72.2013.99
Infrazione aggravata alla LS sugli stupefacenti per avere alienato 523 gr di eroina; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere consumato 308 gr e detenuto 0.8 gr di eroina; riciclaggio fr.
3 novembre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2013.99
72.2014.134
Lugano,
3 novembre 2014/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Sabrina Aldi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1 nata IM 1
rappresentata dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
giorno 25 aprile 2012 al giorno 15 maggio 2012 (21 giorni)
imputata, a norma dell'atto
d'accusa nr. 90/2013 del 22.8.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere essere tale da mettere in pericolo direttamente o
indirettamente la salute di molte persone,
e meglio per avere,
senza essere autorizzata, fra il mese di settembre 2011 ed il mese
di aprile 2012 a __________, __________, __________-__________, __________ e __________,
acquistato in diverse occasioni da diversi fornitori, un quantitativo
complessivo pari ad almeno 807 grammi di eroina destinati in parte alla vendita
(per un quantitativo complessivo pari ad almeno 523 grammi) generalmente sottoforma di buste dosi,
in particolare per avere, nelle sottoelencate occasioni e
circostanze:
1.1. venduto nel periodo
fra il mese di settembre 2011 ed il mese di febbraio 2012, a __________-__________, a __________ almeno 11 gr. di eroina sottoforma di buste dosi da 0.2
gr. al prezzo di CHF 50.00 ciascuna;
1.2. venduto nel periodo
fra il mese di settembre 2011 ed il mese di marzo 2012, a __________-__________, a __________ almeno 22 gr. di eroina sottoforma di buste dosi al
prezzo di CHF 50.00 ciascuna;
1.3. venduto nel periodo
fra il mese di settembre 2011 ed il mese di marzo 2012, a __________-__________ ed in una occasione a __________, a __________ complessivamente almeno
5 gr. di eroina sottoforma di buste dosi al prezzo di CHF 40.00 ciascuna;
1.4. venduto nel periodo
fra il mese di settembre 2011 ed il mese di aprile 2012, a __________-__________ ed in una occasione a __________, a __________ almeno 1.2 gr. di eroina
sottoforma di buste dosi da 0.2 gr. al prezzo di CHF 50.00 ciascuna;
1.5. venduto nel periodo
fra il mese di settembre 2011 ed il mese di gennaio 2012, a __________-__________, a __________ almeno circa 2 gr. di eroina sottoforma di buste dosi al
prezzo di CHF 50.00 ciascuna;
1.6. venduto nel
periodo fra il mese di settembre 2011 ed il mese di aprile 2012, a __________-__________ e a __________ nei pressi del quartiere __________, a __________ almeno
20 gr. di eroina sottoforma di buste dosi al prezzo di CHF 40.00 ciascuna;
1.7. venduto nel
periodo fra il mese di novembre 2011 ed il mese di marzo 2012, a __________-__________, a __________ circa 15 gr. di eroina, generalmente sottoforma di buste
dosi da 1 gr. al prezzo di CHF 50.00 ciascuna ed in una occasione sottoforma di
un sacchetto minigrip da 5 gr. al prezzo di CHF 250.00;
1.8. venduto nel
periodo fra il mese di dicembre 2011 ed il mese di febbraio 2012, a __________-__________, a __________ almeno 15 gr. di eroina sottoforma di buste dosi da 0.2
gr. al prezzo di CHF 30.00 ciascuna;
1.9. venduto nel
periodo fra il mese di gennaio 2012 ed il mese di marzo 2012, a __________-__________ ed in tre occasioni ad __________, a __________ almeno 25 gr. di eroina
generalmente sottoforma di buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 50.00 ciascuna
ed in 3 occasioni sottoforma di sacchetti minigrip da 5 gr.;
1.10. venduto nel
periodo fra il mese di febbraio 2012 ed il mese di marzo 2012, a __________-__________, a __________ almeno 1 gr. di eroina sottoforma di buste dosi al prezzo
di CHF 50.00 ciascuna;
1.11. venduto nel
periodo fra il mese di giugno 2012 ed il mese di aprile 2012, a __________-__________, a __________ almeno 76.5 gr. di eroina sottoforma di buste dosi da ca.
0.3 gr. al prezzo di CHF 50.00 ciascuna;
1.12. venduto nel periodo
fra il mese di settembre 2011 ed il mese di aprile 2012, a __________ ed in altre imprecisate località del __________, a diverse persone non meglio
identificate, un quantitativo complessivo pari ad almeno 330 gr. di eroina,
generalmente sottoforma di buste dosi da 0.3 gr.;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art.19 cpv. 2 lett. a) LStup;
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata,
2.1. nel periodo fra il mese
di giugno 2011 ed il mese di agosto 2012, a __________, __________-__________, __________ ed in altre imprecisate località, consumato un quantitativo
complessivo pari ad almeno 306 gr. di eroina, di cui 284 gr. sostanza
stupefacente rimanente dagli acquisti e relative vendite di cui al punto 1.,
mentre 22 gr. acquistati per il solo proprio consumo a Paradiso;
2.2. nel periodo fra il
mese di settembre 2012 ed il 24 gennaio 2013, a __________, acquistato da persone non meglio identificate, per il proprio consumo personale, un quantitativo
complessivo pari ad almeno 2 gr. di eroina sottoforma di buste dosi;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art.19a cifra 1 LStup;
ed inoltre imputata, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo
nr.112/2014 del 31.10.2014 anch’esso emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. riciclaggio di denaro
(ripetuto)
per avere,
il 17 gennaio 2012 ed il 15 febbraio 2012;
a __________,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o
dovendo presumere che provenivano da un crimine, e meglio per avere,
in 2 distinte occasioni, la prima, il 17.01.2012, a favore di __________,
in __________, la seconda, il 15.02.2012, a favore di __________, in __________,
in entrambi i casi via __________, impiegato complessivi CHF 4'701.-- per
inviare CHF 4'485.--, denaro proveniente dalla sua attività di alienazione a
titolo oneroso di stupefacenti così come esposto al punto 1. dell’ACC 90/2013,
quale modalità parziale di soluzione a posteriori del prezzo concordato
per complessivi gr. 550 di eroina acquistati a credito, a __________ e
dintorni, dal non meglio identificato “__________”;
fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 305bis cifra 1 CPS.
Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del
dibattimento
Fatti
I.
Il Presidente prospetta alla parti le seguenti modifiche
formali dell’atto d’accusa:
- punti 1.1-1.12 sostituzione
del termine venduto con alienato
- punto 2.1 considerata
l’intervenuta parziale prescrizione la data deve essere cambiata in novembre
2011 e agosto 2012. La parti acconsentano che, nonostante il cambiamento del
periodo il quantitativo consumato resti il medesimo.
Considerandi
II.
Dopo quanto emerso dall’interrogatorio in punto alla detenzione
di 0,8 grammi di eroina il Presidente propone alla parti di aggiungere al punto
2.
dell’atto d’accusa anche la detenzione di tale quantitativo.
Le parti non si oppongono.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico,
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre l’inchiesta e le
indagini di polizia che hanno portato all’arresto dell’imputata. Ha spacciato
ma è anche una consumatrice e i reati commessi si situano in questo contesto.
Il PP ripercorre la sua vita, i problemi di tossicodipendenza iniziati già in
giovane età, il matrimonio con un tossicodipendente, i figli e le diverse
ricadute nel mondo della droga. Marito e moglie hanno spacciato per consumare.
Oggi l’imputata sta nuovamente riprovando ad allontanarsi dall’eroina. L’accusa
sostiene che sembra ce la stia facendo ma deve proseguire con questo cammino.
Bisogna chiedersi dunque quale sia la prognosi per l’imputata. L’accusa è
comunque del parere di dare un’ultima possibilità a IM 1 ma con un periodo di
prova elevato e con la condizione di proseguire con il trattamento per la cura
della tossicodipendenza. Il PP chiede una pena detentiva di 20 mesi sospesi per
4.
anni e fr. 200.- di multa per la contravvenzione. Il PP precisa che se la
Corte dovesse propendere per la condanna a una pena da espiare questa potrà
essere anche inferiore ai 20 mesi richiesti. Per quanto attiene all’atto
d’accusa aggiuntivo il PP si rimette al giudizio della Corte. Sugli oggetti in
sequestro il PP non si oppone al dissequestro degli oggetti richiesti dalla
difesa ad eccezione delle schede SIM;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: precisa in entrata che i reati sono sostanzialmente ammessi. Per
quanto concerne l’atto d’accusa aggiuntivo il difensore precisa che i pagamenti
erano relativi al finanziamento della sostanza e quindi già contemplati dalla
LStup. In ogni caso tale reato, nell’ipotesi in cui venisse confermato, non dovrebbe
aggravare la posizione dell’imputata. Il difensore ripercorre la vita di IM 1,
le difficoltà incontrate, gli episodi di ricaduta e soprattutto la ricaduta
importante avvenuta prima dell’arresto del marito. In quell’occasione la
situazione le è sfuggita di mano. Il difensore pone l’accento sul fatto che IM
1.
non ha mai venduto stupefacente a scopo di lucro ma solo per garantire il
proprio consumo. Inoltre, da novembre 2013 si sta facendo spontaneamente
seguire da __________ e ha dimezzato la dose di metadone. Sta facendo il
possibile per uscire dalla droga e un’incarcerazione non avrebbe senso, la
prognosi è positiva e l’imputata ha dimostrato sincero pentimento. Il difensore
chiede dunque una pena che la pena detentiva sia di 18 mesi e che la stessa venga
sospesa per un periodo di 3 o 4 anni e con la norma di condotta di continuare
il percorso intrapreso presso __________. Nel caso di pena da espiare la difesa
chiede che non venga ordinata la carcerazione di sicurezza.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 46,
47, 49, 51, 69, 70, 106, 305bis CP;
19.
cpv. 1, 2, 3, 19a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autrice colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo direttamente o
indirettamente la salute di molte persone,
per avere,
tra settembre 2011 ed aprile 2012, __________-__________,
__________, __________ e __________, senza essere autorizzata, in diverse
occasioni alienato a consumatori locali 523 grammi di eroina;
1.2
riciclaggio, ripetuto
per avere,
il 17 gennaio 2012 e il 15 febbraio 2012, a __________, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento e la confisca di fr. 4'701.-, provento dell’infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti da lei commessa;
1.3
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
1.3.1
tra novembre 2011 e agosto
2012.
e tra settembre 2012 ed il 24 gennaio 2013 a __________, __________-__________, __________ ed in altre imprecisate località, senza essere
autorizzata, consumato 308 gr. di eroina;
1.3.2
il 24 gennaio 2013, a __________, detenuto senza essere autorizzata 0,8 grammi di eroina destinati al proprio consumo;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nell’atto d’accusa
aggiuntivo.
2.
Di conseguenza,
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
IM 1 è condannata
2.1
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro)
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena parzialmente aggiuntiva a
quella di cui al decreto d’accusa 10.10.2011 del Ministero Pubblico del Canton
Ticino.
2.2
al pagamento della
multa di fr. 200.- (duecento);
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 4
(quattro).
4.
A IM 1 è fatto ordine,
quale norma di condotta, di proseguire il percorso terapeutico presso __________
per un periodo di 4 (quattro) anni o fino ad anticipata dimissione da parte di __________.
5.
Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale della pena di 10 aliquote giornaliere di cui al
decreto d’accusa 10.10.2011 del Ministero Pubblico del Canton Ticino ma si
prolunga il periodo di sospensione di 1 (un) anno.
6.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca e la distruzione
dello stupefacente (rep. SAD 10835) e la confisca di fr. 250.-, dei minigrip e
delle buste dosi, della tessera __________.
7.
È ordinato il dissequestro
di tutto il resto degli oggetti, ad eccezione dei telefoni cellulari e delle
schede SIM per i quali è ordinato il dissequestro previa cancellazione delle
memorie, ad eccezione delle fotografie ritraenti i suoi figli, e anticipo dei
costi per eseguire tale operazione.
8.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono a carico della condannata.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 8'446.70 comprensiva di onorario, spese e
IVA.
9.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'446.70 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 7'511.20
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 75.55
fr. 8'286.75
============