72.2013.59
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (per mestiere): coltivato, prodotto, depositato e alienato almeno 50,7 kg di marijuana; consumo; incendio colposo; infrazione alla LF sugli stranieri: f
23 ottobre 2014Italiano42 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2013.59
72.2014.20
Lugano,
23 ottobre 2014/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1
GI 2
Veronica Lipari,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 27.6.2012
al 23.8.2012 (58 giorni)
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 53/2013 del 3 giugno 2013 emanato dal Procuratore Pubblico
PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel corso del periodo estate 2010 – 27.06.2012, a __________,
__________ ed in altre imprecisate località, coltivato, prodotto, depositato e
alienato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 50 chili e 700
grammi, realizzando così, per mestiere, un guadagno considerevole che può
stimarsi in almeno CHF 228'000.00;
e meglio per avere, senza essere autorizzato,
1.1. dall’estate 2010
al 27.06.2012, presso i locali sotterranei della palestra __________ di __________,
gestita dall’imputato, nei quali aveva costruito, senza permesso, un impianto
indoor di coltivazione di canapa,
coltivato, prodotto e alienato a persone in parte identificate, ad
un prezzo variante da CHF 6.00 a CHF 10.00 al grammo, almeno 48 chili di
marijuana per un guadagno netto di circa CHF 228'000.00, rispettivamente,
1.2. nel periodo precedente
il 27.06.2012, presso i medesimi locali della palestra, coltivato, ai fini
della relativa alienazione, 1928 tra piante di canapa e talee di canapa, dalle
quali si sarebbero prodotti circa 2 chili di marijuana; piante sequestrate dalla
polizia cantonale il 27.06.2012, rispettivamente,
1.3. nel 2011,
a __________, coltivato e alienato a __________ un quantitativo di 700
grammi di marijuana, sostanza stupefacente prodotta dalla piantagione di 8
piante di canapa sulle rive del fiume Ticino;
2. incendio colposo
per avere, in data 27.06.2012, a __________, presso la palestra __________
da lui gestita, cagionato, per negligenza, un incendio da cui è derivato un
danno alla cosa altrui,
segnatamente
non prestando la dovuta attenzione nella tenuta e nella manutenzione
dell’impianto indoor di canapa da lui creato nel sotterraneo, in modo tale che
l’elevato calore creato in zona di ubicazione dei filtri a carbone attivo ha
prodotto la fusione dei materiali plastici e delle guaine isolanti dei cavi
elettrici provocando così dei corti circuiti nelle linee di alimentazione e la
caduta al suolo di alcune lampade sospese con legacci di plastica che hanno a
loro volta prodotto nuovi focolari ampliando l’area del rogo;
3. ripetuta infrazione alla
LF sugli stranieri (aiuto all’entrata, al soggiorno e all'attività lucrativa
senza autorizzazione)
per avere, nel periodo 2011 – inizio estate 2012,
a __________, facilitato l’entrata in Svizzera e il soggiorno presso un locale
adiacente a quelli destinati alla coltivazione indoor di canapa, sotto la
palestra __________, del cittadino __________ __________, del cittadino __________
__________ e di un cittadino __________ di nome __________, non meglio
identificato, procurando loro l’attività di controllo e coltivazione
dell’impianto indoor di canapa, nonostante fossero sprovvisti dei necessari
permessi;
4. sottrazione aggravata di
energia
per avere, nel corso del periodo estate 2010 – 27.06.2012, a __________,
presso la palestra __________ da lui gestita, alfine di procacciarsi un
indebito profitto, sottratto indebitamente energia all’impianto elettrico ivi
presente, ai danni della __________ di __________, collegando abusivamente al
contatore gli impianti di illuminazione, ventilazione e riscaldamento della
coltivazione indoor di canapa da lui creata, per un consumo totale quantificato
dall’accusatrice privata in circa 237'125 kwh, corrispondente ad un costo di
elettricità di CHF 48'535.00;
5. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, nel corso del periodo giugno 2010 – 27.06.2012, a __________
ed in altre imprecisate località, consumato un imprecisato quantitativo di
marijuana, stimato in circa 120 grammi;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli artt.
19 cifra 2 LStup, 222 cpv. 1 CP, art. 116 cpv. 1 let. a e b LStr, 142 cpv. 2 CP
e 19a Lstup;
ed inoltre
imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo nr. 19/2014 del 5 febbraio 2014
emanato anch’esso dal Procuratore Pubblico PP 1, di
infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel corso del periodo primavera-estate 2013 –
24.09.2013, a __________, coltivato, con metodo outdoor, senza autorizzazione,
80 piante di canapa che avrebbero potuto produrre almeno 8
kg di marijuana; sostanza stupefacente destinata ad essere venduta e che
avrebbe potuto portare ad un guadagno di circa CHF 80'000.00;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli artt. 19 cifra 1 let. a LStup.
Presenti: - la Procuratrice Pubblica PP
1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale
d’udienza preliminare
Le parti danno atto che il punto 4 dell’atto di accusa decade
per recesso di querela.
Il rappresentante dell’AP dà atto che, fino al 14 agosto 2014,
Fatti
i pagamenti rateali concordati sono stati rispettati.
Sentiti: § la Procuratrice Pubblica, la quale formula e
motiva le seguenti conclusioni:
sottolinea la costanza e la dedizione dell’imputato nella
coltivazione della canapa, i redditi conseguiti, il tempo impiegato nella sua
attività criminale. Descrive le coltivazioni di canapa da lui messe in atto.
Dall’estate 2010 al giugno 2012, è riuscito a produrre e vendere circa 50
kg di marijuana, conseguendo un guadagno netto di almeno 228'000 fr. Per le
imputazioni di incendio colposo, la realizzazione degli elementi del reato è
pacifica, come pure per l’infrazione LF sugli stranieri. L’ipotesi di
sottrazione d’energia è caduta per avvenuto accordo con l’AP. L’imputato per il
primo AA è reo confesso.
Per l’ulteriore coltivazione sopra casa sua oggetto dell’AA
aggiuntivo egli ha sempre negato. La sua colpevolezza secondo l’accusa è
accertata: è stato rinvenuto un tubo dell’acqua dietro casa sua che arriva
interrato fino ad una piccionaia, dietro la quale riparte un altro tubo
dell’acqua che sale fino alla piantagione di canapa. I tubi sono uguali (colore
e dimensione), erano evidentemente in relazione e servivano a portare l’acqua
alla piantagione. L’imputato ha ammesso di aver predisposto il primo tubo
poiché il suo amico __________ voleva affittare la piccionaia. Il contratto
infine non si era concluso. __________ a verbale ha precisato di non aver mai
chiesto all’imputato di predisporre l’irrigazione dell’acqua. Non vi era dunque
alcun reale motivo, come pure confermato dal teste __________, __________, in
quanto questi animali non necessitano di acqua corrente. Non si può parlare
secondo la PP di causalità o coincidenza. La conclusione ovvia e coerente è che
l’acqua di casa IM 1 serviva a bagnare la piantagione di canapa ai monti. A
casa di IM 1 è stata trovata inoltre la confezione di un generatore identico a
quello che è stato ritenuto sul luogo della coltivazione di canapa. La
giustificazione addotta dall’imputato non è sostenibile, egli ha dichiarato che
quel generatore era stato portato in palestra, la PP si chiede per quale
ragione tale strumento di dimensioni ingombranti veniva spostato dalla palestra
a casa sua, solo per provarlo come da lui dichiarato. La sua versione non è
dunque verosimile. L’acquisto di quel generatore coincide temporalmente con
l’avvio della piantagione. Strano poi che a pochi mesi dall’acquisto il
contabile della palestra non abbia trovato la ricevuta. Per l’accusa è pacifico
che la scatola trovata a casa di IM 1 è la confezione del generatore trovato
sulla piantagione. L’imputato conosceva bene la zona, sapeva che non era
facilmente raggiungibile da chiunque, la casualità dei fatti è impropria e mal
venuta.
In merito alla commisurazione della pena, la gravità oggettiva dei
fatti è importante per la plurirecidiva specifica del suo comportamento e la
grande energia dedicata all’attività. A fronte del guadagno, l’infrazione è
aggravata. L’atteggiamento processuale è stato collaborante. Ma non è stato
sincero fino in fondo, non ha riferito a chi realmente era destinato lo
stupefacente né chi lo ha aiutato nella costruzione dei locali e della
coltivazione in palestra. Le foto dell’impianto elettrico spaventano per la sua
complessità. Anche il perito lo ha certificato, e l’imputato non ha tali
conoscenze, deve dunque essersi fatto aiutare. Egli non è reo confesso sul
secondo AA, consapevole che questo renderebbe infausta la sua prognosi. La PP
precisa di aver tenuto conto della severità della pena in Svizzera interna
nella sua proposta. Non vede possibilità per la concessione della sospensione
condizionale, anche parziale. Chiede dunque una pena detentiva unica,
complessiva, revocando la precedente condanna, di 30 mesi, più una multa di fr.
500.-, e la confisca dei beni in sequestro;
§ l’avv.
DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
l’imputato ammette il primo AA, la difesa rileva come il pt. 4 è
caduto per ritiro della querela ed il pt. 5 per prescrizione. Contestato invece
l’AA aggiuntivo. Elementi indiziari che per la difesa non sono né convergenti
né lineari, e senza alcuna rilevanza giuridica.
Vi è il serio dubbio che sia stato IM 1 a mettere in atto la
piantagione. La canna dell’acqua serviva per lavare i piccioni, non per
abbeverarli. Lo stesso __________ __________ lo ha testimoniato. Agli atti non
c’è nulla a comprova del fatto che i due tubi dell’acqua erano uguali. Su tutto
il materiale ritrovato alla piantagione, non sono state rinvenute tracce
biologiche, o meglio non sono stati fatti i dovuti accertamenti. Non c’è
ragione per non credere all’imputato, egli lavorava e non aveva tempo per
questa piantagione. Visto che come dice la PP egli conosceva i luoghi, avrebbe
fatto una piantagione da un’altra parte e non sopra casa sua. In merito al
generatore di corrente il difensore precisa che IM 1 per comodità ha portato il
generatore a casa per testarlo in quanto ha un piccolo magazzino. Secondo il
principio in dubio pro reo, egli è innocente e deve essere prosciolto dall’AA
aggiuntivo.
In merito alla commisurazione della pena, ritiene quella proposta
dalla PP elevata. Essa non tiene conto delle condizioni della vita anteriore,
della situazione personale così come dell’effetto deterrente della pena
sospesa. Viola il principio di risocializzazione della persona. L’imputato ha
un lavoro regolare, si è dato da fare per rifarsi una vita. Da dicembre 2014
ha una prospettiva di lavoro a tempo pieno. Agli atti figura anche una
dichiarazione medica che attesta il senso di colpa e la depressione, ad oggi
superati. Un altro certificato medico attesta che l’imputato è astinente da
sostanza stupefacente. Altro aspetto famigliare importante è il padre malato a
cui l’imputato è molto legato e che vive con loro. Secondo il difensore sono
date le condizioni della sospensione condizionale come pure quelle per non
revocare la pena precedente secondo l’art. 46 cpv. 2 CP. Non si oppone ad un
periodo di prova più lungo. Ritiene equa una pena detentiva di 20 mesi sospesi
condizionalmente. Non si oppone alla multa e lascia alla Corte di determinarsi
per le confische.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1 è nato il __________ a
__________. Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, ha intrapreso un
apprendistato di __________, lavorando presso la ditta __________ ed in seguito
a __________, presso __________ per circa due anni. IM 1 ha lavorato alle dipendenze
del __________ per circa 12 anni sino al 2001 e successivamente ha creato la
ditta __________. Egli ha inoltre lavorato per circa un anno, sino al
2007/2008, presso gli Ospedali di __________ e __________ come addetto alla
manutenzione per un salario di circa fr. 2'500.- mensili (VI dinnanzi al PP di IM
1 del 27.06.2012, AI 12 inc. MP 2012.2890, pag. 8 e 9). A tale attività ha
fatto seguito, a partire dal __________ sino a __________ l’assunzione della
gestione della palestra __________ di __________, la quale inizialmente
fruttava all’accusato un reddito mensile di circa CHF 4'000.- (VI di IM 1 del
27.06.12, AI 12 inc. MP 2012.2890, pag. 8 e 9; doc. TPC 14 inc. TPC 72.2013.59
e 72.2014.20, sub curriculum vitae). Dal giorno della propria scarcerazione, IM
1 ha lavorato presso la __________ con sede a __________ sino a marzo 2013. Da
marzo 2013 al 31.12.2013 egli ha lavorato al 50% presso __________ in qualità
di tuttofare ed al restante 50% presso la __________. In seguito IM 1 è stato
assunto al 100% presso la __________ sino al luglio 2014.
A partire dal 1 luglio 2014 egli ha iniziato a lavorare presso la ditta __________
al 50%, per un salario di circa 3'900.- al mese e per il restante 50% presso la
__________ di __________ (VI di IM 1 del 22.11.2013, AI 4, MP 2013.8649, pag.
8; doc. TPC 14 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, sub curriculum vitae). La
ditta __________ si è detta disposta ad assumere IM 1 al 100% a partire dal 1.
gennaio 2015 per un salario lordo di fr. 6'300.- mensili (doc. TPC 14 inc. TPC
72.2013.59 e 72.2014.20, sub lettera __________ 28.08.14; VI di IM 1 del
23.10.14, inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, pag. 1 e 2).
Considerandi
2.
L’accusato a partire dal 2005
ha cominciato a mostrare particolare interesse per la marijuana. Divenuto
consumatore occasionale, sui libri ha imparato come coltivare la canapa,
decidendo in seguito di recarsi in Svizzera interna per mettere in pratica
quanto appreso (VI di IM 1 del 23.10.14, inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, pag.
2). IM 1 è stato condannato il 10.02.2009 dal Bezirksgericht __________ ad una
pena detentiva di 16 mesi con sospensione condizionale della pena per un
periodo di prova di tre anni ed una multa di fr. 5'000.- per infrazione alla LF
sugli stupefacenti per aver segnatamente coltivato 300 piante di marijuana ogni
due mesi secondo modalità indoor nel periodo estate 2005-2007 nei pressi di __________
per un totale di circa 14/16 kg, marijuana che è stata rivenduta nel __________
per un utile netto di fr. 61’300-75'500 e per aver coltivato in correità con __________,
secondo modalità outdoor, 15'684 talee, di cui 8'000 piantate su due terreni a __________
(AI 3 e 5 inc. MP 2012.2890).
3.
Il presente procedimento è
stato aperto dopo che il nome dell’accusato è emerso nell’ambito dell’inchiesta
denominata __________ che vedeva imputati __________, detto __________, __________
e __________ (Rapporto d’inchiesta del 1.06.12, AI 10 inc. MP 2012.2890, pag.
2). Nello specifico, __________ aveva indicato IM 1 quale fornitore di
marijuana dichiarando che gli avrebbe venduto non meno di 700
grammi di cannabis da spacciare nella regione __________ (Rapporto di
segnalazione 26 marzo 2012, AI 1 inc. MP 2012.2890, sub. VI __________, pag. 8
e 9). IM 1, interrogato in data 27 aprile 2012
ha ammesso di aver venduto durante il 2011 complessivi 700
grammi di marijuana a __________, ricavandone fr. 7'000.- A mente sua, la
marijuana proveniva interamente da una piantagione outdoor da lui messa in atto
durante il 2010 in territorio di __________, sulla sponda destra del Fiume
Ticino, a nord del sedime __________ (Rapporto d’inchiesta del 1.06.2012, AI 10
inc. MP 2012.2890, sub. VI di IM 1 del 27.4.2012, pag. 3 e segg.).
4.
In data 27.06.2012 alle ore
8.10
i pompieri intervenivano presso la palestra __________ di __________ per
un incendio. IM 1, presente in loco, riferiva agli inquirenti di aver messo in
atto una coltivazione indoor di marijuana nei locali sotterranei della
palestra. L’accusato veniva quindi fermato e tradotto negli uffici della
polizia per l’interrogatorio. In quella sede egli ammetteva di aver coltivato,
da autunno 2010, delle piante di marijuana ricavandone complessivamente 20
Kg di stupefacente. A suo dire, 600
grammi erano stati venduti a __________, 3'000
grammi a persone di colore attive sulla piazza del __________ e 19'400
grammi ad una persona di nome __________, residente nei pressi di __________
(Rapporto d’arresto provvisorio della Polizia cantonale del 27.06.2012, AI 11 inc.
MP 2012.2890, pag. 2-3). L’accusato affermava di aver cominciato con l’attività
di coltivazione indoor nella primavera del 2010, ricavando dei locali
sotterranei di circa 100m2 nella cantina (vespaio) sottostante la palestra,
scavando un tunnel e formando un vano in un muro portante. Egli asseriva di
essersi occupato da solo dello scavo, dell’erezione delle pareti divisorie e
dell’impianto elettrico e di irrigazione, negando un coinvolgimento di terzi
per quanto rinvenuto dagli inquirenti (Rapporto d’arresto provvisorio della
Polizia cantonale del 27.06.2012, AI 11 inc. MP 2012.2890, sub. VI di IM 1,
pag. 2-3).
5.
Sempre in data 27 giugno
2012, l’accusato veniva tradotto dinnanzi al PP per essere interrogato. In
quella sede, egli precisava che l’installazione indoor era costituita da circa
30/40 lampade, una trentina di ventilatori, un impianto di aria condizionata e
delle pompe per l’acqua. Contrariamente agli altri apparecchi, quest’ultime non
erano collegate alla rete elettrica al momento dell’incendio poiché venivano
allacciate secondo le necessità del momento (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12
inc. MP 2012.2890, pag. 5).
L’accusato confermava i precedenti verbali, sostenendo di aver
prodotto nell’arco di tre anni all’incirca 20
kg di marijuana, di cui 600 grammi erano stati venduti a __________, mentre
modificava la precedente deposizione nella misura in cui dichiarava di non aver
mai venduto marijuana a persone di colore, bensì di aver consegnato il restante
del raccolto a tale __________ di __________. Egli confermava la vendita di 700
grammi di marijuana a __________ provenienti dalla coltivazione outdoor sulle
rive del Ticino e dichiarava inoltre di avere consumato
saltuariamente, negli ultimi 3 anni, senza essere autorizzato, della marijuana,
per un totale di ca. 180 grammi (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP
2012.
).
IM 1, posto di fronte agli accertamenti effettuati in loco dalla
polizia, dava atto che oltre alla coltivazione indoor, nei sotterranei della
palestra erano presenti altri locali in cui erano stoccate delle piante di
canapa, nonché un mini appartamento, composto da un locale cucina con
frigorifero, una camera con due letti ed un bagno. A dire dell’accusato, questi
ultimi erano utilizzati da circa 3/4 mesi da tale __________, cittadino __________
che IM 1 aveva assunto in nero ad un salario di fr. 2'000.- mensili ed al quale
dava vitto e alloggio (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP 2012.2890, pag.
7).
6.
Il Procuratore pubblico,
stanti queste risultanze, ha ordinato l’arresto immediato dell’accusato ed in
data 28 giugno 2012 ha inoltrato al Giudice dei provvedimenti coercitivi
formale istanza postulando la carcerazione preventiva dell’imputato (AI 14 inc.
MP 2012.2890). La cercerazione veniva confermata lo stesso giorno dal Giudice
dei provvedimenti coercitivi (AI 16 inc. MP 2012.2890). L’imputato è rimasto in
carcerazione preventiva per 58 giorni, dal 27 giugno al 23 agosto 2012, data in
cui il PP decideva l’immediata scarcerazione poiché questi aveva ricevuto una
proposta di lavoro da parte della ditta __________ di __________ (VI di IM 1
del 23.08.12, AI 66 inc. MP 2012.2890, pag. 5 e All. 1).
7.
Interrogato il 29 giugno ed
il 2 luglio 2012, __________ confermava di essere stato ospitato presso la
palestra __________ e di essersi occupato, contro remunerazione, unitamente ad
un ragazzo __________ di nome __________, della manutenzione della coltivazione
di cannabis di IM 1 (Rapporto d’inchiesta del 16.04.13, AI 75 inc. MP
2012.
, sub. VI di __________ del 29.06.12, all. 16, pag. 2-4). L’accusato,
interrogato il 6 luglio 2012, confermava l’esistenza di un ulteriore ragazzo a
conoscenza della coltivazione di nome __________ (VI di IM 1 del 6.07.12, AI 26
inc. MP 2012.2890, pag. 5). Quest’ultimo, sentito a verbale il 16 luglio 2012
rilasciava dichiarazioni simili a quelle di __________ (Rapporto d’inchiesta
del 16.04.13, AI 75 inc. MP 2012.2890, sub. VI di __________ del 2.07.12, all.
17, pag. 3-4). Lo stesso giorno, confrontato alle dichiarazioni di __________ e
di __________, IM 1 confessava parimenti di aver ospitato una terza persona di
nome __________ presso la palestra __________ (VI di IM 1 del 16.07.12, AI 41
inc. MP 2012.2890, pag. 4).
8.
La __________ (di seguito: __________),
preso atto dell’incendio della palestra __________ di __________, in data 7
agosto 2012 tramite il proprio legale ha sporto querela penale per sottrazione
di energia e danneggiamento, presentando al contempo azione civile nei
confronti di IM 1. Fondandosi sulla perizia agli atti, la __________ ascriveva
a IM 1 di aver collegato 55 lampade, 30 ventilatori ed una termopompa al
contatore elettrico, appropriandosi di 400'332 kWh/anno, causandole un danno di
circa fr. 457'680.00 (Querela del 7.08.12, AI 1, inc. MP 2012.7364).
9.
In data 3 giugno 2013 il PP
ha emesso l’atto d’accusa nei confronti dell’imputato per infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti, incendio colposo, ripetuta infrazione alla LF sugli
stranieri (aiuto all’entrata, al soggiorno e all’attività lucrativa senza
autorizzazione), sottrazione aggravata di energia e contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti (ACC.2013.53 doc. 1 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20).
10.
A seguito di una
segnalazione, la polizia cantonale in data 24 settembre 2013 si è recata presso
i monti di __________ ove ha rinvenuto una coltivazione outdoor di 80 piante di
marijuana in fioritura. Dal rapporto stilato dagli agenti intervenuti si evince
che in loco erano stati eseguiti dei terrazzamenti, tagliati degli arbusti e
degli alberi, realizzati una recinzione e due bacini per raccogliere l’acqua
piovana. Non era stato eseguito alcun bacino per raccogliere o contenere
l’acqua del ruscello adiacente; tuttavia erano presenti un generatore, una
canna ed un trapano allacciato ad essa, strumenti che verosimilmente
costituivano il sistema di pompaggio dell’acqua sino alla piantagione (Rapporto
d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649, pag. 2 e 3).
Gli accertamenti esperiti hanno confermato che il tubo flessibile
dell’acqua, dalla piantagione outdoor, scendeva nascosto tra la vegetazione
della valle e terminava nei pressi di una “baracca” abbandonata di proprietà di
tale __________. Adiacente alla baracca, a pochi metri di distanza, ripartiva
un’ulteriore canna dell’acqua interrata, che terminava nei pressi
dell’abitazione di IM 1, nelle vicinanze di un rubinetto dell’acqua. Presso l’abitazione
di IM 1, nei locali esterni adibiti a deposito, gli agenti hanno ritrovato
anche una scatola vuota di un generatore, simile a quello rinvenuto presso la
piantagione (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649).
Le 80 piante di marijuana venivano estirpate e sequestrate lo
stesso giorno dalla polizia ed in seguito distrutte, fatto salvo un campione
destinato all’analisi, che ha determinato un tenore di THC di 6,9 % (Rapporto
d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649 e Rapporto di complemento del
4.12
, Al 7 inc. MP 2013.8649, pag. 1).
10.1
Interrogato dalla polizia il
24.
settembre 2013, IM 1 ha negato ogni addebito per la coltivazione di
marijuana rinvenuta sui monti di __________, precisando in seguito di conoscere
la zona, poiché vi giocava da ragazzo, ma di non sapere dove si trovasse la
piantagione (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649, sub. VI di IM
1.
del 24.09.2013 e del 25.09.2013, pag. 3). Chiamato a dare spiegazioni quanto
alla presenza delle due canne rinvenute dagli inquirenti, l’accusato ha
sostenuto di aver posizionato ed interrato un tubo dell’acqua nei pressi della
propria abitazione per aiutare l’amico __________, il quale nel 2012, e più
precisamente dopo il suo rilascio dal carcere, gli aveva chiesto di informarsi
a suo nome per poter allestire una piccionaia all’interno della baracca della
signora __________. Convinto che quest’ultima vi avrebbe acconsentito - cosa
che di fatto non ha potuto essere meglio appurata, gli inquirenti avendo
sentito unicamente la di lei figlia senza peraltro meglio accertare se la
proprietaria fosse, davvero, non interrogabile - IM 1 decise di posare il tubo
per approvvigionare i futuri piccioni dell’amico, senza peraltro informarlo (VI
di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 2). L’accusato ha inoltre
dichiarato di non essere a conoscenza dell’esistenza della seconda canna e di
averlo appreso dagli inquirenti; egli avrebbe inoltre interrato la canna vicino
a casa sua affinché non intralciasse eventuali lavori sul sedime (VI di IM 1
del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 2 e 3).
11.
In data 5 febbraio 2014 il PP
emetteva l’atto d’accusa aggiuntivo all’ACC.2013.53 addebitando a IM 1
un’infrazione alla LF sugli stupefacenti (ACC.2014.19 doc. 4 inc. TPC 72.2013.59
e 72.2014.20).
12.
Orbene, per quel che attiene
le imputazioni di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto da
1.1
a 1.3.), incendio colposo (punto 2), ripetuta infrazione alla LF sugli
stranieri (punto 3), sottrazione aggravata di energia (punto 4) e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 5) cui all’atto d’accusa no.
2013/53, l’accusato è sostanzialmente reo confesso. Non vi è quindi motivo di
dilungarsi particolarmente sulle risultanze istruttorie, ritenuto che, come esposto
di seguito, la commissione dei reati da parte di IM 1 è pacifica.
12.1
Il reato di cui al punto 1
dell’atto d’accusa è stato accertato dagli inquirenti, i quali, presso la
palestra __________, hanno rinvenuto un’intero impianto predisposto appositamente
per la coltivazione indoor, 1148 piante di canapa e 780 talee, le quali
avrebbero prodotto circa 2 chili di marijuana, nonché un calendario riportante
i chili di cannabis coltivati da IM 1 nel corso degli anni (VI di IM 1 del
06.07
, Al 26 inc. MP 2012.2890, pag. 4 e segg.). Le analisi effettuate hanno
inoltre dimostrato che la canapa ritrovata aveva un tasso di concentrazione
minimo di THC del 3,3 % (Rapporto di analisi della IACT del 19.07.12, AI 50
inc. MP 2012.2890, pag. 2), ed era pertanto da considerasi uno stupefacente ai
sensi dell’OStup. IM 1, a fronte di dette evenienze, ha riconosciuto i
quantitativi e il guadagno calcolati dagli inquirenti ed imputatigli nell’atto
d’accusa (VI di IM 1 del 06.07.12, Al 26 inc. MP 2012.2890, pag. 4).
12.2
Per quel che attiene il
secondo punto dell’atto d’accusa, dagli atti si ha che l’incendio alla palestra
“ha avuto origine in un elemento filtrante dell’impianto di ventilazione per
intasamento dello stesso a seguito di carenza manutentiva” (Rapporto peritale
della Ing. __________ del 17.08.12, AI 64 inc. MP 2012.2890, pag. 5-6). Le
cause dell’incendio, come detto da IM 1 in interrogatorio, sono quindi da
ricercare nel surriscaldamento dell’impianto di ventilazione della
coltivazione, a causa della mancata manutenzione. IM 1 è quindi responsabile
per aver causato l’incendio per negligenza, avendo oltrepassato i limiti del
rischio ammissibile.
12.3
Contrariamente a quanto
avvenuto per le prime due infrazioni, l’accusato ha mostrato una certa
reticenza nel collaborare con gli inquirenti e denunciare l’infrazione alla LF
sugli stranieri. Inizialmente, egli ha infatti dichiarato di essersi occupato
da solo della coltivazione di canapa indoor (Rapporto d’arresto provvisorio del
27.06
, AI 11 inc. MP 2012.2890, sub. VI di IM 1, pag. 3). Solo in un
secondo tempo, confrontato con le dichiarazioni di due persone ospitate nel
mini appartamento sopra la palestra, ha ammesso di aver aiutato illegalmente
tre persone, da lui soprannominati “custodi della canapa”, ingaggiate per il
mantenimento e la gestione delle piante di marijuana (VI di IM 1 del 16 luglio
2013, AI 41 inc. MP 2012.2890, pag. 2). IM 1, consapevole del soggiorno
illegale di queste persone, ha intenzionalmente commesso un’infrazione alla LF
sugli stranieri.
12.4
Interrogato il 23 agosto 2014,
l’accusato ha ammesso di aver sottratto dell’energia dalla __________, tirando
diversi cavi dal quadro elettrico pricipale sino ad un unico interruttore che
gli permetteva di gestire l’impianto della coltivazione in maniera
indipendentemente dal quadro principale (VI di IM 1 del 23.08.12, AI 2 inc. MP
2012.
, pag. 2). Nondimeno, preso atto dell’accordo concluso dalle parti in
data 8 luglio 2012 e del ritiro della querela 6 agosto 2013 da parte
dell’accusatore privato (doc. 2 e 3 TPC, inc. TPC 72.2013.59), questa Corte,
conformemente all’art. 33 CP ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di sottrazione
di energia cui al punto nr. 4 dell’atto d’accusa no. 53/2013. In data 22 luglio
2013, egli si è infatti impegnato a restituire la somma complessiva di Fr.
20'000.- a tacitazione di ogni pretesa dell’accusatrice privata, di cui Fr.
10'000.- da versarsi entro dieci giorni dalla firma dell’accordo ed il restante
in rate mensili di Fr. 600.-, impegno sin qui onorato (inc. TPC 72.2013.59 e
72.2014
, doc. TPC 2 e doc. dib. 2).
12.5
IM 1 ha infine ammesso di
avere consumato cannabis negli ultimi 3 anni, per un totale di
ca. 180 grammi (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP 2012.2890).
Questa Corte, stanti le dichiarazioni rilasciate dall’accusato, lo ha
condannato per il consumo di stupefacente a decorrere dal mese di novembre
2011.
Il procedimento a carico di IM 1 per titolo di contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti per il periodo dal giugno 2010
a novembre 2011 di cui al pt. 5 dell’atto d’accusa no. 53/2013, poiché
prescritto, è invece abbandonato ex art. 319 cpv. 1
lett. d, 320 cpv. 4, 329 cpv. 4, 379 e 403 cpv. 1 lett c CPP (sentenza CARP inc. 17.2013.183 e 17.2013.198 del
10.
aprile 2014, consid. 19).
13.
Sin dal primo interrogatorio,
l’accusato ha contestato recisamente di essere l’autore della piantagione di
cui all’atto d’accusa aggiuntivo, mantenendo la propria versione per tutto il
corso dell’inchiesta:
"
Ho già detto in polizia che sono in attesa di giudizio e mai
avrei dato la mia disponibilità a terzi all’allacciamento della mia acqua per
l’irrigazione di una coltivazione di canapa. […] non escludo che terze persone
siano entrate nella mia proprietà e abbiano aperto il rubinetto dell’acqua; io
non ho mai visto nessuno. […] se fossi stato coinvolto in questo “affare” avrei
di sicuro riempito le vasche di accumulo dell’acqua che sono state rinvenute a
monte dalla polizia ed eliminato la canna dell’acqua. In questo modo nessuno
avrebbe potuto ricondurre a me questa piantagione“
(VI di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 6).
13.1
Le dichiarazioni rilasciate da
IM 1 quanto all’asserito progetto della piccionaia corrispondono a quelle
dell’amico __________, cittadino __________, il quale interrogato il 25
settembre 2013 confermava l’esistenza del progetto della piccionaia, ma negava
di aver richiesto a IM 1 di poter disporre di un allacciamento dell’acqua.
(Rapporto d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649, sub. VI di __________
del 25.09.13, pag. 2 e 3).
13.2
La versione di IM 1 e __________
in merito all’esistenza di un progetto per la piccionaia è stata smentita da __________,
figlia della proprietaria della baracca, la quale, sentita a verbale, asseriva
che né l’imputato, né il di lui padre avevano richiesto alcun permesso per
sfruttare la piccionaia (Rapporto di complemento 21.11.13, AI 6 inc. MP
2013.
, sub VI di __________ del 20.11.13, pag. 2 e 3). Confrontato alle
dichiarazioni di __________, IM 1 dichiarava:
"
Non so come mai la stessa nega categoricamente che mio padre
abbia potuto contattare sua madre. Aggiungo comunque che io non ho visto
nessuno effettuare dei lavori presso la piccionaia. Ricordo all’interrogante
che io in quel periodo già lavoravo presso la __________.”
(VI di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 4).
13.3
Il principio della presunzione
d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2
patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002,
consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120
Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10
cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole
all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove
conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -
sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia
inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre
l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto
quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e
oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza
dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid.
