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Decisione

72.2013.59

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (per mestiere): coltivato, prodotto, depositato e alienato almeno 50,7 kg di marijuana; consumo; incendio colposo; infrazione alla LF sugli stranieri: f

23 ottobre 2014Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i pagamenti rateali concordati sono stati rispettati.

Sentiti: § la Procuratrice Pubblica, la quale formula e

motiva le seguenti conclusioni:

sottolinea la costanza e la dedizione dell’imputato nella

coltivazione della canapa, i redditi conseguiti, il tempo impiegato nella sua

attività criminale. Descrive le coltivazioni di canapa da lui messe in atto.

Dall’estate 2010 al giugno 2012, è riuscito a produrre e vendere circa 50

kg di marijuana, conseguendo un guadagno netto di almeno 228'000 fr. Per le

imputazioni di incendio colposo, la realizzazione degli elementi del reato è

pacifica, come pure per l’infrazione LF sugli stranieri. L’ipotesi di

sottrazione d’energia è caduta per avvenuto accordo con l’AP. L’imputato per il

primo AA è reo confesso.

Per l’ulteriore coltivazione sopra casa sua oggetto dell’AA

aggiuntivo egli ha sempre negato. La sua colpevolezza secondo l’accusa è

accertata: è stato rinvenuto un tubo dell’acqua dietro casa sua che arriva

interrato fino ad una piccionaia, dietro la quale riparte un altro tubo

dell’acqua che sale fino alla piantagione di canapa. I tubi sono uguali (colore

e dimensione), erano evidentemente in relazione e servivano a portare l’acqua

alla piantagione. L’imputato ha ammesso di aver predisposto il primo tubo

poiché il suo amico __________ voleva affittare la piccionaia. Il contratto

infine non si era concluso. __________ a verbale ha precisato di non aver mai

chiesto all’imputato di predisporre l’irrigazione dell’acqua. Non vi era dunque

alcun reale motivo, come pure confermato dal teste __________, __________, in

quanto questi animali non necessitano di acqua corrente. Non si può parlare

secondo la PP di causalità o coincidenza. La conclusione ovvia e coerente è che

l’acqua di casa IM 1 serviva a bagnare la piantagione di canapa ai monti. A

casa di IM 1 è stata trovata inoltre la confezione di un generatore identico a

quello che è stato ritenuto sul luogo della coltivazione di canapa. La

giustificazione addotta dall’imputato non è sostenibile, egli ha dichiarato che

quel generatore era stato portato in palestra, la PP si chiede per quale

ragione tale strumento di dimensioni ingombranti veniva spostato dalla palestra

a casa sua, solo per provarlo come da lui dichiarato. La sua versione non è

dunque verosimile. L’acquisto di quel generatore coincide temporalmente con

l’avvio della piantagione. Strano poi che a pochi mesi dall’acquisto il

contabile della palestra non abbia trovato la ricevuta. Per l’accusa è pacifico

che la scatola trovata a casa di IM 1 è la confezione del generatore trovato

sulla piantagione. L’imputato conosceva bene la zona, sapeva che non era

facilmente raggiungibile da chiunque, la casualità dei fatti è impropria e mal

venuta.

In merito alla commisurazione della pena, la gravità oggettiva dei

fatti è importante per la plurirecidiva specifica del suo comportamento e la

grande energia dedicata all’attività. A fronte del guadagno, l’infrazione è

aggravata. L’atteggiamento processuale è stato collaborante. Ma non è stato

sincero fino in fondo, non ha riferito a chi realmente era destinato lo

stupefacente né chi lo ha aiutato nella costruzione dei locali e della

coltivazione in palestra. Le foto dell’impianto elettrico spaventano per la sua

complessità. Anche il perito lo ha certificato, e l’imputato non ha tali

conoscenze, deve dunque essersi fatto aiutare. Egli non è reo confesso sul

secondo AA, consapevole che questo renderebbe infausta la sua prognosi. La PP

precisa di aver tenuto conto della severità della pena in Svizzera interna

nella sua proposta. Non vede possibilità per la concessione della sospensione

condizionale, anche parziale. Chiede dunque una pena detentiva unica,

complessiva, revocando la precedente condanna, di 30 mesi, più una multa di fr.

500.-, e la confisca dei beni in sequestro;

§ l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

l’imputato ammette il primo AA, la difesa rileva come il pt. 4 è

caduto per ritiro della querela ed il pt. 5 per prescrizione. Contestato invece

l’AA aggiuntivo. Elementi indiziari che per la difesa non sono né convergenti

né lineari, e senza alcuna rilevanza giuridica.

Vi è il serio dubbio che sia stato IM 1 a mettere in atto la

piantagione. La canna dell’acqua serviva per lavare i piccioni, non per

abbeverarli. Lo stesso __________ __________ lo ha testimoniato. Agli atti non

c’è nulla a comprova del fatto che i due tubi dell’acqua erano uguali. Su tutto

il materiale ritrovato alla piantagione, non sono state rinvenute tracce

biologiche, o meglio non sono stati fatti i dovuti accertamenti. Non c’è

ragione per non credere all’imputato, egli lavorava e non aveva tempo per

questa piantagione. Visto che come dice la PP egli conosceva i luoghi, avrebbe

fatto una piantagione da un’altra parte e non sopra casa sua. In merito al

generatore di corrente il difensore precisa che IM 1 per comodità ha portato il

generatore a casa per testarlo in quanto ha un piccolo magazzino. Secondo il

principio in dubio pro reo, egli è innocente e deve essere prosciolto dall’AA

aggiuntivo.

In merito alla commisurazione della pena, ritiene quella proposta

dalla PP elevata. Essa non tiene conto delle condizioni della vita anteriore,

della situazione personale così come dell’effetto deterrente della pena

sospesa. Viola il principio di risocializzazione della persona. L’imputato ha

un lavoro regolare, si è dato da fare per rifarsi una vita. Da dicembre 2014

ha una prospettiva di lavoro a tempo pieno. Agli atti figura anche una

dichiarazione medica che attesta il senso di colpa e la depressione, ad oggi

superati. Un altro certificato medico attesta che l’imputato è astinente da

sostanza stupefacente. Altro aspetto famigliare importante è il padre malato a

cui l’imputato è molto legato e che vive con loro. Secondo il difensore sono

date le condizioni della sospensione condizionale come pure quelle per non

revocare la pena precedente secondo l’art. 46 cpv. 2 CP. Non si oppone ad un

periodo di prova più lungo. Ritiene equa una pena detentiva di 20 mesi sospesi

condizionalmente. Non si oppone alla multa e lascia alla Corte di determinarsi

per le confische.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. IM 1 è nato il __________ a

__________. Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, ha intrapreso un

apprendistato di __________, lavorando presso la ditta __________ ed in seguito

a __________, presso __________ per circa due anni. IM 1 ha lavorato alle dipendenze

del __________ per circa 12 anni sino al 2001 e successivamente ha creato la

ditta __________. Egli ha inoltre lavorato per circa un anno, sino al

2007/2008, presso gli Ospedali di __________ e __________ come addetto alla

manutenzione per un salario di circa fr. 2'500.- mensili (VI dinnanzi al PP di IM

1 del 27.06.2012, AI 12 inc. MP 2012.2890, pag. 8 e 9). A tale attività ha

fatto seguito, a partire dal __________ sino a __________ l’assunzione della

gestione della palestra __________ di __________, la quale inizialmente

fruttava all’accusato un reddito mensile di circa CHF 4'000.- (VI di IM 1 del

27.06.12, AI 12 inc. MP 2012.2890, pag. 8 e 9; doc. TPC 14 inc. TPC 72.2013.59

e 72.2014.20, sub curriculum vitae). Dal giorno della propria scarcerazione, IM

1 ha lavorato presso la __________ con sede a __________ sino a marzo 2013. Da

marzo 2013 al 31.12.2013 egli ha lavorato al 50% presso __________ in qualità

di tuttofare ed al restante 50% presso la __________. In seguito IM 1 è stato

assunto al 100% presso la __________ sino al luglio 2014.

A partire dal 1 luglio 2014 egli ha iniziato a lavorare presso la ditta __________

al 50%, per un salario di circa 3'900.- al mese e per il restante 50% presso la

__________ di __________ (VI di IM 1 del 22.11.2013, AI 4, MP 2013.8649, pag.

8; doc. TPC 14 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, sub curriculum vitae). La

ditta __________ si è detta disposta ad assumere IM 1 al 100% a partire dal 1.

gennaio 2015 per un salario lordo di fr. 6'300.- mensili (doc. TPC 14 inc. TPC

72.2013.59 e 72.2014.20, sub lettera __________ 28.08.14; VI di IM 1 del

23.10.14, inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, pag. 1 e 2).

Considerandi

2.

L’accusato a partire dal 2005

ha cominciato a mostrare particolare interesse per la marijuana. Divenuto

consumatore occasionale, sui libri ha imparato come coltivare la canapa,

decidendo in seguito di recarsi in Svizzera interna per mettere in pratica

quanto appreso (VI di IM 1 del 23.10.14, inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, pag.

2). IM 1 è stato condannato il 10.02.2009 dal Bezirksgericht __________ ad una

pena detentiva di 16 mesi con sospensione condizionale della pena per un

periodo di prova di tre anni ed una multa di fr. 5'000.- per infrazione alla LF

sugli stupefacenti per aver segnatamente coltivato 300 piante di marijuana ogni

due mesi secondo modalità indoor nel periodo estate 2005-2007 nei pressi di __________

per un totale di circa 14/16 kg, marijuana che è stata rivenduta nel __________

per un utile netto di fr. 61’300-75'500 e per aver coltivato in correità con __________,

secondo modalità outdoor, 15'684 talee, di cui 8'000 piantate su due terreni a __________

(AI 3 e 5 inc. MP 2012.2890).

3.

Il presente procedimento è

stato aperto dopo che il nome dell’accusato è emerso nell’ambito dell’inchiesta

denominata __________ che vedeva imputati __________, detto __________, __________

e __________ (Rapporto d’inchiesta del 1.06.12, AI 10 inc. MP 2012.2890, pag.

