72.2014.105
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
29 settembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.105
Lugano,
29 settembre 2014
/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Luisa Delmuè, segretaria
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata
giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal
24.6.2014 al 04.08.2014 (42 giorni)
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 89/2014 del 9.9.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo che sapeva o doveva presumere
tale da mettere in pericolo direttamente o indirettamente in pericolo la salute
di molte persone
e meglio
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo dal 27 dicembre 2013 al 24 giugno 2014
tra __________, __________, __________, __________, __________ e altre
imprecisate località,
accompagnando con la propria vettura VW Golf targata __________ in
almeno 17 occasioni, __________ in Svizzera interna con successivo rientro in
Ticino, sapendo che questi si recava ad acquistare sostanza stupefacente, in
specie eroina, stupefacente che poi veniva occultato all’interno della citata
vettura,
trasportato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 616.16
grammi, di cui 96.16 (purezza del 24%±3.5)
sequestrati al momento del fermo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 LS;
Fatti
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ e altre imprecisate località,
nel periodo dicembre 2013/ giugno 2014 personalmente consumato un
imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 180 grammi
nonché detenuto per consumo personale 1.38 grammi netti eroina e 3.9
grammi netti di hashish;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 19a LS;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato
autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 16 mesi;
dedotto il carcere preventivo sofferto di 42 (quarantadue) giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
E’ pure
condannato 2. Alla multa di CHF 100.00, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3. All’avv. DUF 1 ,
difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata
decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di
onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
4. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 5. Ordina la confisca e
la distruzione di 1.38 grammi netti eroina, con un grado di purezza 18%, (reperto
SAD 2014/7547), e di 3.9 grammi netti di hashish (reperto SAD 2014/7547);
(art. 69 cpv. 2 CP).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico,
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico
Considerandi
dibattimento dalle ore 15:00 alle ore 15:25.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
12, 42, 47, 49, 69 CPS;
19.
cpv. 2 e 19a LStup;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n.
89/2014 del 9.9.2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 500.– e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Le
spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
§ La
quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla
Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 lett. a
e art. 396 cpv. 1 CPP).
3.2
Il condannato è tenuto
a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 3'585.60 non
appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
4.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'093.20
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 77.--
fr. 2'770.20
============