72.2013.57
Truffa alternativamente amministrazione infedele, ripetuta falsità in documenti (artt. 146 cpv. 1 CP, art. 158 cfr 1 cpv. 3 CP, 251 cfr 1 CP)
1 dicembre 2014Italiano37 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2013.57
Lugano,
1 dicembre 2014/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
rappresentato da RAAP 1
contro
IM 1
e domiciliato a
rappresentato da DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 49/2013 del 29 maggio 2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. truffa
per avere,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
a far tempo almeno dal mese di maggio 2001 e sino a gennaio 2004,
agendo nella sua qualità di gestore esterno sotto la ragione sociale __________, __________
(società radiata il 19 ottobre 2012), di cui era socio gerente,
allo scopo di procacciare a sé
o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia una
terza persona, affermando cose false e dissimulando cose vere, nonché
confermandone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al suo patrimonio,
e meglio per avere
ingannato con astuzia il
cliente ACPR 1, cliente della __________, società con cui l’imputato svolgeva la
propria attività in campo finanziario, dissimulando cose vere e abusando
subdolamente della sua fiducia, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli
al proprio patrimonio, in particolare permettergli di continuare con la
gestione, a scopo d’investimento, della sua relazione accesa presso __________,
__________,
configurandosi l’inganno
astuto
- nell’aver
sottaciuto al cliente che, a far tempo dal 2001, la sua relazione aveva subito
delle perdite e che le informazioni contenute nei documenti che gli consegnava,
relativi alle performances realizzate ed alle situazioni patrimoniali, erano
fasulli almeno a far tempo dal maggio 2001;
- nell’aver
confortato il cliente, verbalmente nonché mediante documenti falsi, circa
l’andamento positivo degli investimenti effettuati ed in corso, mentre che in
realtà i risultati della gestione da parte dell’imputato erano negativi ed
hanno dato luogo ad una diminuzione del patrimonio nel periodo di USD
380'730.48 (pari a CHF 572'276.00 al cambio medio del periodo, pari a 1,5031 (cfr. www.__________.com)),
impedendogli in tal modo di determinarsi con cognizione di causa sull’andamento
della relazione, in particolare sulle perdite subite, impedendogli così di
adottare eventuale misure;
- nell’aver
fatto credere che il portafoglio del cliente contenesse delle azioni __________,
apparentemente quotate in borsa ma che in realtà non solo non sono mai state
quotate, ma anche sarebbero inesistenti, tanto che nemmeno l’imputato è stato
in grado di dimostrarne l’esistenza;
cagionando in questo modo al
cliente investitore ACPR 1 un danno effettivo di almeno USD 380'730.48 (pari a
CHF 572'276.00 al cambio medio del periodo, pari a 1,5031 (cfr. www.__________.com)),
corrispondente alla differenza tra il valore in portafoglio nel momento in cui
l’imputato ha consegnato al cliente il primo rendiconto falso, attestante
performances migliori rispetto alla realtà, e il momento in cui il cliente si è
effettivamente reso conto delle perdite subite,
alternativamente
amministrazione infedele
qualificata, siccome commessa per procacciare a sé e ad
altri un indebito profitto,
per avere,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
a far tempo almeno dal mese di maggio 2001 e sino a gennaio 2004,
agendo nella sua qualità di gestore esterno sotto la ragione sociale __________, __________
(società radiata il 19 ottobre 2012), di cui era socio gerente,
obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio dei
clienti,
ripetutamente ed intenzionalmente violato i propri doveri,
omettendo di informare il cliente ACPR 1 aperta presso __________,
__________, in merito all’esito di alcune operazioni d’investimento, in
particolare omettendo di informarlo compiutamente circa le perdite subite,
sottoponendo allo stesso situazioni patrimoniali contrarie alla
realtà, alfine di sottacere l’esistenza delle perdite intervenute,
impedendo in tal modo al cliente di determinarsi con cognizione di
causa sulla reale situazione, impedendogli così di adottare eventuali misure,
alfine di continuare a gestire il patrimonio del cliente e
effettuare nuovi investimenti, al solo scopo di ottenere un utile necessario
per coprire le perdite e quindi di consentirgli di beneficiare personalmente
della situazione, in quanto gli avrebbe permesso in futuro di beneficiare
nuovamente del pagamento delle proprie commissioni di gestione, pagamento che
era stato momentaneamente sospeso dall’imputato a causa del pessimo risultato
delle operazioni d’investimento da lui effettuate,
permettendo in tal modo che il patrimonio del cliente ACPR 1 venisse
danneggiato per un importo complessivo di USD
380'730.48 (pari a CHF 572'276.00 al cambio medio del periodo, pari a 1,5031 (cfr. www.__________.com));
2. ripetuta falsità in
documenti
per avere,
nelle circostanze di tempo e
di luogo di cui al punto sub. 1,
allo scopo di nuocere al
patrimonio altrui o di procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto,
formato documenti falsi,
attestando in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza
giuridica, facendone altresì uso a scopo d’inganno,
e meglio per avere
allo scopo di perfezionare
l’inganno astuto, di celare le perdite subite dal portafoglio, nonché di
rassicurare il cliente circa l’andamento positivo degli investimenti e evitare
così la richiesta di restituzione dei fondi,
allestito numerosi rendiconti
fasulli, attestanti contrariamente al vero l'esistenza di operazioni di
investimento e di utili, inserendo negli stessi dei titoli in realtà rivelatisi
inesistenti, consegnandoli al cliente investitore ACPR 1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP, art. 158 cifra 1
cpv. 3 CP, art. 251 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1, in
rappresentanza dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 16:31.
Evase le seguenti
questioni: Il Presidente, propone alle parti le seguenti modifiche al punto 1
dell’atto d’accusa nella sua versione principale e alternativa:
- il
periodo diventa 18.5.2001/12.1.2004 al posto di maggio 2001 sino a gennaio
2004;
- l’aggiunta
alle località di __________:
- la
relazione ACPR 1 è stata accesa presso __________ __________
Le parti si dichiarano d’accordo
con questa correzione e l’atto d’accusa viene modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale, dopo aver passato in rassegna i fatti e
argomentato in diritto conclude chiedendo:
-- la conferma dell’atto d’accusa per il reato di truffa
dovendosi, in particolare, ammettere l’inganno astuto per lo sfruttamento del
rapporto di fiducia e per l’utilizzo di falsi rendiconti e in mancanza di una
concolpa dell’AP nonché per il dolo e l’indebito profitto dovuto all’incasso
delle commissioni; subordinatamente per quello di amministrazione infedele
qualificata, considerato l’indebito profitto e, in ogni caso, di ripetuta
falsità in documenti, ritenuto come per l’AP i rendiconti presentati
dall’imputato avessero fedefacenza e valenza giuridica;
-- la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di fr. 9'000.-
pari a 300 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una, tenuto in particolare conto
del lungo tempo trascorso dai fatti e della buona condotta assunta;
-- l’accoglimento delle pretese civili dell’AP, per le quali
rinvia all’intervento del suo rappresentante;
- l’avv. RAAP 1, in
rappresentanza dell’accusatore privato ACPR 1, il quale si associa alle
conclusioni del PP quo alla colpevolezza dell’imputato e precisato che non sono
stati mossi rimproveri alla gestione patrimoniale, bensì all’occultamento delle
perdite a mezzo di falsi rendiconti, conclude chiedendo la condanna
dell’imputato a risarcire il danno così come stabilito dall’Efin, dedotto
l’importo di USD 39'000.-, oltre alla rifusione delle spese legali;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, il quale dopo aver premesso che in casu non è messa in
discussione la gestione patrimoniale (agli atti non v’è peraltro alcun mandato
specifico se non una procura amministrativa a favore dell’imputato sul conto __________
dell’AP), bensì l’assenza di rendiconto, contesta nei fatti, la credibilità
dell’AP nella misura in cui nega di essere a conoscenza dell’andamento del suo
conto e delle perdite in corso e, in particolare, nega di sapere – mentre lo
sapeva perfettamente - che nei rendiconti sottopostigli dall’imputato a far
tempo dal maggio 2001 erano compresi dei titoli non depositati presso __________.
Contesta, poi, in diritto, la realizzazione dei reati di truffa e
amministrazione infedele qualificata in mancanza del presupposto dell’indebito
profitto e, per la truffa, mancando inoltre l’inganno astuto, ritenuto come vi
fosse a carico dell’AP l’obbligo di prudenza e di verifica. Contesta pure il
reato di falsità in documenti giacché i rendiconti incriminati non hanno la
necessaria forza probatoria accresciuta così come definita dalla giurisprudenza
(cfr. in particolare STF 6B.408/2008). Conclude, quindi, chiedendo il
proscioglimento del suo assistito da ogni capo d’accusa e, come da istanza
prodotta, la rifusione a titolo di risarcimento ex art. 429 CPP delle spese
legali;
- il Procuratore pubblico,
non replica;
- l’avv. RAAP 1, si
riconferma nelle proprie tesi e conclusioni, in particolare ribadendo la
credibilità del suo patrocinato;
- l’avv. DUF 1 si
riconferma nelle proprie tesi e conclusioni, in particolare quo al fatto che
l’AP sapeva che i rendiconti sottopostigli dall’imputato contemplavano anche i
titoli fuori mercato non depositati nel portafoglio __________.
Considerato, in
fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
Fatti
1. In merito alle
correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano pagina (di
seguito solo pag.) 4 della presente sentenza e il verbale dibattimentale (di
seguito solo VD) pag. 2.
II) Vita e precedenti
penali dell’imputato
Considerandi
2.
Quo alla vita
anteriore di IM 1 (di seguito solo IM 1), cittadino italiano, nato l’__________,
si rinvia alle sue dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio (di seguito solo
VI) del Procuratore pubblico (di seguito solo PP) del 5.12.2012 pag. 7 così
come ulteriormente confermate e precisate in sede dibattimentale (documento, di
seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 13 e
16, VD pag. 1 e allegato, di seguito solo all., 1 pag. 1 e 2 I/II risposta, di
seguito solo R). Incensurato in Svizzera (doc. TPC 5) e in Italia (doc. TPC
11), con un reddito fiscale personale per il 2013 di franchi (di seguito solo
fr.) 3'936.- (doc. TPC 10) e, al 4.11.2014, con a suo carico otto esecuzioni
per fr. 8'325.80 e venti attestati di carenza di beni per fr. 64'043.- (doc.
TPC 9), non ha progetti particolari per il suo futuro (VD all. 1 pag. 2 I R).
III) Dichiarazioni
predibattimentali e dibattimentali dell’imputato
3.
Sia in sede
d’istruttoria (VI PP Frascati 12.12.2008, 28.9.2011, 29.2.2012 e 5.12.2012
nonché in confronto il 14.2.2012 con il ACPR 1 presso __________, di seguito
solo __________, __________, che nel prosieguo della presente sentenza sarà
indicato solo come ACPR 1) sia in aula (VD all. 1 da pag. 2 a 4) IM 1 ha sempre contestato qualsivoglia sua responsabilità penale in relazione ai fatti oggetto
del procedimento e la sua posizione processuale può essere così brevemente
riassunta:
-- che ACPR 1 è sempre
stato informato dell’andamento dei suoi investimenti in quanto da lui
direttamente ragguagliato sulla sua situazione e perché assieme, in alcune
occasioni, si sono recati in __________ (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 2,
29.2.2012
pag. 9, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che ACPR 1 sapeva che la
situazione che faceva stato in merito ai suoi vari investimenti era sempre e
solo quella ufficiale di __________, che poteva essere da lui consultata in qualsiasi
momento (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 2, 29.2.2012 pag. 9, confronto IM 1/ACPR 1
14.2.2012
pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che ha sempre informato ACPR
1.
della tipologia di rischio delle operazioni che effettuava, della strategia
d’investimento e dell’andamento dei mercati così come delle perdite (VI PP IM 1
12.12.2008
pag. 4 e 6, confronto IM 1/ACPR 1 14.2.2012 pag. 4, VD all. 1 pag. 2
III R);
-- che perlomeno il 12.4.2002 ACPR
1.
ha firmato una dichiarazione in cui riconosceva come corretta la situazione
patrimoniale che gli era stata mostrata (VI PP IM 1 28.9.2011 pag. 6 e doc. 3,
VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che l’investimento __________
era un investimento privato dell’imputato che, per amicizia e anche a seguito
dei suoi continui reclami, ha messo volontariamente e gratuitamente nel
portafoglio di ACPR 1 affinché, almeno così sperava, potesse recuperare le
importanti perdite che stava subendo (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 2, 3 e 5,
28.9.2011
pag. 3 e da 5 a 7, 29.2.2012 pag. 4, confronto IM 1/ACPR 1 14.2.2012
pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che prima del gennaio 2004 ACPR
1.
era stato da lui informato che i titoli __________ e __________ non erano
inseriti nel portafoglio __________ né erano monetizzabili (VI PP IM 1
12.12.2008
pag. 5 e 6, 28.9.2011 pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che i titoli __________ e __________
sono stati acquistati fuori mercato, ma col consenso di ACPR 1 (VI PP IM 1
12.12.2008
pag. 4, 28.9.2011 pag. 3, 29.2.2012 pag. 3, confronto IM 1/ACPR 1
14.2.2012
pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che le differenze
patrimoniali tra i suoi promemoria (VI PP IM 1 29.2.2012 pag. 3, confronto IM 1/ACPR
1.
14.2.2012 pag. 3, VD all. 1 pag. 2 III R) rimessi a ACPR 1 e gli estratti
conto __________ sono da ricondurre alla presenza di titoli fuori mercato, al
diverso momento di valutazione dei singoli titoli, alla diversa data e diverso
tasso di cambio applicato, alle informazioni che aveva dai giornali o da quelli
che erano i suoi ricordi sullo stato del conto, alla già intervenuta o meno
esecuzione da parte di __________ di impartiti ordini di acquisto/vendita, a
suoi errori di trascrizione del numerario dei titoli e/o a suoi errori di
calcolo (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 3, 28.9.2011 pag. 4 e 7, 29.2.2012 pag. 3 e
da 5 a 7, confronto IM 1/ACPR 1 14.2.2012 pag. 3 e 8, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che a questi promemoria, in
quanto solo fogli di lavoro e di comune discussione, non si poteva dare alcuna
valenza (VI PP IM 1 29.2.2012 pag. 9, 5.12.2102 pag. 2, VD all. 1 pag. 2 III
R);
-- che dal febbraio 2002 non
ha più chiesto di incassare management fees anche a fronte del poco brillante
andamento del portafoglio (VI PP IM 1 28.9.2011 pag. 3, 29.2.2012 pag. 3, VD
all. 1 pag. 2 e 3 III R);
-- che dopo il gennaio 2004 ha riacquistato a ACPR 1 i titoli __________ per un importo, a suo dire, sicuramente maggiore a
€ 20'000.- (VI PP ACPR 1 15.7.2008 pag. 4), che ha stimato in circa € 60'000.-
(VD all. 1 pag. 3 II/III);
-- che oltre a questo
riacquisto di titoli avrebbe dato altro denaro a ACPR 1 a diminuzione delle sue
perdite d’investimento, che l’accusatore privato (articolo, di seguito solo
art., 118 seguenti, di seguito solo segg., del Codice di diritto processuale
penale svizzero, di seguito solo CPP) ha indicato in ulteriori € 12'500.- (PP ACPR
1.
15.7.2008 pag. 4) e che l’imputato, seppur dichiarando di non ricordarsene
(VD all. 1 pag. 3 IV R), ha ritenuto essere una non meglio precisabile parte di
dollari americani (di seguito solo USD), sui 39'000.- (VD pag. 3 e all. 1 pag.
3.
V R);
-- che nel periodo
18.5
/12.1.2004 non ha ricevuto retrocessioni da parte di __________ in
relazione alla sua attività di gestore esterno della ACPR 1 (VD all. 1 pag. 3
VII R);
-- che i rendiconti della ACPR
1.
di cui al punto (di seguito solo pto.) 2 dell’AA (considerando, di seguito
solo cons., 4g della presenta sentenza) non erano dei documenti ai sensi di
legge, ma solo dei semplici fogli di lavoro che servivano per fare delle
discussioni di massima con ACPR 1 (VD all. 1 pag. 4 I R).
IV) Principali risultanze
istruttorie
4.
A fondamento della
presente sentenza la Corte richiama in particolare le seguenti risultanze
istruttorie:
a) che i presunti reati di cui
ai punti (di seguito solo pti.) 1, nella sua doppia variante, e 2 dell’AA
sarebbero eventualmente avvenuti dal 18.5.2001 (data del primo rendiconto agli
atti della ACPR 1, VI PP ACPR 1 15.7.2008 all. 1 e AI 1 pag. 1) al 12.1.2004
(data dell’ultimo rendiconto agli atti così come allestito da IM 1, VI PP ACPR
1.
15.7.2008 all. 1 e AI 1 pag. 4);
b) che almeno il 12.4.2002 ACPR
1.
ha sottoscritto una dichiarazione in cui attesta di aver “preso visione
delle posizioni titoli e dei saldi” del suo conto ACPR 1, il cui importo in
conto corrente, in obbligazioni e come controvalore titoli corrisponde esattamente
al relativo estratto patrimoniale di __________ a tale data (VI PP IM 1
28.9.2011
doc. 3);
c) che perlomeno il 12.4.2002,
il 16.12.2002 e il 27.6.2003 ACPR 1 ha direttamente ordinato a __________ tre
diversi bonifici (AI 28), di cui quello del 16.12.2002 eseguito su un ordine di
pagamento della stessa banca (AI 28), da cui il dover concludere che, perlomeno
quel giorno, ACPR 1 si trovasse presso gli uffici di un’agenzia __________ di __________,
ciò che è peraltro confermato anche da __________ (di seguito solo __________)
nel suo VI PP 16.12.2010 secondo cui “D: il cliente ACPR 1 Le ha mai chiesto
ragguagli in merito alla situazione del suo conto (stato patrimoniale del
conto/andamento degli investimenti)? Se sì, quando, rispettivamente, con quale
frequenza le chiedeva queste informazioni? R: che io ricordi, lo ha fatto nel
2002.
quando si è presentato in banca per firmare l’ordine di bonifico di €
400'000.- del 16.12.2002. D: corrisponde al vero, come sostenuto da IM 1, che
il cliente ACPR 1 si era incontrato con Lei in più occasioni, prendendo visione
dei suoi estratti conto? R: non ricordo. Ribadisco di ricordare di avere avuto
contatti con il cliente a far tempo dal 2002” (VI PP __________
16.12.2010
pag. 2 e 3);
d) che, a parziale comprova di
quanto indicato al cons. 3, perlomeno i titoli fuori mercato __________ furono
acquistati col consenso di ACPR 1, visto che già il 10.1.2000 ne ordinò il
relativo acquisto per USD 5'000.- (AI 28);
e) che dal 16.1.2002 l’imputato
non ha volutamente più richiesto le commissioni in suo favore per la gestione
della ACPR 1 (AI 94), mentre che in forza all’AI 94 e al suo scritto 25.11.2014
(doc. TPC 19) è la stessa PP a fissare in complessivi € 3'984.- le commissioni da lui conseguite nel periodo
maggio/giugno 2001 (€ 1'034.-) rispettivamente per i mesi di luglio
2001/gennaio 2002 (€ 2'950.-), ritenuto che la pubblica accusa non è riuscita a
documentare alcun incasso da parte di IM 1, che del resto lo nega (cons. 3), di
qualsivoglia retrocessione per tutto il periodo indicato nell’AA;
f) che anche solo partendo
dalle sue dichiarazioni nel VI PP 15.7.2008 a pag. 4 e dal riacquisto da parte
di IM 1, dopo il gennaio 2004 (pto. 1 dell’AA), dei titoli fuori mercato __________
comperati il 27.6.2003 al costo di € 10'000.- (AI 75 pag. 8), l’AP (art. 118
segg. CPP) avrebbe conseguito un utile, o perlomeno una diminuzione del suo
passivo, di € 10'000.-, pari a USD 12'400.- (AI 75 pag. 8), senza altresì
dimenticare, sempre a dire di ACPR 1, l’ulteriore consegna fattagli dall’imputato
di € 12'500.-, vuoi per contanti o per bonifico (VI PP ACPR 1 15.7.2008 pag.
4);
g) che gli asseriti documenti
falsi di cui al pto. 2 dell’AA sono quelli indicati a pag. 2 dello scritto
25.11.2014
del PP (doc. TPC 19) e meglio i rendiconti della relazione ACPR 1
del 18.5.2001, 27.2.2002, 9.4.2002, 4.6.2002, 12.9.2002 e 28.1.2003 (per un
esemplare si veda VI PP ACPR 1 15.7.2008 all. 1), 12.6.2003 (per un esemplare
si veda VI PP IM 1 12.12.2008 all. 1), 16.12.2003 e 12.1.2004 (per un esemplare
si veda VI PP ACPR 1 15.7.2008 all. 1).
V) Diritto
5.
In merito alle norme
di diritto materiale applicabili alla fattispecie si ricorda che:
a) giusta l’art. 12 capoverso
(di seguito solo cpv. 2) prima frase del Codice penale svizzero (di seguito CP)
commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10
cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente;
b) giusta l’art. 146 cpv. 1 CP
chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia
una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino
a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);
c) giusta l’art. 158 cifra (di
seguito solo n.) 1 cpv. 1 e 3 chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad
amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al
proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena
detentiva (art. 40 CP) da uno a cinque anni;
d) giusta l’art. 251 n. 1 CP
chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto forma un documento falso od
altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o
dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,
oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un
fatto di importanza giuridica rispettivamente fa uso, a scopo di inganno, di un
tale documento è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni
o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).
6.
Sia il reato di
truffa (art. 146 cpv. 1 CP e pto. 1 dell’AA) sia quello, in via alternativa, di
amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 1 e 3 CP)
presuppongono che l’autore abbia agito soggettivamente per procacciare a sé o
ad altri (per l’art. 146 CP ARZT, Basler Kommentar, Strafrecht II,
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 146 n. 118 segg., TRECHSEL/CRAMERI,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo
2008, art. 146 n. 31, STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli AG, Berna 2007, art. 146 n. 17, CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, Volume, di seguito solo Vol., I, Stämpfli SA, Berna 2010,
art. 146 n. 40 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/ BETTEX/STOLL,
Code pénal, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2012, art. 146 n. 34 segg, per l’art.
158.
CP NIGGLI, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2007, art. 158 n. 117 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art.
158.
n. 16, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 158 n. 6, CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 158 n. 22 segg., DUPUIS/GELLER/ MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL,
op. cit., art. 158 n. 30 segg., sentenze della Corte di appello e di revisione
penale, di seguito solo CARP, Inc. 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014,
17.2012.83
del 12.8.2013 e 17.2011.82+83 del 17.4.2012) un indebito profitto
(per questa nozione TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., Vor. art. 137 n. 10
segg., CORBOZ, op. cit., Vol.
I, art. 138 n. 10 segg. e DUPUIS/ GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL,
op. cit., Remarques préliminaires aux art. 137 segg. n. 23 segg.) con
insorgenza di un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF
129.
IV 124, 122 IV 279, 121 IV 104 e 120 IV 190, sentenze non pubblicate del
Tribunale Federale, di seguito solo TF,6B.223/2011 del 13.1.2011 e 6B.931/2008
del 2.2.2009, CARP Inc. 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.83 del
12.8.2013
e 17.2011.82+83 del 17.4.2012). Ciò posto, gli atti evidenziano
manifestamente come questo presupposto di legge non sia, nei fatti,
assolutamente adempiuto. A fronte di un presunto indebito profitto di al
massimo € 3'984.- (cons. 4e), l’imputato, considerando anche solo le stesse
dichiarazioni di ACPR 1 (cons. 4f), anche se le sue sono sicuramente a lui più
favorevoli (cons. 3), avrebbe rimborsato all’AP (art. 118 segg. CPP) almeno €
18'516.- in più (€ 10'000.- + € 12'500.- ./. € 3'984.-). Non solo allora, per IM
1, non vi sarebbe stato alcun indebito profitto a seguito della sua gestione
patrimoniale della relazione ACPR 1 nel periodo 18.5.2001/12.1.2004 (cons. 4a),
ma addirittura una perdita. Ne deriva, quindi, il suo proscioglimento (VD all.
2.
pag. 1 pto. 1) dai reati alternativi (NIGGLI, op. cit., art. 158 n.
154, TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 158 n. 25, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 158 n. 12, CORBOZ, op.
cit., Vol. I, art. 146 n. 52 e art. 158 n. 27, DUPUIS/GELLER/
MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 146 n. 49 e art. 158
n. 48 nonché DTF 111 IV 60), di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) ed
amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 1 e 3 CP) potendo
egli, limitatamente a quest’ultimo reato, contestualmente invocare, per quanto
perseguito a titolo di commissioni nel periodo 18.5.2001/12.1.2004 (cons. 4a),
anche una forma di Ersatzbereitschaft compensatoria (CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 138 n. 16, DUPUIS/GELLER/MONNIER/
MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 138 n. 46 e art. 158 n. 31)
con l’importo ai tempi già rimborsato a ACPR 1 (cons. 4e e 4f).
7.
A titolo abbondanziale
e limitatamente alla principale ipotesi accusatoria di truffa (art. 146 cpv. 1
CP) di cui al pto. 1 dell’AA, per la Corte non sarebbe comunque neppure dato
l’ulteriore presupposto oggettivo dell’inganno astuto (DTF 133 IV 256,
128.
IV 18, 126 IV 165, 125 IV 124, 122 IV 197, 119 IV 28 e sentenze della Corte
di cassazione e di revisione penale, di seguito solo CCRP, Inc. 17.2010.21
dell’11.10.2010 e 17.2009.58 del 23.4.2010) avendo ACPR 1 disatteso, tenuto
conto di tutte le circostanze del caso e del suo grado di preparazione, le più
elementari misure di prudenza (ARZT, op. cit., art. 146 n. 50 segg., TRECHSEL/CRAMERI,
op. cit., art. 146 n. 7 segg., CORBOZ,
op. cit., Vol. I, art. 146 n. 16 segg., DTF
133.
IV 256 e 128 IV 18, sentenze non pubblicate del TF 6B.786/2009
dell’1.2.2010,6B.147/2009 del 9.7.2009,6B.409/2007 del 9.10.2007 e
6S.417/2005 del 24.3.2006, CCRP Inc. 17.2010.21 dell’11.10.2010 e 17.2009.58
del 23.4.2010 nonché Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello, di
seguito solo CRP, Inc. 60.2010.402 del 21.2.2011 e 60.2009.48 del 4.8.2009). ACPR
1.
avrebbe, infatti, potuto andare in qualsiasi momento in __________ – tanto
più che IM 1 mai glielo impedì, nemmeno facendo uso del loro innegabile e non
contestato rapporto di fiducia, circostanza che, comunque, se presa a sé stante
non è di per sé sufficiente per l’ammissione del reato - ciò che l’AP ha
d’altronde effettivamente fatto sicuramente il 16.12.2002 (cons. 4c), ma forse
anche il 12.4.2002 (cons. 4b), con la possibilità di verificare l’esatto saldo
della relazione ACPR 1 e confrontarlo con i rendiconti presentatigli
dall’imputato (cons. 3 e 4g), constatando quindi - malgrado il diverso dire di IM
1, che sostiene che l’AP ne fosse stato sempre informato (VD pag. 3) - che i
titoli __________ non potevano essere nel suo portafoglio perché fuori mercato.
In ogni caso, perlomeno per i titoli __________ e __________, fu lo stesso AP a
ratificarne l’acquisto (cons. 3), ciò che esclude che possa invocare per queste
due posizioni un qualsivoglia inganno astuto a suo danno.
8.
Per la Corte i
rendiconti della relazione ACPR 1 allestiti dall’imputato (cons. 4g) non
possono essere considerati dei documenti destinati e atti a provare un fatto di
portata giuridica ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP (BOOG, Basler
Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 110 n. 4. n. 6
segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 110 n. 4 n. 6 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL,
op. cit., art. 110 n. 4 n. 14 segg.) in quanto, trattandosi di falsi
ideologici, assolutamente sprovvisti di un valore probatorio accresciuto, di
una capacità particolare di convincere e/o di una garanzia speciale di
veridicità (TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 251 n. 3 segg., STRATENWERTH/
WOHLERS, op. cit., art. 251 n. 3 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. II, art. 251 n. 15 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/
MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 251 n. 34 e sentenza della
CCRP Inc. 17.2008.16 del 7.4.2010). Ricordato che la cosiddetta menzogna
scritta trascende in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda
di particolare credibilità per il valore che la legge gli conferisce (ad
esempio un bilancio, un conto economico o un inventario, DTF 132 IV 12,
129.
IV 53, 125 IV 17, 117 IV 35, sentenza non pubblicata del TF 6B.406/2008 -
6B.425/2008 del 12.12.2008, doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1 e VD
all. 1 pag. 4) o per la persona che lo ha redatto, la cui posizione deve essere
analoga a quella di un garante, come può esserlo un funzionario, un notaio, un
medico, un architetto, ecc.. (TRECHSEL/ERNI, op. cit., art. 251 n. 9, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 251 n. 11, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL,
op. cit., art. 251 n. 35 segg., DTF 125 IV 17, 123 IV 132 e 61 nonché
sentenza CCRP Inc. 17.2008.16 del 7.4.2010), in concreto non si può di certo
dire che tutti i rendiconti (cons. 4g) presentati all’AP (art. 118 segg. CPP)
proprio per come erano stati preparati ed allestiti dall’imputato - già solo
perché fatti su carta non intestata, non firmati o timbrati e concepiti o
strutturati differentemente a dipendenza del programma utilizzato (sentenza non
pubblicata del TF 6B.406/2008 -6B.425/2008 del 12.12.2008, doc. Dib. 1 e VD
all. 1 pag. 4) - rispettivamente perché emessi da una persona che, a differenza
del caso in DTF 120 IV 361 (funzionario di banca gerente di patrimoni
con mansioni direttive che inviava ad un cliente della banca una lettera con
dati menzogneri sul suo conto), non aveva - in quanto gestore patrimoniale
indipendente ed esterno all’istituto bancario - la necessaria qualità di
garante nei confronti dei propri clienti, a maggior ragione se, come ACPR 1,
assolutamente non ignari di investimenti e/o di operazioni bancarie (VI PP IM 1
28.9.2011
pag. 2 e 3, __________ 16.12.2010 pag. 2 e AI 28). Da ciò ne consegue
il proscioglimento di IM 1 dal reato di cui al punto 2 dell’AA (VD all. 2 pag.
1.
pto. 1).
VI) Le pretese di diritto
civile
9.
Giusta l’art. 122
cpv. 1 CPP il danneggiato può, in veste di AP (art. 118 segg. CPP), far valere
in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal
reato. E’ AP (art. 118 segg. CPP) il danneggiato che dichiara espressamente a
un’autorità di perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al
più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al
procedimento penale con un’azione penale, con la quale può chiedere il
perseguimento e la condanna del responsabile del reato, rispettivamente o anche
solo con un’azione civile, con la quale può far valere in via adesiva delle
pretese di diritto privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3, 119 CPP). In
quest’ultimo caso la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere
quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1
CPP e succintamente motivata per iscritto, ma al più tardi in sede d’arringa,
indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 CPP). Il giudice pronuncia
sull’azione civile promossa in via adesiva (art. 122 segg. CPP) se, in
particolare, dichiara colpevole l’imputato (art. 126 cpv. 1 lettera, di seguito
solo lett., a CPP) anche se può rinviare il richiedente al foro civile se non
ha sufficientemente quantificato o motivato la sua azione (art. 126 cpv. 2
lett. b CPP).
10.
Giusta l’art. 433 cpv.
1.
lett. a) CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’AP (art. 118 segg.
CPP) delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se quest’ultimo
vince la causa.
11.
Costituitosi parte
civile il 15.11.2005 (AI 1) ACPR 1, con istanze di medesima data (AI 1 pag. 4),
del 2.3.2012 (AI 72) e del 24.11.2014 (doc. TPC 18) ha postulato il
risarcimento di fr. 513'655.- (USD 380'730.48 ./. USD 39'000.- x 1,5031, VD
pag. 3) e delle spese legali di fr. 16'096.- (fr. 16'496.- ./. fr. 400.-) con
l’aggiunta, a fr. 300.- l’ora (di seguito solo h), dell’onorario
dibattimentale, il tutto con interessi al 5% dal 1.12.2014 su entrambe le poste
(VD all. 1 pag. 4 II R). Il proscioglimento di IM 1 da tutti i capi
d’imputazione (VD all. 1 pag. 1 pto. 1) comporta la non entrata nel merito su
queste pretese (art. 126 cpv. 1 lett. b, VD all. 1 pag. 4 III R).
VII) Retribuzione del
difensore d’ufficio
12.
Giusta l’art. 135 cpv.
2.
CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del
difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando
che ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche
glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art.
416.
segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv.
4.
lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la
retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP) e
ricordato che un’eventuale reclamo contro la quantificazione della retribuzione
è da inoltrare, nel termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla CRP (art.
135.
cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP). Quo alla determinazione della retribuzione
del difensore d’ufficio si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 cpv. 1
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL
3.1.1.7
) secondo cui il tempo di lavoro è calcolato in base alla tariffa di
fr. 180.-/h. Parimenti si ricorda che in forza alla pluriannuale giurisprudenza
dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione
delle note professionali prima del 1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore
d’ufficio deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della
pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il
tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il
tempo effettivamente impiegato, ma il dispendio medio di un patrocinatore
diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di
analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto
necessario o che sono da considerare eccessivi, ricordato che nell’assistenza
giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di
aiuto sociale. In merito alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 prevede che
al patrocinatore d’ufficio possono essere riconosciute le spese vive
effettivamente sopportate o, in alternativa, un importo forfetario in %
dell’onorario quale rimborso di quelle di cancelleria, di spedizione, di
comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione dell’incarto
oltre alle altre spese sostenute nell’interesse del cliente.
13.
Con istanza 18.11.2014
l’avv. DUF 1 (di seguito solo DUF 1) ha chiesto la modifica della sua qualità
di difensore di fiducia in quella d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lett. b) CPP,
istanza decisa positivamente con decreto presidenziale del 19.11.2014 (doc. TPC
17). Richiamata l’istanza d’indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) presentata
in aula da IM 1 (doc. Dib. 3 e VD pag. 2), la Corte, limitatamente alle
prestazioni indicate dopo il 19.11.2014 - concretamente trattasi solo
dell’onorario dal 21.11.2014 (doc. Dib. 3 pag. 4) - ha proceduto alle seguenti
decurtazioni ritenuto che la relativa differenza d’onorario di fr. 100.-/h (fr.
280.
-/h ./. fr. 180.-/h, VD pag. 2, doc. Dib. 3 pag. 4 e art. 4 cpv. 1 RL
3.1.1.7
) è stata riportata nel calcolo dell’indennizzo ex art. 429 cpv. 1
lett. a) CPP (cons. 15):
1) le poste 21.11.2014 “tel.
a __________ per valutaz. portafoglio ACPR 1” e “invio e-mail situaz.
patrimoniali a __________ (__________)” non sono state riconosciute
ritenuta la più che sufficiente chiarezza della documentazione agli atti, da
cui l’inutilità di un’ulteriore valutazione da parte di una terza persona del
portafoglio ACPR 1, quindi ./. 45 minuti (di seguito min);
2) la posta 28.11.2014 “riunione
con cliente” è stata riportata a 90 min, quindi ./. 15 min;
3) il dispendio orario
complessivo per le similari poste del 21/24/25/26 e 28.11.2014 “studio inc.
per dib…esame comunicaz. TPC-PP…esame inc. per dibattimento…visione atti c/o
TPC…esame inc. e preparaz. dibattimento…preparazione dibattimento” per 19 h
e 15 min è stato riportato, tenuto conto dei pregressi “studio incarto…esame
incarto…esame atti…esame rapporto EFIN” (doc. Dib. 3 pag. 3 e 4), a 12 h,
quindi ./. 7 h e 15 min;
da cui un dispendio totale di 13 h e 30 min, pari a 810 min,
corrispondente ad un onorario di fr. 2'430.- (810 min x fr. 3.-) con relativa
imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA) all’8% di fr. 194.40, per una
retribuzione complessiva dell’avv. DUF 1 quale difensore d’ufficio (art. 132
CPP) di fr. 2’624.40 a carico dello Stato (VD all. 2 pag. 1 e 2 pti. 3, 3.1 e
3.
).
VIII) Indennizzo
14.
Giusta l’art. 429 cpv.
1.
lett. a) CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei
suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le
spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (SCHMID,
Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo
2009, art. 429 n. 7, WEHRENBERG/BERNHARD, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 429
n. 12 segg., MIZEL/RETORNAZ, Commentaire Romand, Code de procédure
pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 429 n. 30 segg., MINI,
Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike AG, Zurigo/San Gallo
2010, art. 429 n. 5).
15.
Richiamato il VD pag.