2). Nello specifico, __________ aveva indicato IM 1 quale fornitore di

marijuana dichiarando che gli avrebbe venduto non meno di 700

grammi di cannabis da spacciare nella regione __________ (Rapporto di

segnalazione 26 marzo 2012, AI 1 inc. MP 2012.2890, sub. VI __________, pag. 8

e 9). IM 1, interrogato in data 27 aprile 2012

ha ammesso di aver venduto durante il 2011 complessivi 700

grammi di marijuana a __________, ricavandone fr. 7'000.- A mente sua, la

marijuana proveniva interamente da una piantagione outdoor da lui messa in atto

durante il 2010 in territorio di __________, sulla sponda destra del Fiume

Ticino, a nord del sedime __________ (Rapporto d’inchiesta del 1.06.2012, AI 10

inc. MP 2012.2890, sub. VI di IM 1 del 27.4.2012, pag. 3 e segg.).

4.

In data 27.06.2012 alle ore

8.10

i pompieri intervenivano presso la palestra __________ di __________ per

un incendio. IM 1, presente in loco, riferiva agli inquirenti di aver messo in

atto una coltivazione indoor di marijuana nei locali sotterranei della

palestra. L’accusato veniva quindi fermato e tradotto negli uffici della

polizia per l’interrogatorio. In quella sede egli ammetteva di aver coltivato,

da autunno 2010, delle piante di marijuana ricavandone complessivamente 20

Kg di stupefacente. A suo dire, 600

grammi erano stati venduti a __________, 3'000

grammi a persone di colore attive sulla piazza del __________ e 19'400

grammi ad una persona di nome __________, residente nei pressi di __________

(Rapporto d’arresto provvisorio della Polizia cantonale del 27.06.2012, AI 11 inc.

MP 2012.2890, pag. 2-3). L’accusato affermava di aver cominciato con l’attività

di coltivazione indoor nella primavera del 2010, ricavando dei locali

sotterranei di circa 100m2 nella cantina (vespaio) sottostante la palestra,

scavando un tunnel e formando un vano in un muro portante. Egli asseriva di

essersi occupato da solo dello scavo, dell’erezione delle pareti divisorie e

dell’impianto elettrico e di irrigazione, negando un coinvolgimento di terzi

per quanto rinvenuto dagli inquirenti (Rapporto d’arresto provvisorio della

Polizia cantonale del 27.06.2012, AI 11 inc. MP 2012.2890, sub. VI di IM 1,

pag. 2-3).

5.

Sempre in data 27 giugno

2012, l’accusato veniva tradotto dinnanzi al PP per essere interrogato. In

quella sede, egli precisava che l’installazione indoor era costituita da circa

30/40 lampade, una trentina di ventilatori, un impianto di aria condizionata e

delle pompe per l’acqua. Contrariamente agli altri apparecchi, quest’ultime non

erano collegate alla rete elettrica al momento dell’incendio poiché venivano

allacciate secondo le necessità del momento (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12

inc. MP 2012.2890, pag. 5).

L’accusato confermava i precedenti verbali, sostenendo di aver

prodotto nell’arco di tre anni all’incirca 20

kg di marijuana, di cui 600 grammi erano stati venduti a __________, mentre

modificava la precedente deposizione nella misura in cui dichiarava di non aver

mai venduto marijuana a persone di colore, bensì di aver consegnato il restante

del raccolto a tale __________ di __________. Egli confermava la vendita di 700

grammi di marijuana a __________ provenienti dalla coltivazione outdoor sulle

rive del Ticino e dichiarava inoltre di avere consumato

saltuariamente, negli ultimi 3 anni, senza essere autorizzato, della marijuana,

per un totale di ca. 180 grammi (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP

2012.

).

IM 1, posto di fronte agli accertamenti effettuati in loco dalla

polizia, dava atto che oltre alla coltivazione indoor, nei sotterranei della

palestra erano presenti altri locali in cui erano stoccate delle piante di

canapa, nonché un mini appartamento, composto da un locale cucina con

frigorifero, una camera con due letti ed un bagno. A dire dell’accusato, questi

ultimi erano utilizzati da circa 3/4 mesi da tale __________, cittadino __________

che IM 1 aveva assunto in nero ad un salario di fr. 2'000.- mensili ed al quale

dava vitto e alloggio (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP 2012.2890, pag.

7).

6.

Il Procuratore pubblico,

stanti queste risultanze, ha ordinato l’arresto immediato dell’accusato ed in

data 28 giugno 2012 ha inoltrato al Giudice dei provvedimenti coercitivi

formale istanza postulando la carcerazione preventiva dell’imputato (AI 14 inc.

MP 2012.2890). La cercerazione veniva confermata lo stesso giorno dal Giudice

dei provvedimenti coercitivi (AI 16 inc. MP 2012.2890). L’imputato è rimasto in

carcerazione preventiva per 58 giorni, dal 27 giugno al 23 agosto 2012, data in

cui il PP decideva l’immediata scarcerazione poiché questi aveva ricevuto una

proposta di lavoro da parte della ditta __________ di __________ (VI di IM 1

del 23.08.12, AI 66 inc. MP 2012.2890, pag. 5 e All. 1).

