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Decisione

72.2013.14

Tentato omicidio intenzionale (e non omicidio passionale) da cui l'autore ha spontaneamente desistito

18 giugno 2013Italiano87 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Il PP dichiara di ritirare

l’imputazione di lesioni gravi (punto 2. dell’atto d’accusa), vista la più

recente giurisprudenza del Tribunale federale.

Il difensore non ha osservazioni

al riguardo.

II.

La Presidente prospetta, in

alternativa al punto 1. dell’atto d’accusa, l’imputazione di tentato omicidio

passionale ai sensi dell’art. 113 CP.

Prospetta inoltre la desistenza

giusta l’art. 23 CP.

La PP non ha osservazioni e si

rimette al proprio intervento.

L’avv. DUF 1 prende atto della

prospettazione e non ha nulla da aggiungere.

Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale ripercorre

anzitutto i fatti alla base dell’atto d’accusa. Illustra poi i motivi per i

quali nella concreta fattispecie non è dato l’omicidio passionale ai sensi

dell’art. 113 CP, rispettivamente l’attenuante di cui all’art. 48 lett. c CP.

Spiega inoltre le ragioni per le quali sono escluse anche le attenuanti

specifiche di cui all’art. 48 lett. a cifra 2 e 48 lett. b CP. Pur

riconoscendo che l’imputato ha agito sotto l’influsso di una forte spinta

emotiva, rileva che il perito ha comunque escluso la scemata imputabilità.

Ritiene che l’imputato si sia reso colpevole di tentato omicidio intenzionale,

commesso con dolo eventuale, che rasenta il dolo diretto. Venendo alla

commisurazione della pena, rileva che l’imputato ha agito per orgoglio ferito

ma che si è comunque fermato alla vista del sangue. Sottolinea la gravità della

lesione causata alla mano della vittima. Tenuto inoltre conto della

collaborazione prestata dall’imputato, del corretto comportamento processuale,

del rispetto verso l’autorità che ha dimostrato e dello stato d’animo in cui ha

agito, propone la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi.

Chiede inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di

13 mesi. Postula che nei confronti dell’imputato venga ordinata la

continuazione del trattamento ambulatoriale intrapreso. Chiede la confisca del

coltello in sequestro e - a crescita in giudicato della sentenza - il

dissequestro del vestiario in sequestro. Postula il riconoscimento di congrue

indennità civili all’accusatore privato;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato, il quale ripercorre la dinamica dei fatti

alla base dell’atto d’accusa, che è stato possibile ricostruire grazie alla

collaborazione del suo assistito. Mette in evidenza il rapporto tra i coniugi __________,

fondato su un sentimento di amore reciproco. Non contesta che il suo assistito

si sia reso colpevole di tentato omicidio commesso per dolo eventuale. Contesta

invece la qualifica giuridica di tentato omicidio intenzionale e spiega le

ragioni per le quali deve invece essere riconosciuto l’omicidio passionale.

Mette in rilievo le numerose attenuanti che nella commisurazione della pena

devono andare a favore del suo patrocinato, segnatamente la collaborazione, il

fatto che l’omicidio è rimasto al livello del tentativo e che IM 1 ha desistito

nonché la provocazione da parte della vittima. In merito ai precedenti penali

del suo assistito, rileva che nulla hanno a che fare con i fatti oggi in

giudizio. Contesta l’ammontare della pretesa di risarcimento per torto morale

presentata dalla vittima, non sufficientemente comprovata. In merito alla

richiesta di risarcimento delle spese legali, chiede che venga riconosciuta la

tariffa dell’assistenza giudiziaria. Non si oppone a una presa a carico da

parte dello psichiatra.

Considerato, in fatto ed in diritto

SITUAZIONE PERSONALE

1. Vita anteriore

In merito alla sua situazione personale, IM 1 ha dichiarato:

"

Sono nato e cresciuto in __________ e dopo aver frequentato le

scuole a __________, mi sono buttato nel mondo del lavoro facendo più mestieri,

dal lavapiatti, al buttafuori, al cameriere, al telefonista. L’ultimo lavoro

era quello presso la __________ come centralinista, lavoro che ho perso un anno

e 2 mesi fa. Oggi sono in disoccupazione ed in teoria dovrei ricominciare

presso la medesima azienda sempre come telefonista.

Mi sono spostato una prima volta con una cittadina di __________

che ho conosciuto a __________ e dalla quale ho avuto mio figlio __________ che

oggi ha 8 anni.

Purtroppo mia moglie, a causa di una grave malattia, è deceduta

circa 6 anni fa.

Il bambino, che al momento della morte della mamma si trovava con

lei a __________, sono andato a prenderlo e l’ho portato a casa mia e l’abbiamo

cresciuto io e mia mamma. E’ intervenuta poi mia sorella chiedendo

l’affidamento del bimbo e la Tutoria gliel’ha concesso. Mio figlio oggi vive

con mia sorella.

Con lui comunque io ho un buon rapporto, riesco a vederlo e a

passare del tempo insieme. [...].

Non ho altri fratelli o sorelle. __________ ha altri fratelli,

figli di precedenti mariti o compagni di __________ (ex moglie) ma che non ha

mai conosciuto.”

(cfr. verbale PP 26.07.2012, AI 6, pag. 12-13)

In merito ai suoi piani per il futuro, al dibattimento l’imputato

ha dichiarato di avere già “un posto di lavoro come telefonista quando

uscirò. In carcere voglio fare un apprendistato di cuoco, della durata di 2

anni, per conseguire l’attestato cantonale di aiuto cucina” (verbale

d’interrogatorio dell’imputato pag. 2, all. 1 al verbale del dibattimento).

2. Situazione finanziaria

In merito alla sua situazione economica, l’imputato ha dichiarato di

avere “... valanghe di debiti. Non so indicare la cifra complessiva ma ho

molti ACB e molte esecuzioni in corso, la maggior parte in relazione a tasse e

cassa malati non pagate. La mia situazione finanziaria è critica visto che

percepisco unicamente CHF 2'000.-- al mese e solo l’affitto di casa ammonta a

CHF 900.--” (cfr. verbale PP 26.07.2012, AI 6, pag. 13).

In effetti, dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di __________

acquisito agli atti (doc. TPC 17) risultano a suo carico 73 attestati di

carenza beni per complessivi Fr. 84'811.-- presso l’UE di __________ e 11

attestati di carenza beni per complessivi Fr. 7'854.78 presso l’UE di __________.

Al dibattimento l’imputato ha ripetuto che si tratta di tasse

arretrate e cassa malati e di essere stato tassato d’ufficio perché non aveva

presentato le dichiarazioni d’imposta (verbale d’interrogatorio dell’imputato

pag. 2, all. 1 al verbale del dibattimento).

3. Precedenti penali

In merito ai precedenti penali, l’imputato ha dichiarato durante

l’inchiesta:

"

… che sull’aspetto dei miei precedenti penali riferisco che sono

stato condannato a 13 mesi con la sospensione condizionale della pena per un

periodo di 3 anni, per avere trasportato __________ in __________ di ca. 400 grammi di cocaina.

Non ho altre condanne e neppure altri procedimenti in corso, né qui né in altri

Cantoni o all’estero.”

(verbale PP 26.7.2012, pag. 13)

Al dibattimento ha precisato che oltre alla condanna a 13 mesi del

01.02.2012 ha subito altre condanne sempre per infrazione alla LF sugli

stupefacenti in quanto gestiva un canapaio (verbale d’interrogatorio

dell’imputato pag. 1, all. 1 al verbale del dibattimento).

Le dichiarazioni di IM 1 trovano riscontro negli atti, dai quali

risulta che l’imputato è stato condannato (cfr. decreti di accusa e sentenza

agli atti; estratto del casellario giudiziale del 25.7.2012, AI 5):

- l’11.06.2002 alla pena di

15 giorni di detenzione sospesa per due anni per infrazione alla LF sugli stupefacenti

(vendita di canapa);

- il 14.07.2003 alla pena di

90 giorni di detenzione sospesa per due anni per ripetuta infrazione alla LF

sugli stupefacenti (vendita di marijuana);

- il 01.02.2012 alla pena

detentiva di 13 mesi per infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti (importazione e vendita di cocaina nonché consumo di cocaina e

marijuana), pena sospesa condizionalmente per 3 anni.

In merito al consumo di stupefacenti, l’imputato ha precisato di

non aver mai consumato droghe pesanti:

"

... Non ho mai consumato cocaina, eroina o altre droghe pesanti.

Ho invece consumato, negli anni passati, marijuana. Nel momento in cui sono

stato arrestato nel 2011, in relazione ad un trasporto di cocaina, ho

dichiarato che una parte di quella cocaina era destinata al mio consumo. Ho

detto questo perché io sapevo che dicendo così avrei scontato meno carcere. Non

so chi me l’abbia detto, è una leggenda metropolitana. Non so nemmeno se è

vero. Di questa circostanza io ho riferito solo all’arresto perché in seguito

l’ho ritrattata. Non so perché per finire mi è stata comunque addossata.”

(verbale IM 1 21.12.2012, pag. 6)

4. Vita sentimentale

4.1. L’imputato ha

dichiarato di essersi sposato il __________ con l’attuale moglie __________,

cittadina __________ che aveva conosciuto 15 anni prima presso l’esercizio

pubblico __________, dove era impiegata quale accompagnatrice. La sua

intenzione sarebbe stata quella di iniziare una relazione con questa donna in

quanto desiderava da lei un bambino ma siccome la stessa non poteva averne, la

interruppe. In seguito - come visto - sposò una cittadina __________ dalla

quale ha avuto il figlio __________.

In relazione all’attuale moglie, l’imputato ha riferito che:

"

Circa due anni fa, tramite la sorella della mia attuale moglie

che vive a __________, siamo di nuovo entrati in contatto, tanto che come già

detto in precedenza ci siamo sposati in data ________. Da quella data in poi

non abbiamo mai avuto problemi di coppia. Abbiamo avuto unicamente delle

discussioni perché talvolta la mia attuale moglie abusa di bevande alcoliche.

Discussioni che non sono mai degenerate e rimaste nell’ambito famigliare.

Infatti la Polizia non è mai intervenuta per tali discussioni.

Mia moglie lavora da circa un mese tra __________ e __________.

A __________ lavora in qualità di badante presso l’abitazione di una persona

anziana dove anche dorme. Durante la giornata lavora come addetta alle pulizie

in un hotel a __________. Lei ha libero il martedì e mercoledì. Giorni che

trascorre a __________ con me. Il resto della settimana lo trascorre nei __________.”

(cfr. verbale 24.07.2012, AI 1, pag. 2).

In merito al rapporto con sua moglie, l’imputato ha ampiamente

riferito al PP nel verbale del 26.7.2012 (pagg. 2-4):

"

Il mio rapporto con __________ è buono nei momenti in cui non

beve. Quando consuma alcolici diventa invece intrattabile e ingestibile. Fa

scenate di gelosia, diventa raramente aggressiva. In queste circostanze io preferisco

allontanarmi e cercare di evitarla il più possibile in modo tale che la sbronza

le passi. Il giorno dopo lei al 90% non ricorda mai quanto accaduto nei momenti

in cui era sotto l’influsso di alcool.

ADR che la sua gelosia non ha alcun fondamento oggettivo.

Ho un unico amico ed è il padrino di mio figlio, __________ di __________ [suo correo per parte dei fatti di cui alla condanna

del 1.2.2012]. Se esco la sera esco solo con lui. Andiamo in giro

solitamente a __________ e passiamo le serate nei bar o andiamo in giro a fare

grigliate.

Mia moglie più volte mi ha rimproverato dicendomi che secondo lei e sua sorella

io sarei un “puttaniere”. __________ mi ha pure detto che non so quale membro

della sua famiglia in __________ fa sogni strani su di me e sui miei presunti

tradimenti. __________ viene da un paese latino e a queste cose ci crede molto.

Lei è convinta che io la tradisco.

Questa gelosia emerge solo quando lei è sotto l’influsso di alcolici.

ADR che __________ è arrivata in __________ il 20 o il 21 dicembre 2011.

Ci siamo sposati circa un anno prima, il ___________ in __________ ma mia

moglie è arrivata in __________ solo successivamente. Quando è arrivata è

venuta subito ad abitare con me a __________. Non ha mai lavorato ed ha

iniziato unicamente un mese fa. Attualmente, da circa un mese, lavora in

effetti nel __________, tra __________ e __________. Fa la badante per una

signora anziana di sera e di giorno lavora in albergo come tutto fare. Durante

il periodo di convivenza i nostri rapporti sono sempre stati buoni.

