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Decisione

72.2013.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 ottobre 2013Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i soldi sono già pronti, io non ho problemi di soldi, vedi cosa riesci a fare.

Finalmente uscirà come un cane da casa sua, o lui o suo fratello […]”

(trad. colloquio telefonico 29.01.2012, ore 10:49)

l’interlocutore all’altro capo della linea essendo uno dei

fratelli dell’imputato,

vittima designata identificata in __________, al quale l’imputato,

in data 27 gennaio 2012, ha consegnato l’importo di CHF 25'000.-- affinché

l’indomani, giunto in __________ per via aerea, consegnasse detto importo ad un

fratello dell’imputato,

denaro verosimile provento di reato di cui sub. 1, ed oggetto di

atto vanificatorio di cui sub. 2,

vittima stessa contattata telefonicamente dall’imputato in data 29

gennaio 2012 all’utenza __________, ore 11:31 (“[…] __________, guarda, ti

ho dato 5 o 6 giorni di tempo per restituire i soldi, o qua o in __________, ho

dato la tua foto a mio fratello, e mio fratello ha impiegato due picchiatori,

con quei 500 che gli ho dato, ti mettono a posto loro […] stai attento, stai

attento __________, vieni qui, e dai i soldi, io non posso capire queste

cavolate, proprio nulla. Ovunque hai nascosto i soldi, prendili e portali. Io

sono molto nervoso. Ieri notte non ho dormito assolutamente fin’ora, non

peggiorare la tua situazione. __________ non peggiorare la situazione! Quella

storia che mi hai raccontato è credibile solo per un bambino! Come se

sequestrassero della droga da me e io dico alla polizia che la droga non era

mia ed era di un’altra persona. La polizia non è che va a prendere solo quell’altra

persona, ma sarò anche io a pagare per il mio crimine. Non è così? Stai

raccontando puttanate immense, sia a me che a te stesso. Prendi quei soldi, è

meglio che li restituisci e finisci la storia! […] sì, sì, è così, stai facendo

il bastardo! Quindi di conseguenza si deve fare il bastardo con te! Cosa

avresti pensato che succedesse? Ascolta, non giurare, io non credo in nessun

giuramento! Guarda, hai solo una possibilità, prendi quei soldi e me li porti

qua. Sai che io qua ho un sacco di soldi, se dall’__________ esci vivo,

arriverai qui in ogni caso, e qui ci sono io, ti dico solo questo! Oltre a quei

15'000 che hai, aggiungo altri 15'000, così che diventino 30'000 franchi! Qua

per mille franchi lo sai anche tu cosa possono farti! Do 1'000 franchi ad una

persona e sai che cosa ti può fare! Do anche le tue foto a loro, quella persona

viene a __________ e ti cerca per 10 giorni! Stai a vedere! Tu pensi che io non

ho esperienza? Pensaci! E non che l’altra gente pensi poi che sia un

rincoglionito, mi stai raccontando storie! […] ascolto solo, io non sono nulla,

solo pago e do i soldi, e ti uccidono, senza sporcarmi neanche le mani. Anche

là ho pagato un milione di __________ ad una persona. Ti sto dicendo le cose in

faccia, e non organizzo messe in scena come te, io non racconto bugie! Ho dato

i soldi a mio fratello per pagare due persone che vengano con lui a casa di tuo

fratello, sanno anche dove si trova la casa! Continua a scappare da casa sua,

non so dove tu voglia fuggire! In ogni caso dovrai ritornare qui! Non lasceremo

neanche il tuo fratello in pace! E poi picchiano sia te che lui […] hai

sbagliato ad andare a nasconderti a casa! Hai pensato di fare il furbo. Che

loro arrivano e non ti fanno nulla. Sì, magari in quel momento non ti faranno

nulla, poi siete anche andati a chiamare la polizia che è arrivata e ha fermato

anche la loro macchina. Ok? Va bene? Cosa pensi? […]”, trad. coll. cit.)

informando l’interlocutore avente in uso l’utenza telefonica di

operatore __________ che “[…] ho chiamato [_______] e gli ho detto di

avere pagato un milione di _______ a due uomini che vanno a prenderlo a casa e

lui come risposta mi ha detto che se avesse avuto qualcosa da nascondermi di

certo mi avrebbe dato l’indirizzo sbagliato, e non quello dove vive la sua

famiglia. Sono tutte cazzate! Quell’_______ bastardo racconta solo bugie!

Intanto gli abbiamo dato ancora 5 giorni di tempo. Tu stai a _______ e prepara

i soldi per i due picchiatori che appena ci sarà bisogno li chiami e finiamo la

storia. Non mi porta se beccate lui e suo fratello, gli dobbiamo dare una

lezione sul serio questa volta, non la passa liscia! […] l’ho chiamato e gli ho

detto di consegnare i soldi o qua o in _______ che se non ne esce vivo, quando

lo becchi portagli via anche il passaporto! Non può scappare vivo dall’_______,

se scappa e arriva qua lo metto apposto io! Per lui è finita! […] in __________

è più facile fare il lavoro, qui in Svizzera risulterebbe più difficile e più

caro, quindi fatela finita lì, vedete di riuscire a prenderlo e farlo fuori o

mandarlo all’ospedale che deve imparare! Deve ridare quei soldi e deve prendere

un sacco di botte perché deve capire che non può fregarci! […]” (trad.

colloquio telefonico 29.01.2012, ore 11:39)

ricordando in data 30.01.2012 all’interlocutore avente in uso

l’utenza telefonica di operatore __________: “[…] adesso sono passati uno o

due giorni? Sabato, sabato andate, perché non vale la pena andare di venerdì,

c’è la possibilità che siano fuori casa, sabato mattina partite che arrivate a _______

a mezzogiorno. Poi nascondetevi in un posto finché li trovate. Se anche

rimanete una o due notti in un ostello o da qualche altra parte fa niente,

pagali. Ho già mandato le sue foto tramite e-mail, e-mail di _______ […]

accoltellalo e ammazzalo, che non faccia mai più questo tipo di cazzate e se

puoi in due o tre persone prendetelo e portatelo in un posto e legatelo per due

o tre giorni, finché lui ammetta tutto e picchiatelo così tanto che finisca

all’ospedale, fai così! […] sarà così, con loro basta che li paghi e loro lo

accoltellano e lo ammazzano […] devi pagarli come ti dico, che quando li

incontri non devi dare tutti i soldi in una volta, li paghi per esempio 100

a testa, e poi il resto, fin quando avranno finito il lavoro […] questi sono

così, quando picchiano devi dargli i soldi, dobbiamo dargli i soldi subito […]

per venti giorni è in _______, se loro possono fare qualcosa devono picchiarlo,

renderlo disabile o ammazzarlo, così i soldi spariscono ugualmente, però ha i

soldi, ha detto che i soldi sono stati presi all’aeroporto. Se potete portarlo

per qualche giorno da qualche parte, in modo che lui stesso ammetta che gli

dispiace ciò che ha fatto. È così. Gli _______ non posso fare nulla, non

possono deporre neanche una denuncia, perché non hanno un documento di dimora

[…]” (trad. colloquio telefonico 30.01.2012, ore 19:50)

non potendo più dare ulteriori disposizioni o monitorare

l’andamento in __________ dei piani predisposti a causa dell’arresto avvenuto

in data 1. febbraio 2012.

4.2. sequestro di persona e

rapimento, ev. rapina

per avere

indicato in data 31 gennaio 2012 al proprio interlocutore avente

in uso l’utenza telefonica __________, la necessità di assoldare manodopera

locale a __________, in appoggio al proprio intervento diretto e di quel suo

interlocutore,

per tendere un agguato per strada a __________, privare della

libertà la vittima designata, conducendola contro la propria volontà in luogo

da definirsi ove indurla con forza, minaccia e violenza a farsi consegnare

almeno CHF 30'000.--,

non sapendo fornire un indirizzo preciso, ma sottolineando di

sapere dove e presso chi la vittima si starebbe nascondendo dall’imputato a __________,

finalizzando ulteriormente il piano in occasione del colloquio

telefonico sempre di data 31.01.2012, ore 12:01,

organizzando con __________ un passaggio in macchina per

raggiungere assieme __________ l’indomani, 01.02.2012, __________ desiderando

acquistare eroina per CHF 2'000.--, ovvero 40 gr. posto un prezzo di CHF 50.--

il grammo,

sapendo __________ che l’imputato doveva andare a cercare un “bastardo”,

senza volerla coinvolgere oltre il passaggio in macchina (colloquio telefonico

31.01.2012, ore 19:23), se non invitandola nel corso del medesimo colloquio a:

“[…] mandare un messaggio a ‘_______’ (fonetico) e digli

che vuoi ridargli i soldi e saldare il debito, CHF 700.- che hai con lui e poi

fammi sapere cosa ti [dice]” (coll. cit.), ciò che ella fece, senza

ottenere risposta,

che il “bastardo” era dunque quello a lei noto a cui lei

doveva a sua volta dei soldi per acquisti di eroina così come sub. 1.3,

vittima identificata in __________, reo di aver sottratto CHF

16'000.-- dei CHF 22'000.-- complessivi consegnati a contanti in data

26.01.2012 a __________ ai fini di cui sub 2.3, nonché depositario di ulteriori

CHF 8'000.-- lasciatigli in deposito dall’imputato,

anticipando le proprie intenzioni all’avente in uso l’utenza

telefonica __________, via SMS, in data 31.01.2012 (“Domani miei amici

troveranno casa di _______. Io vengo con tre _______ lì”, trad. SMS

31.01.2012, ore 21:43),

affinando gli accordi con l’interlocutore avente in uso l’utenza

telefonica __________ in data 1. febbraio 2012, ore 11:00 (“[…] Ok facciamo

così anche io arrivo con macchina con lei così quando arrivo quattro e mezzo arrivo

alle cinque cerchiamo perché [c’è] un ragazzo che conosco a _______ lui

sa suo amico dove vive dobbiamo trovare dobbiamo prendere quel ragazzo dobbiamo

andare dopo le cinque perché lui lavora fino alle cinque […]”, coll. cit.),

atteso che __________ e l’imputato sono stati tratti in arresto il

1. febbraio 2012 mentre l’imputato si stava accomodando nel di lei veicolo a

motore,

e che al momento del fermo l’imputato è stato trovato in possesso

di 1 coltello serramanico nuovo, marca CRKT, modello _______.

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 260bis CP, in

combinazione con gli art. 24, 111, 122, 140 e 183 CP;

5. attività lucrativa

senza autorizzazione

per avere,

nel periodo compreso fra luglio 2009 e gennaio 2011,

a __________, __________, __________ e __________ (GR)

ripetutamente svolto attività lucrativa quale “tuttofare”, privo

del necessario permesso di lavoro, e meglio nelle seguenti circostanze:

5.1. fra luglio 2009 e

febbraio 2010, alle dipendenze di __________, percependo un importo complessivo

pari a ca. CHF 2'000.--;

5.2. nel corso del mese di

luglio 2009, alle dipendenze di __________, presso l’azienda agricola di

questi, percependo un importo complessivo pari a ca. CHF 110.--;

5.3. fra settembre/ottobre

2009 e gennaio 2010, alle dipendenze di __________, presso il grotto __________,

percependo un importo complessivo pari a ca. CHF 6'000.--;

5.4. fra novembre 2010 e

gennaio 2011, a __________ alle dipendenze di __________, percependo un importo

complessivo pari a ca. CHF 280.--;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. c LStr;

6. ripetuta guida senza

autorizzazione

per avere,

successivamente a marzo 2011,

a __________ ed in altre località

ripetutamente condotto su pubblica via il veicolo Hyundai targato __________

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr;

visto inoltre lo scritto del Procuratore Pubblico PP 1 del

18 luglio 2013, viene così rettificato il pto. 4.1. dell’atto d’accusa nr. 75/2013

del 15 luglio 2013, e meglio:

4.1. istigazione a sequestro di

persona e rapimento, lesioni gravi, ev. omicidio intenzionale

per avere

in data 28-30 gennaio 2012

organizzato telefonicamente con il proprio interlocutore avente in

uso l’utenza telefonica di operatore __________, verosimilmente il fratello __________,

il rapimento a __________ di __________, reo di non essere in

grado di consegnare l’integralità dell’importo a contanti (CHF 25'000.--)

affidatogli in data 27 gennaio 2012 affinché lo trasportasse l’indomani dalla

Svizzera in _____ e lo trasmettesse come da istruzioni,

denaro verosimile provento di reato di cui sub. 1, ed oggetto di

atto vanificatorio di cui sub. 2,

chiedendo reiteratamente al proprio interlocutore telefonico di

assoldare in loco almeno due uomini pronti a dare man forte

(picchiatori/accoltellatori),

__________ dovendo venir condotto contro la propria volontà in

luogo adeguato, il fratello e gli uomini di mano dovendogli impartire una

adeguata ‘lezione’ a suon di pugni e pugnalate, con il rischio scientemente ed

esplicitamente accettato che le lesioni gravi così da cagionarsi possano

eventualmente comportarne il decesso (“farlo fuori o mandarlo all’ospedale,

che deve imparare”, trad. colloquio telefonico 29.01.2012, ore 11:39),

ordinando il 30 gennaio 2012 di procedere sabato 4 febbraio 2012,

avendo avuto conferma che i ‘professionisti’ erano stati assoldati, disposti ad

agire (cfr. colloquio telefonico 30.01.2012, ore 19:50),

non potendo più ulteriormente agire a causa dell’arresto avvenuto

in data 1. febbraio 2012.

Presenti:

§

il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del

Ministero

Pubblico;

§ l’imputato IMPU 1,

assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

§ in qualità di

interprete per la lingua _________, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore

15:42.

Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva

le seguenti conclusioni:

ricorda che l’inchiesta prese avvio dall’eluso controllo di

polizia a __________, quando l’imputato, in procinto di concludere una vendita

di eroina si accorgeva della presenza degli agenti e fuggiva quindi in sella al

proprio rampichino, perdendo però il proprio telefono cellulare ed un sacchetto

contenente 12 gr di eroina. Da questo fatto presero avvio le intercettazioni

telefoniche dalle quali si rilevava che presumibilmente l’imputato aveva

interrotto gli atti di spaccio e che lo stesso si stava preparando ad andare a __________

allo scopo di recuperare del denaro, provento del traffico illecito, a lui

sottratto. Dalla sorveglianza telefonica risultava inoltre come l’imputato avesse

preso serie e concrete disposizioni per perseguire le persone che gli avevano

sottratto del denaro che lo stesso gli aveva affidato al fine di vanificare le

possibilità di verificarne la provenienza. In un primo caso a __________ ed un

secondo in _____. In entrambi i casi l’imputato avrebbe pagato dei terzi per

usare violenza al fine di recuperare il maltolto e per fargli capire la lezione

anche tutto ciò che il malcapitato possedeva.

