72.2013.63
Truffa aggravata per mestiere, 89 episodi di cui 5 consumati (tot. fr 168'000) 84 tentati (tot. fr. 1'462'000), per avere contattato persone anziane, fingendosi con astuzia parenti o amici in difficol
23 luglio 2013Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2013.63
Mendrisio,
23 luglio 2013/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1
GI 2
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo Palazzo Pretorio, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
ACPR 9
ACPR 10
ACPR 11
ACPR 12
ACPR 13
ACPR 14
ACPR 15
ACPR 16
ACPR 17
ACPR 18
ACPR 19
ACPR 20
ACPR 21
ACPR 22
ACPR 23
ACPR 24
ACPR 25
ACPR 26
ACPR 27
ACPR 28
ACPR 29
ACPR 30
ACPR 31
ACPR 32
ACPR 33
ACPR 34
ACPR 35
ACPR 36
ACPR 37
ACPR 38
ACPR 39
ACPR 40
ACPR 41
ACPR 42
ACPR 43
ACPR 44
ACPR 45
ACPR 46
ACPR 47
ACPR 48
ACPR 49
ACPR 50
ACPR 51
ACPR 52
ACPR 53
ACPR 54
ACPR 55
ACPR 56
ACPR 57
ACPR 58
ACPR 59
ACPR 60
ACPR 61
ACPR 62
ACPR 63
ACPR 64
ACPR 65
ACPR 66
ACPR 67
ACPR 68
ACPR 69
ACPR 70
ACPR 71
ACPR 72
ACPR 73
ACPR 74
ACPR 75
ACPR 76
ACPR 77
ACPR 78
ACPR 79
ACPR 80
ACPR 81
ACPR 82
ACPR 83
ACPR 84
ACPR 85
ACPR 86
ACPR 87
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 30.11.2012
al 21.02.2013 (84 giorni)
in esecuzione anticipata della
pena dal 22.02.2013
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 56/2013 del 10 giugno 2013 emanato dal Procuratore
Pubblico PP 1, di
1. truffa per mestiere
per avere,
agendo per mestiere,
agendo con la correità di non meglio precisati __________ e __________,
ingannato, rispettivamente tentato di ingannare, con astuzia più
persone affermando cose false, dissimulando cose vere, confermandone subdolamente
l’errore,
inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio
patrimonio,
ottenendo così, con tale agire, denaro per un valore complessivo
di 168'000.00 CHF e tentato di ottenere denaro e gioielli per un valore
complessivo di 1'462'000.00 CHF.
e meglio
dopo che dall’estero i correi contattavano telefonicamente le
vittime, per lo più anziani cogliendo abilmente quelle minime informazioni al
fine di fingersi un amico d’infanzia, di famiglia o un parente e sollecitandole
insistentemente sull’assoluta necessità di ottenere da loro un prestito al fine
di acquistare nella maggior parte dei casi, una vettura, in difetto della quale
la somma asseritamente già versata, sarebbe andata persa o l’affare sarebbe
sfumato, promettendo loro, contrariamente al vero, la restituzione del prestito
in breve tempo,
presentandosi quindi IM 1 sotto le mentite spoglie di un
segretario/consulente di banca, già presente in loco, in attesa di intervenire
su chiamata di __________ o __________, all’appuntamento prefissato, ritirando
dalle mani delle vittime i soldi,
indotto rispettivamente (tentato di indurre) e così quest’ultime,
stordite dall’insistenza e dalla fretta loro imposta, per ingenuità e
generosità d’animo, a prelevare e infine a consegnare il denaro pretesi,
e segnatamente
1.1. il 06.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 74, inducendola a consegnare CHF 25'000,
1.2. il 7.11.2012 a __________,
ingannato con un’astuzia una signora anziana, inducendola consegnare la somma
di CHF 40'000,
1.3. il 8.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia, un uomo anziano inducendolo a consegnare la somma di CHF
40'000,
1.4. il 9.11.2102 a __________,
ingannato con astuzia inducendola a consegnare CHF 58'000,
1.5. il 9.11. 2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 25 inducendolo a consegnare CHF 5'000,
1.6. il 6.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 85, non ottenendo la somma richiesta di CHF
50'000.00 solo grazie all’intervento di terzi,
1.7. il 6.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 26, non ottenendo la somma richiesta di CHF
25'000.00, solo poiché ne aveva a diposizione mille,
1.8. il 7.11.2012 a __________
ingannato con astuzia ACPR 34, non ottenendo la somma richiesta 75'000, solo
grazie all’intervento di terzi,
1.9. il 7.11.2012 a __________
ingannato con astuzia ACPR 40, non ottenendo la somma richiesta di 70'000,
grazie all’intervento di terzi,
1.10. l’8.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 28, non ottenendo il prestito richiesto per mancanza
di liquidità,
1.11. l’8.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 64, non ottenendo la somma richiesta di CHF 20'000,
grazie all’intervento di terzi,
