72.2014.11
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4 ottobre 2016Italiano198 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.11
72.2016.152
Lugano,
4 ottobre 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
patrocinata dall’avv. RAAP 1
ACPR 2
patrocinata dall’avv. RAAP 2,
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 10/2014 del 17 gennaio 2014, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. truffa, ripetuta
per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo ottobre 2001 - luglio 2006,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari preposti all’esecuzione degli
ordini della banca __________ (__________), succursale di __________ (già __________),
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di ACPR 1,
titolare della relazione nr. __________ denominata __________,
presentando ai funzionari bancari, direttamente o per interposta
persona, in diverse occasioni, procure per il prelevamento di denaro dal conto __________
apparentemente sottoscritte dalla titolare della relazione, facendo loro
credere in questo modo, contrariamente al vero, che l’avente diritto li aveva
autorizzati, mentre in realtà tali autorizzazioni al prelevamento erano state
da lui allestite ad arte, all’insaputa della titolare del conto, di cui aveva
falsificato la firma, ricevendo in questo modo, direttamente o per interposta
persona, il denaro prelevato,
e meglio, per avere proceduto o fatto procedere, facendosi
successivamente consegnare il denaro, ai seguenti prelevamenti dalla relazione __________:
1.1 in data 11 ottobre 2001, la
somma di ITL 21 milioni, a mano di una falsa procura al portatore di data 11
ottobre 2001;
1.2 in data 18 giugno 2002, la
somma di EUR 45'810.00, a mano di una falsa procura al portatore di data 18
giugno 2002;
1.3 in data 10 marzo 2003, la
somma di EUR 15’150.00, a mano di una falsa procura a favore di __________;
1.4 in data 26 giugno 2003, la
somma di EUR 20’500.00, a mano di una falsa procura a favore di __________ e/o __________
di data 26 giugno 2003;
1.5 in data 24 settembre 2003, la
somma di EUR 25’500.00, a mano di una falsa procura a favore di __________ di
data 24 giugno 2003;
1.6 in data 2 giugno 2004, la
somma di EUR 40’400.00, a mano di una falsa procura a favore di __________ di
data 2 giugno 2004;
1.7 in data 15 settembre 2005, il
certificato rappresentante i titoli denominati __________ no. val. __________,
a mano di una falsa procura a favore di __________ di data 15 settembre 2005;
1.8 in data 27 marzo 2006, la
somma di EUR 30’500.00, a mano di una falsa procura a suo favore di data 27
marzo 2006;
1.9 in data 5 luglio 2006, la
somma di EUR 134’000.00, a mano di una falsa procura a favore di __________ di
data 5 luglio 2006;
ottenendo in questo modo l’indebito prelevamento di ITL 21 milioni
e EUR 311’860.00 e del certificato rappresentate i titoli __________, valori
patrimoniali consegnatigli, in Svizzera o in __________, e usati dall’imputato
per scopi personali;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
2. falsità in documenti,
ripetuta
per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo ottobre 2001 - luglio 2006,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente formato documenti falsi e fatto uso, a scopo di
inganno, di tali documenti,
e meglio per avere, come descritto al punto 1 del presente atto
d’accusa, ripetutamente allestito e/o fatto allestire a terzi in buona fede le
false autorizzazioni al prelevamento, nelle quali aveva falsificato la firma
della titolare del conto, facendone in seguito uso;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CP;
ed inoltre, imputato, a
norma dell’atto d’accusa 133/2016 del 12 agosto 2016, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. truffa, ripetuta
per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo maggio 2006 - febbraio 2007,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia funzionari della banca __________ (ora __________),
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di ACPR 2, per
complessivi € 30'319.67,
e meglio, per avere,
presentando ai funzionari bancari, in due occasioni, per il
tramite di una terza persona che agiva in buona fede, istruzioni per il
prelevamento di denaro dal conto __________ apparentemente sottoscritte dalla
titolare della relazione ACPR 2, facendo loro credere in questo modo,
contrariamente al vero, che provenissero dall’avente diritto, mentre in realtà
erano state allestite all’insaputa della titolare del conto, della quale egli
aveva falsificato la firma, rispettivamente aveva abusato della firma autografa
da lei in precedenza consegnatagli su di un foglio firmato in bianco,
ricevendo in questo modo il denaro prelevato,
e meglio:
1.1 € 10'000.00, prelevati il 16
maggio 2006 a mano di un falso ordine di prelievo di data 16 maggio 2006;
1.2 € 20'319.67, prelevati il 22
febbraio 2007 a mano dell'ordine di chiusura conto di data 19 febbraio 2007;
valori patrimoniali usati dall’imputato per scopi personali;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
2. falsità in documenti,
ripetuta
per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
il 16 maggio 2006 e nel periodo 19-22 febbraio 2007,
per procacciarsi un indebito profitto,
formato documenti falsi e fatto uso, a scopo di inganno, di tali
documenti,
e meglio per avere, con il concorso di terzi in buona fede,
allestito i due falsi ordini bancari menzionati al punto 1 del presente atto
d’accusa, nei quali aveva falsificato la firma della titolare del conto
__________, rispettivamente aveva abusato della sua firma autografa, facendone
in seguito uso come descritto al punto 1 del presente atto d’accusa, allo scopo
di sottrarre dalla relazione bancaria menzionata € 30'319.67;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’avv. DUF 1, difensore
d’ufficio dell’imputato IM 1, a sua volta assistito dall’MLaw __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:11
alle ore 17:03.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento 4 ottobre 2016
Il Presidente constata l’assenza
dell’imputato.
Il Presidente constata che
l’imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 22
settembre 2016 (doc. TPC 28), indirizzata all’avv. DUF 1, presso il cui studio
l’imputato ha eletto domicilio legale.
L’imputato non ha presentato
giustificazioni per la sua assenza.
Il Presidente richiama il
verbale del dibattimento del 22 settembre 2016 (prima udienza) e constata che
l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui
contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza
anche in assenza dell’imputato.
Le parti danno atto che oggi vi
sono le condizioni per procedere in contumacia.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: la storia al centro del procedimento odierno ci riporta agli inizi
degli anni ’90, ad anni di allegria, anni in cui l’economia tirava, in cui in __________
arrivavano costanti flussi di denaro proveniente dall’__________. IM 1 in
quegli anni è un promotore finanziario, ha vari clienti e ad alcuni di questi
consiglia di portare denaro in Svizzera. IM 1 non è gestore della maggior parte
dei conti, si limita ad avere un ruolo defilato, ha un contratto per cui viene
remunerato dalla banca sulla base del patrimonio che la banca può investire
grazie a lui. La maggior parte dei clienti che vengono apportati da un
apportatore __________ sviluppa un rapporto con la banca, mentre alcuni, per
riservatezza, timorosi ad avere troppi rapporti con la banca e troppe prove
documentali sulla consegna dei soldi in Svizzera, i quali non hanno alcun
rapporto con la banca. IM 1 è la persona di fiducia di queste persone, il
consulente __________, che li porta in banca, funge da intermediario, anche per
il deposito e i prelevamenti dei soldi e quando vogliono sapere come va il
conto in Svizzera. Per gli stessi motivi per cui non vogliono avere rapporti
con la banca, non vogliono neppure avere in __________ documentazione della
banca, per cui le indicazioni vengono fatte oralmente da IM 1 o con fogli
anonimizzati prodotti da IM 1. Ad un certo punto arriva la crisi e l’idillio
inizia a rompersi. I primi presagi li abbiamo già nel 2006, quando un cliente
in banca si lamenta di alcuni prelevamenti. Nel 2009 uno dei clienti apportati
da IM 1 a __________, il titolare del conto __________, per cui IM 1 aveva
sempre funto da intermediario, si presenta direttamente in banca senza avvisare
IM 1 per vedere la sua situazione, accorgendosi che il saldo che gli era stato
riferito da IM 1 non trovava riscontro con quello che effettivamente c’era sul
conto, mancavano tanti soldi. Quindi __________ comincia a preoccuparsi e
cercare di chiarire l’accaduto, si reca assieme a IM 1 presso il cliente, ed
emerge che IM 1 nel corso degli anni ha riferito dei saldi inesatti del cliente
per coprire degli ammanchi e IM 1 stesso ammette di avere fatto la cresta su
alcuni prelievi. Contemporaneamente arriva un altro cliente con una situazione analoga,
la titolare del conto __________. __________ a questo punto capisce la
malparata, si presenta al MP e denuncia IM 1. IM 1 riferisce di 4 conti
potenzialmente malversati. Tre di questi, contattati, non si sa per quale
motivo, danno atto che la questione per loro è a posto. Di fronte a queste
dichiarazioni, non sono stati fatti ulteriori accertamenti su questi conti. Il
procedimento si focalizza dunque sull’unico conto che aveva già indicato __________,
che nel frattempo è stato oggetto di denuncia da parte della titolare, il conto
__________.
ACPR 1 è un’amica e vicina di IM 1, vi era una frequentazione di
lunga data delle rispettive famiglie, la fiducia era totale e IM 1 gestiva i
beni di ACPR 1 anche in __________. ACPR 1 sporge denuncia penale in __________
nei confronti di IM 1 e intenta pure una causa civile, mentre in Svizzera segue
un’altra strategia, la quale consiste nello sporgere denuncia penale contro la
banca e la fiduciaria __________, strategia che non trova grande successo in
Svizzera, perché il sottoscritto ha decretato che le associazioni di
responsabilità penale di certo non ne hanno e neppure altre persone al loro
interno hanno responsabilità penali (decreto d’abbandono e di non luogo,
entrambi confermati in sede di ricorso), posto che l’unica persona che ha
commesso reato è IM 1, il quale ha ingannato la banca sfruttando la fiducia che
veniva in lui riposta per danneggiare il patrimonio dell’AP.
L’accusa è la prima a ritenere che ACPR 1 non è completamente
trasparente nelle sue dichiarazioni e di conseguenza non è penalmente
credibile, e questo per due motivi: o non si ricorda bene le cose, oppure la
strategia che ha scelto – andare contro la banca – le implica di non
riconoscere talune firme che ha messo o taluni atti che ha effettivamente
compiuto. Sapendo di dover prestare attenzione alle dichiarazioni di ACPR 1,
l’accusa ha verificato tutte le sue dichiarazioni, ne ha controllato la
conformità con quanto era agli atti e laddove vi erano dei forti dubbi circa la
veridicità non ha ritenuto di avere sufficienti elementi per imputare a IM 1
delle operazioni che la querelante gli imputava. È per questo che alcuni
prelevamenti denunciati come falsi non si trovano nell’AA, ma l’accusa si è
limitata a fatti oggettivi. Un elemento oggettivo importante per fare da
discrimine tra le malversazioni imputabili a IM 1 e quelle a lui non
imputabili, è la falsità delle firme. IM 1 faceva arrivare alla banca un
documento con il quale si faceva il prelevamento, gli accordi presi erano che
il cliente che aveva bisogno soldi faceva arrivare a IM 1 un foglio firmato in
bianco, IM 1 spediva il foglio firmato in bianco al domicilio di __________, __________
lo riceveva e lo faceva compilare secondo le istruzioni che IM 1 gli dava al
telefono. I soldi venivano poi fatti recapitare a IM 1 tramite professionisti
che si occupavano di questo servizio e in alcuni casi si recava IM 1
direttamente a prenderli. La prassi descritta per i prelevamenti è
inimmaginabile oggi, ma queste malversazioni non sono di oggi, ma datano degli
anni ’90, anni in cui le banche avevano prassi completamente diverse e i
livelli di sicurezza erano adattati all’epoca storica degli atti. Con questo
sistema IM 1 nel corso degli anni, ingannando i funzionari della banca, ha
effettuato 8 prelevamenti truffaldini. La falsità della firma di ACPR 1 sulle
procure, è stata accertata dalla perizia del Dr. __________ dell’Università di __________.
Sulla qualità e sull’attendibilità della perizia, l’accusa rileva
che la stessa è stata commissionata da __________, allorquando la medesima è
stata attaccata da ACPR 1, la quale chiedeva il risarcimento del danno subìto,
e quindi __________ aveva ogni interesse a che le firme venissero riconosciute
come vere. Le parti durante il procedimento hanno avuto ogni possibilità di
proporre anche una propria perizia, ma ciò non è stato. IM 1 si è limitato a
contestare la perizia dicendo che aveva un problema di presupposti, e meglio
che il perito si era basato su alcune firme che ACPR 1 considerava false, ma è
stato detto che ACPR 1 è dovuta scendere a patti con la verità, ella ha
contesto delle firme che è assurdo contestare, e meglio il set d’apertura del
conto ed altro, quando ha negato ACPR 1 era in una fase di negazione totale,
affermando di non avere firmato nulla. In modo processualmente economico è
stata fatta fare una perizia dalla Polizia Scientifica sulle firme contestate,
la quale ha stabilito che si trattava di firme al 100% originali.
IM 1, dal canto suo, si è limitato a negare gli addebiti,
sostenendo che tutti i soldi prelevati sono sempre stati consegnati alla
cliente direttamente dalla banca e negando di avere falsificato le firme. IM 1
mente quando descrive il modo in cui avrebbe fatto pervenire alla banca le
istruzioni per il prelevamento di ACPR 1, affermando che lui spediva i soldi
ricevuti dalla cliente, ma non li vedeva, siccome riceveva dai clienti una
busta chiusa che lui a sua volta inseriva in un’altra busta che spediva poi a
__________. Ma questo è assurdo siccome è IM 1 la persona di fiducia di ACPR 1
e in ogni caso IM 1 viene smentito da __________, il quale dice che l’imputato
gli mandava il foglio firmato in bianco dalla cliente. IM 1 mente anche quando
dice di non avere mai ricevuto soldi dalla banca per la cliente. L’incarto è
pieno di smentite di queste dichiarazioni di IM 1, in primo luogo quelle del
teste O.T.. IM 1, che era l’unico referente per questo conto, nega di avere mai
saputo quanto era il saldo. Quando viene confrontato all’evidenza dei fatti, ad
esempio che alcuni prelevamenti riportavano la sua firma, dà sempre la stessa
risposta, ovvero si avvale della facoltà di non rispondere. IM 1 ha mentito
anche sulla sua situazione personale, avendo assicurato che quella con ACPR 1
era la sua unica vertenza anche in __________, mentre si è visto che oltre a ACPR
1 ha avuto gli stessi problemi anche con altri clienti. Di fronte alla totale
incredibilità delle sue dichiarazioni, che si scontrano in modo
incontrovertibile con prove certe, IM 1 si avvale della facoltà di non
rispondere, al posto di dare delle spiegazioni, e a processo non si presenta.
Non resta quindi che basarsi sulle risultanze e tirare le conclusioni. IM 1 è
autore colpevole della truffa contestatagli nell’AA del 17 gennaio 2014.
Per quanto attiene all’AA del 12 agosto 2016, quando __________
nel 2002 lascia la banca e va in __________, prende quale gestore esterno tutti
Fatti
i mandati di cui si occupava già come direttore, non però il conto __________,
perché già nel 2002 era un conto con un saldo troppo basso per una gestione.
ACPR 2 è una signora molto benestante di __________, IM 1
introduce la cliente in __________ e nel 1995 viene aperta la relazione. ACPR 2
è una di quelle clienti che non vuole aver nulla a che fare con la Svizzera e
tutti i rapporti tra la cliente e la banca vengono intrattenuti da IM 1. Nel
corso degli anni ACPR 2 ha consegnato ITL 400 mio a IM 1 affinché li mettesse
sul conto svizzero, ma apparentemente sul conto ne è arrivata unicamente una
parte (AI 24). Ma poco importa, perché se vi è stato questo reato da parte di IM
1, è un reato commesso in __________, perché è in __________ che ha ricevuto i
soldi. Però IM 1 ha saccheggiato questo conto già a partire dal 2000, in
Svizzera. Abbiamo numerose operazioni contestate dalla cliente, purtroppo al
momento della denuncia nel 2014 parecchie erano già prescritte. Quelle
rimanenti e che ritroviamo nell’AA sono solo le ultime due operazioni, un
prelevamento e la chiusura del conto.
ACPR 2 sin dal suo primo verbale riconosce di aver consegnato a IM
1 diversi fogli firmati in bianco nel corso degli anni. Riconosce di avergliene
consegnati tre per il conto svizzero, ma non può escludere di avergliene
consegnati anche per i conti __________ (AI 25, p. 3). Sappiamo che IM 1
disponeva di ordini firmati in bianco, per cui diventa poco importante
precisare se IM 1 ha abusato della firma data in bianco o ha falsificato la
firma della cliente. Anche quelle volte che la cliente gli ha dato la firma in
bianco per prelevare non abbiamo alcun riscontro che IM 1 abbia effettivamente
prelevato il denaro utilizzando quella procura, ma potrebbe avere anche attinto
da averi in __________. L’inchiesta comunque ha accertato tramite perizia (AI
64) che la firma del 16 maggio 2006, mentre quella dell’ordine di chiusura
probabilmente non è falsa, quindi in dubio pro reo diciamo pure che non è
falsa, ma vi è stato l’abuso della firma rilasciata in bianco dalla cliente.
ACPR 2 rilascia dichiarazioni solide, riconosce dall’inizio di avere commesso
una leggerezza, pur avendo intentato una causa civile, ella racconta semplicemente
le cose come stanno.
A fronte di queste accuse, fotocopie di quelle di ACPR 1, e dei
riscontri oggettivi, IM 1 non risponde dando solide spiegazioni, ma ripropone
come sua difesa ufficiale una storiella che nel 2010 si è inventato per la
cliente ACPR 2: la colpa della sparizione dei fondi sarebbe la cattiva
amministrazione da parte della banca, in particolare l’acquisto da parte della
banca, in violazione del mandato che voleva una gestione conservativa, dei bond
argentini che avrebbero poi perso il loro valore. Peccato che tutti i
prelevamenti abusivi contestati da soli bastano a svuotare il conto. La
relazione è stata chiusa nel febbraio 2007. Nel 2010, quando IM 1 è in
difficoltà con gli altri clienti, IM 1 contatta la ACPR 2 dicendole che c’è
un’urgenza e che la banca ha perso tutti i suoi soldi. La cliente prende la
freccia rossa e si reca immediatamente a __________ per incontrarsi con
l’avvocato consigliatole da IM 1, il quale però non fa nulla siccome non c’è
nulla da fare. IM 1 deve tamponare e sceglie questa via per la cliente,
inventandosi che la banca avrebbe perso tutto. La falsità di questa spiegazione
emerge in modo manifesto dalla lettura delle dichiarazioni di IM 1, egli è
sopraffatto dalle sue bugie e, confrontato con la realtà dei fatti, continua a
contraddirsi, dimostrando la totale inattendibilità della sua difesa. Da un
lato vi sono dati oggettivi che lo incolpano e lui si difende mentendo e
raccontando una storia assurda.
Non ci resta quindi che basarci sugli elementi oggettivi.
In diritto rileva che in entrambi i casi IM 1 inganna astutamente
dei funzionari di banca inducendoli ad atti pregiudizievoli ai danni del
patrimonio delle due clienti. Non lo fa sempre direttamente, ma utilizza anche
degli strumenti inconsapevoli. L’inganno consiste nel sottoporre le false
richieste di prelevamento e l’astuzia consiste nella presentazione di documenti
con firme falsificate. Bisogna tenere conto del tessuto in cui queste
circostanze si sono svolte, era così che si operava, per discrezione, coi
clienti __________.
Pacifiche le falsità in documenti contestate.
Per quel che ne è della pena, inizia col dire che ci troviamo di
fronte ad una Corte delle assise correzionali perché quando ha stilato il primo
atto d’accusa riteneva di poter contenere la pena. Poi è arrivato il secondo
caso, con importi piuttosto limitati, e dunque anche per economia processuale,
considerando il tempo trascorso dai fatti e che con ogni probabilità non ci
sarà un effettivo carcere che IM 1 dovrà subire, ha ritenuto di rimanere
davanti ad una Corte a composizione monocratica.
IM 1 tradisce la fiducia dei suoi clienti, dei funzionari di
banca, quelli che gli permettono di lavorare e tradendoli si appropria del
denaro dei clienti. Il denaro è l’oggetto del suo rapporto coi clienti e lui
glielo ruba. L’inganno si protrae sull’arco di numerosissimi anni e viene
mantenuto in tutto il periodo, sull’arco di tutta la durata dei fatti IM 1 ha
sempre mantenuto nell’errore i clienti, continuando a mentire e reiterare le
truffe, ha vissuto per anni nell’inganno e nella menzogna. E tutto ciò
esclusivamente per avidità, motivo al 100% egoistico. Era tutto pianificato. IM
1 era uno stimato professionista __________ con numerosi clienti, stava bene e
poteva vivere benissimo senza rubare un centesimo ai suoi clienti. Aveva quindi
la possibilità di non commettere questi reati. Evidentemente ne voleva di più.
La colpa a suo carico è una colpa grave e nulla nel suo atteggiamento
processuale e nel suo comportamento nei confronti delle vittime può essergli
d’aiuto nella commisurazione della pena, al contrario. Solamente
l’incensuratezza e il lungo tempo trascorso dai fatti costituiscono delle
circostanze favorevoli. La prognosi al momento non si può dire negativa. Chiede
la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 2 (due) anni, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni e che venga condannato
ad una multa di CHF 10'000.00. La multa è una pena effettiva e direttamente
legata al suo modo di agire. Chiede inoltre che venga condannato a risarcire
l’AP ACPR 2 i così come richiesto da quest’ultima;
- all’MLaw __________,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: sui fatti che emergono dall’inchiesta ACPR 1 l’imputato ha sempre
negato le accuse mossegli affermando che i prelevamenti effettuati erano
regolarmente autorizzati dalla cliente. Le affermazioni dell’imputato non sono
state approfondite, nel senso che il PP non ha confrontato la cliente con le
dichiarazioni dell’imputato secondo cui la cliente avrebbe fatto importanti
acquisti in __________. L’imputato ha anche dichiarato che la cliente voleva
fregarlo. Anche in questo caso il PP sembra non aver approfondito questa
affermazione. L’attendibilità dell’AP non è cristallina in quanto ha negato
inizialmente ogni sottoscrizione di documenti, salvo doversi ricredere di
fronte alla perizia in atti. Anche l’attendibilità di __________ è da mettere
in discussione. Nel verbale del 9 aprile 2016 egli ha negato l’incontro
avvenuto in __________ presso un centro commerciale con IM 1 e __________ per
un prelevamento di denaro che non è oggetto di questo procedimento; __________
ha sempre negato di avere ricevuto la somma di Euro 50'000.00, quando __________
ha confermato questo fatto. La difesa aggiunge che __________ ha dichiarato di
non essersi recato in banca nel 2012 per chiudere la relazione __________, ciò
che invece la madre ha riferito. Arriviamo a dire che diverse affermazioni di ACPR
1 e __________ sono quantomeno inattendibili e mettono in discussione la loro
credibilità. Solo su queste affermazioni si basa l’impianto dell’accusa per
costruire le ipotesi di reato. Inoltre la pratica bancaria di usare le deleghe
firmate in bianco e i prelievi per interposta persona, il trasporto in __________
per vie non ufficiali, per motivi di discrezione anche nei confronti del fisco __________,
confonde le acque, al punto che, secondo la difesa, rende impossibile
dimostrare in un senso e nell’altro chi abbia ricevuto questo denaro e quando.
Non è quindi dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che IM 1 abbia ricevuto
tutte le somme contestategli o se non le abbia effettivamente consegnate
all’AP, posto che anche per le somme che la medesima ha dichiarato di avere
ricevuto non vi sono delle ricevute o delle prove che vanno oltre le
dichiarazioni dell’AP stessa.
Per quanto attiene ai fatti relativi a ACPR 2, rileva che l’AP
nega di aver mai approvato il primo prelievo, ma due impiegati della banca (__________e
__________) confermano una telefonata di controllo alla cliente. Pur parlando
in codice hanno confermato entrambi che la signora aveva capito di cosa si
stava parlando, siccome avevano fatto riferimento al conto __________. Anche in
questo caso l’imputato ha dichiarato di conoscere lo scopo dei prelevamenti.
Dai verbali non risulta che il PP abbia confrontato l’AP con queste
affermazioni o abbia approfondito in altro modo. Anche qui la prassi bancaria
confonde talmente le acque che non è possibile capire chi abbia prelevato i
soldi. Anche qui non è quindi dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che IM 1
abbia ricevuto tutte le somme contestategli o se non le abbia effettivamente
consegnate all’AP, posto che anche per le somme che la medesima ha dichiarato
di avere ricevuto vi sono delle ricevute o delle prove che vanno oltre le
dichiarazioni dell’AP stessa.
In diritto, sull’imputazione di truffa, rileva che trova difficile
ravvisare astuzia nel caso delle operazioni più grossolane, dal momento che
l’ufficio che si occupava della verifica delle firme ha apposto il timbro “sta
bene firma” anche su quelle che – anche senza essere periti – apparivano
grossolanamente falsificate. Inoltre non è dimostrato che le firme apocrife e i
fogli firmati in bianco siano riconducibili all’imputato. Non essendo
dimostrato che l’imputato non abbia consegnato le somme incriminate, non è
dimostrato neppure che le abbia tenute per farne uso personale.
Sula falsità in documenti ritiene che le firme falsificate in modo
più grossolano non siano atte a provare fatti di rilevanza giuridica. Negli
altri casi non è dimostrato che vi fosse l’intenzione di farne un uso diverso
da quello che volevano le clienti, in quanto il trasferimento del denaro non è
tracciabile in assenza di qualsivoglia ricevuta o altro.
Sul fatto che il PP sostenga che IM 1 abbia effettuato
personalmente quasi tutti i prelevamenti, rileva che la maggior parte dei
prelevamenti risultano essere stati fatti da altre persone.
La difesa trova inoltre problematico il fatto che si ritenga un
diritto dell’imputato, ovvero la facoltà di non rispondere, come la
dimostrazione che non è stato in grado di spiegare taluni fatti. In alcuni casi
la confusione può anche essere stata la causa della scarsa coerenza delle
affermazioni da lui rilasciate, ciò che è stato ritenuto anche per le AP;
- l’avv. RAAP 2, che
ha comunicato di non presenziare al dibattimento per una questione di economia
dei costi, il 6 settembre 2016 ha presentato – per nome e per conto di ACPR 2 –
richieste scritte (doc. TPC 16), postulando che l’atto d’accusa aggiuntivo del
12 agosto 2016 sia integralmente accolto e che IM 1 venga ritenuto colpevole di
ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti.
Quale pretesa di natura civile, ha chiesto che IM 1 venga
condannato a versare all’AP ACPR 2 Euro 30'319.67 oltre interessi del 5% a
partire dal 16 maggio 2006, sull’importo di Euro 10'000.00, nonché a partire
dal 22 febbraio 2007, sull’importo di Euro 20'319.67.
Ha in fine chiesto che IM 1 venga condannato a versare all’AP ACPR
Considerandi
2.
CHF 5'500.00 a valere quale risarcimento delle spese di patrocinio sostenute
nell’ambito del procedimento a carico dell’imputato, allegando la sua nota
d’onorario del 6 settembre 2016.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Questione pregiudiziale
1.
Il 22 settembre 2016
si è tenuta la prima udienza nel procedimento a carico di IM 1.
L’imputato, pur essendo stato regolarmente citato con lettera
raccomandata del 17 agosto 2016 (doc. TPC 9), non si è presentato al
dibattimento senza giustificare la sua assenza.
La difesa, dopo avere confermato che il suo assistito era
informato del dibattimento, ha comunicato di non saper dire se questi avrebbe o
meno dato seguito alla seconda citazione.
2.
In tali condizioni,
non potendosi procedere direttamente al giudizio in contumacia, giusta l’art.
366.
CPP è stata indetta una nuova udienza il 4 ottobre 2016 (verbale
dibattimentale 22.09.2016, p. 2).
Anche in occasione del secondo dibattimento, l’imputato – senza
giustificazione e nonostante fosse stato regolarmente citato con lettera
raccomandata del 22 settembre 2016 (doc. TPC 28) – non è comparso.
Constatato che l’imputato aveva avuto sufficienti opportunità di
esprimersi sui reati a lui contestati e che la situazione probatoria consentiva
la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato, con il consenso
delle parti il dibattimento si è tenuto in contumacia (verbale dibattimentale
04.10
, p. 2).
II) Curriculum vitae
3.
IM 1, cittadino __________,
è nato il __________ a __________.
Invitato dal PP ad esprimersi sulla sua situazione personale in
occasione dell’interrogatorio del 23 novembre 2012 ha riferito:
" …omissis…
A inizio __________ ho iniziato una collaborazione con il gruppo __________;
sono stato incaricato di creare una rete di promotori finanziari nella mia
regione, operazione riuscita; io ero in sostanza il responsabile dei promotori
per la mia regione, e venivo remunerato in base agli affari apportati da tutti
i promotori.
Nel __________ ha ceduto le attività __________; io sono passato al gruppo __________,
sempre con la stessa funzione. La mia attività continuava comunque a
prosperare, e ciò fino all'aprile 2010, quando la cliente ACPR 1 ha inviato uno
scritto __________ e ad altre banche, nel quale asseriva che io avessi effettuato
dei movimenti non autorizzati, anche a contanti (…). A seguito di questo
scritto __________ ha effettuato un controllo ispettivo su tutti i miei
mandati, senza rilevare alcunché, e in particolare nessuna operazione a
contanti, ciò che avrebbe comportato la mia radiazione dall'albo dei promotori
finanziari. Nell'ambito degli accertamenti emerse comunque un sospetto di
violazione di mono-mandato che mi legava con __________. Non potendolo negare
(con riferimento alla collaborazione con __________), ho accettato l’uscita dal
gruppo, che è comunque avvenuta con liquidazione dal mio portafoglio clienti
(una sorta di indennità che viene accordata ai promotori quando lasciano
l’istituto, e che naturalmente non verrebbe accordata in caso di colpe).
Preciso che in effetti dalla fine degli ’80, circa, ho iniziato ad appoggiare
alcuni clienti in Svizzera, da __________, e ciò a seguito della richiesta di
un mio cliente imprenditore, che mi presentò __________.
Da allora, settembre 2010, non ho più lavorato. Non ho più pagato la tassa
annuale dell'albo dei promotori finanziari, con il risultato automatico di una
sospensione. Preciso che qualora versassi la quota verrei immediatamente
reinserito nell'albo.
(…) dal settembre 2010 non ho più lavorato in quanta la mia situazione
personale era estremamente dura. Avevo entrambi i genitori e la mia compagna
affetti da ______. Non riuscivo dunque a riiniziare a lavorare, nonostante le
numerose offerte ricevute da istituti di credito.
(…) ho vissuto con i risparmi e con la parte di liquidazione di __________, che
non mi è stata pignorata dalla signora ACPR 1 nell'ambito del procedimento
civile da lei iniziato nei miei confronti. Ora ho esaurito queste risorse e
onestamente non so come farò. Ad oggi non ho né reddito né sostanza. Vivo in
affitto.
(…) non ho debiti; vi è comunque la causa per EUR 785'683.00, promossa nei miei
confronti da ACPR 1. In questo ambito sono stati posti sotto sequestro
conservativo il saldo della mia liquidazione da __________ (non so indicare né
l'ammontare, in quanto il sequestro è intervenuto prima della definizione
dell'ammontare), l'auto del 2004, lo scooter e l'eredità dei miei genitori (una
cascina con dei terreni agricoli nell'__________ e una casetta ad __________).
(…) nonostante il terribile momento vissuto dal 2010, io non mi sono ammalato e
non ho dovuto ricorrere a cure mediche. Sono riuscito a rimanere in piedi,
anche se la mia vita è peggiorata drasticamente. Dal profilo lavorativo ed
economico ho perso tutto quello che avevo. Nel contempo ho dovuto affrontare
l’aggressività della famiglia __________, che è arrivata a minacciare me e la
mia famiglia, inclusa mia figlia, di morte. Ho sporto tre querele nei loro
confronti per questi fatti, tutte precedenti alla loro lettera. Non conosco ad
oggi l'esito delle querele. Presumo che non siano ancora state istruite. I
tempi sono lunghi.
Dal profilo giudiziario, ho solo le cause con ACPR 1: una civile e una penale,
per gli stessi fatti del procedimento svizzero. La denuncia svizzera è difatti
sostanzialmente un copia-incolla di quella presentata in __________. (…) in __________
non mi vengono contestati illeciti riferiti alle relazioni __________, ma solo
al conto __________.
Dal profilo familiare, mi sono sposato con __________. Ci siamo separati nel ______
e abbiamo divorziato verso il _____. Dal ____ convivo con __________, con la
quale ho avuto una figlia il _______. Viviamo tutti assieme a __________.
(…) riconfermo di avere avuto problemi solo con la cliente ACPR 1. Non ho avuto
alcun disguido con altri clienti.”
(VI PP 23.11.2012, p. 7 e 8, AI 78, ___________).
4.
Interrogato sempre
dal PP in merito alle sue prospettive future, l’imputato ha dichiarato:
"
Le mie prospettive future passano per un reinserimento
lavorativo. Non escludo nel mio settore di competenza, ma non escludo neppure
altre soluzioni. Al momento, miei eventuali redditi verrebbero pignorati a
seguito della causa civile ACPR 1.”
(VI PP 23.11.2012, p. 9, AI 78, ___________).
Invitato ad esprimersi nuovamente sulla sua situazione personale
nell’ambito del procedimento sfociato nell’atto d’accusa aggiuntivo 133/2016
del 12 agosto 2016, IM 1 ha riferito:
"
(…) la mia situazione personale non è sostanzialmente cambiata
rispetto a quanto dichiarato al termine del procedimento penale ACPR 1. In
particolare, non esercito alcuna attività lucrativa e i miei beni sono ancora
sotto sequestro civile nell’ambito del contenzioso ACPR 1.”
(VI PP 15.04.2014, p. 12, AI 29, _____________).
5.
Il prevenuto è
incensurato in Svizzera (estratto del casellario giudiziale svizzero del 15
settembre 2016, doc. TPC 19).
Per contro, in __________ IM 1 è stato condannato, con sentenza
del 10 giugno 2013 del Giudice di pace di __________, cresciuta in giudicato il
25.
ottobre 2013, alla multa di Euro 400.00 per diffamazione (Estratto del
casellario giudiziale __________ del 19 settembre 2016, doc. TPC 29).
In __________ il prevenuto è poi stato oggetto di un ulteriore
procedimento penale derivante dal suo agire in danno di ACPR 1 e __________,
sfociato nella sentenza del 3 settembre 2016 del Tribunale ordinario di __________,
ad oggi non cresciuta in giudicato, con la quale è stato condannato alla
reclusione di 1 anno e 4 mesi ed alla multa di Euro 2'000.00 per truffa
pluriaggravata ed esercizio abusivo di attività di investimento autonoma e di
autonoma gestione del risparmio (doc. dib. 1, allegato al verbale
dibattimentale 22.09.2016).
A questo proposito va precisato che i fatti per cui IM 1 è stato
ritenuto colpevole con tale sentenza – pur avendo quale danneggiata la medesima
AP del procedimento in oggetto – non sono contemplati negli atti d’accusa del
procedimento che ci interessa.
Non si pone pertanto alcuna problematica relativa al principio ne
bis in idem posto che la sentenza __________ concerne fatti diversi e che la
stessa non è comunque definitiva.
III) Inchiesta e atti
d’accusa
6.
Il 31 maggio 2010 __________,
membro della direzione della società di gestione patrimoniale __________ di __________,
già direttore dell’allora __________ (oggi __________), succursale di __________,
per voce del suo rappresentante avv. __________, ha informato il Ministero
Pubblico di malversazioni che sarebbero state commesse da IM 1, promotore
finanziario __________ residente a __________ (Provincia di __________), in
danno di alcuni clienti, nel frattempo diventati pure clienti di __________,
parte delle quali commesse in territorio svizzero (AI 1, _____________), fatti
precisati con scritto del 1. giugno 2010 (AI 2, _____________).
A seguito dell’audizione di __________, svoltasi il 2 luglio 2010
presso il Ministero Pubblico, il PP ha aperto l’istruzione penale nei confronti
di IM 1 per i reati di truffa e falsità in documenti (AI 8, _____________).
7.
Con esposto del 25
marzo 2011 (AI 1, ___________) ACPR 1 ha poi denunciato la __________ –
istituto presso il quale, nel giugno 1998, per il tramite di IM 1, amico di
lunga data, aveva aperto il conto no. __________, versando un importo
corrispondente (oggi) a circa EUR 800'000.00 – e la __________ – società alla
quale il 16 giugno 2003 ha conferito mandato di gestione del conto quale
gestore patrimoniale esterno alla banca – per appropriazione indebita, truffa e
falsità in documenti, reati ipotizzati in relazione a malversazioni, nel corso
degli anni, della quasi totalità degli averi depositati sul conto.
L’autore principale delle malversazioni sarebbe stato IM 1 (contro
il quale avrebbe inoltrato denuncia penale in __________), che nondimeno non
avrebbe potuto agire da solo, ma avrebbe avuto dei complici all’interno delle
predette società, segnatamente __________, __________, __________, __________ e
__________. Nell’impossibilità, al momento della denuncia, di determinare la
responsabilità penale dei complici, ha indicato la __________ e la __________, responsabili
ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CP.
8.
Il 16 settembre 2011
il PP ha decretato l’apertura dell’istruzione penale a carico di IM 1 e di
ignoti per titolo di truffa, subordinatamente appropriazione indebita e falsità
in documenti (AI 11, ___________).
9.
ACPR 1 è stata
interrogata il 19 settembre 2011, precisando il suo esposto penale (VI PP
19.09
, AI 14, ___________).
10.
Con decisione dell’11
ottobre 2011 il PP ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________
e della __________, difettando i presupposti per l’apertura di un procedimento
(AI 18; ___________).
11.
Con gravame del 24
ottobre 2011 ACPR 1 ha postulato che il predetto decreto di non luogo a
procedere fosse annullato e che si facesse luogo al procedimento a carico della
__________ e della __________ (AI 24, ___________), gravame respinto dalla
Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello con decisione del 23 febbraio
2012.
(AI 43, ___________).
12.
Con decisione del 31
maggio 2012, il PP ha sospeso il procedimento contro IM 1 per quanto riguarda
possibili malversazioni ai danni dei titolari dei conti citati da __________
nella notizia di reato di cui si è detto, ritenuto che non erano emersi fatti
di rilevanza penale, la segnalazione di __________ essendosi rivelata fondata
unicamente con riferimento alla cliente ACPR 1, titolare del conto __________
(AI 19, _____________).
13.
Per tali fatti, con
atto d’accusa 10/2014 del 17 gennaio 2014, il PP ha rinviato a giudizio IM 1
per i reati di truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta.
14.
Con scritto del 20
gennaio 2014, la Pretura di ________, ha richiamato l’incarto _________,
informando il Ministero Pubblico della pendenza di una causa civile intentata
da ACPR 2 contro la __________ (AI 20, _________).
Appreso che ACPR 2 nel procedimento civile contro la banca aveva
lamentato il fatto che IM 1 avrebbe effettuato dei prelevamenti non autorizzati
dal suo conto bancario, il PP ha interpellato il legale della donna, avv. RAAP
2, per sapere se la sua cliente intendesse presentare denuncia penale nei
confronti di IM 1 (AI 22, _________).
15.
Il 10 febbraio 2014
ACPR 2, per voce della sua patrocinatrice, ha inoltrato al MP un memoriale
scritto, corroborato da pezze giustificative, riguardante le contestazioni
mosse verso l’operato della banca __________ e di IM 1 (AI 24, _________).
Il 21 febbraio 2014 ACPR 2 si è quindi costituita AP ed è stata
assunta a verbale dal PP, confermando l’esposto dei fatti presentato dalla sua
patrocinatrice (VI PP 21.02.2014, AI 25, _____________).
16.
Per questi fatti, con
atto d’accusa aggiuntivo 133/2016 del 12 agosto 2016, il PP ha rinviato a
giudizio IM 1 per ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti.
IV) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
17.
Giusta l’art. 139 cpv.
1.
CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre
autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario
CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid,
Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF
6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10 maggio 2010;6B.1028/2009 del
23.
aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è
conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli
art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2
Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle
prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31).
Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può
dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale
probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127
I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile
2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un
assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,
poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale,
dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I
38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9 ottobre
2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
18.
In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 20 marzo 2007;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003;1P.20/2002 del
19.
aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una
circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di
induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di
una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del
fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122
dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare
un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi –
che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e
rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto
d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der
Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in
STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP
17.2011.55
del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8
aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).
V) Fatti di cui all’atto
d’accusa 10/2014 del 17 gennaio 2014: AP ACPR 1
1) La versione dell’AP ACPR
1.
19.
Nel suo esposto di
denuncia del 25 marzo 2011 (AI 1, ___________) ACPR 1, per voce del suo
patrocinatore, ha riferito che alla fine degli anni ’90 avrebbe deciso di
investire parte del denaro guadagnato dalla gestione per molti anni di un
distributore di benzina, dalla vendita di alcuni immobili di sua proprietà,
nonché da quanto ereditato dalla di lei madre.
Per fare ciò, si sarebbe avvalsa della consulenza di colui che
riteneva essere un amico, IM 1, il quale le avrebbe consigliato di investire in
fondi di investimento in __________ e in Svizzera, suggerendo la __________ (oggi
__________, succursale di __________), presentandole un importante funzionario
della stessa, tale __________ (ora membro della direzione di __________), il quale
in più occasioni si sarebbe recato, insieme a IM 1, presso l’abitazione della
denunciante per illustrarle la sicurezza e la redditività di un investimento
nella predetta banca elvetica.
Le denunciante ed i suoi famigliari si sarebbero dunque convinti
della validità degli investimenti proposti, fiduciosi soprattutto in ragione
del rapporto di amicizia che li legava e del fatto che le era stato presentato
un importante funzionario bancario svizzero ed avrebbero quindi deciso di
aderire alle proposte di investimento. __________ avrebbe investito pertanto
una cospicua parte dei suoi averi in prodotti in __________ e inoltre,
nell’anno 1998, avrebbe consegnato all’amico IM 1, nella sua abitazione, una
somma corrispondente agli odierni EUR 800'000.00 da depositare presso il
suddetto istituto bancario svizzero, dove sarebbe stato aperto a nome della
denunciante, con delega per il prelievo al figlio, un deposito denominato conto
__________ no. __________.
Il collegamento tra l’apertura del conto presso __________ da
parte della denunciante ed il ruolo di IM 1, quale suggeritore di tale
operazione, sarebbe comprovato dal verbale d’apertura del conto del 15 giugno
1998.
allegato alla denuncia, in cui lo stesso veniva indicato alla voce “il
cliente è stato introdotto da”.
La fiducia “nell’amico” sarebbe stata tale che la
denunciante ed i suoi famigliari raramente chiedevano rendiconti delle somme
investite. Comunque saltuariamente IM 1 li avrebbe aggiornati verbalmente o
mostrando loro documenti bancari sulla cui autenticità, alla luce di quanto poi
risultato, vi sarebbero molti dubbi.
Né la denunciante né il figlio avrebbero mai prelevato
personalmente somme dal conto __________ presente presso __________.
Il 16 giugno 2003 ACPR 1 avrebbe conferito mandato di gestione
discrezionale a favore di un gestore patrimoniale esterno, nominando a tal fine
__________ (allegato doc. E alla denuncia).
Nel 2005 la denunciante avrebbe chiesto a IM 1 di essere
accompagnata a __________ presso l’istituto bancario __________ per avere
notizia riguardo allo stato dei suoi investimenti. L’imputato sarebbe stato un
po’ evasivo, ma poi, attesa l’insistenza, nel mese di maggio 2005 avrebbe
accettato di recarsi presso la __________. In tale circostanza la denunciante,
unitamente al di lei figlio e a IM 1 sarebbero stati ricevuti da un funzionario
di __________, tale __________, il quale avrebbe illustrato l’ammontare del
saldo del conto, leggendo un documento che non avrebbe mostrato né alla
denunciante né al figlio. __________ avrebbe quindi riferito che il saldo era
di Euro 792'000.00 (stato al mese di maggio 2005) e la denunciante avrebbe
quindi lasciato la banca soddisfatta poiché tale somma era in linea con quanto
si attendeva esservi sul conto.
20.
Nei successivi 5 anni
il rapporto con “l’amico” sarebbe proseguito senza particolari sussulti:
molte serate e vacanze insieme e piena fiducia nelle sue capacità
professionali.
Senonché, all’inizio del 2010, IM 1 avrebbe iniziato ad essere
evasivo rispetto alle domande della denunciante relative alla sorte dei suoi
investimenti: ella infatti si sarebbe fatta più insistente nelle sue richieste
di chiarimenti, attesa la crisi economica e le preoccupanti notizie relative
alle difficoltà dei mercati finanziari mondiali. IM 1 avrebbe iniziato a non
frequentare più la casa della denunciante e, quando il di lei figlio gli
avrebbe chiesto la consegna di Euro 30'000.00 per l’acquisto di un’autovettura,
l’imputato si sarebbe reso irreperibile ed irrintracciabile anche
telefonicamente.
A questo punto, preoccupata per il suo investimento, ACPR 1
avrebbe quindi deciso di contattare direttamente __________ per avere un quadro
chiaro della situazione.
In tale contesto, a seguito di un colloquio intercorso a __________
tra l’AP e __________, attivo presso l’istituto bancario quale compliance
officer, __________ le avrebbe inviato documentazione da cui risultava un
saldo del conto __________ di appena EUR 500.00. In particolare, nel corso
degli anni compresi tra il 1999 ed il 2009, sarebbero stati prelevati EUR
785'683.00. A tal proposito la denunciante ha prodotto le distinte di
prelevamento e le rispettive deleghe (allegato doc. F alla denuncia).
21.
A mente della
denunciante, nel corso di un decennio, il conto sarebbe stato sistematicamente
svuotato attraverso prelievi compiuti mediante deleghe a varie persone, tra cui
per l’appunto IM 1, riportanti di volta in volta la firma – poi risultata
apocrifa come da perizia calligrafa – della denunciante. Inoltre sarebbero
risultate anche due deleghe al prelievo recanti la firma – pure falsificata –
del di lei figlio e titolare di firma per il prelievo sul conto in oggetto.
Come risulta dal doc. F allegato alla denuncia, le suddette
deleghe indicherebbero come delegatari al prelievo dal conto __________ presso __________
di __________ IM 1, __________ (coniuge di IM 1), __________ (già direttore
della succursale __________, membro della direzione di __________), __________
e __________ (i quali avrebbero pure lavorato per __________ e/o per la sua
finanziaria esterna __________ di __________).
Oltre a ciò risulterebbero due deleghe al prelievo “al
portatore”, una per EUR 45'810.00 del 18 giugno 2002 e l’altra per 212 Mio
di vecchie lire dell’11 ottobre 2001, come da allegato doc. F alla denuncia.
22.
In conclusione, il
conto bancario aperto dalla denunciante presso __________ sarebbe stato
letteralmente e indebitamente azzerato in dieci anni per un importo complessivo
di EUR 785'683.00, per il tramite di prelievi non autorizzati, avvenuti sempre
a mezzo di falsificazione, definita tale dalla perita “con certezza tecnica”,
della sottoscrizione delle rispettive deleghe al prelievo.
23.
L’8 maggio 2010, la
denunciante avrebbe di conseguenza presentato alla Procura della Repubblica di __________
un atto di querela contro IM 1 per i fatti surriferiti, come da allegato doc. H
alla denuncia. In effetti, dalla perizia calligrafica sarebbe pure risultato, “con
una buona certezza tecnica”, che le deleghe al prelievo allegate sarebbero
tutte quante attribuibili alla stessa mano, ovverosia proprio all’imputato.
Rivoltasi poi ACPR 1, in __________, ad un legale e ad un
investigatore privato, sarebbe risultato che IM 1 si sarebbe tra l’altro reso
protagonista di varie irregolarità nella gestione patrimoniale degli importi
affidatigli da svariati altri suoi clienti. Tra l’altro, l’investigatore
privato avrebbe preso contatto anche con la moglie separata di IM 1, __________,
la quale avrebbe confermato di essere al corrente dei rapporti di lavoro tra il
marito e __________ e avrebbe categoricamente negato di avere compiuto un
qualsivoglia prelievo dal conto __________ intestato alla denunciante presso la
banca __________ di __________, nonostante risulti un prelievo a suo nome
effettuato in data 11 ottobre 2001 di 20 Mio di vecchie lire, così come pure
che la stessa abbia apposto la firma di cui alla rispettiva delega di prelievo.
24.
Nel frattempo e per i
fatti descritti nella citata denuncia dell’8 maggio 2010, il 14 ottobre 2010
sarebbe stato eseguito un sequestro conservativo – concesso inaudita altera
partes dal Tribunale di Asti in data 30 agosto 2010 – di tutte le proprietà
mobili e immobili di IM 1, sino a concorrenza dell’importo di Euro 785'683.00
oltre accessori, come risulta dal doc. I allegato alla denuncia.
Nel suo esposto, la denunciante ha inoltre rilevato che nell’unica
occasione in cui si sarebbe presentata presso __________, il dipendente della
banca allora presente, __________, le avrebbe dato informazioni false riguardo
allo stato del conto, affermazione comprovata dal fatto che la firma apposta in
calce al verbale di visita del 6 maggio 2005, prodotto quale allegato doc. M
alla denuncia, risulterebbe anch’essa, secondo la perizia calligrafa, falsa “con
certezza tecnica”. Da un’analisi del ricapitolativo del periodo 1. aprile –
30.
giugno 2005 consegnato alla denunciante da __________, alla fine di aprile
risulterebbero sul conto __________ CHF 4'840.56, EUR 1'546.75 e USD 50.95,
come si evince dal doc. W allegato alla denuncia.
25.
Assunta a verbale, ACPR
1.
ha precisato l’esposto del 25 marzo 2011 del suo patrocinatore, affermando:
"
A seguito di un’intricata vicenda familiare in cui il mio figlio
maggiore (__________), uscito di casa contro il mio parere, reclamava di essere
liquidato dall’azienda società in nome collettivo di __________. Nell’ambito di
questa vicenda i conti che erano intestati a persone vicine a __________,
perché soci nella società o familiari, come pure il conto della società
medesima, erano stati oggetto di una richiesta di sequestro cautelativo, non
accolta, ma che comunque aveva creato agitazione e insicurezza nelle persone
coinvolte.