La soglia di 1.2 kg di eroina indicata nell’AA è un’approssimazione

per difetto, infatti è notorio che gli acquirenti dichiarano sempre la metà o

addirittura un terzo di quanto effettivamente acquistato. In ogni caso, pure le

somme di denaro mosse portano ad un traffico di stupefacente considerevole.

Solo il traffico di stupefacenti, a sé stante, pesa pesantemente sulla

commisurazione della pena. Pesano però pure le intenzioni manifestate come

contorno alla propria attività di traffico. Gli eventi, che prevedevano per

altro la partecipazione personale dell’imputato, sono decisamente chiari. Ma

anche le trascrizioni delle telefonate con il fratello, dove dava dettagliate

istruzioni su come agire, non depongono sicuramente a suo favore.

Sui fatti non vi dunque molto da dire, gli atti sono chiari e

parlano da sé.

Anche per il lavoro in nero non vi è molto da dire. Se é vero che

vi sono dei problemi in diritto sulla conferma dell’atto d’accusa, questo non è

vero per il punto 1, né per il punto 2, dove si è scientemente omesso di

indicare il raddoppio degli importi di denaro da riciclare, in quanto non

completamente certi ma solo indicati in fase d’interrogatorio. Anche gli

importi distribuiti per vanificare la possibilità di verificarne la

provenienza, non possono sicuramente provenire dal lavoro in nero poiché

provenienti da redditi che si situano troppo indietro nel tempo. Tuttavia

questi redditi giustificano l’avvio del traffico di stupefacenti. Infatti CHF

5'000.- erano necessari per l’acquisto del primo etto.

Dall’eluso controllo di polizia è stato possibile evincere come lo

stesso fosse in procinto di vendere parte dello stupefacente poi perso

dall’imputato (punto 3 dell’AA).

Sui punti 5 e 6 i reati sono palesi agli atti. Si precisa come la

patente dell’imputato fosse scaduta l’11 marzo 2011, patente di cui non è per

altro stato possibile verificare l’autenticità ma su cui vergano dei dubbi.

Del punto 4 si domanda la completa conferma. Le intenzioni sono

chiare e manifeste. Non si va a discutere con qualcuno facendosi accompagnare

da altre 3 persone, peraltro motivate da una cifra importante di denaro. L’idea

era di prendere la persona per strada, portarla da qualche parte per farsi dire

dove sono i soldi e poi prendere tutto ciò che poteva essere preso sulla

persona della vittima. Il trio di __________ da cui si sarebbe fatto

accompagnare era inoltre capitanato dal probabile fornitore di eroina,

notoriamente privo di scrupoli.

Meno chiaro è il caso che vede coinvolto __________, mingherlino,

occhialuto con seri problemi di salute. Si tratta di istruzioni comunicate al

fratello, con una pianificazione adeguata agli eventi. Ma anche in questo caso

il fratello non era solo. Quando __________ ha risentito la conversazione

telefonica con l’imputato ha avuto una vera e propria crisi nella quale due

agenti di polizia faticavano a trattenerlo. Quindi oggettivamente intimorito

dall’imputato, __________ ha fatto comunque a tempo a dire che da casa del

fratello è andato a rifugiarsi a __________ per ben un mese prima di sentirsi

abbastanza sicuro per uscire dal proprio nascondiglio.

Se non fosse ritenuta una commissione del reato in fase di

preparazione, l’AA poggia su due estremi: il punto 1 e quanto meno il punto

4.2. Al di sotto dei 3 anni, a mente dell’accusa non è possibile scendere. E da

un’ottica di concorso arriveremmo comunque già per l’assenza di scrupoli a 4

anni e mezzo. È solamente in caso di derubricazione e di attenuanti che si

potrebbe scendere da questi 4 anni e mezzo. Tre anni e otto mesi sarebbero in

questo caso davvero il minimo.

Tuttavia é auspicata una pena di 4 anni e mezzo poiché è solo dopo

il trasferimento alla Stampa e l’inizio dell’espiazione anticipata che

l’imputato ha fatto qualche piccola ammissione.

L’imputato è una persona senza scrupoli a cui interessano solo i

guadagni che dovrebbero arrivare in _____.

…omissis…

Per la pena è richiesta una condanna a 4 anni e 6 mesi, tutti da

espiare;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IMPU 1, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni:

ricorda la vita dell’imputato, le scuole ed i primi lavori, il servizio

militare, la sua vita in __________ e la partenza dal paese d’origine per

venire in Svizzera. Nel nostro paese è arrivato come asilante e, oltre ad i

lavori forniti dal Soccorso Operaio, ha svolto dei lavori in nero. È poi finito

nelle maglie della giustizia a causa della vendita di eroina.

Contesta la visione del PP sostenendo che le quantità sarebbero

decisamente inferiori. Il quantitativo è stato desunto dalle dichiarazioni di

tossicodipendenti e quindi non affidabile. Contesta pure di aver proposto a __________

il o un viaggio per comprare 15’000 CHF di eroina. L’imputato deve inoltre

essere prosciolto dalle accuse di atti preparatori in ragione del principio in

dubio pro reo visto che ha solo proposto un’idea ma non c’è nessun atto

concreto. Lo stesso vale per l’intemediazione nella vendita di eroina.

Il lavoro in nero svolto dall’imputato è nettamente superiore da

quanto indicato nell’atto d’accusa.

L’imputato ha anche sempre negato di essersi sottratto al

controllo di polizia

Per i punti 4.1. e 4.2 dell’atto d’accusa, non è mai stata

promossa accusa per questi reati. La censura telefonica agli atti fa emergere

che l’imputato era estremamente nervoso e arrabbiato per la sparizione del

denaro affidato a __________, che nemmeno durante il verbale d’interrogatorio

ha saputo fornire chiare informazioni sulla sorte del denaro. Non è inoltre

provato che l’imputato abbia pagato delle persone per punire __________.

L’art. 260 bis CP punisce solo colui che ha compiuto personalmente

gli atti preparatori.

Quindi non c’è né un piano, né tanto meno degli atti concreti

volti alla perpetrazione del reato. È pure contestato che dei professionisti

fossero stati assoldati per compiere il reato.

Per quanto riguarda il punto 4.2 dell’atto d’accusa,

contrariamente a quanto preteso dall’accusa, l’imputato non aveva nessuna

intenzione di procedere ad un’azione punitiva, né ad una rapina. Cercava solo

di reperire la persona al fine di parlarci per sapere che fine aveva fatto il

denaro. Anche volendo ammettere il recupero del denaro non si può che ritenere

il furto non essendo dimostrata la volontà di usare violenza.

L’imputato deve quindi essere prosciolto dai capi d’accusa di cui

al punto 4.1 e 4.2 dell’atto d’accusa. Per quanto riguarda il punto 5 il reato

non è contestato, mentre che per il punto 6 l’imputato contesta di essersi

messo alla guida. Viene quindi chiesto il proscioglimento anche da questo capo

d’accusa.