Lei sin da subito, al suo arrivo in __________, mi ha parlato dei suoi problemi

con l’alcool che già aveva in __________. Mi sono poi accorto che questo

problema persisteva perché beveva tutti gli alcolici che avevamo in casa. Se lei

ne ha a disposizione non riesce a starne senza.

Io ho cercato per quanto ho potuto di eliminare questo rischio buttando via

tutti gli alcolici ma lei riusciva a recuperarli, soprattutto a casa di sua

sorella che abita qui sopra a __________.

ADR che non passavamo tutto il tempo insieme, né nel periodo di maggiore

convivenza e neppure nell’ultimo periodo in cui __________ veniva in __________

per 2 giorni alla settimana, il martedì ed il mercoledì.

__________ si reca spesso a __________ da sue conoscenza di cui non so nulla.

ADR che __________ capitava spesso che pure rimanesse fuori casa a

dormire. Lei mi diceva che stava in Via __________ a __________.

Mi viene chiesto se mi riferiva da chi passava le notti fuori casa.

__________ mi aveva detto che erano amici di una conoscente di __________.

Nel corso di una degenza in ospedale per un’ernia __________ aveva conosciuto

una ragazza __________ che faceva l’infermiera e che poi è diventata sua amica.

E’ sempre tramite questa ragazza che è riuscita poi a trovare il lavoro nei __________.

Mi viene chiesto se io di questa situazione non ho sospettato qualcosa di

strano ipotizzando eventuali storie clandestine da parte di mia moglie.

Io non ho mai pensato che mi tradisse con qualcun altro. E’ vero che è

rimasta fuori casa a dormire qualche volta, ma solo 2 o 3 volte.

ADR che non era tantissimo il tempo che passava insieme io e __________

e questo per svariati motivi. Da una parte né mia mamma né mio figlio Oscar la

sopportano e questo mi crea abbastanza problemi soprattutto nelle relazioni con

questi miei famigliari.

Mi viene chiesto se abbiamo mai discusso per questioni di gelosie da parte

mia.

E’ capitato poche volte che abbiamo discusso per mia gelosia. La causa per

queste poche volta era sempre la medesima. Lei 15 anni fa faceva il mestiere

più vecchio del mondo e in quest’ambito, fra i suoi clienti, frequentava un

signore di una certa età del __________ con il quale aveva avuto diverse

discussioni.

Da quando è arrivata in __________, __________ voleva contattare nuovamente

queste persona per spiegarsi e parlare con lui. Non so molto di più ma questa

sua intenzione mi dava evidentemente fastidio e gliel’ho detto tentando di

convincerla a lasciar perdere perché era una storia passata.

Lei non sentiva ragioni e si è intestardita a tal punto che una volta mi ha

pure chiesto di andare io a parlare con lui. Mi aveva chiesto di rintracciarlo

e di cercare il suo numero di telefono.

ADR che io non ho nessuna idea del motivo reale per il

quale __________ volesse parlare con questo uomo.

ADR che nonostante questi pochi episodi, non abbiamo mai litigato

arrivando alle mani. Non ho mai messo le mani addosso a mia moglie. Anche se mi

arrabbiavo di questa situazione la cosa finiva verbalmente.

Ho già detto che poi delle volte in cui eravamo insieme capitava abbastanza

spesso che lei fosse alterata dall’alcool e quindi io come detto, in queste

circostanze preferivo lasciar perdere.

ADR che quando esco di casa con gli amici esco sempre senza mia moglie

perché so già come andrebbe a finire la serata. Lei berrebbe tutto il tempo e

mi rovinerebbe la serata oltre a rovinarla a lei e agli altri. Per questo con __________

non usciamo mai insieme al ristorante o al bar. Quando siamo insieme stiamo a

casa.

Mi viene chiesto, viste le difficoltà con mia moglie, se sono realmente

innamorato di lei.

Io le voglio molto bene malgrado gli sbalzi che lei ha ogni tanto. Sono

8 mesi che siamo insieme e quindi sto imparando a conoscerla.

In realtà ho conosciuto __________ già 16 anni fa qui al __________ quando io

all’epoca facevo il buttafuori nel locale. Abbiamo avuto una relazione ed io

all’epoca, già pensavo di farmi una famiglia con lei ed avere dei figli.

La cosa è andata in fumo perché __________ non può più avere figli per

questioni mediche. Questo aspetto unito pure al fatto che __________ si

intratteneva con altre persone e pure con l’anziano di cui ho sopra riferito,

mi ha portato a terminare la relazione. Ho risentito __________ circa 2 anni fa

per il tramite della sorella ed io ho cercato di rimettermi in contatto con lei

dopo la morte di mia moglie.

Ci siamo sentiti per telefono e per mail fino al momento in cui ho deciso di

andare da lei nell’inverno del 2010. In __________ sono rimasto circa un mese

nel corso del quale l’ho frequentata e subito sposata.”

(verbale 26.7.2012, AI 6, pagg. 2-4)

Al dibattimento IM 1 in merito ai rapporti con la moglie ha

indicato che “attualmente sono ottimi. Mi viene a trovare tutte le settimane

alla __________. Presso la __________ vedo anche mio figlio __________, una o

due volte al mese. Quando viene mio figlio, di solito vengono anche mia sorella

e mia madre” (verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del

dibattimento, pag. 1).

4.2. __________ ha

sostanzialmente confermato le dichiarazioni dell’imputato in merito al loro

rapporto (cfr. verbale d’interrogatorio del 28.8.2012, AI 50). Ha infatti

dichiarato che quando era arrivata in __________ circa 15 anni fa, faceva la

prostituta presso il __________ e che qui aveva conosciuto IM 1. Avevano

iniziato una relazione durata circa tre mesi. Poi lei era dovuta ripartire

perché le scadeva il permesso e “prima che io partissi mi aveva proposto di

sposarlo ma io gli dissi di no, non tanto perché non ero affezionata a lui,

quanto piuttosto per il fatto che sapevo che lui voleva un figlio ed io non

glielo potevo dare” (VI 28.8.2012, AI 50, pag. 2).

Per 6 o 7 anni non aveva sentito più nulla di IM 1, fino a quando lui l’aveva

contattata. Si sentivano regolarmente e lui le mandava soldi in __________.

Dopo circa due anni, IM 1 - che nel frattempo era rimasto vedovo - le aveva

nuovamente chiesto di sposarla e lei dopo un po’ di tempo aveva acconsentito,

precisando che si sono sposati “perché ci volevamo bene” (verbale

citato, pag. 3).

A dicembre 2011, un anno dopo il matrimonio, __________ ha raggiunto il marito

in __________. __________ ha dichiarato - contrariamente a quanto riferito

dall’imputato (cfr. supra) - di essere stata accolta bene dalla famiglia del

marito e di avere un buon rapporto con suo figlio (verbale citato, pag. 4).

In __________ inizialmente non ha lavorato, fino a quando, a luglio 2012,

ha trovato un impiego nel Canton __________.

In merito al rapporto con il marito, __________ ha riferito che IM 1 l’ha

sempre trattata in modo “gentile e cortese” e che solo in un’occasione

hanno avuto una discussione (verbale citato, pag. 3). Ha confermato che:

"

È vero che abbiamo degli stili e dei gusti di vita differenti e

che da quando sono in __________ abbiamo passato poco tempo insieme. Io voglio

molto bene a mio marito e sono venuta in __________, ribadisco, per costruire

una vita con lui.

In verità qui in __________ mi sono sentita molto sola, lui a marzo ha iniziato

a lavorare alla __________ per 4 mesi, fino a giugno e io rimanevo a casa da

sola.

(VI __________ 28.8.2012, pag. 8)

__________ ha dichiarato di non avere mai avuto discussioni per

motivi di gelosia con il marito “perché lui sa che io sono una persona per

bene e lui si fida di me” (verbale citato, pag. 5), pur confermando di

avere effettivamente frequentato un signore di __________ che aveva conosciuto __________,

il quale le aveva comperato una casa in __________, signore che aveva rivisto

anche dopo il matrimonio con IM 1 per ringraziarlo (verbale citato, pagg. 5-6).

Ha inoltre confermato di andare spesso a __________ a trovare una sua nipote e

una sua amica __________ oppure a fare le pulizie a casa del marito di

un’amica, dove più volte si era fermata a dormire (pag. 8).

__________ si è definita una persona gelosa, rilevando che “IM 1 sta sempre

in giro con il suo amico __________ e non so né dove fanno né cosa fanno. So

che vanno a passeggio e fanno delle grigliate. Io con loro non sono mai andata

perché non mi interessa, non mi piace trovarmi in compagnia di altre persone”

(verbale citato, pag. 6). Ha comunque riferito che non crede che il marito

la tradisca (verbale citato, pag. 7).

__________ ha confermato di avere problemi con l’alcool e che il marito stava

cercando di aiutarla a superarli:

"

A causa dei problemi avuti in __________ ho iniziato a bere per

poterli dimenticare. In pratica sin dalla maggiore età, dopo i 18 anni, ho

iniziato a bere; bevo solo quanto ho dei problemi. A me non piace bere e lo

faccio unicamente quando mi sento giù di morale. Quando sono arrivata in __________

mi sono sentita sola e triste e per questo è capitato che in alcune occasioni

ho abusato di alcool.

ADR che IM 1 sapeva di questo mio problema già prima che ci sposavamo.

Lui mi aveva confortata dicendomi che in __________ avremmo iniziato una nuova

vita e che i problemi sarebbero passati.

IM 1 mi ha visto circa 4 o 5 volte ubriaca.

ADR che all’inizio bevevo per nostalgia e poi è morto mio fratello.

Nell’ultimo periodo a causa del lavoro che mi impegnava molto e non venivo

retribuita.

Mi viene chiesto che tipo di effetto ha su di me l’eccesso di alcool.

Rispondo che io non so come mi comporto quando bevo perché non lo ricordo mai.

Mio marito dice che quando bevo divento particolarmente allegra. Una volta mi

aveva detto che ero diventata aggressiva nei suoi confronti.

Mi si dice che mio marito ha dichiarato che io quando bevo

divento “intrattabile e ingestibile”.

Io questo non lo so perché non ricordo mai quello che faccio.

ADR che IM 1 mi ha aiutata, cercando di eliminare questo

mio disturbo. Ad esempio ha eliminato tutti gli alcolici in casa.”

(VI __________ 28.8.2012, pag. 6)

PERIZIA PSICHIATRICA

5. L’accusato in corso

d’inchiesta è stato sottoposto a perizia psichiatrica da parte del dottor __________.

L’esperto nel proprio referto del 10.09.2012 (AI 53) ha stabilito che “… non

ritengo che le manifestazioni psichiche e comportamentali del peritando siano

tali da configurare una turba psichica di notevole gravità permanente e di

lunga durata” (pag. 13).

L’esperto ha escluso il riconoscimento di una scemata imputabilità

rilevando che l’imputato “ha agito sotto la spinta di uno stato emotivo che

non ha saputo contenere ma che non era comunque tale da escluderne né

diminuirne l’imputabilità” (pag. 12).

Il perito giudiziario ha ritenuto che l’imputato presenta una “problematica

legata al narcisismo inconsapevole” che unitamente alla “difficoltà a

gestire le spinte emotive che da essa derivavano, la situazione di disagio

sociale e la presenza nella relazione di coppia di importanti fattori di

disturbo per una normale vita coniugale, rendono il quadro generale della

situazione difficile e passibile a mio modo di vedere di una possibilità di

recidiva del reato” e ciò finché “non si saranno modificate le

condizioni che si sono venute a creare” (pag. 13).

Il perito ha ritenuto pertanto opportuna l’adozione fin da subito di “misure

terapeutiche ambulatoriali” in quanto detto trattamento “svolto in un

clima di collaborazione da parte del peritando dovrebbe in linea teorica essere

idoneo a contenere il rischio di nuovi reati” (pag. 14; cfr. perizia

psichiatrica e successive completazioni, AI 48, AI 53 e AI 79).

Dal rapporto del dottor __________ risulta che da ottobre 2012

l’imputato si è sottoposto al trattamento ambulatoriale consigliato dal perito

e che lo stesso prosegue con un’evoluzione positiva (doc. TPC 19).

CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO

6. Le circostanze che

hanno condotto all’arresto dell’imputato risalgono al 24 luglio 2012 quando

alle ore 18.33 veniva richiesto l’intervento della Polizia per un

accoltellamento a __________, in un’abitazione privata. La Polizia prendeva

contatto con i militi della __________ di __________ che stavano già

soccorrendo la vittima identificata in ACPR 1, cittadino __________ che,

trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________,

veniva operato d’urgenza per una grave ferita alla mano destra, dovuta alla

recisione di tre tendini e di un’arteria e per altre ferite alla mano sinistra.

La vittima non veniva giudicata in pericolo di vita (cfr. rapporto

d’arresto provvisorio 25.07.2012, AI 1).

