72.2013.82
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14 ottobre 2013Italiano63 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2013.82
Lugano,
14 ottobre 2013/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Claudio
Zali, Presidente
GILA 1
GILA 2
MLaw Barbara
Pezzati, Segretaria
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IMPU 1
rappresentato da DUF 1
in carcerazione preventiva dal
01.02.2012 al 18.04.2012 (78 giorni)
posto in esecuzione anticipata
della pena dal 19.04.2012
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 75/2013 del 15 luglio 2013 emanato dal Procuratore
Pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere essere tale da mettere in pericolo direttamente o
indirettamente la salute di molte persone,
e meglio per avere,
senza esserne autorizzato, fra marzo 2010 ed il momento dell’arresto,
ripetutamente acquistato, trasportato, detenuto, venduto e procurato un
quantitativo di eroina pari ad almeno 1.2
kg, dei quali almeno 1'115 gr. alienati e 85 gr. ceduti in contropartita di
favori,
stupefacente previamente acquistato per un costo di CHF 50.-- il
gr. e trasportato da __________ e da altre località oltre Gottardo a __________,
da uno o più non meglio identificati corrieri denominati “__________”,
il tutto – eccezion fatta per l’eroina data in compenso ai correi
trasportatori (ca. 40 gr. complessivi per __________, di cui 15 gr. ammessi dal
qui imputato, e ca. 40 gr. complessivi per __________, di cui 10 gr. ammessi
dal qui imputato) ed a __________ per avergli presentato quale fornitore di
eroina nel corso di giugno 2010 uno dei non meglio identificati “__________” –
destinato alla vendita al dettaglio in Ticino, segnatamente a __________,
in particolare per avere:
1.1. venduto o procurato
in altro modo, fra il mese di marzo 2010 ed il momento dell’arresto, a __________
ed in altre imprecisate località, in molteplici occasioni, un imprecisato
quantitativo di eroina, ma almeno gr. 564.97/579.97 a consumatori locali non
identificati e gr. 620.03/ 635.03 a tossicomani identificati, e meglio per
avere
1.1.1. venduto fra il
mese di giugno 2010 ed il mese di dicembre 2011,
a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ un quantitativo
complessivo pari ad almeno 4 gr. di eroina in buste dosi da 0.5 gr. ciascuna al
prezzo di CHF 50.-- cadauna;
1.1.2. venduto fra il
mese di marzo 2011 ed il mese di novembre 2011,
a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ 40/50 gr. di
eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna;
1.1.3. venduto fra il
mese di giugno 2011 ed il mese di dicembre 2011,
a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ un quantitativo
complessivo pari ad almeno 50 gr. di eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo
di CHF 50.-- cadauna;
1.1.4. venduto fra il
mese di giugno 2011 ed il mese di dicembre 2011,
a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ almeno 25.5 gr. di
eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna;
1.1.5. venduto fra il
mese di luglio 2011 ed il mese di novembre 2011,
a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ un quantitativo
complessivo pari ad almeno 10 gr. di eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo
di CHF 50.-- cadauna;
1.1.6. venduto fra il
mese di agosto 2010 ed il mese di dicembre 2011,
a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ almeno 39 gr. di
eroina in parte in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna ed in
parte in buste dosi da 1 grammo al prezzo di CHF 100.-- cadauna;
1.1.7. venduto fra
l’estate 2011 ed il mese di dicembre 2011,
a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ almeno 10 gr. di
eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna;
1.1.8. venduto fra il
mese di settembre 2011 ed il mese di dicembre 2011,
a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ almeno 25 gr. di
eroina in parte in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di 50.-- cadauna ed in parte
in buste dosi da 1 grammo al prezzo di CHF 100.-- cadauna;
1.1.9. venduto fra il
mese di ottobre 2011 ed il mese di gennaio 2012,
a __________ ed in altre imprecisate località, ad __________ almeno 20 gr. di
eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di 50.-- cadauna;
1.1.10. venduto fra il
mese di novembre 2011 ed il mese di dicembre 2011,
a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ almeno 10/15 gr.
di eroina in buste dosi da 1 grammo al prezzo di CHF 100.-- cadauna;
1.1.11. venduto fra il
mese di marzo 2011 ed il mese di marzo 2012,
a __________ ed in altre imprecisate località, ad __________ 3 gr. di eroina
in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 40.-- cadauna;
1.1.12. offerto nel corso
di giugno 2010 a __________ un minigrip da 5 gr. di eroina quale compenso per
avergli presentato un suo fornitore di __________, un non meglio identificato “__________”,
procedendo l’imputato all’acquisto di 100 gr. di eroina da questo spacciatore;
1.1.13. venduto fra il
mese di dicembre 2010 ed il mese di dicembre 2011,
a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ almeno 26 gr. di
eroina in buste dosi da 0.2/0.3 gr. al prezzo di CHF 35/40.-- cadauna, nonché offerto
40 gr. di eroina quale compenso per gli 8 viaggi effettuati assieme per
l’acquisto di eroina oltre Gottardo ed il trasporto a __________ dello
stupefacente, il tutto fra il mese di agosto 2010 ed il mese di novembre 2011;
1.1.14. venduto fra il
mese di novembre 2010 ed il mese di febbraio 2012,
a __________ ed in altre imprecisate località, a __________ almeno 180 gr. di
eroina in buste dosi da 0.2/0.3 gr. o 0.5 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna
nonché da un grammo al prezzo di CHF 100.-- cadauna, nonché offerto 40
gr. di eroina quale compenso per i 4 viaggi effettuati assieme per l’acquisto
di eroina oltre Gottardo ed il trasporto a __________ dello stupefacente, il
tutto fra il mese di novembre 2010 sino al momento dell’arresto;
1.2. posseduto, in
data 29 dicembre 2011, a __________, 12.53 gr. di eroina, quantitativo
interamente destinato alla vendita e sequestrato;
1.3. consegnato a __________,
ad inizio gennaio 2012, un quantitativo di eroina destinato alla vendita pari
ad almeno 80 gr., successivamente consegnato e/o venduto da __________,
segnatamente a:
- __________, nel corso del
mese di gennaio 2012, in ragione di almeno 20 gr.;
- __________, nel corso del
mese di gennaio 2012, in ragione di almeno 0.6 gr., in buste dosi da 0.3 gr. al
prezzo di CHF 50.-- cadauna.
1.4. fatto preparativi volti
all’acquisto di eroina destinata alla vendita, in particolare per avere
1.4.1. proposto nel
mese di dicembre 2011, a __________, ad __________ di accompagnarlo in macchina
a __________, indicandogli di voler acquistare oltre Gottardo eroina per un
controvalore di CHF 10/15'000.--, operazione poi sfumata a causa del rifiuto di
__________;
1.4.2. intermediato telefonicamente
in data 01.02.2012 con l’interlocutore avente in uso l’utenza telefonica
__________ (il proprio fornitore ‘__________’), l’acquisto da parte di __________
di eroina per un controvalore di CHF 2'000.--;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo
e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cifra 1 e 2 lett. a LStup;
2. riciclaggio di denaro
per avere, a __________, nel periodo compreso fra gennaio 2011 ed
il momento del fermo,
ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali per un importo complessivo di CHF 62'000.--, sapendo che
provenivano da un crimine, ovvero dal suo traffico di eroina in Ticino, e
meglio per avere,
2.1. inviato in due
distinte occasioni, in data 18 gennaio 2011, appoggiandosi alla sede di __________
di __________, CHF 3'000.-- e CHF 4'000.--, importi versati su relazione
bancaria accesa in Svizzera da __________, cittadino __________ residente a __________,
il quale, potendo impiegare in compensazione averi propri già in _____, avrebbe
fatto pervenire il controvalore al destinatario finale in __________, fratello
dell’imputato;
2.2. lasciato in non meglio
precisate circostanze di tempo e di luogo nelle mani di __________ l’importo di
CHF 8'000.--, controvalore in contanti della vendita di eroina, affinché lo
custodisse per successiva restituzione, l’imputato essendosi reso latitante a
seguito dell’episodio di cui sub 3;
2.3. consegnato in data 26
gennaio 2012 a __________, cittadina __________ soggiornante presso __________
a __________, l’importo di CHF 22'000.--, denaro da consegnare l’indomani in ___
ad uno dei fratelli dell’imputato, denaro poi sottratto in ragione di CHF
16'000.-- da __________ e, per il resto, ovvero CHF 6'000.--, rinvenuto e posto
sotto sequestro;
2.4. consegnato in data 27
gennaio 2012, a __________, a __________, cittadino __________, l’importo di
CHF 25'000.-- onde farlo pervenire l’indomani in ____ ad uno dei fratelli
dell’imputato;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 305bis CP;
3. impedimento di atti
dell’autorità
per avere a __________ il 29 dicembre 2011
impedito ad agenti di polizia di compiere atti che rientravano
nelle loro attribuzioni, e meglio per aver eluso un controllo di polizia in via
__________ a __________ alle ore 13:30, dandosi alla fuga in direzione del
grande magazzino __________, abbandonando in tale occasione sul campo stradale
un telefono cellulare e 5 sacchetti minigrip contenenti complessivamente 12.53
gr. di eroina (peso lordo complessivo 18.7 gr.), rendendosi così irreperibile e
ostacolando in tal modo le verifiche e gli accertamenti che gli agenti di
polizia si apprestavano a compiere nei suoi confronti;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 286 CP;
4. atti preparatori
punibili
per avere
telefonicamente, a fine gennaio 2012
preso, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o
organizzative la cui natura ed estensione dimostrano ch’egli si accingeva a
commettere i seguenti reati
4.1. istigazione a sequestro di
persona e rapimento, lesioni gravi, ev. omicidio intenzionale
per avere
in data 28-30 gennaio 2012
indicato al proprio interlocutore avente in uso l’utenza
telefonica di operatore _______:
“[…] porta qualcuno con te […] anche con un bastone se vuoi,
oppure con una lama, dagli una botta in testa e buttalo in un dirupo dove non
lo trova nessuno quel figlio di puttana! […]” (trad. colloquio telefonico
28.01.2012, ore 14:46) e, successivamente: “[…] Appena lo vedi
immobilizzalo e toglili tutto quello che ha addosso, qualsiasi documento,
passaporto o cosa che ha in tasca. Poi picchialo, tanto questi _______ senza
documenti non possono chiamare la polizia, al massimo se arrivano gli dici che
ti voleva derubare e ti stai difendendo. Tanto anche se succede arrestano lui
visto che non ha niente. Dici alla polizia che voleva farti del male. Fino a
quel momento picchialo, portagli via i soldi ed i documenti. Oltre a quei
15'000 portagli via tutto! […] sì, va bene, porta lui, ma non usare la tua
auto, andate con l’auto di qualcun altro, comunque sia dovete portare a termine
questo compito, è molto importante mi raccomando! […] Ha fatto questo enorme
errore e adesso deve essere punito nel giusto modo, mi sembra il minimo! Se non
muore deve ricordarsi per tutta la vita di cosa ha fatto! Spaccagli la mascella
e tutte le ossa! 15'000 franchi non sono nulla, sono in buone condizioni qui,
però deve capire che un _______ del cazzo non può fregare un _______, faglielo
capire! Se mi capita sotto tiro lo faccio a pezzi io qui! […]” (trad.
colloquio telefonico 28.01.2012, ore 14:51), ordinando inoltre: “[…] andate
a spaccare la faccia di quegli _______ di merda! In qualunque caso dovete
essere in tre o quattro compreso l’autista. Comunque prima chiedigli la
ricevuta della dogana, quella sulla quale c’è scritto del ritiro dei soldi. Se
non ce l’ha spaccategli la faccia. Comunque prendi i soldi che ti deve e
nascondili bene in tasca se te li da! […] Prima nascondete l’auto in un posto
dove nessuno possa vedere la targa. Poi fate il possibile per riavere i soldi e
spaccategli la faccia e mandatelo all’ospedale come minimo! […] andate, sono
solo in due, prima picchiatelo con i bastoni, gli fate del male, prendete i
soldi e anche tutti i documenti. Prendigli via la giacca e tutti i vestiti che
ha addosso, così dovrà darti i soldi per forza, ammazzalo, fallo a pezzetti!
[…] Fai in modo che non si accorga di quello che volete fare, posteggiate
l’auto lontana, state attenti, non fatevi vedere tutti subito. Prendilo a
bastonate e finisci la storia! Perché lui è _______. Fai in modo che sembri che
ti stai difendendo, almeno avrai anche la polizia dalla tua parte! Gli _______
in _______ non hanno nessun diritto, se arriva la polizia li rimandano diretti
in __________! La polizia dev’essere comunque l’ultima tua preoccupazione!
Mettilo a posto come si deve! […]“ (trad. colloquio telefonico 28.01.2012,
ore 15:43), aggiungendo: “[…] Prendi un autista e dagli 50'000 _______ e
fallo contento in un qualche modo, portalo fuori a mangiare ad esempio, e
spiegagli tutta la storia di questo _______ che vuole rubarci tutti i soldi e
che non è possibile che glieli abbiano ritirati all’aeroporto, convincilo della
storia e fattelo amico. Digli che vuole rubarci 15'000 franchi e che è un
bastardo che racconta solo bugie! Spiegagli bene tutto! Gli autisti che ci sono
lì sono di _______. Appena arrivano quei bastardi picchiateli fino alla morte e
portategli via anche tutti i documenti […] ricordati: la cosa più importante è
portargli via i documenti! Perché hanno solo il passaporto _______ e non
possono più tornare in Svizzera e anche se li prendono li rimandano al loro
paese […]” (trad. colloquio telefonico 28.01.2012, ore 19:54).
precisando
l’indomani, 29 gennaio 2012, al proprio interlocutore avente in uso l’utenza
telefonica di operatore _______, che: “[…] lui [_______] non c’è, c’è
solo suo fratello e pensa che siamo dei venditori. Cosa sta pensando suo
fratello? Suo fratello dice che è via per due o tre giorni e ha la garanzia
[che] quando torna ci restituisce tutto […] devono capire che due
_______ del cazzo non posso fregare me, devono imparare! Devono capire che io
non sono un asino che non capisce niente! Anche uno scemo capisce che se ti
prendono i soldi in un aeroporto europeo non ti lasciano andare e tengono i
soldi in custodia finché li raggiungi con un avvocato e ti giustifichi. Magari
in _______ c’è la possibilità che se li tengano e ti lascino andare, ma qui in
Europa non è così! Ti ricordo che mi avevano preso con dei soldi e ho passato
una notte in cella? E poi sono dovuto tornare con avvocati e tutto? Non è
possibile! Questo _______ di merda crede che io sia uno stupido, che non
capisco niente! Dovete fargli capire che non è così, che se voglio lo faccio
fare a pezzetti, che non può scherzare con la gente come me, non è così facile!
[…] può rimanere o ritornare, non mi interessa, ha preso 10-15'000 franchi e
li ha spesi, non è così facile la vita, deve capirlo! Appena torna qui gli
faccio vedere io! Domani già lo chiamo! […] quando tornate, parcheggiate
e quando escono prendete tutti i loro documenti e picchiatelo a sangue! Devono
capire l’errore che hanno fatto! Comunque dopo chiamo ancora, quando torna in
Svizzera vedrà l’inferno ogni giorno, do 1'000 franchi a una persona che lo
ammazza di botte ogni giorno! Adesso ci mancava solo che degli _______ mi
facessero questi scherzi! Intanto per adesso sarà in _______ ancora per 20
giorni […] sì domani li chiamo e li minaccio tutti, ma non gli dico
niente dei nostri programmi, tu devi andare là e spaccargli la testa a tutti
quegli _______ di merda, portagli via i documenti, tanto se arriva la polizia
li rimanda tutti indietro nel loro paese a calci in culo! […] Io non ho
problemi di soldi, rimanete in _______, vi pago tutto, e quando tornate andate
ancora in tre o quattro, anche con _______, almeno li ammazzate di botte e fate
capire loro chi comanda […]” (trad. colloquio telefonico 29.01.2012, ore
00:02), aggiungendo, via SMS che: “Finché sono qua in Svizzera aspetterò _______,
e non lo lascerò uscire dalle mie mani fino a quando avremo fatto i conti”
(trad. SMS 29.01.2012, ore 00:41), che se davvero _______ è disposto a
consegnare i soldi che trasportava di dargli “5 giorni”, ma comunque:
“[…] va bene, da una a 10 persone costa 500 franchi a testa, qui non è
nulla, là è un milione e mezzo di _______ […] gli ho parlato e gli ho
detto che gli do 5 giorni, o da i soldi qua oppure in _______ o lo faccio
ammazzare in _______ stesso, portami o il pugile o l'accoltellatore, digli che
Fatti
i soldi sono già pronti, io non ho problemi di soldi, vedi cosa riesci a fare.
Finalmente uscirà come un cane da casa sua, o lui o suo fratello […]”
(trad. colloquio telefonico 29.01.2012, ore 10:49)
l’interlocutore all’altro capo della linea essendo uno dei
fratelli dell’imputato,
vittima designata identificata in __________, al quale l’imputato,
in data 27 gennaio 2012, ha consegnato l’importo di CHF 25'000.-- affinché
l’indomani, giunto in __________ per via aerea, consegnasse detto importo ad un
fratello dell’imputato,
denaro verosimile provento di reato di cui sub. 1, ed oggetto di
atto vanificatorio di cui sub. 2,
vittima stessa contattata telefonicamente dall’imputato in data 29
gennaio 2012 all’utenza __________, ore 11:31 (“[…] __________, guarda, ti
ho dato 5 o 6 giorni di tempo per restituire i soldi, o qua o in __________, ho
dato la tua foto a mio fratello, e mio fratello ha impiegato due picchiatori,
con quei 500 che gli ho dato, ti mettono a posto loro […] stai attento, stai
attento __________, vieni qui, e dai i soldi, io non posso capire queste
cavolate, proprio nulla. Ovunque hai nascosto i soldi, prendili e portali. Io
sono molto nervoso. Ieri notte non ho dormito assolutamente fin’ora, non
peggiorare la tua situazione. __________ non peggiorare la situazione! Quella
storia che mi hai raccontato è credibile solo per un bambino! Come se
sequestrassero della droga da me e io dico alla polizia che la droga non era
mia ed era di un’altra persona. La polizia non è che va a prendere solo quell’altra
persona, ma sarò anche io a pagare per il mio crimine. Non è così? Stai
raccontando puttanate immense, sia a me che a te stesso. Prendi quei soldi, è
meglio che li restituisci e finisci la storia! […] sì, sì, è così, stai facendo
il bastardo! Quindi di conseguenza si deve fare il bastardo con te! Cosa
avresti pensato che succedesse? Ascolta, non giurare, io non credo in nessun
giuramento! Guarda, hai solo una possibilità, prendi quei soldi e me li porti
qua. Sai che io qua ho un sacco di soldi, se dall’__________ esci vivo,
arriverai qui in ogni caso, e qui ci sono io, ti dico solo questo! Oltre a quei
15'000 che hai, aggiungo altri 15'000, così che diventino 30'000 franchi! Qua
per mille franchi lo sai anche tu cosa possono farti! Do 1'000 franchi ad una
persona e sai che cosa ti può fare! Do anche le tue foto a loro, quella persona
viene a __________ e ti cerca per 10 giorni! Stai a vedere! Tu pensi che io non
ho esperienza? Pensaci! E non che l’altra gente pensi poi che sia un
rincoglionito, mi stai raccontando storie! […] ascolto solo, io non sono nulla,
solo pago e do i soldi, e ti uccidono, senza sporcarmi neanche le mani. Anche
là ho pagato un milione di __________ ad una persona. Ti sto dicendo le cose in
faccia, e non organizzo messe in scena come te, io non racconto bugie! Ho dato
i soldi a mio fratello per pagare due persone che vengano con lui a casa di tuo
fratello, sanno anche dove si trova la casa! Continua a scappare da casa sua,
non so dove tu voglia fuggire! In ogni caso dovrai ritornare qui! Non lasceremo
neanche il tuo fratello in pace! E poi picchiano sia te che lui […] hai
sbagliato ad andare a nasconderti a casa! Hai pensato di fare il furbo. Che
loro arrivano e non ti fanno nulla. Sì, magari in quel momento non ti faranno
nulla, poi siete anche andati a chiamare la polizia che è arrivata e ha fermato
anche la loro macchina. Ok? Va bene? Cosa pensi? […]”, trad. coll. cit.)
informando l’interlocutore avente in uso l’utenza telefonica di
operatore __________ che “[…] ho chiamato [_______] e gli ho detto di
avere pagato un milione di _______ a due uomini che vanno a prenderlo a casa e
lui come risposta mi ha detto che se avesse avuto qualcosa da nascondermi di
certo mi avrebbe dato l’indirizzo sbagliato, e non quello dove vive la sua
famiglia. Sono tutte cazzate! Quell’_______ bastardo racconta solo bugie!
Intanto gli abbiamo dato ancora 5 giorni di tempo. Tu stai a _______ e prepara
i soldi per i due picchiatori che appena ci sarà bisogno li chiami e finiamo la
storia. Non mi porta se beccate lui e suo fratello, gli dobbiamo dare una
lezione sul serio questa volta, non la passa liscia! […] l’ho chiamato e gli ho
detto di consegnare i soldi o qua o in _______ che se non ne esce vivo, quando
lo becchi portagli via anche il passaporto! Non può scappare vivo dall’_______,
se scappa e arriva qua lo metto apposto io! Per lui è finita! […] in __________
è più facile fare il lavoro, qui in Svizzera risulterebbe più difficile e più
caro, quindi fatela finita lì, vedete di riuscire a prenderlo e farlo fuori o
mandarlo all’ospedale che deve imparare! Deve ridare quei soldi e deve prendere
un sacco di botte perché deve capire che non può fregarci! […]” (trad.
colloquio telefonico 29.01.2012, ore 11:39)
ricordando in data 30.01.2012 all’interlocutore avente in uso
l’utenza telefonica di operatore __________: “[…] adesso sono passati uno o
due giorni? Sabato, sabato andate, perché non vale la pena andare di venerdì,
c’è la possibilità che siano fuori casa, sabato mattina partite che arrivate a _______
a mezzogiorno. Poi nascondetevi in un posto finché li trovate. Se anche
rimanete una o due notti in un ostello o da qualche altra parte fa niente,
pagali. Ho già mandato le sue foto tramite e-mail, e-mail di _______ […]
accoltellalo e ammazzalo, che non faccia mai più questo tipo di cazzate e se
puoi in due o tre persone prendetelo e portatelo in un posto e legatelo per due
o tre giorni, finché lui ammetta tutto e picchiatelo così tanto che finisca
all’ospedale, fai così! […] sarà così, con loro basta che li paghi e loro lo
accoltellano e lo ammazzano […] devi pagarli come ti dico, che quando li
incontri non devi dare tutti i soldi in una volta, li paghi per esempio 100
a testa, e poi il resto, fin quando avranno finito il lavoro […] questi sono
così, quando picchiano devi dargli i soldi, dobbiamo dargli i soldi subito […]
per venti giorni è in _______, se loro possono fare qualcosa devono picchiarlo,
renderlo disabile o ammazzarlo, così i soldi spariscono ugualmente, però ha i
soldi, ha detto che i soldi sono stati presi all’aeroporto. Se potete portarlo
per qualche giorno da qualche parte, in modo che lui stesso ammetta che gli
dispiace ciò che ha fatto. È così. Gli _______ non posso fare nulla, non
possono deporre neanche una denuncia, perché non hanno un documento di dimora
[…]” (trad. colloquio telefonico 30.01.2012, ore 19:50)
non potendo più dare ulteriori disposizioni o monitorare
l’andamento in __________ dei piani predisposti a causa dell’arresto avvenuto
in data 1. febbraio 2012.
4.2. sequestro di persona e
rapimento, ev. rapina
per avere
indicato in data 31 gennaio 2012 al proprio interlocutore avente
in uso l’utenza telefonica __________, la necessità di assoldare manodopera
locale a __________, in appoggio al proprio intervento diretto e di quel suo
interlocutore,
per tendere un agguato per strada a __________, privare della
libertà la vittima designata, conducendola contro la propria volontà in luogo
da definirsi ove indurla con forza, minaccia e violenza a farsi consegnare
almeno CHF 30'000.--,
non sapendo fornire un indirizzo preciso, ma sottolineando di
sapere dove e presso chi la vittima si starebbe nascondendo dall’imputato a __________,
finalizzando ulteriormente il piano in occasione del colloquio
telefonico sempre di data 31.01.2012, ore 12:01,
organizzando con __________ un passaggio in macchina per
raggiungere assieme __________ l’indomani, 01.02.2012, __________ desiderando
acquistare eroina per CHF 2'000.--, ovvero 40 gr. posto un prezzo di CHF 50.--
il grammo,
sapendo __________ che l’imputato doveva andare a cercare un “bastardo”,
senza volerla coinvolgere oltre il passaggio in macchina (colloquio telefonico
31.01.2012, ore 19:23), se non invitandola nel corso del medesimo colloquio a:
“[…] mandare un messaggio a ‘_______’ (fonetico) e digli
che vuoi ridargli i soldi e saldare il debito, CHF 700.- che hai con lui e poi
fammi sapere cosa ti [dice]” (coll. cit.), ciò che ella fece, senza
ottenere risposta,
che il “bastardo” era dunque quello a lei noto a cui lei
doveva a sua volta dei soldi per acquisti di eroina così come sub. 1.3,
vittima identificata in __________, reo di aver sottratto CHF
16'000.-- dei CHF 22'000.-- complessivi consegnati a contanti in data
26.01.2012 a __________ ai fini di cui sub 2.3, nonché depositario di ulteriori
CHF 8'000.-- lasciatigli in deposito dall’imputato,
anticipando le proprie intenzioni all’avente in uso l’utenza
telefonica __________, via SMS, in data 31.01.2012 (“Domani miei amici
troveranno casa di _______. Io vengo con tre _______ lì”, trad. SMS
31.01.2012, ore 21:43),
affinando gli accordi con l’interlocutore avente in uso l’utenza
telefonica __________ in data 1. febbraio 2012, ore 11:00 (“[…] Ok facciamo
così anche io arrivo con macchina con lei così quando arrivo quattro e mezzo arrivo
alle cinque cerchiamo perché [c’è] un ragazzo che conosco a _______ lui
sa suo amico dove vive dobbiamo trovare dobbiamo prendere quel ragazzo dobbiamo
andare dopo le cinque perché lui lavora fino alle cinque […]”, coll. cit.),
atteso che __________ e l’imputato sono stati tratti in arresto il
1. febbraio 2012 mentre l’imputato si stava accomodando nel di lei veicolo a
motore,
e che al momento del fermo l’imputato è stato trovato in possesso
di 1 coltello serramanico nuovo, marca CRKT, modello _______.
