72.2014.109
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1 febbraio 2016Italiano75 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.109
72.2015.47
Lugano,
1 febbraio 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Riviera
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma del decreto di
accusa 262/2014 del 5.9.2014 emanato dal Procuratore pubblico,
considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione
per aver ripetutamente violato le norme medesime cagionando un
serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, nelle
seguenti occasioni e circostanze:
1.1. Il 1 settembre 2013 sul
tratto stradale fra __________ e __________, circolando con la vettura Seat
targata __________ ad una velocità superiore ai limiti consentiti così come lui
stesso ha ammesso in sede di verbale di polizia, effettuato dapprima una
negligente e pericolosa manovra di sorpasso di antistanti veicoli indi, in
prossimità di una curva per lui piegante a destra con scarsa visuale, effettuato
il sorpasso di un’antistante veicolo, in spregio al vigente divieto di
sorpasso;
1.2. Il 30 dicembre 2013
sull’autostrada A2 in territorio __________ – __________, circolato con il
veicolo Mercedes targato __________ alla velocità di 161 Km/h (dedotto il
margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall'art. 90 cpv. 2 LCStr.;
ed inoltre, imputato, a norma del decreto di accusa 5026/2014
del 28.10.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto
d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
ricettazione
per avere,
a __________, il 12 agosto 2014,
acquistato, in veste di proprietario del negozio “__________”,
da __________, un anello antico, da uomo, a fascia larga, in oro giallo 18
carati, con un diamante, del valore stimato in CHF 6'000.-, al prezzo di soli
CHF 250.-, sapendo o dovendo comunque presumere dalle circostanze (e
segnatamente dalla divergenza fra il valore commerciale dell’anello e il prezzo
da lui corrisposto) che lo stesso era stato ottenuto da terzi mediante reato
contro il patrimonio; l’anello in questione risulta infatti essere stato
rubato, da __________, il medesimo giorno, ai danni di __________,
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto:
dall’art. 160 cifra 1 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1
Espletato
il pubblico
dibattimento: venerdì, 27.03.2015, dalle ore 09:28 alle ore 15:33;
lunedì, 01.02.2016, dalle ore 09:33 alle ore 12:05.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale
del dibattimento 27.03.2015
Il Presidente, richiamato l’art.
349 CPP, informa le parti che a fronte delle argomentazioni sollevate da
accusa, difesa, nonché dalle dichiarazioni rese quest’oggi dall’imputato,
l’incarto non è maturo per una decisione.
Il dibattimento deve quindi
essere riaperto allo stadio della procedura probatoria. Si impone infatti ai
sensi dell’art. 343 CPP di acquisire nuove prove e/o di riassumere le prove la
cui validità è stata contestata, atti che verranno compiuti direttamente dalla
Corte.
II. Verbale del dibattimento 01.02.2016
L’avv. DF 1 si oppone a che la
videoregistrazione venga assunta quale prova, rilevando che, una volta chiusa
la procedura di assunzione delle prove, l’assunzione di prove che avrebbero potuto
essere prodotte ed assunte nelle fasi precedenti della procedura configura un
abuso di diritto, in particolare se si tratta di prove a carico dell’imputato.
In concreto, dell’esistenza di una videoregistrazione operata dalla Polizia le
parti e la Corte erano a conoscenza sin dall’inizio. Della videoregistrazione,
infatti, si parla negli atti; la stessa viene citata per ben 6 volte nel
rapporto di Polizia. La citata videoregistrazione avrebbe quindi potuto e
dovuto essere assunta quale prova nella fase di preparazione del dibattimento
oppure successivamente nella fase iniziale del dibattimento così come ancora
nella fase probatoria dibattimentale o, per finire, prima della chiusura della
procedura probatoria. In concreto, neppure dopo avere sentito l’arringa della
difesa, il PP ha ritenuto di replicare chiedendo di assumere tale prova. Per le
motivazioni esposte, a mente della difesa l’assunzione della registrazione
viola il principio del divieto dell’abuso di diritto, in modo particolare
poiché si tratta di una prova a carico dell’imputato. Il difensore si oppone
quindi all’assunzione della videoregistrazione relativa ai fatti del 1.
settembre 2013 e chiede che venga stralciata dagli atti del procedimento.
Il PP ritiene che la Corte abbia
agito correttamente. Il CPP dà la facoltà al Tribunale di completare le prove,
anche nella fase della camera di consiglio.
III. Dispositivo
delle questioni probatorie del 01.02.2016
previo esame del fatto e del
diritto,
richiamato l’art. 349 CPP;
decreta 1. L’istanza tendente a stralciare dagli atti del
procedimento la videoregistrazione della Polizia stradale relativa ai fatti del
1. settembre 2013 è respinta.
2. Tasse
e spese insieme al giudizio di merito.
3. Il
presente decreto non è impugnabile.
Sentiti il 27.03.2015: - il Procuratore pubblico, per la
sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per quanto
riguarda il DA del 5 settembre 2014 relativo all’infrazione alla LCStr i fatti
sono in gran parte stati ammessi e riconosciuti dall’imputato, sia in Polizia
che dinanzi al PP. È peraltro difficile contestare i fatti quando agli atti vi
sono dei filmati. I fatti sono estremamente gravi. I sorpassi di più veicoli
contemporaneamente, oltrepassando la linea di sicurezza e ad una velocità
superiore al consentito avrebbero potuto avere gravi conseguenze.
Per quanto attiene invece al punto 1.2 del primo DA, la velocità
di 161 Km/h dove vige il limite di 100 Km/h è poco distante dalle soglie che
qualificano i pirati della strada secondo gli artt. 90 cpv. 3 e 4 LCStr.
L’imputato non conferma e non smentisce di essere stato lui alla guida, ma
leggendo il verbale, così come dalla fotografia, si capisce che è lui. Inoltre,
l’auto era in suo uso esclusivo, come emerge dall’indicazione figurante sul
rapporto di Polizia. La sua responsabilità è quindi pacifica.
Quanto al DA del 28 ottobre 2014, la fattispecie è indiziaria, ma
si tratta di un indiziario che trabocca di indizi convergenti e lineari che
confermano la responsabilità dell’imputato. IM 1 si è certamente accorto del
valore dell’anello; egli stesso ha spiegato di avere una procedura standard che
comporta esami gemmologici ed analisi con l’acido e non ha quindi potuto non
accorgersi che stava acquistando un anello di valore per un prezzo molto
inferiore al valore di mercato. L’imputato è inoltre recidivo specifico.
La chiamata di correo della __________ è del tutto credibile. La
donna ha ammesso subito di essere l’autrice del furto, sia davanti alla __________
che davanti alla __________, e si è autodenunciata accettando la condanna
inflittale con il DA. In tempi non sospetti, cioè ancor prima di
autodenunciarsi e di segnalare l’imputato, quando ancora pensava di poter
recuperare l’anello evitando quindi conseguenze giudiziarie, ha riferito alla __________
ed alla __________ di avere venduto l’anello ad un “__________”. La donna ha
preso immediatamente contatto con l’imputato per farsi restituire l’anello e
restituirlo alla __________, cosa che non avrebbe mai fatto se non avesse
lasciato proprio a lui l’anello. La __________ non ha inoltre nessun motivo
d’inimicizia con l’imputato, non vi è quindi per lei alcun motivo per
raccontare il falso. Contrariamente all’imputato, il quale è già stato
condannato per ricettazione reiterata, la __________ era incensurata. La donna
è inoltre stata lineare nelle proprie dichiarazioni, mantenute anche a
confronto con l’imputato. Esistono peraltro analogie tra il caso di
ricettazione reiterata che ha portato alla condanna del 2012.
In particolare, neppure in quel caso, malgrado le ricevute oggi prodotte
dall’imputato, IM 1 aveva rilasciato giustificativi delle transazioni illecite.
Conclude chiedendo la conferma dei due DA e la condanna
dell’imputato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi di detenzione, da espiare,
considerata la prognosi nefasta, a valere quale pena unica richiamato il
decreto dell’8 febbraio 2012 così come l’assunzione di tasse e spese
giudiziarie;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: sottolinea che, per quanto riguarda la fattispecie di cui al punto
1.1 del DA del 5 settembre 2014, non è stato possibile accertare la velocità e
bisogna dare atto a IM 1 di avere ammesso spontaneamente di avere superato la
velocità consentita. In merito alla reale pericolosità della manovra di
sorpasso, non essendovi riscontri oggettivi, non è possibile stabilire se si è
trattato di un sorpasso che ha causato un serio pericolo per la sicurezza
altrui o meno. Il video dell’auto-civetta, unico riscontro oggettivo, è
menzionato più volte nel rapporto di constatazione della Polizia, senza
tuttavia che lo stesso sia mai stato versato agli atti, il che è da ricercarsi
nel fatto che tale prova smentisce la tesi accusatoria.
Non vi sono quindi, a mente della difesa, riscontri oggettivi sul
serio pericolo per la sicurezza altrui. La valutazione del serio pericolo per
la sicurezza altrui si basa unicamente sulla descrizione dei fatti che figura
sul rapporto di constatazione di Polizia, del quale il PP, in assenza di oggettività,
ha dato una lettura distorta.
In diritto, il difensore rileva che, affinché la violazione possa
essere considerata grave ai sensi del cpv. 2 dell’art. 90 LCStr, occorre che
dal profilo soggettivo l’autore metta in atto un comportamento privo di ogni
riguardo (“rücksichtslos”). A questo proposito il difensore cita la
giurisprudenza delle DTF 92 IV 45 e 134 IV 32 ss. Secondo la dottrina
(Commentario Gyger, 2008, art. 90 LCStr, p. 95), neppure un superamento della
linea di sicurezza è punibile con il cpv. 2, se non sono dati anche i
presupposti soggettivi. IM 1 ha escluso di avere messo a repentaglio la
sicurezza delle altre persone. Il presupposto soggettivo del cpv. 2 dell’art.