In questo contesto il frutto di una vendita di tre appartamenti, che venivano
considerati da me e mio marito come garanzia per la vecchiaia, voleva essere
messo al sicuro da eventuali pretese di questo figlio.
Mio marito era titolare di una stazione di servizio __________ nel nostro paese
di residenza e tra i clienti annoverava IM 1, anch’egli originario del medesimo
paese in cui risiedo, __________. Questa persona era diventata più di un
cliente, possiamo dire un amico di famiglia. Egli si era presentato come una
persona che aveva studiato ______e che era abilitato quale promotore
finanziario presso primari istituti __________ e svizzeri. (…)
Alla luce comunque della vicenda familiare e delle noie che sarebbero potute
sorgere con il figlio maggiore sono stata consigliata, unitamente a mio marito,
di operare su un conto in Svizzera, anche se il provento di tali denari era su
beni dichiarati e quindi non vi erano scopi elusivi dietro questa scelta.
l signor IM 1 vantava una collaborazione con l’istituto bancario allora
denominato __________, oggi __________, di __________. Su suggerimento di IM 1
affidammo a quest’ultimo il denaro affinché lui lo trasportasse a __________ a
disposizione per l’apertura del conto. (…)
(…) i versamenti sul conto sono avvenuti in più occasioni. Del trasporto fisico
in Svizzera si è sempre occupato IM 1. (…)
Una volta organizzata la possibilità di chiudere l’attività del distributore di
benzina per potersi trasferire un giorno lavorativo a __________, io unitamente
a mio marito e a mio figlio __________ ci siamo recati a __________ e siamo
stati presentati dal signor IM 1, nei locali dell’istituto bancario
summenzionato, al signor __________. Il signor __________ si è referenziato
come direttore responsabile della sede di __________ e ha confermato la
collaborazione con il signor IM 1 quale loro consulente esterno. In
quell’occasione abbiamo sottoscritto tutta la documentazione necessaria
all’apertura del conto __________.
(…) in banca, all’apertura del conto, oltre a me, mio marito, mio figlio __________
e __________, erano presenti IM 1, __________, moglie di IM 1, la quale aveva
anch’essa relazioni d’affari con l’istituto dove risultava ben nota alle
segretarie (…)
(…) all’apertura del conto era pure presente __________ che si occupava di
portare la documentazione d’apertura da sottoscrivere.”
(VI PP 19.09.2011, p. 2 e 3, AI 14, _____________).
La donna ha precisato che, quando avevano affidato i propri
risparmi all’imputato, il rapporto con lui e la moglie era di grande amicizia e
che:
"
IM 1 era ed è diventato particolarmente amico di mio figlio __________.
L’amicizia è continuata fino a quando sono state scoperte le malversazioni.
Abbiamo comperato casa vicini in __________. Mi sono sempre venuti a trovare in
ospedale. Ci davano del tu. A volte IM 1 mi diceva che era il mio “fratello
minore”. In sostanza eravamo proprio amici di famiglia.”
(VI PP 09.04.2013, p. 9, AI 105, _____________).
26.
Dopo avere preso
visione della documentazione d’apertura del conto __________ firmata nel 1998
(allegato plico doc. 1 al VI PP ACPR 1 09.04.2013, AI 105, _____________), ACPR
1.
ha affermato:
"
Ricordo di essermi recata in banca per l’apertura della relazione
nel giugno 1998. Ho firmato vari documenti appartenenti al set di apertura. Non
ricordo con precisione il numero di documenti che ho firmato, rispettivamente a
che cosa si riferissero. In ogni caso ricordo di avere apposto varie firme e di
avere dato delega sul conto a mio marito e a mio figlio, che erano presenti a
quell’incontro assieme a me, a IM 1 e al dottor __________. La signora __________
ci aveva accompagnati ma non aveva partecipato all’incontro. Il dottor __________
si è presentato come membro di direzione dell’istituto bancario.
Ripassando la documentazione che mi viene mostrata, riconosco le firme da me
apposte, eccezion fatta per quella sulla “procura amministrativa” a favore di IM
1.
Non riconosco questa firma quale mia, in quanto non ho alcun ricordo di
avere conferito procura ad IM 1.”
(VI PP 09.04.2013, p. 2, AI 105, _____________).
27.
Preso atto dal PP che
la firma sulla procura a IM 1 sembra uguale a tutte le altre firme apposte sui
documenti contenuti nel set d’apertura del conto e che la procura in questione
era contenuta nel set di apertura della relazione e porta la medesima data
degli altri documenti, ovvero il 15 giugno 1998, ACPR 1 ha ribadito di non
ricordare di avere firmato tale documento, non potendo però escludere di averlo
fatto senza rendersene conto:
"
Io sono certa che la mia attenzione non è stata attirata sul
fatto che stessi conferendo una procura ad IM 1. Non ricordo assolutamente di
aver firmato una procura di questo tipo a suo favore. Per questo motivo ho
detto che non riconosco questa firma come mia. Anche guardandola nel dettaglio,
vicina a quelle apposte quel giorno e da me riconosciute in quanto ricordo di
avere dato quelle disposizioni alla banca, osservo che differisce per certi
fatti da alcune altre. Per tutti questi motivi non posso che esprimere una
riserva su questa firma, nel senso che non posso confermare che sia stata da me
apposta. Con questo non voglio dire che necessariamente ritengo che sia stata
falsificata.
(…) ritengo possibile che io abbia effettivamente firmato la procura a favore
di IM 1 senza rendermene conto.”
(VI PP 09.04.2013, p. 3, AI 105, _____________).
Nel verbale del 9 aprile 2013 l’AP è tornata ad affermare di non
avere mai firmato questo documento (VI PP 09.04.2013, p. 6 e 7, AI 105, _____________).
28.
Dopo avere preso
visione del Mandato di gestione del conto __________ a favore di __________ sottoscritto
il 16 giugno 2003 (allegato doc. 1 al VI PP ACPR 1 19.09.2011, AI 14, _____________),
l’AP, contrariamente a quanto indicato nell’esposto di denuncia, ha pure
affermato di non avere mai dato alcun mandato a __________, contestando che la
firma sul contratto in questione fosse la sua, come aveva già fatto anche nel
procedimento __________, aggiungendo che fino alla scoperta delle malversazioni
non aveva mai sentito parlare di __________ e che era sempre stata convinta che
__________ fosse ancora direttore di __________, succursale di __________ (VI
PP 19.09.2011, p. 4 e 5, AI 14, _____________; VI PP 09.04.2013, p. 6 e 7, AI
105, _____________).
29.
Sugli accordi presi
con la banca ed i rapporti con la medesima l’AP si è così espressa:
"
Alla luce dei rischi di noie legali legate ad un conto bloccato,
per la vicenda di cui si è detto relativa a mio figlio maggiore, eravamo stati
consigliati di non ricevere la corrispondenza a casa, bensì per il tramite del
signor IM 1. Abbiamo quindi fatto un fermo banca, e IM 1 ogni mese/due mesi ci
aggiornava sullo stato del conto; in alcune occasioni abbiamo pure visto corrispondenza
relativa al conto __________ indirizzata a sua moglie __________. E comunque la
sua assiduità era anche dettata dal fatto che IM 1 sapeva che stavo per
ereditare da mia madre un importo considerevole, almeno pari a 300 milioni di
vecchie lire, e su suo consiglio anche questi dovevano essere investiti in
Svizzera sul medesimo conto. Questi fatti sono successivi di circa un anno
all’apertura del conto.
Circa il prelievo di importi dal canto non sono stati presi accordi diversi da
quelli che emergono dai documenti di apertura.”
(VI PP 19.09.2011, p. 3, AI 14, _____________).
30.
ACPR 1 ha indicato che
era IM 1 a portarle a casa gli estratti conto “dai quali non vi era mai
motivo di preoccuparsi” (VI PP 19.09.2011, p. 3, AI 14, _____________).
Su consiglio dell’imputato, non avrebbe tenuto gli estratti conto;
IM 1 le avrebbe infatti detto che era rischioso, atteso che il contenzioso con
il figlio maggiore non era ancora chiuso (VI PP 19.09.2011, p. 4, AI 14, _____________).
31.
Dopo l’apertura del
conto, l’AP avrebbe avuto rapporti diretti con la banca unicamente in due
occasioni, e meglio:
"
Dopo l’apertura del conto né io, né mio marito, né mio figlio
abbiamo più avuto rapporti diretti con la banca, fatta eccezione di un incontro
con __________ presso il mio domicilio, in quanto eravamo intenzionati a
rimpatriare il capitale in __________ a seguito dello scudo fiscale del 2003. __________
si è precipitato a casa nostra per convincerci a mantenere il conto inalterato
a __________.
Inoltre nel 2005 mi sono recata in banca, con mio figlio __________ e IM 1,
perché volevo accertarmi di persona sullo stato del conto; preciso che ho avuto
difficoltà ad avere appuntamento. In quell’occasione siamo stati accolti da __________.
Uno dei motivi per i quali abbiamo insistito ad avere l’incontro era dovuto al
notevole incremento del tenore di vita del IM 1 (yacht di lusso, casa in __________,
bella vita in genere) e in ciò si era ravvisto un notevole cambiamento nel suo
profilarsi anche nei nostri confronti.”
(VI PP 19.09.2011, p. 4, AI 14, _____________).
Invitata a spiegare su che base (ritenuta l’asserita assenza di
una procura amministrativa) la banca avrebbe dato a IM 1 informazioni sullo
stato della sua relazione __________, la donna ha risposto:
"
Io pensavo che IM 1 ottenesse queste informazioni dalla banca sul
mio conto sulla base del credito di cui godeva in banca, rispettivamente per il
fatto che mi aveva presentato in banca.
(…) Non mi sono posta la questione, ritenendo normale che IM 1 venisse informato
dalla banca sullo stato del mio conto anche in assenza di un qualsiasi potere
di rappresentanza o di firma sul conto.”
(VI PP 09.04.2013, p. 6, AI 105, _____________).
32.
ACPR 1 ha riferito di
avere effettuato unicamente due prelevamenti dal conto __________, e meglio EUR
170'000.00 nel 2004 e EUR 120'000.00 nel 2005, come risulta dall’allegato doc.
H al suo verbale del 19 settembre 2011:
"
(…) io dal conto ho autorizzato questi due prelievi. Si tratta
degli unici due prelievi effettuati, fatta eccezione di quello fatto una volta
scoperte le malversazioni.
Dalla documentazione bancaria che ho potuto esaminare, è comunque risultato che
gli importi effettivamente addebitati sul mio conto sono superiori da quelli
autorizzati in quei due frangenti. Ad esempio dal DOC. X il 29.04.2005 risulta
un addebito sul mio conto di euro 200'000, mentre invece ne avevo autorizzato
solo euro 120'000.
(…) se non sbaglio il prelievo di euro 170'000 mi è stato consegnato da IM 1 a __________
nel luglio 2004.”
(VI PP 19.09.2011, p. 5, AI 14, _____________).
33.
Sulle modalità dei
prelievi l’AP si è così espressa:
"
Io avevo bisogno gli importi indicati sopra; ho quindi contattato
IM 1 chiedendogli di portarmeli.
(…) non ricordo precisamente se ho firmato una delega a favore di IM 1. Presumo
d’averlo fatto.
(…) mi pare di ricordare che nel frangente del prelievo di euro 120'000 (quindi
nel 2005) io abbia addirittura firmato un foglio in bianco da me consegnato al IM
1.
”
(VI PP 19.09.2011, p. 5, AI 14, _____________).
Tornando sulla questione in un verbale successivo ha dichiarato:
"
(…) io ho effettuato due prelevamenti dal mio conto bancario __________.
In entrambe le occasioni ho consegnato a IM 1 un foglio bianco con la mia firma
apposta in calce, e ciò su sua richiesta. (…) I prelevamenti in questione
erano di € 170'000.00 e € 120'000.00 per l’acquisto della mia casa in __________.
Il periodo era 2004 – 2005.”
(VI PP 09.04.2013, p. 5 e 6, AI 105, _____________).
34.
Dopo avere preso
visione delle deleghe al prelevamento del 30 ottobre 2000 per l’importo di LIT
212'000'000.00, del 6 aprile 2004 per l’importo di EUR 130'000.00, del 26
luglio 2004 per l’importo di EUR 1'500.00, del 25 gennaio 2008 per l’importo di
EUR 61'000.00 e del 25 maggio 2009 per l’importo di EUR 50'500.00, alla domanda
a sapere se avesse apposto lei le firme sulle stesse o quanto meno se avesse
ordinato il prelevamento di queste somme, rispettivamente se avesse ricevuto i
soldi, ACPR 1 ha risposto negativamente, ribadendo di avere effettuato unicamente
i due prelievi di cui già si è detto, posizione che ha mantenuto anche dopo
avere preso atto che secondo la perizia svolta dal __________ (AI 9) per le
firme sulle deleghe ai prelevamenti sopra menzionate non è possibile giungere
alla conclusione che si tratti di falsi, ma esse sono state valutate dal perito
come probabilmente vere, molto probabilmente vere o non determinabili (VI PP
09.04
, p. 8, AI 105, _____________).
35.
ACPR 1 ha quindi
riferito dell’incontro svoltosi a maggio 2005 presso __________ a __________
per avere notizia dello stato degli investimenti, in occasione del quale –
presenti lei, il figlio __________, IM 1 e il funzionario di __________ __________
– le sarebbe stato comunicato che il conto aveva un saldo di EUR 792'000 (stato
al mese di maggio 2005):
"
Confermo che all’incontro mi è stato comunicato che il saldo del
conto, a quel momento, era di euro 792'000. Me lo ricordo perché tenevo un
quadernetto nel quale indicavo le somme che mi riferiva il IM 1. Quando sono
stata in banca, nel 2005, l’importo indicatomi da __________ corrispondeva
all’incirca ai calcoli che avevo fatto.
(…) purtroppo non ho più il quadernetto, perché è stato bruciato; sono stata io
a bruciarlo, all’incirca nel 2007.”
(VI PP 19.09.2011, p. 7, AI 14, _____________).
In occasione di questo incontro, __________ non le avrebbe
mostrato nessun documento e durante l’incontro non le sarebbe stato fatto
firmare nulla (VI PP 19.09.2011, p. 7, AI 14, _____________).
In particolare l’AP ha disconosciuto la sua firma sia sul verbale
di visita del 6 maggio 2005 (allegato doc. 3 al VI PP ACPR 1 19.09.2011, AI 14,
_____________), che sull’accusa di ricezione di 93'460 __________ datata 3
maggio 2005 (allegati plico doc. 2, doc. 3 e doc. 4 al VI PP ACPR 1 09.04.2013,
AI 105, _____________), affermando di non avere visto questi documenti in
occasione del colloquio (VI PP 19.09.2011, p. 7 e 8, AI 14, _____________; VI
PP 09.04.2013, p. 4, AI 105, _____________).
Alla domanda del PP a sapere come mai nel “set giuridico”
di medesima data non è più previsto come procuratore il marito __________, dal
quale si era separata nel 2003, ciò di cui IM 1 era a conoscenza, ACPR 1 ha
risposto:
"
Mai nessuno mi ha chiesto se volevo revocare la procura a mio
marito. Non ricordo di avere firmato alcun documento che revocasse la procura
conferitagli nel 1998. (…)
In realtà non ho mai pensato a formalizzare la revoca della procura. Ribadisco
comunque di non avere sottoscritto i documenti in questione. (…) Non so
spiegarmi chi può averlo fatto e per quale motivo.”
(VI PP 09.04.2013, p. 4, AI 105, _____________).
Va qui annotato che secondo la perizia calligrafica del __________
dell’Istituto di polizia scientifica dell’Università di __________, allestita
su incarico di __________, risulta con alta verosimiglianza che la firma sul
verbale di visita del 6 maggio 2005 è riconducibile alla mano di ACPR 1, così
come risulta che la firma sulla ricevuta titoli datata 3 maggio 2005 è stata
molto probabilmente apposta da lei (AI 9).
36.
ACPR 1 ha riferito che
nel mese di dicembre 2009 avevano iniziato ad insorgere sospetti circa il
comportamento di IM 1 siccome era stato loro riferito che l’imputato aveva
commesso delle malversazioni anche nei confronti di altri clienti e che anche
l’ex moglie di IM 1 aveva riferito di essere al corrente di malversazioni
dell’uomo sul conto __________.
L’AP avrebbe quindi cercato di rintracciare IM 1, il quale però
aveva lasciato il domicilio. Tramite un investigatore privato lo stesso sarebbe
stato trovato alcuni mesi dopo, verso il mese di maggio 2010, a __________. Non
sarebbe però stato possibile parlargli, siccome non rispondeva al telefono, da
cui la denuncia penale in __________ (VI PP 09.04.2013, p. 9, AI 105, _____________).
Nel mese di maggio o giugno 2010 vi sarebbe quindi stato
l’incontro nel quale l’AP avrebbe scoperto che il conto era stato svuotato (VI
PP 09.04.2013, p. 7, AI 105, _____________).
37.
La chiusura della
relazione __________ si sarebbe quindi svolta nel seguente modo:
"
Era il maggio o giugno 2010, in occasione dell’incontro nel quale
ho scoperto che il mio conto era stato svuotato. Io mi aspettavo un saldo di
oltre € 700'000.00 e invece il saldo era di circa € 24'500.00. Ho prelevato €
24'000.00 (con me c’erano mio figlio __________ e un nostro amico, e dunque
potevamo passare la frontiera con questa somma), lasciando sul conto solo €
500.00
In seguito ci ha pensato mio figlio __________ a chiudere la relazione,
nel corso del 2012, con il funzionario __________. Ha ritirato __________ il
saldo a contanti. Gli avevo consegnato una delega scritta a mano per
l’estinzione del conto.”
(VI PP 09.04.2013, p. 7, AI 105, _____________).
A questo proposito va detto che agli atti vi è una lettera datata
4.
giugno 2014, apparentemente firmata da ACPR 1, con la quale la donna dà
ordine a __________ di chiudere la relazione __________ e di trapassare la
totalità delle parti _______ a favore di un conto intestato a __________
(allegato doc. 7 al VI PP ACPR 1 09.04.2013, AI 105, _____________).
L’AP ha dichiarato di non ricordare di avere firmato questo
documento, di non avere mai sentito parlare di parti __________e di non
avere chiesto di versare o trapassare alcunché a favore della __________,
ribadendo di essere certa di essere uscita dalla banca con del contante, e
meglio i citati EUR 24'000.00, sicura che sul conto non vi fossero azioni o
altri titoli (VI PP 09.04.2013, p. 7, AI 105, _____________).
2) Le dichiarazioni del
figlio dell’AP __________
38.
__________, assunto a
verbale la prima volta il 1. dicembre 2011, ha dichiarato di avere avuto
rapporti con la banca __________ unicamente al momento dell’apertura e della
chiusura della relazione __________, oltre ad un incontro svoltosi in banca nel
corso del 2004/2005, in occasione del quale lui e la madre si sarebbero
incontrati con il dipendente della banca __________ (VI PP 01.12.2011, p. 2, AI
35, ___________).
Per il resto, gli sarebbe capitato di incontrare IM 1 – descritto
come “un amico di famiglia, che abitava vicino a mia madre, e che
frequentava la stazione di servizio di famiglia, dove lavoravo” – quando si
recava al domicilio della madre per portarle la documentazione bancaria (VI PP
01.12
, p. 2, AI 35, ___________).
__________ ha riferito che, “Stando a quando diceva IM 1 sembrava
che la relazione __________ andasse bene rispettivamente che non ci fossero
perdite o problemi di sorta” e che l’imputato, per suffragare le sue
asserzioni, presentava alla madre degli estratti che non riportavano alcuna
intestazione bancaria (VI PP 01.12.2011, p. 3, AI 35, ___________).
39.
Anche __________, come
la madre, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di __________
solo successivamente all’insorgere della controversia legata alla relazione __________,
e quindi nel 2010, quando avrebbe scoperto che __________ lavorava per questa
società. __________ avrebbe incontrato quest’ultimo in un’unica occasione –
eccezion fatta per gli incontri del 1998, in occasione dell’apertura della
relazione, e del 2010 – contestualmente ad uno scudo fiscale. All’incontro,
svoltosi presso il domicilio della madre, sarebbe stato presente anche IM 1.
Entrambi avrebbero sconsigliato vivamente di fare capo allo scudo (VI PP
01.12
, p. 3, AI 35, ___________).
__________ ha mantenuto la sua versione anche dopo avere avuto
modo di prendere visione dello scritto del 4 giugno 2010, recante la firma di ACPR
1, con il quale la stessa dava ordine a __________ di chiudere la relazione __________
e versare il saldo residuo a favore di un conto intestato a __________
(allegato doc. 1 al VI PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________),
affermando che la firma della madre sulla lettera sembrerebbe “grossolanamente
falsificata” (VI PP 01.12.2011, p. 4, AI 35, ___________).
40.
Quanto all’incontro
del 6 maggio 2005 con __________, anche __________ ha affermato di non avere
firmato nulla quel giorno ed in particolare la “Scheda di firma (persona
fisica)” (allegato doc. 2 al VI PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________),
riconoscendo comunque che “la firma sembra essere la mia” (VI PP
01.12
, p. 4, AI 35, ___________).
Dopo avere preso visione del verbale di visita del 6 maggio 2005
(allegato doc. 3 al VI PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________),
l’imputato ha affermato di non ricordare se la madre avesse firmato questo
verbale e neppure se il patrimonio indicato nel verbale corrisponde a quello
che era stato loro comunicato oralmente da __________, rilevando che la cifra
indicata nel verbale di visita sarebbe irrisoria rispetto a quanto era stato
versato sul conto (VI PP 01.12.2011, p. 4, AI 35, ___________).
41.
__________ ha
confermato che la madre avrebbe effettuato unicamente due prelevamenti dalla
relazione __________, mentre lui non avrebbe mai effettuato alcun prelevamento,
né presentandosi in banca, né consegnando a qualcuno una delega per il
prelievo, e non avrebbe mai ricevuto del denaro da IM 1 (VI PP 01.12.2011, p. 4
e 5, AI 35, ___________; VI PP 09.04.2013, p. 2, AI 106, ___________).
42.
Dopo avere preso
visione delle deleghe per il prelevamento del 26 settembre 2002 per Euro
20'000.00 e del 25 maggio 2009 per Euro 50'500.00 (allegati doc. 4 e 5 al VI PP
__________ 01.12.2011, AI 35, ___________), recanti la sua firma, __________ ha
preteso che la firma sulla delega datata 26 settembre 2002 non sarebbe la sua,
mentre quella sulla delega del 25 maggio 2009 assomiglierebbe alla sua,
escludendo comunque di averla firmata, in quanto non avrebbe mai autorizzato
alcun prelievo, così come non avrebbe mai firmato fogli in bianco (VI PP 01.12.2011,
p. 5, AI 35, ___________; VI PP 09.04.2013, p. 3, AI 106, ___________).
__________ ha riferito che nel 2010, una volta scoperte le
malversazioni sul conto __________, avrebbe contattato __________, il quale gli
avrebbe proposto un incontro. Si sarebbero quindi trovati in un bar a __________.
Durante quest’incontro, dopo che aveva chiesto a __________ il rimborso dei
soldi della madre, quest’ultimo gli avrebbe offerto EUR 100'000.00 per “concludere
l’intera questione” (VI PP 01.12.2011, p. 6, AI 35, ___________).
43.
Il figlio dell’AP ACPR
1.
ha inizialmente affermato che il conto __________ sarebbe quindi stato chiuso
dalla madre nel 2010, in occasione di un incontro in banca a __________, nel
momento in cui avevano avuto la conferma che il conto era stato praticamente
svuotato.
Dopo avere preso atto delle dichiarazioni della madre, __________
ha però ricordato che la stessa, nel 2010, aveva deciso “di lasciare il
conto aperto con pochi soldi, anche per tenere un rapporto con la banca”,
dopodiché, nel 2012, gli avrebbe dato procura per chiudere la relazione. Si
sarebbe quindi recato in banca, servito da __________, al quale avrebbe
consegnato la procura rilasciata dalla madre per la chiusura del conto. Una
volta chiuso il conto, avrebbe ritirato il saldo (VI PP 09.04.2013, p. 2 e 3,
AI 106, ___________).
3) La versione dell’imputato
IM 1
44.
IM 1 è stato
interrogato per la prima volta il 21 maggio 2012 dal Magistrato inquirente.
Invitato a prendere posizione sulle accuse rivoltegli da ACPR 1, ha esposto la
sua versione dei fatti, e meglio:
"
Ho conosciuto la famiglia __________, ed in particolare la
signora ACPR 1, per il tramite della mia ex moglie __________, che era da tempo
sua amica. Io ero promotore finanziario e mi è stato chiesto di proporre alcuni
investimenti, cosa che ho fatto. La signora ACPR 1 aveva inoltre l’esigenza di
mettere alcuni fondi “al sicuro”, e ciò con particolare riferimento ad una
diatriba che aveva con uno dei suoi figli. L’ho dunque introdotta in una banca
svizzera con la quale collaboravo, la __________ di __________, nella persona
di __________. All’incontro hanno partecipato la signora ACPR 1, il marito e il
figlio __________. Io non ho partecipato a questo incontro. Ho saputo in
seguito che era stata aperta una relazione che sarebbe stata alimentata con
apporti a contanti, secondo modalità concordate tra ACPR 1 e __________.
(…) a me non sono mai stati consegnati contanti da ACPR 1 o suoi parenti, per
versamenti da effettuarsi sulla relazione presso __________ o presso __________
(…). I contanti hanno sempre seguito delle vie decise tra la cliente e la
banca, rispettivamente __________. Tengo a precisare che, contrariamente a
quanto asserito dalla controparte, il nostro rapporto non era di amicizia, ma
solo professionale. Ella aveva invece un rapporto di amicizia con la mia ex
moglie. Al momento dell’approvvigionamento della relazione aperta presso __________,
che ho poi saputo chiamarsi __________, la nostra conoscenza era ancora molto
fresca e dunque non erano certamente dati i presupposti per una consegna di
contanti direttamente a me. Preciso inoltre che, considerata la mia professione
in __________, non avrei accettato contanti, rinviando la cliente ad appositi
canali.
(…) non ho mai saputo l’ammontare globale delle entrate su questo conto.
(…) non mi sono mai occupato in alcun modo della gestione di questi averi. Non
mi è mai stato chiesto di farlo. Sapevo, in quanto dettomi da ACPR 1, che
avevano dato mandato di gestione alla banca, per una gestione conservativa.
In seguito all’apertura della relazione __________, la signora ACPR 1 si è
rivolta a me in alcune circostanze al fine di farle pervenire dei fondi di
provenienza dalla relazione __________. In pratica, la signora ACPR 1 mi
anticipata telefonicamente l’esigenza di una certa cifra e le motivazioni. Mi
trasmetteva quindi in busta chiusa l’ordine di prelevamento che io giravo senza
neppure aprire la busta alla banca. Nel frattempo anticipavo telefonicamente al
signor __________ la richiesta della cliente, in modo che fosse preparato
all’arrivo dell’ordine scritto.
(…) ho svolto questo servizio per la signora ACPR 1 numerose volte
dall’apertura della relazione, di certo più di dieci.
(…) io non ho mai aperto le buste ricevute dalla signora ACPR 1. Non ho dunque
mai verificato di persona il loro contenuto. Presumevo contenessero l’ordine
anticipatomi telefonicamente.
(…) non avevo alcuna indicazione riguardo eventuali accordi tra la signora ACPR
1.
e __________ circa la forma e il contenuto dell’ordine scritto che ella
doveva trasmettergli per ottenere il denaro desiderato. Non sapevo quindi
neppure se l’ordine era firmato “in bianco” oppure se definito nei dettagli.
(…) svolgevo questo servizio di trasmissione delle buste per fare un piacere a __________
e alla signora ACPR 1: io disponevo dell’indirizzo privato di e potevo dunque
inviare una busta direttamente a questo indirizzo. non voleva per contro che il
suo indirizzo fosse dato ai clienti. La signora ACPR 1 non voleva spedire una
lettera direttamente in banca. Il mio intervento permetteva dunque la
spedizione della busta direttamente all’indirizzo provato di.”
(VI PP 21.05.2012, p. 2 e 3, AI 50, ___________).
45.
Con specifico
riferimento ai suoi rapporti con l’AP, l’imputato ha tenuto a precisare:
"
(…) i miei rapporti con la signora ACPR 1 erano prettamente
professionali. Riguardavano prevalentemente la mia attività di promotore
finanziario in __________, nel senso che circa ogni tre – quattro mesi ci
incontravamo e io gli proponevo degli investimenti per il suo patrimonio in __________
e commentavo con lei il rendiconto che aveva ricevuto dalla banca. Avevamo poi
i contatti descritti nel presente verbale. Non abbiamo mai avuto alcun tipo di
frequentazione extra professionale. Ricordo invece che la mia ex moglie era una
sua amica di famiglia e dunque si frequentavano. Visto che il nostro rapporto
professionale è durato circa dieci anni, ci saremmo incontrati una quarantina
di volte.
(…) gli incontri sopra descritti avvenivano prevalentemente a casa della
signora ACPR 1. Occasionalmente si è recata nel mio ufficio di __________.”
(VI PP 21.05.2012, p. 8, AI 50, ___________).
Interrogato a sapere come l’AP ricevesse il denaro, l’imputato ha
dichiarato:
"
(…) i fondi richiesti dalla signora ACPR 1 le venivano fatti pervenire
direttamente da __________, utilizzando canali a lui noti. In nessuna occasione
__________ ha consegnato a me dei soldi affinché io li consegnassi alla signora
ACPR 1. In nessuna occasione mi sono recato rettamente in banca con procure o
ordini della signora ACPR 1 per ritirare dei fondi dalla relazione __________.”
(VI PP 21.05.2012, p. 3, AI 50, ___________).
IM 1 ha poi aggiunto:
"
(…) la signora ACPR 1 non si è mai lamentata con me circa la
mancata ricezione dei fondi richiesti a __________. Esplicitamente non mi ha
mai confermato di averli ricevuti, ma discutendo mi confermava che aveva
effettuato l’acquisto o la spesa che mi aveva indicato all’origine della
richiesta di prelevamento. Ho dunque sempre ritenuto che avesse ricevuto i
soldi richiesti.”
(VI PP 21.05.2012, p. 4, AI 50, ___________).
46.
Rispondendo ad una
domanda del suo difensore, l’imputato ha riferito che il suo rapporto con __________
si limitava al suo ruolo di segnalatore, per il quale avrebbe percepito una
commissione in base a quanto apportato, precisando che la banca non gli avrebbe
mai chiesto l’autorizzazione per indicare a terzi il suo ruolo di introduttore
di clienti, di non avere mai ricevuto soldi a titolo personale da __________ e
di non essere stato a conoscenza delle modalità di gestione patrimoniale messe
in atto dalla banca e da __________, sia in generale che in particolare sulla
relazione __________. Con __________, inoltre, non avrebbe avuto un rapporto
analogo a quello che aveva avuto con __________; dopo il passaggio della
gestione a __________, infatti, non avrebbe più percepito commissioni (VI PP
21.05
, p. 7, AI 50, ___________).
47.
Dopo avere preso
visione della procura amministrativa rilasciata a suo favore al momento
dell’apertura della relazione __________ (allegato doc. 5 al VI PP IM 1
21.05
, AI 50, ___________), l’imputato ha affermato di ricordare che gli
era stata data la procura in oggetto, siccome __________ gli avrebbe detto che
in questo modo sarebbe stato possibile dargli indicazioni relative allo stato
del conto, ciò che però, di fatto, non sarebbe mai avvenuto (VI PP 21.05.2012,
p. 8, AI 50, ___________).
48.
L’imputato ha
dichiarato di non avere mai presentato alla cliente ACPR 1 situazioni
patrimoniali riferite alla relazione __________, non avendo mai avuto accesso a
questa circostanza, che non lo riguardava; non si sarebbe occupato lui della
gestione del conto e non sarebbe stato in alcun modo coinvolto (VI PP
21.05
, p. 5, AI 50, ___________).
Egli ha pure negato che ACPR 1 o suo figlio gli avessero
comunicato l’intenzione di recarsi in banca per verificare il saldo del conto
(VI PP 21.05.2012, p. 5, AI 50, ___________).
49.
Dopo avere avuto modo
di prendere visione dell’ordine di prelevamento del 28 marzo 2001 riportante la
frase “voglia per cortesia consegnare al signor IM 1 la somma di ITL
50'000'000.-- (cinquantamilioni) addebitando il mio conto corrente”, nonché la
fiche di cassa riguardante il prelevamento di questo importo (allegati doc. 1 e
2.
al VI PP IM 1 21.05.2012, AI 50, ___________), recante la sua firma,
richiesto di prendere posizione, l’imputato si è avvalso della facoltà di non
rispondere (VI PP 21.05.2012, p. 6, AI 50, ___________), ciò che ha fatto anche
dopo avere preso visione dei documenti relativi ad altri 4 prelevamenti, e
meglio quelli del 23 maggio 2000 per ITL 60'000'000.00, del 26 giugno 2000 per
ITL 10'000'000.00, del 26 settembre 2002 per EUR 20'050.00 e del 27 marzo 2006
per EUR 30'500.00 (allegato plico doc. 3 al VI PP IM 1 21.05.2012, AI 50, ___________),
per i quali la delega è stata fatta a suo favore e la ricevuta reca la sua
firma (VI PP 21.05.2012, p. 7, AI 50, ___________).
Oltre a ciò, dagli atti emerge che in 2 ulteriori occasioni – e
meglio il 30 ottobre 2000 per ITL 212'000'000.00 e l’11 ottobre 2001 per ITL
21'000'000.00 – la delega per prelevare dalla relazione __________ è stata data
al latore della stessa e sulla ricevuta di cassa figura la firma di __________,
ex moglie dell’imputato (allegato plico doc. 4 al VI PP IM 1 21.05.2012, AI 50,
___________).
Preso atto di questa ulteriore circostanza, l’imputato ha
affermato:
"
Ho saputo dell’esistenza di questi documenti nell’ambito della
causa civile __________. Prima li ignoravo. (…) all’epoca vivevo ancora con la
signora __________, che all’epoca era ancora mia moglie. (…) mia moglie non mi
ha mai detto di essersi recata in Svizzera per prelevare dei soldi per ACPR 1.”
(VI PP 21.05.2012, p. 7, AI 50, ___________).
50.
In fine, dopo avere
avuto modo di prendere visione della documentazione riguardante tutti i
prelevamenti effettuati sulla relazione __________ e contestati dalla titolare,
e meglio i prelevamenti del 27 luglio 1999 di LIT 50'500'000.00 con
beneficiario IM 1, del 23 maggio 2000 di LIT 60'000'000.00 con beneficiario IM
1, del 26 giugno 2000 di LIT 10'000'000.00 con beneficiario IM 1, del 30
ottobre 2000 di LIT 212'000'000.00 con beneficiario il portatore della delega,
del 28 marzo 2001 di LIT 50'000'000.00 con beneficiario IM 1, dell’11 ottobre
2001.
di LIT 20'000'000.00 con beneficiaria __________, del 18 giugno 2002 di
EUR 45'810.00 con beneficiario il portatore di delega, del 26 settembre 2002 di
EUR 20'000.00 con beneficiario IM 1, del 19 marzo 2003 di EUR 15'000.00 con
beneficiario __________, del 26 giugno 2003 di EUR 20'500.00 con beneficiari __________
e/o __________, del 24 settembre 2003 di Euro 25'000.00 con beneficiario __________,
del 2 giugno 2004 di EUR 40'000.00 con beneficiario __________, del 26 luglio
2004.
di EUR 1'500.00 con beneficiario __________, del 26 luglio 2004 di EUR
134'000.00 con beneficiaria __________, del 27 marzo 2006 di EUR 30'500.00 con
beneficiario IM 1, del 5 luglio 2006 di EUR 134'000.00 con beneficiaria __________
(__________), del 25 gennaio 2008 di EUR 61'000.00 con beneficiari __________
e/o __________ e del 25 maggio 2009 di EUR 50'500.00 con beneficiari __________
e/o __________ (allegato plico doc. 6 al VI PP IM 1 21.05.2012, AI 50, ___________),
richiesto nuovamente di prendere posizione in merito alle accuse mossegli da ACPR
1, l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere (VI PP 21.05.2012,
p. 8, AI 50, ___________).
51.
Secondo la perizia
svolta dal Dr. __________ dell’Istituto di polizia scientifica dell’Università
di __________ (AI 9, ___________), sono risultate essere state falsificate le
firme di ACPR 1 sulle seguenti procure per il prelevamento:
- delega al prelevamento al
portatore di data 30 ottobre 2000, per l'importo di ITL 212'000'000.00 (pari a
circa Euro 109'000.00);
- delega al prelevamento a
favore di IM 1 di data 28 marzo 2001, per l'importo di ITL 50'000'000.00 (pari
a circa Euro 25'800.00);
- delega al prelevamento a
favore di __________ di data 11 ottobre 2001, per l'importo di ITL
21'000'000.00 (pari a circa Euro 10'845.00);
- delega al portatore di
data 18 giugno 2002, per l'importo di EUR 45'810.00;
- delega al prelevamento a
favore di __________ di data 10 marzo 2003, per l'importo di EUR 15'150.00;
- delega al prelevamento a
favore di __________ e/o __________ di data 26 giugno 2003, per l'importo di
EUR 20'500.00;
- delega al prelevamento a
favore di __________ di data 24 settembre 2003, per l'importo di EUR 25'500.00;
- delega al prelevamento a
favore di __________, dipendente della fiduciaria __________ SA, __________, di
data 2 giugno 2004, per l'importo di EUR 40'400.00;
- delega al prelevamento a
favore di __________ del certificato azionario rappresentante 93'460 parti del
fondo __________ n. di valore 659'515 del 15 settembre 2005;
- delega al prelevamento a
favore di IM 1 di data 27 marzo 2006, per l'importo di EUR 30'500.00;
- delega al prelevamento a
favore della fiduciaria __________ di data 5 luglio 2006, per l'importo di EUR
134'000.00 (allegato plico doc. 1 al VI PP IM 1 23.11.2012, AI 78, ___________).
52.
Per quanto attiene ai
prelevamenti, dalle fiches di cassa risulta che i soldi sarebbero stati
prelevati dalle seguenti persone:
- IM 1: i prelevamenti del 28 marzo
2001.
di ITL 50'000'000.00, del 26 settembre 2002 di EUR 20'000.00 e del 27
marzo 2006 di EUR 30'500.00;
- __________: i prelevamenti
del 30 ottobre 2012 di ITL 212'000'000.00 e dell’11 ottobre 2001 di EUR
21'000.00;
- __________: i prelevamenti
del 18 giugno 2012 di EUR 45'810.00, del 10 marzo 2003 di EUR 15'150.00, del 26
giugno 2003 di EUR 20'500.00 e del 5 luglio 2006 di EUR 134'000.00;
- __________, __________ e/o
__________, dipendenti di __________: i prelevamenti del 24 settembre 2003 di
EUR 25'000.00, del 2 giugno 2004 di EUR 40'000.00, del 26 luglio 2004 di EUR
1'500.00 e del 25 gennaio 2008 di EUR 61'000.00 (allegato plico doc. 1 al VI PP
IM 1 23.11.2012, AI 78, ___________).
Dopo avere preso visione di questa documentazione IM 1 ha ribadito
di non avere falsificato la firma della titolare sulle procure (VI PP
23.11
, p. 3, AI 78, ___________).
Alla domanda a sapere se avesse effettuato i prelevamenti sopra
menzionati, l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere (VI PP
23.11
, p. 3, AI 78, ___________).
53.
Stando alle
dichiarazioni dell’imputato, i soldi prelevati con le citate procure sarebbero
andati alla famiglia di ACPR 1 (VI PP 23.11.2012, p. 4, AI 78, ___________).
IM 1 ha peraltro precisato di non avere mai assistito alla
consegna di denaro da parte di __________ o di altre persone riconducibili a __________
o alla __________ a ACPR 1 o a persone a lei riconducibili (VI PP 21.05.2012,
p. 4, AI 50, ___________), fatta salva un’unica eccezione, e meglio:
"
(…) nel 2009 la signora ACPR 1 mi telefonò e mi indicò che vi era
urgenza di ottenere una certa cifra. (…) l’importo non mi venne indicato. Per
velocizzare il prelevamento telefonai a __________ e ci accordammo per un
incontro in __________, in provincia di __________, nei pressi di un centro
commerciale. Io accompagnai in auto __________, che era stato delegato dalla
madre per ritirare questa somma. Ci incontrammo con __________. Io rimasi in
auto e non partecipai al loro incontro, che si svolse all’esterno della mia
auto. Sentii che appoggiarono qualche cosa sulla capotte e presumo che abbiano
firmato qualche documento. Risalito in auto, __________ mi disse “che era tutto
a posto”. (…) esplicitamente non mi disse di avere ricevuto i soldi, ma era
assolutamente evidente, in quanto mi era stato indicato come il motivo
dell’incontro. Confermo che non sapevo quanto avesse ricevuto, in quanto
nessuno mi aveva comunicato questo dettaglio. L’ho scoperto solo nell’ambito
della causa civile inoltrata nei miei confronti in __________. Mi pare di
ricordare trattarsi di € 50'000.00 (…) non ricordo per quale motivo la signora ACPR
1.
necessitasse di questi fondi, né perché vi fosse così tanta urgenza. Non ne
sono certo, ma mi sembra di ricordare che fosse per acquistare rapidamente dei
macchinari che erano stati sottratti dalla loro attività commerciale.”
(VI PP 21.05.2012, p. 4, AI 50, ___________).
54.
Le citate
dichiarazioni di IM 1, sono state fermamente contestate dall’AP:
"
Contesto le dichiarazioni di IM 1. Io non ho mai chiesto di
consegnare dei soldi a mio figlio __________.
Che io sappia, c’è stato un incontro tra mio figlio e __________ nel 2010, in
__________, nel corso del quale __________ ha detto a mio figlio una frase del
tipo “se proprio hai bisogno, cercherò di farti avere € 100'000.00”. Convengo
con il PP che a quel punto l’ammanco doveva già essere stato scoperto. Da
quanto riportatomi da mio figlio __________, non era ben chiaro a che titolo
sarebbero stati dati questi soldi, ma si poteva interpretare che fossero per
liquidare l’intera vicenda o per ritardare una denuncia da parte nostra. In
ogni caso ho detto a mio figlio che non volevamo € 100'000.00, ma tutti i
nostri soldi. __________ aveva già risposto così a __________.”
(VI PP 09.04.2013, p. 8, AI 105, ___________).
Interrogato a sapere se, confrontato con la richiesta urgente di
prelevamento, si fosse posto il problema della formalizzazione scritta di tale
richiesta, che normalmente veniva da lui trasmessa via posta, IM 1 è parso
rammentare con più precisione lo svolgimento dei fatti, affermando che:
"
L’urgenza era tale che non vi era il tempo per procedere come al
solito, con l’invio dell’ordine per posta. __________ mi disse che avrebbe
anticipato la somma richiesta attingendo a fondi di __________, sistemando poi
la questione dell’ordine di prelevamento sulla relazione __________ al momento
dell’incontro con __________.”
(VI PP 21.05.2012, p. 5, AI 50, ___________).
4) Le dichiarazioni di __________
55.
Come già si è detto,
con notizia di reato del 31 maggio 2010 __________, membro della direzione
della società di gestione patrimoniale __________ di __________, già direttore
dell’allora __________ di __________ (oggi __________), succursale di __________,
per voce del suo rappresentante avv. __________, ha informato il Ministero
Pubblico di malversazioni che sarebbero state commesse da __________ in danno
di alcuni clienti, nel frattempo diventati pure clienti di __________, parte
delle quali commesse in territorio svizzero (AI 1, _____________).
56.
Con scritto del 1.
giugno 2010 __________ ha voluto precisare i fatti oggetto di segnalazione (AI
2, _____________).
In sostanza, ha riferito che nel corso dell’esperienza
professionale vissuta presso l’allora __________, avrebbe allacciato un
contatto professionale con IM 1, il quale avrebbe introdotto alla banca,
tramite di lui, circa una ventina di clienti. I contatti con questi clienti
introdotti sarebbero poi evoluti a dipendenza delle singole esigenze e
personalità. Qualche cliente si sarebbe staccato del tutto da IM 1,
identificando nella banca e in __________ gli unici punti di contatto
pertinenti, mentre qualcuno avrebbe continuato a fare capo a IM 1, pur
continuando a recarsi sporadicamente in banca. Alcuni clienti, in fine, 5 o 6,
dopo l’apertura delle relazioni, non si sarebbero più fatti vedere, delegando IM
1.
per ogni tipo di contatto e/o esigenza. In questi casi IM 1 sarebbe stato il
destinatario di tutta la rendicontazione necessaria, così come la persona a cui
venivano fatti pervenire i contanti che i clienti desideravano ritirare dai
loro conti. Per queste specifiche esigenze, generalmente, IM 1 si sarebbe
presentato in banca con un documento presentante la firma del cliente,
compilato in base alle indicazioni verbali.
57.
Questi rapporti
sarebbero continuati anche dopo il passaggio di __________ alla __________, che
sarebbe diventata gestore patrimoniale esterno di quegli stessi clienti
presentati da IM 1 a __________, nel frattempo diventata __________, rimasta
banca depositaria presso la quale erano aperti i conti.
Sennonché, verso la fine del mese di novembre 2009, si sarebbe
manifestato a __________, per la prima volta dall’apertura della relazione, il
cliente titolare della relazione cifrata denominata __________, aperta presso __________.
Questi avrebbe voluto recarsi in banca per verificare la sua posizione. __________
sarebbe tuttavia stato assente da __________, motivo per cui gli avrebbe
consigliato di presentarsi direttamente in banca, chiedendo di poter prendere
conoscenza diretta della documentazione relativa alla movimentazione e alla
gestione effettuata, ciò che il cliente avrebbe fatto, scoprendo che la
situazione patrimoniale si presentava ben diversa da quella riferitagli per
anni da IM 1.
__________, a questo punto, avrebbe raccolto la documentazione
degli ultimi 10 anni e gliel’avrebbe portata, onde poterla esaminare con
maggiore tranquillità.
Il cliente avrebbe dichiarato che alcuni dei prelevamenti
effettuati dal suo conto erano abusivi in quanto da lui mai ordinati e sarebbe
pure emerso che le situazioni patrimoniali presentategli da IM 1 erano
falsificate, circostanza questa peraltro espressamente riconosciuta da IM 1, in
occasione di un incontro svoltosi al domicilio del cliente a inizio gennaio
2010.
In occasione di un secondo incontro risalente a febbraio 2010,
alla presenza di un collega di __________, __________ avrebbe avuto modo di
vedere i fogli forniti da IM 1 al cliente, da cui risultavano dati falsi.
58.
Un caso analogo,
quello del cliente titolare della relazione cifrata denominata __________, si
sarebbe inoltre manifestato attorno a metà aprile 2010.
Anche in questo caso, il cliente (tramite il figlio, procuratore
generale sulla relazione) avrebbe contestato alcune delle operazioni di
prelievo effettuate dal conto, addebitando quindi a IM 1 appropriazioni
indebite.
A detta dei due clienti di cui si è riferito, IM 1 avrebbe inoltre
commesso irregolarità anche in relazione ai loro averi __________, per la
gestione (in senso lato) dei quali era pure delegato.
59.
Il teste è quindi
stato sentito una prima volta il 2 luglio 2010.
In tale occasione – dopo avere confermato quanto esposto negli
scritti del 31 maggio e 1. giugno 2010 del suo patrocinatore – egli ha reso le
seguenti dichiarazioni:
"
IM 1 è un promotore finanziario __________ che mi aveva portato
dei clienti __________ (una quindicina) agli inizi degli anni ’90, quando
lavoravo ancora presso la __________ (allora __________). Alcuni di questi
clienti sono poi diventati clienti di __________. Per 6 di questi clienti egli
gestiva tutti i rapporti con me, nel senso che io non avevo rapporti diretti col
cliente, ma sempre per il suo tramite. Egli riceveva dunque i rendiconti quando
me li richiedeva (in media direi almeno annualmente) ed effettuava dei
prelevamenti per i clienti, riferendomi a voce le richieste dei clienti e
consegnandomi un foglio firmato in bianco dal cliente, che poi io, inizialmente
quando lavoravo ancora alle dipendenze della banca ed in seguito nella mia
veste di gestore esterno, facevo compilare dalla mia segretaria secondo le
esigenze del cliente espostemi da IM 1. (…)
Nel novembre 2009 ho scoperto, con le modalità descritte nello scritto
01.06.2010
del mio avvocato, che il cliente (omissis) contestava dei
prelevamenti effettuati sul suo conto da parte di IM 1. Poi, nell’aprile 2010,
sono emerse delle situazioni analoghe, in relazione al cliente __________.
(…) i conti bancari presso __________ riferibili a persone per le quali IM 1
era il referente sono i seguenti:
(omissis)
Si tratta di persone vicine a IM 1. Come detto li aveva presentati lui alla
banca all’inizio degli anni ’90. (…) Salvo rarissime eccezioni, posso dire di
avere incontrato questi clienti esclusivamente all’inizio del rapporto. Nel
seguito ha sempre fatto tutto IM 1.
(…) IM 1, formalmente, non ha mai avuto alcun titolo, né presso la banca, dove
non era né procuratore né null’altro, né presso __________, dove formalmente
non figurava nel contratto di gestione patrimoniale.
(…) per tutti questi clienti, dai miei ricordi, si era stabilito sin
dall’inizio del rapporto che sarebbe stato IM 1 a provvedere per i loro eventuali
bisogni di liquidità. Ricordo che avevo spiegato ai clienti, durante l’incontro
di apertura della relazione, che, per le loro esigenze di prelevamenti,
avrebbero anche potuto incaricare IM 1, consegnandogli un foglio firmato in
bianco che poi sarebbe stato compilato in banca, secondo le loro istruzioni, da
noi ricevute per il tramite di IM 1. In soldi prelevati sarebbero dunque stati
consegnati a IM 1 che li avrebbe rimessi al cliente.