7.

Interrogato il 29 giugno ed

il 2 luglio 2012, __________ confermava di essere stato ospitato presso la

palestra __________ e di essersi occupato, contro remunerazione, unitamente ad

un ragazzo __________ di nome __________, della manutenzione della coltivazione

di cannabis di IM 1 (Rapporto d’inchiesta del 16.04.13, AI 75 inc. MP

2012.

, sub. VI di __________ del 29.06.12, all. 16, pag. 2-4). L’accusato,

interrogato il 6 luglio 2012, confermava l’esistenza di un ulteriore ragazzo a

conoscenza della coltivazione di nome __________ (VI di IM 1 del 6.07.12, AI 26

inc. MP 2012.2890, pag. 5). Quest’ultimo, sentito a verbale il 16 luglio 2012

rilasciava dichiarazioni simili a quelle di __________ (Rapporto d’inchiesta

del 16.04.13, AI 75 inc. MP 2012.2890, sub. VI di __________ del 2.07.12, all.

17, pag. 3-4). Lo stesso giorno, confrontato alle dichiarazioni di __________ e

di __________, IM 1 confessava parimenti di aver ospitato una terza persona di

nome __________ presso la palestra __________ (VI di IM 1 del 16.07.12, AI 41

inc. MP 2012.2890, pag. 4).

8.

La __________ (di seguito: __________),

preso atto dell’incendio della palestra __________ di __________, in data 7

agosto 2012 tramite il proprio legale ha sporto querela penale per sottrazione

di energia e danneggiamento, presentando al contempo azione civile nei

confronti di IM 1. Fondandosi sulla perizia agli atti, la __________ ascriveva

a IM 1 di aver collegato 55 lampade, 30 ventilatori ed una termopompa al

contatore elettrico, appropriandosi di 400'332 kWh/anno, causandole un danno di

circa fr. 457'680.00 (Querela del 7.08.12, AI 1, inc. MP 2012.7364).

9.

In data 3 giugno 2013 il PP

ha emesso l’atto d’accusa nei confronti dell’imputato per infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti, incendio colposo, ripetuta infrazione alla LF sugli

stranieri (aiuto all’entrata, al soggiorno e all’attività lucrativa senza

autorizzazione), sottrazione aggravata di energia e contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti (ACC.2013.53 doc. 1 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20).

10.

A seguito di una

segnalazione, la polizia cantonale in data 24 settembre 2013 si è recata presso

i monti di __________ ove ha rinvenuto una coltivazione outdoor di 80 piante di

marijuana in fioritura. Dal rapporto stilato dagli agenti intervenuti si evince

che in loco erano stati eseguiti dei terrazzamenti, tagliati degli arbusti e

degli alberi, realizzati una recinzione e due bacini per raccogliere l’acqua

piovana. Non era stato eseguito alcun bacino per raccogliere o contenere

l’acqua del ruscello adiacente; tuttavia erano presenti un generatore, una

canna ed un trapano allacciato ad essa, strumenti che verosimilmente

costituivano il sistema di pompaggio dell’acqua sino alla piantagione (Rapporto

d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649, pag. 2 e 3).

Gli accertamenti esperiti hanno confermato che il tubo flessibile

dell’acqua, dalla piantagione outdoor, scendeva nascosto tra la vegetazione

della valle e terminava nei pressi di una “baracca” abbandonata di proprietà di

tale __________. Adiacente alla baracca, a pochi metri di distanza, ripartiva

un’ulteriore canna dell’acqua interrata, che terminava nei pressi

dell’abitazione di IM 1, nelle vicinanze di un rubinetto dell’acqua. Presso l’abitazione

di IM 1, nei locali esterni adibiti a deposito, gli agenti hanno ritrovato

anche una scatola vuota di un generatore, simile a quello rinvenuto presso la

piantagione (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649).

Le 80 piante di marijuana venivano estirpate e sequestrate lo

stesso giorno dalla polizia ed in seguito distrutte, fatto salvo un campione

destinato all’analisi, che ha determinato un tenore di THC di 6,9 % (Rapporto

d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649 e Rapporto di complemento del

4.12

, Al 7 inc. MP 2013.8649, pag. 1).

10.1

Interrogato dalla polizia il

24.

settembre 2013, IM 1 ha negato ogni addebito per la coltivazione di

marijuana rinvenuta sui monti di __________, precisando in seguito di conoscere

la zona, poiché vi giocava da ragazzo, ma di non sapere dove si trovasse la

piantagione (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649, sub. VI di IM

1.

