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Decisione

72.2013.56

Indebitamente impiegato a profitto proprio la quota parte del ricavo derivante dalla vendita di un pacchetto azionario spettante a terzi

9 settembre 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i valori patrimoniali sono stati affidati ne fa un uso contrario alle

istruzioni ricevute, che possono essere espresse o tacite (sentenza della

Camera dei ricorsi penali, di seguito solo CRP, incarto, di seguito solo Inc.,

60.2009.177 del 20.10.2009), scostandosi così dalla destinazione prefissata (NIGGLI/RIEDO,

op. cit., art. 138 n. 98, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 138 n. 5,

CORBOZ, op. cit., art. 138 n. 22, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/

STOLL, op. cit., art. 138 n. 39 segg., DTF 133 IV

21, 129 IV 257, 121 IV 23, 119 IV 127, 109 IV 27, sentenza della Corte

d’appello e di revisione penale, di seguito solo CARP, Inc. 17.2011.98

dell’8.2.2012, sentenze CRP Inc. 60.2009.278 del 23.11.2009 e 60.2009.177 del

20.10.2009).

Orbene, per la Corte i soldi riversati dall’ignoto compratore

della __________ e dalla stessa società americana sul conto n. __________

presso __________ (cons. 3e) - ma limitatamente e solo agli accrediti del

6.4.2004, del 21.12.2007 e del 8.1.2008 (cons. 3h1) - erano da ritenersi

affidati a __________ quale gestore di __________ (cons. 3b), giacché questi

versamenti concludevano la transazione d’acquisto della società americana e,

quindi, comportavano la perlomeno tacita anche se evidente istruzione, perché

non poteva essere altrimenti, di farli proseguire ai proprietari delle quote

del fondo e, quindi, alla stessa __________ rispettivamente, per la sua parte

del 25%, ad ACPR 1. Alla denunciante, però, non è mai stato versato alcunché

(cons. 3h2), da cui la realizzazione a carico di IM 1 del reato prospettatogli

(VD all. 2 pag. 1 punti, di seguito solo pti., 1 e 1.1), i cui presupposti

soggettivi (NIGGLI/RIEDO, op. cit., art. 138 n. 105 segg., TRECHSEL/

CRAMERI, op. cit., art.

138 n. 18, STRATENWERTH/

WOHLERS, op. cit., art. 138 n. 6, CORBOZ, op. cit., art. 138 n. 24, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/

PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 138 n. 43 segg., DTF

118 IV 32, sentenza non pubblicata del Tribunale Federale, di seguito solo TF,

6S.66/2005 del 14.4.2005) nella forma del dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima

frase CP) e non eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) risultano parimenti

adempiuti non essendo data una sua “Ersatzbereitschaft” (NIGGLI/RIEDO,

op. cit., art. 138 n. 109 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 138 n. 19, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 138 n. 6, CORBOZ, op.

cit., art. 138 n. 25 segg., DUPUIS/GELLER/

MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 138

n. 46, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code Pénal Annoté, Editions Bis & Ter

Snc, Losanna 2011, art. 138 n. 1.24, DTF 118 IV 32,

107 IV 166, 105 IV 29), mentre che per la negazione di tutte le argomentazioni

difensive si rinvia al prossimo considerando. L’imputato è invece stato

prosciolto dal reato qui in esame per l’importo di USD 121'820.00 (VD all. 2

pag. 2 punto, di seguito solo pto., 2) non essendo realizzato il presupposto

oggettivo dell’affidamento ed in applicazione del principio in dubio pro reo

(art. 10 cpv. 3 del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito

solo CPP), ritenuto come non vi sia alcuna certezza, e del resto le

dichiarazioni di IM 1 in merito sono state sostanzialmente dubitative, sul

fatto che i due accrediti del 5.5.2004 e del 22.6.2004 sul conto n. __________

presso __________ di __________ per USD 300'000.00 e per USD 187'282.22, per un

totale arrotondato di USD 487'282.00, il cui 25% equivale a USD 121'820.00,

provenissero dalla vendita di __________ (cons. 3h1 e 3i).

6. La difesa ha

contestato la realizzazione dell’imputazione qui in esame, in particolare per

l’assenza del presupposto oggettivo dell’affidamento (cons. 6 lett. a, VD pag.

3), per l’avvenuta pregressa liquidazione della partecipazione di __________ in

__________, di cui, a suo dire, si avrebbe conferma nelle dichiarazioni in

istruttoria di __________ (di seguito solo __________, VI PP __________

12.3.2013) e nel contenuto del telefax 29.8.2014 di __________ (di seguito solo

__________, doc. TPC 19, cons. 6 lett. b, VD pag. 3) e perché il reato indicato

nell’AA non sarebbe quello corretto mentre quello ipotizzabile, segnatamente

quello di amministrazione infedele (art. 158 n. 1 CP), non sarebbe stato

prospettato al suo assistito (art. 9 cpv. 1 CPP) né in via subordinata né in

aula (art. 344 CP, cons. 6 lett. c, VD pag. 3). A queste censure la Corte non

ha potuto dar seguito in base alle seguenti considerazioni:

a) quo al presunto mancato

affidamento si richiama quanto indicato nel cons. 5;

b) la tesi difensiva

dell’avvenuta pregressa liquidazione della partecipazione di __________ in __________

non ha potuto essere accolta, in quanto ripetutamente sconfessata dallo stesso

agire dell’imputato. Difatti, per qual motivo IM 1 avrebbe dovuto agire e

comportarsi come evidenziato nei considerandi da 3g1) a 3g7) se, come da lui

sostenuto, aveva già liquidato __________? Non ve ne sarebbe stata alcuna

ragione a meno che, e questa è la conclusione fatta propria dalla Corte,

l’asserita liquidazione con USD 1'500'000.00 (cons. 2), comunque mai

documentata né altrimenti comprovata (cons. 3k), non fosse mai avvenuta, da cui

anche la successiva - altrimenti non comprensibile - sua proposta di pagamento

agli eredi di USD 400'000.00 (VI PP IM 1 13.3.2012 pag. 7 e 8, cons. 3g6),

liberalità che comunque non è mai stata effettuata (VD all. 1 pag. 3 IV R), ad

ulteriore riprova dell’infondatezza della tesi dibattimentale di un esistente

debito solo di natura morale - e se così fosse realmente stato perché mai non

l’ha comunque soluto? (VD all. 1 pag. 3, 4 e 6 IV e I R) - e non giuridica nei

confronti di una persona con la quale, non di meno, era legato da tempo da

rapporti “di amicizia” (VD all. 1 pag. 4 I R) e “di grande fiducia”

(VD all. 1 pag. 4). L’argomento difensivo della pregressa liquidazione, per la

Corte, neppure ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di __________ (VI PP __________

12.3.2013) e di __________ (doc. TPC 19) e questo già solo perché, e non è

comunque poco, della presenza di queste due persone durante le sue discussioni

con __________ in re liquidazione anticipata della sua partecipazione in __________,

l’imputato nei suoi verbali dinanzi al PP non ne ha mai espressamente parlato,

ciò che sarebbe invece dovuto avvenire, vista la loro importanza probatoria, se

a questi loro incontri __________ e __________ avessero effettivamente

partecipato. Ciò evidenziato, non vi è poi chi non veda come la prima

testimone, a differenza del secondo, nulla ricorda, tanto da apparire inutile

ai fini probatori, in merito al contenuto del documento da lei redatto

contestualmente ad un incontro tra IM 1 e __________ presso gli uffici di __________

della __________ (VI PP __________ 12.3.2013 pag. 3 e 5: “Io ho risposto a IM

1 di ricordarmi di quell’unica visita presso gli uffici della __________ del

signor __________. ADR che ricordo che il dott. IM 1 mi aveva chiesto di intervenire all’incontro al fine di dettarmi un documento/scrittura privata.

Ciò che io ho fatto, consegnando lo stesso poi a IM 1 e __________. ADR

che ricordo che questo documento era una sorta di quietanza. Si parlava di

denaro. ADR che non ricordo però cosa riferisse tale documento. Ricordo

però che era una cifra importante. ADR che tale documento non è stato

firmato in mia presenza né da __________ né da IM 1. ADR che io non ho

partecipato alla discussione tra __________ e IM 1…A domanda del Signor IM 1

rispondo di non ricordarmi se il nome di questa società” - in specie la __________

- “faceva parte del documento che ho redatto su richiesta di IM 1 e __________).

