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Decisione

72.2014.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 dicembre 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i quali si procede separatamente,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza contro la

signora ACPR 1 (nata il __________), sottraendole la borsetta contenente

documenti, effetti personali e denaro contante (circa CHF 100.-), per un valore

complessivo imprecisato (refurtiva parzialmente ritrovata e restituita alla

vittima),

e meglio, per avere,

transitando a __________, dapprima in Via __________ e poi in Via __________,

a bordo dell’autovettura Fiat Punto targata __________ condotta da __________,

notata la vittima camminare lungo Via __________ e fermata

l’autovettura, IM 1 la raggiungeva da tergo sottraendole con forza la borsetta,

impossessandosene, nel contempo facendo cadere a terra la vittima e ritornando

quindi di corsa all’autovettura, con la quale fuggiva assieme ai suoi correi

dapprima in direzione di __________ e poi verso __________,

ritenuto come a seguito di questi fatti la vittima ha riportato un

lieve trauma cranico e contusioni alle ginocchia, come descritto nei

certificati medici 17 marzo e 2 aprile 2013 del Servizio di Pronto Soccorso

dell’Ospedale regionale di __________, agli atti;

1.2 per avere, a __________,

il 17 marzo 2013, verso le ore 09:10 circa, in Via __________,

agendo in correità con __________, __________ e __________, contro

i quali si procede separatamente,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza contro la

signora ACPR 3 (nata il __________), tentando di sottrarle la borsetta, senza

riuscire nel suo intento a causa della reazione della vittima e dell’intervento

di terze persone,

e meglio, per avere,

transitando a __________, in Via __________, a bordo dell’autovettura

Fiat Punto targata __________ condotta da __________,

notata la vittima camminare lungo Via __________ e fermata

l’autovettura sul lato destro della carreggiata, IM 1 la raggiungeva da tergo,

afferrava con forza la borsetta cercando di impossessarsene, senza riuscire nel

suo intento poiché la vittima la tratteneva con forza anche dopo essere caduta

a terra e trascinata dall’imputata per alcuni metri, quindi desistendo e

ritornando di corsa all’autovettura che l’attendeva in Via __________, con la

quale fuggiva assieme ai suoi correi a casa di __________ a __________,

ritenuto come a seguito di questi fatti la vittima ha riportato

diverse contusioni ed escoriazioni, come descritto nei certificati medici 17

marzo e 2 aprile 2013 del Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale __________,

agli atti;

1.3 per avere, a __________,

il 27 maggio 2013, verso le ore 14:20 circa, in Via __________,

agendo in correità con tale ”__________”,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza contro la

signora ACPR 2 (nata il __________ e deceduta il __________), sottraendole la

borsetta contenente documenti, effetti personali e denaro contante (circa CHF

500.-), per un valore complessivo imprecisato (refurtiva parzialmente ritrovata

e restituita alla vittima),

e meglio, per avere,

transitando a __________, in Corso __________, in compagnia di

tale “__________”, notata la vittima imboccare Via __________, IM 1 la

raggiungeva di corsa da tergo, sottraendole con forza la borsetta,

impossessandosene, nel contempo strattonando e facendo cadere a terra la

vittima, per poi fuggire in direzione del centro città,

ritenuto come a seguito di questi fatti la vittima ha riportato un

trauma cranico commotivo contusivo, come descritto nel certificato medico 5

giugno 2013 del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________, agli atti;

2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo marzo

2013 – 30 maggio 2013,

a __________, __________, __________ e in altre

imprecisate località, senza essere autorizzata, consumato intenzionalmente, un

imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 10 grammi), sostanza acquistata, in particolare, a __________ da spacciatori non identificati;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli

art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP e 19a LS;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputata IM 1, assistita

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento:

venerdì 24 ottobre 2014, dalle ore 10:04 alle ore 11:30;

martedì 2 dicembre 2014, dalle ore 08:30 alle ore 14:32.

Evase le seguenti

questioni: Il Presidente propone di apportare una correzione formale dell’atto

d’accusa, nel senso che il periodo di carcerazione preventiva dal 10 al 21

luglio 2014 corrisponde ad una durata di 12 giorni e non di 22 giorni come

indicato nell’atto d’accusa.