del 24.09.2013 e del 25.09.2013, pag. 3). Chiamato a dare spiegazioni quanto

alla presenza delle due canne rinvenute dagli inquirenti, l’accusato ha

sostenuto di aver posizionato ed interrato un tubo dell’acqua nei pressi della

propria abitazione per aiutare l’amico __________, il quale nel 2012, e più

precisamente dopo il suo rilascio dal carcere, gli aveva chiesto di informarsi

a suo nome per poter allestire una piccionaia all’interno della baracca della

signora __________. Convinto che quest’ultima vi avrebbe acconsentito - cosa

che di fatto non ha potuto essere meglio appurata, gli inquirenti avendo

sentito unicamente la di lei figlia senza peraltro meglio accertare se la

proprietaria fosse, davvero, non interrogabile - IM 1 decise di posare il tubo

per approvvigionare i futuri piccioni dell’amico, senza peraltro informarlo (VI

di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 2). L’accusato ha inoltre

dichiarato di non essere a conoscenza dell’esistenza della seconda canna e di

averlo appreso dagli inquirenti; egli avrebbe inoltre interrato la canna vicino

a casa sua affinché non intralciasse eventuali lavori sul sedime (VI di IM 1

del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 2 e 3).

11.

In data 5 febbraio 2014 il PP

emetteva l’atto d’accusa aggiuntivo all’ACC.2013.53 addebitando a IM 1

un’infrazione alla LF sugli stupefacenti (ACC.2014.19 doc. 4 inc. TPC 72.2013.59

e 72.2014.20).

12.

Orbene, per quel che attiene

le imputazioni di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto da

1.1

a 1.3.), incendio colposo (punto 2), ripetuta infrazione alla LF sugli

stranieri (punto 3), sottrazione aggravata di energia (punto 4) e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 5) cui all’atto d’accusa no.

2013/53, l’accusato è sostanzialmente reo confesso. Non vi è quindi motivo di

dilungarsi particolarmente sulle risultanze istruttorie, ritenuto che, come esposto

di seguito, la commissione dei reati da parte di IM 1 è pacifica.

12.1

Il reato di cui al punto 1

dell’atto d’accusa è stato accertato dagli inquirenti, i quali, presso la

palestra __________, hanno rinvenuto un’intero impianto predisposto appositamente

per la coltivazione indoor, 1148 piante di canapa e 780 talee, le quali

avrebbero prodotto circa 2 chili di marijuana, nonché un calendario riportante

i chili di cannabis coltivati da IM 1 nel corso degli anni (VI di IM 1 del

06.07

, Al 26 inc. MP 2012.2890, pag. 4 e segg.). Le analisi effettuate hanno

inoltre dimostrato che la canapa ritrovata aveva un tasso di concentrazione

minimo di THC del 3,3 % (Rapporto di analisi della IACT del 19.07.12, AI 50

inc. MP 2012.2890, pag. 2), ed era pertanto da considerasi uno stupefacente ai

sensi dell’OStup. IM 1, a fronte di dette evenienze, ha riconosciuto i

quantitativi e il guadagno calcolati dagli inquirenti ed imputatigli nell’atto

d’accusa (VI di IM 1 del 06.07.12, Al 26 inc. MP 2012.2890, pag. 4).

12.2

Per quel che attiene il

secondo punto dell’atto d’accusa, dagli atti si ha che l’incendio alla palestra

“ha avuto origine in un elemento filtrante dell’impianto di ventilazione per

intasamento dello stesso a seguito di carenza manutentiva” (Rapporto peritale

della Ing. __________ del 17.08.12, AI 64 inc. MP 2012.2890, pag. 5-6). Le

cause dell’incendio, come detto da IM 1 in interrogatorio, sono quindi da

ricercare nel surriscaldamento dell’impianto di ventilazione della

coltivazione, a causa della mancata manutenzione. IM 1 è quindi responsabile

per aver causato l’incendio per negligenza, avendo oltrepassato i limiti del

rischio ammissibile.

12.3

Contrariamente a quanto

avvenuto per le prime due infrazioni, l’accusato ha mostrato una certa

reticenza nel collaborare con gli inquirenti e denunciare l’infrazione alla LF

sugli stranieri. Inizialmente, egli ha infatti dichiarato di essersi occupato

da solo della coltivazione di canapa indoor (Rapporto d’arresto provvisorio del

27.06

, AI 11 inc. MP 2012.2890, sub. VI di IM 1, pag. 3). Solo in un

secondo tempo, confrontato con le dichiarazioni di due persone ospitate nel

mini appartamento sopra la palestra, ha ammesso di aver aiutato illegalmente

tre persone, da lui soprannominati “custodi della canapa”, ingaggiate per il

mantenimento e la gestione delle piante di marijuana (VI di IM 1 del 16 luglio

2013, AI 41 inc. MP 2012.2890, pag. 2). IM 1, consapevole del soggiorno

illegale di queste persone, ha intenzionalmente commesso un’infrazione alla LF

sugli stranieri.

12.4

Interrogato il 23 agosto 2014,

l’accusato ha ammesso di aver sottratto dell’energia dalla __________, tirando

diversi cavi dal quadro elettrico pricipale sino ad un unico interruttore che

gli permetteva di gestire l’impianto della coltivazione in maniera

indipendentemente dal quadro principale (VI di IM 1 del 23.08.12, AI 2 inc. MP

2012.

