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Decisione

72.2013.144

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 gennaio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

2. abuso

d’autorità

per avere,

il 27 marzo 2013,

tra __________ e __________,

nella loro veste di agenti della __________ di __________,

abusato dei poteri della loro carica alfine di recar

danno ad una persona,

e meglio,

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1

del presente atto d’accusa,

ammanettando e caricando __________ sull’auto di

servizio benché nei suoi confronti non fosse emersa nessuna irregolarità,

trasportandolo quindi oltre la loro giurisdizione

fino ad __________,

colpendo IM 1 la vittima mediante un calcio al sedere

ed una spinta che la faceva andare a sbattere con il volto contro una roccia antistante

e IM 2, mentre __________ si trovava riverso a terra, percuotendolo con calci,

pugni e colpi inferti con il bastone da combattimento in dotazione,

provocando con tale loro agire le lesioni

attestate dalla documentazione medica agli atti,

abusato dei poteri che derivavano dalla loro

carica di agenti della Polizia comunale per recar danno a __________;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto:

dall’art. 312 CP.

3. lesioni

semplici (con arma)

per avere,

il 27 marzo 2013,

ad __________,

intenzionalmente cagionato un danno alla salute

di una persona facendo uso di un’arma,

e meglio,

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1

del presente atto d’accusa,

percuotendo IM 2 la vittima mediante ripetuti

colpi inferti con il bastone tattico PR24 in sua dotazione mentre __________ si

trovava riverso a terra a seguito della spinta datagli da IM 1,

omettendo IM 1, dopo aver dato alla vittima la

spinta che l’aveva fatta andare a sbattere con il viso contro l’antistante

parete rocciosa e, contrariamente al suo obbligo di agire derivante dalla sua

funzione di __________, di bloccare immediatamente il collega che colpiva la

vittima nelle modalità testé indicate, limitandosi a dirgli solo dopo qualche

istante “basta, andiamo”,

intenzionalmente provocato a __________, mediante

l’utilizzo di un’arma, le lesioni risultanti dalla documentazione medica agli

atti.

fatti avvenuti:

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto:

dall’art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP; richiamati gli

art. 4 cpv. 1 lett. d) LARM e 11 CP.

4. omissione

di soccorso

per avere,

il 27 marzo 2013,

ad __________,

omesso di prestare soccorso a __________, da loro

ferito, ancorché lo si potesse ragionevolmente esigere,

e meglio,

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1

del presente atto d’accusa,

dopo aver colpito la vittima così come descritto

al punto 3) del presente atto d’accusa, provocando le lesioni attestate dalla

documentazione medica agli atti,

abbandonando il posto mediante il veicolo di

sevizio,

lasciando __________ tramortito, ferito e riverso

su di un cumulo di neve e vestito in modo non adeguato alle circostanze,

ritenuto che vi era una temperatura al suolo di circa 2 gradi,

omesso di prestare soccorso a __________, da loro

ferito nelle modalità testé indicate, ancorché lo si potesse da loro esigere e

vi fossero tenuti in virtù della loro funzione di __________.

fatti avvenuti:

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto:

dall’art. 128 CP.

Presenti: - il Procuratore PP

1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

- l’imputato

IM 2, assistito dai suoi difensori di fiducia avv. DF 2 e DF 3.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 16:50.

Sentiti: - il

Procuratore PP 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

In merito alle accuse di cui al pt. 1.1 dell’AA

per il sequestro di persona, l’accusa precisa come questo reato sia realizzato

già al momento dell’ammanettamento della vittima, avendo gli imputati ammesso

che il comportamento della persona non giustificava in alcun modo un suo fermo.

Il PP 1 cita le sentenze 19.06.2007 della Corte delle assise correzionali di

Lugano e DTF 6B_391/2013 consid. 1.3 e 1.4.

Per l’imputazione di lesioni semplici aggravate,

perseguibili d’ufficio, il PP 1 si riferisce ai certificati medici agli atti.

Per l’imputato IM 1 tali fatti sono ammessi. IM 2 da parte sua è accusato di

tale reato per omissione, avendo egli un dovere di garante in quanto __________,

e non avendo agito per bloccare immediatamente il collega. Egli è dunque correo

in quanto dimostrava la volontà e la consapevolezza di cooperare alla

commissione del reato.

Le imputazioni per titolo di omissione di

soccorso (pt. 4 dell’AA) sono pacifiche a mente dell’accusa. La vittima veniva

abbandonata ferita e ubriaca da sola in mezzo ad un bosco di notte. Solo la

fortuna ha voluto che la vittima venisse trovata da un terzo e soccorsa.

Infine, il reato di abuso di autorità (pt. 3 AA),

il PP 1 cita le sentenze 6b_615.2011, 6b_699.2011 e 6b_831.2011, gli estremi di

tale reato sono pure pacifici.

Per la commisurazione della pena, tenendo conto

delle circostanze, della collaborazione nelle indagini, dell’avvenuto

risarcimento, dell’incensuratezza e del sincero pentimento, l’accusa chiede una

pena di due anni di detenzione sospesa condizionalmente;

- l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

Il difensore sottolinea il sincero pentimento

dell’imputato.

Il reato di abuso di autorità è ammesso. Precisa

per valutare la colpa effettiva, che la vittima non risultava comunque una

persona affidabile, il controllo e la perquisizione erano dunque giustificati,

come pure la decisione di allontanamento dalla Stazione. L’ammanettamento

secondo il difensore è prassi se una persona viene caricata sull’auto di servizio.

L’illegalità avviene quando i due decidevano di allontanarlo dalla Svizzera

verso l’__________ accompagnandolo ad __________.

Secondo il difensore, l’allontanamento e lo

sconfinamento dalla giurisdizione non configurano il reato di sequestro e

rapimento. È ammesso che gli imputati facevano leva sulla loro autorità

abusandone, ciò non configura comunque un sequestro di persona.

Il reato di lesioni con arma per omissione è

contestato dal difensore, il quale sostiene che l’imputato faceva tutto quanto

in suo potere per fermare il collega. Quest’ultimo agiva velocemente e ad una

tale distanza da rendere impossibile l’intervento da parte di IM 1.

Il reato di omissione di soccorso è ammesso, con

la precisazione che l’imputato non si era reso conto della gravità delle ferite

inferte alla vittima.

Chiede dunque il proscioglimento per i reati di

lesioni semplici con arma per omissione e sequestro e rapimento. Per la

commisurazione della pena, il difensore ritiene la pena proposta dal PP 1

estremamente severa. L’imputato ha collaborato da subito alle indagini, è

sinceramente pentito, ha risarcito la vittima ed è incensurato. Inoltre, si è

sottoposto volontariamente ad un trattamento psicologico. La difesa chiede

dunque una pena pecuniaria contenuta nelle 90 aliquote giornaliere, sospesa

condizionalmente per due anni data la prognosi favorevole;

- l’avv.

DF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

In merito al reato di sequestro di persona, il

difensore precisa come la vittima non aveva diritto di risiedere sul nostro

territorio in quanto non disponeva di sufficienti mezzi finanziari al suo

sostentamento, doveva dunque lasciare la Svizzera. Dunque il fatto di essere

stato accompagnato al confine non configura il reato di sequestro.

La difesa ribadisce le difficili condizioni

emotive che affliggevano l’imputato IM 2 in quel periodo, come pure la presa di coscienza di ciò, tanto da sottoporsi volontariamente ad un trattamento

psicologico. Sottolinea pure la collaborazione del suo cliente fin dal primo

verbale. Per la commisurazione della pena, chiede venga concessa l’attenuante

del sincero pentimento. La difesa chiede pure sia tenuta in considerazione la

condanna sociale e l’incertezza futura di avere ancora un posto di lavoro,

essendo comunque che l’imputato ha manifestato la volontà di continuare ad

esercitare la professione di agente di polizia. Si allinea alle richieste di

pena del collega difensore, ovvero una pena contenuta in massimo 90 aliquote

giornaliere sospese condizionalmente;

- il Procuratore

PP 1 in replica afferma che il reato di sequestro di persona è incontestabile e

cita la sentenza del 16 giugno 2007 della Corte delle assise correzionali di

Lugano. Ribadisce pure gli elementi del reato di lesioni semplici per

omissione. Secondo il PP 1 si tratta di fatti gravissimi, tanto che la vittima

avrebbe pure potuto morire abbandonata nel bosco in quelle condizioni;

- l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica afferma che il pestaggio non può essere definito selvaggio come così fatto dal PP 1, il quale tende ad

esasperare i fatti, tanto da arrivare a parlare di tentato omicidio;

- l’avv.

DF 2, difensore dell’imputato IM 2 non duplica.

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli art. 12, 40,

42, 44, 47, 49, 51, 69, 123, 128, 183, 312 CP; 82, 135, 422 e

segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è

autore colpevole di:

1.1. sequestro

di persona e rapimento

per avere,

il 27 marzo 2013, tra __________ ed __________,

in correità con IM 2, indebitamente arrestato, tenuto sequestrato, privato

della libertà e rapito con inganno __________, per almeno 20 minuti,

ammanettandolo e trasportandolo a bordo dell’auto di servizio per un tragitto

di circa 16 chilometri;

1.2. abuso

d’autorità

per avere,

il 27 marzo 2013, tra __________ e __________,

nella sua veste di agente della __________, in correità con IM 2, abusato dei

poteri della sua carica alfine di recar danno ad una persona;

e meglio, per avere, nelle circostanze di cui al

pt. 1.1., ammanettato e caricato __________ sull’auto di servizio, benché nei

suoi confronti non fosse emersa nessuna irregolarità, trasportandolo oltre la

loro giurisdizione fino ad __________, colpendolo mediante un calcio al sedere

ed una spinta che gli faceva sbattere il volto contro una roccia antistante;

1.3. lesioni

semplici (con arma)

per avere,

il 27 marzo 2013 ad __________, intenzionalmente

cagionato a __________ le lesioni attestate dal certificato medico agli atti,

omettendo, contrariamente all’obbligo di agire derivante dalla sua funzione di __________,

di bloccare immediatamente il collega IM 2 che colpiva ripetutamente la vittima

al corpo mediante il bastone tattico PR24;

1.4. omissione

di soccorso

per avere,

il 27 marzo 2013 ad __________, in correità con IM

2, omesso di prestare soccorso a __________, dopo averlo colpito così come descritto

ai pt. 1.3 e 2.3, lasciandolo ferito e riverso su un cumulo di neve;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 2 è

autore colpevole di:

2.1

sequestro di persona e rapimento

per avere,

il 27 marzo 2013, tra __________ ed __________, in

correità con IM 1, indebitamente arrestato, tenuto sequestrato, privato della

libertà e rapito con inganno __________, per almeno 20 minuti, ammanettandolo e

trasportandolo a bordo dell’auto di servizio per un tragitto di circa 16 chilometri;

2.2

abuso

d’autorità

per avere,

il 27 marzo 2013, tra __________ e __________,

nella sua veste di agente della __________, in correità con IM 1, abusato dei

poteri della sua carica alfine di recar danno ad una persona;

e meglio, per avere, nelle circostanze di cui al

pt. 2.1., ammanettato e caricato __________ sull’auto di servizio, benché nei

suoi confronti non fosse emersa nessuna irregolarità, trasportandolo oltre la

loro giurisdizione fino ad __________, perquotendolo con calci, pugni e colpi

inferti col bastone da combattimento in dotazione, tutto mentre si trovava

riverso a terra;

2.3

lesioni

semplici (con arma)

per avere,

il 27 marzo 2013 ad __________, percosso __________

mediante ripetuti colpi inferti con il bastone tattico PR24 in sua dotazione,

provocandogli intenzionalmente le lesioni attestate dal certificato medico agli

atti;

2.4

omissione

di soccorso

per avere,

il 27 marzo 2013 ad __________, in correità con IM

1, omesso di prestare soccorso a __________, dopo averlo colpito così come

descritto ai pt. 1.3 e 2.3, lasciandolo ferito e riverso su un cumulo di neve;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

Di

conseguenza,

3.1

IM 1

avendo dimostrato sincero pentimento

è condannato:

3.1.1

alla pena

detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

3.1.2

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

3.2

IM 2

avendo dimostrato sincero pentimento

è condannato:

3.2.1

alla pena

detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

3.2.2

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

4.

È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro così come

descritto nell’atto d’accusa.

5.

Le spese

per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato; resta riservato

l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con

decisione separata.

6.

La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- e i disborsi sono a carico dei condannati, in

solido, con ripartizione interna in misura di un mezzo ciascuno.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta

preliminare fr. 4'019.80

Perizie

mediche fr. 960.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 149.--

fr. 6'628.80

===========

Distinta

spese a carico di IM 1 (1/2)

Tassa di

giustizia fr. 750.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'009.90

Perizie

mediche fr. 480.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 74.50

fr. 3'314.40

============

Distinta

spese a carico di IM 2 (1/2)

Tassa di

giustizia fr. 750.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'009.90

Perizie

mediche fr. 480.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 74.50

fr. 3'314.40

============

Per la Corte delle

assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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