1.12. il 28.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 8, non ottenendo la somma richiesta di CHF 20’000,
solo per mancanza di liquidità,
1.13. il 28.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 10, non ottenendo la somma richiesta di CHF 25'000,
solo per mancanza di liquidità,
1.14. il 28.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 59, non ottenendo la somma richiesta di CHF 150'000,
giungendo in ritardo in Canton _______,
1.15. il 29.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 21, non ottenendo la somma richiesta di CHF 50'000,
grazie all’intervento di terzi,
1.16. il 29.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 15, non ottenendo la somma richiesta di CHF 250'000
grazie all’intervento di terzi,
1.17. il 29.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 19, non ottenendo la somma richiesta di CHF 12'000,
grazie al’intervento di terzi,
1.18. il 30.11.2012 a __________,
ingannato con astuzia ACPR 44, non ottenendo la somma richiesta di CHF 50'000,
grazie all’intervento di terzi,
1.19. il 06.11.2012 a __________, tentato,
senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 1 mediante la richiesta di CHF 85'000.--,
1.20. il 6.11.2012 a __________,
tentato, senza successo, di ingannare con astuzia, ACPR 32,
1.21. il 6.11.2012 a __________,
tentato, senza successo, di ingannare con astuzia, ACPR 20,
1.22. il 6.12.2012 a __________,
tentato, senza successo, di ingannare con astuzia, ACPR 54,
1.23. il 7.11.2012 a __________,
tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 81 mediante la richiesta
di CHF 25'000,
1.24. il 7. 11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 87,
1.25. il 7.11.2012 a __________,
tentato di ingannare senza successo di ingannare con astuzia ACPR 56, mediante
la richiesta di CHF 20'000.—,
1.26. il 7.11.2012 a __________
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 2,
1.27. il 7.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 70, mediante la richiesta
di CHF 6'000,
1.28. il 7.11.2012 a __________
tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 68,
1.29. il 7.11.2012, a __________,
tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 55,
1.30. il 7.11.2012 a __________,
tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 23,
1.31. l’8.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 79, mediante la richiesta
di denaro di CHF 35'000,
1.32. l’8.11.2012 a __________,
tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 49,
1.33. l’8.112012 a __________,
tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 71,
1.34. l’8.11.2012 a __________,
tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 73,
1.35. l’8.11.2012 a __________,
tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 60,
1.36. l’8.11.2012, a __________
tentato, senza successo di ingannare con astuzia ACPR 61, mediante la richiesta
di CHF 20'000,
1.37. l’8.11.2012 a __________
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 62 mediante la richiesta
di CHF 25'000,
1.38. l’8.11.2012 __________,
tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 72,
1.39. l’8.11.2012 a __________
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 75, mediante la richiesta
di denaro di CHF 1’000,
1.40. l’8.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 82,
1.41. l’8.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare ACPR 86, mediante la richiesta di denaro di
CHF 20'000,
1.42. l’8.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 42,
1.43. l’8.11.2012 a __________
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 52,
1.44. l’8.11.2012 a __________
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 78,
1.45. l’8.11.2012 a __________
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 13,
1.46. l’8.11.2012 a __________
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 24, mediante la richiesta
di CHF 15'000,
1.47. l’8.11.2012 a __________
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 36, mediante la richiesta
di denaro di CHF 20'000,
1.48. il 27.11. 2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 84, mediante la richiesta
di CHF. 10'000,
1.49. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 38,
1.50. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 11,
1.51. il 27.11.2012 a __________
tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 27,
1.52. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia, ACPR 41,
1.53. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 45,
1.54. il 27.11.2012 a __________,
tentato, senza successo di ingannare con astuzia ACPR 50,
1.55. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 58, mediante la richiesta
di denaro di CHF 80'000.—,
1.56. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 80, mediante la richiesta
di denaro di CHF 25'000,
1.57. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 66,
1.58. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 66,
1.59. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 48,
1.60. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia, ACPR 47, mediante la richiesta
di denaro di CHF 10'000,
1.61. il 27.11.2012 a __________,
tentato, senza successo di ingannare con astuzia ACPR 65,
1.62. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 9, mediante la richiesta
di CHF 27'000,
1.63. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia, ACPR 51,
1.64. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 37,
1.65. il 27.11.2012 a __________,
tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 4,
1.66. il 28.11.2012 a __________
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 53,
1.67. il 28.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 6,
1.68. il 28.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare ACPR 7,
1.69. il 28.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare, con astuzia ACPR 57, mediante la richiesta
di denaro di CHF 20’000,
1.70. il 28.1.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 3, mediante la richiesta
di denaro di CHF 20'000,
1.71. il 29.11.2012, a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 39,
1.72. il 29.11.2012 a __________
tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 83,
1.73. il 29.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 5, mediante la richiesta
di denaro di CHF 15'000,
1.74. il 29.11.2012 a __________
tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 18,
1.75. il 29.11.2012 a __________
tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 17, mediante la richiesta
di CHF 20'000,
1.76. il 29.11.2012 a __________
tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 46, mediante la richiesta
di CHF 16'000,
1.77. il 29.11.2012 a __________,
presso la sorella, tentato, senza successo di ingannare con astuzia ACPR 76,
1.78. il 29.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 22,
1.79. il 29.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 29, mediante la richiesta
di CHF 40'000,
1.80. il 29.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare ACPR 33,
1.81. il 29.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia, ACPR 31,
1.82. il 29.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 30,
1.83. il 29.11.2012 a __________
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 14,
1.84. il 29.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 16,
1.85. il 29.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannate con astuzia ACPR 77, mediante la richiesta
di CHF 15'000,
1.86. il 29.11.2012a __________
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 63,
1.87. il 30.11.2012 a __________,
tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 12, mediante la richiesta
di denaro di CHF 25'000,
1.88. il 30.11.2012 a __________,
tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 43, mediante la
richiesta di denaro di CHF 25'000,
1.89. il 30.11.2012 a __________
tentato, senza successo di ingannare con astuzia ACPR 35, mediante la richiesta
di denaro CHF 25'000,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dagli art. 146 cpv. 2 CP e 22 CP;
Presenti:
§ il Procuratore
Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
§ l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
§ l’interprete per la
lingua __________, __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:01 alle ore
17:23.
Sentiti: § la Procuratrice Pubblica, per la sua requisitoria,
la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
La PP sostiene trattarsi di una vera e propria organizzazione, i
quali membri sostituiscono i telefoni di continuo per non lasciare tracce ed
effettuano innumerevoli chiamate ogni ora senza sosta.
Per capire la gravità di quanto commesso, la PP rinvia alle
dichiarazioni dell’accusatrice privata ACPR 74 alla quale sono stati sottratti
CHF 25'000, quelli che erano i risparmi di una vita.
Precisa che fra gli accusatori privati vi sono solo 3-4 persone
nate dopo il 1940, si tratta di persone anziane che agiscono in buona fede
convinte di aiutare un caro parente. Gli interlocutori camuffano la voce dietro
ad un raffreddore e fingono di interessarsi allo stato di salute della vittima.
Dopo l’approccio gentile arriva la richiesta: insistente, tanto quanto il
numero di chiamate effettuate. La PP fa l’esempio del signor ACPR 25 il quale è
stato chiamato ripetutamente nel giro di pochi minuti, e sottolinea come dopo
la consegna dei soldi per la vittima subentri la vergogna.
La PP afferma come l’imputato IM 1, mentre i suoi correi
chiamavano le vittime prescelte dai loro cataloghi, aspettava in zona e si
spostava in taxi. Egli è arrivato in Ticino ben due volte (dimostrate) e tutti
Fatti
i giorni ha consumato una truffa.
Fa notare come IM 1 mentre attendeva istruzioni passava il tempo:
postriboli, cinema, ecc.. I suoi spostamenti, verificati con la traccia
lasciata dal suo cellulare, coincidono con le zone dove risiedono le vittime
contattate allo stesso tempo dai correi.
È IM 1 che prende in consegna i soldi, è quindi una pedina, ma una
pedina importante, per questo secondo la Pubblica accusa è da considerarsi correo.
La PP sostiene poi che la colpa dell’imputato è grave: uscito di
prigione nel giugno del 2012 a novembre dello stesso anno, delinque nuovamente
per ottenere una remunerazione di CHF 10'000, cifra enorme per chi vive in __________.
Per tutti questi motivi, la PP chiede una pena detentiva di 3 anni
e 6 mesi da espiare;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni.
Premette che la truffa dei falsi nipoti è antipatica e fastidiosa.
Afferma però che su IM 1 vi è anche qualcosa di buono da dire: 89 casi
nell’atto d’accusa (fra cui precisa figurano 72 colloqui di poco più di 30
secondi dove le vittime hanno fin da subito riconosciuto l’imbroglio) sono
stati ammessi nella loro totalità. Alla fine dell’istruttoria egli aveva
ammesso e riconosciuto i fatti. Questo per la difesa ha una certa importanza in
quanto mostra un cambio di mentalità.
La difesa ritiene che si può rimproverare che agli inizi
l’imputato non sia stato completamente collaborativo, ma non si può non
considerare che, delle cinque truffe andate a segno, due (rilevanti, per ben
CHF 40'000 l’una) le si conoscono solo grazie all’imputato che le ha
spontaneamente indicate a verbale. Sottolinea poi che tanto erano lontane
queste truffe dall’essere scoperte che ancora oggi non si conoscono le vittime:
nessuno si è annunciato.
Il collaborare, l’ammettere, di sicuro non è quello che gli sarà
stato detto e insegnato quando è stato ingaggiato per compiere questi reati.
L’imputato ha dunque facilitato il processo. Da considerare poi secondo il
difensore anche il fatto che IM 1 non è il ricco annoiato che ha cercato il
brivido dell’evasione, egli ha commesso reati per arrivare a fine mese. Sulle
modalità di realizzazione delle truffe il IM 1 non aveva voce in capitolo. Non
sa quante persone siano state contattate né quanti soldi venivano richiesti,
tutto ciò sfuggiva infatti dal suo controllo.
Tutto considerato l’avv. DUF 1 stima una pena di base di circa 2
anni e 2 mesi. Aggiunto il peso della recidiva, in questo caso non specifica ma
recente, stima una pena di 2 anni e 6 mesi, ridimensionata a 2 anni o poco più in
virtù delle ammissioni, soprattutto di quelle due truffe ammesse senza che
nessuno ancora oggi sappia l’identità delle vittime, come pure in virtù dell’ammissione
generale dell’intero atto.