Nonostante l’iniziale reticenza, l’imputato ha in seguito

collaborato con gli inquirenti e tenuto un buon comportamento durante la

carcerazione. Egli è accusato della vendita di un quantitativo di eroina

limitato e con un grado di purezza intorno all’8-9%. Egli non ha quindi messo

in grave pericolo la vita dei consumatori.

Si richiede una pena detentiva non superiore a 24 mesi con

computazione del carcere preventivo sofferto e sospensione condizionale

parziale, subordinatamente una pena detentiva non superiore a 3 anni e 6 mesi.

Si chiede infine il dissequestro di tutti gli oggetti, eccezion

fatta per lo stupefacente, poiché telefoni e computer non utilizzati per la

commissione di reati;

§ il

Procuratore Pubblico in replica

Riguardo il punto 4.1 dell’atto d’accusa, ovvero la proposta di

acquisto di 10’000-15’000 CHF di eronia fatta a __________ deve essere presa in

considerazione in quanto __________ non aveva interesse a parlarne e la stessa

è stata formulata al momento dell’apice dei traffici dell’imputato. In effetti,

cessati i traffici precedenti aveva almeno 45’000 CHF di cui non sapeva cosa

fare. Quindi aveva il denaro necessario.

Specifica che per il punto 6 dell’atto d’accusa la patente di

guida rilasciata l’11 marzo 2001 scadeva l’11 marzo 2011. Ammesso che la stessa

fosse autentica era comunque scaduta.

Considerato, in fatto ed in diritto

A. Curricula

1. IMPU 1 cittadino __________,

figlio di fu __________ e __________, è nato il __________ a __________. Sulla

sua vita anteriore, non essendovi un resoconto completo agli atti, ha parlato

al dibattimento. Ha raccontato di essere cresciuto in __________, dove ha

ancora __________. Ha frequentato le scuole dell’obbligo fino a 12 anni, e nel

contempo dai 9 anni, ha aiutato gli zii __________. …omissis… Quando ha

trovato un passatore, transitando __________, è giunto in Svizzera, a __________,

dove il 7 agosto 2008 ha presentato domanda d’asilo. Sui motivi della fuga

dall’__________, dalla decisione 7 marzo 2012 di reiezione della domanda

d’asilo dell’Ufficio federale della migrazione, si apprende che l’imputato

sarebbe fuggito dal suo paese poiché, compromesso con le autorità per avere

illecitamente fotocopiato, quando era impiegato presso il pubblico ministero a __________,

documenti scottanti inerenti il regime (AI 377).

Con decisione 7 marzo 2012, è stato fatto ordine all’imputato di

lasciare il territorio svizzero entro il 2 maggio 2012, sennonché, il 1

febbraio 2012, è stato arrestato per i fatti qui a giudizio. Durante la

carcerazione, per il tramite del suo difensore e dell’assistente sociale, egli

ha preso conoscenza della decisione di allontanamento, validamente cresciuta in

giudicato il 17 aprile 2012, (verbale dibattimentale d’interrogatorio

dell’imputato 14 ottobre 2013, pag. 1).

In Ticino, prima dell’arresto, IMPU 1 ha vissuto dapprima al

centro di accoglienza di __________ poi è stato collocato in un appartamento a __________.

Oltre all’alloggio ed alla copertura delle spese sanitarie, ha ricevuto uno

spillatico di CHF 490.15 al mese (all.1 sub AI 361). Dal 1 agosto al 31 ottobre

2009 ha lavorato nell’ambito di un programma occupazionale presso il Dicastero

__________ che gli ha reso CHF 888.- (AI 376). Per sua stessa ammissione, egli

ha anche fatto saltuari lavori in nero come “tuttofare”. Dagli atti risulta che

ha lavorato da ottobre 2009 a gennaio 2010 presso il Grotto __________ per uno

stipendio di

CHF 6'000.-, a luglio 2009 presso un’azienda agricola di __________, per poco

più di CHF 100.-, e da ultimo, tra marzo 2010 e fine estate del 2011,

ha lavorato occasionalmente in un’abitazione privata con una retribuzione

totale di CHF 800.- (AI 382).

È accertato che l’imputato è in possesso di un regolare documento

d’identità (AI 391 bis).

IMPU 1 è formalmente incensurato (AI 27), ma ha comunque alle

spalle un precedente di scarso rilievo, che non figura a casellario, perché

trattasi di una condanna ad una multa di CHF 200.- per furto di lieve entità,

emanata con DAC il 10 settembre 2009 dal MP di Lugano (AI 377).

Inoltre, va detto che egli già è stato indagato perché fermato

alla stazione di __________ l’8 luglio 2010 e trovato in possesso di CHF

3'361.-. In merito, al dibattimento ha detto che si trattava di denaro prestato

da un amico (verbale dibattimentale d’interrogatorio dell’imputato 14 ottobre

2013):

"

Eravamo in 2 e stavamo andando da un avvocato a __________. I

soldi mi sono stati prestati da un amico. Tramite Soccorso operaio ho

recuperato CHF 1'000.-, mentre il resto non mi è stato restituito perché a __________

non hanno accettato il contratto di prestito che ho prodotto. Ho fatto ricorso

ma da __________ mi hanno risposto che con il permesso L non posso avere più di

CHF 1'000.-“.

B. L’arresto

Considerandi

2.

L’imputato, il 29 dicembre

2011, è riuscito a sfuggire a un fermo degli agenti del SAD perdendo il

telefono cellulare e 12,53 grammi d’eroina (18,7

grammi lordi) (punto 1.2 AA). Grazie al controllo dell’utenza, gli inquirenti

sono risaliti ad uno dei suoi clienti tossicodipendenti, il quale, interrogato,

ha fornito il nuovo numero d’utenza dell’accusato.

IMPU 1 è stato poi tratto in arresto il 1 febbraio 2012,

a __________, a bordo della vettura condotta da __________, mentre si stava

apprestando a partire per __________ per acquisti di stupefacente e per

rintracciare un cittadino __________, reo di avergli sottratto del denaro, come

spiegato nel rapporto di arresto (AI 17):

"

L’inchiesta di cui sopra ha preso avvio in data 29 dicembre 2011,

giorno in cui IMPU 1, si sottraeva ad un controllo di polizia lungo Via __________,

dandosi alla fuga. Durante quest’azione, il summenzionato gettava sul campo

stradale 5 sacchettini di plastica contenenti grammi 18,7 lordi di eroina e un

telefono cellulare Samsung di colore nero, utenza numero __________, che venivano

rinvenuti e sequestrati (vedi verbale di sequestro del 29.12.2011, allegato

nr.4).

A seguito dei vari atti d’indagine, a partire dal 25 gennaio 2012,

l’utenza mobile in uso a IMPU 1, è stata oggetto di censura telefonica e la

maggior parte delle telefonate erano in lingua __________,

In data odierna, il nostro dispositivo, alle ore 1400 procedeva al

fermo del rubricato avvenuto in Via __________. Lo stesso nella circostanza

risultava essere a bordo della vettura di marca Hyundai di colore nero, targata

__________, condotta dalla __________.

Nella circostanza i due come si é potuto stabilire dalla censura

telefonica in atto, erano in procinto di partire alla volta di ____,

verosimilmente per acquistare eroina.

