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Decisione

72.2013.25

Tentato assassinio a danno della moglie mediante accoltellamento su di un treno regionale. Violazione delle norme in materia di stranieri

25 giugno 2013Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I R), colpendola quindi con rabbia in una zona vitale per poi, subito dopo, nuovamente

infierire, tirandole altri 3 o 4 colpi (VD all. 1 pag. 3 VI R nonché AI 8 e

63). Orbene, chi così procede, dimostrando una tale violenza e ripetitività (AI

8), non può di certo sostenere di aver agito solo con dolo eventuale (art. 12

cpv. 2 seconda frase CP), asserito che poteva se del caso entrare in

considerazione solo se dopo il primo fendente all’addome dell’AP (art. 118

segg. CPP) si fosse fermato (AI 8), né può sostenere di aver solo voluto causarle

delle lesioni semplici qualificate (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 1 CP nonché VD pag.

5).

11. Giusta l’art. 116 cpv.

1 lett. a) LStr è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a un anno o

con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi in Svizzera o all’estero

facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di

uno straniero.

12. Per il riconoscimento

di questo reato (VD all. 3 pag. 1 pti. 1 e 1.2) basti richiamare le

dichiarazioni di IM 1 in istruttoria (PP IM 1 3.8.2012 pag. 5, 19.9.2012 pag. 4

nonché 11.1.2013 pag. 2 e 3) e quindi già solo il fatto che ACPR 1, dalla data

della sua entrata in Svizzera sino al giorno del deposito della sua domanda

d’asilo (AI 29), non è mai stata in possesso del necessario visto d’entrata.

VIII) Colpa, prognosi, pena

13. In merito alle

disposizioni del CP applicabili in casu si ricorda come:

a) giusta l’art. 47 cpv. 1 CP

il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita ricordato come in base all’art. 47 cpv. 2 CP la sua

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione;

b) giusta l’art. 40 CP la

durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è

di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;

c) giusta l’art. 48a cpv. 1 e

2 CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata e

può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato

al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena;

d) giusta l’art. 49 cpv. 1 CP

se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di

più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista

per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia

aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo

vincolato al massimo legale del genere di pena;

e) giusta l’art. 50 CP se la

sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze

rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

f) giusta l’art. 51 CP il

giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del

procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di

carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34

segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP).

14. Che la colpa

dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) sia gravissima sotto ogni punto di vista la

si voglia vedere è oltremodo evidente. Muovendosi con premeditazione tanto da

prelevare dal suo domicilio un coltello prima di raggiungere la stazione di __________,

con assoluta mancanza di scrupoli già solo per la scelta del luogo

rispettivamente con movente e scopo particolarmente perversi avendo agito solo

per vendetta, egoismo e futili motivi, ha cercato, non riuscendovi, ma solo per

fortuite circostanze da lui non desiderate, di uccidere l’AP (art. 118 segg.

CPP) in quanto non voleva più essere sua moglie né gli voleva ripagare, né mai

l’avrebbe fatto, quanto aveva speso per lei (euro 31'000.-, PP IM 1 19.9.2012

pag. 7), senza altresì dimenticare che solo con la sua eliminazione sarebbe

ritornato libero, avrebbe potuto far arrivare in Svizzera un’altra donna e,

creata una nuova famiglia, avere dei figli (VD pag. 5). Neppure in aula è

riuscito a nascondere il suo più totale egoismo e dispregio nei confronti di ACPR

1 (VD all. 1 pag. 4 II R), sentimenti che d’altronde le sequenze filmate (AI 8

e 63) già ben testimoniano per la ferocia con cui, dopo il primo fendente, ha

cercato di nuovamente colpirla altre 3 o 4 volte (VD all. 1 pag. 3 VI R), per

il tentativo di velocemente dileguarsi appena giunto alla stazione di __________

rispettivamente di dare la colpa di quanto accaduto all’AP (art. 118 segg. CPP)

nonché per l’assenza, dal 2.8.2012 in avanti, di una qualsiasi forma di

pentimento o sincere scuse. Vista l’assoluta gravità dei fatti in esame,

partendo da una pena base, se fosse stato un assassinio consumato (art. 112

CP), di 18 anni, trattandosi non di meno e fortunatamente di un reato solo

tentato (art. 22 cpv. 1 rispettivamente 48a cpv. 1 e 2 CP) nonché preso atto

del suo precedente vissuto e del contesto culturalmente primitivo in cui è

cresciuto (VD pag. 5), del concorso di reati (art. 49 CP), ritenuta inoltre la

sua incensuratezza (AI 9) e il fatto che la pena inflittagli sarà espiata

lontano dai suoi affetti, la Corte, tutto ben ponderato, ha condannato IM 1 ad

una pena detentiva (art. 40 CP) di 9 anni con deduzione del carcere preventivo

sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 pag. 1 pto. 2 e pag. 2 pto. 2.1).

IX) Le pretese di diritto

civile

15. Giusta l’art. 122 cpv.

1 CPP il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) può, in veste di AP (art. 118 segg.

CPP), far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto

civile desunte dal reato ricordato che è AP (art. 118 segg. CPP) il danneggiato

(art. 115 cpv. 1 CPP) che dichiara espressamente a un’autorità di perseguimento

penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione

della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con

un’azione penale, con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del

responsabile del reato, rispettivamente o anche solo con un’azione civile, con

la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte

dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3 nonché 119 CPP), fermo restando come, in

quest’ultimo caso, la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere

quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1

CPP e succintamente motivata per scritto, ma al più tardi in sede d’arringa

(346 cpv. 1 lett. b CPP), indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 cpv. 1

e 2 CPP).

16. In merito alla determinazione

della retribuzione del patrocinatore d’ufficio dell’AP (art. 118 segg. CPP)

l’art. 138 cpv. 1 prima frase CPP rinvia all’art. 135 cpv. 1 CPP secondo cui la

stessa soggiace alla tariffa d’avvocatura del Cantone in cui si svolge il

procedimento, nel caso concreto il Regolamento cantonale sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1). Conformemente all’art. 4 cpv.

1 RL 3.1.1.7.1 l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza

giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr.

180.-/h, ricordato come giusta l’art. 4 cpv. 3 RL 3.1.1.7.1 quello del

praticante legale è di fr. 90.-/h e che conformemente all’art. 5a cpv. 1 e 2 RL

3.1.1.7.1 quello dell’avvocato per interrogatori al di fuori dell’orario di

lavoro usuale, stabilito per legge tra le h 22.00 e le h 8.00 dei giorni

feriali rispettivamente nei giorni festivi ufficiali e di sabato, è di fr.

250.-/h. Parimenti si rammenta come in forza alla pluriannuale giurisprudenza

dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione

delle note professionali prima del 1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio

deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica,

l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo

impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo

effettivamente impiegato, bensì il dispendio medio di un patrocinatore

diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di

analoga complessità. Inoltre, non vengono rimunerati interventi oltre lo

stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, ricordato che

nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno

morale o di aiuto sociale. In merito alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL

3.1.1.7.1 prevede che al patrocinatore d’ufficio possono essere riconosciute le

spese vive effettivamente sopportate o, in alternativa, un importo forfetario

in % dell’onorario quale rimborso di quelle di cancelleria, di spedizione, di

comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione dell’incarto oltre

alle altre spese sostenute nell’interesse del cliente, tra le quali si

ricordano le fatture pagate a terzi e quelle di trasferta.

