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Decisione

72.2013.57

Truffa alternativamente amministrazione infedele, ripetuta falsità in documenti (artt. 146 cpv. 1 CP, art. 158 cfr 1 cpv. 3 CP, 251 cfr 1 CP)

1 dicembre 2014Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

1. In merito alle

correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano pagina (di

seguito solo pag.) 4 della presente sentenza e il verbale dibattimentale (di

seguito solo VD) pag. 2.

II) Vita e precedenti

penali dell’imputato

Considerandi

2.

Quo alla vita

anteriore di IM 1 (di seguito solo IM 1), cittadino italiano, nato l’__________,

si rinvia alle sue dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio (di seguito solo

VI) del Procuratore pubblico (di seguito solo PP) del 5.12.2012 pag. 7 così

come ulteriormente confermate e precisate in sede dibattimentale (documento, di

seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 13 e

16, VD pag. 1 e allegato, di seguito solo all., 1 pag. 1 e 2 I/II risposta, di

seguito solo R). Incensurato in Svizzera (doc. TPC 5) e in Italia (doc. TPC

11), con un reddito fiscale personale per il 2013 di franchi (di seguito solo

fr.) 3'936.- (doc. TPC 10) e, al 4.11.2014, con a suo carico otto esecuzioni

per fr. 8'325.80 e venti attestati di carenza di beni per fr. 64'043.- (doc.

TPC 9), non ha progetti particolari per il suo futuro (VD all. 1 pag. 2 I R).

III) Dichiarazioni

predibattimentali e dibattimentali dell’imputato

3.

Sia in sede

d’istruttoria (VI PP Frascati 12.12.2008, 28.9.2011, 29.2.2012 e 5.12.2012

nonché in confronto il 14.2.2012 con il ACPR 1 presso __________, di seguito

solo __________, __________, che nel prosieguo della presente sentenza sarà

indicato solo come ACPR 1) sia in aula (VD all. 1 da pag. 2 a 4) IM 1 ha sempre contestato qualsivoglia sua responsabilità penale in relazione ai fatti oggetto

del procedimento e la sua posizione processuale può essere così brevemente

riassunta:

-- che ACPR 1 è sempre

stato informato dell’andamento dei suoi investimenti in quanto da lui

direttamente ragguagliato sulla sua situazione e perché assieme, in alcune

occasioni, si sono recati in __________ (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 2,

29.2.2012

pag. 9, VD all. 1 pag. 2 III R);

-- che ACPR 1 sapeva che la

situazione che faceva stato in merito ai suoi vari investimenti era sempre e

solo quella ufficiale di __________, che poteva essere da lui consultata in qualsiasi

momento (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 2, 29.2.2012 pag. 9, confronto IM 1/ACPR 1

14.2.2012

pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);

-- che ha sempre informato ACPR

1.

della tipologia di rischio delle operazioni che effettuava, della strategia

d’investimento e dell’andamento dei mercati così come delle perdite (VI PP IM 1

12.12.2008

pag. 4 e 6, confronto IM 1/ACPR 1 14.2.2012 pag. 4, VD all. 1 pag. 2

III R);

-- che perlomeno il 12.4.2002 ACPR

1.

ha firmato una dichiarazione in cui riconosceva come corretta la situazione

patrimoniale che gli era stata mostrata (VI PP IM 1 28.9.2011 pag. 6 e doc. 3,

VD all. 1 pag. 2 III R);

-- che l’investimento __________

era un investimento privato dell’imputato che, per amicizia e anche a seguito

dei suoi continui reclami, ha messo volontariamente e gratuitamente nel

portafoglio di ACPR 1 affinché, almeno così sperava, potesse recuperare le

importanti perdite che stava subendo (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 2, 3 e 5,

28.9.2011

pag. 3 e da 5 a 7, 29.2.2012 pag. 4, confronto IM 1/ACPR 1 14.2.2012

pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);

-- che prima del gennaio 2004 ACPR

1.

era stato da lui informato che i titoli __________ e __________ non erano

inseriti nel portafoglio __________ né erano monetizzabili (VI PP IM 1

12.12.2008

pag. 5 e 6, 28.9.2011 pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);

-- che i titoli __________ e __________

sono stati acquistati fuori mercato, ma col consenso di ACPR 1 (VI PP IM 1

12.12.2008

pag. 4, 28.9.2011 pag. 3, 29.2.2012 pag. 3, confronto IM 1/ACPR 1

14.2.2012

pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);

-- che le differenze

patrimoniali tra i suoi promemoria (VI PP IM 1 29.2.2012 pag. 3, confronto IM 1/ACPR

1.

14.2.2012 pag. 3, VD all. 1 pag. 2 III R) rimessi a ACPR 1 e gli estratti

conto __________ sono da ricondurre alla presenza di titoli fuori mercato, al

diverso momento di valutazione dei singoli titoli, alla diversa data e diverso

tasso di cambio applicato, alle informazioni che aveva dai giornali o da quelli

che erano i suoi ricordi sullo stato del conto, alla già intervenuta o meno

esecuzione da parte di __________ di impartiti ordini di acquisto/vendita, a

suoi errori di trascrizione del numerario dei titoli e/o a suoi errori di

calcolo (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 3, 28.9.2011 pag. 4 e 7, 29.2.2012 pag. 3 e

da 5 a 7, confronto IM 1/ACPR 1 14.2.2012 pag. 3 e 8, VD all. 1 pag. 2 III R);

-- che a questi promemoria, in

quanto solo fogli di lavoro e di comune discussione, non si poteva dare alcuna

valenza (VI PP IM 1 29.2.2012 pag. 9, 5.12.2102 pag. 2, VD all. 1 pag. 2 III

R);

-- che dal febbraio 2002 non

ha più chiesto di incassare management fees anche a fronte del poco brillante

andamento del portafoglio (VI PP IM 1 28.9.2011 pag. 3, 29.2.2012 pag. 3, VD

all. 1 pag. 2 e 3 III R);

-- che dopo il gennaio 2004 ha riacquistato a ACPR 1 i titoli __________ per un importo, a suo dire, sicuramente maggiore a

€ 20'000.- (VI PP ACPR 1 15.7.2008 pag. 4), che ha stimato in circa € 60'000.-

(VD all. 1 pag. 3 II/III);

-- che oltre a questo

riacquisto di titoli avrebbe dato altro denaro a ACPR 1 a diminuzione delle sue

perdite d’investimento, che l’accusatore privato (articolo, di seguito solo

art., 118 seguenti, di seguito solo segg., del Codice di diritto processuale

penale svizzero, di seguito solo CPP) ha indicato in ulteriori € 12'500.- (PP ACPR

1.

15.7.2008 pag. 4) e che l’imputato, seppur dichiarando di non ricordarsene

(VD all. 1 pag. 3 IV R), ha ritenuto essere una non meglio precisabile parte di

dollari americani (di seguito solo USD), sui 39'000.- (VD pag. 3 e all. 1 pag.

3.

V R);

-- che nel periodo

18.5

/12.1.2004 non ha ricevuto retrocessioni da parte di __________ in

relazione alla sua attività di gestore esterno della ACPR 1 (VD all. 1 pag. 3

VII R);

-- che i rendiconti della ACPR

1.

di cui al punto (di seguito solo pto.) 2 dell’AA (considerando, di seguito

solo cons., 4g della presenta sentenza) non erano dei documenti ai sensi di

legge, ma solo dei semplici fogli di lavoro che servivano per fare delle

discussioni di massima con ACPR 1 (VD all. 1 pag. 4 I R).

IV) Principali risultanze

istruttorie

4.

A fondamento della

presente sentenza la Corte richiama in particolare le seguenti risultanze

istruttorie:

a) che i presunti reati di cui

ai punti (di seguito solo pti.) 1, nella sua doppia variante, e 2 dell’AA

sarebbero eventualmente avvenuti dal 18.5.2001 (data del primo rendiconto agli

atti della ACPR 1, VI PP ACPR 1 15.7.2008 all. 1 e AI 1 pag. 1) al 12.1.2004

(data dell’ultimo rendiconto agli atti così come allestito da IM 1, VI PP ACPR

1.

15.7.2008 all. 1 e AI 1 pag. 4);

b) che almeno il 12.4.2002 ACPR

1.

ha sottoscritto una dichiarazione in cui attesta di aver “preso visione

delle posizioni titoli e dei saldi” del suo conto ACPR 1, il cui importo in

conto corrente, in obbligazioni e come controvalore titoli corrisponde esattamente

al relativo estratto patrimoniale di __________ a tale data (VI PP IM 1

28.9.2011

doc. 3);

c) che perlomeno il 12.4.2002,

il 16.12.2002 e il 27.6.2003 ACPR 1 ha direttamente ordinato a __________ tre

diversi bonifici (AI 28), di cui quello del 16.12.2002 eseguito su un ordine di

pagamento della stessa banca (AI 28), da cui il dover concludere che, perlomeno

quel giorno, ACPR 1 si trovasse presso gli uffici di un’agenzia __________ di __________,

ciò che è peraltro confermato anche da __________ (di seguito solo __________)

nel suo VI PP 16.12.2010 secondo cui “D: il cliente ACPR 1 Le ha mai chiesto

ragguagli in merito alla situazione del suo conto (stato patrimoniale del

conto/andamento degli investimenti)? Se sì, quando, rispettivamente, con quale

frequenza le chiedeva queste informazioni? R: che io ricordi, lo ha fatto nel

2002.

quando si è presentato in banca per firmare l’ordine di bonifico di €

400'000.- del 16.12.2002. D: corrisponde al vero, come sostenuto da IM 1, che

il cliente ACPR 1 si era incontrato con Lei in più occasioni, prendendo visione

dei suoi estratti conto? R: non ricordo. Ribadisco di ricordare di avere avuto

contatti con il cliente a far tempo dal 2002” (VI PP __________

16.12.2010

pag. 2 e 3);

d) che, a parziale comprova di

quanto indicato al cons. 3, perlomeno i titoli fuori mercato __________ furono

acquistati col consenso di ACPR 1, visto che già il 10.1.2000 ne ordinò il

relativo acquisto per USD 5'000.- (AI 28);

e) che dal 16.1.2002 l’imputato

non ha volutamente più richiesto le commissioni in suo favore per la gestione

della ACPR 1 (AI 94), mentre che in forza all’AI 94 e al suo scritto 25.11.2014

(doc. TPC 19) è la stessa PP a fissare in complessivi € 3'984.- le commissioni da lui conseguite nel periodo

maggio/giugno 2001 (€ 1'034.-) rispettivamente per i mesi di luglio

2001/gennaio 2002 (€ 2'950.-), ritenuto che la pubblica accusa non è riuscita a

documentare alcun incasso da parte di IM 1, che del resto lo nega (cons. 3), di

qualsivoglia retrocessione per tutto il periodo indicato nell’AA;

f) che anche solo partendo

dalle sue dichiarazioni nel VI PP 15.7.2008 a pag. 4 e dal riacquisto da parte

di IM 1, dopo il gennaio 2004 (pto. 1 dell’AA), dei titoli fuori mercato __________

comperati il 27.6.2003 al costo di € 10'000.- (AI 75 pag. 8), l’AP (art. 118

segg. CPP) avrebbe conseguito un utile, o perlomeno una diminuzione del suo

passivo, di € 10'000.-, pari a USD 12'400.- (AI 75 pag. 8), senza altresì

dimenticare, sempre a dire di ACPR 1, l’ulteriore consegna fattagli dall’imputato

di € 12'500.-, vuoi per contanti o per bonifico (VI PP ACPR 1 15.7.2008 pag.

4);

g) che gli asseriti documenti

falsi di cui al pto. 2 dell’AA sono quelli indicati a pag. 2 dello scritto

25.11.2014

del PP (doc. TPC 19) e meglio i rendiconti della relazione ACPR 1

del 18.5.2001, 27.2.2002, 9.4.2002, 4.6.2002, 12.9.2002 e 28.1.2003 (per un

esemplare si veda VI PP ACPR 1 15.7.2008 all. 1), 12.6.2003 (per un esemplare

si veda VI PP IM 1 12.12.2008 all. 1), 16.12.2003 e 12.1.2004 (per un esemplare

si veda VI PP ACPR 1 15.7.2008 all. 1).

V) Diritto

5.

In merito alle norme

di diritto materiale applicabili alla fattispecie si ricorda che:

a) giusta l’art. 12 capoverso

(di seguito solo cpv. 2) prima frase del Codice penale svizzero (di seguito CP)

commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10

cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente;

b) giusta l’art. 146 cpv. 1 CP

chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia

una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino

a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

c) giusta l’art. 158 cifra (di

seguito solo n.) 1 cpv. 1 e 3 chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad

amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al

proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena

detentiva (art. 40 CP) da uno a cinque anni;

d) giusta l’art. 251 n. 1 CP

chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto forma un documento falso od

altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,

oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto di importanza giuridica rispettivamente fa uso, a scopo di inganno, di un

tale documento è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni

o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).

6.

Sia il reato di

truffa (art. 146 cpv. 1 CP e pto. 1 dell’AA) sia quello, in via alternativa, di

amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 1 e 3 CP)

presuppongono che l’autore abbia agito soggettivamente per procacciare a sé o

ad altri (per l’art. 146 CP ARZT, Basler Kommentar, Strafrecht II,

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 146 n. 118 segg., TRECHSEL/CRAMERI,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo

2008, art. 146 n. 31, STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli AG, Berna 2007, art. 146 n. 17, CORBOZ, Les infractions en droit

suisse, Volume, di seguito solo Vol., I, Stämpfli SA, Berna 2010,

art. 146 n. 40 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/ BETTEX/STOLL,

Code pénal, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2012, art. 146 n. 34 segg, per l’art.

158.

CP NIGGLI, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2007, art. 158 n. 117 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art.

158.

n. 16, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 158 n. 6, CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 158 n. 22 segg., DUPUIS/GELLER/ MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL,

op. cit., art. 158 n. 30 segg., sentenze della Corte di appello e di revisione

penale, di seguito solo CARP, Inc. 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014,

17.2012.83

del 12.8.2013 e 17.2011.82+83 del 17.4.2012) un indebito profitto

(per questa nozione TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., Vor. art. 137 n. 10

segg., CORBOZ, op. cit., Vol.

I, art. 138 n. 10 segg. e DUPUIS/ GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL,

op. cit., Remarques préliminaires aux art. 137 segg. n. 23 segg.) con

insorgenza di un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF

129.

IV 124, 122 IV 279, 121 IV 104 e 120 IV 190, sentenze non pubblicate del

Tribunale Federale, di seguito solo TF,6B.223/2011 del 13.1.2011 e 6B.931/2008

del 2.2.2009, CARP Inc. 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.83 del

12.8.2013

e 17.2011.82+83 del 17.4.2012). Ciò posto, gli atti evidenziano

manifestamente come questo presupposto di legge non sia, nei fatti,

assolutamente adempiuto. A fronte di un presunto indebito profitto di al

massimo € 3'984.- (cons. 4e), l’imputato, considerando anche solo le stesse

dichiarazioni di ACPR 1 (cons. 4f), anche se le sue sono sicuramente a lui più

favorevoli (cons. 3), avrebbe rimborsato all’AP (art. 118 segg. CPP) almeno €

18'516.- in più (€ 10'000.- + € 12'500.- ./. € 3'984.-). Non solo allora, per IM

1, non vi sarebbe stato alcun indebito profitto a seguito della sua gestione

patrimoniale della relazione ACPR 1 nel periodo 18.5.2001/12.1.2004 (cons. 4a),

ma addirittura una perdita. Ne deriva, quindi, il suo proscioglimento (VD all.

2.

pag. 1 pto. 1) dai reati alternativi (NIGGLI, op. cit., art. 158 n.

154, TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 158 n. 25, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 158 n. 12, CORBOZ, op.

cit., Vol. I, art. 146 n. 52 e art. 158 n. 27, DUPUIS/GELLER/

MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 146 n. 49 e art. 158

n. 48 nonché DTF 111 IV 60), di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) ed

amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 1 e 3 CP) potendo

egli, limitatamente a quest’ultimo reato, contestualmente invocare, per quanto

perseguito a titolo di commissioni nel periodo 18.5.2001/12.1.2004 (cons. 4a),

anche una forma di Ersatzbereitschaft compensatoria (CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 138 n. 16, DUPUIS/GELLER/MONNIER/

MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 138 n. 46 e art. 158 n. 31)

con l’importo ai tempi già rimborsato a ACPR 1 (cons. 4e e 4f).

7.

A titolo abbondanziale

e limitatamente alla principale ipotesi accusatoria di truffa (art. 146 cpv. 1

CP) di cui al pto. 1 dell’AA, per la Corte non sarebbe comunque neppure dato

l’ulteriore presupposto oggettivo dell’inganno astuto (DTF 133 IV 256,

128.

IV 18, 126 IV 165, 125 IV 124, 122 IV 197, 119 IV 28 e sentenze della Corte

di cassazione e di revisione penale, di seguito solo CCRP, Inc. 17.2010.21

dell’11.10.2010 e 17.2009.58 del 23.4.2010) avendo ACPR 1 disatteso, tenuto

conto di tutte le circostanze del caso e del suo grado di preparazione, le più

elementari misure di prudenza (ARZT, op. cit., art. 146 n. 50 segg., TRECHSEL/CRAMERI,

op. cit., art. 146 n. 7 segg., CORBOZ,

op. cit., Vol. I, art. 146 n. 16 segg., DTF

133.

IV 256 e 128 IV 18, sentenze non pubblicate del TF 6B.786/2009

dell’1.2.2010,6B.147/2009 del 9.7.2009,6B.409/2007 del 9.10.2007 e

6S.417/2005 del 24.3.2006, CCRP Inc. 17.2010.21 dell’11.10.2010 e 17.2009.58

del 23.4.2010 nonché Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello, di

seguito solo CRP, Inc. 60.2010.402 del 21.2.2011 e 60.2009.48 del 4.8.2009). ACPR

1.

avrebbe, infatti, potuto andare in qualsiasi momento in __________ – tanto

più che IM 1 mai glielo impedì, nemmeno facendo uso del loro innegabile e non

contestato rapporto di fiducia, circostanza che, comunque, se presa a sé stante

non è di per sé sufficiente per l’ammissione del reato - ciò che l’AP ha

d’altronde effettivamente fatto sicuramente il 16.12.2002 (cons. 4c), ma forse

anche il 12.4.2002 (cons. 4b), con la possibilità di verificare l’esatto saldo

della relazione ACPR 1 e confrontarlo con i rendiconti presentatigli

dall’imputato (cons. 3 e 4g), constatando quindi - malgrado il diverso dire di IM

1, che sostiene che l’AP ne fosse stato sempre informato (VD pag. 3) - che i

titoli __________ non potevano essere nel suo portafoglio perché fuori mercato.

In ogni caso, perlomeno per i titoli __________ e __________, fu lo stesso AP a

ratificarne l’acquisto (cons. 3), ciò che esclude che possa invocare per queste

due posizioni un qualsivoglia inganno astuto a suo danno.

8.

Per la Corte i

rendiconti della relazione ACPR 1 allestiti dall’imputato (cons. 4g) non

possono essere considerati dei documenti destinati e atti a provare un fatto di

portata giuridica ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP (BOOG, Basler

Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 110 n. 4. n. 6

segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 110 n. 4 n. 6 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL,

op. cit., art. 110 n. 4 n. 14 segg.) in quanto, trattandosi di falsi

ideologici, assolutamente sprovvisti di un valore probatorio accresciuto, di

una capacità particolare di convincere e/o di una garanzia speciale di

veridicità (TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 251 n. 3 segg., STRATENWERTH/

WOHLERS, op. cit., art. 251 n. 3 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. II, art. 251 n. 15 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/

MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 251 n. 34 e sentenza della

CCRP Inc. 17.2008.16 del 7.4.2010). Ricordato che la cosiddetta menzogna

scritta trascende in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda

di particolare credibilità per il valore che la legge gli conferisce (ad

esempio un bilancio, un conto economico o un inventario, DTF 132 IV 12,

129.

IV 53, 125 IV 17, 117 IV 35, sentenza non pubblicata del TF 6B.406/2008 -

6B.425/2008 del 12.12.2008, doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1 e VD

all. 1 pag. 4) o per la persona che lo ha redatto, la cui posizione deve essere

analoga a quella di un garante, come può esserlo un funzionario, un notaio, un

medico, un architetto, ecc.. (TRECHSEL/ERNI, op. cit., art. 251 n. 9, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 251 n. 11, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL,

op. cit., art. 251 n. 35 segg., DTF 125 IV 17, 123 IV 132 e 61 nonché

sentenza CCRP Inc. 17.2008.16 del 7.4.2010), in concreto non si può di certo

dire che tutti i rendiconti (cons. 4g) presentati all’AP (art. 118 segg. CPP)

proprio per come erano stati preparati ed allestiti dall’imputato - già solo

perché fatti su carta non intestata, non firmati o timbrati e concepiti o

strutturati differentemente a dipendenza del programma utilizzato (sentenza non

pubblicata del TF 6B.406/2008 -6B.425/2008 del 12.12.2008, doc. Dib. 1 e VD

all. 1 pag. 4) - rispettivamente perché emessi da una persona che, a differenza

del caso in DTF 120 IV 361 (funzionario di banca gerente di patrimoni

con mansioni direttive che inviava ad un cliente della banca una lettera con

dati menzogneri sul suo conto), non aveva - in quanto gestore patrimoniale

indipendente ed esterno all’istituto bancario - la necessaria qualità di

garante nei confronti dei propri clienti, a maggior ragione se, come ACPR 1,

assolutamente non ignari di investimenti e/o di operazioni bancarie (VI PP IM 1

28.9.2011

pag. 2 e 3, __________ 16.12.2010 pag. 2 e AI 28). Da ciò ne consegue

il proscioglimento di IM 1 dal reato di cui al punto 2 dell’AA (VD all. 2 pag.

1.

pto. 1).

VI) Le pretese di diritto

civile

9.

Giusta l’art. 122

cpv. 1 CPP il danneggiato può, in veste di AP (art. 118 segg. CPP), far valere

in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal

reato. E’ AP (art. 118 segg. CPP) il danneggiato che dichiara espressamente a

un’autorità di perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al

più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al

procedimento penale con un’azione penale, con la quale può chiedere il

perseguimento e la condanna del responsabile del reato, rispettivamente o anche

solo con un’azione civile, con la quale può far valere in via adesiva delle

pretese di diritto privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3, 119 CPP). In

quest’ultimo caso la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere

quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1

CPP e succintamente motivata per iscritto, ma al più tardi in sede d’arringa,

indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 CPP). Il giudice pronuncia

sull’azione civile promossa in via adesiva (art. 122 segg. CPP) se, in

particolare, dichiara colpevole l’imputato (art. 126 cpv. 1 lettera, di seguito

solo lett., a CPP) anche se può rinviare il richiedente al foro civile se non

ha sufficientemente quantificato o motivato la sua azione (art. 126 cpv. 2

lett. b CPP).

10.

Giusta l’art. 433 cpv.

1.

lett. a) CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’AP (art. 118 segg.

CPP) delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se quest’ultimo

vince la causa.

11.

Costituitosi parte

civile il 15.11.2005 (AI 1) ACPR 1, con istanze di medesima data (AI 1 pag. 4),

del 2.3.2012 (AI 72) e del 24.11.2014 (doc. TPC 18) ha postulato il

risarcimento di fr. 513'655.- (USD 380'730.48 ./. USD 39'000.- x 1,5031, VD

pag. 3) e delle spese legali di fr. 16'096.- (fr. 16'496.- ./. fr. 400.-) con

l’aggiunta, a fr. 300.- l’ora (di seguito solo h), dell’onorario

dibattimentale, il tutto con interessi al 5% dal 1.12.2014 su entrambe le poste

(VD all. 1 pag. 4 II R). Il proscioglimento di IM 1 da tutti i capi

d’imputazione (VD all. 1 pag. 1 pto. 1) comporta la non entrata nel merito su

queste pretese (art. 126 cpv. 1 lett. b, VD all. 1 pag. 4 III R).

VII) Retribuzione del

difensore d’ufficio

12.

Giusta l’art. 135 cpv.

2.

CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del

difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando

che ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche

glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art.

416.

segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv.

4.

lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la

retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP) e

ricordato che un’eventuale reclamo contro la quantificazione della retribuzione

è da inoltrare, nel termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla CRP (art.

135.

cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP). Quo alla determinazione della retribuzione

del difensore d’ufficio si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 cpv. 1

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL

3.1.1.7

) secondo cui il tempo di lavoro è calcolato in base alla tariffa di

fr. 180.-/h. Parimenti si ricorda che in forza alla pluriannuale giurisprudenza

dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione

delle note professionali prima del 1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore

d’ufficio deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della

pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il

tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il

tempo effettivamente impiegato, ma il dispendio medio di un patrocinatore

diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di

analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto

necessario o che sono da considerare eccessivi, ricordato che nell’assistenza

giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di

aiuto sociale. In merito alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 prevede che

al patrocinatore d’ufficio possono essere riconosciute le spese vive

effettivamente sopportate o, in alternativa, un importo forfetario in %

dell’onorario quale rimborso di quelle di cancelleria, di spedizione, di

comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione dell’incarto

oltre alle altre spese sostenute nell’interesse del cliente.

13.

Con istanza 18.11.2014

l’avv. DUF 1 (di seguito solo DUF 1) ha chiesto la modifica della sua qualità

di difensore di fiducia in quella d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lett. b) CPP,

istanza decisa positivamente con decreto presidenziale del 19.11.2014 (doc. TPC

17). Richiamata l’istanza d’indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) presentata

in aula da IM 1 (doc. Dib. 3 e VD pag. 2), la Corte, limitatamente alle

prestazioni indicate dopo il 19.11.2014 - concretamente trattasi solo

dell’onorario dal 21.11.2014 (doc. Dib. 3 pag. 4) - ha proceduto alle seguenti

decurtazioni ritenuto che la relativa differenza d’onorario di fr. 100.-/h (fr.

280.

-/h ./. fr. 180.-/h, VD pag. 2, doc. Dib. 3 pag. 4 e art. 4 cpv. 1 RL

3.1.1.7

) è stata riportata nel calcolo dell’indennizzo ex art. 429 cpv. 1

lett. a) CPP (cons. 15):

1) le poste 21.11.2014 “tel.

a __________ per valutaz. portafoglio ACPR 1” e “invio e-mail situaz.

patrimoniali a __________ (__________)” non sono state riconosciute

ritenuta la più che sufficiente chiarezza della documentazione agli atti, da

cui l’inutilità di un’ulteriore valutazione da parte di una terza persona del

portafoglio ACPR 1, quindi ./. 45 minuti (di seguito min);

2) la posta 28.11.2014 “riunione

con cliente” è stata riportata a 90 min, quindi ./. 15 min;

3) il dispendio orario

complessivo per le similari poste del 21/24/25/26 e 28.11.2014 “studio inc.

per dib…esame comunicaz. TPC-PP…esame inc. per dibattimento…visione atti c/o

TPC…esame inc. e preparaz. dibattimento…preparazione dibattimento” per 19 h

e 15 min è stato riportato, tenuto conto dei pregressi “studio incarto…esame

incarto…esame atti…esame rapporto EFIN” (doc. Dib. 3 pag. 3 e 4), a 12 h,

quindi ./. 7 h e 15 min;

da cui un dispendio totale di 13 h e 30 min, pari a 810 min,

corrispondente ad un onorario di fr. 2'430.- (810 min x fr. 3.-) con relativa

imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA) all’8% di fr. 194.40, per una

retribuzione complessiva dell’avv. DUF 1 quale difensore d’ufficio (art. 132

CPP) di fr. 2’624.40 a carico dello Stato (VD all. 2 pag. 1 e 2 pti. 3, 3.1 e

3.

).

VIII) Indennizzo

14.

Giusta l’art. 429 cpv.

1.

lett. a) CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei

suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le

spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (SCHMID,

Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo

2009, art. 429 n. 7, WEHRENBERG/BERNHARD, Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 429

n. 12 segg., MIZEL/RETORNAZ, Commentaire Romand, Code de procédure

pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 429 n. 30 segg., MINI,

Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike AG, Zurigo/San Gallo

2010, art. 429 n. 5).

15.

Richiamato il VD pag.

4.

e il doc. Dib. 3 nonché ritenuto che l’indennità dovuta non è assoluta ma

garantisce la copertura delle spese legali unicamente se correlate ad un

adeguato esercizio dei diritti procedurali dell’imputato parzialmente o

totalmente assolto (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) e che tutte le spese indicate

nel doc. Dib. 3, per complessivi fr. 564.-, sono state riconosciute, la Corte,

in relazione al doc. Dib. 3, ha proceduto alle seguenti decurtazioni:

1) l’onorario di 1 h per la

posta “02.12.2010 Trasferta a __________” non è stata riconosciuta in

quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;

2) l’onorario di 1 h per la posta

“16.12.2010 Trasferta a __________” non è stata riconosciuta in quanto

già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”, tenuto conto

dell’effettiva durata del verbale d’interrogatorio del teste;

3) la posta 3.8.2011 “Scritturazione

lettera a sig. IM 1” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;

4) la posta 9.8.2011 “lettera

al Ministero Pubblico” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 50 min;

5) l’onorario di 1 h per la

posta “19.12.2011 Scritturazione lettera Ministero Pubblico” non è stata

riconosciuta in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;

6) la posta 9.1.2012 “Scritturazione

lettera a cliente” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;

7) la posta 26.7.2012 “Scritturazione

lettera a cliente” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;

8) l’onorario di 1 h per la

posta “04.01.2013 Scritturazione lettera a MP” non è stata riconosciuta

in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;

9) la posta 11.2.2013 “Scritturazione

lettera a cliente” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;

10) l’onorario di 1 h per la

posta “15.02.2013 Scritturazione lettera a MP” non è stata riconosciuta

in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;

11) l’onorario di 1 h per la

posta “08.03.2013 Scritturazione lettera a MP” non è stata riconosciuta

in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;

12) la posta 4.4.2013 “lettera

per Ministero Pubblico” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 50 min;

13) l’onorario di 1 h per la

posta “09.04.2013 Scritturazione lettera a Ministero Pubblico PP PP 1”

non è stata riconosciuta in quanto già computata, alla stessa data, sotto la

voce “Onorari”;

14) la posta 31.10.2014 “Scritturazione

lettera a cliente” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;

15) la posta 18.11.2014 “Scritturazione

lettera Tribunale penale cantonale” è stata riportata a 10 min, quindi ./.

50.

min;

16) la posta 2.8.2011 “esame

citazione” è stata riportata a 5 min, quindi ./. 10 min;

17) la posta 19.12.2011 “esame

e richiesta di rinvio udienza” è stata riportata a 5 min, quindi ./. 10

min;

18) la posta 5.12.2012 “interrogatorio

c/o MP” è stata riportata a 90 min, quindi ./. 80 min;

19) la posta 4.1.2013 “tel. a

cliente e istanza probatoria” è stata riportata a 40 min, quindi ./. 20

min;

20) la posta 11.2.2013 “esame

lett. da MP e rapporto a cliente” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 10

min;

21) la posta 15.2.2013 “richiesta

di proroga a PP” è stata riportata a 5 min, quindi ./. 5 min;

22) la posta 8.3.2013 “esame e

redazione richiesta interr. __________” è stata riportata a 15 min, quindi

./. 45 min;

23) la posta 9.4.2013 “esame

documentazione e decisione da MP e redazione presa di posizione” è stata

riportata a 15 min, quindi ./. 45 min;

24) la posta 31.10.2014 “esame

comunicaz. da TPC: tel. c. TPC, esame inc.” è stata riportata a 30 min,

quindi ./. 15 min;

25) la posta 4.11.2014 “tel.

c. cliente” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 10 min;

da cui, sommato l’importo di fr. 1’350.- pari alla differenza di

fr. 100.-/h per le prestazioni dopo il 21.11.2014 (fr. 280.-/h x 810 min ./.

fr. 180.-/h x 810 min pari a fr. 3'780.- ./. fr. 2'430.-), ne consegue un

onorario complessivo di fr. 11'850.- (pari a fr. 10'500.- per le prestazioni

prima del 19.11.2014 + fr. 1'350.-), spese per fr. 564.- e un’IVA di fr. 993.10

(fr. 564.- + fr. 11'850.- x 8%) e, quindi, il riconoscimento in favore di IM 1

ex art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP dell’importo di fr. 13'407.10, IVA compresa,

oltre interessi al 5% a partire dal 1.12.2014 su fr. 12'414.- (VD all. 2 pag. 1

pto. 2).

IX) Tassa di giustizia e

spese procedurali

16.

La tassa di giustizia

di fr. 500.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico

dello Stato (art. 423 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 2 pto. 4).

Visti gli art. 12, 34 segg., 42, 44, 47, 48 lett. e), 48a, 49, 146 cpv. 1, 158 n. 1

cpv. 3 e 251 n. 1 CP;

80.

segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg., 429 segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è prosciolto da ogni

accusa.

2.

Quale indennizzo ai sensi

dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è riconosciuto a IM 1 l’importo di fr.

13'407.10, IVA compresa, per spese legali, oltre interessi del 5% a partire dal

1.12.2014

su fr. 12'414.-.

3.

Le spese per la difesa

d’ufficio dal 19.11.2014 di IM 1 sono a carico dallo Stato.

3.1

La nota professionale del 28.11.2014

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 2'430.00

IVA fr. 194.40

totale fr. 2'624.40

3.2

La quantificazione della

retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami

penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1

CPP).

4.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico dello Stato.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: -

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 88.85

fr. 788.85

===========

Spese interamente a carico

dello Stato.