Lexipedia

Decisione

72.2013.63

Truffa aggravata per mestiere, 89 episodi di cui 5 consumati (tot. fr 168'000) 84 tentati (tot. fr. 1'462'000), per avere contattato persone anziane, fingendosi con astuzia parenti o amici in difficol

23 luglio 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i giorni ha consumato una truffa.

Fa notare come IM 1 mentre attendeva istruzioni passava il tempo:

postriboli, cinema, ecc.. I suoi spostamenti, verificati con la traccia

lasciata dal suo cellulare, coincidono con le zone dove risiedono le vittime

contattate allo stesso tempo dai correi.

È IM 1 che prende in consegna i soldi, è quindi una pedina, ma una

pedina importante, per questo secondo la Pubblica accusa è da considerarsi correo.

La PP sostiene poi che la colpa dell’imputato è grave: uscito di

prigione nel giugno del 2012 a novembre dello stesso anno, delinque nuovamente

per ottenere una remunerazione di CHF 10'000, cifra enorme per chi vive in __________.

Per tutti questi motivi, la PP chiede una pena detentiva di 3 anni

e 6 mesi da espiare;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni.

Premette che la truffa dei falsi nipoti è antipatica e fastidiosa.

Afferma però che su IM 1 vi è anche qualcosa di buono da dire: 89 casi

nell’atto d’accusa (fra cui precisa figurano 72 colloqui di poco più di 30

secondi dove le vittime hanno fin da subito riconosciuto l’imbroglio) sono

stati ammessi nella loro totalità. Alla fine dell’istruttoria egli aveva

ammesso e riconosciuto i fatti. Questo per la difesa ha una certa importanza in

quanto mostra un cambio di mentalità.

La difesa ritiene che si può rimproverare che agli inizi

l’imputato non sia stato completamente collaborativo, ma non si può non

considerare che, delle cinque truffe andate a segno, due (rilevanti, per ben

CHF 40'000 l’una) le si conoscono solo grazie all’imputato che le ha

spontaneamente indicate a verbale. Sottolinea poi che tanto erano lontane

queste truffe dall’essere scoperte che ancora oggi non si conoscono le vittime:

nessuno si è annunciato.

Il collaborare, l’ammettere, di sicuro non è quello che gli sarà

stato detto e insegnato quando è stato ingaggiato per compiere questi reati.

L’imputato ha dunque facilitato il processo. Da considerare poi secondo il

difensore anche il fatto che IM 1 non è il ricco annoiato che ha cercato il

brivido dell’evasione, egli ha commesso reati per arrivare a fine mese. Sulle

modalità di realizzazione delle truffe il IM 1 non aveva voce in capitolo. Non

sa quante persone siano state contattate né quanti soldi venivano richiesti,

tutto ciò sfuggiva infatti dal suo controllo.

Tutto considerato l’avv. DUF 1 stima una pena di base di circa 2

anni e 2 mesi. Aggiunto il peso della recidiva, in questo caso non specifica ma

recente, stima una pena di 2 anni e 6 mesi, ridimensionata a 2 anni o poco più in

virtù delle ammissioni, soprattutto di quelle due truffe ammesse senza che

nessuno ancora oggi sappia l’identità delle vittime, come pure in virtù dell’ammissione

generale dell’intero atto.

La difesa riconosce che la pena non può essere sospesa

condizionalmente e giudica tale fatto un motivo in più per comprimerla, visto

anche che dovrà essere espiata lontano da casa. Soprattutto, sottolinea il

gesto di IM 1 di devolvere tutti i suoi risparmi al tribunale e agli accusatori

privati.

Chiede quindi una riduzione della pena vicina ai 2 anni da espiare

e non si oppone ad eventuali richieste di confisca degli oggetti e del denaro

sequestrati;

§ la

Procuratrice Pubblica precisa che chiede la confisca di tutto quanto

sequestrato;

§ il

Presidente ne prende atto.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. L’imputato, cittadino __________,

è nato a __________. Secondogenito di una fratria di sette (5 fratelli e due

sorelle), non ha alcuna formazione, non ha mai lavorato ed è sostenuto

interamente dalla famiglia. I genitori sono divorziati. La madre fa la

casalinga ed il padre fa il venditore di tappeti. I fratelli vivono col padre e

le sorelle con la madre. All’età di 18 anni è diventato padre di un figlio, che

non vede dal 2004, nato da una relazione con una cittadina __________ poi

emigrata in __________. Il figlio, attualmente undicenne, vive con la madre in __________.

Dal profilo della salute, l’imputato lamenta di essere epilettico da ca. 13

anni.

Considerandi

2.

La vita dell’accusato è in

realtà costellata di condanne penali. Incensurato in Svizzera, a suo carico

risultano diverse condanne in patria prevalentemente per furti, rapina, minacce

contro funzionari, falsità in certificati e soppressione di documenti, l’ultima

delle quali nel 2009 a quattro anni e mezzo di reclusione per, asseritamente,

una serie di furti con scasso e in banda presso grandi magazzini. La sua

liberazione è intervenuta il 29 giugno 2012. Per i dettagli si rinvia all’AI 68.

3.

Sui fatti l’imputato è reo

confesso. Il suo compito era quello di eseguire le istruzioni di coloro che

effettuavano le truffe telefoniche e ritirare il denaro presso le vittime. In

qualche caso le vittime non sono cascate nel tranello, in altri, persone

prevalentemente anziane, sono state indotte a consegnare il denaro. Ben

istruito, dall’aspetto distinto, l’imputato, dopo aver ritirato la somma, in

qualche caso si è pure attardato in, in vero, disgustosi salamelecchi come il baciamano

alla vittima di cui al n. 1.4. cui aveva appena sottratto con l’inganno

58'000.- CHF. Così il rapporto di polizia:

"

Le informazioni nonché le conoscenze in possesso ai nostri

servizi possono dare questa descrizione circa il modo di agire di queste bande

di truffatori.

Informazioni che trovano pienamente riscontro anche con inquirenti

di altri Cantoni e di altre Nazioni, dove soono state portate a termine

indagini analoghe. In particolare abbiamo avuto uno scambio di informazioni con

i colleghi _________ i quali hanno portato a termine una vasta indagine contro

questi truffatori di nazionalità __________.

In grandi linee possiamo così riassumere le modalità operative di

questa grossa organizzazione criminale.

In __________ vi sono delle persone che fungono da “telefonisti”.

Gli stessi utilizzano numeri di cellulari __________ senza obbligo di notifica,

dunque senza possibilità da parte delle autorità di risalire all’utilizzatore

di questi numeri. Questi mediante supporti informatici, eseguono delle ricerche

di nomi di battesimo che secondo i loro criteri potrebbero appartenere a

persone anziane.

Prima di iniziare la loro attività, trovano accordo con loro

connazionali che dovranno poi svolgere la seconda parte della truffa, ovvero il

ritiro del denaro. Queste persone, anch’esse di nazionalità __________ e di

origine room, possono essere dei famigliari o anche semplicmente dei buoni

conoscenti. Persone che posso risiedere anch’esse in __________ (vedi il caso

del nostro imputato) o essere stanziati in campi nomadi del _______.

Trovato l’accordo su chi chiama e chi ritira il denaro, la banda è

dunque pronta a mettere in atto le sue attività criminali.

Viene dunque deciso il giorno e la zona da colpire. Una volta che

la persona che incasea il denaro è nella zona prescelta, i “telefonisti”

iniziano a telefonare a ripetizioni alle possibili vittime. Telefonate che

hanno un’intensità impressionate e che in pochi minuti raggiungono un notevole

numero di persone.

Nel mentre i “telefonisti” eseguono ciò, con il chiaro intento di

adescare una vittima, l’autore che si trova nella zona prescelta, si posiziona

in luoghi centrali e/o affollati attendendo istruzione dai “telefonisti”.

Appena qualcuno cade nell’inganno i “telefonisti” informano il

loro complice sull’indirizzo dove recarsi per incassare il denaro. Questo

mediante taxi raggiunge così in breve tempo il domicilio della vittima.

Con i vari stratagemmi oramai noti, il “telefonista” obbliga la

vittima ad uscire di casa e scendere in strada per incontrare il loro complice

e consegnare il denaro.

A consegna eseguita la banda cessa nel suo agire e con i soldi al

sicuro rientra alla base.

Base che potrebbe essere in ___ ma anche direttamente in __________.

Precisiamo che, sempre stando a quanto emerso dallo scambio di

informazioni con colleghi a livello internazionale, gli accordi prevedono che

il 50% del bottino spetti al “telefonista” il rimanente 50% a

chi si reca sul posto per il ritiro del denaro. Questo aspetto verrebbe

puntualmente mantenuto e rispettato tra i componenti della banda.

Per quanto riguarda invece i vari contatti tra la banca, anch’essi

avvengono mediante schede telefoniche __________ senza obbligo di notifica.

Numeri che non sono gli stessi adoperati per contattare le

vittime ma unicamente utilizzati per i contatti fra i compenenti della banda.

Anche questi numeri, come queli utilizzati per contattare le

vittime, vengono continuamente sostituiti anche se forse con un ritmo minore.

Infatti, se possiamo stimare che i numeri usati per contattare le vittime hanno

una “vita” di al massimo un paio di settimane, quelli usati per contattarsi tra

di loro possono avere anche un utilizzo di qualche mese.

