Lexipedia

Decisione

72.2014.109

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 febbraio 2016Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile

2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un

assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,

poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale,

dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I

38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9 ottobre

2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

28. In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF

6P.218/2006 del 20 marzo 2007;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003;1P.20/2002 del

19 aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una

circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di

induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di

una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del

fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,

Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122

dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare

un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi –

che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e

rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto

d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der

Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in

STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP

17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8

aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).

V) Imputazione di ripetute

gravi infrazioni alle norme della circolazione

i) Fatti

a) Fatti del 1. settembre

2013

29. L’atto d’accusa

262/2014 del 5 settembre 2014, al punto 1.1, imputa a IM 1 il reato di grave

infrazione alle norme della circolazione per avere, il 1. settembre 2013, sul

tratto stradale fra __________ e __________, circolando con la vettura Seat

targata TI __________ ad una velocità superiore ai limiti consentiti,

effettuato dapprima una negligente e pericolosa manovra di sorpasso di

antistanti veicoli, indi, in prossimità di una curva per lui piegante a destra

con scarsa visuale, effettuato il sorpasso di un’antistante veicolo, in spregio

al vigente divieto di sorpasso.

In occasione del primo interrogatorio di Polizia, IM 1 ha

riconosciuto di avere effettuato dei sorpassi, così come ha pure ammesso di

avere circolato, in piena coscienza, ad una velocità superiore ai limiti

consentiti, affermando tuttavia di non saper dire a che velocità circolava (VI

PG 01.09.2013, p. 2 e 3, allegato rapporto di constatazione, AI 1, Inc.

2013.8330 e 2014.3928).

L’imputato al proposito ha dichiarato:

"

Nei pressi di __________ direzione di __________ ho effettuato

dei sorpassi di veicoli che mi precedevano visto che avevo fretta e loro

andavano piano.

Ho proseguito sulla strada Cantonale fino a

__________ ad una velocità non consona al limite vigente sia nell’abitato che

fuori abitato. Nei pressi di __________ prima della stazione dove vi è il

limite di 50 Km/h ho effettuato un sorpasso di 4 veicoli. La mia velocità

raggiunta non la so dire in quanto non ho guardato il contachilometri, ma so

che non ero nei limiti concessi.”

(VI PG 01.09.2013, p. 2, allegato rapporto di constatazione, AI 1,

Inc. 2013.8330 e 2014.3928).

30. Il 27 agosto 2014,

dinanzi al PP, IM 1 ha dichiarato di ammettere in sostanza i fatti imputatigli,

negando però di avere circolato in maniera tale da costituire un pericolo per

la circolazione:

"

Per quanto riguarda i fatti riportati sul decreto d’accusa, in

sostanza li ammetto, come ho già fatto davanti alla Polizia ma osservo quanto

segue.

Sulla velocità ammetto che andavo sopra i

limiti ma sicuramente non tale da costituire un grave pericolo per la

circolazione.”

(VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).

Per quanto attiene ai sorpassi, l’imputato ha dapprima tentato di

ritrattare in parte le sue precedenti dichiarazioni, affermando che:

"

Sui sorpassi, non riesco a capire dove siano avvenuti e contesto

così come sono stati descritti dalla Polizia il cui rapporto mi è stato appena

letto dal PP.

(…) non ricordo se ho sorpassato quattro

veicoli.”

(VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).

Dopo avere avuto la possibilità di conferire con il suo difensore

e avere preso atto delle dichiarazioni rilasciate in Polizia, l’imputato è però

tornato sui suoi passi, affermando che:

"

A questo momento confermo anche che in sostanza i fatti sono

avvenuti così come descritti, ma poi spiegherò il motivo di questo mio

comportamento per via di miei problemi personali.”

(VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).

L’imputato ha tuttavia continuato a sostenere di non avere messo

gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione:

"

Voglio comunque aggiungere che io non ho avuto l’impressione di

aver messo così gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione, in

particolare per quanto concerne i sorpassi imputatimi.”

(VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).

Tale circostanza è stata ribadita pure in occasione del pubblico

dibattimento, quando, invitato ad esprimersi sui fatti di cui al punto 1.1

dell’atto d’accusa, ha affermato:

"

Sì, li riconosco. Ammetto di avere circolato al di sopra della

velocità consentita ed ammetto pure i sorpassi, ma a mio avviso questo

comportamento non era tale da mettere in pericolo la sicurezza di altre

persone.”

(VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla contestazione del PP che vi era la linea che demarcava il

divieto di sorpasso e quindi eseguendo tale manovra in quel punto avrebbe corso

il rischio di uno scontro frontale con i veicoli provenienti nell’altro senso

di marcia, posto anche che vi erano delle curve, l’imputato ha risposto:

"

Non contesto la presenza delle linee di divieto di sorpasso, ma

ribadisco che non ho messo in pericolo la sicurezza di altre persone.”

(VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

31. Riguardo al motivo per

cui avrebbe effettuato le citate manovre di sorpasso, IM 1 ha dichiarato di non

ricordarlo, affermando comunque che probabilmente aveva semplicemente fretta

(VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

b) Fatti del

30 dicembre 2013

32. Al punto 1.2, l’atto

d’accusa 262/2014 del 5 settembre 2014 imputa a IM 1 il reato di grave

infrazione alle norme della circolazione stradale, per avere, il 30 dicembre

2013, sull’autostrada A2 in territorio __________, circolato con il veicolo

Mercedes targato TI __________ alla velocità di 161 Km/h (dedotto il margine di

tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 100 Km/h.

Come sopra indicato, dal rapporto di segnalazione del 15 aprile

2014, si evince che durante il mese di marzo 2014, l’amministratore della __________

di __________ – società proprietaria del veicolo mediante il quale è stata

commessa l’infrazione – di cui tuttavia nel rapporto non figura il nominativo,

avrebbe contattato telefonicamente il Reparto del Traffico della Polizia

Cantonale, comunicando che l’automobile in questione in quel periodo era

affidata a IM 1 (rapporto di segnalazione, AI 11, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).

33. Assunto a verbale dal

PP il 27 agosto 2014, l’imputato ha affermato:

"

(…) non confermo e non smentisco che possa essere stato io alla

guida. (…)

Per quanto riguarda la velocità rilevata

dal radar, io non ho nulla da dire e ne prendo atto.”

(VI PP 27.08.2014, p. 3, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).

Alla domanda a sapere per quale motivo non avesse mai dato seguito

alle citazioni in Polizia per la verbalizzazione, IM 1 ha risposto:

"

(…) l’auto è intestata alla società summenzionata e prendo atto

che l’amministratore della stessa ha indicato alla Polizia che era in mano mia

e in mio esclusivo uso. L’amministratore che ha contattato la Polizia io so chi

sia ma non conosco le sue generalità. L’auto mi è stata affidata in uso da una

persona di cui mi avvalgo della facoltà di non indicarne le generalità.”

(VI PP 27.08.2014, p. 3, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).

34. In occasione del

pubblico dibattimento, alla domanda a sapere se riconoscesse i fatti di cui al

punto 1.2 dell’atto d’accusa 262/2014 del 5 settembre 2014, l’imputato ha

risposto:

"

Non posso escluderlo ma neppure confermarlo al 100%. Si tratta di

un veicolo utilizzato anche da terzi e ritenuto l’orario in cui l’infrazione è

avvenuta non so se sono io perché solitamente a quell’ora lavoro.”

(VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 ha peraltro affermato che la persona ritratta sulla fotografia

del radar “potrebbe assomigliare a diverse persone che lavorano per la __________,

quali l’incastonatore __________, di cui non ricordo il cognome, lo stesso __________,

l’orafo di cui non conosco né nome né cognome e anche altri conoscenti del signor

__________ di cui io non so dire il nome.” (VI DIB 27.03.2015, p. 3,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

Interrogato a sapere chi fosse la persona che gli affidava il

veicolo, IM 1 ha risposto che era “il signor __________” (VI DIB

27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Tramite l’Estratto del Registro di commercio della __________ è

stato possibile risalire al nominativo di __________, amministratore della

società, ora in liquidazione, al momento in cui è stata commessa l’infrazione

di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa 262/2014 del 5 settembre 2014 (doc. dib.

4).

Da una verifica svolta dalla Corte, __________ risulta aver

lasciato la Svizzera per il Brasile, sicché non è stato possibile assumerlo a

verbale.

ii) In diritto

35. Ai sensi dell’art. 90

cpv. 2 LCstr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona

un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

L’art. 90 cpv. 2 LCStr descrive una forma qualificata d’infrazione

alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua

realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo

consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale

della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo

per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la

Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e seg.,

pag. 43 e seg.).

Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2

LCStr è realizzata quando l’autore ha adottato un comportamento senza riguardi

o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso

d’infrazione commessa per negligenza, ha assunto un comportamento palesemente

negligente (STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008

del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell’8 gennaio 2008, consid.

3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret,

op. cit., ad art. 90, n. 37, pag. 50). Quanto più è grave la violazione delle

norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la

conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi

contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid. 2.1; Jeanneret, Les

dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 43, pag. 52).

Secondo la giurisprudenza, sorpassi effettuati in punti con scarsa

visibilità, costituiscono una grave infrazione alle norme della circolazione ai

sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr (SJZ 64 1968 59; SJZ 64 1968 59).

36. Per quanto attiene al

punto 1.1 dell’atto d’accusa 262/2014 del 5 settembre 2014, emerge dagli atti –

segnatamente dalla visione della videoregistrazione effettuata dalla Polizia – che

l’imputato ha effettuato due sorpassi in punti con scarsa visibilità, il primo

in prossimità di un dosso e il secondo all’altezza di una curva piegante verso

destra.

Tale conclusione appare evidente, in ambedue i casi, osservando il

punto in cui l’imputato inizia le manovre di sorpasso utilizzando riferimenti

presenti sul tratto stradale e ponendo quindi l’inquadratura del veicolo della Polizia

in quel medesimo punto.