La difesa riconosce che la pena non può essere sospesa
condizionalmente e giudica tale fatto un motivo in più per comprimerla, visto
anche che dovrà essere espiata lontano da casa. Soprattutto, sottolinea il
gesto di IM 1 di devolvere tutti i suoi risparmi al tribunale e agli accusatori
privati.
Chiede quindi una riduzione della pena vicina ai 2 anni da espiare
e non si oppone ad eventuali richieste di confisca degli oggetti e del denaro
sequestrati;
§ la
Procuratrice Pubblica precisa che chiede la confisca di tutto quanto
sequestrato;
§ il
Presidente ne prende atto.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. L’imputato, cittadino __________,
è nato a __________. Secondogenito di una fratria di sette (5 fratelli e due
sorelle), non ha alcuna formazione, non ha mai lavorato ed è sostenuto
interamente dalla famiglia. I genitori sono divorziati. La madre fa la
casalinga ed il padre fa il venditore di tappeti. I fratelli vivono col padre e
le sorelle con la madre. All’età di 18 anni è diventato padre di un figlio, che
non vede dal 2004, nato da una relazione con una cittadina __________ poi
emigrata in __________. Il figlio, attualmente undicenne, vive con la madre in __________.
Dal profilo della salute, l’imputato lamenta di essere epilettico da ca. 13
anni.
Considerandi
2.
La vita dell’accusato è in
realtà costellata di condanne penali. Incensurato in Svizzera, a suo carico
risultano diverse condanne in patria prevalentemente per furti, rapina, minacce
contro funzionari, falsità in certificati e soppressione di documenti, l’ultima
delle quali nel 2009 a quattro anni e mezzo di reclusione per, asseritamente,
una serie di furti con scasso e in banda presso grandi magazzini. La sua
liberazione è intervenuta il 29 giugno 2012. Per i dettagli si rinvia all’AI 68.
3.
Sui fatti l’imputato è reo
confesso. Il suo compito era quello di eseguire le istruzioni di coloro che
effettuavano le truffe telefoniche e ritirare il denaro presso le vittime. In
qualche caso le vittime non sono cascate nel tranello, in altri, persone
prevalentemente anziane, sono state indotte a consegnare il denaro. Ben
istruito, dall’aspetto distinto, l’imputato, dopo aver ritirato la somma, in
qualche caso si è pure attardato in, in vero, disgustosi salamelecchi come il baciamano
alla vittima di cui al n. 1.4. cui aveva appena sottratto con l’inganno
58'000.- CHF. Così il rapporto di polizia:
"
Le informazioni nonché le conoscenze in possesso ai nostri
servizi possono dare questa descrizione circa il modo di agire di queste bande
di truffatori.
Informazioni che trovano pienamente riscontro anche con inquirenti
di altri Cantoni e di altre Nazioni, dove soono state portate a termine
indagini analoghe. In particolare abbiamo avuto uno scambio di informazioni con
i colleghi _________ i quali hanno portato a termine una vasta indagine contro
questi truffatori di nazionalità __________.
In grandi linee possiamo così riassumere le modalità operative di
questa grossa organizzazione criminale.
In __________ vi sono delle persone che fungono da “telefonisti”.
Gli stessi utilizzano numeri di cellulari __________ senza obbligo di notifica,
dunque senza possibilità da parte delle autorità di risalire all’utilizzatore
di questi numeri. Questi mediante supporti informatici, eseguono delle ricerche
di nomi di battesimo che secondo i loro criteri potrebbero appartenere a
persone anziane.
Prima di iniziare la loro attività, trovano accordo con loro
connazionali che dovranno poi svolgere la seconda parte della truffa, ovvero il
ritiro del denaro. Queste persone, anch’esse di nazionalità __________ e di
origine room, possono essere dei famigliari o anche semplicmente dei buoni
conoscenti. Persone che posso risiedere anch’esse in __________ (vedi il caso
del nostro imputato) o essere stanziati in campi nomadi del _______.