Questo modo di agire, ben collaudato, permette loro di operare in

diverse Nazioni europee, con un’estrema facilità e con ottime possibilità di

riuscita. Segnaliamo infatti come nella sola Svizzera questo genere di truffa

frutti agli autori svariati milioni di franchi all’anno.

A fronte di quanto indicato, facciamo rimarcare come le

modalità di agire appena elencate, rientrano appieno in quelle utilizzate

dall’arrestato e dai suoi complici (non ancora identificati).

Arresto:

La mattina di venerdì 30.11.2012. venivamo contattati dal sig. ACPR

12.

Lo stesso ci informava d’aver ricevuto una chiamata sospetta. Essendo lui

ben informato sull’agire di queste bande di truffatori, intuiva subito di

trovarsi confrontato con un tentativo di truffa.

Decideva dunque di ascoltare il suo interlocutore e di dar seguito

alle sue richieste.

Appena fatto ciò, come detto, ci avvisava permettendoci di

prendere le dovute contromisure.

Veniva dunque messo in atto un dispositivo di controllo nei pressi

della sua abitazione ubicata a __________ in Via __________.

Si aveva dunque modo di osservare IM 1 che, seduto su di un

muretto poco lontano dall’entrata dello stabile, maneggiava di continuo i suoi

due apparecchi telefonici.

Ci si avvicinava al sospettato che, alla nostra vista (pattuglia

in abiti civili), appena legittimati, si dava immediatamente alla fuga gettando

a terra uno dei due telefoni cellulari. (trattasi dell’apparecchio Nokia di

colore nero con inserita la scheda __________).

Dopo alcune decine di metri di inseguimento a corsa si poteva

comunque fermare ed arretare il soggetto. Tradotto nei nostri uffici veniva

così interrogato, arrestato ed associato al carcere della Farera.

Sorveglianza telefonica – ascolto in diretta

Segnaliamo coe quella mattina i ostri servizi erano già in allerta

ed attivit su questo genere di fenomeno. Infatti quella settimana, viste le

numerose segnalazioni di tentativi di truffa giunti dalla popolazione, erano

stati attivati dei controlli telefonici in diretta con l’ascolto di due numeri __________.

Questi ascolti ci avevano permesso di sentire alcune conversazioni, ma come

detto in precedenza, non tutte le telefonate venivano da noi intercettate.

Questo per il semplice motivo che gli autori, a prova di quanto da noi

descritto nel modus operandi, utilizzavano altri numeri di chiamata a noi

sconosciuti (allegati 92 e 93)

Indagine

Immediatamente dopo l’arresto di IM 1 si dava avvio alla nostra

indagine. Come primo aspetto veniva affrontato quello della telefonia.

Su un fronte venivano interrogate le varie persone vittime dei

numerosi tentativi, chiedendo ai loro provider di identificare il numero del

chiamate, sull’altro fronte si chiedevano tutti i dati retroattivi delle schede

e apparecchi telefonic in possesso di IM 1.

A tale proposito segnaliamo come in data 06.11.2012 alle ore 0800

circa, il Corpo Guardie di Confine, eseguiva un controllo a __________

dell’arresto che viaggiava su di un treno partito da __________. Durante questo

controllo le Guardie avevano modo di annotare il numero IMEI di tre telefoni

cellulari Nokia (vedi nostro rapporto accertamento tecnico del 03.12.2012).

A mano di tutti e questi numeri di telefono nonché di numeri IMEI

di apparecchi telefonic in uso a IM 1 venivano chiesti ed ottenuti i tabulati

retroattivi (allegati 89, 90 e 91).

È dunque stato possibile ottenere importanti informazioni sui

contatti e spostamenti eseguiti dall’arrestato in concomitanza con le truffe

consumate o tentate.

Per questo facciamo ambio riferimento ai verbali redatti al

Ministero Pubblico, dove sono stati intrecciati gli spostamenti di IM 1 con le

chiamate eseguite dai complici alla ricerca delle vittime”.

4.

Detto che nemmeno la

qualifica giuridica dei fatti presta il fianco a critiche, nella fattispecie,

sostanzialmente, oggetto del procedimento è la pena.

Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità

della colpa è fondamentale. L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di

prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del

condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può

ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze

sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del

17.

aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV

97.

consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono

tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata

alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso

di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II,

Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n.

17.

e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza

relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a

mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione

svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il

movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza,

il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione

del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la

reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le

difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato

(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1

pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1

pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza-

la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui

ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47

con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.

289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della

pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva

ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid.

6.