37. Per quanto attiene al

soprasso in prossimità del dosso si constata così che nel momento in cui IM 1

ha iniziato il sorpasso del veicolo che lo precedeva, la visuale sulla

careggiata di contromano era ostacolata dal dosso stesso. In particolare, si

confronti il fotogramma 0078555F26 delle 16:14:31, dove l’imputato ha già

iniziato la manovra di sorpasso, si trova all’altezza della linea tratteggiata

che segnala l’imbocco di una stradina privata a destra, prima del secondo

lampione, ovvero quello ubicato poco dopo dette linee tratteggiate, con il

fotogramma delle 16:14:33, 0078615F26. Si constata così che l’imputato non

aveva alcuna visibilità sul traffico circolante sulla corsia di contromano. Si

dirà al proposito che neppure in seguito, per svariati secondi dopo l’inizio

del sorpasso, la visibilità appare data: la strada piega infatti verso destra e

solo al fotogramma 0078922F26 delle 16:14:46, ovvero oltre 13 secondi dopo

l’inizio della manovra di sorpasso dell’imputato la visuale appare data in modo

da permettere un sorpasso sicuro.

38. Relativamente al

sorpasso avvenuto presso il cantiere Alptransit, risulta ben visibile al

fotogramma 0085147F26 delle 16:18:55 il cartello indicante la zona di cantiere,

il divieto di sorpasso ed il limite di 60 Km/h. Si noterà che l’imputato

risultava circolare in quel frangente a 79 Km/h. La manovra di sorpasso inizia

subito dopo aver incrociato il veicolo proveniente in senso opposto: al

fotogramma 0085421F26 delle 16:19:06 l’automobile condotta da IM 1 ha già,

seppur di poco, oltrepassato la linea mediana della carreggiata. Il punto in

cui inizia il sorpasso si situa tra i due paletti bianchi e neri delimitanti il

campo stradale a destra e può essere individuato osservando la linea

tratteggiata. Indicativamente, al momento dell’inizio della manovra

rimproverata all’imputato, la sua visuale era quella di cui al fotogramma

0085489F26 delle 16:19:08. Da tale prospettiva, la visuale sul tratto di strada

dopo la curva piegante verso destra è totalmente ostacolata dal terrapieno

della ferrovia presente sul lato destro della strada. Addirittura, solo 4

secondi dopo (fotogramma 0085572F26 delle 16:19:12), il tratto stradale dopo la

curva risulta visibile. Durante la manovra di sorpasso l’imputato ha peraltro

raggiunto la soglia dei 100 Km/h, ciò che gli ha imposto di frenare (fotogramma

0085522F26 delle 16:19:10) per rientrare davanti all’automobile che aveva

superato così da poi poter affrontare la curva.

A rendere particolarmente azzardata la manovra, concorre il fatto

che il tratto stradale era interessato dal cantiere Alptransit, circostanza che

imponeva particolare prudenza (del resto ben richiamata dal cartello giallo

fosforescente e dal segnale di pericolo), ritenuto che risultava oltremodo

possibile trovare sulla careggiata mezzi pesanti, veicoli da cantiere e/o

operai.

Pare finanche superfluo rilevare che l’argomentazione della

difesa, secondo cui tale limite non è ora più vigente, è del tutto irrilevante.

È del resto peculiarità dei cantieri quella di non essere permanenti.

39. Sebbene –

correttamente – all’imputato non è stata ascritta la violazione dei limiti di

velocità, rimane un elemento oggettivamente riscontrabile dalla visione del

filmato agli atti che le manovre effettuate dall’imputato sono intervenute a

velocità sostenuta, oltre i limiti vigenti e non sussistevano circostanze

particolari che potessero giustificarle (per esempio in ragione della velocità

estremamente ridotta del veicolo che lo precedeva).

A mente della Corte, si è trattato a tutti gli effetti di manovre

azzardate e temerarie che rasentano i casi sanzionati dalle nuove norme Via

Sicura.

Con il suo agire l’imputato ha creato un serio e concreto pericolo

per la circolazione stradale, configurando così gli elementi costitutivi del

reato di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr.

L’imputazione di cui al punto 1.1 del decreto d’accusa 262/2014

del 5 settembre 2014 è quindi stata confermata.

40. Relativamente al punto

1.2 del medesimo atto d’accusa, la Corte concorda con la difesa quando afferma

che dall.mmagine agli atti non è possibile stabilire con certezza che alla

guida dell’autoveicolo vi fosse effettivamente IM 1.

Al proposito, l’incarto allestito dalla Polizia è alquanto scarno

e soprattutto difetta della testimonianza diretta dell’intestatario della

vettura, limitandosi a riportare le di lui dichiarazioni telefoniche.

Come già indicato, __________ risulta essere partito per il __________,

ciò che ne ha reso impossibile la successiva assunzione a verbale.

Considerato che la Corte, sulla scorta della fotografia, non è

giunta al convincimento che la persona ritratta sia effettivamente IM 1, questi

è stato prosciolto dall’imputazione di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa

262/2014 del 5 settembre 2014.

VI) Imputazione di ricettazione

iii) Fatti e loro

valutazione

41. Per la pubblica accusa

IM 1 si è reso colpevole di ricettazione, per avere, il 12 agosto 2014, a __________,

in veste di proprietario del negozio “__________”, acquistato da __________

un anello antico da uomo a fascia larga, in oro giallo 18 carati con un

diamante, del valore stimato in CHF 6'000.00, al prezzo di soli CHF 250.00,

sapendo o dovendo comunque presumere dalle circostanze (e segnatamente dalla

divergenza fra il valore commerciale dell’anello e il prezzo da lui

corrisposto) che lo stesso era stato ottenuto da terzi mediante reato contro il

patrimonio, l’anello in questione risultando essere stato rubato da __________

ai danni __________.

