72.2014.102
Spaccio di circa 900 grammi di cocaina da parte di cittadino straniero in Svizzera senza validi documenti
10 novembre 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2014.102
Lugano,
10 novembre 2014 /rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1 giudice
a latere
GI 2 giudice
a latere
Orsetta
Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
Alias
IM 1, ___
IM 1, ___
IM 1, ___
IM 1, ___
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 22.5.2014 al 16.7.2014 (56
giorni)
posto in esecuzione anticipata della pena dal 17.7.2014
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 88/2014 del 5 settembre 2014 emanato dal Procuratore
Pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la
salute di molte persone;
e meglio, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dal 2009
al 22.05.2014, a __________ ed in altre svariate località del Canton Ticino,
acquistato, detenuto, confezionato ed alienato, un imprecisato quantitativo di
cocaina, ma almeno complessivi 935.05 grammi,
1.1. di cui 917.50 grammi alienati, nelle suesposte circostanze di tempo e di luogo, a consumatori della zona, in
parte identificati, sotto forma perlopiù di buste dosi da 0.8 grammi l’una al prezzo di CHF 80.00, da lui stesso preparate; sostanza stupefacente previamente
acquistata da tale __________, persona non meglio identificata, a __________,
al prezzo di CHF 50.00 al grammo;
1.2. di cui 17.55 grammi netti detenuti (con un grado di purezza variante fra il 25% e il 29%), il 22.05.2014,
sulla sua persona, a __________, al momento del fermo di polizia;
2. infrazione alla LF sugli
stranieri (entrata e soggiorno illegale - ripetuta)
per essere entrato in Svizzera, ripetutamente, in più occasioni,
dal 2011, in provenienza dall’__________, e per avervi soggiornato, in parte a __________,
in via __________, presso la sua compagna, senza essere in possesso di validi
documenti di legittimazione, in specie in possesso di una carta di identità
italiana non valida per l’espatrio;
3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, dalla fine del 2013 al 22.05.2014, a __________, __________
ed in altre imprecisate località, acquistato, per il proprio consumo personale
un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 10 grammi;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 LStup, art. 115 cpv. 1
let. a e b LStr e art. 19a LStup,
Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore
12:25.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del
dibattimento
Fatti
Il Presidente propone alle parti le seguenti aggiunte all’atto
d’accusa:
- dopo le generalità i
vari alias dell’imputato di cui all’AI 38: IM 1, __________; IM 1, __________; IM
1, __________ e IM 1, __________;
- all’art. 19 LStup il
cpv. 1 lett. c) e d) e all’art. 19a LStup il cpv. 1;
- negli oggetti sotto
sequestro il permesso N dell’imputato scaduto il 23.11.2009.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto
d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale, in esito
al suo intervento, conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa
e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 4 anni e 2 mesi,
parzialmente aggiuntiva alla condanna precedente e di cui la sospensione
condizionale ha da essere revocata. Chiede inoltre la condanna al pagamento di
una multa di fr. 300.- per il consumo di stupefacenti. In merito alla confische
rinvia a quanto indicato in sede di verbale;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato, la quale, ponendo in evidenza l’ampia
confessione resa dal suo assistito, che si è subito assunto le sue responsabilità,
e il suo trascorso, e ribadito che l’attività delinquenziale è cominciata nel
2011 e non nel 2009 e messa in atto solo per coprire i costi della sua passione
musicale, conclude chiedendo che la pena da infliggersi sia contenuta nei 36
mesi e da porsi al beneficio della sospensione condizionale parziale, con
periodo da espiare di 6 mesi, subordinatamente di 18 mesi.
Considerato, in fatto ed in diritto
-- che in relazione alle
concordate modifiche all’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano il
verbale del dibattimento (di seguito solo VD) a pagina (di seguito solo pag.) 2
e pag. 3 della presente sentenza;
-- quo alla vita anteriore di IM
1 (di seguito solo IM 1), cittadino __________, nato il __________,
precedentemente residente in __________, alle sue due domande d’asilo del
24.5.2009 e del 4.1.2011, al suo precedente penale in Svizzera (incensurato
invece in __________) del 26.4.2010 nonché ai suoi progetti futuri si rinvia
agli atti istruttori (di seguito solo AI) 20, 22, 40, 66 allegato (di seguito
solo all.) 12 e 67 dell’incarto del Ministero pubblico (di seguito solo MP)
2014.3616 (VD pag. 2), ai documenti (di seguito solo doc.) del Tribunale penale
cantonale (di seguito solo TPC) 4, 6 e 20, al doc. dibattimentale (di seguito solo
Dib.) 2, ai verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) dell’imputato dinanzi
al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) del 23.5.2014 pag. 13, del
16.7.2014 pag. 1 e 2 e del 16.7.2014 pag. 13 nonché al VD all. 1 pag. 1 e 2
risposte (di seguito solo R) I/II e I;
-- che l’imputato, arrestato
provvisoriamente a __________ il 22.5.2014 (articolo, di seguito solo art., 217
seguenti, di seguito solo segg., del Codice di diritto processuale penale
svizzero, di seguito solo CPP e AI 19), è rimasto in carcerazione preventiva (art.
220 capoverso, di seguito solo cpv., 1 e 224 segg. CPP) sino al 16.7.2014 (AI
65), per essere posto in esecuzione anticipata di pena (art. 236 cpv. 1 CPP)
dal 17.7.2004 (AI 65) ed è in questo regime che compare in aula;
-- che in merito
all’imputazione di cui al punto (di seguito solo pto.) 1 dell’AA IM 1 è
parzialmente reo confesso avendo ammesso, ma solo dall’inizio del 2011 e non
già dal 2009, la vendita, previo acquisto, di 850 grammi (di seguito solo gr.) lordi di cocaina (VI PP IM 1 16.7.2014 pag. 4 e da 11 a 13, VD all. 1 pag. 2 II/III/IV R) nonché la detenzione, per lo stesso scopo, di 17.55 gr. netti
di predetto stupefacente, sequestrati, con un grado di purezza variante tra il
25% e il 29% (VI PP IM 1 16.7.2014 pag. 12, AI 66 all. da 13 a 15 e VD all. 1 pag. 2 II R);
-- che l’imputato non contesta
le accuse di cui ai punti (di seguito solo pti.) 2 (VI PP IM 1 23.5.2014 pag. 4
e 5, 16.7.2014 pag. 2 e 12 nonché VD all. 1 pag. 2 VI R) e 3 (VI PP IM 1
23.5.2014 pag. 9 e 13, 16.7.2014 pag. 4, PS 4.6.2014 pag. 3 e VD all. 1 pag. 2
VII R) dell’AA;
-- che richiamato l’art. 19
cpv. 1 lettere (di seguito solo lett.) c) e d) e 2 lett. a) della Legge
federale sugli stupefacenti (di seguito solo LStup) IM 1 è stato riconosciuto
colpevole del reato di infrazione aggravata per avere, senza essere
autorizzato, nel periodo 2009/22.5.2014, a __________ e altre località del
Canton Ticino, ripetutamente alienato 893,90 gr. di cocaina e detenuto 17,55
gr. netti di predetta sostanza con un grado di purezza medio tra il 25% e il
29% (AI 66 all. da 13 a 15 e VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.1) con conseguente suo
proscioglimento da questo reato limitatamente al quantitativo di 23,60 gr.
lordi di cocaina alienata (VD all. 2 pag. 2 pto. 2);
-- che all’alienato
quantitativo di 893.90 gr. lordi di cocaina la Corte è arrivata sommando:
-- i quantitativi, di per sé
identici, ammessi dall’imputato (VI PP IM 1 23.5.2014 pag. 6, 16.7.2014 pag. 3
e da 8 a 11, PS IM 1 4.6.2014 pag. 5, 9 e 10, 14.7.2014 pag. da 3 a 7 e VD all. 1 pag. 2 V R) e dalla maggior parte dei suoi acquirenti per un totale di 193.90 gr.
lordi (VI PS __________ 19.5.2014 pag. 3 per 9 gr., __________ 11.6.2014 pag.
