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Decisione

72.2013.137

Infrazione alla LF stupefacenti per aver importato e trasportato ca. 41 kg di marijuana nascosti in un apposito ricettacolo all'interno di un furgone

25 novembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi 16 anni riceveva un biglietto di sola andata per l’____, ad attenderlo

unicamente trafficanti. Raggiungeva __________ dove lavorava in una fattoria

per ottenere il permesso di soggiorno. Questo fino al 2013. A maggio di quest’anno avrebbe dovuto rinnovare il permesso di soggiorno, ma non ne aveva i

mezzi. Dopo 10 anni di sacrifici non poteva abbandonare tutto e tornare in __________,

non aveva alternativa se non quella di affidarsi a questo __________ che gli

concedeva un prestito a condizioni usuraie. Accettava poi di effettuare il viaggio

con lo stupefacente dopo aver ricevuto pesanti minacce per la sua incolumità,

in quanto non riusciva a rimborsare il suo debito. Non vi sono prove di queste

minacce, ma è credibile che quanto affermato da IM 1 secondo la difesa è cosa

vera. Egli è stato usato come corriere e nient’altro è che un povero disperato

in cerca di un lavoro. Ha sbagliato e ne è consapevole. È sinceramente pentito,

incensurato e giovane. Chiede dunque una pena detentiva di 12 mesi sospesi.

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli art. 12, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP; 19 LStup; 82, 135, 422 e

segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

IM 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, il 29 agosto 2013,

importato dall’__________ alla __________, trasportandolo a bordo del furgone

Mercedes targato __________, riposto in un apposito ricettacolo nascosto, un

quantitativo di 40'957,22 grammi netti di marijuana del valore di almeno CHF

81'000.-;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa .

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 15 (quindici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto e la

pena espiata in anticipo;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

4.

È ordinata

la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione dell’importo di EUR

400.

- sui quali è mantenuto il sequestro conservativo a parziale garanzia della

tassa di giustizia e dei disborsi.

5.

Le spese

per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135

cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione

separata.

Per la Corte delle

assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 9'210.30

Altri

disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 70.85

fr. 9'781.15

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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