Le parti si dichiarano d’accordo

con tale modifica.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il PP precisa in entrata che i

fatti sono gravi e che nonostante il primo arresto l’imputata ha nuovamente

commesso una rapina. L’imputata ha agito con violenza e cattiveria, ha

dimostrato determinazione, in un episodio ha trascinato la vittima quando era

già a terra. I fatti sono ammessi e la qualifica giuridica è chiara. A mente

dell’accusa per quanto attiene alla pena è necessario che venga ordinato un

trattamento stazionario. Il PP tenuto conto della scemata imputabilità, dei

trascorsi, della precedente condanna della quale chiede la revoca della

condizionale, chiede una pena detentiva di 2 anni e 9 mesi e un trattamento

stazionario;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: precisa che non contesta il reato. È necessario che vengano

ordinate delle misure che le permettano di curarsi. La difesa chiede che in

luogo della pena venga pronunciato un periodo in una struttura aperta.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto

d’accusa

1. In merito alle

correzioni dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento,

osservando che le parti hanno aderito alla proposta di correggere la durata

della carcerazione preventiva riportata nell’atto d’accusa, nel senso che detto

periodo, protrattosi dal 10 al 21 luglio 2014 corrisponde a 12 giorni e non 22

come erroneamente indicato nell’ACC 87/2014.

II) Curriculum vitae

Considerandi

2.

IM 1 è nata a __________

l’__________ da madre __________ e padre __________ ed è cresciuta con 2

sorellastre ed un fratellastro, tutti maggiori di lei. Con la famiglia si è

trasferita in __________ negli anni in cui ancora frequentava l’asilo. Il padre

ha abbandonato la famiglia quando l’imputata aveva circa 6 anni per fare

rientro in __________ portando con sé i risparmi. A seguito del divorzio chiesto

dalla madre, il genitore ha quindi perso il permesso di residenza in Svizzera,

riuscendo tuttavia a giungere a __________ nel 2004, ove ha soggiornato per

alcuni anni prima di rientrare definitivamente in Patria.

L’imputata ha frequentato le scuole elementari e medie a __________.

IM 1 ha poi iniziato la scuola di commercio, abbandonandola però dopo un anno

per intraprendere l’apprendistato presso uno studio legale. Neppure tale

formazione è stata tuttavia ultimata siccome, a suo dire, quel lavoro non le

piaceva e poiché proprio in quel periodo ha iniziato a consumare stupefacenti.

Da quel momento si sono quindi

susseguiti numerosi tentativi di disintossicazione, collocamenti, fughe e

ricadute nel consumo di sostanze psicoattive (cfr. AI 62, inc. MP 2013.4627).

3.

Dall’estratto del

casellario giudiziario risulta un solo precedente rappresentato da una condanna

mediante decreto d’accusa di data 27 agosto 2012 a 15 aliquote giornaliere per furto e furto di lieve entità.

III) Perizia psichiatrica

4.

A seguito dei fatti

oggetto del procedimento penale, il Procuratore Pubblico ha incaricato il dr.

med. PE 1 di allestire una perizia psichiatrica.

Dalla lettura del referto peritale,

risulta che lo specialista ha ravvisato nell’imputata la presenza della

seguente turba psichica:

"

disturbo della personalità misto (ICD-10:F61.0); disturbo dovuto

all’uso di sostanze psicoattive (oppioidi, cannabinoidi e cocaina). Sindrome di

dipendenza da oppioidi da cannabis e da cocaina (ICD-10:F11.2, F12.2, F14.2)

attualmente in astinenza, ma in ambiente protetto. (…)”

(AI 62, p. 29, inc. MP 2013.4627).

In punto all’imputabilità, il perito ha indicato che questa é scemata

in grado leggero (AI 62, p. 32, inc. MP 2013.4627).

Quanto al rischio di recidiva, lo specialista si è così espresso:

"

per quanto riguarda i reati della rapina e delle lesioni semplici

dobbiamo concludere che il rischio di una recidiva è molto alto nel caso che la

peritata non segua una misura terapeutica come proposta nel capitolo 4. Un

altro reato simile potrebbe riprodursi in qualsiasi momento con conseguenze

anche più gravi. Ricordiamo che la peritata da una parte si è pentita dopo il

primo reato, fatto che però non le ha impedito di commettere il secondo reato e

dall’altra ricordiamo anche che la peritata ha accettato il rischio di ferire

le vittime per arrivare al suo obbiettivo di procurarsi dei soldi per comprare

delle sostanze psicoattive”

(AI 62, p. 34, inc. MP 2013.4627).

