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72.2013.81

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 dicembre 2017Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

i quali aveva istaurato un consolidato rapporto di fiducia,

abusando subdolamente della

loro fiducia, millantando loro investimenti redditizi, in particolare nel

settore delle divise, sottacendo che in realtà i capitali raccolti non

sarebbero mai stati investiti, o lo sarebbero stati solo in minima parte, bensì

sarebbero stati utilizzati per le sue necessità e per le necessità di società a

lui riconducibili, nonché per rimborsare clienti i cui fondi erano stati

precedentemente utilizzati indebitamente, rispettivamente persi a loro

insaputa,

confermando subdolamente

nell’errore i clienti, corrispondendo loro gli utili previsti dal contratto,

nell’intento di ingannarli sulla bontà degli investimenti e di indurli a

rinnovare gli stessi, rispettivamente a reinvestire gli utili, in realtà

fittizi, loro prospettati,

ritenuto come l’accusato ha

sottaciuto la reale destinazione dei fondi raccolti, guadagnando tempo mediante

giustificazioni fasulle circa i ritardi nel versamento degli interessi,

rispettivamente allestendo e sottoponendo ai clienti i documenti falsi di cui

al punto sub. 2,

inducendo in tal modo 65

clienti investitori ad affidargli averi patrimoniali per complessivi CHF

7'061'094.16 (comprensivi dei fondi investiti e delle commissioni) e meglio

singolarmente

Nominativo

Versamenti in CHF

Rimborsi in CHF

Danno

in CHF

1.

__________

252'989.44

318'075.67

0.00

Considerandi

2.

ACPR 34

256'223.95

91'188.29

165'035.66

3.

ACPR 34 e ACPR 43

29'042.00

18'340.20

10'701.80

4.

ACPR 35

18'337.88

21'420.72

0.00

5.

__________

164'370.76

154'176.08

10'194.68

6.

__________

5'669.37

29'507.88

0.00

7.

__________ e __________

126'488.64

58'493.33

67'995.31

8.

__________

104'478.73

73'079.60

31'399.13

9.

__________

36'376.19

150'480.78

0.00

10.

ACPR 22 e ACPR 12

537'541.40

156'559.65

380'981.75

11.

ACPR 39

31'920.00

5'067.35

26'852.65

12.

ACPR 19 e ACPR 20

63'235.76

21'971.95

41'263.81

13.

ACPR 27

116'644.07

58'833.02

57'811.04

14.

ACPR 3

253'874.00

206.37

253'667.63

15.

ACPR 3 e ACPR 4

122'561.02

212'120.81

0.00

16.

ACPR 37

139'864.59

114'132.76

25'731.82

17.

__________ e __________

72'698.41

20'316.48

52'381.93

18.

ACPR 25 e ACPR 24

135'384.24

4'264.90

131'119.34

19.

__________

122'311.43

161'724.92

0.00

20.

__________

32'924.84

39'007.20

0.00

21.

ACPR 28

167'530.46

180'110.86

0.00

22.

ACPR 29

132'964.21

95'081.61

37'882.60

23.

__________

42'799.49

30'550.11

12'249.38

24.

__________ e __________

239'258.49

20'223.70

219'034.79

25.

__________

0.00

2'187.00

0.00

26.

ACPR 2

68'625.00

46'368.80

22'256.20

27.

ACPR 2 e __________

531'143.31

216'414.46

314'728.85

28.

ACPR 1

111'944.29

39'350.43

72'593.86

29.

ACPR 1 e __________

38'697.40

65'740.00

0.00

30.

__________

31'192.00

24.90

31'167.10

31.

ACPR 42

72'514.00

1'241.00

71'273.00

32.

__________

6'897.53

49'850.60

0.00

33.

ACPR 7

144'107.04

86'870.50

57'236.54

34.

__________ e ACPR 41

60'389.50

150.00

60'239.50

35.

ACPR 31 e/o __________

63'776.19

34'290.95

29'485.24

36.

ACPR 30

20'000.00

4'668.00

15'332.00

37.

ACPR 32

52'085.05

5'245.00

46'840.05

38.

__________ e __________

102'411.80

93'324.19

9'087.61

39.

__________ e ACPR 38

81'297.61

81'664.57

0.00

40.

__________

56'423.48

170'815.73

0.00

41.

__________ e/o __________

123'548.30

304'567.18

0.00

42.

ACPR 18

69'984.25

7'568.20

62'416.05

43.

__________ e __________

62'327.16

4'353.58

57'973.58

44.

__________ e/o __________

4'872.20

0.00

4'872.20

45.

__________

1'568.60

0.00

1'568.60

46.

__________

1'218.00

1'884.00

0.00

47.

ACPR 17 e __________

60'732.00

0.00

60'732.00

48.

ACPR 16 e ACPR 13

35'529.05

23'947.61

11'581.44

49.

__________

35'114.58

34'066.37

1'048.21

50.

ACPR 15

72'176.85

35'474.77

36'702.08

51.

ACPR 15 e ACPR 10

746'740.89

506'568.40

240'172.49

52.

ACPR 9 e ACPR 23

108'069.44

36'890.53

71'178.91

53.

__________

25'781.55

13'397.02

12'384.53

54.

__________

120'580.23

84'740.99

35'839.24

55.

__________ e/o __________

112'634.59

0.00

112'634.59

56.

ACPR 33

57'910.52

81'241.64

0.00

57.

__________

26'259.60

28'838.21

0.00

58.

__________

451'784.23

463'311.22

0.00

59.

__________ e __________

0.00

64'304.00

0.00

60.

__________/__________/__________

0.00

12'680.00

0.00

61.

ACPR 6

41'434.16

48'011.23

0.00

62.

__________-ACPR 5

69'248.30

80'953.91

0.00

63.

ACPR 21 e __________

112'147.45

1'150.75

110'996.70

64.

__________

39'273.63

88'866.11

0.00

65.

__________ e ACPR 36

35'165.04

28'417.75

6'747.29

Totali in

CHF

7'061'094.16

4'884'373.82

3'081'391.18

mettendo così in pericolo,

perlomeno temporaneo, i capitali raccolti, rispettivamente cagionando ai

clienti investitori - considerati i rimborsi effettuati - un pregiudizio

effettivo complessivo di CHF 3'081'391.18,

ritenuto che il denaro

ricevuto dai clienti è stato

ð nella misura di CHF 4'884'373.82 utilizzato per il rimborso ad altri clienti

investitori, i cui fondi erano stati precedentemente persi a loro insaputa o

utilizzati indebitamente;

ð nella misura di CHF 841'401.90 perso in

investimenti;

ð nella misura di CHF 224'715.40 utilizzato per

pagare terzi promotori;

ð nella misura di CHF 820'537.60 immesso nella

società __________, in ragione di CHF 100'000.00 quale capitale sociale e in

ragione di CHF 720'537.60 per finanziarne la gestione;

ð nella misura di CHF 290'065.44 utilizzato

dall’accusato per necessità personali;

2.

falsità in documenti,

ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e

di luogo di cui al punto sub. 1,

allo scopo di nuocere al

patrimonio altrui o di procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto,

formato documenti falsi,

attestando in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza

giuridica, facendone altresì uso a scopo d’inganno,

e meglio per avere

allo scopo di perfezionare

l’inganno astuto, di celare le previe malversazioni nonché di rassicurare i

propri clienti e ritardare così le loro richieste di restituzione e/o ottenere

il versamento di ulteriori fondi,

allestito numerosi rendiconti

fasulli, attestanti contrariamente al vero l'esistenza di operazioni di

investimento e di utili, consegnandoli e/o inviandoli ai clienti investitori,

in particolare come si evince dalla documentazione sequestrata dal Ministero Pubblico;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 146 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1

CP;

ed inoltre

imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo nr. 56/2014 del 29 aprile 2014

emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

guida nonostante la revoca della licenza

per avere,

a __________,

in data 7 marzo 2014,

circolato a bordo del motoveicolo Piaggio, Beverly 200, targato TI

__________, di sua proprietà, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata

revocata dalla competente Autorità amministrativa con decisione di data 7

gennaio 2014, per il periodo dal 10 febbraio 2014 al 9 marzo 2014;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 95 cpv. 1 lett. b LCS;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:43 alle ore 15:47.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente rileva che, per

quanto attiene al reato di truffa ripetuta di cui al punto 1 dell’atto

d’accusa, per i fatti precedenti al 2 dicembre 2002 il procedimento è

abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione; tali fatti non saranno

quindi oggetto di discussione né di decisione, salvo quella di abbandono.