da 8 a 10 per 20 gr., __________ 20.6.2013 pag. 4 per 68 gr., __________ 23.6.2014
pag. 5 per 23 gr., __________ 23.6.2014 pag. 3 e 5 per 14 gr., __________
24.6.2014 pag. 3 per 20 gr., __________ 27.6.2014 pag. 3 e 4 per 16,80 gr., __________
14.5.2014 pag. 3 per 10 gr., __________ 16.6.2014 pag. 3 per 2,80 gr., __________
10.6.2014 pag. 3 per 1,60 gr., __________ 12.5.2014 pag. 3 e 4 per 2 gr., __________
23.5.2013 pag. 3 e PP 23.5.2014 pag. 7 per 0,20 gr. nonché gli ignoti __________
per 4,50 gr. e __________ per 2 gr.);
-- i quantitativi dichiarati
da __________ (di seguito solo __________, VI PS 17.4.2014 pag. 3 e 5) per 500
gr. e da __________ (di seguito solo __________, VI PS 24.4.2012 pag. 4 e 6
nonché PP 13.6.2012 pag. 2) per 180 gr., proprio perché ribaditi da questi due
acquirenti in sede di confronto (VI PS confronto IM 1/__________ 7.7.2014 pag.
3 e 6 nonché confronto IM 1/__________ 7.7.2014 pag. 4), da cui anche la
corretta indicazione al pto. 1 dell’AA del 2009 quale anno di inizio
dell’attività di spaccio di IM 1 (VI PS __________ 17.4.2014 pag. 3 e 5 nonché
confronto IM 1/__________ 7.6.2004 pag. 3 e 6);
-- il quantitativo di 20 gr.
alienati a __________, proprio perché con questo acquirente, che nel suo VI PP
10.7.2014 pag. 6 indicava almeno 34 gr. comperati, non vi è stato confronto, da
cui il doversi rimettere ai 20 gr. dichiarati dall’imputato (VI PS IM 1
4.6.2014 pag. 6 e 7 nonché 30.6.2014 da pag. 2 a 4);
-- che la detenzione al fine
di alienazione, a __________, il 22.5.2014, di 17,55 gr. netti di cocaina con
un grado di purezza medio tra il 25% e il 29% (AI 66 all. da 13 a 15 e VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.1) trova riscontro, oltre che nel sequestro di predetta
sostanza (AI 19 e 66 all. da 13 a 15), nelle stesse dichiarazioni dell’imputato
(VI PP IM 1 16.7.2014 pag. 12, PS 23.5.2014 pag. 3 e 4 nonché VD all. 1 pag. 2
Considerandi
II R);
-- che richiamato l’art. 15
cpv. 1 lett. a) e b) della LF sugli stranieri (di seguito solo LStr) IM 1 è
stato inoltre riconosciuto colpevole del reato di infrazione alla LStr per avere,
dal 2011, ripetutamente violato le prescrizioni in materia d’entrata in
Svizzera ed avervi illegalmente soggiornato sino al 22.5.2014 (VD all. 2 pag. 1
pti. 1 e 1.2) e questo non solo in base alle stesse sue ammissioni (VI PP IM 1
23.5.2014
pag. 4 e 5, 16.7.2014 pag. 2 e 12), ma anche in forza alle dichiarazioni
di __________ nel suo VI PS 23.5.2014 pag. 3 e 4;
-- che richiamato l’art. 19a
cifra 1 LStup IM 1 è stato, poi, riconosciuto colpevole del reato di
contravvenzione a questa legge per avere, senza essere autorizzato, nel periodo
fine 2013/22.5.2014, a __________, __________ e altre località, consumato 10 grammi di cocaina (VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.3) e questo in base alle stesse sue ammissioni (VI
PP IM 1 23.5.2014 pag. 9 e 13, 16.7.2014 pag. 4 e PS 4.6.2014 pag. 3);
-- che richiamati gli art. 12
cpv. 2, 40, 43 cpv. 1, 2 e 3, 44 cpv. 1, 47 cpv. 1 e 2, 49 cpv. 1 e 2, 51 e 106
del Codice penale svizzero (di seguito solo CP), tutto ben ponderato e
ricordato come l’imputato, titolare di un documento di legittimazione valido
per l’espatrio (doc. TPC 20), seppur avendo delinquito nel periodo di prova
della precedente sua condanna del 26.4.2010 (art. 46 cpv. 1 CP e AI 22), non
sia recidivo specifico e possa quindi ancora beneficiare, malgrado la gravità
oggettiva e soggettiva della sua colpa (art. 47 cpv. 1 e 2 CP), di una prognosi
non ancora completamente negativa, anche a fronte della più volte dichiarata
sua volontà di tornare in __________, dove avrebbe un lavoro e potrebbe
continuare a rincorrere il suo sogno di diventare un musicista affermato (VI PP
IM 1 16.7.2014 pag. 13, VD all. 1 pag. 1 II R, doc. Dib. 2 e doc. TPC 4), la
Corte, considerato come l’odierna pena sia parzialmente aggiuntiva a quella di
cui al decreto di accusa (di seguito solo DA) 26.4.2010 del MP del Canton
Ticino (art. 49 cpv. 2 CP e VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pto. 3), ha condannato IM
1.
ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 2 anni e 9 mesi con deduzione del
carcere preventivo sofferto (art. 51 CP, VD all. 2 pag. 2 pti. 3 e 3.1) nonché al
pagamento di una multa fr. 300.- con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 3
(tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP e VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pti. 3 e 3.2).
L’esecuzione della pena detentiva (art. 40 CP) oggi comminata è sospesa
in ragione di 23 mesi con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP)
mentre che per la rimanenza è da espiare (art. 43 cpv. 1, 2 e 3 CP nonché VD
all. 2 pag. 2 pto. 4), fermo restando la revoca della sospensione condizionale della
pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 60 aliquote giornaliere a lui inflitta
con DA 26.4.2010 del MP del Canton Ticino (art. 46 cpv. 1 CP e VD pag. 3 e all.
2.
pag. 2 pto. 5);
-- che richiamati gli art. 135
cpv. 1 e 2 CPP e 8 cpv. 1 della LF concernente l’imposta sul valore aggiunto,
l’AI 35, le tre parcelle legali del 1.9.2014 (AI 73), del 5.11.2014 (doc. TPC
17) e del 10.11.2014 (doc. Dib. 1 e VD pag. 1) e il VD pag. 2, la Corte, dopo
aver esaminato queste note, ha riconosciuto al difensore avv. DUF 1 un importo
di fr. 8'276.85 a titolo di onorario (fr. 7'973.85), spese (fr. 119.-) e
trasferte (fr. 184.-, VD all. 2 pag. 3 pti. 11 e 11.1), somma che IM 1 è tenuto
a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni
economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 pag. 3 pti. 11
e 11.2), ricordato che la così decisa retribuzione non è stata oggetto di
reclamo nei termini di legge (art. 135 cpv. 3 lett. a e 379 segg. CPP, doc. TPC
25, VD all. 2 pag. 3 pti. 11 e 11.1.§) ed è quindi cresciuta in giudicato (art.
437.
segg. CPP);
-- che malgrado l’intervenuto
parziale proscioglimento dell’imputato, la difesa non ha presentato alcuna
istanza di indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP (VD
pag. 2 e all. 2 pag. 3 pto. 9);
-- che richiamati gli art. 69
cpv. 1 e 2 nonché 70 cpv. 1 CP, gli AI 19 all. 2, 7 e 8, 58, 62, 66 all. 10, 11
e da 13 a 15, i doc. TPC 2, 3 e 20, il VI PP IM 1 23.5.2014 da pag. 2 a 4 nonché il VD pag. 3 e all. 1 pag. 2 e 3 R VII e I/II, la Corte ha deciso:
-- la confisca (art. 69 cpv. 1
e 2 nonché 70 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) di fr.
300.
- deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali
(art. 416 segg. e 422 segg. CPP), di 17,55 gr. netti di cocaina
da distruggere, di tre carte SIM Lycamobile per i numeri (di seguito solo n.) __________,
__________ e __________, di una carta SIM Wind, di due carte SIM Lebara per i
n. __________ e __________, di un contenitore di colore blu con diversi
minigrip, cellofan e sacchetti di plastica, di un permesso N intestato
all’imputato scaduto il 23.11.2009, di un cellulare Iphone finto
di colore nero, di un cellulare Iphone non configurato n. Imei __________, di
due cellulari Switel M110 n. Imei __________ e __________, di due cellulari Nokia
100.
n. Imei __________ e __________, di un cellulare Samsung GT-S5610 n. Imei __________
e di un cellulare Samsung SGH-J700i-T n. Imei __________ (VD all. 2 pag.
