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Decisione

72.2013.122

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 novembre 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

160 cifra 2, 144 cpv. 1, 186 e 146 cpv. 1 CPS, 115 cpv. 1 a, b, c, 117 cpv. 1 e 118 cpv. 1 LStr;

Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 17:00.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento e

verbale d’interrogatorio degli imputati

L’imputato dichiara oggi di ammettere anche i furti che finora

aveva contestato. Ne consegue che riconosce integralmente i fatti così come

esposti nell’atto d’accusa per quanto riguarda i furti, contestando unicamente

la quantità di refurtiva a lui imputata.

L’avv. DUF 1 precisa dunque per il pt. 1.3. sub. pt. 2,

l’imputato conferma il furto aggravato avvenuto a __________ il 24 marzo 2013.

Viene dunque a cadere l’imputazione di ricettazione di cui al pt. 2.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico,

il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

In merito ai fatti di __________, l’imputato ha solo oggi

confessato di esserne stato l’autore, a conferma dunque di quanto previsto

dall’accusa. Il PP ritiene tale confessione all’ultimo momento strumentale.

Descrive l’atteggiamento di IM 1 durante il corso di tutte le indagini, tutt’altro

che collaborativo. L’accusa sostiene che IM 1 si sia recato in più occasioni a __________

e abbia dunque effettuato diversi carichi di cavi di rame, contrariamente a

quanto da lui dichiarato, ovvero di aver effettuato un unico furto il 24 marzo

2013.

La qualifica è di furto aggravato è data in quanto vi era una vera

e propria banda dedita alla commissione di furti. Inoltre lo scopo degli autori

era quello di garantire il proprio sostentamento con quanto ricavato, vi è

dunque anche l’aggravante del mestiere.

Unico reato non ammesso dall’imputato concerne il matrimonio

fittizio. L’accusa, a fronte delle dichiarazioni agli atti della stessa moglie

e di diversi testimoni, conferma quanto prospettato. Il PP elenca gli elementi

agli atti a comprova della falsità di tale legame.

Chiede quindi la conferma integrale dell’AA, ritenendo la colpa

dell’imputato grave, sia per la reiterazione dei reati commessi, sia per il

fatto di essersi preso gioco delle istituzioni e delle autorità svizzere. Le

condanne che ha ricevuto all’estero ed in Svizzera non sono state efficaci,

tanto che una volta tornato in Svizzera egli ha da subito ripreso a delinquere.

Negli ultimi anni, gli unici momenti in cui non ha commesso reati sono quelli

passati in carcere. Non c’è dunque spazio per una sospensione anche solo

parziale della pena essendo la prognosi chiaramente negativa.

Sulla commisurazione della pena il PP propone una pena detentiva

di 22 mesi, tenendo comunque conto delle confessioni rese oggi in aula;

- l’avv. DUF 1, difensore

dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il difensore ribadisce come oggi IM 1 ammetta anche i furti di __________

nonché il furto di __________. Sostanzialmente l’atto d’accusa è confermato, ad

eccezione del discorso del matrimonio fittizio. Un aspetto che è comunque

giusto sottolineare secondo il difensore, è il valore della refurtiva imputato

a IM 1. Il furto di __________ veniva scoperto quasi un mese dopo la sua

commissione, e veniva dichiarata la scomparsa di 8'000 chili di cavi contenenti

rame. La difesa fa presente come tale quantità sarebbe stata impossibile da

trasportare per le possibilità dell’imputato, il quale ha effettuato un unico

furto nella zona portando via circa 1'000 chili di rame, caricando al massimo

il furgoncino a sua disposizione. Non vi sono dunque sufficienti prove per

imputare tutti gli 8'000 chili scomparsi al solo IM 1, per questi motivi la

difesa chiede venga ritenuta complessivamente una refurtiva totale di circa CHF

59'000.-.