17. Quo alla nozione di

torto morale si rammenta come la sua riparazione presupponga, da un lato, una

lesione dei diritti della personalità quali, a titolo di esempio non esaustivo,

la vita, l’integrità fisica e psichica o anche l’onore e, d’altro lato, una

sofferenza fisica e psichica della persona lesa - la riparazione del danno

copre non soltanto le sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze

morali (DTF 115 II 156 e 102 II 22) - che vada al di là di quanto una

persona possa normalmente sopportare, ritenuto che la condanna al pagamento di

un’indennità si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità e che nella

determinazione dell’indennità il giudice gode di un’ampia libertà di

apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere e gravità

del pregiudizio subito, dell’intensità e della durata delle conseguenze sulla

personalità della vittima (art. 116 cpv. 1 CPP) e, infine, del grado di colpa

dell’autore (DTF 118 II 410, 116 II 733 e 295, 115 II 156 e 30 nonché SJ

1993 pag. 195). Si dovrà tener conto pure delle conseguenze soggettive della

lesione subita e in particolar modo dell’intensità delle sofferenze e del

dolore patito (DTF 108 II 422). Così come precisato dalla giurisprudenza

l’indennità assegnata a titolo di torto morale non può essere fissata secondo

meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei criteri

sopraelencati, applicando le regole del diritto e dell’equità (DTF 121

Considerandi

II 375 e 117 II 50). L’indennità per torto morale, essendo destinata a riparare

un danno che, per sua stessa natura, non può che difficilmente essere ridotto a

un importo di denaro, non può eccedere certi limiti. Ciò nonostante l’indennità

deve risultare equa e quindi deve essere proporzionata alla gravità del

pregiudizio, ritenuta che essa non deve apparire derisoria per la vittima (art.

116.

cpv. 1 CPP).

18.

Con istanze 14.2.2013 (doc.

TPC 3), 25.4.2013 (doc. TPC 12) e 24.6.2013 (VD pag. 3 e doc. dibattimentale,

di seguito solo Dib., 1) l’avv. RAAP 1 (di seguito solo RAAP 1), patrocinatore

d’ufficio (art. 136 segg. CPP) di ACPR 1 dal 2.8.2012 (AI 16), ha chiesto che IM

1.

venisse condannato al pagamento di fr. 13'879,55 (VD pag. 4), di cui fr. 8'879,55

(pari a fr. 5'151,50 + fr. 3'728,05) per spese legali (doc. TPC 3, doc. Dib. 1

e VD pag. 4) e fr. 5'000.- per torto morale (doc. TPC 12 e VD pag. 4). La

Corte, tenuto conto delle risultanze istruttorie, dell’esito dibattimentale e delle

dichiarazioni rilasciate in merito dalle parti (VD all. 1 pag. 6 I R), ha

deciso quanto segue:

a) spese legali

1) in merito alla prima fattura

del 15.2.2013 (doc. TPC 3) si è proceduto alle seguenti riduzioni:

1.

) la posta 27.8.2012 “L.001-fax

PP (minacce - costituzione AP)” di 40 minuti (di seguito solo min) è stata

riportata a 15 min, quindi ./. 25 min;

1.

) la posta 29.8.2012 “L.002-fax

PP con manoscritto e traduzione” di 10 min è stata riportata a 5 min,

quindi ./. 5 min;

1.

) la posta 15.2.2013 “lettera

a PP con rinuncia prove e nota” di 30 min è stata riportata a 10 min,

quindi ./. 20 min,

per cui, dai complessivi 1'503 min, si hanno 1'453 min alla

tariffa di fr. 180.-/h, con quindi un onorario totale di fr. 4'359.- (1'453 min

x fr. 3.-/min) a cui vanno sommati fr. 120,90 per le spese di trasferta e di

cancelleria, fr. 358,40 (8% di fr. 4'479.90) per l’imposta sul maggior valore

aggiunto (di seguito solo IVA) e fr. 140.- a titolo di esborsi (doc. TPC 20),

con quindi un totale complessivo di fr. 4'978,30;

2) quo alla fattura del

24.6.2013

(doc. Dib. 1) la Corte ha proceduto alle seguenti decurtazioni

rispettivamente aggiunte:

2.

) la posta 26.3.2013 “da MP

intimazione atto d’accusa-esame” per 15 min è stata riportata a 10 min,

quindi ./. 5 min;

2.

) la posta 10.4.2013 “L.004-TPC

con stralcio giurati” per 10 min è stata riportata a 5 min, quindi ./. 5

min;

2.

) la posta 25.4.2013 “L.004-TPC

per interprete e richieste di merito” per 30 min è stata riportata a 20

min, quindi ./. 10 min;

2.

) la posta 19.6.2013 “L.005-fax

TPC per conferma presenza cliente al dibattimento” per 15 min è stata

riportata a 5 min, quindi ./. 10 min;

2.

) le poste 20.6.2013 e

22.6.2013

“studio atti-preparazioni dibattimento” per 225 min sono

riportate a 60 min, quindi ./. 165 min, ricordato che nella prima fattura del

15.2.2013

(doc. TPC 3) erano già stati riconosciuti 240 min sotto le similari

poste di “studio atti” del 7.2.2013 e “c/o MP per visione atti e rich.

fotocopie” del 13.2.2013;

2.

) per la durata del

dibattimento, stralciata la posta 24.6.2013 “presenza al dibattimento

(stima)” per 10 h, per i giorni di lunedì 24.6.2013 (h 9.30/13.30 e h

14.

/18.00, pari a 7 h e 30 min, quindi 450 min, VD pag. 1, 3 e 4) e martedì

25.6.2013

(h 9.30/10.15 e h 15.00/15.30 pari a 1 h e 15 min, quindi 75 min, VD

pag. 4, 5, 6 con l’ulteriore computo di altri 15 min per una prima discussione

della sentenza con la cliente) sono stati aggiunti 540 min,

per cui, dai complessivi 1'087 min, si hanno 832 min alla tariffa

di fr. 180.-/h, con quindi un onorario totale di fr. 2'496.- (832 min x fr.

3.

-/min) a cui vanno sommati fr. 30,90 per le spese di cancelleria, fr. 202,15

(8% di fr. 2'526.90) per l’ IVA e fr. 160.- a titolo di esborsi, con quindi un

totale complessivo di fr. 2'889,05;

3) ciò posto ne consegue

l’approvazione delle note professionali dell’avv. RAAP 1 del 15.2.2013 (doc.

TPC 3) e del 24.6.2013 (doc. Dib. 1) per la somma omnia comprensiva, a titolo

di onorario, spese, IVA e esborsi, di fr. 7'867,35 (fr. 4'978,30 + fr.

2'889,05), preso peraltro atto che il dispositivo relativo alla retribuzione di

questo patrono non è stato impugnato (VD all. 3 pag. 2 pto. 3 e 3 pti. 8 e

8.

);

b) torto morale

il richiesto risarcimento di fr. 5'000.- (doc. TPC 12), tenuto

conto della vigente giurisprudenza in merito a casi simili a questo, è stato

ritenuto dalla Corte come assolutamente giustificato a fronte delle sofferenze

fisiche e psichiche sofferte da ACPR 1 (VD all. 3 pag. 2 pto. 3);

c) di conseguenza, visto

quanto sopra, le pretese di risarcimento per spese legali e torto morale di ACPR

1.

(VD pag. 4) sono state riconosciute per la somma complessiva di fr. 13'867,35

(fr. 5'000.- per torto morale + fr. 7'867,35 per spese legali), con conseguente

condanna di IM 1 al relativo pagamento (VD all. 3 pag. 2 pto. 3), ritenuto che

per il riconoscimento delle sue altre pretese questo AP (art. 118 segg. CPP) è

stato rinviato al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP e VD all.

3.

pag. 3 pto 3§);

d) ricordato che l’avv. RAAP

con decreto 7.8.2012 (AI 16) è stato nominato patrocinatrice d’ufficio di ACPR

1.

con gratuito patrocinio (art. 136 segg. CPP), richiamati per la sua

retribuzione gli art. 135 e 138 CPP, il sopra riconosciuto importo di fr.

7'867,35 per spese legali viene posto a carico dello Stato (VD all. 3 pag. 3

pti. 8 e 8.1), riservato l’art. 138 cpv. 2 CPP secondo cui se l’imputato (art.

111.

cpv. 1 CPP) è condannato a versare un’indennità processuale all’AP (art. 118

segg. CPP), l’indennità è devoluta al Cantone fino a concorrenza delle spese

per il gratuito patrocinio (VD all. 3 pag. 3 pti. 8 e 8.1).