__________, invece, nel suo fax del 29.8.2014 (doc. TPC 19) è più articolato

nella sua dichiarazione, alla quale però la Corte, per almeno due ordini di

motivi, non può dare alcuna rilevanza. In primis a causa del sostanziale

carattere dubitativo di tale attestazione (“compatibilmente con il lungo

tempo trascorso”, “mi sembra di ricordare” o “ma che non era

nelle mie competenze”), da cui il lecito domandarsi perché mai allora IM 1

gliene avrebbe dovuto parlare. Secondariamente perché in contrasto con altre

risultanze probatorie, segnatamente quando si ricordano diversi incontri tra

l’imputato e __________ presso gli uffici di __________ della __________ mentre

__________ ne racconta uno solo (VI PP __________ 12.3.2013 pag. 3), laddove

non si fa nessun espresso riferimento a __________ - che invece avrebbe dovuto

sicuramente esserci perlomeno in base al suo VI PP 12.3.2013 - e, soprattutto,

quando si indica, seppur nella forma del solo credere, che “in proposito sia

stata rilasciata una scrittura privata che però non fu redatta da me” quando

in realtà IM 1, nel suo VI PP 13.3.2012 pag. 4 ha dichiarato di non ricordarsi se “fossero stati firmati accordi scritti con __________ in

merito al disinvestimento” (cons. 3k). Oltre che espressamente enunciata

solo in sede dibattimentale e non prima, come ci si doveva invece aspettare,

l’ulteriore giustificazione del mantenimento esclusivamente formale nel fondo

di __________ e successivamente di ACPR 1 (cons. 3b) per motivi fiscali (VD

all. 1 pag. 3 e 4 II e II R) non è stata accolta dalla Corte sia perché non

documentata sia e soprattutto perché mai evidenziata nei suoi pregressi scritti

con la denunciante o con l’avv. __________, rispettivamente perché, ammessa e

non concessa la possibile fondatezza di questa motivazione di natura fiscale

(VD all. 1 pag. 3 II R), la Corte non ha avuto alcun dubbio nel concludere che

se l’imputato avesse preventivamente ed effettivamente liquidato la quota di __________

riconducibile a __________ non avrebbe poi avuto la benché minima difficoltà

nel trovare qualcuno che fiduciariamente avesse potuto sostituirlo,

ricomponendo così l’asserito richiesto numero di due azionisti (VD all. 1 pag.

3 II R). Inconcludente, poi, il richiamo ai pluriannuali rapporti “di

amicizia” (VD all. 1 pag. 4 I R) e “di grande fiducia” con __________

per giustificare l’assenza di qualsiasi supporto documentale a comprova

dell’asserita sua liquidazione (VD all. 1 pag. 4, cons. 3k e 3l), in quanto è

nel corso abitudinario delle cose oltre che nella sicurezza negli affari che

siffatti accordi siano sempre debitamente materializzati, a maggior ragione

quando si tratta di un importo a più zeri e che le parti sono due esperti

imprenditori di livello internazionale e non due sprovveduti. Irrilevante, per

finire, ai fini del giudizio la dichiarazione discolpante di IM 1 in sede dibattimentale secondo cui se “avessi voluto fare una nefandezza a __________, i soldi

provenienti dalla vendita della __________ non li avrei fatti transitare sulla __________

o comunque li avrei fatti poi transitare in un paese più lontano” (VD all.

1 pag. 4 VII R), giacché in assenza di un conto bancario intestato all’__________

il ricavo della vendita di __________ non poteva che essere bonificato sul

conto di riferimento del gestore del fondo (cons. 3b e 3h1), conto che però, in

pochi mesi, IM 1 ha in buona parte vaporizzato (AI 69, cons. 3e e 3h2);

c) quo al reato di

amministrazione infedele (art. 158 n. 1 CP) la Corte ne ha escluso la possibile

evidenza in primis perché per anche solo verificarne il fondamento oggettivo si

avrebbe dovuto avere tutta la necessaria documentazione a supporto onde correttamente

delimitare l’esatto obbligo “per legge, mandato ufficiale o negozio

giuridico” (art. 158 n. 1 CP) in base al quale IM 1, “mancando al

proprio dovere” (art. 158 n. 1 CP), sarebbe stato tenuto ad “amministrare

il patrimonio” (art. 158 n. 1 CP) di __________ o “a sorvegliarne la

gestione” (art. 158 n. 1 CP), ciò che in concreto appare impossibile fare e

questo per i motivi, imputabili comunque e solo all’imputato, esposti al cons. 3j.

Secondariamente perché siffatta ipotesi accusatoria avrebbe dovuto perlomeno

richiedere, ciò che però non è mai stato il caso, che il controvalore in USD

della vendita a terzi della __________ (cons. 2 e 3h1) confluisse su di un

conto bancario intestato all’__________ e non invece su uno della __________

(cons. 3e). In terzo luogo e per finire perché se è dato, come in specie, il

reato di cui all’art. 138 n. 1 CP (cons. 5) non vi può esservi, in diritto,

spazio applicativo né concorso con l’art. 158 n. 1 CP (TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 158 n. 25, STRATENWERTH/WOHLERS, op.

cit., art. 138 n. 9 e art. 158 n. 12, CORBOZ, op. cit., art. 158 n. 25, DUPUIS/GELLER/

MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 138

n. 56, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 138 n. 1.26 e art. 158 n.

1.14, DTF 111 IV 19, 111 IV 60).

V) Colpa, prognosi, pena

7. Per quel che

concerne le norme di diritto concretamente applicabili si ricorda che:

a) giusta l’art. 47 cpv. 1 CP

il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita ricordato che giusta il cpv. 2 di questa norma la

colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, rispettivamente secondo la possibilità che l’autore aveva

di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

b) giusta l’art. 40 CP la

durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima

di venti anni, ritenuto che la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara

espressamente;

c) giusta l’art. 42 CP cpv. 1

CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34

segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena

detentiva (art. 40 CP) di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale

non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini

(art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP);

d) giusta l’art. 44 cpv. 1 CP

se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena al

condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;

e) giusta l’art. 48 lettera (di

seguito solo lett. e) CP il giudice attenua la pena se la stessa ha

manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora

l’autore ha tenuto buona condotta;

f) giusta l’art. 48a cpv. 1 CP

se attenua la pena il giudice non è vincolato dalla pena minima comminata,

ricordato che giusta il cpv. 2 di questa norma può pronunciare una pena di

genere diverso da quella comminata, ma è vincolato al massimo e al minimo

legali di ciascun genere di pena.

g) giusta l’art. 50 CP se la

sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze

rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

8. Richiamate le

sentenze DTF 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché quelle della CARP Inc. 17.2011.114

del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012, con specifico riferimento alle objektive

Tatkomponenten (art. 47 cpv. 2 CP) del riconosciuto reato di appropriazione

indebita (art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.1, cons. 5) è innegabile

come la colpa (art. 47 cpv. 1 CP) dell’imputato sia da qualificarsi come

oggettivamente e soggettivamente grave e questo non solo per l’ingente importo

sottratto, ma anche e soprattutto per aver così crassamente tradito la fiducia

che in lui aveva riposto __________ ed i suoi successori. Sottolineando, quo ai

Tatverschulden (art. 47 cpv. 2 CP), il movente puramente economico, il

fatto che abbia agito con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP, cons. 5)

nonché l’assoluta libertà che aveva di decidersi in favore della legalità e

non, come avvenuto, contro se solo avesse bonificato a ACPR 1, nell’aprile

2004, il 25% del ricavato della vendita di __________ (cons. 2 e 3h1), la

Corte, nel successivo esame dei Täterkomponenten (art. 47 cpv. 1 seconda

frase CP, DTF 129 IV 6 e sentenza non pubblicata del TF 6B.67/2010 del

22.6.2010) ha tenuto conto, per la determinazione della pena, della sua età sia

al momento del reato sia oggi (cons. 1), della dichiarata sua attuale

situazione finanziaria (cons. 1), del lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48

lett. e CP, VD pag. 3 e, in diritto, a giustificazione del suo riconoscimento

quale attenuante specifica, WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht

I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 48 n. 33, DTF 132 IV

1, VD all. 2 pag. 2 pto. 3) e di quella che fu la sua vita anteriore di noto

imprenditore finanziario e immobiliare di livello internazionale (cons. 1),

ricordato invece come l’incensuratezza non abbia più, in questo calcolo, alcun

peso specifico trattandosi, secondo l’ultima giurisprudenza federale, di un

fattore assolutamente neutro (DTF 136 IV 1). Da ciò la sua condanna ad

una pena detentiva (art. 40 CP) di 20 mesi (VD all. 2 pag. 2 pto. 3), da porsi

al beneficio della sospensione condizionale (art. 42 cpv. 1 CP) per la durata

minima di due anni (art. 44 cpv. 1 CP e VD all. 2 pag. 2 pto. 4), ritenuto come

la sua prognosi resti assolutamente non negativa.

VI) Le pretese di diritto

civile

9. Giusta l’art. 122

cpv. 1 CPP il danneggiato può, in veste di AP, far valere in via adesiva nel

procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. E’ AP il

danneggiato che dichiara espressamente a un’autorità di perseguimento penale,

per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione della

procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con

un’azione penale, con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del

responsabile del reato, rispettivamente o anche solo con un’azione civile, con

la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte

dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3, 119 CPP). In quest’ultimo caso la pretesa fatta

valere deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione

scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1 CPP e succintamente motivata per

iscritto, ma al più tardi in sede d’arringa, indicando i mezzi di prova

invocati (art. 123 CPP). Il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in

via adesiva (art. 122 segg. CPP) se, in particolare, dichiara colpevole

l’imputato (art. 126 cpv. 1 lett. a CPP) anche se può rinviare il richiedente

al foro civile se non ha sufficientemente quantificato o motivato la sua azione

(art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

10. Giusta l’art. 433 cpv.

1 lett. a) CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’AP delle spese

necessarie da lui sostenute nel procedimento se quest’ultimo vince la causa.

11. Con istanze 26.11.2012

(AI 76) e 8.9.2014 (VD pag. 1, doc. TPC 21 e 22), rispettivamente in aula (VD

pag. 3), ACPR 1 ha richiesto la condanna dell’imputato al pagamento di USD

3'102'138.00 con interessi al 5% dal 6.4.2004 su USD 2'858'321.00, dal 5.5.2004

su USD 75'000.00, dal 22.6.2004 su USD 46'820.00, dal 27.12.2007 su USD 121'670.00

e dall’8.1.2008 su USD 326.00 a titolo di risarcimento danno (VD pag. 1, doc.

TPC 22) nonché fr. 72'587.-, e meglio fr. 68'495.- per onorari e fr. 4'092.-

per spese, a titolo di partecipazione alle spese legali (VD pag. 1, doc. TPC

21). Premesso come l’imputato contesti tali pretese (VD all. 1 pag. 5 VI R) e

constatato che:

a) il proscioglimento di IM 1,

per i motivi esposti nel cons. 5, dal reato di appropriazione indebita (art.

138 n. 1 cpv. 2 CP) per l’importo di USD 121'820.00 (VD all. 2 pag. 1 pto. 2),

comporta la riduzione, in capitale e decorrenza degli interessi, della

richiesta di risarcimento danno, a USD 2'980'318.00 (USD 3'102'138.00 ./. USD

121'820.00);

b) il riassunto di onorari e

spese legali e il dettaglio completo delle attività svolte annessi al doc. TPC

21 appaiano, sia in relazione all’indicata tariffa oraria di fr. 380.- all’ora

sia nel complesso, come adeguati e necessari (art. 433 cpv. 1 CPP) tenuto conto

della durata del patrocinio (dal 28.10.2009/5.9.2014), della sua difficoltà e

delle prestazioni svolte dal legale di ACPR 1;

la Corte ha condannato a versare a questa AP USD 2'980'318.00 con

interessi al 5% dal 6.4.2004 su USD 2'858'321.00, dal 27.12.2007 su USD

121'670.00 e dall’8.1.2008 su USD 326.00 per risarcimento danno e fr. 72'587.-

per spese legali (VD all. 2 pag. 2 pto. 5), ritenuto che per ogni altra sua

pretesa nei confronti dell’imputato ACPR 1 è rinviata al foro civile (VD all. 2

pag. 2 pto. 5§).

VII) Confische, sequestro

conservativo e dissequestro

12. In merito alle norme

del CP e del CPP concretamente applicabili si ricorda che:

a) giusta l’art. 69 cpv. 1 CP

il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la

confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un

reato o che ne costituiscono il prodotto nella misura in cui gli stessi

compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico;

b) giusta l’art. 263 cpv. 1

lett. a) e d) CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e

valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di

prova o confiscati;

c) giusta l’art. 267 cpv. 1

CPP se il motivo del sequestro viene meno il pubblico ministero o il giudice

dispongono il dissequestro e restituiscono gli oggetti o i valori patrimoniali

agli aventi diritto.

13. Tenuto conto delle

risultanze d’istruttoria (AI 34) e delle dichiarazioni delle parti in sede

processuale (VD all. 1 pag. 5 III/IV/V R), la Corte ha ordinato:

a) il sequestro conservativo in

quanto mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) di due scatole d’archivio “__________/__________”

indicate coi numeri 1447 e 148 (VD all. 2 pag. 2 pto. 6);

b) ad esclusione di quanto

sopra (VD all. 2 pag. 2 pto. 6) il dissequestro e la restituzione (art. 267

cpv. 1 CPP) a IM 1 di 4 cubi (numerati. da 3/6 a 6/6) di documentazione varia (VD

all. 2 pag. 2 pto. 6).

VIII) Tassa di giustizia e

spese procedurali

14. La tassa di giustizia

di fr. 2'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico

dell’imputato (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP, VD all. 2 pag. 2 pto. 7) ad

eccezione di fr. 200.- a carico dello Stato quale conseguenza del suo parziale

proscioglimento (art. 423 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 1 pto. 2).

Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47,

48 lett. e), 48, 69 e 138 n. 1 cpv. 2 CP;

80 segg., 84 segg., 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. appropriazione indebita

per avere, a __________ ed

altre località, nel periodo aprile 2004/gennaio 2008, agendo come

amministratore della __________ di __________, __________ e dal 24.11.1999

unico detentore di firma individuale sulla relazione n. __________ intestata a

questa società presso la banca __________, __________, indebitamente impiegato

a profitto proprio o di terzi USD 2'980'318.00, pari al 25% del prezzo di

vendita di USD 11'921'272.00 della società __________, __________ spettanti

alla ACPR 1, __________;

e meglio come descritto

nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di appropriazione indebita limitatamente all’importo di USD

121'820.00.

3.

IM 1, considerata

l’attenuante del lungo tempo trascorso, è condannato alla pena detentiva di 20

(venti) mesi.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due)

anni.

5.

IM 1 è condannato a versare

all’AP ACPR 1, __________ USD 2'980'318.00 con interessi al 5% dal 6.4.2004 su

USD 2'858'321.00, dal 27.12.2007 su USD 121'670.00 e dall’8.1.2008 su USD 326.00 a titolo di risarcimento danno e fr. 72’587.00 a titolo di spese legali.

§ Per ogni altra sua pretesa

nei confronti dell’imputato l’AP ACPR 1, __________ è rinviata al foro civile.

6.

È ordinato il dissequestro

a favore di IM 1 di 4 cubi di documentazione varia, ad eccezione di due scatole

d’archivio “__________/__________” indicate coi numeri 1447 e 148, che restano

sotto sequestro conservativo quali mezzi di prova.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 2’000.- e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1, ad eccezione di

fr. 200.- a carico dello Stato.

8.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 100.--

subtotale fr. 2'300.--

./. a carico dello Stato fr. 200.--

Totale fr. 2'100.--

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