad ognuno

degli elementi che menziona (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art.

50 n. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 50 n. 2, QUELOZ/HUMBERT,

Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 50 n.

15 segg., DTF 127 IV 101 e sentenza non pubblicata del TF 6B.14/2007 del

17.4.2007). Un mero elenco di elementi pro e contro l’imputato non è comunque

sufficiente (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 50 n. 7 segg. e sentenza non

pubblicata del TF 6S.390/2005 del 27.2.2005) in quanto deve giustificare la

pena inflitta in modo da permetterne la verifica ed anzi, più la pena è

rigorosa, più la motivazione deve essere completa, soprattutto qualora, pur

mantenendosi nei limiti edittali, la sanzione appaia complessivamente molto

severa.

22. Secondo l’art. 51 CP

il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del

procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere

corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o

a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,

op. cit., art. 51 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 51 n.

1, JEANNERET, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2009, art. 51 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,

op. cit., art. 51 n. 2 segg.).

23. La rapina (art. 140 n.

1 cpv. 1 CP) è uno dei reati più odiosi previsti dal CP e questo non solo

perché crimine (art. 10 cpv. 2 CP) con una pena minima di almeno 180 aliquote

giornaliere (art. 34 segg. CP) ma anche perché sono ben tre i beni giuridici

protetti (la vita e l’integrità della persona, il patrimonio e la libertà

personale) che, con un unico agire, possono venir lesi. Ciò ricordato è

innegabile come in specie la colpa (art. 47 CP) dell’imputato sia oltremodo

grave visto e considerato il concorso di reati (art. 49 cpv. 1 CP) poiché

trattasi di rapine (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) ripetute, commesse in un lasso di

tempo di pochi mesi e, segnatamente per quella di cui al pto. 1.2 dell’AA, con

un uso sproporzionato, becero e francamente animalesco della forza fisica sul

viso della vittima (art. 116 cpv. 1 CPP) ACPR 1, ancora oggi sofferente, se non

in toto almeno parzialmente, nella sua integrità (doc. TPC 24 e 25). Non

diminuisce di certo la gravità di queste due rapine (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP)

la non rilevante refurtiva percepita, che comunque è quella che oggettivamente

ci si poteva aspettare dagli obbiettivi prescelti e fermo restando come il

conseguibile quantum dipenda solo dalla casualità e non dalla volontà

dell’autore, senza altresì dimenticare come il movente di IM 1, caduta l’accusa

di cui al pto. 2 dell’AA (cons. 9), è stato unicamente quello del suo mero

egoistico lucro.

In un quadro di questa natura, ricordato come l’imputato fosse già

stato condannato al suo paese, seppur 19 anni fa, per il reato di rapina (art.

140 n. 1 cpv. 1 CP) stando in carcere tre anni (PS IM 1 12.9.2012 pag. 2, doc.

TPC 19 e cons. 2) mentre la sua condanna italiana per l’identico reato è molto

più vicina essendo datata 7.2.2006 (doc. TPC 18) e ricordato che IM 1, persona

indiscutibilmente violenta vista la natura delle sue pregresse condanne in

Italia (doc. TPC 18), non risulta essere a beneficio di alcun permesso di

soggiorno in __________ (AI 13 e 30 nonché PS IM 1 6.6.2012 pag. 3) e risiede

in __________ solo occasionalmente (VD all. 1 pag. 3 V R), senza lavoro né

serie prospettive in tal senso (VD all. 1 pag. 1 II R) e che la presente condanna,

in quanto non incensurato (doc. TPC 14 e 19 nonché cons. 2), è da ritenersi

come pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente

aggiuntiva al DA del 28.10.2011 del MP di 30 aliquote giornaliere (art. 34

segg. CP) di fr. 100.- ciascuna, ne consegue, a mente della Corte, il dover

fissare una possibile pena base situabile tra 36/38 mesi che, tenuto conto

della sua confessione (cons. 11 senza dimenticare comunque come limitatamente

al pto. 1.1 dell’AA ad accusarlo insindacabilmente vi erano già altri

ineluttabili riscontri di polizia scientifica, cons. 3), della sua vita

anteriore (cons. 2) e del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), viene

equamente ricondotta e stabilita a 33 mesi, quindi a 2 anni e 9 mesi.

Pacifico per la Corte che la prognosi di IM 1 non solo non è

positiva, ma è da qualificarsi come sicuramente negativa, ciò che esclude una

qualsiasi applicazione dell’art. 43 CP ritento come l’art. 42 CP sia già

precluso vista la durata dell’erogata pena (art. 42 cpv. 1 CP). Come già

esposto, l’imputato non è incensurato (doc. TPC 14 e 19). In Lettonia, anche se

molti anni fa, aveva già commesso un identico reato (PS IM 1 PS 12.9.2012 pag.

2 e doc. TPC 19) mentre la sua rapina (art. 140 n. 1 CP) in __________ del

6.11.2005, per la quale il 7.2.2006 è stato condannato ad 1 anno di reclusione

(doc. TPC 18), lo rende recidivista anche se, solo di un qualche mese, il

termine quinquennale di cui all’art. 42 cpv. 2 CP risulta esser stato superato.

Si sottolinea nuovamente, a fondamento della prognosi negativa, che IM 1 non è

in possesso di alcun valido permesso di soggiorno di polizia (AI 13 e 30 nonché

PS IM 1 6.6.2012 pag. 3), non ha un lavoro in __________ né ha prospettive

serie di ottenerlo (VD all. 1 pag. 1 II R) e quando, nell’ultimo anno, è venuto

in ____________________ al di là di voler rendere visita al figlio __________

(PS IM 1 14.5.2012 pag. 1 e 6.6.2012 pag. 3, PP IM 1 15.5.2012 pag. 3 e doc.

TPC 19), vi ha anche commesso le due rapine (art. 140 n. 1. cpv. 1 CP) indicate

nell’AA. E non è che il legame affettivo col figlio (PS IM 1 14.5.2012 pag. 1 e

6.6.2012 pag. 3 nonché PP IM 1 15.5.2012 pag. 3) o con ______ (VD all. 1 pag. 1

Considerandi

II R) rispettivamente quello molto più blando con la sorella __________ (PS __________

8.9.2012

pag. 3) modifichi questo stato di cose o permetta di concedergli una

diversa prognosi, dato che questi rapporti già esistevano prima della rapina

(art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) del 24.5.2011 (pto. 1.1 dell’AA) e non hanno impedito

la sua esecuzione. Da ciò l’unica conseguenza che la condanna a 2 anni e 9

mesi, quale pena unica ex. art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente

parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quella del DA 28.10.2011 del MP,

non può che essere totalmente espiativa con la sola deduzione del carcere

preventivo sofferto (art. 51 CP e pto. 3.1 VD all. 2 pag. 2).

VIII) Le pretese di diritto

civile

24.

Giusta l’art. 122 cpv.

1.

CPP il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) può, in veste di AP (art. 118 segg.

CPP), far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto

civile desunte dal reato (SCHMID, op. cit., art. 122 n. 1 segg., DOLGE,

Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2011, art. 122 n. 1 segg., JEANDIN/MATZ, Commentaire

Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011,

art. 122 n. 1 segg. e GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura

penale Commentario, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 122 n. 1

segg.). E’ AP (art. 118 segg. CPP) il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) che

dichiara espressamente a un’autorità di perseguimento penale, per scritto o

oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione della procedura

preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con un’azione penale,

con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del

reato, rispettivamente o anche solo con un’azione civile, con la quale può far

valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte dal reato (art.

118.

cpv. 1 e 3 nonché 119 CPP, SCHMID, op. cit., art. 118 n. 1 segg. ed

art. 119 n. 1 segg., MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2011,

art. 118 n. 1 segg. ed art. 119 n. 1 segg., JEANDIN/MATZ, op. cit., art.

118.

n. 1 segg. ed art. 119 n. 1 segg. nonché GALLIANI/MARCELLINI, op.

cit., art. 118 n. 1 segg. ed art. 119 n. 1 segg.). In quest’ultimo caso la

pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata nella

dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1 CPP e succintamente

motivata per iscritto, ma al più tardi in sede d’arringa, indicando i mezzi di

prova invocati (art. 123 CPP, SCHMID, op. cit., art. 123 n. 1 segg., DOLGE,

op. cit., art. 123 n. 1 segg., JEANDIN/MATZ, op. cit., art. 123 n. 1

segg. e GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 123 n. 1 segg.).

