72.2013.81
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
1 dicembre 2017Italiano68 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2013.81
72.2014.61
Lugano,
1° dicembre 2017/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale maggiore di questo Palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1 (I)
ACPR 2 (I)
ACPR 3
ACPR 4 (I)
entrambi patrocinati dall’avv. RAAP 1
ACPR 5 (I)
ACPR 6 (I)
ACPR 7 (I)
patrocinato dall’avv. RAAP 2
ACPR 8 (I)
ACPR 9 (I)
ACPR 10 (I)
ACPR 11 (I)
ACPR 12 (I)
ACPR 13 (I)
ACPR 14 (I)
ACPR 15 (I)
ACPR 16 (I)
ACPR 17 (I)
ACPR 18 (I)
ACPR 19 (I)
ACPR 20 (I)
ACPR 21 (I)
ACPR 22 (I)
ACPR 23 (I)
ACPR 24 (I)
ACPR 25 (I)
tutti patrocinati dall’avv. RAAP 3
ACPR 26
ACPR 27 (I)
ACPR 28 (I)
ACPR 29 (I)
ACPR 30
ACPR 31
ACPR 32
ACPR 33
ACPR 34 (I)
ACPR 35 (I)
ACPR 36 (I)
ACPR 37 (I)
ACPR 38 (I)
ACPR 39 (I)
ACPR 40 (I)
ACPR 41 (I)
ACPR 42 (I)
ACPR 43 (I)
contro
IM 1
rappr. da: avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 31.08.2009
al 15.10.2009 (46 giorni)
in anticipata espiazione della
pena dal 16.10.2009 al 28.10.2010 (378 giorni)
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 72/2013 del 9 luglio 2013 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1.
truffa, ripetuta
qualificata siccome commessa per mestiere, ritenuta la disponibilità
dell’accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di
reddito
per avere
a __________, __________ ed in
altre località in Svizzera e all’estero,
nel periodo gennaio 2000 –
agosto 2009,
allo scopo di procacciare a sé
e ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia terze
persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, nonché confermandone
subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro
patrimonio,
e meglio, per avere,
agendo sia a titolo personale,
mediante la __________, sia quale organo fattuale della società __________,
ingannando con astuzia i
clienti investitori, in prevalenza colleghi, amici di famiglia, conoscenti, con
Fatti
i quali aveva istaurato un consolidato rapporto di fiducia,
abusando subdolamente della
loro fiducia, millantando loro investimenti redditizi, in particolare nel
settore delle divise, sottacendo che in realtà i capitali raccolti non
sarebbero mai stati investiti, o lo sarebbero stati solo in minima parte, bensì
sarebbero stati utilizzati per le sue necessità e per le necessità di società a
lui riconducibili, nonché per rimborsare clienti i cui fondi erano stati
precedentemente utilizzati indebitamente, rispettivamente persi a loro
insaputa,
confermando subdolamente
nell’errore i clienti, corrispondendo loro gli utili previsti dal contratto,
nell’intento di ingannarli sulla bontà degli investimenti e di indurli a
rinnovare gli stessi, rispettivamente a reinvestire gli utili, in realtà
fittizi, loro prospettati,
ritenuto come l’accusato ha
sottaciuto la reale destinazione dei fondi raccolti, guadagnando tempo mediante
giustificazioni fasulle circa i ritardi nel versamento degli interessi,
rispettivamente allestendo e sottoponendo ai clienti i documenti falsi di cui
al punto sub. 2,
inducendo in tal modo 65
clienti investitori ad affidargli averi patrimoniali per complessivi CHF
7'061'094.16 (comprensivi dei fondi investiti e delle commissioni) e meglio
singolarmente
N°
Nominativo
Versamenti in CHF
Rimborsi in CHF
Danno
in CHF
1.
__________
252'989.44
318'075.67
0.00
Considerandi
2.
ACPR 34
256'223.95
91'188.29
165'035.66
3.
ACPR 34 e ACPR 43
29'042.00
18'340.20
10'701.80
4.
ACPR 35
18'337.88
21'420.72
0.00
5.
__________
164'370.76
154'176.08
10'194.68
6.
__________
5'669.37
29'507.88
0.00
7.
__________ e __________
126'488.64
58'493.33
67'995.31
8.
__________
104'478.73
73'079.60
31'399.13
9.
__________
36'376.19
150'480.78
0.00
10.
ACPR 22 e ACPR 12
537'541.40
156'559.65
380'981.75
11.
ACPR 39
31'920.00
5'067.35
26'852.65
12.
ACPR 19 e ACPR 20
63'235.76
21'971.95
41'263.81
13.
ACPR 27
116'644.07
58'833.02
57'811.04
14.
ACPR 3
253'874.00
206.37
253'667.63
15.
ACPR 3 e ACPR 4
122'561.02
212'120.81
0.00
16.
ACPR 37
139'864.59
114'132.76
25'731.82
17.
__________ e __________
72'698.41
20'316.48
52'381.93
18.
ACPR 25 e ACPR 24
135'384.24
4'264.90
131'119.34
19.
__________
122'311.43
161'724.92
0.00
20.
__________
32'924.84
39'007.20
0.00
21.
ACPR 28
167'530.46
180'110.86
0.00
22.
ACPR 29
132'964.21
95'081.61
37'882.60
23.
__________
42'799.49
30'550.11
12'249.38
24.
__________ e __________
239'258.49
20'223.70
219'034.79
25.
__________
0.00
2'187.00
0.00
26.
ACPR 2
68'625.00
46'368.80
22'256.20
27.
ACPR 2 e __________
531'143.31
216'414.46
314'728.85
28.
ACPR 1
111'944.29
39'350.43
72'593.86
29.
ACPR 1 e __________
38'697.40
65'740.00
0.00
30.
__________
31'192.00
24.90
31'167.10
31.
ACPR 42
72'514.00
1'241.00
71'273.00
32.
__________
6'897.53
49'850.60
0.00
33.
ACPR 7
144'107.04
86'870.50
57'236.54
34.
__________ e ACPR 41
60'389.50
150.00
60'239.50
35.
ACPR 31 e/o __________
63'776.19
34'290.95
29'485.24
36.
ACPR 30
20'000.00
4'668.00
15'332.00
37.
ACPR 32
52'085.05
5'245.00
46'840.05
38.
__________ e __________
102'411.80
93'324.19
9'087.61
39.
__________ e ACPR 38
81'297.61
81'664.57
0.00
40.
__________
56'423.48
170'815.73
0.00
41.
__________ e/o __________
123'548.30
304'567.18
0.00
42.
ACPR 18
69'984.25
7'568.20
62'416.05
43.
__________ e __________
62'327.16
4'353.58
57'973.58
44.
__________ e/o __________
4'872.20
0.00
4'872.20
45.
__________
1'568.60
0.00
1'568.60
46.
__________
1'218.00
1'884.00
0.00
47.
ACPR 17 e __________
60'732.00
0.00
60'732.00
48.
ACPR 16 e ACPR 13
35'529.05
23'947.61
11'581.44
49.
__________
35'114.58
34'066.37
1'048.21
50.
ACPR 15
72'176.85
35'474.77
36'702.08
51.
ACPR 15 e ACPR 10
746'740.89
506'568.40
240'172.49
52.
ACPR 9 e ACPR 23
108'069.44
36'890.53
71'178.91
53.
__________
25'781.55
13'397.02
12'384.53
54.
__________
120'580.23
84'740.99
35'839.24
55.
__________ e/o __________
112'634.59
0.00
112'634.59
56.
ACPR 33
57'910.52
81'241.64
0.00
57.
__________
26'259.60
28'838.21
0.00
58.
__________
451'784.23
463'311.22
0.00
59.
__________ e __________
0.00
64'304.00
0.00
60.
__________/__________/__________
0.00
12'680.00
0.00
61.
ACPR 6
41'434.16
48'011.23
0.00
62.
__________-ACPR 5
69'248.30
80'953.91
0.00
63.
ACPR 21 e __________
112'147.45
1'150.75
110'996.70
64.
__________
39'273.63
88'866.11
0.00
65.