Oltre a ciò, dalla stessa misura di sorveglianza, si è stabilito

come, IMPU 1 era intenzionato a raggiungere la città oltre Gottardo, onde

rintracciare una persona di probabili origini __________ alfine di recuperare

il denaro che quest’ultimo li avrebbe sottratto. A prova di ciò, vi é la

registrazione delle telefonate intercorse in data 31.01.2012, tra il numero __________,

l’utenza in uso al IMPU 1, e l’utenza numero __________. Da tali telefonate si

evince chiaramente come il IMPU 1, ha preso accordi concreti con il suo

interlocutore residente a __________, alfine d’intercettare l’ignoto cittadino

__________, con l’intenzione di privarlo della libertà personale e condurlo

contro la sua volontà, in un luogo sconosciuto dove, usando violenza avrebbe

sottratto il denaro in suo possesso“.

Dalla perquisizione del veicolo, la polizia ha rinvenuto 8,6

grammi lordi di eroina, stupefacente a detta della __________, di spettanza

dell’imputato. L’imputato è stato di contro trovato in possesso di un coltello

serramanico (reperto 1974) (all.1 AI 361).

C. L’inchiesta

3.

Durante l’inchiesta

l’accusato non ha collaborato, salvo accettare il regime d’anticipata

espiazione di pena. Ne è seguita un’inchiesta particolarmente laboriosa, con un

atto d’accusa, emanato dopo 16 mesi di carcere preventivo, ed una pedissequa

rettifica volta alla chiarezza delle circostanze ascritte al punto 4.1 (Doc.

TPC 2).

Sostanzialmente i fatti dell’inchiesta si possono dividere in due

filoni, quelli inerenti i reati maggiori, in specie l’infrazione alla LF sugli

stupefacenti per avere trafficato, tra acquisti, trasporti, detenzione,

vendita, complessivi 1,2 Kg di eroina (punto 1 AA), il reato di riciclaggio di denaro

per operazioni relative ad un totale di CHF. 62'000.- (punto 2 AA), gli atti

preparatori punibili, all’istigazione a sequestro di persona e rapimento ai

danni di __________ (punto 4.1 AA), ulteriori atti preparatori punibili volti

al sequestro di persona e rapimento, ev. rapina ai danni di __________ (punto

4.2

AA).

Vi sono poi i reati minori, quali l’imputazione d’impedimento ad

atti dell’autorità per essere sfuggito al fermo della polizia (punto 3 AA), il

reato d’attività lucrativa senza autorizzazione per il lavoro in nero (punto 5 AA),

nonché il reato di guida senza autorizzazione, per avere condotto un veicolo

senza licenza di condurre (punto 6 AA).

D. In fatto e in diritto

4.1

Man mano che si è sviluppata

l’inchiesta e si sono susseguiti i verbali con gli inquirenti, che attraverso

le censure telefoniche ed i tabulati retroattivi dell’utenza in uso all’imputato

hanno identificato ed interrogato i vari tossicomani che hanno avuto contatti

con lui, è emerso che l’accusato ha acquistato eroina oltre Gottardo e l’ha

rivenduta sulla piazza __________ per importanti quantitativi. IMPU 1,

confrontato con le dichiarazioni dei suoi clienti, ha ridimensionato fortemente

i quantitativi che questi gli hanno ascritto. Ad esempio, posto a confronto con

__________ (AI 305), ha ammesso di avergli venduto 8

grammi contro i 40/50 grammi dichiarati dall’acquirente (punto 1.1.2 AA). Con __________,

reo confesso, per acquisti di complessivi 50

grammi d’eroina, ne ha ammessi solo 10

grammi (AI 306) (punto 1.1.3 AA). Per __________, su 25,5

grammi, ne ha riconosciuti 7/8 (AI 312). Per __________, rea confessa per

acquisti di 180 grammi, ne ha riconosciuti 40/50 grammi (all. 11 AI 361).

Quando il Procuratore Pubblico, con l’inchiesta in dirittura d’arrivo, gli ha

contestato delle vendite per complessivi 457,5

grammi, IMPU 1 ne ha riconosciuti in tutto 250

grammi (AI 383, pag. 6), posizione ancora ribadita al dibattimento di fronte a

circa 620 grammi di eroina addebitatigli da chiamate in causa di clienti

interrogati (punto 1 AA) (verbale dibattimentale d’interrogatorio, pag. 2).

Sulle modalità, l’imputato ha ammesso che da agosto 2010 fino al suo arresto,

ha acquistato eroina della migliore qualità, a __________, da fornitori non

meglio identificati che con il nome di “__________”, a CHF 250.- il sacchetto

da 5 grammi, rivenduti a vari tossicomani del __________ a CHF. 40.- la dose da

0.2

gr e a CHF. 50.-. la dose da 0.3 (verbale dibattimentale d’interrogatorio,

pag. 2).

4.2

Anche sui viaggi per

l’approvvigionamento, rispettivamente gli acquisti di droga, con pervicacia e

ostinazione, IMPU 1 ha ridotto le sue responsabilità. Così, per il primo

viaggio, __________ ha confessato agli organi inquirenti di avere accompagnato

l’imputato a __________ dal suo fornitore ad acquistare 100

grammi d’eroina, e di avere ricevuto, per avergli fatto da mediatore e per

avergli instaurato il contatto con il fornitore, un compenso di 5

grammi di sostanza (all. 9/10 AI 361, doc. TPC 20). __________, che era

l’autista, ha riferito di avere ricevuto un compenso di 5

grammi, oltre al rimborso delle spese per la benzina. Il __________ ha altresì

confessato di avere fatto, su richiesta dell’imputato, nel 2010, altre 7

trasferte, ottenendo il medesimo compenso, ossia 5

grammi a viaggio per un totale di 40

grammi (AI 327, AI 74, all. 12 AI 361, doc. TPC 20). Posto a confronto con il __________,

l’accusato ha puntualmente ridimensionato i propri addebiti, sostenendo di

avere acquistato alla prima trasferta, 35

grammi, misconoscendo il compenso a __________, riducendo a 3 il numero

complessivo delle trasferte, a 105

grammi il quantitativo totale acquistato, rimasto 90

grammi, dedotti i compensi (AI 12 all. 361). Il __________ ha pure raccontato

agli interroganti, circostanza negata dall’imputato, che a dicembre 2011,

questi gli ha chiesto di accompagnarlo ancora una volta oltre Gottardo ad

acquistare stupefacente per un controvalore di CHF 10/15'000.-, (AI 12 all. 361)

(punto 1.4.1 AA).

__________, altra sua cliente tossicomane, che si è prestasta a fargli

da autista, ha più volte raccontato di avere fatto, da novembre 2010

a febbraio 2012, in tutto 4 viaggi a __________, dietro cessione di 5

grammi a trasferta per un totale di 40

grammi. IMPU 1, confrontato con queste dichiarazioni, ha ammesso solo 2 viaggi

dietro cessione di complessivi 10

grammi oltre al pagamento delle spese per la benzina e per le bibite (all.11

AI 361, AI 88). Fra l’altro, da un ascolto di un colloquio telefonico del

1.01.2012

tra l’imputato e il suo fornitore, emerge che, l’accusato e la __________,

il giorno dell’arresto si stavano apprestando ad andare a __________ ad

acquistare eroina per la donna, acquisto intermediato dall’imputato, per un

controvalore di CHF. 2'000.- (Doc. e, all. 8 AI 192, RPG __________, punto

1.4.2

AA)

Sull’entità degli acquisti, va detto che, né __________, né la __________

hanno saputo testimoniare quanto effettivamente acquistasse ogni volta IMPU 1.

Ma il Procuratore, posto che con il primo viaggio, l’imputato ha acquistato 100

grammi, ha dedotto che questa è stata la quantità acquistata ad ogni

trasferta, imputandogli quindi acquisti per un totale di 1,2

chilogrammi di eroina (AI 383, pag. 5):

"

il PP mi contesta di avere acquistato oltre Gottardo almeno

100.

gr. di eroina a viaggio, ragion per cui, considerando almeno 12 viaggi

accertati, 8 con __________ e 4 con __________ nel periodo marzo 20110 sino al momento

del mio arresto (01.02.2012), si tratta di almeno 1,2

kg di eroina acquistata, di cui 1'115 gr. venduti e 85 gr. ceduti a __________

(5 gr.), __________ (40 gr.) e __________ (40 gr), chiedendomi di prendere

posizione.

ADR che contesto queste cifre. Al massimo, per viaggio acquistavo

30/40 grammi di eroina, quantitativo comprensivo dell’eroina che poi cedevo a

chi mi accompagnava in macchina a fare acquisti”.

4.3

IMPU 1, così come in sede

d’inchiesta anche in aula, ha sostanzialmente ribadito la sua versione, dichiarando

di aver fatto al massimo 5 o 6 trasferte. A domanda del Presidente, ha

precisato che era solito acquistare poca sostanza ad ogni viaggio poiché non

aveva un gran giro di clienti, vendeva in buste dosi da 0,2/0,3 g, e quello che

acquistava gli bastava per 30/40 giorni (verbale dibattimentale

d’interrogatorio, pag. 2):

"

L’accusato riconosce di essersi fatto accompagnare oltre Gottardo

ad acquistare eroina. Ci sono andato 3 volte con ____ e 2 o 3 volte con __________,

sempre a __________. Comperavo da un albanese che conosco come __________.

In occasione dei viaggi mi facevo carico del costo della benzina,

offrivo il pranzo al mio accompagnatore e regalavo 5 gr. di eroina, visto che i

miei accompagnatori erano consumatori.

Non avevo bisogno di acquistare grandi quantitativi perché vendevo

in buste dosi da 0.2/0.3 gr. Inoltre quando ho iniziato non avevo tanti clienti

e quello che comperavo mi bastava per 30/40 giorni. Preciso che acquistavo la

migliore qualità proposta dal mio fornitore. Costava CHF. 250.— per il

sacchetto da 5 gr.

Rivendevo la busta da 0.2 gr. a CHF. 40.- e quella da 0.3

a CHF. 50.-. Può darsi che per esempio. a __________, io abbia anche venduto

grammi interi a CHF 100.-, 120.- o 150.- l’uno”.

4.4

La Corte ha ritenuto

innanzi tutto attendibili le dichiarazioni di tutti gli acquirenti chiamati a

deporre, compresi gli autisti, poiché lineari e credibili, già solo per il

fatto che con tali dichiarazioni essi si sono assunti le responsabilità dei

loro atti, consci che per questi vi sarebbero state delle conseguenze penali. È

perciò insindacabile che l’imputato – che si è invece rivelato non credibile,

incline a raccontare bugie per tutta l’inchiesta tanto da arrivare a

professarsi un consumatore – ha venduto, fra marzo 2010 ed il momento

dell’arresto, almeno 527.5 grammi di eroina così come ascrittogli dal punto

1.1.1

al punto 1.1.14. dell’atto d’accusa. Vanno altresì confermati il punto

1.3

e 1.4. dell’atto d’accusa sulla base delle costanti e lineari dichiarazioni

del __________ e della __________. Per quanto riguarda __________, va detto che

anch’egli ha per finire accettato la condanna a vendite, per conto dell’accusato,

di 80 grammi d’eroina (DAC 84/2012 MP di cui all’Inc. 2012.812). A fronte della

dettagliata confessione di __________, la Corte ha anche accolto il punto 1.4.1

dell’atto d’accusa. Anche il punto 1.2 dell’atto d’accusa va confermato, per la

detenzione di 12,53 grammi d’eroina, lasciati a terra, il 29 dicembre 2011,

quando l’imputato ha eluso il controllo della polizia (cfr. consid. 4.7 della

sentenza).

L’entità del traffico messo in atto dall’imputato va accertata

anche in relazione agli acquisti dello stupefacente. Prima di tutto va detto

che __________, __________ e __________, riferiscono nel dettaglio di 12

trasferte oltre Gottardo volte all’approvvigionamento della sostanza, e la

Corte non ha avuto dubbi sulla loro credibilità, quindi ha determinato in 12 il

numero dei viaggi fatti da IMPU 1. La Corte poi non ha creduto a spostamenti

oltre Cantone per 30 o 40 grammi di stupefacente. Mai si sono viste nell’ambito

degli stupefacenti, dove si corrono i rischi ogni volta in cui ci si espone, delle

trasferte per l’acquisto di quantità così risibili. Ma ancor meno è credibile

l’accusato se si considera che per ogni viaggio dava all’autista un compenso di

5, rispettivamente 10 grammi di sostanza. Acquisti così ridotti, con compensi

del genere, nemmeno avrebbereo giustificato il senso e il costo del viaggio.

Vero è invece per la Corte, che, come per il primo viaggio - che va accertato

poggiandosi sulle granitiche dichiarazioni di __________ - l’accusato si è

spostato ogni volta per una partita di almeno 100

grammi. Indiziante a tal proposito, è il fatto che a dicembre del 2011, come

riferito dal __________, l’accusato era intenzionato a fare una trasferta per

una partita di droga pari ad un controvalore di CHF. 10'000.-/15'000.-, il che

significa, posto che il prezzo d’acquisto era di CHF. 50.- il grammo, che si

apprestava ad acquistare una partita di almeno 200

grammi d’eroina.

La Corte tuttavia, è ben conscia, che quando si tratta di

stupefacente, non sempre è facile determinare con certezza il quantitativo

esatto trafficato proprio perché si è confrontati a delle transazioni illecite

scevre dei normali dettami commerciali. L’esperienza insegna che un tossicomane

quando si rifornisce non fa la pesa con il bilancino ma va a stima, e sovente

se confrontato con la giustizia, tende piuttosto a sminuire le proprie

responsabilità.

Ciò detto, a fronte delle evidenze in atti, dell’imputazione così

come descritta al punto 1 dell’atto di accusa, dovendo tenere conto di

eventuali imprecisioni per quanto si è detto, la Corte ha concluso che

l’imputato ha trafficato, tra detenzione, acquisti, cessione, alienazione,

procura, almeno 1 chilogrammo di eroina.

4.5

Secondo l’art. 19 cpv. 1 LF

sugli stupefacenti (Stup) chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato

tra l’altro acquista, aliena, trasporta, importa, detiene o negozia per terzi

stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito

intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore ad un

anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è grave se l’autore

sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di

stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cpv. 2

lett. a), il che è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro

complesso (DTF 112 IV 113, con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12

grammi di eroina pura (DTF 109 IV 145, con la precisazione in DTF 119 IV 180 e

120.

IV 334). Per quanto riguarda invece l’aspetto soggettivo, occorre tenere

presente che le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante sono oramai una

realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211, cfr. anche 106 IV 232). IMPU 1 con

quanto fatto, si è reso autore colpevole d’infrazione aggravata alla Legge

federale sugli stupefacenti (punto 1 dell’AA), aggravata a motivo del

quantitativo di eroina trafficato.

4.6

L’imputato, tra gennaio 2011

e l’arresto, ha fatto, o tentato di far pervenire, alla sua famiglia in ___

delle somme di denaro per complessivi CHF 62.000.-. Su queste operazioni, ha

ammesso di avere affidato, il 26.01.2012, ad una sua conoscente, tale __________,

cittadina __________, studentessa presso l’istituto di __________, in procinto

di partire per l’__________, l’importo di CHF. 22'000.- affinché li consegnasse

a suo fratello in __________. Sennonché, il denaro è stato sottratto alla donna

in ragione di CHF 16'000.- da __________ (Inc. 2012.812) e per i restanti CHF

6'000.- è stato sequestrato dalla polizia (punto 2.1AA). IMPU 1 ha poi

riconosciuto di avere consegnato il 27 gennaio 2012 ad un altro corriere, tale __________

la somma di CHF. 25'000.-, sempre da consegnare al fratello in __________, ma

anche in questo caso solo CHF 10'000 sono giunti a destinazione; il resto,

sarebbe sparito nelle mani di una donna alla quale __________ avrebbe affidato

il denaro all’aeroporto poco prima d’imbarcarsi per evitare un controllo della

Guardia di finanza (AI 387, AI 399bis) (punto 2.4 AA). Va altresì accertato,

perché ammesso da __________, che l’accusato, il 18 gennaio 2011,

ha versato, appoggiandosi alla __________ di __________, su un conto intestato

a __________, CHF 3'000.- e CHF 4'000.-, (all. 5 AI 361), controvalore versato

da __________ in ___ su una relazione bancaria indicatagli dall’accusato (AI

339). Come risulta dagli accertamenti sull’utenza in uso all’imputato, egli ha

anche affidato CHF 8'000.- a __________ (AI 383 e AI 1 dell’Inc. 2012.812). Per

tutte queste operazioni, è indiscutibile che il denaro fosse il provento

dell’attività di spaccio, contrariamente a quanto ha voluto far credere

l’imputato. Il lavoro nero è stato fonte infatti di modeste entrate - accertate

così come ammesse dagli stessi datori di lavoro - percepite a distanza nel tempo

rispetto agli episodi accertati di riciclaggio, quindi verosimilmente usate per

vivere. Considerato che la legge punisce anche chi ricicla per sé; lo scopo

della norma è di punire chi vuol far perdere le tracce e meglio vuole celare il

provento di crimini, la Corte, a fronte delle lineari chiamate in causa delle

persone coinvolte, ha integralmente accolto il punto 2 dell’atto d’accusa.

4.7

Il 29 dicembre 2011 IMPU 1 ha

eluso un controllo di polizia, episodio che per la Corte, in fatto trova piena

conferma (AI 326), mentre non può essere fondato in diritto. Il proprio

favoreggiamento non costituisce un reato (n. 12, BSK Strafrecht II ad art.

286), motivo per il quale la Corte ha prosciolto l’imputato dal punto 3

dell’AA.

4.8

Venendo ai reati violenti

contro la persona. Il Procuratore al punto 4.1 dell’AA, preso atto dei colloqui

telefonici intercorsi tra il 28 e il 30 gennaio 2012 tra l’accusato e un

interlocutore __________, presumibilmente suo fratello __________, rispondente

all’utenza __________, nonché tra l’accusato e __________, reo di avergli

sottratto del denaro, ha ascritto al prevenuto di avere pianificato

l’istigazione al sequestro ed il rapimento di __________ in _____, con l’uso

della violenza e della minaccia, per ottenere il rimborso del denaro.

L’imputato, confrontato alle intercettazioni telefoniche, ha contestato

l’addebito, ammettendo solo di avere minacciato __________, imponendogli di

restituire il denaro entro un termine di 5 giorni (AI 383).

Per l’accusa inoltre, come descritto al punto 4.2 AA, dagli

ascolti telefonici del 31.01.12 delle ore 12.01 e delle ore 19.23, tra

l’imputato e la __________, (Doc. 12 e 13, all.5 AI 361), dal SMS 31.01.2012

delle 21.43, dai colloqui telefonici del 31.01 e 1.02.2012 tra l’accusato e

l’interlocutore avente in uso l’utenza __________, si evince che IMPU 1 ha

pianificato il sequestro e il rapimento in _____ di __________, anch’egli reo

di avergli sottratto del denaro, sequestro impedito per l’accusa solo grazie

all’arresto dell’imputato.

4.9

La Corte di contro, esaminate

le risultanze delle indagini telefoniche in atti, non ha trovato sufficienti

riscontri per suffragare entrambe le imputazioni. Il Tribunale federale ha già

avuto mo­do di precisare che la punibilità degli atti preparatori è data solo

qualora più atti concreti, eseguiti conformemente a un piano determinato,

denotino una volontà di delinquere tale da doversi ragionevolmente ammettere

che l'autore abbia a persistere nel suo proposito. Non occorre che costui sia

materialmente in procinto di passare all'azione. La legge non esige nemmeno che

gli atti preparatori si riferiscano a un reato concretamente definito per

quanto riguarda i tempi e il luogo (DTF 111 IV 155 consid. 2a pag. 157). Per

quel che concerne il caso di __________, la Corte, dai colloqui telefonici, non

ha ravvisato, e ha seri dubbi, che IMPU 1 abbia messo in piedi un vero e

proprio piano criminale determinato, trattandosi di dichiarazioni dell’accusato

confuse e scostanti, soprattutto intese a far capire che qualsiasi azione

futura ai danni della vittima era condizionata al pagamento del denaro entro un

termine di 5 giorni. La Corte dunque non ha raggiunto il convincimento della

colpevolezza dell’imputato, e lo ha prosciolto con formula dubitativa.

Nemmeno, nel caso di __________, la Corte ha maturato il

convincimento che l’imputato avesse affinato un piano d’ordine tecnico e

organizzativo per sequestrarlo. Anche qui dalle intercettazioni emerge una

grande confusione nel dire dell’accusato. Certo è che egli non sapeva dove

abitasse la presunta vittima. Neppure era riuscito ad avere un appuntamento con

la stessa, posto che la __________, non aveva ottenuto alcuna risposta da __________

alla richiesta d’incontro. Con ciò estremamente incerta risulta la prossimità

temporale tra il presunto piano e l’azione.

Ne consegue che, la Corte, nel dubbio, ha prosciolto IMPU 1, oltre

che dal punto 4.1, anche dal 4.2 dell’atto d’accusa.

4.10

Tra luglio 2009 e gennaio 2011

l’accusato, come più volte detto, ha lavorato come “tuttofare”, privo del

necessario permesso di lavoro, va dunque confermata l’imputazione di ripetuta

attività lucrativa senza autorizzazione, punto 5 dell’atto d’accusa.