25.

ACPR 4 (di seguito

solo ACPR 4), costituitasi AP (art. 118 segg. CPP) con scritto del 27.7.2012

(AI 35), relativamente ai fatti di cui al pto. 1.1 dell’AA ha formulato, lo

stesso giorno (AI 35), una richiesta di risarcimento danni per complessivi fr.

5'067.10 (AI 35 e doc. TPC 20).

ACPR 1, costituitosi AP (art. 118 segg. CPP) con scritto del

31.7.2012

(AI 36), relativamente ai fatti di cui al pto. 1.2 dell’AA ha

formulato, con istanza 28.9.2012 (doc. TPC 24), un’articolata richiesta di

risarcimento danni mirante alla condanna di IM 1 al versamento della somma di “CHF

20'000.- a titolo di torto morale, oltre interessi del 5% dal 11.11.2011 e CHF

6'735.- a titolo di spese legali oltre interessi del 5% dal 29.9.2012, in

via subordinata le pretese sono ammesse quanto al principio, in via

ancor più subordinata l’azione civile è rinviata al foro civile…Le

ulteriori pretese risarcitorie…segnatamente a titolo di spese di cura e

medicamenti, perdita di guadagno e pregiudizio all’avvenire economico,

indennizzo per il venir meno del lavoro nel contesto dell’economia

domestica…oltre interessi sono ammesse quanto al principio e rinviate per il

resto al foro civile” (doc. TPC 24 e 25 nonché VD pag. 2).

26.

La riparazione del

torto morale presuppone, da un lato, una lesione dei diritti della personalità

quali, a titolo di esempio non esaustivo, la vita, l’integrità fisica e

psichica o anche l’onore (DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile,

Editions Stämpfli & Cie SA, Berna 1975, pag. 54 segg., BREHM, Berner

Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Stämpfli Verlag AG

Berna, 2006, art. 47 LF di complemento del Codice civile svizzero, di seguito

solo CO, no 12 segg., BREHM, La réparation du dommage corporel en

responsabilité civile, Staempfli Editions SA, Berna 2002, pag. 314 segg. e DTF

108.

II 422) e, d’altro canto, una sofferenza fisica e psichica della persona

lesa - la riparazione del danno copre non soltanto le sofferenze fisiche ma

anche, e soprattutto, le sofferenze morali (DTF 115 II 156 e 102 II 22)

- che vada al di là di quanto una persona possa normalmente sopportare,

ritenuto che la condanna al pagamento di un’indennità si giustifica soltanto

nei casi di una certa gravità (DESCHENAUX/TERCIER, op. cit., pag. 93 e BREHM,

Berner Kommentar, op. cit., art. 47 CO n. 27 segg. nonché DTF 110 II 61,

102.

II 211 e 89 II 396). Nella determinazione dell’indennità il giudice gode di

un’ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare

del genere e gravità del pregiudizio subito, dell’intensità e della durata

delle conseguenze sulla personalità della vittima (art. 116 cpv. 1 CPP) e,

infine, del grado di colpa dell’autore (DTF 118 II 410, 116 II 733 e

295, 115 II 156 e 30 nonché SJ 1993 pag. 195). Si dovrà tener conto pure

delle conseguenze soggettive della lesione subita e in particolar modo

dell’intensità delle sofferenze e del dolore patito (DTF 108 II 422).

Così come precisato dalla giurisprudenza l’indennità assegnata a titolo di

torto morale non può essere fissata secondo meri criteri matematici, ma

soltanto stimata, tenendo conto dei criteri sopraelencati, applicando le regole

del diritto e dell’equità (DTF 121 II 375 e 117 II 50). L’indennità per

torto morale, essendo destinata a riparare un danno che, per sua stessa natura,

non può che difficilmente essere ridotto a un importo di denaro, non può

eccedere certi limiti. Ciò nonostante l’indennità deve risultare equa e quindi

deve essere proporzionata alla gravità del pregiudizio, ritenuta che essa non

deve apparire derisoria per la vittima (art. 116 cpv. 1 CPP e RJN 1996

pag. 147).

27.

Tenuto conto delle

risultanze istruttorie e dell’esito dibattimentale rispettivamente delle

dichiarazioni rilasciate in merito a queste pretese dalle parti (VD pag. 3 e

all. 1 pag. 4 I R) la Corte ha deciso quanto segue:

a) che la pretesa della ACPR 4

è stata riconosciuta limitatamente e solo per l’importo di fr. 720.- pari al “denaro

sottratto” con la rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) di cui al pto. 1.1

dell’AA (pto. 3.2.1 VD all. 2 pag. 2) mentre che per le altre poste per

complessivi fr. 4'347.10 (fr. 5'067.10 ./. fr. 720.-, AI 35) questo AP (art.

118.

segg, CPP) è stato rinviato al competente foro civile (art. 126 cpv. 2

lett. b CPP e pto. 3.2.3 VD all. 2 pag. 2) sia perché non documentate (AI 35)

sia perché già indennizzate da un’assicurazione (doc. TPC 20);

b) che limitatamente alla posta

per torto morale la pretesa di ACPR 1, tenuto conto della vigente

giurisprudenza (si veda HÜTTE/DUCKSCH, Die Genugtuung, Schulthess

Juristische Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005), è stata riconosciuta solo

per la soma di fr. 3'000.- con interesse al 5% dall’11.11.2011, data dei fatti

di cui al pto. 1.2 dell’AA (pto. 3.2.2 VD all. 2 pag. 2), mentre che le spese

legali sono state ammesse solo per l’importo di fr. 2'000.- con interesse al 5%

dal 29.9.2012, giorno successivo all’istanza di risarcimento di cui al doc. TPC

24.

(pto. 3.2.2. VD all. 2 pag. 2), ritenuto come la prodotta fattura si

riferisca soprattutto alla pratica assicurativa e di disoccupazione e solo

parzialmente a quella penale (poste del 30.7.2012, 07.09.2012, 11.09.2012 e

24-28.9.2012). Per le ulteriori sue pretese di risarcimento per le spese di cura

e medicamenti, perdita di guadagno e pregiudizio all’avvenire economico nonché

indennizzo dell’economia domestica la Corte non ha ritenuto opportuno

ammetterle, anche solo nel principio (art. 126 cpv. 3 CPP), non volendo

vincolare in nessun modo le altre autorità civili e/o assicurative che saranno

chiamate a statuire. Di conseguenza, per quanto non riconosciutogli, questo AP

è stato rinviato al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP e pto.

3.2.3

VD all. 2 pag. 2).

IX) Retribuzione del difensore

d’ufficio

28.

Giusta l’art. 135 cpv.

2.

CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del

difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento (SCHMID,

op. cit., art. 135 n. 4, RUCKSTUHL, Basler Kommentar Schweizerische

Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2011, art. 135 n. 9

segg. HARARI/ALIBERTI, Commentaire Romand, Code de procédure pénale

suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, art. 135 n. 1 segg. e GALLIANI/MARCELLINI,

op. cit., art. 135 n. 6 segg.), fermo restando come ai sensi dell’art. 135 cpv.

4.

CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato

condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a

rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP)

rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione

ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP). Un’eventuale

reclamo contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, in un

termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (art.

135.

cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP).

Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio

(art. 132 segg. CPP) si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo il regolamento). Inoltre ed

in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e

dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima

dell’1.1.2011 si ricorda come la retribuzione del patrocinatore debba essere

fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno

difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF

122.

I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato

ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune

esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non

vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da

considerare eccessivi, ricordato che nell’assistenza giudiziaria lo Stato non

deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. In merito

alle spese il citato regolamento al relativo art. 6 cpv. 1 ricorda che al

patrocinatore può essere riconosciuto, in via forfetaria, il rimborso per le

spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, per le fotocopie e di

apertura e archiviazione dell’incarto del 10% per un onorario sino a fr.

5'000.- senza altresì dimenticare come giusta l’art. 6 cpv. 2 di tale norma il

patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate

nell’interesse del cliente, tra le quali si ricordano quelle di trasferta.

29.

Quo alle sue

prestazioni professionali l’avv. DUF 1 (di seguito solo DUF 1), patrocinatore

d’ufficio di IM 1 con effetto dal 14.5.2012 (AI 19), ha prodotto due fatture,

la prima datata 8.8.2012 per il periodo 14.5.2012/6.8.2012 (AI 42), la seconda

datata 2.10.2012 per il periodo 17.8.2012/2.10.2012 (doc. dibattimentale, di

seguito solo Dib., 1 e VD pag. 2), indicanti un importo totale, comprensivo di

spese, onorario ed imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA), di fr.

9'330.10 con un dispendio orario di 43 h,

pari a 2'580 minuti (di seguito solo min) a fr. 180.-/h (art. 4 cpv. 1 del

regolamento). In merito a queste due parcelle (AI 42 e doc. Dib. 1) la Corte ha

proceduto alle seguenti decurtazioni:

a) periodo

14.5

/6.8.2012

1) la posta 15.05.2012 “sessione

c/o Farera + trasferta 09.30 - 12.30” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 25 min;

2) la posta 21.05.2012 “lettera

PP” non risulta agli atti, quindi ./. 15 min;

3) la posta 21.05.2012 “email

a PP” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 5 min;

4) la posta 24.05.2012 “sessione

c/o Farera 08.30 - 12.30” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 30 min;

5) la posta 06.06.2012 “interrogatorio

Farera 08.00 - 11.30” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 20 min;

6) la posta 06.06.2012 “lettera

a PP” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 5 min;

7) la posta 11.06.2012 “lettera

a PP” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 10 min;

8) la posta 25.07.2012 “interrogatorio

Farera 08.30 - 12.30” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 55 min;

9) l’IVA non è dovuta essendo IM

1.

domiciliato all’estero (art. 8 cpv. 1 della LF concernente l’imposta sul

valore aggiunto, di seguito solo LIVA);

da cui una riduzione

dall’indicato onorario di 1'290 min di 165 min e quindi un importo per questa

prima posta di fr. 3'375.- (1'125 min x fr. 3.-/min).

b) periodo

17.8

/2.10.2012

1) la posta 28.08.2012 “sessione

telefonica Tribunale” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 5 min;

2) la posta 26.09.2012 “sessione

con cliente Farera” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 40 min;

3) le poste 27.09.2012 e

01.10.2012

“studio incarto per processo” risultano eccessive nella

durata, quindi ./. 180 min;

4) la posta 02.10.2012 “processo”

risulta eccessiva nella durata e viene ridotta, tenuto conto anche della

ritardata udienza di deliberazione, di 85 min;

5) l’IVA non è dovuta essendo IM

1.

domiciliato all’estero (art. 8 cpv. 1 LIVA);

da cui una riduzione dall’indicato onorario di 1'280 min di 310

min e quindi un importo per questa seconda posta di fr. 2'910.- (970 min x fr.

3.

-/min).

Ciò posto ne consegue l’approvazione delle note professionali

dell’avv. DUF 1 per l’importo omnia comprensivo di fr. 7'184.- anticipato dallo

Stato (art. 135 cpv. 4 CPP e pto. 5.1 VD all. 2 pag. 2) a titolo di onorari

(fr. 3'375.- + fr. 2'910.-) nonché spese e indennità di trasferta (fr. 899.-),

preso peraltro atto che il dispositivo relativo alla retribuzione del difensore

(pto. 5.1 VD all. 2 pag. 2) non è stato impugnato.

X) Confische e dissequestro

30.

In applicazione

dell’art. 69 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca e se è il caso la

distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) degli oggetti che sono serviti o erano

destinati alla commissione di un reato o che ne costituiscono il prodotto nella

misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la morale o

l’ordine pubblico (BAUMANN, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2007, art. 69 n. 5 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art.

69.

n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 69 n. 1 segg., HIRSIG-VOUILLOZ,

Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 69 n.

19.

segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 69 n. 2

segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 69 n. 1.1 segg., DTF 116 IV 117 e sentenza non pubblicata del TF

1P.31/2000 del 14.2.2000).