__________, assunta a verbale il 22 agosto 2014 quale persona

informata sui fatti (AP) nel procedimento penale aperto nei confronti di __________

a seguito della di lei autodenuncia, ha riferito:

"

(…) ho conosciuto la __________ circa tre o quattro anni fa in

quanto abita nella stessa casa di Via __________. (…)

Circa tre anni fa io ho avuto un infortunio

dove ho rotto entrambe le braccia e da quel giorno ho chiesto a __________ se

poteva aiutarmi a stendere la biancheria. Preciso che la pagavo CHF 10.-.

In pratica __________ veniva a casa mia,

comunque non è in possesso della chiave della porta, e prendeva i vestiti che

avevo già preparato nella cesta. Dopo il lavaggio e l’asciugatura me li

riportava in casa.

Veniva ad aiutarmi circa una volta ogni tre

settimane.”

(VI PG 22.08.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,

Inc. 5026/2014).

Con specifico riferimento al furto dell’anello ha raccontato:

"

Per quanto riguarda l’anello in questione, cioè un anello in oro

giallo con diamante, io lo depositavo sempre in cucina su un tavolino

all’interno di un piatto da frutta. Nello stesso piatto mettevo anche un

orologio ed un altro anello di proprietà di mia figlia ma questi non sono stati

toccati.

Il giorno martedì 12 agosto la mattina mi

sono recata dal medico ed in quell’occasione indossavo i due anelli sopra

descritti e l’orologio.

Al mio ritorno verso le ore 11.30 __________

è passata a trovarmi chiedendomi cosa mi avesse detto il medico. Ci siamo

spostate in salotto dove le rispondevo che dovevo fare una TAC.

Dopo alcuni minuti __________ se né andata.

Il giorno successivo, mercoledì 13, mi sono

accorta che dal piatto in cucina mi era sparito l’anello d’oro. Ho rivoltato la

cucina senza trovarlo, allora ho chiamato la signora __________, amica di ____,

e gli chiedevo se __________ era una donna capace di effettuare un furto. Lei

rispondeva di non sapere nulla ma che sarebbe andata in lavanderia a prendere __________

e l’avrebbe portata da me.

Una volta arrivata nel mio appartamento, io

e __________, abbiamo chiesto a __________ cosa aveva fatto e la donna ha in un

primo momento negato ogni addebito ma alcuni minuti dopo ha ammesso il furto

dell’anello.

A precisa domanda ha dichiarato che nel

pomeriggio di martedì lo aveva portato da un __________, non so dire quale, e

lo aveva venduto per CHF 200.-.

Io gli chiedevo di andare a riprenderlo

immediatamente altrimenti avrei provveduto a farmelo pagare e a denunciarla.

Cosa che faccio seduta stante.”

(VI PG 22.08.2014, p. 2 e 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI

1, Inc. 5026/2014).

42. Come si evince dalla

stima del valore effettuata il 21 agosto 2014 dalla __________ di __________,

documento prodotto da __________ al termine del verbale (allegato al rapporto

d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014), l’anello sottratto da __________ ha un

valore stimato di CHF 6'000.00.

43. __________, sentita in

qualità di imputata nel procedimento a suo carico il 27 agosto 2014, ha

riferito quanto segue:

"

(…) ho conosciuto la signora __________ nel 2007-08 quando mi

sono trasferita nel __________ a __________.

Nel 2011 __________ ha avuto un lutto in

famiglia e da allora la aiuto con delle commissioni, andavo a comprare il pane

e a volte mi chiedeva di fargli il bucato.

Preciso che io non sono mai entrata in

possesso delle chiavi del suo appartamento ma era sempre lei ad aprirmi e a

farmi entrare.

Per quanto riguarda l’anello in questione

sapevo benissimo che la signora lo appoggiava sempre su un mobile in cucina ed

il giorno 12 agosto 2014 non so per quale motivo l’ho rubato.

In pratica la mattina sono andata dalla __________

per chiedergli cosa avesse detto il medico, sapevo che aveva avuto una visita

ed era tornata verso le ore 11.00. In quell’occasione però non ho rubato nulla.

Poi, nel pomeriggio, mentre stavo incollando un concorso sulla cartolina

postale, mi sono accorta che mi mancava la colla. Decidevo allora di recarmi

nell’appartamento della __________ a chiedergliela. Lei mi apriva la porta ed

una volta entrati ci siamo dirette verso il corridoio. __________, da un

armadio, prendeva l’oggetto che gli avevo chiesto e nel mentre io mi spostavo

in cucina dove gli sottraevo l’anello d’oro con diamante. Lo prendevo con la

mano e lo tenevo nascosto, con l’altra prendevo la colla, la ringraziavo ed

uscivo.”

(VI PG 27.08.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,

Inc. 5026/2014).

__________ si sarebbe quindi recata presso il negozio “__________”

di IM 1 per mostrargli l’anello:

"

Lo stesso pomeriggio, verso le ore 16.00 circa, mi dirigevo al __________

che si trova __________ e mostravo alla persona presente l’oggetto appena

rubato.”

(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,

Inc. 5026/2014).