Gli agenti intervenuti sul posto procedevano al fermo dell’autore,

IM 1, che al loro arrivo si trovava all’esterno, nei pressi della sua

abitazione, teatro dei fatti, in attesa della Polizia e con lo stesso si

recavano presso il suo domicilio dove vi era la moglie, __________, cittadina __________

che era sotto l’influsso di sostanze alcoliche. Come risulta dal rapporto di

arresto provvisorio, la stessa risultava positiva al test indicativo dell’alito

nella misura del 1.48% alle ore 21.55 (cfr. rapporto di arresto provvisorio

25.07.2012 AI 1). Le analisi del sangue per la determinazione dell’etanolemia

daranno esito positivo nella misura del 1.78 g/kg (1.69 - 1.87 g/kg) alle ore

21.30 del 24.07.2012 (cfr. AI 13).

Al suo arrivo all’interno dell’appartamento, la Polizia constatava

che la donna aveva provveduto a pulire parte delle tracce di sangue

nell’appartamento (cfr. rapporti di intervento della Polizia, AI 54).

7. La Polizia

Scientifica procedeva alle constatazioni del caso, all’allestimento della

documentazione fotografica e al sequestro del coltello, rinvenuto sporco di

sangue nel lavello della cucina.

L’appartamento

veniva sigillato per i prelievi di tracce ed impronte (cfr. rapporto di arresto

provvisorio, AI 1; rapporto Polizia scientifica, AI 86, in particolare foto 50 e 51).

8. Condotto presso il

posto di Polizia, IM 1 veniva sottoposto (alle ore 20.10) al test etanografico

che dava risultato negativo (rapporto di arresto provvisorio AI 1, pag. 4).

Successivamente al verbale di interrogatorio, IM 1 veniva condotto presso il PS

dell’Ospedale __________ di __________ dove veniva sottoposto al prelievo del

sangue per la determinazione dell’alcolemia e per l’esame tossicologico atto a

verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti nonché per la sottoposizione a

visita medica (cfr. rapporto di arresto provvisorio AI 1, pag. 4). Sia l’esame

dell’etanolemia che quello tossicologico hanno dato esito negativo (AI 11 e AI

42).

9. Il 25 luglio 2012

veniva interrogata __________ in qualità di imputata per i supposti reati di

violenza o minaccia contro l’autorità e i funzionari (art. 285 CP), impedimenti

atti d’autorità (art. 286 CP), lesioni semplici (art. 123 CP) e minaccia

(art. 180 CP) e ciò per il comportamento aggressivo assunto nei confronti

dell’agente di polizia femminile intervenuta nell’abitazione (cfr. verbale

polizia 25.07.2012). La __________ dichiarava di non ricordare assolutamente

nulla di quanto le veniva contestato affermando di avere il giorno prima, da

mezzogiorno in avanti, bevuto mezza bottiglia di whisky e 5 o 6 birre da un

litro l’una.

La stessa affermava inoltre di non ricordare nulla dei fatti del

giorno prima ma solo di aver visto “ad un dato momento del sangue un po’

dappertutto a casa mia”, due poliziotti in divisa ma nulla più (cfr.

verbale 25.07.2012 ore 11.27).

Interrogata quale testimone nell’ambito del procedimento a carico

del marito, __________ ha dichiarato che il 24.07.2012 era rientrata da __________

con il treno poco prima delle ore 09.00, di aver preso da __________ il bus per

__________ raggiungendo l’abitazione di sua sorella, dove è rimasta fino a

mezzogiorno circa, bevendo del whisky. Verso le ore 13.00 ha preso il treno per __________ per rientrare a casa. Con lei aveva due borse di vestiti da

riparare, essendo lei sarta e degli alimenti datigli da sua sorella.

In treno le si sono seduti accanto due ragazzi __________ che si

sono messi a parlare con lei in italiano un po’ scarso e le hanno chiesto se

aveva qualcosa da mangiare. Scesi a __________, ha portato i ragazzi a casa sua

dove gli ha offerto degli yoghurt. Suo marito non era a casa; gli ha telefonato

dicendogli che sarebbe andata a __________ per una commissione. Con i due

ragazzi ha preso il treno per __________. Uno dei ragazzi si è fermato in

stazione mentre l’altro l’ha accompagnata a __________. Qui ha portato le

scarpe della signora presso la quale lavora dal calzolaio e poi con il ragazzo

è andata da una sua amica, tale ______. Qui ha bevuto della birra e del whisky

che le aveva dato sua sorella e che aveva messo in una bottiglietta e hanno

parlato del più e del meno. Terminata la visita all’amica, lei ed il ragazzo

sono rientrati in treno a __________. Non sa a che ora è rientrata e afferma di

non ricordare se a casa c’era o meno il marito e che “qui i miei ricordi

sono vaghi”.

Preso atto delle dichiarazioni del marito in merito

all’accoltellamento, __________ dichiara di non ricordare nulla dei particolari

riferiti dal consorte a proposito dell’accoltellamento e di rammentare “che

ad un dato momento ho visto tanto sangue in casa mia e che in seguito è

arrivata la polizia, nulla di più”. Afferma inoltre che entrambi i ragazzi

le hanno proposto di fare del sesso con lei e che prima di andare a __________,

quando erano a casa, ACPR 1 l’ha seguita quando lei è andata in camera da letto

per cambiarsi, chiudendo la porta a chiave dietro di lui. Lei ha capito quali

erano le intenzioni del ragazzo e voleva farlo uscire; in quel momento è giunto

sull’uscio della camera l’altro ragazzo di cui non conosce il nome, che ha

fatto uscire il suo amico (cfr. verbale 25.07.2012 ore 12.32).

Da rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria 20.11.2012 risulta

che il ragazzo che accompagnava ACPR 1 il pomeriggio del 24.07.2012, è stato

identificato in __________, nato il 01.01.1994, cittadino __________, anch’egli

richiedente l’asilo. Lo stesso “nonostante i nostri solleciti e citazioni,

non si è mai presentato nonostante le citazioni. A partire dal 24.08.2012 si è

reso definitivamente irreperibile” (rapporto d’inchiesta di Polizia

giudiziaria del 20.11.2012, AI 78).

10. IM 1 veniva

interrogato dalla Polizia e forniva una prima versione dei fatti. L’accusato

riferiva che il 24 luglio 2012 nel pomeriggio, dopo aver fatto la spesa

settimanale a __________ al Centro __________ (tavolino magico), aveva preso il

bus delle 17.15 da __________ in direzione di __________. Rientrato a casa, sua

moglie non c’era anche se aveva notato che era rientrata dai __________ perché

aveva visto dei vestiti fuori posto.

Dopo aver fatto la doccia e mangiato alcuni panini, si era seduto

sulla poltrona a guardare la televisione. Dopo circa 10 minuti è rientrata sua

moglie, che era ubriaca fradicia - tanto che è caduta mentre entrava nella sala-cucina

- e che “... era in compagnia di un ragazzo di colore che mia moglie ha

detto essere suo cugino”. Lui, alzandosi in piedi, ha salutato il ragazzo

che si è seduto sulla poltrona accanto alla sua e gli ha offerto una sigaretta

che quest’ultimo gli ha chiesto. Al suo saluto in __________, il ragazzo gli ha

risposto in italiano. Ha quindi capito che il ragazzo non era __________ e non

poteva quindi essere il cugino di sua moglie.

Ne è nata una discussione con quest’ultima volta a sapere chi era

questa persona. La moglie gli diceva che era un ragazzo che aveva incontrato

sul treno, che lo aveva portato a casa perché era un bravo ragazzo e simpatico.

Lui si è molto arrabbiato per il fatto che la moglie aveva portato a casa uno

sconosciuto per cui si è vestito ed è uscito sulla strada principale a fumare.

Dopo essersi tranquillizzato, è rientrato in casa con l’intenzione

di invitare il ragazzo ad andare via. Appena ha aperto la porta, ha sentito che

avevano messo la musica ad alto volume. “Giunto nel salotto-cucina, ho visto

mia moglie abbracciata con il ragazzo che si stavano baciando (….) sulla

poltrona”.

Alla vista di questa scena IM 1 ha dichiarato di essersi “alterato

tantissimo, per dirla in dialetto “son dai för da matt””. Si è avvicinato

al lavello della cucina e ha “impugnato un coltello di grosse dimensioni,

quello che uso per tagliare le costine”.

Con il coltello nella mano destra si è avvicinato al ragazzo che

in quel momento si è alzato dalla poltrona dove era seduto con la moglie e si è

rifugiato nella camera degli ospiti. Pensa di averlo colpito con il coltello in

questo frangente. Il ragazzo teneva la porta chiusa. Lui con una spallata è

riuscito ad aprirla e “a questo punto ho visto tanto sangue per terra, sui

muri e sul letto all’interno della camera”. Alla vista di tutto quel

sangue si è bloccato ed è indietreggiato poiché “Vedendo il sangue mi

sono spaventato”.

Ha quindi lasciato uscire il

ragazzo che ha perso diverse gocce di sangue. Lui lo ha seguito fin

sull’ingresso della palazzina “e in seguito ho fatto rientro. Ho buttato il

coltello nel lavello dove poi è stato ritrovato dagli agenti. Sono nuovamente

uscito sul pianerottolo incontrando il vicino che abita al secondo piano il

quale mi ha chiesto cosa era questo casino e come mai c’era tutto quel sangue.

Il vicino asseriva che bisognava chiamare la Polizia. Lo invitavo a farlo lui

perché io non ero in grado. Ero agitatissimo e mi tremavano le mani” (verbale

polizia 24.07.2012).

L’imputato ha riconosciuto

sulla foto che gli è stata sottoposta dagli interroganti, il coltello che aveva

impugnato (doc. 1 allegato al verbale 24.07.2012).

IM 1 al termine del verbale

veniva arrestato.

Con decisione del 27 luglio 2012 il GPC ne confermava l’arresto

(AI 10).

ATTO D’ACCUSA

11. La Pubblica accusa,

effettuati gli interrogati dei protagonisti della vicenda, il loro confronto,

sentita la moglie dell’imputato, il figlio del padrone di casa e sviluppata

l’inchiesta con gli accertamenti medico legali, i rilievi della Scientifica, la

ricostruzione dei fatti operata sulla base delle rispettive versioni dei due

protagonisti e chiesto un parere al medico legale sul tipo di sanguinamento

provocato dalle lesioni subite dalla vittima rispettivamente sulla

compatibilità delle versioni dei due protagonisti per rapporto alle ferite

riscontrate, con atto d’accusa del 12 febbraio 2013 ha deferito IM 1 dinanzi alla Corte delle assise criminali per tentato omicidio intenzionale

(punto 1 dell’AA).

La Pubblica accusa ha imputato inoltre all’accusato, in relazione

alla grave ferita alla mano destra, il reato di lesioni gravi (punto 2

dell’AA), imputazione che in aula, all’apertura del dibattimento, ha

correttamente ritirato poiché assorbita dall’imputazione di tentato omicidio

(cfr. verbale dibattimentale pag. 2).

ULTERIORI DICHIARAZIONI DELL’IMPUTATO

12. Dichiarazioni

predibattimentali dell’imputato

Nel verbale dinanzi alla PP (AI 6) IM 1 mantiene sostanzialmente

la stessa versione dei fatti che aveva reso alla Polizia, versione nella quale non

ricorda quando ha colpito la vittima e quante volte.

Più nel dettaglio, IM 1 ribadisce che quando la moglie è rientrata ubriaca con

quello che gli ha presentato come suo cugino, il suo stato d’animo “era di

nervosismo, “sull’incazzato andante”” (pag. 5).

Quando è rientrato dopo aver fumato per calmarsi e ha visto la moglie e il

ragazzo sulla poltrona che si baciavano e si toccavano, “l’incazzatura è

passata oltre, sono andato fuori di matto” (pag. 5). Ha quindi preso “l’unico

coltello che taglia bene” dal lavello. Il ragazzo ha tentato di scappare e

quando gli è passato davanti, lui “probabilmente” lo ha colpito: “dico

probabilmente perché io questo ricordo nella mia mente non è registrato.

Sicuramente l’ho colpito, ma tra le urla di lei, la mia incazzatura e lui che

scappava, continuo a dire che io il gesto specifico non lo ricordo. Sono

comunque sicuro di averlo colpito prima che lui entrasse e si rifugiasse nella

camera degli ospiti” (pag. 6). Il ragazzo si è quindi rifugiato nella

camera degli ospiti e gli impediva l’entrata “appoggiandosi con tutto il suo

corpo e la sua forza alla porta” (pag. 6). Ad un certo punto con una

spallata è riuscito ad aprire la porta e vedendo sangue ovunque, si è bloccato.

