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Decisione

72.2014.102

Spaccio di circa 900 grammi di cocaina da parte di cittadino straniero in Svizzera senza validi documenti

10 novembre 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente propone alle parti le seguenti aggiunte all’atto

d’accusa:

- dopo le generalità i

vari alias dell’imputato di cui all’AI 38: IM 1, __________; IM 1, __________; IM

1, __________ e IM 1, __________;

- all’art. 19 LStup il

cpv. 1 lett. c) e d) e all’art. 19a LStup il cpv. 1;

- negli oggetti sotto

sequestro il permesso N dell’imputato scaduto il 23.11.2009.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto

d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale, in esito

al suo intervento, conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa

e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 4 anni e 2 mesi,

parzialmente aggiuntiva alla condanna precedente e di cui la sospensione

condizionale ha da essere revocata. Chiede inoltre la condanna al pagamento di

una multa di fr. 300.- per il consumo di stupefacenti. In merito alla confische

rinvia a quanto indicato in sede di verbale;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato, la quale, ponendo in evidenza l’ampia

confessione resa dal suo assistito, che si è subito assunto le sue responsabilità,

e il suo trascorso, e ribadito che l’attività delinquenziale è cominciata nel

2011 e non nel 2009 e messa in atto solo per coprire i costi della sua passione

musicale, conclude chiedendo che la pena da infliggersi sia contenuta nei 36

mesi e da porsi al beneficio della sospensione condizionale parziale, con

periodo da espiare di 6 mesi, subordinatamente di 18 mesi.

Considerato, in fatto ed in diritto

-- che in relazione alle

concordate modifiche all’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano il

verbale del dibattimento (di seguito solo VD) a pagina (di seguito solo pag.) 2

e pag. 3 della presente sentenza;

-- quo alla vita anteriore di IM

1 (di seguito solo IM 1), cittadino __________, nato il __________,

precedentemente residente in __________, alle sue due domande d’asilo del

24.5.2009 e del 4.1.2011, al suo precedente penale in Svizzera (incensurato

invece in __________) del 26.4.2010 nonché ai suoi progetti futuri si rinvia

agli atti istruttori (di seguito solo AI) 20, 22, 40, 66 allegato (di seguito

solo all.) 12 e 67 dell’incarto del Ministero pubblico (di seguito solo MP)

2014.3616 (VD pag. 2), ai documenti (di seguito solo doc.) del Tribunale penale

cantonale (di seguito solo TPC) 4, 6 e 20, al doc. dibattimentale (di seguito solo

Dib.) 2, ai verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) dell’imputato dinanzi

al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) del 23.5.2014 pag. 13, del

16.7.2014 pag. 1 e 2 e del 16.7.2014 pag. 13 nonché al VD all. 1 pag. 1 e 2

risposte (di seguito solo R) I/II e I;

-- che l’imputato, arrestato

provvisoriamente a __________ il 22.5.2014 (articolo, di seguito solo art., 217

seguenti, di seguito solo segg., del Codice di diritto processuale penale

svizzero, di seguito solo CPP e AI 19), è rimasto in carcerazione preventiva (art.

220 capoverso, di seguito solo cpv., 1 e 224 segg. CPP) sino al 16.7.2014 (AI

65), per essere posto in esecuzione anticipata di pena (art. 236 cpv. 1 CPP)

dal 17.7.2004 (AI 65) ed è in questo regime che compare in aula;

-- che in merito

all’imputazione di cui al punto (di seguito solo pto.) 1 dell’AA IM 1 è

parzialmente reo confesso avendo ammesso, ma solo dall’inizio del 2011 e non

già dal 2009, la vendita, previo acquisto, di 850 grammi (di seguito solo gr.) lordi di cocaina (VI PP IM 1 16.7.2014 pag. 4 e da 11 a 13, VD all. 1 pag. 2 II/III/IV R) nonché la detenzione, per lo stesso scopo, di 17.55 gr. netti

di predetto stupefacente, sequestrati, con un grado di purezza variante tra il

25% e il 29% (VI PP IM 1 16.7.2014 pag. 12, AI 66 all. da 13 a 15 e VD all. 1 pag. 2 II R);

-- che l’imputato non contesta

le accuse di cui ai punti (di seguito solo pti.) 2 (VI PP IM 1 23.5.2014 pag. 4

e 5, 16.7.2014 pag. 2 e 12 nonché VD all. 1 pag. 2 VI R) e 3 (VI PP IM 1

23.5.2014 pag. 9 e 13, 16.7.2014 pag. 4, PS 4.6.2014 pag. 3 e VD all. 1 pag. 2

VII R) dell’AA;

-- che richiamato l’art. 19

cpv. 1 lettere (di seguito solo lett.) c) e d) e 2 lett. a) della Legge

federale sugli stupefacenti (di seguito solo LStup) IM 1 è stato riconosciuto

colpevole del reato di infrazione aggravata per avere, senza essere

autorizzato, nel periodo 2009/22.5.2014, a __________ e altre località del

Canton Ticino, ripetutamente alienato 893,90 gr. di cocaina e detenuto 17,55

gr. netti di predetta sostanza con un grado di purezza medio tra il 25% e il

29% (AI 66 all. da 13 a 15 e VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.1) con conseguente suo

proscioglimento da questo reato limitatamente al quantitativo di 23,60 gr.

lordi di cocaina alienata (VD all. 2 pag. 2 pto. 2);

-- che all’alienato

quantitativo di 893.90 gr. lordi di cocaina la Corte è arrivata sommando:

-- i quantitativi, di per sé

identici, ammessi dall’imputato (VI PP IM 1 23.5.2014 pag. 6, 16.7.2014 pag. 3

e da 8 a 11, PS IM 1 4.6.2014 pag. 5, 9 e 10, 14.7.2014 pag. da 3 a 7 e VD all. 1 pag. 2 V R) e dalla maggior parte dei suoi acquirenti per un totale di 193.90 gr.

lordi (VI PS __________ 19.5.2014 pag. 3 per 9 gr., __________ 11.6.2014 pag.

da 8 a 10 per 20 gr., __________ 20.6.2013 pag. 4 per 68 gr., __________ 23.6.2014

pag. 5 per 23 gr., __________ 23.6.2014 pag. 3 e 5 per 14 gr., __________

24.6.2014 pag. 3 per 20 gr., __________ 27.6.2014 pag. 3 e 4 per 16,80 gr., __________

14.5.2014 pag. 3 per 10 gr., __________ 16.6.2014 pag. 3 per 2,80 gr., __________

10.6.2014 pag. 3 per 1,60 gr., __________ 12.5.2014 pag. 3 e 4 per 2 gr., __________

23.5.2013 pag. 3 e PP 23.5.2014 pag. 7 per 0,20 gr. nonché gli ignoti __________

per 4,50 gr. e __________ per 2 gr.);

-- i quantitativi dichiarati

da __________ (di seguito solo __________, VI PS 17.4.2014 pag. 3 e 5) per 500

gr. e da __________ (di seguito solo __________, VI PS 24.4.2012 pag. 4 e 6

nonché PP 13.6.2012 pag. 2) per 180 gr., proprio perché ribaditi da questi due

acquirenti in sede di confronto (VI PS confronto IM 1/__________ 7.7.2014 pag.

3 e 6 nonché confronto IM 1/__________ 7.7.2014 pag. 4), da cui anche la

corretta indicazione al pto. 1 dell’AA del 2009 quale anno di inizio

dell’attività di spaccio di IM 1 (VI PS __________ 17.4.2014 pag. 3 e 5 nonché

confronto IM 1/__________ 7.6.2004 pag. 3 e 6);

-- il quantitativo di 20 gr.

alienati a __________, proprio perché con questo acquirente, che nel suo VI PP

10.7.2014 pag. 6 indicava almeno 34 gr. comperati, non vi è stato confronto, da

cui il doversi rimettere ai 20 gr. dichiarati dall’imputato (VI PS IM 1

4.6.2014 pag. 6 e 7 nonché 30.6.2014 da pag. 2 a 4);

-- che la detenzione al fine

di alienazione, a __________, il 22.5.2014, di 17,55 gr. netti di cocaina con

un grado di purezza medio tra il 25% e il 29% (AI 66 all. da 13 a 15 e VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.1) trova riscontro, oltre che nel sequestro di predetta

sostanza (AI 19 e 66 all. da 13 a 15), nelle stesse dichiarazioni dell’imputato

(VI PP IM 1 16.7.2014 pag. 12, PS 23.5.2014 pag. 3 e 4 nonché VD all. 1 pag. 2

Considerandi

II R);

-- che richiamato l’art. 15

cpv. 1 lett. a) e b) della LF sugli stranieri (di seguito solo LStr) IM 1 è

stato inoltre riconosciuto colpevole del reato di infrazione alla LStr per avere,

dal 2011, ripetutamente violato le prescrizioni in materia d’entrata in

Svizzera ed avervi illegalmente soggiornato sino al 22.5.2014 (VD all. 2 pag. 1

pti. 1 e 1.2) e questo non solo in base alle stesse sue ammissioni (VI PP IM 1

23.5.2014

pag. 4 e 5, 16.7.2014 pag. 2 e 12), ma anche in forza alle dichiarazioni

di __________ nel suo VI PS 23.5.2014 pag. 3 e 4;

-- che richiamato l’art. 19a

cifra 1 LStup IM 1 è stato, poi, riconosciuto colpevole del reato di

contravvenzione a questa legge per avere, senza essere autorizzato, nel periodo

fine 2013/22.5.2014, a __________, __________ e altre località, consumato 10 grammi di cocaina (VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.3) e questo in base alle stesse sue ammissioni (VI

PP IM 1 23.5.2014 pag. 9 e 13, 16.7.2014 pag. 4 e PS 4.6.2014 pag. 3);

-- che richiamati gli art. 12

cpv. 2, 40, 43 cpv. 1, 2 e 3, 44 cpv. 1, 47 cpv. 1 e 2, 49 cpv. 1 e 2, 51 e 106

del Codice penale svizzero (di seguito solo CP), tutto ben ponderato e

ricordato come l’imputato, titolare di un documento di legittimazione valido

per l’espatrio (doc. TPC 20), seppur avendo delinquito nel periodo di prova

della precedente sua condanna del 26.4.2010 (art. 46 cpv. 1 CP e AI 22), non

sia recidivo specifico e possa quindi ancora beneficiare, malgrado la gravità

oggettiva e soggettiva della sua colpa (art. 47 cpv. 1 e 2 CP), di una prognosi

non ancora completamente negativa, anche a fronte della più volte dichiarata

sua volontà di tornare in __________, dove avrebbe un lavoro e potrebbe

continuare a rincorrere il suo sogno di diventare un musicista affermato (VI PP

IM 1 16.7.2014 pag. 13, VD all. 1 pag. 1 II R, doc. Dib. 2 e doc. TPC 4), la

Corte, considerato come l’odierna pena sia parzialmente aggiuntiva a quella di

cui al decreto di accusa (di seguito solo DA) 26.4.2010 del MP del Canton

Ticino (art. 49 cpv. 2 CP e VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pto. 3), ha condannato IM

1.

ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 2 anni e 9 mesi con deduzione del

carcere preventivo sofferto (art. 51 CP, VD all. 2 pag. 2 pti. 3 e 3.1) nonché al

pagamento di una multa fr. 300.- con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 3

(tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP e VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pti. 3 e 3.2).

L’esecuzione della pena detentiva (art. 40 CP) oggi comminata è sospesa

in ragione di 23 mesi con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP)

mentre che per la rimanenza è da espiare (art. 43 cpv. 1, 2 e 3 CP nonché VD

all. 2 pag. 2 pto. 4), fermo restando la revoca della sospensione condizionale della

pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 60 aliquote giornaliere a lui inflitta

con DA 26.4.2010 del MP del Canton Ticino (art. 46 cpv. 1 CP e VD pag. 3 e all.

2.

pag. 2 pto. 5);

-- che richiamati gli art. 135

cpv. 1 e 2 CPP e 8 cpv. 1 della LF concernente l’imposta sul valore aggiunto,

l’AI 35, le tre parcelle legali del 1.9.2014 (AI 73), del 5.11.2014 (doc. TPC

17) e del 10.11.2014 (doc. Dib. 1 e VD pag. 1) e il VD pag. 2, la Corte, dopo

aver esaminato queste note, ha riconosciuto al difensore avv. DUF 1 un importo

di fr. 8'276.85 a titolo di onorario (fr. 7'973.85), spese (fr. 119.-) e

trasferte (fr. 184.-, VD all. 2 pag. 3 pti. 11 e 11.1), somma che IM 1 è tenuto

a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni

economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 pag. 3 pti. 11

e 11.2), ricordato che la così decisa retribuzione non è stata oggetto di

reclamo nei termini di legge (art. 135 cpv. 3 lett. a e 379 segg. CPP, doc. TPC

25, VD all. 2 pag. 3 pti. 11 e 11.1.§) ed è quindi cresciuta in giudicato (art.

437.

segg. CPP);

-- che malgrado l’intervenuto

parziale proscioglimento dell’imputato, la difesa non ha presentato alcuna

istanza di indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP (VD

pag. 2 e all. 2 pag. 3 pto. 9);

-- che richiamati gli art. 69

cpv. 1 e 2 nonché 70 cpv. 1 CP, gli AI 19 all. 2, 7 e 8, 58, 62, 66 all. 10, 11

e da 13 a 15, i doc. TPC 2, 3 e 20, il VI PP IM 1 23.5.2014 da pag. 2 a 4 nonché il VD pag. 3 e all. 1 pag. 2 e 3 R VII e I/II, la Corte ha deciso:

-- la confisca (art. 69 cpv. 1

e 2 nonché 70 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) di fr.

300.

- deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali

(art. 416 segg. e 422 segg. CPP), di 17,55 gr. netti di cocaina

da distruggere, di tre carte SIM Lycamobile per i numeri (di seguito solo n.) __________,

__________ e __________, di una carta SIM Wind, di due carte SIM Lebara per i

n. __________ e __________, di un contenitore di colore blu con diversi

minigrip, cellofan e sacchetti di plastica, di un permesso N intestato

all’imputato scaduto il 23.11.2009, di un cellulare Iphone finto

di colore nero, di un cellulare Iphone non configurato n. Imei __________, di

due cellulari Switel M110 n. Imei __________ e __________, di due cellulari Nokia

100.

n. Imei __________ e __________, di un cellulare Samsung GT-S5610 n. Imei __________

e di un cellulare Samsung SGH-J700i-T n. Imei __________ (VD all. 2 pag.

2.

e 3 pti. da 6 a 6.13);

-- il sequestro conservativo a

garanzia delle spese procedurali e della multa a cui IM 1 è stato condannato

(art. 263 cpv. 1 lett. b e 268 cpv. 1 lett. a e b nonché 2 CPP, VD all. 2 pag.

2.

pti. 3 e 3.2) di fr. 463.70 e di Naira 3'070.00 (VD all. 2 pag. 3 pto. 7);

-- il dissequestro e la

restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a __________ di una patente di

guida __________ (VD all. 2 pag. 3 pti. 8 e 8.1) e alla __________ di una carta VISA (VD all. 2 pag. 3 pti. 8 e 8.2);

-- che la tassa di giustizia

di fr. 1’000.- e le spese procedurali (art. 416 segg. e 422 segg. CPP) sono a

carico del condannato (art. 426 cpv. 1 CPP), a parte fr. 100.- a carico dello

Stato (art. 423 cpv. 1 CPP e VD all. 2 pag. 3 pto. 10).

Visti gli art. 12, 40, 43, 44, 46,

47, 49, 51, 69, 70 e 106 CP;

19.

cpv. 1 lett. c) e d) e cpv. 2

nonché 19a cpv. 1 LStup;

art. 115 cpv. 1

lett. a) e b) LStr;

80.

segg., 84 segg., 135, 236, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

a motivo del quantitativo, per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo 2009/22.5.2014, a __________ e altre localita del

Canton Ticino, ripetutamente alienato 893,90 grammi di cocaina e detenuto 17,55 grammi netti della medesima sostanza;

1.2

infrazione alla LF sugli

stranieri

per avere, dal 2011, ripetutamente violato le prescrizioni in

materia d’entrata in Svizzera ed avervi illegalmente soggiornato sino al

22.5

;

1.3

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine

2013/22.5.2014, a __________, __________ e altre località, consumato 10 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di

cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente al quantitativo di 23,60 grammi di cocaina alienata.

3.

Di conseguenza, trattandosi

di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 26.4.2010

del Ministero Pubblico del Canton Ticino, IM 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 2 (due)

anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento di una multa di

fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.

2.

CP).

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 23 (ventitre) mesi, con un periodo di prova

di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

5.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere

inflitta con decreto d’accusa 26.4.2010 del Ministero Pubblico del Canton

Ticino.

6.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali è ordinata la confisca di:

6.1

fr. 300.-;

6.2

17,55 grammi netti di cocaina, da distruggere;

6.3

3 carte SIM

Lycamobile per i n. __________, __________ e __________;

6.4

1 carta SIM

Wind;

6.5

2 carte SIM

Lebara per i n. __________ e __________;

6.6

1 contenitore

di colore blu con diversi minigrip, cellofan e sacchetti di plastica;

6.7

1 permesso

N di IM 1 scaduto il 23.11.2009;

6.8

1 cellulare

Iphone finto di colore nero;

6.9

1 cellulare

Iphone non configurato n. Imei __________;

6.10

2 cellulari

Switel M110 n. Imei __________ e __________;

6.11

2 cellulari

Nokia 100 n. Imei __________ e __________;

6.12

1 cellulare Samsung GT-S5610 n. Imei __________;

6.13

1 cellulare Samsung SGH-J700i-T n. Imei __________.

7.

E’

ordinato il sequestro conservativo di fr. 463.70 e di Naira 3'070.00 di IM 1 a garanzia delle spese procedurali e della multa di cui al punto 3.2 del presente dispositivo.

8.

È ordinato il dissequestro

e la restituzione all’avente diritto di:

8.1

1 patente di

guida nigeriana intestata a __________;

8.2

1 carta VISA

intestata alla __________.

9.

Non è riconosciuto a IM 1

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP.

10.

La tassa di giustizia di fr. 1’000.-

e le spese procedurali sono a carico del condannato, a parte fr. 100.- a carico

dello Stato.

11.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

11.1

Le note professionali

dell’avv. DUF 1 dell’1.9.2014, del 5.11.2014 e del 10.11.2014 sono approvate

per:

onorario fr. 7'973.85

spese fr. 119.--

trasferte fr. 184.--

totale fr. 8'276.85

11.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'276.85 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 18'467.40

Multa fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 127.70

Subtotale fr. 19'895.10

./. a carico dello Stato fr. 100.--

Totale fr. 19'795.10

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