72.2013.104
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale: eccesso di velocità per aver circolato a 148 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima
11 dicembre 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2013.104
Data decisione, Autorità:
11.12.2013, PENAL
Titolo:
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale: eccesso di velocità per aver circolato a 148 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima consentita
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
VELOCITÀ
art. 90 cpv. 4 LCSTR
Incarto n.
72.2013.104
Lugano,
11 dicembre 2013/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente
nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
e domiciliato
a
rappresentato
da DF 1
imputato, a
norma dell'atto d'accusa 96/2013 del 29.8.2013 emanato dal Procuratore Pubblico
PP 1, di
1. grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 19 marzo 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo
in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con
feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente
limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida
dell’autoveicolo Alfa Romeo targato __________, alla velocità di 148 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar
“Traffic Observer LMS”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
dall’ art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore Pubblico
PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. PP 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:37.
Sentiti: - il
Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Si tratta del primo caso con le nuove
disposizioni che arriva nelle nostre aule penali. Il PP chiede venga fatta una
riflessione: ci sono comportamenti sulla strada che sono assolutamente
deprecabili e da sanzionare, il problema è l’applicabilità a queste casistiche
delle nuove disposizioni sui così detti pirati della strada. Non sempre gli
obiettivi che il legislatore si prefigge arrivano ad essere centrati e assolti.
L’accusa sostiene che sulla decina di casi per
pirati della strada finora giunti in aula in __________, sono tutti per eccesso
di velocità, non ce n’è uno di applicabilità del cpv. 3 art. 90 LCStr. Allora
vien da chiedersi se l’obiettivo era quello di combattere le manovre
pericolose, es. sorpassi azzardati sulla destra in autostrada, visto che in
Tribunale per ora si sono presentati unicamente imputati del cpv. 4.
Ciò detto, si tratta spesso di gente che lavora,
senza precedenti, che viene condannata alla prima infrazione, certamente grave
e da sanzionare, una pena detentiva minima di un anno, giudicata dal PP molto
severa.
Visto quanto sopra, in applicazione delle norme
in vigore chiede per IM 1 una pena detentiva di 14 mesi. Non si oppone alla
sospensione condizionale e propone un periodo di prova di 3 anni, come da
prassi in materia di circolazione stradale.
- l’avv.
DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Dal 1° gennaio di quest’anno sorgono grandi
problemi di applicabilità per una legge che sanziona in modo eccessivo solo una
parte di quei comportamenti che volevano essere repressi. Secondo il difensore,
Fatti
i veri pirati, purtroppo, non vengono sanzionati. Cita l’articolo pubblicato
sulla SZK no. 1.2013 pag. 3 e segg..
L’effetto concreto di tale legislazione su IM 1 è
il seguente: al di là di un percorso penale, interrogatori di polizia, davanti
al PP e al dibattimento odierno, vi è pure un procedimento amministrativo molto
intenso e costoso. Siamo vicini ai 5'000.- CHF tra tasse e spese, i quali
avranno quale conseguenza il tracollo definitivo dell’imputato.
Sul fatto in quanto tale non c’è nulla da
analizzare, l’imputato si è già espresso. Vanno comunque considerate alcune
circostanze, si tratta di una strada a quattro corsie divisa al centro,
rettilinea, era una giornata festiva e senz’ombra di traffico, la difesa
ritiene fossero condizioni quasi autostradali.
Alcune considerazioni di paragone, vi sono reati
gravissimi per i quali è prevista una pena minima di sei mesi, ad esempio
l’omicidio colposo, le lesioni gravi, il furto e via dicendo. Per l’eccesso di
velocità grave: pena minima di un anno, con una problematica aggiuntiva per il
periodo di prova della sospensione condizionale, che se parte oggi potrebbe
esaurirsi contestualmente alla riammissione alla guida, dunque senza alcun
senso.
In un simile caso, bisogna considerare le
attenuanti speciali, ovvero il sincero pentimento. Leggendo la lettera scritta
dall’imputato, scritta spontaneamente quando ancora non aveva un legale, vi
sono tutti gli elementi, secondo la difesa, che possono essere pretesi da un
automobilista in dette circostanze. Si chiede dunque di ridurre la pena con
l’attenuante specifica, a 12 mesi, e periodo di prova di 2 anni;
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione
scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82
CPP;
visti gli art. 12, 40,
42, 44, 47 CP; 90 cpv. 4 LCStr;
82, 135, 422 e
segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore
colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 19 marzo 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo
in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con
feriti o morti, attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di
velocità,
e meglio per aver circolato alla guida
dell’autoveicolo Alfa Romeo targato __________, alla velocità di 148 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar
“Traffic Observer LMS”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 12 (dodici) mesi;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 2 (due).
Per la Corte delle
assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 72.85
fr. 772.85
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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