Il dr. med. PE 1 ha indicato il seguente trattamento quale cura

atta ad evitare il rischio di recidiva:

"

Una terapia ambulatoriale non avrebbe successo per le ragioni

sopra esposte. (…) Una degenza di due a tre anni a scopo terapeutico in una

struttura come __________ è idonea per contenere il rischio di nuovi reati

durante la degenza. Ma anche una terapia stazionaria di lunga durata deve

essere seguita da una terapia ambulatoriale, anche questa di lunga durata. Solo

un trattamento ambulatoriale non è sufficiente e ridurrebbe il rischio solo di

poco. (…) La peritata ha già cominciato un percorso nel centro terapeutico __________.

(…) La peritata è d’accordo di sottoporti ad un trattamento come proposto anche

se c’è una certa ambivalenza per quanto riguarda la lunga durata della terapia.

Un trattamento ordinato contro la volontà della peritata non avrebbe successo.

Sarebbe invece importante una certa pressione da parte della giustizia per

imporre alla peritata di continuare il percorso terapeutico già iniziato. La

durata di tre anni della terapia proposta è dovuta al fatto che ci sono diversi

obbiettivi: l’astinenza di lunga durata, psicoeducazione e una psicoterapia con

lo scopo di insegnare alla peritata di avere strategia alternative al consumo

di sostanze in momenti di frustrazione o depressione (…). La contemporanea

espiazione della pena in carcere non sarebbe possibile in quanto la peritata

per svolgere la terapia proposta dovrebbe vivere nel centro terapeutico”

(AI 62, p. 37-38, inc. MP 2013.4627).

5.

In data 18 maggio

2014.

l’imputata è fuggita dal centro terapeutico di __________, raggiungendo la

__________. Detto atteggiamento non può che indicare l’implicita volontà di IM

1.

di non proseguire la terapia stabilita dal perito.

Nuovamente arrestata il 10 luglio 2014, l’imputata si è mostrata

inizialmente ambivalente in punto al fatto di rientrare nella struttura per

proseguire il programma terapeutico.

In occasione del pubblico dibattimento, interrogata a sapere se

concordasse con le conclusioni del perito, IM 1 ha dichiarato che:

"

non sono d’accordo. Ricordo che il perito mi aveva chiesto quanto

io ritenessi di aver bisogno per disintossicarmi e io ho risposto un anno/ un

anno e mezzo, ma già l’ho fatto. Del resto lui come fa a capire quanto mi serve

per disintossicarmi vedendomi per sole due ore. ADR che sono d’accordo con il

fatto che mi dovessi curare in una struttura chiusa, ma questo già l’ho fatto.

Sono 10 mesi che non assumo sostanze”

(VI DIB 24.10.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

In tale contesto, richiamata in particolare l’esistenza di un

concreto e serio rischio di recidiva così come riportato in perizia e ritenuto

che tale documento era stato redatto prima che l’imputata abbandonasse __________,

la Corte ha ritenuto necessario procedere all’audizione del perito.

Interrogato dalla Corte, il dr. med PE 1, ha dapprima confermato le proprie conclusioni peritali, precisando che i disturbi di personalità

sono disturbi psichici gravi e cronici. Ciò ha quale conseguenza che la terapia

richiede un percorso stazionario di alcuni anni, seguito poi da un trattamento

ambulatoriale. Tale circostanza ha indotto lo specialista a concludere che per

l’imputata si tratterebbe sostanzialmente di una presa a carico “a vita”

(cfr. VI DIB 2.12.2014, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Analogamente, lo specialista ha indicato che pure la sindrome da

dipendenza da sostanze psicoattive, la cui terapia ricalca quella somministrata

per la cura del disturbo di personalità, rappresenta una turba psichica grave

(cfr. VI DIB 2.12.2014, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Interrogato a sapere se il trattamento stazionario indicato in

perizia fosse quello previsto dall’art. 60 CP, segnatamente il trattamento

della tossicodipendenza, lo specialista ha indicato che:

"

si e ciò considerato che l’aspetto preponderante del problema è

proprio questa sua tossicodipendenza”

(cfr. VI DIB 2.12.2014, p. 4, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

Confrontato al fatto che l’imputata, successivamente alla

redazione della perizia, era fuggita da __________, il dr. med. PE 1 ha dichiarato che:

"

posso dire che perché le misure terapeutiche abbiano effetto ci

vuole un minimo di collaborazione da parte del paziente. Nello specifico se

l’imputata non ha interesse nel seguire il percorso terapeutico questo non può

avere successo. Se non c’è motivazione è difficile la presa a carico in una

struttura terapeutica. (…) non vedo alternative alla proposta terapeutica da

me formulata in perizia. Si potrebbe pensare a un’altra struttura dello stesso

tipo di __________ in Svizzera interna. Di fatto se lei non è d’accordo, il

rischio di recidiva rimane molto alto perché nulla cambierebbe rispetto alla

situazione attuale”

(cfr. VI DIB 2.12.2014, p. 4, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

Stante quanto precede e considerato che lo stesso specialista ha

definito come “gravi” le turbe psichiche di cui soffre IM 1, il perito, chiamato

ad indicare se potesse entrare in considerazione una misura terapeutica

stazionaria ex art. 59 CP, ha risposto che:

"

si. Il genere di terapia sarebbe lo stesso. Si potrebbe

inizialmente pensare a un collocamento in clinica psichiatrica. L’obiettivo

dovrebbe essere quello di mantenere l’astinenza senza farla ricadere nel

consumo. (…) nella prima fase questo trattamento potrebbe essere anche

effettuato in carcere. In seguito necessiterebbe di una struttura aperta che le

permettesse di imparare a contrastare il suo bisogno di consumo. Si peraltro

utilizzare la fase in carcere per fare un lavoro di motivazione per convincerla

a poi seguire un percorso terapeutico. (…) anche in questo caso quando parlo di

trattamento stazionario intendo, almeno per la seconda fase, un trattamento

stazionario “aperto” che le permetta di strutturare le sue giornate”

(cfr. VI DIB 2.12.2014, p. 4-5, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

In fine, il dr. med. PE 1 ha ribadito che le proposte terapeutiche da egli formulate possono essere messe in atto presso __________, struttura

che in ___ appare adeguata.

Invitata dalla Corte a prendere posizione in merito alle

dichiarazioni del perito, IM 1 ha quindi affermato:

"

concordo con quanto detto dal perito. Mi dichiaro d’accordo nel

sottopormi ad un trattamento stazionario. Ho pure compreso cosa implica tale

trattamento”

(VI DIB 2.12.2014, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IV) Circostanze dell’arresto,

inchiesta e atto d’accusa

6.

Il 17 marzo 2013

alle ore 08:40 alla polizia cantonale è giunta la segnalazione di una rapina

avvenuta a __________ in danno di un’anziana signora. Alle ore 09:15 è giunta

alla Centrale d’intervento una seconda telefonata che segnalava un atto analogo

avvenuto a __________, sempre in danno di una donna. Relativamente a

quest’ultimo episodio i testimoni hanno indicato quali autori del gesto tre

donne ed un uomo, fuggiti a bordo di una Fiat Punto di colore nero. Peraltro,

sul luogo della rapina è stato ritrovato un apparecchio cellulare,

verosimilmente smarrito dalla rapinatrice durante la colluttazione con la

vittima.

Considerato che la carta SIM contenuta in detto apparecchio lo

rendeva riconducibile a IM 1, le autorità hanno iniziato la sua ricerca.

L’imputata veniva così trovata, unitamente ad altre persone, presso l’abitazione

di __________.

L’imputata, assunta a verbale,

ha fin dal principio ammesso gli addebiti che le venivano mossi, descrivendo

nel seguente modo quanto occorso a __________.

"

(…) che sono scesa dall’auto ancora prima di arrivare alla

rotonda e ho seguito la signora che camminava nel vicolo che porta verso la __________

di __________. E’ stato in quel luogo che le ho preso la borsetta. (…) la

signora teneva la borsetta con la mano sinistra, io ho afferrato la borsetta e

ho tirato. La signora ha fatto un po’ di resistenza ma non troppo e per finire

ha mollato la presa ed è caduta a terra. Io sono corsa via e sono risalita in

auto davanti alla __________”

(VI PP 18.03.2013, AI 3, inc. MP 2013.2273, p. 2).