31.

In forza all’art. 267

cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il

giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali

agli aventi diritto (SCHMID, op. cit., art. 118 n. 1 segg. e MELI,

op. cit., art. 267 n. 4 segg.).

32.

Tenuto conto delle

risultanze d’istruttoria (AI 3, 4, 8, 9, 12, 13, 28, 30 e 39) e di merito

nonché delle relative dichiarazioni delle parti in sede processuale (VD all. 1

pag. 3 IX/X R), la Corte ha ordinato:

a) la confisca (art. 69 cpv. 1

CP, art. 263 cpv. 1 lett. d e 351 cpv. 1 CPP) di 1 taglierino con impugnatura

gialla, di 1 cappellino tipo baseball in stoffa di colore verde beige, di 1 pacchetto

di sigarette, di 1 fazzoletto di carta sporco di sangue, di 1 foglio di carta

con una macchia rossa, di 1 una cassetta, di un registratore di cassa in

plastica di colore nero, di 1 mozzicone di sigaretta e di 1 lattina di birra da

1/2 litro (pto. 4 VD all. 2 pag. 2);

b) il dissequestro e la

restituzione alla ACPR 3 (art. 267 cpv. 1 e 351 cpv. 1 CPP) di 1 barattolo di

vernice Sigmetal Multi Primer (pto. 4 VD all. 2 pag. 2).

XI) Tassa di giustizia e

spese procedurali

33.

Visto il proscioglimento

dell’imputato dal reato di contravvenzione alla LStup (cons. 9 e pto. 2 VD all.

2.

pag. 2) la tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese procedurali (art. 422

CPP) sono poste a suo carico in ragione di 4/5 con la rimanenza di 1/5 a carico

dello Stato (art. 418 cpv. 1 CPP e pto. 6 VD all. 2 pag. 2).

Visti gli art. 12, 19, 40, 42,

43, 44, 46, 47, 48 lett. d, 48a, 49, 51, 69 e 140 n. 1 cpv. 1 CP;

19a n. 1 LStup;

80.

segg., 84 segg., 135, 236,

263.

segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1e

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuta rapina

usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo

imminente alla vita o all’integrità corporale e rendendola incapace di opporre

resistenza:

1.1.1

a __________, il 24.5.2011, a

danno di una commessa di un distributore di benzina, con una refurtiva di fr.

720.

-;

1.1.2

a __________, l’11.11.2011, a

danno di un impiegato del deposito/punto vendita della ACPR 3 con una refurtiva

di fr. 5'970.-;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto dal reato

di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

3.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

3.1

alla pena detentiva di 2

(due) anni e 9 (nove) mesi, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46

cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente parzialmente aggiuntiva a quella

inflittagli il 28.10.2011 dal Ministero Pubblico del Canton Ticino, da dedursi

il carcere preventivo sofferto;

3.2

a versare le seguenti

indennità ai seguenti accusatori privati:

3.2.1

fr. 720.- a titolo di

risarcimento danni alla ACPR 4

3.2.2

fr. 3'000.- con

interesse al 5% dall’11.11.2011 a titolo di torto morale e fr. 2’000.- con

interesse al 5% dal 29.9.2012 per spese legali ad ACPR 1;

3.2.3

per la rimanenza

delle loro pretese di risarcimento gli accusatori privati ACPR 4 e ACPR 1 sono

rinviati al competente foro civile;

4.

E’ ordinatà la confisca di

quanto in sequestro ad eccezione di 1 barattolo di vernice Sigmetal Multi

Primer da dissequestrare e restituire alla ACPR 3, Taverne.

5.

Le spese di difesa di IM 1

sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

5.1

Le note professionali

dell’8.8.2012 e del 2.10.2012 dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr. 7’184.-,

comprensive di onorario e spese.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 1’000.- e delle spese procedurali sono a carico di IM 1 in ragione di 4/5 e per il resto di 1/5 a carico dello Stato.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese (4/5):

Tassa di giustizia fr. 8'00.--

Inchiesta preliminare fr. 5'236.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 142.36

fr. 6'178.36

===========

Il rimanente è a carico

dello Stato.