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Decisione

72.2013.8

Infrazione alla LF stupefacenti, acquisto, alienazione, cessione a titolo gratuito, principalmente di marijuana, ma anche anfetamina e LSD; Contravvenzione LF stupefacenti per consumo di marijuana e a

4 novembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

• nel periodo 27.05.2011/11.04.2012, a __________, __________, __________

e in altre imprecisate località __________, personalmente

consumato circa 600 grammi di marijuana e 20 grammi di anfetamina (speed);

• il

12.04.2012 a __________, detenuto 350 grammi di marijuana, uno spinello contenente marijuana e 1.21 grammi di anfetamina (speed), sostanze destinate al suo

consumo personale;

fatti avvenuti: nelle

indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto:

dall’art. 19a LS;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM

1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra.

Considerandi

2.

Di

conseguenza IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, dedotto il carcere

preventivo sofferto di 50 (cinquanta) giorni.

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria

di CHF 750.00 erogatagli dal Ministero Pubblico di _______ il 26.05.2011.

2.2

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg.

CP).

2.3

Alla multa di CHF 500.00

(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

All’avv.

DUF 1, __________, difensore d’ufficio, verrà

riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo

(art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a

carico dello Stato.

4.

IM

1.

è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese

giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre 5. E’ ordinata la confisca e la distruzione dei seguenti oggetti rispettivamente

stupefacenti sequestrati il 12.04.2012 (art. 69 cpv. 1 e 2 CP):

c/o Servizio

Reperti, Bellinzona – n° incarti 15975 e 15976

-- una tessera

SIM Sunrise (__________) Reperto

21066.

-- un supporto

per tessera SIM __________ Reperto 21067

-- un

supporto per tessera SIM __________ Reperto

21068.

-- un

supporto per tessera SIM __________ Reperto

21069.

-- contenitore

di plastica con diversi minigrip vuoti Reperto

21070.

-- documentazione

cartacea relativa a tessera SIM ____________ Reperto 21071

-- un

piatto bianco con tracce di anfetamina Reperto

21072.

-- una

tessera del _______ di _______ con tracce di anfetamina Reperto 21073

-- una

lametta di metallo con tracce di anfetamina Reperto

21074.

-- un

trita canapa in metallo Reperto

21075.

-- un

cellulare Nokia N9 __________) Reperto

21076.

-- una

tessera microSIM Sunrise (__________) Reperto

21077.

c/o Polizia Scientifica, Bellinzona (Rep SAD

3171)

-- 1,018 kg di marijuana

-- 1,21 grammi di anfetamina

-- uno spinello

contenente marijuana

6.

È

mantenuto il sequestro conservativo della somma di fr. 1'410.00 a garanzie del pagamento delle spese procedurali e della multa (art. 268 CPP).

Presenti: - il Procuratore

pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

- l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 15:35 alle ore 16:15.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del

dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22.

TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto

di accusa n. 7/2013 del 29 gennaio 2013 contro IM 1 con le relative proposte è

approvato.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.

Le spese per

la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv.

4.

CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

4.

Questo

giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente

a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci

giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato

accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 7'936.80

Multa fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.--

fr. 9'001.80

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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