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Decisione

72.2013.160

Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCS)

16 giugno 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla

pena detentiva sospesa di un anno;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale mette in rilievo le gravi conseguenze che il

presente procedimento penale ha avuto per il suo patrocinato, che ha perso il

lavoro. Sottolinea poi che il suo assistito ha reso dichiarazioni coerenti in

merito ai fatti. Tenuto conto dell’incensuratezza del suo assistito, del fatto

che non ha messo in pericolo la vita o la salute altrui e dell’assenza di

intenzionalità, in via principale chiede il proscioglimento del suo

patrocinato. In via subordinata si rimette al prudente giudizio di questa

Corte.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47

CP;

90 cpv. 3 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 30 maggio 2013, alle ore 15.58,

a __________, sulla strada principale in direzione di __________,

violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corso il forte

rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,

in particolare per avere circolato alla guida dell’autovettura BMW 650l XDrive

targata __________ alla velocità di 124 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h) malgrado il vigente limite di velocità di 60 km/h,

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena detentiva di 12 (dodici)

mesi;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.-- e delle spese procedurali.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

4.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 2'218.35

spese ---

totale fr. 2'218.35

4.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'218.35 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera