72.2013.55
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, falsità in certificati, guida senza licenza, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
15 novembre 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2013.55
Lugano,
15 novembre 2013 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1,
patrocinata dall’avv.,
in carcerazione preventiva dal 11.06.2012
al 21.08.2012 (72 giorni)
imputata, a norma dell'atto
d'accusa 52/2013 del 29.5.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, nel periodo estate 2011 –
giugno 2012, a __________ ed in altre imprecisate località, acquistato,
alienato e procurato in altro modo, a determinate persone a lei conosciute del __________,
un quantitativo totale di cocaina di circa 261 grammi; sostanza stupefacente proveniente dai fratelli __________ e __________, da lei acquistata
a CHF 500.00 il singolo ovulo da 10 grammi e venduta o procurata a terzi, sotto forma perlopiù di ovuli da 10 grammi, al prezzo di variante di CHF 600.00/700.00 e, in minor quantità, di buste dosi da 0.6 grammi l’una circa, al prezzo di CHF 100.00;
2. falsità in certificati
per avere, in data 14.06.2011, a __________ e __________, alfine
di migliorare la propria situazione, fatto uso, presentandola nell’ambito della
procedura di rilascio della licenza di circolazione svizzera alla competente
autorità (Sezione della circolazione di Camorino) della patente di guida
italiana n. __________ risultata contraffatta;
3. guida senza licenza
per avere condotto, nel periodo 15.06.2011 – 02.03.2012, in __________
ed in particolare nel __________, il proprio veicolo a motore, una SMART, senza
essere titolare della licenza di condurre richiesta;
4. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, nel periodo dal maggio 2010 all’11.06.2012, a __________
ed in altre imprecisate località, senza essere autorizzata, consumato un
imprecisato quantitativo di cocaina che può stimarsi in circa 50 grammi;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 let. a LS, art. 252
CP, art. 95 LCS e art. 19a LS;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarata autrice
colpevole dei reati a lei ascritti come sopra.
Fatti
1.1. Di conseguenza IM 1 è
condannata alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da dedursi il carcere
preventivo.
1.2. L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e
segg. CP).
2. IM 1 è pure
condannata al pagamento di una multa di CHF 1’000.00 (mille), con l’avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (dieci) - (art. 106 cpv. 2 CP).
3. IM 1 è condannata al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante, ritenuto che l’importo di CHF 370.00
sequestrato servirà a copertura parziale di queste spese.
ed inoltre 4. Viene ordinata la
confisca dei seguenti beni, sequestrati in data 11.06.2012 (art. 69 cpv. 1 CP)
e depositati presso il Servizio reperti:
- cannuccia in vetro per
aspirare (rep. n. 23320)
- 1 sacchetto contenente
delle foglie di canapa Bio celata in sacchetto di plastica (SAD BE/2012/64)
5. Viene ordinato il
dissequestro in favore dell’imputata dei seguenti beni, sequestrati in data 11.06.2012
e depositati presso il Servizio reperti:
- telefono cellulare LG
grigio (rep. n. 23315)
- telefono NOKIA grigio
(rep. n. 23319)
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:45.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
Considerandi
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
358.
e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n.
52/2013 del 29 maggio 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato,
con le seguenti modifiche:
- punto 1. dell’atto
d’accusa:
“per avere, senza
essere autorizzata, sapendo o dovendo presumere che quelli trattati
erano quantitativi tali da mettere in pericolo la salute di molte persone, ....”;
- punto 4. dell’atto
d’accusa:
“per avere, nel periodo
dal novembre 2010 all’11.06.2012, ...”;
e con l’aggiunta del
punto 6. alle proposte dell’atto d’accusa:
“6. Alla
crescita in giudicato della presente sentenza, è ordinata la liberazione della
cauzione di Fr. 10'000.-- in favore di chi l’ha prestata, per il tramite
dell’avv. DF 1”.
2.
La tassa di
giustizia di Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico della condannata.
3.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 10'257.20
Multa fr. 1'000.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 75.85
fr. 11'833.05
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