L’imputato le avrebbe offerto dapprima CHF 300.00 ed in seguito

CHF 250.00 per l’anello:

"

Lui lo ha analizzato e mi diceva che poteva darmi CHF 300.-,

però, dopo attenta visione, rettificava il prezzo a CHF 250.-, in quanto a suo

dire il diamante era rovinato o scheggiato, non ricordo esattamente.

Da parte mia, visto che ho problemi

finanziari, ho accettato il denaro.

L’uomo non mi ha rilasciato alcuna ricevuta

e comunque neanche io gliel’ho chiesta.

Ho lasciato il luogo e mi sono diretta al

domicilio.”

(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,

Inc. 5026/2014).

Due giorni dopo __________ si sarebbe però accorta del furto:

"

Il giorno giovedì 14 agosto __________ si è accorta della

mancanza dell’anello ed ha chiamato telefonicamente la mia amica di nome __________.

Preciso che io ero da lei a mangiare.

La stessa è salita dalla __________ e dopo

circa 10 minuti è tornata chiedendomi se sapevo qualche cosa di un anello. In

un primo momento ho negato ogni addebito e assieme a __________ siamo salite al

quarto piano. Dopo una discussione con __________ ammettevo il furto. Subito mi

dichiaravo disposta a fare il possibile per recuperare la refurtiva dicendogli

che l’avevo venduto ad un __________.”

(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,

Inc. 5026/2014).

Alfine di recuperare l’anello, __________ si sarebbe quindi messa

in contatto con IM 1, il quale in un primo momento avrebbe affermato di non

ricordarsi di lei:

"

Mi mettevo subito all’opera e venerdì contattavo una mia amica

che abita __________ chiedendogli se avesse il numero di telefono del ragazzo

che lavora al __________. La stessa mi diceva che l’uomo si chiama IM 1 e visto

che era festa avrebbe lasciato un bigliettino sulla porta dell’ufficio.

IM 1 mi ha poi chiamata, con l’utenza

telefonica __________, lo stesso venerdì alle ore 15:48 dove la conversazione è

durata 3 minuti e 39, poi io l’ho richiamato alle ore 16:44 – 16:45 dove non ho

avuto risposta e alle 17:40 mi ha richiamata dove la conversazione è durata 45

secondi. Durante le conversazioni gli dicevo che rivolevo l’anello ma lui

rispondeva che non si ricordava di me. Ma poi si è tradito in quanto io gli

dicevo che mi aveva dato CHF 200.- e lui mi ha corretto dicendo che mi aveva

consegnato CHF 250.-.”

(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,

Inc. 5026/2014).

__________ e IM 1 si sarebbero quindi incontrati il giorno

successivo e in questa occasione l’imputato le avrebbe comunicato che l’anello

era già stato fuso:

"

Durante l’ultima telefonata ci siamo accordati che sarei passata

da lui la mattina del giorno dopo. Cosa che ho prontamente fatto ma una volta

entrata in ufficio mi informava che l’anello non c’era più e lo aveva già fuso.

Per questo motivo decidevo di recarmi in Polizia per effettuare

un’autodenuncia.”

(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,

Inc. 5026/2014).

__________ ha peraltro affermato che l’imputato non le avrebbe

chiesto da dove provenisse l’anello, consegnandole CHF 250.00 senza rilasciare

una ricevuta (VI PG 27.08.2014, p. 3 e 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI

1, Inc. 5026/2014).

44. Assunto a verbale di

Polizia il 5 settembre 2014, __________ IM 1 ha negato ogni addebito.

Questa la sua versione dei fatti:

(…) non ricordo di preciso la data ma

potrebbe essere effettivamente il 12 agosto dove una signora di cui non conosco

il nome si è presentata all’interno del __________di cui sono proprietario. Lo

stesso si chiama __________ e si trova a __________Si è presentata e mi ha

mostrato un anello d’oro con una pietra bianca (zircone) ed altri anelli dello

stesso tipo, cioè d’oro con pietre (di vetro/sintetiche), li ho guardati

utilizzando le procedure standard. (…)

È il controllo che si effettua con una

lente di ingrandimento, le apparecchiature gemmologiche e l’utilizzo di acidi

per controllare la caratura dell’oro.

Una volta effettuati i miei controlli la

ringraziavo per la fiducia ma rifiutavo l’acquisto dell’anello in quanto si

trattava di pietre brutte e di scarsissimo valore. Non avrei mai potuto

comprare quegli anelli anche per motivi estetici.

La signora riprendeva le sue cose a

lasciava il mio ufficio dirigendosi verso il casinò.

Alcuni giorni dopo, cioè a ferragosto

mentre ero chiuso per festa, ho trovato un bigliettino sulla mia porta e anche

dalla proprietaria del Bar __________ che la signora mi stava cercando.

Nel pomeriggio ho chiamato la signora e

durante la telefonata mi diceva che aveva rubato degli anelli e che voleva

riaverli. Io non capivo cosa intendeva in quanto non avevo comprato nulla da

lei. La invitavo comunque a passare in negozio il sabato 16 agosto. Cosa che

faceva ed arrivata da me mi spiegava la situazione ed io mi sono sentito preso

in giro e la invitavo a presentarsi in Polizia ed autodenunciarsi.

Lo stesso giorno si presentava l’agente

interrogante presso il mio negozio chiedendo spiegazioni dell’accaduto. Io

dicevo le stesse cose che ho detto adesso.”

(VI PG 05.09.2014, p. 2 e 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI

1, Inc. 5026/2014).

Confrontato con le dichiarazioni di __________, l’imputato le ha

contestate, affermando che “sono frutto della sua fantasia / bugie di una

ladra” (VI PG 05.09.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,

Inc. 5026/2014).

L’imputato ha poi aggiunto:

"

(…) se avessi acquistato l’anello lo avrei fatto soprattutto per

la qualità della pietra e non per l’oro. L’avrei tenuto e non sicuramente

fuso.”

(VI PG 05.09.2014, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,

Inc. 5026/2014).

45. IM 1 ha dichiarato di

sentirsi offeso e danneggiato dal comportamento della donna, che ha quindi

contro denunciato per i reati di denuncia mendace, calunnia, tentata estorsione

e truffa (VI PG 05.09.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc.

5026/2014).

Nel verbale di denuncia egli ha affermato:

"

Come specificato bene nel precedente verbale io ho effettivamente

fatto una stima degli anelli che mi ha portato in ufficio ma vista la qualità

non ho comperato nulla. Non gli ho mai consegnato dei soldi ne fatto una

contropartita. Di questo ne sono certo anche perché la signora non ha una

ricevuta che può provare l’atto di vendita. Preciso che se vendo/compro

qualsiasi cosa fornisco la ricevuta al compratore e/o venditore.”

(VI PG 05.09.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,

Inc. 5026/2014).

__________, dal canto suo, assunta nuovamente a verbale a seguito

della controdenuncia di IM 1, ha ribadito la versione resa in precedenza,

aggiungendo che:

"

Per quanto riguarda la controdenuncia sporta da IM 1 voglio dire

che io ho raccontato quanto successo.

(…) io l’ho informato che sarei andata in

Polizia ad autodenunciarmi e dunque, secondo me, si è vendicato del fatto che

io ho fatto il suo nome.

Io non ho mai preteso dei soldi dal ragazzo

del __________, anzi, sarei stata io a ridargli i CHF 250.- che mi aveva dato

in cambio dell’anello.”

(VI PG 11.09.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,

Inc. 5026/2014).

46. In occasione del

verbale di confronto, IM 1 e __________ hanno entrambi confermato la propria

versione, l’imputato avvalendosi in più occasioni della facoltà di non

rispondere (VI PG confronto 08.10.2014, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,

Inc. 5026/2014).

Sull’intera versione del prevenuto la donna si è così espressa:

"

Questa è una bugia bella e buona. Io ho consegnato unicamente

l’anello appena rubato. (…)

Assolutamente la dinamica non si è svolta

in questo modo. Io gli ho mostrato un anello e dopo le verifiche mi ha consegnato

CHF 250.- senza rilasciare ricevute.”

(VI PG confronto 08.10.2014, p. 4, allegato al rapporto

d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).

__________ ha negato che sarebbe stato l’imputato a dirle di

presentarsi in Polizia per l’autodenuncia, ribadendo di avere preso questa

decisione spontaneamente (VI PG confronto 08.10.2014, p. 4 e 5, allegato al

rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).

L’imputato, in fine, ha ribadito la sua versione dei fatti anche

in occasione del pubblico dibattimento, affermando che:

"

Lei si è presentata presso il mio negozio il 12.08.2014 con

diversi anelli da far valutare. Da parte mia ho rifiutato l’acquisto degli

stessi, siccome non ero interessato perché non mi piacevano. Se ne è andata

senza lasciarmi nulla e senza che io le pagassi alcunché.”

(VI DIB 27.03.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 ha poi ribadito:

"

È vero che si è presentata presso il mio negozio, è pure vero che

ho guardato diversi oggetti che mi ha portato. Non ho per contro mai comperato

alcun oggetto né pagato alcunché alla signora __________.”

(VI DIB 27.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se il 12 agosto 2014 __________ gli avesse

portato un anello in oro giallo con diamante, ha risposto:

"

Ho valutato diversi oggetti, ma non vi era un diamante.”

(VI DIB 27.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Interrogato dal PP l’imputato ha ribadito di disporre “dell’esperienza e dell’attrezzatura necessaria per

riconoscere un anello con diamante da una patacca” (VI DIB 27.03.2015, p. 5, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

Anche in occasione del pubblico dibattimento, IM 1 ha affermato di

rilasciare sempre una ricevuta all’acquisto di preziosi, producendo pure,

tramite la sua difesa, una serie di ricevute (doc. dib. 3), salvo poi dover

ammettere, con riferimento ai fatti che hanno portato alla sua condanna per

ricettazione nel 2012, che in quei casi non aveva rilasciato alcuna ricevuta,

cercando di giustificarsi con il malfunzionamento della stampante (VI DIB

27.03.2015, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda del PP a sapere per quale ragione ogni tanto

allestisca delle ricevute per l’acquisto di preziosi, l’imputato ha risposto:

"

Lo faccio per avere una contabilità, per evitare contestazioni

sulla transazione e per essere sicuro della provenienza lecita dell’oggetto e

che non è provento di reato. Mi chiedo sempre (e lo chiedo anche ai clienti) se

l’origine di questi oggetti è lecita e chiedo anche di firmarmi una conferma in

tal senso. Cerco anche di capire se l’oggetto che la persona mi consegna è di

sua appartenenza.”

(VI DIB 27.03.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

iv) In diritto

47. Giusta l’art. 160

cifra 1 CP commette il reato di ricettazione chiunque acquista, riceve in dono

o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere

ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio. Il ricettatore è

punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria; è

invece punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la

ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta. L’art. 160 cifra 2

CP punisce il colpevole con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena

pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se egli fa mestiere della

ricettazione.

Dal profilo soggettivo, il reato è intenzionale. L’autore non deve

soltanto compiere intenzionalmente l’atto di ricettazione ma deve anche essere

consapevole dell’origine delittuosa dell’oggetto ricettato. Il dolo eventuale

è, tuttavia, sufficiente.

L’autore deve, dunque, avere almeno accettato l’eventualità che

l’oggetto dell’atto di ricettazione provenga da un reato contro il patrimonio

commesso da un terzo.

Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono il sospetto di

una sua provenienza delittuosa (STF 6B_728/2010 del 1. marzo 2011 consid. 2.2;

6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2; DTF 129 IV 230 consid. 5.3.2; 119 IV

242 consid. 2b; 105 IV 303 consid. 3b; 101 IV 402 consid. 2; 69 IV 67 consid.

3; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 48 ad art. 160 CP;

Trechsel/Crameri, StGB, Praxiskommentar, n. 13 ad art. 160 CP; Weissenberger,

Basler Kommentar, StGB II, n. 68 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer,

Schweizerisches Strafrecht, BT I, n. 19 ad § 20), ad esempio, quando uno

sconosciuto vende oggetti preziosi ad un prezzo particolarmente basso (SJ 1982,

pag. 177 e segg. consid. 3 pag. 179; cfr. anche STF 6B_728/2010 del 1. marzo

2011 consid. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che si

rende colpevole di ricettazione colui che acquista un telefono cellulare

provento di un furto ad un prezzo approssimativamente quattro volte inferiore

rispetto al prezzo a nuovo e non chiede spiegazioni sui motivi di un prezzo

così favorevole (STF 6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2).

Non occorre che l’autore conosca la natura esatta del reato contro

il patrimonio, né le circostanze nelle quali esso si è compiuto (DTF 119 IV 242

consid. 2b; 101 IV 402 consid. 2; Corboz, Les infractions en

droit suisse, volume I, n. 49 ad art. 160 CP; Weissenberger, Basler Kommentar,

StGB II, n. 69 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches

Strafrecht, BT I, n. 18 ad § 20).

L’art. 160 CP non presuppone che l’autore agisca al fine di

procurarsi o di procurare ad un terzo un indebito profitto, rispettivamente un

indebito vantaggio (DTF 90 IV 14 consid. 3a; Corboz, Les

infractions en droit suisse, volume I, n. 51 ad art. 160 CP; Weissenberger,

Basler Kommentar, StGB II, n. 67 ad art. 160 CP).

48. Nel caso concreto, a

mente della Corte gli elementi agli atti forniscono indizi lineari, costanti e

convergenti nell’indicare che l’imputato è autore del reato.

In particolare, la chiamata di correo di __________ è chiara e

lineare ed è stata da lei mantenuta pure a confronto con l’imputato.

La donna ha peraltro subito ammesso i fatti, assumendosi le

proprie responsabilità e accettando il decreto d’accusa emesso nei suoi

confronti. Non va peraltro scordato che l’intera vicenda ha visto la luce in

seguito all’auto denuncia di __________

Ella non aveva peraltro nessun motivo per accusare ingiustamente

l’imputato, motivi che dovrebbero rivestire una certa gravità, ritenuto che,

come testé indicato, al fine di accusare IM 1, __________ si sarebbe esposta ad

un procedimento nei propri confronti.

D’altra parte, IM 1, professionista del settore e munito della

necessaria attrezzatura, non poteva non accorgersi del reale valore

dell’anello.

La sua situazione economica rappresenta peraltro un valido

movente.

Non si può in fine non evidenziare che l’imputato ha un precedente

specifico e che la mancata emissione di giustificativi rappresenta un’evidente

analogia tra il caso in oggetto e la fattispecie che ha condotto alla condanna

del 2012.

L’imputazione di ricettazione di cui all’atto d’accusa 5026/2014

del 28 ottobre 2014 è quindi stata confermata.

VII) Commisurazione della pena

49. Giusta l’art. 47 cpv.

2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

50. Secondo l’art. 49 cpv.

1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

51. In concreto, la Corte

ha ritenuto la colpa dell’imputato di media gravità, sia dal profilo oggettivo

che da quello soggettivo.

IM 1 ha mostrato di agire con egoismo, anteponendo il suo volere

al rispetto delle norme della circolazione stradale. In tale ambito, gli atti

attestano di una persona non particolarmente ossequiosa delle norme che la

disciplinano.

Nell’ambito della ricettazione egli ha evidentemente agito a fine

di lucro, dimostrando così il proprio egoismo. Per questo reato, l’imputato è

recidivo specifico, ciò che evidentemente aggrava la sua posizione.