, pag. 2). Nondimeno, preso atto dell’accordo concluso dalle parti in

data 8 luglio 2012 e del ritiro della querela 6 agosto 2013 da parte

dell’accusatore privato (doc. 2 e 3 TPC, inc. TPC 72.2013.59), questa Corte,

conformemente all’art. 33 CP ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di sottrazione

di energia cui al punto nr. 4 dell’atto d’accusa no. 53/2013. In data 22 luglio

2013, egli si è infatti impegnato a restituire la somma complessiva di Fr.

20'000.- a tacitazione di ogni pretesa dell’accusatrice privata, di cui Fr.

10'000.- da versarsi entro dieci giorni dalla firma dell’accordo ed il restante

in rate mensili di Fr. 600.-, impegno sin qui onorato (inc. TPC 72.2013.59 e

72.2014

, doc. TPC 2 e doc. dib. 2).

12.5

IM 1 ha infine ammesso di

avere consumato cannabis negli ultimi 3 anni, per un totale di

ca. 180 grammi (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP 2012.2890).

Questa Corte, stanti le dichiarazioni rilasciate dall’accusato, lo ha

condannato per il consumo di stupefacente a decorrere dal mese di novembre

2011.

Il procedimento a carico di IM 1 per titolo di contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti per il periodo dal giugno 2010

a novembre 2011 di cui al pt. 5 dell’atto d’accusa no. 53/2013, poiché

prescritto, è invece abbandonato ex art. 319 cpv. 1

lett. d, 320 cpv. 4, 329 cpv. 4, 379 e 403 cpv. 1 lett c CPP (sentenza CARP inc. 17.2013.183 e 17.2013.198 del

10.

aprile 2014, consid. 19).

13.

Sin dal primo interrogatorio,

l’accusato ha contestato recisamente di essere l’autore della piantagione di

cui all’atto d’accusa aggiuntivo, mantenendo la propria versione per tutto il

corso dell’inchiesta:

"

Ho già detto in polizia che sono in attesa di giudizio e mai

avrei dato la mia disponibilità a terzi all’allacciamento della mia acqua per

l’irrigazione di una coltivazione di canapa. […] non escludo che terze persone

siano entrate nella mia proprietà e abbiano aperto il rubinetto dell’acqua; io

non ho mai visto nessuno. […] se fossi stato coinvolto in questo “affare” avrei

di sicuro riempito le vasche di accumulo dell’acqua che sono state rinvenute a

monte dalla polizia ed eliminato la canna dell’acqua. In questo modo nessuno

avrebbe potuto ricondurre a me questa piantagione“

(VI di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 6).

13.1

Le dichiarazioni rilasciate da

IM 1 quanto all’asserito progetto della piccionaia corrispondono a quelle

dell’amico __________, cittadino __________, il quale interrogato il 25

settembre 2013 confermava l’esistenza del progetto della piccionaia, ma negava

di aver richiesto a IM 1 di poter disporre di un allacciamento dell’acqua.

(Rapporto d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649, sub. VI di __________

del 25.09.13, pag. 2 e 3).

13.2

La versione di IM 1 e __________

in merito all’esistenza di un progetto per la piccionaia è stata smentita da __________,

figlia della proprietaria della baracca, la quale, sentita a verbale, asseriva

che né l’imputato, né il di lui padre avevano richiesto alcun permesso per

sfruttare la piccionaia (Rapporto di complemento 21.11.13, AI 6 inc. MP

2013.

, sub VI di __________ del 20.11.13, pag. 2 e 3). Confrontato alle

dichiarazioni di __________, IM 1 dichiarava:

"

Non so come mai la stessa nega categoricamente che mio padre

abbia potuto contattare sua madre. Aggiungo comunque che io non ho visto

nessuno effettuare dei lavori presso la piccionaia. Ricordo all’interrogante

che io in quel periodo già lavoravo presso la __________.”

(VI di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 4).

13.3

Il principio della presunzione

d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2

patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002,

consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120

Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10

cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole

all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove

conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre

l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto

quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e

oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza

dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid.

2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_579/2009 del 9 ottobre

2009.

consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; sentenze CARP

17.2011.16

del 1. settembre 2011 consid. 10.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art.

10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,

Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Riklin, StPO, Kommentar,

Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad

art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73; sentenza CARP 17.2013.222 del 16

giugno 2014 consid. 4)

13.4

Ebbene, questa Corte, ben

ponderati gli atti istruttori ed in particolare le dichiarazioni rilasciate

dall’accusato, lo ha prosciolto dall’accusa di infrazione alla legge sugli

stupefacenti di cui all’atto d’accusa aggiuntivo ACC.2013.53. La

Corte ha ritenuto non vi sono prove sufficienti per addebitare all’accusato la

coltivazione outdoor sopra i monti di __________. In effetti gli accertamenti

agli atti costituiscono dei semplici indizi che non configurano, ancora, delle

prove concrete e decisive. In primis il rinvenimento delle due canne pressoché

identiche, una nei pressi dell’abitazione di IM 1, mentre la seconda nascosta

fra la vegetazione del bosco dei monti di __________, risulta evidente a questa

Corte che tale fatto, a lui solo, non è atto a fondare un giudizio di

colpevolezza dell’accusato. Sebbene lo stesso IM 1 abbia confermato che un

approvvigionamento idrico per la baracca dalla sua abitazione era in ogni

momento possibile (VI di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 4),

