72.2013.113
Infrazione aggravata alla LF stupefacenti da parte di un cittadino straniero per avere importato, trasportato, sotto forma di 60 ovuli da lui ingeriti, 566.60 gr di cocaina destinata alla vendita in S
14 novembre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
72.2013.113
Data decisione, Autorità:
14.11.2013, PENAL
Titolo:
Infrazione aggravata alla LF stupefacenti da parte di un cittadino straniero per avere importato, trasportato, sotto forma di 60 ovuli da lui ingeriti, 566.60 gr di cocaina destinata alla vendita in Svizzera
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 19 cpv. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2013.113
Lugano,
14 novembre 2013 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1,
rappresentato
dall’ DUF 1,
in carcerazione
preventiva dal 05.07.2013 al 16.09.2013 (74 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 17.09.2013
imputato, a
norma dell'atto d'accusa 104/2013 del 16.09.2013 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo che sa o deve
presumere può mettere direttamente o indirettamente
in pericolo la salute di molte persone,
per avere
a __________ il 5 luglio 2013, senza
autorizzazione, importato e trasportato in __________, sotto forma di 60 ovuli
da lui ingeriti in Spagna, 566,60 grammi netti di cocaina (purezza tra il 13,6% e il 34,2%), sostanza destinata alla vendita e al consumo di terzi in __________,
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
dagli art. 19 cpv. 2 LStup;
Presenti: - il Procuratore
pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
Fatti
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in
qualità di interprete per la lingua __________, __________
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:55.
Le parti
comunicano di rinunciare alla fase di discussione, ritenendo corretta una pena
detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per tre anni.
Il Presidente
informa l’imputato del divieto di entrata che gli verrà imposto sul territorio
elvetico. L’imputato ne prende atto e dichiara che non farà più ritorno in
Svizzera.
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione
scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82
CPP;
IM 1
1. è autore
colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo che sa o deve
presumere può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone
per avere,
il 5 luglio 2013 a __________, senza autorizzazione, importato e trasportato in Svizzera 566,60 grammi netti di cocaina (purezza tra il 13,6% e il 34,2%), sotto forma di 60 ovuli da lui ingeriti
in __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo e di
sicurezza sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 3 (tre).
4.
È ordinata
l’immediata scarcerazione dell’imputato.
5.
È ordinata
la confisca di tutto quanto in sequestro così come figura nell’atto d’accusa.
6.
Le spese
per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135
cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione
separata.
Per la Corte delle
assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 5'984.50
Traduzioni fr. 202.80
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 77.--
fr. 6'764.30
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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