Voglio precisare che è comune che i clienti non vengano contattati direttamente
dalla banca o dal gestore esterno per discutere la loro posizione, se non a
fronte di loro specifiche richieste o istruzioni. Questo per motivi di
confidenzialità. Nei casi specifici, la presenza di IM 1 creava la situazione
ideale per un contatto con il cliente. Nel corso degli incontri con i clienti
io ho capito che i clienti stessi desideravano questo tipo di intermediazione.
I clienti apparivano e si dicevano nelle mani di IM 1, persona della quale
avevano piena fiducia.
(…) io sapevo che questi clienti facevano piena fiducia e avevano uno stretto
legale con IM 1 a seguito dell’incontro iniziale avuto con loro, delle visite
che nei primi tempi ho fatto presso le loro abitazioni e per il tramite di IM 1,
che nel corso degli anni mi teneva informato sull’evoluzione della situazione
dei clienti. In particolare, posso riferire che (…) Con __________ avevano
acquistato delle case di vacanza assieme (ognuna la sua, ma vicini) in __________.
(…).
(…) le eventuali malversazioni che IM 1 potrebbe avere commesso sarebbero
riconducibili a dei prelevamenti da lui effettuati con le usuali modalità,
sopradescritte, ma non a favore dei clienti. In sostanza da quanto mi è dato a
sapere, i clienti (omissis), __________ e (omissis) disconoscono alcuni prelevamenti.
(…) una parte dei prelevamenti effettuati nel corso degli anni sempre con le
stesse modalità non vengono contestati dai clienti. Questo ad ulteriore
conferma che la prassi instaurata era conosciuta, condivisa ed utilizzata dai
clienti. E meglio: IM 1 si presentava da me con un foglio firmato in bianco dal
cliente di turno, mi indicava a voce le necessità di prelievo del cliente, io
facevo compilare il foglio secondo queste istruzioni, il foglio veniva
consegnato alla banca e quindi i fondi, con varie modalità, venivano consegnati
al IM 1, che avrebbe infine dovuto consegnarli ai clienti.
(…) questo modo di procedere instaurato con questi clienti di IM 1, debitamente
contestualizzato con i rapporti intrattenuti con i clienti __________, non presentava
a priori problemi o dubbi. Tutte le premesse erano favorevoli. Lui era ed è un
professionista del settore e i clienti aveva dimostrato piena fiducia in lui.
Sull’arco di vent’anni non si è mai presentata alcuna situazione problematica
con IM 1, che eventualmente potesse far sospettare un suo agire scorretto. Gli
importi in questione, inoltre, non erano tali, se calcolati in proporzione alla
massa gestita dalla banca e/o da __________, da destare particolare allarmi o
misure di controllo. I prelevamenti su questi conti erano inoltre molto
limitati, nell’ordine di 1-2 volte all’anno, ed erano assolutamente compatibili
con una normale necessità dei clienti. Osservo inoltre che IM 1 mi riferiva
sempre in modo compiuto sulle ragioni del prelievo. Questa prassi era
conosciuta e condivisa sia in banca che in __________. In certe occasioni,
quando io ero assente, è stata applicata pure da miei colleghi. Da quanto ne so
e da quanto ho potuto ricostruire, IM 1 mi ha inoltre sempre avvertito
preventivamente dei prelievi che doveva effettuare a favore dei clienti, e ciò
nonostante il fatto che disponesse già degli ordini firmati in bianco. Anche
questa circostanza era per me senz’altro rassicurante circa la correttezza
dell’agire del IM 1.
(…) viste le modalità di rapporto instaurate e consolidate, nonché l’usuale
discrezione utilizzata in questo tipo di relazioni e la fiducia risposta in IM
1, ritengo assolutamente consono alle circostanze il fatto di non aver
sistematicamente contattato direttamente il cliente per avere conferma della
sua necessità di contanti manifestatami da IM 1 nelle varie occasioni
presentatesi. Ripeto che non è usuale contattare spontaneamente dei clienti in __________.”
(VI PP 02.07.2010, p. 1-4, AI 4, _____________).
60.
Interrogato nuovamente
l’8 novembre 2011, questa volta in veste di persona informata sui fatti, __________
ha riferito che le modalità di prelevamento indicate nel precedente verbale
erano state adottate anche per il conto __________, e meglio:
"
(…) mi venivano consegnati fogli in bianco con la firma di ACPR 1
che veniva in seguito compilato in base alle istruzioni di IM 1 presso __________
e poi presso __________. Preciso che le deleghe al prelevamento venivano
compilate a macchina.
(…) le deleghe in bianco le ha sempre consegnate IM 1 che ci comunicava pure
l’importo da prelevare.
(…) nel periodo in cui la relazione __________ veniva gestita in __________ le
deleghe bianco venivano consegnate a me, che le facevo compilare, in seguito le
consegnavo all’ufficio preposto per il controllo firme.
(…) io non ho mai controllato personalmente le firme, né ho mai contattato la
cliente per accertarmi che quanto mi riferiva IM 1 corrispondesse alla sua
volontà. Preciso che non avuto dubbi rispettivamente sentito l’esigenza di
procedere a dei controlli di quanto dichiarava IM 1.
(…) questo possibilità era stata definita con tutti i clienti di __________
facenti capo a IM 1. Pertanto ritengo che sia stata definita pure con ACPR 1.
(…) dopo il passaggio della gestione a __________ il sistema di prelevamento
funzionava sostanzialmente nello stesso modo. In banca a portare le deleghe e a
prelevare i soldi in genere mandavamo la signora __________ e/o il signor __________.
In seguito il denaro prelevato veniva consegnato a IM 1.
(…) presso __________ non controllavamo le firme. Il controllo veniva fatto
dalla banca.
(…) a IM 1 non è mai stata fatta firmare alcuna ricevuta.”
(VI PP 08.11.2011, p. 3, AI 29, ___________).
Ciò che ha confermato anche nel verbale successivo, precisando
che:
"
(…) i contatti banca – cliente rispettivamente __________ –
cliente venivano tenuti da IM 1. Con il cliente __________ direttamente non c’è
praticamente mai stato contatto.
Per quanto attiene ai prelevamenti dalla relazione __________, generalmente IM
1.
trasmetteva via posta alla banca o a __________ la delega al prelevamento in
bianco, inviandola presso il mio domicilio, e preannuncio telefonicamente il
prelievo, così da poter preparare la liquidità necessaria. In seguito i soldi
venivano consegnati da me o da un mio collega ad una mia persona di fiducia,
che li portava in __________, sempre a __________ presso il supermercato __________,
dove li consegnava a IM 1.
Nel periodo in cui vi erano mandati di gestione a favore di __________ capitava
anche che la società anticipasse, per importi non superiori ad EUR 30'000,
l’importo voluto dal cliente, ricevendo in seguito la delega al prelevamento
per poter recuperare quanto anticipato. Non ricordo se anche con la relazione __________
ciò sia avvenuto.
Ricordo che in un occasione ho consegnato i soldi personalmente a __________ al
figlio della cliente, alla presenza del IM 1.
(…) la persona di fiducia che portava i soldi, per miei istruzioni, li doveva
consegnare a IM 1 personalmente. So che così è avvenuto.”
(VI PP 01.06.2012, p. 2, AI 55, ___________).
61.
__________ ha fornito
i dati di questa “persona di fiducia” in busta chiusa (allegato doc. 1
al VI PP __________ 01.06.2012, AI 55, ___________).
Egli ha spiegato nella seguente maniera il motivo per cui era IM 1
ad inviargli gli ordini di prelevamento in bianco e non direttamente il
cliente:
"
(…) io non avevo alcun contatto con i clienti. Era sempre e solo IM
1.
che mi contattava per le loro esigenze. Io il cliente l’ho incontrato
all’apertura della relazione in banca e al momento del passaggio in __________.
Forse di sfuggita l’ho incontrato in una terza occasione, ma non ne sono
sicuro. Per cliente intendo la titolare del conto __________. Col cliente è
stato chiaramente deciso che la persona di contatto era il IM 1. Era dunque
normale che fosse lui a trasmettermi le richieste di prelevamento dei clienti e
a ricevere per loro i contanti richiesti.”
(VI PP 01.06.2012, p. 3, AI 55, ___________).
62.
__________ ha negato
la circostanza riferita dall’imputato, secondo cui gli avrebbe detto di non
dare ai clienti il suo indirizzo privato, ribadendo che gli inviava gli ordini
di prelevamento al domicilio per una questione di discrezione rispetto alle
poste __________ (VI PP 01.06.2012, p. 3, AI 55, ___________).
Egli ha pure negato di avere incontrato i clienti da soli, senza
la presenza di IM 1, ribadendo che “i clienti erano i suoi ed era lui che li
rappresentava” (VI PP 01.06.2012, p. 3, AI 55, ___________).
Così come ha negato che riceveva il foglio contenuto in due buste,
come riferito dall’imputato, confermando che riceveva al suo domicilio una
normale busta commerciale con all’interno solo la procura (VI PP 01.06.2012, p.
3.
e 4, AI 55, ___________).
63.
Dopo avere avuto modo
di visionare le deleghe al prelevamento a favore di IM 1 e le ricevute bancarie
recanti la sua firma (allegato doc. 2 al VI PP 01.06.2012, AI 55, ___________),
__________ ha ricordato che inizialmente, l’imputato gli faceva pervenire o
portava con sé una delega a suo favore firmata dalla cliente, ovvero una delega
che autorizzava la banca a rimettere a IM 1 l’importo menzionato, dopodiché lui
gli rimetteva la somma, facendogli firmare la ricevuta di cassa e
consegnandogli il denaro (VI PP 01.06.2012, p. 3, AI 55, ___________).
Ha quindi precisato:
"
I soldi venivano sempre prelevati e poi fatti recapitare a IM 1,
così come precisato sopra. Ad eccezione (…) dei casi iniziali dove la banca ha
dato direttamente i soldi a IM 1 o a sua moglie.”
(VI PP 01.06.2012, p. 4, AI 55, ___________).
64.
__________ ha pure
riferito che, per motivi di confidenzialità, durante le visite in __________
presso il domicilio di ACPR 1, come per tutti i clienti __________, non veniva
fatto firmare nulla e quindi neppure un verbale di visita. Ai clienti, e quindi
anche all’AP, veniva mostrata una situazione patrimoniale anonimizzata, e
meglio senza indicazioni relative alla banca, al conto ed al cliente, stampata
dal sistema della banca (VI PP 08.11.2011, p. 4, AI 29, ___________).
Ha poi aggiunto che “quando il denaro veniva consegnato in chi lo
riceveva, fosse il IM 1 o un cliente direttamente, per quella specifica
operazione di consegna non veniva rilasciata alcuna ricevuta, come da prassi
della piazza” (VI PP 08.11.2011, p. 8, AI 29, ___________).
__________ ha inoltre indicato che all’imputato “venivano
spedite e/o faxate delle posizioni dei clienti a lui riconducibili, dietro sua
richiesta”, senza tuttavia essere in grado di ricordare se questo fosse
avvenuto anche per la relazione __________ (VI PP 01.06.2012, p. 5, AI 55, ___________).
Richiesto di spiegare la circostanza secondo cui in un’occasione
sarebbe stata l’ex moglie di IM 1, __________, ad effettuare un prelievo per
cassa dal conto __________, ha in fine affermato:
"
Non ricordo la circostanza specifica del prelevamento dal conto __________,
ma ricordo bene che per un certo periodo la __________ aiutava IM 1 nella sua
attività e più volte è venuta lei a __________ (agenzia della banca) e forse
anche a __________ per effettuare dei prelevamenti dai conti dei vari clienti
riconducibili a IM 1, a mano di specifica delega a suo favore. Un prelevamento
a debito del conto __________ con queste modalità sarebbe dunque in linea con
la prassi che vigeva.”
(VI PP 26.02.2013, p. 4, AI 98, ___________).
65.
Con specifico
riferimento alla scoperta delle malversazioni sulla relazione __________, nel
verbale del 2 luglio 2010 il teste ha riferito quanto segue:
"
(…) ho ricevuto la telefonata del figlio della titolare del conto
__________. Il figlio è procuratore del conto. Mi ha chiesto il saldo della
relazione della madre. Io gliel’ho dato (ca. Euro 30'000). Lui ha subito detto
che non era possibile e che dovevano essere molti di più. Ho effettuato un
controllo sulla relazione, l’ho richiamato, gli ho esposto tutti i prelevamenti
effettuati da sua madre nel corso degli anni. Abbiamo accordato un incontro in __________,
per verificare la situazione. Io ero solo e lui accompagnato da un uomo a me
non noto. In pratica mi ha detto che IM 1 “li aveva lasciati a secco sia in
__________ che in Svizzera”. Mi ha detto che “la mamma aveva prelevato solo
Euro 200'000 circa per acquisti immobiliare in __________ e null’altro”.
Riteneva che sul conto mancassero circa Euro 600'000. Mi disse di provvedere
con la banca per risarcirli, altrimenti avrebbero sporto denuncia contro IM 1
anche in Svizzera. Io ho parlato con la banca, che anche in questo caso mi ha
confermato che per loro era tutto regolare, in quanto i soldi erano usciti a
fronte di regolari ordini di prelievo firmati dalla cliente. Non avendo dal
canto mio nulla da rimproverarmi, ho riferito al cliente che non sarebbe stato
risarcito e quindi di procedere come meglio riteneva. Ho rivisto questo cliente
assieme alla madre e a questo uomo che lo aveva accompagnato al primo incontro.
Li ho rivisti in banca a __________. Hanno effettuato un piccolo prelievo sul
saldo restante. Hanno ribadito la volontà di essere risarciti dalla banca e/o __________.
(…) La contestazione è stato piuttosto generica e la richiesta era concentrata
su un risarcimento di ca. Euro 600'000.”
(VI PP 02.07.2010, p. 6, AI 4, _____________).
Questo incontro sarebbe avvenuto verso metà aprile 2010 (VI PP
08.11
, p. 6, AI 29, ___________).
Tornando sulla questione in un verbale successivo ha ribadito:
"
La prima volta che ho sentito telefonicamente __________, quanto
meno da anni addietro (…) è stato nella primavera 2010. Mi ha chiesto il saldo
e quando gliel’ho comunicato, dopo che mi ha passato al telefono la mamma che
mi ha confermato la richiesta, mi ha detto che si aspettava molto di più. Ho
recuperato gli estratti conto e le ho riferito tutti i prelievi effettuati nel
corso degli anni.
Ho in seguito incontrato __________ nei pressi di __________, presso un
ristorante, su sua richiesta. (…) Era accompagnato da un suo conoscente a me
non noto. Il tema dell’incontro erano le addotte malversazioni subìte dal conto
__________ e la sua richiesta di risarcimento dell’addotto danno patito.”
(VI PP 26.02.2013, p. 3, AI 98, ___________).
66.
__________ ha negato
di avere fatto a __________ una proposta di transazione, spiegando nella
seguente maniera la circostanza dichiarata da quest’ultimo:
"
(…) si è parlato di fargli ottenere € 100'000.00 per fare fronte
ad una sua addotta immediata necessità di liquidità (per il pagamento di
macchinari). Durante l’incontro mi aveva difatti manifestato questo suo
imminente impegno finanziario ed io, al termine dell’incontro, gli ho detto che
avrei potuto vedere se la banca era disposta a concedergli questa cifra. (…) non
era un’offerta di transazione per la sua richiesta di risarcimento. Io non
avevo alcuna possibilità per fare una proposta di risarcimento, in quanto
l’interlocutore del cliente era eventualmente la banca. Ricordo inoltre che in
quella fase iniziale non vi era ancora assolutamente chiarezza sull’eventuale
malversazione effettuata da IM 1. Ricordo che __________ mi ha risposto dicendo
che € 100'000.00 non gli risolvevano il problema.”
(VI PP 26.02.2013, p. 3, AI 98, ___________).
Il testimone ha poi aggiunto:
"
In seguito mi sembra di averlo sentito telefonicamente. Gli ho
comunicato che la banca non intendeva risarcire alcunché. Lo stesso valeva per __________.
L’ho poi incontrato in banca, alla presenza di sua madre e di un loro
conoscente.”
(VI PP 26.02.2013, p. 3, AI 98, ___________).
67.
Preso atto del fatto
che dal rapporto visite di __________ risulta un incontro con __________
avvenuto il 25 maggio 2009, anche __________, come l’imputato, ha riferito
della circostanza secondo cui in questa data si sarebbe recato in __________, a
__________, per consegnare del denaro al figlio di ACPR 1, e meglio:
"
(…) l’incontro è avvenuto a __________ nel parcheggio del
supermercato __________, su richiesta di IM 1. L’incontro era stato sollecitato
da IM 1, perché la cliente, che in quel momento era in __________, aveva
bisogno immediatamente dell’importo prelevato di EUR 50'500.”
(VI PP 08.11.2011, p. 4, AI 29, ___________).
Ritenuto che sul rapporto di visita si legge che “vista l’esiguità
della cifra rimasta si decide di mettere tutto in liquidità EURO in attesa di
sviluppi. Potrebbero entrare nuovi fondi provenienti da vendite immobiliari in
__________”, il PP ha chiesto a __________ se a __________, in occasione di
questo incontro, fosse stato comunicato il saldo della relazione, ciò che
l’uomo ha dichiarato di non ricordare, precisando che:
"
Sono comunque certo di aver comunicato che il saldo residuo non
permetteva più una gestione del conto e che era dunque necessario mettere la
relazione in “non operativa”. Il cliente non ha eccepito nulla in relazione
alla consistenza del conto.”
(VI PP 08.11.2011, p. 5, AI 29, ___________).
68.
Dopo avere preso
visione della delega al prelevamento del 25 maggio 2009 per EUR 50'500.00
(allegato doc. 2 al VI PP __________ 08.11.2011, AI 29, ___________), __________
ha riferito che anche in questo caso la delega era stata consegnata in bianco,
firmata da ACPR 1 e fatta firmare in seguito anche a __________ (VI PP
08.11
, p. 5, AI 29, ___________).
__________ non è stato in grado di spiegare per quale motivo,
essendogli già stata comunicata in precedenza, a maggio 2009, l’esiguità del
saldo rimasto sul conto, __________ ad aprile 2010 avrebbe dovuto stupirsi del
saldo della relazione, limitandosi ad affermare:
"
(…) a fronte dello stupore di __________ non ho potuto far altro
che controllare nuovamente e confermare i numerosi prelievi avvenuti in
passato. A quel momento lì non ricordavo dell’incontro a __________.”
(VI PP 08.11.2011, p. 6, AI 29, ___________).
69.
Prendendo posizione
sulle dichiarazioni rese da IM 1 in merito all’incontro con __________, __________
ha contestato categoricamente che la cliente e/o il figlio lo avessero chiamato
direttamente per chiedergli la consegna di soldi (VI PP 01.06.2012, p. 5, AI
55, ___________).
__________, dal canto suo, preso atto che dal “rapporto visite”
di __________ risulta un incontro tra lui e __________ (allegato doc. 6 al VI
PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________) e confrontato con le
dichiarazioni di __________ secondo cui gli avrebbe consegnato, a __________,
la citata delega per il prelevamento di EUR 50'500.00 datata 25 maggio 2009
(allegato doc. 5 al VI PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________), così come
con le dichiarazioni rese al proposito da IM 1, ha contestato le dichiarazioni
di entrambi, affermando che tale incontro non sarebbe mai avvenuto e che né IM
1.
né __________ gli avrebbero mai consegnato dei soldi (VI PP 01.12.2011, p. 5,
AI 35, ___________; VI PP 09.04.2013, p. 4, AI 106, ___________).
A questo proposito va detto che tra la documentazione d’apertura
della relazione __________ trasmessa dalla banca è pure stata rinvenuta una
copia della carta d’identità di __________ recante la data del 25 maggio 2009
(allegato doc. 7 al VI PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________).
70.
Nel verbale del 2
luglio 2010 __________ ha riferito della seguente circostanza, emersa a seguito
di sue verifiche successive alle contestazioni:
"
Nella primavera del 2005, mi pare, IM 1 ha depositato sul conto __________
un certificato rappresentante 93'460 parti del fondo __________ numero di
valore.__________. Il valore di questo titolo era di circa Euro 600'000. IM 1
ha poi ritirato, apparentemente su ordine del cliente questo certificato nel
settembre dello stesso anno. Da un controllo incrociato ho constatato che nel
luglio di quell’anno i clienti si sono recati in banca per verificare la
posizione. In considerazione del fatto che questa cifra corrispondenza grosso
modo a quanto reclamato come mancante dai clienti, mi domande se questa
operazione fosse stata studiata da IM 1 per “far quadrare i conti”.”
(VI PP 02.07.2010, p. 6, AI 4, _____________).
71.
Interrogato nuovamente
Il 13 agosto 2012 il PP ha proceduto ad un’ulteriore audizione di __________,
al fine di comprendere la citata operazione di deposito e successivo prelievo
dalla relazione __________ del certificato rappresentante 93'460 parti del
fondo __________ nr. di valore __________.
A tal proposito ha spiegato:
"
Premetto che l’intera operazione è avvenuta quando già lavoravo
per __________. Sui dettagli dell’operazione non posso riferire molto altro
rispetto a quanto ho già detto in occasione del mio interrogatorio del 2 luglio
2010.
Non so chi abbia depositato il titolo sulla relazione __________, in quanto non
è stato fatto per il tramite della __________. Per quanto mi è dato sapere,
come detto, il certificato è stato depositato direttamente in banca.
(…) il certificato è una cartavalore fisica che va depositata e prelevata.”
(VI PP 13.08.2012, p. 2, AI 67, ___________).
Dopo avere preso visione della delega al prelevamento del
certificato recante la firma di ACPR 1 (allegato doc. 1 al VI PP 13.08.2012 __________,
AI 67, ___________) – nella quale peraltro è indicato il prelevamento di 93'460
Euro e non parti, così come pure nel certificato – __________ ha confermato di
avere effettuato egli stesso il prelevamento a mano della delega firmata da ACPR
1.
(VI PP 13.08.2012, p. 2, AI 67, ___________).
Una volta prelevato il certificato, l’avrebbe consegnato a IM 1
(VI PP 13.08.2012, p. 2, AI 67, ___________).
L’imputato, dal canto suo, confrontato con queste dichiarazioni di
__________, le ha fermamente contestate (VI PP 21.05.2012, p. 6, AI 50, ___________).
5) Le dichiarazioni di __________
72.
__________, consulente
presso __________, interrogato il 28 ottobre 2011, ha riferito di avere
incontrato ACPR 1 una prima volta il 6 maggio 2005 presso __________ e poi
ancora nel 2010, quando sarebbero sorte le controversie relative al conto __________
(VI PP 28.10.2011, p. 2, AI 25, ___________).
La persona informata sui fatti ha precisato che in occasione
dell’incontro del 2005 sostituiva __________, assente il giorno della visita,
che in quel periodo gestiva la relazione. Lui stesso avrebbe poi iniziato a
gestire la relazione nel 2007 (VI PP 28.10.2011, p. 2, AI 25, ___________).
Invitato a spiegare chi altro, in seno alla banca, si era occupato
della relazione __________, __________ ha risposto:
"
Mi sembra che inizialmente la relazione __________ era gestita da
__________ da un consulente della clientela privata. Questo consulente mi
sembra che fosse __________. In questo periodo, se non sbaglio, IM 1 aveva un
mandato di gestione sulla relazione.
Quando __________ ha lasciato __________ per andare a lavorare per __________ è
stato conferito un mandato di gestione a __________ e la relazione è passata al
servizio __________ gestori esterni. Da quel momento la persona di riferimento
per la relazione __________, fino a quando gli sono subentrato, è stato __________.”
(VI PP 28.10.2011, p. 3, AI 25, ___________).
73.
Il dipendente di __________
ha spiegato nella seguente maniera come avvenivano i prelevamenti in contanti
mediante la presentazione di deleghe per il prelevamento:
"
(…) le firme venivano sempre controllate dal servizio firme. In
quel caso quando si riceveva una delega, veniva portata al suddetto servizio, che,
controllata la firma, vi apponeva la dicitura “Sta bene firma” con visto del
controllore, ed in seguito il cassiere poteva consegnare i soldi.”
(VI PP 28.10.2011, p. 3, AI 25, ___________).
__________ ha riferito che, di principio, quando vengono portate
deleghe al prelevamento, non viene contattato il cliente per chiedere una
conferma della delega, ma ciò avviene unicamente in caso di dubbio o sospetto
(VI PP 28.10.2011, p. 4, AI 25, ___________).
Il testimone ha poi aggiunto:
"
(…) per le relazioni gestite da gestori patrimoniali esterni, il
servizio __________ “gestori esterni”, rispettivamente il responsabile di __________
per la relazione, in genere non viene informato del prelevamento. Capita
comunque si venga avvisati preventivamente per permettere alla cassa di avere
la liquidità necessaria. Con riferimento alla relazione __________ non ricordo
di essere mai stato preventivamente avvisato di un prelevamento.”
(VI PP 28.10.2011, p. 4, AI 25, ___________).
74.
Confrontato con le
dichiarazioni di ACPR 1, secondo cui il 6 maggio 2005 si sarebbero incontrati
in banca e lui le avrebbe comunicato oralmente che in quel momento il saldo
della relazione __________ era di EUR 792'000.00, __________ ha affermato:
"
(…) è corretto che il 6 maggio 2005 è avvenuto l’incontro di cui
ha riferito ACPR 1. Invece quanto riferisce ACPR 1 in merito al valore della
relazione che le avrei comunicato non corrisponde al vero.
Io le ho comunicato che
la relazione in quel momento aveva un valore di circa euro 170'000.00. L’importo
era la trasposizione della valutazione patrimoniale ed iscrivere il valore
della relazione sul verbale di visita del 6 maggio 2005.
Ho anche spiegato alla
cliente che in quei giorni sarebbero entrati dei titoli, il cui controvalore
sommato al valore della relazione di ca. 170'000 avrebbe dato un totale di
circa euro 750'000. Ricordo di aver fatto firmare alla cliente la relativa
accusa di ricezione dei titoli.
Durante l’incontro ho
sottoposto a ACPR 1 diversa documentazione da firmare, che penso avesse
preparato __________. ACPR 1 ha firmato l’accusa di ricezione, di cui ho
riferito, il verbale di visita e un “set giuridico”. Con set giuridico intendo
documentazione quali schede firme, formulario A, procure, mandati di gestione,
ecc.
(…) all’incontro del 6
maggio 2005 si sono presentati in banca la signora ACPR 1 e suo figlio.”
(VI PP 28.10.2011, p. 4 e 5, AI 25, ___________).
Dopo avere preso visione della “ricevuta titoli” datata 6
maggio 2005 recante la firma di ACPR 1 (allegato doc. 1 al VI PP __________ 28.10.2011,
AI 25, ___________), __________ ha confermato trattarsi dell’accusa di ricevuta
sottoposta a ACPR 1 il 6 maggio 2005 e che la stessa avrebbe sottoscritto in
sua presenza. Il valore del titolo, non indicato nella “ricevuta titoli”,
sarebbe stato comunicato oralmente all’AP in occasione del citato incontro (VI
PP 28.10.2011, p. 5, AI 25, ___________).
Allo stesso modo, la persona informata sui fatti ha confermato che
il verbale di visita del 6 maggio 2005 (allegato doc. 2 al VI PP __________
28.10
, AI 25, ___________) recante la firma di ACPR 1, sarebbe quello da
lei sottoscritto, in sua presenza, in occasione della visita del 6 maggio 2005
(VI PP 28.10.2011, p. 5, AI 25, ___________).
75.
Confrontata con le
affermazioni di __________, l’AP ha ribadito la sua versione dei fatti,
affermando che:
"
Confermo che in occasione dell’incontro del 6 maggio 2005 io non
ho firmato alcun documento. In questo senso, non riconosco le firme sui
documenti che mi vengono mostrati, che ritengo di non avere firmato né in quel
giorno né mai. In occasione di quell’incontro il funzionario di banca __________
mi disse solo verbalmente che il saldo della mia relazione era di € 792'000.00.
Non mi consegnò alcun documento o estratto conto, né io ne richiesti. Mi ero
scritta l’ultimo saldo indicatomi oralmente da IM 1 sulla mano, e in banca ho
verificato che la cifra era circa la stessa.”
(VI PP 09.04.2013, p. 4, AI 105, ___________).
__________ ha riferito che __________, __________ e __________
sono tutti dipendenti di __________ e che gli ultimi due sono pure stati
dipendenti della __________ (VI PP 28.10.2011, p. 6, AI 25, ___________).
6) La testimonianza di O.T.
76.
Il 19 giugno 2012 è
stato interrogato O.T. (dati completi agli atti), “persona di fiducia”
indicata da __________ per la consegna del denaro prelevato dalla relazione __________
a IM 1.
Il teste ha dichiarato di avere conosciuto l’imputato – di cui gli
è stata mostrata una fotografia formato passaporto (allegato doc. 1 al VI PP
T.O. 19.06.2012, AI 58, ___________) – tramite __________, il quale a quel
tempo lavorava per la __________. In alcune occasioni quest’ultimo gli avrebbe
chiesto di consegnare a IM 1 delle buste contenenti denaro in __________, ciò
che lui avrebbe fatto (VI PP 19.06.2012, p. 2, AI 58, ___________).
77.
Sulle modalità di
consegna del denaro il teste si è così espresso:
"
__________ mi chiamava in __________, mi consegnava una busta che
sapevo contenere denaro e mi diceva a chi consegnare e dove. Io non avevo alcun
altro dettaglio riguardo la consegna. (…) non sapevo il motivo della consegna
di questo denaro, né chi era il destinatario finale.
Nei casi in cui ho
consegnato a IM 1, gli incontri avvenivano sempre il supermercato __________ di
__________. La prima volta che gli ho consegnato una busta l’ho riconosciuto
grazie al tipo di auto che aveva, che mi era stato indicato da __________. Poi
lui si è identificato come l’amico di __________ che aspettava la busta. In
seguito l’ho rincontrato un certo numero di volte, che non so quantificare con
precisione, ma almeno una decina. (…) ho iniziato a collaborare con __________
quando lui era già presso __________; la prima consegna a IM 1 è dunque
successiva all’inizio dell’attività di __________ in __________, che comunque
non so indicare con precisione.
In occasione dei nostri
incontri, io consegnavo semplicemente la busta ricevuta da __________ a IM 1.
Normalmente entravo nella sua auto per alcuni minuti. Capitava che scambiassimo
due parole. Naturalmente dopo alcuni incontri la confidenza è un po’ aumentata.
(…) non ricordo di
avere mai aperto le buste consegnatemi da __________, ma non vi erano dubbi sul
fatto che contenessero contanti. La cifra mi veniva a volte indicata oralmente
da __________, ma non sempre. Ricordo comunque che si trattava di cifre non
troppo elevate; a volte anche solo poche decine di migliaia di Euro, a volte di
più, ma mai cifre di rilievo. (…) per cifre di rilievo intendo sopra i 200'000
Euro.
(…) IM 1 non mi ha mai
detto cosa avrebbe fatto dei soldi ricevuti. Come già detto neanche __________
mi indicava la causale della consegna.”
(VI PP 19.06.2012, p. 2 e 3, AI 58, ___________).
Il teste ha precisato che nelle occasioni in cui consegnava le
buste erano presenti solo lui e l’imputato. In un paio di occasioni avrebbe
mandato suo figlio a consegnare la busta ricevuta da __________ e quest’ultimo
gli avrebbe riferito che la consegna si era svolta senza intoppi (VI PP
19.06
, p. 3, AI 58, ___________).
78.
Stando alle
dichiarazioni del testimone, la consegna avveniva senza il rilascio di alcuna
ricevuta e lui avvisava unicamente __________ dell’avvenuta consegna.
Quest’ultimo non gli avrebbe mai indicato alcuna contestazione proveniente dal
destinatario (VI PP 19.06.2012, p. 3, AI 58, ___________).
Interrogato al proposito, T.O. ha risposto di non avere mai
consegnato delle buste a ACPR 1 o __________, nomi che non gli direbbero nulla
(VI PP 19.06.2012, p. 3, AI 58, ___________).
7) La testimonianza di __________
79.
Il 27 settembre 2012
il PP ha assunto a verbale il teste __________, il quale ha riferito di essersi
occupato, quale consulente per i gestori esterni, della relazione __________,
senza però ricordare chi fosse la persona fisica titolare del conto (VI PP
27.09
, p. 2, AI 69, ___________).
Dopo avere preso visione della “ricevuta titoli” datata 3
maggio 2005 per il deposito sulla relazione __________ di 93'460 parti del
fondo __________ (allegato doc. 1 al VI PP 27.09.2012, p. 2, AI 69, ___________),
il teste ha dichiarato di non ricordare tale operazione, confermando comunque
di essersene occupato, siccome il documento reca la sua firma e la sua sigla
(VI PP 27.09.2012, p. 2, AI 69, ___________).
Con riferimento alle verifiche che venivano effettuate dalla banca
sulle deleghe al prelevamento per accertarsi che fossero effettivamente state
rilasciate dal titolare della relazione, il teste ha riferito:
"
L’unica verifica che veniva fatta era il controllo della firma.
Per il controllo della firma c’era un ufficio preposto.
(…) durante la mia
esperienza presso __________, nel settore dei consulenti per i gestori esterni,
non ricordo che venissero contattati i clienti finali personalmente per accertarsi
dell’operazione. Preciso che in genere noi non avevamo il numero di telefono
del cliente finale.”
(VI PP 27.09.2012, p. 3, AI 69, ___________).
8) Le dichiarazioni di __________
80.
L’11 giugno 2012 si è
svolto l’interrogatorio della persona informata sui fatti __________, ex moglie
dell’imputato.
La donna ha così spiegato il suo rapporto con ACPR 1:
"
Ho conosciuto ACPR 1 verso la metà degli anni ’90, mi sembra nel
1994.
o 1995, perché ero cliente del distributore di benzina e autolavaggio gestito
dalla famiglia di ACPR 1.
Frequentando
regolarmente la stazione di servizio di ACPR 1 man mano si è creato un
rapporto, inizialmente di conoscenza (ci si scambiava qualche parola quando ci
si incontrava), che col tempo è diventato un rapporto di amicizia. Con ACPR 1 e
la sua famiglia capitava di uscire a cena, di fare delle gite, è capitato
qualche volta che venissimo invitati a casa di ACPR 1 ed è capitato che noi
invitassimo ACPR 1, suo marito e il figlio a casa nostra, e meglio mia e di IM
1.
Preciso che pure IM 1 partecipava agli incontri con ACPR 1 e la sua
famiglia. Inoltre, ACPR 1 su nostra indicazione, mia e di IM 1, ha comprato una
piccola casa di vacanza in __________, a __________, adiacente alla casa mia e
di mio marito.”
(VI PP 11.06.2012, p. 2, AI 56, ___________).
Interrogata dal Magistrato inquirente, __________ ha risposto di
essere stata al corrente che ACPR 1 aveva una relazione bancaria in Svizzera,
precisando che:
"
Ricordo che verso la fine degli anni ’90 mi sono recata a __________
con il mio ex-marito IM 1, ACPR 1, suo marito __________ e il loro figlio __________,
presso un istituto bancario, di cui non ricordo il nome, perché ACPR 1 era
intenzionata ad aprire una relazione bancaria.”
(VI PP 11.06.2012, p. 3, AI 56, ___________).
81.
L’ex moglie
dell’imputato non ha saputo dire se questi si occupasse della gestione della
relazione svizzera dell’AP, affermando comunque che capitava abbastanza spesso
che egli si recasse presso il domicilio della donna per discutere delle sue
relazioni bancarie (VI PP 11.06.2012, p. 3, AI 56, ___________).
__________ ha precisato di non essersi mai recata __________ per
effettuare dei prelevamenti dalla relazione denominata __________ di cui era
titolare ACPR 1, ciò che ha ribadito anche dopo avere avuto modo di visionare
le deleghe al portatore del 30 ottobre 2000 e dell’11 ottobre 2001 e le
relative ricevute di cassa dell’avvenuto prelevamento recanti la sua firma
(allegati doc. 1 e 2 al VI PP __________ 11.06.2012, AI 56, ___________),
affermando di non avere mai sottoscritto tali ricevute; la firma sulle
ricevute, pur essendo molto simile, non sarebbe la sua (VI PP 11.06.2012, p. 4,
AI 56, ___________).
A questo proposito va rilevato che le ricevute di cassa
generalmente vengono fatte sottoscrivere in banca al momento del prelevamento.
__________ ha dichiarato che, pur avendo collaborato
professionalmente con l’ex marito IM 1, non si sarebbe mai accorta di possibili
malversazioni ai danni di clienti (VI PP 11.06.2012, p. 5, AI 56, ___________).
VI) Fatti di cui all’atto
d’accusa aggiuntivo 133/2016 del 12 agosto 2016: AP ACPR 2
9) La versione dell’AP ACPR
2.
82.
Come già si è detto,
il 10 febbraio 2014 ACPR 2, per voce della sua patrocinatrice, ha inoltrato un
memoriale scritto, corroborato da pezze giustificative, riguardante le
contestazioni in merito all’operato della banca __________ e di IM 1 (AI 24).
In tale documento si legge che nel corso del mese di dicembre 1995
ACPR 2 sarebbe stata introdotta in banca __________ __________, ora __________,
per il tramite del promotore finanziario __________ IM 1, il quale fungeva da
procacciatore di clienti per l’istituto di credito in oggetto.
Il 19 dicembre 1995 ACPR 2 avrebbe aperto la relazione no. __________
denominata __________ presso l’allora __________, sottoscrivendo l’usuale
documentazione bancaria di apertura.
Contestualmente all’apertura del conto, avrebbe manifestato al
proprio consulente di non avere alcuna propensione al rischio, dichiarando
espressamente che gli averi depositati (pari a LIT 400'000'000.00) avrebbero
dovuto essere investiti in titoli con rating AAA.
ACPR 2 avrebbe riposto grande fiducia nella banca, così come pure
nell’operato di IM 1.
83.
Ad intrattenere tutti
i rapporti con la banca sarebbe stato sempre solo ed esclusivamente
quest’ultimo, al quale sarebbe stata immediatamente rilasciata procura
amministrativa.
Salvo l’unica eccezione riferita all’apertura della relazione
bancaria, il 19 dicembre 1995, la denunciante non si sarebbe mai presentata in
banca. Infatti, per la titolare della relazione __________, così come per altri
clienti introdotti da IM 1, era stato stabilito sin dall’inizio del rapporto,
che sarebbe stato IM 1 a provvedere per i loro eventuali bisogni di liquidità.
Alla cliente sarebbe stato spiegato che per le esigenze di
prelevamenti ella avrebbe potuto incaricare IM 1, dandogli specifiche
istruzioni e consegnandogli un foglio firmato in bianco che poi sarebbe stato
compilato direttamente in banca. IM 1 avrebbe così ritirato i soldi, che sarebbero
stati rimessi alla cliente in un secondo momento.
84.
Durante tutta la
relazione contrattuale, la cliente avrebbe necessitato solamente in tre
occasioni di impartire ordini di prelevamento a IM 1. A quest’ultimo sarebbero
quindi stati consegnati durante tutto il periodo di esistenza della relazione
tre fogli firmati in bianco, i quali avrebbero fatto seguito a precise e
specifiche richieste di prelevamento per conto della denunciante.
Due volte la stessa avrebbe richiesto l’importo di EUR 10'000.00,
una volta invece di EUR 15'000.00, per un totale complessivo di EUR 35'000.00.
Tutti gli altri prelevamenti non sarebbero stati impartiti da ACPR
2.
e degli stessi la medesima non sarebbe mai stata informata.
85.
Durante gli anni, vi
sarebbero stati regolari incontri tra la denunciante ed IM 1, occasioni in cui
quest’ultimo avrebbe prodotto alla cliente degli specchietti riassuntivi
manoscritti su foglietti di carta attestanti, a suo dire, la situazione
patrimoniale presente sul conto.
In occasione dell’ultimo incontro, avvenuto nel corso del mese di
giugno 2010 a __________, senza esibizione di documentazione alcuna, IM 1
avrebbe comunicato alla denunciante la seguente situazione patrimoniale: al 4
giugno 2008 EUR 274'293.00 e al 6 aprile 2009 EUR 272'866.00.
86.
Insospettita dalla
successiva latitanza di IM 1, la cliente si sarebbe rivolta alla banca, per il
tramite del suo avvocato, con scritto dell’11 novembre 2010 e successivo del 6
dicembre 2010, contestando prudenzialmente l’operatività della banca e
chiedendo di ricevere tutta una serie di documenti.
Documentazione che la banca avrebbe trasmesso l’8 dicembre 2010,
ma solo parzialmente.
Sarebbero quindi seguite altre richieste datate 13 dicembre 2010,
22.
dicembre 2010 e 14 gennaio 2011, tese ad ottenere tutta la documentazione
utile alla cliente per comprendere cosa fosse accaduto alla propria relazione
bancaria.
In detti scritti, veniva posto particolare riferimento in ordine
alla documentazione relativa alle contestate operazioni di cassa, nonché a
quelle sui titoli.
La banca avrebbe prodotto la documentazione richiesta solo a
scaglioni, consentendo a ACPR 2 di poter avere una visione globale della
situazione del conto __________ unicamente verso la fine del mese di gennaio
2011.
L’esame della documentazione bancaria poneva in risalto una
situazione patrimoniale disastrosa: dell’importo inizialmente depositato non
rimaneva più nulla.
Ma non solo. La relazione bancaria sarebbe addirittura stata
chiusa nel mese di febbraio 2007 con perdita anche dell’esiguo saldo ancora in
conto, pari a EUR 20'319.67, senza che la titolare della relazione ne sapesse
nulla.
87.
Dalla documentazione
bancaria emergerebbe che nel periodo compreso tra marzo 2000 e febbraio 2007
sono state effettuate diverse operazioni a contanti, rispettivamente su titoli,
operazioni e movimentazioni che la cliente non ha mai richiesto e tantomeno
autorizzato, e meglio:
- 14 marzo 2000:
prelevamento di cassa LIT 10'000'000.00
- 21 marzo 2000:
prelevamento di cassa EUR 10'329.14
- 10 luglio 2000:
prelevamento di cassa EUR 7'746.85
- 5 dicembre 2000:
prelevamento di cassa EUR 28'993.89
- 26 giugno 2001:
prelevamento di cassa EUR 15'532.44
- 18 dicembre 2001:
prelevamento di cassa EUR 7'766.22
- 8 maggio 2002: prelevamento
di cassa EUR 6'416.00
- 16 maggio 2006: uscita in
contanti EUR 10'050.00
- 22 febbraio 2007: uscita
in contanti EUR 20'319.67.
I giustificativi relativi ai prelevamenti del 5 dicembre 2000, 26
giugno 2001 e 18 dicembre 2001 indicherebbero che la cliente avrebbe dato
disposizioni alla banca di voler consegnare:
- al latore dello scritto
del 5 dicembre 2000 l’importo di LIT 56'000'000.00;
- alla signora __________ la
somma di LIT 30'000'000.00;
- al signor IM 1 la somma di
LIT 15'000'000.00;
addebitando il suo conto corrente EURO.
I giustificativi in relazione ai prelevamenti dell’8 maggio 2002 e
16.
maggio 2006 evidenzierebbero che la titolare della relazione avrebbe
autorizzato __________ e/o __________ e/o tale __________ a prelevare a debito
del conto __________ EUR 6'400.00, rispettivamente EUR 10'000.00, mentre il
giustificativo in relazione al prelevamento del 22 febbraio 2007 indicherebbe
che la titolare avrebbe addirittura richiesto la chiusura della relazione con
contestuale trasferimento del saldo presso __________ nella persona di __________.
88.
La titolare del conto
non solo non avrebbe mai autorizzato simili prelevamenti, ma sarebbe anche
totalmente all’oscuro delle modalità con cui gli importi prelevati siano in
seguito stati utilizzati, giacché a lei mai pervenuti.
89.
Le firme apposte sui
documenti in relazione ai prelevamenti dell’8 maggio 2002, 16 maggio 2006 e 22
febbraio 2007 non sarebbero state sottoscritte dalla denunciante.
90.
Dalla documentazione
bancaria in atti, e meglio riferita alle distinte “operazioni su titoli” della
relazione __________, si evincerebbe inoltre che IM 1 ha effettuato operazioni
in titoli obbligazionari argentini altamente speculativi, disattendendo
manifestamente il profilo di rischio scelto dalla cliente e causando
l’insorgere di saldi debitori, acquisto titoli senza alcuna garanzia di
concessione di credito.
Ciò posto, la banca ed il consulente di riferimento della
relazione, sarebbero rimasti silenti: la cliente non sarebbe nemmeno stata interpellata
quando a seguito del crack finanziario argentino, il valore del patrimonio
investito sarebbe stato integralmente compromesso.
La denunciante ha contestato di avere impartito a IM 1 istruzioni
in ordine ai predetti investimenti speculativi, rispettivamente di aver
impartito suddette operazioni per telefono, così come sostenuto, a torto e in
urto con la verità dei fatti, dalla banca.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, ACPR 2 non avrebbe
mai impartito ordini telefonici relativamente alle operazioni d’investimento
effettuate. Quest’ultime sarebbero state implementate dalla banca su
indicazione di IM 1, senza alcun riguardo al profilo di rischio della cliente e
senza che la medesima lo autorizzasse. E senza neppure che la banca si sincerasse
della bontà delle medesime.
91.
Il consulente __________,
ricevuta la comunicazione del 19 febbraio 2007, avrebbe proceduto alla chiusura
della relazione attiva da più di 12 anni, il cui saldo iniziale di LIT
400'000'000.00 era stato polverizzato negli anni, trasferendo il saldo
rimanente alla chiusura della relazione alla __________, nella persona di __________.
ACPR 2 ha contestato l’estinzione della relazione, così come
l’ordine, mai impartito, di voler mettere a disposizione di __________, nella
persona di __________, il saldo restante al netto delle spese di chiusura.
92.
Il 21 febbraio 2014 ACPR
2.
si è quindi costituita AP ed è stata assunta a verbale dal PP, confermando
l’esposto dei fatti presentato dalla sua patrocinatrice ed affermando di
ritenersi vittima di malversazioni, ad opera di IM 1, sul suo conto __________ (VI
PP 21.02.2014, p. 2, AI 25, _____________).
L’AP ha dichiarato di limitare la sua denuncia penale agli episodi
del 16 maggio 2006 e del 22 febbraio 2007, atteso che gli episodi precedenti
erano ormai prescritti (VI PP 21.02.2014, p. 2, AI 25, _____________),
confermando di non avere mai avuto alcuna consapevolezza delle due operazioni
in questione, e meglio del prelevamento a contanti di EUR 10'000.00 del 16
maggio 2006, avvenuto sulla base di una delega al prelevamento riportante la
sua firma falsificata e dell’ordine di chiusura del conto del 19 febbraio 2007,
con consegna del saldo di EUR 20'319.67 a __________, tramite falsificazione o
comunque abuso di una sua firma (allegati doc. 1 e 2 al VI PP ACPR 2
21.02
, AI 25, _____________), ribadendo di avere saputo della chiusura
della sua relazione solo nel 2011, a seguito dell’intervento del suo
patrocinatore svizzero presso la banca (VI PP 21.02.2014, p. 2, AI 25, _____________).
La donna ha raccontato:
"
Per quanto attiene a IM 1, confermo che era il mio promotore
finanziario di riferimento in __________. Mi era stato presentato dalla mia
commercialista nonché amica di __________. Me lo ha indicato come un promotore
finanziario di assoluta fiducia, suo conoscente di famiglia e persona con la
quale collaborava professionalmente. Ho affidato i miei risparmi a IM 1.
Dapprima sono stati investiti esclusivamente in __________. In seguito mi ha
proposto di portare una parte del patrimonio in Svizzera. Mi ha dunque
organizzato l’apertura di una relazione presso __________ di __________.”
(VI PP 21.02.2014, p. 3, AI 25, _____________).
93.
A parziale correzione
di quanto esposto per iscritto, ACPR 2 ha precisato di non essersi recata
personalmente in banca neppure per l’apertura della relazione. Tutta la
documentazione per l’apertura le sarebbe stata portata da IM 1 a __________,
dove lei l’avrebbe firmata (VI PP 21.02.2014, p. 3, AI 25, _____________).
L’AP ha quindi riferito che:
"
È sempre stato IM 1 che mi ha tenuta informata sull’evoluzione
dei conti, presentandomi inizialmente estratti conto ufficiali della banca ma
poi solo dei resoconti da lui scritti. È IM 1 che, nelle tre occasioni in cui è
avvenuto, ha provveduto a farmi avere i soldi dal mio conto svizzero. Fu lui a
dirmi che dovevo firmargli un foglio in bianco che poi sarebbe stato compilato
secondo le mie istruzioni in banca. La ragione della firma in bianco consisteva
nella necessità di passare la dogana senza portare seco indizi.
Nel corso del tempo ho
consegnato a IM 1, affinché venissero depositati in Svizzera, ITL 400 milioni.
Glieli ho consegnati a lui in contanti in __________. Ho scoperto recentemente
che non tutti sono stati depositati in Svizzera. Solamente la prima tranche di
ITL 200 milioni, risalente al dicembre 1995.
(…) su richiesta di IM
1.
e per i motivi sopra esposti, e dunque per le esigenze del “conto svizzero”
gli ho consegnato in tre occasioni un foglio firmato in bianco. Preciso
comunque che, ad esempio per i conti che IM 1 gestiva in __________, io ho
consegnato a IM 1, nel corso degli anni, numerosissimi documenti da me firmati
in originale. Ricordo fondamentalmente documenti già stampati, che richiedevano
la mia firma. Non posso tuttavia escludere categoricamente di avergli
consegnato dei fogli firmati in bianco anche in relazione ai miei averi gestiti
in __________.”
(VI PP 21.02.2014, p. 3, AI 25, _____________).
L’AP ha affermato di non avere mai conosciuto personalmente __________,
ma il suo nome le sarebbe stato fatto da IM 1 e dalla signora __________ (VI PP
21.02
, p. 3, AI 25, _____________).
ACPR 2 ha poi indicato che:
"
Nel 2010 IM 1 mi ha annunciato che vi era un problema con la mia
relazione __________ presso la banca di __________. Mi disse che la banca aveva
imbrogliato sia me che lui. Non ha detto esplicitamente che non vi erano più i
soldi ma chiaramente il problema si riferiva al mio credito nei confronti della
banca. Mi ha fatto incontrare a __________ con il suo avvocato, avv. __________
mi sembra. L’avvocato ha comunque detto che non poteva fare nulla e ci ha
consigliato un avvocato a __________, avv. __________ mi sembra. A quel momento
IM 1 si è però sostanzialmente reso latitante; da allora però non l’ho più
sentito. Mi sono comunque rivolta all’avvocato di __________ consigliatomi. Ho
incontrato anche questo avvocato, che in seguito, per un conflitto d’interesse,
mi ha indirizzato verso lo studio legale __________. Era la fine del 2010.”
(VI PP 21.02.2014, p. 3 e 4, AI 25, _____________).
94.
Preso atto dal PP che
nell’ambito del procedimento civile era già stato sentito __________, il quale
aveva affermato che nel periodo delle citate operazioni del 16 maggio 2006 e
del 19 febbraio 2007 egli aveva già lasciato la banca e lavorava presso __________
come consulente esterno, IM 1 gli avrebbe chiesto di incassare le due cifre in
questione indicando che si trattava di seguire le istruzioni della cliente e
lui si sarebbe quindi messo a disposizione per il prelevamento dei soldi,
l’avv. RAAP 2 ha confermato tale circostanza, precisando che __________ avrebbe
dichiarato che i soldi ritirati per conto di __________ li avrebbe consegnati a
IM 1; in questo senso, nessuna pendenza legherebbe la sua assistita con __________
(VI PP 21.02.2014, p. 4, AI 25, _____________).
95.
Dalla perizia
calligrafica del 3 dicembre 2014 realizzata dalla Dr.ssa __________
dell’Università di __________ nell’ambito della vertenza civile (AI 64), emerge
che la firma apposta sull’ordine di bonifico del 16 maggio 2006 è
verosimilmente falsa; in particolare la perita ha riscontrato “una certa
incertezza sul tratto che risulta poco scorrevole, quasi tremolante” e vi è
quindi da ritenere trattarsi di una firma apocrifa.
Per contro, per la firma apposta sull’ordine di chiusura del conto
del 19 febbraio 2007 non sono state riscontrate incertezze, ritocchi,
correzioni o difficoltà nella stesura, la firma risultando particolarmente
scorrevole e dinamica, redatta velocemente. Il perito non ha in sostanza rilevato
elementi che possano indicare che la firma sia apocrifa.
96.
Preso atto di tale
circostanza, l’AP ha dichiarato:
"
Ho preso atto delle conseguenze della perizia. Sostanzialmente
confermano quanto da me dichiarato nel mio precedente verbale dinanzi al PP: la
firma sull’ordine 16 maggio 2006 è falsa. Quella dell’ordine di chiusura del 19
febbraio 2007 è probabilmente una mia firma autentica che avevo consegnato in
precedenza a IM 1 per effettuare un prelevamento che gli avevo ordinato. Come
già dichiarato nel precedente verbale era difatti capitato nel corso degli anni
che io chiedessi a IM 1 dei soldi dal mio conto __________ e che, su sua
richiesta, gli consegnassi un foglio firmato in bianco. Dai miei ricordi ciò è
accaduto solo tre volte.”
(VI PP 17.11.2015, p. 2, AI 71, _____________).
L’AP ha dichiarato di non avere mai dato alla banca o a __________
istruzioni circa investimenti o prelievi da effettuarsi sul suo conto __________,
ribadendo di non avere mai avuto rapporti diretti con la banca fino al momento
in cui aveva iniziato a cercare i suoi soldi vista la latitanza di IM 1 (VI PP
17.11
, p. 2, AI 71, _____________).
L’AP ha poi aggiunto:
"
(…) nel corso degli anni io incontravo regolarmente IM 1 a __________,
presso gli uffici della mia commercialista, __________, che tuttavia non
partecipava ai miei incontri con IM 1. In due occasioni ho incontrato IM 1 a __________:
una volta presso i suoi uffici, per un normale incontro nel corso del quale mi
sono stati consegnati dei soldi che avevo richiesto (non so dire se provenienti
dalla relazione __________ o da una mia relazione __________, seguita da IM 1);
una seconda volta presso lo studio dell’avv. __________, quando IM 1 aveva
detto che a causa di un errore della banca il mio conto era stato azzerato e
quindi mi proponeva di rivolgermi a questo avvocato per valutare come procedere
nei confronti della banca.
(…) io ho conosciuto
nel corso degli anni sia la moglie di IM 1 sia la sua successiva compagna, con
la quale ha avuto una bambina.”
(VI PP 17.11.2015, p. 3, AI 71, _____________).
10) La versione dell’imputato IM
1.
97.
L’imputato è stato
interrogato il 15 aprile 2014 e messo a conoscenza delle accuse mossegli
dall’AP ACPR 2, da lui fermamente contestate (VI PP 15.04.2014, p. 3, AI 29, _____________:
“Queste accuse mi fanno arrabbiare e prevedo di sporgere querela in
__________ contro la signora ACPR 2”).
Questa la sua versione dei fatti:
"
Tutti i prelevamenti di denaro dal conto in questione di cui mi
sono occupato sono stati effettuati su richiesta della signora e i soldi
prelevati dal conto sono stati consegnati alla signora.
Il motivo per cui la
relazione si è svuotata non è quello di malversazioni, come denuncia oggi la
signora ACPR 2, bensì un’amministrazione non corretta dei fondi messa in opera
dalla banca stessa. Ricordo in particolare che, sin dall’apertura della
relazione, nel 1995, l’istruzione data alla banca era di acquistare titoli
obbligazionari con rating non inferiori alla tripla A. Si tratta quindi di
investimenti conservativi, nei quali il debitore è ritenuto di massima
solvibilità. E ciò in quanto questi denari dovevano costituire un vero e
proprio salvadanaio per la signora ACPR 2. Non vi era alcun desiderio di
effettuare speculazioni. La signora ACPR 2 era peraltro mia cliente in
__________; io la consigliavo sugli investimenti da effettuare presso la banca
ove deteneva i suoi averi.
La banca, __________,
nel corso della vita della relazione ha acquistato con i fondi della signora
ACPR 2, senza chiedere nulla a nessuno, dei bond argentini, in un momento in
cui il rating dell’Argentina non era certamente tripla A. L’__________, come
noto, è andata in default e dunque i suoi bond hanno perso completamente di
valore, salvo poi venire convertiti. Questa operazione ha dunque causato la
perdita quasi totale del patrimonio. Quando sono stato informato dalla banca, a
seguito di una mia richiesta di prelievo per conto del cliente, di questa
situazione, ho segnalato alla banca che avevano agito in modo non corretto e ho
chiesto per quale motivo non avevano chiesto al cliente, eventualmente mio
tramite, quale opzione di conversione dei bond scegliere (ricordo che
l’Argentina aveva offerto tre possibilità di conversione dei titoli). La banca
si prese del tempo per rispondermi, ma alla fine mi dissero che non vi era più
alcuna possibilità per ottenere la riconversione dei titoli andati in default.
A quel punto ho informato la signora ACPR 2 dell’accaduto e l’ho accompagnata
presso un avvocato di __________ con studio a __________, l’avv. __________,
esperto in materia in particolare dei bond argentini andati in default. (…) In
seguito, è scoppiato in __________ il caso ACPR 1, per il quale sono stato
rinviato a giudizio anche in Svizzera. In __________ sono stato oggetto di
sequestro di tutti i miei beni. A quel momento ho dunque cessato di seguire
tutti i miei clienti, inclusa la signora ACPR 2. E ciò non solo per l’amarezza
che provavo, ma che per il fatto che non avevo più soldi necessari anche solo
per gli spostamenti che la mia attività richiedeva.”
(VI PP 15.04.2014, p. 3 e 4, AI 29, _____________).
98.
L’incontro con l’avv. __________
– secondo l’imputato – sarebbe avvenuto nella tarda primavera/inizio estate
2010, come indicato dall’AP (VI PP 15.04.2014, p. 4, AI 29, _____________).
IM 1 ha poi affermato che:
“ La chiusura del conto del febbraio
2007.
era ben nota alla cliente ACPR 2. Questa chiusura mi era stata richiesta
dalla banca, anzi pretesa dalla banca, in quanto il saldo sul conto era ormai
insufficiente per una gestione. (…) La data della chiusura è di poco successiva
al momento in cui la banca mi ha comunicato delle ingenti perdite subìte.”
(VI PP 15.04.2014, p. 4, AI 29, _____________).
L’imputato ha quindi affermato, ad inizio verbale, e poi
confermato rispondendo alla domanda del PP (VI PP 15.04.2014, p. 4, AI 29, _____________),
di avere informato ACPR 2 circa la perdita degli averi depositati solo dopo che
la banca gli aveva definitivamente riferito che non vi era nulla da fare per i
bond argentini – e quindi nella primavera/estate 2010 – e di averla dunque
subito convocata presso l’avv. __________ di __________, dichiarando al tempo
stesso che già nel febbraio 2007, quando lo aveva appreso dalla banca, aveva
informato la cliente della perdita degli averi depositati, a causa degli
investimenti azzardati posti in essere dalla banca.
Non si capisce peraltro per quale motivo, se egli avesse avvertito
l’AP delle perdite solo nella primavera/estate 2010, quest’ultima avrebbe
dovuto dare istruzioni di chiudere il conto nel febbraio 2007.
99.
Invitato a spiegare
queste contraddizioni, IM 1 si è così espresso:
"
Io avevo comunicato alla cliente le perdite già nel febbraio
2007.
Le avevo detto che la banca pretendeva la chiusura del conto, in quanto
le spese avrebbero eroso il piccolo saldo residuo e causato costi
supplementari. Le avevo detto che la banca stava valutando le possibilità per
la riconversione dei bond argentini, ma che ci sarebbero voluto del tempo. Da
questa riconversione dei bond, che erano ancora nel portafogli della signora
ACPR 2 sulla relazione, potevano arrivare dei soldi. Quando del 2010 l’ho
convocata presso l’avv. __________, è perché la banca mi aveva definitivamente
detto che non vi era più alcuna possibilità di riconversione dei bond e dunque
che per loro la pratica era conclusa. Ricordo bene la persona con cui ho
trattato tutta la vicenda, dal 2007 fino al 2010, ma in questo momento mi
sfugge il nome. L’avv. RAAP 2 mi chiede se il nome __________ mi dice qualcosa;
rispondo affermativamente: era lui il consulente di banca che ha seguito tutta
questa vicenda e che a metà 2010 mi ha detto che non si poteva più fare nulla.”
(VI PP 15.04.2014, p. 5, AI 29, _____________).
100.
Preso atto dal PP che
se una relazione ha ancora dei titoli non è possibile procedere alla sua
estinzione tout-court, ma questi devono essere messi da qualche parte, e
che la questione dei bond argentini pare essere unicamente fumo negli occhi per
nascondere una chiusura della relazione risalente al 2007, l’imputato ha
ribadito di non essersi appropriato di nulla e che “I soldi che sono stati
prelevati dal conto della signora ACPR 2 le sono sempre stati consegnati”
(VI PP 15.04.2014, p. 5, AI 29, _____________).
101.
L’imputato non ha
saputo dire se i prelevamenti del 16 maggio 2006 e del 19 febbraio 2007 fossero
passati dalle sue mani o se fosse stato __________ a consegnarli all’AP. Stando
alle sue dichiarazioni, le consegne di denaro a ACPR 2 avvenivano infatti con
due modalità, e meglio __________ gli faceva avere i soldi in __________ e poi
lui li consegnava all’AP oppure __________ si recava direttamente a __________,
anche per altri clienti, e all’occasione consegnava i soldi a ACPR 2 (VI PP
15.04
, p. 5 e 6, AI 29, _____________).
Alla domanda a sapere quante volte l’AP avesse chiesto di
prelevare del denaro dal conto __________, l’imputato ha risposto in maniera
piuttosto vaga:
"
La signora ACPR 2 non attingeva con frequenza al conto __________.
Non sono in grado di indicare con precisione quante volte mi ha chiesto di prelevare
dei soldi da questa relazione ma potrei dire indicativamente una volta
all’anno. Di certo ciò è avvenuto più di tre volte nell’arco di vita della
relazione, come mi è stato detto avere indicato la signora ACPR 2 nella sua
denuncia. In particolare, riconfermo che tutti i prelevamenti di cui mi sono
occupato sono stati effettuati su richiesta della cliente e i soldi le sono
stati consegnati.”
(VI PP 15.04.2014, p. 6, AI 29, _____________).
102.
Con specifico
riferimento alle modalità di prelevamento dalla relazione, IM 1 ha riferito:
"
Le modalità di prelevamento sono identiche a quelle che avevo per
gli altri clienti che gestivo, e già discusse nell’ambito del procedimento ACPR
1.
(…) ella mi chiedeva di
prelevare una somma. Io mi facevo consegnare da lei un foglio firmato in
bianco, lo spedivo per posta a __________, presso il suo domicilio, annotando a
matita sul foglio l’importo che la signora desiderava ritirare. Questa modalità
era operata per discrezione, per evitare che un foglio indicante gli estremi di
relazioni all’estero della signora ACPR 2 finissero in mano alla finanza.
Ricevuto il foglio __________ lo compilava, prima in banca e in seguito presso __________.
Egli inseriva cioè la frase che corrispondeva alle indicazioni che io gli avevo
fornito. Con questo documento prelevava i soldi dalla cassa della banca, a
debito della relazione. Poi ci sentivamo al telefono e decidevamo in che modo
fare avere i soldi alla cliente. Spesse volte per il mio tramite (__________mi
faceva avere i soldi da una persona di fiducia in __________ e poi io li
consegnavo alla cliente); alcune volte è capitato che __________ si sia recato
direttamente a __________ e abbia consegnato i soldi direttamente alla
cliente.”
(VI PP 15.04.2014, p. 6, AI 29, _____________).
103.
L’imputato ha
dichiarato che non riceveva alcuna ricevuta per il denaro consegnato all’AP,
così come __________ non chiedeva a lui una ricevuta per il denaro
consegnatogli per i clienti, “Si andava sulla fiducia” (VI PP
15.04
, p. 6, AI 29, _____________).
Stando alle dichiarazioni dell’imputato, __________ conosceva
quindi direttamente la cliente. Al momento dell’apertura della relazione, nel
1995, ACPR 2 avrebbe avuto un incontro con lui per la firma dei documenti
d’apertura. In seguito, si sarebbero incontrati in alcune occasioni a __________,
sempre in occasione della consegna di soldi di cui la donna aveva chiesto il
prelievo, ciò che gli sarebbe stato confermato dallo stesso __________ (VI PP
15.04
, p. 6 e 7, AI 29, _____________).
Invitato a spiegare per quale motivo, dopo essere passato in __________
nel settembre/ottobre 2002, __________ veniva ancora coinvolto nella
movimentazione del conto __________, e meglio perché inviava a lui i fogli in
bianco, l’imputato ha dichiarato:
"
Il passaggio di __________ dalla banca alla __________ non ha
comportato mutamenti di rilievo nella nostra operatività, inclusa quella della
signora ACPR 2, in quanto egli, o meglio __________, ha acquisito mandato di
gestione per tutti i clienti che io gli avevo appoggiato.”
(VI PP 15.04.2014, p. 7, AI 29, _____________).
IM 1 non ha saputo spiegare la circostanza riferita dall’AP
secondo cui non aveva mai dato alcun mandato a __________ per la gestione del
conto __________ (VI PP 15.04.2014, p. 6, AI 29, _____________).
104.
Dallo schema
riassuntivo dell’operatività del conto __________ dal 1. gennaio 2000 alla
chiusura del 22 febbraio 2007 prodotto dall’avv. RAAP 2 (allegato doc. 3 al VI
PP IM 1 15.04.2014, AI 29, _____________), si evince che a ottobre 2002, ossia
quando __________ è passato dalla banca a __________, i bond argentini sono
stati venduti per circa EUR 13'800.00. Il saldo della relazione a quel momento,
dopo la vendita, doveva essere di poco più di EUR 30'000.00, ossia quelli in
fine prelevati nel 2006 e nel 2007 e ciò in quanto non risultano altre
operazioni sulla relazione fino alle ultime due menzionate.
Questa circostanza spiegherebbe il motivo per cui __________ non
ha acquisito mandato di gestione sulla relazione, ovvero perché il saldo non
era interessante per una gestione.
Invitato a spiegare nuovamente il motivo per cui, nonostante __________
non avesse mandato di gestione sul conto __________, i soldi prelevati dovevano
essere consegnati a __________, l’imputato ha risposto:
"
Come detto non me lo so spigare. Dal mio punto di vista,
ritenendo che vi fosse il mandato, continuavo a rivolgermi a __________. I
documenti mostratimi mostrano che __________ dava seguito alle richieste,
esattamente come faceva per quei clienti per i quali aveva acquisito mandato di
gestione.”
(VI PP 15.04.2014, p. 7, AI 29, _____________).
105.
Confrontato con le
dichiarazioni rilasciate in sede civile da __________ secondo cui l’imputato,
non conoscendo più nessuno in banca, gli avrebbe chiesto di fargli un favore ed
effettuare i prelevamenti dal conto __________, IM 1 ha ribadito di essere
stato convinto che __________ avesse mandato di gestione e riteneva dunque
normale rivolgersi a __________ per questo servizio (VI PP 15.04.2014, p. 8, AI
29, _____________).
106.
Invitato a spiegare
come avveniva la consegna del denaro a ACPR 2 e in particolare come è avvenuto
per le somme contestate, l’imputato ha dichiarato:
"
Generalmente mi recavo io a __________, presso lo studio del suo
commercialista, la signora __________. (…) La consegna del denaro è comunque
avvenuta discretamente, in un salottino, senza la presenza di terze persone.
In un’unica occasione
ho consegnato il denaro alla cliente con modalità diverse: una volta si è difatti
recata la signora ACPR 2 presso il mio studio di __________. Si tratta dunque
certamente di uno delle due consegne di cui ai doc. 1 e 2.”
(VI PP 15.04.2014, p. 8, AI 29, _____________).
Quanto alle modalità con cui l’AP gli faceva pervenire un foglio
firmato in bianco quando necessitava un prelievo dal suo conto __________, IM 1
si è così espresso:
"
Io incontravo la cliente indicativamente ogni tre mesi per discutere
la sua posizione __________, che per me era importante. In occasione di questi
incontri, quando ne aveva bisogno, mi consegnava un foglio firmato in bianco
per il prelevamento presso il conto __________. In occasione del successivo
incontro le consegnavo i soldi prelevati. Questi incontri avvenivano sempre
presso la commercialista __________, forse ad eccezione di una o due volte, in
cui mi sembra essermi recato direttamente in casa della signora ACPR 2.”
(VI PP 15.04.2014, p. 8, AI 29, _____________).
107.
L’imputato ha
confermato la circostanza riferita dall’AP, secondo cui sul conto __________
erano inizialmente confluiti LIT 400'000'000.00 (VI PP 15.04.2014, p. 9, AI 29,
_____________).
Interrogato dal PP, IM 1 ha risposto che non riferiva alla cliente
lo stato del conto __________, in quanto si trattava di una relazione non
gestita e senza movimentazione, ossia statica.
Con questo l’imputato ha spiegato di intendere che il conto non
necessitava di alcuna sorveglianza dei titoli acquistati, i quali dovevano
essere vincolati e non volatili (VI PP 15.04.2014, p. 9 e 10, AI 29, _____________).
Dopo avere preso visione di due fogli riguardanti la situazione
patrimoniale del conto __________ al 6 marzo 1998 (allegato doc. 4 al VI PP IM
1.
15.04.2014, AI 29, _____________), i quali – stando alle dichiarazioni
dell’AP – le sarebbero stati da lui consegnati in occasione di un incontro, ciò
che confermerebbe la circostanza secondo cui nei primi anni di esistenza della
relazione __________ le forniva dei documenti bancari che davano atto dello
stato della relazione, IM 1 ha dichiarato di non avere mai consegnato tale
documentazione, che non avrebbe neppure mai visto, alla cliente (VI PP
15.04
, p. 11, AI 29, _____________).
108.
Confrontato con le
dichiarazioni dell’AP secondo cui in occasione dell’incontro del giugno 2010 a __________
le avrebbe comunicato che il saldo della relazione __________ era di EUR
274'293.00 al 4 giugno 2008 e di EUR 272'866.00 al 6 aprile 2009, l’imputato ha
escluso che vi sarebbe stato questo incontro, affermando che:
"
Escludo che nel giugno 2010 ci siamo incontrati a __________.
Come riferito, ci siamo incontrati in quel periodo a __________, per andare
dall’avv. __________ per iniziare la causa contro la banca. Contesto pure di
averle mai fornito le indicazioni da lei riportate.
Ribadisco che la
signora ACPR 2 sapeva dal febbraio 2007 che la relazione era stata chiusa, su
espressa richiesta della banca.”
(VI PP 15.04.2014, p. 10, AI 29, _____________).
L’imputato quindi aggiunto un ulteriore dettaglio al proprio
racconto:
"
Per la precisione, il foglio riportante la firma della cliente di
cui al doc. 2 mi era stato consegnato per effettuare un prelevamento. Quando la
banca, e meglio __________, mi ha telefonato per dirmi che non vi era la
disponibilità della cifra richiesta, mi ha comunicato che la relazione andava
chiusa in quanto ormai non valeva più la pena tenerla aperta. Il foglio firmato
in bianco è quindi, senza che io o la cliente dessimo un’autorizzazione in
questo senso, utilizzato per giustificare la chiusura del conto, così come
risulta dal doc. 2 mostratomi.
(…) non mi è stato chiesto
di inviare una richiesta di chiusura, ma mi è stato comunicato che il conto
andava chiuso. Io ho visto l’ordine di chiusura di cui al doc. 2 per la prima
volta oggi. Non so chi lo abbia compilato.”
(VI PP 15.04.2014, p. 11, AI 29, _____________).
IM 1 ha in fine asserito di non avere mai falsificato la firma
dell’AP ACPR 2 (VI PP 15.04.2014, p. 12, AI 29, _____________).
11) La testimonianza di __________
109.
__________ è stato
interrogato il 22 maggio 2014 ed invitato ad esporre le circostanze di apertura
e di gestione della relazione della cliente ACPR 2.
Il teste ha spiegato:
“ACPR 2 è stata
apportata da IM 1. Lui conosceva una commercialista di __________, tale __________.
Questa gli presentò tre clienti (tra questi la signora ACPR 2) che lui
effettivamente apportò in __________. (…) Normalmente mi occupavo io dei
clienti apportati da IM 1; è dunque verosimile che mi sia occupato io
dell’apertura e delle relazioni di questi tre clienti, ma non ne ho memoria
diretta.”
(VI PP 22.05.2014, p. 2, AI 45, _____________).
__________ ha poi avuto modo di riferire che:
"
(…) escludo di essermi recato a __________ presso la signora ACPR
2.
per l’apertura del conto o per consegnarle dei soldi. Ricordo difatti che a __________
ci sono stato solo in un paio di occasioni (negli ultimi dieci anni direi
quattro o cinque volte), ma per incontrare gli altri due clienti che erano
stati introdotti da IM 1. Preciso che dall’inizio per questi due clienti è
stata instaurata una relazione diretta tra me e loro; IM 1 non aveva alcun
ruolo nella gestione della loro relazione. Escludo inoltre di avere consegnato
dei soldi a __________ alla signora ACPR 2 in quanto non ho mai effettuato
questo tipo di servizio per i clienti di __________.”
(VI PP 22.05.2014, p. 2, AI 45, _____________).
__________ non è stato in grado di ricordare se avesse partecipato
alle formalità di apertura della relazione __________, e ciò neppure dopo avere
avuto modo di prendere visione del set di apertura del conto.
Il teste ha affermato:
"
Posso affermare con certezza di avere redatto io il verbale di
apertura. La calligrafia è la mia. Ciò non implica che abbia incontrato la
cliente. Potrei avere ottenuto le informazioni ivi riportare da IM 1. Osservo
che nel formulario “procura” io ho scritto a mano, negli spazi per le firme,
chi doveva firmare nelle varie posizioni. Questa scritto a mano, negli spazi
per le firme, chi doveva firmare nelle varie posizioni. Questa circostanza mi
fa dedurre che non fossi presente al momento della firma di questo documento, e
dunque del resto dei documenti del set d’apertura (tutti di data 19 dicembre
1995). Se avessi fatto firmare io questi documenti non avrei avuto bisogno di
indicare per scritto dove doveva firmare il procuratore e dove il titolare del
conto.”
(VI PP 22.05.2014, p. 3, AI 45, _____________).
110.
Il testimone ha
riferito che, dopo essere passato a __________ nel 2002, non aveva assunto il
mandato di gestione per la cliente ACPR 2, allineandosi così alla versione di
quest’ultima. Presumibilmente, ciò non sarebbe avvenuto siccome il saldo era
troppo basso (VI PP 22.05.2014, p. 3, AI 45, _____________).
Il teste ha affermato di ricordare con precisione il prelevamento
a chiusura della relazione, e meglio:
"
Dopo anni, non so dire indicativamente quando, IM 1 mi telefonò e
mi disse che la signora ACPR 2 voleva chiudere la relazione, sulla quale erano
rimasti circa € 30'000.00. Mi disse che non aveva più conoscenze in banca e mi
chiese se potevo occuparmi della chiusura. Accettai di aiutarlo e gli dissi che
avremmo proceduto come facevamo per tutti i clienti per i quali avevo un
mandato di gestione e per i quali lui si occupava di interagire con me: mi fece
dunque avere un foglio firmato in bianco dalla cliente, sul quale, con ogni
probabilità, io feci scrivere dal mio segretariato le istruzioni di chiusura,
così come indicatomi da IM 1.
