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Decisione

72.2013.51

Infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 LCStr r art. 90 cpv. 4 LCstr)

28 marzo 2014Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I. vita e precedenti

penali

1. IM 1 è nato il __________

ed è cresciuto a __________ con i genitori, un fratello ed una sorella,

entrambi più grandi di lui. Dopo le scuole dell’obbligo ha frequentato il

tirocinio quale impiegato di commercio presso il __________, al termine del

quale ha lavorato presso la ditta __________ fino al 2011. Da allora è

impiegato di commercio di vendita al dettaglio presso il __________, percependo

un salario lordo di CHF 3'751.00, corrispondente a circa CHF 3'300.00 netti.

Non ha debiti eccettuato quello derivante dal leasing dell’automobile (VI

23.04.2013, AI 8, pag. 3).

Dal punto di vista famigliare egli è sposato e padre di una figlia

di 3 mesi (VI 28.03.2014, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 1).

Quo ai suoi precedenti penali, risulta incensurato (AI 11).

In qualità di automobilista é titolare della licenza di condurre

in prova rilasciata il 16 aprile 2010, con scadenza il 14 aprile 2013. Non è

stato oggetto di provvedimenti amministrativi (doc. TPC 8), sebbene egli stesso

dichiari di aver ricevuto una multa nel 2010 per un eccesso di velocità (VI

23.04.2013, AI 7, pag. 3; VI 28.03.2014, allegato 1 al verbale del

dibattimento, pag. 2,).

Considerandi

II. Circostanze del fermo

2.

IM 1 è stato fermato

il 2 marzo 2013 alla guida della vettura WV Golf GTI targata __________

nell’ambito di un controllo di velocità svolto sulla tratta autostradale che

conduce all’uscita della A2 in territorio di __________. Da tale controllo è

emerso che l’imputato viaggiava a 151 km/h su di un tratto in cui la velocità massima consentita era 80 km/h prescritti.

Le condizioni atmosferiche erano buone ed il manto stradale

asciutto. Non risultano agli atti indicazioni particolari concernenti il

traffico, sebbene la presenza di altri utenti della strada risulta dalla

documentazione fotografica allegata al rapporto di Polizia (AI 4, allegato 4).

III. Risultanze

predibattimentali e dibattimentali

3.

Considerata l’entità

dell’eccesso di velocità rilevata dalla Polizia, IM 1 è stato verbalizzato

circa 1 ora dopo il fermo alla presenza del difensore d’ufficio. In tale occasione

gli sono state contestate le risultanze del controllo di velocità e in

particolare che l’apparecchio laser TruCam aveva registrato una velocità

punibile, previa deduzione della tolleranza, di 151 km/h, in luogo degli 80 km/h prescritti, ovvero con un superamento di 71 km/h (cfr. AI 4, allegato 1).

L’imputato così ha spiegato le circostanze di detto eccesso di

velocità:

"

venivo da __________ ed ero diretto all’__________, dove ero

stato chiamato dai miei genitori che erano sul posto, in quanto mio nonno si

trovava li ricoverato”

(VI 2.03.2013, AI 4, allegato 1, pag. 3).

Interrogato in punto alla sua consapevolezza del limite vigente

sul tratto di strada oggetto del controllo, IM 1 ha risposto:

"

sinceramente ero convinto che il limite fosse di 100 km/h”

(VI 2.03.2013, AI 4, allegato 1, pag. 4).

Alla domanda a sapere se avesse qualcosa da aggiungere sui fatti,

l’imputato ha risposto:

"

Da parte mia non ho nulla da aggiungere. Vorrei precisare che la

mia elevata velocità è stata causata dalla chiamata dei miei genitori per lo

stato psico-fisico di mio nonno che si trova tutt’ora ricoverato presso l’__________”

(VI 2.03.2013, AI 4, allegato 1, pag. 4).

4.

Interrogato dalla

Procuratrice Pubblica (in seguito PP) il 23 aprile 2013 alla presenza del

difensore d’ufficio, IM 1 ha confermato quanto dichiarato davanti alla Polizia,

precisando di possedere la licenza di circolazione dal 16.04.2010, che la

stessa era in prova fino al 14.04.2013 e che la vettura non era di sua

proprietà bensì in leasing (VI 23.04.2013, AI 8, pag. 1 righe 29 e segg., pag.

2, righe 4 e segg. 2).

Confrontato dalla PP alle risultanze del controllo laser,

segnatamente che il radar aveva registrato una velocità punibile di 151 km/h su un tratto di strada “in cui vi è il limite prescritto di 80 km/h”, l’imputato ha risposto “sì, ne ho già preso atto” (VI 23.04.2013, AI 8, pag. 2,

righe 10 e segg.).

IM 1 ha precisato poi che il motivo per il quale stava circolando

a detta velocità era riconducibile al fatto che:

"

qualche giorno prima di essere fermato mio nonno è stato

ricoverato per una polmonite, circostanza che io conoscevo. Il giorno dei fatti

qui in oggetto, poco prima di partire da casa, nel primo pomeriggio, ho

ricevuto una telefonata dai miei genitori. Io avevo capito che la situazione di

mio nonno si era aggravata e quindi mi è venuta l’ansia. Ho poi capito di aver

inteso male la chiamata di mia mamma perché la salute di mio nonno era stabile.

Il nonno nel frattempo è stato dimesso dall’ospedale e si trova in cura in casa

anziani”

(VI 23.04.2013, AI 8, pag. 2, righe 15 e segg.).

L’imputato ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che

dall’inizio del 2013 erano entrate in vigore le norme relative ai cosiddetti “pirati

della strada” (VI 23.04.2013, AI 8, pag. 2, righe 24 e segg.).

Confrontato alla contestazione della PP secondo cui tali nuove

disposizioni ritornassero applicabili a chi supera di almeno 60 km/h il limite consentito di 80 km/h, IM 1 ha affermato:

"

mi scuso di essere andato così veloce. ADR che non mi ero proprio

reso conto che andavo così veloce”

(VI 23.04.2013, AI 8, p. 2, righe 32 e segg.).

L’imputato ha dichiarato in fine di essere già incorso, nel 2010, in un controllo radar, ricevendo una multa di CHF 120.00 per un superamento di velocità di 11 km/h (VI 23.04.2013, AI 8, p. 3, righe 1 e segg.).

5.

In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale del 28 marzo 2014 l’imputato ha riferito che

la licenza di condurre gli è stata nel frattempo revocata per la durata di due

anni e che tale fatto non ha comportato ripercussioni sulla sua attività

professionale, rimasta quella di cui aveva riferito nel verbale

d’interrogatorio dinnanzi al PP 23.04.2013 (VI 28.03.2014, pag. 2, allegato 1

al verbale del dibattimento).

Egli è peraltro chiamato a partecipare, nell’ottica del

riottenimento della licenza, a tre corsi di guida sicura (il cui primo si era

svolto il giorno prima del pubblico dibattimento) e a dodici sedute presso lo

psicologo dell’__________ (VI 28.03.2014, pag. 2, allegato 1 al verbale del

dibattimento).

L’imputato ha precisato peraltro che la pregressa infrazione da

egli menzionata davanti alla PP aveva avuto luogo a __________ nel corso del

2010, senza tuttavia essere in grado di precisare la data (VI 28.03.2014, pag.

2, allegato 1 al verbale dibattimentale, pag. 2).

Confrontato all’accusa, ai fatti e alle risultanze della procedura

preliminare, l’imputato ha ammesso di aver circolato alla velocità di 151 km/h punibili, aggiungendo che “pensavo però che il limite fosse 100 km/h” (VI 28.03.2014, allegato 1 al verbale del dibattimento).

Interrogato dal Presidente a sapere se non avesse visto il cartello

indicante il limite di 80 km/h, IM 1 ha dichiarato:

"

Ho visto quel cartello con indicato 80 km/h. Mi sembrava però anche di aver visto il cartello di 100 km/h successivamente”

(VI 28.03.2014, pag. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento).

Alla domanda della PP volta a chiarire per quale motivo tale

circostanza non fosse stata riferita in occasione dei precedenti verbali, IM 1 ha

risposto:

"

Mi pareva di averlo detto”

(VI 28.03.2014, pag. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale, pag.

2).

Per quanto concerne il pubblico dibattimento, nel corso del

medesimo, la difesa ha chiesto di versare agli atti un filmato (girato dalla

stessa legale il giorno precedente il dibattimento) da cui risulta che il

limite oggi vigente su quel tratto di strada è di 100 km/h. Da parte sua la Procuratrice Pubblica ha chiesto di produrre il rapporto di complemento

della Polizia Cantonale di data 27.03.2014. Tali mezzi probatori sono stati

acquisiti agli atti quali doc. dib. 1 e doc. dib. 2.

6.

A seguito

dell’accettazione da parte dell’Assemblea Federale del programma Via Sicura,

il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il primo “pacchetto” della

revisione delle norme della circolazione stradale. Tra le modifiche introdotte

figurano i nuovi capoversi 3 e 4 dell’art. 90 LCStr, norme chiamate a

sanzionare i comportamenti particolarmente gravi (e pertanto pericolosi)

assunti dai cosiddetti “conducenti spericolati” (Raser, chauffards).

Il nuovo art. 90 cpv. 3 LCStr prevede che: ӏ punito con una

pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme

elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente

della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave

inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o

la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore”.

Tale norma viene quindi a descrivere una forma

qualificata dell’infrazione grave delle regole della circolazione di cui

all’art. 90 cpv. 2 LCStr (DTF 1B 98/2013; DTF 1B 275/2013; vedasi anche Alain

Macaluso, Des contraventions à la violation grave des règles de la

circolation routière, Franz Werro / Thomas Probst, Journées du droit de

la circulation routière, 2012; Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa

répression pénale et administrative, PJA 2013, pag. 189 e segg. ;

Julien Délèze/Hervé Dutoit, Le délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3

LCR : éléments constitutifs et proposition d’interprétation, PJA 2013,

pag. 1202).

Gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr

sono, come nel caso dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, l’infrazione intenzionale e

oggettivamente grave di una norma fondamentale della circolazione e,

cumulativamente, la creazione di un forte rischio d’incidente con feriti gravi

o morti (Cédric Mizel, op. cit, PJA 2013, p. 189).

Nella sua decennale giurisprudenza il Tribunale Federale ha più

volte ribadito che, tenuto conto delle circostanze concrete del caso, tutte le

norme della circolazione possono risultare “fondamentali”. Analogamente,

l’infrazione di ognuna di tali norme può, potenzialmente, risultare “grave”

(DTF 119 IV 243). Per quanto attiene al forte rischio di causare un

incidente con feriti gravi o morti, risulta sufficiente una messa in pericolo

astratta accresciuta (RDAF 1974 303; Cédric Mizel, op.cit.).

Dal profilo soggettivo, l’art. 90 cpv. 3 LCStr richiede

l’infrazione intenzionale delle norme della circolazione, il dolo eventuale

risultando tuttavia sufficiente (DTF 6B 284/2011).

7.

In ambito di

inosservanza di un limite di velocità, l’art. 90 cpv. 4 LCStr stabilisce che il

capoverso 3 “è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è

superata:

a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h;

b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h;

c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h;

d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più

di 80 km/h”.

L'utilizzazione da parte del legislatore dei termini "in tutti

i casi" ("in jedem Fall", "toujours")

indica la volontà di creare un automatismo di applicazione del capoverso 3

dell'art. 90 LCStr allorquando i limiti di velocità di cui al capoverso 4 della

medesima disposizione sono raggiunti e superati.

Secondo la dottrina maggioritaria, attraverso tale formulazione,

il legislatore ha previsto una presunzione legale irrefutabile ai sensi della

quale l’art. 90 cpv. 3 LCStr è sempre applicabile quando le sopracitate soglie

sono raggiunte e superate (Cédric Mizel, op. cit.). Peraltro, seppur tentando

di proporre una differente interpretazione alle norme entrate in vigore il 1°

gennaio 2013, anche Délèze e Dutoit riconoscono che “riprendendo, di fatto,

lo schematismo imposto dal Tribunale Federale nel quadro dell’art. 90 cpv. 2

LCStr, vi è da ritenere che il legislatore ha voluto creare una presunzione

legale irrefutabile, basata sul solo elemento oggettivo della velocità. Risulta

dunque sufficiente che l’automobilista superi i limite posti dall’art. 90 cpv.

4.

LCStr per renderlo perseguibile sulla base dell’art. 90 cpv. 3 LCStr”.

(Julien Délèze / Hervé Dutoit, op. cit., PJA 2013, p. 1202).

Analogamente, Weissenberger indica che l’applicazione dell’art. 90

cpv. 3 LCStr interviene non appena le soglie limite di cui al capoverso 4 sono raggiunte

e superate e ciò indipendentemente dalle particolarità del caso. Queste andranno poi considerate nell’ambito della commisurazione

della pena: “Sobald die in der Raser-Strafnorm festgelegte Geschwindigkeitsüberschreitungen

erreicht oder überschritten sind, ist die Qualifikation zwingend erfüllt. Das

gilt somit unabhängig davon, ob besonders günstige Strassenverkehrsverhältnisse

oder entlastende individuelle Umstände beim Lenker vorliegen. Die Umstände des

Einzelfalls sind aber bei der Strafzumessung zu berücksichtigen” (Philippe

Weissenberger, Reformpaket „Via Sicura“: Wichtigste Neuerungen und

Adwendungsprobleme, Jahrbuch zum Strassen-verkehrsrecht 2012).

Così come ha avuto modo di decidere il Tribunale

Cantonale di San Gallo “Die Qualifikation ist unabhängig davon, ob besonders

günstige Strassen- oder Verkehrsverhältnisse vorlagen, erfüllt. Das Lenken

eines Motorfahrzeugs mit solchen Geschwindig-keiten birgt ex lege das Risiko

eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern (Maurer in: Kommentar StGB,

Donatsch/ Flachsmann/ Hug/ Maurer/Riesen-Kupper/Weder, 2013, Art. 90 SVG N 29

und N 33)” (AK 2013.89, 29.05.2013).

Il Messaggio del Consiglio Federale, elaborato

nell’ambito dell’analisi dell’iniziativa “Protection contre les chauffards”,

i cui princìpi sono confluiti nel testo legale entrato in vigore, è del resto

esplicito su questo punto: “les excès de vitesse particulièrement importants

doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée

afin que la définition d’un chauffard et la peine à prononcer en conséquence ne

soient pas laissées à la seule appréciation des juges” (FF 2012

5066)".

Del resto, nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, con

giurisprudenza costante, il Tribunale Federale ha stabilito - in particolare

con l’obiettivo di assicurare la parità di trattamento - che, indipendentemente

dalle buone condizioni di circolazione o dell’eccellente reputazione di

conducente dell’automobilista trasgressore, vi è un caso grave di violazione

delle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr

quando il superamento del limite di velocità raggiunge all’interno dell’abitato

i 20 km/h e, fuori da località abitate e sulle autostrade, rispettivamente i 30 km/h e i 35 km/h (CCRP 17.2009.4; CARP 17.2011.81 e relativi riferimenti).

Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve

osservare i segnali e le demarcazioni stradali, mentre in ossequio dell’art. 32

cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare

alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della

strada, della circolazione e della visibilità. Giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 32

LCStr, il Consiglio Federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte

le strade, ritenuto che la velocità massima stabilita può essere ridotta o

aumentata, per determinanti tratti di strada, dall’autorità competente, di

principio, salvo eccezioni, soltanto in virtù di una perizia.

Conformemente all’art. 4a ONC, sulle autostrade la velocità

massima dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della

circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 120 km/h. Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle

limitazioni generali di velocità. Giusta l’art. 108 OSStr, per evitare o

attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un

carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico,

l’autorità o l’Ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni generali

della velocità su determinati tratti di strada. La riduzione della velocità

sulle autostrade può arrivare fino a 60 km/h (art. 108 cpv. 5 lett. a OSStr).

8.

Nella presente

fattispecie IM 1 ha accettato le risultanze del controllo di velocità e la

velocità imputatagli, contestando tuttavia in occasione del pubblico

dibattimento che sul tratto stradale vigesse il limite di 80 km/h.

Nella propria arringa il difensore ha infatti sostenuto che:

"

L’imputato viaggiava a 156 km/h su un tratto autostradale sul quale il limite di velocità è di 100 km/h, e non 80 km/h”

(VI 28.03.2014, pag. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Si impone pertanto in primo luogo di esaminare tale contestazione

inerente una circostanza fattuale.

8.1

A mente della Corte

non sussiste dubbio alcuno che, all’epoca dei fatti, sul tratto di strada in

oggetto vigeva il limite di 80 km/h.

In primo luogo, il rapporto di Polizia 3 marzo 2013 indica:

"

velocità rilevata 156 km/h; velocità consentita 80 km/h; velocità punibile 151 km/h (dedotta tolleranza di 5 km/h). Vista la velocità eccessiva punibile superante di almeno 60 km/h la velocità massima consentita di 80 km/h, si applicava il capoverso 3 dell’art. 90 LCStr

(AI 4, pag. 2).

Tali circostanze sono peraltro state oggetto di puntuali

contestazioni in occasione del primo verbale d’interrogatorio dell’imputato

(cfr. VI 02.03.2013, AI 4, allegato 1, p. 3).

In secondo luogo, la documentazione fotografica allestita come da

prassi in occasione di controlli di velocità attesta che all’uscita della

rotonda “__________” in direzione di __________ erano ben visibili due cartelli

indicanti la velocità massima consentita di 80 km/h (vedasi AI 4, allegato 5, seconda fotografia).

In terzo luogo, il certificato della segnaletica stradale conferma

che sul tratto stradale oggetto del controllo di velocità, il limite vigente

era di 80 km/h. In particolare, all’uscita della rotonda era prevista la

presenza di due segnali no. 2.30, corrispondenti al predetto limite di velocità

(AI 4, allegato 8).

In fine, il rapporto di complemento di data 27 marzo 2014 (doc.

dib 1) conferma ulteriormente che il limite vigente era di 80 km/h, segnalato non solo dai due cartelli di cui già si è detto, ma pure da un ulteriore cartello:

"

i segnali, come si può vedere nella documentazione fotografica

allegata al precedente rapporto, si trovavano sia a destra della carreggiata

che a sinistra dello spartitraffico centrale. Dopo circa 500 metri, a destra della carreggiata, vi era la ripetizione del segnale velocità massima 80 km/h (2.30). I segnali erano perfettamente visibili e in alcun modo occultati da oggetti o

veicoli”

(doc. dib. 2).

Quanto alle dichiarazioni della difesa, non si può non evidenziare

come le stesse appaiono strumentali. Di fatto, IM 1 ha riferito per la prima

volta in occasione del pubblico dibattimento del 28 marzo 2014 (e comunque in

forma dubitativa) di aver visto il cartello indicante 100 km/h.

Mai, in precedenza, l’imputato ha eccepito l’errata contestazione

della velocità massima vigente. Egli ha infatti affermato davanti alla Polizia

che:

"

sinceramente ero convinto che il limite fosse di 100 km/h”

(allegato 1 a VI 2.03.2013, AI 4, pag. 4).

Orbene, se davvero IM 1 avesse visto (o creduto di aver visto) un

cartello indicante il limite di 100 km/h (posato, comunque, in spregio del certificato della segnaletica stradale), questa sarebbe stata con ogni evidenza

la prima obiezione che avrebbe sollevato già durante il primo verbale di

Polizia, immediatamente dopo aver preso atto che gli veniva rimproverato un

superamento di velocità pari a 71 km/h “dove il limite è fissato in 80 km/h” (cfr. VI 2.03.2013, AI 4, allegato 1, p. 3, righe 32 e segg).

Tale obiezione non è evidentemente stata sollevata nell’ambito di

detto verbale, ma neppure comunicata informalmente al proprio legale, ritenuto

che in tali ipotesi il difensore avrebbe giocoforza sollecitato seduta stante

una verifica della segnaletica presente in loco.

8.2

Neppure in occasione

del verbale del 23.04.2013 dinanzi al Magistrato inquirente (e dunque dopo aver

preso ulteriormente atto della gravità dell’infrazione rimproveratagli), IM 1

ha dichiarato di aver visto un diverso limite di velocità. Al contrario, egli

neppure ne fa più menzione, limitandosi a dichiarare alla PP che gli contesta

di aver superato di almeno 60 km/h il limite consentito di 80 km/h:

"

mi scuso di essere andato così veloce. ADR che non mi ero proprio

reso conto che andavo così veloce”

(VI 23.04.2013, AI 8, p. 2, righe 32 e segg.).

Come già in occasione del verbale di Polizia, pure il 23.04.2013

l’imputato ed il difensore avrebbero potuto sollecitare una verifica dei limiti

vigenti sul tratto stradale in oggetto. Ciò non è avvenuto, avendo per contro IM

1.

dichiarato “unitamente al mio legale, di non avere complementi di

inchiesta da fare” (VI PP 23.04.2013, AI 8, p. 3, righe 29 e segg.). Ancora

il 13.05.2013 la difesa comunicava di non “necessitare di ulteriori

complementi probatori” (AI 12).

Si dirà, in fine, che nel citato verbale dinanzi alla PP

l’imputato chiedeva di procedere con rito abbreviato ciò che – per definizione

– implica l’ammissione dei fatti ai fini dell’apprezzamento giuridico (art. 358

cpv. 1 CPP).

In realtà, l’argomentazione secondo cui “mi sembrava però anche

di aver visto il cartello di 100 km/h successivamente” o l’ancora meno

incerta formulazione adottata dal difensore “viaggiava a 156 km/h su un tratto autostradale sul quale il limite di velocità è di 100 km/h, e non 80 km/h” è emersa per la prima volta nell’ambito del pubblico dibattimento del 28

marzo 2014.

8.3

E’ del tutto

irrilevante che – come emerge dal filmato prodotto dalla difesa (doc. dib. 1) –

oggi sul medesimo tratto stradale vige il limite di 100 km/h. Non è affatto inusuale (anzi) che tratti autostradali siano limitati, per periodi più o

meno lunghi, a velocità inferiori ai 120 km/h. Dette limitazioni sono evidentemente cogenti (cfr. art. 4a cpv. 4 ONC), trovando peraltro fondamento in ragioni

di accresciuta sicurezza sia per gli utenti della strada, sia per terzi (come

per esempio, in concreto, gli eventuali operai presenti sui cantieri, cfr. doc.

dib. 2, cfr. art. 108 OSStr).

Orbene, il fatto di sostenere per la prima volta nel corso del

dibattimento (ovvero oltre 1 anno dopo i fatti, dopo aver constatato che nel

frattempo la segnaletica è stata modificata e quanto evidentemente non sono più

possibili puntuali verifiche) la tesi secondo cui al momento dei fatti vigeva

il limite di 100 km/h, appare pretestuoso.

Ne discende che la fattispecie va valutata, nell’ambito dell’applicazione

degli art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, ritenendo appurato che su quel tratto stradale

vigeva il limite di 80 km/h.

9.

Nel caso in oggetto,

IM 1 ha circolato a 151 km/h (punibili) su un tratto stradale in cui vigeva il

limite di 80 km/h. Avendo superato la soglia di 60 km/h sancita dall'art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr, è data l'applicazione dell'art. 90 cpv. 3 LCStr ed

in particolare della pena edittale ivi menzionata.

Si tratta oggettivamente di un’infrazione grave, costituita da una

crassa violazione del limite di velocità vigente, superato di ben 71 km/h e che, per inciso, avrebbe configurato un’infrazione grave anche qualora il limite fosse

stato di 100 km/h. Pacifico che tale eccesso di velocità accresce

esponenzialmente il pericolo di incidenti e che, in tale sventurata ipotesi, le

conseguenze si rivelerebbero di estrema gravità per i protagonisti, con il

rischio (se non addirittura la certezza) di morti o feriti gravi.

Come già indicato e richiamata la giurisprudenza sviluppata dal

Tribunale Federale nell’ambito dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, a fronte di un

superamento del limite di velocità di tale entità sussiste una presunzione

legale irrefutabile.

Le argomentazioni della difesa secondo cui l’infrazione commessa

dall’imputato non sarebbe stata tale da creare pericoli per gli altri utenti

della strada è dunque irrilevante quanto errata.

Di fatto, IM 1 era un giovane automobilista, possessore di una

licenza di circolazione in prova da meno di 3 anni. Egli era già in precedenza

incorso in un’infrazione della circolazione per superamento dei limiti di

velocità, dacché una reputazione quale automobilista non certo irreprensibile.

Il tratto di strada in cui è stata commessa l’infrazione, come evidenziato nel

rapporto di complemento 27.03.2014 è curvilineo e in parte privo di corsia

d’emergenza. Il limite di 80 km/h era dettato dalla presenza di lavori sui

cantieri del __________ e __________ (doc. dib. 2). Sebbene il manto stradale

fosse asciutto ed i fatti hanno avuto luogo di giorno, risulta chiaro dalle

fotografie agli atti che circolavano (anche) altri veicoli. In particolare,

proprio l’immagine rilevata dall’apparecchio radar (AI 4, allegato 4), attesta

come l’imputato si trovava sulla corsia di sorpasso, mentre sull’altra vi erano

due altre vetture che circolavano regolarmente.

A questo proposito occorre ricordare che in virtù del principio

generale dell’affidamento (dedotto dall’art. 26 LCStr), chi circola rispettando

le norme della circolazione confida in un analogo comportamento da parte degli

altri utenti della strada.

Orbene, viaggiare ad una velocità nettamente superiore a quella

degli altri utenti della strada che si sono adeguati al limite imposto,

significa creare una situazione di pericolo. Grosse differenze di velocità

impongono infatti maggiore attenzione al traffico, non solo da parte di chi

infrange i limiti, ma pure per chi li rispetta. Essendo però questi ultimi

ignari dell’eccesso altrui, il pericolo aumenta esponenzialmente (CCRP

17.2009

; sentenza della Pretura Penale 10.2008.324;). In tali circostanze

possono infatti insorgere errori di valutazione della velocità altrui, dei

tempi di percorrenza, delle distanze e dei tempi di reazione, in particolare in

occasione di procedure di avvicinamento, di sorpasso o di cambio di corsia (v.

DTF 113 IV 123). Rischi insorgono pure quando chi viaggia a velocità elevata

sulla corsia di sorpasso incontra sulla sua strada veicoli che procedono entro

i limiti dovendo quindi rallentare bruscamente o rientrare sulla corsia di

destra con manovre avventate (cfr. sentenza della Pretura Penale 10.2008.324).

In tale contesto, anche tenendo conto delle circostanze specifiche

del caso, si impone di concludere che il comportamento dell’automobilista ha

configurato una messa in pericolo accresciuta, giustificante l’applicazione

degli art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr.

10.

Dal profilo

soggettivo, procedendo all’elevata velocità di 151 km/h, IM 1 ha dimostrato di non aver riguardo delle regole della circolazione, violando i più

elementari doveri di cautela. La giustificazione apportata secondo cui egli

pensava che il limite fosse di 100 km/h non può essere ritenuta. Anche volendo

ritenere tale indicazione nell’ottica dell’errore sui fatti ex art. 13 CP, in

considerazione dell’elevato grado di concentrazione alla strada e alla

circolazione che si esige dal conducente (art. 3 cpv. 1 ONC), detto errore non

sarebbe comunque scusabile in quanto avrebbe potuto essere evitato usando le

debite precauzioni (art. 13 cpv. 2 CP; cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales

de la LCR, ad art. 90, n. 64 pag. 61; CARP 17.2013.59).

L’imputato si è necessariamente reso conto del fatto che stava

superando nettamente la velocità massima autorizzata, sicché occorre ammettere

che egli ha volontariamente violato le norme della circolazione stradale.

L’imputato ha del resto risposto affermativamente alla domanda a sapere se si

era reso conto che stava procedendo a una velocità così elevata (VI 2.03.2013,

allegato 1 ad AI 4 p. 4), smentendo così la tesi difensiva secondo cui non

sarebbe stato consapevole della propria velocità.

Quale motivo posto a giustificazione del suo agire, la difesa ha

fatto riferimento alle condizioni del nonno materno, ricoverato in Ospedale.

Si dirà che tale circostanza è rimasta una semplice allegazione di

parte di cui non v’è alcun riscontro oggettivo agli atti. Ad ogni buon conto,

nella misura in cui la difesa, seppur senza esplicitarlo, intendesse richiamare

lo stato di necessità esimente (art. 17 CP), si osserva che tale norma ritorna

applicabile se l’infrazione è stata commessa per preservare un bene giuridico

da un pericolo imminente ed impossibile da evitare in altro modo. Nel caso

concreto, nessuna di queste due condizioni è oggettivamente data: il nonno

materno non era in pericolo di vita e anche se lo fosse stato, l’infrazione

commessa non poteva certo influenzarne lo stato di salute essendo egli già

ricoverato presso l’__________.

11.

L'imputato ha

contestato l'applicabilità dell'art. 90 cpv. 3 LCStr al caso concreto,

richiamando le indicazioni dell'UPI, dell'USTRA e della CAIS, secondo cui nel

caso di superamento dei limiti di velocità in autostrada dovrebbe ritornare

applicabile l'art. 90 cpv. 4 lett. d LCStr e non, come applicato in concreto,

il cpv. 4 lett. c LCStr, nonché le critiche mosse da parte della dottrina

all’applicazione letterale delle norme entrate in vigore il 1° gennaio 2013,

peraltro ampiamente note alla Corte.

Tale argomentazione non appare fondata.

Come già si è avuto modo di indicare, la formulazione del testo

legale implica “in tutti i casi” l'applicazione del cpv. 3 dell'art. 90

LCStr quando i limiti del cpv. 4 sono raggiunti e superati. Tale disposizione

non contiene distinzioni relativamente al luogo in cui l’infrazione viene

commessa (come invece indicano verosimilmente per ragioni di semplificazione le

tabelle UPI e CAIS), ritenendo unicamente il principio oggettivo della velocità

registrata in contrapposizione al limite vigente.

A tale conclusione si giunge sia attraverso la lettura del chiaro

testo della norma in questione, sia dall’esame dei lavori preparatori che hanno

portato alla sua adozione.

12.

Nel corso del 2010,

dando seguito a molteplici interventi parlamentari, il Consiglio Federale ha

pubblicato il Messaggio Via Sicura “programma d’intervento della

Confederazione volto ad aumentare la sicurezza stradale” (FF 2010 7705).

Tale documento, pur facendo riferimento al concetto di conducente spericolato,

non indicava quali infrazioni erano tali da configurare tale comportamento.

Parallelamente, il 14 aprile 2010, l’organizzazione RoadCross ha

lanciato un’iniziativa popolare denominata “protection contre les chauffards”.

Il testo prevedeva di sanzionare con una pena detentiva da uno a quattro anni

chi avesse superato i limiti di velocità “di almeno 60 km/h fuori dalle località e di almeno 80 km/h sulle autostrade”.

In tale contesto, la Commissione (CCT-E), chiamata ad elaborare il

Messaggio dell’Esecutivo, ha formulato una sorta di contro-progetto, integrando

in sostanza nel progetto governativo i punti principali dell’iniziativa

popolare. In particolare, il testo di quello che veniva definito art. 90 cpv.

2ter LCStr, riprendeva le soglie di velocità limite proposte dall’iniziativa

popolare, modificando tuttavia la formulazione della norma nel seguente modo “di

almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h; d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h” (BO 2011 E 679).

Si osserverà, in particolare, che è stato eliminato di ogni

riferimento al luogo di commissione dell’infrazione.

In tale forma il testo è stato approvato dal Consiglio degli Stati

il 16 giugno 2011 e sottoposto all’Assemblea Federale il 20 dicembre 2011. La Consigliera Federale Doris Leuthard nel corso del dibattito

parlamentare si è così espressa: “In Absatz 2bis haben der Bundesrat, der

Ständerat und auch Ihre Kommission geregelt, wie man mit massiven Verletzungen

der Höchstgeschwindigkeit umgeht. Wir möchten neu festlegen, dass mit einer

Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren bestraft wird, wer durch vorsätzliche

Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls eingeht. In

Absatz 2ter ist dann definiert, welches die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist

und ab wann man, wenn sie überschritten wird, in die Kategorie der Raser fällt”

(BO 2011 N 2152).

Il testo legale, nella sua forma attuale e senza ulteriori

discussioni, è quindi stato approvato dall’Assemblea Federale il 15 giugno

2012.

Peraltro, nel fissare al 1° gennaio 2013 l’entrata in vigore primo

“pacchetto” di modifiche della LCStr, il DETEC indicava che: “en vertu de la

loi, est réputé un “chauffard” quiconque dépasse la vitesse prescrite de (…)

60.

km/h hors des localités (80 km/h), 80 km/h sur les autoroutes (120 km/h)” (foglio d’informazione DETEC, ottobre 2012). Tale indicazione precisa quindi

che la lettera d) dell’art. 90 cpv. 4 LCStr ritorna applicabile unicamente

sulle autostrade, purché il limite non sia limitato a velocità inferiori ai 120 km/h.

13.

La dottrina su questo punto ha avuto modo di indicare che: “Die

Raser-Strafnorm gilt nach Art. 90 Ziff. 4 SVG n.F. in jedem Fall als erfüllt,

wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wird um: (…) c.

mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 80 km/h beträgt (d.h. ab einer Fahrgeschwindigkeit von 140 km/h in Zonen mit einer signalisierten oder allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 80 km/h); d. mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt (Beispiel: auf Autobahnen mit Beschränkung auf 120 km/h ab einer Fahrgeschwindigkeit von 200 km/h). (…) Auch wer – allein im Auto – z.B. auf einer

geraden, übersichtlichen Autobahnstrecke ohne Verkehr auch nur kurz die

allgemeine Höchstgeschwindigkeit um 80 km/h überschreitet, erfüllt die Strafnorm, obschon er damit kaum das «hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten

oder Todesopfern eingeht», wie dies Art. 90 Ziff. 3 SVG voraussetzt”

(Philippe Weissenberger, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012).

Per quanto attiene alla giurisprudenza, si rileva

che il Tribunale Cantonale di San Gallo ha avuto modo di indicare che: “Eine

besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt in

jedem Fall dann vor, wenn die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um mindestens 60 km/h überschritten wird (Art. 90 Abs. 4 lit. c SVG); oder anders formuliert bei einer

Fahrgeschwindigkeit von mindestens 140 km/h bei einer signalisierten oder allgemeinen Höchstgeschwin-digkeit von 80 km/h” (AK 2013.89, 29.05.2013, sottolineatura a cura dello scrivente).

La genesi della norma, nonché la sua interpretazione dottrinale e

giurisprudenziale permettono quindi di ritenere che il legislatore, ha voluto

scostarsi in modo significativo da quanto ritenuto nell’ambito dell’art. 90

cpv. 2 LCStr laddove, determinante oltre alla velocità registrata, era il

genere di strada in cui l’infrazione veniva constata (cfr. CCRP 17.2009.4; CARP

17.2011.81

e relativi riferimenti), giungendo – come detto – a ritenere

unicamente il criterio dell’entità del superamento della velocità massima

consentita.

A fronte di un superamento oggettivo di 71 km/h del limite vigente di 80 km/h, ne consegue che al caso concreto ritornano applicabili, come

sopra indicato, gli art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr.

V. La pena

14.

L'art. 47 CP

stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di

lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in

sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la

pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza

secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla

colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono

eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con

rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi

aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni

marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non

potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi

(Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72

ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo

l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis

mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno

indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato

(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1

pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1

pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata

giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale

all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato

di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai

rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del

17.

aprile 2007, consid. 6.4;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e

6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op.

cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso,

svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il

TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la

commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore

a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

L’art. 90 cpv. 3 LCStr dispone che l’infrazione qualificata alle

norme della circolazione così come indicato, per quanto attiene agli eccessi di

velocità, all’rt. 90 cpv. 4 LCStr, debba essere sanzionata con una pena

detentiva da 1 a 4 anni.

15.

La colpa di IM 1 è

oggettivamente e soggettivamente grave.

A carico dell’imputato pesa in maniera importante la gravità

dell’eccesso di velocità avendo egli raggiunto 151 m/h, dedotto il margine di

tolleranza, ove vigeva un limite di velocità di 80 km/h, con un superamento del limite punibile pari a 71 km/h.

Egli ha raggiunto tale spregiudicata velocità effettuando

un’importante accelerazione uscendo dalla rotonda “__________”, nonostante sul

tratto stradale circolavano altre automobili, malgrado il fatto che la

carreggiata non fosse rettilinea, che non vi era la corsia d’emergenza e che

all’epoca era palese a chiunque vi transitasse che nella zona erano in atto

importanti opere viarie.

IM 1 era peraltro chiamato a mostrare particolare prudenza, sia

perché circolava sull’autostrada, fatto che da solo esige una particolare

attenzione (6B 565/2010; 6B 786/2011), ma soprattutto poiché aveva scarsa

esperienza alla guida avendo egli ottenuto la licenza il 16.04.2010.

Non si può ignorare a questo proposito che IM 1 disponeva di una

licenza di condurre ancora in prova. Egli non poteva ignorare il fatto che

l’ottenimento della licenza di condurre era subordinata ad un puntuale rispetto

delle norme della circolazione.

Se è vero che l’imputato non ha precedenti amministrativi in

ambito di circolazione stradale, egli stesso ha riferito, sia dinanzi alla

Procuratrice Pubblica (AI 8), sia nell’interrogatorio dibattimentale del

28.03.2014

di aver ricevuto una multa disciplinare nel corso del 2010 per un

superamento del limite di velocità. Ciò non può che testimoniare, ulteriormente,

un’attitudine poco rispettosa quanto meno dei limiti di velocità.

Da ultimo, neppure il comportamento processuale giova

all’imputato, il quale ha evitato di assumersi precise responsabilità,

preferendo dapprima sostenere che di pensare che il limite fosse di 100 km/h e di aver superato il limite poiché preoccupato per le condizioni di salute del nonno

materno (cfr. VI 2.03.2013), giungendo in sede di dibattimento a sostenere,

per la prima volta, di aver visto il cartello recante il limite di velocità di 100 km/h. Unicamente gli si può dare atto di essersi scusato davanti alla PP (AI 8, p. 35).

Egli si trova oggi in stato di revoca della licenza, aspetto,

questo, che non gli arreca comunque disagi dal profilo professionale. E’ ben

vero che IM 1 si sottopone ora ai programmi organizzati in vista del

riottenimento della licenza di condurre, il cui primo ha avuto luogo soltanto

il giorno prima del dibattimento. Si tratta comunque di un inconveniente cui

egli si sottopone volontariamente al fine di poter riottenere la licenza di

condurre. Da cui la considerazione che tale aspetto non può avere rilevanza

nella commisurazione della pena.

Come emerge dal rapporto di complemento della Polizia (doc. dib.

2), il limite di 80 km/h era verosimilmente dovuto alla presenza di un

cantiere. Orbene, tale elemento sarebbe stato tale da giustificare un

importante aumento della pena in ragione del pericolo che egli avrebbe creato

agli eventuali operai. Dagli atti non emergono tuttavia elementi che permettano

di stabilire dove esattamente fosse ubicato il cantiere. La questione può

restare indecisa ritenuto che la Corte non ha considerato tale aspetto

nell’ambito della commisurazione della pena essendo il 3 marzo 2013 un sabato.

L’art. 90 cpv. 3 LCStr sanziona con una pena detentiva da 1 a 4 anni chi supera la velocità massima consentita di almeno 60 km/h dove il limite vigente è di 80 km/h. Nel caso concreto, tenuto conto delle argomentazioni che

precedono e del fatto che IM 1 ha superato detto limite di 71 km/h, la Corte ha ritenuto che la pena adeguata fosse di 15 mesi.

A favore di IM 1 si può tuttavia ritenere la sua incensuratezza,

la sua buona situazione sociale-professionale e la giovane età.

La Corte ha inoltre considerato il fatto che l’infrazione ha avuto

luogo in autostrada, ovvero su di una tratta in cui non vi era traffico in

senso inverso, velocipedi e/o pedoni.

In fine, si è voluto ritenere che la legge era entrata in vigore

da poco più di 2 mesi e che, malgrado l’imputato abbia dichiarato di essere a

conoscenza delle modifiche intervenute alla Legge sulla Circolazione Stradale a

fare tempo dal 1° gennaio 2013, le gravi conseguenze in termini di pena che queste

comportavano non facevano ancora parte del “bagaglio culturale” degli

automobilisti.

Tutto ciò considerato e ben ponderato la Corte ha ritenuto

corretta e adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 13 mesi.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola

l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una

pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena da scontare non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

L’art. 44 cpv. 1 CP prevede che, se il giudice sospende del tutto o in parte

l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a

cinque anni.

Nel quadro fissato dalla legge, la durata del

periodo di prova si determina in funzione delle circostanze del caso concreto,

in particolare tenendo conto della personalità e del carattere del condannato,

così come del rischio d'una sua recidiva. Più questo pericolo è importante, più

lungo deve essere il periodo di prova e la pressione che esso esercita sul

condannato affinché rinunci a commettere delle nuove infrazioni (STF

14.04

, inc.6B_16/2009, consid. 2; DTF 95 IV 121 consid. 1): la durata del

periodo di prova deve essere determinata in modo tale da garantire, nella

misura del possibile, che non vi sia recidiva (Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AT II, 2a ed. 2006, § 5 n. 60; Schneider/Garré, Basler Kommentar,

2a ed. 2007, ad art. 44 CP n. 4 e rif.).

Nel presente caso, si giustifica di contenere il periodo di

periodo di prova in 2 anni.

V) Retribuzione del

difensore d’ufficio

16.

Giusta l’art. 135 cpv.

2.

CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del

difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento (SCHMID,

op. cit., art. 135 n. 4, RUCKSTUHL, Basler Kommentar Schweizerische

Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2011, art. 135 n. 9

segg. HARARI/ALIBERTI, Commentaire Romand, Code de procédure pénale

suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, art. 135 n. 1 segg. e GALLIANI/MARCELLINI,

Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike Verlag AG, Zurigo/San

Gallo 2010, art. 135 n. 6 segg.), fermo restando come ai sensi dell’art. 135

cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano,

l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è

tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP)

rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione

ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP). Un’eventuale

reclamo contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, in un termine

di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (art. 135

cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO –

V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP

n. 3; Commentario CPP – Galliani / Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3;

ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B 810/2010 del 25.5.2011

consid. 2.4.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio

avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni

di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino

a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la

partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore

20.00

e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di

sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.). In forza

alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e

dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima

dell’1.1.2011, si ricorda come la retribuzione del patrocinatore debba essere

fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno

difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF

122.

I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato

ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune

esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non

vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da

considerare eccessivi, ricordato che nell’assistenza giudiziaria lo Stato non

deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (CRP,

07.10

, 60.2013.166).

Il difensore ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie

allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione,

di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art.

6.

cpv. 1 Rtar).

17.

L’avv. DUF 1 ha

prodotto le proprie note il 23.05.2013, il 12.03.2014 ed il 28.03.2014, per un

importo totale, comprensivo di spese, onorario ed i IVA, di CHF 5'113,45 con un

dispendio di 23,79 ore, equivalenti a 1'427 minuti a CHF 180.00 all’ora , salvo

le prestazioni del 2.03.2013, fatturate a CHF 250.00/h trattandosi di un

sabato. Le spese sono state applicate forfettariamente nella prima nota ed in

modo puntuale nelle successive due.

In merito alle tre parcelle la Corte ha proceduto alle seguenti

decurtazioni:

a) periodo 02.03.2013 -

23.05.2013

(nota del 23.05.2013)

1) La posta 04.03.2013 “esame

doc. da cliente” appare ingiustificata, posto che dopo aver colloquiato di

persona con il cliente il 2.03.2013 per 15 minuti (0,25h), telefonicamente il

4.03.2013

per 10 minuti (0,17h) e di persona il 4.03.2013 per 20 minuti

(0,33h), quale documentazione l’imputato aveva ragione di sottoporre che richiedesse

un esame di 10 minuti (0,17h). Tale documentazione, peraltro mai versata agli

atti, appare verosimilmente concernere i provvedimenti amministrativi assunti

dall’Ufficio giuridico della circolazione, esulanti quindi dal procedimento

penale.

Le stesse considerazioni valgono per l’ulteriore esame di

documentazione, anche questa mai prodotta agli atti, che sarebbe intervenuta il

25.03.2013

e per l’e-mail che l’imputato ha inviato al difensore il medesimo

giorno.

2) I numerosi contatti

telefonici intervenuti non appaiono giustificati e quindi eccessivi per

raffronto alle particolarità fattuali e giuridiche del caso. In particolare,

vanno stralciate le telefonate del 7.03.2013, 11.03.2013, 12.03.2013,

21.03

, 25.03.2013 e 8.05.2013 intervenute tra i gli unici due atti

istruttori di rilievo (VI di Polizia del 2.03.2013 e VI del PP del 23.04.2013).

La telefonata del 22.04.2013 appare pure eccessiva così come

esposta in 10 minuti e ridotta a 5 minuti (0,08h).

3) Pure ingiustificato appare

essere il colloquio con il cliente del 27.03.2013 durato 25 minuti (0,42h). Si

osserva infatti che in vista dell’interrogatorio del 23.04.2013, risulta già

esservi un colloquio svoltosi quello stesso giorno. Stante l’oggetto del

verbale e le imputazioni mosse, già ammesse nel primo verbale di Polizia, tale

incontro è da ritenersi sufficiente per la preparazione della deposizione.

4) Le poste del 30.04.2013 per

“ricerca giuridica” e del 16.05.2013 per “ricerca dottrinale esame

incarto”, per totali 3 h 30 min (3,50h) devono essere ridotte a complessive

1.

ora. La fattispecie fattuale e giuridica essendo estremamente chiara a fronte

di un eccesso di velocità non giustifica il dispedio orario esposto. Si rileva,

peraltro, che gli atti istruttori (già noti alla difesa avendovi partecipato)

erano costituiti da una ventina di pagine, ivi compresa la documentazione

fotografica. Il tempo ritenuto di 1 ora è dunque sufficiente sia per la

(ri)lettura del dossier, sia per una verifica dei presupposti d’applicazione

delle norme applicabili.

5) Le voci di cui al

13.05

, 14.05.2013 (lettera a cliente), 14.05.2013 (e-mail da cliente),

15.05.2013

(tel. da cliente) e del 23.05.2013 appaiono eccessive e devono

essere ridotte da 10 minuti cadauna a 5 minuti cadauna. Tali atti nono sono

giustificati dalle particolarità dell’incarto. Non può inoltre essere ammessa

la sistematica indicazione di 10 minuti (0,17h) per ogni prestazione,

prescindendo quindi dal reale ed effettivo tempo impiegato.

6) la posta “varie tel con

SG__________” in data 17.05.2013, per complessivi 10 minuti (0,17h) è

troppo generica per essere ammessa e comunque non giustificata dalle

circostanze. Di fatto, il 21.05.2013 la difensore ha comunicato di ritirare la

richiesta di rito abbreviato, sicché non vi era ragione per effettuare “varie”

telefonate con la segretaria giudiziaria del PP.

Ne discende che la nota 23.05.2013 deve essere ridotta di

complessive 5,22 h, da cui un primo onorario di CHF 1'490.00

(corrispondente a 5,97 h a CHF 180.00/h, eccezion fatta per le prestazioni del

2.03.2013

a cui va applicata una tariffa di CHF 250.00/h trattandosi di un

sabato), oltre a spese forfettarie al 10% e IVA al 8%.

b) periodo 27.05.2013 –

12.03.2014

(nota del 12.03.2014)

1) Le poste 8.07.2013 e

3.09.2013

devono essere ridotte da 10 minuti a 5 minuti cadauna, ritenuto che

non appare giustificato, a fronte delle peculiarità del caso, un dispendio

orario superiore. Si rileva nuovamente che al sistematica esposizione di 0,17h

per ogni lettera non può essere ammessa.

2) La posta del 03.09.2013 per

30.

minuti (0,50h) relativa a “tel da cliente, esame incarto, tel a TPC e

lettera a TPC” deve essere ridotta a 15 minuti (0,25h). Nuovamente, appare

ingiustificata l’esposizione di dispendio orario superiore per l’esame di un incarto

costituito da due brevi verbali cui lo stesso difensore aveva partecipato e di

cui aveva ottenuto copia (il cui contenuto era dunque oltremodo noto), nonché

da poche altre pagine parzialmente rappresentate da scritti inoltrati dalla

difesa stessa.

3) Non può essere ammessa la

posta di cui al 10.03.2014 (esame doc. da TPC) ritenuto che si trattava

verosimilmente dei doc. TPC 6 ed 8, ovvero della citazione al dibattimento, già

comunque anticipata telefonicamente il 27.02.2014 (esposto pure per 5 minuti) e

del breve scritto della Sezione della circolazione.

4) Ingiustificata risulta

essere la posta dell’11.03.2014 per “esame incarto e ricerca

giurisprudenziale” della durata di 40 minuti (0,67h). Non essendovi stati

nuovi atti istruttori rispetto a quanto già precedentemente agli atti, non si

comprende perché l’incarto avrebbe dovuto essere nuovamente esaminato.

L’istruttoria era in sostanza concluso dal maggio 2013, con tutti gli atti

essenziali già ampiamente noti alla difesa. Analogamente, già chiara doveva

essere la problematica giuridica alla base del procedimento. Si richiama a

questo proposito l’ammissione di 1 ora (cfr supra) per le ricerche

giuridiche del caso ed il riconoscimento di un ulteriore esame atti il

12.03.2014

presso il TPC, ove la difesa non poteva che prendere atto che nulla

di nuovo era stato assunto all’incarto.

Ne consegue che la nota di data 12 marzo 2014 deve essere ridotta

di 1,09 h, da cui un onorario di CHF 325,80 (0,81h a CHF 180.00/h),

oltre a spese esposte e riconosciute per CHF 39,00 e IVA al 8%.

c) periodo 17.03.2014 –

28.03.2014

(nota del 28.03.2014)

1) Va in primo luogo premesso

che il “sopralluogo autostrada __________” del 27.03.2013 appare del

tutto sprovvisto di rilevanza. Come già indicato nelle motivazioni che

precedono, neppure si comprende quale conseguenza la difesa avrebbe preteso di

trarre dal fatto che oggi, ad oltre 1 anno dai fatti, il limite di velocità è

diverso da quello che è stato imputato al IM 1. Tale sopralluogo avrebbe avuto

un senso, se del caso, immediatamente a ridosso dei fatti e ciò nell’ipotesi

(comunque disattesa) in cui l’imputato avesse sostenuto di aver visto il

cartello indicante il limite di 100 km/h. Tale posta deve essere integralmente stralciata.

2) Le poste di data 17.03.2013,

25.03.2013

e 27.03.2013, per complessive 5 h e 15 minuti per la preparazione

dell’arringa vanno massicciamente ridotte. La fattispecie di fatto e di diritto

era estremamente chiara e la difesa conosceva perfettamente l’incarto, sia per

aver partecipato agli unici due atti istruttori (due brevi verbali), sia per

l’esiguità della documentazione che lo formano, ampiamente costituita da

scritti interlocutori. Inoltre, alla difesa sono già stati riconosciuti

sufficienti lassi di tempo per lo studio ed esame dell’incarto, così come per

verificare il fondamento dell’accusa. In tale contesto, anche considerato che

il pubblico dibattimento è durato meno di 2 ore e che l’intervento della difesa

è durato circa 15 minuti, appare assolutamente sproporzionata l’esposizione di

5.

ore per la preparazione dell’arringa. Tale voce può dunque essere ammessa

unicamente in ragione di 30 minuti (durata che va comunque ad aggiungersi al

tempo già riconosciuto di 1 ora per esame incarto, cfr. supra).

3) Le poste del 24.03.2014 (tel

da cliente per processo, 15 min.) e del 28.03.2014 (colloquio con cliente prima

del processo, 40 min.), vanno ridotte a complessivi 30 min. La semplicità

fattuale e giuridica del caso, unitamente al fatto che a fronte delle

dichiarazioni già rese da un lato e le risultanze oggettive dall’altro non

necessitavano di particolare preparazione dell’imputato in vista del

dibattimento.

4) La Corte ha aggiunto

all’orario esposto 2 ore, corrispondenti alla durata del pubblico dibattimento,

nonché 30 minuti complessivi per la trasferta da e per l’ufficio.

5) Per quanto attiene alle

spese, quella esposta per “telefono” quantificato in CHF 3,00 non

appaiono giustificate posto che la voce 24.03.2014 indica “tel da cliente”.

Essendo una chiamata in entrata non si vede perché tale atto avrebbe generato

spese. Relativamente alle spese di viaggio (CHF 14.00) non è dato a sapere a

cosa si riferiscano. In considerazione del fatto che nelle note 23.05.2013 e

12.03.2014

tale spesa non figura malgrado la legale abbia sostenuto verbali ed

abbia ispezionato atti presso il TPC, vi è da ritenere che non si tratta certo

di costi di trasferta con mezzi pubblici da e per l’ufficio, bensì che faccia

riferimento al “sopralluogo autostrada”, la cui irrilevanza già è stata

esposta. Ne discende che detta spesa, non necessaria, non può essere ammessa.

Si osserva in tutti i casi che pure sulla nota 28.05.2014 viene riconosciuto il

rimborso forfettario del 10%.

Conseguentemente, la nota 28 marzo 2014 deve essere ridotta a

complessivi CHF 540.00 (3 ore a CHF 180.00/h) oltre a spese pari al 10%

e IVA al 8%, per totali

Ciò conduce a:

onorari (fr. 1'490,00 + 325,80 +

540,00) fr. 2’355.80

spese (10% sugli onorari 23.5.2013

e 28.3.2014) fr. 203.--

spese fatturate (sull’onorario 12.03.2014) fr. 39.--

IVA (8% di fr. 2'591.40) fr. 210.65

totale fr. 2’808.45

===========

Giova poi ricordare che ciò che è determinante il dispendio medio

di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza. Orbene,

prescindendo dal fatto che l’art. 90 cpv. 3 LCStr ha fissato una pena minima di

una certa entità, l’incarto in quanto tale e la preparazione che questo

presuppone non è certo differente dalle comuni pratiche concernenti superamenti

gravi dei limiti di velocità che, nell’ambito dell’art. 90 cpv. 2 LCStr sono

comunemente di competenza della Pretura Penale e vengono svolti senza la

presenza di un difensore (d’ufficio).

Si rileva in fine che, a fronte della decisione della CRP del 6

maggio 2014 di cui ad inc. 60.2013.455, neppure l’IVA aveva ragione di essere

riconosciuta.

Visti gli art. 12, 34 segg., 40,

42, 44, e 47 CP;

90.

cpv. 3,

90.

cpv. 4 LCStr;

80.

segg., 84

segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, in data 2 marzo 2013, a __________, non osservando gravemente i limiti di velocità consentiti,

segnatamente circolando a bordo del veicolo VW Polo GTI, targato __________

alla velocità di 151 km/h (già dedotti i 5 km/h di tolleranza) lungo un tratto stradale in cui il limite consentito era di 80 km/h, superando pertanto la velocità concessa di 71 km/h,

violato intenzionalmente le norme elementari della circolazione

stradale, correndo con ciò il forte rischio di causare un incidente della

circolazione con feriti gravi o morti;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di conseguenza,

2.1

IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 13 (tredici) mesi;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia

di Fr. 500.-- e dei disborsi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

Le note professionali

23.05

, 12.03.2014 e 28.03.2014 dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr.

2’808.45 comprensive di onorario e spese.

§ La quantificazione della

retribuzione del difensore è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel

termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1 lett. b CPP).

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 72.--

fr. 772.--

===========