In merito agli avvenimenti di __________,

IM 1 ha dichiarato che:

"

(…) Io credo che la signora avesse capito che volevamo derubarla.

Quando ho cercato di prenderle la borsetta, la signora si trovava all’altezza

dell’autovettura. Anche in questo caso ho afferrato la borsetta che la signora

teneva con la mano destra o quella sinistra e ho cercato di sottrargliela, ma

la signora non mollava la presa per cui ho rinunciato e sono risalita in auto.

(…) anche in questo caso la signora è caduta a terra e ho forse dovuto

trascinarla per un breve tratto perché non mollava la presa. In ogni caso escludo

di averla colpita sulle mani o sulle braccia o sul corpo per poterle sottrarre

la borsetta”

(VI PP 18.03.2013, AI 3, inc. MP 2013.2273, p. 3).

In data 18 marzo 2013 l’imputata è quindi stata scarcerata (AI 7

inc. MP. 2013.2273).

7.

Il 27 maggio 2013

alle ore 14:20 circa, alle autorità è pervenuta la segnalazione di una rapina

avvenuta a __________. In data 30 maggio 2013, notando una somiglianza nei

connotati tra quelli descritti dalla vittima e l’imputata, la polizia ha quindi

fermato IM 1, la quale al proposito ha dichiarato che:

"

(…) vedevo una signora che camminava con una borsetta in mano la

quale camminava verso nord. (…) le sono corsa dietro, l’ho raggiunta e le ho

rubato la borsetta. Dopodiché sono corsa via correndo verso nord. (…) Mi ero

accorta che la signora era caduta a terra ma non mi sembrava che si fosse fatta

male”

(VI PG 30.05.2013, allegato ad AI 2, inc. MP 201.4627, p. 3-4).

Dando seguito all’istanza formulata dal Procuratore Pubblico, con

decisione 1 giugno 2013 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva

dell’imputata fino al 28 giugno 2013 (AI 8, inc. MP 4627.2013), termine in

seguito prorogato in ragione dell’istanza formulata dal Magistrato inquirente.

In data 1 luglio 2013, dando seguito alla richiesta formulata da IM

1.

di poter intraprendere un percorso riabilitativo presso __________ (AI 34, inc.

MP 4627.2013) la stessa è stata posta in regime di esecuzione anticipata delle

pene e delle misure (AI 35, inc. MP 4627.2013).

Il 18 maggio 2014 (doc. TPC 19) IM 1 ha tuttavia abbandonato la struttura, raggiungendo la __________. L’imputata è quindi stata

nuovamente arrestata il 10 luglio 2014 (AI 68, inc. MP 2013.4627) a seguito

dell’ordine di cattura emanato dal PP (AI 64, inc. MP 2013.4627)

8.

Con atto d’accusa

87/2014 di data 5 settembre 2014 il PP ha rinviato a giudizio l’imputata per i

reati di rapina ripetuta, consumata e tentata e di contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti.

V) imputazione di rapina

ripetuta, consumata e tentata

9.

I fatti imputati a IM

1.

concernono tre episodi di rapina, due avvenuti nel corso della mattina del 17

marzo 2013 ed uno nel primo pomeriggio del 27 maggio 2013.

9.1

Il 17 marzo 2013,

attorno alle 8:40, ACPR 1 (__________), stava camminando in Via __________ a __________

quando una persona di sesso femminile, vestita di scuro e proveniente da tergo,

le ha afferrato con forza la borsetta sottraendogliela. Tale gesto ha provocato

la caduta a terra dell’anziana, la quale ha battuto le ginocchia e la testa

sull’asfalto (cfr. allegato 34 ad AI 1, inc. MP. 2013.2273). Il certificato

medico agli atti riferisce di ginocchia bilateralmente lievemente tumefatte (AI

35.

allegato ad AI 1, inc. MP. 2013.2273). La refurtiva denunciata ammonta a

circa CHF 100’00.

9.2

La stessa mattina,

alle 9:10 circa, a __________, ACPR 3 (__________) si trovava in Via __________

quando ha notato un veicolo di colore nero fermarsi alcuni metri davanti a lei.

