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Decisione

72.2013.22

Ripetuto furto aggravato (art. 139 cfr 1 e 3 cpv. 2 CP, in rel. con l'art. 22 cpv. 1 CP), ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio

14 maggio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2. ripetuto danneggiamento

per avere, in occasione dei furti indicati al punto 1,

intenzionalmente danneggiato con attrezzi per scasso, cose altrui provocando in

tal modo dei danni per un importo complessivo di almeno CHF 56'677.20;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

3. violazione di domicilio

per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli

aventi diritto, all’interno degli stabili indicati al punto 1 in occasione dei relativi furti;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 186 CPS;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’imputato IM 2, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:50.

Evase le seguenti

questioni: La

Presidente comunica alle parti che in alternativa all’imputazione di furto

aggravato di cui al punto 1.11 AA, prospetta l’imputazione di tentato

furto aggravato.

La Presidente dà alle parti la

facoltà di esprimersi in merito.

Le parti non formulano alcuna

osservazione.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale si dilunga sulla gravità del fenomeno del

saccheggio di abitazioni private in __________ e sulle conseguenze nefaste che

questo comporta sull’intera società. In esito alla sua requisitoria, chiede la

conferma integrale dell’atto d’accusa e propone per entrambi gli imputati la

condanna alla pena detentiva di 14 mesi, rimettendosi al giudizio della Corte

per quanto riguarda la concessione della sospensione condizionale, in tal caso

proponendo un periodo di prova di 3 anni. Chiede inoltre la confisca di tutto

quanto in sequestro, non opponendosi al dissequestro dei telefonini;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale sottolinea che i fatti di cui all’atto

d’accusa non sono contestati dal suo assistito, se non per quanto concerne la

refurtiva, in taluni casi eccessiva, per cui chiede che gli accusatori privati

vengano rinviati al foro civile. In considerazione del ruolo minore ricoperto

dal suo patrocinato, delle ammissioni rese, della sua vita anteriore,

dell’incensuratezza e del lungo carcere preventivo sofferto, postula che la

pena che sarà comminata a IM 1 venga in ogni caso posta al beneficio della

sospensione condizionale, rimettendosi al prudente giudizio della Corte per

quanto riguarda l’entità della pena. Postula inoltre il dissequestro del

telefonino di pertinenza del suo assistito;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 2, il quale esordisce rilevando che il suo assistito

non contesta i fatti che gli vengono imputati. Si associa al collega della

Difesa per quanto riguarda la refurtiva, che talvolta appare eccessiva o poco

verosimile. In particolare, sottolinea che in relazione al furto di cui al

punto 1.11 AA, il suo patrocinato ha dichiarato di non aver sottratto nulla,

ciò che trova riscontro nella circostanza che ad oggi la refurtiva non è stata

denunciata. Tenuto conto delle subitanee ammissioni di IM 2, della piena

collaborazione prestata agli inquirenti, della giovane età, dell’incensuratezza

e del lungo carcere preventivo sofferto, chiede una riduzione della pena

proposta dalla Pubblica Accusa, da porre al beneficio della sospensione

condizionale, non opponendosi ad un periodo di prova di 3 anni. Postula il

rinvio al foro civile degli accusatori privati. Chiede il dissequestro del

telefonino e del denaro di spettanza del suo patrocinato.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 22, 30, 31,

40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 71, 139 cifra 1 e 3 cpv. 2, 144 cpv. 1, 186

CP;

82, 135, 267, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 e IM 2 sono coautori

colpevoli di:

1.1. ripetuto furto aggravato,

in parte tentato

per avere,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________

(__________) e __________ (__________),

tra il 16 novembre 2012 e il 1. dicembre 2012,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

agendo in correità con __________ come associati ad una banda intesa a

commettere furti,

in 7 occasioni sottratto e in 4 occasioni tentato di sottrarre

cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di fr. 72'375.60;

1.2. ripetuto danneggiamento

in 11 occasioni per commettere mediante scasso i furti consumati e

tentati di cui al punto 1.1. del dispositivo, provocando un danno complessivo

dichiarato di fr. 56'677.20;

1.3. ripetuta violazione di

domicilio

in 11 occasioni in connessione con i furti consumati e tentati di

cui al punto 1.1. del dispositivo,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

2.1

IM 1 è condannato:

2.1.1

alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

2.2

IM 2 è condannato:

2.2.1

alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

3.

È ordinata la confisca di:

- una

scheda SIM (n. Tel. __________);

- una

scheda SIM (n. Tel. __________);

- una

scheda SIM n. __________;

- un tagliavetro PMI-0159.

4.

È mantenuto il sequestro

conservativo in quanto mezzi di prova su:

- un paio di scarpe Louis

Vuitton nr. 42;

- un paio di scarpe Adidas

nr. 41.

5.

Previa cancellazione dei

dati in memoria, è ordinato il dissequestro di:

- un telefono NOKIA, IMEI __________;

- un telefono NOKIA, IMEI __________

6.

È ordinata la restituzione

agli aventi diritto delle due tessere d’accesso Hotel __________.

7.

A garanzia del pagamento di

tassa di giustizia e spese processuali, è mantenuto il sequestro conservativo

sull’importo di Euro 430.20 (corrispondenti a Fr. 529.10).

8.

Le spese per le difese

d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La

retribuzione dei difensori sarà stabilita con decisione separata.

9.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 18'874.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 263.50

fr. 19'637.50

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 9'437.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 131.75

fr. 9'818.75

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 9'437.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 131.75

fr. 9'818.75

============

Intimazione a: -

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera