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Decisione

72.2014.105

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 settembre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ e altre imprecisate località,

nel periodo dicembre 2013/ giugno 2014 personalmente consumato un

imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 180 grammi

nonché detenuto per consumo personale 1.38 grammi netti eroina e 3.9

grammi netti di hashish;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 19a LS;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato

autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 16 mesi;

dedotto il carcere preventivo sofferto di 42 (quarantadue) giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

E’ pure

condannato 2. Alla multa di CHF 100.00, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3. All’avv. DUF 1 ,

difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata

decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di

onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

4. IM 1 è condannato al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare

sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre 5. Ordina la confisca e

la distruzione di 1.38 grammi netti eroina, con un grado di purezza 18%, (reperto

SAD 2014/7547), e di 3.9 grammi netti di hashish (reperto SAD 2014/7547);

(art. 69 cpv. 2 CP).

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico,

- l’imputato IM 1, assistito

dal difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico

Considerandi

dibattimento dalle ore 15:00 alle ore 15:25.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

12, 42, 47, 49, 69 CPS;

19.

cpv. 2 e 19a LStup;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22.

TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n.

89/2014 del 9.9.2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 500.– e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.

Le

spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

§ La

quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla

Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 lett. a

e art. 396 cpv. 1 CPP).

3.2

Il condannato è tenuto

a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 3'585.60 non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

4.

Questo giudizio è

definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,

al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla

comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di

accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'093.20

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 77.--

fr. 2'770.20

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