Come si evince dal rapporto di

complemento del 9 novembre 2017 (doc. TPC 40), il totale dei versamenti ammonta

quindi a CHF 5'319'630.81, il totale dei rimborsi a CHF 3'889'679.02 e il

totale del danno a CHF 2'420'985.34.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva

le seguenti conclusioni: in entrata riassume i reati imputati a IM 1 nell’atto

d’accusa e nell’atto d’accusa aggiuntivo. Riassume lo sviluppo dell’inchiesta a

carico dell’imputato, osservando che il procedimento è stato avviato a seguito

dell’autodenuncia dell’imputato. IM 1 è quindi stato contattato ed invitato a presentarsi

presso il MP per un verbale d’interrogatorio. La PP riassume le dichiarazioni

rese da IM 1 nel corso di questo suo primo interrogatorio, osservando che

l’imputato ha iniziato a causare delle perdite praticamente sin dall’inizio

della sua attività indipendente, ciò che ha nascosto ai suoi clienti,

presentando loro dei rendiconti fasulli creati ad hoc. Il fatto che i clienti

erano convinti della positività degli investimenti, ciò che era loro confermato

anche dal versamento degli utili, li ha portati ad invitare conoscenti, amici e

parenti ad investire anche loro, perché in fondo pensavano di guadagnare, ciò

che gli ha permesso all’imputato di acquisire nuova clientela e di reggere il

gioco per oltre 10 anni. IM 1 sin dal primo verbale d’interrogatorio ha ammesso

le sue responsabilità ed ha contribuito alla ricostruzione dell’EFIN. L’accusa

rileva che si è trattato di un’inchiesta complessa. Va dato atto che la

ricostruzione è stata in parte facilitata dallo stesso imputato, che da subito

ha dimostrato di voler collaborare nella ricostruzione dei fatti, ciò che ha

fatto, assumendosi pure la responsabilità della reale situazione, che a quel

momento era a lui solo nota. Dall’inchiesta è emerso che l’imputato ha perso

subito il controllo della situazione, ha subito già nel primo semestre della

sua attività le prime perdite ed ha subito iniziato a consegnare ai suoi

clienti i rendiconti falsi. L’imputato ha cominciato a sottacere le perdite e

fornire indicazioni errate ai clienti immediatamente, già dal 1998/99,

circostanza importante anche dal profilo giuridico, siccome significa che

l’attività di IM 1 era compromessa sin dall’inizio. IM 1 ha continuato a

raccogliere capitali, facendo la classica operazione del “buco tappa buco”.

L’imputato è partito dall’inizio con il piede sbagliato, la sua attività è

stata sin dall’inizio un castello di carta. Egli ha continuato per anni a

sottacere il vero destino dato al denaro dei clienti. I clienti vedevano

investimenti più che positivi e reinvestivano pure gli utili, siccome molto

contenti della gestione così come veniva loro presentata.

L’accusa ritiene che tali fatti adempiono ai reati di truffa per

mestiere e ripetuta falsità in documenti. Quanto all’imputazione di truffa,

l’accusa rileva che l’inganno era astuto perché ha sfruttato un rapporto di

fiducia con i clienti, con la maggior parte dei quali aveva un rapporto

pluriennale e molto stretto, ha messo in atto un vero e proprio castello di

menzogne, tramite la presentazione degli estratti conto e le informazioni

false, spendo che i clienti non avrebbero effettuato verifiche, sia per il

rapporto di fiducia che per l’impossibilità di tali verifiche. IM 1 faceva

firmare un contratto di gestione sotto il nominativo della società, portava i

clienti in banca ad aprire i conti a loro nome, e aveva uno stretto rapporto di

contatto con l’istituto bancario, poteva contare sull’assenza di controlli da

parte dei clienti, stante peraltro l’assenza di riscontri negativi, siccome

anche il cliente che richiedeva il rimborso veniva subito accontentato grazie

al “buco tappa buco”. Rileva che l’imputato si è autodenunciato soprattutto a

causa del fatto che la situazione era diventata insostenibile, doveva far

fronte a diverse richieste di rimborsi ed era venuta meno la possibilità di

incassare nuovi fondi. C’era anche un’impossibilità pratica di controllo per i

clienti, in quanto il tutto era stato costruito sul fatto che i fondi venivano

poi versati su un conto a nome di IM 1, al quale i clienti non avevano accesso.

Dal profilo soggettivo IM 1 ha agito con dolo, senza particolare scrupoli,

tenuto conto che ha danneggiato numerosi risparmiatori, attirati dai risultati

che egli millantava, ed ha agito a scopo di indebito profitto, con l’unico

scopo di fare sì che il cliente non disinvestisse, per poter continuare ad

ottenere le commissioni di gestione. Chiede la condanna dell’imputato al reato

di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere. Mestiere che è dato sia dal

dispendio di energie dell’imputato, sia dall’ammontare del danno causato, e

dalla disponibilità ad agire in modo sistematico nei confronti di numerose

persone. Con i soldi provento delle truffe egli ha finanziato le sue società e

la sua vita.

Quanto al reato di falsità in documenti rileva che si tratta di

falsi ideologici. Ai documenti va attestata una forza probante accresciuta,

ritenuto che con i clienti aveva firmato dei contratti di gestione e gli stessi

non erano in grado di verificare i dati, ritenuto altresì che la sua attività

era soggetta alla legge sui fiduciari, che prevede il rilascio

dell’autorizzazione. Egli ha quindi assunto una posizione di garante nei

confronti dei clienti, che erano legittimati a ritenere degni di fede i

documenti, un’ulteriore verifica non poteva essere loro richiesta, ma potevano

ragionevolmente prestarvi fiducia. Il fatto che egli non avesse

l’autorizzazione nulla muta, siccome esercitava di fatto tale attività. Palese

è l’intenzione di IM 1 di ingannare i clienti sulle perdite. Chiede la conferma

del punto 2 dell’atto d’accusa, così come pure la conferma dell’atto d’accusa

aggiuntivo.

Quanto alla commisurazione della pena, rileva che i reati commessi

da IM 1 sono oggettivamente molto gravi, per il numero e la varietà dei reati,

per il concorso di reati gravi, trattandosi di crimini, per l’aggravante del

mestiere, per la durata del periodo in cui sono stati commessi e per la

mancanza di scrupoli. IM 1 ha sfruttato la fiducia che i suoi clienti

riponevano in lui ed ha cessato il suo agire solo quando non aveva più altra

scelta. Si è alzato ogni giorno, per 10 anni, sapendo che si appropriava di

soldi di suoi clienti, conoscenti e amici. Per quanto riguarda le attenuanti

generiche cita la collaborazione di IM 1 sin dal primo momento, che non è mai

venuta a mancare e che ha permesso di chiarire i fatti e arrivare più

facilmente alla ricostruzione. Va poi tenuto conto del lungo tempo trascorso

dai fatti e della buona condotta dell’imputato dal 2009. Chiede la condanna

dell’imputato a una pena detentiva di 3 (tre) anni, non opponendosi alla

sospensione parziale, con periodo di prova di almeno 3 (tre) anni. Chiede la

confisca della documentazione sequestrata, non si oppone al dissequestro dei PC

e chiede la confisca del denaro sotto sequestro e assegnazione agli AP,

precisando che l’importo anticipato dall’ex moglie per l’acquisto della casa è

di al massimo CHF 12'900.00.;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata rileva che i fatti oggetto dell’odierno procedimento

