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Decisione

72.2013.157

Prosciolto dall'imputazione di rapina tentata in una stazione di servizio

17 marzo 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 11:49.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

quanto agli elementi oggettivi indicanti la commissione del reato da parte

dell’imputato cita la di lui lunga permanenza presso il parcheggio, la

circostanza che all’interno della sua autovettura vi era un coltellino,

strumento più che atto a minacciare la commessa all’interno di un distributore,

la presenza in macchina di un casco da motociclista, elemento atto a

travisarsi, il fatto che IM 1 è arrivato verso l’orario di chiusura, è uscito e

ha fatto benzina per macchinari agricoli quando in quel momento era disoccupato

e non li usava proprio quando la commessa, insospettita, è uscita a

controllare, ed in fine il fatto che la commessa non rideva affatto, ma ha anzi

chiesto a un cliente di fermarsi, siccome aveva timore di questo personaggio,

il quale, nonostante gli avesse chiesto la motivazione del suo sostare, non le

aveva risposto. Soggettivamente, l’accusa rileva che il racconto di IM 1 è

contradditorio e quindi poco credibile e lineare; egli si contraddice sulle

telefonate e anche sulla comunicazione fatta alla madre.

L’accusa conclude chiedendo la conferma del decreto d’accusa del

22 luglio 2013 e la confisca del coltellino e del casco sotto sequestro;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: rileva che le circostanze concrete depongono tutte a favore

dell’innocenza dell’imputato, il quale nei suoi verbali ha sempre ribadito la

medesima versione dei fatti. Le modalità con cui IM 1 si è avvicinato e poi

trattenuto al distributore di benzina escludono che egli fosse malintenzionato.

L’imputato al momento dei fatti faceva il __________ ed era quindi solito

tenere in auto la cassetta degli attrezzi, di cui faceva parte il coltellino.

Egli versava sì in condizioni economiche precarie, ma non aveva debiti da

ripagare. Anche il casco era sempre nell’auto di IM 1, siccome gli capitava di

noleggiare motoveicoli o fare un giro sui Kart. Il casco e il coltellino non

sono comunque mai stati immediatamente accessibili all’imputato. Ciò dimostra

che non è mai stata sua intenzione perpetrare una rapina. L’imputato quella

sera indossava peraltro delle ciabatte modello Crocks, che con ogni evidenza

non costituiscono la calzatura adatta per perpetrare una rapina e in

particolare per fuggire dopo averla attuata. Egli ha riempito la tanica di

benzina per eseguire dei lavori di giardinaggio il giorno seguente. Inoltre,

anche il fatto che sia entrato nel distributore di benzina a pagare a volto

scoperto dimostra che non era certamente intenzionato a commettere una rapina.

Va poi considerato anche il modo in cui IM 1 ha passato la giornata, che non

corrisponde certo alla giornata tipo di un rapinatore. È inoltre inimmaginabile

che egli abbia contattato la madre poco prima di commettere una rapina. IM 1

era perfettamente calmo, anche dopo essere uscito dal negozio a viso scoperto è

tornato in auto a fumare una sigaretta e fare un’altra telefonata alla madre.

Egli non si è preoccupato di sottrarre sé stesso e l’autovettura alle

telecamere, e si è anzi avvicinato. Anche i video consultati non mostrano mai

uno stato ansioso della signora __________ e tantomeno del signor __________.

Vi è poi che non era la prima volta che la signora __________ segnalava una

persona in sosta nel parcheggio alla Polizia. A carico di IM 1 non è stata

acquisita nessuna prova.

Chiede l’assoluzione del suo assistito in virtù del principio in

dubio pro reo, il dissequestro del casco e del coltellino e l’accoglimento

dell’istanza di risarcimento.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

Visti gli art. 22, 140 CP;

422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di rapina tentata di cui al decreto d’accusa 197/2013 del 22

luglio 2013.

Considerandi

2.

L’istanza di indennizzo e

riparazione del torto morale ex art. 429 CPP del 17 marzo 2017 di IM 1 è

parzialmente accolta.

2.1

Di conseguenza, lo Stato del

Cantone Ticino è astretto al pagamento a favore di IM 1 di CHF 400.00 a titolo

di riparazione del torto morale.

3.

A crescita in giudicato

della presente è ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro in

favore di IM 1.

4.

La tassa di giustizia di

CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico dello Stato.

4.1

In caso di motivazione

scritta la tassa di giustizia sarà di CHF 750.00.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 3'600.00

spese CHF 251.00

IVA (8%) CHF 308.10

totale CHF 4'159.10

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese a carico

dello Stato:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Pubblicazione su FU fr. 379.75

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 67.60

fr. 1'327.10

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