72.2013.102
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10 ottobre 2013Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2013.102
Mendrisio,
10 ottobre 2013/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1 giudice
a latere
GI 2 giudice
a latere
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo pretorio, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
patrocinato dall’avv. RAAP 1
ACPR 2
contro
IM 1
Alias:
- IM 1
- IM 1
- IM 1
- IM 1
- IM 1
- IM 1
- IM 1
- IM 1
- IM 1
- IM 1
- IM 1
- IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 25.06.2013
al 26.08.2013 (63 giorni);
in carcerazione di sicurezza dal 27 agosto 2013
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 94/2013 del 26 agosto 2013 emanato dal Procuratore
Pubblico PP 1, di
truffa per mestiere
per avere,
a __________, __________ e __________, nell’ottobre 2009,
agendo per mestiere e in correità con altre persone ancora da
identificare e contro le quali si procederà separatamente,
ingannato astutamente __________, titolare e rappresentante della ACPR
1, e ACPR 2, ottenendo da questi ultimi, per mezzo di false affermazioni e di
una complessa messa in scena truffaldina, la consegna, in data 23 ottobre 2009, a __________, di diamanti e altre pietre preziose per un valore di USD 1'350’000.00 (di
pertinenza di ACPR 1) e circa CHF 150'000.00 (di pertinenza di ACPR 2), a
fronte del pagamento, avvenuto in contemporanea a __________, del prezzo
complessivo concordato in € 1'550'000.00, pagamento tuttavia effettuato dagli
autori con false banconote da € 50.00;
fatti avvenuti:nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 2 CP;
Presenti:
§ il Procuratore Pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
§ l’imputato IM 1, assistito dal suo
difensore di fiducia, avvDF 1;
§ l’avv. RAAP 1, patrocinatore dell’accusatore
privato ACPR 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalla ore ore 09:43 alle ore 14:44.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva
le seguenti conclusioni:
Il PP rileva come i fatti che figurano nell’AA siano chiari e
ammessi dall’imputato. La qualifica giuridica di truffa per mestiere è pure
chiara. L’unico punto da approfondire riguarda il concorso retrospettivo della
pena.
IM 1 ha partecipato ad una truffa nel corso della quale, con un
castello di menzogne e un comportamento estremamente avido (truffa del
rip-deal), ha danneggiato le vittime inducendole a consegnare dei preziosi per
un valore all’acquisto di almeno 1,5 mio di franchi svizzeri. La vittima è una
persona parzialmente accecata da una prospettiva di guadagno particolarmente
interessante. Il PP descrive la tecnica del mobiletto così come raffigurata dl
rapporto di polizia giudiziaria. Con una mazzetta autentica gli autori sono in
grado di commettere una truffa per milioni di euro, a seconda di quante volte
la fanno girare all’interno del mobile.
IM 1 ha avuto un ruolo più che rilevante, al contrario di quanto
da lui dichiarato. Egli ha avuto la possibilità di indicare agli inquirenti chi
fosse tale __________, ma non l’ha fatto, si è limitato a dare indicazioni
vaghe indicandolo quale “amico di amici”.
La qualifica giuridica è evidente e incontestata secondo l’accusa.
Si tratta di una truffa, l’inganno è astuto come pure il danno patrimoniale è
chiaro. L’aggravante del mestiere non richiede neppure alcun approfondimento in
diritto, basti guardare i precedenti penali del signor IM 1.
È sulla pena secondo il PP che oggi bisogna discutere. All’art. 49
cpv. 2 CP è previsto l’istituto del concorso retrospettivo. Il PP ne dà lettura
ai presenti. La dottrina parla di una concretizzazione della parità di
trattamento, è una disposizione introdotta al fine di evitare che una persona
che viene giudicata per quanto fatto in un lasso di tempo venga penalizzata per
il fatto di venire giudicata in più volte per i singoli episodi. Nel caso di
specie risultano tre sentenze posteriori alla data dei fatti oggetto del
presente procedimento, ognuna riferita ad un singolo episodio senza che venisse
tenuto conto dei precedenti. Compito della Corte è garantire che IM 1, per il
fatto di ricevere oggi un quarto giudizio, non venga trattato peggio di quanto
non lo sarebbe stato con una pena unica. L’accusa fa presente il rischio che
questa norma porti al risultato non voluto di migliorare la situazione
dell’imputato.
