72.2013.67
Riciclaggio di denaro (art. 305bis)
18 dicembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2013.67
Lugano,
18 dicembre 2013/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1,
patrocinato dall’avv. RAAP 1,
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal
28 novembre 2011 al 3 febbraio 2012 (68 giorni)
nei confronti del quale è stata
adottata la misura sostitutiva del versamento della cauzione di Fr. 50'000.--
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 59/2013 del 12.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. riciclaggio di
denaro
in correità con __________ e __________ contro cui si procede
separatamente
per avere,
nel periodo dal luglio 2011 e fino al mese di novembre 2011,
a __________, a __________ ed in altre località,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o
dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente un’appropriazione
indebita o un furto o una truffa, crimine commesso a __________ in danno
dell’avente diritto economico della __________., ACPR 1,
in particolare,
facendosi consegnare, a __________, da non meglio identificato __________
l’assegno numero __________ emesso dalla __________ dell’importo di USD
1'602'640.82 sul quale, come beneficiaria, figurava la società __________,
contattando in un primo momento __________ e proponendogli di
incassare l’assegno lontano dal territorio panamense, circostanza poi non
concretizzatasi,
contattando successivamente, nel corso dell’estate 2011, __________
al fine di verificare la sua disponibilità all’operazione di incasso
dell’assegno in territorio svizzero, chiedendogli la messa a disposizione del
proprio conto bancario in __________ a _______, proponendogli all’uopo una
commissione di USD 80'000.00, una volta ottenuta la disponibilità di __________,
chiedendogli di presentare l’assegno per l’incasso in Banca __________
e di incassarlo sul conto bancario a lui intestato,
adoperandosi allo scopo di fare pervenire a __________ ed al
consulente della Banca __________ ______, __________, la documentazione
riferita alla società __________. allo scopo di permettere l’incasso
dell’assegno,
trasmettendo, una volta avvenuto l’incasso (accredito
del 29.08.2011) dell’assegno da parte di __________ sulla relazione a
quest’ultimo intestata, diverse richieste di pagamento a favore di __________
(per complessivi USD 514'155.40, avvenute tra il 12 settembre 2011 ed il 7 novembre
2011 ) su un conto intestato alla stessa società a __________,
ed una volta sopraggiunto il denaro a __________ emettendo, stando
alla documentazione da lui prodotta, degli assegni a favore del non meglio
identificato __________ e di persone e società a lui vicine, nonché a favore di
non meglio identificate entità, diversi assegni per complessivi USD 498'080.11,
incassando personalmente per l’intera operazione almeno USD
80'000.00,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 305bis cifra 1 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato
autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.
Fatti
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 16 mesi;
dedotto il carcere preventivo sofferto di 66 giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
2. Le pretese civili e
di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate in
data 22.04.2013 da parte dell’accusatore privato, pari a
USD 1'600'000.00 oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal
29.08.2011
e
CHF 22'107.60
sono riconosciute e poste a carico degli imputati __________, __________
e IM 1 in solido, ritenuto che
2.1. E` ordinata la
confisca di USD 780'808.50, sequestrati in corso di procedimento con
assegnazione all’accusatore privato a valere quale parziale risarcimento del
danno, previa deduzione di tasse e spese di giustizia
3. All’avv. DUF 1 viene
riconosciuto l’importo da lui indicato nella nota professionale del
14/16.05.2013 (AI 326a) a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello
Stato.
4. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 5. Ordina il sequestro
conservativo dei seguenti oggetti:
- varia documentazione
cartacea, 1 scheda USB memorex rossa sequestrata il 28.11.2011 (AI 43)
trovantisi presso il Servizio reperti (reperto n. 15451, AI 250 lett. N),
6. Ordina, ad avvenuta
omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per
il tramite dell’avvocato difensore.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1;
- in qualità di interprete
per la lingua __________, ____________________
Espletato il pubblico dibattimento
Considerandi
dalle ore 09.30 alle ore 10.00.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Le parti concordano che
l’importo di Fr. 50'000.-- versato a titolo di cauzione da parte della
famiglia/di società di __________ (correo) venga dissequestrato da parte del PP
direttamente a favore dell’avvocato di __________ /__________.
Pertanto, il punto 6. delle
proposte dell’atto d’accusa viene modificato come segue:
“6. Ordina, ad avvenuta
omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per
il tramite del Ministero Pubblico.”
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 59/2013
del 12 giugno 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le
seguenti modifiche:
- punto 1. delle proposte: “
... alla pena detentiva di 16 mesi; dedotto il carcere preventivo sofferto di
68.
giorni. ...”;
- punto 6. delle proposte: “Ordina,
ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha
prestata per il tramite del Ministero Pubblico.”
2.
La tassa di giustizia di
Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Traduzioni fr. 472.33
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 90.95
fr. 1'263.28
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