4.
e il doc. Dib. 3 nonché ritenuto che l’indennità dovuta non è assoluta ma
garantisce la copertura delle spese legali unicamente se correlate ad un
adeguato esercizio dei diritti procedurali dell’imputato parzialmente o
totalmente assolto (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) e che tutte le spese indicate
nel doc. Dib. 3, per complessivi fr. 564.-, sono state riconosciute, la Corte,
in relazione al doc. Dib. 3, ha proceduto alle seguenti decurtazioni:
1) l’onorario di 1 h per la
posta “02.12.2010 Trasferta a __________” non è stata riconosciuta in
quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;
2) l’onorario di 1 h per la posta
“16.12.2010 Trasferta a __________” non è stata riconosciuta in quanto
già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”, tenuto conto
dell’effettiva durata del verbale d’interrogatorio del teste;
3) la posta 3.8.2011 “Scritturazione
lettera a sig. IM 1” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;
4) la posta 9.8.2011 “lettera
al Ministero Pubblico” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 50 min;
5) l’onorario di 1 h per la
posta “19.12.2011 Scritturazione lettera Ministero Pubblico” non è stata
riconosciuta in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;
6) la posta 9.1.2012 “Scritturazione
lettera a cliente” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;
7) la posta 26.7.2012 “Scritturazione
lettera a cliente” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;
8) l’onorario di 1 h per la
posta “04.01.2013 Scritturazione lettera a MP” non è stata riconosciuta
in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;
9) la posta 11.2.2013 “Scritturazione
lettera a cliente” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;
10) l’onorario di 1 h per la
posta “15.02.2013 Scritturazione lettera a MP” non è stata riconosciuta
in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;
11) l’onorario di 1 h per la
posta “08.03.2013 Scritturazione lettera a MP” non è stata riconosciuta
in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;
12) la posta 4.4.2013 “lettera
per Ministero Pubblico” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 50 min;
13) l’onorario di 1 h per la
posta “09.04.2013 Scritturazione lettera a Ministero Pubblico PP PP 1”
non è stata riconosciuta in quanto già computata, alla stessa data, sotto la
voce “Onorari”;
14) la posta 31.10.2014 “Scritturazione
lettera a cliente” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;
15) la posta 18.11.2014 “Scritturazione
lettera Tribunale penale cantonale” è stata riportata a 10 min, quindi ./.
50.
min;
16) la posta 2.8.2011 “esame
citazione” è stata riportata a 5 min, quindi ./. 10 min;
17) la posta 19.12.2011 “esame
e richiesta di rinvio udienza” è stata riportata a 5 min, quindi ./. 10
min;
18) la posta 5.12.2012 “interrogatorio
c/o MP” è stata riportata a 90 min, quindi ./. 80 min;
19) la posta 4.1.2013 “tel. a
cliente e istanza probatoria” è stata riportata a 40 min, quindi ./. 20
min;
20) la posta 11.2.2013 “esame
lett. da MP e rapporto a cliente” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 10
min;
21) la posta 15.2.2013 “richiesta
di proroga a PP” è stata riportata a 5 min, quindi ./. 5 min;
22) la posta 8.3.2013 “esame e
redazione richiesta interr. __________” è stata riportata a 15 min, quindi
./. 45 min;
23) la posta 9.4.2013 “esame
documentazione e decisione da MP e redazione presa di posizione” è stata
riportata a 15 min, quindi ./. 45 min;
24) la posta 31.10.2014 “esame
comunicaz. da TPC: tel. c. TPC, esame inc.” è stata riportata a 30 min,
quindi ./. 15 min;
25) la posta 4.11.2014 “tel.
c. cliente” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 10 min;
da cui, sommato l’importo di fr. 1’350.- pari alla differenza di
fr. 100.-/h per le prestazioni dopo il 21.11.2014 (fr. 280.-/h x 810 min ./.
fr. 180.-/h x 810 min pari a fr. 3'780.- ./. fr. 2'430.-), ne consegue un
onorario complessivo di fr. 11'850.- (pari a fr. 10'500.- per le prestazioni
prima del 19.11.2014 + fr. 1'350.-), spese per fr. 564.- e un’IVA di fr. 993.10
(fr. 564.- + fr. 11'850.- x 8%) e, quindi, il riconoscimento in favore di IM 1
ex art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP dell’importo di fr. 13'407.10, IVA compresa,
oltre interessi al 5% a partire dal 1.12.2014 su fr. 12'414.- (VD all. 2 pag. 1
pto. 2).
IX) Tassa di giustizia e
spese procedurali
16.
La tassa di giustizia
di fr. 500.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico
dello Stato (art. 423 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 2 pto. 4).
Visti gli art. 12, 34 segg., 42, 44, 47, 48 lett. e), 48a, 49, 146 cpv. 1, 158 n. 1
cpv. 3 e 251 n. 1 CP;
80.
segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg., 429 segg. CPP e 22
TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è prosciolto da ogni
accusa.
2.
Quale indennizzo ai sensi
dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è riconosciuto a IM 1 l’importo di fr.
13'407.10, IVA compresa, per spese legali, oltre interessi del 5% a partire dal
1.12.2014
su fr. 12'414.-.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio dal 19.11.2014 di IM 1 sono a carico dallo Stato.
3.1
La nota professionale del 28.11.2014
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 2'430.00
IVA fr. 194.40
totale fr. 2'624.40
3.2
La quantificazione della
retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami
penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1
CPP).
4.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico dello Stato.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 88.85
fr. 788.85
===========
Spese interamente a carico
dello Stato.