risalgono a parecchi anni fa e che l’imputato, autodenunciatosi, ha ampiamento

collaborato. Sui fatti c’è ormai poco da dire. Sulla persona che li ha

commessi, si può certamente affermare che non è più la stessa persona che oggi

si è presentata in aula. Egli dal momento della sua autodenuncia non ha più

commesso alcun reato, ma ha fatto tesoro degli errori commessi in passato. Il

carcere gli ha fatto bene e gli ha permesso di riflettere a lungo. Dal 2010, da

più di 7 anni, IM 1 vive in Svizzera senza più delinquere, fatta eccezione per

i fatti di cui all’atto d’accusa aggiuntivo. Da quando è stato rilasciato dal

carcere, IM 1 ha fatto lavori umili, quasi a voler espiare quanto da lui

commesso. Tuttora, seppur pensionato, resta attivo, per non gravare oltre il

necessario le casse statali delle prestazioni complementari e della pubblica

assistenza. Oggi davanti a noi c’è un uomo di __________ anni, che in questi

ultimi anni ha vissuto molte sventure, tra cui l’infarto nel 2010 e il divorzio

nel 2014. Egli chiede nuovamente scusa per quanto ha combinato, pur non essendo

in grado di risarcire le sue vittime. La verità è venuta a galla perché IM 1 si

è costituito. Se non avesse preso questa decisione, questa scelta coraggiosa,

forse oggi non saremmo qui a discutere di questi fatti. Egli avrebbe potuto

fare un’altra scelta, segnatamente darsi alla macchia prendendo i soldi che

erano rimasti. Non avrebbe faticato a trovare qualche rifugio in qualche luogo

ameno. IM 1 però non è scappato, ma ha scelto di restare e pagare il suo debito

con la società, consapevole dei rischi. Così facendo IM 1 ha compiuto una

scelta esemplare.

Con riguardo ai fatti del 7 marzo 2014 IM 1 non intende accanirsi

contro il destino, per il fatto che se avesse preso l’automobile solo due

giorni dopo oggi non saremmo qui a discuterne. Quel giorno IM 1 non ha

ragionato sul da farsi, siccome era molto spaventato e preoccupato per lo stato

di salute di una persona a lui cara.

In fine, rileva che IM 1 è stato in carcerazione per 14 mesi. Non

ha quindi senso riportare in carcere questo IM 1 diverso, che ha collaborato,

che chiede scusa, che ha __________ anni ed è malato, che ha fatto quanto

meglio poteva per rifarsi, per colpe che risalgono a parecchi anni fa. A mente

della difesa, la pena massima inflitta deve essere di 2 (due) anni, da porre al

beneficio della sospensione condizionale per la parte che eccede quanto già

espiato. Si rimette al giudizio della Corte per la lunghezza del periodo di

prova. Chiede di attenersi alle cifre dell’atto d’accusa aggiornato. Non si

oppone alle richieste di parte civile.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Questione pregiudiziale

1.

In merito alle questioni

pregiudiziali, in ragione dell’intervenuta prescrizione, i fatti precedenti il

2.

dicembre 2002 devono essere abbandonati. Ciò implica altresì che gli importi

di cui al punto 1 dell’ACC devono essere modificati così come da rapporto di

complemento del 9 novembre 2017 (doc. TPC 40), da cui risulta che il totale dei

versamenti ammonta a CHF 5'319'630.81, il totale dei rimborsi a CHF

3'889'679.02 e il totale del danno a CHF 2'420'985.34.

Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa è stato è modificato

di conseguenza.

II) Curriculum vitae e

precedenti penali dell’imputato

2.

IM 1 è nato il __________ a

__________.

Il 31 agosto 2009, in occasione del suo primo interrogatorio

l’imputato si è così espresso in punto alla sua situazione personale:

“...omissis…”

Nel corso dell’interrogatorio del 15 settembre 2010 l’imputato ha

aggiunto di aver lavorato per l’__________ di __________ nel periodo 1999-2003,

percependo uno stipendio di circa CHF 4'500.00 mensili.

(VI PP 15.09.2010, p. 7, AI A6, Inc. 2009.7898)

3.

In

occasione dell’interrogatorio del 31 agosto 2009 IM 1 ha fornito le seguenti

informazioni relative alla sua situazione personale:

“…omissis…”

(VI PP 31.08.2009, p. 13, AI A1, Inc. 2009.7898).

Con riferimento all’ultima attività lavorativa esercitata prima

dell’arresto ha poi precisato:

"

(…) non creo alcuna società per la mia attività. (…) ho creato un

contratto ex novo da far firmare ai clienti. (…) per iniziare l’attività mi

sono appoggiato alla Banca __________ di __________. (…) all’inizio della mia

attività avevo circa 6/7 clienti per un importo complessivo pari a USD

100'000.00. (…) nel corso degli anni i clienti sono aumentati, così come gli

importi degli stessi clienti. Alla fine sono giunto ad avere circa 30 clienti,

per un importo complessivo pari a 2,5 milioni di franchi.

Circa 2/3 anni fa ho creato una società a __________,

la __________. La società è stata costituita in quanto volevo iniziare a fare

del trading online, tenendo tale attività comunque separata dal trading che già

facevo per i clienti.

(…) da 5 anni oltre all’attività di trading

svolgo anche un’attività __________. In sostanza io durante il giorno lavoro

per la __________ di __________, dove svolgo la funzione di direttore della

società. Nel tempo libero faccio visita ai miei clienti investitori e fino a

circa 1 anno fa facevo anche gli investimenti nel tempo libero.”

(VI SG/PP 31.08.2009, p. 4-6, AI A1, Inc. 2009.7898).

4.

In corso d’inchiesta

l’imputato ha fornito le seguenti informazioni relative alla sua situazione

finanziaria:

"

(…) in questi anni io ho vissuto grazie alle commissioni

ottenute. Potrei dire che circa in media io ottenevo CHF 5'000.- di

commissioni. Preciso comunque che poteva capitare che un mese ne ottenessi di

più e un mese meno.

(…) Preciso che io nella mia mente ho

calcolato le commissioni sull’importo totale di circa CHF 5 milioni, ossia

l’importo versato dai clienti oltre agli utili fittizi a loro mostrati.

(…) una volta iniziata l’attività della __________

ho preso delle commissioni per poter investire nei macchinari della società, di

cui sono correntista per CHF 500'000.-.

(…) i macchinari si trovano presso uno stabilimento a __________. Per questo

stabilimento la società paga una locazione CHF 4'800.-. A dire il vero negli

ultimi tempi l’importo è stato pagato da me personalmente.

L’abitazione presso cui viviamo è di

proprietà di mia moglie. Sulla stessa vi è un’ipoteca di circa CHF 400'000.-.

La casa è stata acquistata da mia moglie circa __________ anni al presso di

circa CHF 500'000.-. Mia moglie ha immesso circa CHF 100'000 di fondi

provenienti dall’eredità della morte della mamma.

(…) la situazione finanziaria attuale mia e

di mia moglie è piuttosto difficile. Abbiamo esecuzioni in corso, sia per la

società che personalmente, per circa CHF 250'000. Inoltre per quanto mi

concerne ho un ACB per CHF 220'000.-, dovuto al fallimento della __________.

(…) attualmente sono stipendiato dalla __________

per CHF 3'600.- al mese. Tale importo non l’ho in pratica mai ricevuto in

quanto la società ha perennemente bisogno di liquidità.

(…)mia moglie non ha mai ricevuto nulla per

la sua qualità di socia gerente della __________.

…omissis…

(…) negli ultimi 10 anni ho vissuto di

quanto da me prelevato dai fondi dei clienti a titolo di commissione. Non ho

avuto altre entrate.”

(VI PP 31.08.2009, p. 6-7, 9-11 e 13, AI A6, Inc. 2009.7898).

5.

In occasione

dell’interrogatorio del 15 settembre 2010, l’imputato ha precisato come agli

inizi degli anni ’90 fosse disastrosa in seguito al fallimento dell’__________:

"

(…)avevo perso tutti i miei soldi con l’__________; avevo debiti

personali per oltre CHF 580'000.-; avevo perso la mia casa; vi erano dei

procedimenti penali nei miei confronti in relazione alle vicende e al

fallimento dell’__________.”

(VI PP 15.09.2010, p. 7, AI A6, Inc. 2009.7898).

6.

IM 1 ha avuto modo di

descrivere nel seguente modo la sua situazione personale successivamente alla

scarcerazione:

"

Da quando sono stato scarcerato ho effettuato diverse ricerche di

lavoro, purtroppo inutilmente. Sono stato per qualche mese in disoccupazione,

ricevendo un’indennità che mi sembra di ricordare ammontasse a circa CHF 1'900.-

lordi al mese. Ho potuto beneficiare dell’indennità di disoccupazione solo per

qualche mese, in quanto con l’entrata in vigore della nuova legge ho perso tale

diritto. Da aprile 2011 sono in assistenza. Ricevo un importo di CHF 1'790.- al

mese e ho delle spese di circa CHF 1'300.- mensili. Non ricevo alcun aiuto da

famigliari.

…omissis…

(…) continuo a cercare lavoro. (…) Cerco

qualsiasi genere di lavoro che mi permetta di guadagnare qualcosa in più di

quello che guadagno dall’assistenza.

(…) nel corso del __________ sono diventato

presidente di un’associazione, che ha quale scopo quello di promuovere

l’attività sportiva __________. (…) Non ho svolto alcuna attività per questa

associazione in quanto non ho i mezzi finanziari.”

(VI PP 01.03.2013, p. 1, AI A8, Inc. 2009.7898).

"

Fino a giugno del 2012 sono rimasto senza attività. Da giugno

2012.

sono diventato __________. …omissis…

(…) quanto guadagno non è sufficiente per

coprire per il mio sostentamento e per coprire i costi causati dalla mia

attività, ragione per la quale, io percepisco tutt’ora l’assistenza. __________

(…) pago una pigione all’associazione. Per il 2012 a far tempo da giugno, ho

pagato in totale una pigione di CHF 3'200.-. (…) Oltre a questo ho dovuto

versare una cauzione di CHF 1'000.-. (…) la mia intenzione è quella di

continuare anche per quest’anno con questa attività, sempre che le condizioni

restino le stesse.”

(…) non ho più alcun rapporto con mia

moglie, che non sento da circa tre anni. Non siamo ancora divorziati ma solo

separati di fatto. (…) non pago alcun contributo a mia moglie. (…) i rapporti

con i miei figli sono normali. Li sento regolarmente e quando possibile ci

incontriamo.”

(VI PP 07.03.2013, p. 3, AI A9, Inc. 2009.7898).

7.

Il prevenuto è stato

condannato il 21 maggio 1990 alla multa di CHF 500.00 per avere falsificato

l’estratto del casellario giudiziale italiano (cfr. VI PP 15.09.2010, AI A6,

Inc. 2009/7898).

In Italia, contrariamente a quanto da lui dichiarato in occasione

del primo interrogatorio del 31 agosto 2009 in merito alle conseguenze

dell’attività di trasporto di __________, l’imputato è stato condannato in

primo grado il 17 ottobre 1994 a 3 anni di detenzione per associazione a

delinquere continuata (nel periodo ottobre 1986/maggio 1987) finalizzata all’emissione

e all’uso di false fatture relative a operazioni inesistenti e falsi documenti.

Pena che con sentenza della Corte di Appello di __________ del 12 giugno 2001 è

stata ridotta a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni e ciò in considerazione del suo “recupero

di vita e attività onesta” (cfr. estratto casellario giudiziale italiano

e/o Sentenza della Corte di appello di __________ del 13.07.2001 allegati, VI

PP 15.09.2010, AI A6, Inc. 2009/7898).

Inoltre, dal casellario giudiziale italiano, risulta una precedente

e ulteriore condanna del 25 gennaio 1995 per trascuranza degli obblighi di

assistenza famigliare (cfr. estratto casellario giudiziale italiano e/o

Sentenza della Pretura Circondariale di __________ del 25.01.1995 allegati, VI

PP 15.09.2010, AI A6, Inc. 2009/7898)

III) Circostanze

dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

8.

A seguito dello scritto di

autodenuncia 26/28 agosto 2009 (AI 1, Inc. 2009/7898) inviato al Ministero

pubblico, IM 1 è stato citato a verbale il 31 agosto 2009.

Contestualmente all’interrogatorio è stata disposta ed effettuata

(in presenza dell’imputato) la perquisizione domiciliare e degli uffici della __________,

ciò che ha condotto al sequestro di documentazione bancaria relativa

all’attività di investimenti svolta dall’imputato (Rapporto d’esecuzione dell’8

settembre 2009 con annesso verbale di perquisizione e di sequestro).

Interrogato in merito ai fatti, IM 1 ha raccontato di aver dato

vita ad un’attività indipendente di gestione di patrimoni di terze persone

(prevalentemente italiane), che gli avrebbe consegnato somme di denaro, per un

importo complessivo superiore a CHF 2.5 milioni, affinché venissero investite

nel forex. Lo stesso ha aggiunto di aver effettivamente investito parte di

questo denaro, causandone la perdita e tralasciando di informare i clienti in

merito all’esito di tali operazioni, sottoponendo loro rendiconti patrimoniali

contrari alla realtà al fine di sottacere le perdite intervenute. L’imputato

avrebbe inoltre utilizzato parte dei valori patrimoniali ricevuti in gestione

dai clienti per scopi estranei alle disposizioni e agli interessi dei clienti,

in particolare per risarcire altri clienti che avevano chiesto il rientro del

capitale, rispettivamente per far fronte a sue spese personali.

(VI PP 31.08.2009, p. 4-13, AI A1, Inc. 2009.7898).

9.

Al termine del verbale

d’interrogatorio del 31 agosto 2009, il PP ha disposto per l’arresto di IM 1

per i reati di appropriazione indebita, subordinatamente truffa,

amministrazione infedele aggravata, subordinatamente semplice e falsità in

documenti.

In accoglimento dell’istanza formulata dal PP, con decisione del

1.

settembre 2009, il GPC ha confermato l’arresto dell’imputato (AI 11).

Dando seguito alla richiesta formulata dal difensore di fiducia

dell’imputato (AI 23), il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la

pena in regime ordinario di detenzione ex art. 236 CPP e ciò a far tempo dal 16

ottobre 2009 (AI 63).

10.

Con l’atto d’accusa del 9

luglio 2013 (ACC 72/2013) in rassegna, il PP ha imputato ad IM 1 i reati di

ripetuta truffa qualificata e ripetuta falsità in documenti.

Il 29 aprile 2014, con atto di accusa (ACC 56/2014) aggiuntivo

all’atto di accusa ACC 72/2013, il PP ha imputato ad IM 1 il reato di guida

nonostante la revoca della licenza.

IV) Fatti

e diritto

1) Imputazione di ripetuta

truffa qualificata (punto 1 dell’atto di accusa ACC 72/2013)

11.

L’atto d’accusa, oggetto

delle correzioni di cui in ingresso, imputa ad IM 1 il reato di truffa

qualificata, per avere, nel periodo 2 dicembre 2002 – agosto 2009, a __________,

__________ e in altre località in Svizzera e all’estero, ingannando con astuzia

i clienti investitori, abusando subdolamente della loro fiducia, millantando

loro investimenti redditizi, sottacendo che in realtà i capitali raccolti non

sarebbero mai stati investiti, o lo sarebbero stati solo in minima parte,

confermando subdolamente nell’errore i clienti, corrispondendo loro gli utili

previsti dal contratto, nell’intento di ingannarli sulla bontà degli

investimenti e di indurli a rinnovare gli stessi, rispettivamente a reinvestire

gli utili, in realtà fittizi, loro prospettati, guadagnando tempo mediante

giustificazioni fasulle circa i ritardi nel versamento degli interessi,

rispettivamente allestendo e sottoponendo ai clienti i documenti falsi di cui

al punto 1.2 del presente dispositivo, inducendo in tal modo 59 clienti

investitori ad affidargli averi patrimoniali per complessivi CHF 5'319'630.81,

mettendo così in pericolo, perlomeno temporaneo, i capitali raccolti, rispettivamente

cagionando ai clienti investitori – considerati i rimborsi effettuati – un

pregiudizio complessivo di 2'420'985.34.

12.

Per questi fatti l’imputato

ha, seppur con qualche esitazione e imprecisione iniziale, ammesso le sue

responsabilità fin da subito, affermando:

"

Io confermo che i soldi che i clienti mi hanno affidato hanno

seguito cinque strade:

- le commissioni a me spettanti come da

contratto (6 o 7% sul capitale versato)

- perdite in investimenti effettuati per i

clienti

- restituzioni a investitori di capitali

ormai persi e interessi fittizi

- i miei investimenti quale correntista in __________

- la differenza tra quanto datomi dai

clienti e quanto utilizzato per le quattro voci sopraindicate è stata

utilizzata per spese personali. Non sono in grado di quantificare questa

cifra.”

(VI PP, 15.09.2010, p. 10-11, AI A6, Inc. 2009.7898)

IM 1 ha riferito che, partendo da un numero di 6-7 clienti, questi

sarebbero andati aumentando significativamente, grazie anche all’effetto

passaparola dei primi investitori.

13.

I clienti non conferivano un

mandato di gestione alla banca, bensì rilasciavano sui propri conti una procura

generale a favore dell’imputato (o a società a lui facenti capo - cfr.

contratto __________, Doc.1, VI PP, 31.08.2009, AI A1, Inc. 2009.7898).

Dopo avere deciso il trasferimento degli averi dei clienti presso __________,

IM 1 deteneva la password e i codici per l’accesso via internet.

I clienti versavano quindi il capitale iniziale destinato alla

gestione da parte dell’imputato sul conto a loro intestato (presso __________ o

__________), dove venivano loro accreditati gli interessi degli asseriti

investimenti e da cui venivano prelevate le commissioni dovute sulla base del

contratto (fra il 5% e il 7% annuo del capitale versato).

In forza della procura rilasciatagli, l’imputato trasferiva poi i

fondi dei clienti su altri suoi conti aperti in altre banche (__________ e __________)

dove avrebbe dovuto aver luogo la movimentazione relativa agli investimenti.

14.

Senonché, l’imputato ha

effettivamente investito in operazioni forex solo una minima parte del denaro

ricevuto, registrando fin da subito una perdita e tralasciando di informare i

clienti in merito all’esito di tali operazioni (cfr. “(…) non ho comunicato le perdite ai clienti in quanto sin da subito ho

perso una somma importante, nell’ordine di un totale di CHF 500'000.-.”,

VI PP, 31.08.2009, p. 6, AI A1, Inc.2009.7898), sottoponendo loro rendiconti

patrimoniali contrari alla realtà.

I clienti, spinti dalle promesse di investimenti redditizi e dai

riscontri dell’esperienza fittiziamente positiva (cfr.“(…) Sostanzialmente da

quasi subito ho dunque iniziato a redigere falsi rendiconti per i clienti, nei

quali facevo figurare una fittizia situazione positiva, con rendimenti netti

costanti dal 0,4 allo 0.6% mensile, ossia circa il 7-8% all’anno.” VI PP,

31.08

, p. 12, AI A1, Inc.2009.7898) – creata ad arte dallo stesso imputato

– hanno effettuato nuovi investimenti o hanno consigliato ad amici e conoscenti

di affidare ad IM 1 il loro denaro. Tali somme sono state utilizzate

prevalentemente per scopi estranei all’investimento, segnatamente per far

fronte a sue spese personali (su tutte, parte dell’acquisto dell’abitazione di __________

e di un terreno supplementare adiacente la stessa, cfr. VI PP, p. 7-11, AI A6

oltre all’estratto del registro fondiario allegato al VI PP, 21.01.2010, Inc.

2009.

), costituire e finanziare la sua società __________, nonché per

risarcire quei clienti i cui fondi erano stati utilizzati indebitamente o persi

a loro insaputa.

Dalla ricostruzione finanziaria del 16 novembre 2017 effettuata

dall’EFIN (doc. TPC 40) risulta che l’imputato ha investito i capitali dei

clienti sostanzialmente solo all’inizio della sua attività, registrando le prime

perdite importanti nel corso del 2000 (perdite pari al 30%). Già dal 1999 però

buona parte del capitale consegnatoli dai clienti non era stato investito (pari

a quasi il 31%), bensì utilizzato per necessità personali e per pagare ai

clienti utili fittizi su investimenti che in realtà non si sono prodotti.

Questo trend si è poi ripetuto nel corso degli anni successivi, quando

la maggior parte del capitale non è più stato investito.

15.

Dal medesimo documento emerge

come il denaro ricevuto da IM 1 a far tempo dal 2 dicembre 2002 dai clienti,

pari a complessivi CHF 5'319'630.81 è stato utilizzato nella misura di CHF

3'889'679.02 per il rimborso ad altri clienti investitori, i cui fondi erano

stati precedentemente persi a loro insaputa o utilizzati indebitamente, nella

misura di CHF 330'184.79 perso in investimenti, nella misura di CHF 125'056.43

utilizzato per pagare terzi promotori, nella misura di CHF 820'537.60 immesso

nella società __________, in ragione di CHF 100'000.00 quale capitale sociale e

in ragione di CHF 720'537.60 per finanziarne la gestione, e nella misura di CHF

154'172.97 utilizzato dall’accusato per necessità personali.

16.

Come risulta dalla menzionata

ricostruzione finanziaria, a far tempo dal 2 dicembre 2002, IM 1 ha causato un

danno ai suoi clienti quantificabile in CHF 2'420'985.34.

17.

In corso d’inchiesta,

invitato a prendere posizione sulla precedente ricostruzione finanziaria, che

ancora non teneva conto delle prescrizioni, l’imputato in corso d’inchiesta si

era così espresso:

"

(…) è probabile che le cose siano andate in questo modo. (…)

Posso solo ribadire che con il comm. __________ abbiamo ricostruito nel miglior

modo possibile il destino dato al denaro. Non posso che riconfermare quanto ho

già dichiarato nel verbale di Polizia.”

(VI PP 01.03.2012, p. 7, AI A8, Inc. 2009.7898)

“Confermo la ricostruzione, così come ho

già fatto nel corso del mio verbale di Polizia. Vorrei solo aggiungere che a

mio modo di vedere le commissioni pagate a terzi apportatori sono superiori

all’importo indicato. (…)”

(VI PP 01.03.2012, p. 10, AI A8, Inc. 2009.7898)

"

(…) Ribadisco che penso che la ricostruzione sia corretta ma mi

riservo eventualmente di fare delle osservazioni nel caso in cui dovessi avere

delle contestazioni in merito.”

(VI PP, 01.03.2012, p. 12, AI A8, Inc. 2009.7898)

18.

In occasione del pubblico

dibattimento, dopo avere avuto modo di prendere visione della ricostruzione

finanziaria del 16 novembre 2017, la quale tiene conto delle prescrizioni, IM 1

ha ammesso i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa ed ha ritenuto corretto

il rapporto stilato dall’EFIN (VI DIB 01.12.2017, p. 3 e 4, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

19.

Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP

si rende colpevole di truffa ed è quindi passabile di una pena detentiva sino a

cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Ai sensi

dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una

pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa

mestiere della truffa.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se

l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre

fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la

cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla

controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi

rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128

IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno

astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto

se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano

tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito

critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa

quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia

le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere

verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno

(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi

fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità

(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare

l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;

STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi

è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima

può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità

dell’autore non deve essere ammesso con leggerezza ma soltanto nei casi in cu

alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete

circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado

di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da

una parte, non è necessario né determinante che la vittima, al fine di evitare

l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di

prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima

non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch,

Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, §18, p. 194 ss.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art.

146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e

6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il

suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal

desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno

astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione

d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della

vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la

situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella

misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006

del 6 novembre 2006).

20.

Oltre al presupposto

oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del

truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,

Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess,

Zurigo 2008, §18, p. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione

patrimoniale conseguente all’errore (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II,

Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht

III, Schulthess, Zurigo 2008, §18, p. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno

patrimoniale (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,

Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess,

Zurigo 2008, §18, p. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una

lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un

aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione

dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso

causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad

art. 146).

21.

Per quel che concerne

l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare

la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione

deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo

eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II,

Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch,

Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad

art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna

2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).

L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario

che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146;

Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten

gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, §15, p. 364, n. 55).

22.

In concreto, per quanto

attiene ai presupposti oggettivi del reato in questione, è evidente come IM 1

ha approfittato di un privilegiato rapporto di fiducia che intercorreva con i

propri clienti. Egli ha peraltro riconosciuto in sede d’interrogatorio

dibattimentale che:

"

tra me e gli investitori c’erano un rapporto di buona conoscenza,

anche di fiducia, siccome affidare i propri soldi a una persona è comunque

sempre un atto di fiducia”.

(VI DIB, p. 3, allegato 1 al verbale del dibattimento)

Rapporto di fiducia che, peraltro, IM 1 curava e intensificava nel

tempo, mediante frequenti contatti telefonici e visite, in occasione delle

quali presentava i rendiconti fasulli (cfr. “ADR

che io in sostanza ogni mese faccio visita ai clienti che mi cercano. Ancora

circa due settimane fa sono andato da alcuni clienti. Durante i nostri incontri

produco loro il rendiconto mensile (…)” VI PP 31.08.2009, p. 6, AI

A1, Inc.2009.7898).

Attraverso tale fiducia e la garanzia di investimenti in Forex, i

rendiconti falsi, il pagamento degli alti interessi promessi, IM 1 ha così

ottenuto dai clienti gli investimenti di cui in oggetto, così come pure

re-investimenti da parte dei medesimi clienti, nonché – attraverso il

passaparola – il reperimento di nuovi investitori.

Quo all’astuzia, risulta evidente che la verifica delle manovre

fraudolente e delle menzogne dell’imputato era difficile da mettere in atto da

parte di clientela prevalentemente italiana; non era del resto ragionevolmente

esigibile da tali investitori che effettuassero controlli particolari, posta la

fiducia che intercorreva tra le parti e la presentazione dei citati rendiconti

che indicavano una situazione conforme alle aspettative dei clienti.

Così facendo IM 1 ha indotto (e mantenuto) 59 clienti investitori

ad affidargli averi patrimoniali per complessivi CHF 5'319'630.81, mettendo

così in pericolo, perlomeno temporaneo, i capitali raccolti e cagionando ai

clienti investitori – considerati i rimborsi effettuati – un pregiudizio

complessivo di CHF 2'420'985.34.

L’atto d’accusa è quindi stato confermato in relazione al punto 1,

con la precisazione che pure l’aggravante del mestiere è pacificamente data,

posto che, per dichiarazione dell’imputato stesso, egli confidava negli

investimenti dei clienti al fine di poter trarre il reddito di cui vivere.

2) Imputazione di ripetuta

falsità in documenti (punto 2 dell’atto di accusa ACC 72/2013)

23.

L’atto d’accusa imputa poi ad

IM 1 il reato di ripetuta falsità in documenti per avere, nel periodo gennaio

2000.

– agosto 2009, a __________, __________ ed in altre località in Svizzera e

all’estero, allo scopo di perfezionare l’inganno astuto, di celare le previe

malversazioni nonché di rassicurare i propri clienti e ritardare così le loro

richieste di restituzione e/o ottenere il versamento di ulteriori fondi,

allestito numerosi rendiconti fasulli, attestanti contrariamente al vero

l’esistenza di operazioni di investimento e di utili, consegnandoli e/o

inviandoli ai clienti investitori.

24.

Anche per questi fatti,

l’imputato è fin da subito reo confesso (VI PP, 31.08.2009, p. 6, AI A1, Inc.

2009.

):

"

(…) Durante i nostri incontri io produco loro il rendiconto

mensile, rendiconto che costruisco ad arte dove prospetto utili che in realtà

non esistono e dove sottaccio le perdite.

(…) ho sottaciuto le perdite ai clienti in

quanto non ho avuto il coraggio di dirgli sin da subito che avevo subito delle

perdite. Non ho fatto i falsi per ottenere nuovi importi da investire, a dire il

vero io ero contento se non mi consegnavano più nulla.”

In sede dibattimentale l’imputato ha riconosciuto i fatti di cui

all’atto d’accusa, ammettendo di aver iniziato ad allestire rendiconti fasulli

circa 6 mesi dopo l’avvio dell’attività e precisando che:

"

tenevo uno storico di tutto l’andamento del mese e su quella

base cercavo di istituire un rendiconto che fosse credibile. Si trattava di un

andamento ipotetico immaginario”.

(VI DIB, p. 7, allegato 1 al verbale del dibattimento)

25.

Giusta l’art. 251 CP, si ha

falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,

oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico

per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un

documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa

uso, a scopo d’inganno, di un tale documento.

Detta disposizione non reprime solo la falsificazione di un

documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso

contenuto (falso ideologico).

Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a

provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).

La destinazione a provare (Beweibestimmung) un fatto risulta direttamente dalla

legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare

(Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli

usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65

consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad

art. 110 cpv. 4).

Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può

essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110

cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2013, n. 8,

pag. 1131 ad vor. art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei

l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n.

30.

ad art. 110 cpv. 4).

La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la

formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all’autore

apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in

inganno sull’identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid.

2.3

; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 6.1). In questi casi, l’atto

è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale

contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17

consid. 2e).

26.

L’abuso dell’altrui firma

autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento

suppositizio è una forma esplicitamente citata dalla legge di falso tramite

usurpazione dell’identità: la dichiarazione in realtà non emana dal suo autore

apparente, anche se la firma o il segno a mano è autentico.

L’atto delittuoso consiste nel compilare o completare un documento

in una maniera contraria alla volontà del firmatario. Il foglio in bianco viene

ad esempio compilato in modo da far apparire un riconoscimento di debito che

l’autore non ha affatto voluto.

L’infrazione può presentarsi sotto forma di creazione di un documento falso se

la persona compila fraudolentemente un foglio bianco munito di una firma reale,

ma può anche presentarsi sotto forma di falsificazione se la persona completa

indebitamente un testo già firmato dal firmatario, ad esempio inserendo una

frase in uno spazio libero. Poco importa chi subisce in definitiva il

pregiudizio (l’autore della firma o il destinatario del documento).

Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò

che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui

contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente

(DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1;

126IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel

falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò

che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit

suisse, Berna 2010, n. 109 ad art. 251).

27.

Nel caso di falso ideologico

la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia

provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di

convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a

comprovare, di un carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1;

209.

consid. 5.3; 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130

consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid.

2c).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso

di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente

degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati

sull’identità dell’autore di un documento rispetto a quella che si può riporre

nel fatto che l’autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007

dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).

Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si

distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di

convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a ; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid.

2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la

veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17

consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e

dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130

consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).

28.

Vi è uso di un documento

falso (falso materiale o ideologico) quando quest’ultimo viene presentato alla

persona che l’autore vuole ingannare; è sufficiente che il documento falso sia

entrato nella sfera d’influenza della vittima, ovvero che essa lo abbia

ricevuto; non è necessario che la vittima ne abbia preso conoscenza (B. Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 89;

Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten

gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, §36 n. 52). Perché

l’infrazione sia consumata, non è necessario che il destinatario sia stato

ingannato (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002,

art. 251 n. 89; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer

Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, §36 n. 18).

L’uso di un documento falso può essere ritenuto unicamente a titolo

sussidiario, ossia se l’accusato non è perseguibile per una delle altre

varianti dell’art. 251 CP ((B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

II, Berna 2002, art. 251 n. 94); la fabbricazione del documento falso assorbe

l’uso dello stesso (DTF 120 IV 122 consid. cc).

29.

Dal profilo soggettivo, la

falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che

il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135 IV

12.

consid. 2.2 pag. 15; Boog, op. cit., n. 86 ad art. 251).

L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del

reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che

il documento contiene un’alterazione della verità e – nei casi di falso

ideologico – che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza

(DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3;

Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit., n. 87-89, ad art. 251).

L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o

ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste

tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o

dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135

IV 12 consid. 2.2; 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173 e ss. ad art.

251).

L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare

qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. 1.3; Corboz, op.

cit., n. 172 ad art. 251). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore

vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità o, in caso di falso

ideologico, sulla veridicità del documento, con lo scopo di indurlo ad un

determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 88 ad

art. 251).

Non è necessario che l’autore intenda usare personalmente il documento per

ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso

ingannevole (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12

consid. 2.2; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit., n. 87-89 ad

art. 251). Il giudice deve esaminare la conoscenza dell’autore per poter

concludere che egli ha accettato una falsità in documenti.

L’importanza della messa in pericolo degli interessi altrui, il rischio

concreto del verificarsi del risultato, come pure i motivi che possono aver

indotto l’autore ad accettare il rischio, possono costituire dei motivi di

accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3).

30.

Nel caso concreto, come

traspare dagli atti (cfr. VI imputato e testimoni), IM 1 dopo aver subito le

prime perdite ha allestito rendiconti fasulli, i quali attestavano,

contrariamente al vero, l’esistenza di operazioni di investimento e di utili.

Questi rendiconti - consegnati di persona o inviati ai clienti

investitori - hanno consentito all’imputato di perfezionare l’inganno astuto

per perpetrare le truffe, di celare le malversazioni effettuate e le perdite

conseguite, nonché di rassicurare i clienti mostrando loro risultati

incoraggianti, ritardando così le loro richieste di restituzione e/o ottenendo

il versamento di ulteriori fondi.

È evidente che se l’imputato non avesse creato tali rendiconti

falsi, i clienti avrebbero verosimilmente disinvestito, con la conseguenza che

l’imputato si sarebbe trovato in seria difficoltà dal momento che un rimborso

di tutti i clienti, a quel momento, sarebbe stato possibile.

Quanto al valore di probatorio accresciuto dei documenti, lo

stesso è dato in virtù della posizione di IM 1. Esercitando un’attività

soggetta ad autorizzazione ed accessibile soltanto a persone che garantiscono

un’attività irreprensibile ed esercitata in conformità agli obblighi di

diligenza, egli ha – di fatto – assunto una posizione di garante nei confronti

dei suoi clienti, che pertanto erano legittimati a ritenere degni di fede i

documenti loro consegnati (cfr. sentenza CCRP 17.2009.9 del 14 dicembre 2009 in

re Breit). Significativa in merito è la testimonianza di uno dei clienti

investitori:

"

ADR che inizialmente ricevevo ogni mese un rendiconto circa la

situazione dei miei investimenti. Era IM 1 stesso a portarmelo, unitamente alla

documentazione bancaria, che però ha smesso ben presto di portarmi.

D’altronde io avevo chiesto a IM 1 un

documento da cui potessi vedere chiaramente qual era l’andamento del mio

investimento, non avendo necessità di avere la documentazione bancaria. In

effetti tra noi comunque si era instaurato un rapporto di fiducia, per cui non

avevo necessità di fare verifiche ulteriori.”

(VI PP, 18.06.2010, p. 2, AI B16, Inc. 2009.7898)

Ne discende la conferma anche del punto 2 dell’ACC.

3) Imputazione di guida

nonostante la revoca della licenza (ACC 56/2014 aggiuntivo all’atto di accusa

ACC 72/2013)

31.

L’atto d’accusa del 29 aprile

2014.

(ACC 56/2014), aggiuntivo a quello del 9 luglio 2013 (ACC 72/2013), imputa

ad IM 1 il reato di guida nonostante la revoca della licenza per avere, in data

7.

marzo 2014 a __________, circolato a bordo del motoveicolo Piaggio Beverly

200.

targato TI __________, di sua proprietà, sebbene la licenza di condurre gli

fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa con decisione del

7.

gennaio 2014, per il periodo dal 10 febbraio al 9 marzo 2014.

I fatti sono stati integralmente ammessi sia nel corso della

procedura preliminare, sia durante l’interrogatorio dibattimentale, da cui la

conferma dell’imputazione così come indicata nell’atto d’accusa.

V) Commisurazione della pena

32.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

33.

Vanno, poi, considerati, dal

profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che

corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la

possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la

lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e

contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a

quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745;

STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il Giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

34.

Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il Giudice deve indicarne in modo

chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro

edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il Giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

35.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il Giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,

n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,

n. 78, p. 506).

36.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,

il Giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro

di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di

precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la

regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi

negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione

della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato

condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la

condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione

della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano

date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata

all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno

2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio

2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono

quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito

nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2

[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione

della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi

esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente

supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009,

consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il Giudice

deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante

della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può

diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non

ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo

mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3;

STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi,

il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non

reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione

condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta

all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero

per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura

della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;

STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009

consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.

ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

37.

Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,

il Giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se

la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione

condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la

condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4

pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella

fattispecie, tra uno e due anni, il Giudice ha la possibilità di scegliere tra

la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi

dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF

6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere

pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è

concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se

abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle

prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora,

tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente

sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che

per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile

trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi

invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere

tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid.

2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che

quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una

sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere

nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,

che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della

sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del

suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a

chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue

chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che

non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e

tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

38.

Nel caso concreto, la Corte

ha ritenuto la colpa molto grave dal profilo oggettivo e ciò in

ragione dell’importante danno economico finanziario cagionato e dal numero di

persone toccate dal suo agire.

Aggrava poi la colpa oggettiva dell’imputato,

l’intensità con cui ha agito, reiterando il suo agire per circa 10 anni.

39.

La colpa è

altrettanto grave dal profilo soggettivo.

Per guadagnare soldi, l’imputato non ha esitato a

tradire la fiducia di chi gli affidava il proprio denaro.

La Corte non può seguire la versione fornita

dall’imputato secondo cui sarebbe stato mosso da buone intenzioni e il

perdurare delle malversazioni riconducibile alla sua volontà di colmare la

perdita derivante dai primi investimenti andati male.

Se così fosse stato, egli avrebbe infatti annunciato

l’avvenuta perdita, in modo che gli stessi investitori non perdessero ulteriore

denaro in investimenti successivi.

Soprattutto, egli non avrebbe più prelevato le

proprie provvigioni. In realtà, come ammesso a verbale, IM 1 viveva grazie a

queste entrate, visto che il reddito della tipografia veniva interamente

assorbito dalle spese correnti.

Di fatto, emerge dagli atti che se l’imputato non ha

cessato di prospettare investimenti inesistenti è unicamente (o soprattutto)

perché egli contava su queste entrate per mantenere un tenore di vita ben al di

sopra delle sue possibilità.

La Corte ha quindi ritenuto che IM 1 ha agito per

puro fine di lucro, al fine permettersi uno stile di vita al di sopra delle sue

possibilità, dimostrando così egoismo.

Stupisce la sua propensione a delinquere e la

facilità con cui, a fronte delle prime seppur consistenti perdite, non ha

esitato a produrre rendiconti posticci.

IM 1 non ha in questo senso esitato a tradire la

fiducia di persone che lo conoscevano da tempo e che, come da lui stesso

ammesso, gli avevano affidato i loro risparmi. In questo senso egli ha denotato

anche una preoccupante assenza di scrupoli.

Pure soggettivamente grave è il fatto di avere

circolato malgrado revoca. Pur rilevando che tale reato ha una valenza esigua

confrontata alle imputazioni principali, l’agire dell’imputato è comunque

significativo di un suo tratto caratteriale che lo induce ad anteporre le

proprie necessità al rispetto delle regole.

La colpa deve poi essere ponderata in funzione dei

fattori legati alla sua persona.

In questo ambito, la Corte ha considerato a favore

dell’imputato l’ampia collaborazione mostrata, riconosciuta anche dalla

pubblica accusa. Come correttamente ricordato dalla difesa, l’imputato si è

costituito, ammettendo sempre gli addebiti, accettando le conclusioni cui è

giunta la ricostruzione finanziaria eseguita dalla Polizia e confermando ancora

in sede dibattimentale le imputazioni a suo carico.

La Corte ha inoltre considerato il tempo trascorso

dai fatti.

40.

In tale

contesto, in una ponderazione complessiva, richiamato il concorso di reati, la

Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, una pena detentiva di 30

(trenta) mesi.

41.

Per quanto

attiene alla sospensione condizionale, la Corte ha considerato che l’imputato

ha commesso un reato meno di 5 anni dopo la condanna italiana, ragion per cui

si applica l’art. 42 cpv. 2 CP.

Relativamente alla prognosi, la Corte ha rilevato

tuttavia che gli ultimi fatti punibili sono avvenuti oltre 8 anni fa e da

allora IM 1 non ha più commesso reati, se non quello relativo alla circolazione

stradale, reato comunque del tutto estraneo alla vicenda finanziaria che lo ha

visto protagonista. Inoltre, egli attualmente non ha più nulla a che vedere con

il mondo della finanza, ciò che riduce in modo significativo il pericolo di

recidiva.

In tale contesto, la pena può essere posta al

beneficio della sospensione condizionale e ciò in ragione di 13 (tredici) mesi.

Per il rimanente, la pena è sospesa per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

42.

Relativamente i

sequestri, la Corte ha pronunciato la confisca dei beni patrimoniali,

eccettuato l’importo di denaro riconosciuto essere di pertinenza della ex

moglie e quantificato in CHF 12'900.00.

43.

Per quanto

attiene alle richieste formulate dagli accusatori privati, la Corte ha

riconosciuto: ad ACPR 7 CHF 57'236.54, oltre interessi del 5% a far

tempo dalla consegna del denaro, a titolo di risarcimento del danno; ad ACPR 3

CHF 253'667.63, oltre interessi del 5% a far tempo dal 9 luglio 2013, a titolo

di risarcimento del danno, nonché CHF 5'767.75 a titolo di partecipazione alle

spese legali; a ACPR 31 CHF 29'485.24 a titolo di risarcimento del danno; a ACPR

30.

CHF 15'332.00 a titolo di risarcimento del danno.

Le assegnazioni agli accusatori privati saranno

oggetto di decisione separata.

44.

Sugli altri

beni è stato mantenuto il sequestro conservativo a copertura parziale di spese

e tasse, eccettuati i PC che sono stati restituiti all’imputato.

VI) Retribuzione del

difensore d’ufficio

45.

Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;

Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.2

). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo

richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.

/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del

10.

dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014

consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

46.

La nota

professionale dell’avv. DUF 1 è stata approvata per CHF 20‘289.10, comprensiva

di onorario, spese e IVA.

visti gli art.: 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 69, 70, 146, 251 CP;

95.

LCStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

truffa aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere, nel periodo 2 dicembre 2002 – agosto 2009, a __________,

__________ e in altre località in Svizzera e all’estero, ingannando con astuzia

i clienti investitori, abusando subdolamente della loro fiducia, millantando

loro investimenti redditizi, sottacendo che in realtà i capitali raccolti non

sarebbero mai stati investiti, o lo sarebbero stati solo in minima parte,

confermando subdolamente nell’errore i clienti, corrispondendo loro gli utili

previsti dal contratto, nell’intento di ingannarli sulla bontà degli

investimenti e di indurli a rinnovare gli stessi, rispettivamente a reinvestire

gli utili, in realtà fittizi, loro prospettati, guadagnando tempo mediante

giustificazioni fasulle circa i ritardi nel versamento degli interessi,

rispettivamente allestendo e sottoponendo ai clienti i documenti falsi di cui al

punto 1.2 del presente dispositivo, inducendo in tal modo 59 clienti

investitori ad affidargli averi patrimoniali per complessivi CHF 5'319'630.81,

mettendo così in pericolo, perlomeno temporaneo, i capitali raccolti,

rispettivamente cagionando ai clienti investitori – considerati i rimborsi

effettuati – un pregiudizio complessivo di 2'420'985.34;

1.2

falsità in documenti

ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del

presente dispositivo, allo scopo di nuocere al patrimonio altrui o di

procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto, formato documenti falsi,

attestando in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza

giuridica, facendone altresì uso a scopo d’inganno, e meglio per avere, allo

scopo di perfezionare l’inganno astuto, di celare le previe malversazioni

nonché di rassicurare i propri clienti e ritardare così le loro richieste di

restituzione e/o ottenere il versamento di ulteriori fondi, allestito numerosi

rendiconti fasulli, attestanti contrariamente al vero l’esistenza di operazioni

di investimento e di utili, consegnandoli e/o inviandoli ai clienti

investitori;

1.3

guida nonostante la revoca

della licenza

per avere,

il 7 marzo 2014, a __________, circolato a bordo del motoveicolo

Piaggio Beverly 200 targato TI __________, di sua proprietà, sebbene la licenza

di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa

con decisione del 7 gennaio 2014, per il periodo dal 10 febbraio 2014 al 9

marzo 2014;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nell’atto d’accusa

aggiuntivo e precisato nei considerandi.

2.

Di conseguenza,

ritenuta la violazione del principio di celerità,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 30

(trenta) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 17 (diciassette) mesi, con un periodo di

prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

3.

IM 1 è inoltre condannato a

versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità:

3.1

ad ACPR 7 CHF 57'236.54,

oltre interessi del 5% a far tempo dalla consegna del denaro, a titolo di

risarcimento del danno;

3.2

ad ACPR 3 CHF 253'667.63,

oltre interessi del 5% a far tempo dal 9 luglio 2013, a titolo di risarcimento

del danno, nonché CHF 5'767.75 a titolo di partecipazione alle spese legali;

3.3

a ACPR 31 CHF 29'485.24 a

titolo di risarcimento del danno;

3.4

a ACPR 30 CHF 15'332.00 a

titolo di risarcimento del danno.

4.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca dei valori

patrimoniali e della documentazione sotto sequestro, eccezion fatta per CHF

12'900.00, che vengono dissequestrati a favore di __________, nonché dei PC e

dei dischi fissi, che sono dissequestrati a favore del condannato.

4.1

Gli assegnamenti ai

danneggiati avverranno con decisione separata, a crescita in giudicato delle

confische.

5.

La tassa di giustizia di

CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 16'620.00

spese CHF 831.00

accessi e trasferte CHF 1'442.00

IVA (8%) CHF 1'396.10

totale CHF 20'289.10

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 20’289.10 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Intimazione a

Accusatori

privati A.R.: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 344.45

fr. 1'644.45

============