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Decisione

72.2013.68

Riciclaggio di denaro, falsità in documenti (artt. 251 CP, 305bis CP)

12 novembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 18 mesi;

dedotto il carcere preventivo sofferto di 66 giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

2. Le pretese civili e

di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate in

data 22.04.2013 da parte dell’accusatore privato, pari a

USD 1'600'000.00 oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal

29.08.2011

e

CHF 22'107.60

sono riconosciute e poste a carico degli imputati __________, IM 1

e __________ in solido, ritenuto che

2.1. E` ordinata la

confisca di USD 780'808.50, sequestrati in corso di procedimento con

assegnazione all’accusatore privato a valere quale parziale risarcimento del

danno, previa deduzione di tasse e spese di giustizia.

3. IM 1 è condannato al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare

sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre: 4. Ordina il sequestro

conservativo dei seguenti oggetti:

- varia documentazione

cartacea sequestrata il 28.11.2011 (AI 43), come pure di 4 compact disc

trovantisi presso il Servizio reperti (reperto n. 15450, AI 250 lett. N),

5. Ordina, ad avvenuta

omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per

il tramite dell’avvocato difensore.

Presenti: - il Procuratore

Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

Considerandi

dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2;

- l’avv. RAAP 1,

patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1;

- in qualità di interprete

per la lingua __________, __________.

Espletato il pubblico

dibattimento dalle ore 16:30 alle ore 17:00.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che le sanzioni appaiono adeguate;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

358.

e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22.

TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n.

60/2013 del 12 giugno 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

2.

La tassa di

giustizia di Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.

Questo giudizio è

definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,

al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla

comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di

accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Traduzioni fr. 472.33

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 90.85

fr. 1'263.18

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