Trovato l’accordo su chi chiama e chi ritira il denaro, la banda è
dunque pronta a mettere in atto le sue attività criminali.
Viene dunque deciso il giorno e la zona da colpire. Una volta che
la persona che incasea il denaro è nella zona prescelta, i “telefonisti”
iniziano a telefonare a ripetizioni alle possibili vittime. Telefonate che
hanno un’intensità impressionate e che in pochi minuti raggiungono un notevole
numero di persone.
Nel mentre i “telefonisti” eseguono ciò, con il chiaro intento di
adescare una vittima, l’autore che si trova nella zona prescelta, si posiziona
in luoghi centrali e/o affollati attendendo istruzione dai “telefonisti”.
Appena qualcuno cade nell’inganno i “telefonisti” informano il
loro complice sull’indirizzo dove recarsi per incassare il denaro. Questo
mediante taxi raggiunge così in breve tempo il domicilio della vittima.
Con i vari stratagemmi oramai noti, il “telefonista” obbliga la
vittima ad uscire di casa e scendere in strada per incontrare il loro complice
e consegnare il denaro.
A consegna eseguita la banda cessa nel suo agire e con i soldi al
sicuro rientra alla base.
Base che potrebbe essere in ___ ma anche direttamente in __________.
Precisiamo che, sempre stando a quanto emerso dallo scambio di
informazioni con colleghi a livello internazionale, gli accordi prevedono che
il 50% del bottino spetti al “telefonista” il rimanente 50% a
chi si reca sul posto per il ritiro del denaro. Questo aspetto verrebbe
puntualmente mantenuto e rispettato tra i componenti della banda.
Per quanto riguarda invece i vari contatti tra la banca, anch’essi
avvengono mediante schede telefoniche __________ senza obbligo di notifica.
Numeri che non sono gli stessi adoperati per contattare le
vittime ma unicamente utilizzati per i contatti fra i compenenti della banda.
Anche questi numeri, come queli utilizzati per contattare le
vittime, vengono continuamente sostituiti anche se forse con un ritmo minore.
Infatti, se possiamo stimare che i numeri usati per contattare le vittime hanno
una “vita” di al massimo un paio di settimane, quelli usati per contattarsi tra
di loro possono avere anche un utilizzo di qualche mese.
Questo modo di agire, ben collaudato, permette loro di operare in
diverse Nazioni europee, con un’estrema facilità e con ottime possibilità di
riuscita. Segnaliamo infatti come nella sola Svizzera questo genere di truffa
frutti agli autori svariati milioni di franchi all’anno.
A fronte di quanto indicato, facciamo rimarcare come le
modalità di agire appena elencate, rientrano appieno in quelle utilizzate
dall’arrestato e dai suoi complici (non ancora identificati).
Arresto:
La mattina di venerdì 30.11.2012. venivamo contattati dal sig. ACPR
12.
Lo stesso ci informava d’aver ricevuto una chiamata sospetta. Essendo lui
ben informato sull’agire di queste bande di truffatori, intuiva subito di
trovarsi confrontato con un tentativo di truffa.
Decideva dunque di ascoltare il suo interlocutore e di dar seguito
alle sue richieste.
Appena fatto ciò, come detto, ci avvisava permettendoci di
prendere le dovute contromisure.
Veniva dunque messo in atto un dispositivo di controllo nei pressi
della sua abitazione ubicata a __________ in Via __________.
Si aveva dunque modo di osservare IM 1 che, seduto su di un
muretto poco lontano dall’entrata dello stabile, maneggiava di continuo i suoi
due apparecchi telefonici.
Ci si avvicinava al sospettato che, alla nostra vista (pattuglia
in abiti civili), appena legittimati, si dava immediatamente alla fuga gettando
a terra uno dei due telefoni cellulari. (trattasi dell’apparecchio Nokia di
colore nero con inserita la scheda __________).
Dopo alcune decine di metri di inseguimento a corsa si poteva
comunque fermare ed arretare il soggetto. Tradotto nei nostri uffici veniva
così interrogato, arrestato ed associato al carcere della Farera.
Sorveglianza telefonica – ascolto in diretta
Segnaliamo coe quella mattina i ostri servizi erano già in allerta
ed attivit su questo genere di fenomeno. Infatti quella settimana, viste le
numerose segnalazioni di tentativi di truffa giunti dalla popolazione, erano
stati attivati dei controlli telefonici in diretta con l’ascolto di due numeri __________.
Questi ascolti ci avevano permesso di sentire alcune conversazioni, ma come
detto in precedenza, non tutte le telefonate venivano da noi intercettate.
Questo per il semplice motivo che gli autori, a prova di quanto da noi
descritto nel modus operandi, utilizzavano altri numeri di chiamata a noi
sconosciuti (allegati 92 e 93)
Indagine
Immediatamente dopo l’arresto di IM 1 si dava avvio alla nostra
indagine. Come primo aspetto veniva affrontato quello della telefonia.
Su un fronte venivano interrogate le varie persone vittime dei
numerosi tentativi, chiedendo ai loro provider di identificare il numero del
chiamate, sull’altro fronte si chiedevano tutti i dati retroattivi delle schede
e apparecchi telefonic in possesso di IM 1.
A tale proposito segnaliamo come in data 06.11.2012 alle ore 0800
circa, il Corpo Guardie di Confine, eseguiva un controllo a __________
dell’arresto che viaggiava su di un treno partito da __________. Durante questo
controllo le Guardie avevano modo di annotare il numero IMEI di tre telefoni
cellulari Nokia (vedi nostro rapporto accertamento tecnico del 03.12.2012).
A mano di tutti e questi numeri di telefono nonché di numeri IMEI
di apparecchi telefonic in uso a IM 1 venivano chiesti ed ottenuti i tabulati
retroattivi (allegati 89, 90 e 91).
È dunque stato possibile ottenere importanti informazioni sui
contatti e spostamenti eseguiti dall’arrestato in concomitanza con le truffe
consumate o tentate.
Per questo facciamo ambio riferimento ai verbali redatti al
Ministero Pubblico, dove sono stati intrecciati gli spostamenti di IM 1 con le
chiamate eseguite dai complici alla ricerca delle vittime”.
4.
Detto che nemmeno la
qualifica giuridica dei fatti presta il fianco a critiche, nella fattispecie,
sostanzialmente, oggetto del procedimento è la pena.
Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità
della colpa è fondamentale. L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita
anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di
prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del
condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può
ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze
sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del
17.
aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV
97.
consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono
tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata
alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso
di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II,
Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n.
17.
e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza
relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a
mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione
svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il
movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza,
il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione
del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la
reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le
difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato
(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1
pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1
pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza-
la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui
ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47
con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.
289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della
pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età,
agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva
ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid.
6.
;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre
2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op.
cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per
converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al
riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare
la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena
superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).
Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume
rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in
modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente
art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi
concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere
giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV
150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la
CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione
rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme
all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta
confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma
occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,
che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai
arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le
sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il
principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante
solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5
settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).
5.