Dunque, per la valutazione delle tre condanne precedenti, l’accusa
rileva trattarsi di 3 anni di detenzione in __________ di cui due sospesi (del
quale ha espiato solo 5 mesi di carcerazione preventiva), un anno sospeso in __________
e due anni sospesi in __________.
Il PP descrive i fatti ed espone le cifre dei reati, per un danno
patrimoniale complessivo di 2.8 milioni di franchi al cambio del tempi.
L’accusa rileva come le tre sentenze precedenti si ignorino completamente l’un
l’altra. Non è dunque possibile sommarle, perché non sono state emesse in
applicazione del principio del concorso retrospettivo. Bisogna quindi
domandarsi come sarebbe stato giudicato IM 1 qualora il giudice francese lo
avesse giudicato anche per gli altri cinque episodi. Secondo l’accusa la pena a
cui sarebbe stato condannato varia fra i 5 e i 6 anni di carcere da espiare.
Invece nella realtà vi sono 6 anni di pena detentiva, di cui unicamente 5 mesi
espiati. Se si vuole rispettare lo spirito del 49 cpv. 2 CP l’accusa sostiene
che bisognerebbe far espiare a IM 1 quanto avrebbe espiato con un unico
giudizio, ovvero almeno 5 anni di pena detentiva. Mai in nessun luogo avrebbe
beneficiato di una sospensione condizionale se fosse stato giudicato per tutti
Fatti
i reati in un unico procedimento. L’accusa chiede dunque una pena detentiva di
3 anni da espiare. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro ed il
riconoscimento delle pretese degli accusatori privati;
§ l’avv.
RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva
le seguenti conclusioni:
Chiede di essere rinviato al foro civile per questioni di
opportunità, in quanto non vi sono dei sequestri di valori nel procedimento
penale. Per quanto riguarda l’aspetto della pena l’AP si associa alle richieste
della pubblica accusa.
L’RAAP 1 giustifica la sua presenza al dibattimento per
sottolineare la frustrazione degli AP in quanto IM 1 non ha collaborato e non
ha voluto dare il suo contributo per stabilire la verità. La persona a cui IM 1
attribuisce il ruolo più importante, tale __________, che dirigeva le
operazioni di conta e che ha imposto il sistema del rimettere i soldi contati
in un cassetto piuttosto che lasciarli sul tavolo, ha agito sotto le sue
istruzioni.
L’AP sottolinea la frustrazione dell’aver perso le tracce dei
diamanti. Rileva poi il sangue freddo dell’imputato, perché quando __________
accettava la proposta di effettuare la transazione in due luoghi separati lo
informava che vi sarebbero state le guardie giurate armate. IM 1 andava
comunque avanti assumendosi il rischio di avere di fronte tali figure.
Improbabile secondo l’AP pensare che per questo ruolo vi fosse unicamente una
retribuzione di EUR 10'000.-. L’AP si rimette dunque alla Corte;
§ l’avv.
DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Il difensore precisa l’origine rom dell’imputato, cresciuto in un
ambiente dove la principale scuola era quella della delinquenza. Cita le parole
di IM 1 il quale ritiene pressoché inevitabile che un bambino rom commetta dei
furti. IM 1 usciva dal carcere nel 1998 e faceva un primo passo in vista di
cambiare vita, con la moglie lasciava il campo nomadi e si trasferiva in __________,
costruiva una casa e mandava i figli a scuola.
I fatti oggetto del presente procedimento avvengono nel 2009, e
sono l’ultima sbandata dell’imputato. Egli oggi risponde per avere il 22-23
ottobre 2009 aiutato altre persone ed in particolare un cittadino __________ __________
a commettere una truffa ai danni dei qui accusatori privati.
La difesa cita l’art. 146 CP che prevede il reato di truffa.