essendo la canna attaccata al rubinetto dell’acqua, agli atti non vi è prova

alcuna che dimostri che le due canne fossero collegate prima del loro

rinvenimento ed avessero funto da sistema d’irrigazione della piantagione. Alla

stessa stregua, non essendo stata interrogata la proprietaria della baracca,

non è possibile pronunciarsi sulle reali intenzioni di IM 1 quanto al progetto

della piccionaia. Stanti le dichiarazioni rilasciate da __________ e da __________,

il progetto appare certo fumoso; tuttavia, non vi è alcuna evenienza che possa

dimostrare che la piccionaia fosse una copertura per la coltivazione di

marijuana. Anche la circostanza secondo cui l’accusato avrebbe interrato solo

una parte della canna, lasciando invece la seconda interamente scoperta, non

può essere interpretata a suo sfavore. Semmai il contrario, essendo che non si

vede il motivo per cui egli avrebbe dovuto interrare solo una parte del tubo,

se il suo intento era quello di nasconderlo da occhi indiscreti.

Il generatore ed il trapano, a dire dello stesso IM 1, potevano

servire quale sistema di pompaggio dell’acqua (VI di IM 1 del 22.11.13, AI 4

inc. MP 2013.8649, pag. 5). A questo proposito, gli inquirenti hanno appurato

che il generatore rinvenuto sui monti di __________ era dello stesso modello di

quello figurante sullo scatolone depositato nei pressi dell’abitazione di IM 1.

Nondimeno, l’istruttoria non ha permesso di dimostrare con assoluta certezza

che tale scatolone fosse effettivamente quello che aveva contenuto il

generatore rinvenuto sulla piantagione, essendone stato ritrovato uno identico

presso la palestra __________, che IM 1 aveva acquistato per effettuare dei

lavori nella stessa, in occasione del sopralluogo 25.09.2013 (Rapporto

d’inchiesta 22.10.13, AI 1 inc. MP 2013.8649, sub. VI di IM 1 del 24.09.2013,

pag. 3 e del 25.09.2012, pag. 2). La versione di IM 1 è inoltre stata

confermata dal testimone __________, il quale ha specificato di aver acquistato

personalmente per conto dell’imputato il generatore e di averlo portato presso

la palestra __________ di __________ (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, AI 1 inc.

MP 2013.8649, sub. VI di __________ del 25.09.13, pag. 2). La versione

dell’accusato riguardo ad una messa in funzione del generatore presso la

propria abitazione risulta del tutto plausibile, a maggior ragione se si

considera che non vi è alcun riscontro gli atti - quale ad esempio la presenza

di impronte o di DNA appartenenti a IM 1 sul generatore della piantagione - che

possa confutare la versione dell’accusato.

In definitiva, le lacune

probatorie dell’impianto accusatorio non consentono un diverso apprezzamento

degli indizi, non senza rilevare come, nella fattispecie, l’inchiesta è stata

condotta in maniera superficiale, dando per scontata la responsabilità penale

dell’accusato, perdendo di vista la necessità di raccogliere accuratamente le

prove, in particolare omettendo di interrogare le persone direttamente

coinvolte, rinunciando ad esperire i necessari accertamenti circa l’esistenza

di eventuali tracce biologiche dell’imputato nella zona della piantagione e

rinunciando a monitorare la situazione per verificare chi si recava davvero

presso la piantagione.

14.

Giusta l’art. 19 cpv. 1 della

LF sugli stupefacenti (LFStup), chiunque intenzionalmente e senza essere

autorizzato tra l’altro coltiva, fabbrica o produce, detiene, distribuisce,

procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi

scopi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un

anno cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è grave se l’autore

sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di

stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cpv. 2

lett. a) (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), circostanza

realizzatasi nel caso concreto, visti i quantitativi di marijuana ascrivibili

all’imputato.

Ne discende che IM 1 è stato ritenuto autore colpevole di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, incendio colposo, infrazione

alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

15.

Quanto ai criteri

determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale.

L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla

colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni

personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il

legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione

l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la

giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente

adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura

appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2

con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101).

Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni

marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non

potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi

(Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72

ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo

l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis

mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op.

cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno

indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato

(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1

pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1

pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

15.1

Vanno inoltre considerati

-sempre secondo la citata giurisprudenza- la situazione familiare e

professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione

seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la

reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV

112.

consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata

nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena

(Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli

obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc.

(DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid.

6.

;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre

2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7).

Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di

secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di

prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto

quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla

colpa” (DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume

rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in

modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente

art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi

concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere

giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV

150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

15.2

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il

giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di

pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di

precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la

regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi

negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento

dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.

4.2.2

).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato

condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la

condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli, art. 42 cpv. 2 CP. L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione

della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano

date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata

all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno

2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.

3.1

).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio

2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle

che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella

condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non

pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della

sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni

determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre

che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.