90 LCStr non è quindi dato, di conseguenza non gli può essere imputata una
grave infrazione, ma semmai una semplice contravvenzione in base al cpv. 1 del
medesimo articolo.
Quanto ai fatti del 31 dicembre 2013 (punto 1.2 del DA del 5
settembre 2014), a mente della difesa non è sufficientemente provato che
l’autore fosse IM 1, non essendo provato che fosse lui alla guida del veicolo.
Egli non ha voluto escluderlo ma non può neppure confermare che fosse lui alla
guida, siccome anche altre persone usavano quella macchina. A mente della
difesa la documentazione fotografica non permette di concludere al di là di
ogni ragionevole dubbio che la persona alla guida fosse IM 1. L’ipotesi che
quella mattina la macchina fosse stata data a un’altra persona e che alla guida
ci fosse un terzo è più che plausibile. Del fatto che la macchina fosse data in
uso unicamente a IM 1 abbiamo soltanto una testimonianza indiretta nel rapporto
di Polizia, senza neppure che venga menzionato il nome della persona che
avrebbe dato questa indicazione.
Quanto al reato di ricettazione di cui al DA del 28 ottobre 2014,
per il quale IM 1 ha contestato ogni addebito, la difesa pone l’accento sul
fatto che l’unico elemento a suo carico è la parola della ladra dell’anello. __________
è una ladra ed ha la credibilità di una ladra, una ladra capace di
approfittarsi di un’anziana signora di 86 anni che si trova in uno stato di
bisogno a seguito di un infortunio. Dopo che la __________ ha scoperto che era
stata __________ a commettere il furto, confrontata al fatto di dover
restituire l’anello, la ladra, che si trova in una situazione finanziaria
difficile, ha deciso di tenerselo inventando di averlo venduto ad un “__________”,
dal quale era stata il giorno prima a cercare di vendere degli anelli che lui
però non ha comprato valutandoli di scarsa qualità.
IM 1, peraltro, è solito rilasciare ricevute ai suoi clienti
soprattutto per tutelare sé stesso, egli ha imparato la lezione dai suoi
precedenti. Se la __________ non ha ottenuto una ricevuta, significa quindi che
non è mai avvenuta alcuna transazione.
La difesa conclude chiedendo il proscioglimento del suo assistito
da ogni imputazione, in subordine che la pena sia decisamente ridotta e
comunque sospesa condizionalmente.
Sentiti il 01.02.2016: - il Procuratore pubblico, il quale
formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che dalla visione del filmato
si vede molto bene l’imputato che commette una serie di infrazioni alla LCStr.
Nel primo filmato IM 1 sorpassa l’autocivetta arrivando a circolare alla
velocità di 187 Km/h. Nel secondo filmato, su una strada senza visuale,
l’imputato sorpassa un motociclista ed un’altra autovettura. Nel terzo filmato
vi è l’episodio più grave, al limite della pirateria della strada: in una zona
con limite di velocità a 60 Km/h, all’altezza del cantiere Alp Transit e quindi
con traffico da cantiere, con divieto di sorpasso segnalato e curva a destra,
senza visuale, l’imputato esegue un sorpasso di un’automobile alla velocità di
110 Km/h, rischiando in questo modo uno scontro frontale. A mente dell’accusa
si tratta di una manovra da pirata che già da sola giustifica l’applicazione
del cpv. 2 dell’art. 90 LCStr. Il PP riconferma quindi la richiesta di pena del
27 marzo 2015;
- l’avv. DF 1, difensore
dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: sui
fatti del 1. settembre 2013 ribadisce che, come indicato dalla Polizia, non è
stato possibile accertare la velocità a cui circolava IM 1, il quale però ha
subito ammesso spontaneamente di avere circolato oltre i limiti, motivo per cui
bisogna credergli quando afferma di non avere costituito un pericolo per la
circolazione. Di conseguenza, per quanto concerne la velocità non può essergli
imputata una grave infrazione alla LCStr.
Per quanto riguarda i sorpassi, a mente della difesa non si è
trattato di sorpassi pericolosi, che hanno causato un serio pericolo per la
sicurezza, come presuppone l’art. 90 cpv. 2 LCStr. Per l’applicazione di tale
disposto l’elemento soggettivo è assolutamente determinante: occorre che
l’autore, dal profilo soggettivo, metta in atto un comportamento “rücksichtslos”
nei confronti degli altri utenti della strada. Il difensore al proposito cita
nuovamente i parametri delle DTF 92 IV 145 e 130 IV 32, rilevando inoltre che
in assenza della componente soggettiva persino una violazione oggettivamente
grave non giustifica l’applicazione del cpv. 2 dell’art. 90 LCStr. (Hans Gyger,
Kommentar SVG, art. 90 n. 11).
In concreto, IM 1 fin da subito ha ammesso di avere effettuato i
sorpassi, ma ha sempre escluso di avere messo a repentaglio la sicurezza degli
altri utenti.
Le immagini del video non danno conforto alle tesi accusatorie, ma
al contrario le smentiscono. Vi sono unicamente due sorpassi, entrambi su un
tratto di strada con linea tratteggiata e, in un caso, una segnaletica
provvisoria di divieto di sorpasso, legata probabilmente alla presenza, a quel
tempo, di un cantiere. In entrambi i sorpassi le distanze tra l’autocivetta e
l’auto di IM 1 sono tali da non poter concludere nulla sulla sua visuale sulla
carreggiata. Non si possono quindi trarre conclusioni inoppugnabili a sostegno
di un pericolo per la sicurezza altrui.
Dal profilo della sicurezza, l’ordinanza sulla segnaletica
stradale traccia una differenza netta tra il cartello di divieto di sorpasso e
la linea di sicurezza: nel primo caso a determinate condizioni il sorpasso può
persino essere ammesso, nel caso della linea continua sussiste invece una
presunzione irrefragabile di pericolosità (art. 73 cpv. 6 lett. 4 OSStr). Anche
per quanto concerne la modalità dei sorpassi non può quindi essere applicata la
fattispecie qualificata di cui al cpv. 2 dell’art. 90 LCStr, ma semmai una
contravvenzione ai sensi del cpv. 1 del disposto.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che IM 1 non è un
cattivo ragazzo, in passato, è vero, egli ha avuto dei guai con la giustizia,
ma si tratta di oltre 10 anni fa e IM 1 all’epoca era 20enne. Esclusi i fatti
oggetto del presente procedimento, i precedenti raccontano di peccati tutto
sommato veniali. La situazione finanziaria dell’imputato non è rosea, ma egli ha
deciso di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per far rientrare la sua
situazione debitoria.
A mente della difesa sono dati i presupposti per una pena
pecuniaria. Nell’ambito del processo, inoltre, sarebbe stato violato
l’imperativo di celerità ai sensi dell’art. 5 CPP, per motivi che non sono
ascrivibili né all’imputato né alla sua difesa, ciò di cui va tenuto conto
nella commisurazione della pena (Basler Kommentar, art. 5 StPO n. 15-19).
La difesa conclude chiedendo che IM 1 venga prosciolto da ogni
imputazione e, in via subordinata, che la pena proposta dall’accusa sia
ridimensionata e che possa beneficiare della sospensione condizionale.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Questione probatoria
1. In occasione del
pubblico dibattimento tenutosi il 27 marzo 2015, la difesa di IM 1 ha
sostenuto, in sede di discussione, che per quanto attiene all’imputazione di
cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa 262/2014 del 5 settembre 2014, e meglio i
fatti avvenuti il 1. settembre 2013 sul tratto stradale tra __________ e __________,
l’accusa si fonderebbe su di una videoregistrazione menzionata più volte nel
rapporto di Polizia che tuttavia non figura agli atti. Non vi sarebbero quindi,
a mente della difesa, riscontri oggettivi atti a stabilire se il comportamento
di IM 1 ha o meno causato un serio pericolo per la sicurezza altrui (verbale
dibattimentale, p. 4).
L’imputato, dal canto suo, in occasione dell’interrogatorio
dibattimentale aveva ammesso di avere circolato al di sopra della velocità
consentita così come di avere effettuato sorpassi, negando per contro di avere
in questo modo messo in pericolo la sicurezza di altre persone (VI DIB 27.03.2015,
p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
2. In tale contesto, la
Corte ha ritenuto l’incarto non maturo per una decisione e, richiamato l’art.
349 CPP, ha disposto la sospensione del dibattimento al fine di completare le
prove ex art. 343 CPP, segnatamente acquisendo agli atti la videoregistrazione
menzionata nel rapporto di constatazione del 3 settembre 2013 (verbale
dibattimentale, p. 6).
3. Il 29 aprile 2015,
il PP ha quindi dato disposizioni alla Polizia cantonale affinché il filmato
venisse prodotto (doc. TPC 16) così che anche la difesa potesse prenderne
visione.
4. Il 1. febbraio 2016,
la Corte ha riaperto il pubblico dibattimento allo stadio della procedura
probatoria (verbale dibattimentale, p. 7).
5. In entrata di
dibattimento, IM 1 si è opposto all’assunzione quale prova della
videoregistrazione effettuata dall’auto civetta della Polizia, chiedendo lo
stralcio di tale prova dagli atti del procedimento.
In particolare, a sostegno della sua tesi, citando il Basler
Kommentar l’imputato ha affermato che, una volta chiusa la procedura di
assunzione delle prove, l’acquisizione agli atti di prove che avrebbero potuto
essere precedentemente amministrate configura un abuso di diritto e ciò in
particolare allorquando si tratta di prove a carico dell’imputato. In concreto,
l’esistenza della videoregistrazione sarebbe stata nota alle parti e alla Corte,
ragion per cui la stessa, a mente della difesa, avrebbe potuto e dovuto essere
acquisita agli atti nel corso della procedura preliminare o al più tardi prima
della chiusura della procedura probatoria dibattimentale (cfr. verbale del
dibattimento, p. 7).
6. La Corte ha ritenuto
infondate le argomentazioni della difesa.
Il vigente CPP sancisce il principio della verità materiale. In
questo senso, l’art. 349 CPP permette al tribunale di procedere a complementi
istruttori dopo la chiusura della fase dell’assunzione delle prove e dopo la
fase della discussione, se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di una
sentenza.
La dottrina – ivi compresi Jornot (Commentaire Romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, art. 349 CPP n. 3), Schmid (Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/S. Gallo 2009, art. 349 CPP) e
Heimgartner/Niggli (Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordunung,
Basilea 2011, art. 349 CPP) – stabilisce che il Tribunale decide d’ufficio se
necessita di completare le prove, secondo la massima dell’istruzione, per i
medesimi motivi di cui all’art. 343 CPP.
Sempre secondo la dottrina, la prova di cui il Tribunale decide
l’acquisizione può portare su ogni elemento di fatto, noto o non noto, utile a
pronunciare la sentenza (Jornot, in: Commentaire Romand, Code de procédure
pénale suisse, Basilea 2011, art. 349 CPP n. 4).
Si dirà che l’abuso di diritto citato dalla difesa, non riguarda
il Tribunale, che – come detto – è mosso dalla ricerca della verità materiale,
ma le parti, ovvero nel caso in cui solo in sede di discussione l’accusa o la
difesa proponessero una prova che avrebbe già potuto essere acquisita
precedentemente (Heimgartner/Niggli, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordunung, Basilea 2011, art. 349 CPP, n. 4).
Heimgartner/Niggli, concludono peraltro che anche in questo caso,
malgrado il carattere eventualmente abusivo della richiesta, il Tribunale è
tenuto ad acquisire la prova (Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordunung, Basilea 2011, art. 349 CPP n. 4).
Nel presente caso, stanti le argomentazioni della difesa nella sua
arringa, la quale, a fronte delle ammissioni dell’imputato, ha sollevato
questioni giuridiche, si è reso indispensabile visionare il filmato.
Tale prova è quindi stata assunta agli atti e l’eccezione della
difesa è stata pertanto respinta (dispositivo delle questioni probatorie,
allegato 2 al verbale dibattimentale).
II) Curriculum vitae
7. IM 1 è nato il __________
a __________.
Nel corso dell’inchiesta sfociata nel decreto d’accusa del 5
settembre 2014 l’imputato ha così riassunto la sua situazione personale ed
economica:
“…omissis…
Nel 2008 sono entrato in contatto con la
società __________ in un rapporto di franchising nell’ambito del commercio di
preziosi. Per qualche anno l’attività ha funzionato bene e riuscivo a
racimolare uno stipendio di circa CHF 3'500.-/3'800.- mensili. In seguito alla
crisi del settore e sono nati i primi problemi, unitamente alla concorrenza di
vari altri operatori in quel settore.
Attualmente continuo ad occuparmi di ritiro
metalli preziosi in proprio e racimolo circa CHF 2'000.-/3'000.- mensili netti.
Inoltre, da giugno 2014 svolgo anche un’attività di __________ sotto la ditta __________,
che è mia siccome l’avevo fondata diversi anni fa. Con questa ditta ho svolto
però solo un unico lavoro in giugno 2014, incassando circa CHF 3'000.- netti.
Da maggio 2014 non pago affitti, né personali (vivo da mia madre), né
professionali (ho un ufficio a __________). Pago CHF 250.- mensili di CM e non
ho oneri famigliari di sorta, salvo dare qualcosa a mia madre per il vitto in
ragione di CHF 500.- al mese.
Ho diversi debiti attestati da precetti
esecutivi e carenza beni per circa CHF 25'000.-, ma non so esattamente
l’ammontare. Ho anche debiti con privati che mi hanno prestato soldi per
diverse migliaia di Franchi ma non so esattamente quanto. Il PP mi fa presente
che la tassazione 2011 (l’ultima disponibile) sono stato tassato per CHF
50'000.-. Faccio presente che sono tassato d’ufficio siccome non riempio mai le
dichiarazioni d’imposta.”
(VI P 27.08.2014, p. 3 e 4, AI 17, Inc. 2013.8330).
8. In occasione del
pubblico dibattimento IM 1 ha aggiornato la sua situazione economica,
affermando che:
"
Nel frattempo i miei debiti sono aumentati e sono di circa CHF
50'000.00, come risulta dagli Estratti UEF prodotti dal mio difensore. (…)
Ho sempre due attività, cioè quella di
commercio in materiali preziosi e la ditta attiva nel campo __________. Questa
si occupa di __________. Per risparmiare, entrambe le attività le conduco dallo
stesso ufficio. Se dovessi fare una stima direi comunque che oltre il 95% del
mio tempo è impiegato nell’attività di commercio di preziosi. Purtroppo con
l’altra ditta non ho molto lavoro. Ho fatto qualche lavoretto, ma non c’è stato
un gran ritorno di denaro. (…)
È difficile fare una stima dei miei
guadagni. A volte sono CHF 1'500.00 a volte CHF 2'000.00 mensili. Direi che la
media è questa. Sono ancora in arretrato con gli affitti dell’ufficio, ma non
mi è stato da loro spiccato il precetto esecutivo. Ho per contro ricevuto un
richiamo di pagamento. Il debito per questa posta è di ca. CHF 3'300.00 oltre a
spese.
ADR che oltre ai CHF 50'000.00 di cui sopra
ho anche debiti privati che non risultano dai precetti esecutivi e si
riferiscono a diverse persone che mi hanno prestato soldi. Non so stimare
l’ammontare di questi debiti. So che ogni tanto c’è qualcuno che mi chiede
indietro soldi e interessi e per esempio proprio ieri mi è stato staccato il
telefono perché non pagavo le fatture. Ho quindi dovuto chiedere un prestito
per riattivare il collegamento siccome il telefono mi serve anche per
lavorare.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 1 e 2, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
9. Dall’estratto
dell’Ufficio di esecuzione risultano a carico dell’imputato atti esecutivi per
CHF 50'274.70 (doc. dib. 2, allegato al verbale dibattimentale).
10. In sede dibattimentale
l’imputato ha riferito di disporre della licenza di condurre, la quale gli
sarebbe stata ritirata per 4 mesi, dal 15 ottobre 2014 al 15 febbraio 2015, a
seguito del superamento di velocità del 30 dicembre 2013, ciò che trova
conferma nella documentazione agli atti, e meglio nella decisione del 14 luglio
2014 della Sezione della circolazione (doc. TPC 15).
11. Quo ai procedimenti
penali, dall’Estratto del casellario giudiziale svizzero del 13 marzo 2015
(doc. TPC6) risulta a carico dell’imputato una condanna alla pena detentiva di
15 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per
omissione del servizio e assenza ingiustificata, pronunciata dal Tribunale
militare di Berna il 18 agosto 2005.
IM 1 è stato oggetto di un ulteriore procedimento penale nel 2007,
che ha portato alla condanna, con sentenza del 5 settembre 2007 della Corte
delle assise correzionali di Locarno, alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi,
di cui 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,
oltre a prolungamento di 1 anno del periodo di prova della precedente sentenza,
per i reati di tratta di esseri umani, promovimento della prostituzione,
sfruttamento dello stato di bisogno (commissione reiterata), furto e delitto
contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Nell’ambito
di questo procedimento l’imputato ha subìto 33 giorni di carcerazione
preventiva.
Con decreto d’accusa dell’8 febbraio 2012, infine, IM 1 è stato
condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 50.00
cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova questa volta di 3
anni.
Con specifico riferimento a quest’ultima condanna, in occasione
del pubblico dibattimento l’imputato ha affermato che la stessa si riferisce
alla sua attività quale __________ (VI DIB 27.03.2015, p. 2, allegato 1
al verbale dibattimentale).
Giova peraltro evidenziare come, il 9 dicembre 2014, l’imputato è
stato formalmente ammonito ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr, per avere, il 17
agosto 2014, sull’autostrada A51 all’altezza di Bülach, circolato alla velocità
di 106 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di
80 Km/h (doc. TPC 15).
Relativamente ai suoi precedenti, interrogato dal PP, l’imputato
si è limitato ad un laconico:
"
Ne prendo atto ma su questo aspetto non voglio dichiarare nulla.
Per me è tutto chiaro e devo solo dimenticare questo passato.”
(VI PP 27.08.2014, p. 3, AI 16).
III) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
12. IM 1 è stato fermato
una prima volta il 1. settembre 2013, a __________, alla guida della sua
autovettura Seat Leon targata TI __________.
Dal rapporto di constatazione del 3 settembre 2013 (AI 1, Inc.
2013.8330 e 2014.3928) si apprende quanto segue:
"
In data, ora e luoghi sopraccitati, durante la normale pattuglia,
con veicolo banalizzato (auto civetta) munito di videoregistrazione (ProVida
no.), in territorio di __________ si veniva sorpassati dal veicolo Seat Leon,
targato TI __________, con alla guida IM 1.
Considerata la velocità tenuta dal
conducente si iniziava l’osservazione. In quel frangente, il veicolo accelerava
fino ad una velocità di circa 130 Km/h dove il limite vigente è di 80 Km/h. Si
provvedeva al rilevamento della velocità, la quale non è però stata possibile
poiché la distanza della tratta (233 metri) risultava insufficiente per una
corretta misurazione.
Di seguito IM 1 si accodava ad un
motoveicolo a sua volta preceduto da un’autovettura e appena gli è stato
possibile, poco prima dell’EP 4 Ruote, in modo azzardato e con scarsa visuale
effettuava il loro sorpasso (video in nostro possesso). Rientrato dal sorpasso,
accelerava e spariva dalla nostra visuale. Non ci è stato possibile seguirlo
immediatamente onde non compromettere la sicurezza stradale. Percorso la curva
antistante all’EP 4 Ruote siamo riusciti anche noi ad eseguire il sorpasso
senza più vedere il veicolo precedentemente osservato.
Attraversato l’abitato di __________, poco
oltre il cavalcavia della ferrovia, al termine del rettilineo si scorgeva il
veicolo di IM 1 e lo si raggiungeva. (…)
Una volta raggiunto, si provvedeva ad una
nuova osservazione. Da questa si notava una guida molto nervosa e poco
difensiva, tant’è che commetteva un’ulteriore infrazione sorpassando
un’automobile con una manovra, poco prima di una curva piegante a destra, ove
non vi è una buona visuale e dove vige il divieto di sorpasso. Cartello segnaletica
verticale con ulteriore limitazione della velocità a 60 Km/h (video in nostro
possesso). Proseguendo nell’osservazione e non avendo riscontrato ulteriori
infrazioni degne di nota si concludeva l’osservazione video, e si proseguiva
nel flusso del traffico tenendo un occhio di riguardo verso la Seat Leon.
Giunti all’inizio dell’abitato di __________,
dove il limite di velocità segnalato è di 50 Km/h, improvvisamente IM 1
eseguiva un’accelerazione repentina ed effettuava il sorpasso di 4 automobili.
Anche in questo frangente, come nei
precedenti sorpassi di __________ superava notevolmente la velocità massima
autorizzata. (…)
A questo punto con immediata reazione
s’inserivano i segnali prioritari (luminosi e fonici) e si provvedeva al fermo
del conducente, avvenuto in territorio di __________.
IM 1, in tutti i suoi cambi di manovre, non
ha mai esposto nessun indicatore di direzione che segnalasse le sue intenzioni.
(vedi video in nostro possesso)”.
13. Immediatamente
verbalizzato, IM 1 ha ammesso di avere effettuato dei sorpassi, nonché di avere
circolato ad una velocità superiore al limite vigente, senza tuttavia essere in
grado di quantificarla (VI PG 01.09.2013, allegato al rapporto di constatazione
03.09.2013, AI 1, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
14. Mediante decreto
d’accusa 284/2013 del 14 ottobre 2013, il Ministero Pubblico ha posto
l’imputato in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali
proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da
CHF 80.00 cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 9'600.00, per il reato di
grave infrazione alle norme della circolazione (AI 4, Inc. 2013.8330 e
2014.3928).
L’imputato ha interposto opposizione al decreto d’accusa il 31
ottobre 2013 (AI 6, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
15. Pendente
l’opposizione, il 31 dicembre 2013, in occasione di un controllo della velocità
mediante apparecchio radar mobile, gli agenti del Reparto del Traffico della
Polizia cantonale hanno avuto modo di constatare che il conducente
dell’autoveicolo marca Mercedes targato TI __________, di proprietà della __________
di __________, circolava sull’autostrada A2 all’altezza di __________ alla
velocità di 161 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente
limite 100 Km/h.
Ritenuto che l’infrazione era stata rilevata in occasione di un
controllo senza posto di blocco, al detentore è stato trasmesso il formulario “richiesta
generalità conducente”, che non è tuttavia mai stato ritornato, malgrado
richiamo, alla Polizia.
16. Dal rapporto di segnalazione
del 15 aprile 2014 (AI 11, Inc. 2013.8330 e 2014.3928) si evince che, durante
il mese di marzo 2014, l’amministratore della società intestataria del veicolo,
avrebbe contattato telefonicamente gli agenti del Reparto del Traffico,
comunicando che l’autovettura in questione a quel tempo era affidata al qui
imputato IM 1.
Gli agenti di Polizia hanno quindi rilevato che “dal confronto
tra la documentazione fotografica dell’infrazione e la licenza di condurre
(LCC) del denunciato” si potrebbe “stabilire con quasi assoluta certezza
che alla guida del veicolo al momento dei fatti vi era il IM 1”.
17. In sede di audizione
dinanzi al PP, IM 1 ha affermato di non confermare, ma neppure smentire di
essere stato lui alla guida della citata autovettura il 31 dicembre 2013 (VI PP
27.08.2014, p. 3, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
18. Con decreto d’accusa
284/2013 del 14 ottobre 2013, il Ministero Pubblico ha posto l’imputato in
stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali proponendo la sua
condanna al lavoro di pubblica utilità di 720 ore per il reato di ripetute
gravi infrazioni alle norme della circolazione (AI 17, Inc. 2013.8330 e
2014.3928).
19. L’11 settembre 2014, IM
1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa (AI 18, Inc. 2013.8330 e
2014.3928).
20. Statuendo
sull’opposizione interposta dall’imputato, il 15 settembre 2014 (doc. TPC 2) il
Ministero Pubblico ha confermato il decreto d’accusa 284/2013 del 14 ottobre
2013, da considerare quindi come atto d’accusa ex art. 356 cpv. 1 CPP.
21. In data 16 agosto
2014, si è presentata presso gli uffici della GT __________ __________, per
un’autodenuncia in relazione al furto di un anello in oro con diamante
(rapporto d’inchiesta, AI 1, 2014/5026).
La donna ha in sostanza raccontato di avere sottratto l’anello
alla vicina di casa ______ e di averlo poi portato presso il negozio “__________”
dell’imputato per venderlo e ricavarci qualcosa. IM 1, dopo avere analizzato
l’anello, in un primo momento le avrebbe offerto CHF 300.00, poi rettificati in
CHF 250.00, siccome a suo dire il diamante era rovinato o scheggiato. Alcuni
giorni dopo, __________ si sarebbe accorta della mancanza dell’anello __________,
dopo iniziali reticenze, avrebbe ammesso di essere l’autrice del furto.
Intenzionata a recuperare l’anello, __________ avrebbe contattato
telefonicamente IM 1, il quale avrebbe però negato di conoscerla. Incontratisi
personalmente sabato 16 agosto 2014 l’imputato avrebbe comunicato alla donna
che l’anello era già stato fuso (VI PG 27.08.2014, allegato al rapporto
d’inchiesta, AI 1, 2014/5026).
22. Interrogato dalla
Polizia, IM 1 ha negato ogni addebito, asserendo che __________ si sarebbe sì
presentata presso il suo negozio di “__________” mostrandogli degli
anelli, ma egli non avrebbe acquistato nulla dalla donna, non essendo
interessato agli anelli che la stessa gli offriva (VI PG 05.09.2014, allegato
al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 2014/5026).
23. Con decreto d’accusa
2014/5026 del 28 ottobre 2013, il Ministero Pubblico ha posto l’imputato in
stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali per il reato di
ricettazione, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere da CHF 110.00 cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'300.00,
nonché alla multa di CHF 100.00 (AI 3, Inc. 2014/5026).
24. Contro tale decreto, IM
1 ha interposto formale opposizione il 17 novembre 2014 (AI 5, Inc. 2014/5026).
25. Con decisione del 21
novembre 2014 (AI 1, Inc. 2014/5026) il Ministero Pubblico ha confermato il
decreto d’accusa 2014/5026 del 28 ottobre 2013, a valere quale atto d’accusa ex
art. 356 cpv. 1 CPP.
26. Con decisione del 24
marzo 2015, lo scrivente Presidente ha ordinato la congiunzione dei
procedimenti relativi ai decreti d’accusa 284/2013 del 14 ottobre 2013 del PP PP
1 e 5026/2014 del 28 ottobre 2013 del PP PP 1 (doc. TPC 9).
IV) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
27. Giusta l’art. 139 cpv.
1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre
autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario
CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid,
Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF
6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10 maggio 2010;6B.1028/2009 del
23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è
conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli
art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2
Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle
prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31).
Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può
dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale
probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127
Fatti
I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile
2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un
assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,
poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale,
dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I
38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9 ottobre
2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
28. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 20 marzo 2007;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003;1P.20/2002 del
19 aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una
circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di
induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di
una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del
fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122
dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare
un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi –
che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e
rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto
d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der
Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in
STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP
17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8
aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).
V) Imputazione di ripetute
gravi infrazioni alle norme della circolazione
i) Fatti
a) Fatti del 1. settembre
2013
29. L’atto d’accusa
262/2014 del 5 settembre 2014, al punto 1.1, imputa a IM 1 il reato di grave
infrazione alle norme della circolazione per avere, il 1. settembre 2013, sul
tratto stradale fra __________ e __________, circolando con la vettura Seat
targata TI __________ ad una velocità superiore ai limiti consentiti,
effettuato dapprima una negligente e pericolosa manovra di sorpasso di
antistanti veicoli, indi, in prossimità di una curva per lui piegante a destra
con scarsa visuale, effettuato il sorpasso di un’antistante veicolo, in spregio
al vigente divieto di sorpasso.
In occasione del primo interrogatorio di Polizia, IM 1 ha
riconosciuto di avere effettuato dei sorpassi, così come ha pure ammesso di
avere circolato, in piena coscienza, ad una velocità superiore ai limiti
consentiti, affermando tuttavia di non saper dire a che velocità circolava (VI
PG 01.09.2013, p. 2 e 3, allegato rapporto di constatazione, AI 1, Inc.
2013.8330 e 2014.3928).
L’imputato al proposito ha dichiarato:
"
Nei pressi di __________ direzione di __________ ho effettuato
dei sorpassi di veicoli che mi precedevano visto che avevo fretta e loro
andavano piano.
