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Decisione

72.2013.159

Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCS)

16 giugno 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla

pena detentiva di un anno, non opponendosi al beneficio della sospensione

condizionale per un periodo di prova di 3 anni, essendo la prognosi positiva.

Per lo stesso motivo, non chiede la revoca della sospensione condizionale della

pena pecuniaria inflittagli con decreto d’accusa del 21.05.2012. Non si oppone

al dissequestro dell’autovettura;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, il quale mette in evidenza la personalità del suo

assistito e le gravose conseguenze che ha subito a seguito del presente

procedimento penale. Contesta la base legale del limite di velocità di 80 km/h, non essendo stato pubblicato, per cui il suo assistito deve essere prosciolto. In subordine,

chiede che non venga revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria

relativa al decreto d’accusa del 2012. Chiede inoltre il dissequestro

dell’autovettura.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47 CP;

90 cpv. 3 e cpv. 4 lett. c LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 30 maggio 2013, alle ore 10:58,

a __________, sul raccordo autostradale A2 in direzione di __________,

violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corso il forte

rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,

in particolare per avere circolato alla guida dell’autovettura Mercedes Benz

E230 targata __________ alla velocità di 140 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h) malgrado il vigente limite di velocità di 80 km/h,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato:

2.1

alla

pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

2.2

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese procedurali.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

4.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote

giornaliere da fr. 210.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'300.--, inflittagli

con decreto d’accusa del 21 maggio 2012. Il condannato è formalmente ammonito.

5.

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le spese per la difesa d’ufficio pari

a fr. 516.80 (art. 135 cpv. 4 CPP).

6.

È ordinato il dissequestro

di un’autovettura Mercedes Benz E230.

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera