72.2013.101
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per alienazione, acquisto e trasporto eroina; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per detenzione e consumo eroina; guida senza autorizzazione. Ab
4 novembre 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2013.101
72.2014.124
Lugano,
4 novembre 2014/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Sabrina Aldi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentata dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dall'1.2.2012
al 26.3.2012 (55 giorni)
imputata, a norma dell'atto
d'accusa nr. 91/2013 del 22.08.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere essere tale da mettere in pericolo direttamente o
indirettamente la salute di molte persone,
e meglio per avere,
senza esserne autorizzata, fra novembre 2010 ed il momento
dell’arresto, ripetutamente acquistato, trasportato, detenuto, venduto e/o offerto
un imprecisato quantitativo di eroina,
in particolare per avere:
1.1. venduto o procurato
in altro modo, fra il mese di novembre 2010 ed il momento dell’arresto, a __________
ed in altre imprecisate località, in molteplici occasioni, un imprecisato
quantitativo di eroina, ma almeno 109.1/147.1 gr., a numerosi tossicomani, e
meglio per avere
1.1.1. venduto fra la fine del
mese di novembre 2010 ed il mese di aprile 2011, a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ un quantitativo pari ad almeno 30
gr. di eroina [reato ammesso in ragione di 10 gr. in buste dose dal peso
variabile fra 0.2 e 0.3 gr.];
1.1.2. venduto fra il mese di
novembre 2010 e l’estate 2011, a __________ ed in altre imprecisate località, a
__________ un quantitativo pari ad almeno 1.5 gr. di eroina al prezzo di CHF
40/50.-- la busta dose [reato sostanzialmente ammesso];
1.1.3. venduto fra il mese di
gennaio 2011 e la fine del mese di gennaio 2012, a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ un quantitativo pari ad almeno 25
gr. di eroina al prezzo di CHF 50.-- la busta dose [reato ammesso];
1.1.4. venduto fra il mese di
gennaio 2011 ed il mese di agosto 2011, a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ un quantitativo pari ad almeno 1.2 gr. di eroina al
prezzo di CHF 50.-- la busta dose [reato ammesso];
1.1.5. venduto fra il mese di
gennaio 2011 ed il mese di agosto 2011, a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ un quantitativo pari ad almeno 1.2 gr. di eroina al
prezzo di CHF 50.-- la busta dose, nonché offerto un tiro di eroina [reato
ammesso];
1.1.6. venduto fra il mese di
febbraio 2011 sino al giorno dell’arresto, a __________ ed in altre imprecisate
località, a __________, un quantitativo complessivo pari ad almeno 50 gr. di
eroina [25 gr. ammessi] al prezzo di CHF 40.-- la busta dose;
1.1.7. venduto fra il mese di
aprile 2011 e la fine del mese di gennaio 2012, a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ un quantitativo pari ad almeno 7.5
gr. di eroina al prezzo di CHF 50.-- la busta dose da 0.3 gr. [reato ammesso
in ragione di 10/12 buste dose dal peso variabile fra 0.2 e 0.3 gr.];
1.1.8. venduto fra il mese di
novembre 2011 ed il mese di gennaio 2012, a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ un quantitativo complessivo pari ad almeno 25 gr. di
eroina al prezzo di CHF 120.-- al grammo [reato ammesso];
1.1.9. venduto fra il mese di
novembre 2011 e la fine del mese di gennaio 2012, a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ un quantitativo pari ad almeno 5
gr. di eroina al prezzo di CHF 120.-- al grammo [reato ammesso];
1.1.10. venduto fra il mese di
dicembre 2011 ed il mese di gennaio 2012, a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ un quantitativo pari ad almeno 0.7 gr. di eroina;
1.1.11. offerto fra il mese di
novembre 2010 ed il mese di maggio 2011, a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ un imprecisato quantitativo di eroina.
1.2. detenuto al momento
dell’arresto, a __________, nell’abitacolo della propria autovettura, 8.59 gr.
netti di eroina.
1.3. acquistato e trasportato
da __________ a __________, nel periodo fra il mese di novembre 2010 ed il momento
dell’arresto, in correità con __________, in occasione di almeno 4 viaggi, un
quantitativo imprecisato di eroina destinato alla vendita al dettaglio sulla
piazza di __________, ricevendo quale compenso per ogni viaggio 10 gr. di
eroina, ovvero complessivi gr. 40;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art.19 cpv. 2 lett. a) LStup;
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
fra il mese di agosto 2010 sino al momento dell’arresto, consumato
almeno 100 gr. di eroina, di cui almeno 40 gr. di eroina ricevuti da __________
quale compenso per i trasporti menzionati al punto 1.2 ed il resto acquistato
da __________, da spacciatori occasionali al __________, nonché, a partire da
gennaio 2012, da __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art.19a cifra 1 LStup;
3. ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere,
da novembre 2010 sino al momento dell’arresto,
a __________ ed in altre località
ripetutamente condotto su pubblica via il veicolo Hyundai targato __________
malgrado la revoca della licenza di condurre;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr;
ed inoltre imputata, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo nr.
104/2014 del 16 ottobre
2014, anch’esso emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
ripetuta guida nonostante la revoca della licenza
per avere,
da dicembre 2013 e sino all’8 settembre 2014,
a __________ ed in altre località,
ripetutamente condotto su pubblica via il veicolo Chevrolet Matiz __________
malgrado la revoca della licenza di condurre;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b. LCStr;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 10:00 alle ore 15:19.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I.