Affinché questo si possa ritenere è necessario che sia stato realizzato un
inganno astuto. La giurisprudenza ha precisato che non si può proteggere chi
avrebbe potuto evitare di essere truffato prestando la dovuta attenzione (cita
le DTF 6B.371/2007 del 5 ottobre 2007 e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006), la
corresponsabilità della persona ingannata non è ammessa con leggerezza, ma
soltanto in caso di non rispetto delle più elementari regole di prudenza.
Nel caso in esame gli AP sono dei professionisti attivi nella
compravendita e nel trasporto di preziosi, non si tratta di persone inesperte.
La difesa chiede pertanto di determinare se le gravi negligenze degli AP non
abbiano avuto quale effetto di far venir meno l’elemento dell’inganno astuto
necessario per la realizzazione del reato di truffa.
In merito alla qualifica di truffa per mestiere, la difesa chiede
che venga respinta. IM 1 in questa sede è chiamato a rispondere di una sola e
singola truffa avvenuta nell’ottobre del 2009, già solo per queste ragioni
l’aggravante non può essere ritenuta.
È vero che IM 1 all’estero ha commesso diversi reati contro il
patrimonio, ma è anche vero che questi avvenivano molti anni prima dei fatti
che qui ci interessano.
A mente della difesa sarebbe inoltre più corretto parlare di
complicità nella truffa. Il suo ruolo è stato di sostegno a __________. Cita
poi le dichiarazioni di IM 1 nei precedenti verbali dove emerge il ruolo di __________.
IM 1 si è limitato a dare un volto all’acquirente. Il fatto che IM 1 fosse un
partecipante secondario della truffa è pure dimostrato dalla porzione di
guadagno a lui destinata, soli EUR 10'000.—.
In merito all’esatto valore delle pietre dell’AP Ciluffo, la
difesa rileva che nell’AA figura un valore di circa 150'000.— franchi, l’esame
degli atti conduce a considerare una notevole riduzione del valore di tali
pietre.
Per la commisurazione della pena, il difensore chiede in sintesi
che la Corte ritenga la poca scolarizzazione dell’imputato e il fatto che sia
cresciuto in un ambiente criminogeno, che non ha agito per mestiere, che non è
correo ma complice e che ha ottenuto un guadagno modesto. Chiede inoltre di
considerare che la gravità della colpa di IM 1 risulta attenuata dall’agire
imprudente delle vittime. Chiede di riconoscere attenuanti specifiche art. 48
lett. d e e, ossia che egli ha da subito collaborato ed in modo completo con
gli inquirenti e che ha versato l’importo di EUR 7'000.- a parziale
risarcimento da questo subito. Chiede inoltre di tenere in considerazione che
dopo la truffa dell’ottobre 2009 egli si mantiene onestamente svolgendo la
professione di autista.
Chiede pertanto che venga comminata una pena non superiore ai 6
mesi e che l’esecuzione di questa venga interamente sospesa con la
condizionale.
Considerato, in fatto ed in diritto
- che il curriculum vitae
dell’imputato emerge dall’AI 57 che si dà qui per riprodotto;
- che in particolare i suoi
numerosi precedenti sono attestati dagli estratti dei casellari giudiziali __________,
__________, __________, __________ e __________;
- che l’imputato è reo confesso
sui fatti (AI 85) così come indicati dall’AA;
- che si tratta di una
truffa ben organizzata, con importante dispiegamento di mezzi e di persone,
volte a sfruttare una certa avidità delle vittime, in particolare di ACPR 2;
- che le negligenze delle
vittime, in particolare la sordità all’avvertimento del gemmologo __________,
non sono ancora tali da escludere l’inganno astuto, date le insistenze
dell’organizzazione criminale di cui l’imputato ha fatto parte;
- che di tutta evidenza si
tratta di una truffa per mestiere perché, da un lato, IM 1 va giudicato
nell’ambito delle 5 truffe realizzate e di quella tentata trattandosi di fatti
precedenti l’ultima condanna, di guisa che egli ha delinquito su un periodo
lungo, dedicando al crimine mezzi ed energie notevoli e traendo dallo stesso il
proprio sostentamento;
- che pure i precedenti
dell’imputato pesano come macigni sulla sua colpa avendo egli, non più
giovanissimo, fatto nella vita poco altro che delinquere;
- che egli ha avuto, nella
fattispecie, un ruolo tutt’altro che trascurabile, le dichiarazioni delle parti
interrogate nel 2009 essendo le più fresche e, quindi, le più credibili, di guisa
che va affermato che la persona che ha fatto il contatto telefonico è la stessa
che ha incontrato la vittima a __________;
- che se da un lato è vero
che dal 2009 l’imputato non sembra aver più interessato la giustizia penale,
dall’altro egli non può dirsi completamente dissociato dal crimine essendosi
fino in fondo rifiutato di fornire informazioni utili all’identificazione dei
correi, di guisa che egli non può beneficiare di attenuanti particolari in
quanto alla collaborazione;
- che la pena va determinata
(art. 49 CP), in principio, partendo dalla pena che va inflitta per i fatti di
cui in rassegna, aggiungendovi quella che sarebbe risultata giudicando tutti i
fatti nel loro complesso, detraendo infine quelle già inflitte all’estero.