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 260bis CP, in
combinazione con gli art. 24, 111, 122, 140 e 183 CP;
5. attività lucrativa
senza autorizzazione
per avere,
nel periodo compreso fra luglio 2009 e gennaio 2011,
a __________, __________, __________ e __________ (GR)
ripetutamente svolto attività lucrativa quale “tuttofare”, privo
del necessario permesso di lavoro, e meglio nelle seguenti circostanze:
5.1. fra luglio 2009 e
febbraio 2010, alle dipendenze di __________, percependo un importo complessivo
pari a ca. CHF 2'000.--;
5.2. nel corso del mese di
luglio 2009, alle dipendenze di __________, presso l’azienda agricola di
questi, percependo un importo complessivo pari a ca. CHF 110.--;
5.3. fra settembre/ottobre
2009 e gennaio 2010, alle dipendenze di __________, presso il grotto __________,
percependo un importo complessivo pari a ca. CHF 6'000.--;
5.4. fra novembre 2010 e
gennaio 2011, a __________ alle dipendenze di __________, percependo un importo
complessivo pari a ca. CHF 280.--;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. c LStr;
6. ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere,
successivamente a marzo 2011,
a __________ ed in altre località
ripetutamente condotto su pubblica via il veicolo Hyundai targato __________
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr;
visto inoltre lo scritto del Procuratore Pubblico PP 1 del
18 luglio 2013, viene così rettificato il pto. 4.1. dell’atto d’accusa nr. 75/2013
del 15 luglio 2013, e meglio:
4.1. istigazione a sequestro di
persona e rapimento, lesioni gravi, ev. omicidio intenzionale
per avere
in data 28-30 gennaio 2012
organizzato telefonicamente con il proprio interlocutore avente in
uso l’utenza telefonica di operatore __________, verosimilmente il fratello __________,
il rapimento a __________ di __________, reo di non essere in
grado di consegnare l’integralità dell’importo a contanti (CHF 25'000.--)
affidatogli in data 27 gennaio 2012 affinché lo trasportasse l’indomani dalla
Svizzera in _____ e lo trasmettesse come da istruzioni,
denaro verosimile provento di reato di cui sub. 1, ed oggetto di
atto vanificatorio di cui sub. 2,
chiedendo reiteratamente al proprio interlocutore telefonico di
assoldare in loco almeno due uomini pronti a dare man forte
(picchiatori/accoltellatori),
__________ dovendo venir condotto contro la propria volontà in
luogo adeguato, il fratello e gli uomini di mano dovendogli impartire una
adeguata ‘lezione’ a suon di pugni e pugnalate, con il rischio scientemente ed
esplicitamente accettato che le lesioni gravi così da cagionarsi possano
eventualmente comportarne il decesso (“farlo fuori o mandarlo all’ospedale,
che deve imparare”, trad. colloquio telefonico 29.01.2012, ore 11:39),
ordinando il 30 gennaio 2012 di procedere sabato 4 febbraio 2012,
avendo avuto conferma che i ‘professionisti’ erano stati assoldati, disposti ad
agire (cfr. colloquio telefonico 30.01.2012, ore 19:50),
non potendo più ulteriormente agire a causa dell’arresto avvenuto
in data 1. febbraio 2012.
Presenti:
§
il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del
Ministero
Pubblico;
§ l’imputato IMPU 1,
assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
§ in qualità di
interprete per la lingua _________, __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore
15:42.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva
le seguenti conclusioni:
ricorda che l’inchiesta prese avvio dall’eluso controllo di
polizia a __________, quando l’imputato, in procinto di concludere una vendita
di eroina si accorgeva della presenza degli agenti e fuggiva quindi in sella al
proprio rampichino, perdendo però il proprio telefono cellulare ed un sacchetto
contenente 12 gr di eroina. Da questo fatto presero avvio le intercettazioni
telefoniche dalle quali si rilevava che presumibilmente l’imputato aveva
interrotto gli atti di spaccio e che lo stesso si stava preparando ad andare a __________
allo scopo di recuperare del denaro, provento del traffico illecito, a lui
sottratto. Dalla sorveglianza telefonica risultava inoltre come l’imputato avesse
preso serie e concrete disposizioni per perseguire le persone che gli avevano
sottratto del denaro che lo stesso gli aveva affidato al fine di vanificare le
possibilità di verificarne la provenienza. In un primo caso a __________ ed un
secondo in _____. In entrambi i casi l’imputato avrebbe pagato dei terzi per
usare violenza al fine di recuperare il maltolto e per fargli capire la lezione
anche tutto ciò che il malcapitato possedeva.
La soglia di 1.2 kg di eroina indicata nell’AA è un’approssimazione
per difetto, infatti è notorio che gli acquirenti dichiarano sempre la metà o
addirittura un terzo di quanto effettivamente acquistato. In ogni caso, pure le
somme di denaro mosse portano ad un traffico di stupefacente considerevole.
Solo il traffico di stupefacenti, a sé stante, pesa pesantemente sulla
commisurazione della pena. Pesano però pure le intenzioni manifestate come
contorno alla propria attività di traffico. Gli eventi, che prevedevano per
altro la partecipazione personale dell’imputato, sono decisamente chiari. Ma
anche le trascrizioni delle telefonate con il fratello, dove dava dettagliate
istruzioni su come agire, non depongono sicuramente a suo favore.
Sui fatti non vi dunque molto da dire, gli atti sono chiari e
parlano da sé.
Anche per il lavoro in nero non vi è molto da dire. Se é vero che
vi sono dei problemi in diritto sulla conferma dell’atto d’accusa, questo non è
vero per il punto 1, né per il punto 2, dove si è scientemente omesso di
indicare il raddoppio degli importi di denaro da riciclare, in quanto non
completamente certi ma solo indicati in fase d’interrogatorio. Anche gli
importi distribuiti per vanificare la possibilità di verificarne la
provenienza, non possono sicuramente provenire dal lavoro in nero poiché
provenienti da redditi che si situano troppo indietro nel tempo. Tuttavia
questi redditi giustificano l’avvio del traffico di stupefacenti. Infatti CHF
5'000.- erano necessari per l’acquisto del primo etto.
Dall’eluso controllo di polizia è stato possibile evincere come lo
stesso fosse in procinto di vendere parte dello stupefacente poi perso
dall’imputato (punto 3 dell’AA).
Sui punti 5 e 6 i reati sono palesi agli atti. Si precisa come la
patente dell’imputato fosse scaduta l’11 marzo 2011, patente di cui non è per
altro stato possibile verificare l’autenticità ma su cui vergano dei dubbi.
Del punto 4 si domanda la completa conferma. Le intenzioni sono
chiare e manifeste. Non si va a discutere con qualcuno facendosi accompagnare
da altre 3 persone, peraltro motivate da una cifra importante di denaro. L’idea
era di prendere la persona per strada, portarla da qualche parte per farsi dire
dove sono i soldi e poi prendere tutto ciò che poteva essere preso sulla
persona della vittima. Il trio di __________ da cui si sarebbe fatto
accompagnare era inoltre capitanato dal probabile fornitore di eroina,
notoriamente privo di scrupoli.
Meno chiaro è il caso che vede coinvolto __________, mingherlino,
occhialuto con seri problemi di salute. Si tratta di istruzioni comunicate al
fratello, con una pianificazione adeguata agli eventi. Ma anche in questo caso
il fratello non era solo. Quando __________ ha risentito la conversazione
telefonica con l’imputato ha avuto una vera e propria crisi nella quale due
agenti di polizia faticavano a trattenerlo. Quindi oggettivamente intimorito
dall’imputato, __________ ha fatto comunque a tempo a dire che da casa del
fratello è andato a rifugiarsi a __________ per ben un mese prima di sentirsi
abbastanza sicuro per uscire dal proprio nascondiglio.
Se non fosse ritenuta una commissione del reato in fase di
preparazione, l’AA poggia su due estremi: il punto 1 e quanto meno il punto
4.2. Al di sotto dei 3 anni, a mente dell’accusa non è possibile scendere. E da
un’ottica di concorso arriveremmo comunque già per l’assenza di scrupoli a 4
anni e mezzo. È solamente in caso di derubricazione e di attenuanti che si
potrebbe scendere da questi 4 anni e mezzo. Tre anni e otto mesi sarebbero in
questo caso davvero il minimo.
Tuttavia é auspicata una pena di 4 anni e mezzo poiché è solo dopo
il trasferimento alla Stampa e l’inizio dell’espiazione anticipata che
l’imputato ha fatto qualche piccola ammissione.
L’imputato è una persona senza scrupoli a cui interessano solo i
guadagni che dovrebbero arrivare in _____.
…omissis…
Per la pena è richiesta una condanna a 4 anni e 6 mesi, tutti da
espiare;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IMPU 1, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni:
ricorda la vita dell’imputato, le scuole ed i primi lavori, il servizio
militare, la sua vita in __________ e la partenza dal paese d’origine per
venire in Svizzera. Nel nostro paese è arrivato come asilante e, oltre ad i
lavori forniti dal Soccorso Operaio, ha svolto dei lavori in nero. È poi finito
nelle maglie della giustizia a causa della vendita di eroina.
Contesta la visione del PP sostenendo che le quantità sarebbero
decisamente inferiori. Il quantitativo è stato desunto dalle dichiarazioni di
tossicodipendenti e quindi non affidabile. Contesta pure di aver proposto a __________
il o un viaggio per comprare 15’000 CHF di eroina. L’imputato deve inoltre
essere prosciolto dalle accuse di atti preparatori in ragione del principio in
dubio pro reo visto che ha solo proposto un’idea ma non c’è nessun atto
concreto. Lo stesso vale per l’intemediazione nella vendita di eroina.
Il lavoro in nero svolto dall’imputato è nettamente superiore da
quanto indicato nell’atto d’accusa.
L’imputato ha anche sempre negato di essersi sottratto al
controllo di polizia
Per i punti 4.1. e 4.2 dell’atto d’accusa, non è mai stata
promossa accusa per questi reati. La censura telefonica agli atti fa emergere
che l’imputato era estremamente nervoso e arrabbiato per la sparizione del
denaro affidato a __________, che nemmeno durante il verbale d’interrogatorio
ha saputo fornire chiare informazioni sulla sorte del denaro. Non è inoltre
provato che l’imputato abbia pagato delle persone per punire __________.