__________ e ACPR 36
35'165.04
28'417.75
6'747.29
Totali in
CHF
7'061'094.16
4'884'373.82
3'081'391.18
mettendo così in pericolo,
perlomeno temporaneo, i capitali raccolti, rispettivamente cagionando ai
clienti investitori - considerati i rimborsi effettuati - un pregiudizio
effettivo complessivo di CHF 3'081'391.18,
ritenuto che il denaro
ricevuto dai clienti è stato
ð nella misura di CHF 4'884'373.82 utilizzato per il rimborso ad altri clienti
investitori, i cui fondi erano stati precedentemente persi a loro insaputa o
utilizzati indebitamente;
ð nella misura di CHF 841'401.90 perso in
investimenti;
ð nella misura di CHF 224'715.40 utilizzato per
pagare terzi promotori;
ð nella misura di CHF 820'537.60 immesso nella
società __________, in ragione di CHF 100'000.00 quale capitale sociale e in
ragione di CHF 720'537.60 per finanziarne la gestione;
ð nella misura di CHF 290'065.44 utilizzato
dall’accusato per necessità personali;
2.
falsità in documenti,
ripetuta
per avere,
nelle circostanze di tempo e
di luogo di cui al punto sub. 1,
allo scopo di nuocere al
patrimonio altrui o di procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto,
formato documenti falsi,
attestando in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza
giuridica, facendone altresì uso a scopo d’inganno,
e meglio per avere
allo scopo di perfezionare
l’inganno astuto, di celare le previe malversazioni nonché di rassicurare i
propri clienti e ritardare così le loro richieste di restituzione e/o ottenere
il versamento di ulteriori fondi,
allestito numerosi rendiconti
fasulli, attestanti contrariamente al vero l'esistenza di operazioni di
investimento e di utili, consegnandoli e/o inviandoli ai clienti investitori,
in particolare come si evince dalla documentazione sequestrata dal Ministero Pubblico;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1
CP;
ed inoltre
imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo nr. 56/2014 del 29 aprile 2014
emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
guida nonostante la revoca della licenza
per avere,
a __________,
in data 7 marzo 2014,
circolato a bordo del motoveicolo Piaggio, Beverly 200, targato TI
__________, di sua proprietà, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa con decisione di data 7
gennaio 2014, per il periodo dal 10 febbraio 2014 al 9 marzo 2014;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 95 cpv. 1 lett. b LCS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:43 alle ore 15:47.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente rileva che, per
quanto attiene al reato di truffa ripetuta di cui al punto 1 dell’atto
d’accusa, per i fatti precedenti al 2 dicembre 2002 il procedimento è
abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione; tali fatti non saranno
quindi oggetto di discussione né di decisione, salvo quella di abbandono.
Come si evince dal rapporto di
complemento del 9 novembre 2017 (doc. TPC 40), il totale dei versamenti ammonta
quindi a CHF 5'319'630.81, il totale dei rimborsi a CHF 3'889'679.02 e il
totale del danno a CHF 2'420'985.34.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva
le seguenti conclusioni: in entrata riassume i reati imputati a IM 1 nell’atto
d’accusa e nell’atto d’accusa aggiuntivo. Riassume lo sviluppo dell’inchiesta a
carico dell’imputato, osservando che il procedimento è stato avviato a seguito
dell’autodenuncia dell’imputato. IM 1 è quindi stato contattato ed invitato a presentarsi
presso il MP per un verbale d’interrogatorio. La PP riassume le dichiarazioni
rese da IM 1 nel corso di questo suo primo interrogatorio, osservando che
l’imputato ha iniziato a causare delle perdite praticamente sin dall’inizio
della sua attività indipendente, ciò che ha nascosto ai suoi clienti,
presentando loro dei rendiconti fasulli creati ad hoc. Il fatto che i clienti
erano convinti della positività degli investimenti, ciò che era loro confermato
anche dal versamento degli utili, li ha portati ad invitare conoscenti, amici e
parenti ad investire anche loro, perché in fondo pensavano di guadagnare, ciò
che gli ha permesso all’imputato di acquisire nuova clientela e di reggere il
gioco per oltre 10 anni. IM 1 sin dal primo verbale d’interrogatorio ha ammesso
le sue responsabilità ed ha contribuito alla ricostruzione dell’EFIN. L’accusa
rileva che si è trattato di un’inchiesta complessa. Va dato atto che la
ricostruzione è stata in parte facilitata dallo stesso imputato, che da subito
ha dimostrato di voler collaborare nella ricostruzione dei fatti, ciò che ha
fatto, assumendosi pure la responsabilità della reale situazione, che a quel
momento era a lui solo nota. Dall’inchiesta è emerso che l’imputato ha perso
subito il controllo della situazione, ha subito già nel primo semestre della
sua attività le prime perdite ed ha subito iniziato a consegnare ai suoi
clienti i rendiconti falsi. L’imputato ha cominciato a sottacere le perdite e
fornire indicazioni errate ai clienti immediatamente, già dal 1998/99,
circostanza importante anche dal profilo giuridico, siccome significa che
l’attività di IM 1 era compromessa sin dall’inizio. IM 1 ha continuato a
raccogliere capitali, facendo la classica operazione del “buco tappa buco”.
L’imputato è partito dall’inizio con il piede sbagliato, la sua attività è
stata sin dall’inizio un castello di carta. Egli ha continuato per anni a
sottacere il vero destino dato al denaro dei clienti. I clienti vedevano
investimenti più che positivi e reinvestivano pure gli utili, siccome molto
contenti della gestione così come veniva loro presentata.
L’accusa ritiene che tali fatti adempiono ai reati di truffa per
mestiere e ripetuta falsità in documenti. Quanto all’imputazione di truffa,
l’accusa rileva che l’inganno era astuto perché ha sfruttato un rapporto di
fiducia con i clienti, con la maggior parte dei quali aveva un rapporto
pluriennale e molto stretto, ha messo in atto un vero e proprio castello di
menzogne, tramite la presentazione degli estratti conto e le informazioni
false, spendo che i clienti non avrebbero effettuato verifiche, sia per il
rapporto di fiducia che per l’impossibilità di tali verifiche. IM 1 faceva
firmare un contratto di gestione sotto il nominativo della società, portava i
clienti in banca ad aprire i conti a loro nome, e aveva uno stretto rapporto di
contatto con l’istituto bancario, poteva contare sull’assenza di controlli da
parte dei clienti, stante peraltro l’assenza di riscontri negativi, siccome
anche il cliente che richiedeva il rimborso veniva subito accontentato grazie
al “buco tappa buco”. Rileva che l’imputato si è autodenunciato soprattutto a
causa del fatto che la situazione era diventata insostenibile, doveva far
fronte a diverse richieste di rimborsi ed era venuta meno la possibilità di
incassare nuovi fondi. C’era anche un’impossibilità pratica di controllo per i
clienti, in quanto il tutto era stato costruito sul fatto che i fondi venivano
poi versati su un conto a nome di IM 1, al quale i clienti non avevano accesso.
Dal profilo soggettivo IM 1 ha agito con dolo, senza particolare scrupoli,
tenuto conto che ha danneggiato numerosi risparmiatori, attirati dai risultati
che egli millantava, ed ha agito a scopo di indebito profitto, con l’unico
scopo di fare sì che il cliente non disinvestisse, per poter continuare ad
ottenere le commissioni di gestione. Chiede la condanna dell’imputato al reato
di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere. Mestiere che è dato sia dal
dispendio di energie dell’imputato, sia dall’ammontare del danno causato, e
dalla disponibilità ad agire in modo sistematico nei confronti di numerose
persone. Con i soldi provento delle truffe egli ha finanziato le sue società e
la sua vita.
Quanto al reato di falsità in documenti rileva che si tratta di
falsi ideologici. Ai documenti va attestata una forza probante accresciuta,
ritenuto che con i clienti aveva firmato dei contratti di gestione e gli stessi
non erano in grado di verificare i dati, ritenuto altresì che la sua attività
era soggetta alla legge sui fiduciari, che prevede il rilascio
dell’autorizzazione. Egli ha quindi assunto una posizione di garante nei
confronti dei clienti, che erano legittimati a ritenere degni di fede i
documenti, un’ulteriore verifica non poteva essere loro richiesta, ma potevano
ragionevolmente prestarvi fiducia. Il fatto che egli non avesse
l’autorizzazione nulla muta, siccome esercitava di fatto tale attività. Palese
è l’intenzione di IM 1 di ingannare i clienti sulle perdite. Chiede la conferma
del punto 2 dell’atto d’accusa, così come pure la conferma dell’atto d’accusa
aggiuntivo.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che i reati commessi
da IM 1 sono oggettivamente molto gravi, per il numero e la varietà dei reati,
per il concorso di reati gravi, trattandosi di crimini, per l’aggravante del
mestiere, per la durata del periodo in cui sono stati commessi e per la
mancanza di scrupoli. IM 1 ha sfruttato la fiducia che i suoi clienti
riponevano in lui ed ha cessato il suo agire solo quando non aveva più altra
scelta. Si è alzato ogni giorno, per 10 anni, sapendo che si appropriava di
soldi di suoi clienti, conoscenti e amici. Per quanto riguarda le attenuanti
generiche cita la collaborazione di IM 1 sin dal primo momento, che non è mai
venuta a mancare e che ha permesso di chiarire i fatti e arrivare più
facilmente alla ricostruzione. Va poi tenuto conto del lungo tempo trascorso
dai fatti e della buona condotta dell’imputato dal 2009. Chiede la condanna
dell’imputato a una pena detentiva di 3 (tre) anni, non opponendosi alla
sospensione parziale, con periodo di prova di almeno 3 (tre) anni. Chiede la
confisca della documentazione sequestrata, non si oppone al dissequestro dei PC
e chiede la confisca del denaro sotto sequestro e assegnazione agli AP,
precisando che l’importo anticipato dall’ex moglie per l’acquisto della casa è
di al massimo CHF 12'900.00.;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata rileva che i fatti oggetto dell’odierno procedimento
risalgono a parecchi anni fa e che l’imputato, autodenunciatosi, ha ampiamento
collaborato. Sui fatti c’è ormai poco da dire. Sulla persona che li ha
commessi, si può certamente affermare che non è più la stessa persona che oggi
si è presentata in aula. Egli dal momento della sua autodenuncia non ha più
commesso alcun reato, ma ha fatto tesoro degli errori commessi in passato. Il
carcere gli ha fatto bene e gli ha permesso di riflettere a lungo. Dal 2010, da
più di 7 anni, IM 1 vive in Svizzera senza più delinquere, fatta eccezione per
i fatti di cui all’atto d’accusa aggiuntivo. Da quando è stato rilasciato dal
carcere, IM 1 ha fatto lavori umili, quasi a voler espiare quanto da lui
commesso. Tuttora, seppur pensionato, resta attivo, per non gravare oltre il
necessario le casse statali delle prestazioni complementari e della pubblica
assistenza. Oggi davanti a noi c’è un uomo di __________ anni, che in questi
ultimi anni ha vissuto molte sventure, tra cui l’infarto nel 2010 e il divorzio
nel 2014. Egli chiede nuovamente scusa per quanto ha combinato, pur non essendo
in grado di risarcire le sue vittime. La verità è venuta a galla perché IM 1 si
è costituito. Se non avesse preso questa decisione, questa scelta coraggiosa,
forse oggi non saremmo qui a discutere di questi fatti. Egli avrebbe potuto
fare un’altra scelta, segnatamente darsi alla macchia prendendo i soldi che
erano rimasti. Non avrebbe faticato a trovare qualche rifugio in qualche luogo
ameno. IM 1 però non è scappato, ma ha scelto di restare e pagare il suo debito
con la società, consapevole dei rischi. Così facendo IM 1 ha compiuto una
scelta esemplare.
Con riguardo ai fatti del 7 marzo 2014 IM 1 non intende accanirsi
contro il destino, per il fatto che se avesse preso l’automobile solo due
giorni dopo oggi non saremmo qui a discuterne. Quel giorno IM 1 non ha
ragionato sul da farsi, siccome era molto spaventato e preoccupato per lo stato
di salute di una persona a lui cara.
In fine, rileva che IM 1 è stato in carcerazione per 14 mesi. Non
ha quindi senso riportare in carcere questo IM 1 diverso, che ha collaborato,
che chiede scusa, che ha __________ anni ed è malato, che ha fatto quanto
meglio poteva per rifarsi, per colpe che risalgono a parecchi anni fa. A mente
della difesa, la pena massima inflitta deve essere di 2 (due) anni, da porre al
beneficio della sospensione condizionale per la parte che eccede quanto già
espiato. Si rimette al giudizio della Corte per la lunghezza del periodo di
prova. Chiede di attenersi alle cifre dell’atto d’accusa aggiornato. Non si
oppone alle richieste di parte civile.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Questione pregiudiziale
1.
In merito alle questioni
pregiudiziali, in ragione dell’intervenuta prescrizione, i fatti precedenti il
2.
dicembre 2002 devono essere abbandonati. Ciò implica altresì che gli importi
di cui al punto 1 dell’ACC devono essere modificati così come da rapporto di
complemento del 9 novembre 2017 (doc. TPC 40), da cui risulta che il totale dei
versamenti ammonta a CHF 5'319'630.81, il totale dei rimborsi a CHF
3'889'679.02 e il totale del danno a CHF 2'420'985.34.
Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa è stato è modificato
di conseguenza.
II) Curriculum vitae e
precedenti penali dell’imputato
2.
IM 1 è nato il __________ a
__________.
Il 31 agosto 2009, in occasione del suo primo interrogatorio
l’imputato si è così espresso in punto alla sua situazione personale:
“...omissis…”
Nel corso dell’interrogatorio del 15 settembre 2010 l’imputato ha
aggiunto di aver lavorato per l’__________ di __________ nel periodo 1999-2003,
percependo uno stipendio di circa CHF 4'500.00 mensili.
(VI PP 15.09.2010, p. 7, AI A6, Inc. 2009.7898)
3.
In
occasione dell’interrogatorio del 31 agosto 2009 IM 1 ha fornito le seguenti
informazioni relative alla sua situazione personale:
“…omissis…”
(VI PP 31.08.2009, p. 13, AI A1, Inc. 2009.7898).
Con riferimento all’ultima attività lavorativa esercitata prima
dell’arresto ha poi precisato:
"
(…) non creo alcuna società per la mia attività. (…) ho creato un
contratto ex novo da far firmare ai clienti. (…) per iniziare l’attività mi
sono appoggiato alla Banca __________ di __________. (…) all’inizio della mia
attività avevo circa 6/7 clienti per un importo complessivo pari a USD
100'000.00. (…) nel corso degli anni i clienti sono aumentati, così come gli
importi degli stessi clienti. Alla fine sono giunto ad avere circa 30 clienti,
per un importo complessivo pari a 2,5 milioni di franchi.
Circa 2/3 anni fa ho creato una società a __________,
la __________. La società è stata costituita in quanto volevo iniziare a fare
del trading online, tenendo tale attività comunque separata dal trading che già
facevo per i clienti.
(…) da 5 anni oltre all’attività di trading
svolgo anche un’attività __________. In sostanza io durante il giorno lavoro
per la __________ di __________, dove svolgo la funzione di direttore della
società. Nel tempo libero faccio visita ai miei clienti investitori e fino a
circa 1 anno fa facevo anche gli investimenti nel tempo libero.”
(VI SG/PP 31.08.2009, p. 4-6, AI A1, Inc. 2009.7898).
4.
In corso d’inchiesta
l’imputato ha fornito le seguenti informazioni relative alla sua situazione
finanziaria:
"
(…) in questi anni io ho vissuto grazie alle commissioni
ottenute. Potrei dire che circa in media io ottenevo CHF 5'000.- di
commissioni. Preciso comunque che poteva capitare che un mese ne ottenessi di
più e un mese meno.
(…) Preciso che io nella mia mente ho
calcolato le commissioni sull’importo totale di circa CHF 5 milioni, ossia
l’importo versato dai clienti oltre agli utili fittizi a loro mostrati.
(…) una volta iniziata l’attività della __________
ho preso delle commissioni per poter investire nei macchinari della società, di
cui sono correntista per CHF 500'000.-.
(…) i macchinari si trovano presso uno stabilimento a __________. Per questo
stabilimento la società paga una locazione CHF 4'800.-. A dire il vero negli
ultimi tempi l’importo è stato pagato da me personalmente.
L’abitazione presso cui viviamo è di
proprietà di mia moglie. Sulla stessa vi è un’ipoteca di circa CHF 400'000.-.
La casa è stata acquistata da mia moglie circa __________ anni al presso di
circa CHF 500'000.-. Mia moglie ha immesso circa CHF 100'000 di fondi
provenienti dall’eredità della morte della mamma.
(…) la situazione finanziaria attuale mia e
di mia moglie è piuttosto difficile. Abbiamo esecuzioni in corso, sia per la
società che personalmente, per circa CHF 250'000. Inoltre per quanto mi
concerne ho un ACB per CHF 220'000.-, dovuto al fallimento della __________.
(…) attualmente sono stipendiato dalla __________
per CHF 3'600.- al mese. Tale importo non l’ho in pratica mai ricevuto in
quanto la società ha perennemente bisogno di liquidità.
(…)mia moglie non ha mai ricevuto nulla per
la sua qualità di socia gerente della __________.
…omissis…
(…) negli ultimi 10 anni ho vissuto di
quanto da me prelevato dai fondi dei clienti a titolo di commissione. Non ho
avuto altre entrate.”
(VI PP 31.08.2009, p. 6-7, 9-11 e 13, AI A6, Inc. 2009.7898).
5.
In occasione
dell’interrogatorio del 15 settembre 2010, l’imputato ha precisato come agli
inizi degli anni ’90 fosse disastrosa in seguito al fallimento dell’__________:
"
(…)avevo perso tutti i miei soldi con l’__________; avevo debiti
personali per oltre CHF 580'000.-; avevo perso la mia casa; vi erano dei
procedimenti penali nei miei confronti in relazione alle vicende e al
fallimento dell’__________.”
(VI PP 15.09.2010, p. 7, AI A6, Inc. 2009.7898).
6.
IM 1 ha avuto modo di
descrivere nel seguente modo la sua situazione personale successivamente alla
scarcerazione:
"
Da quando sono stato scarcerato ho effettuato diverse ricerche di
lavoro, purtroppo inutilmente. Sono stato per qualche mese in disoccupazione,
ricevendo un’indennità che mi sembra di ricordare ammontasse a circa CHF 1'900.-
lordi al mese. Ho potuto beneficiare dell’indennità di disoccupazione solo per
qualche mese, in quanto con l’entrata in vigore della nuova legge ho perso tale
diritto. Da aprile 2011 sono in assistenza. Ricevo un importo di CHF 1'790.- al
mese e ho delle spese di circa CHF 1'300.- mensili. Non ricevo alcun aiuto da
famigliari.
…omissis…
(…) continuo a cercare lavoro. (…) Cerco
qualsiasi genere di lavoro che mi permetta di guadagnare qualcosa in più di
quello che guadagno dall’assistenza.
(…) nel corso del __________ sono diventato
presidente di un’associazione, che ha quale scopo quello di promuovere
l’attività sportiva __________. (…) Non ho svolto alcuna attività per questa
associazione in quanto non ho i mezzi finanziari.”
(VI PP 01.03.2013, p. 1, AI A8, Inc. 2009.7898).
"
Fino a giugno del 2012 sono rimasto senza attività. Da giugno
2012.
sono diventato __________. …omissis…
(…) quanto guadagno non è sufficiente per
coprire per il mio sostentamento e per coprire i costi causati dalla mia
attività, ragione per la quale, io percepisco tutt’ora l’assistenza. __________
(…) pago una pigione all’associazione. Per il 2012 a far tempo da giugno, ho
pagato in totale una pigione di CHF 3'200.-. (…) Oltre a questo ho dovuto
versare una cauzione di CHF 1'000.-. (…) la mia intenzione è quella di
continuare anche per quest’anno con questa attività, sempre che le condizioni
restino le stesse.”
(…) non ho più alcun rapporto con mia
moglie, che non sento da circa tre anni. Non siamo ancora divorziati ma solo
separati di fatto. (…) non pago alcun contributo a mia moglie. (…) i rapporti
con i miei figli sono normali. Li sento regolarmente e quando possibile ci
incontriamo.”
(VI PP 07.03.2013, p. 3, AI A9, Inc. 2009.7898).
7.
Il prevenuto è stato
condannato il 21 maggio 1990 alla multa di CHF 500.00 per avere falsificato
l’estratto del casellario giudiziale italiano (cfr. VI PP 15.09.2010, AI A6,
Inc. 2009/7898).
In Italia, contrariamente a quanto da lui dichiarato in occasione
del primo interrogatorio del 31 agosto 2009 in merito alle conseguenze
dell’attività di trasporto di __________, l’imputato è stato condannato in
primo grado il 17 ottobre 1994 a 3 anni di detenzione per associazione a
delinquere continuata (nel periodo ottobre 1986/maggio 1987) finalizzata all’emissione
e all’uso di false fatture relative a operazioni inesistenti e falsi documenti.
Pena che con sentenza della Corte di Appello di __________ del 12 giugno 2001 è
stata ridotta a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni e ciò in considerazione del suo “recupero
di vita e attività onesta” (cfr. estratto casellario giudiziale italiano
e/o Sentenza della Corte di appello di __________ del 13.07.2001 allegati, VI
PP 15.09.2010, AI A6, Inc. 2009/7898).
Inoltre, dal casellario giudiziale italiano, risulta una precedente
e ulteriore condanna del 25 gennaio 1995 per trascuranza degli obblighi di
assistenza famigliare (cfr. estratto casellario giudiziale italiano e/o
Sentenza della Pretura Circondariale di __________ del 25.01.1995 allegati, VI
PP 15.09.2010, AI A6, Inc. 2009/7898)
III) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
8.
A seguito dello scritto di
autodenuncia 26/28 agosto 2009 (AI 1, Inc. 2009/7898) inviato al Ministero
pubblico, IM 1 è stato citato a verbale il 31 agosto 2009.
Contestualmente all’interrogatorio è stata disposta ed effettuata
(in presenza dell’imputato) la perquisizione domiciliare e degli uffici della __________,
ciò che ha condotto al sequestro di documentazione bancaria relativa
all’attività di investimenti svolta dall’imputato (Rapporto d’esecuzione dell’8
settembre 2009 con annesso verbale di perquisizione e di sequestro).
Interrogato in merito ai fatti, IM 1 ha raccontato di aver dato
vita ad un’attività indipendente di gestione di patrimoni di terze persone
(prevalentemente italiane), che gli avrebbe consegnato somme di denaro, per un
importo complessivo superiore a CHF 2.5 milioni, affinché venissero investite
nel forex. Lo stesso ha aggiunto di aver effettivamente investito parte di
questo denaro, causandone la perdita e tralasciando di informare i clienti in
merito all’esito di tali operazioni, sottoponendo loro rendiconti patrimoniali
contrari alla realtà al fine di sottacere le perdite intervenute. L’imputato
avrebbe inoltre utilizzato parte dei valori patrimoniali ricevuti in gestione
dai clienti per scopi estranei alle disposizioni e agli interessi dei clienti,
in particolare per risarcire altri clienti che avevano chiesto il rientro del
capitale, rispettivamente per far fronte a sue spese personali.
(VI PP 31.08.2009, p. 4-13, AI A1, Inc. 2009.7898).
9.
Al termine del verbale
d’interrogatorio del 31 agosto 2009, il PP ha disposto per l’arresto di IM 1
per i reati di appropriazione indebita, subordinatamente truffa,
amministrazione infedele aggravata, subordinatamente semplice e falsità in
documenti.
In accoglimento dell’istanza formulata dal PP, con decisione del
1.
settembre 2009, il GPC ha confermato l’arresto dell’imputato (AI 11).
Dando seguito alla richiesta formulata dal difensore di fiducia
dell’imputato (AI 23), il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la
pena in regime ordinario di detenzione ex art. 236 CPP e ciò a far tempo dal 16
ottobre 2009 (AI 63).
10.
Con l’atto d’accusa del 9
luglio 2013 (ACC 72/2013) in rassegna, il PP ha imputato ad IM 1 i reati di
ripetuta truffa qualificata e ripetuta falsità in documenti.
Il 29 aprile 2014, con atto di accusa (ACC 56/2014) aggiuntivo
all’atto di accusa ACC 72/2013, il PP ha imputato ad IM 1 il reato di guida
nonostante la revoca della licenza.
IV) Fatti
e diritto
1) Imputazione di ripetuta
truffa qualificata (punto 1 dell’atto di accusa ACC 72/2013)
11.
L’atto d’accusa, oggetto
delle correzioni di cui in ingresso, imputa ad IM 1 il reato di truffa
qualificata, per avere, nel periodo 2 dicembre 2002 – agosto 2009, a __________,
__________ e in altre località in Svizzera e all’estero, ingannando con astuzia
i clienti investitori, abusando subdolamente della loro fiducia, millantando
loro investimenti redditizi, sottacendo che in realtà i capitali raccolti non
sarebbero mai stati investiti, o lo sarebbero stati solo in minima parte,
confermando subdolamente nell’errore i clienti, corrispondendo loro gli utili
previsti dal contratto, nell’intento di ingannarli sulla bontà degli
investimenti e di indurli a rinnovare gli stessi, rispettivamente a reinvestire
gli utili, in realtà fittizi, loro prospettati, guadagnando tempo mediante
giustificazioni fasulle circa i ritardi nel versamento degli interessi,
rispettivamente allestendo e sottoponendo ai clienti i documenti falsi di cui
al punto 1.2 del presente dispositivo, inducendo in tal modo 59 clienti
investitori ad affidargli averi patrimoniali per complessivi CHF 5'319'630.81,
mettendo così in pericolo, perlomeno temporaneo, i capitali raccolti, rispettivamente
cagionando ai clienti investitori – considerati i rimborsi effettuati – un
pregiudizio complessivo di 2'420'985.34.
12.
Per questi fatti l’imputato
ha, seppur con qualche esitazione e imprecisione iniziale, ammesso le sue
responsabilità fin da subito, affermando:
"
Io confermo che i soldi che i clienti mi hanno affidato hanno
seguito cinque strade:
- le commissioni a me spettanti come da
contratto (6 o 7% sul capitale versato)
- perdite in investimenti effettuati per i
clienti
- restituzioni a investitori di capitali
ormai persi e interessi fittizi
- i miei investimenti quale correntista in __________
- la differenza tra quanto datomi dai
clienti e quanto utilizzato per le quattro voci sopraindicate è stata
utilizzata per spese personali. Non sono in grado di quantificare questa
cifra.”
(VI PP, 15.09.2010, p. 10-11, AI A6, Inc. 2009.7898)
IM 1 ha riferito che, partendo da un numero di 6-7 clienti, questi
sarebbero andati aumentando significativamente, grazie anche all’effetto
passaparola dei primi investitori.
13.
I clienti non conferivano un
mandato di gestione alla banca, bensì rilasciavano sui propri conti una procura
generale a favore dell’imputato (o a società a lui facenti capo - cfr.
contratto __________, Doc.1, VI PP, 31.08.2009, AI A1, Inc. 2009.7898).
Dopo avere deciso il trasferimento degli averi dei clienti presso __________,
IM 1 deteneva la password e i codici per l’accesso via internet.
I clienti versavano quindi il capitale iniziale destinato alla
gestione da parte dell’imputato sul conto a loro intestato (presso __________ o
__________), dove venivano loro accreditati gli interessi degli asseriti
investimenti e da cui venivano prelevate le commissioni dovute sulla base del
contratto (fra il 5% e il 7% annuo del capitale versato).
In forza della procura rilasciatagli, l’imputato trasferiva poi i
fondi dei clienti su altri suoi conti aperti in altre banche (__________ e __________)
dove avrebbe dovuto aver luogo la movimentazione relativa agli investimenti.
14.
Senonché, l’imputato ha
effettivamente investito in operazioni forex solo una minima parte del denaro
ricevuto, registrando fin da subito una perdita e tralasciando di informare i
clienti in merito all’esito di tali operazioni (cfr. “(…) non ho comunicato le perdite ai clienti in quanto sin da subito ho
perso una somma importante, nell’ordine di un totale di CHF 500'000.-.”,
VI PP, 31.08.2009, p. 6, AI A1, Inc.2009.7898), sottoponendo loro rendiconti
patrimoniali contrari alla realtà.
I clienti, spinti dalle promesse di investimenti redditizi e dai
riscontri dell’esperienza fittiziamente positiva (cfr.“(…) Sostanzialmente da
quasi subito ho dunque iniziato a redigere falsi rendiconti per i clienti, nei
quali facevo figurare una fittizia situazione positiva, con rendimenti netti
costanti dal 0,4 allo 0.6% mensile, ossia circa il 7-8% all’anno.” VI PP,
31.08
, p. 12, AI A1, Inc.2009.7898) – creata ad arte dallo stesso imputato
– hanno effettuato nuovi investimenti o hanno consigliato ad amici e conoscenti
di affidare ad IM 1 il loro denaro. Tali somme sono state utilizzate
prevalentemente per scopi estranei all’investimento, segnatamente per far
fronte a sue spese personali (su tutte, parte dell’acquisto dell’abitazione di __________
e di un terreno supplementare adiacente la stessa, cfr. VI PP, p. 7-11, AI A6
oltre all’estratto del registro fondiario allegato al VI PP, 21.01.2010, Inc.
2009.
), costituire e finanziare la sua società __________, nonché per
risarcire quei clienti i cui fondi erano stati utilizzati indebitamente o persi
a loro insaputa.
Dalla ricostruzione finanziaria del 16 novembre 2017 effettuata
dall’EFIN (doc. TPC 40) risulta che l’imputato ha investito i capitali dei
clienti sostanzialmente solo all’inizio della sua attività, registrando le prime
perdite importanti nel corso del 2000 (perdite pari al 30%). Già dal 1999 però
buona parte del capitale consegnatoli dai clienti non era stato investito (pari
a quasi il 31%), bensì utilizzato per necessità personali e per pagare ai
clienti utili fittizi su investimenti che in realtà non si sono prodotti.
Questo trend si è poi ripetuto nel corso degli anni successivi, quando
la maggior parte del capitale non è più stato investito.
15.
Dal medesimo documento emerge
come il denaro ricevuto da IM 1 a far tempo dal 2 dicembre 2002 dai clienti,
pari a complessivi CHF 5'319'630.81 è stato utilizzato nella misura di CHF
3'889'679.02 per il rimborso ad altri clienti investitori, i cui fondi erano
stati precedentemente persi a loro insaputa o utilizzati indebitamente, nella
misura di CHF 330'184.79 perso in investimenti, nella misura di CHF 125'056.43
utilizzato per pagare terzi promotori, nella misura di CHF 820'537.60 immesso
nella società __________, in ragione di CHF 100'000.00 quale capitale sociale e
in ragione di CHF 720'537.60 per finanziarne la gestione, e nella misura di CHF
154'172.97 utilizzato dall’accusato per necessità personali.
16.
Come risulta dalla menzionata
ricostruzione finanziaria, a far tempo dal 2 dicembre 2002, IM 1 ha causato un
danno ai suoi clienti quantificabile in CHF 2'420'985.34.
17.
In corso d’inchiesta,
invitato a prendere posizione sulla precedente ricostruzione finanziaria, che
ancora non teneva conto delle prescrizioni, l’imputato in corso d’inchiesta si
era così espresso:
"
(…) è probabile che le cose siano andate in questo modo. (…)
Posso solo ribadire che con il comm. __________ abbiamo ricostruito nel miglior
modo possibile il destino dato al denaro. Non posso che riconfermare quanto ho
già dichiarato nel verbale di Polizia.”
(VI PP 01.03.2012, p. 7, AI A8, Inc. 2009.7898)
“Confermo la ricostruzione, così come ho
già fatto nel corso del mio verbale di Polizia. Vorrei solo aggiungere che a
mio modo di vedere le commissioni pagate a terzi apportatori sono superiori
all’importo indicato. (…)”
(VI PP 01.03.2012, p. 10, AI A8, Inc. 2009.7898)
"
(…) Ribadisco che penso che la ricostruzione sia corretta ma mi
riservo eventualmente di fare delle osservazioni nel caso in cui dovessi avere
delle contestazioni in merito.”
(VI PP, 01.03.2012, p. 12, AI A8, Inc. 2009.7898)
18.
In occasione del pubblico
dibattimento, dopo avere avuto modo di prendere visione della ricostruzione
finanziaria del 16 novembre 2017, la quale tiene conto delle prescrizioni, IM 1
ha ammesso i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa ed ha ritenuto corretto
il rapporto stilato dall’EFIN (VI DIB 01.12.2017, p. 3 e 4, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
19.
Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP
si rende colpevole di truffa ed è quindi passabile di una pena detentiva sino a
cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Ai sensi
dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una
pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa
mestiere della truffa.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se
l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre
fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la
cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla
controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi
rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128
IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno
astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto
se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano
tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito
critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa
quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia
le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere
verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno
(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi
fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità
(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare
l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;
STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi
è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima
può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità
dell’autore non deve essere ammesso con leggerezza ma soltanto nei casi in cu
alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete
circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado
di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da
una parte, non è necessario né determinante che la vittima, al fine di evitare
l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di
prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima
non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch,
Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, §18, p. 194 ss.; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art.
146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e
6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il
suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal
desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno
astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione
d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della
vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la
situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella
misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006
del 6 novembre 2006).
20.
Oltre al presupposto
oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del
truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,
Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess,
Zurigo 2008, §18, p. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione
patrimoniale conseguente all’errore (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II,
Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht
III, Schulthess, Zurigo 2008, §18, p. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno
patrimoniale (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,
Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess,
Zurigo 2008, §18, p. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una
lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un
aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione
dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso
causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad
art. 146).
21.
Per quel che concerne
l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare
la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione
deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo
eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II,
Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch,
Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad
art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna
2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).
L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario
che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten
gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, §15, p. 364, n. 55).
22.
In concreto, per quanto
attiene ai presupposti oggettivi del reato in questione, è evidente come IM 1
ha approfittato di un privilegiato rapporto di fiducia che intercorreva con i
propri clienti. Egli ha peraltro riconosciuto in sede d’interrogatorio
dibattimentale che:
"
tra me e gli investitori c’erano un rapporto di buona conoscenza,
anche di fiducia, siccome affidare i propri soldi a una persona è comunque
sempre un atto di fiducia”.
(VI DIB, p. 3, allegato 1 al verbale del dibattimento)
Rapporto di fiducia che, peraltro, IM 1 curava e intensificava nel
tempo, mediante frequenti contatti telefonici e visite, in occasione delle
quali presentava i rendiconti fasulli (cfr. “ADR
che io in sostanza ogni mese faccio visita ai clienti che mi cercano. Ancora
circa due settimane fa sono andato da alcuni clienti. Durante i nostri incontri
produco loro il rendiconto mensile (…)” VI PP 31.08.2009, p. 6, AI
A1, Inc.2009.7898).
Attraverso tale fiducia e la garanzia di investimenti in Forex, i
rendiconti falsi, il pagamento degli alti interessi promessi, IM 1 ha così
ottenuto dai clienti gli investimenti di cui in oggetto, così come pure
re-investimenti da parte dei medesimi clienti, nonché – attraverso il
passaparola – il reperimento di nuovi investitori.
Quo all’astuzia, risulta evidente che la verifica delle manovre
fraudolente e delle menzogne dell’imputato era difficile da mettere in atto da
parte di clientela prevalentemente italiana; non era del resto ragionevolmente
esigibile da tali investitori che effettuassero controlli particolari, posta la
fiducia che intercorreva tra le parti e la presentazione dei citati rendiconti
che indicavano una situazione conforme alle aspettative dei clienti.
Così facendo IM 1 ha indotto (e mantenuto) 59 clienti investitori
ad affidargli averi patrimoniali per complessivi CHF 5'319'630.81, mettendo
così in pericolo, perlomeno temporaneo, i capitali raccolti e cagionando ai
clienti investitori – considerati i rimborsi effettuati – un pregiudizio
complessivo di CHF 2'420'985.34.
L’atto d’accusa è quindi stato confermato in relazione al punto 1,
con la precisazione che pure l’aggravante del mestiere è pacificamente data,
posto che, per dichiarazione dell’imputato stesso, egli confidava negli
investimenti dei clienti al fine di poter trarre il reddito di cui vivere.
2) Imputazione di ripetuta
falsità in documenti (punto 2 dell’atto di accusa ACC 72/2013)
23.
L’atto d’accusa imputa poi ad
IM 1 il reato di ripetuta falsità in documenti per avere, nel periodo gennaio
2000.
– agosto 2009, a __________, __________ ed in altre località in Svizzera e
all’estero, allo scopo di perfezionare l’inganno astuto, di celare le previe
malversazioni nonché di rassicurare i propri clienti e ritardare così le loro
richieste di restituzione e/o ottenere il versamento di ulteriori fondi,
allestito numerosi rendiconti fasulli, attestanti contrariamente al vero
l’esistenza di operazioni di investimento e di utili, consegnandoli e/o
inviandoli ai clienti investitori.
24.
Anche per questi fatti,
l’imputato è fin da subito reo confesso (VI PP, 31.08.2009, p. 6, AI A1, Inc.
2009.
):
"
(…) Durante i nostri incontri io produco loro il rendiconto
mensile, rendiconto che costruisco ad arte dove prospetto utili che in realtà
non esistono e dove sottaccio le perdite.
(…) ho sottaciuto le perdite ai clienti in
quanto non ho avuto il coraggio di dirgli sin da subito che avevo subito delle
perdite. Non ho fatto i falsi per ottenere nuovi importi da investire, a dire il
vero io ero contento se non mi consegnavano più nulla.”
In sede dibattimentale l’imputato ha riconosciuto i fatti di cui
all’atto d’accusa, ammettendo di aver iniziato ad allestire rendiconti fasulli
circa 6 mesi dopo l’avvio dell’attività e precisando che:
"
tenevo uno storico di tutto l’andamento del mese e su quella
base cercavo di istituire un rendiconto che fosse credibile. Si trattava di un
andamento ipotetico immaginario”.
(VI DIB, p. 7, allegato 1 al verbale del dibattimento)
25.
Giusta l’art. 251 CP, si ha
falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,
oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa
uso, a scopo d’inganno, di un tale documento.
Detta disposizione non reprime solo la falsificazione di un
documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso
contenuto (falso ideologico).
Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a
provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).
La destinazione a provare (Beweibestimmung) un fatto risulta direttamente dalla
legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare
(Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli
usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65
consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad
art. 110 cpv. 4).
Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può
essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110
cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2013, n. 8,
pag. 1131 ad vor. art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei
l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n.
30.
ad art. 110 cpv. 4).
La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la
formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all’autore
apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in
inganno sull’identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid.
2.3
; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 6.1). In questi casi, l’atto
è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale
contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17
consid. 2e).
26.
L’abuso dell’altrui firma
autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppositizio è una forma esplicitamente citata dalla legge di falso tramite
usurpazione dell’identità: la dichiarazione in realtà non emana dal suo autore
apparente, anche se la firma o il segno a mano è autentico.
L’atto delittuoso consiste nel compilare o completare un documento
in una maniera contraria alla volontà del firmatario. Il foglio in bianco viene
ad esempio compilato in modo da far apparire un riconoscimento di debito che
l’autore non ha affatto voluto.
L’infrazione può presentarsi sotto forma di creazione di un documento falso se
la persona compila fraudolentemente un foglio bianco munito di una firma reale,
ma può anche presentarsi sotto forma di falsificazione se la persona completa
indebitamente un testo già firmato dal firmatario, ad esempio inserendo una
frase in uno spazio libero. Poco importa chi subisce in definitiva il
pregiudizio (l’autore della firma o il destinatario del documento).
Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò
che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui
contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente
(DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1;
126IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel
falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò
che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Berna 2010, n. 109 ad art. 251).
27.
Nel caso di falso ideologico
la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia
provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di
convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a
comprovare, di un carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1;
209.
consid. 5.3; 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130
consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid.
2c).
Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso
di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente
degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati
sull’identità dell’autore di un documento rispetto a quella che si può riporre
nel fatto che l’autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007
dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).
Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si
distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di
convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a ; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid.
2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la
veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17
consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e
dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130
consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).
28.
Vi è uso di un documento
falso (falso materiale o ideologico) quando quest’ultimo viene presentato alla
persona che l’autore vuole ingannare; è sufficiente che il documento falso sia
entrato nella sfera d’influenza della vittima, ovvero che essa lo abbia
ricevuto; non è necessario che la vittima ne abbia preso conoscenza (B. Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 89;
Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten
gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, §36 n. 52). Perché
l’infrazione sia consumata, non è necessario che il destinatario sia stato
ingannato (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002,
art. 251 n. 89; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer
Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, §36 n. 18).
L’uso di un documento falso può essere ritenuto unicamente a titolo
sussidiario, ossia se l’accusato non è perseguibile per una delle altre
varianti dell’art. 251 CP ((B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
II, Berna 2002, art. 251 n. 94); la fabbricazione del documento falso assorbe
l’uso dello stesso (DTF 120 IV 122 consid. cc).
29.
Dal profilo soggettivo, la
falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che
il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135 IV
12.
consid. 2.2 pag. 15; Boog, op. cit., n. 86 ad art. 251).
L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del
reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che
il documento contiene un’alterazione della verità e – nei casi di falso
ideologico – che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza
(DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3;
Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit., n. 87-89, ad art. 251).
L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o
ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste
tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o
dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135
IV 12 consid. 2.2; 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173 e ss. ad art.
251).
L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare
qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. 1.3; Corboz, op.
cit., n. 172 ad art. 251). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore
vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità o, in caso di falso
ideologico, sulla veridicità del documento, con lo scopo di indurlo ad un
determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 88 ad
art. 251).
Non è necessario che l’autore intenda usare personalmente il documento per
ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso
ingannevole (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12
consid. 2.2; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit., n. 87-89 ad
art. 251). Il giudice deve esaminare la conoscenza dell’autore per poter
concludere che egli ha accettato una falsità in documenti.
L’importanza della messa in pericolo degli interessi altrui, il rischio
concreto del verificarsi del risultato, come pure i motivi che possono aver
indotto l’autore ad accettare il rischio, possono costituire dei motivi di
accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3).
30.
Nel caso concreto, come
traspare dagli atti (cfr. VI imputato e testimoni), IM 1 dopo aver subito le
prime perdite ha allestito rendiconti fasulli, i quali attestavano,
contrariamente al vero, l’esistenza di operazioni di investimento e di utili.
Questi rendiconti - consegnati di persona o inviati ai clienti
investitori - hanno consentito all’imputato di perfezionare l’inganno astuto
per perpetrare le truffe, di celare le malversazioni effettuate e le perdite
conseguite, nonché di rassicurare i clienti mostrando loro risultati
incoraggianti, ritardando così le loro richieste di restituzione e/o ottenendo
il versamento di ulteriori fondi.
È evidente che se l’imputato non avesse creato tali rendiconti
falsi, i clienti avrebbero verosimilmente disinvestito, con la conseguenza che
l’imputato si sarebbe trovato in seria difficoltà dal momento che un rimborso
di tutti i clienti, a quel momento, sarebbe stato possibile.
Quanto al valore di probatorio accresciuto dei documenti, lo
stesso è dato in virtù della posizione di IM 1. Esercitando un’attività
soggetta ad autorizzazione ed accessibile soltanto a persone che garantiscono
un’attività irreprensibile ed esercitata in conformità agli obblighi di
diligenza, egli ha – di fatto – assunto una posizione di garante nei confronti
dei suoi clienti, che pertanto erano legittimati a ritenere degni di fede i
documenti loro consegnati (cfr. sentenza CCRP 17.2009.9 del 14 dicembre 2009 in
re Breit). Significativa in merito è la testimonianza di uno dei clienti
investitori:
"
ADR che inizialmente ricevevo ogni mese un rendiconto circa la
situazione dei miei investimenti. Era IM 1 stesso a portarmelo, unitamente alla
documentazione bancaria, che però ha smesso ben presto di portarmi.
D’altronde io avevo chiesto a IM 1 un
documento da cui potessi vedere chiaramente qual era l’andamento del mio
investimento, non avendo necessità di avere la documentazione bancaria. In
effetti tra noi comunque si era instaurato un rapporto di fiducia, per cui non
avevo necessità di fare verifiche ulteriori.”
(VI PP, 18.06.2010, p. 2, AI B16, Inc. 2009.7898)
Ne discende la conferma anche del punto 2 dell’ACC.
3) Imputazione di guida
nonostante la revoca della licenza (ACC 56/2014 aggiuntivo all’atto di accusa
ACC 72/2013)
31.
L’atto d’accusa del 29 aprile
2014.
(ACC 56/2014), aggiuntivo a quello del 9 luglio 2013 (ACC 72/2013), imputa
ad IM 1 il reato di guida nonostante la revoca della licenza per avere, in data
7.
marzo 2014 a __________, circolato a bordo del motoveicolo Piaggio Beverly
200.
targato TI __________, di sua proprietà, sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa con decisione del
7.
gennaio 2014, per il periodo dal 10 febbraio al 9 marzo 2014.
I fatti sono stati integralmente ammessi sia nel corso della
procedura preliminare, sia durante l’interrogatorio dibattimentale, da cui la
conferma dell’imputazione così come indicata nell’atto d’accusa.
V) Commisurazione della pena
32.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
33.
Vanno, poi, considerati, dal
profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che
corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la
possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la
lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e
contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a
quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745;
STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il Giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
34.
Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il Giudice deve indicarne in modo
chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro
edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il Giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
35.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il Giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908
seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, p. 506).
36.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,
il Giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro
di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la
regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi
negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione
della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la
condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione
della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata
all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio
2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono
quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito
nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2
[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione
della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi
esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente
supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009,
consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il Giudice
deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante
della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può
diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non
ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo
mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3;
STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi,
il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non
reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione
condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.
ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
37.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,
il Giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se
la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione
condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la
condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4
pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella
fattispecie, tra uno e due anni, il Giudice ha la possibilità di scegliere tra
la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi
dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF
6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere
pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è
concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se
abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle
prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora,
tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente
sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che
per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile
trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi
invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere
tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid.
2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che
quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
38.
Nel caso concreto, la Corte
ha ritenuto la colpa molto grave dal profilo oggettivo e ciò in
ragione dell’importante danno economico finanziario cagionato e dal numero di
persone toccate dal suo agire.
Aggrava poi la colpa oggettiva dell’imputato,
l’intensità con cui ha agito, reiterando il suo agire per circa 10 anni.
39.
La colpa è
altrettanto grave dal profilo soggettivo.
Per guadagnare soldi, l’imputato non ha esitato a
tradire la fiducia di chi gli affidava il proprio denaro.
La Corte non può seguire la versione fornita
dall’imputato secondo cui sarebbe stato mosso da buone intenzioni e il
perdurare delle malversazioni riconducibile alla sua volontà di colmare la
perdita derivante dai primi investimenti andati male.
Se così fosse stato, egli avrebbe infatti annunciato
l’avvenuta perdita, in modo che gli stessi investitori non perdessero ulteriore
denaro in investimenti successivi.
Soprattutto, egli non avrebbe più prelevato le
proprie provvigioni. In realtà, come ammesso a verbale, IM 1 viveva grazie a
queste entrate, visto che il reddito della tipografia veniva interamente
assorbito dalle spese correnti.
Di fatto, emerge dagli atti che se l’imputato non ha
cessato di prospettare investimenti inesistenti è unicamente (o soprattutto)
perché egli contava su queste entrate per mantenere un tenore di vita ben al di
sopra delle sue possibilità.
La Corte ha quindi ritenuto che IM 1 ha agito per
puro fine di lucro, al fine permettersi uno stile di vita al di sopra delle sue
possibilità, dimostrando così egoismo.
Stupisce la sua propensione a delinquere e la
facilità con cui, a fronte delle prime seppur consistenti perdite, non ha
esitato a produrre rendiconti posticci.
IM 1 non ha in questo senso esitato a tradire la
fiducia di persone che lo conoscevano da tempo e che, come da lui stesso
ammesso, gli avevano affidato i loro risparmi. In questo senso egli ha denotato
anche una preoccupante assenza di scrupoli.
Pure soggettivamente grave è il fatto di avere
circolato malgrado revoca. Pur rilevando che tale reato ha una valenza esigua
confrontata alle imputazioni principali, l’agire dell’imputato è comunque
significativo di un suo tratto caratteriale che lo induce ad anteporre le
proprie necessità al rispetto delle regole.
La colpa deve poi essere ponderata in funzione dei
fattori legati alla sua persona.
In questo ambito, la Corte ha considerato a favore
dell’imputato l’ampia collaborazione mostrata, riconosciuta anche dalla
pubblica accusa. Come correttamente ricordato dalla difesa, l’imputato si è
costituito, ammettendo sempre gli addebiti, accettando le conclusioni cui è
giunta la ricostruzione finanziaria eseguita dalla Polizia e confermando ancora
in sede dibattimentale le imputazioni a suo carico.
La Corte ha inoltre considerato il tempo trascorso
dai fatti.
40.
In tale
contesto, in una ponderazione complessiva, richiamato il concorso di reati, la
Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, una pena detentiva di 30
(trenta) mesi.
41.
Per quanto
attiene alla sospensione condizionale, la Corte ha considerato che l’imputato
ha commesso un reato meno di 5 anni dopo la condanna italiana, ragion per cui
si applica l’art. 42 cpv. 2 CP.
Relativamente alla prognosi, la Corte ha rilevato
tuttavia che gli ultimi fatti punibili sono avvenuti oltre 8 anni fa e da
allora IM 1 non ha più commesso reati, se non quello relativo alla circolazione
stradale, reato comunque del tutto estraneo alla vicenda finanziaria che lo ha
visto protagonista. Inoltre, egli attualmente non ha più nulla a che vedere con
il mondo della finanza, ciò che riduce in modo significativo il pericolo di
recidiva.
In tale contesto, la pena può essere posta al
beneficio della sospensione condizionale e ciò in ragione di 13 (tredici) mesi.
Per il rimanente, la pena è sospesa per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
42.
Relativamente i
sequestri, la Corte ha pronunciato la confisca dei beni patrimoniali,
eccettuato l’importo di denaro riconosciuto essere di pertinenza della ex
moglie e quantificato in CHF 12'900.00.
43.
Per quanto
attiene alle richieste formulate dagli accusatori privati, la Corte ha
riconosciuto: ad ACPR 7 CHF 57'236.54, oltre interessi del 5% a far
tempo dalla consegna del denaro, a titolo di risarcimento del danno; ad ACPR 3
CHF 253'667.63, oltre interessi del 5% a far tempo dal 9 luglio 2013, a titolo
di risarcimento del danno, nonché CHF 5'767.75 a titolo di partecipazione alle
spese legali; a ACPR 31 CHF 29'485.24 a titolo di risarcimento del danno; a ACPR
30.
CHF 15'332.00 a titolo di risarcimento del danno.
Le assegnazioni agli accusatori privati saranno
oggetto di decisione separata.
44.
Sugli altri
beni è stato mantenuto il sequestro conservativo a copertura parziale di spese
e tasse, eccettuati i PC che sono stati restituiti all’imputato.
VI) Retribuzione del
difensore d’ufficio
45.
Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con
la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;
Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.
3.2
). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo
richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove
e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.
/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del
10.
dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014
consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
46.
La nota
professionale dell’avv. DUF 1 è stata approvata per CHF 20‘289.10, comprensiva
di onorario, spese e IVA.
visti gli art.: 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 69, 70, 146, 251 CP;
95.
LCStr;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
truffa aggravata
siccome commessa per mestiere,
per avere, nel periodo 2 dicembre 2002 – agosto 2009, a __________,
__________ e in altre località in Svizzera e all’estero, ingannando con astuzia
i clienti investitori, abusando subdolamente della loro fiducia, millantando
loro investimenti redditizi, sottacendo che in realtà i capitali raccolti non
sarebbero mai stati investiti, o lo sarebbero stati solo in minima parte,
confermando subdolamente nell’errore i clienti, corrispondendo loro gli utili
previsti dal contratto, nell’intento di ingannarli sulla bontà degli
investimenti e di indurli a rinnovare gli stessi, rispettivamente a reinvestire
gli utili, in realtà fittizi, loro prospettati, guadagnando tempo mediante
giustificazioni fasulle circa i ritardi nel versamento degli interessi,
rispettivamente allestendo e sottoponendo ai clienti i documenti falsi di cui al
punto 1.2 del presente dispositivo, inducendo in tal modo 59 clienti
investitori ad affidargli averi patrimoniali per complessivi CHF 5'319'630.81,
mettendo così in pericolo, perlomeno temporaneo, i capitali raccolti,
rispettivamente cagionando ai clienti investitori – considerati i rimborsi
effettuati – un pregiudizio complessivo di 2'420'985.34;
1.2
falsità in documenti
ripetuta
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del
presente dispositivo, allo scopo di nuocere al patrimonio altrui o di
procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto, formato documenti falsi,
attestando in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza
giuridica, facendone altresì uso a scopo d’inganno, e meglio per avere, allo
scopo di perfezionare l’inganno astuto, di celare le previe malversazioni
nonché di rassicurare i propri clienti e ritardare così le loro richieste di
restituzione e/o ottenere il versamento di ulteriori fondi, allestito numerosi
rendiconti fasulli, attestanti contrariamente al vero l’esistenza di operazioni
di investimento e di utili, consegnandoli e/o inviandoli ai clienti
investitori;
1.3
guida nonostante la revoca
della licenza
per avere,
il 7 marzo 2014, a __________, circolato a bordo del motoveicolo
Piaggio Beverly 200 targato TI __________, di sua proprietà, sebbene la licenza
di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa
con decisione del 7 gennaio 2014, per il periodo dal 10 febbraio 2014 al 9
marzo 2014;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nell’atto d’accusa
aggiuntivo e precisato nei considerandi.
2.
Di conseguenza,
ritenuta la violazione del principio di celerità,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 30
(trenta) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.2
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 17 (diciassette) mesi, con un periodo di
prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
3.
IM 1 è inoltre condannato a
versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità:
3.1
ad ACPR 7 CHF 57'236.54,
oltre interessi del 5% a far tempo dalla consegna del denaro, a titolo di
risarcimento del danno;
3.2
ad ACPR 3 CHF 253'667.63,
oltre interessi del 5% a far tempo dal 9 luglio 2013, a titolo di risarcimento
del danno, nonché CHF 5'767.75 a titolo di partecipazione alle spese legali;
3.3
a ACPR 31 CHF 29'485.24 a
titolo di risarcimento del danno;
3.4
a ACPR 30 CHF 15'332.00 a
titolo di risarcimento del danno.
4.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca dei valori
patrimoniali e della documentazione sotto sequestro, eccezion fatta per CHF
12'900.00, che vengono dissequestrati a favore di __________, nonché dei PC e
dei dischi fissi, che sono dissequestrati a favore del condannato.
4.1
Gli assegnamenti ai
danneggiati avverranno con decisione separata, a crescita in giudicato delle
confische.
5.
La tassa di giustizia di
CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 16'620.00
spese CHF 831.00
accessi e trasferte CHF 1'442.00
IVA (8%) CHF 1'396.10
totale CHF 20'289.10
6.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 20’289.10 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Intimazione a
Accusatori
privati A.R.: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 344.45
fr. 1'644.45
============