La colpa di IM 1 è
oggettivamente grave perché ha agito sistematicamente, in un numero importante
di occasioni, riuscendo pure a sottrarre importi considerevoli a vittime ignare
del raggiro che hanno avuto il solo torto di fidarsi dell’abile, quanto
disonesto, telefonista che ha fatto loro credere trattarsi davvero di un
parente. E non vi è nulla di più umiliante per le vittime che di scoprire di
essere state raggirate in questo modo, in esse subentrando spesso la vergogna,
il sentimento di esser state degli stolti, che ingenerano spesso ferite
profonde, al di là del danno economico, nella proprio autostima. L’imputato ha
agito pienamente consapevole di essere membro di un’organizzazione di
mascalzoni senza scrupoli, pronti a privare la povera gente anche di tutto
quello che avevano, se solo si pon mente al tentativo di cui al n. 1.13. nella
misura in cui, dopo una richiesta di partenza di CHF fine mese (era il 28.11),
l’interlocutore l’ha invitata insistentemente e cercando di infonderle sensi di
colpa in caso di diniego, a comunque darle tutto quello che aveva. Avesse
funzionato, l’anziana si sarebbe ritrovata senza un quattrino e con le fatture
del mese precedente ancora da pagare. Un modo di fare che non può non essere
definito ignobile. Se, da un lato è vero che l’imputato agiva dietro ordini di
terzi, è altrettanto vero che in poco tempo ha saputo ben reinserirsi nella
delinquenza, guadagnandosi poi la necessaria affidabilità nella misura in cui,
organizzazioni criminali del genere, non affidano compiti così importanti come
il ritiro del denaro, a persone di cui non possono fidarsi. Ad aggravare la
colpa dell’imputato vi sono, di poi, i precedenti: senza una formazione, sin da
minorenne non ha mai lavorato se non nell’ambito della delinquenza, per giunta
organizzata, tanto che non sono passati molti mesi dalla sua scarcerazione che
è venuto fino in Svizzera per mettere a profitto le truffe di cui in rassegna.
A suo favore la Corte ha considerato una buona collaborazione con gli
inquirenti, e, sebbene indotta dal difensore, l’espressa disponibilità a
destinare il suo spillatico che guadagna in carcere al parziale risarcimento
delle vittime, quale concreto segno di assunzione di responsabilità.
6.
Tutto ciò considerato e ben
ponderato la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di due anni e otto mesi.
La prognosi essendo del tutto infausta a causa dei numerosi precedenti e della
totale assenza di un concreto progetto di risocializzazione al suo paese, la
pena deve essere integralmente da espiare, senza che ci si debba chinare sulla
questione delle circostanze, peraltro inesistenti, particolarmente favorevoli
ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP
Visti gli artt. 12, 22, 40, 42, 47, 51, 70, 146 CP;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
truffa aggravata siccome
commessa per mestiere
per avere,
agendo in correità dei non meglio precisati __________ e __________,
ingannato e tentato di ingannare con astuzia più persone affermando cose false,
dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l’errore, inducendole ad
atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, compiendo sull’arco di 8 giorni,
ovvero dal 6 al 9 novembre 2012 e dal 27 al 30 novembre 2012, un totale di 89
truffe delle quali 5 consumate e 84 tentate;
e meglio per avere,
mentre i correi __________ e __________ contattavano
telefonicamente le vittime, per lo più persone anziane appositamente
selezionate, fingendosi con astuzia parenti o amici di famiglia facendo loro
intendere di trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito (es. per
l’acquisto di una vettura o l’impellente conclusione di un investimento), fino
a convincerli, rispettivamente tentare di convincerli, a recarsi in banca e
prelevare importanti somme con la promessa di restituire il denaro il giorno
seguente o poco dopo,
seguito le istruzioni telefoniche degli stessi __________ e __________
recandosi nei luoghi da questi indicati per incontrare le vittime, fingendosi
al loro cospetto, a seconda del caso, un uomo d’affari o altro, ritirando dalle
loro mani i soldi approfittando della loro ingenuità e bontà d’animo, per poi
allontanarsi subito dopo, il tutto riuscendo ad incassare un importo
complessivo di CHF 168'000.— e tentando di incassarne CHF 1'462'000.—;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Di conseguenza,
2.
IM 1 è condannato:
2.1
alla pena detentiva di 32
(trentadue) mesi da espiare,
da dedursi il carcere preventivo sofferto e la parte di pena già
espiata;
2.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 500.— e dei disborsi.
3.
È ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro, come elencato nell’atto d’accusa.
4.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.La
retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 66'088.00
Inchiesta preliminare fr. 500.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 296.90
fr. 66'884.90
============