A questo momento la moglie si è messa in mezzo tra lui ed il ragazzo. Lui è

indietreggiato e ha lasciato uscire il ragazzo, che ha seguito con il coltello

in mano. Poi è rientrato in casa. In quel momento il suo stato d’animo era “indescrivibile.

Ero fuori dalle grazie di Dio” (pag. 7).

A domanda dell’interrogante IM 1 ribadisce che “io so che l’ho colpito, per

forza l’ho colpito almeno una volta perché c’era il sangue, ma non so ora come

ora dove l’ho colpito. Sono sicuro che quando ho visto il sangue mi sono

bloccato e secondo me l’ho colpito nel tragitto dalla poltrona alla camera”,

precisando di non avere assolutamente il ricordo di essere riuscito a far

entrare la lama del coltello lateralmente alla porta (pag. 10), salvo poi

dichiarare che “può essere che si sia ferito alla mano sinistra quando io

avevo il coltello all’interno della porta” (pag. 11). IM 1 dichiara inoltre

che è possibile che ha inferto quattro colpi alla vittima, ma di non ricordarlo

(pag. 11).

Nel verbale 30.07.2012 l’imputato dichiara di essersi ricordato di

alcuni particolari che vuole riferire. Ammette di aver inseguito il ragazzo

quando questi si è rifugiato nella camera degli ospiti e di essere riuscito,

dopo aver dato una o due spallate alla porta, ad infilare il braccio sinistro,

nella cui mano aveva il coltello, nella fessura tra la porta semiaperta e lo

stipite e che “in seguito ho dato 4 o 5 fendenti o meglio colpi alla

rinfusa, senza vederlo, perché lui rimaneva dietro la porta, tra questa e la

libreria bianca” (pag. 2). Ha precisato che la fessura era di circa 20 cm, spazio in cui è “riuscito ad infilare tutto il braccio e a muoverlo con in mano il coltello”

(pag. 2).

In seguito il ragazzo è riuscito a spingerlo fuori e a richiudere la porta

ma lui con un’altra spallata è riuscito a riaprirla ed è in questo momento che

ha visto il sangue a terra e ovunque. Ricorda che il ragazzo si teneva strette

le due mani in modo congiunto e gli domandava di lasciarlo uscire. Lui dopo

aver visto il ragazzo con le mani conserte e il sangue in terra, si è tirato

indietro e la moglie si è frapposta tra loro. Ripete di essere stato “… fuori

dalla grazia di Dio” e di non aver “saputo gestire la mia rabbia”

(pag. 2).

Questa versione dei fatti viene confermata dall’imputato anche a confronto con

la vittima (verbale di confronto del 07.08.2012, AI 23) e ribadita integralmente

durante la ricostruzione (cfr. verbale del 24.09.2012, AI 64), in occasione

della quale l’imputato ha aggiunto che “Ricordo solo ora, vedendo il danno

alla porta, che nel momento in cui la porta si è chiusa, io l’ho colpita con il

coltello, danneggiandola” (pag. 4).

L’imputato mantiene la medesima versione dei fatti anche durante

l’interrogatorio dinanzi al PP del 21.12.2012 (AI 85), dove dichiara inoltre,

riferendosi a ACPR 1, che “per fortuna è riuscito ad entrare in quella

stanza, altrimenti non sarebbe finita così bene” (pag. 3).

13. Dichiarazioni rese

dall’imputato al dibattimento

Al dibattimento IM 1 ha confermato questa stessa versione

apportandovi alcune precisazioni. Ha dichiarato infatti per la prima volta di

aver visto il ragazzo seduto sul bracciolo della poltrona “con il braccio

intorno alle spalle di mia moglie, e con la mano infilata sotto la maglietta,

che le stava toccando i seni” (verbale d’interrogatorio dell’imputato pag.

3, all. 1 al verbale del dibattimento).

Ha ribadito che vedendo questa scena l’incazzatura che aveva già “è passata

oltre, sono andato fuori di matto” e si è diretto subito verso il lavello

della cucina che dista “si e no un metro, un metro e mezzo dalla poltrona”

a prendere il coltello. Ha ripetuto che si trattava del coltello che usa per

tagliare le costine e che “era l’unico che tagliava bene”. Era stato lui

che quella mattina aveva lavato le stoviglie ed anche il coltello. Il coltello

che ha preso tagliava bene perché era stata sua madre che aveva affilato la

lama.

Ha dichiarato che sul lavello non c’erano altri coltelli “solo quelli da

tavola, coltelli e forchette”.

Ha affermato di non sapere perché quando ha visto la moglie in atteggiamenti

teneri con il ragazzo, ha preso il coltello. Neppure ha giustificato il motivo

per il quale ha preso proprio quel coltello che tagliava bene e non un altro

coltello da tavola che pur si trovava - per sua stessa ammissione - sul

lavello, dichiarando che si è trattato di una cosa rapida e veloce e che ha “afferrato

la prima cosa che ho visto a portata di mano” e che ha preso “quel

coltello senza pensarci”.

Ha dichiarato di non sapere cosa voleva fare al ragazzo quando con il coltello

lo ha rincorso, che tutto è durato pochissimo e che non sa “cosa ho pensato

in quel momento”.

Ha riconosciuto di aver danneggiato la porta della camera con il coltello e ha

ribadito “che è stato per fortuna che la vittima è riuscita a chiudersi

dietro la porta”. Ha precisato che “Quella è stata la prima

coltellata che ho inferto nella direzione della vittima” (verbale

d’interrogatorio dell’imputato pag. 3-4, all. 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato non ha neppure saputo giustificare il motivo per cui non ha

affrontato la vittima a mani nude posta la differenza di altezza e corporatura

(pesava 105 kg al momento dei fatti come lui stesso ha dichiarato) rispetto al

ragazzo che lui stesso ha riconosciuto essere “mingherlino” rispetto a

lui, ripetendo che tutto si è svolto molto velocemente.

IM 1 ha confermato di sapere “che la vittima si trovava immediatamente

dietro la porta” che cercava di non farlo entrare, affermando di non aver

mirato i colpi ma di aver “infilato il braccio nella porta e ho dato 3 o 4

colpi in senso orizzontale. Possono essere stati 4 o 5 colpi. La direzione dei

colpi era da sinistra a destra, con moto orizzontale”. L’imputato, tenuto

conto del braccio infilato nella porta, dei 4-5 colpi inferti alla cieca, in

modo orizzontale con le braccia all’altezza del busto, tenuto conto che la

vittima era più bassa di lui, ha ammesso che con tali azioni andava a colpire

la vittima “probabilmente all’altezza della faccia, o meglio alla parte

superiore del busto, dal busto in su”, ripetendo comunque di non aver,

nell’agitazione del momento, “pensato cosa fare alla vittima”.

Ha indicato di aver impiegato circa 30 secondi per crearsi - dando due spallate

- lo spazio nella porta dove ha infilato il braccio ma di non aver pensato, in

quei 30 secondi, a quello che stava facendo.

L’imputato ha ripetuto che dopo aver dato questi 4 o 5 colpi, il ragazzo “era

riuscito a richiudere la porta”, che lui, con un’ulteriore spallata, ha

aperto “per 45 gradi” e di aver visto in tal modo “un pezzo di faccia

di ACPR 1 che sporgeva e ho visto che teneva le mani strette. In quel momento

ho visto anche tutto il sangue che c’era per terra. In quel momento mi sono

fermato, mi sono tirato indietro nel corridoio. In quel momento quando mi sono

spostato indietro e ACPR 1 era sulla porta, è intervenuta mia moglie, che ha

aperto completamente la porta e lo ha fatto uscire” (verbale

d’interrogatorio dell’imputato pag. 5, all. 1 al verbale del dibattimento).

L’imputato in aula ha ripetuto che quando “ho visto il sangue in terra mi

sono spaventato. Diciamo che non è stata una bella scena. A terra c’era una

pozza di sangue” e che “quando ho visto tutto quel sangue, mi sono reso

conto di averlo colpito seriamente. Mi sono spaventato per me ma anche per lui.

Solo in un secondo momento mi è stato detto che l’avevo colpito alle mani, io

non sapevo dove l’avevo colpito” (verbale d’interrogatorio dell’imputato

pag. 5).

DICHIARAZIONI DELLA VITTIMA

14. ACPR 1 (__________),

cittadino __________ richiedente l’asilo, da subito dà una versione

sensibilmente diversa da quella dell’imputato in merito all’accoltellamento

(cfr. verbale vittima 25.07.2013). Dichiara che quando con la donna sono

entrati in casa, la stessa ha aperto con le sue chiavi la porta e che a casa “non

c’era nessuno”. Lui si è seduto sul divano e poco dopo la donna si è seduta

sulle sue gambe: “siamo rimasti così per dieci minuti. Ci siamo baciati con

la lingua”. Ad un certo momento, girando la testa ha visto la faccia di un

uomo in piedi e si è spaventato. La donna gli diceva che “quella persona era

suo marito”. Scesa dalle sue gambe, mentre la donna parlava in corridoio

con il marito che era arrabbiato, lui si è alzato in piedi e ha visto che

l’uomo si è diretto all’angolo cucina. Lo ha visto di schiena che stava

cercando qualcosa e quando si è girato l’ha visto con un coltello in mano. ACPR

1 ha dichiarato che:

"

A quel momento sono scappato. Sono andato alla porta principale,

ma era chiuso a chiave. Ho cercato di aprirla, ma non ci sono riuscito. Sono

entrato in un’altra stanza dove la porta era aperta (non chiusa a chiave).

Girandomi vedevo l’uomo che mi seguiva con il coltello in mano.

Entrando nella camera, ho bloccato la porta con il mio peso.

Tenevo la porta sia con il busto che con le mani. Fino a questo momento non ho

subito alcuna lesione.

In seguito l’uomo spingeva la porta cercando d’entrare. La porta

non era completamente chiusa, si apriva nella mia direzione, l’uomo era

riuscito a far entrare la lama del coltello. Ho cercato di prenderla, ma non ci

sono riuscito. Stimo che il coltello era all’altezza del mio viso. Ricordo che

a quel momento mi sono ferito alla mano sinistra.

Non ricordo bene i dettagli di come questo sia accaduto. Era tutto veloce ed

avevo molta paura.

A quel momento la porta si è aperta e lui è riuscito ad entrare

nella stanza. L’uomo, brandendo il coltello, mi ha dato un fendente dall’alto

verso il basso. [...].

Successivamente mi sono protetto alzando il braccio destro

all’altezza della faccia. Qui il coltello mi feriva la mano destra. Io muovevo

ripetutamente le mani davanti alla faccia, poiché ero spaventato e pensavo che

quest’uomo mi uccidesse.

Dopo aver sentito il dolore, mi guardavo la mano e vedo il taglio

profondo.

ADR che la mano destra si è ferita quando ho alzato il braccio e

mi proteggevo il viso.

ADR che la mano destra era aperta e che la usavo come scudo per

proteggermi il volto.

ADR che se non avessi messo le mani davanti alla faccia, l’uomo mi

avrebbe colpito il collo con il coltello.

In seguito ho notato che dalla mano destra usciva tanto sangue e

che scorreva come una fontana. Gli dicevo in italiano all’uomo di lasciarmi

stare e che era colpa della donna che mi aveva portato a casa.

L’uomo quando ha visto il sangue, è scappato via. [...].”

(verbale ACPR 1 25.07.2012, pagg. 3-4)

ACPR 1 ha aggiunto che “dopo che l’uomo è scappato, la donna è

venuta da me e si è messa in mezzo dicendo di farla finita e di smetterla”

(verbale ACPR 1 25.07.2012, pag. 5).

In sostanza in questo primo verbale ACPR 1 dichiara:

- che quando è entrato in

casa con la donna, a casa non c’era nessuno;

- che fino al momento in cui

si è chiuso nella stanza di fianco alla porta d’entrata, non aveva subito

alcuna lesione;

- di essere stato colpito

alla mano destra quando l’uomo è riuscito ad entrare nella stanza;

- che la mano destra che

teneva aperta come scudo mentre alzava il braccio per proteggersi il viso, si è

ferita poiché colpita da un fendente dall’alto verso il basso;

- e di aver ricevuto in

totale quattro colpi di coltello.

15. A questa prima

versione resa all’indomani dai fatti, la vittima ha apportato nel corso dei

successivi verbali, quo al momento e alle modalità dell’accoltellamento,

diverse modifiche:

a) Nel verbale PP del

26.07.2013, la vittima ribadisce che quando sono entrati in casa non c’era

nessuno e che l’uomo è arrivato successivamente mentre lui era con la donna

sulla poltrona a baciarsi appassionatamente. Conferma che quando ha visto che

l’uomo, che era arrabbiato, aveva preso un coltello in mano, lui è scappato e

si è rifugiato nella stanza aperta perché ha visto che l’uomo lo stava

seguendo. Dichiara - contrariamente a quanto affermato nel primo verbale - di

non avere il ricordo preciso di aver prima tentato di aprire la porta d’entrata

per scappare. Dichiara poi che:

"

Una volta all’interno di questa camera ho cercato di chiudere la

porta ma l’uomo l’ha bloccata ad un certo momento con il suo piede. Io con

tutta la forza che avevo ho spinto la porta verso l’esterno con tutto il mio

corpo, mani, spalle e gambe. In quel momento l’uomo ha infilato il coltello tra

lo spazio aperto della porta, spazio che posso stimare in circa 20 cm. Nel contempo l’uomo teneva comunque aperta la porta con il suo piede.

[...]

Prima ha inserito la punta del coltello, poi tutto il coltello

muovendolo e pure, poi, tutto il braccio, sempre muovendolo in ogni verso. In

seguito è riuscito pure a piegare il braccio verso la porta e verso l’interno,

continuando sempre a muovere il coltello, dove io mi trovavo. In quel momento è

riuscito a colpirmi sulla mano sinistra, parte esterna che dal mignolo scende

verso il polso, ed io, in quel momento, ho lasciato la presa sulla porta. Lui è

entrato, spingendo la porta verso l’interno. Io ho fatto un paio di passi

indietro e sono finito vicino ad un mobile.”

(verbale ACPR 1 26.7.2012, pag. 5)

ACPR1 afferma di essere finito dove inizia il tappeto, vicino al

letto e che “... in quel momento l’uomo continuava a muovere il braccio

impugnando il coltello e mirava verso la parte superiore del mio corpo, vicino

al collo” (verbale citato, pag. 5).

Dichiara poi che “...

mentre io ho alzato entrambe le braccia per coprirmi, l’uomo mi ha inferto un

colpo dall’alto verso il basso”, precisando che:

"

... Ricordo che mi ha colpito una volta ferendomi. Immediatamente

è schizzato sangue ovunque, come una fontana. Io sono scoppiato a piangere dal

dolore e dall’enorme spavento. Gli ho detto in italiano “ti prego per favore,

vado via. Perché hai fatto così?”.

In quel momento anche l’uomo si è fermato ed è indietreggiato. Secondo me

quando ha visto il sangue schizzare, si è spaventato anche lui. In quello

stesso momento è arrivata la donna e si è messa tra me e lui.”

(verbale ACPR 1 26.7.2012, pagg. 5-6)

La vittima afferma quindi di essere stata colpita alla mano destra

all’interno della camera quando l’imputato è riuscito ad aprire la porta e con

un colpo dall’alto verso il basso.

b) Nel verbale di

confronto del 07.08.2012 (AI 23), ACPR 1 afferma che gli “sembra di

ricordare” di avere, ad un certo punto, chiesto una sigaretta all’uomo, ma

di non ricordare la sua presenza all’interno della casa prima che lo stesso li

scoprisse sulla poltrona (cfr. verbale cit. pag. 4).

Dichiara che quando ha visto all’improvviso l’uomo e la sua

imponenza fisica, si è spaventato e che non appena ha visto che è andato a

prendere il coltello, è scappato. Riafferma di essere andato verso l’uscita ma

che la porta era chiusa a chiave e che per tale motivo si è infilato nella

stanza accanto all’uscita che aveva la porta aperta. E’ entrato all’interno e

ha cercato di chiudere la porta con tutto il suo corpo. Non è riuscito a

chiuderla interamente perché l’uomo è riuscito a trattenerla. Afferma di essere

stato impedito nei movimenti perché “avevo un taglio sulla mano sinistra ed

è anche per questo che non sono riuscito a chiudere la porta a chiave”

(verb. cit. pag. 6).

Dichiara di non sapere né quando né come è stato ferito alla mano sinistra ma

che “di sicuro è avvenuto nel tragitto tra il salotto e la camera” (pag.

6) e ciò contrariamente a quanto affermato nel verbale del 25.07.2012 allorché

aveva dichiarato di non essere stato ferito fino al momento in cui si era

chiuso nella camera. ACPR 1 ha poi riferito che “Subito dopo il qui presente

è riuscito ad infilare la lama del coltello nella fessura tra la porta e lo

stipite, è riuscito ad infilare il braccio e in quel frangente ha fatto 2 o 3

volte il movimento del braccio dall’alto in basso. Credo che è in quel momento

che è riuscito a colpirmi un’altra volta sul palmo della mano sinistra”

(verb. cit. pagg. 6-7).

ACPR 1 dichiara di aver cercato di trattenere la porta con tutta la sua forza ma

ad un dato momento l’uomo è riuscito ad aprirla: “La porta si è aperta

completamente e il qui presente è entrato nella stanza, ponendosi a circa 50 cm dalla soglia. Nello stesso momento il qui presente ha inferto almeno un altro colpo dall’alto

verso il basso ferendomi in modo importante alla mano destra” (pag. 7).

Dalla ferita è subito fuoriuscito il sangue in modo importante, “zampillando

tutto intorno e pure sulle pareti”. Il dolore è stato lancinante, la ferita

era molto profonda e il sangue continuava ad uscire come una fontana. ACPR 1

aggiunge che “Devo dire che anche il qui presente, dopo aver visto il sangue

zampillare, si è fermato” (pag. 7).

Lui ha urlato dal dolore e ha chiesto all’uomo di lasciarlo

andare. Nel frattempo la donna è intervenuta e si è frapposta tra loro. A

questo punto IM 1 “è arretrato”. Lui lo ha supplicato di lasciarlo

andare dicendogli “ti prego ti prego”. Ha dichiarato che in quel momento

“ho visto nei suoi occhi la sua rabbia ed io l’ho interpretata come se

volesse ancora ammazzarmi” e che “l’uomo non è più intervenuto su di me,

la donna ha aperto la porta che era chiusa a chiave e io sono riuscito a

correre fuori di casa. Quando ho visto il sangue io pensavo che stavo per

morire e credo che anche il qui presente si sia spaventato come me, dopo aver

visto anche lui il sangue” (verb. cit. pag. 7).

ACPR 1, come già detto, si dichiara sicuro di essere stato colpito anche

durante il tragitto tra il salotto e la camera, cosa di cui si è accorto quando

in camera ha cercato di chiudere a chiave la porta senza riuscirci e ciò

diversamente da quanto aveva dichiarato nel primo verbale 25.07.2012.

ACPR 1 afferma in sostanza che l’uomo lo ha affrontato “faccia

a faccia” e che lo ha colpito quando la porta era completamente aperta e

l’uomo era entrato all’interno della stanza a 50 cm dalla soglia ed è in quel momento che gli ha causato l’importante ferita alla mano destra.

Ribadisce inoltre di non essere riuscito a chiudere la porta completamente

anche se mancavano pochi centimetri per riuscire a chiuderla (verb. cit. pag.

8).

c) Nel verbale di

ricostruzione 24 settembre 2012 (AI 65) ACPR 1 ammette per la prima volta che

quando con la donna sono arrivati a casa “c’era qualcuno in casa” e

rende, per questa prima parte, una versione con la quale si allinea a quella

dell’imputato.

A suo dire, entrati in casa, la donna si è messa a parlare con l’uomo

dicendogli di pur entrare. Lui ha salutato l’uomo dicendogli “buongiorno”

in italiano e l’uomo gli ha risposto in spagnolo o colombiano. Lui si è seduto

sulla poltrona e gli ha chiesto una sigaretta che l’uomo gli ha dato

mostrandogli il pacchetto sul mobile del corridoio. Lui si è alzato, ha preso

la sigaretta, l’ha accesa e si è seduto di nuovo in poltrona.

Nel frattempo il marito stava discutendo con la moglie e subito dopo si è

alzato e si è allontanato. Afferma che la donna non gli ha detto che l’uomo era

suo marito - cosa che ha saputo in un secondo momento - ma solo di salutarlo.

La donna ha acceso lo stereo e gli si è buttata tra le braccia.

Dopo circa una ventina di minuti ha girato lo sguardo e ha visto l’uomo che lo

stava fissando. Si trovava in piedi davanti allo specchio. Ha sentito poi un

rumore di stoviglie e voltando lo sguardo ha visto l’uomo con in mano un

coltello. Immediatamente ha allontanato la donna, si è alzato dalla poltrona e

si è dato alla fuga.

Quando è scappato è passato dinanzi all’uomo e “ho visto che lo stesso ha

cercato di colpirmi senza raggiungermi. La seconda volta mi ha colpito

all’altezza della mano sinistra, alla base del mignolo” (pag. 3) e ciò

contrariamente a quanto dichiarato nel verbale PP 26.07.2012.

“Dopo essere stato ferito” ha cercato di scappare attraverso la porta

principale che era chiusa a chiave. Si è quindi rifugiato nella stanza

adiacente che era socchiusa:

"

Una volta all’interno ho subito chiuso la porta con una mandata utilizzando

la chiave inserita nella serratura [circostanza

di cui in precedenza non aveva mai riferito]. Un attimo dopo l’uomo è

comunque riuscito a sfondarla, forzandola in modo tale da riuscire ad entrare

parzialmente con il suo corpo. In particolare dalla fessura di circa 20 cm, l’uomo è riuscito a fare entrare parzialmente la sua gamba e pure il suo braccio. Presumo

che si tratti della parte sinistra del suo corpo.

Dopodiché ha iniziato a muovere il braccio con in mano il

coltello, in modo frenetico.

Non so dire quanti colpi ha tentato di infliggermi ma comunque più di uno. Io

facevo resistenza sulla porta, cercando comunque di non farmi colpire con il

coltello. Negli stessi istanti, l’uomo è riuscito a colpirmi nuovamente alla

mano sinistra. Ad un certo punto l’uomo ha spalancato la porta e ci siamo

trovati faccia a faccia, all’interno della camera. In quel momento mi ha

colpito violentemente sul palmo della mano destra, dall’alto verso il basso.

Nonostante si fosse accorto di avermi ferito alla mano, l’uomo ha comunque

tentato ripetutamente di colpirmi all’addome.”

(verbale ACPR 1 24.09.2012, pag. 3)

ACPR 1 afferma che nel momento in cui l’uomo lo ha colpito, lui

aveva la mano destra all’altezza del busto, “a circa 90 gradi con il palmo

della mano rivolto verso l’alto. Il colpo dell’uomo mi ha raggiunto in questa

posizione e da lì ha più volte insistito facendo scivolare avanti e indietro il

coltello nella ferita, allo scopo di raggiungere l’addome. A quel momento il

sangue è schizzato in modo esorbitante un po’ ovunque. Quindi l’uomo si è

spaventato, arretrando di qualche metro nel corridoio” (verb. cit. pag. 3).

E’ intervenuta poi la donna che ha preso il braccio destro del marito,

facendolo indietreggiare di più e si è posta tra loro due.

Con l’ultima versione resa nel verbale 24.09.2012, ACPR 1 si

allinea a quanto dichiarato dall’accusato per quel che concerne l’arrivo e casa

ed il marito della donna che era presente nell’appartamento. Tale versione

diverge poi da quanto aveva affermato in precedenza allorché aveva dichiarato

di essere stato colpito una sola volta, mentre si trovava all’interno della

camera con le mani protese verso l’alto nel tentativo di proteggersi il viso ed

il collo.

Posto di fronte a tali divergenze, ACPR 1 dichiara che quanto affermato in

precedenza “non è corretto”. Giustifica le divergenze tra le

dichiarazioni da lui rese allegando che quando ha dato le precedenti versioni

non stava bene ed era sotto l’effetto di medicamenti, in particolare di

antibiotici, e “che con questo tipo di medicamento non è facile ricordarsi”

(verbale 24.09.2012 pag. 4).

La versione della vittima diverge quindi da quella dell’imputato sul momento

dell’accoltellamento e sulle modalità di produzione delle ferite alle mani.

DICHIARAZIONI DEL VICINO DI CASA

16. In data 24 gennaio

2013 veniva interrogato, quale persona informata sui fatti, __________, figlio

del proprietario dell’immobile che occupa l’appartamento sito al secondo piano

dello stabile dove è situato l’appartamento dei coniugi __________.

Lo stesso ha dichiarato di non poter riferire nulla in merito

all’accoltellamento. Ha indicato di essere rientrato dalla lavanderia, porta

secondaria verso le ore 17.00 e che:

"

... aprendo la porta interna che da sull’atrio ho osservato

schizzi di sangue sui muri. Era una scena che definisco forte. Sentivo IM 1 era

in casa sua e discuteva ad alta voce. Non rammento le parole che esternava. Anche

perché parlava in __________. Ero solo ho suonato il campanello della porta

entrata appartamento IM 1 e in pochi secondi sono presentati alla porta IM 1 e

la moglie. Io ho chiesto cosa era successo e lui testualmente per quanto mi

ricordo mi ha detto:

“…. Ne ho accoltellato uno ho sempre detto a mia moglie di non portare a casa

uomini e se lo prendo lo ammazzo…” a quel punto io gli ho detto “…. chiamo la

polizia...”, lui mi ha detto “….sì sì chiama la polizia…”. Mi sono spostato

nella lavanderia e ho chiamato la Polizia tramite 117. Ho spiegato alla Polizia

quanto avevo osservato e di venire immediatamente.

Mi sono rispostato nell’atrio accanto all’appartamento IM 1 e

ho notato che la coppia stava ancora discutendo in spagnolo. Non capivo cosa

dicevano ma non era una discussione ad alta voce. Mi sono permesso di dire loro

“… ma vi rendete conto di cosa è successo?...”. A quel punto lui mi ha detto “…

esco a fumare una sigaretta …”. Io gli ho detto “….ma adesso arriva la

polizia…”. Lui mi ha risposto “…..li aspetto qua fuori…”.”

(verbale __________ 24.01.2013, AI 97, pagg. 2-3)

__________ ha aggiunto che dopo qualche minuto è arrivata la

Polizia.

Ha precisato che IM 1, quando gli ha aperto la porta era sporco di sangue sulla

camicia all’altezza del fianco sinistro e che gli è sembrato “sotto shock”,

mentre la moglie gli “sembrava sotto influsso di alcolici” (cfr. verbale

____________ 24.01.2013).

CONVINCIMENTO DELLA CORTE

17. Nel valutare i fatti a

giudizio la Corte non ha avuto a disposizione dichiarazioni di testimoni in

quanto l’accoltellamento è avvenuto all’interno dell’abitazione dove oltre ai

due protagonisti era presente solo la moglie dell’imputato che si trovava però

in comprovato stato di ebrietà. La stessa infatti, come visto, ha dichiarato di

non ricordare assolutamente nulla dell’accoltellamento (verbale 25.07.2012, AI

2) mentre che __________ ha riferito unicamente dei momenti successivi

all’accoltellamento.

La Corte si è quindi basata sui seguenti riscontri:

a) sulla relazione della

visita medico legale 26.07.2012 in merito alle lesioni riscontrate sulle mani

della vittima (AI 8)

Il medico legale nella sua relazione del 26.07.2012 (AI 8) basata sulla

visita della vittima effettuata il 25.07.2012 - alla presenza della Polizia

Scientifica - presso l’Ospedale di __________, sulle informazioni ricevute dal

Dr. __________, medico del reparto dell’__________ di __________ e sulle foto

scattate in sala operatoria prima dell’intervento subito alla mano (cfr. AI 86,

foto da 77 a 81), ha rilevato:

- una ferita profonda alla

mano destra. La lesione alla mano destra (che ha necessitato di un intervento

chirurgico) ha interessato i tendini flessori (erano stati recisi 8 tendini flessori

delle ultime 4 dita) e i rami dell’arteria radiale e ulnare prossimalmente

alla formazione dell’arco palmare, ivi decorrenti;

- due ferite al palmo della

mano sinistra, suturate con punti non riassorbibili;

- una lesione cutanea,

superficiale, alla mano sinistra ad andamento curvilineo, della lunghezza di

circa 1 cm.

A giudizio del medico legale “la lesione alla mano destra ha comportato una

sezione completa di molteplici tendini e vasi decorrenti nel palmo della mano,

che ha necessitato di un intervento chirurgico urgente.

Le lesioni riportate, sebbene trattate chirurgicamente,

difficilmente consentiranno una restituito ad integrum della funzionalità della

mano, segnatamente dei movimenti di flesso-estensione delle ultime quattro dita

della mano destra. Appare altamente probabile il persistere di un deficit

dell’organo della prensione la cui entità non è, allo stato, valutabile; si

dovrà attendere un periodo di alcuni mesi per procedere alla valutazione del

danno” (pag. 5).

Il medico legale ha stabilito che “... le lesioni sono ubicate in regioni

corporee tipiche per l’essere state prodotte in tentativi di difesa” ma di

non poter riferire nulla in merito alla direzione con cui esse sono state

inferte (pag. 5).

In detta relazione si legge ancora che ACPR 1 “non ha comunque mai versato

in pericolo di vita” (pag. 6).

b) sulla documentazione

fotografica e sui rilievi allestiti dalla Polizia scientifica (AI 86)

Dagli stessi risulta in particolare:

- che la porta della

camera teatro dei fatti, presenta sul lato esterno un taglio obliquo situato ad

un’altezza di circa 5 cm sopra la maniglia (AI 86, foto 18);

- la rottura dello stipite

in legno della porta verosimilmente a seguito delle diverse spallate

dell’imputato (AI 86, foto 20);

- il chiavistello che sporge

dalla sua sede (posizione chiusa) e la maniglia della porta, la placchetta e la

chiave con evidenti tracce di sangue (AI 86, foto 20);

- le molteplici tracce di

sangue rilevate sul muro a destra della porta (con visione dall’interno verso

l’esterno) d’accesso della cameretta e, in minor quantità, sul comodino e sul

letto (AI 86, foto da 23 a 25);

- le ulteriori tracce di

sangue sul muro a destra del mobile (AI 86, foto 28 ed il richiamo alla

foto 26);

- la constatazione che la

porta della camera, quando del tutto aperta, copre buona parte del muro

visibile nella fotografia (AI 86, foto 28 con il richiamo alla foto 26);

- la presenza di tracce di

sangue al suolo contrassegnate dal numero 11 (AI 86, foto 27, 29 e 30),

oltre che, come si constata

dalla documentazione fotografica, l’assenza di tracce importanti di sangue sul

tappeto.

c) sul parere medico legale

26.11.2012 in merito alle lesioni riportate dalla vittima (AI 81)

Il parere medico-legale quo al tipo di sanguinamento provocato

dalle lesioni inferte alla vittima, ha stabilito che “vi fu certamente una

lesione arteriosa e, sicuramente, di alcune vene di calibro minore decorrenti

in regione palmare” (pag. 2). La ferita ha dunque provocato un

sanguinamento di tipo arterioso e di tipo venoso:

- il

sanguinamento arterioso è caratterizzato da “spruzzi ematici” di forma

tondeggiante, ravvicinati e di piccole dimensioni che si producono praticamente

contemporaneamente alla lesione del vaso, insieme a gocciolature prodotte dalla

fuoriuscita di sangue a minor pressione (tra una pulsazione e l’altra). La

fuoriuscita di sangue dall’arteria avviene in modo “pulsante”,

coerentemente con i battiti cardiaci. Lo specialista considera che tale tipo di

sanguinamento “è compatibile con quanto si evidenzia nell’immagine scattata

sul muro della camera degli ospiti con riferimento numerico “8” della polizia (vedi foto allegata)” (pag. 3);

- il sanguinamento venoso è

caratterizzato da fuoriuscita del sangue, con minima pressione, che si

raccoglie nelle concavità e cade, per gravità, verso il basso. Anche in questo

caso il sanguinamento è immediato, ma contrariamente a quello arterioso, è

continuo (non pulsatile), anche se di minor entità e generalmente tende a

decrescere col passare del tempo per collabimento dei vasi.

Chiamato ad esprimersi anche sulla compatibilità delle versioni

rese dai due protagonisti in rapporto alle ferite riscontrate, il medico legale

ha ritenuto che:

"

La lesione alla mano destra fu prodotta all’interno della camera

degli ospiti, subito a destra della porta (con visione dall’interno della

stanza). Sanguinamento di tipo arterioso è infatti evidente sul muro adiacente

la porta e, in minor entità, sul letto. [...]”

(AI 81, pag. 4)

In merito alla dinamica del ferimento il medico legale attesta che

alla mano destra, si tratta di “un’unica ferita a margini regolari” e

che non si evidenziano “intaccature dei margini o delle strutture profonde

riferibili a molteplici passaggi della lama nella ferita”, per cui la

lesione è stata cagionata “da un unico colpo inferto con un’arma da taglio”

(pag. 4).

La lesione prodotta è “una lesione da taglio” e non “da punta e

taglio”, cioè il coltello non è penetrato perpendicolarmente (con la punta)

nel palmo della mano, bensì la lama ha agito tangenzialmente ad esso (pag. 4).

Il medico legale attesta inoltre quanto segue:

"

La lesione, per tipologia e localizzazione appare compatibile con

un gesto difensivo.

La lesione può essere stata provocata:

- sia quando l’aggressore si trovava fuori dalla stanza ma con il

braccio oltre la porta (quindi la lesione è avvenuta immediatamente all’interno

della stanza), coerentemente con le dichiarazioni dell’aggressore.

- sia all’interno della stanza, ma sempre in prossimità della soglia della

porta (dunque non in posizione arretrata rispetto all’uscio), in un tentativo

frontale di aggressione. In quest’ultimo caso la mano destra della vittima si

trovava rivolta con il palmo verso l’aggressore e perpendicolare rispetto alla

lama. In tale eventualità la porta doveva essere aperta a sufficienza per

consentire all’aggressore di entrare nella stanza e dunque, avrebbero dovuto trovarsi

imbrattamenti ematici analoghi a quelli sul muro (schizzi), anche sul versante

esterno della porta (che non sembrano presenti dalla visione delle immagini ritraenti

i luoghi). La vittima doveva però trovarsi comunque sulla soglia della porta,

come indicano gli schizzi ematici sul muro, e non in posizione più interna

nella camera, come invece sostenuto dalla vittima.”

(parere medico legale in merito alle lesioni subite da ACPR 1, AI

81, pag. 5)

d) sull’arma utilizzata

Dal rapporto della Polizia scientifica (AI 86) risulta che il

coltello utilizzato dall’imputato è un coltello da cucina avente una lama di 20 cm e larga 7 cm alla base (cfr. AI 86: foto 50-51), coltello che è stato rinvenuto (e

sequestrato) dalla Polizia Scientifica nel lavello della cucina con evidenti

tracce ematiche e che - come già detto - l’imputato ha riconosciuto come quello

da lui utilizzato il 24.07.2012 per colpire ACPR 1 (cfr. verbale IM 1

24.07.2012, pag. 4).

18. Sulla base di tali

riscontri la Corte in merito al momento ed alle modalità dell’accoltellamento

ha accertato che l’accusato a mano del coltello ha rincorso la vittima

sferrando una prima coltellata in direzione della stessa che ha colpito la

porta della stanza (foto n. 18 dell’AI 86) dietro la quale la vittima si è

rifugiata chiudendosi a chiave e che l’imputato, sfondando la porta e creandosi

un varco nella stessa ed infilandovi il braccio sinistro, ha ferito con il

coltello ACPR 1 quando si trovava all’esterno della stanza - e non all’interno

della stessa - con la vittima dietro la porta (foto da n. 23 a n. 25: schizzi ematici sul muro a destra della porta e in minor quantità sul letto), in

particolare quando ha sferrato le (almeno) 4 coltellate in direzione della

vittima, che cercando di proteggersi e facendosi scudo con le mani, ha

riportato le ferite compatibili con gesti difensivi come riferito dal

medico-legale.

La Corte ha altresì accertato che dopo aver inferto questi colpi,

l’imputato - dopo avere, con un’ulteriore spallata, aperto di più la porta come

attestato dalle fotografie della ricostruzione (AI 86, foto 117 e 118) - alla

vista del sangue e della vittima che teneva le mani congiunte, si è bloccato, è

indietreggiato e non ha più proseguito nella sua azione, lasciando uscire il

ragazzo che, attraverso la porta apertagli dalla moglie, si è allontanato, ciò

che - ha osservato la Corte - l’imputato ha sempre dichiarato in modo costante

e ritenuto inoltre come tale comportamento dell’autore, è sempre stato ammesso

dalla vittima, pur nell’ambito della propria versione (cfr. verbale confronto

07.08.2012 pag. 7-8; verbale ricostruzione imputato 24.09.2012 pag 4; verbale

ricostruzione vittima 24.09.2012 pag. 3).

Sulla base di detti accertamenti la Corte ha confermato i fatti descritti

nell’atto d’accusa.

Considerandi

19.

Giusta il disposto

dell’art.111 CP: “Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con

una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le

condizioni previste negli articoli seguenti”.

L’art. 22 cpv. 1 CP stabilisce che: “Chiunque, avendo

cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie

senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla

consumazione del reato può essere punito con pena attenuata”.

L’art. 23 CP cpv. 1 CP - che è stato prospettato dalla Corte

(cfr. verbale dibattimentale pag. 4) - recita che: “Se l’autore ha

spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad

impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da

ogni pena”.

20.

Per l’art. 111 CP, è

necessario - dal profilo oggettivo - un comportamento omicida, la morte di un

essere umano e un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il

comportamento dell’autore e la morte della vittima. Risulta evidente che

trattandosi in concreto di un tentato omicidio, la morte e il rapporto di

causalità non devono evidentemente essere realizzati.

Il comportamento omicida può consistere in un’azione o in

un’omissione. Poco importa sapere il mezzo utilizzato per compiere tale azione.

Infatti, l’illiceità non si caratterizza attraverso il modo di procedere, ma

attraverso il risultato finale desiderato o ottenuto.

In casu, restando sull’aspetto oggettivo, bisogna considerare che

il comportamento dell’accusato, ovvero quello di munirsi di un coltello di

grosse dimensioni e di inseguire il suo antagonista e di colpire ripetutamente

con un coltello avente una lama di 20 cm la vittima che sapeva trovarsi immediatamente dietro la porta intenta a tenerla chiusa - vittima che sapeva

essere più piccola e bassa di lui -, sferrando almeno 4 colpi con moto

orizzontale da sinistra verso destra e quindi in direzione della parte alta del

busto fino alla testa (compreso il collo) della vittima, deve essere senz’altro

qualificato come comportamento omicida e questo in relazione al fatto che

quella zona del corpo cui sono stati diretti i colpi, è notoriamente sede di

organi vitali e vasi arteriosi importanti ai quali l’accusato ha attinto

ripetutamente con un coltello ben affilato, tagliente e di grosse dimensioni.

L’accusato ha colpito alla cieca con colpi diretti in una zona del

corpo che notoriamente è particolarmente sensibile e in una situazione che

vedeva la vittima nei pressi della maniglia e dell’apertura della porta intenta

a tenerla chiusa e quindi in una posizione ravvicinata. E’ stato quindi solo

per caso e per i gesti di difesa della vittima che i colpi inferti

dall’accusato hanno ferito le mani ed in particolare in modo grave la mano

destra, ciò che dimostra oltre ogni dubbio che le coltellate hanno raggiunto la

vittima.

In queste condizioni la probabilità che le coltellate dirette alla

zona del busto e della testa (compreso il collo) potessero ferire a morte la

vittima, è molto elevata. Poco importa in concreto la circostanza che la

vittima non è mai stata in pericolo di vita, dal momento che l’accusa è quella

di tentato omicidio e non di lesioni gravi intenzionali, imputazione cui la

Pubblica accusa ha rinunciato all’inizio del dibattimento.

21.

Dal profilo soggettivo

il reato di omicidio è intenzionale. Esso è realizzato qualora l’autore abbia

avuto l’intenzione di causare la morte della sua vittima; il dolo eventuale è

sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse, p. 26).

Sussiste dolo eventuale quando I'agente ritiene possibile che

I'evento o iI reato si produca e cionondimeno agisce poiché prende in

considerazione I'evento nel caso in cui si realizzi e pur non desiderandolo lo

accetta (DTF 133 IV 9 e 131 IV 1). Chi prende in considerazione I'evento

qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole e a tal fine basta che l’autore

ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12

cpv. 2 seconda frase CP; Jenny, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea

2007, art. 12 N 43 segg.; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2008, art.

12.

N 13; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 12 N 7; Corboz, Commentaire

Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 12 N 62 segg.;

Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal, Partie générale, Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2008, art. 12 N 15 segg. e Favre/Pellet/Stoudmann, Code

Pénal Annoté, Ed. Bis & Ter, Losanna 2007, art. 12 N. 2.4 segg.), mentre

non è necessario che lo desideri e lo approvi (DTF 121 IV 249).

II discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato,

sia in un caso come nell'altro, infatti I'autore nel dolo eventuale ritiene

possibile che I'evento o iI reato si produca mentre v'è negligenza e non dolo

qualora I'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che

I'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58). Quindi, la differenza

tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell'autore e

non nella sua coscienza (DTF 133 IV 9).

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto

(DTF 128 I 177, 125 IV 242, 119 IV 1, 110 IV 20 e 110 IV 74).

Il dolo eventuale, quale fatto interiore, può essere accertato

solo in base ad elementi esteriori ragion per cui, in quest'ambito, Ie

questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e

coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1).

In mancanza di confessione il giudice può, di regola, dedurre la volontà

dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell'esperienza.

Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove

I'eventualità che I'evento si produca era tale da imporsi all'autore, in modo

che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 e

130.

IV 58). Quest’interpretazione deve ragionevolmente prendere in

considerazione il grado di probabilità che l’evento si realizzi, alla luce

delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita (DTF 133 IV 1).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può

essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 e sentenza non pubblicata del TF

6B.519/2007 del 29.1.2008). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile

dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca

figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e

la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e

la modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 e sentenza non

pubblicata del TF 6B.519/2007 del 29.1.2008). Quanto più grave è tale

violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione

che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento

considerato si realizzasse. La conclusione per cui l’autore ha accettato il

risultato non può però essere dedotta dal semplice fatto che ha agito sebbene

fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto

trattasi di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente

(DTF 130 IV 58).

Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che taluni elementi

militano per una intenzionalità diretta come il munirsi in cucina di un

coltello di grosse dimensioni, con una lama di 20 cm, ben affilato e tagliente, in un contesto dove l’imputato poteva agevolmente affrontare la

vittima a mani nude vista la differenza di altezza e corporatura rispetto al

ragazzo così come indizierebbe un dolo diretto la prima coltellata sferrata

dall’accusato che ha colpito la porta - all’altezza di 5 cm sopra la maniglia - tempestivamente chiusa dalla vittima.

D’altra parte però le successive 4 coltellate sferrate con il

braccio sinistro all’interno della porta in direzione della vittima, sono state

sferrate alla cieca, ciò che militerebbe piuttosto per un dolo eventuale.

La Corte ha concluso ritenendo che l’accusato ha agito con dolo

eventuale di alto grado.

Prendendo dal lavello della cucina (che distava un metro/un metro

e mezzo dalla sua posizione) il coltello di grosse dimensioni, inseguendo la

vittima e tirando una prima coltellata finita contro la porta e poi ancora

vibrando alla cieca con il braccio sinistro infilato all’interno della porta

almeno 4 coltellate con moto orizzontale in direzione del busto e della testa

compreso il collo - zone del corpo notoriamente sensibili - della vittima che

sapeva essere dietro la porta, intenta a tenerla chiusa, in prossimità della maniglia

e pertanto ad una distanza ravvicinata, l’accusato si è assunto consapevolmente

l’altissimo rischio di ferire a morte il suo antagonista. In tali circostanze

la Corte ha ritenuto che l’imputato ha preso in considerazione, accettandola,

l’ipotesi di colpire a morte ACPR 1.

La Corte su tale punto ha anche osservato che l’accusato non ha

mai detto, neppure in aula, cosa voleva fare con il coltello. Ha ammesso

unicamente che se la vittima non si fosse rifugiata dietro la porta, non le

sarebbe andata così bene con riferimento alle sole ferite alle mani,

rispettivamente ha ammesso di essere andato fuori di testa nel momento in cui

ha visto il ragazzo abbracciato alla moglie in atteggiamenti affettuosi. La

Corte ha pertanto ritenuto che se l’accusato avesse voluto solo ferire la

vittima, l’avrebbe certamente detto, cosa che invece non ha mai fatto

affermando solo di essere andato fuori di testa, “son nai for da matt”.

La reazione immediata dell’accusato - ha osservato la Corte - è stata quella di

prendere il coltello di grosse dimensioni dal vicino lavello (dove sapeva che

era, avendolo lui stesso lavato al mattino), di inseguire la vittima alla quale

ha sferrato subito una prima coltellata finita contro la porta, di non fermarsi

davanti alla porta chiusa ma di insistere prendendola a spallate finché è

riuscito, scardinandola, a crearsi un varco e ad infilarvi il braccio e a

sferrare almeno 4 coltellate alla cieca dove sapeva trovarsi in quei momenti la

vittima, con colpi diretti alla parte alta del busto compreso la testa

dimostrando con ciò una notevole determinazione nel colpire il suo antagonista.

22.

La Corte ha

considerato inoltre che quando l’accusato, con un’ulteriore spallata, è

riuscito ad aprire la porta, alla vista della scena cui si è trovato confrontato,

ha interrotto la sua azione. In particolare quando IM 1 ha visto “un pezzo

di faccia di ACPR 1 che sporgeva e (...) che teneva le mani strette. In quel

momento ho visto anche tutto il sangue che c’era per terra. In quel momento mi

sono fermato, mi sono tirato indietro nel corridoio”.

IM 1 ha aggiunto che quando ha

visto il sangue a terra “mi sono spaventato. (...) A terra c’era una pozza

di sangue”, ed ancora che “mi sono spaventato per me ma anche per lui

(...)” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 5, all. 1 al

verbale del dibattimento).

La Corte ha ritenuto che l’apertura, con un’ulteriore spallata, della porta da

parte dell’accusato era, anche dal punto di vista temporale, la continuazione

della sua azione mirata all’apertura della porta nell’intento di colpire

ulteriormente la vittima. L’accusato invece bloccandosi come ha fatto - quando

è riuscito ad aprire la porta - alla vista del sangue, ha interrotto la sua

azione e ha desistito spontaneamente dal consumare il reato (art. 23 CP), ritenuto

che sull’interruzione della sua azione, le dichiarazioni dell’autore sono

sempre state costanti e che anche quelle della vittima, pur nelle diverse

versioni da essa fornite in merito alla dinamica, sono su tale punto sempre rimaste

le stesse laddove ha ammesso che l’accusato alla vista del sangue si è fermato/bloccato

ed è indietreggiato (cfr. verbale confronto 07.08.2012 pag. 7-8; verbale

ricostruzione vittima 24.09.2012 pag. 3).

La giurisprudenza riconosce il carattere spontaneo della desistenza

quando questa è determinata da motivi interni come vergogna, compassione o

paura di delinquere. E’ ammesso che i motivi interni possono anche essere sorti

in seguito a circostanze esterne, come ad esempio le invocazioni della vittima

(DTF 115 IV 121 consid. 2.h). La Corte ha ritenuto di assimilare la vista del

sangue alle invocazioni della vittima.

23.

L’accusato è stato

pertanto riconosciuto autore colpevole di omicidio intenzionale tentato, avendo

desistito spontaneamente dal consumare il reato, reato che ha commesso con un

dolo eventuale di alto grado.

24.

La

difesa, nel corso della sua arringa non ha contestato l’imputazione di tentato omicidio

ma ha postulato l’applicazione dell’omicidio passionale tentato di cui all’art.

113.

CP, che quindi è stato prospettato, in alternativa al punto 1. dell’atto

d’accusa, dalla Corte (verbale del dibattimento, pag. 4).

La Corte non ha ritenuto realizzata tale ipotesi poiché l’accusato, a suo

giudizio, non ha agito “cedendo ad una violenta commozione dell’animo

scusabile per le circostanze”.

In concreto, lo stato psicologico in cui si trovava IM 1 al momento dei fatti,

in base alla perizia psichiatrica, è da ricondurre ad una ferita dei tratti

narcisistici della sua personalità. L’accusato ha quindi agito per un motivo egoistico

e non perché in preda ad una violenta commozione dell’animo.

La violenta commozione dell’animo deve inoltre essere scusabile per le

circostanze (DTF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 considerando 2a; STF

10.07

, 6B 246/2012 condierando 2.4.1). Deve trattarsi di circostanze

oggettive.

Nel caso concreto la Corte ha considerato che nelle stesse circostanze una

qualsiasi persona ragionevole, non avrebbe avuto la stessa reazione dell’imputato,

risposta che trova la sua origine e la sua causa in un sentimento di “lesa

maestà” e meglio nel suo orgoglio ferito da rapportare al narcisismo

inconsapevole dei tratti della sua personalità che non costituisce comunque, a

giudizio del perito, una considerevole patologia psichiatrica.

La Corte ha ritenuto che IM 1 non si è trovato confrontato con una situazione

così drammatica come invece preteso, tra l’altro, dalla giurisprudenza per il

ricorrere della fattispecie di cui all’art. 113 CP.

In altri termini le circostanze in cui l’accusato si è trovato ad agire,

da un punto di vista etico oggettivo, non giustificavano la reazione che ha

avuto l’accusato da ricondurre, come detto, ai tratti particolari della sua

personalità.

In ogni caso la Corte ha anche considerato che non vi era alcuna proporzione

tra la provocazione costituita dal vedere la vittima sulla poltrona del salotto

in atteggiamento affettuoso con la moglie e la reazione avuta dall’accusato, considerando

anche che aveva di fronte un ragazzo di statura e corporatura più piccola della

sua, disarmata e a mani nude.

