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Decisione

72.2013.42

Ripetuta rapina aggravata tentata, ripetuto furto (in parte tentato), danneggiamento, coazione, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

16 luglio 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

2.1 AA: 7 novembre 2011 (invece che 17 novembre 2011);

- punto

5. AA: 18 settembre 2012 (invece che 18 settembre 2013).

Le parti non hanno nessuna

osservazione al riguardo.

Il Presidente comunica alle

parti che per il punto 1.1 dell’atto d’accusa, in alternativa all’imputazione

di rapina aggravata tentata prospetta il reato di coazione tentata (art. 181 CP

in relazione con l’art. 22 CP).

Dà quindi alle parti la facoltà

di esprimersi in proposito:

- PP:

nessuna osservazione.

- Difensore:

nessuna osservazione.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale espone i motivi per i quali tutti i reati imputati nell’atto d’accusa

devono essere confermati sia in fatto sia in diritto. In relazione al punto 1.1

dell’atto d’accusa, in subordine postula che venga riconosciuta la tentata

coazione. Sottolinea la gravità della colpa di IM 1, considerata la gravità dei

reati commessi e visto che è recidivo. Partendo da una pena detentiva base di 3

anni, tenendo conto della scemata imputabilità di grado da lieve a medio,

propone la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 2 anni, oltre alla

revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi

inflittagli con sentenza del 25.05.2010. Si rimette al giudizio della Corte per

quanto riguarda la pronuncia di eventuali misure. In merito ai sequestri, si

rimette a quanto detto in sede di istruttoria dibattimentale;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato, il quale contesta l’imputazione di cui al

punto 4. dell’atto d’accusa, trattandosi di bagatelle amorose e non di

coazione. Chiede il proscioglimento del suo assistito anche dal punto 1.1

dell’atto d’accusa, mettendo in rilievo la poca credibilità della vittima e dei

testi, sottolineando altresì che invece il suo patrocinato ha mantenuto

sostanzialmente sempre la medesima versione dei fatti. Non contesta

l’imputazione di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, ritenendo però che il suo

assistito abbia spontaneamente desistito dal consumare il reato ai sensi

dell’art. 23 CP, ciò che comporta una riduzione della pena. Tutti i reati sono

poi stati commessi in stato di scemata imputabilità, per cui deve essere

riconosciuta una riduzione della pena di almeno 35%. In conclusione, postula

una massiccia riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico. Chiede

inoltre che al suo assistito venga comminata per i fatti oggi in giudizio la

pena pecuniaria e che venga condannato ad una pena detentiva unica ex

art. 46 CP - comprensiva della pena detentiva di 18 mesi di cui alla

condanna del 25.05.2010 - che non ecceda i 24 mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto. Per quanto concerne la misura per giovani adulti, ritiene

che la stessa debba essere pronunciata qualora la Corte dovesse seguire le tesi

del Procuratore pubblico e condannare quindi IM 1 ad una pena detentiva di

lunga durata, mentre che in caso di condanna ad una pena detentiva più mite, la

misura non debba essere pronunciata.

Considerato, in fatto ed in diritto

- che in merito alla vita

anteriore dell’imputato, risulta dagli atti che IM 1, cittadino italiano, è

nato a __________ il 12 novembre 1990. Ha una sorella minore nata nel 1995, che frequenta il liceo.

IM 1 ha frequentato tre anni di elementari a __________ ed in seguito ha continuato il suo percorso

scolastico a __________, fino alla prima media. Poi la famiglia si è trasferita

in __________, dove IM 1 ha terminato le medie a __________ e a __________.

Ha poi svolto due mesi di

apprendistato in logistica presso la __________ di __________ ed in seguito un

praticantato presso un viticoltore di __________, che ha dovuto interrompere

dopo un anno a causa di problemi di salute (asma e allergia ai pollini).

Successivamente ha

effettuato diversi lavori occasionali, vivendo dell’indennità di disoccupazione

(Fr. 600/700.-- al mese) oltre che dell’assistenza (Fr. 800.-- mensili).

L’indennità di disoccupazione è poi stata soppressa poiché non si dava

abbastanza da fare per trovare un’attività lavorativa e non si era presentato

ad alcuni colloqui di lavoro.

Nell’ambito della procedura

di divorzio dei suoi genitori, il Pretore ha nominato a IM 1 un consulente

professionale nella persona del signor __________, il quale era riuscito a

procurargli tre stages (senza remunerazione) della durata complessiva di 4

settimane quale installatore elettricista ed elettricista di montaggio presso

la __________ di __________ (dal 7 all’11 giugno 2010), la __________ di __________

(dal 14 al 18 giugno 2010) e la __________ di __________ (dal 21 giugno al

2 luglio 2010), che IM 1 ha svolto con successo, tanto che la __________ gli ha

offerto la possibilità di iniziare un tirocinio (cfr. scritto __________

del 13.12.2010, AI 32 inc. 2010.9971). A seguito del suo arresto, in

data 11 marzo 2010, nell’ambito del procedimento che ha portato alla condanna

del 25.5.2010 - di cui si dirà meglio in appresso - la __________ ha però

interrotto il tirocinio.

Dopo la scarcerazione nel

dicembre 2010, IM 1 è andato ad abitare da suo padre a __________ e ha trovato

qualche lavoretto quale barista o buttafuori, tornando a percepire

l’assistenza.

In data 13 novembre 2010 IM

1 è stato nuovamente arrestato, nell’ambito del procedimento penale che qui ci

occupa, rimanendo in carcere fino al 14 dicembre 2010.

A fine 2011 ha avuto un grosso diverbio con suo padre (“di cui oggi non ricordo esattamente il motivo”;

VI 11.7.2013, doc. TPC 18, pag. 2) ed è andato ad abitare per conto

suo a ________, continuando a percepire l’assistenza.

Successivamente ha mosso

qualche passo per trovare un lavoro nell’ambito assicurativo e immobiliare, ma

senza successo.

Ha anche sostenuto un

esame per accedere al corso di economia aziendale della __________, ma non lo

ha superato.

Nel mese di agosto 2012 ha trovato un lavoro a metà tempo quale cameriere presso __________, con uno stipendio mensile

di Fr. 1'800.--, dove ha lavorato fino a quando è stato nuovamente arrestato,

il 18 agosto 2012, venendo rilasciato due giorni dopo.

Il 18 settembre 2012 è

stato arrestato una terza volta, rimanendo in carcere fino alla celebrazione del

presente dibattimento;

- che la situazione

finanziaria dell’imputato è tutt’altro che rosea. Dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione di __________ (doc. TPC 20), risultano infatti a suo nome 10 esecuzioni

per complessivi Fr. 3'610.60 e 20 atti di carenza beni per complessivi

Fr. 13'678.90;

- che IM 1 si è già trovato confrontato

alla giustizia penale a più riprese. Risulta infatti dall’estratto del

casellario giudiziale del 4 luglio 2013 (doc. TPC 9) che con decreto del

Magistrato dei minorenni del 22 febbraio 2008 - agli atti sub AI 66 - IM 1 è

stato condannato per appropriazione semplice, ripetuto furto, ripetuto

danneggiamento, perturbamento della circolazione pubblica, falsità in

certificati, atti preparatori punibili alla rapina, guida senza licenza di

condurre ripetuta, guida senza la licenza di circolazione o le targhe di

controllo e abuso della licenza e della targhe alla carcerazione di 30 giorni, pena

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

Con sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ del 25 maggio

2010 (AI 3 inc. 2010.9971) IM 1 è stato condannato per rapina, ripetuto

furto, danneggiamento, violazione di domicilio, abuso della licenza e delle

targhe ripetuto, guida senza la licenza di condurre ripetuta, guida senza

licenza di circolazione o targhe di controllo ripetuta, guida senza

l’assicurazione di responsabilità civile ripetuta, furto d’uso e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, alla pena detentiva di 18 mesi,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, a valere quale

pena unica unitamente a quella del Magistrato dei minorenni del 22 febbraio

2008.

Agli atti vi sono poi due decreti del Magistrato dei minorenni che non sono più

iscritti a casellario giudiziale, e meglio un decreto del 3 ottobre 2008 con il

quale IM 1 è stato condannato per contravvenzione alla LF sul trasporto

pubblico alla multa di Fr. 70.-- nonché un decreto del 19 dicembre 2008

con il quale è stato condannato per lesioni semplici alla multa di Fr. 140.--

(AI 66);

- che, per quanto riguarda

lo statuto dell’imputato sul nostro territorio, la Corte ha accertato che il

permesso di domicilio “C” di IM 1 è scaduto il 30 giugno 2012. IM 1 è stato

convocato per il rinnovo del permesso già dal 28 giugno 2012 ma non ha dato

seguito alla convocazione (cfr. doc. TPC 17 e doc. TPC 22).

Inoltre, a seguito della

condanna del 25 maggio 2010 di cui già si è detto, con decisione della Sezione

della popolazione del 24 giugno 2011, IM 1 è stato formalmente ammonito ed

è stato avvertito che “in caso di recidiva o di ulteriore comportamento

scorretto, la Sezione della popolazione esaminerà la possibilità di emettere

nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di domicilio sulla base

dell’art. 63” (cfr. doc. TPC 17);

- che, venendo ai fatti di

cui all’atto d’accusa, in relazione ai punti 1.2, 2., 3. e 5. AA - che sono

stati confermati dalla Corte sia in fatto che in diritto - l’imputato è sostanzialmente

confesso. Egli ha, infatti, ammesso già in sede predibattimentale:

a) di aver tentato, in data

18 agosto 2012, di commettere un furto ai danni dell’Ufficio postale di __________,

munendosi di quello che in sede d’inchiesta aveva definito “un coltello tipo

baionetta” che “appartiene ad un fucile” (VI 18.09.2012, pag.

5; VI 25.09.2012, pag. 6; VI 17.10.2012, pag. 4 e pag. 5; VI

05.03.2013, pag. 3) e che invece al dibattimento ha denominato dapprima “coltellino”

e poi “un coltello normale”, “lungo circa 15 o 20 centimetri con il manico”, precisando di non sapere nemmeno che cosa sia una baionetta

(verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del dibattimento,

pag. 2). La Corte non ha creduto alla ritrattazione in merito al tipo di coltello

utilizzato, poiché durante l’inchiesta è stato lo stesso IM 1 a dichiarare di aver impiegato una “baionetta”, precisando che si trattava di un coltello

che “appartiene ad un fucile”, dimostrando con ciò di sapere molto bene

- contrariamente a quanto preteso al dibattimento - che cosa sia una baionetta

e di aver quindi usato tale termine non a caso ma con cognizione di causa.

Pertanto, la Corte ha confermato l’imputazione di tentata rapina aggravata commessa

utilizzando un’arma pericolosa di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, che

non è comunque stata contestata dalla Difesa né in fatto né in diritto.

La Corte, contrariamente a

quanto invocato dalla Difesa, non ha ritenuto che IM 1 abbia spontaneamente

desistito dal commettere la rapina (art. 23 CP), dato che l’imputato è entrato

nell’Ufficio postale con la chiara intenzione di commettere un furto

intimorendo gli impiegati con una baionetta ed è solo perché si è spaventato

dalla pronta reazione dell’impiegato che si è dato alla fuga (VI 25.09.2012,

pag. 9), per cui si tratta di un tentativo giusta l’art. 22 CP e non di

spontanea desistenza ai sensi dell’art. 23 CP.

Va segnalato che IM 1 ha inizialmente negato la paternità della rapina all’Ufficio postale, ammettendo di esserne

l’autore solo quando gli inquirenti gli hanno contestato i risultati delle

analisi del DNA che lo inchiodavano alle sue responsabilità (cfr. VI 18.09.2012,

AI 24 all. 1, pag. 3 e segg.).

Inoltre, anche se per finire IM 1 ha riconosciuto quanto commesso, egli ha comunque

tentato di minimizzare la gravità dei suoi atti, fornendo dichiarazioni del

tutto inverosimili su diversi punti, segnatamente sul motivo per il quale si

trovava a __________ quel giorno (sostenendo che era lì per parlare con suo

padre della gravidanza della sua compagna, quando a quel momento già sapeva che

non era incinta), sulle ragioni per le quali aveva seco indumenti e scarpe di

ricambio nonché un cappello da cowboy (asserendo che voleva portarli a suo

padre da lavare) e sulle modalità d’esecuzione della rapina (sostenendo che teneva

la baionetta nascosta dietro al suo corpo, quando lui stesso ha ripetutamente

dichiarato che la sua intenzione era quella - come è logico - di spaventare gli

impiegati con la baionetta: VI 18.09.2012, pag. 5; VI 25.09.2012,

pag. 7 e pag. 12; VI 05.03.2013, pag. 3);

b) di aver commesso il furto di

3 camice ai danni dei __________ di __________ (cfr. punto 2.1 AA),

reato per il quale è stato colto in flagranza, con la refurtiva su di sé;

c) di aver commesso il furto

di una bicicletta del valore di Fr. 3'500.-- (cfr. punto 2.2 AA), che aveva

cercato di rivendere proprio presso il negozio in cui il legittimo proprietario

l’aveva acquistata, per cui la bicicletta era risultata rubata e IM 1 era stato

denunciato dal proprietario del negozio;

d) di aver commesso il tentato

furto descritto al punto 2.3 dell’atto d’accusa, dopo che la Procuratrice

pubblica gli ha espressamente chiesto che cosa aveva fatto la notte del

14 settembre 2012 (VI 17.10.2012, AI 53, pag. 2);

e) di avere, durante un litigio

con la fidanzata, scaraventato una valigia dalla finestra, che andava a colpire

e danneggiare la vettura di ACPR 2 (punto 3. AA).

Al riguardo, al

dibattimento l’imputato ha - ancora una volta - cercato di ridimensionare le

proprie responsabilità, precisando che la sua intenzione non era quella di

scaraventare la valigia dalla finestra ma bensì di tirarla contro il muro, ma che

la finestra era aperta per cui la valigia è volata fuori (verbale

d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 3).

La tesi di IM 1 non ha

assolutamente convinto la Corte, in quanto lo stesso ha reso dichiarazioni

tutt’altro che lineari in merito all’episodio della valigia: inizialmente ha

dichiarato che era stata la sua fidanzata a gettarla dalla finestra, poi -

smentito dalla stessa (cfr. VI __________ 11.10.2012, AI 77 all. 3) - ha

sostenuto che la valigia gli è caduta per sbaglio dalla finestra mentre la

stava spostando (VI 30.10.2012, AI 77 all. 2, pag. 1) ed infine -

come visto - al dibattimento ha dichiarato che voleva lanciarla contro il muro

ed è quindi caduta per sbaglio dalla finestra.

Inoltre, la Corte ha constatato che IM 1 ha ammesso che una settimana prima, durante un litigio con la sua fidanzata, aveva già lanciato una valigia dalla

finestra (VI 18.09.2012, pag. 9), ciò che rende ancora meno credibile la

sua versione secondo cui la valigia gli sarebbe caduta per sbaglio.

In definitiva, la Corte ha

ritenuto che IM 1 ha scaraventato di proposito la valigia della fidanzata dalla

finestra durante un litigio, assumendosi con ciò il rischio - ricordato che dal

profilo soggettivo, per l’adempimento del reato di danneggiamento è sufficiente

il dolo eventuale - che la stessa potesse danneggiare una delle vetture che

sapeva essere posteggiate sotto la finestra. Pertanto, l’imputazione di

danneggiamento - che non è comunque stata contestata dalla Difesa - è stata

confermata dalla Corte, che di conseguenza ha condannato IM 1 a risarcire all’accusatore privato ACPR 2 l’importo di Fr. 695.40, corrispondente ai costi di

riparazione dello specchietto retrovisore, come debitamente comprovato

dall’accusatore privato (AI 3);

f) di avere consumato negli

ultimi tre anni, senza essere autorizzato, 37 grammi di cocaina e 15 grammi di marijuana, ciò che trova riscontro nei risultati degli esami

tossicologici delle urine e del sangue, che hanno dato esito positivo al THC

(AI 17 inc.2010.9971; AI 1 inc. 2012.3078) e alla cocaina (AI 15);

- che l’imputato ha per

contro sempre negato l’imputazione di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa,

fornendo una versione dei fatti totalmente diversa rispetto a quella della

presunta vittima e dei testimoni coinvolti nella vicenda:

a) la presunta vittima, ovvero ACPR

3, detto “__________”, cittadino brasiliano transessuale dedito alla

prostituzione, nel primo verbale d’interrogatorio ha dichiarato

riassuntivamente che il 13 novembre 2010, un ragazzo - successivamente

identificato in IM 1 -, dopo essersi annunciato telefonicamente, lo aveva

raggiunto presso l’appartamento di Via __________ __________ a __________,

chiedendo una prestazione sessuale. Siccome il ragazzo non voleva pagarlo in

anticipo, lui lo aveva accompagnato alla porta per farlo uscire. A questo punto

il ragazzo lo aveva preso per il collo, puntandogli un coltello alla gola, e

gli aveva chiesto Fr. 1'000.--. Lui aveva allora chiamato la sua amica __________,

anch’essa presente in un’altra stanza dell’appartamento. __________ li aveva

raggiunti, aveva urlato e aveva iniziato a discutere con il ragazzo. Ad un

certo punto lui era riuscito a liberarsi dalla presa del ragazzo e aveva

iniziato a colpirlo al volto. A questo punto il ragazzo si era dato alla fuga.

Dopodiché lui e le sue amiche avevano allertato la Polizia (VI ACPR 3 del

13.11.2012);

b) __________, intestataria

dell’appartamento teatro dei fatti, ha sostanzialmente confermato la versione

di “ACPR 3”, dichiarando che quel pomeriggio, mentre chiacchierava con sua

cugina __________, aveva sentito che __________ l’aveva chiamata. Arrivata nel

corridoio, aveva visto che un ragazzo - IM 1 - lo teneva per il collo con un braccio

e che aveva in mano un coltello. Il ragazzo aveva quindi detto “dammi mille

franchi o l’ammazzo”. Ricardo aveva poi iniziato a reagire ed era riuscito

a liberarsi dalla presa del ragazzo. I due avevano cominciato a picchiarsi. Poi

il ragazzo era scappato e lei aveva chiamato la Polizia (VI __________ del

13.11.2012);

c) anche __________, cugina di

__________, ha dichiarato che quel giorno nell’appartamento erano presenti lei,

__________ e ACPR 3. Sullo svolgimento dei fatti non ha potuto riferire quasi

nulla, poiché quando __________ le aveva detto che c’era una persona che

puntava un coltello alla gola di “ACPR 3”, lei si era rifugiata sul balcone. Aveva però sentito che la persona in questione chiedeva la somma di Fr.

1'000.-- (VI __________ del 15.11.2010);

d) per contro, l’imputato ha

dichiarato fin da principio che quel pomeriggio si era fatto accompagnare da

alcuni suoi amici presso l’appartamento di Via __________ __________ perché in

precedenza aveva scoperto che qui abitavano delle persone che conoscevano tale

“__________”, un __________ o __________ con un problema di salute (asma) al

quale un anno prima aveva prestato la somma di Fr. 1'000.-- e che si era poi

reso irreperibile. La sua intenzione quando è salito nell’appartamento di Via __________

era quindi quella di ottenere informazioni circa “__________”, rispettivamente

di riscuotere il suo credito. Si era quindi finto cliente di “ACPR 3” e una volta nell’appartamento aveva chiesto il prezzo della prestazione. Poi aveva chiesto a “ACPR

3” dove poteva trovare “__________”. “ACPR 3” si era innervosita, era uscita dalla stanza e aveva aperto la porta di un’altra stanza. All’interno di questa

stanza, IM 1 aveva visto che erano presenti una donna e altri due uomini, e

meglio “__________” - il portoghese o sudamericano asmatico - e un uomo di

colore. Questi uomini gli erano saltati addosso ed avevano cominciato a

prenderlo a calci e pugni. L’uomo di colore impugnava un coltello e aveva

tentato di colpirlo sul fianco, facendo un taglio nella giacca. A questo punto

anche lui aveva estratto il coltello dalla sua giacca per cercare di difendersi,

ma il coltello gli era caduto. Dopo averlo ulteriormente picchiato, lo avevano

buttato fuori di casa;

e) nel seguito dell’inchiesta,

“ACPR 3”, __________ e __________ hanno cambiato versione ed hanno ammesso che

nell’appartamento erano presenti anche tali “__________” e “__________”,

spiegando di non aver detto nulla della loro presenza per evitare problemi ad __________,

che soggiornava illegalmente in Svizzera. Quel pomeriggio, __________ e __________

- dopo aver visto che IM 1 teneva un coltello alla gola di “ACPR 3” - lo avevano aggredito e __________ si era munito di un grosso coltello per tagliare il pane (VI __________

del 7.12.2010; VI ACPR 3 del 09.12.2010; VI __________ del 10.12.2010);

- che la Corte ha vagliato

attentamente le dichiarazioni delle persone coinvolte e la loro credibilità. Al

riguardo, la Corte ha dovuto innanzitutto constatare che “ACPR 3”, __________ e __________ hanno mentito a più riprese agli inquirenti, negando - contrariamente a

quanto dichiarava l’imputato - che nell’appartamento fossero presenti altre

persone oltre a loro tre, circostanza che hanno invece poi ammesso,

riconoscendo anche di aver concordato la loro versione (VI __________ del

10.12.2010, pag. 4; VI __________ 14.12.2010, pag. 3).

Inoltre, “ACPR 3” non ha reso dichiarazioni lineari in merito allo svolgimento

dei fatti, in particolare sul momento in cui si è accorto che IM 1 impugnava un

coltello: in un primo tempo ha dichiarato che ha sentito un coltello puntato

alla gola quando stava accompagnando IM 1 alla porta perché non voleva pagare

in anticipo, precisando che “io sentivo il freddo della lama del coltello

sulla pelle del mio collo” (VI 13.11.2010, pag. 4; VI 25.11.2010, pag.

2; VI 7.12.2010, pag. 2) e poi ha dichiarato invece di essersi accorto che IM 1

teneva un coltello in mano solo una volta che erano tornati in camera, quando

aveva cercato di liberarsi dalla presa di IM 1 e con la mano aveva sentito il

coltello (VI 7.12.2010, pag. 2; VI di confronto 7.12.2010, pag. 3 e pag. 8).

D’altro canto, anche la versione dei fatti resa da non ha pienamente convinto

la Corte, che resta col dubbio di sapere come mai, prima di recarsi

nell’appartamento, IM 1 ha detto ai suoi amici di allontanarsi, per quale

motivo nell’ultimo verbale d’interrogatorio ha aggiunto di ricordare

distintamente che l’asmatico gli aveva puntato una pistola addosso -

circostanza di cui non aveva riferito in precedenza - ed infine perché dopo i

fatti non aveva voluto allertare la Polizia, rispettivamente aveva riferito

agli agenti di Polizia intervenuti che era caduto (VI IM 1 26.11.2010,

pag. 5).

La Corte ha però anche dovuto constatare che la versione di IM 1 trova parziale

riscontro nel fatto che “ACPR 3” - dopo averlo esplicitamente negato a

confronto con l’imputato (VI 7.12.2010, pag. 2) - nel verbale del

09.12.2010 ha invece dichiarato che “io ricordo che il mio aggressore

parlava insistentemente di un asmatico a cui era stato dato il denaro che lui,

l’aggressore, rivoleva” (pag. 2).

In definitiva, la Corte è rimasta nel dubbio sul reale svolgimento dei fatti,

ciò che impone di prosciogliere l’imputato dal reato di tentata rapina

aggravata, rispettivamente dall’imputazione di tentata coazione prospettata in

alternativa dalla Corte al dibattimento (art. 10 cpv. 3 CPP);

- che l’imputato è stato

prosciolto anche dall’imputazione di coazione (punto 4. dell’atto d’accusa),

così come postulato dalla Difesa. Al riguardo va premesso che gli atti imputati

dal Procuratore pubblico si inseriscono nell’ambito di una relazione

sentimentale litigiosa, caratterizzata da alti e bassi. Sulle telefonate

moleste che sarebbero state effettuate dall’imputato durante le fasi litigiose,

non vi è alcun riscontro oggettivo, non essendo stati acquisiti i tabulati

telefonici. Inoltre, la presunta vittima - che ha ritirato la querela inoltrata

nei confronti di IM 1 - ha dichiarato che sapeva rispondere a tono agli insulti

di IM 1 (VI 7.8.2012, pag. 3; VI 11.10.2012, pag. 2 e pag. 11; VI 14.11.2012,

pag. 2), per cui non si trattava di insulti unilaterali ma di insulti

reciproci. Per quanto riguarda le minacce, __________ ha dichiarato che per lei

erano “aria fritta” (VI 11.10.2012, pag. 10; cfr. anche VI

14.11.2012, pag. 2) e di non aver mai cambiato i suoi programmi a causa del

comportamento di IM 1, rimanendo solo vigile (VI 11.10.2012, pag. 11). Soltanto

in occasione dell’ultimo interrogatorio, __________ ha dichiarato che a volte

si era sentita limitata nei movimenti a causa del comportamento di IM 1 perché

non sapeva se lui metteva in pratica le sue minacce e non aveva voglia di

assistere alle sue “sceneggiate” (VI 14.11.2012, pag. 2), dichiarazione

che - oltre ad essere del tutto generica - contraddice apertamente quanto aveva

riferito in precedenza e meglio di non aver mai dovuto cambiare programmi e che

le minacce per lei erano “aria fritta”. In definitiva, la Corte non ha

ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi del reato di coazione;

- che in corso d’inchiesta,

e meglio in data 19/25 settembre 2012 - nonostante a quel momento lo statuto

dell’imputato sul nostro territorio fosse tutt’altro che certo, dato che il suo

permesso era scaduto e IM 1 non si era presentato per il rinnovo -, il

Procuratore pubblico ha conferito alla dr.ssa __________ il mandato di

allestire una perizia psichiatrica sull’imputato (AI 27 e AI 36). Nel suo

referto del 10 novembre 2012 (AI 57), la perita giudiziaria ha stabilito che

l’imputato soffre di un disturbo medio-grave di personalità antisociale (ICD10)

e che i reati imputatigli sono da mettere in relazione con tale disturbo,

rilevando che la sua capacità di agire al momento dei fatti era scemata in modo

lieve-medio. La perita ha inoltre stabilito che il rischio di recidiva è alto.

La perita ritiene infine indicata per IM 1 la misura del collocamento in

un’istituzione per giovani adulti secondo l’art. 61 CP;

- che la Corte ha

considerato grave la colpa dell’imputato, che ha commesso un reato

oggettivamente grave quale la rapina, per di più in forma aggravata, essendosi

munito di un’arma pericolosa, senza curarsi del grande spavento arrecato agli

impiegati dell’Ufficio postale. Inoltre, IM 1 è già stato condannato per rapina

il 25 maggio 2010, ciò che non gli ha impedito di commettere il furto alla

__________ il 7 novembre 2011, di gettare dalla finestra una valigia che

ha danneggiato lo specchietto di un’automobile il 10 maggio 2012, di rubare una

bicicletta il 19 luglio 2012 e poi di commettere la tentata rapina ai

danni della Posta di __________ il 18 agosto 2012. Come se non bastasse, poco

dopo essere stato scarcerato, IM 1 tenta di commettere un altro furto ai danni

di un esercizio pubblico di Lugano. Tutti questi reati sono stati commessi dall’imputato

in pieno periodo di prova. Tutto ciò dimostra, a giudizio della Corte, che IM 1

è sordo ad ogni monito, poiché né la precedente condanna a 18 mesi né tantomeno

le carcerazioni subite lo hanno trattenuto dal continuare a delinquere. IM 1 -

che non ha portato a termine alcuna formazione ed è a carico dell’assistenza,

non riuscendo a trovare rispettivamente mantenere un posto di lavoro,

nonostante sia stato sostenuto ed assistito - ha delinquito per puro scopo di

lucro, per procurarsi illecitamente quei soldi che non riesce a guadagnarsi in

modo onesto, lavorando. Con il comportamento assunto durante l’inchiesta, in

cui ha raccontato bugie, ha cercato di scaricare le sue responsabilità e non ha

riconosciuto nulla se non di fronte all’evidenza, IM 1 ha poi dimostrato di non essere realmente pentito per quanto commesso, nonostante i suoi proclami

in tal senso.

A favore dell’imputato, la Corte ha considerato che egli è comunque

sostanzialmente confesso in relazione ai fatti per cui è stato condannato e che

il reato più grave - la rapina all’Ufficio postale - è rimasto allo stadio del

tentativo. La Corte ha inoltre tenuto in debita considerazione la scemata

imputabilità di grado lieve/medio accertato dalla perita psichiatrica.

La Corte non ha mancato di considerare nemmeno che in carcere l’imputato ha

frequentato dei corsi di formazione (cfr. attestati di frequenza prodotti dal

Difensore al dibattimento, doc. DIB 1).

Tutto ciò considerato e tenuto inoltre conto dei proscioglimenti pronunciati,

del carcere preventivo sofferto e del concorso di reati, la Corte ha

considerato adeguata alla colpa di IM 1 la pena detentiva di 18 mesi, oltre che

la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi di cui

alla condanna del 25 maggio 2010;

- che il Difensore, basandosi

sulla perizia psichiatrica, ha chiesto il collocamento di IM 1 in un’istituzione per giovani adulti ex art. 61 CP, richiesta che la Corte non ha potuto

accogliere.

La perizia psichiatrica attesta infatti che IM 1 “ha un rischio di recidiva

comportamentale importante” e che “gli agiti antisociali si ripeteranno

o in uno dei modi da lui utilizzati fino ad ora o in un nuovo modo non

prevedibile” (pag. 23), ciò che fa dell’imputato, visto il genere di reati

già commessi e visto che potrebbe commetterne anche di più gravi, un soggetto

pericoloso, tanto che la perita ritiene idoneo un trattamento in “un luogo

specializzato e chiuso dove il periziando non può sottrarsi alle regole”

(pag. 23).

La Corte nutre inoltre seri dubbi sulla reale volontà di emendamento di IM 1,

primo necessario passo per poter cambiare e migliorare, dato che per tutta

l’inchiesta e ancora in aula ha cercato, laddove possibile, di scaricare o

comunque minimizzare le sue responsabilità, dimostrando con ciò di non aver

preso coscienza delle proprie colpe e dei propri problemi, ciò che viene

confermato anche dalla perita psichiatrica:

"

Rispetto agli agiti si autoassolve: comune denominatore delle

giustificazioni da lui fornite è la colpa altrui o le circostanze avverse.

Manca di pentimento. Gli agiti sono auto accettati (autoriferimento ed

egosintonia degli atti) e minimizzati nelle conseguenze dannose per gli altri.

Dall’esperienza inoltre non ha appreso. Le precedenti condanne non sono state

un monito né sono state da lui vissute come una sanzione punitiva giusta perché

aveva commesso un reato o come un paletto nel senso che oltre qui non si va.

Non ha fatto proprie le condanne perché degli agiti commessi non vede

l’amoralità. Si sente potente ed intoccabile. La pena è perciò da lui

considerata ingiusta. Non ha interiorizzato valori morali condivisi.

L’elaborazione della sanzione richiede un ragionamento più evoluto. Il

periziando nonostante la condanna ricevuta da minorenne e da maggiorenne ha

continuato l’ugual gioco finora condotto: agisce per soddisfare i bisogni e

pensa a non farsi prendere o a come mitigare la condanna.

Sugli eventi problematici, sugli agiti di cui si è reso colpevole

in passato, nonché sulle presunte colpevolezze che lo hanno portato all’attuale

carcerazione, scivola via con leggerezza mostrando distanza da un processo di

presa di coscienza di sé che pare inquietarlo, continuando ad attribuire

all’esterno le ragioni di ogni suo disagio. Allo stesso modo giustifica le

sbandate del suo percorso personale. È incapace di identificarsi nelle parti

problematiche della sua personalità. Emerge un’arroganza nel gestire da sé e

senza considerazione o aiuto altrui le proprie esigenze.

Ha attitudine a mentire e volontà di appagamento immediato.”

(perizia

psichiatrica AI 57, pag. 23)

La Corte ritiene pertanto

che il consenso dell’imputato a sottoporsi a un collocamento presso un istituto

per giovani adulti sia piuttosto uno stratagemma per sottrarsi alla

carcerazione che non segno di reale volontà di emendamento.

In queste circostanze, vista la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza

6B_475/2009 del 26 agosto 2009), la pronuncia di una misura per giovani adulti

è esclusa.

Abbondanzialmente, la

Corte ritiene in ogni caso inopportuno pronunciare una misura per giovani

adulti in favore di una persona il cui futuro nel nostro Paese appare precario,

dato che la revoca del permesso di domicilio appare, nelle concrete

circostanze, probabile.

Stante comunque

l’esistenza di problematiche di tipo psichiatrico, la Corte ha ordinato nei

confronti dell’imputato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da

eseguirsi già in sede di espiazione di pena;

- che la Difesa non ha

richiesto il dissequestro degli oggetti in sequestro elencati nell’atto

d’accusa. Conformemente alle richieste della Pubblica Accusa, gli stessi sono

stati confiscati, ad eccezione del coltello per tagliare il pane e della giacca

di colore nera marca J6J, in relazione ai quali è stato mantenuto il sequestro

conservativo in quanto mezzi di prova nell’ambito del procedimento penale per

aggressione avviato su denuncia di IM 1 a seguito dei fatti accaduti il 13 novembre 2010 nell’appartamento di Via __________ __________ a __________,

tuttora pendente (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al

verbale dibattimentale, pag. 7);

- che la tassa di giustizia

di Fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato, ad

eccezione delle spese per la difesa d’ufficio, che sono sostenute dallo Stato,

con riserva dell’art. 135 cpv. 4 CPP;

Visti gli art. 12, 19, 22, 30

segg., 40, 46, 47, 48a, 49, 51, 61, 63, 69, 103 segg., 139, 140, 144, 181 CP;

19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. rapina aggravata tentata

per avere,

a __________,

il 18 agosto 2012,

munendosi di un’arma pericolosa al fine di minacciare gli impiegati, tentato di

commettere un furto ai danni dell’Ufficio postale;

1.2. ripetuto furto, in parte

tentato

per avere

1.2.1. a __________,

il 7 novembre 2011,

ai danni della __________,

per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene,

sottratto 3 camice dal valore complessivo di Fr. 427.--;

1.2.2. a __________,

il 19 luglio 2012,

ai danni di __________,

per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene,

sottratto una bicicletta Cannondale del valore di Fr. 3'500.-- circa;

1.2.3. a Lugano,

il 14 settembre 2012,

ai danni di ACPR 4,

per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene,

tentato di sottrarre cose mobili altrui all’interno del Bar __________;

1.3. danneggiamento

per avere,

a __________,

il 10 maggio 2012,

gettando una valigia dalla finestra del suo appartamento,

danneggiato la vettura di ACPR 2;

1.4. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ ed in altre imprecisate località,

tra luglio 2010 e il 18 settembre 2012,

consumato 37 grammi di cocaina e 15 grammi di marijuana,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di:

2.1

rapina aggravata tentata,

rispettivamente coazione tentata, di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa;

2.2

coazione di cui al punto 4.

dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 18 (diciotto)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

alla multa di Fr. 100.--;

3.3

a versare all’accusatore

privato ACPR 2, 6900 Lugano, l’importo di Fr. 695.40 a titolo di risarcimento

danni;

3.4

al pagamento della tassa di

giustizia di Fr. 1'000.-- e dei disborsi.

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi inflittagli con

sentenza del 25 maggio 2010 della Corte delle assise correzionali di __________.

5.

È ordinato il trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

6.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro ed elencato nell’atto d’accusa ad eccezione dei

seguenti oggetti:

- 1 coltello per tagliare il

pane (rep. 12260);

- 1 giacca di colore nera

marca J&J (rep. 12261);

in relazione ai quali è ordinato il sequestro conservativo in

quanto mezzi di prova.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La

retribuzione del difensore viene stabilita con decisione separata.

8.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 4'376.85

Perizia fr. 13'284.90

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 170.--

fr. 18'931.75

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