Per il resto l’AA è ammesso, salvo il pt. 6.4 in merito al matrimonio fittizio. Le testimonianze agli atti sono state rese da persone che non

vedevano di buon occhio il matrimonio dell’imputato con la __________. La

difesa sottolinea comunque l’esistenza di un legame sentimentale tra i due. __________

e l’imputato sono stati insieme per circa un anno e mezzo e lei ha chiaramente

dichiarato di essere stata innamorata di lui. Date queste premesse pare

difficile considerare un matrimonio fittizio. Questa donna ha inoltre affermato

che i due passavano intere giornate insieme. Ella dichiara poi che il marito

era cambiato da Pasqua, rovinando il loro rapporto. È una donna delusa,

arrabbiata. I due hanno confermato di aver avuto rapporti intimi sessuali fino

a pochi giorni prima dell’arresto. Si tratta dunque di un matrimonio fallito,

non un matrimonio fittizio.

In conclusione, la difesa chieda venga riconosciuta l’attenuante

generica del sincero pentimento. Per questi motivi, si affida al giudizio della

Corte e chiede comunque una sensibile diminuzione della pena proposta dalla

pubblica accusa.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 47, 49,

51, 69, 70, 139, 144, 146, 186 CP; 115, 117, 118 LStr; 82, 135, 422 e

segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. ripetuto furto aggravato

siccome commesso per mestiere e come associato ad una banda intesa

a commettere furti

per avere,

tra il 1° febbraio 2013 ed il 21 maggio 2013, a __________, __________, __________ ed __________, agendo in banda con i correi __________, __________

e terzi rimasti ignoti, per procacciarsi un indebito profitto ed alfine di

appropriarsene per crearsi una fonte di guadagno stabile, ripetutamente

sottratto cose mobili altrui, ovvero grandi quantità di rame e cavi contenenti

rame, per un valore complessivo denunciato di circa CHF 60'000.-;

1.2. ripetuto danneggiamento

per avere,

in occasione dei furti di cui al pt. 1.1, intenzionalmente

deteriorato, distrutto o reso inservibili cose altrui, per un valore

complessivo denunciato di almeno CHF 13'243.40;

1.3. ripetuta violazione di

domicilio

per essersi indebitamente introdotto in proprietà altrui allo

scopo di commettere i furti di cui al pt. 1.1, contro la volontà degli aventi

diritto;

1.4. truffa

per avere,

a __________ il 29 aprile 2013, in correità con __________, ingannato con astuzia il rappresentante della ditta __________, vendendogli come rame 380 kg di materiale, nascondendo tra questo un importante quantità di ferro, inducendolo in tal modo

ad un atto pregiudizievole al patrimonio della ditta, ottenendo così un

indebito profitto di almeno CHF 640.-;

1.5. entrata e soggiorno

illegale

per essere entrato illegalmente in Svizzera e avervi soggiornato,

fra il marzo 2012 ed il 21 maggio 2013;

1.6. attività lucrativa senza

autorizzazione

per avere durante il periodo di cui al pt. 1.5. esercitato in

Ticino un’attività lucrativa sprovvisto di qualsivoglia permesso;

1.7. impiego di stranieri

sprovvisti di permesso

per avere, tra maggio e giugno 2012 e tra marzo e maggio 2013, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente stranieri non autorizzati ad

esercitare attività lucrativa in Svizzera;

1.8. inganno nei confronti

delle autorità (tentato)

per avere, nel dicembre 2012, tentato di ottenere un permesso di

soggiorno per sé, ingannando le autorità incaricate sottacendo fatti essenziali,

o meglio che il matrimonio con la cittadina svizzera __________ era fittizio;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 15 (quindici)

mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena espiata in

anticipo;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

3.

Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile.

4.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro così come figura nell’atto d’accusa, ad eccezione

della giacca con cappuccio (rep. 29285) e del paio di pantaloni sportivi (rep.

29286).

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La

retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 12'944.10

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 109.25

fr. 13'553.35

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