Il Presidente propone le seguenti modifiche dell’AA:
- sostituzione del termine venduto con alineato;
- punto 1.1. stralcio dell’indicazione “procurare in altro
modo”;
- punti 1.1.5 e 1.1.11 sostituzione del termine offerto con
alienato;
- punto1.3 aggiunta del termine detenuto.
Le parti non hanno nulla da obiettare.
Considerandi
II.
Il Presidente chiede al PP se l’infrazione di cui al punto 1 è
da considerarsi aggravata o semplice.
Il PP sulla base del principio in dubio pro duriore ritiene che
il comportamento dell’imputata debba essere valutato nell’ottica
dell’infrazione aggravata e che quindi l’omissione di tale indicazione nel
titoletto del punto 1 dell’AA debba essere considerata una svista.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre i fatti che hanno
condotto all’arresto dell’imputata precisando che la stessa è una
tossicodipendente. Per quanto concerne i quantitativi di stupefacente, questi
si situano sulla soglia dell’infrazione aggravata siccome sono indefiniti.
Tuttavia, a mente dell’accusa l’imputata doveva rendersi conto che si trattava
di quantitativi importanti visto che lei aveva il ruolo della trasportatrice
nelle infrazioni commesse con __________. Nella commisurazione della pena
bisogna considerare che IM 1 ha agito per finanziare i suoi consumi. Il PP
chiede quindi una pena detentiva di 24 mesi sospesi per 5 anni e una multa di
fr. 200 per la contravvenzione alla LStup;
- l’avv. DUF 1,
difensore IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la difesa
non intende contestare i fatti oggetto dell’inchiesta. Pone l’accento sulla
necessità per l’imputata di chiudere con il passato e con le sue vicende penali
in modo tale da poter cambiare vita. L’imputata si sta adoperando svolgendo due
lavori. La difesa precisa inoltre che si tratta di infrazione semplice e non
aggravata e ciò in considerazione dei quantitativi ammessi dall’imputata. Anche
dai risultati delle analisi tossicologiche emerge la volontà di IM 1 di
smettere con l’uso di stupefacenti. A mente della difesa la prognosi è
favorevole, ha due lavori e si impegna al massimo per mantenerli. Una pena
detentiva da espiare sarebbe quindi ingiustificata. La difesa ritiene che sia
adeguata una pena detentiva non superiore a 5 mesi sospesa per un periodo di 3
anni. Chiede inoltre che non venga revocata la sospensione condizionale del
precedente reato. Chiede altresì il dissequestro del denaro, delle chiavette
USB e del telefono cellulare;
- Il Procuratore pubblico
non replica ma precisa che l’accusa non si è espressa sulla revoca della
sospensione in quanto questa è stata resa in contumacia e quindi non può essere
revocata.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 51, 69, 70 CP;
19, 19a, 19b LStup
95.
LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo direttamente o
indirettamente la salute di molte persone,
per avere,
1.1.1
tra novembre 2010 e il 1°
febbraio 2012, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere
autorizzata, alienato 95.9 grammi di eroina;
1.1.2
tra novembre
2010.
e il 1° febbraio 2012, acquistato e trasportato da __________
a __________, in correità con __________, in occasione di 4 viaggi, 100 grammi di eroina;
1.2
guida senza autorizzazione
ripetuta
per avere,
1.2.1
da novembre 2010 al 1°
febbraio 2012, a __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente
condotto il veicolo Hyundai targato __________ nonostante la revoca della
licenza di condurre;
1.2.2
da
dicembre 2013 all’8 settembre 2014, a __________ e in altre imprecisate
località, ripetutamente condotto il veicolo Chevrolet Matiz targato __________
nonostante la revoca della licenza di condurre;
1.2
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
1.2.1
tra novembre 2011 al 1°
febbraio 2012 a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza
essere autorizzata consumato 18 grammi di eroina;
1.2.2
il 1° febbraio 2012 a __________, detenuto senza essere autorizzata 8.59 grammi di eroina destinati al proprio consumo personale;
1.2.3
tra luglio/agosto 2014 e metà
ottobre 2014 a ____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzata
consumato 9 grammi di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Il procedimento nei
confronti di IM 1 per infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto
1.1.11
è abbandonato.
3.
Di conseguenza,
avendo agito in stato di scemata
imputabilità,
IM 1 è condannata
3.1
alla pena detentiva di 18 (diciotto)
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento della multa di
fr. 200.- (duecento);
4.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
5.
A IM 1 è fatto ordine,
quale norma di condotta, di proseguire il percorso terapeutico presso __________
per un periodo di 3 (tre) anni o fino ad anticipata dimissione da parte di __________.
6.
Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale della pena di 20 aliquote giornaliere da fr.
30.
- cadauna di cui al decreto d’accusa 26.07.2010 del Ministero Pubblico del
Canton Ticino ma si prolunga il periodo di sospensione di 1 (un) anno.
7.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca e la distruzione
dello stupefacente (rep. SAD n. 3045.1 e 3045.2) e di tutto quanto in sequestro
ad eccezione delle chiavette USB e del telefono cellulare che viene restituito previa
cancellazione delle memorie, ad eccezione delle fotografie, e anticipo dei
costi per eseguire tale operazione.
8.
È ordinato il sequestro
conservativo di fr. 489.50 a garanzia del pagamento di tasse e spese di
giustizia.
9.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
10.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
10.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 9'543.95 comprensiva di onorario, tasse e
spese.
10.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. fr. 9'543.95 non
appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'908.30
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 73.85
fr. 4'682.15
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