La ragazza che ne è scesa ha seguito l’AP per alcuni metri prima di afferrare

le bretelle della borsetta, strattonandola con forza.

Sbilanciata dall’agire

dell’imputata, la vittima è caduta al suolo, mantenendo tuttavia la presa sulla

borsetta. In tale frangente, al fine di vincerne la resistenza, IM 1 ha quindi trascinato l’anziana a terra per diversi metri prima di vedersi costretta ad interrompere

il proprio agire in ragione del sopraggiungere di alcuni passanti che si

stavano avvicinando per prestare aiuto alla vittima (cfr. allegato 34 allegato

ad AI 1, inc. MP. 2013.2273). Il certificato medico attesta di millimetrica

escoriazione in regione parieto-occipitale sinistra, escoriazione superficiale

in zona deltoidea, dolore all’anca destra ed escoriazione superficiale in

regione patellare (cfr. allegato 37 ad AI 1, inc. MP. 2013.2273).

9.3

Il 27 maggio 2013,

attorno alle ore 14:20, __________ (__________) stava camminando in Via __________

a __________ quando è stata raggiunta da tergo dall’imputata che le ha

strappato con forza la borsetta. L’azione ha fatto cadere al suolo la vittima

provocandole un trauma cranico commotivo contusivo (cfr. AI 24 inc. MP

2013.

). La refurtiva denunciata ammonta a circa CHF 500’00.

9.4

Come già accennato, IM

1.

ha ammesso le proprie responsabilità in ognuno dei tre citati episodi,

indicando in particolare di aver strappato con forza la borsetta delle proprie

vittime, tanto da averne indotto la caduta a terra, al fine di impossessarsene.

L’imputata ha peraltro riferito di essersi accorta che le proprie vittime erano

finite al suolo, ma di essersene andata poiché a __________ e __________ vi

erano già persone che le stavano soccorrendo, mentre nel caso di __________ vi

erano comunque terzi che avevano assistito alla scena e avrebbero quindi potuto

occuparsi dell’anziana (VI DIB 24.10.2014, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

VI) fatti relativi

all’imputazione di contravvenzione alla LStup

10.

L’atto d’accusa imputa

a IM 1 il consumo, avvenuto tra il marzo 2013 ed il maggio 2013, di almeno 10 grammi di cocaina. Tali fatti non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni

dell’imputata, confermate pure in occasione del verbale svoltosi nel corso del

pubblico dibattimento (VI DIB 24.10.2014, p. 5, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

VII) In diritto

11.

Giusta l’art. 140

cifra 1 CP, si rende colpevole di rapina chiunque commette un furto usando

violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o

all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.

Le lesioni semplici, siano esse colpose

o intenzionali, sono consumate dal reato di rapina

nella misura in cui esse sono

funzionali alla stessa, ovvero servono alla sottrazione della cosa e sono

dirette contro coloro che, almeno potenzialmente, potrebbero difendere il

possesso sull’oggetto del reato e rappresentare un ostacolo alla sua

commissione (cfr. STF 6S.283/2002 del 26 novembre 2002, consid. 2, nella quale

il principio è illustrato in relazione al concorso tra la rapina ed il reato

di sequestro ex art. 183 CP: “…autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte

à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas

au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction“; cfr.

pure DTF 133 IV 297, per la concorrenza con la presa d’ostaggi, art. 185 CP;

Niggli/Riedo in Basler Kommentar Strafrecht II, 2 edizione, Basilea 2007, ad

art. 140, n. 172 e ivi citati riferimenti; Trechsler, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 140, n. 26).

La rapina in quanto tale deve

considerarsi conclusa con la concretizzazione del furto (Niggli/Riedo, op.

cit., ad art. 140 n. 160). Il furto, dal canto suo, è realizzato quando il

possesso di cui all’art. 139 CP, cioè il possesso altrui sulla cosa - inteso ai

sensi del codice penale, non di quello civile, cioè il potere di disporre

effettivamente della cosa, valutato secondo le regole della vita sociale e

indipendentemente dal suo carattere lecito o no - viene troncato e ne viene

creato uno nuovo a favore dell’autore (DTF 132 IV 110 consid. 2.1.).