Nel corso dell’inchiesta l’imputato non ha dimostrato particolare

collaborazione, negando i fatti di cui al reato di ricettazione e mantenendosi

sul vago, per quanto attiene all’infrazione alla Legge sulla Circolazione

Stradale. Ciò attesta di una sua mancata piena presa di coscienza di quanto

commesso e di contestuale assunzione di responsabilità.

La Corte ha ritenuto, a favore dell’imputato la violazione del

principio di celerità e ciò in ragione del lasso di tempo trascorso tra la

prima e la seconda udienza dinanzi a questa Corte.

52. In tale contesto

appare adeguata alla colpa di IM 1 una pena pecuniaria di 180 (centoottanta)

aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, corrispondenti a

complessivi CHF 5'400.00.

53. Giusta l’art. 42 cpv.

1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un

lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se

una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal

commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto

modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta

ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una

prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il

differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre

2007, consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato

condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la

condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione

della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano

date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata

all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno

2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.

3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio

2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono

quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito

nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2

[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione

della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi

esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente

supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009,

consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice

deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,

indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione

può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare

non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo

mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3;

STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi,

il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non

reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione

condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta

all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero

per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura

della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;

STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009

consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.

ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una

sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere

nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,

che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della

sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del

suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a

chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue

chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che

non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e

tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

54. Giusta l’art. 46 CP

se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto

e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca

la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per

pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione

analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza

condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano

adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).

Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il

giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo

di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la

durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa

e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga

decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).

Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto

decide anche sulla revoca (cpv. 3).

La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del

periodo di prova (cpv. 5).

55. Secondo la

giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un

delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca

della sospensione condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una

prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia

intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo

di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre

2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art.

42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle

circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del

28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione

l’effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene

eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015

consid. 2.1). Il Giudice può giungere alla conclusione che è possibile

rinunciare alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, se

la nuova pena viene eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione

condizionale della pena precedente viene revocata, in considerazione

dell’espiazione della stessa, la prognosi per la nuova pena può risultare non

negativa ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere

posta al beneficio della sospensione condizionale. Se però nei 5 anni

precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno

6 mesi o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi

dell’art. 42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di

circostanze particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte

della dottrina ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la

rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli,

se la nuova pena è superiore ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote

giornaliere di pena pecuniaria (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht

II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches

Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario

dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca,

che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).

Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice analogia con

l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia

alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le

richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di

recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi fatti e

la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato

delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa

risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni

per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi

sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la

prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.

56. Nella fattispecie,

tornando applicabile l’art. 42 cpv. 1 CP, la Corte ha considerato di concedere

il beneficio della sospensione condizionale alla pena imposta a IM 1, ritenendo

tuttavia necessario infliggergli una multa ex art. 42 cpv. 4 CP, che è stata

quantificata in CHF 1'000.00 (mille).

La Corte ha quindi revocato il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote

giornaliere da CHF 50.00 (cinquanta) cadauna per un totale di complessivi CHF

3'000.00, sospesa per un periodo di prova di 3 anni, decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico l’8 febbraio 2012.

Dovendo provvedere al pagamento di questa pena pecuniaria,

l’effetto deterrente appare in concreto sufficiente per trattenere l’imputato

dal commettere nuovi reati.

Visti gli art. 12, 34, 42, 44,

46, 47, 49, 160 cifra 1 CP;

90 cpv. 2 LCStr;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione grave alle

norme della circolazione

per avere violato le norme medesime cagionando un serio pericolo

per la sicurezza altrui, e meglio per avere,

il 1. settembre 2013,

sul tratto stradale tra __________ e __________,

circolando con la vettura Seat targata __________ ad una velocità

superiore ai limiti consentiti, effettuato dapprima una negligente e pericolosa

manovra di sorpasso di antistanti veicoli indi, in prossimità di una curva per

lui piegante a destra con scarsa visuale, effettuato il sorpasso di un

antistante veicolo, in spregio al vigente divieto di sorpasso;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

1.2. ricettazione

per avere,

il 12 agosto 2014, a __________,

acquistato, in veste di proprietario del negozio “__________”,

un anello antico da uomo, a fascia larga, in oro giallo 18 carati con un

diamante, del valore stimato in CHF 6'000.00, risultato essere stato rubato il

medesimo giorno da __________ a __________, al prezzo di soli CHF 250.00,

sapendo o dovendo presumere dalle circostanze che lo stesso era stato ottenuto

da terzi mediante reato contro il patrimonio;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena pecuniaria di CHF

5'400.00 (cinquemilaquattrocento), corrispondenti a 180 (centoottanta) aliquote

giornaliere di CHF 30.00 (trenta) cadauna;

2.2

al pagamento di una multa di

CHF 1'000.00 (mille) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 33 (trentatre) giorni (art.

106.

cpv. 2 CP).

2.3

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

3.

La tassa di giustizia di

CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

4.

È revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere da CHF 50.00 cadauna per un totale di complessivi CHF 3'000.00,

sospesa per un periodo di prova di anni 3, decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico l’8 febbraio 2012.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'000.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 90.20

fr. 2'290.20

============