L’art. 260 bis CP punisce solo colui che ha compiuto personalmente
gli atti preparatori.
Quindi non c’è né un piano, né tanto meno degli atti concreti
volti alla perpetrazione del reato. È pure contestato che dei professionisti
fossero stati assoldati per compiere il reato.
Per quanto riguarda il punto 4.2 dell’atto d’accusa,
contrariamente a quanto preteso dall’accusa, l’imputato non aveva nessuna
intenzione di procedere ad un’azione punitiva, né ad una rapina. Cercava solo
di reperire la persona al fine di parlarci per sapere che fine aveva fatto il
denaro. Anche volendo ammettere il recupero del denaro non si può che ritenere
il furto non essendo dimostrata la volontà di usare violenza.
L’imputato deve quindi essere prosciolto dai capi d’accusa di cui
al punto 4.1 e 4.2 dell’atto d’accusa. Per quanto riguarda il punto 5 il reato
non è contestato, mentre che per il punto 6 l’imputato contesta di essersi
messo alla guida. Viene quindi chiesto il proscioglimento anche da questo capo
d’accusa.
Nonostante l’iniziale reticenza, l’imputato ha in seguito
collaborato con gli inquirenti e tenuto un buon comportamento durante la
carcerazione. Egli è accusato della vendita di un quantitativo di eroina
limitato e con un grado di purezza intorno all’8-9%. Egli non ha quindi messo
in grave pericolo la vita dei consumatori.
Si richiede una pena detentiva non superiore a 24 mesi con
computazione del carcere preventivo sofferto e sospensione condizionale
parziale, subordinatamente una pena detentiva non superiore a 3 anni e 6 mesi.
Si chiede infine il dissequestro di tutti gli oggetti, eccezion
fatta per lo stupefacente, poiché telefoni e computer non utilizzati per la
commissione di reati;
§ il
Procuratore Pubblico in replica
Riguardo il punto 4.1 dell’atto d’accusa, ovvero la proposta di
acquisto di 10’000-15’000 CHF di eronia fatta a __________ deve essere presa in
considerazione in quanto __________ non aveva interesse a parlarne e la stessa
è stata formulata al momento dell’apice dei traffici dell’imputato. In effetti,
cessati i traffici precedenti aveva almeno 45’000 CHF di cui non sapeva cosa
fare. Quindi aveva il denaro necessario.
Specifica che per il punto 6 dell’atto d’accusa la patente di
guida rilasciata l’11 marzo 2001 scadeva l’11 marzo 2011. Ammesso che la stessa
fosse autentica era comunque scaduta.
Considerato, in fatto ed in diritto
A. Curricula
1. IMPU 1 cittadino __________,
figlio di fu __________ e __________, è nato il __________ a __________. Sulla
sua vita anteriore, non essendovi un resoconto completo agli atti, ha parlato
al dibattimento. Ha raccontato di essere cresciuto in __________, dove ha
ancora __________. Ha frequentato le scuole dell’obbligo fino a 12 anni, e nel
contempo dai 9 anni, ha aiutato gli zii __________. …omissis… Quando ha
trovato un passatore, transitando __________, è giunto in Svizzera, a __________,
dove il 7 agosto 2008 ha presentato domanda d’asilo. Sui motivi della fuga
dall’__________, dalla decisione 7 marzo 2012 di reiezione della domanda
d’asilo dell’Ufficio federale della migrazione, si apprende che l’imputato
sarebbe fuggito dal suo paese poiché, compromesso con le autorità per avere
illecitamente fotocopiato, quando era impiegato presso il pubblico ministero a __________,
documenti scottanti inerenti il regime (AI 377).
Con decisione 7 marzo 2012, è stato fatto ordine all’imputato di
lasciare il territorio svizzero entro il 2 maggio 2012, sennonché, il 1
febbraio 2012, è stato arrestato per i fatti qui a giudizio. Durante la
carcerazione, per il tramite del suo difensore e dell’assistente sociale, egli
ha preso conoscenza della decisione di allontanamento, validamente cresciuta in
giudicato il 17 aprile 2012, (verbale dibattimentale d’interrogatorio
dell’imputato 14 ottobre 2013, pag. 1).
In Ticino, prima dell’arresto, IMPU 1 ha vissuto dapprima al
centro di accoglienza di __________ poi è stato collocato in un appartamento a __________.
Oltre all’alloggio ed alla copertura delle spese sanitarie, ha ricevuto uno
spillatico di CHF 490.15 al mese (all.1 sub AI 361). Dal 1 agosto al 31 ottobre
2009 ha lavorato nell’ambito di un programma occupazionale presso il Dicastero
__________ che gli ha reso CHF 888.- (AI 376). Per sua stessa ammissione, egli
ha anche fatto saltuari lavori in nero come “tuttofare”. Dagli atti risulta che
ha lavorato da ottobre 2009 a gennaio 2010 presso il Grotto __________ per uno
stipendio di
CHF 6'000.-, a luglio 2009 presso un’azienda agricola di __________, per poco
più di CHF 100.-, e da ultimo, tra marzo 2010 e fine estate del 2011,
ha lavorato occasionalmente in un’abitazione privata con una retribuzione
totale di CHF 800.- (AI 382).
È accertato che l’imputato è in possesso di un regolare documento
d’identità (AI 391 bis).
IMPU 1 è formalmente incensurato (AI 27), ma ha comunque alle
spalle un precedente di scarso rilievo, che non figura a casellario, perché
trattasi di una condanna ad una multa di CHF 200.- per furto di lieve entità,
emanata con DAC il 10 settembre 2009 dal MP di Lugano (AI 377).
Inoltre, va detto che egli già è stato indagato perché fermato
alla stazione di __________ l’8 luglio 2010 e trovato in possesso di CHF
3'361.-. In merito, al dibattimento ha detto che si trattava di denaro prestato
da un amico (verbale dibattimentale d’interrogatorio dell’imputato 14 ottobre
2013):
"
Eravamo in 2 e stavamo andando da un avvocato a __________. I
soldi mi sono stati prestati da un amico. Tramite Soccorso operaio ho
recuperato CHF 1'000.-, mentre il resto non mi è stato restituito perché a __________
non hanno accettato il contratto di prestito che ho prodotto. Ho fatto ricorso
ma da __________ mi hanno risposto che con il permesso L non posso avere più di
CHF 1'000.-“.
B. L’arresto
Considerandi
2.
L’imputato, il 29 dicembre
2011, è riuscito a sfuggire a un fermo degli agenti del SAD perdendo il
telefono cellulare e 12,53 grammi d’eroina (18,7
grammi lordi) (punto 1.2 AA). Grazie al controllo dell’utenza, gli inquirenti
sono risaliti ad uno dei suoi clienti tossicodipendenti, il quale, interrogato,
ha fornito il nuovo numero d’utenza dell’accusato.
IMPU 1 è stato poi tratto in arresto il 1 febbraio 2012,
a __________, a bordo della vettura condotta da __________, mentre si stava
apprestando a partire per __________ per acquisti di stupefacente e per
rintracciare un cittadino __________, reo di avergli sottratto del denaro, come
spiegato nel rapporto di arresto (AI 17):
"
L’inchiesta di cui sopra ha preso avvio in data 29 dicembre 2011,
giorno in cui IMPU 1, si sottraeva ad un controllo di polizia lungo Via __________,
dandosi alla fuga. Durante quest’azione, il summenzionato gettava sul campo
stradale 5 sacchettini di plastica contenenti grammi 18,7 lordi di eroina e un
telefono cellulare Samsung di colore nero, utenza numero __________, che venivano
rinvenuti e sequestrati (vedi verbale di sequestro del 29.12.2011, allegato
nr.4).
A seguito dei vari atti d’indagine, a partire dal 25 gennaio 2012,
l’utenza mobile in uso a IMPU 1, è stata oggetto di censura telefonica e la
maggior parte delle telefonate erano in lingua __________,
In data odierna, il nostro dispositivo, alle ore 1400 procedeva al
fermo del rubricato avvenuto in Via __________. Lo stesso nella circostanza
risultava essere a bordo della vettura di marca Hyundai di colore nero, targata
__________, condotta dalla __________.
Nella circostanza i due come si é potuto stabilire dalla censura
telefonica in atto, erano in procinto di partire alla volta di ____,
verosimilmente per acquistare eroina.
Oltre a ciò, dalla stessa misura di sorveglianza, si è stabilito
come, IMPU 1 era intenzionato a raggiungere la città oltre Gottardo, onde
rintracciare una persona di probabili origini __________ alfine di recuperare
il denaro che quest’ultimo li avrebbe sottratto. A prova di ciò, vi é la
registrazione delle telefonate intercorse in data 31.01.2012, tra il numero __________,
l’utenza in uso al IMPU 1, e l’utenza numero __________. Da tali telefonate si
evince chiaramente come il IMPU 1, ha preso accordi concreti con il suo
interlocutore residente a __________, alfine d’intercettare l’ignoto cittadino
__________, con l’intenzione di privarlo della libertà personale e condurlo
contro la sua volontà, in un luogo sconosciuto dove, usando violenza avrebbe
sottratto il denaro in suo possesso“.
Dalla perquisizione del veicolo, la polizia ha rinvenuto 8,6
grammi lordi di eroina, stupefacente a detta della __________, di spettanza
dell’imputato. L’imputato è stato di contro trovato in possesso di un coltello
serramanico (reperto 1974) (all.1 AI 361).
