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Decisione

72.2013.104

Grave infrazione alle norme della circolazione stradale: eccesso di velocità per aver circolato a 148 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima

11 dicembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i veri pirati, purtroppo, non vengono sanzionati. Cita l’articolo pubblicato

sulla SZK no. 1.2013 pag. 3 e segg..

L’effetto concreto di tale legislazione su IM 1 è

il seguente: al di là di un percorso penale, interrogatori di polizia, davanti

al PP e al dibattimento odierno, vi è pure un procedimento amministrativo molto

intenso e costoso. Siamo vicini ai 5'000.- CHF tra tasse e spese, i quali

avranno quale conseguenza il tracollo definitivo dell’imputato.

Sul fatto in quanto tale non c’è nulla da

analizzare, l’imputato si è già espresso. Vanno comunque considerate alcune

circostanze, si tratta di una strada a quattro corsie divisa al centro,

rettilinea, era una giornata festiva e senz’ombra di traffico, la difesa

ritiene fossero condizioni quasi autostradali.

Alcune considerazioni di paragone, vi sono reati

gravissimi per i quali è prevista una pena minima di sei mesi, ad esempio

l’omicidio colposo, le lesioni gravi, il furto e via dicendo. Per l’eccesso di

velocità grave: pena minima di un anno, con una problematica aggiuntiva per il

periodo di prova della sospensione condizionale, che se parte oggi potrebbe

esaurirsi contestualmente alla riammissione alla guida, dunque senza alcun

senso.

In un simile caso, bisogna considerare le

attenuanti speciali, ovvero il sincero pentimento. Leggendo la lettera scritta

dall’imputato, scritta spontaneamente quando ancora non aveva un legale, vi

sono tutti gli elementi, secondo la difesa, che possono essere pretesi da un

automobilista in dette circostanze. Si chiede dunque di ridurre la pena con

l’attenuante specifica, a 12 mesi, e periodo di prova di 2 anni;

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli art. 12, 40,

42, 44, 47 CP; 90 cpv. 4 LCStr;

82, 135, 422 e

segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore

colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 19 marzo 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo

in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con

feriti o morti, attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di

velocità,

e meglio per aver circolato alla guida

dell’autoveicolo Alfa Romeo targato __________, alla velocità di 148 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar

“Traffic Observer LMS”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 12 (dodici) mesi;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

Per la Corte delle

assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Altri

disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 72.85

fr. 772.85

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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