;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre

2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op.

cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per

converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al

riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare

la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena

superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume

rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in

modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente

art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi

concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere

giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV

150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la

CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione

rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme

all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta

confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma

occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,

che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai

arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le

sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il

principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante

solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5

settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

5.

La colpa di IM 1 è

oggettivamente grave perché ha agito sistematicamente, in un numero importante

di occasioni, riuscendo pure a sottrarre importi considerevoli a vittime ignare

del raggiro che hanno avuto il solo torto di fidarsi dell’abile, quanto

disonesto, telefonista che ha fatto loro credere trattarsi davvero di un

parente. E non vi è nulla di più umiliante per le vittime che di scoprire di

essere state raggirate in questo modo, in esse subentrando spesso la vergogna,

il sentimento di esser state degli stolti, che ingenerano spesso ferite

profonde, al di là del danno economico, nella proprio autostima. L’imputato ha

agito pienamente consapevole di essere membro di un’organizzazione di

mascalzoni senza scrupoli, pronti a privare la povera gente anche di tutto

quello che avevano, se solo si pon mente al tentativo di cui al n. 1.13. nella

misura in cui, dopo una richiesta di partenza di CHF fine mese (era il 28.11),

l’interlocutore l’ha invitata insistentemente e cercando di infonderle sensi di

colpa in caso di diniego, a comunque darle tutto quello che aveva. Avesse

funzionato, l’anziana si sarebbe ritrovata senza un quattrino e con le fatture

del mese precedente ancora da pagare. Un modo di fare che non può non essere

definito ignobile. Se, da un lato è vero che l’imputato agiva dietro ordini di

terzi, è altrettanto vero che in poco tempo ha saputo ben reinserirsi nella

delinquenza, guadagnandosi poi la necessaria affidabilità nella misura in cui,

organizzazioni criminali del genere, non affidano compiti così importanti come

il ritiro del denaro, a persone di cui non possono fidarsi. Ad aggravare la

colpa dell’imputato vi sono, di poi, i precedenti: senza una formazione, sin da

minorenne non ha mai lavorato se non nell’ambito della delinquenza, per giunta

organizzata, tanto che non sono passati molti mesi dalla sua scarcerazione che

è venuto fino in Svizzera per mettere a profitto le truffe di cui in rassegna.

A suo favore la Corte ha considerato una buona collaborazione con gli

inquirenti, e, sebbene indotta dal difensore, l’espressa disponibilità a

destinare il suo spillatico che guadagna in carcere al parziale risarcimento

delle vittime, quale concreto segno di assunzione di responsabilità.

6.

Tutto ciò considerato e ben

ponderato la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di due anni e otto mesi.

La prognosi essendo del tutto infausta a causa dei numerosi precedenti e della

totale assenza di un concreto progetto di risocializzazione al suo paese, la

pena deve essere integralmente da espiare, senza che ci si debba chinare sulla

questione delle circostanze, peraltro inesistenti, particolarmente favorevoli

ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP

Visti gli artt. 12, 22, 40, 42, 47, 51, 70, 146 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

truffa aggravata siccome

commessa per mestiere

per avere,

agendo in correità dei non meglio precisati __________ e __________,

ingannato e tentato di ingannare con astuzia più persone affermando cose false,

dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l’errore, inducendole ad

atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, compiendo sull’arco di 8 giorni,

ovvero dal 6 al 9 novembre 2012 e dal 27 al 30 novembre 2012, un totale di 89

truffe delle quali 5 consumate e 84 tentate;

e meglio per avere,

mentre i correi __________ e __________ contattavano

telefonicamente le vittime, per lo più persone anziane appositamente

selezionate, fingendosi con astuzia parenti o amici di famiglia facendo loro

intendere di trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito (es. per

l’acquisto di una vettura o l’impellente conclusione di un investimento), fino

a convincerli, rispettivamente tentare di convincerli, a recarsi in banca e

prelevare importanti somme con la promessa di restituire il denaro il giorno

seguente o poco dopo,

seguito le istruzioni telefoniche degli stessi __________ e __________

recandosi nei luoghi da questi indicati per incontrare le vittime, fingendosi

al loro cospetto, a seconda del caso, un uomo d’affari o altro, ritirando dalle

loro mani i soldi approfittando della loro ingenuità e bontà d’animo, per poi

allontanarsi subito dopo, il tutto riuscendo ad incassare un importo

complessivo di CHF 168'000.— e tentando di incassarne CHF 1'462'000.—;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Di conseguenza,

2.

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 32

(trentadue) mesi da espiare,

da dedursi il carcere preventivo sofferto e la parte di pena già

espiata;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.— e dei disborsi.

3.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro, come elencato nell’atto d’accusa.

4.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.La

retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 66'088.00

Inchiesta preliminare fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 296.90

fr. 66'884.90

============