X) Retribuzione del

difensore d’ufficio

19.

Giusta l’art. 135 cpv.

2.

CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del

difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando

come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche

glielo permettano, l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) condannato a pagare le

spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione al

Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la

differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv.

4.

lett. b CPP). Un’eventuale reclamo contro la quantificazione della

retribuzione è da inoltrare, in un termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP),

alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b

CPP). Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio

(art. 132 segg. CPP) si richiamano, per l’onorario, le considerazioni già

espresse nel considerando 16 della presente sentenza mentre che per il rimborso

delle sue spese l’avv. DUF 1 ha richiesto l’applicazione della percentuale

forfetaria di legge, in concreto il 5% dell’onorario ma almeno fr. 600.-.

20.

Per le sue prestazioni

professionali l’avv. DUF 1, patrocinatore d’ufficio di IM 1 dal 2.8.2012 (AI 15),

ha prodotto due fatture, la prima datata 5.2.2013 per il periodo 2.8.2012/4.1.2013

(doc. TPC 2), la seconda datata 24.6.2013 per il periodo 26.3.2013/24.6.2013

(doc. Dib. 2 e VD pag. 3), indicanti un importo totale complessivo, comprensivo

di spese, esborsi (doc. Dib. 3 e VD pag. 5), onorario ed IVA, di fr. 12'733.85.

In merito a queste due note professionali (doc. TPC 2 e doc. Dib. 2) la Corte

ha proceduto alle seguenti riduzioni / aggiunte:

a) fattura 5.2.2013

1) la posta 2.8.2012 “Interrogatorio

c/o Polizia __________ (18:55-20:00)” è stata interamente stralciata, quindi

./. 65 min, visto che il relativo verbale è iniziato alle h 20.10;

2) la posta 2.8.2012 “interr

c/o Polizia __________ (20:00-23:00)”, da computarsi a fr. 250.-/h, per 180

min è stata riportata a 150 min, quindi ./. 30 min;

3) la posta 3.8.2012 “interrogatorio

c/o PP (12:55-17.25)” per 270 min è stata riportata a 245 min, quindi ./.

25.

min;

4) la posta 5.9.2012 “interr

teste con PP (13:55-15.15)” per 80 min è stata riportata a 55 min, quindi

./. 25 min;

5) la posta 19.9.2012 “interr

c/o PP (10:55-12.45/13:30-15:45)” per 300 min è stata riportata a 275 min,

quindi ./. 25 min;

6) la posta 8.10.2012 “coll

tel cliente” per 10 min è stata interamente stralciata, quindi ./. 10 min,

avendo riconosciuto mensilmente solo una telefonata di questo tipo;

7) la posta 17.10.2012 “coll

tel cliente” per 10 min è stata interamente stralciata, quindi ./. 10 min,

per lo stesso motivo di cui sopra;

8) la posta 23.11.2012 “interr

con PP testimone (13:55-16:55) compr trasf” per 180 min è stata riportata a

160.

min, quindi ./. 20 min;

9) la posta 28.11.2012 “interr

teste con PP”, seppur corretta nel dispendio orario, deve essere computata

a fr. 90.-/h e non a fr. 250.-/h in quanto prestazione effettuata dal

praticante legale;

10) la posta 17.12.2012 “coll

cliente c/o PCT (14:40-17:00)” per 140 min è stata riportata a 90 min,

quindi ./. 50 min;

11) la posta 4.1.2013 “coll

tel con cliente” per 15 min è stata interamente stralciata, quindi ./. 15,

per il motivo esposto alla posizione 6);

12) la posta 24.1.2013 “coll

tel con cliente” per 15 min è stata interamente stralciata, quindi ./. 15,

per il motivo esposto alla posizione 6);

per cui, dai complessivi 2'750 min si hanno 2'460 min di cui 150

min a fr. 250.-/h, 2265 min a fr. 180.-/h e 45 min a fr. 90.-/h, con quindi un

onorario totale di fr. 7'487,50 (fr. 625.- + fr. 6'795.- + fr. 67,50) a cui

vanno sommati fr. 120.- per la fattura dell’interprete (doc. Dib. 3 e VD pag.

5);

b) fattura 24.6.2013

1) la posta 27.3.2013 “colloquio

telefonico cliente” per 20 min è stata riportata a 10 min, quindi ./. 10

min;

2) la posta 15.5.2012 “coll

tel cliente e ass sociale” per 30 min è stata riportata a 10 min, quindi

./. 20 min;

3) le similari poste

4.

/24.6.2013 “rilettura atti procedimento”, “ricerca

giurisprudenziale” e “preparazione dibattimento” per 11 h e 45 min

sono state riportate a 8 h, quindi ./. 225 min;

4) la posta 19.6.2013 “colloquio

con parenti” per 15 min è stata riportata a 10 min, quindi ./. 5 min;

5) per la durata del

dibattimento per i giorni di lunedì 24.6.2013 (h 9.30/13.30 e h 14.30/18.00,

pari a 7 h e 30 min, quindi 450 min, VD pag. 1, 3 e 4) e martedì 25.6.2013 (h

9.

/10.15 e h 15.00/15.30 pari a 1 h e 15 min, quindi 75 min, VD pag. 4, 5, 6

con l’ulteriore computo di altri 15 min per una prima discussione della

sentenza con la cliente) sono stati aggiunti 540 min;

per cui, dai complessivi 901 min, si hanno 1'186 min alla tariffa

di fr. 180.-/h, con quindi un onorario totale di fr. 3’558.- (1'186 min x fr.

3.

-/min);

c) ciò posto ne consegue come

le due note professionali del 5.2.2013 (doc. TPC 2) e del 24.6.2013 (doc. Dib.

2) dell’avv. DUF 1 sono approvate per la somma omnia comprensiva, a titolo di spese

(fr. 600.-), esborsi (fr. 120.-), onorario (fr. 7'487,50 + fr. 3'558.-) ed IVA

(8% di fr. 11'645,50), di fr. 12'697,15 (fr. 600.- + fr. 120.- + fr. 11'045,50

+ fr. 931,65 e VD all. 3 pag. 2 pti. 7 e 7.1) ricordato che il dispositivo

relativo alla retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) non è stato

impugnato (VD all. 3 pag. 3 e 4 pti. 7 e 7.1).

X) Confische, dissequestri e

sequestri conservativi

21.

In merito alle

disposizioni concretamente applicabili si ricorda come:

a) giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il

giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca

degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono

il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle

persone, la morale o l’ordine pubblico;

b) giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP

all’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (lett. a), se servono per garantire le spese procedurali (art. 422

segg. CPP), le pene pecuniarie (art. 34 segg. CP), le multe (art. 106 segg. CP)

e le indennità (lett. b) o se devono essere confiscati (lett. d):

c) giusta l’art. 267 cpv. 1

CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto;

d) giusta l’art. 268 cpv. 1

lett. a) CPP il patrimonio dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) può essere

sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese

procedurali (art. 422 segg. CPP) e le indennità.

22.

Tenuto conto delle

risultanze d’istruttoria (AI 3 rispettivamente 62 all. 16 e 17, PP IM 1

19.9.2012

pag. 3 e doc. TPC 25) e delle dichiarazioni delle parti in sede

processuale (VD all. 1 pag. 5 VI/VII/VIII R) la Corte ha ordinato:

a) la confisca (art. 69 cpv. 1

CP, 263 cpv. 1 lett. d e 351 cpv. 1 CPP) di due schede SIM __________, di un coltello

da cucina, di un involucro di cartone/plastica per coltello e di un sacchetto

di plastica (VD all. 3 pag. 2 pti. da 4.1

a 4.4);

b) il sequestro conservativo

(art. 263 cpv. 1 lett. a e b, 268 cpv. 1 lett. a e 351 cpv. 1 CPP) a garanzia

delle pretese di diritto civile dell’AP (VD all. 3 pag. 2 pto. 3) previa

deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali (art. 422 segg.

CPP e VD all. 3 pag. 2 pto. 2.2) nonché delle spese di difesa (art. 135 CPP e

VD all. 3 pag. 2 e 3 pto. 7) di IM 1, di fr. 1'808.- e del saldo attivo del conto

corrente postale 65-113661-4 intestato all’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP)

nonché di un album con le foto del matrimonio, di doc. UN di ____________, di

una lettera manoscritta, di fogli in lingua straniera, di una ricevuta di un biglietto

aereo intestato a IM 1 e di documenti relativi a __________ (VD all. 3 pag. 2

pti. da 5.1 a 5.8);

c) il dissequestro e la

restituzione a IM 1 (267 cpv. 1 e 351 cpv. 1 CPP) di un telefono cellulare

marca Nokia C1-01 senza batteria e di 1 telefono cellulare marca Nokia 100 con

cancellazione, in entrambi i casi, delle relative memorie (VD all. 3 pag. 2

pti. da 6.1 a 6.2).

XI) Tassa di giustizia e

spese procedurali

23.

Vista la condanna dell’imputato

(art. 111 cpv. 1 CPP) la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese

procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a suo carico (art. 426 cpv. 1 CPP e

VD all. 3 pag. 2 pto. 2.2).

Visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 40,

47, 49, 51, 69, 111 e 112 CP;

116.

cpv. 1 lett. a) LStr;

80.

segg., 84 segg., 135, 236,

263.

segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

tentato assassinio

commesso il 2.8.2012, tra __________ e __________, su un treno

regionale Tilo, a danno di ACPR 1;

1.2

incitazione all’entrata,

alla partenza o al soggiorno illegale

per avere, nel periodo maggio 2012/22.5.2012, a __________ e __________,

facilitato l’entrata e il soggiorno illegale in Svizzera di ACPR 1;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena detentiva di 9

(nove) anni da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 2’000.- e delle spese procedurali.

3.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’AP ACPR 1 fr. 5’000.- a titolo di torto morale e fr. 7'867.35 per

partecipazione alle spese legali.

§ Per ogni altra sua pretesa

nei confronti di IM 1 l’AP ACPR 1 è rinviata al foro civile.

4.

E’ ordinata la confisca di:

4.1

2 schede SIM __________;

4.2

1 coltello da cucina;

4.3

1 involucro di

cartone/plastica per coltello;

4.4

1 sacchetto di plastica.

5.

E’ mantenuto il sequestro

conservativo di:

5.1

a garanzia delle pretese di

diritto civile dell’AP ACPR 1, previa deduzione della tassa di giustizia e

delle spese procedurali nonché delle spese di difesa di IM 1:

5.1.1

fr. 1'808.-;

5.1.2

saldo attivo del conto

corrente postale 65-113661-4 intestato a IM 1;

5.2

1 album foto matrimonio;

5.3

documenti UN di __________;

5.4

1 lettera manoscritta;

5.5

doc. UN ____________;

5.6

fogli lingua straniera;

5.7

1 ricevuta biglietto aereo di

IM 1;

5.8

documenti di __________.

6.

E’ ordinato il dissequestro

e la restituzione a IM 1 di:

6.1

1 telefono cellulare marca

Nokia C1-01 senza batteria, previa cancellazione della memoria;

6.2

1 telefono cellulare marca

Nokia 100, previa cancellazione della memoria.

7.

Le spese di difesa di IM 1

sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

7.1

Le note professionali del

5.2.2013

e del 24.6.2013 dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr. 12'697.15,

comprensive di onorario, spese ed IVA.

8.

Le spese di patrocinio

dell’AP ACPR 1 sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 138 cpv. 2

CPP.

8.1

Le note professionali del

15.2.2013

e del 24.6.2013 dell’avv. RAAP 1 sono approvate per fr. 7'867.35

comprensive di onorario, spese ed IVA.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 3'519.--

Perizia fr. 1'185.--

Spese diverse fr. 20.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 194.55

fr. 6'918.55

============