72.2013.151
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
28 marzo 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2013.151
Lugano,
28 marzo 2014/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Locarno
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal
3 maggio 2013 al giorno 26 giugno 2013 (55 giorni)
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 139/2013 del 4.12.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________, a __________ ed in altre località,
nel periodo autunno 2011-03.05.2013,
senza essere autorizzato e sapendo (o dovendo comunque presumere
dalle circostanze) che il suo agire poteva mettere in pericolo la salute di
molte persone, acquistato, detenuto ed alienato sostanze stupefacenti;
e meglio, per avere:
1.1. acquistato, sia in
vista di alienarli, sia allo scopo di assicurare il proprio consumo, almeno
complessivi 914 grammi di cocaina al prezzo di CHF 50/60.- al
grammo, e più precisamente:
Ø ca. 214 grammi (250 grammi dedotti 36 grammi, acquistati da __________ e da __________ __________, nel periodo
gennaio-ottobre 2012, già oggetto del decreto di accusa DA 202/2013 del
16.01.2013), nel periodo ottobre 2011-maggio 2013, da spacciatori occasionali
(di cui non ha fornito il nominativo)
Ø 700 grammi, nel periodo estate 2012-03.05.2013, (in
ovuli da 10 grammi cadauno, di cui circa 50 grammi in data 03.05.2013) da __________;
1.2. detenuto, sulla sua
persona, in data 03.05.2013, 63.97 grammi netti (74.9 lordi) di cocaina (di cui 48.78 grammi con purezza del 24%, 7.36 grammi con purezza del 22% e 7.83 grammi con purezza del 26%); sostanza, questa, destinata alla
vendita e sequestrata dalla Polizia cantonale il medesimo giorno;
1.3. venduto, ad oltre 13
consumatori abituali, nel periodo autunno 2011-maggio 2013, complessivi 280/360
grammi di cocaina al prezzo di CHF 100.- al grammo, realizzando quindi un ricavo
netto medio pari ad almeno complessivi CHF 14'000.-, e più precisamente per
avere venduto almeno:
50/60 grammi a tale “__________”
15/20 grammi a __________
30 grammi a __________ (che dichiara di averne acquistati 50/60)
3 grammi a __________
40 grammi a __________
40 grammi a __________
30/50 grammi a __________
10/20 grammi a __________
24 grammi a __________
20 grammi a __________
5 grammi a __________
5 grammi a __________1 grammo a __________
7/42 grammi ad altre persone non meglio identificate;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. c e lett. d
LStup;
Fatti
2. contravvenzione alla
LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________ ed in altre località,
nel periodo fine 2011-maggio 2013,
senza essere autorizzato, consumato personalmente almeno
complessivi 490.03/570.03 grammi di cocaina, corrispondenti alla
differenza fra i quantitativi di cocaina da lui acquistati (914 grammi), quelli sequestrati al momento del suo arresto (63.97 grammi netti) e quelli da lui venduti (280-360 grammi), nelle modalità descritte al punto 1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 24 mesi, dedotto il carcere
preventivo sofferto di 55 giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
È pure
condannato 2. Al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla
Corte giudicante.
Ed inoltre 3. Conferma il sequestro
operato dalla Polizia cantonale in data 03.05.2013 (art. 263 CPP) e dispone la confisca
ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CPP dei seguenti oggetti, depositati presso il
Servizio reperti (incarto 17638):
- 1 telefono cellulare
Samsung IMEI __________ con tessera SIM n. __________
- 1 telefono cellulare
I-Phone IMEI __________ con tessera SIM __________
- 1 bilancino di precisione
marca Pocket Scale
- 419 sacchetti minigrip
- 1 confezione SIM Card
Orange nr. __________
- 1 cannuccia di colore
verde
- 1 tessera
SIM Card WIND nr. __________
4. Conferma il sequestro
dei 63.97 grammi netti di cocaina (reperto SAD nr. 7791/2013)
operato dalla Polizia cantonale in data 03.05.2013 (art. 263 CPP) e dispone la
sua confisca e distruzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 CPP.
5. All’avv. DUF 1,
difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata
decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di
onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 11:30 alle ore 11:50.
Evase le seguenti
questioni: Verbale
del dibattimento
Tenuto conto delle dichiarazioni rese da IM 1 in occasione del dibattimento del 19 febbraio 2014 nei confronti di __________ e __________,
in merito al quantitativo acquistato da __________, che IM 1 ha indicato in 600 grammi di cocaina, le parti, dopo discussione, concordano che l’atto
d’accusa va modificato nel senso che il quantitativo di cocaina acquistato da IM
1 a __________ di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa, va modificato in 600 grammi invece che 700 grammi. Di conseguenza, il quantitativo totale di cocaina acquistata
è di 814 grammi invece che 914 grammi.
Ne consegue che il quantitativo consumato di cui al punto 2.
dell’atto d’accusa scende a complessivi 390.03/470.03 grammi, corrispondenti
alla differenza fra i quantitativi di cocaina da lui acquistati (814 grammi), quelli sequestrati al momento del suo arresto (63.97 grammi netti) e quelli da lui venduti (280-360 grammi).
Le parti concordano altresì che la pena proposta di 24 mesi di
pena detentiva, viene ridotta alla pena detentiva di 22 mesi.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 139/2013
del 4.12.2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le
seguenti modifiche:
- punto 1.1 dell’atto
d’accusa:
“acquistato, sia in vista di alienarli, sia allo scopo di
assicurare il proprio consumo, almeno complessivi 814 grammi di cocaina al prezzo di CHF 50/60.- al grammo, e più precisamente:
> ca. 214 grammi (250 grammi dedotti 36 grammi, acquistati da __________ e da __________, nel periodo gennaio-ottobre 2012, già oggetto del
decreto di accusa DA 202/2013 del 16.01.2013), nel periodo ottobre 2011-maggio
2013, da spacciatori occasionali (di cui non ha fornito il nominativo)
> 600 grammi, nel periodo estate 2012-03.05.2013, (in
ovuli da 10 grammi cadauno, di cui circa 50 grammi in data 03.05.2013) da __________”;
- punto 2. dell’atto
d’accusa:
"per avere,
a __________ ed in altre località,
nel periodo fine 2011-maggio 2013,
senza essere autorizzato, consumato personalmente almeno
complessivi 390.03/470.03 grammi di cocaina, corrispondenti alla
differenza fra i quantitativi di cocaina da lui acquistati (814 grammi), quelli sequestrati al momento del suo arresto (63.97 grammi netti) e quelli da lui venduti (280-360 grammi), nelle modalità descritte al punto 1”;
- punto 1. delle proposte
dell’atto d’accusa:
“IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti
come sopra.
Di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 22 mesi, dedotto il carcere
preventivo sofferto di 55 giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP)”.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 7'140.--
spese fr. 780.--
IVA fr. 633.60
totale fr. 8'553.60
3.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'553.60 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'188.40
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 85.85
fr. 2'774.25
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