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Decisione

72.2013.65

Tentato omicidio intenzionale per avere stretto la vittima al collo con un braccio facendole perdere i sensi, strettole attorno al collo una cintura trascinandola e parecchie ore dopo, dopo essersi ac

22 ottobre 2013Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I

Mmm,

mmm.

O

Questa

scena è accaduta, cioè è successa in bagno, perché io quando mi sono messo la

maglietta, i suoi vestiti erano in camera sua, dopo lui è tornato in bagno,

perché lui pensava che io magari stavo frugando fra le sue cose, che volevo

rubare.

I

Mmm,

mmm.

O

Invece

quel giorno lì non era vero. Però io altre volte l’avevo già fatto.

I

Mmm,

mmm.

O

E

dopo, cioè… quando lui è venuto verso di me io l’ho sof… cioè come ho già

raccontato l’ho spinto, l’ho soffocato, lui è svenuto lui cadendo a terra,

con i polsi stretti. Dopo io l’ho girato, ha picchiato il muso col pavimento,

dopo gli è uscito un po’ di sangue dal naso. Dopo io gli faccio, dentro di me

faccio: “cavoli non lo volevo fare”. Alla fine dopo lui si stava rialzando,

io ho preso una cintura, perché ho visto che lui era viola in faccia, pensavo

perché era arrabbiato, invece era perché magari gli mancava il respiro.

I

Mmm,

mmm.

O

Ho

preso la cintura e l’ho legata intorno al collo, ho preso la… la griglia

della biglia, cioè della cintura dopo l’ho messa dentro, dopo l’ho tirata.

Dopo lui è risvenuto, io dopo l’ho tirato dal bagno, prima l’ho portato per

metà stanza così (mostra), fino a dove c’era l’aspirapolvere, che era subito

fuori da… dal bagno.

Dichiarazione queste riferite anche in data 24 gennaio 2012,

asserendo tuttavia che la cintura non l’avessi presa in bagno

i

Sì.

Ok. Giusto una domanda sulla… sulla cintura. Tu mi… mi hai spiegato l’altra

volta che gli avevi messo, appunto questa… cintura. Dov’è che l’hai trovata

tu quella cintura lì?

o

Quella

cintura lì l’ho trovata quando stavamo… quando lo stavo portando in giro per

il collo per il corridoio.

i

Mmm,

mmm.

o

Era

sul corridoio.

i

Dove

nel corridoio?

o

Dove

c’era… gli altri vestiti ammucchiati, vicino alla finestra. Dove c’è… tipo

quello… tipo un muretto così (mostra).

Mi viene quindi chiesto se confermo di averlo iniziato a strozzare

in bagno e poi trascinato come descritto e dove ho preso la cintura

R. confermo quello che ho raccontato il 17 gennaio e rispondo che

la cintura l’ho presa in bagno e non come detto dopo nel corridoio”.

9.4. Anche nel verbale finale,

confrontato con le risultanze dell’inchiesta, in particolare con gli

accertamenti medico-legali e scientifici che fra l’altro hanno trovato

riscontro nel suo racconto, l’accusato ha confermato di aver tentato d’uccidere

ACPR 1 due volte, prima il 5 gennaio, poi nella notte tra il 5 e il 6 gennaio

2013 (AI 194):

" Sulla giornata del 5

gennaio 2013

Mi viene fatto prendere atto che stando alle risultanze

d’inchiesta il giorno in questione: io, dopo essermi recato a casa di ACPR 1, e

dopo averli praticato una masturbazione, e poiché ancora da questi sollecitato

con la richiesta di denaro ho dapprima stretto al collo ACPR 1 con una cintura

e poi con la medesima trascinato sino alla stanza, dove poi l’ho posizionato

sul letto, e quindi chiuso a chiave la porta della stanza.

R. lo confermo.

La verbalizzante mi ricorda come sulla cintura da me indicata sia

stato rinvenuto il mio profilo DNA; su come gli agenti intervenuti il giorno 5

abbiano trovato la stanza chiusa.

R. ero stato io a chiudere la stanza a chiave.

La verbalizzante mi fa prendere atto che è stato rinvenuto dello

sperma di ACPR 1 nel bagno di cui alla fotografia 22 della documentazione

fotografica. In considerazione della circostanza che io in data 24.01.2013

avevo menzionato la presenza di questo bagno menzionando anche il bagno

“piccolino” specificando che era in quest’ultimo che avevo gettato il

preservativo, mi chiede se so riferire qualcosa sulla presenza di sperma di ACPR

1

R. ribadisco nuovamente che è successo tutto nell’altro bagno,

quello più grande dove, come già spiegato, una volta che ACPR 1 era ritornato

dalla stanza, l’ho afferrato al collo, gli ho messo la cintura al collo e poi

l’ho trascinato sino alla sua stanza. Poi, come detto, sono uscito

dall’appartamento, avrei voluto guardare video al computer come al solito, ma

non ho potuto perché ho sentito delle voci di persone. Persone che ho poi

incontrato uscendo dall’appartamento, un uomo e una donna, all’uomo avevo

chiesto di accendermi una sigaretta.

In merito all’impiego della cintura la verbalizzante mi significa

le seguenti dichiarazioni del medico legali (AI 184):

“…Al collo in regione latero cervicale destra. Lesione

ecchimotica lineare rossastra della lunghezza di 8 cm, il tratto anteriore ha andamento parallelo al piano plantare mentre nella porzione posteriore

assume un andamento inclinato caudo cranialmente (foto 9).

R. questa lesione è compatibile con la dichiarazione di

quando l’imputato dice di avergli stretto la cintura al collo, la pressione era

maggiore sulla parte anteriore destra. A mio modo di vedere questo segno è

stato provocato dal trascinamento e non tanto dal momento in cui stringe la

cintura attorno al collo.

R. lo strangolamento avvenuto a mezzo di cintura o di

altri strumenti non è stato mantenuto per un tempo sufficiente da determinare

un’asfissia letale. Strumento (cintura) e modalità (strangolamento) sono idonei

a determinare un’asfissia letale se mantenuti per un tempo superiore a 5 minuti

e questo dipende dalle riserve individuali (capacità di apnea delle persone). Quando

l’imputato riferisce che ACPR 1 girava gli occhi e faceva dei movimenti con la

lingua sono compatibili con una prima fase asfittica che precede di poco la

fase letale. Preciso che nell’asfissia ci sono alcune fasi leggermente

variabili che sono: fase di sorpresa, fase di apnea, fase di agitazione, e la

fase terminale che precede la morte asfittica.

La circostanza che l’imputato riferiva di non sentire

più né polso e nemmeno respiro è correlata a una stimolazione di centri nervosi

situati sul collo che provocano un rallentamento della frequenza cardiaca e

della frequenza respiratoria fino a perdere conoscenza. in questo senso quello

che dice IM 1 è coerente nel senso che la frequenza cardiaca e respiratoria

diventano talmente rallentate da divenire difficilmente percepibili.

In questo caso la perdita di conoscenza è stata

provocata dai due meccanismi: stimolazione nervosa ed asfissia…”

R. ne prendo atto.

Mi viene fatto prendere atto che per tale primo episodio la

perizia mi riconosce una leggera scemata imputabilità:

“…Aggredisce ACPR 1 impulsivamente perché si sente

provocato.

Dal suo comportamento durante gli atti commessi ed

ammessi dimostra di non essere stato capace di usare a sufficienza le

controspinte inibitorie per non attuarli perché incapace di differire i propri

bisogni. Il motore che ha portato il periziando a commettere tali atti è la

rabbia. Il suo comportamento era dettato da una spinta impulsiva che faceva

fatica a controllare; la capacità di controllo è in difetto. Ha un desiderio di

soddisfazione immediata del bisogno di rivalsa e punizione dell’altro con

intolleranza alla posticipazione della realizzazione dello stesso per

incapacità a realizzarsi altrimenti. Non disponeva a sufficienza di dispositivi

di accalmia e dissipazione della rabbia.

Al momento dei fatti capiva di commettere atti illeciti

ma non riusciva a sufficienza a trattenersi dal compierli.

Il disturbo di personalità di cui è affetto il

periziando non altera i processi dell’intelligenza, non compromette le funzioni

mentali esecutive, organizzative ma parzialmente quelle decisionali,

previsionali e consequenziali nelle situazioni ad elevato contenuto emotivo che

non riesce a gestire in modo adeguato.

La sua

capacità di prevedere le conseguenze legate alle sue azioni al momento dei

fatti del

5.1.2013 è fluttuante perché ha difficoltà a gestire l’

aggressività per l’ elevata eccitazione che ingenera in lui.

Dal punto di vista medico psichiatrico posso perciò

affermare che il periziando al momento dei fatti del 5.1.2013 di cui è

imputato non era pienamente capace di agire secondo l’intatta capacità di

valutare il carattere illecito degli atti, secondo l’intatta capacità di

valutare il carattere illecito degli stessi. La capacità di agire era diminuita

in modo lieve....”

R. ne prendo atto

Mi viene fatto prendere atto che per quanto concerne quanto fatto

successivamente è stato possibile rintracciare la persona da me chiamata __________,

come dichiarato la persona incontrata al campetto , trattasi di __________ che

ha confermato di avermi visto e poi che me ne sono andato, (verbale polizia

allegato 88, al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria AI183).

R. ne prendo atto, ribadisco che sono andato via.

Mi viene fatto prendere atto di come poi io mi sarei recato a __________,

al __________, in tal senso si rinvia anche al verbale di polizia di __________

(verbale di polizia, allegato 50 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

AI183).

R. ne prendo atto.

Mi viene ricordato che non è stata oggettivabile la mia dichiarazioni

su come sono arrivato a casa di ACPR 1 la notte in questione, e quindi di aver

preso un mezzo pubblico per arrivare a __________ e/o preso un passaggio con

tale __________.

R. non so cosa dire. Non voglio soffermarmi troppo su questo

argomento.

Sulla notte tra il 5 e il 6 gennaio 2013.

Mi viene quindi fatto prendere atto di come poi il 6 sia rientrato

nella camera di ACPR 1 e quindi gli abbia tirato due calci al fianco e l’abbia

poi nuovamente afferrato con al collo stringendo la presa.

R. lo confermo, mi rimetto a quanto dichiarato a suo tempo.

Mi viene fatto prendere atto delle dichiarazioni del medico

legale:

Ø “…In regione toracica destra, all’incirca tra il VI e

l’VIII costola, estesa lesione ecchimotica bluastra a margini sfumati di colore

giallastro, di forma irregolare, delle dimensione non correttamente valutabili

per impossibilità ad una corretta valutazione della parte posteriore per

immobilità antalgica del paziente ma comunque di dimensione minime di circa

12x8 cm (foto 4 e 5)

R. questa lesione è compatibile con il calcio sia

perché è una lesione molto estesa sia perché ha comportato delle fratture

sottostanti e una contusione polmonare. Quest’ultima, unitamente alla

disventilazione (difficoltà respiratoria), ha favorito lo sviluppo della

polmonite che ha richiesto l’intubazione di ACPR 1 il 10 gennaio 2013.

Ø Al fianco destro all’incirca in corrispondenza della

spina iliaca antero superiore, lesione ecchimotica violacea di forma irregolare

a margini sfumati delle dimensioni di circa 4 x 2 cm.

R. si tratta di una contusione aspecifica che può

essere riconducibile ancora con un calcio. Mi sembra che l’imputato parli di

aver sferrato due calci…”

E a pagina 11:

Ø “…Preciso che oltre a quanto constatato a livello

cutaneo, secondo il referto TAC, risultano le seguenti fratture: a destra dalla seconda all’ottava

costa con frattura bifocale di terza e quarta. A sinistra dalla seconda alla

nona costa con fratture scomposte della quarta e sesta.

- ADR che queste fratture sono compatibili con calci

ovvero contusioni dotate di notevole energia…”

E ancora

Ø “…Al dorso della mano destra, in corrispondenza del I

,II , e III raggio metacarpale lesione ecchimotica di colore violaceo (foto 8).

- R. si tratta di una lesione aspecifica prodotta da

una contusione. Potrebbe essere compatibile con la dichiarazione dell’imputato

quando dice, a riguardo di quanto avvenuto la domenica, quando dice, guardando

l’audizione perché non è trascritto interamente, quando racconta che ACPR 1 ha provato a liberarsi e a prenderlo per il collo, gli prende le due mani, le stringe poi ha

stretto intorno al collo. Afferrando con energia la mano destra può aver

provocato quella lesione…”

R. ne prendo atto.

Mi viene quindi fatto prendere atto delle seguenti ulteriori

dichiarazioni del medico legale sulla situazione di salute di ACPR 1:

“…Preciso che all’entrata in ospedale il paziente

presentava un’insufficienza renale acuta e disidratazione che potevano essere

letali se non prontamente trattate dai sanitari.

ADR che quando dico che avrebbero potuto essere letali

intendo dire che se l’intervento dei sanitari non fosse avvenuto entro il

giorno successivo e quindi nel corso della giornata del 7.01.2013, ACPR 1

avrebbe potuto decedere.

Dico questo in quanto ACPR 1, all’arrivo dei sanitari,

presentava un’insufficienza renale acuta e reversibile. Preciso che dai fatti

avvenuti nelle prime ore del mattino del 06.01.2013 un’insufficienza renale

irreversibile si manifesterebbe in un lasso di tempo oltre le 24 ore

successive. Un’insufficienza renale irreversibile non curata porta al sicuro

decesso, mentre se curata tempestivamente il paziente può sopravvivere con dei

postumi permanenti (dialisi o trapianto renale, a dipendenza della costituzione

della persona e dello stato di salute della persona).

ADR che l’insufficienza renale sviluppata da ACPR 1 è

dovuta sia alla disidratazione che all’immobilità che a una Crash Syndrome

(lesioni che provocano necrosi cellulare con liberazione di sostanze tossiche

per il rene). Preciso che l’immobilità deriva dalle fratture costali riportate

da ACPR 1 che sono molto dolorose e quindi provocano delle difficoltà di

mobilizzazione attiva tanto da rendere difficile anche la sola respirazione.

Preciso, a tal proposito, che tali dolori sono il motivo per cui alla visita

non ho potuto mobilizzarlo e questo nonostante fosse sotto somministrazione di

morfina.

Gli avvenimenti traumatici del 5 e del 6.01.2013 hanno

provocato un’alterazione acuta della funzionalità renale, che se non vi fosse

stato un intervento dei sanitari avrebbe, nel verosimile lasso di tempo

indicato, potuto condurre alla morte prima dello sviluppo della polmonite

sviluppatasi il giorno 10.01.2013.

ADR che per quanto attiene allo sviluppo della

polmonite gli eventi traumatici del 5 e del 6.01.2013 hanno avuto un ruolo

determinante nel suo sviluppo che probabilmente è stato favorito anche dalla

costituzione di ACPR 1 per età e per un quadro disventilatorio, elementi

quest’ultimi che tuttavia, da soli, non avrebbero comportato alcun particolare aggravamento

delle sue condizioni di vita…”

E ancora:

“…ADR che lo strangolamento sia come descritto avvenuto

nella giornata del 5 che come avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 erano

potenzialmente letali nell’immediato, mentre che le lesioni toraciche avrebbero

potuto divenirlo se il successivo sviluppo polmonitico non fosse stato

trattato. Stessa cosa dicasi per l’insufficienza renale come esposto in

precedenza…”

R. ne prendo atto.

Mi viene fatto prendere atto che sullo sgabello piccolo per

bloccare la porta d’entrata, il giorno 6, come emerge dal rapporto d’intervento

degli agenti, AI 93, al rapporto d’inchiesta, è stato rinvenuto il mio DNA come

attestato nella documentazione fotografica allestita dalla polizia scientifica

(foto 8).

R. ne prendo atto.

Mi viene fatto prendere atto che per quanto attiene a questo

episodio la perita ha riconosciuto una piena responsabilità (AI 137):

“…Per quanto riguarda i reati commessi il 6.1.2013 di

cui è accusato il periziando poteva agire diversamente: non era più nella

necessità di agire ma voleva imporre la sua legge. Dal suo comportamento

durante gli stessi dimostra di essere stato capace di pianificare e attuare gli

agiti da lui commessi e ammessi. Riferisce di non essere stato provocato

verbalmente da ACPR 1 che dormiva e si svegliò con il suo arrivo. L’averlo

trovato vivo lo ha portato ad agire nuovamente, a sua detta, per punirlo.

Aveva coscienza di sé e della realtà. Il periziando è

in grado di fornire un racconto dettagliato di quanto avvenuto segno della sua

non compromissione della coscienza dovuta all’eventuale assunzione di sostanze

alcoliche o stupefacenti al momento degli agiti.

Non era psicotico. Possedeva l’idoneità psichica di

rappresentarsi valide alternative. Era capace di risolversi in una scelta di

condotta concreta, consapevole delle conseguenze rispettando le direttive della

propria personalità nel rispetto della legge. Era ed è ben chiaro al periziando

che quanto commetteva era ed è un atto illecito. Il periziando è in grado di

fornire un racconto dettagliato di quanto avvenuto segno della sua non

compromissione della coscienza dovuta alla dichiarata assunzione di sostanze

alcoliche antecedente al momento degli agiti.

Dal punto di vista medico psichiatrico posso perciò

affermare che il periziando al momento dei fatti del 6.1.2013 di cui è imputato

era in grado di valutare il carattere illecito dell’atto.

Al momento dei fatti del 6.1.2013 la capacità di volere

era conservata: non era innescata dalla rabbia né dalla provocazione. Era

capace di controllarsi e poteva farlo, davanti alla situazione di non

provocazione. Era capace di valutare l’inadeguatezza del suo comportamento.

Tenendo conto di quanto discusso sono giunta alla

conclusione che il periziando il 6.1.2013 al momento dei fatti/reati di cui è

imputato e nel caso li avesse commessi era pienamente capace di agire secondo

l’intatta capacità di valutare il carattere illecito dell’atto…”

R. ne prendo atto.

La verbalizzante mi chiede nuovamente cosa volevo fare il giorno 5

gennaio 2013 e il giorno 6 gennaio 2013 a ACPR 1.

R. volevo soffocarlo.

Mi vengono ricordate le mie dichiarazioni (trascrizione verbale 24

gennaio 2013, AI114, pag. 36) sulla volontà di uccidere di ACPR 1:

I

Ma

tu cosa volevi fare, IM 1, al ACPR 1, quando sei andato al sabato,

rispettivamente alla domenica a casa sua? Cosa volevi fargli?

O

Cioè

io lo volevo uccidere

E nella medesima audizione dico che voglio cancellarlo dalla mia

vita (pag. 35).

R. non so cosa dire oggi, mi è difficile parlarne.

Mi viene fatto prendere atto che prima di partire, la domenica, io

avevo chiesto a mia madre il passaporto (verbale di polizia del 7 gennaio 2013,

allegato 41 al rapporto d’inchiesta AI183) a riprova della mia intenzione di

fuggire.

R. confermo anche io speravo mi desse il passaporto ____________.

Mi viene poi fatto prendere atto come dai tabulati retrattivi

risulti che io cercato sul tragitto verso __________ di contattare/scrivere

diverse persone amici, tabella tabulati nota all’incarto AI132) e meglio come

riportato anche nel mio verbale di data 28 febbraio 2013, AI134) ho contattato __________,

__________, ancora mia mamma, __________ contatti che rappresentano una sorta

di mio congedo

R. ne prendo atto.

Mi viene quindi fatto prendere atto (allegato 103 al rapporto d’inchiesta

di polizia giudiziaria AI183), rapporto delle guardie di confine di come io

avessi dichiarato di aver ucciso qualcuno soffocandolo perché mi aveva

stuprato.

R. ne prendo atto.

Mi viene chiesto se voglio aggiungere qualcosa.

R. non ho altro da aggiungere a tutta questa storia. Voglio essere

solo trasferito alla Stampa. Non ho idea di tutta questa storia”.

10. Le dichiarazioni al

dibattimento

Al dibattimento, IM 1 ha ritrattato le sue ammissioni. Ha

sostenuto di aver tentato d’uccidere ACPR 1 solo il sabato 5 gennaio dopo un

alterco verbale per una prestazione sessuale che egli gli avrebbe rifiutato (verbale

d’interrogatorio dibattimentale):

" R: dichiaro, rettificando

la versione sinora più volte fornita, che il pomeriggio del 5 gennaio non ho avuto

rapporti sessuali con ACPR 1 Egli lo voleva, io invece mi sono rifiutato perché

lui ha gridato nei miei confronti. Io gli ho detto di non rivolgersi più a me

come persona.

" R: Dopo l’episodio di

sabato pensavo di avere ucciso ACPR 1, poiché avevo controllato il battito era

assente.

R: contrariamente a quanto dichiarato sinora, non sono andato una

seconda volta a casa di ACPR 1 per strangolarlo nuovamente.

R: Dichiaro di non avere dato calci alle costole della vittima”.

Il suo difensore ha fornito un’altra chiave di lettura dei fatti,

estranea comunque al dire del suo cliente. Per la difesa, ad aver aggredito ACPR

1 la notte tra il 5 e 6 gennaio sono stati terzi, verosimilmente giovani

ragazzi con cui la vittima intratteneva relazioni omosessuali a pagamento,

evidenziando che potrebbe trattarsi di due giovanissimi che hanno ricevuto

quantità di denaro molto più ingenti dell’imputato e che uno di essi è addirittura

l’erede predesignato da ACPR 1 nel suo testamento.

11. Valutazione delle dichiarazioni

rese dall’imputato

11.1. Indotta o spontanea, la

confessione può essere ritrattata in ogni momento. Il giudice deve tuttavia,

verificare, secondo il libero apprezzamento delle prove di cui all’art. 10 cpv.

Considerandi

2.

CPP, il valore della ritrattazione. Se essa non appare credibile, egli non

deve tenerne conto (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 99, n.733, pag. 466-467, Verniory, Commontaire

romand, CPP, basilea 2011, ad art.10,n.34,pag.70 e ad art.160,n.11,pag.744;

RSJ96/2000,pag.40). Il giudice può, dunque fondare una condanna anche su una

confessione ritrattata, nella misura in cui egli è convinto che essa è stata

rilasciata senza costrizioni e nella misura in cui essa appare, in sé,

credibile (Hauser/Schweri/Hartmann,Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea

2005,§ 54, n.4, pag.245), in particolare quando essa trova conferma in altre

testimonianze o in altri riscontri oggettivi 8 cfr. in parte per analogia STF

1P.608/1999 del 25.09.2000 consid 8b) rispettivamente in altri indizi (rep 1982

pag. 171 consid.2, Verniory, op.cit. ad art. 160, n.11, pag.744).Una

ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di tutte

le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni di

colpevolezza.

11.2

Va prima di tutto precisato

che le ammissioni di IM 1 non sono state costrette dagli inquirenti, ma sono

spontanee.

Va poi rilevato che il secondo episodio, così come raccontato agli

inquirenti dall’imputato ha trovato piena conferma nei riscontro oggettivi agli

atti. In particolare negli accertamenti medico-legali. IM 1 ha raccontato di avere strozzato la vittima con le mani fino a fargli “venire gli occhi bianchi

e la lingua fuori”, circostanza, come ben spiegato dal medico legale nel

verbale di delucidazione orale del referto autoptico, che è compatibile con una

prima fase asfittica che precede di poco la fase letale. Anche i calci che IM 1 ha raccontato di avere inferto alla vittima solo nel secondo tentativo, come riferito dal medico

legale, sono perfettamente compatibili con le fratture costali riscontrate

nella vittima, lesioni che, sempre a dire dell’esperto, se fossero stato date

durante il primo tentativo, sarebbero senz’altro parse subito evidenti agli

agenti intervenuti il giorno poiché avrebbero trovato ACPR 1 sofferente al

punto di essere incapace di muoversi e di parlare (AI 184):

" Sulle conseguenze medico

legali, pag.5

In specie la verbalizzante mi chiede di precisare quanto riportato

a pag. 5 da “Lesione al collo” sino a “perdita di coscienza dell’uomo”.

R. lo strangolamento avvenuto a mezzo di cintura o di altri

strumenti non è stato mantenuto per un tempo sufficiente da determinare

un’asfissia letale. Strumento (cintura) e modalità (strangolamento) sono idonei

a determinare un’asfissia letale se mantenuti per un tempo superiore a 5 minuti

e questo dipende dalle riserve individuali (capacità di apnea delle persone).

Quando l’imputato riferisce che ACPR 1 girava gli occhi e faceva dei movimenti

con la lingua sono compatibili con una prima fase asfittica che precede di poco

la fase letale. Preciso che nell’asfissia ci sono alcune fasi leggermente

variabili che sono la fase di sorpresa, fase di apnea, fase di agitazione, e la

fase terminale che precede la morte asfittica.

La circostanza che l’imputato riferiva di non sentire né polso e

nemmeno respiro è correlata a una stimolazione di centri nervosi situati sul

collo che provocano un rallentamento della frequenza cardiaca e della frequenza

respiratoria fino a perdere conoscenza. In questo senso quello che dice IM 1 è

coerente nel senso che la frequenza cardiaca e respiratoria diventano talmente

rallentate da diventare difficilmente percepibili. In questo caso la perdita di

conoscenza è stata provocata da due meccanismi. Stimolazione nervosa ed

asfissia.

A domanda dell’avv. DUF 1 rispondo che difficilmente le fratture

costali a destra sarebbero potute essere fatte il 5 in quanto i poliziotti intervenuti lo avrebbero trovato sofferente al punto di essere incapace di

muoversi e di parlare.

A domanda dell’avv. DUF 1 rispondo che tali fratture neppure

possono essersi aggravate tra il giorno 5 e il giorno 6, in quanto si tratta di molteplici fratture e per giunta scomposte”.

11.3

A fronte di queste evidenze,

la ritrattazione di IM 1 non è credibile. Egli non ha fornito alcuna

spiegazione circa il motivo per cui si sarebbe addossato, per tutta

l’inchiesta, la colpa di un secondo agito, ancor più grave del primo, andando a

minare la propria posizione processuale. Se non fosse stato l’autore, vi è per

altro il mistero su come abbia fatto IM 1 ad inventarsi una versione

compatibile con i riscontri oggettivi in atti. Non da ultimo, nella logica

delle cose, mal si concilia la resa dell’accusato la sera del 6 gennaio, a

fronte di fatti avvenuti il 5, dopo i quali, risulta che egli in tutta serenità

abbia ancora giocato a pallone e sia andato a ballare.

Nemmeno la tesi della difesa è parsa insostenibile. Non vi è per

altro alcun elemento in atti che la sostenga. Non trova neppure conferma nelle

dichiarazioni di IM 1. Sarebbe illogico, e una forzatura leggere le carte

processuali in altro modo, addossando la colpa a terzi innocenti. Detto ciò, a

fronte delle ammissioni dell’accusato, corroborate dagli accertamenti

medico-legali, posta l’inattendibilità della ritrattazione, l’infondatezza

della tesi difensiva che non ha trovato nessun riscontro probatorio in atti, la Corte, senza dubbio alcuno, ha accertato che l’imputato ha tentato ripetutamente di uccidere ACPR

1.

così come descritto al punto 1 dell’atto d’accusa.

12.

In diritto

Per l’art. 111 CP, si rende autore colpevole di omicidio chiunque

intenzionalmente uccide una persona. L’art. 22 prevede che si rende colpevole

di tentativo colui che, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un

delitto, non compie o compie senza possibilità di risultato tutti gli atti

necessari alla consumazione del reato.

In diritto è del tutto pacifico che i fatti così come accertati

sono costitutivi dell’ascritto reato di tentato omicidio intenzionale ai sensi

dell’art. 111 CP, commesso con dolo diretto, avendo l’imputato stesso

dichiarato che voleva soffocare e uccidere ACPR 1, circostanza per altro

nemmeno contestata dalla difesa. Si è trattato inoltre di tentativo ripetuto,

particolarmente intenso nel secondo agito, posto che ha portato la vittima più

vicino alla morte. Come ha rilevato il medico legale, se non fossero

intervenuti i sanitari entro il giorno successivo, ACPR 1 sarebbe deceduto per

un’alterazione acuta della funzionalità renale.

13.

I reati minori

Le imputazioni di lesioni semplici (punto 2AA), ripetuto furto

(punto 3 AA) e contravvenzione sugli stupefacenti (punto 4 AA), ammesse

dall’imputato così come ascritte nell’atto d’accusa, sono state tutte

integralmente confermate.

14.

Imputabilità dell’autore

L’imputabilità del prevenuto non è stata oggetto di contestazione.

Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento

del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo

tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace

di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il

giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP). Qualora vi sia serio motivo di

dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP, l’autorità

istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.

La perita, come già detto al consid 4, sia nel referto peritale

che nel verbale di delucidazione (AI 173), ha ribadito che, al momento della

prima aggressione l’accusato non è stato in grado di controllare correttamente

i propri impulsi, aggredendo impulsivamente ACPR 1 siccome sentitosi provocato,

spinto dalla rabbia. In questa prima aggressione egli ha perciò agito in

situazione di lieve scemata imputabilità (p. 34), mentre che è stato pienamente

capace di intendere in occasione del secondo episodio, dato che non c’è stato,

in quel caso, un eccesso di rabbia o provocazione quale fattore scatenante (p. 4).

15.

Commisurazione della pena

15.1

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP, la colpa va determinata

partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In

questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza

sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni

“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.

6.

).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore.

In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)

- la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa,

la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Ricordato come, secondo la precedente giurisprudenza (DTF 134 IV

132.

consid 6.1), il giudice doveva determinare una pena base fondata sulla

gravità oggettiva del comportamento e sulla colpa soggettiva (Tatkomponenten)

e, poi, ridurla in funzione della diminuzione di responsabilità con

apprezzamento di regola indipendente dei criteri legati all’autore (Täterkomponenten)

e come, sempre secondo tale giurisprudenza, pur senza che fosse necessaria una

riduzione lineare, dovesse esistere una correlazione fra la diminuzione della

responsabilità accertata e i suoi effetti sulla pena (DTF 129 IV 22 consid 6.2;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2), il TF, tornando

sui suoi passi, ha stabilito che la riduzione puramente matematica di una pena

ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di

apprezzamento del giudice e conduce ad accordare un peso eccessivo alla

diminuzione della capacità cognitiva o volitiva così come constatata dal perito

(DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2).

Precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca

che un criterio attenuante fra i molti altri - per esempio, le circostanze

attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a - c, le circostanze di cui

agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1 e 25 CP - e come altre

circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano invece aumentare la

colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva, il

TF ha precisato che, al riguardo, il giudice fruisce di un ampio potere di

apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6).

Nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata

imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l’ampio

potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare

la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad

una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della

responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a

grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può

essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione

grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve

poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena.

Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione

della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave

dell’imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza

troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22

giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008

consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

Occorre, dunque, determinare la colpa di IM 1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima

le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten)

e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).

Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al

reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a

ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le

circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

15.2

Il prevenuto deve rispondere

di tentato omicidio intenzionale ripetuto, di lesioni semplici, ripetuto furto

e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, reati questi ultimi di poco

conto nella valutazione globale della pena, ancorché l’imputazione di lesioni

semplici è indicativa della personalità dell’autore. È la dimostrazione che

egli, se è irritato, non è in grado di gestire la propria aggressività,

giungendo anche a reagire in maniera fisica, come ben spiegato dal perito.

Decisamente molto grave, è parso alla Corte l’agire dell’imputato.

Egli, tentando ripetutamente di uccidere ACPR 1, ha dimostrato un particolare accanimento omicida. Si tratta di due agiti distinti che la Corte ha ponderato in concorso ai sensi dell’art. 49 CP.

Nel primo caso, IM 1 ha aggredito con violenza ACPR 1,

strangolandolo, prima con il braccio poi con una cintura, sino a crederlo

morto. Va detto che la Corte, a fronte delle diverse dichiarazioni

dell’imputato, non ha potuto accertare con sufficiente evidenza quale sia stato

l’elemento scatenante che ha suscitato la rabbia dell’imputato; questioni di

denaro, sesso, il fastidio della relazione. Fatto è che vi è stata una

provocazione, alla quale l’imputato ha reagito, provocazione, come ha accertato

il perito per la quale la Corte ha ritenuto una leggera scemata imputabilità.

In questo caso, ciò che la Corte ha ritenuto deprecabile, è stato

l’atteggiamento che l’accusato ha avuto dopo quanto fatto. Invece che provare

sgomento per quanto da lui commesso, come se niente fosse se ne è andato a

giocare a pallone e a una festa, dimostrando in tale modo un totale

menefreghismo per la vita umana.

Ritornato poi sul luogo del delitto il giorno dopo, e scoperto che

ACPR 1 era ancora vivo, ha portato a termine quanto lasciato incompiuto, con

una rinnovata e ancor più intensa volontà omicida. E in questo caso, l’accusato

ha agito, senza nessuno scrupolo, spinto solo dal movente dell’eliminazione di ACPR

1.

Qui, egli, perfettamente lucido, si è recato a casa di ACPR 1, l’ha sorpreso

dormiente, l’ha preso a calci tanto da fratturagli il costato, poi l’ha

strozzato con le mani per un tempo abbastanza lungo che si conta in minuti,

senza mai desistere dal suo agire, fino a che ACPR 1 “aveva gli occhi

bianchi e la lingua fuori”, ossia fino a quando l’ha creduto morto. La Corte ha giudicato quest’episodio, ancor più grave del primo, a fronte dell’agire

premeditato, lucido e spietato dell’imputato. Solo l’intervento dei soccorsi ha

evitato l’esito letale auspicato dall’autore.

La Corte si è dunque chiesta quale possa essere la pena se

l’imputato fosse stato pienamente responsabile e se si fosse consumato il

reato, situandola per effetto del reiterato tentativo, per dolo diretto, con

piena intenzionalità, tra i 19 e 20 anni.

La Corte ha poi compresso la pena per tenere conto della scemata

imputabilità in misura leggera solo in punto al primo episodio.

Essa ha infine tenuto conto dei fattori legati all’autore. Ad

attenuazione della pena ha considerato la giovane età di IM 1, il fatto che si

è costituito, il suo vissuto particolarmente difficile, segnato dalla perdita

del padre, dello zio, dal problema dell’immigrazione seguito a quello

dell’integrazione. Anche se non va dimenticato che IM 1 ha deliberatamente scelto la via della nullafacenza, associata al consumo di stupefacenti, e per

ovviare alla necessità di denaro, senza nessuna remora ha rubato alla vittima.

Ma soprattutto si è volontariamente calato in un sordido sottobosco di

omosessualità a pagamento, diventando a poco più di 16 anni, un prostituto di

colui che poi è stato vittima dei suoi reati. Indubbiamente una vittima, ma

anche un aguzzino, e la Corte ne ha tenuto conto in favore di IM 1, già oggetto

di due precedenti condanne, che senza ritegno, per il proprio appagamento

sessuale, ha sfruttato la miseria di un giovane ragazzo allo sbando.

Ad aggravare la colpa, vanno considerati i precedenti penali,

ancorché per lo più aspecifici, e l’assenza di pentimento. Al dibattimento

l’accusato ha ritrattato le sue ammissioni, non si è quindi dissociato da

quanto commesso, non ha compreso appieno la gravità del suo agito. Non ha

manifestato alcun rincrescimento per i reati commessi. Di fronte a questo

atteggiamento, fortemente negativo, la Corte, pur tenendo conto del principio

di risocializzazione, specialmente a fronte della giovane età del prevenuto,

non ha inteso fare un ulteriore sconto sulla pena.

Tutto ciò considerato, tenuto altresì conto del carcere preventivo

sofferto fino al dibattimento, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato,

e meritevole di conferma, la pena detentiva di 9 anni proposta dalla pubblica

accusa.

15.3

La Corte ha inoltre revocato

la sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflittagli il 22

maggio 2012 dal magistrato dei minorenni.

15.4

A fronte del pericolo di

recidiva è pure confermata la misura del trattamento ambulatoriale. Per la Corte, una misura detentiva con trattamento ambulatoriale da effettuarsi in carcere è il

giusto percorso per IM 1, perché, come ben spiegato dal perito, gli permette

di lavorare, resta in un ambiente contenuto, regolamentato in quello che sono

gli stimoli ed è una palestra relazionare per la gestione delle frustrazioni

(AI 173). Di contro, non occorre spendere molte parole per concludere che la Corte ha respinto la richiesta postulata dalla difesa di un collocamento dell’imputato in un

istituto per giovani adulti ai sensi dell’art. 61 CP. Per la Corte, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale (6B-475/2009), non esistono le

premesse per un collocamento dell’imputato. Egli è un personaggio pericoloso,

sia per il genere di reati commessi, sia per la sua incapacità di contenere

l’ira. Vi sono inoltre seri dubbi sulla sua reale volontà di emendamento, primo

passo necessario per potere cambiare e migliorare, dato che in aula, ha negato

le sue responsabilità. In queste circostanze, la pronuncia di una misura per

giovani adulti è dunque esclusa.

16.

È ordinato il dissequestro in

favore degli aventi diritto degli oggetti sequestrati, indicati nell’atto

d’accusa.

17.

La tassa di giustizia di fr.

1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato, ad eccezione delle

spese per la difesa d’ufficio, che sono sostenuto dallo Stato, con riserva

dell’art. 135 cpv.4 CPP.

Visti gli art. 12, 19, 22, 40, 46,

47, 49, 51, 61, 63, 69, 70, 111, 123, 139, CP;

19.

LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

tentato omicidio, ripetuto

per avere,

a __________,

in due distinte occasioni, il 5 e il 6 gennaio 2013

tentato intenzionalmente di uccidere ACPR 1 (__________);

1.2

lesioni semplici

per avere,

a __________,

il 12 novembre 2012

intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR 2 colpendolo

con un calcio;

1.3

furto ripetuto

per avere,

a __________,

nel corso del 2012 fino al dicembre 2012

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto in tre distinte occasioni dal borsellino di ACPR 1

denaro contante per un imprecisato importo, ma superiore a fr. 1000.--

1.4

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

in __________,

nel periodo giugno 2011- 6 gennaio 2013

ripetutamente consumato un imprecisato quantitativo di marijuana.

2.

Di conseguenza,

avendo in parte agito in stato di scemata imputabilità e

considerata la giovane età,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 9 (nove)

anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 1'000.-- e dei disborsi.

3.

Si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflittagli il

22.

maggio 2012 dal Magistrato dei minorenni.

4.

È ordinato il trattamento

ambulatoriale di tipo psichiatrico, da eseguirsi già in sede di espiazione di

pena.

5.

È ordinato il dissequestro

in favore degli aventi diritto degli oggetti sequestrati, indicati nell’atto di

accusa.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio dell’imputato e dell’accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo

Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.La retribuzione dei difensori sarà

stabilita con decisione separata.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente, i.a. il giudice a

latere La segretaria di Camera

avv. Manuela Frequin-Taminelli

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 18'078.65

Perizia fr. 10'823.55

Traduzioni fr. 675.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 196.55

fr. 30'773.75

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