C. L’inchiesta
3.
Durante l’inchiesta
l’accusato non ha collaborato, salvo accettare il regime d’anticipata
espiazione di pena. Ne è seguita un’inchiesta particolarmente laboriosa, con un
atto d’accusa, emanato dopo 16 mesi di carcere preventivo, ed una pedissequa
rettifica volta alla chiarezza delle circostanze ascritte al punto 4.1 (Doc.
TPC 2).
Sostanzialmente i fatti dell’inchiesta si possono dividere in due
filoni, quelli inerenti i reati maggiori, in specie l’infrazione alla LF sugli
stupefacenti per avere trafficato, tra acquisti, trasporti, detenzione,
vendita, complessivi 1,2 Kg di eroina (punto 1 AA), il reato di riciclaggio di denaro
per operazioni relative ad un totale di CHF. 62'000.- (punto 2 AA), gli atti
preparatori punibili, all’istigazione a sequestro di persona e rapimento ai
danni di __________ (punto 4.1 AA), ulteriori atti preparatori punibili volti
al sequestro di persona e rapimento, ev. rapina ai danni di __________ (punto
4.2
AA).
Vi sono poi i reati minori, quali l’imputazione d’impedimento ad
atti dell’autorità per essere sfuggito al fermo della polizia (punto 3 AA), il
reato d’attività lucrativa senza autorizzazione per il lavoro in nero (punto 5 AA),
nonché il reato di guida senza autorizzazione, per avere condotto un veicolo
senza licenza di condurre (punto 6 AA).
D. In fatto e in diritto
4.1
Man mano che si è sviluppata
l’inchiesta e si sono susseguiti i verbali con gli inquirenti, che attraverso
le censure telefoniche ed i tabulati retroattivi dell’utenza in uso all’imputato
hanno identificato ed interrogato i vari tossicomani che hanno avuto contatti
con lui, è emerso che l’accusato ha acquistato eroina oltre Gottardo e l’ha
rivenduta sulla piazza __________ per importanti quantitativi. IMPU 1,
confrontato con le dichiarazioni dei suoi clienti, ha ridimensionato fortemente
i quantitativi che questi gli hanno ascritto. Ad esempio, posto a confronto con
__________ (AI 305), ha ammesso di avergli venduto 8
grammi contro i 40/50 grammi dichiarati dall’acquirente (punto 1.1.2 AA). Con __________,
reo confesso, per acquisti di complessivi 50
grammi d’eroina, ne ha ammessi solo 10
grammi (AI 306) (punto 1.1.3 AA). Per __________, su 25,5
grammi, ne ha riconosciuti 7/8 (AI 312). Per __________, rea confessa per
acquisti di 180 grammi, ne ha riconosciuti 40/50 grammi (all. 11 AI 361).
Quando il Procuratore Pubblico, con l’inchiesta in dirittura d’arrivo, gli ha
contestato delle vendite per complessivi 457,5
grammi, IMPU 1 ne ha riconosciuti in tutto 250
grammi (AI 383, pag. 6), posizione ancora ribadita al dibattimento di fronte a
circa 620 grammi di eroina addebitatigli da chiamate in causa di clienti
interrogati (punto 1 AA) (verbale dibattimentale d’interrogatorio, pag. 2).
Sulle modalità, l’imputato ha ammesso che da agosto 2010 fino al suo arresto,
ha acquistato eroina della migliore qualità, a __________, da fornitori non
meglio identificati che con il nome di “__________”, a CHF 250.- il sacchetto
da 5 grammi, rivenduti a vari tossicomani del __________ a CHF. 40.- la dose da
0.2
gr e a CHF. 50.-. la dose da 0.3 (verbale dibattimentale d’interrogatorio,
pag. 2).
4.2
Anche sui viaggi per
l’approvvigionamento, rispettivamente gli acquisti di droga, con pervicacia e
ostinazione, IMPU 1 ha ridotto le sue responsabilità. Così, per il primo
viaggio, __________ ha confessato agli organi inquirenti di avere accompagnato
l’imputato a __________ dal suo fornitore ad acquistare 100
grammi d’eroina, e di avere ricevuto, per avergli fatto da mediatore e per
avergli instaurato il contatto con il fornitore, un compenso di 5
grammi di sostanza (all. 9/10 AI 361, doc. TPC 20). __________, che era
l’autista, ha riferito di avere ricevuto un compenso di 5
grammi, oltre al rimborso delle spese per la benzina. Il __________ ha altresì
confessato di avere fatto, su richiesta dell’imputato, nel 2010, altre 7
trasferte, ottenendo il medesimo compenso, ossia 5
grammi a viaggio per un totale di 40
grammi (AI 327, AI 74, all. 12 AI 361, doc. TPC 20). Posto a confronto con il __________,
l’accusato ha puntualmente ridimensionato i propri addebiti, sostenendo di
avere acquistato alla prima trasferta, 35
grammi, misconoscendo il compenso a __________, riducendo a 3 il numero
complessivo delle trasferte, a 105
grammi il quantitativo totale acquistato, rimasto 90
grammi, dedotti i compensi (AI 12 all. 361). Il __________ ha pure raccontato
agli interroganti, circostanza negata dall’imputato, che a dicembre 2011,
questi gli ha chiesto di accompagnarlo ancora una volta oltre Gottardo ad
acquistare stupefacente per un controvalore di CHF 10/15'000.-, (AI 12 all. 361)
(punto 1.4.1 AA).
__________, altra sua cliente tossicomane, che si è prestasta a fargli
da autista, ha più volte raccontato di avere fatto, da novembre 2010
a febbraio 2012, in tutto 4 viaggi a __________, dietro cessione di 5
grammi a trasferta per un totale di 40
grammi. IMPU 1, confrontato con queste dichiarazioni, ha ammesso solo 2 viaggi
dietro cessione di complessivi 10
grammi oltre al pagamento delle spese per la benzina e per le bibite (all.11
AI 361, AI 88). Fra l’altro, da un ascolto di un colloquio telefonico del
1.01.2012
tra l’imputato e il suo fornitore, emerge che, l’accusato e la __________,
il giorno dell’arresto si stavano apprestando ad andare a __________ ad
acquistare eroina per la donna, acquisto intermediato dall’imputato, per un
controvalore di CHF. 2'000.- (Doc. e, all. 8 AI 192, RPG __________, punto
1.4.2
AA)
Sull’entità degli acquisti, va detto che, né __________, né la __________
hanno saputo testimoniare quanto effettivamente acquistasse ogni volta IMPU 1.
Ma il Procuratore, posto che con il primo viaggio, l’imputato ha acquistato 100
grammi, ha dedotto che questa è stata la quantità acquistata ad ogni
trasferta, imputandogli quindi acquisti per un totale di 1,2
chilogrammi di eroina (AI 383, pag. 5):
"
il PP mi contesta di avere acquistato oltre Gottardo almeno
100.
gr. di eroina a viaggio, ragion per cui, considerando almeno 12 viaggi
accertati, 8 con __________ e 4 con __________ nel periodo marzo 20110 sino al momento
del mio arresto (01.02.2012), si tratta di almeno 1,2
kg di eroina acquistata, di cui 1'115 gr. venduti e 85 gr. ceduti a __________
(5 gr.), __________ (40 gr.) e __________ (40 gr), chiedendomi di prendere
posizione.
ADR che contesto queste cifre. Al massimo, per viaggio acquistavo
30/40 grammi di eroina, quantitativo comprensivo dell’eroina che poi cedevo a
chi mi accompagnava in macchina a fare acquisti”.
4.3
IMPU 1, così come in sede
d’inchiesta anche in aula, ha sostanzialmente ribadito la sua versione, dichiarando
di aver fatto al massimo 5 o 6 trasferte. A domanda del Presidente, ha
precisato che era solito acquistare poca sostanza ad ogni viaggio poiché non
aveva un gran giro di clienti, vendeva in buste dosi da 0,2/0,3 g, e quello che
acquistava gli bastava per 30/40 giorni (verbale dibattimentale
d’interrogatorio, pag. 2):
"
L’accusato riconosce di essersi fatto accompagnare oltre Gottardo
ad acquistare eroina. Ci sono andato 3 volte con ____ e 2 o 3 volte con __________,
sempre a __________. Comperavo da un albanese che conosco come __________.
In occasione dei viaggi mi facevo carico del costo della benzina,
offrivo il pranzo al mio accompagnatore e regalavo 5 gr. di eroina, visto che i
miei accompagnatori erano consumatori.
Non avevo bisogno di acquistare grandi quantitativi perché vendevo
in buste dosi da 0.2/0.3 gr. Inoltre quando ho iniziato non avevo tanti clienti
e quello che comperavo mi bastava per 30/40 giorni. Preciso che acquistavo la
migliore qualità proposta dal mio fornitore. Costava CHF. 250.— per il
sacchetto da 5 gr.
Rivendevo la busta da 0.2 gr. a CHF. 40.- e quella da 0.3
a CHF. 50.-. Può darsi che per esempio. a __________, io abbia anche venduto
grammi interi a CHF 100.-, 120.- o 150.- l’uno”.
4.4
La Corte ha ritenuto
innanzi tutto attendibili le dichiarazioni di tutti gli acquirenti chiamati a
deporre, compresi gli autisti, poiché lineari e credibili, già solo per il
fatto che con tali dichiarazioni essi si sono assunti le responsabilità dei
loro atti, consci che per questi vi sarebbero state delle conseguenze penali. È
perciò insindacabile che l’imputato – che si è invece rivelato non credibile,
incline a raccontare bugie per tutta l’inchiesta tanto da arrivare a
professarsi un consumatore – ha venduto, fra marzo 2010 ed il momento
dell’arresto, almeno 527.5 grammi di eroina così come ascrittogli dal punto
1.1.1
al punto 1.1.14. dell’atto d’accusa. Vanno altresì confermati il punto
1.3
e 1.4. dell’atto d’accusa sulla base delle costanti e lineari dichiarazioni
del __________ e della __________. Per quanto riguarda __________, va detto che
anch’egli ha per finire accettato la condanna a vendite, per conto dell’accusato,
di 80 grammi d’eroina (DAC 84/2012 MP di cui all’Inc. 2012.812). A fronte della
dettagliata confessione di __________, la Corte ha anche accolto il punto 1.4.1
dell’atto d’accusa. Anche il punto 1.2 dell’atto d’accusa va confermato, per la
detenzione di 12,53 grammi d’eroina, lasciati a terra, il 29 dicembre 2011,
quando l’imputato ha eluso il controllo della polizia (cfr. consid. 4.7 della
sentenza).
L’entità del traffico messo in atto dall’imputato va accertata
anche in relazione agli acquisti dello stupefacente. Prima di tutto va detto
che __________, __________ e __________, riferiscono nel dettaglio di 12
trasferte oltre Gottardo volte all’approvvigionamento della sostanza, e la
Corte non ha avuto dubbi sulla loro credibilità, quindi ha determinato in 12 il
numero dei viaggi fatti da IMPU 1. La Corte poi non ha creduto a spostamenti
oltre Cantone per 30 o 40 grammi di stupefacente. Mai si sono viste nell’ambito
degli stupefacenti, dove si corrono i rischi ogni volta in cui ci si espone, delle
trasferte per l’acquisto di quantità così risibili. Ma ancor meno è credibile
l’accusato se si considera che per ogni viaggio dava all’autista un compenso di
5, rispettivamente 10 grammi di sostanza. Acquisti così ridotti, con compensi
del genere, nemmeno avrebbereo giustificato il senso e il costo del viaggio.
Vero è invece per la Corte, che, come per il primo viaggio - che va accertato
poggiandosi sulle granitiche dichiarazioni di __________ - l’accusato si è
spostato ogni volta per una partita di almeno 100
grammi. Indiziante a tal proposito, è il fatto che a dicembre del 2011, come
riferito dal __________, l’accusato era intenzionato a fare una trasferta per
una partita di droga pari ad un controvalore di CHF. 10'000.-/15'000.-, il che
significa, posto che il prezzo d’acquisto era di CHF. 50.- il grammo, che si
apprestava ad acquistare una partita di almeno 200
grammi d’eroina.
La Corte tuttavia, è ben conscia, che quando si tratta di
stupefacente, non sempre è facile determinare con certezza il quantitativo
esatto trafficato proprio perché si è confrontati a delle transazioni illecite
scevre dei normali dettami commerciali. L’esperienza insegna che un tossicomane
quando si rifornisce non fa la pesa con il bilancino ma va a stima, e sovente
se confrontato con la giustizia, tende piuttosto a sminuire le proprie
responsabilità.
Ciò detto, a fronte delle evidenze in atti, dell’imputazione così
come descritta al punto 1 dell’atto di accusa, dovendo tenere conto di
eventuali imprecisioni per quanto si è detto, la Corte ha concluso che
l’imputato ha trafficato, tra detenzione, acquisti, cessione, alienazione,
procura, almeno 1 chilogrammo di eroina.
4.5
Secondo l’art. 19 cpv. 1 LF
sugli stupefacenti (Stup) chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato
tra l’altro acquista, aliena, trasporta, importa, detiene o negozia per terzi
stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito
intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore ad un
anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è grave se l’autore
sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di
stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cpv. 2
lett. a), il che è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro
complesso (DTF 112 IV 113, con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12
grammi di eroina pura (DTF 109 IV 145, con la precisazione in DTF 119 IV 180 e
120.
IV 334). Per quanto riguarda invece l’aspetto soggettivo, occorre tenere
presente che le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante sono oramai una
realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211, cfr. anche 106 IV 232). IMPU 1 con
quanto fatto, si è reso autore colpevole d’infrazione aggravata alla Legge
federale sugli stupefacenti (punto 1 dell’AA), aggravata a motivo del
quantitativo di eroina trafficato.
4.6
L’imputato, tra gennaio 2011
e l’arresto, ha fatto, o tentato di far pervenire, alla sua famiglia in ___
delle somme di denaro per complessivi CHF 62.000.-. Su queste operazioni, ha
ammesso di avere affidato, il 26.01.2012, ad una sua conoscente, tale __________,
cittadina __________, studentessa presso l’istituto di __________, in procinto
di partire per l’__________, l’importo di CHF. 22'000.- affinché li consegnasse
a suo fratello in __________. Sennonché, il denaro è stato sottratto alla donna
in ragione di CHF 16'000.- da __________ (Inc. 2012.812) e per i restanti CHF
6'000.- è stato sequestrato dalla polizia (punto 2.1AA). IMPU 1 ha poi
riconosciuto di avere consegnato il 27 gennaio 2012 ad un altro corriere, tale __________
la somma di CHF. 25'000.-, sempre da consegnare al fratello in __________, ma
anche in questo caso solo CHF 10'000 sono giunti a destinazione; il resto,
sarebbe sparito nelle mani di una donna alla quale __________ avrebbe affidato
il denaro all’aeroporto poco prima d’imbarcarsi per evitare un controllo della
Guardia di finanza (AI 387, AI 399bis) (punto 2.4 AA). Va altresì accertato,
perché ammesso da __________, che l’accusato, il 18 gennaio 2011,
ha versato, appoggiandosi alla __________ di __________, su un conto intestato
a __________, CHF 3'000.- e CHF 4'000.-, (all. 5 AI 361), controvalore versato
da __________ in ___ su una relazione bancaria indicatagli dall’accusato (AI
339). Come risulta dagli accertamenti sull’utenza in uso all’imputato, egli ha
anche affidato CHF 8'000.- a __________ (AI 383 e AI 1 dell’Inc. 2012.812). Per
tutte queste operazioni, è indiscutibile che il denaro fosse il provento
dell’attività di spaccio, contrariamente a quanto ha voluto far credere
l’imputato. Il lavoro nero è stato fonte infatti di modeste entrate - accertate
così come ammesse dagli stessi datori di lavoro - percepite a distanza nel tempo
rispetto agli episodi accertati di riciclaggio, quindi verosimilmente usate per
vivere. Considerato che la legge punisce anche chi ricicla per sé; lo scopo
della norma è di punire chi vuol far perdere le tracce e meglio vuole celare il
provento di crimini, la Corte, a fronte delle lineari chiamate in causa delle
persone coinvolte, ha integralmente accolto il punto 2 dell’atto d’accusa.
4.7
Il 29 dicembre 2011 IMPU 1 ha
eluso un controllo di polizia, episodio che per la Corte, in fatto trova piena
conferma (AI 326), mentre non può essere fondato in diritto. Il proprio
favoreggiamento non costituisce un reato (n. 12, BSK Strafrecht II ad art.
286), motivo per il quale la Corte ha prosciolto l’imputato dal punto 3
dell’AA.
4.8
Venendo ai reati violenti
contro la persona. Il Procuratore al punto 4.1 dell’AA, preso atto dei colloqui
telefonici intercorsi tra il 28 e il 30 gennaio 2012 tra l’accusato e un
interlocutore __________, presumibilmente suo fratello __________, rispondente
all’utenza __________, nonché tra l’accusato e __________, reo di avergli
sottratto del denaro, ha ascritto al prevenuto di avere pianificato
l’istigazione al sequestro ed il rapimento di __________ in _____, con l’uso
della violenza e della minaccia, per ottenere il rimborso del denaro.
L’imputato, confrontato alle intercettazioni telefoniche, ha contestato
l’addebito, ammettendo solo di avere minacciato __________, imponendogli di
restituire il denaro entro un termine di 5 giorni (AI 383).
Per l’accusa inoltre, come descritto al punto 4.2 AA, dagli
ascolti telefonici del 31.01.12 delle ore 12.01 e delle ore 19.23, tra
l’imputato e la __________, (Doc. 12 e 13, all.5 AI 361), dal SMS 31.01.2012
delle 21.43, dai colloqui telefonici del 31.01 e 1.02.2012 tra l’accusato e
l’interlocutore avente in uso l’utenza __________, si evince che IMPU 1 ha
pianificato il sequestro e il rapimento in _____ di __________, anch’egli reo
di avergli sottratto del denaro, sequestro impedito per l’accusa solo grazie
all’arresto dell’imputato.
4.9
La Corte di contro, esaminate
le risultanze delle indagini telefoniche in atti, non ha trovato sufficienti
riscontri per suffragare entrambe le imputazioni. Il Tribunale federale ha già
avuto modo di precisare che la punibilità degli atti preparatori è data solo
qualora più atti concreti, eseguiti conformemente a un piano determinato,
denotino una volontà di delinquere tale da doversi ragionevolmente ammettere
che l'autore abbia a persistere nel suo proposito. Non occorre che costui sia
materialmente in procinto di passare all'azione. La legge non esige nemmeno che
gli atti preparatori si riferiscano a un reato concretamente definito per
quanto riguarda i tempi e il luogo (DTF 111 IV 155 consid. 2a pag. 157). Per
quel che concerne il caso di __________, la Corte, dai colloqui telefonici, non
ha ravvisato, e ha seri dubbi, che IMPU 1 abbia messo in piedi un vero e
proprio piano criminale determinato, trattandosi di dichiarazioni dell’accusato
confuse e scostanti, soprattutto intese a far capire che qualsiasi azione
futura ai danni della vittima era condizionata al pagamento del denaro entro un
termine di 5 giorni. La Corte dunque non ha raggiunto il convincimento della
colpevolezza dell’imputato, e lo ha prosciolto con formula dubitativa.
Nemmeno, nel caso di __________, la Corte ha maturato il
convincimento che l’imputato avesse affinato un piano d’ordine tecnico e
organizzativo per sequestrarlo. Anche qui dalle intercettazioni emerge una
grande confusione nel dire dell’accusato. Certo è che egli non sapeva dove
abitasse la presunta vittima. Neppure era riuscito ad avere un appuntamento con
la stessa, posto che la __________, non aveva ottenuto alcuna risposta da __________
alla richiesta d’incontro. Con ciò estremamente incerta risulta la prossimità
temporale tra il presunto piano e l’azione.
Ne consegue che, la Corte, nel dubbio, ha prosciolto IMPU 1, oltre
che dal punto 4.1, anche dal 4.2 dell’atto d’accusa.
4.10
Tra luglio 2009 e gennaio 2011
l’accusato, come più volte detto, ha lavorato come “tuttofare”, privo del
necessario permesso di lavoro, va dunque confermata l’imputazione di ripetuta
attività lucrativa senza autorizzazione, punto 5 dell’atto d’accusa.
4.11
La Corte, a fronte delle
credibili dichiarazioni di __________, ha confermato che l’accusato,
successivamente a marzo 2011, si è messo al volante della vettura Hyunday TI __________
senza essere titolare della licenza di condurre (AI 327), ascrivendogli il
reato di guida senza autorizzazione, punto 6 dell’atto d’accusa.
E. La pena
4.12
Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP
stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55, consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza
anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente).
In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o
di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del
precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività
illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente; DTF 129 IV 6,
consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101,
consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle
“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid.
2.
).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),
il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,
determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così
come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55, consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad
una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore
(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale
(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di
recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF
136.
IV 55, consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,6B_67/2010,
consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.6B_585/2008, consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV
73, consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha,
così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73, consid.
4c; DTF 127 IV 97, consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,
consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
Occorre, dunque, valutare la colpa dell’imputato in funzione delle
circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente), valutando dapprima
le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponente)
e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).
Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai
reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a
ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le
circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
4.13
Qualificante la colpa di IMPU 1
è, dapprima, il quantitativo di stupefacente messo in circolazione. Si tratta
di 1 chilo di eroina con un grado di purezza non precisata. Applicato l’usuale
tasso di riduzione del 10% al quantitativo di droga smerciato di cui non può
più essere accertato il grado di purezza (cfr,
fra le altre, STF 18.10.2011 in 6B_600/2011), si ha che l’imputato ha trattato 100
grammi di sostanza pura. Si tratta di un quantitativo importante ritenuto come
l’applicazione del caso grave si configura oggettivamente, ex art. 19 cpv. 2
lett. a LStup, già a partire dai 12
grammi di eroina (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF
114.
IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF
del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011,
inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010,
consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc.6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15
marzo 2010, inc.6B_911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc.
6B_632/ 2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,
Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna 2010, ad art.
19.
LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.).
Va sottolineato che la quantità di droga trattata, pur non essendo
l’unico elemento di rilievo, è importante nell’ambito della valutazione della
colpa. Se infatti è vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità
di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di
un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di importanza per la
commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale
nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato
maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in
pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid.
2b; STF del 21 novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto
2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3).
Non vi è dubbio alcuno che la colpa dell’accusato è grave. IMPU 1
ha organizzato il suo traffico, sfruttando la dipendenza dei suoi clienti
tossicodipendenti, che, costretti da una situazione di miseria e di bisogno, in
cambio di qualche grammo d’eroina, si sono adoperati a fargli d’autista per il rifornimento
della droga in Svizzera. Egli non è quindi un piccolo spacciatore, ma, per
l’approvvigionamento della droga, è stato in grado di stabilire contatti con
fornitori fuori Cantone, rivelando nell’attività delinquenziale un certo
spirito imprenditoriale e una buona capacità di muoversi nell’ambiente dei
trafficanti (STF del 13 aprile 2010, inc.6B_1040/2009).
Grave è pure la reiterazione dell’agire su due lunghi anni, con la
ripetizione dei viaggi per rifornirsi di stupefacente e le ripetute vendite,
che dimostrano una solida determinazione nel delinquere, continuata anche dopo
l’elusione al controllo della polizia.
Sulla gravità della colpevolezza, incide il fatto che egli ha
agito per puro lucro. Non è infatti un consumatore, come ad un certo punto ha
voluto far credere agli inquirenti; può, dunque, tranquillamente definirsi uno
spacciatore “puro”. Appesantisce perciò la sua colpa il fatto che, egli, per
bramosia di denaro, quale richiedente d’asilo, invece di comportarsi
correttamente nel nostro Paese che momentaneamente lo ospita, incurante della
salute di tutte le persone che ne fanno uso, non trova di meglio che mettersi a
spacciare eroina.
L’accusato, risulta incensurato, ma questa considerazione non è
un’attenuante ma un fattore neutro nella determinazione della colpa.
Egli non ha nessuna attenuante, neppure può vantare una buona
collaborazione con gli inquirenti ritenuto come le sue scarse ammissioni siano,
in sostanza, sempre andate a rimorchio delle scoperte degli inquirenti: se è
vero che tacere è diritto di ogni imputato, è anche vero che chi decide di
avvalersi di tale facoltà non può pretendere gli sconti di pena che, invece,
vanno concessi a chi collabora attivamente con polizia e magistratura. La
difesa, quale attenuante, ha parlato del vissuto dell’imputato che la Corte ha
preso in debita considerazione, e del buon comportamento da questi mantenuto in
carcere, argomento che è parso invece insostenibile considerato che l’accusato
si è impiastricciato il viso ed ha imbrattato la sua cella con le proprie feci
(AI 197).
Ad aggravare la colpa dell’imputato, il concorso di reati che
comunque ha inciso ben poco sull’entità della pena complessiva.
In conclusione, tutto ciò ponderato, tenuto altresì conto dei
proscioglimenti, la Corte, ha commisurato la pena a carico dell’imputato in 4
anni e 3 mesi, evidentemente da espiare.
4.14
Da ultimo, la Corte ha
ordinato la confisca della sostanza stupefacente, da distruggere, di CHF
6'870.-, nonché di 3 schede SIM da ricondurre al traffico di droga.
4.15
La
tassa di giustizia di CHF 1'000.- e le spese processuali
sono state poste a carico dell’imputato, fatta eccezione per le spese della
difesa d’ufficio, che sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4
CPP.
Visti gli art. 12, 40, 47, 49,
51, 69, 70, 305bis CP;
19.
LStup;
115.
LStr;
95.
LCStr
135, 422 e segg.
CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
IMPU 1,
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita a quantitativo di eroina tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo marzo 2010- 01 febbraio 2012,
ripetutamente detenuto, acquistato, offerto, alienato e procurato
almeno 1 kg di eroina;
1.2
riciclaggio di denaro,
ripetuto
per avere,
a __________,
nel periodo gennaio 2011- 01 febbraio 2012,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali per un
importo complessivo di fr. 54'000.-, sapendo che provenivano da un crimine;
1.3
attività lucrativa senza
autorizzazione, ripetuta
per avere,
a __________, __________, __________ e __________
nel periodo luglio 2009 – gennaio 2011
ripetutamente svolto attività lucrativa quale “tuttofare”, privo
del necessario permesso di lavoro;
1.4
guida senza autorizzazione
per avere,
a __________ ed in altre località,
successivamente al
marzo 2011
condotto su pubblica via un veicolo a motore senza essere titolare
della licenza di condurre richiesta;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
IMPU 1 è prosciolto dalle
imputazioni di impedimento di atti dell’autorità e atti preparatori punibili.
3.
Di conseguenza,
IMPU 1,
è condannato:
3.1
alla pena detentiva di
4.
(quattro) anni e 3 (tre) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi.
4.
È ordinata la confisca di
fr. 6'870.-, di 12.53 grammi di eroina (da distruggere) e di 3 schede SIM
(reperti 19466, 19477, 19473). Per il resto gli oggetti sequestrati, indicati
nell’atto d’accusa, sono dissequestrati in favore dell’imputato, previa
cancellazione delle memorie dei telefoni cellulari.
5.
Le spese per la difesa d’ufficio
sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La
retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello
va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto
oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della
sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di
revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente, i.a. il giudice a
latere La segretaria
avv. Manuela Frequin-Taminelli
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 20'122.--
Traduzioni fr. 4'053.--
Spese diverse fr. 30.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 153.55
fr. 25'358.55
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