2.
e 3 pti. da 6 a 6.13);
-- il sequestro conservativo a
garanzia delle spese procedurali e della multa a cui IM 1 è stato condannato
(art. 263 cpv. 1 lett. b e 268 cpv. 1 lett. a e b nonché 2 CPP, VD all. 2 pag.
2.
pti. 3 e 3.2) di fr. 463.70 e di Naira 3'070.00 (VD all. 2 pag. 3 pto. 7);
-- il dissequestro e la
restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a __________ di una patente di
guida __________ (VD all. 2 pag. 3 pti. 8 e 8.1) e alla __________ di una carta VISA (VD all. 2 pag. 3 pti. 8 e 8.2);
-- che la tassa di giustizia
di fr. 1’000.- e le spese procedurali (art. 416 segg. e 422 segg. CPP) sono a
carico del condannato (art. 426 cpv. 1 CPP), a parte fr. 100.- a carico dello
Stato (art. 423 cpv. 1 CPP e VD all. 2 pag. 3 pto. 10).
Visti gli art. 12, 40, 43, 44, 46,
47, 49, 51, 69, 70 e 106 CP;
19.
cpv. 1 lett. c) e d) e cpv. 2
nonché 19a cpv. 1 LStup;
art. 115 cpv. 1
lett. a) e b) LStr;
80.
segg., 84 segg., 135, 236, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
a motivo del quantitativo, per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo 2009/22.5.2014, a __________ e altre localita del
Canton Ticino, ripetutamente alienato 893,90 grammi di cocaina e detenuto 17,55 grammi netti della medesima sostanza;
1.2
infrazione alla LF sugli
stranieri
per avere, dal 2011, ripetutamente violato le prescrizioni in
materia d’entrata in Svizzera ed avervi illegalmente soggiornato sino al
22.5
;
1.3
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine
2013/22.5.2014, a __________, __________ e altre località, consumato 10 grammi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di
cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente al quantitativo di 23,60 grammi di cocaina alienata.
3.
Di conseguenza, trattandosi
di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 26.4.2010
del Ministero Pubblico del Canton Ticino, IM 1 è condannato:
3.1
alla pena detentiva di 2 (due)
anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento di una multa di
fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per
colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.
2.
CP).
4.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 23 (ventitre) mesi, con un periodo di prova
di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.
5.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere
inflitta con decreto d’accusa 26.4.2010 del Ministero Pubblico del Canton
Ticino.
6.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali è ordinata la confisca di:
6.1
fr. 300.-;
6.2
17,55 grammi netti di cocaina, da distruggere;
6.3
3 carte SIM
Lycamobile per i n. __________, __________ e __________;
6.4
1 carta SIM
Wind;
6.5
2 carte SIM
Lebara per i n. __________ e __________;
6.6
1 contenitore
di colore blu con diversi minigrip, cellofan e sacchetti di plastica;
6.7
1 permesso
N di IM 1 scaduto il 23.11.2009;
6.8
1 cellulare
Iphone finto di colore nero;
6.9
1 cellulare
Iphone non configurato n. Imei __________;
6.10
2 cellulari
Switel M110 n. Imei __________ e __________;
6.11
2 cellulari
Nokia 100 n. Imei __________ e __________;
6.12
1 cellulare Samsung GT-S5610 n. Imei __________;
6.13
1 cellulare Samsung SGH-J700i-T n. Imei __________.
7.
E’
ordinato il sequestro conservativo di fr. 463.70 e di Naira 3'070.00 di IM 1 a garanzia delle spese procedurali e della multa di cui al punto 3.2 del presente dispositivo.
8.
È ordinato il dissequestro
e la restituzione all’avente diritto di:
8.1
1 patente di
guida nigeriana intestata a __________;
8.2
1 carta VISA
intestata alla __________.
9.
Non è riconosciuto a IM 1
alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP.
10.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.-
e le spese procedurali sono a carico del condannato, a parte fr. 100.- a carico
dello Stato.
11.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
11.1
Le note professionali
dell’avv. DUF 1 dell’1.9.2014, del 5.11.2014 e del 10.11.2014 sono approvate
per:
onorario fr. 7'973.85
spese fr. 119.--
trasferte fr. 184.--
totale fr. 8'276.85
11.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'276.85 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 18'467.40
Multa fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 127.70
Subtotale fr. 19'895.10
./. a carico dello Stato fr. 100.--
Totale fr. 19'795.10
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