72.2013.137
Infrazione alla LF stupefacenti per aver importato e trasportato ca. 41 kg di marijuana nascosti in un apposito ricettacolo all'interno di un furgone
25 novembre 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2013.137
Data decisione, Autorità:
25.11.2013, PENAL
Titolo:
Infrazione alla LF stupefacenti per aver importato e trasportato ca. 41 kg di marijuana nascosti in un apposito ricettacolo all'interno di un furgone
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 19 LSTUP
Incarto n.
72.2013.137
Lugano,
25 novembre 2013
/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1,
rappresentato
da DUF 1,
in
carcerazione preventiva dal 29.8.2013 al 5.11.2013 (69 giorni)
posto in anticipata esecuzione della pena dal 6.11.2013
imputato, a
norma dell'atto d'accusa 124/2013 dell'8.11.2013 emanato dal Procuratore Pubblico
PP 1, di
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
al valico di __________, ed in altre località in __________
ed all’__________,
nel mese di agosto 2013, in particolare in data 29.08.2013,
trasportato, importato dall’__________ alla __________
trasportandolo a bordo del sottodescritto veicolo, un quantitativo di 40'957,22 grammi netti di marijuana del valore di almeno CHF 81'000.00, sostanza stupefacente che era
destinata all’alienazione sul territorio __________, celata all’interno di un
ricettacolo del furgone Mercedes targato __________ di proprietà di __________,
furgone a lui consegnato a __________ il giorno
29.08.2013 da non meglio identificato __________ e asseritamente di nome __________;
ritenuto che il ricettacolo è stato creato ad hoc tra il giorno 8 e il giorno
10 agosto 2013, operazione alla quale l’imputato ha partecipato avendo egli
condotto personalmente il furgone dalla regione di __________ fino a __________
e poi in __________ e riconducendolo fino a __________;
ritenuto che IM 1 è stato fermato in entrata in __________
al valico autostradale di __________ il 29.08.2013 alle ore 23.15, con lo
stupefacente, immediatamente dopo sequestrato.
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
dagli art. 19 cpv. 1 LFStup;
Presenti: - la Procuratrice
pubblica PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:15.
Sentiti: - alla
Procuratrice Pubblica, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
la PP precisa che il traffico in cui è coinvolto
l’imputato si trova al limite dei quantitativi previsti per la forma aggravata
di infrazione alla LStup. L’attività descritta da IM 1 aveva una certa
organizzazione, vi era un’indicazione su tutto e IM 1 eseguiva chiare
istruzioni. Sicuramente IM 1 ha vissuto in __________ e in __________ in
condizioni difficili, ciò non giustifica la sua messa a disposizione per un
traffico di stupefacenti al solo scopo di rimborsare un prestito. È da
considerare per la commisurazione della pena che egli è incensurato e anche che
egli è in anticipata espiazione della pena. Inizialmente ha mentito, per
limitarsi in seguito a dichiarare il minimo indispensabile.
Per IM 1 la pubblica accusa chiede una pena
detentiva di 16 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni. Per tutto quanto in sequestro si chiede la confisca con distruzione dello
stupefacente;
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
la difesa sottolinea la difficile vita precedente
dell’imputato, il quale a 14 anni iniziava a lavorare in nero come operaio. Per
Fatti
i suoi 16 anni riceveva un biglietto di sola andata per l’____, ad attenderlo
unicamente trafficanti. Raggiungeva __________ dove lavorava in una fattoria
per ottenere il permesso di soggiorno. Questo fino al 2013. A maggio di quest’anno avrebbe dovuto rinnovare il permesso di soggiorno, ma non ne aveva i
mezzi. Dopo 10 anni di sacrifici non poteva abbandonare tutto e tornare in __________,
non aveva alternativa se non quella di affidarsi a questo __________ che gli
concedeva un prestito a condizioni usuraie. Accettava poi di effettuare il viaggio
con lo stupefacente dopo aver ricevuto pesanti minacce per la sua incolumità,
in quanto non riusciva a rimborsare il suo debito. Non vi sono prove di queste
minacce, ma è credibile che quanto affermato da IM 1 secondo la difesa è cosa
vera. Egli è stato usato come corriere e nient’altro è che un povero disperato
in cerca di un lavoro. Ha sbagliato e ne è consapevole. È sinceramente pentito,
incensurato e giovane. Chiede dunque una pena detentiva di 12 mesi sospesi.
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione
scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82
CPP;
visti gli art. 12, 40,
42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP; 19 LStup; 82, 135, 422 e
segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
IM 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, il 29 agosto 2013,
importato dall’__________ alla __________, trasportandolo a bordo del furgone
Mercedes targato __________, riposto in un apposito ricettacolo nascosto, un
quantitativo di 40'957,22 grammi netti di marijuana del valore di almeno CHF
81'000.-;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa .
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 15 (quindici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto e la
pena espiata in anticipo;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 2 (due).
4.
È ordinata
la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione dell’importo di EUR
400.
- sui quali è mantenuto il sequestro conservativo a parziale garanzia della
tassa di giustizia e dei disborsi.
5.
Le spese
per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135
cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione
separata.
Per la Corte delle
assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 9'210.30
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 70.85
fr. 9'781.15
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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