COMMISURAZIONE DELLA PENA

25.

Nella commisurazione

della pena (art. 47 CP) il giudice tiene conto della colpa del reo, della vita

anteriore e delle condizioni personali di lui nonché dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di

prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del

condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può

ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze

sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del

17.

aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97

consid. 3). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo

delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa;

il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti

gravi (Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, N 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, N 17 e 18 ad

art. 47 CP).

Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis

mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., N 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno

indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato

(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1;

124.

IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e DTF 116 IV 288

consid. 2).

Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata

giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44

consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e DTF 116 IV 288

consid. 2a). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale

all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato

di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai

rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile

2007, consid. 6.4;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005

del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., N 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale,

per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al

riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono

influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una

pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume

rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in

modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente

art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi

concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere

giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV

150; DTF 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c). In merito, la CCRP ha

ripetutamente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri

fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art.

63.

(ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta

confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma

occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,

che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai

arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le

sue radici che gli sono proprie. La stessa CCRP ha precisato in merito che il

principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante

solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP

5.9.2005

in re A., consid. 8h e 13.12.2005 consid. 8f).

26.

La colpa di IM 1 deve

essere innanzitutto qualificata come grave. La Corte è rimasta colpita dalla

facilità con la quale l’accusato si è armato di un grosso coltello da cucina e

dalla facilità con cui ne ha fatto uso sferrando una prima coltellata che per

fortuna è andata a colpire la porta della stanza dietro la quale la vittima si

era rifugiata e dal fatto che è ricorso al coltello senza alcuna necessità

visto che aveva di fronte una persona a mani nude e di corporatura inferiore

alla sua.

La Corte ha considerato che l’ostacolo costituito dalla porta chiusa non è

servito a trattenere l’accusato e farlo riflettere su quel che stava facendo

nonostante abbia impiegato per sua stessa ammissione 30 secondi per crearsi un

varco nella porta, come ha dichiarato in aula. Anzi, ha perseverato nel suo

intento fino a che è riuscito ad infilare il braccio sinistro nella porta e a

sferrare almeno 4 colpi alla cieca, diretti alla parte superiore del corpo del

suo antagonista. La Corte è rimasta colpita dalla particolare ostinazione

dimostrata dal fatto che quando la vittima è riuscita a richiudere la porta e

quando IM 1 aveva già sferrato almeno 4 coltellate in direzione della vittima,

non si sia fermato ma con grande convinzione sia riuscito con un’ulteriore

spallata ad aprire quella porta, ciò che a giudizio della Corte dimostra un

agire dell’accusato connotato, sino a questo momento, da una grande

determinazione.

La colpa dell’accusato è ancora grave poiché al momento dei fatti non

aveva bevuto, non aveva assunto sostanze stupefacenti e neppure ha agito sotto

la spinta emozionale tale da non più fargli comprendere quel che faceva: era

lucido, non avendo bevuto alcolici né consumato stupefacenti e, stante alla

perizia psichiatrica, cosciente di quel che faceva. Ha agito per orgoglio

ferito, per la ferita narcisistica dei tratti della sua personalità e quindi

per il suo egoismo non ha esitato a mettere concretamente in pericolo una vita

umana, che solo grazie al caso non è stata colpita mortalmente. E’ sin quasi

scontato per la Corte affermare che l’accusato aveva certamente altre

possibilità che non il ricorso al coltello di cui si è munito per reagire alla

situazione cui si è trovato confrontato.

La colpa dell’accusato è grave perché ha causato alla vittima, oltre ad un

grande spavento, delle lesioni gravi - che hanno comportato la sottoposizione

ad un intervento chirurgico - e che comporteranno forse delle lesioni

permanenti che potranno pregiudicare la funzionalità della mano destra. L’uso

del condizionale s’impone dal momento che l’accusatore privato non ha fatto

pervenire alla Corte alcun certificato medico - anche solo intermedio -

aggiornato alla data del processo quo all’entità dei postumi della ferita alla

mano destra e ciò benché siano trascorsi oltre 10 mesi dai fatti.

La Corte ha considerato poi che solo pochi mesi prima IM 1, seppur per altro

reato, era stato processato e condannato. Ha pertanto commesso i fatti a

giudizio nonostante la condanna subita il 01.02.2012 ad una pena detentiva di

13.

mesi sospesa condizionalmente per tre anni. La Corte ha quindi dovuto

prendere atto che questo precedente che gli pendeva sul capo non è servito a

trattenerlo dal commettere questo nuovo reato.

La colpa di IM 1 è grave anche perché è un uomo adulto, con un’esperienza di

vita e con una responsabilità di padre - di un bambino affidato alle cure di

sua sorella - che non è servito a trattenerlo dal fare quel che ha fatto.

Sempre nell’ambito della determinazione della pena, la Corte ha

considerato a favore dell’accusato che l’intensità dell’esposizione a pericolo

della vita umana è stata, in base al concreto svolgersi dei fatti, di media

gravità e che l’accusato ha agito con dolo eventuale seppur di alto grado.

La Corte ha anche tenuto conto che IM 1 si è trovato comunque confrontato con

una situazione - la moglie ubriaca in atteggiamenti affettuosi con uno

sconosciuto in casa propria - che anche per le particolarità dei tratti della

sua personalità, lo ha sicuramente offeso e ferito - senza giungere al

riconoscimento dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. b CP, che il

Tribunale federale interpreta in modo restrittivo e i cui requisiti

manifestamente non sono adempiuti nel concreto caso - ma soprattutto la Corte

ha tenuto in grande considerazione quale fattore di attenuazione della pena che

l’accusato quando è riuscito ad aprire la porta, alla vista del sangue ha

spontaneamente desistito dal colpire ulteriormente la vittima e dal consumare

il reato.

In merito al comportamento successivo ai fatti, la Corte ha considerato che l’accusato

si è detto d’accordo a che il vicino, che ha riferito di un IM 1 “scioccato”,

chiamasse la Polizia e che ne ha atteso l’arrivo fuori dalla sua abitazione

anche se la portata di tali circostanze va comunque relativizzata tenuto conto

che ben difficilmente l’accusato avrebbe potuto in concreto sottrarsi alle sue

responsabilità.

La Corte ha anche tenuto conto che l’accusato ha fornito una buona collaborazione

agli inquirenti e ha reso una versione che, tranne che per qualche singolo

punto, ha poi mantenuto in modo costante fino alla fine e che è stata confermata

da riscontri oggettivi, segnatamente dai rilievi e dalla documentazione

fotografica allestita dalla Scientifica e soprattutto poi dal parere medico

legale, vero è che tale versione è stata seguita dalla Pubblica Accusa per

stilare il rinvio a giudizio dell’accusato.

La Corte ha pure considerato favorevolmente che IM 1 ha fatto le sue scuse alla

vittima in occasione del confronto e le ha ripetute in aula e che ha inoltre riconosciuto

il principio del risarcimento del danno alla vittima dichiarandosi disponibile

a farvi fronte anche con quanto potrà guadagnare stando in carcere.

La Corte ha valutato positivamente infine il fatto che l’accusato ha dato

seguito al trattamento terapeutico atto a contenere il rischio di recidiva così

come consigliato dal perito giudiziario ed attestato dal dottor __________ che

nel suo rapporto dà atto che l’accusato sembra sulla buona strada per

l’elaborazione del reato, è consapevole della gravità di quanto commesso e se

ne sta assumendo la responsabilità.

Per cui tutto ciò considerato la Corte, tenuto altresì conto del carcere

preventivo sofferto fino al dibattimento, ha ritenuto adeguata alla colpa

dell’accusato una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, oltre alla revoca della

sospensione condizionale della pena detentiva di 13 mesi di cui alla sentenza

1° febbraio 2012.

27.

Al condannato è stato fatto

obbligo di proseguire con il trattamento terapeutico già iniziato.

RISARCIMENTO ALL’ACCUSATORE PRIVATO

28.

La vittima ACPR 1 ha

presentato, per il tramite del suo patrocinatore, un’istanza di risarcimento

(doc. TPC 13; cfr. anche doc. TPC 21), con la quale ha chiesto la condanna

dell’imputato a risarcirle Fr. 12'541.50 per le spese legali e Fr. 30'000.--

per il torto morale subito.

29.

L’imputato in aula ha

riconosciuto, nel principio, tali pretese di risarcimento, dichiarando che “è

giusto perché gli ho causato un danno, sulle cifre non posso esprimermi perché

non ne ho idea. Io non ho disponibilità economica per potervi fare fronte,

altrimenti lo avrei fatto. Stando in carcere, posso comunque cominciare a

pagare man mano qualcosa alla vittima” (verbale d’interrogatorio

dell’imputato pag. 6, all. 1 al verbale dibattimentale).

Il suo difensore ha contestato l’importo richiesto quale risarcimento per il

torto morale, che non sarebbe sufficientemente comprovato. Per quanto riguarda

le spese legali, ha chiesto che alle stesse venga applicata la tariffa prevista

nel caso di assistenza giudiziaria.

30.

Per quanto riguarda il

torto morale, la Corte ha tenuto conto del fatto che la vittima durante

l’aggressione ha temuto per la sua vita, che ha subito gravi lesioni - i cui

postumi non sono stati attualizzati con la produzione di un certificato medico,

neppure intermedio - alla mano destra, lesioni che hanno richiesto un

intervento chirurgico e fisioterapia. Sul trattamento psicoterapico cui si è

sottoposto la vittima, la Corte ha costatato che lo stesso è stato intrapreso a

diversi mesi di distanza dai fatti e che la vittima vi si è sottoposta per un

periodo di tempo molto limitato. Tutto ciò considerato, la Corte - nel solco

della giurisprudenza vigente - ha ritenuto equo riconoscere alla vittima ACPR 1

un importo di Fr. 5'000.--.

La Corte ha inoltre integralmente accolto il risarcimento richiesto

dall’accusatore privato per le spese legali (con il riconoscimento della

tariffa esposta, non essendoci motivo alcuno per l’applicazione della tariffa

prevista in caso di assistenza giudiziaria), che sono state debitamente dettagliate

nella nota d’onorario allegata all’istanza di risarcimento (doc. TPC 13).

Dette spese sono devolute al Cantone Ticino fino a concorrenza delle spese

legali per il gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP).

SEQUESTRI

31.

Il coltello utilizzato

da IM 1 ai danni di ACPR 1 viene confiscato. Sugli ulteriori oggetti in

sequestro viene mantenuto il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova.

TASSA E SPESE

32.

Visto l’esito del

procedimento, l’imputato viene condannato al pagamento della tassa di giustizia

di Fr. 2'000.-- e delle spese processuali, ad eccezione delle spese per la

difesa d’ufficio e delle spese per il patrocinio dell’accusatore privato, che

sono sostenute dallo Stato, con la riserva prevista dagli art. 135 cpv. 4

e 138 cpv. 1 CPP.

Visti gli art. 12, 22, 23, 40,

46, 47, 51, 63, 69, 111, 113 CP;

135, 138, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

tentato omicidio

intenzionale

per avere,

a __________, il 24 luglio 2012,

colpendolo con un coltello con lama lunga 20 cm e larga 7 cm alla base, tentato di uccidere ACPR 1,

desistendo poi spontaneamente dal consumare il reato iniziato,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 4 (quattro)

anni e 3 (tre) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

a versare all’accusatore

privato ACPR 1:

2.2.1

l’importo di Fr. 5'000.--

a titolo di indennità per torto morale;

2.2.2

Fr. 12'541.50 a titolo di risarcimento delle spese legali; tale importo è devoluto al Cantone fino a

concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP);

2.3

al pagamento della tassa di

giustizia di Fr. 2'000.-- e dei disborsi.

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena detentiva di 13 mesi inflitta con sentenza

della Corte delle assise criminali del 1. febbraio 2012.

5.

È ordinato il trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

6.

È ordinata la confisca del

coltello in sequestro indicato nell’atto d’accusa.

7.

È ordinato il sequestro

conservativo in quanto mezzi di prova degli altri oggetti in sequestro elencati

nell’atto d’accusa.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio dell’imputato sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135

cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore d’ufficio, avv. DUF 1, viene

stabilita con decisione separata.

9.

Le spese per il patrocinio

dell’accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo Stato; resta riservato

l’art. 135 cpv. 4 CPP (art. 138 cpv. 1 CPP). La retribuzione del patrocinatore,

avv. RAAP 1, viene stabilita con decisione separata.

10.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 9'804.20

Perizia fr. 7'300.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 200.85

fr. 19'305.05

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