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Decisione

72.2013.101

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per alienazione, acquisto e trasporto eroina; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per detenzione e consumo eroina; guida senza autorizzazione. Ab

4 novembre 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Il Presidente propone le seguenti modifiche dell’AA:

- sostituzione del termine venduto con alineato;

- punto 1.1. stralcio dell’indicazione “procurare in altro

modo”;

- punti 1.1.5 e 1.1.11 sostituzione del termine offerto con

alienato;

- punto1.3 aggiunta del termine detenuto.

Le parti non hanno nulla da obiettare.

Considerandi

II.

Il Presidente chiede al PP se l’infrazione di cui al punto 1 è

da considerarsi aggravata o semplice.

Il PP sulla base del principio in dubio pro duriore ritiene che

il comportamento dell’imputata debba essere valutato nell’ottica

dell’infrazione aggravata e che quindi l’omissione di tale indicazione nel

titoletto del punto 1 dell’AA debba essere considerata una svista.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre i fatti che hanno

condotto all’arresto dell’imputata precisando che la stessa è una

tossicodipendente. Per quanto concerne i quantitativi di stupefacente, questi

si situano sulla soglia dell’infrazione aggravata siccome sono indefiniti.

Tuttavia, a mente dell’accusa l’imputata doveva rendersi conto che si trattava

di quantitativi importanti visto che lei aveva il ruolo della trasportatrice

nelle infrazioni commesse con __________. Nella commisurazione della pena

bisogna considerare che IM 1 ha agito per finanziare i suoi consumi. Il PP

chiede quindi una pena detentiva di 24 mesi sospesi per 5 anni e una multa di

fr. 200 per la contravvenzione alla LStup;

- l’avv. DUF 1,

difensore IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la difesa

non intende contestare i fatti oggetto dell’inchiesta. Pone l’accento sulla

necessità per l’imputata di chiudere con il passato e con le sue vicende penali

in modo tale da poter cambiare vita. L’imputata si sta adoperando svolgendo due

lavori. La difesa precisa inoltre che si tratta di infrazione semplice e non

aggravata e ciò in considerazione dei quantitativi ammessi dall’imputata. Anche

dai risultati delle analisi tossicologiche emerge la volontà di IM 1 di

smettere con l’uso di stupefacenti. A mente della difesa la prognosi è

favorevole, ha due lavori e si impegna al massimo per mantenerli. Una pena

detentiva da espiare sarebbe quindi ingiustificata. La difesa ritiene che sia

adeguata una pena detentiva non superiore a 5 mesi sospesa per un periodo di 3

anni. Chiede inoltre che non venga revocata la sospensione condizionale del

precedente reato. Chiede altresì il dissequestro del denaro, delle chiavette

USB e del telefono cellulare;

- Il Procuratore pubblico

non replica ma precisa che l’accusa non si è espressa sulla revoca della

sospensione in quanto questa è stata resa in contumacia e quindi non può essere

revocata.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 69, 70 CP;

19, 19a, 19b LStup

95.

LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo direttamente o

indirettamente la salute di molte persone,

per avere,

1.1.1

tra novembre 2010 e il 1°

febbraio 2012, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere

autorizzata, alienato 95.9 grammi di eroina;

1.1.2

tra novembre

2010.

e il 1° febbraio 2012, acquistato e trasportato da __________

a __________, in correità con __________, in occasione di 4 viaggi, 100 grammi di eroina;

1.2

guida senza autorizzazione

ripetuta

per avere,

1.2.1

da novembre 2010 al 1°

febbraio 2012, a __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente

condotto il veicolo Hyundai targato __________ nonostante la revoca della

licenza di condurre;

1.2.2

da

dicembre 2013 all’8 settembre 2014, a __________ e in altre imprecisate

località, ripetutamente condotto il veicolo Chevrolet Matiz targato __________

nonostante la revoca della licenza di condurre;

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

1.2.1

tra novembre 2011 al 1°

febbraio 2012 a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza

essere autorizzata consumato 18 grammi di eroina;

1.2.2

il 1° febbraio 2012 a __________, detenuto senza essere autorizzata 8.59 grammi di eroina destinati al proprio consumo personale;

1.2.3

tra luglio/agosto 2014 e metà

ottobre 2014 a ____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzata

consumato 9 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Il procedimento nei

confronti di IM 1 per infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto

1.1.11

è abbandonato.

3.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata

imputabilità,

IM 1 è condannata

3.1

alla pena detentiva di 18 (diciotto)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della multa di

fr. 200.- (duecento);

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

5.

A IM 1 è fatto ordine,

quale norma di condotta, di proseguire il percorso terapeutico presso __________

per un periodo di 3 (tre) anni o fino ad anticipata dimissione da parte di __________.

6.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena di 20 aliquote giornaliere da fr.

30.

- cadauna di cui al decreto d’accusa 26.07.2010 del Ministero Pubblico del

Canton Ticino ma si prolunga il periodo di sospensione di 1 (un) anno.

7.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca e la distruzione

dello stupefacente (rep. SAD n. 3045.1 e 3045.2) e di tutto quanto in sequestro

ad eccezione delle chiavette USB e del telefono cellulare che viene restituito previa

cancellazione delle memorie, ad eccezione delle fotografie, e anticipo dei

costi per eseguire tale operazione.

8.

È ordinato il sequestro

conservativo di fr. 489.50 a garanzia del pagamento di tasse e spese di

giustizia.

9.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

10.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 9'543.95 comprensiva di onorario, tasse e

spese.

10.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. fr. 9'543.95 non

appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 3'908.30

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 73.85

fr. 4'682.15

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