Ho proseguito sulla strada Cantonale fino a
__________ ad una velocità non consona al limite vigente sia nell’abitato che
fuori abitato. Nei pressi di __________ prima della stazione dove vi è il
limite di 50 Km/h ho effettuato un sorpasso di 4 veicoli. La mia velocità
raggiunta non la so dire in quanto non ho guardato il contachilometri, ma so
che non ero nei limiti concessi.”
(VI PG 01.09.2013, p. 2, allegato rapporto di constatazione, AI 1,
Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
30. Il 27 agosto 2014,
dinanzi al PP, IM 1 ha dichiarato di ammettere in sostanza i fatti imputatigli,
negando però di avere circolato in maniera tale da costituire un pericolo per
la circolazione:
"
Per quanto riguarda i fatti riportati sul decreto d’accusa, in
sostanza li ammetto, come ho già fatto davanti alla Polizia ma osservo quanto
segue.
Sulla velocità ammetto che andavo sopra i
limiti ma sicuramente non tale da costituire un grave pericolo per la
circolazione.”
(VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
Per quanto attiene ai sorpassi, l’imputato ha dapprima tentato di
ritrattare in parte le sue precedenti dichiarazioni, affermando che:
"
Sui sorpassi, non riesco a capire dove siano avvenuti e contesto
così come sono stati descritti dalla Polizia il cui rapporto mi è stato appena
letto dal PP.
(…) non ricordo se ho sorpassato quattro
veicoli.”
(VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
Dopo avere avuto la possibilità di conferire con il suo difensore
e avere preso atto delle dichiarazioni rilasciate in Polizia, l’imputato è però
tornato sui suoi passi, affermando che:
"
A questo momento confermo anche che in sostanza i fatti sono
avvenuti così come descritti, ma poi spiegherò il motivo di questo mio
comportamento per via di miei problemi personali.”
(VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
L’imputato ha tuttavia continuato a sostenere di non avere messo
gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione:
"
Voglio comunque aggiungere che io non ho avuto l’impressione di
aver messo così gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione, in
particolare per quanto concerne i sorpassi imputatimi.”
(VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
Tale circostanza è stata ribadita pure in occasione del pubblico
dibattimento, quando, invitato ad esprimersi sui fatti di cui al punto 1.1
dell’atto d’accusa, ha affermato:
"
Sì, li riconosco. Ammetto di avere circolato al di sopra della
velocità consentita ed ammetto pure i sorpassi, ma a mio avviso questo
comportamento non era tale da mettere in pericolo la sicurezza di altre
persone.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla contestazione del PP che vi era la linea che demarcava il
divieto di sorpasso e quindi eseguendo tale manovra in quel punto avrebbe corso
il rischio di uno scontro frontale con i veicoli provenienti nell’altro senso
di marcia, posto anche che vi erano delle curve, l’imputato ha risposto:
"
Non contesto la presenza delle linee di divieto di sorpasso, ma
ribadisco che non ho messo in pericolo la sicurezza di altre persone.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
31. Riguardo al motivo per
cui avrebbe effettuato le citate manovre di sorpasso, IM 1 ha dichiarato di non
ricordarlo, affermando comunque che probabilmente aveva semplicemente fretta
(VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
b) Fatti del
30 dicembre 2013
32. Al punto 1.2, l’atto
d’accusa 262/2014 del 5 settembre 2014 imputa a IM 1 il reato di grave
infrazione alle norme della circolazione stradale, per avere, il 30 dicembre
2013, sull’autostrada A2 in territorio __________, circolato con il veicolo
Mercedes targato TI __________ alla velocità di 161 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 100 Km/h.
Come sopra indicato, dal rapporto di segnalazione del 15 aprile
2014, si evince che durante il mese di marzo 2014, l’amministratore della __________
di __________ – società proprietaria del veicolo mediante il quale è stata
commessa l’infrazione – di cui tuttavia nel rapporto non figura il nominativo,
avrebbe contattato telefonicamente il Reparto del Traffico della Polizia
Cantonale, comunicando che l’automobile in questione in quel periodo era
affidata a IM 1 (rapporto di segnalazione, AI 11, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
33. Assunto a verbale dal
PP il 27 agosto 2014, l’imputato ha affermato:
"
(…) non confermo e non smentisco che possa essere stato io alla
guida. (…)
Per quanto riguarda la velocità rilevata
dal radar, io non ho nulla da dire e ne prendo atto.”
(VI PP 27.08.2014, p. 3, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
Alla domanda a sapere per quale motivo non avesse mai dato seguito
alle citazioni in Polizia per la verbalizzazione, IM 1 ha risposto:
"
(…) l’auto è intestata alla società summenzionata e prendo atto
che l’amministratore della stessa ha indicato alla Polizia che era in mano mia
e in mio esclusivo uso. L’amministratore che ha contattato la Polizia io so chi
sia ma non conosco le sue generalità. L’auto mi è stata affidata in uso da una
persona di cui mi avvalgo della facoltà di non indicarne le generalità.”
(VI PP 27.08.2014, p. 3, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
34. In occasione del
pubblico dibattimento, alla domanda a sapere se riconoscesse i fatti di cui al
punto 1.2 dell’atto d’accusa 262/2014 del 5 settembre 2014, l’imputato ha
risposto:
"
Non posso escluderlo ma neppure confermarlo al 100%. Si tratta di
un veicolo utilizzato anche da terzi e ritenuto l’orario in cui l’infrazione è
avvenuta non so se sono io perché solitamente a quell’ora lavoro.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 ha peraltro affermato che la persona ritratta sulla fotografia
del radar “potrebbe assomigliare a diverse persone che lavorano per la __________,
quali l’incastonatore __________, di cui non ricordo il cognome, lo stesso __________,
l’orafo di cui non conosco né nome né cognome e anche altri conoscenti del signor
__________ di cui io non so dire il nome.” (VI DIB 27.03.2015, p. 3,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
Interrogato a sapere chi fosse la persona che gli affidava il
veicolo, IM 1 ha risposto che era “il signor __________” (VI DIB
27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Tramite l’Estratto del Registro di commercio della __________ è
stato possibile risalire al nominativo di __________, amministratore della
società, ora in liquidazione, al momento in cui è stata commessa l’infrazione
di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa 262/2014 del 5 settembre 2014 (doc. dib.
4).
Da una verifica svolta dalla Corte, __________ risulta aver
lasciato la Svizzera per il Brasile, sicché non è stato possibile assumerlo a
verbale.
ii) In diritto
35. Ai sensi dell’art. 90
cpv. 2 LCstr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona
un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
L’art. 90 cpv. 2 LCStr descrive una forma qualificata d’infrazione
alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua
realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo
consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale
della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo
per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la
Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e seg.,
pag. 43 e seg.).
Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2
LCStr è realizzata quando l’autore ha adottato un comportamento senza riguardi
o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso
d’infrazione commessa per negligenza, ha assunto un comportamento palesemente
negligente (STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008
del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell’8 gennaio 2008, consid.
3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret,
op. cit., ad art. 90, n. 37, pag. 50). Quanto più è grave la violazione delle
norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la
conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi
contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid. 2.1; Jeanneret, Les
dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 43, pag. 52).
Secondo la giurisprudenza, sorpassi effettuati in punti con scarsa
visibilità, costituiscono una grave infrazione alle norme della circolazione ai
sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr (SJZ 64 1968 59; SJZ 64 1968 59).
36. Per quanto attiene al
punto 1.1 dell’atto d’accusa 262/2014 del 5 settembre 2014, emerge dagli atti –
segnatamente dalla visione della videoregistrazione effettuata dalla Polizia – che
l’imputato ha effettuato due sorpassi in punti con scarsa visibilità, il primo
in prossimità di un dosso e il secondo all’altezza di una curva piegante verso
destra.
Tale conclusione appare evidente, in ambedue i casi, osservando il
punto in cui l’imputato inizia le manovre di sorpasso utilizzando riferimenti
presenti sul tratto stradale e ponendo quindi l’inquadratura del veicolo della Polizia
in quel medesimo punto.
37. Per quanto attiene al
soprasso in prossimità del dosso si constata così che nel momento in cui IM 1
ha iniziato il sorpasso del veicolo che lo precedeva, la visuale sulla
careggiata di contromano era ostacolata dal dosso stesso. In particolare, si
confronti il fotogramma 0078555F26 delle 16:14:31, dove l’imputato ha già
iniziato la manovra di sorpasso, si trova all’altezza della linea tratteggiata
che segnala l’imbocco di una stradina privata a destra, prima del secondo
lampione, ovvero quello ubicato poco dopo dette linee tratteggiate, con il
fotogramma delle 16:14:33, 0078615F26. Si constata così che l’imputato non
aveva alcuna visibilità sul traffico circolante sulla corsia di contromano. Si
dirà al proposito che neppure in seguito, per svariati secondi dopo l’inizio
del sorpasso, la visibilità appare data: la strada piega infatti verso destra e
solo al fotogramma 0078922F26 delle 16:14:46, ovvero oltre 13 secondi dopo
l’inizio della manovra di sorpasso dell’imputato la visuale appare data in modo
da permettere un sorpasso sicuro.
38. Relativamente al
sorpasso avvenuto presso il cantiere Alptransit, risulta ben visibile al
fotogramma 0085147F26 delle 16:18:55 il cartello indicante la zona di cantiere,
il divieto di sorpasso ed il limite di 60 Km/h. Si noterà che l’imputato
risultava circolare in quel frangente a 79 Km/h. La manovra di sorpasso inizia
subito dopo aver incrociato il veicolo proveniente in senso opposto: al
fotogramma 0085421F26 delle 16:19:06 l’automobile condotta da IM 1 ha già,
seppur di poco, oltrepassato la linea mediana della carreggiata. Il punto in
cui inizia il sorpasso si situa tra i due paletti bianchi e neri delimitanti il
campo stradale a destra e può essere individuato osservando la linea
tratteggiata. Indicativamente, al momento dell’inizio della manovra
rimproverata all’imputato, la sua visuale era quella di cui al fotogramma
0085489F26 delle 16:19:08. Da tale prospettiva, la visuale sul tratto di strada
dopo la curva piegante verso destra è totalmente ostacolata dal terrapieno
della ferrovia presente sul lato destro della strada. Addirittura, solo 4
secondi dopo (fotogramma 0085572F26 delle 16:19:12), il tratto stradale dopo la
curva risulta visibile. Durante la manovra di sorpasso l’imputato ha peraltro
raggiunto la soglia dei 100 Km/h, ciò che gli ha imposto di frenare (fotogramma
0085522F26 delle 16:19:10) per rientrare davanti all’automobile che aveva
superato così da poi poter affrontare la curva.
A rendere particolarmente azzardata la manovra, concorre il fatto
che il tratto stradale era interessato dal cantiere Alptransit, circostanza che
imponeva particolare prudenza (del resto ben richiamata dal cartello giallo
fosforescente e dal segnale di pericolo), ritenuto che risultava oltremodo
possibile trovare sulla careggiata mezzi pesanti, veicoli da cantiere e/o
operai.
Pare finanche superfluo rilevare che l’argomentazione della
difesa, secondo cui tale limite non è ora più vigente, è del tutto irrilevante.
È del resto peculiarità dei cantieri quella di non essere permanenti.
39. Sebbene –
correttamente – all’imputato non è stata ascritta la violazione dei limiti di
velocità, rimane un elemento oggettivamente riscontrabile dalla visione del
filmato agli atti che le manovre effettuate dall’imputato sono intervenute a
velocità sostenuta, oltre i limiti vigenti e non sussistevano circostanze
particolari che potessero giustificarle (per esempio in ragione della velocità
estremamente ridotta del veicolo che lo precedeva).
A mente della Corte, si è trattato a tutti gli effetti di manovre
azzardate e temerarie che rasentano i casi sanzionati dalle nuove norme Via
Sicura.
Con il suo agire l’imputato ha creato un serio e concreto pericolo
per la circolazione stradale, configurando così gli elementi costitutivi del
reato di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr.
L’imputazione di cui al punto 1.1 del decreto d’accusa 262/2014
del 5 settembre 2014 è quindi stata confermata.
40. Relativamente al punto
1.2 del medesimo atto d’accusa, la Corte concorda con la difesa quando afferma
che dall.mmagine agli atti non è possibile stabilire con certezza che alla
guida dell’autoveicolo vi fosse effettivamente IM 1.
Al proposito, l’incarto allestito dalla Polizia è alquanto scarno
e soprattutto difetta della testimonianza diretta dell’intestatario della
vettura, limitandosi a riportare le di lui dichiarazioni telefoniche.
Come già indicato, __________ risulta essere partito per il __________,
ciò che ne ha reso impossibile la successiva assunzione a verbale.
Considerato che la Corte, sulla scorta della fotografia, non è
giunta al convincimento che la persona ritratta sia effettivamente IM 1, questi
è stato prosciolto dall’imputazione di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa
262/2014 del 5 settembre 2014.
VI) Imputazione di ricettazione
iii) Fatti e loro
valutazione
41. Per la pubblica accusa
IM 1 si è reso colpevole di ricettazione, per avere, il 12 agosto 2014, a __________,
in veste di proprietario del negozio “__________”, acquistato da __________
un anello antico da uomo a fascia larga, in oro giallo 18 carati con un
diamante, del valore stimato in CHF 6'000.00, al prezzo di soli CHF 250.00,
sapendo o dovendo comunque presumere dalle circostanze (e segnatamente dalla
divergenza fra il valore commerciale dell’anello e il prezzo da lui
corrisposto) che lo stesso era stato ottenuto da terzi mediante reato contro il
patrimonio, l’anello in questione risultando essere stato rubato da __________
ai danni __________.
__________, assunta a verbale il 22 agosto 2014 quale persona
informata sui fatti (AP) nel procedimento penale aperto nei confronti di __________
a seguito della di lei autodenuncia, ha riferito:
"
(…) ho conosciuto la __________ circa tre o quattro anni fa in
quanto abita nella stessa casa di Via __________. (…)
Circa tre anni fa io ho avuto un infortunio
dove ho rotto entrambe le braccia e da quel giorno ho chiesto a __________ se
poteva aiutarmi a stendere la biancheria. Preciso che la pagavo CHF 10.-.
In pratica __________ veniva a casa mia,
comunque non è in possesso della chiave della porta, e prendeva i vestiti che
avevo già preparato nella cesta. Dopo il lavaggio e l’asciugatura me li
riportava in casa.
Veniva ad aiutarmi circa una volta ogni tre
settimane.”
(VI PG 22.08.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,
Inc. 5026/2014).
Con specifico riferimento al furto dell’anello ha raccontato:
"
Per quanto riguarda l’anello in questione, cioè un anello in oro
giallo con diamante, io lo depositavo sempre in cucina su un tavolino
all’interno di un piatto da frutta. Nello stesso piatto mettevo anche un
orologio ed un altro anello di proprietà di mia figlia ma questi non sono stati
toccati.
Il giorno martedì 12 agosto la mattina mi
sono recata dal medico ed in quell’occasione indossavo i due anelli sopra
descritti e l’orologio.
Al mio ritorno verso le ore 11.30 __________
è passata a trovarmi chiedendomi cosa mi avesse detto il medico. Ci siamo
spostate in salotto dove le rispondevo che dovevo fare una TAC.
Dopo alcuni minuti __________ se né andata.
Il giorno successivo, mercoledì 13, mi sono
accorta che dal piatto in cucina mi era sparito l’anello d’oro. Ho rivoltato la
cucina senza trovarlo, allora ho chiamato la signora __________, amica di ____,
e gli chiedevo se __________ era una donna capace di effettuare un furto. Lei
rispondeva di non sapere nulla ma che sarebbe andata in lavanderia a prendere __________
e l’avrebbe portata da me.
Una volta arrivata nel mio appartamento, io
e __________, abbiamo chiesto a __________ cosa aveva fatto e la donna ha in un
primo momento negato ogni addebito ma alcuni minuti dopo ha ammesso il furto
dell’anello.
A precisa domanda ha dichiarato che nel
pomeriggio di martedì lo aveva portato da un __________, non so dire quale, e
lo aveva venduto per CHF 200.-.
Io gli chiedevo di andare a riprenderlo
immediatamente altrimenti avrei provveduto a farmelo pagare e a denunciarla.
Cosa che faccio seduta stante.”
(VI PG 22.08.2014, p. 2 e 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI
1, Inc. 5026/2014).
42. Come si evince dalla
stima del valore effettuata il 21 agosto 2014 dalla __________ di __________,
documento prodotto da __________ al termine del verbale (allegato al rapporto
d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014), l’anello sottratto da __________ ha un
valore stimato di CHF 6'000.00.
43. __________, sentita in
qualità di imputata nel procedimento a suo carico il 27 agosto 2014, ha
riferito quanto segue:
"
(…) ho conosciuto la signora __________ nel 2007-08 quando mi
sono trasferita nel __________ a __________.
Nel 2011 __________ ha avuto un lutto in
famiglia e da allora la aiuto con delle commissioni, andavo a comprare il pane
e a volte mi chiedeva di fargli il bucato.
Preciso che io non sono mai entrata in
possesso delle chiavi del suo appartamento ma era sempre lei ad aprirmi e a
farmi entrare.
Per quanto riguarda l’anello in questione
sapevo benissimo che la signora lo appoggiava sempre su un mobile in cucina ed
il giorno 12 agosto 2014 non so per quale motivo l’ho rubato.
In pratica la mattina sono andata dalla __________
per chiedergli cosa avesse detto il medico, sapevo che aveva avuto una visita
ed era tornata verso le ore 11.00. In quell’occasione però non ho rubato nulla.
Poi, nel pomeriggio, mentre stavo incollando un concorso sulla cartolina
postale, mi sono accorta che mi mancava la colla. Decidevo allora di recarmi
nell’appartamento della __________ a chiedergliela. Lei mi apriva la porta ed
una volta entrati ci siamo dirette verso il corridoio. __________, da un
armadio, prendeva l’oggetto che gli avevo chiesto e nel mentre io mi spostavo
in cucina dove gli sottraevo l’anello d’oro con diamante. Lo prendevo con la
mano e lo tenevo nascosto, con l’altra prendevo la colla, la ringraziavo ed
uscivo.”
(VI PG 27.08.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,
Inc. 5026/2014).
__________ si sarebbe quindi recata presso il negozio “__________”
di IM 1 per mostrargli l’anello:
"
Lo stesso pomeriggio, verso le ore 16.00 circa, mi dirigevo al __________
che si trova __________ e mostravo alla persona presente l’oggetto appena
rubato.”
(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,
Inc. 5026/2014).
L’imputato le avrebbe offerto dapprima CHF 300.00 ed in seguito
CHF 250.00 per l’anello:
"
Lui lo ha analizzato e mi diceva che poteva darmi CHF 300.-,
però, dopo attenta visione, rettificava il prezzo a CHF 250.-, in quanto a suo
dire il diamante era rovinato o scheggiato, non ricordo esattamente.
Da parte mia, visto che ho problemi
finanziari, ho accettato il denaro.
L’uomo non mi ha rilasciato alcuna ricevuta
e comunque neanche io gliel’ho chiesta.
Ho lasciato il luogo e mi sono diretta al
domicilio.”
(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,
Inc. 5026/2014).
Due giorni dopo __________ si sarebbe però accorta del furto:
"
Il giorno giovedì 14 agosto __________ si è accorta della
mancanza dell’anello ed ha chiamato telefonicamente la mia amica di nome __________.
Preciso che io ero da lei a mangiare.
La stessa è salita dalla __________ e dopo
circa 10 minuti è tornata chiedendomi se sapevo qualche cosa di un anello. In
un primo momento ho negato ogni addebito e assieme a __________ siamo salite al
quarto piano. Dopo una discussione con __________ ammettevo il furto. Subito mi
dichiaravo disposta a fare il possibile per recuperare la refurtiva dicendogli
che l’avevo venduto ad un __________.”
(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,
Inc. 5026/2014).
Alfine di recuperare l’anello, __________ si sarebbe quindi messa
in contatto con IM 1, il quale in un primo momento avrebbe affermato di non
ricordarsi di lei:
"
Mi mettevo subito all’opera e venerdì contattavo una mia amica
che abita __________ chiedendogli se avesse il numero di telefono del ragazzo
che lavora al __________. La stessa mi diceva che l’uomo si chiama IM 1 e visto
che era festa avrebbe lasciato un bigliettino sulla porta dell’ufficio.
IM 1 mi ha poi chiamata, con l’utenza
telefonica __________, lo stesso venerdì alle ore 15:48 dove la conversazione è
durata 3 minuti e 39, poi io l’ho richiamato alle ore 16:44 – 16:45 dove non ho
avuto risposta e alle 17:40 mi ha richiamata dove la conversazione è durata 45
secondi. Durante le conversazioni gli dicevo che rivolevo l’anello ma lui
rispondeva che non si ricordava di me. Ma poi si è tradito in quanto io gli
dicevo che mi aveva dato CHF 200.- e lui mi ha corretto dicendo che mi aveva
consegnato CHF 250.-.”
(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,
Inc. 5026/2014).
__________ e IM 1 si sarebbero quindi incontrati il giorno
successivo e in questa occasione l’imputato le avrebbe comunicato che l’anello
era già stato fuso:
"
Durante l’ultima telefonata ci siamo accordati che sarei passata
da lui la mattina del giorno dopo. Cosa che ho prontamente fatto ma una volta
entrata in ufficio mi informava che l’anello non c’era più e lo aveva già fuso.
Per questo motivo decidevo di recarmi in Polizia per effettuare
un’autodenuncia.”
(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,
Inc. 5026/2014).
__________ ha peraltro affermato che l’imputato non le avrebbe
chiesto da dove provenisse l’anello, consegnandole CHF 250.00 senza rilasciare
una ricevuta (VI PG 27.08.2014, p. 3 e 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI
1, Inc. 5026/2014).
44. Assunto a verbale di
Polizia il 5 settembre 2014, __________ IM 1 ha negato ogni addebito.
Questa la sua versione dei fatti:
(…) non ricordo di preciso la data ma
potrebbe essere effettivamente il 12 agosto dove una signora di cui non conosco
il nome si è presentata all’interno del __________di cui sono proprietario. Lo
stesso si chiama __________ e si trova a __________Si è presentata e mi ha
mostrato un anello d’oro con una pietra bianca (zircone) ed altri anelli dello
stesso tipo, cioè d’oro con pietre (di vetro/sintetiche), li ho guardati
utilizzando le procedure standard. (…)
È il controllo che si effettua con una
lente di ingrandimento, le apparecchiature gemmologiche e l’utilizzo di acidi
per controllare la caratura dell’oro.
Una volta effettuati i miei controlli la
ringraziavo per la fiducia ma rifiutavo l’acquisto dell’anello in quanto si
trattava di pietre brutte e di scarsissimo valore. Non avrei mai potuto
comprare quegli anelli anche per motivi estetici.
La signora riprendeva le sue cose a
lasciava il mio ufficio dirigendosi verso il casinò.
Alcuni giorni dopo, cioè a ferragosto
mentre ero chiuso per festa, ho trovato un bigliettino sulla mia porta e anche
dalla proprietaria del Bar __________ che la signora mi stava cercando.
Nel pomeriggio ho chiamato la signora e
durante la telefonata mi diceva che aveva rubato degli anelli e che voleva
riaverli. Io non capivo cosa intendeva in quanto non avevo comprato nulla da
lei. La invitavo comunque a passare in negozio il sabato 16 agosto. Cosa che
faceva ed arrivata da me mi spiegava la situazione ed io mi sono sentito preso
in giro e la invitavo a presentarsi in Polizia ed autodenunciarsi.
Lo stesso giorno si presentava l’agente
interrogante presso il mio negozio chiedendo spiegazioni dell’accaduto. Io
dicevo le stesse cose che ho detto adesso.”
(VI PG 05.09.2014, p. 2 e 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI
1, Inc. 5026/2014).
Confrontato con le dichiarazioni di __________, l’imputato le ha
contestate, affermando che “sono frutto della sua fantasia / bugie di una
ladra” (VI PG 05.09.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,
Inc. 5026/2014).
L’imputato ha poi aggiunto:
"
(…) se avessi acquistato l’anello lo avrei fatto soprattutto per
la qualità della pietra e non per l’oro. L’avrei tenuto e non sicuramente
fuso.”
(VI PG 05.09.2014, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,
Inc. 5026/2014).
45. IM 1 ha dichiarato di
sentirsi offeso e danneggiato dal comportamento della donna, che ha quindi
contro denunciato per i reati di denuncia mendace, calunnia, tentata estorsione
e truffa (VI PG 05.09.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc.
5026/2014).
Nel verbale di denuncia egli ha affermato:
"
Come specificato bene nel precedente verbale io ho effettivamente
fatto una stima degli anelli che mi ha portato in ufficio ma vista la qualità
non ho comperato nulla. Non gli ho mai consegnato dei soldi ne fatto una
contropartita. Di questo ne sono certo anche perché la signora non ha una
ricevuta che può provare l’atto di vendita. Preciso che se vendo/compro
qualsiasi cosa fornisco la ricevuta al compratore e/o venditore.”
(VI PG 05.09.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,
Inc. 5026/2014).
__________, dal canto suo, assunta nuovamente a verbale a seguito
della controdenuncia di IM 1, ha ribadito la versione resa in precedenza,
aggiungendo che:
"
Per quanto riguarda la controdenuncia sporta da IM 1 voglio dire
che io ho raccontato quanto successo.
(…) io l’ho informato che sarei andata in
Polizia ad autodenunciarmi e dunque, secondo me, si è vendicato del fatto che
io ho fatto il suo nome.
Io non ho mai preteso dei soldi dal ragazzo
del __________, anzi, sarei stata io a ridargli i CHF 250.- che mi aveva dato
in cambio dell’anello.”
(VI PG 11.09.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,
Inc. 5026/2014).
46. In occasione del
verbale di confronto, IM 1 e __________ hanno entrambi confermato la propria
versione, l’imputato avvalendosi in più occasioni della facoltà di non
rispondere (VI PG confronto 08.10.2014, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1,
Inc. 5026/2014).
Sull’intera versione del prevenuto la donna si è così espressa:
"
Questa è una bugia bella e buona. Io ho consegnato unicamente
l’anello appena rubato. (…)
Assolutamente la dinamica non si è svolta
in questo modo. Io gli ho mostrato un anello e dopo le verifiche mi ha consegnato
CHF 250.- senza rilasciare ricevute.”
(VI PG confronto 08.10.2014, p. 4, allegato al rapporto
d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
__________ ha negato che sarebbe stato l’imputato a dirle di
presentarsi in Polizia per l’autodenuncia, ribadendo di avere preso questa
decisione spontaneamente (VI PG confronto 08.10.2014, p. 4 e 5, allegato al
rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
L’imputato, in fine, ha ribadito la sua versione dei fatti anche
in occasione del pubblico dibattimento, affermando che:
"
Lei si è presentata presso il mio negozio il 12.08.2014 con
diversi anelli da far valutare. Da parte mia ho rifiutato l’acquisto degli
stessi, siccome non ero interessato perché non mi piacevano. Se ne è andata
senza lasciarmi nulla e senza che io le pagassi alcunché.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 ha poi ribadito:
"
È vero che si è presentata presso il mio negozio, è pure vero che
ho guardato diversi oggetti che mi ha portato. Non ho per contro mai comperato
alcun oggetto né pagato alcunché alla signora __________.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla domanda a sapere se il 12 agosto 2014 __________ gli avesse
portato un anello in oro giallo con diamante, ha risposto:
"
Ho valutato diversi oggetti, ma non vi era un diamante.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Interrogato dal PP l’imputato ha ribadito di disporre “dell’esperienza e dell’attrezzatura necessaria per
riconoscere un anello con diamante da una patacca” (VI DIB 27.03.2015, p. 5, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
Anche in occasione del pubblico dibattimento, IM 1 ha affermato di
rilasciare sempre una ricevuta all’acquisto di preziosi, producendo pure,
tramite la sua difesa, una serie di ricevute (doc. dib. 3), salvo poi dover
ammettere, con riferimento ai fatti che hanno portato alla sua condanna per
ricettazione nel 2012, che in quei casi non aveva rilasciato alcuna ricevuta,
cercando di giustificarsi con il malfunzionamento della stampante (VI DIB
27.03.2015, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla domanda del PP a sapere per quale ragione ogni tanto
allestisca delle ricevute per l’acquisto di preziosi, l’imputato ha risposto:
"
Lo faccio per avere una contabilità, per evitare contestazioni
sulla transazione e per essere sicuro della provenienza lecita dell’oggetto e
che non è provento di reato. Mi chiedo sempre (e lo chiedo anche ai clienti) se
l’origine di questi oggetti è lecita e chiedo anche di firmarmi una conferma in
tal senso. Cerco anche di capire se l’oggetto che la persona mi consegna è di
sua appartenenza.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
iv) In diritto
47. Giusta l’art. 160
cifra 1 CP commette il reato di ricettazione chiunque acquista, riceve in dono
o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere
ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio. Il ricettatore è
punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria; è
invece punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.
Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la
ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta. L’art. 160 cifra 2
CP punisce il colpevole con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena
pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se egli fa mestiere della
ricettazione.
Dal profilo soggettivo, il reato è intenzionale. L’autore non deve
soltanto compiere intenzionalmente l’atto di ricettazione ma deve anche essere
consapevole dell’origine delittuosa dell’oggetto ricettato. Il dolo eventuale
è, tuttavia, sufficiente.
L’autore deve, dunque, avere almeno accettato l’eventualità che
l’oggetto dell’atto di ricettazione provenga da un reato contro il patrimonio
commesso da un terzo.
Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono il sospetto di
una sua provenienza delittuosa (STF 6B_728/2010 del 1. marzo 2011 consid. 2.2;
6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2; DTF 129 IV 230 consid. 5.3.2; 119 IV
242 consid. 2b; 105 IV 303 consid. 3b; 101 IV 402 consid. 2; 69 IV 67 consid.
3; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 48 ad art. 160 CP;
Trechsel/Crameri, StGB, Praxiskommentar, n. 13 ad art. 160 CP; Weissenberger,
Basler Kommentar, StGB II, n. 68 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, n. 19 ad § 20), ad esempio, quando uno
sconosciuto vende oggetti preziosi ad un prezzo particolarmente basso (SJ 1982,
pag. 177 e segg. consid. 3 pag. 179; cfr. anche STF 6B_728/2010 del 1. marzo
2011 consid. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che si
rende colpevole di ricettazione colui che acquista un telefono cellulare
provento di un furto ad un prezzo approssimativamente quattro volte inferiore
rispetto al prezzo a nuovo e non chiede spiegazioni sui motivi di un prezzo
così favorevole (STF 6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2).
Non occorre che l’autore conosca la natura esatta del reato contro
il patrimonio, né le circostanze nelle quali esso si è compiuto (DTF 119 IV 242
consid. 2b; 101 IV 402 consid. 2; Corboz, Les infractions en
droit suisse, volume I, n. 49 ad art. 160 CP; Weissenberger, Basler Kommentar,
StGB II, n. 69 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches
Strafrecht, BT I, n. 18 ad § 20).
L’art. 160 CP non presuppone che l’autore agisca al fine di
procurarsi o di procurare ad un terzo un indebito profitto, rispettivamente un
indebito vantaggio (DTF 90 IV 14 consid. 3a; Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume I, n. 51 ad art. 160 CP; Weissenberger,
Basler Kommentar, StGB II, n. 67 ad art. 160 CP).
48. Nel caso concreto, a
mente della Corte gli elementi agli atti forniscono indizi lineari, costanti e
convergenti nell’indicare che l’imputato è autore del reato.
In particolare, la chiamata di correo di __________ è chiara e
lineare ed è stata da lei mantenuta pure a confronto con l’imputato.
La donna ha peraltro subito ammesso i fatti, assumendosi le
proprie responsabilità e accettando il decreto d’accusa emesso nei suoi
confronti. Non va peraltro scordato che l’intera vicenda ha visto la luce in
seguito all’auto denuncia di __________
Ella non aveva peraltro nessun motivo per accusare ingiustamente
l’imputato, motivi che dovrebbero rivestire una certa gravità, ritenuto che,
come testé indicato, al fine di accusare IM 1, __________ si sarebbe esposta ad
un procedimento nei propri confronti.
D’altra parte, IM 1, professionista del settore e munito della
necessaria attrezzatura, non poteva non accorgersi del reale valore
dell’anello.
La sua situazione economica rappresenta peraltro un valido
movente.
Non si può in fine non evidenziare che l’imputato ha un precedente
specifico e che la mancata emissione di giustificativi rappresenta un’evidente
analogia tra il caso in oggetto e la fattispecie che ha condotto alla condanna
del 2012.
L’imputazione di ricettazione di cui all’atto d’accusa 5026/2014
del 28 ottobre 2014 è quindi stata confermata.
VII) Commisurazione della pena
49. Giusta l’art. 47 cpv.
2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
50. Secondo l’art. 49 cpv.
1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908
seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,
Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
51. In concreto, la Corte
ha ritenuto la colpa dell’imputato di media gravità, sia dal profilo oggettivo
che da quello soggettivo.
IM 1 ha mostrato di agire con egoismo, anteponendo il suo volere
al rispetto delle norme della circolazione stradale. In tale ambito, gli atti
attestano di una persona non particolarmente ossequiosa delle norme che la
disciplinano.
Nell’ambito della ricettazione egli ha evidentemente agito a fine
di lucro, dimostrando così il proprio egoismo. Per questo reato, l’imputato è
recidivo specifico, ciò che evidentemente aggrava la sua posizione.
Nel corso dell’inchiesta l’imputato non ha dimostrato particolare
collaborazione, negando i fatti di cui al reato di ricettazione e mantenendosi
sul vago, per quanto attiene all’infrazione alla Legge sulla Circolazione
Stradale. Ciò attesta di una sua mancata piena presa di coscienza di quanto
commesso e di contestuale assunzione di responsabilità.
La Corte ha ritenuto, a favore dell’imputato la violazione del
principio di celerità e ciò in ragione del lasso di tempo trascorso tra la
prima e la seconda udienza dinanzi a questa Corte.
52. In tale contesto
appare adeguata alla colpa di IM 1 una pena pecuniaria di 180 (centoottanta)
aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi CHF 5'400.00.
53. Giusta l’art. 42 cpv.
1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un
lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se
una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal
commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto
modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta
ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una
prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il
differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre
2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la
condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione
della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata
all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.
3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio
2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono
quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito
nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2
[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione
della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi
esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente
supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009,
consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice
deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione
può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare
non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo
mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3;
STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi,
il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non
reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione
condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.
ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
54. Giusta l’art. 46 CP
se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto
e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca
la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per
pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione
analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza
condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano
adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il
giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo
di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la
durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa
e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga
decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto
decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del
periodo di prova (cpv. 5).
55. Secondo la
giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un
delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca
della sospensione condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una
prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia
intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo
di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre
2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art.
42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle
circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del
28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione
l’effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene
eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015
consid. 2.1). Il Giudice può giungere alla conclusione che è possibile
rinunciare alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, se
la nuova pena viene eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione
condizionale della pena precedente viene revocata, in considerazione
dell’espiazione della stessa, la prognosi per la nuova pena può risultare non
negativa ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere
posta al beneficio della sospensione condizionale. Se però nei 5 anni
precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno
6 mesi o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi
dell’art. 42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di
circostanze particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte
della dottrina ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la
rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli,
se la nuova pena è superiore ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote
giornaliere di pena pecuniaria (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht
II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches
Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario
dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca,
che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).
Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice analogia con
l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia
alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le
richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di
recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi fatti e
la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato
delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa
risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni
per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi
sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la
prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
56. Nella fattispecie,
tornando applicabile l’art. 42 cpv. 1 CP, la Corte ha considerato di concedere
il beneficio della sospensione condizionale alla pena imposta a IM 1, ritenendo
tuttavia necessario infliggergli una multa ex art. 42 cpv. 4 CP, che è stata
quantificata in CHF 1'000.00 (mille).
La Corte ha quindi revocato il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote
giornaliere da CHF 50.00 (cinquanta) cadauna per un totale di complessivi CHF
3'000.00, sospesa per un periodo di prova di 3 anni, decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico l’8 febbraio 2012.
Dovendo provvedere al pagamento di questa pena pecuniaria,
l’effetto deterrente appare in concreto sufficiente per trattenere l’imputato
dal commettere nuovi reati.
Visti gli art. 12, 34, 42, 44,
46, 47, 49, 160 cifra 1 CP;
90 cpv. 2 LCStr;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione grave alle
norme della circolazione
per avere violato le norme medesime cagionando un serio pericolo
per la sicurezza altrui, e meglio per avere,
il 1. settembre 2013,
sul tratto stradale tra __________ e __________,
circolando con la vettura Seat targata __________ ad una velocità
superiore ai limiti consentiti, effettuato dapprima una negligente e pericolosa
manovra di sorpasso di antistanti veicoli indi, in prossimità di una curva per
lui piegante a destra con scarsa visuale, effettuato il sorpasso di un
antistante veicolo, in spregio al vigente divieto di sorpasso;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
1.2. ricettazione
per avere,
il 12 agosto 2014, a __________,
acquistato, in veste di proprietario del negozio “__________”,
un anello antico da uomo, a fascia larga, in oro giallo 18 carati con un
diamante, del valore stimato in CHF 6'000.00, risultato essere stato rubato il
medesimo giorno da __________ a __________, al prezzo di soli CHF 250.00,
sapendo o dovendo presumere dalle circostanze che lo stesso era stato ottenuto
da terzi mediante reato contro il patrimonio;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena pecuniaria di CHF
5'400.00 (cinquemilaquattrocento), corrispondenti a 180 (centoottanta) aliquote
giornaliere di CHF 30.00 (trenta) cadauna;
2.2
al pagamento di una multa di
CHF 1'000.00 (mille) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per
colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 33 (trentatre) giorni (art.
106.
cpv. 2 CP).
2.3
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
3.
La tassa di giustizia di
CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
4.
È revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere da CHF 50.00 cadauna per un totale di complessivi CHF 3'000.00,
sospesa per un periodo di prova di anni 3, decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico l’8 febbraio 2012.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'000.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 90.20
fr. 2'290.20
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