2.1

; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,

pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,

indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa

valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione

da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e

positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).

In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide

garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la

sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

15.3

Nel caso in esame, ad oggi

sembrano essere venuti meno i motivi a delinquere. La documentazione prodotta

dalla difesa è rassicurante sui progetti futuri dell’imputato, il quale in aula

ha confermato di aver cambiato vita ed aver rinunciato definitivamente alla

coltivazione della marijuana.

In merito alla revoca della

sospensione condizionale della pena inflitta il 10.02.2009 dal Bezirksgericht __________,

questa Corte, in base alla documentazione presentata dalla difesa, ritiene che

ad oggi non vi sia da attendersi una recidiva e che la sospensione di detta

pena non vada revocata. Dal giorno della propria scarcerazione, IM 1 non ha più

commesso alcun reato. Egli ha profuso numerosi sforzi per trovare lavoro,

lavorando in un primo tempo presso la ditta __________ per poi divenire

rappresentante di macchinari edili per una ditta di __________ ed in seguito

essere assunto come tuttofare presso la __________, una società di take away

per un salario di circa 3'900.- al mese (VI di IM 1 del 22.11.2013, AI 4, MP

2013.

, pag. 8). Attualmente IM 1 lavora al 50% presso la ditta __________

come tuttofare, dove verosimilmente verrà assunto al 100% dal 1° gennaio 2015.

La

Corte, tutto ben ponderato, ha dunque ritenuta equa una pena detentiva di 28

mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto, di cui 21 mesi sospesi

condizionalmente e 7 da espiare. Il periodo di prova, per rafforzare la

prognosi, è stato fissato a 5 anni. IM 1, per la contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, è altresì condannato al pagamento di una multa di fr. 500.-.

Consapevole di non avere competenza alcuna per definire le

modalità di esecuzione della pena, trattandosi di un caso particolare, la

scrivente Corte si permette di chiedere al GPC che si occuperà del caso di

consentire a IM 1 di scontare la parte di pena non sospesa in una modalità che

gli consenta di mantenere il lavoro (v. sentenza CARP del 4 giugno 2014,

consid. 8.5, sentenza GPC 7 ottobre 2014, in re G.,6B_668/2007 consid. 5.4,

6B_582/2008;6B_726/2011; Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma

degli arresti domiciliari, art. 1 lett. a).

16.

La

Corte ha pronunciato la confisca di tutto quanto in sequestro, così come

elencato nell’atto d’accusa aggiuntivo no. 19/2014 del 5 febbraio 2014.

17.

La tassa di giustizia di fr.

1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di ¾.

Visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 46, 47, 49, 51, 69, 109, 222 CP;

19, 19a LStup; 116 LStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

per avere,

nel corso del periodo estate 2010 – 27.06.2012, a __________, __________

ed in altre imprecisate località, coltivato, prodotto, depositato e alienato un

imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 50 chili e 700

grammi, realizzando così, per mestiere, un guadagno considerevole di almeno

CHF 228'000.00;

1.2

incendio colposo

per avere,

il 27.06.2012, a __________, presso la palestra __________ da lui

gestita, cagionato, per negligenza, un incendio da cui è derivato un danno alla

cosa altrui;

1.3

infrazione alla LF sugli

stranieri

per avere,

nel periodo 2011 - inizio estate 2012,

a __________, facilitato l’entrata in Svizzera e il soggiorno presso un locale

adiacente a quelli destinati alla coltivazione indoor di canapa, sotto la

palestra __________, del cittadino __________ __________, del cittadino __________

__________ e di un cittadino __________ di nome __________, non meglio

identificato, procurando loro l’attività di controllo e coltivazione dell’impianto

indoor di canapa, nonostante fossero sprovvisti dei necessari permessi;

1.4

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel corso del periodo novembre 2011 – 27.06.2012, a __________ ed

in altre imprecisate località, consumato un imprecisato quantitativo di

marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto:

2.1

dall’imputazione di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il periodo dal giugno 2010

a novembre 2011 di cui al pt. 5 dell’atto d’accusa no. 53/2013;

2.2

dall’imputazione di

sottrazione aggravata di energia di cui al pt. 4 dell’atto d’accusa no.

53/2013;

2.3

dall’imputazione di

infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui all’atto d’accusa aggiuntivo no.

19/2014.

3.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1

alla pena detentiva di 28

(ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento di una multa di

fr. 500.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena

detentiva pari a 5 (cinque) giorni.

4.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di

prova di anni 5 (cinque).

Per il resto è da espiare.

5.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena detentiva di 16 mesi emessa con

sentenza 10.02.2009 dal Bezirksgericht __________.

6.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro, così come elencato nell’atto d’accusa aggiuntivo no.

19/2014 del 5 febbraio 2014.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di

¾, il rimanente ¼ è a carico dello Stato.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 10'417.70

Multa fr. 500.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 121.70

fr. 12'039.40

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (3/4)

Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 7'813.28

Multa fr. 500.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 91.28

fr. 9'154.56

============

Il rimanente è a carico

dello Stato (1/4).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera