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Decisione

72.2013.147

Infrazione aggravata LF stupefacenti da parte di un cittadino straniero per avere trasportato e importato ca. 2 kg di cocaina

28 gennaio 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 22.06.2010

inc.6B_1092/2009,6B_67/2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza

o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione

della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF

12.03.2008 inc.6B_370/2007 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità

su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena

ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF

(in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad

una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc.6B_1092/2009,

6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc.6B_585/2008 consid.

3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,

inc.6B_81/2008, inc.6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza

secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il

reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3).

Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire

correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla

colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008,

consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17

aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

Detto che, nella pratica, in materia di traffici

di stupefacenti, il criterio principale è quello dei quantitativi, espressi in

termini di intensità della messa in pericolo del bene protetto (CARP 15 gennaio

2014 in re O.), la storia dell’accusato non è diversa da tante altre, ossia di

persone che, senza nessuna formazione, partono da paesi poveri a cercar fortuna

in Europa dove, presto, si accorgono che la vita è molto più dura di quanto

immaginassero e, per finire, invece di rientrare al paese d’origine, dove la

loro risocializzazione sarebbe ancora possibile, preferiscono rimanere e, per

campare, finiscono per darsi alla delinquenza. Lungi dalla Corte ritenere che

l’imputato avesse qualsivoglia necessità di spacciare droga, resta che i fatti

dimostrano come egli abbia preferito, invece di tornare al suo paese, il

guadagno facile, anche se contenuto, legato al traffico di droga. Nel solco

della prassi dei tribunali ticinesi, ritenuto che si tratta di due traffici di

oltre 2kg di coicaina operati da una persona che non ne aveva necessità (non è

un tossicodipendente), anche se di purezza non particolarmente elevata, la

Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva di tre anni e sei mesi, tenuto

conto che il suo ruolo non è stato unicamente quello del corriere -che di norma

è l’anello più piccolo della catena- ma si situa un gradino sopra, anche se non

può affermarsi con certezza che fosse l’organizzatore del traffico. Il suo

ruolo si situa pertanto a metà tra il corriere e l’organizzatore.

Visti gli art. 12, 40, 47,

51, 69 CP; 19 LStup; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

IM 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che

sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in

pericolo la salute di molte persone

per avere, senza

essere autorizzato

1.1.1. tra l’8 ed il

9 marzo 2013, trasportato e importato in __________ grammi 1'132 netti di

cocaina (con grado di purezza variante tra il 34% e il 36%), aiutando __________,

perseguita separatamente, a imballare lo stupefacente, dietro compenso di EUR

500.-, sostanza destinata a __________ e sequestrata a __________;

1.1.2. tra il 29 ed

il 30 marzo 2013, trasportato e importato in __________ grammi 911 netti di

cocaina (con grado di purezza variante tra il 24.6% e il 26.3%), imballando lo

stupefacente per poi consegnarlo a __________, perseguita separatamente, dietro

compenso di EUR 500.-, sostanza destinata a __________ e sequestrata a __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi la carcerazione

preventiva, il carcere estradizionale e la pena espiata in anticipo;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 700.00 e dei disborsi.

3.

È

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro così come indicato nell’atto

d’accusa, ad eccezione dei telefoni cellulari “Samsung” e “Black Barry” che

vengono dissequestrati.

4.

Le spese

per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135

cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione

separata.

Per la Corte

delle assise criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 700.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'892.--

Altri disborsi

(postali, tel., ecc.) fr. 126.--

fr. 3'718.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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