4.11

La Corte, a fronte delle

credibili dichiarazioni di __________, ha confermato che l’accusato,

successivamente a marzo 2011, si è messo al volante della vettura Hyunday TI __________

senza essere titolare della licenza di condurre (AI 327), ascrivendogli il

reato di guida senza autorizzazione, punto 6 dell’atto d’accusa.

E. La pena

4.12

Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55, consid. 5.5).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza

anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente).

In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o

di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del

precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività

illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente; DTF 129 IV 6,

consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101,

consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid.

2.

).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così

come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55, consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad

una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55, consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,6B_67/2010,

consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.6B_585/2008, consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV

73, consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha,

così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73, consid.

4c; DTF 127 IV 97, consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,

consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

Occorre, dunque, valutare la colpa dell’imputato in funzione delle

circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente), valutando dapprima

le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponente)

e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).

Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai

reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a

ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le

circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

4.13

Qualificante la colpa di IMPU 1

è, dapprima, il quantitativo di stupefacente messo in circolazione. Si tratta

di 1 chilo di eroina con un grado di purezza non precisata. Applicato l’usuale

tasso di riduzione del 10% al quantitativo di droga smerciato di cui non può

più essere accertato il grado di purezza (cfr,

fra le altre, STF 18.10.2011 in 6B_600/2011), si ha che l’imputato ha trattato 100

grammi di sostanza pura. Si tratta di un quantitativo importante ritenuto come

l’applicazione del caso grave si configura oggettivamente, ex art. 19 cpv. 2

lett. a LStup, già a partire dai 12

grammi di eroina (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF

114.

IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF

del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011,

inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010,

consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc.6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15

marzo 2010, inc.6B_911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc.

6B_632/ 2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,

Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.;

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna 2010, ad art.

19.

LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.).

Va sottolineato che la quantità di droga trattata, pur non essendo

l’unico elemento di rilievo, è importante nell’ambito della valutazione della

colpa. Se infatti è vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità

di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di

un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di importanza per la

commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale

nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato

maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in

pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid.

2b; STF del 21 novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto

2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3).

Non vi è dubbio alcuno che la colpa dell’accusato è grave. IMPU 1

ha organizzato il suo traffico, sfruttando la dipendenza dei suoi clienti

tossicodipendenti, che, costretti da una situazione di miseria e di bisogno, in

cambio di qualche grammo d’eroina, si sono adoperati a fargli d’autista per il rifornimento

della droga in Svizzera. Egli non è quindi un piccolo spacciatore, ma, per

l’approvvigionamento della droga, è stato in grado di stabilire contatti con

fornitori fuori Cantone, rivelando nell’attività delinquenziale un certo

spirito imprenditoriale e una buona capacità di muoversi nell’ambiente dei

trafficanti (STF del 13 aprile 2010, inc.6B_1040/2009).

Grave è pure la reiterazione dell’agire su due lunghi anni, con la

ripetizione dei viaggi per rifornirsi di stupefacente e le ripetute vendite,

che dimostrano una solida determinazione nel delinquere, continuata anche dopo

l’elusione al controllo della polizia.

Sulla gravità della colpevolezza, incide il fatto che egli ha

agito per puro lucro. Non è infatti un consumatore, come ad un certo punto ha

voluto far credere agli inquirenti; può, dunque, tranquillamente definirsi uno

spacciatore “puro”. Appesantisce perciò la sua colpa il fatto che, egli, per

bramosia di denaro, quale richiedente d’asilo, invece di comportarsi

correttamente nel nostro Paese che momentaneamente lo ospita, incurante della

salute di tutte le persone che ne fanno uso, non trova di meglio che mettersi a

spacciare eroina.

L’accusato, risulta incensurato, ma questa considerazione non è

un’attenuante ma un fattore neutro nella determinazione della colpa.

Egli non ha nessuna attenuante, neppure può vantare una buona

collaborazione con gli inquirenti ritenuto come le sue scarse ammissioni siano,

in sostanza, sempre andate a rimorchio delle scoperte degli inquirenti: se è

vero che tacere è diritto di ogni imputato, è anche vero che chi decide di

avvalersi di tale facoltà non può pretendere gli sconti di pena che, invece,

vanno concessi a chi collabora attivamente con polizia e magistratura. La

difesa, quale attenuante, ha parlato del vissuto dell’imputato che la Corte ha

preso in debita considerazione, e del buon comportamento da questi mantenuto in

carcere, argomento che è parso invece insostenibile considerato che l’accusato

si è impiastricciato il viso ed ha imbrattato la sua cella con le proprie feci

(AI 197).

Ad aggravare la colpa dell’imputato, il concorso di reati che

comunque ha inciso ben poco sull’entità della pena complessiva.

In conclusione, tutto ciò ponderato, tenuto altresì conto dei

proscioglimenti, la Corte, ha commisurato la pena a carico dell’imputato in 4

anni e 3 mesi, evidentemente da espiare.

4.14

Da ultimo, la Corte ha

ordinato la confisca della sostanza stupefacente, da distruggere, di CHF

6'870.-, nonché di 3 schede SIM da ricondurre al traffico di droga.

4.15

La

tassa di giustizia di CHF 1'000.- e le spese processuali

sono state poste a carico dell’imputato, fatta eccezione per le spese della

difesa d’ufficio, che sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4

CPP.

Visti gli art. 12, 40, 47, 49,

51, 69, 70, 305bis CP;

19.

LStup;

115.

LStr;

95.

LCStr

135, 422 e segg.

CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

IMPU 1,

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di eroina tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo marzo 2010- 01 febbraio 2012,

ripetutamente detenuto, acquistato, offerto, alienato e procurato

almeno 1 kg di eroina;

1.2

riciclaggio di denaro,

ripetuto

per avere,

a __________,

nel periodo gennaio 2011- 01 febbraio 2012,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali per un

importo complessivo di fr. 54'000.-, sapendo che provenivano da un crimine;

1.3

attività lucrativa senza

autorizzazione, ripetuta

per avere,

a __________, __________, __________ e __________

nel periodo luglio 2009 – gennaio 2011

ripetutamente svolto attività lucrativa quale “tuttofare”, privo

del necessario permesso di lavoro;

1.4

guida senza autorizzazione

per avere,

a __________ ed in altre località,

successivamente al

marzo 2011

condotto su pubblica via un veicolo a motore senza essere titolare

della licenza di condurre richiesta;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

IMPU 1 è prosciolto dalle

imputazioni di impedimento di atti dell’autorità e atti preparatori punibili.

3.

Di conseguenza,

IMPU 1,

è condannato:

3.1

alla pena detentiva di

4.

(quattro) anni e 3 (tre) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi.

4.

È ordinata la confisca di

fr. 6'870.-, di 12.53 grammi di eroina (da distruggere) e di 3 schede SIM

(reperti 19466, 19477, 19473). Per il resto gli oggetti sequestrati, indicati

nell’atto d’accusa, sono dissequestrati in favore dell’imputato, previa

cancellazione delle memorie dei telefoni cellulari.

5.

Le spese per la difesa d’ufficio

sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La

retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello

va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto

oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della

sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di

revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente, i.a. il giudice a

latere La segretaria

avv. Manuela Frequin-Taminelli

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 20'122.--

Traduzioni fr. 4'053.--

Spese diverse fr. 30.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 153.55

fr. 25'358.55

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