Nella fattispecie si ha che, per i fatti dell’atto d’accusa, si giustifica una
pena detentiva attorno ai 3 anni a cui va dedotto un mese per il fatto che
l’imputato ha versato un piccolo risarcimento alla vittima. A ciò vanno
aggiunti due anni complessivi per le condanne già inflitte all’estero per cui si
ha un totale di 4 anni e 11 mesi. In deduzione è stata considerata la prima
pena di 3 anni pronunciata dalle autorità francesi, aumentata a 3 anni e 4 mesi
per i fatti commessi in __________ e di ulteriori 5 mesi per quelli commessi in
__________, per un totale di tre anni e nove mesi, che sono quindi stati
dedotti dalla pena base di 4 anni e 11 mesi come indicato sopra. Una maggiore
influenza delle condanne estere in favore dell’imputato non potendosi
considerare, ritenuto che tutte le sentenze precedenti si ignorano tra loro. Il
risultato finale è, quindi, una pena detentiva di 14 mesi (v. CCRP 13 dicembre 2005 in re P.).
- che sulla sospensione
condizionale è appena il caso di rilevare che non si tratta di una questione di
prognosi, poiché il totale complessivo supera di gran lunga i tre anni (art. 42
CP), ritenuto che gli istituti della fissazione della pena e della sua
esecuzione non possono essere confusi, a prescindere dalla questione di sapere
se il condannato ha, o meno, espiato effettivamente le pene all’estero.
Visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 146 CP;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. truffa per mestiere
per avere,
a __________, __________ e __________, nell’ottobre 2009,
agendo per mestiere e in correità
con altre persone,
ingannato astutamente __________, titolare e rappresentante della ACPR
1 e ACPR 2 ottenendo da questi ultimi, per mezzo di false affermazioni e di una
complessa messa in scena truffaldina, la consegna, in data 23 ottobre 2009, a __________, di diamanti e altre pietre preziose per un valore dichiarato di USD 1'350’000.00
(di pertinenza di ACPR 1) e CHF 150'000.00 (di pertinenza di ACPR 2), a fronte
del pagamento, avvenuto in contemporanea a __________, del prezzo complessivo
concordato in € 1'550'000.00, effettuato dagli autori con false banconote da €
500.00;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui alle sentenze
di condanna:
- del
16.12.2011
del Tribunal de Grande Instance di __________ (__________) a tre
anni di pena detentiva di cui due sospesi con la condizionale;
- del 7.11.2012
del Tribunal de Première Instance di __________ (__________) a un anno di pena
detentiva sospesa con la condizionale;
- del 29.03.2013 del
Amtsgericht __________ (__________) a due anni di pena detentiva sospesi con la
condizionale;
IM 1 è condannato:
2.1
alla pena detentiva di 14
mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto;
2.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 1'000.— e dei disborsi.
3.
Gli accusatori privati, per
le loro pretese, sono rinviati al competente foro civile.
4.
È
ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 670.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 179.70
fr. 1'849.70
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