2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_579/2009 del 9 ottobre
2009.
consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; sentenze CARP
17.2011.16
del 1. settembre 2011 consid. 10.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art.
10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Riklin, StPO, Kommentar,
Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad
art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73; sentenza CARP 17.2013.222 del 16
giugno 2014 consid. 4)
13.4
Ebbene, questa Corte, ben
ponderati gli atti istruttori ed in particolare le dichiarazioni rilasciate
dall’accusato, lo ha prosciolto dall’accusa di infrazione alla legge sugli
stupefacenti di cui all’atto d’accusa aggiuntivo ACC.2013.53. La
Corte ha ritenuto non vi sono prove sufficienti per addebitare all’accusato la
coltivazione outdoor sopra i monti di __________. In effetti gli accertamenti
agli atti costituiscono dei semplici indizi che non configurano, ancora, delle
prove concrete e decisive. In primis il rinvenimento delle due canne pressoché
identiche, una nei pressi dell’abitazione di IM 1, mentre la seconda nascosta
fra la vegetazione del bosco dei monti di __________, risulta evidente a questa
Corte che tale fatto, a lui solo, non è atto a fondare un giudizio di
colpevolezza dell’accusato. Sebbene lo stesso IM 1 abbia confermato che un
approvvigionamento idrico per la baracca dalla sua abitazione era in ogni
momento possibile (VI di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 4),
essendo la canna attaccata al rubinetto dell’acqua, agli atti non vi è prova
alcuna che dimostri che le due canne fossero collegate prima del loro
rinvenimento ed avessero funto da sistema d’irrigazione della piantagione. Alla
stessa stregua, non essendo stata interrogata la proprietaria della baracca,
non è possibile pronunciarsi sulle reali intenzioni di IM 1 quanto al progetto
della piccionaia. Stanti le dichiarazioni rilasciate da __________ e da __________,
il progetto appare certo fumoso; tuttavia, non vi è alcuna evenienza che possa
dimostrare che la piccionaia fosse una copertura per la coltivazione di
marijuana. Anche la circostanza secondo cui l’accusato avrebbe interrato solo
una parte della canna, lasciando invece la seconda interamente scoperta, non
può essere interpretata a suo sfavore. Semmai il contrario, essendo che non si
vede il motivo per cui egli avrebbe dovuto interrare solo una parte del tubo,
se il suo intento era quello di nasconderlo da occhi indiscreti.
Il generatore ed il trapano, a dire dello stesso IM 1, potevano
servire quale sistema di pompaggio dell’acqua (VI di IM 1 del 22.11.13, AI 4
inc. MP 2013.8649, pag. 5). A questo proposito, gli inquirenti hanno appurato
che il generatore rinvenuto sui monti di __________ era dello stesso modello di
quello figurante sullo scatolone depositato nei pressi dell’abitazione di IM 1.
Nondimeno, l’istruttoria non ha permesso di dimostrare con assoluta certezza
che tale scatolone fosse effettivamente quello che aveva contenuto il
generatore rinvenuto sulla piantagione, essendone stato ritrovato uno identico
presso la palestra __________, che IM 1 aveva acquistato per effettuare dei
lavori nella stessa, in occasione del sopralluogo 25.09.2013 (Rapporto
d’inchiesta 22.10.13, AI 1 inc. MP 2013.8649, sub. VI di IM 1 del 24.09.2013,
pag. 3 e del 25.09.2012, pag. 2). La versione di IM 1 è inoltre stata
confermata dal testimone __________, il quale ha specificato di aver acquistato
personalmente per conto dell’imputato il generatore e di averlo portato presso
la palestra __________ di __________ (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, AI 1 inc.
MP 2013.8649, sub. VI di __________ del 25.09.13, pag. 2). La versione
dell’accusato riguardo ad una messa in funzione del generatore presso la
propria abitazione risulta del tutto plausibile, a maggior ragione se si
considera che non vi è alcun riscontro gli atti - quale ad esempio la presenza
di impronte o di DNA appartenenti a IM 1 sul generatore della piantagione - che
possa confutare la versione dell’accusato.
In definitiva, le lacune
probatorie dell’impianto accusatorio non consentono un diverso apprezzamento
degli indizi, non senza rilevare come, nella fattispecie, l’inchiesta è stata
condotta in maniera superficiale, dando per scontata la responsabilità penale
dell’accusato, perdendo di vista la necessità di raccogliere accuratamente le
prove, in particolare omettendo di interrogare le persone direttamente
coinvolte, rinunciando ad esperire i necessari accertamenti circa l’esistenza
di eventuali tracce biologiche dell’imputato nella zona della piantagione e
rinunciando a monitorare la situazione per verificare chi si recava davvero
presso la piantagione.
14.
Giusta l’art. 19 cpv. 1 della
LF sugli stupefacenti (LFStup), chiunque intenzionalmente e senza essere
autorizzato tra l’altro coltiva, fabbrica o produce, detiene, distribuisce,
procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi
scopi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un
anno cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è grave se l’autore
sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di
stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cpv. 2
lett. a) (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), circostanza
realizzatasi nel caso concreto, visti i quantitativi di marijuana ascrivibili
all’imputato.
Ne discende che IM 1 è stato ritenuto autore colpevole di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, incendio colposo, infrazione
alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
15.
Quanto ai criteri
determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale.
L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla
colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni
personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il
legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione
l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la
giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente
adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura
appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2
con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101).
Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni
marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non
potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi
(Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72
ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo
l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis
mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op.
cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della
colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno
indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito
(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato
(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1
pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1
pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
15.1
Vanno inoltre considerati
-sempre secondo la citata giurisprudenza- la situazione familiare e
professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione
seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la
reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV
112.
consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata
nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena
(Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli
obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc.
(DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid.
6.
;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre
2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7).
Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di
secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di
prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto
quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla
colpa” (DTF 118 IV 342).
Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume
rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in
modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente
art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi
concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere
giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV
150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
15.2
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il
giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la
regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi
negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento
dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.
4.2.2
).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la
condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli, art. 42 cpv. 2 CP. L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione
della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata
all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.
3.1
).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio
2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle
che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella
condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non
pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della
sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni
determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre
che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.
2.1
; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,
pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa
valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione
da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e
positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).
In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide
garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la
sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
15.3
Nel caso in esame, ad oggi
sembrano essere venuti meno i motivi a delinquere. La documentazione prodotta
dalla difesa è rassicurante sui progetti futuri dell’imputato, il quale in aula
ha confermato di aver cambiato vita ed aver rinunciato definitivamente alla
coltivazione della marijuana.
In merito alla revoca della
sospensione condizionale della pena inflitta il 10.02.2009 dal Bezirksgericht __________,
questa Corte, in base alla documentazione presentata dalla difesa, ritiene che
ad oggi non vi sia da attendersi una recidiva e che la sospensione di detta
pena non vada revocata. Dal giorno della propria scarcerazione, IM 1 non ha più
commesso alcun reato. Egli ha profuso numerosi sforzi per trovare lavoro,
lavorando in un primo tempo presso la ditta __________ per poi divenire
rappresentante di macchinari edili per una ditta di __________ ed in seguito
essere assunto come tuttofare presso la __________, una società di take away
per un salario di circa 3'900.- al mese (VI di IM 1 del 22.11.2013, AI 4, MP
2013.
, pag. 8). Attualmente IM 1 lavora al 50% presso la ditta __________
come tuttofare, dove verosimilmente verrà assunto al 100% dal 1° gennaio 2015.
La
Corte, tutto ben ponderato, ha dunque ritenuta equa una pena detentiva di 28
mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto, di cui 21 mesi sospesi
condizionalmente e 7 da espiare. Il periodo di prova, per rafforzare la
prognosi, è stato fissato a 5 anni. IM 1, per la contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, è altresì condannato al pagamento di una multa di fr. 500.-.
Consapevole di non avere competenza alcuna per definire le
modalità di esecuzione della pena, trattandosi di un caso particolare, la
scrivente Corte si permette di chiedere al GPC che si occuperà del caso di
consentire a IM 1 di scontare la parte di pena non sospesa in una modalità che
gli consenta di mantenere il lavoro (v. sentenza CARP del 4 giugno 2014,
consid. 8.5, sentenza GPC 7 ottobre 2014, in re G.,6B_668/2007 consid. 5.4,
6B_582/2008;6B_726/2011; Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma
degli arresti domiciliari, art. 1 lett. a).
16.
La
Corte ha pronunciato la confisca di tutto quanto in sequestro, così come
elencato nell’atto d’accusa aggiuntivo no. 19/2014 del 5 febbraio 2014.
17.
La tassa di giustizia di fr.
1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di ¾.
Visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 46, 47, 49, 51, 69, 109, 222 CP;
19, 19a LStup; 116 LStr;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
per avere,
nel corso del periodo estate 2010 – 27.06.2012, a __________, __________
ed in altre imprecisate località, coltivato, prodotto, depositato e alienato un
imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 50 chili e 700
grammi, realizzando così, per mestiere, un guadagno considerevole di almeno
CHF 228'000.00;
1.2
incendio colposo
per avere,
il 27.06.2012, a __________, presso la palestra __________ da lui
gestita, cagionato, per negligenza, un incendio da cui è derivato un danno alla
cosa altrui;
1.3
infrazione alla LF sugli
stranieri
per avere,
nel periodo 2011 - inizio estate 2012,
a __________, facilitato l’entrata in Svizzera e il soggiorno presso un locale
adiacente a quelli destinati alla coltivazione indoor di canapa, sotto la
palestra __________, del cittadino __________ __________, del cittadino __________
__________ e di un cittadino __________ di nome __________, non meglio
identificato, procurando loro l’attività di controllo e coltivazione dell’impianto
indoor di canapa, nonostante fossero sprovvisti dei necessari permessi;
1.4
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel corso del periodo novembre 2011 – 27.06.2012, a __________ ed
in altre imprecisate località, consumato un imprecisato quantitativo di
marijuana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto:
2.1
dall’imputazione di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il periodo dal giugno 2010
a novembre 2011 di cui al pt. 5 dell’atto d’accusa no. 53/2013;
2.2
dall’imputazione di
sottrazione aggravata di energia di cui al pt. 4 dell’atto d’accusa no.
53/2013;
2.3
dall’imputazione di
infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui all’atto d’accusa aggiuntivo no.
19/2014.
3.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1
alla pena detentiva di 28
(ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento di una multa di
fr. 500.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena
detentiva pari a 5 (cinque) giorni.
4.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di
prova di anni 5 (cinque).
Per il resto è da espiare.
5.
Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale della pena detentiva di 16 mesi emessa con
sentenza 10.02.2009 dal Bezirksgericht __________.
6.
È ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro, così come elencato nell’atto d’accusa aggiuntivo no.
19/2014 del 5 febbraio 2014.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di
¾, il rimanente ¼ è a carico dello Stato.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 10'417.70
Multa fr. 500.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 121.70
fr. 12'039.40
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (3/4)
Tassa di giustizia fr. 750.--
Inchiesta preliminare fr. 7'813.28
Multa fr. 500.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 91.28
fr. 9'154.56
============
Il rimanente è a carico
dello Stato (1/4).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della
Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera