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Decisione

72.2013.65

Tentato omicidio intenzionale per avere stretto la vittima al collo con un braccio facendole perdere i sensi, strettole attorno al collo una cintura trascinandola e parecchie ore dopo, dopo essersi accorto del mancato decesso, stretto la vittima al collo. Trattamento ambulatoriale psichiatrico

22 ottobre 2013Italiano69 min

preservativo, mi chiede se so riferire qualcosa sulla presenza di sperma di ACPR

Source ti.ch

Incarto

n.

72.2013.65

Lugano,

22 ottobre 2013/rs

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Claudio

Zali, Presidente

GI 1 giudice

a latere

GI 2 giudice

a latere

AS 1

assessore giurato

AS 2

assessore giurato

AS 3

assessore giurato

AS 5

assessore giurato

Ornella

Sacchi, Segretaria di camera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

patrocinato dall’avv. RAAP 1

ACPR 2

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 6

gennaio 2013 al 21 maggio 2013 (136 giorni)

posto in esecuzione anticipata

della pena il 23 maggio 2013

imputato, a

norma dell’atto d’accusa nr. 57/2013 dell’11.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico

PP 1, di

1. omicidio intenzionale

(tentato)

per avere,

a __________, il 05 e il 06.01.2013 tentato intenzionalmente di

uccidere una persona

e meglio,

a __________, il 05.01.2013, presso l’abitazione di ACPR 1., nel

primo pomeriggio,

nel locale bagno, dopo un alterco verbale per questioni di denaro,

preso ACPR 1 al collo con il braccio, stringendoglielo,

facendo perdere quindi i sensi a ACPR 1., il quale cadeva a terra,

e nel mentre ACPR 1 si stava rialzando,

lo afferrava nuovamente al collo,

e quindi prendendo una cintura,

gliela avvolgeva attorno al collo, stringendola,

e lo trascinava, per la cintura, dal bagno verso l’atrio sino alla

stanza, dove, dopo avergli tolto la cintura dal collo, lo sollevava,

lasciandolo sul letto con la testa rivolta verso il poggiapiedi, senza

percettibili segni di vita, indi chiudeva la porta della stanza a chiave

dall’esterno e si allontanava

e dopo aver trascorsa la serata a _______, a una festa,

tornava, nottetempo, quindi il giorno 06.01.2013, a __________,

nuovamente presso l’abitazione della vittima,

dove, dopo essersi arrampicato, entrava nella stanza di ACPR 1.,

dalla finestra,

e accortosi che lo stesso non si trovava più nella posizione in

cui l’aveva lasciato, per la sorpresa/spavento cadeva sul letto, svegliando ACPR

1

sferrandogli quindi due calci verso il fianco destro,

afferrando ACPR 1 nuovamente al collo e nel mentre ACPR 1 cercava

di liberarsi dalla presa afferandolo,

gli prese le mani, incrociandole attorno al collo di ACPR 1 e

stringendo sino a che “aveva gli occhi bianchi e la lingua fuori”

e dopo aver bloccato previamente la porta principale dall’interno

con degli sgabelli e una sedia, scappava nuovamente dalla finestra tornando a

casa dove si addormentava,

e quindi nel pomeriggio dopo aver chiesto il passaporto alla

madre, prendeva il treno direzione __________, decidendo tuttavia di scendere a

__________, andando a costituirsi indicando di aver ucciso un uomo,

evento letale non verificatosi, grazie al pronto intervento dei

sanitari così come descritto dai pareri medico legali in atti (AI 14 e 184);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto:dagli art. 111 CPS, richiamato l’art. 22 CPS;

2. lesioni semplici

per avere,

a __________,

il 12.11.2012 colpendo con un calcio ACPR 2, cagionatogli le

lesioni attestate dal certificato medico dell’Ospedale Regionale di __________

e __________ di data 27 febbraio 2013;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto:art. 123 cpv. 1CPS;

3. furto (ripetuto)

per avere,

nel corso del 2012 sino al mese di dicembre 2012,

a __________,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto in tre distinte occasioni dal borsellino di ACPR 1

denaro contante per un imprecisato importo, ma superiore a CHF 1000.--,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 139 cifra 1 CPS;

4. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo giugno 2011 sino al 06

gennaio 2013, ripetutamente consumato un imprecisato quantitativo di marijuana,

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: art. 19 a LStup.

Presenti:

§ il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

§ l’imputato IM 1, assistito dal suo

difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

§ l’avv. RAAP 1, patrocinatore

d’ufficio con GP dell’accusatore privato ACPR 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore

18:05.

Evase le seguenti

questioni: Verbale

del dibattimento

Con il consenso delle Parti, il

Presidente prospetta che il punto 1 dell’atto di accusa debba essere esaminato

come omicidio intenzionale tentato, ripetuto, con la conseguenza

dell’applicazione della norma sul concorso di reati di cui all’art. 49 CP.

Sentiti: § il

Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

IM 1 durante l’inchiesta si è comportato come a scuola. Ha fatto

il discolo affrontando tutto come un gioco. Dopo le prime dichiarazioni, tutto

è diventato noioso per lui e quindi ha cominciato a divagare.

IM 1 non è schizofrenico, infatti una schizofrenia non gli è stata

diagnosticata. E’ un ragazzo che, come a scuola, non vuole stare attento.

Ha dato solo due versioni ed è sempre stato lineare durante tutta

l’inchiesta. La sua confessione trova riscontro negli atti contrariamente alla

sua ritrattazione di oggi.

IM 1 è antisociale.

Vi è dolo diretto, non eventuale.

Attentuanti che vanno riconosciute sono il suo passato ed il fatto

che si è costituto.

In conclusione chiede la condanna di IM 1 alla pena detentiva di

anni 9 e che venga ordinato un trattamento ambulatoriale da eseguirsi durante

l’espiazione della pena;

§ l’avv.

RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e

motiva le seguenti conclusioni:

Il suo cliente è vivo ma ne ha risentito in maniera incisiva. Ha

perso completamente la sua autonomia ed è afasico.

Il suo cliente ha dato da intedere di non avere nessun rancore nei

confronti dell’imputato, tenuto conto soprattutto del suo passato.

Alla luce di quanto sopra, si allinea alle richieste della PP e

dichiara che il suo cliente rinuncia a qualsiasi richiesta per torto morale;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

trattasi di un caso particolare, caratterizzato da una collaborazione

superiore al solito nella ricerca di capire cosa è successo.

Quello che ci si chiede ora è cosa si può fare del futuro di IM 1.

Sul suo futuro è difficile farsi illusioni. E’ un caso psico-sociale oppure

psichiatrico? E’ ammalato? Può essere curato? IM 1 era stato segnalato ai

servizi sociali per tempo ma nessuno ha fatto nulla. Come mai? Ritiene che IM 1

sia un caso psichiatrico.

Fino all’età di 11 anni ha vissuto in __________ e poi si è

trasferito con la madre in Europa.

Descrive il contesto in cui si è consumato il reato, screditando

la vittima .

Ripercorre i fatti.

Con il beneficio del dubbio sulla questione della seconda

aggressione, vi è da considerare l’ipotesi che vi sia stato l’intervento di

terzi.

Dal punto di vista dei fatti chiede che non si tenga conto della

seconda aggressione.

Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo vi è poco spazio per

discutere poiché il suo cliente ha affermato che voleva ucciderlo. Sulla reale

volontà di volerlo fare ha quale dubbio.

Cosa fare? La struttura di __________ è la soluzione meno peggio

tra quelle che si prospettano poiché il trattamento in carcere oggi non esiste.

Chiede venga condannato ad una misura per giovani adulti (ex art.

61 CP).

Non lo si può trattare come un caso psico-sociale. IM 1 è ammalato

e come tale va trattato.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. Curricula

1.1. IM 1, cittadino __________,

nato il __________ a __________ in __________, è orfano di padre, deceduto 10

giorni dopo la sua nascita, ucciso da un colpo d’arma da fuoco. Egli è

cresciuto con la madre e uno zio materno sino all’età di 11 anni, quando la

madre è immigrata in cerca di lavoro in __________, e dopo un anno, lo zio è

stato assassinato in una sparatoria. Trascorso qualche mese da una zia paterna,

nel 2006, si è ricongiunto con la madre, andando a vivere prima a __________

poi a __________, dove la madre ha iniziato la convivenza con __________,

cittadino __________, divenuto poi il suo attuale marito. Nel 2007, IM 1 è

giunto con la famiglia in Ticino, a __________. La madre, nel frattempo, ha

avuto altri due figli __________ (5 anni) e __________ (3 anni e mezzo).

L’accusato così ha parlato della sua vita anteriore nel suo primo verbale

davanti al Procuratore (AI 26):

" Sono nato in __________, i

miei genitori erano sposati quando sono nato. Mio padre vendeva cipolle al

mercato e mia mamma faceva la venditrice presso un negozio di alimentari e

generi di prima necessità. Preciso che mio papà è morto 10 giorni dopo la mia

nascita in quanto gli hanno sparato. Mio padre infatti non aveva risarcito dei

danni causati ad un taxi, almeno questo è quello che mi ha raccontato la mamma.

In casa con noi viveva quindi il fratello di mia mamma __________ con il quale

io ho vissuto sino all’età di 12 anni, quindi sino al 2006 circa. Preciso che

ho frequentato le scuole elementari in __________ sino alla terza media,

momento in cui sono venuto in Svizzera.

ADR che mia mamma è partita dalla __________ quando io avevo 11

anni per trovare un lavoro. Io ero rimasto con mio zio. Con mio zio sono sempre

andato molto d’accordo. Preciso che mio zio faceva anche il muratore e nel

tempo libero vendeva bevande alcoliche. Purtroppo mio zio è morto nel senso che

è stato ucciso, gli hanno sparato 15 volte. Dapprima ho abitato un po’ con mia

zia, la sorella di mio padre, e questo per circa 2 mesi. Poi ho raggiunto mia

mamma in __________ e poi in Ticino. Preciso che in __________ ho vissuto a __________

con mia mamma, ho frequentato 5 mesi di scuola a __________, avevo iniziato a

frequentare la prima media e questo perché non conoscevo la lingua __________.

Mi sembra che avevo ultimato la prima media a __________ ma non sono sicuro.

Mia mamma si è poi sposata con __________. Non saprei dire se __________ mi

abbia adottato o meno, siamo comunque andati a vivere tutti insieme. Abbiamo

vissuto dapprima a __________ e dopo a __________ dove viviamo tuttora.

ADR che per me __________ è comunque come un padre e lo chiamo

anche papà. Nel frattempo mia mamma ha avuto una bambina, si chiama __________

e un altro bambino che si chiama __________. Non mi ricordo in che anno sono

nati, né la loro data di nascita.

ADR che con loro vado d’accordo.

ADR che la mia sorellina più grande ha 5 anni mentre il più

piccolo ne ha 3 e mezzo e va ancora all’asilo”.

1.2. In __________, IM 1 ha frequentato le scuole elementari. In __________, a fronte dei problemi linguistici e

d’integrazione scolastica, è stato retrocesso in quinta elementare (AI 137). In

Ticino, a __________, ha iniziato la seconda media. Da subito però è parso un

allievo problematico (AI 26):

" Quando sono arrivato a __________

ho quindi ripreso le scuole medie a _______ iniziando dalla seconda media.

Preciso che ho terminato le scuole medie non ottenendo la licenza in quanto mi

comportavo male, rispondevo male ai docenti. Preciso che non sempre facevo i

compiti magari un giorno sì e due giorni no, in un’occasione il maestro __________

mi ha chiesto di fargli vedere i compiti e io non volevo perché volevo che lo

vedessimo insieme. Lui si è arrabbiato e ha buttato il classeur per terra, io

per reazione ho sollevato il banco buttandoglielo addosso, poi lui mi ha

mandato in punizione. Io mi sono arrabbiato perché, per una volta che avevo

fatto i compiti e non mi aveva creduto, c’ero rimasto male. Motivo per cui ho

preso un accendino con il quale ho bruciato un pezzo di carta, l’ho buttato nel

cestino facendo canestro e il cestino aveva poi preso fuoco, ero riuscito a

spegnere io il fuoco. Il maestro non se ne era accorto ma mi ha mandato

comunque in direzione. Per punizione avevo dovuto pulire tutti i cestini della

scuola per circa due settimane. Questo succedeva nel corso della quarta media.

La verbalizzante mi chiede quale altro episodio mi sono reso

protagonista alle scuole medie e rispondo che fumavo le canne in classe, sempre

a partire dalla quarta media. Ogni volta che venivo beccato finivo in

direzione, come punizione dovevo pulire la scuola. Praticamente ogni mese

dovevo pulire la scuola.

La verbalizzante mi chiede cos’altro ho combinato alle scuole

medie e rispondo che picchiavo i compagni e questo perché all’inizio mi

dicevano “______” e io mi arrabbiavo e quindi li picchiavo. Poi comunque volevo

sentirmi un po’ superiore agli altri, volevo piacere alle ragazze e quindi

fumavo le canne,. Poi gli altri mi chiedevano “perché lo fai?” chiamandomi

anche “__________” e allora io tiravo qualche pugno.

La verbalizzante mi chiede se è mai successo qualcosa di più

grave, nel senso che ho causato il ferimento di qualche mio compagno e rispondo

che in un’occasione, sempre in quarta media una mia compagna __________ che mi

stava simpatica stava litigando con __________, un altro compagno. A quel punto

io l’ho rincorso, l’ho buttato contro il muro, l’ho preso al collo e gli ho

tirato un pugno rompendogli il naso. La direzione della scuola mi aveva sospeso

per circa una settimana per il periodo che __________ aveva dovuto rimanere

assente dalla scuola. Mi ricordo che avevamo ripreso le lezioni insieme. Dopo

questo episodio non ho più colpito __________.

La verbalizzante mi chiede se sono mai stato espulso e rispondo di

sì. Nell’ambito della lezione di disegno tecnico avevo litigato con il docente,

lui sosteneva che io gli avevo rubato un barattolo di vernice invece me lo

aveva dato lui e poi avevo fatto un graffito.

ADR che in un’altra occasione, siccome avevo dato una canna alla

mia ragazza, sempre alle medie, un mio compagno lo aveva detto in direzione e

di conseguenza io gli avevo tirato due calci volandogli addosso e facendolo

cadere a terra. Non era comunque andato all’ospedale. In ogni caso tutto dopo

si è risolto perché il giorno dopo mi ha nuovamente salutato. Il nome di questo

compagno è _______________. Preciso che non avevano scoperto

ADR che di questi calci volanti ne ho dati uno anche al maestro di

ginnastica nel mentre ci stava insegnando come procedere con la difesa

personale.

ADR che episodi di questo tipo in quarta media non si sono più

verificati anche perché poi le scuole sono finite. In sostanza questi sono i

motivi per i quali non mi hanno dato la licenza di scuola media malgrado mi

abbiano dato un 5 condotta. Penso che me l’abbiano dato perché comunque ero un

bravo ragazzo“.

L’imputato, per lo scarso impegno, ogni anno, a fronte

d’insufficienze in tutte le principali materie, è stato promosso fino in quarta

media, unicamente per decisione del consiglio di classe. Si sono espressi in

questi termini, sulle sue prospettive future, i docenti dell’ultimo anno (AI 37):

" Lavora al di sotto delle

sue capacità e se affronterà il mondo del lavoro con lo stesso atteggiamento

mostrato a scuola, si troverà ad affrontare serie difficoltà nel mantenere il

posto che visti, i tempi, è già difficile trovare“.

Senza diploma di quarta media, con un certificato di

proscioglimento dall’obbligo scolastico, come prevedibile, anche il susseguirsi

della carriera professionale e formativa dell’accusato è stata costellata da

fallimenti. Costantemente svogliato, non è riuscito ad intraprendere, né

l’apprendistato (empirico) come carrozziere, né la scuola di pretirocinio a __________

(AI 26 pag. 4):

" dopo le medie ho provato ad

iniziare un apprendistato presso la carrozzeria __________ ad __________. Sono

rimasto solo tre mesi perché non mi impegnavo sul lavoro, mi dimenticavo le

cose. Dopo l’apprendistato ho provato ad iniziare la scuola di pretirocino a __________

dove sono rimasto però solo qualche mese anche perché avevo mandato al diavolo

(mostrandogli il dito medio) il direttore”.

IM 1 ha anche cominciato alcuni stages come muratore, idraulico,

elettricista ma tutti finiti dopo un paio di settimane in nulla di concreto (AI

29, AI 137). Egli si è così presto ritrovato, alle porte dell’adolescenza,

senza progetti di vita per sé, nell’inoperosità e nella nullafacenza.

1.3. Ad aggravare questa

situazione, vi era il consumo di cannabis e di alcolici, iniziato già all’epoca

delle medie, e sconfinato, terminata la scuola, nel consumo di cocaina (AI 26

pag. 4):

" ….ADR in quel periodo

uscivo più spesso la sera, nel week end. Bevevo e fumavo qualche canna. Preciso

comunque che io reggo bene l’alcol e quindi potevo bere vodka e red bull.

Preciso comunque che mi sono lasciato andare soprattutto quando avevo messo

incinta la mia ragazza dell’epoca, __________. Quando ha dovuto abortire io ci

sono rimasto male e da lì ho iniziato a bere maggiormente ed a fumare e tirare

cocaina.

ADR che dopo questo periodo non ho più iniziato nessun tipo di

scuola o attività lavorativa. Ho iniziato a trascorrere le mie giornate

dormendo di giorno, bevevo, fumavo cocaina e andavo a rubare con dei miei amici

__________ e __________. Per una parte di questi furti avevo anche ricevuto

delle condanne”.

2. I precedenti penali

IM 1, senza lavoro, per garantirsi il consumo occasionale di

stupefacenti, sin da minorenne ha iniziato a commettere reati. A suo carico ha

prevalentemente furti ed infrazioni alla LF sugli stupefacenti:

- con decreto 9.09.2011, il MM,

l’ha condannato per ripetuto furto, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto

danneggiamento, nonché per contravvenzione ed infrazione alla LF sugli

stupefacenti, a 30 giornate di prestazioni personali, di cui 10 sospese

condizionalmente fino al 31.05.2012, le altre da scontare immediatamente;

- con decreto 2.01.2012, il MM

l’ha condannato a 5 giorni di privazione della libertà, sospesi per un anno per

ripetuto furto, danneggiamento, violazione della LF sulle ferrovie,

contravvenzione ed infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta;

- con decreto 22.05.2012 il MM

l’ha condannato per furto alla pena detentiva di 10 giorni, sospesa ma, a

fronte del decreto 2.02.2012 con un periodo di prova prolungato di un anno;

- con decreto 6.08.2012 il MM,

preso atto che IM 1 non ha svolto le 20 giornate di prestazioni personali,

lavoro che avrebbe dovuto svolgere per il Comune di __________, ha convertito

la pena in 20 giorni di detenzione da scontare in Sezione aperta.

Per la madre dell’imputato, la carcerazione, ha avuto un breve

effetto benefico sul figlio, lo avrebbe reso meno irritabile, più disteso (AI 137).

Certo è che la madre non è stata in grado di gestire il rapporto con il figlio

(all. 002 AI 183, AI 137). Per dire della stessa, IM 1 alla fine delle scuole

medie era peggiorato: non rispettava le regole, era scontroso, s’isolava dai

famigliari, a volte era verbalmente aggressivo, insultava, mentiva non

s’impegnava in alcun progetto formativo o lavorativo. Tanto ch’ella ha chiesto

un sostegno al Servizio Medico Psicologico di __________. L’accusato, da metà

dicembre 2011, è stato preso a carico dall’operatrice socio-educativa signora __________

con l’intento, rivelatosi poi inutile, di fornirgli attraverso nuovi stimoli e

un appoggio psicoterapeutico, un reinserimento professionale e sociale. In

questo contesto, egli ha preso parte, abbandonandoli tutti dopo poco tempo, a

vari progetti, quali il “Semestre motivazionale di __________” e il progetto “__________”(AI

29).

Anche gli amici e i conoscenti dell’imputato hanno riferito di

avere notato un peggioramento nel suo comportamento. Parte di loro l’ha

attribuito all’abuso di stupefacenti. -“si è

bruciato il cervello con

la droga”-, l’altra l’ha addebitato alla nota frequentazione dell’ambiente

omosessuale per motivi di vantaggio economico, in particolare della vittima dei

fatti posti qui a giudizio. Da un lato è lui ad essere cambiato, dall’altro è

stato isolato dalle amicizie per riprovazione per questo suo comportamento (AI

183, all. 51, all. 58, all. 62, all. 68).

3. Relazioni

sessuali mercenarie

3.1. L’imputato a 16 anni

compiuti, oltre ad aver avuto relazioni eterosessuali con due ragazze, ha raccontato

di avere avuto una prima esperienza omosessuale mercenaria con tale __________,

del __________, di __________. Per suo stesso dire, la frequentazione era un

metodo per guadagnare, evitando di rubare, ed è durata per circa due mesi,

fruttandogli dei pacchetti di sigarette, alcolici e un compenso di circa CHF.

1'000.- (All. 002 AI 183):

" R. quando avevo circa 16

anni già compiuti a __________ avevo conosciuto un certo __________ che abitava

sopra la stazione di __________. Mi ricordo che girava in bikini. Lui ha

iniziato a chiedermi, quando passavo per strada, se volevo fumare, mi ricordo

che lui fumava i sigari alla cannella. Io gli ho risposto che non volevo e che

fumavo solo sigarette. Il giorno successivo è di nuovo uscito dalla finestra e

mi ha chiamato “ciao __________” e mi ha nuovamente chiesto se volevo delle

sigarette ed io ho accettato. Dopodiché ha iniziato a regalarmi i pacchetti di

sigarette buttandomeli dalla finestra. Questo succedeva quando lo incrociavo

sul tragitto. Ad un certo punto lui mi invitava a casa sua e io sono salito.

Ogni tanto mi dava dei soldi e questo perché sapeva che andavo in giro a

rubare. Io salivo nella sua stanza ma scendevo subito. Abbiamo iniziato quindi

ad uscire la sera nei bar dove mi offriva da bere, della birra o altre cose che

volevo bere. Capitava che ogni tanto lo baciavo sulla bocca con la lingua. In

un’occasione gli avevo chiesto di vedere film porno e sono salito nella sua

stanza.

ADR che glielo avevo chiesto io di guardare film porno, non è

stato lui a chiedermelo. Quando vedevo questo film mi è diventato duro e poi ho

avuto un rapporto sessuale con lui, l’ho penetrato.

La verbalizzante mi chiede quante volte è successo e rispondo che

è successo solo una volta.

La verbalizzante mi chiede se era un nuovo metodo per guadagnare

soldi ed evitare di andare in giro a rubare rispondo che effettivamente è così,

però ho fatto sesso con lui solo in un’occasione. Lo avrò frequentato per circa

2 mesi, non so dire la somma che mi ha dato in questi 2 mesi, si aggira intorno

ai CHF 1'000. Preciso che comunque questi CHF 1'000 non me li ha consegnati

solo quando ho fatto sesso con lui, me li dava ogni volta che ci vedevamo e,

come detto, in alcune occasioni lo baciavo sulla bocca e solo una volta vi è

stato un rapporto sessuale. Dopo che questo signore è andato via dal ristorante

__________ io avevo ripreso a rubare

ADR che questo signore, e scrivo alla verbalizzante su un foglio

che verrà allegato al presente verbale, mi sembra si chiami __________.”

Questo rapporto ha trovato in parte riscontro nel decreto di

accusa 27.10.2011, con il quale il MP di __________, ha condannato __________

per atti di esibizionismo, per avere, a __________, il 25.08.2011, compiuto

atti esibizionistici, e meglio, per avere, in pubblico, mentre si trovava

seduto su un sasso in riva al fiume __________, in presenza di minorenni ed

altri adulti, baciato in bocca il giovane __________ (__________), toccandogli

nel contempo le natiche sopra il costume, le gambe e la pancia (AI 190).

3.2. Vi è poi la relazione con ACPR

1, classe __________, la vittima del reato principale posto a giudizio. IM 1

nel primo interrogatorio (AI 1) ha raccontato di averlo conosciuto in un bar di

__________ nell’estate del 2011, poi, durante il verbale audio-filmato del

17.01.2013, ha riferito di averlo conosciuto dopo le medie (ai.183.all.003).

Glielo ha presentato __________, un amico, dicendogli che era una persona ricca

e che l’avrebbe pagato in cambio di prestazioni sessuali (AI 26):

" (..)__________ di __________,

un mio amico, me lo aveva presentato dicendomi che era una persona che aveva

soldi, che poteva darmi una mano, che viveva da solo e che se avessi fatto

sesso con lui mi avrebbe pagato. La prima volta che l’ho conosciuto mi ha dato

CHF 1'000, eravamo nella sua macchina, da soli. Dopo che mi ha dato i soldi io

in macchina gli ho fatto un pompino. A partire da quel momento più meno ogni

settimana lo vedevo. Preciso che ogni tanto lo chiamavo io per chiedergli un

passaggio sino a __________ e poi lui veniva a prendermi a casa mia e poi mi

portava a casa sua. Quando ero a casa sua io facevo un po’ quello che lui mi

chiedeva e o lo masturbavo o gli facevo un pompino, la maggior parte delle

volte però lo masturbavo. Io gli chiedevo di darmi dei soldi ma lui si rifiutava

e quindi glieli rubavo. Gli rubavo di volta in volta dai CHF 100 ai CHF 300,

questo succedeva tutte le volte”.

4. La

vittima

ACPR 1, nato a __________ il __________, quindi, settantaduenne

all’epoca dei fatti. è deceduto la notte tra il __________________ per cause

naturali (emorragia interna) doc. TPC 20, circostanza che la Corte ha appreso, in fase redazionale della sentenza in esame.

Egli era noto, anche dai giovani amici dell’accusato, sentiti

nell’inchiesta, che lo definivano un omosessuale con propensione a cercare la

compagnia di giovani ragazzi. C’è chi l’ha bollato come “pedofilo”. Alcuni di

loro sapevano che era già stato in prigione per reati di quel genere.

L’inchiesta ha infatti appurato che egli, più o meno disinteressatamente, era

solito fornire un aiuto economico (prestiti mai restituiti, intestazioni e

pagamento di abbonamenti telefonici, elargizioni di denaro) a giovani, con i

quali occasionalmente poteva avere dei contatti sessuali.

A suo carico vi sono due significativi precedenti penali:

- una condanna del

4.11.1970, della Corte delle Assise Criminali, per atti di libidine su

fanciulli, nonché atti simili a congiunzione carnale, commessi tra il 1961 e il

1970, a danno di 16 vittime tra i 7 e 14 anni, ad 1 anno e 6 mesi di reclusione

(doc. dib. 2). Una seconda sentenza del 28.02.2002, della Corte delle Assise

correzionali, per i fatti commessi nel 1992, in danno di una vittima 17enne, rispondenti ad atti di libidine violenti e atti sessuali con persone incapaci di

discernimento o inette a resistere, ad una condanna a 18 mesi di reclusione,

sospesi per un periodo di prova di 5 anni (doc. dib. 3).

5. La

relazione tra l’imputato e la vittima

Il rapporto tra l’accusato e la vittima, iniziato nelle predette

circostanze, era ancora in essere all’epoca dei fatti. Risulta dagli atti che

all’accusato, ACPR 1 era particolarmente assillante. Lo cercava a casa, a

scuola, al centro giovanile, cosa che infastidiva IM 1 (AI 183, all. 57 e

seguenti, AI 137). Nonostante quest’aspetto, la loro frequentazione con il

tempo era divenuta più o meno regolare (AI 1).

" gli agenti interroganti mi

chiedono di raccontare quali fosero i miei rapporti con la vittima e da quanto

tempo la conoscessi.

Rispondo che ho conosciuto ACPR 1 circa un anno e mezzo fa in un

bar, mi sembra di ricordare a __________. Se non erro era il bar “__________”.

Mi sembra di ricordare fosse l’estate del 2011. I nostri rapporti sono rimasti

di cordiale amicizia per circa un anno ed il ACPR 1 spesso volte mi offriva da

bere sia nei bar che frequentavamo che occasionalmente anche al suo domicilio.

Egli non ha mai preteso nulla in cambio da me.

ADR che posso quantificare in franchi 1'700.00 circa gli importi

che complessivamente in diverse tranche il ACPR 1 mi ha regalato.

Devo dire che il ACPR 1 spesse volte mi chiamava per uscire

insieme. Ad un certo punto, circa a febbraio-marzo 2012, in un occasione di una mia visita presso il suo domicilio egli mi ha chiesto di avere un

rapporto sessuale con lui. In quell’occasione egli si è spogliato ed ha

iniziato a masturbarsi alla mia presenza. ACPR 1 per cercare di ottenere il suo

scopo esercitava delle pressioni psicologiche su di me in riferimento al denaro

che mi aveva prestato e che mi avrebbe potuto prestare. La prima volta egli ha

preteso unicamente di essere masturbato dal sottoscritto, fino

all’eiaculazione. Specifico che questo rapporto è avvenuto come

controprestazione a numerosi soldi che mi aveva dato. Gli agenti interroganti

mi chiedono in totale quanti rapporti sessuali, completi o non io ho avuto con

lui. Rispondo che non sono in grado di quantificare esattamente i rapporti

sessuali che ho avuto con ACPR 1, posso comunque affermare che sono stati

numerosi, a volte capitava di farlo anche tutti i giorni per diversi giorni di

seguito.

Gli agenti interroganti mi chiedono se io effettuavo queste

prestazioni spontaneamente e come si sono poi evolute le stesse. Rispondo che

ad un certo punto i nostri rapporti erano divenuti normali nel senso che ACPR 1

non doveva più convincermi ad effettuare queste prestazioni e che era

sottinteso che quando ci si vedeva era per quel motivo. Non ho mai avuto un

rapporto completo, bensì ci si limitava per lo più alla masturbazione. Lui mi

penetrava nel retto con il suo dito.

ADR che ACPR 1 spesse volte insisteva per penetrarmi nel retto, ma

io non ho mai acconsentito.

ADR che ACPR 1 non mi ha mai più pagato per le prestazioni che

fornivo, bensì le stesse erano a pagamento per i soldi che avevo già ricevuto.

Almeno così io ho dedotto. Io non gli ho mai più chiesto soldi. “

È inequivocabile, e certo, che per l’accusato la vittima era una

fonte di reddito (verbale d’interrogatorio dibattimentale, p. 2):

" R: Prima del 5.1.2013 non

ero mai venuto alle mani con ACPR 1

R: Posso dire che il mio rapporto con ACPR 1 era di tipo

commerciale. Per me costituiva “un bel guadagno”.”

Tolto l’insano rapporto di fondo tra l’accusato e ACPR 1,

accertato che la relazione per IM 1 era diventata scomoda, sia per il vociare

della gente che per la perdita di amici (AI 137), agli atti non risulta che vi

fossero altre tensioni particolari, rancori o gelosie o comunque segnali

premonitori di un possibile agire violento dell’accusato

nei confronti di ACPR 1

6. La perizia psichiatrica

IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica per una

delucidazione ed esame dell’imputabilità. Il perito ha concluso (AI 137, p. 3):

" 1.2 Il periziando è affetto

da:

il periziando è affetto al momento dei fatti a lui imputati da un

disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo Borderline, codificato

secondo l’ICD-10 (decima classificazione internazionale delle sindromi e dei

disturbi psichici e comportamentali) al codice F60.31, con tratti antisociali.

Presenta un uso occasionale di cannabinoidi (ICD-10 F12.1) e di sostanze

alcoliche (ICD-10 F10.1). Fino all’agosto u.s. ha presentato un occasionale uso

di cocaina”.

Il disturbo è stato ritenuto d’intensità medio-grave. Di

conseguenza, secondo la perita, al momento della prima aggressione (pomeriggio

di sabato 5.01.2013), non sarebbe stato in grado di controllare correttamente i

propri impulsi, aggredendo impulsivamente ACPR 1 siccome sentitosi provocato,

spinto dalla rabbia (p. 33). In questa prima aggressione egli avrebbe perciò

agito in situazione di lieve scemata imputabilità (p. 34), mentre che sarebbe

stato pienamente capace di intendere in occasione del secondo episodio, quello

del giorno seguente, dato che non ci sarebbe in quel caso stata rabbia o

provocazione quale fattore scatenante (p. 34).

Il 02.07.2013 la difesa ha fatto pervenire una presa di posizione

del 28.06.2013 della dott. __________ (doc. TPC 3), redatta previa conoscenza

della perizia giudiziaria e dopo un colloquio con IM 1 avuto il 13.06.2013.

Secondo la dottoressa l’imputato è affetto da una “patologia schizofrenica

di tipo ebefrenica” poiché durante il colloquio si era “espresso in modo

disorganizzato e incoerente” manifestando “aspetti deliranti”. Per

la stessa “la gravità della condizione psichica” lo renderebbe “inadatto

ad affrontare l’iter processuale” .

Nulla però in proposito è stato segnalato dal servizio

psichiatrico carcerario alla perita giudiziaria o al TPC (AI 137). Al

dibattimento, nessuna questione pregiudiziale sull’inadeguatezza ad essere

processato, è stata sollevata dalla difesa. IM 1, è parso comunque alla Corte

non delirante e coerente. È stato attento all’istruttoria dibattimentale,

tant’è che ad un dato momento ha chiesto un colloquio con il suo difensore e

poi si è opposto all’audizione dei suoi verbali audio-filmati.

7. L’atto d’accusa

La Pubblica accusa, esperita l’inchiesta, interrogati i

protagonisti della vicenda, sentita la madre dell’imputato, i conoscenti, le

persone coinvolte, assunti gli accertamenti medico-legali, il referto peritale,

preso atto dei rilievi della scientifica, sulla base delle dichiarazioni

dell’imputato, ha deferito IM 1 dinanzi alla Corte delle Assise criminali, per

tentato omicidio intenzionale (punto 1 AA). Al dibattimento, con il consenso

delle parti, il Presidente ha esteso l’imputazione in tentato omicidio

intenzionale ripetuto, con la conseguenza dell’applicazione della norma sul

concorso di reati di cui all’art. 49 CP (verbale del dibattimento, p.2). La

pubblica accusa inoltre, ha ascritto al prevenuto dei reati minori, quali le

lesioni semplici ai danni di ACPR 2 (punto 2AA), ripetuto furto ai danni di ACPR

1 (punto 3AA) e, da ultimo, la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

legata al consumo di marijuana (punto 4AA).

8. I fatti di cui al punto

1AA

Alle 19.45 ca. del 6 gennaio 2013, IM 1 si è costituito presso il

posto doganale di __________ Stazione, riferendo alle guardie di aver commesso

un omicidio, per strangolamento, ai danni di ACPR 1 (AI 1, AI 183, n. 103).

L’intervento della polizia ha permesso di ritrovare ACPR 1 inerte a casa sua,

ferito e disteso a terra sul pavimento ma vivo (AI 60). Ricoverato all’ospedale

ha riportato le seguenti lesioni (AI 33):

- delle fratture costali con

contusione polmonare bilaterale ed insufficienza respiratoria;

- contusioni del viso;

- lunga permanenza a terra

con rabdomiolisi ed insufficienza renale.

Le condizioni di ACPR 1 escludevano comunque che fosse in pericolo

di vita. Secondo il medico legale, solo se non ci fosse stato l’intervento dei

sanitari entro il giorno successivo, ACPR 1 sarebbe deceduto per un’alterazione

acuta della funzionalità renale (AI 184). ACPR 1 è stato degente in ospedale

fino al 25.04.2013. Poi è stato trasferito alla Clinica __________ di __________

sino al giugno 2013 (AI 181), e da ultimo, fino al decesso, in casa per anziani

a __________ (doc. dib. 1, AI 159, AI 168). Dal momento del ricovero, per delle

complicanze respiratorie, le condizioni di ACPR 1 sono andate viepiù

peggiorando, tanto che non è mai stato possibile interrogarlo compiutamente sui

fatti. Per modo che ACPR 1, ha reso due verbali che contengono delle

dichiarazioni frammentarie, per amnesia piene di non ricordo, che comunque non

distinguono le due aggressioni patite, quindi di scarso rilievo ai fini del

giudizio (AI 183, n. 23 e 24).

9. Le dichiarazioni dell’accusato

in fase d’inchiesta

9.1. Dopo i racconti iniziali sull’accaduto,

confusi quanto meno nelle cronologie, l’imputato ha ammesso, a partire dal

verbale del 15.01.2013 davanti al PP, con ricchezza di dettagli, che vi sono

stati due distinti episodi violenti in cui ha tentato di uccidere,

strangolandolo, ACPR 1. Il primo, il pomeriggio di sabato 5.01.2013, quando,

dopo un alterco verbale, lo ha preso per il collo prima con il braccio, poi con

una cintura, trascinandolo, per la cintura, dal bagno fino alla stanza, dove lo

ha sollevato sul letto, lasciandolo privo di sensi, chiudendo poi la porta

della stanza a chiave dall’esterno prima di fuggire. Andando poi nel pomeriggio

a giocare a calcio, ed in serata ad una festa (AI 194). Poi l’altro, più grave,

tra la notte del 5 e la mattina di domenica 06.01.2013, in cui è tornato sul

luogo del delitto, è entrato dalla finestra nella camera da letto di ACPR 1, lo

ha svegliato, allorché questi urlava, gli ha sferrato due calci al fianco

destro, lo ha afferrato poi con le mani al collo, stringendo fino al punto in

cui ACPR 1 ”aveva gli occhi bianchi e la lingua fuori”, ossia fino a

quando lo ha creduto morto. Poi, dopo aver bloccato la porta dall’interno con

sedie e sgabelli, è fuggito dalla finestra, rientrando al proprio domicilio.

Per poi andare in serata, dopo aver contattato amici, mandato SMS, chiesto un

passaporto alla madre, a prendere un treno per poi costituirsi alle guardie di

confine.

9.2. In merito al primo episodio è

accertato che ACPR 1 rimasto rinchiuso nella stanza, quando si è ripreso ha

allarmato la polizia, senza tuttavia denunciare IM 1. Tanto che l’agente __________,

giunto in soccorso, nel suo rapporto informativo, ha riferito che ACPR 1 non

gli ha raccontato di essere stato percosso o di avere subito delle violenze.

Secondo l’agente, ACPR 1 all’apparenza presentava solo un rossore in viso, e

lamentava unicamente dolori alla schiena dovuti ad asseriti problemi personali

(all. 092 AI 183).

9.3. IM 1 come detto, dopo le

prime spontanee ammissioni rese in inchiesta (AI 68), ha via via ricostruito in

due interrogatori audio filmati la dinamica dei fatti (all.6/8 AI 183). Posto

poi di fronte alle incongruenze su dettagli relativi alla tempistica o alle

modalità dell’agire, ha chiarito i fatti e puntualmente ribadito di avere

tentato di strozzare, la vittima in due distinti momenti (all. 009 AI 183):

" Mi viene quindi chiesto di

prendere posizione su quanto per la dinamica dei fatti.

Ø in due verbali 6 e 8

gennaio, ho spiegato che mi sono recato da ACPR 1 unicamente al sabato;

Ø nel corso del verbale

di data 15 gennaio ho spiegato di essere andato da ACPR 1, il sabato, e la

domenica pomeriggio, ciò che però non trova riscontro nei tabulati.

Ø nel corso del verbale

di data 17 gennaio 2013 ho quindi precisato di essermi recato due volte dal ACPR

1, e questo il sabato e il sabato notte/domenica mattina presto, e ciò dopo le

3 di notte almeno.

Mi viene quindi chiesto quale di queste versioni confermo

definitivamente

R. è corretto che io mi sono recato da ACPR 1 sabato 5 nel primo

pomeriggio e poi ancora nella notte tra sabato e domenica, dopo la festa.

Mi viene quindi chiesto di prendere posizione su quanto accaduto

quando sono stato da ACPR 1 il giorno sabato, in considerazione del fatto che

Ø in data 15 gennaio

2013 ho dichiarato di avergli dato due calci.

“…ADR che l’ho masturbato in bagno. ADR che aveva le

mutande abbassate. Lui stava poi uscendo dal bagno e io l’ho colpito con due

calci ed è caduto a terra. L’ho poi trascinato in stanza e l’ho chiuso dentro…”

In data 17 gennaio 2013 ho precisato nuovamente, che in

quell’occasione l’avevo già preso al collo e anche trascinato con la cintura

attorno al collo.

O

Dopo

in poche parole io sono andato su da lui. Sono ritornato con la maglietta e

gli faccio, cioè: “come sono stato (incomprensibile) prestazioni?” , “bom le

prestazioni sono state buone, però i mille franchi li voglio ancora”.

(incomprensibile) dopo quando lui si stava vestendo, si è messo la maglietta,

diciamo che anche io l’ho abbracciato dal dietro, cioè ho provato, diciamo

per la prima volta a soffocarlo. Dopo lui mi fa: “guarda mi fai male”. Io

l’ho lasciato. Dopo gli faccio: “oops, scusami, cioè non l’ho fatto apposta”.

Dopo lui, diciamo si è alterato voleva, non so, tipo… per… secondo me

aggredirmi, dopo io l’ho spinto. Dopo lui si è girato, così (mostra), di

spalle e io lì l’ho soffocato, dopo è caduto per terrra.

Fatti

I

Mmm,

mmm.

O

Questa

scena è accaduta, cioè è successa in bagno, perché io quando mi sono messo la

maglietta, i suoi vestiti erano in camera sua, dopo lui è tornato in bagno,

perché lui pensava che io magari stavo frugando fra le sue cose, che volevo

rubare.

I

Mmm,

mmm.

O

Invece

quel giorno lì non era vero. Però io altre volte l’avevo già fatto.

I

Mmm,

mmm.

O

E

dopo, cioè… quando lui è venuto verso di me io l’ho sof… cioè come ho già

raccontato l’ho spinto, l’ho soffocato, lui è svenuto lui cadendo a terra,

con i polsi stretti. Dopo io l’ho girato, ha picchiato il muso col pavimento,

dopo gli è uscito un po’ di sangue dal naso. Dopo io gli faccio, dentro di me

faccio: “cavoli non lo volevo fare”. Alla fine dopo lui si stava rialzando,

io ho preso una cintura, perché ho visto che lui era viola in faccia, pensavo

perché era arrabbiato, invece era perché magari gli mancava il respiro.

I

Mmm,

mmm.

O

Ho

preso la cintura e l’ho legata intorno al collo, ho preso la… la griglia

della biglia, cioè della cintura dopo l’ho messa dentro, dopo l’ho tirata.

Dopo lui è risvenuto, io dopo l’ho tirato dal bagno, prima l’ho portato per

metà stanza così (mostra), fino a dove c’era l’aspirapolvere, che era subito

fuori da… dal bagno.

Dichiarazione queste riferite anche in data 24 gennaio 2012,

asserendo tuttavia che la cintura non l’avessi presa in bagno

i

Sì.

Ok. Giusto una domanda sulla… sulla cintura. Tu mi… mi hai spiegato l’altra

volta che gli avevi messo, appunto questa… cintura. Dov’è che l’hai trovata

tu quella cintura lì?

o

Quella

cintura lì l’ho trovata quando stavamo… quando lo stavo portando in giro per

il collo per il corridoio.

i

Mmm,

mmm.

o

Era

sul corridoio.

i

Dove

nel corridoio?

o

Dove

c’era… gli altri vestiti ammucchiati, vicino alla finestra. Dove c’è… tipo

quello… tipo un muretto così (mostra).

Mi viene quindi chiesto se confermo di averlo iniziato a strozzare

in bagno e poi trascinato come descritto e dove ho preso la cintura

R. confermo quello che ho raccontato il 17 gennaio e rispondo che

la cintura l’ho presa in bagno e non come detto dopo nel corridoio”.

9.4. Anche nel verbale finale,

confrontato con le risultanze dell’inchiesta, in particolare con gli

accertamenti medico-legali e scientifici che fra l’altro hanno trovato

riscontro nel suo racconto, l’accusato ha confermato di aver tentato d’uccidere

ACPR 1 due volte, prima il 5 gennaio, poi nella notte tra il 5 e il 6 gennaio

2013 (AI 194):

" Sulla giornata del 5

gennaio 2013

Mi viene fatto prendere atto che stando alle risultanze

d’inchiesta il giorno in questione: io, dopo essermi recato a casa di ACPR 1, e

dopo averli praticato una masturbazione, e poiché ancora da questi sollecitato

con la richiesta di denaro ho dapprima stretto al collo ACPR 1 con una cintura

e poi con la medesima trascinato sino alla stanza, dove poi l’ho posizionato

sul letto, e quindi chiuso a chiave la porta della stanza.

R. lo confermo.

La verbalizzante mi ricorda come sulla cintura da me indicata sia

stato rinvenuto il mio profilo DNA; su come gli agenti intervenuti il giorno 5

abbiano trovato la stanza chiusa.

R. ero stato io a chiudere la stanza a chiave.

La verbalizzante mi fa prendere atto che è stato rinvenuto dello

sperma di ACPR 1 nel bagno di cui alla fotografia 22 della documentazione

fotografica. In considerazione della circostanza che io in data 24.01.2013

avevo menzionato la presenza di questo bagno menzionando anche il bagno

“piccolino” specificando che era in quest’ultimo che avevo gettato il

preservativo, mi chiede se so riferire qualcosa sulla presenza di sperma di ACPR

1

R. ribadisco nuovamente che è successo tutto nell’altro bagno,

quello più grande dove, come già spiegato, una volta che ACPR 1 era ritornato

dalla stanza, l’ho afferrato al collo, gli ho messo la cintura al collo e poi

l’ho trascinato sino alla sua stanza. Poi, come detto, sono uscito

dall’appartamento, avrei voluto guardare video al computer come al solito, ma

non ho potuto perché ho sentito delle voci di persone. Persone che ho poi

incontrato uscendo dall’appartamento, un uomo e una donna, all’uomo avevo

chiesto di accendermi una sigaretta.

In merito all’impiego della cintura la verbalizzante mi significa

le seguenti dichiarazioni del medico legali (AI 184):

“…Al collo in regione latero cervicale destra. Lesione

ecchimotica lineare rossastra della lunghezza di 8 cm, il tratto anteriore ha andamento parallelo al piano plantare mentre nella porzione posteriore

assume un andamento inclinato caudo cranialmente (foto 9).

R. questa lesione è compatibile con la dichiarazione di

quando l’imputato dice di avergli stretto la cintura al collo, la pressione era

maggiore sulla parte anteriore destra. A mio modo di vedere questo segno è

stato provocato dal trascinamento e non tanto dal momento in cui stringe la

cintura attorno al collo.

R. lo strangolamento avvenuto a mezzo di cintura o di

altri strumenti non è stato mantenuto per un tempo sufficiente da determinare

un’asfissia letale. Strumento (cintura) e modalità (strangolamento) sono idonei

a determinare un’asfissia letale se mantenuti per un tempo superiore a 5 minuti

e questo dipende dalle riserve individuali (capacità di apnea delle persone). Quando

l’imputato riferisce che ACPR 1 girava gli occhi e faceva dei movimenti con la

lingua sono compatibili con una prima fase asfittica che precede di poco la

fase letale. Preciso che nell’asfissia ci sono alcune fasi leggermente

variabili che sono: fase di sorpresa, fase di apnea, fase di agitazione, e la

fase terminale che precede la morte asfittica.

La circostanza che l’imputato riferiva di non sentire

più né polso e nemmeno respiro è correlata a una stimolazione di centri nervosi

situati sul collo che provocano un rallentamento della frequenza cardiaca e

della frequenza respiratoria fino a perdere conoscenza. in questo senso quello

che dice IM 1 è coerente nel senso che la frequenza cardiaca e respiratoria

diventano talmente rallentate da divenire difficilmente percepibili.

In questo caso la perdita di conoscenza è stata

provocata dai due meccanismi: stimolazione nervosa ed asfissia…”

R. ne prendo atto.

Mi viene fatto prendere atto che per tale primo episodio la

perizia mi riconosce una leggera scemata imputabilità:

“…Aggredisce ACPR 1 impulsivamente perché si sente

provocato.

Dal suo comportamento durante gli atti commessi ed

ammessi dimostra di non essere stato capace di usare a sufficienza le

controspinte inibitorie per non attuarli perché incapace di differire i propri

bisogni. Il motore che ha portato il periziando a commettere tali atti è la

rabbia. Il suo comportamento era dettato da una spinta impulsiva che faceva

fatica a controllare; la capacità di controllo è in difetto. Ha un desiderio di

soddisfazione immediata del bisogno di rivalsa e punizione dell’altro con

intolleranza alla posticipazione della realizzazione dello stesso per

incapacità a realizzarsi altrimenti. Non disponeva a sufficienza di dispositivi

di accalmia e dissipazione della rabbia.

Al momento dei fatti capiva di commettere atti illeciti

ma non riusciva a sufficienza a trattenersi dal compierli.

Il disturbo di personalità di cui è affetto il

periziando non altera i processi dell’intelligenza, non compromette le funzioni

mentali esecutive, organizzative ma parzialmente quelle decisionali,

previsionali e consequenziali nelle situazioni ad elevato contenuto emotivo che

non riesce a gestire in modo adeguato.

La sua

capacità di prevedere le conseguenze legate alle sue azioni al momento dei

fatti del

5.1.2013 è fluttuante perché ha difficoltà a gestire l’

aggressività per l’ elevata eccitazione che ingenera in lui.

Dal punto di vista medico psichiatrico posso perciò

affermare che il periziando al momento dei fatti del 5.1.2013 di cui è

imputato non era pienamente capace di agire secondo l’intatta capacità di

valutare il carattere illecito degli atti, secondo l’intatta capacità di

valutare il carattere illecito degli stessi. La capacità di agire era diminuita

in modo lieve....”

R. ne prendo atto

Mi viene fatto prendere atto che per quanto concerne quanto fatto

successivamente è stato possibile rintracciare la persona da me chiamata __________,

come dichiarato la persona incontrata al campetto , trattasi di __________ che

ha confermato di avermi visto e poi che me ne sono andato, (verbale polizia

allegato 88, al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria AI183).

R. ne prendo atto, ribadisco che sono andato via.

Mi viene fatto prendere atto di come poi io mi sarei recato a __________,

al __________, in tal senso si rinvia anche al verbale di polizia di __________

(verbale di polizia, allegato 50 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

AI183).

R. ne prendo atto.

Mi viene ricordato che non è stata oggettivabile la mia dichiarazioni

su come sono arrivato a casa di ACPR 1 la notte in questione, e quindi di aver

preso un mezzo pubblico per arrivare a __________ e/o preso un passaggio con

tale __________.

R. non so cosa dire. Non voglio soffermarmi troppo su questo

argomento.

Sulla notte tra il 5 e il 6 gennaio 2013.

Mi viene quindi fatto prendere atto di come poi il 6 sia rientrato

nella camera di ACPR 1 e quindi gli abbia tirato due calci al fianco e l’abbia

poi nuovamente afferrato con al collo stringendo la presa.

R. lo confermo, mi rimetto a quanto dichiarato a suo tempo.

Mi viene fatto prendere atto delle dichiarazioni del medico

legale:

Ø “…In regione toracica destra, all’incirca tra il VI e

l’VIII costola, estesa lesione ecchimotica bluastra a margini sfumati di colore

giallastro, di forma irregolare, delle dimensione non correttamente valutabili

per impossibilità ad una corretta valutazione della parte posteriore per

immobilità antalgica del paziente ma comunque di dimensione minime di circa

12x8 cm (foto 4 e 5)

R. questa lesione è compatibile con il calcio sia

perché è una lesione molto estesa sia perché ha comportato delle fratture

sottostanti e una contusione polmonare. Quest’ultima, unitamente alla

disventilazione (difficoltà respiratoria), ha favorito lo sviluppo della

polmonite che ha richiesto l’intubazione di ACPR 1 il 10 gennaio 2013.

Ø Al fianco destro all’incirca in corrispondenza della

spina iliaca antero superiore, lesione ecchimotica violacea di forma irregolare

a margini sfumati delle dimensioni di circa 4 x 2 cm.

R. si tratta di una contusione aspecifica che può

essere riconducibile ancora con un calcio. Mi sembra che l’imputato parli di

aver sferrato due calci…”

E a pagina 11:

Ø “…Preciso che oltre a quanto constatato a livello

cutaneo, secondo il referto TAC, risultano le seguenti fratture: a destra dalla seconda all’ottava

costa con frattura bifocale di terza e quarta. A sinistra dalla seconda alla

nona costa con fratture scomposte della quarta e sesta.

- ADR che queste fratture sono compatibili con calci

ovvero contusioni dotate di notevole energia…”

E ancora

Ø “…Al dorso della mano destra, in corrispondenza del I

,II , e III raggio metacarpale lesione ecchimotica di colore violaceo (foto 8).

- R. si tratta di una lesione aspecifica prodotta da

una contusione. Potrebbe essere compatibile con la dichiarazione dell’imputato

quando dice, a riguardo di quanto avvenuto la domenica, quando dice, guardando

l’audizione perché non è trascritto interamente, quando racconta che ACPR 1 ha provato a liberarsi e a prenderlo per il collo, gli prende le due mani, le stringe poi ha

stretto intorno al collo. Afferrando con energia la mano destra può aver

provocato quella lesione…”

R. ne prendo atto.

Mi viene quindi fatto prendere atto delle seguenti ulteriori

dichiarazioni del medico legale sulla situazione di salute di ACPR 1:

“…Preciso che all’entrata in ospedale il paziente

presentava un’insufficienza renale acuta e disidratazione che potevano essere

letali se non prontamente trattate dai sanitari.

ADR che quando dico che avrebbero potuto essere letali

intendo dire che se l’intervento dei sanitari non fosse avvenuto entro il

giorno successivo e quindi nel corso della giornata del 7.01.2013, ACPR 1

avrebbe potuto decedere.

Dico questo in quanto ACPR 1, all’arrivo dei sanitari,

presentava un’insufficienza renale acuta e reversibile. Preciso che dai fatti

avvenuti nelle prime ore del mattino del 06.01.2013 un’insufficienza renale

irreversibile si manifesterebbe in un lasso di tempo oltre le 24 ore

successive. Un’insufficienza renale irreversibile non curata porta al sicuro

decesso, mentre se curata tempestivamente il paziente può sopravvivere con dei

postumi permanenti (dialisi o trapianto renale, a dipendenza della costituzione

della persona e dello stato di salute della persona).

ADR che l’insufficienza renale sviluppata da ACPR 1 è

dovuta sia alla disidratazione che all’immobilità che a una Crash Syndrome

(lesioni che provocano necrosi cellulare con liberazione di sostanze tossiche

per il rene). Preciso che l’immobilità deriva dalle fratture costali riportate

da ACPR 1 che sono molto dolorose e quindi provocano delle difficoltà di

mobilizzazione attiva tanto da rendere difficile anche la sola respirazione.

Preciso, a tal proposito, che tali dolori sono il motivo per cui alla visita

non ho potuto mobilizzarlo e questo nonostante fosse sotto somministrazione di

morfina.

Gli avvenimenti traumatici del 5 e del 6.01.2013 hanno

provocato un’alterazione acuta della funzionalità renale, che se non vi fosse

stato un intervento dei sanitari avrebbe, nel verosimile lasso di tempo

indicato, potuto condurre alla morte prima dello sviluppo della polmonite

sviluppatasi il giorno 10.01.2013.

ADR che per quanto attiene allo sviluppo della

polmonite gli eventi traumatici del 5 e del 6.01.2013 hanno avuto un ruolo

determinante nel suo sviluppo che probabilmente è stato favorito anche dalla

costituzione di ACPR 1 per età e per un quadro disventilatorio, elementi

quest’ultimi che tuttavia, da soli, non avrebbero comportato alcun particolare aggravamento

delle sue condizioni di vita…”

E ancora:

“…ADR che lo strangolamento sia come descritto avvenuto

nella giornata del 5 che come avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 erano

potenzialmente letali nell’immediato, mentre che le lesioni toraciche avrebbero

potuto divenirlo se il successivo sviluppo polmonitico non fosse stato

trattato. Stessa cosa dicasi per l’insufficienza renale come esposto in

precedenza…”

R. ne prendo atto.

Mi viene fatto prendere atto che sullo sgabello piccolo per

bloccare la porta d’entrata, il giorno 6, come emerge dal rapporto d’intervento

degli agenti, AI 93, al rapporto d’inchiesta, è stato rinvenuto il mio DNA come

attestato nella documentazione fotografica allestita dalla polizia scientifica

(foto 8).

R. ne prendo atto.

Mi viene fatto prendere atto che per quanto attiene a questo

episodio la perita ha riconosciuto una piena responsabilità (AI 137):

“…Per quanto riguarda i reati commessi il 6.1.2013 di

cui è accusato il periziando poteva agire diversamente: non era più nella

necessità di agire ma voleva imporre la sua legge. Dal suo comportamento

durante gli stessi dimostra di essere stato capace di pianificare e attuare gli

agiti da lui commessi e ammessi. Riferisce di non essere stato provocato

verbalmente da ACPR 1 che dormiva e si svegliò con il suo arrivo. L’averlo

trovato vivo lo ha portato ad agire nuovamente, a sua detta, per punirlo.

Aveva coscienza di sé e della realtà. Il periziando è

in grado di fornire un racconto dettagliato di quanto avvenuto segno della sua

non compromissione della coscienza dovuta all’eventuale assunzione di sostanze

alcoliche o stupefacenti al momento degli agiti.

Non era psicotico. Possedeva l’idoneità psichica di

rappresentarsi valide alternative. Era capace di risolversi in una scelta di

condotta concreta, consapevole delle conseguenze rispettando le direttive della

propria personalità nel rispetto della legge. Era ed è ben chiaro al periziando

che quanto commetteva era ed è un atto illecito. Il periziando è in grado di

fornire un racconto dettagliato di quanto avvenuto segno della sua non

compromissione della coscienza dovuta alla dichiarata assunzione di sostanze

alcoliche antecedente al momento degli agiti.

Dal punto di vista medico psichiatrico posso perciò

affermare che il periziando al momento dei fatti del 6.1.2013 di cui è imputato

era in grado di valutare il carattere illecito dell’atto.

Al momento dei fatti del 6.1.2013 la capacità di volere

era conservata: non era innescata dalla rabbia né dalla provocazione. Era

capace di controllarsi e poteva farlo, davanti alla situazione di non

provocazione. Era capace di valutare l’inadeguatezza del suo comportamento.

Tenendo conto di quanto discusso sono giunta alla

conclusione che il periziando il 6.1.2013 al momento dei fatti/reati di cui è

imputato e nel caso li avesse commessi era pienamente capace di agire secondo

l’intatta capacità di valutare il carattere illecito dell’atto…”

R. ne prendo atto.

La verbalizzante mi chiede nuovamente cosa volevo fare il giorno 5

gennaio 2013 e il giorno 6 gennaio 2013 a ACPR 1.

R. volevo soffocarlo.

Mi vengono ricordate le mie dichiarazioni (trascrizione verbale 24

gennaio 2013, AI114, pag. 36) sulla volontà di uccidere di ACPR 1:

I

Ma

tu cosa volevi fare, IM 1, al ACPR 1, quando sei andato al sabato,

rispettivamente alla domenica a casa sua? Cosa volevi fargli?

O

Cioè

io lo volevo uccidere

E nella medesima audizione dico che voglio cancellarlo dalla mia

vita (pag. 35).

R. non so cosa dire oggi, mi è difficile parlarne.

Mi viene fatto prendere atto che prima di partire, la domenica, io

avevo chiesto a mia madre il passaporto (verbale di polizia del 7 gennaio 2013,

allegato 41 al rapporto d’inchiesta AI183) a riprova della mia intenzione di

fuggire.

R. confermo anche io speravo mi desse il passaporto ____________.

Mi viene poi fatto prendere atto come dai tabulati retrattivi

risulti che io cercato sul tragitto verso __________ di contattare/scrivere

diverse persone amici, tabella tabulati nota all’incarto AI132) e meglio come

riportato anche nel mio verbale di data 28 febbraio 2013, AI134) ho contattato __________,

__________, ancora mia mamma, __________ contatti che rappresentano una sorta

di mio congedo

R. ne prendo atto.

Mi viene quindi fatto prendere atto (allegato 103 al rapporto d’inchiesta

di polizia giudiziaria AI183), rapporto delle guardie di confine di come io

avessi dichiarato di aver ucciso qualcuno soffocandolo perché mi aveva

stuprato.

R. ne prendo atto.

Mi viene chiesto se voglio aggiungere qualcosa.

R. non ho altro da aggiungere a tutta questa storia. Voglio essere

solo trasferito alla Stampa. Non ho idea di tutta questa storia”.

10. Le dichiarazioni al

dibattimento

Al dibattimento, IM 1 ha ritrattato le sue ammissioni. Ha

sostenuto di aver tentato d’uccidere ACPR 1 solo il sabato 5 gennaio dopo un

alterco verbale per una prestazione sessuale che egli gli avrebbe rifiutato (verbale

d’interrogatorio dibattimentale):

" R: dichiaro, rettificando

la versione sinora più volte fornita, che il pomeriggio del 5 gennaio non ho avuto

rapporti sessuali con ACPR 1 Egli lo voleva, io invece mi sono rifiutato perché

lui ha gridato nei miei confronti. Io gli ho detto di non rivolgersi più a me

come persona.

" R: Dopo l’episodio di

sabato pensavo di avere ucciso ACPR 1, poiché avevo controllato il battito era

assente.

R: contrariamente a quanto dichiarato sinora, non sono andato una

seconda volta a casa di ACPR 1 per strangolarlo nuovamente.

R: Dichiaro di non avere dato calci alle costole della vittima”.

Il suo difensore ha fornito un’altra chiave di lettura dei fatti,

estranea comunque al dire del suo cliente. Per la difesa, ad aver aggredito ACPR

1 la notte tra il 5 e 6 gennaio sono stati terzi, verosimilmente giovani

ragazzi con cui la vittima intratteneva relazioni omosessuali a pagamento,

evidenziando che potrebbe trattarsi di due giovanissimi che hanno ricevuto

quantità di denaro molto più ingenti dell’imputato e che uno di essi è addirittura

l’erede predesignato da ACPR 1 nel suo testamento.

11. Valutazione delle dichiarazioni

rese dall’imputato

11.1. Indotta o spontanea, la

confessione può essere ritrattata in ogni momento. Il giudice deve tuttavia,

verificare, secondo il libero apprezzamento delle prove di cui all’art. 10 cpv.

Considerandi

2.

CPP, il valore della ritrattazione. Se essa non appare credibile, egli non

deve tenerne conto (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 99, n.733, pag. 466-467, Verniory, Commontaire

romand, CPP, basilea 2011, ad art.10,n.34,pag.70 e ad art.160,n.11,pag.744;

RSJ96/2000,pag.40). Il giudice può, dunque fondare una condanna anche su una

confessione ritrattata, nella misura in cui egli è convinto che essa è stata

rilasciata senza costrizioni e nella misura in cui essa appare, in sé,

credibile (Hauser/Schweri/Hartmann,Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea

2005,§ 54, n.4, pag.245), in particolare quando essa trova conferma in altre

testimonianze o in altri riscontri oggettivi 8 cfr. in parte per analogia STF

1P.608/1999 del 25.09.2000 consid 8b) rispettivamente in altri indizi (rep 1982

pag. 171 consid.2, Verniory, op.cit. ad art. 160, n.11, pag.744).Una

ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di tutte

le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni di

colpevolezza.

11.2

Va prima di tutto precisato

che le ammissioni di IM 1 non sono state costrette dagli inquirenti, ma sono

spontanee.

Va poi rilevato che il secondo episodio, così come raccontato agli

inquirenti dall’imputato ha trovato piena conferma nei riscontro oggettivi agli

atti. In particolare negli accertamenti medico-legali. IM 1 ha raccontato di avere strozzato la vittima con le mani fino a fargli “venire gli occhi bianchi

e la lingua fuori”, circostanza, come ben spiegato dal medico legale

nel

verbale di delucidazione orale del referto autoptico, che è compatibile con una

prima fase asfittica che precede di poco la fase letale. Anche i calci che IM 1 ha raccontato di avere inferto alla vittima solo nel secondo tentativo, come riferito dal medico

legale, sono perfettamente compatibili con le fratture costali riscontrate

nella vittima, lesioni che, sempre a dire dell’esperto, se fossero stato date

durante il primo tentativo, sarebbero senz’altro parse subito evidenti agli

agenti intervenuti il giorno poiché avrebbero trovato ACPR 1 sofferente al

punto di essere incapace di muoversi e di parlare (AI 184):

" Sulle conseguenze medico

legali, pag.5

In specie la verbalizzante mi chiede di precisare quanto riportato

a pag. 5 da “Lesione al collo” sino a “perdita di coscienza dell’uomo”.

R. lo strangolamento avvenuto a mezzo di cintura o di altri

strumenti non è stato mantenuto per un tempo sufficiente da determinare

un’asfissia letale. Strumento (cintura) e modalità (strangolamento) sono idonei

a determinare un’asfissia letale se mantenuti per un tempo superiore a 5 minuti

e questo dipende dalle riserve individuali (capacità di apnea delle persone).

Quando l’imputato riferisce che ACPR 1 girava gli occhi e faceva dei movimenti

con la lingua sono compatibili con una prima fase asfittica che precede di poco

la fase letale. Preciso che nell’asfissia ci sono alcune fasi leggermente

variabili che sono la fase di sorpresa, fase di apnea, fase di agitazione, e la

fase terminale che precede la morte asfittica.

La circostanza che l’imputato riferiva di non sentire né polso e

nemmeno respiro è correlata a una stimolazione di centri nervosi situati sul

collo che provocano un rallentamento della frequenza cardiaca e della frequenza

respiratoria fino a perdere conoscenza. In questo senso quello che dice IM 1 è

coerente nel senso che la frequenza cardiaca e respiratoria diventano talmente

rallentate da diventare difficilmente percepibili. In questo caso la perdita di

conoscenza è stata provocata da due meccanismi. Stimolazione nervosa ed

asfissia.

A domanda dell’avv. DUF 1 rispondo che difficilmente le fratture

costali a destra sarebbero potute essere fatte il 5 in quanto i poliziotti intervenuti lo avrebbero trovato sofferente al punto di essere incapace di

muoversi e di parlare.

A domanda dell’avv. DUF 1 rispondo che tali fratture neppure

possono essersi aggravate tra il giorno 5 e il giorno 6, in quanto si tratta di molteplici fratture e per giunta scomposte”.

11.3

A fronte di queste evidenze,

la ritrattazione di IM 1 non è credibile. Egli non ha fornito alcuna

spiegazione circa il motivo per cui si sarebbe addossato, per tutta

l’inchiesta, la colpa di un secondo agito, ancor più grave del primo, andando a

minare la propria posizione processuale. Se non fosse stato l’autore, vi è per

altro il mistero su come abbia fatto IM 1 ad inventarsi una versione

compatibile con i riscontri oggettivi in atti. Non da ultimo, nella logica

delle cose, mal si concilia la resa dell’accusato la sera del 6 gennaio, a

fronte di fatti avvenuti il 5, dopo i quali, risulta che egli in tutta serenità

abbia ancora giocato a pallone e sia andato a ballare.

Nemmeno la tesi della difesa è parsa insostenibile. Non vi è per

altro alcun elemento in atti che la sostenga. Non trova neppure conferma nelle

dichiarazioni di IM 1. Sarebbe illogico, e una forzatura leggere le carte

processuali in altro modo, addossando la colpa a terzi innocenti. Detto ciò, a

fronte delle ammissioni dell’accusato, corroborate dagli accertamenti

medico-legali, posta l’inattendibilità della ritrattazione, l’infondatezza

della tesi difensiva che non ha trovato nessun riscontro probatorio in atti, la Corte, senza dubbio alcuno, ha accertato che l’imputato ha tentato ripetutamente di uccidere ACPR

1.

così come descritto al punto 1 dell’atto d’accusa.

12.

In diritto

Per l’art. 111 CP, si rende autore colpevole di omicidio chiunque

intenzionalmente uccide una persona. L’art. 22 prevede che si rende colpevole

di tentativo colui che, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un

delitto, non compie o compie senza possibilità di risultato tutti gli atti

necessari alla consumazione del reato.

In diritto è del tutto pacifico che i fatti così come accertati

sono costitutivi dell’ascritto reato di tentato omicidio intenzionale ai sensi

dell’art. 111 CP, commesso con dolo diretto, avendo l’imputato stesso

dichiarato che voleva soffocare e uccidere ACPR 1, circostanza per altro

nemmeno contestata dalla difesa. Si è trattato inoltre di tentativo ripetuto,

particolarmente intenso nel secondo agito, posto che ha portato la vittima più

vicino alla morte. Come ha rilevato il medico legale, se non fossero

intervenuti i sanitari entro il giorno successivo, ACPR 1 sarebbe deceduto per

un’alterazione acuta della funzionalità renale.

13.

I reati minori

Le imputazioni di lesioni semplici (punto 2AA), ripetuto furto

(punto 3 AA) e contravvenzione sugli stupefacenti (punto 4 AA), ammesse

dall’imputato così come ascritte nell’atto d’accusa, sono state tutte

integralmente confermate.

14.

Imputabilità dell’autore

L’imputabilità del prevenuto non è stata oggetto di contestazione.

Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento

del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo

tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace

di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il

giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP). Qualora vi sia serio motivo di

dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP, l’autorità

istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.

La perita, come già detto al consid 4, sia nel referto peritale

che nel verbale di delucidazione (AI 173), ha ribadito che, al momento della

prima aggressione l’accusato non è stato in grado di controllare correttamente

i propri impulsi, aggredendo impulsivamente ACPR 1 siccome sentitosi provocato,

spinto dalla rabbia. In questa prima aggressione egli ha perciò agito in

situazione di lieve scemata imputabilità (p. 34), mentre che è stato pienamente

capace di intendere in occasione del secondo episodio, dato che non c’è stato,

in quel caso, un eccesso di rabbia o provocazione quale fattore scatenante (p. 4).

15.

Commisurazione della pena

15.1

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP, la colpa va determinata

partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In

questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza

sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni

“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.

6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore.

In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)

- la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa,

la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Ricordato come, secondo la precedente giurisprudenza (DTF 134 IV

132.

consid 6.1), il giudice doveva determinare una pena base fondata sulla

gravità oggettiva del comportamento e sulla colpa soggettiva (Tatkomponenten)

e, poi, ridurla in funzione della diminuzione di responsabilità con

apprezzamento di regola indipendente dei criteri legati all’autore (Täterkomponenten)

e come, sempre secondo tale giurisprudenza, pur senza che fosse necessaria una

riduzione lineare, dovesse esistere una correlazione fra la diminuzione della

responsabilità accertata e i suoi effetti sulla pena (DTF 129 IV 22 consid 6.2;

STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2), il TF, tornando

sui suoi passi, ha stabilito che la riduzione puramente matematica di una pena

ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di

apprezzamento del giudice e conduce ad accordare un peso eccessivo alla

diminuzione della capacità cognitiva o volitiva così come constatata dal perito

(DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2).

Precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca

che un criterio attenuante fra i molti altri - per esempio, le circostanze

attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a - c, le circostanze di cui

agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1 e 25 CP - e come altre

circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano invece aumentare la

colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva, il

TF ha precisato che, al riguardo, il giudice fruisce di un ampio potere di

apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6).

Nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata

imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l’ampio

potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare

la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad

una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della

responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a

grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può

essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione

grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve

poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena.

Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione

della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave

dell’imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza

troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6;

STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22

giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008

consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

Occorre, dunque, determinare la colpa di IM 1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima

le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten)

e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).

Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al

reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a

ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le

circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

15.2

Il prevenuto deve rispondere

di tentato omicidio intenzionale ripetuto, di lesioni semplici, ripetuto furto

e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, reati questi ultimi di poco

conto nella valutazione globale della pena, ancorché l’imputazione di lesioni

semplici è indicativa della personalità dell’autore. È la dimostrazione che

egli, se è irritato, non è in grado di gestire la propria aggressività,

giungendo anche a reagire in maniera fisica, come ben spiegato dal perito.

Decisamente molto grave, è parso alla Corte l’agire dell’imputato.

Egli, tentando ripetutamente di uccidere ACPR 1, ha dimostrato un particolare accanimento omicida. Si tratta di due agiti distinti che la Corte ha ponderato in concorso ai sensi dell’art. 49 CP.

Nel primo caso, IM 1 ha aggredito con violenza ACPR 1,

strangolandolo, prima con il braccio poi con una cintura, sino a crederlo

morto. Va detto che la Corte, a fronte delle diverse dichiarazioni

dell’imputato, non ha potuto accertare con sufficiente evidenza quale sia stato

l’elemento scatenante che ha suscitato la rabbia dell’imputato; questioni di

denaro, sesso, il fastidio della relazione. Fatto è che vi è stata una

provocazione, alla quale l’imputato ha reagito, provocazione, come ha accertato

il perito per la quale la Corte ha ritenuto una leggera scemata imputabilità.

In questo caso, ciò che la Corte ha ritenuto deprecabile, è stato

l’atteggiamento che l’accusato ha avuto dopo quanto fatto. Invece che provare

sgomento per quanto da lui commesso, come se niente fosse se ne è andato a

giocare a pallone e a una festa, dimostrando in tale modo un totale

menefreghismo per la vita umana.

Ritornato poi sul luogo del delitto il giorno dopo, e scoperto che

ACPR 1 era ancora vivo, ha portato a termine quanto lasciato incompiuto, con

una rinnovata e ancor più intensa volontà omicida. E in questo caso, l’accusato

ha agito, senza nessuno scrupolo, spinto solo dal movente dell’eliminazione di ACPR

1.

Qui, egli, perfettamente lucido, si è recato a casa di ACPR 1, l’ha sorpreso

dormiente, l’ha preso a calci tanto da fratturagli il costato, poi l’ha

strozzato con le mani per un tempo abbastanza lungo che si conta in minuti,

senza mai desistere dal suo agire, fino a che ACPR 1 “aveva gli occhi

bianchi e la lingua fuori”, ossia fino a quando l’ha creduto morto. La Corte ha giudicato quest’episodio, ancor più grave del primo, a fronte dell’agire

premeditato, lucido e spietato dell’imputato. Solo l’intervento dei soccorsi ha

evitato l’esito letale auspicato dall’autore.

La Corte si è dunque chiesta quale possa essere la pena se

l’imputato fosse stato pienamente responsabile e se si fosse consumato il

reato, situandola per effetto del reiterato tentativo, per dolo diretto, con

piena intenzionalità, tra i 19 e 20 anni.

La Corte ha poi compresso la pena per tenere conto della scemata

imputabilità in misura leggera solo in punto al primo episodio.

Essa ha infine tenuto conto dei fattori legati all’autore. Ad

attenuazione della pena ha considerato la giovane età di IM 1, il fatto che si

è costituito, il suo vissuto particolarmente difficile, segnato dalla perdita

del padre, dello zio, dal problema dell’immigrazione seguito a quello

dell’integrazione. Anche se non va dimenticato che IM 1 ha deliberatamente scelto la via della nullafacenza, associata al consumo di stupefacenti, e per

ovviare alla necessità di denaro, senza nessuna remora ha rubato alla vittima.

Ma soprattutto si è volontariamente calato in un sordido sottobosco di

omosessualità a pagamento, diventando a poco più di 16 anni, un prostituto di

colui che poi è stato vittima dei suoi reati. Indubbiamente una vittima, ma

anche un aguzzino, e la Corte ne ha tenuto conto in favore di IM 1, già oggetto

di due precedenti condanne, che senza ritegno, per il proprio appagamento

sessuale, ha sfruttato la miseria di un giovane ragazzo allo sbando.

Ad aggravare la colpa, vanno considerati i precedenti penali,

ancorché per lo più aspecifici, e l’assenza di pentimento. Al dibattimento

l’accusato ha ritrattato le sue ammissioni, non si è quindi dissociato da

quanto commesso, non ha compreso appieno la gravità del suo agito. Non ha

manifestato alcun rincrescimento per i reati commessi. Di fronte a questo

atteggiamento, fortemente negativo, la Corte, pur tenendo conto del principio

di risocializzazione, specialmente a fronte della giovane età del prevenuto,

non ha inteso fare un ulteriore sconto sulla pena.

Tutto ciò considerato, tenuto altresì conto del carcere preventivo

sofferto fino al dibattimento, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato,

e meritevole di conferma, la pena detentiva di 9 anni proposta dalla pubblica

accusa.

15.3

La Corte ha inoltre revocato

la sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflittagli il 22

maggio 2012 dal magistrato dei minorenni.

15.4

A fronte del pericolo di

recidiva è pure confermata la misura del trattamento ambulatoriale. Per la Corte, una misura detentiva con trattamento ambulatoriale da effettuarsi in carcere è il

giusto percorso per IM 1, perché, come ben spiegato dal perito, gli permette

di lavorare, resta in un ambiente contenuto, regolamentato in quello che sono

gli stimoli ed è una palestra relazionare per la gestione delle frustrazioni

(AI 173). Di contro, non occorre spendere molte parole per concludere che la Corte ha respinto la richiesta postulata dalla difesa di un collocamento dell’imputato in un

istituto per giovani adulti ai sensi dell’art. 61 CP. Per la Corte, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale (6B-475/2009), non esistono le

premesse per un collocamento dell’imputato. Egli è un personaggio pericoloso,

sia per il genere di reati commessi, sia per la sua incapacità di contenere

l’ira. Vi sono inoltre seri dubbi sulla sua reale volontà di emendamento, primo

passo necessario per potere cambiare e migliorare, dato che in aula, ha negato

le sue responsabilità. In queste circostanze, la pronuncia di una misura per

giovani adulti è dunque esclusa.

16.

È ordinato il dissequestro in

favore degli aventi diritto degli oggetti sequestrati, indicati nell’atto

d’accusa.

17.

La tassa di giustizia di fr.

1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato, ad eccezione delle

spese per la difesa d’ufficio, che sono sostenuto dallo Stato, con riserva

dell’art. 135 cpv.4 CPP.

Visti gli art. 12, 19, 22, 40, 46,

47, 49, 51, 61, 63, 69, 70, 111, 123, 139, CP;

19.

LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

tentato omicidio, ripetuto

per avere,

a __________,

in due distinte occasioni, il 5 e il 6 gennaio 2013

tentato intenzionalmente di uccidere ACPR 1 (__________);

1.2

lesioni semplici

per avere,

a __________,

il 12 novembre 2012

intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR 2 colpendolo

con un calcio;

1.3

furto ripetuto

per avere,

a __________,

nel corso del 2012 fino al dicembre 2012

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto in tre distinte occasioni dal borsellino di ACPR 1

denaro contante per un imprecisato importo, ma superiore a fr. 1000.--

1.4

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

in __________,

nel periodo giugno 2011- 6 gennaio 2013

ripetutamente consumato un imprecisato quantitativo di marijuana.

2.

Di conseguenza,

avendo in parte agito in stato di scemata imputabilità e

considerata la giovane età,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 9 (nove)

anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 1'000.-- e dei disborsi.

3.

Si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflittagli il

22.

maggio 2012 dal Magistrato dei minorenni.

4.

È ordinato il trattamento

ambulatoriale di tipo psichiatrico, da eseguirsi già in sede di espiazione di

pena.

5.

È ordinato il dissequestro

in favore degli aventi diritto degli oggetti sequestrati, indicati nell’atto di

accusa.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio dell’imputato e dell’accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo

Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.La retribuzione dei difensori sarà

stabilita con decisione separata.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente, i.a. il giudice a

latere La segretaria di Camera

avv. Manuela Frequin-Taminelli

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 18'078.65

Perizia fr. 10'823.55

Traduzioni fr. 675.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 196.55

fr. 30'773.75

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