72.2013.122
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19 novembre 2013Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2013.122
Lugano,
19 novembre 2013 /rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1,
ACPR 2,
ACPR 3,
ACPR 4,
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal
21.5.2013 al 22.08.2013 (94 giorni)
posto in anticipata esecuzione della pena dal 23.08.2013
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 111/2013 del 7.10.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. ripetuto furto aggravato
siccome commesso per mestiere e come associato ad una banda intesa
a commettere furti,
per avere nel periodo 01 febbraio 2013 – 21 maggio 2013, a __________, __________, __________ ed __________,
agendo in banda con i correi __________, __________ e terzi
rimasti ignoti, per procacciarsi un indebito profitto ed alfine di
appropriarsene, così da procurarsi una fonte di guadagno stabile,
ripetutamente sottratto, cose mobili altrui, per un valore
complessivo denunciato di almeno CHF 223’620.90,
e meglio per avere,
1.1. sottratto a __________
tra il 01 febbraio ed il 04 febbraio 2013, in correità con __________, presso la ACPR 3, vari cavi elettrici, per un valore complessivo di CHF 32'826.60
(refurtiva poi rivenduta),
1.2. sottratto a __________
tra il 06 ed il 07 marzo 2013, in correità con __________, presso la ACPR 3,
vari cavi elettrici, per un valore complessivo di circa CHF 15'000.00
(refurtiva poi rivenduta),
1.3. sottratto a __________
tra il 21 marzo ed il 25 marzo 2013, in correità con __________ e terzi ignoti,
presso la ACPR 2, diversi tipi di cavi elettrici, per un valore di CHF
166’883.00 (refurtiva poi rivenduta);
1.4. sottratto a __________
il 27 aprile 2013, in correità con __________, presso la ACPR 1, circa 200 Kg di rame, per un valore di circa CHF 1'000.00 (refurtiva poi rivenduta);
1.5. sottratto ad __________,
il 21 maggio 2013, in correità con __________, presso i magazzini comunali,
vari cavi contenenti anche rame, per un valore denunciato di CHF 7'911.30
(refurtiva recuperata e consegnata all’accusatore privato, ma gettata poiché
divenuta inutilizzabile);
2. in subordine all’accusa
di cui al punto 1.3
ricettazione aggravata
per avere, a __________, in data 24 marzo 2013, nottetempo, in
correità con __________, acquistato da tali __________, __________ ed un terzo rimasto
ignoto, 1'080.00 kg di speciali cavi elettrici, che sapeva o doveva presumere
essere stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio e più precisamente
dal furto commesso a __________ tra il 21 ed il 24 marzo 2013 a danno di ACPR 2,
ritenuto che anche in questa occasione ha comunque agito per
procurarsi una fonte stabile di guadagno;
3. ripetuto danneggiamento
(in parte di lieve entità)
per avere, in occasione dei summenzionati furti, intenzionalmente
deteriorato, distrutto o reso inservibili cose altrui, per un valore
complessivo denunciato di almeno CHF 13’243.40,
e meglio, per avere,
3.1. nelle circostanze di
cui al punto 1.1, danneggiato dei lucchetti di sicurezza, per un importo
complessivo di CHF 47.00;
3.2. nelle circostanze di
cui al punto 1.2, danneggiato dei lucchetti di sicurezza, per un importo
complessivo di CHF 36.00;
3.3. nelle circostanze di
cui al punto 1.3, danneggiato diversi cavi elettrici, tagliandoli alfine di
prepararli per il furto ed il successivo trasporto, per un importo complessivo
di CHF 12'750.00;
3.4. nelle circostanze di
cui al punto 1.5, danneggiato la recinzione dei magazzini comunali di __________,
provocando danni quantificati in CHF 410.40;
4. ripetuta violazione di
domicilio
per essersi indebitamente introdotto, personalmente e/o in
correità con terze persone, nelle summenzionate proprietà, nelle circostanze di
cui al punto 1, alfine di perpetrare i furti, contro la volontà degli aventi
diritto;
5. truffa
per avere, a __________, in data 29 aprile 2013, in correità con __________, per procacciarsi un indebito profitto ingannato con astuzia il
rappresentante della ditta __________, vendendogli come rame 380 Kg di materiale (poi pagato CHF 4.30 al Kg), nascondendo tra il materiale venduto un importante
quantità di ferro, il cui valore d’acquisto è di CHF 0.15 al Kg, inducendolo in
tal modo ad un atto pregiudizievole al patrimonio della ditta, ottenendo così
un indebito profitto di almeno CHF 640.00;
6. infrazione alla LF sugli
stranieri
6.1. entrata e soggiorno
illegale
per essere entrato illegalmente in Svizzera da diversi valichi
doganali e avervi soggiornato, nel periodo compreso fra il marzo 2012 ed il 21 maggio
2013, con il passaporto __________ privo del necessario visto, con l’intenzione
di svolgere attività lucrativa senza alcun permesso;
6.2. attività lucrativa senza
autorizzazione
per avere soggiornato in Ticino dal marzo 2012 al 21 maggio 2013,
esercitandovi attività lucrativa (compravendita di vari materiali di scarto,
gestione di un bar e musicista indipendente) sprovvisto di qualsivoglia
permesso;
6.3. impiego di stranieri
sprovvisti di permesso
per avere, nel __________, tra il maggio ed il giugno 2012 e tra
marzo e maggio 2013, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente
stranieri non autorizzati ad esercitare attività lucrativa in Svizzera,
segnatamente
per aver impiegato __________ in attività di recupero di rame
compensandola con CHF 200.00 tra maggio e giugno 2012,
nonché per avere impiegato tale __________, cittadina __________
non meglio identificata, in qualità di cantante, compensandola con CHF 500,00,
tra marzo e maggio 2013;
6.4. inganno nei confronti
delle autorità (tentato)
per avere, in correità con __________, a __________ ed a __________,
nel dicembre 2012, tentato di ottenere un permesso di soggiorno per sé,
ingannando le autorità incaricate dell’esecuzione della Legge
sugli Stranieri sottacendo fatti essenziali, e meglio che il matrimonio con la
cittadina svizzera __________ era fittizio;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 139 cifra 2 e cifra 3 cpv. 2,
Fatti
160 cifra 2, 144 cpv. 1, 186 e 146 cpv. 1 CPS, 115 cpv. 1 a, b, c, 117 cpv. 1 e 118 cpv. 1 LStr;
Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 17:00.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento e
verbale d’interrogatorio degli imputati
L’imputato dichiara oggi di ammettere anche i furti che finora
aveva contestato. Ne consegue che riconosce integralmente i fatti così come
esposti nell’atto d’accusa per quanto riguarda i furti, contestando unicamente
la quantità di refurtiva a lui imputata.
L’avv. DUF 1 precisa dunque per il pt. 1.3. sub. pt. 2,
l’imputato conferma il furto aggravato avvenuto a __________ il 24 marzo 2013.
Viene dunque a cadere l’imputazione di ricettazione di cui al pt. 2.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico,
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
In merito ai fatti di __________, l’imputato ha solo oggi
confessato di esserne stato l’autore, a conferma dunque di quanto previsto
dall’accusa. Il PP ritiene tale confessione all’ultimo momento strumentale.
Descrive l’atteggiamento di IM 1 durante il corso di tutte le indagini, tutt’altro
che collaborativo. L’accusa sostiene che IM 1 si sia recato in più occasioni a __________
e abbia dunque effettuato diversi carichi di cavi di rame, contrariamente a
quanto da lui dichiarato, ovvero di aver effettuato un unico furto il 24 marzo
2013.
La qualifica è di furto aggravato è data in quanto vi era una vera
e propria banda dedita alla commissione di furti. Inoltre lo scopo degli autori
era quello di garantire il proprio sostentamento con quanto ricavato, vi è
dunque anche l’aggravante del mestiere.
Unico reato non ammesso dall’imputato concerne il matrimonio
fittizio. L’accusa, a fronte delle dichiarazioni agli atti della stessa moglie
e di diversi testimoni, conferma quanto prospettato. Il PP elenca gli elementi
agli atti a comprova della falsità di tale legame.
Chiede quindi la conferma integrale dell’AA, ritenendo la colpa
dell’imputato grave, sia per la reiterazione dei reati commessi, sia per il
fatto di essersi preso gioco delle istituzioni e delle autorità svizzere. Le
condanne che ha ricevuto all’estero ed in Svizzera non sono state efficaci,
tanto che una volta tornato in Svizzera egli ha da subito ripreso a delinquere.
Negli ultimi anni, gli unici momenti in cui non ha commesso reati sono quelli
passati in carcere. Non c’è dunque spazio per una sospensione anche solo
parziale della pena essendo la prognosi chiaramente negativa.
Sulla commisurazione della pena il PP propone una pena detentiva
di 22 mesi, tenendo comunque conto delle confessioni rese oggi in aula;
- l’avv. DUF 1, difensore
dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Il difensore ribadisce come oggi IM 1 ammetta anche i furti di __________
nonché il furto di __________. Sostanzialmente l’atto d’accusa è confermato, ad
eccezione del discorso del matrimonio fittizio. Un aspetto che è comunque
giusto sottolineare secondo il difensore, è il valore della refurtiva imputato
a IM 1. Il furto di __________ veniva scoperto quasi un mese dopo la sua
commissione, e veniva dichiarata la scomparsa di 8'000 chili di cavi contenenti
rame. La difesa fa presente come tale quantità sarebbe stata impossibile da
trasportare per le possibilità dell’imputato, il quale ha effettuato un unico
furto nella zona portando via circa 1'000 chili di rame, caricando al massimo
il furgoncino a sua disposizione. Non vi sono dunque sufficienti prove per
imputare tutti gli 8'000 chili scomparsi al solo IM 1, per questi motivi la
difesa chiede venga ritenuta complessivamente una refurtiva totale di circa CHF
59'000.-.
Per il resto l’AA è ammesso, salvo il pt. 6.4 in merito al matrimonio fittizio. Le testimonianze agli atti sono state rese da persone che non
vedevano di buon occhio il matrimonio dell’imputato con la __________. La
difesa sottolinea comunque l’esistenza di un legame sentimentale tra i due. __________
e l’imputato sono stati insieme per circa un anno e mezzo e lei ha chiaramente
dichiarato di essere stata innamorata di lui. Date queste premesse pare
difficile considerare un matrimonio fittizio. Questa donna ha inoltre affermato
che i due passavano intere giornate insieme. Ella dichiara poi che il marito
era cambiato da Pasqua, rovinando il loro rapporto. È una donna delusa,
arrabbiata. I due hanno confermato di aver avuto rapporti intimi sessuali fino
a pochi giorni prima dell’arresto. Si tratta dunque di un matrimonio fallito,
non un matrimonio fittizio.
In conclusione, la difesa chieda venga riconosciuta l’attenuante
generica del sincero pentimento. Per questi motivi, si affida al giudizio della
Corte e chiede comunque una sensibile diminuzione della pena proposta dalla
pubblica accusa.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 47, 49,
51, 69, 70, 139, 144, 146, 186 CP; 115, 117, 118 LStr; 82, 135, 422 e
segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto aggravato
siccome commesso per mestiere e come associato ad una banda intesa
a commettere furti
per avere,
tra il 1° febbraio 2013 ed il 21 maggio 2013, a __________, __________, __________ ed __________, agendo in banda con i correi __________, __________
e terzi rimasti ignoti, per procacciarsi un indebito profitto ed alfine di
appropriarsene per crearsi una fonte di guadagno stabile, ripetutamente
sottratto cose mobili altrui, ovvero grandi quantità di rame e cavi contenenti
rame, per un valore complessivo denunciato di circa CHF 60'000.-;
1.2. ripetuto danneggiamento
per avere,
in occasione dei furti di cui al pt. 1.1, intenzionalmente
deteriorato, distrutto o reso inservibili cose altrui, per un valore
complessivo denunciato di almeno CHF 13'243.40;
1.3. ripetuta violazione di
domicilio
per essersi indebitamente introdotto in proprietà altrui allo
scopo di commettere i furti di cui al pt. 1.1, contro la volontà degli aventi
diritto;
1.4. truffa
per avere,
a __________ il 29 aprile 2013, in correità con __________, ingannato con astuzia il rappresentante della ditta __________, vendendogli come rame 380 kg di materiale, nascondendo tra questo un importante quantità di ferro, inducendolo in tal modo
ad un atto pregiudizievole al patrimonio della ditta, ottenendo così un
indebito profitto di almeno CHF 640.-;
1.5. entrata e soggiorno
illegale
per essere entrato illegalmente in Svizzera e avervi soggiornato,
fra il marzo 2012 ed il 21 maggio 2013;
1.6. attività lucrativa senza
autorizzazione
per avere durante il periodo di cui al pt. 1.5. esercitato in
Ticino un’attività lucrativa sprovvisto di qualsivoglia permesso;
1.7. impiego di stranieri
sprovvisti di permesso
per avere, tra maggio e giugno 2012 e tra marzo e maggio 2013, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente stranieri non autorizzati ad
esercitare attività lucrativa in Svizzera;
1.8. inganno nei confronti
delle autorità (tentato)
per avere, nel dicembre 2012, tentato di ottenere un permesso di
soggiorno per sé, ingannando le autorità incaricate sottacendo fatti essenziali,
o meglio che il matrimonio con la cittadina svizzera __________ era fittizio;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato:
2.1
alla pena detentiva di 15 (quindici)
mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena espiata in
anticipo;
2.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.
3.
Gli accusatori privati sono
rinviati al competente foro civile.
4.
È ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro così come figura nell’atto d’accusa, ad eccezione
della giacca con cappuccio (rep. 29285) e del paio di pantaloni sportivi (rep.
29286).
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La
retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 12'944.10
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 109.25
fr. 13'553.35
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