12.

L’art. 19a LStup punisce per contro con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente

stupefacenti.

13.

Gli atti compiuti da IM 1 il 17 marzo e 27 maggio 2014 configurano

chiaramente il reato di rapina. La violenza è ravvisabile nei forti strattoni

che l’imputata ha dato al fine di carpire le borsette delle vittime. Al

proposito, giova sottolineare che la forza impiegata era tale da sbilanciare le

AP e farle cadere al suolo.

Altrettanto pacifica é la circostanza secondo cui le

citate violenze erano finalizzate alla perpetrazione dei furti delle borsette e

del loro contenuto.

Risulta peraltro corretta l’imputazione del reato

nella forma del tentativo per quanto attiene ai fatti del 27 maggio 2013, posto

che l’imputata è stata costretta a darsi alla fuga senza riuscire ad

impossessarsi della borsetta e ciò in ragione dell’intervento di alcuni

passanti.

Analogamente, é pure dato il reato di

contravvenzione alla LStup, posto che il consumo di cocaina da parte

dell’imputata e la sua entità derivano dalle di lei dichiarazioni.

Ne consegue che l’atto d’accusa deve essere

integralmente confermato.

VIII) La pena

14.

Giusta l’art. 47 cpv.

2.

CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007

consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)

- la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa,

la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

15.

Determinata, così, la

colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid.

2.2

; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6 n. 72).

16.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo

legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed.,

Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.;

Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo

2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,

n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,

n. 78, pag. 506).

17.

Nel caso concreto la

colpa di IM 1 è particolarmente grave poiché, dal profilo oggettivo, ha

commesso reiteratamente un reato il cui bene protetto non è unicamente il

patrimonio, ma pure l’integrità fisica delle proprie vittime.

L’ammontare del maltolto non può con ogni evidenza essere considerato

determinante, posto che, con ogni evidenza, commettendo le rapine di cui sopra,

l’imputata intendeva sottrarre tutto quanto si fosse trovato all’interno delle

borsette delle sue vittime.

18.

Dal profilo soggettivo,

IM 1 ha agito per egoistico scopo di lucro, andando a colpire donne anziane,

strattonando la borsetta per impossessarsene fino a farle cadere a terra,

incurante del fatto che tale suo agire avrebbe potuto causare anche ferite di

sicura gravità.

Un comportamento, quello dell’imputata, particolarmente odioso e

riprovevole proprio per la scelta di rapinare vittime vulnerabili a causa

dell’età.

La frequenza con cui ha agito mostra un’allarmante propensione a

delinquere, così come una estrema spregiudicatezza, arrivando a colpire in

pieno giorno in centro __________. In tal senso, neppure l’arresto seguito alle

prime due rapine è parso sufficiente a dissuadere IM 1 dal reiterare il suo

agire. Tale circostanza non può che dar credito alle conclusioni peritali

concernenti il pericolo di recidiva.

L’imputata neppure è parsa aver compreso appieno la gravità dei

suoi gesti o le conseguenze che questi avrebbero potuto avere. Malgrado la sua

affermazione di essersi sentita la coscienza sporca dopo il primo episodio, a

tale rapina ne è infatti seguita di lì a poco una seconda.

Analogamente, IM 1 neppure è parsa volersi appieno assumere la

responsabilità di quanto commesso, ascrivendo sempre il proprio agire a fattori

esterni, ovvero l’incitamento da parte di terzi o l’influsso di farmaci.

Nella commisurazione della pena, la Corte ha pure ritenuto il concorso esistente tra le tre rapine.

19.

A favore di IM 1 la

Corte ha ritenuto la collaborazione mostrata nell’ammettere fin dai primi

verbali di essere l’autrice delle rapine. Analogamente, è stato considerato il

vissuto dell’imputata.

Soprattutto, si impone di ritenere l’esistenza di una turba

psichica così come messo in rilievo dal perito dr. med PE 1, il quale ha

concluso ad una scemata imputabilità di grado lieve. Ricordato che nella

valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata imputabilità sulla colpa

soggettiva del reo, il giudice, esercita l’ampio potere di apprezzamento che la

legge gli conferisce in materia (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2), la Corte ha ridotto la colpa di IM

1.

da grave a medio-grave.

20.

Tenuto conto di tutto

quanto precede, considerato il concorso di reati e la pluralità di beni

giuridici lesi, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di 2 anni e 4 mesi,

deduzion fatta del carcere preventivo sofferto.

21.

Giusta l’art. 42 CP,

il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro

di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore

è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza

condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli (cpv. 2).

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che pur non sussistendo un

caso di applicazione dell’art. 40 cpv. 2 CP, unicamente una pena detentiva (accompagnata

da una misura) è tale da trattenere IM 1 dal commettere nuovi reati.

Come già indicato, l’agire dell’imputata, la quale ha commesso la

rapina del 27 maggio 2013 malgrado fosse già stata arrestata per due giorni a

seguito dei fatti del 17 marzo 2013, è significativo del fatto che sussiste un

serio e concreto pericolo di recidiva. Tale conclusione discende peraltro in

modo chiaro dalle conclusioni peritali, secondo cui in assenza dell’adeguata

presa a carico terapeutica, il pericolo di recidiva è molto alto.

Si impone pertanto, non soltanto di rendere effettiva la pena

detentiva di cui sopra, ma pure di accompagnarla con una misura atta a

scongiurare che, ritrovata la libertà, IM 1 reiteri il suo agire. Detta misura,

come ha avuto modo di indicare il perito, non può essere costituita da un

trattamento ambulatoriale (modalità che già in passato si è dimostrata insufficiente

per contenere l’imputata) ma deve intervenire in modo stazionario.

In tale contesto, tenuto conto delle indicazioni del perito e

dell’adesione dell’imputata a quanto indicato dal dr. med PE 1, la misura

adeguata risulta essere il trattamento stazionario, da eseguirsi presso una

struttura idonea ai sensi dell’art. 60 CP. Al proposito giova osservare che il

perito stesso ha indicato __________ come struttura conforme ed idonea per la

messa in atto della presa a carico indicata in perizia. Si dirà pure che già in

corso d’inchiesta, i responsabili terapeutici di detta struttura si erano

dichiarati d’accordo di accogliere l’imputata.

Per quanto attiene alla contravvenzione alla LStup. viene

comminata una multa di CHF 200.00.

22.

Nel caso di specie, si

impone peraltro di revocare la sospensione condizionale alla pena pecuniaria di

15.

aliquote pronunciata nei suoi confronti il 27 agosto 2012.

23.

Quanto ai sequestri,

la somma di denaro viene confiscata a parziale copertura delle spese del

procedimento come postulato dalla pubblica accusa, richiesta alla quale

l’imputata non si è opposta.

24.

Gli accusatori privati

sono rinviati al competente foro civile.

25.

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 viene riconosciuta approvata per fr 12'598.15 comprensiva di

onorario, spese e IVA.

Visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51x,

60, 70, 140 CP;

19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autrice colpevole di:

1.1

rapina ripetuta, consumata

e tentata

per avere,

a __________, __________ e __________,

il 17 marzo 2013 e il 27 maggio 2013,

agendo in correità con terze persone, commesso due furti e un

tentativo di furto usando violenza nei confronti delle accusatrici private.

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località,

da marzo 2013 a maggio 2013, senza essere autorizzata, consumato 10 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannata

2.1

alla pena detentiva di 26 (ventisei)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto nonché l’espiazione anticipata

della misura presso __________;

2.2

al pagamento della multa di

fr. 200.- (duecento).

3.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena di 15 (quindici) aliquote giornaliere da

fr. 30.- (trenta) cadauna di cui al decreto d’accusa 27 agosto 2012;

4.

È ordinato, giusta l’art.

60.

CP, il trattamento stazionario di IM_1 presso una struttura specializzata

per tossicodipendenti;

§ L’esecuzione della pena

detentiva di cui al punto 2.1 del presente dispositivo è sospesa giusta l’art.

57.

CP per dare luogo alla misura di collocamento di cui sopra.

5.

Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile.

6.

A parziale pagamento della

tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di fr.

44.

;

7.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per fr 12'598.15 comprensiva di onorario, spese e

IVA.

8.2

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone l’importo di fr. 12'598.15 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 559.05

Perizia fr. 8'200.--

Perito in aula fr. 200.--

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 200.25

fr. 10'159.30

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