(…) queste modalità
venivano utilizzate regolarmente già da quando io lavoravo in banca, e non solo
per i clienti di IM 1. (…)
Sono assolutamente
certo che è stato IM 1 a contattarmi e a dirmi che la cliente ACPR 2 voleva
chiudere la relazione. Essendo verosimile la volontà di chiusura, visto il
saldo esiguo, ed essendo IM 1 l’unico referente, ho acconsentito a procedere
alla chiusura così come avrei fatto se fossi stato in banca e se avessi avuto
mandato di gestione in seno a __________.”
(VI PP 22.05.2014, p. 4, AI 45, _____________).
111.
Dopo avere preso
visione dell’istruzione di chiusura del conto (allegato doc. 1 al VI PP __________
22.05
, AI 45, _____________), __________ ha sostenuto di avere fatto
allestire egli stesso il testo sopra la firma della cliente, fornitagli da IM 1
e conformemente alle istruzioni da questi ricevute. Egli ha inoltre
riconosciuto la paternità della firma sulla fiche di prelievo.
Dopo averli prelevati, avrebbe fatto recapitare i soldi
all’imputato per il tramite di un trasportatore, senza alcuna ricevuta (VI PP
22.05
, p. 4, AI 45, _____________).
112.
Anche per quanto
attiene al prelevamento del 16 maggio 2006, dopo avere preso visione della
relativa documentazione (allegato doc. 2 al VI PP __________ 22.05.2014, AI 45,
_____________), il teste ha confermato di avere partecipato al prelievo dei
soldi, precisando che:
"
Non ricordavo la circostanza ma il testo per il prelevamento è
stato probabilmente scritto da qualcuno in __________. I nomi delle persone a
cui viene data delega per la procura sono dei dipendenti di __________. Il
prelevamento è stato effettuato dalla signora __________, allora segretaria (lo
deduco dalla firma sulla fiche). Non posso che ritenere che questo prelevamento
sia avvenuto nelle medesime circostanze descritte per il prelevamento
chiusura.”
(VI PP 22.05.2014, p. 4, AI 45, _____________).
113.
Quanto alle modalità di
prelevamento dalla relazione__________, __________ ha spiegato che si trattava
del medesimo sistema utilizzato normalmente con i clienti di IM 1, e meglio:
"
Lui mi faceva avere per posta, o in ufficio o a casa, un foglio
in bianco firmato dal cliente e telefonicamente mi indicava l’istruzione del
cliente, e meglio l’ammontare da prelevare. Internamente alla banca davo
istruzioni affinché il foglio firmato in bianco venisse compilato
conseguentemente, previo controllo della firma. I soldi venivano prelevati
dalla cassa, nel caso di cui al doc. 3 da me. Li facevo poi avere a IM 1 per il
tramite di trasportatori.”
(VI PP 22.05.2014, p. 5, AI 45, _____________).
114.
Il testimone ha negato
di essersi occupato personalmente di consegnare i soldi alla cliente, ribadendo
di non avere mai incontrato la donna, eccezion fatta, forse, per il momento
dell’apertura della relazione (VI PP 22.05.2014, p. 5, AI 45, _____________).
115.
Dal “Meeting Report”
del 21 febbraio 2005 (allegato doc. 5 al VI PP __________ 22.05.2014, AI 45, _____________),
risulta che tale DIF (sigla con la quale veniva identificato __________ in
banca) riporta di avere ricevuto istruzioni da TAF (sigla con la quale veniva
identificato __________ in banca) su come procedere per la conversione dei bond
argentini, nel frattempo andati in default. Nel rapporto DIF osserva che TAF
intrattiene ancora regolari contatti con i clienti.
Invitato a prendere posizione su questa circostanza, __________ ha
dichiarato di non avere alcun ricordo di un colloquio avuto con __________ o
con altro personale della banca riguardante la gestione del conto di ACPR 2
dopo la sua partenza dalla banca, rilevando, da un lato, che lui non poteva
dare istruzioni sul conto, non avendo mandato di gestione, e dall’altro, che
non intratteneva alcun contatto con la cliente (VI PP 22.05.2014, p. 5 e 6, AI
45, _____________).
12) La testimonianza di __________
116.
__________, compliance
officer e già responsabile del segretariato confidenziale presso la __________,
è stato sentito in qualità di testimone il 22 maggio 2014.
Riguardo al prelevamento di EUR 10'000.00 effettuato il 16 maggio
2006.
il teste ha così riferito:
"
Mi ricordo della relazione __________. (…) Ricordo che il signor IM
1, che fungeva da apportatore per la banca, aveva una procura amministrativa.
Tra fine 2005 e inizio
2006, non posso essere preciso sulla data, ricordo che vi era stata una
segnalazione da parte di un cliente apportato da IM 1 in banca. Il cliente si
era presentato in banca a __________ e aveva rilevato che dal suo conto
mancavano circa € 30/35'000.00. Il cliente era piuttosto anziano (oltre
novant’anni); ricordo che la moglie (circa sessant’anni) risultava più
agguerrita rispetto al marito. Contestava alcune firme su fiches di
prelevamento. Abbiamo aperto un procedimento interno e coinvolgo anche IM 1,
che aveva fisicamente portato in banca le istruzioni di prelevamento. Nel corso
della procedura il cliente aveva riconosciuto alcune delle firme che
inizialmente contestava, circostanza che evidentemente ha minato ai miei occhi
la piena credibilità della contestazione iniziale. Alla fine risultavano
prelevamenti non riconosciuti per circa € 7’5000.00. Ricordo che il cliente
aveva detto a IM 1 che se non avesse compensato questo ammanco lo avrebbe
denunciato alla __________. IM 1, pur negando ogni malversazione, tacitò il
cliente (con € 7'000.00 su € 7'500.00 richiesti). Il cliente ha poi chiuso la
relazione. (…) A seguito di questo episodio, abbiamo ricevuto dall’ufficio
compliance di __________ istruzioni di contattare i clienti delle relazioni per
le quali IM 1 avesse chiesto, per conto dei clienti, un prelevamento. Questa
situazione si è presentata per il conto __________. Ricordo che era arrivata in
banca una richiesta di prelevamento di € 10'000.00. (…) non so dire con
precisione chi ha presentato la richiesta, in quanto non ero io il destinatario
diretto; penso però che non sia arrivata direttamente da IM 1, che non contattava
mai la banca, ma da __________. (…) __________ continuava ad essere il legame tra
la banca e l’apportatore IM 1, anche laddove la relazione interessata non era
stata data in gestione esterna a __________. Preciso che la banca non accettava
ordini di __________ laddove non vi era mandato di gestione; per il caso __________
poteva però capitare che ordini firmati dal cliente giungessero alla banca per
il tramite di __________ in quanto __________ aveva il legale con IM 1.
Rispettando le
istruzioni ricevute dal compliance, il responsabile della relazione __________,
__________, si è adoperato per rintracciare la cliente. (…) ha trovato su
internet il nome della figlia. (…) Ho dunque ascoltato in diretta, tramite
vivavoce, la telefonata fatta da __________ alla signora __________. Ricordo
che chiese di parlare con la mamma ACPR 2. Ricordo che vi fu la conferma che
l’interlocutrice era la figlia di ACPR 2. Non ricordo se nel corso della
medesima telefonata o se in una avvenuta dopo poco (tempo necessario a __________
per raggiungere la madre), __________ parlò direttamente con ACPR 2. Ricordo
che parlando “in codice”, cercò di far capire che chiamava con riferimento alla
relazione bancaria in Svizzera e che voleva conferma di un ordine di
prelevamento per “dieci sacchi” giunto alla banca per il tramite di IM 1
(questo nome fu fatto in chiaro). Dopo un primo momento di perplessità, in cui
l’interlocutrice non capiva bene il senso della chiamata (come detto __________
non parlava esplicitamente di conto in banca, per questioni di discrezione),
ella ha manifestato di capire lo scopo della chiamata; ciò è avvenuto quando è
stato fatto il nome di IM 1. A quel momento ricordo che ha confermato che
potevamo dare a IM 1 quanto richiesto e ha aggiunto che di lì a poco sarebbe
venuta da noi in occasione di un suo viaggio nel nord __________.”
(VI PP 22.05.2014, p. 2 e 3, AI 46, _____________).
__________ avrebbe quindi riferito di questa telefonata
all’ufficio compliance di __________, come attestato dall’e-mail del 15 maggio
2006.
in atti (allegato doc. 1 al VI PP __________ 22.05.2014, AI 46, _____________),
ricevendo il giorno seguente l’autorizzazione al prelevamento di EUR 10'000.00
(allegato doc. 2 al VI PP __________ 22.05.2014, AI 46, _____________).
Da ACPR 2 non sarebbe giunta alcuna contestazione riguardante la
mancata consegna del denaro oggetto della conversazione telefonica avuta con __________
(VI PP 22.05.2014, p. 4, AI 46, _____________).
117.
Con specifico
riferimento all’ordine di chiusura del conto del 19 febbraio 2007 (allegato
doc. 4 al VI PP __________ 22.05.2014, AI 46, _____________) __________ ha
riferito di avere apposto il suo “sta bene firma” sul medesimo dopo
avere controllato la firma della cliente (VI PP 22.05.2014, p. 5, AI 46, _____________).
118.
Confrontato con le
dichiarazioni di IM 1 secondo cui nel febbraio 2007, dopo avere ricevuto da lui
un foglio firmato in bianco per effettuare un prelevamento, gli avrebbe
comunicato che non vi era il saldo sufficiente sulla relazione e anzi che la
stessa andava chiusa a causa dell’insufficiente dotazione, dopodiché il testo
indicante la chiusura sarebbe quindi stato aggiunto dalla banca, __________ le
ha fermamente contestate, osservando che la lettera in questione riporta le
sigle TAF e quindi __________ (VI PP 22.05.2014, p. 6, AI 46, _____________).
Il teste ha pure negato di avere discusso con IM 1 la questione
dei bond argentini (VI PP 22.05.2014, p. 6, AI 46, _____________).
13) La testimonianza di __________
119.
Il 2 giugno 2014 è quindi
stato assunto a verbale __________, responsabile della succursale di __________
della __________.
Sulla relazione __________ il teste ha così riferito:
"
È una relazione che era in precedenza gestita da __________.
Quando egli ha lasciato la banca mi è stata attribuita. Non ho tuttavia mai
incontrato personalmente la titolare della relazione. Ricordo che questa
relazione faceva parte di quelle in qualche modo riconducibili all’apportatore IM
1.
Preciso che il contatto presso la banca per IM 1 era __________. Quando
quest’ultimo ha lasciato la banca, alcuni clienti hanno conferito procura
amministrativa a __________, società per la quale egli è andato a lavorare. Tra
questi alcuni apportati da IM 1. Altri invece non hanno conferito questa
procura. La circostanza che questa relazione sia stata assegnata a me dopo la
partenza di __________ conferma che quest’ultimo non ha ricevuto mandato di
gestione presso __________. Altrimenti la relazione sarebbe stata attribuita a
un consulente della cellula “gestori esterni”.”
(VI PP 02.06.2014, p. 2, AI 54, _____________).
120.
Anche __________ ha
riferito della richiesta del servizio compliance di __________ e quindi della
telefonata effettuata alla cliente:
"
(…) quando la relazione era già a me attribuita, dal servizio
compliance di __________ sono stato avvertito di una situazione riguardante le
relazioni apportate da IM 1. L’ordine era di prendere contatto con il cliente
allorquando fossero arrivate istruzioni per dei prelevamenti o dei bonifici.
(…)
Questa disposizione
dell’ufficio compliance mi riguardava per alcune relazioni. L’unica che ricordo
avere avuto una movimentazione, e dunque un mio intervento così richiesto
dall’ufficio compliance è stata __________.
Ricordo che sono stato
preavvisato dell’esigenza di un prelevamento dal conto __________. Non ricordo
precisamente in che modo mi è arrivato questo avviso, ma ritengo che la
comunicazione sia arrivata da __________, e con ogni probabilità da __________.
Dico ciò in quanto __________
era rimasto il punto di riferimento per quei clienti apportati da IM 1 per i
quali non vi era mandato di gestione esterna. E ciò nella misura in cui tutti i
clienti non erano conosciuti a nessuno in banca e nessuno in banca aveva
rapporti con IM 1.
(…) mi sono adoperato
per contattare la cliente. Il numero di telefono non era nei nostri files. Ho
utilizzato internet. La prima persona che corrispondeva al nome della cliente
si è rivelata non essere la cliente. Ho quindi trovato su internet il nome
della figlia della cliente, che aveva procura. Ho chiamato quel numero. Mi
sembra abbia risposto la figlia, ma la madre era presente in casa e mi è dunque
stata passata al telefono. Ho quindi dovuto capire, senza parlare espressamente
in banca e di prelevamento di soldi, se la cliente fosse al corrente che per
suo conto qualcuno avrebbe prelevato dei soldi dal suo conto. Non sono in grado
di riferire come si è svolta la conversazione e cosa mi ha detto la cliente.
Basandomi però su quanto accaduto, deduco di avere avuto sufficiente riscontro
per ritenere che ella fosse al corrente dell’operazione.
(…) escludo di avere
fatto il nome della banca o anche solo menzionato una banca. È possibile, anzi
probabile, che abbia menzionato il nome di __________ o di IM 1. Ritengo,
perché questa è circa la prassi, di avere parlato genericamente di “ritirare
dieci scatole, o sacchi”. Escludo di avere parlato di un conto o di una
relazione. Escludo di avere parlato del saldo residuo.”
(VI PP 02.06.2014, p. 2 e 3, AI 54, _____________).
121.
ACPR 2 e la figlia __________,
dal canto loro, hanno fermamente contestato di avere ricevuto una telefonata da
funzionari della banca, tanto meno con riferimento al prelevamento del maggio
2006.
(VI PP 17.11.2015, p. 3, AI 71, _____________).
122.
Anche __________ ha
riferito che dopo avere effettuato la verifica presso la cliente, unitamente a __________,
avrebbero comunicato l’accaduto al servizio compliance e l’operazione
preannunciata sarebbe poi avvenuta (VI PP 02.06.2014, p. 4, AI 54, _____________).
Il teste ha affermato di non avere mai visto l’ordine di
prelevamento di EUR 10'000.00 del 16 maggio 2006 (allegato doc. 1 al VI PP __________
02.06
, AI 54, _____________), così come ha pure affermato di non ricordare
l’ordine di chiusura del 19 febbraio 2007 (allegato doc. 1 al VI PP __________
02.06
, AI 54, _____________), precisando però di averlo presumibilmente
visto all’epoca, in quanto a lui indirizzato (VI PP 02.06.2014, p. 4, AI 54, _____________).
123.
Sulla questione dei
bond argentini, __________ ha riferito che al momento in cui i detentori di
questi titoli dovevano effettuare una scelta sulla loro eventuale conversione,
la banca consigliava di aderire al programma di ristrutturazione del debito
tramite conversione dei bond, affermando che nel 2005 aveva quindi contattato __________
per chiedergli se anche per la cliente ACPR 2 andava bene procedere come
consigliato dalla banca. Per confermare questa circostanza avrebbe redatto il “Meeting
Report” del 21 febbraio 2005 (allegato doc. 3 al VI PP __________ 02.06.2014,
AI 54, _____________).
Interrogato dal PP, __________ ha confermato che __________ non
aveva il potere di dare istruzioni per la relazione __________, non disponendo
di mandato di gestione. Ciò nonostante – stando alle dichiarazioni del teste –
per questa relazione è possibile che si sia ritenuto sufficiente rivolgersi a __________,
invece di contattare direttamente la cliente, siccome egli era visto
all’interno della banca come un referente di fiducia (VI PP 02.06.2014, p. 5,
AI 54, _____________).
124.
Invitato a spiegare
l’indicazione sul “Meeting Report”, secondo cui __________ “intrattiene
ancora contatti regolari con i clienti”, il teste ha riferito che si
trattava presumibilmente di una sua deduzione e che questa circostanza non gli
era comunque mai stata confermata da __________ (VI PP 02.06.2014, p. 5, AI 54,
_____________).
125.
Anche __________ ha
negato che la chiusura della relazione sarebbe avvenuta come sostenuto
dall’imputato, e meglio che la banca avrebbe aggiunto “d’imperio” il
testo indicante la chiusura su un foglio firmato in bianco dalla cliente da lui
trasmesso nel febbraio 2007, ribadendo che con ogni probabilità l’ordine di
chiusura era giunto da __________, certamente già compilato (VI PP 02.06.2014,
p. 6, AI 54, _____________).
VII) Diritto e convincimento
della Corte
126.
Giusta l’art. 146 cpv.
1.
CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva
sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose
false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore
inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni
o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole
fa mestiere della truffa.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se
l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre
fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la
cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla
controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi
rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128
IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno
astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto
se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano
tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito
critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa
quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia
le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere
verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno
(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi
fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità
(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare
l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;
STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi
è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima
può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità
dell’autore non deve essere ammesso con leggerezza ma soltanto nei casi in cui
alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete
circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado
di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da
una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare
l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di
prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima
non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146;
Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad
art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007
e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il
suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal
desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno
astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione
d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della
vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la
situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella
misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006
del 6 novembre 2006).
127.
Oltre al presupposto
oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del
truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,
Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo
2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale
conseguente all’errore (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing
Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III,
Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno
patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,
Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess,
Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una
lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un
aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione
dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso
causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad
art. 146).
128.
Per quel che concerne
l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare
la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione
deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo
eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II,
Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch,
Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad
art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna
2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).
L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario
che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten
gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).
129.
Giusta l’art. 251 CP,
si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,
oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa
uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.
Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un
documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso
contenuto (falso ideologico).
Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a
provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).
La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta
direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto.
L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è
riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF
132.
IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar,
StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4).
Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o
materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30
ad art. 110 cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo
2013, n. 8, pag. 1131 ad vor art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo
scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog,
op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4).
La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la
formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore
apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in
inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132
IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1;6B_334/2007 dell’11
ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia
necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del
documento (DTF 132 IV 57 consid.
5.1
; 123 IV 17 consid.
2e).
130.
L’abuso dell’altrui
firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppositizio è una forma esplicitamente citata dalla legge di falso tramite
usurpazione dell’identità: la dichiarazione in realtà non emana dal suo autore
apparente, anche se la firma o il segno a mano è autentico.
L’atto delittuoso consiste nel compilare o completare un documento
in una maniera contraria alla volontà del firmatario. Il foglio in bianco viene
ad esempio compilato in modo da far apparire un riconoscimento di debito che
l’autore non ha affatto voluto.
L’infrazione può presentarsi sotto forma di creazione di un
documento falso se la persona compila fraudolentemente un foglio bianco munito di
una firma reale, ma può anche presentarsi sotto forma di falsificazione se la
persona completa indebitamente un testo già firmato dal firmatario, ad esempio
inserendo una frase in uno spazio libero. Poco importa chi subisce in
definitiva il pregiudizio (l’autore della firma o il destinatario del
documento).
Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò
che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui
contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente
(DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126
IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso
ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che
l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse,
Berna 2010, n. 109 ad art. 251).
Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il
documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore
probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una
garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un
carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; 209 consid. 5.3;
132.
IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV
65.
consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c).
Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso
di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente
degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati
sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre
nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007
dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).
Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si
distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di
convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid.
2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la
veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17
consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e
dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130
consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).
131.
Vi è uso di un
documento falso (falso materiale o ideologico) quando quest’ultimo viene
presentato alla persona che l’autore vuole ingannare; è sufficiente che il
documento falso sia entrato nella sfera d’influenza della vittima, ovvero che
essa lo abbia ricevuto; non è necessario che la vittima ne abbia preso
conoscenza (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002,
art. 251 n. 89; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer
Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n.
52). Perché l’infrazione sia consumata, non è necessario che il destinatario
sia stato ingannato (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna
2002, art. 251 n. 92; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008,
§ 36 n. 18). L’uso di un documento falso può essere ritenuto unicamente a
titolo sussidiario, ossia se l’accusato non è perseguibile per una delle altre
varianti dell’art. 251 CP (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
Berna 2002, art. 251 n. 94); la fabbricazione del documento falso assorbe l’uso
dello stesso (DTF 120 IV 122 consid. cc).
132.
Dal profilo soggettivo,
la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto
che il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135
IV 12 consid. 2.2 pag. 15; Boog, op. cit., n. 86 ad art. 251).
L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del
reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che
il documento contiene un’alterazione della verità e - nei casi di falso
ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza
(DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3;
Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit, n. 87-89, ad art. 251).
L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o
ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste
tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o
dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135
IV 12 consid. 2.2; 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173 e segg ad
art. 251 CP, Boog, op. cit., n. 90 e segg. ad art. 251).
L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di
ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. 1.3.;
Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251). L’intenzione di ingannare è ammessa
quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in
caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di
indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op.
cit., n. 88 ad art. 251).
Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il
documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne
faccia un uso ingannevole (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3;
DTF 135 IV 12 consid. 2.2; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251; Boog, op.
cit., n. 87-89 ad art. 251). Il giudice deve esaminare la conoscenza
dell’autore per poter concludere che egli ha accettato una falsità in
documenti. L’importanza della messa in pericolo degli interessi altrui, il
rischio concreto del verificarsi del risultato, come pure i motivi che possono
aver indotto l’autore ad accettare il rischio, possono costituire dei motivi di
accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3).
133.
Nel caso concreto, i
fatti sono stati contestati dall’imputato, sicché si tratta sostanzialmente di
un processo indiziario, di cui vengono richiamati i citati principi sviluppati
dalla giurisprudenza.
Si ricorda in particolare che in assenza di prove sicure, si può
dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè
fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni
precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti
nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio. Determinante
risulta inoltre essere la credibilità delle parti.
134.
In questo senso, per
quanto attiene all’accusatrice privata ACPR 1, sebbene la stessa non è stata
sempre cristallina in tutte le sue dichiarazioni – circostanza peraltro
riconosciuta dalla pubblica accusa – ella è risultata costante nella sua
descrizione della conoscenza con IM 1 e del rapporto che li legava in ambito
privato (tanto da riferire di cene con le rispettive famiglie e di avere
abitazioni vicine in __________, fatto, quest’ultimo, noto anche a __________,
cfr. VI PP 02.07.2010, p. 3, AI 4, _____________) ciò che ha poi portato la
donna ad affidargli denaro da depositare sia in Svizzera che in __________.
L’accusatrice privata ha poi descritto in un modo che
corrispondeva a quella che (purtroppo) era la prassi dell’epoca, ovvero della
firma da parte di clienti prevalentemente __________ di documenti in bianco e
riempiti dalla persona di loro fiducia, nonché dei contatti con l’istituto
intrattenuti per il solo tramite di un intermediario (o della già citata
persona di fiducia), o ancora il fatto di non ricevere estratti conto,
soprattutto su carta intestata dell’istituto di credito e più in generale di
non lasciare nessuna traccia cartacea relativa alla relazione bancaria che
potesse essere intercettata nel passaggio di frontiera.
Mal si comprende come una cliente __________, che ha avuto pochi
contatti con l’istituto di credito, avrebbe potuto descrivere in modo così
puntuale il modo in cui venivano gestiti gli averi di molti clienti __________.
135.
Le affermazioni di ACPR
1.
hanno poi trovato riscontri nelle dichiarazioni delle persone assunte a
verbale nell’ambito del procedimento e nella perizia calligrafica agli atti.
Emerge in modo incontrovertibile dagli atti che IM 1 – secondo le
collaudate modalità in auge all’epoca – ha introdotto l’AP alla banca ed agiva
in qualità di referente tra l’istituto di credito e la cliente. Ciò implicava,
tra le altre cose, che non vi fossero sostanzialmente mai contatti diretti tra
il cliente e l’istituto di credito (cfr. __________: “non avevo rapporti
diretti col cliente, ma sempre per il suo tramite” - VI PP 02.07.2010, p.
1-4, AI 4, _____________).
Si dirà che su questo aspetto, IM 1 è stato smentito da __________,
il quale ha negato di avere incontrato i clienti senza la presenza di IM 1
(cfr. __________: “io non avevo alcun contatto con i clienti. Era sempre e
solo IM 1 che mi contattava per le loro esigenze. Io il cliente l’ho incontrato
all’apertura della relazione in banca e al momento del passaggio in __________”
- VI PP 01.06.2012, p. 3, AI 55, ___________).
Pure accertata è la circostanza secondo cui, in base agli accordi
intercorsi tra l’imputato e l’AP, i prelevamenti avvenivano mediante documenti
previamente firmati in bianco, che il promotore finanziario faceva poi
pervenire alla banca (o al suo contatto presso la stessa) dove venivano poi
completati secondo le istruzioni che lo stesso IM 1 forniva (cfr. __________: “Ricordo
che avevo spiegato ai clienti, durante l’incontro di apertura della relazione,
che, per le loro esigenze di prelevamenti, avrebbero anche potuto incaricare IM
1, consegnandogli un foglio firmato in bianco che poi sarebbe stato compilato
in banca, secondo le loro istruzioni, da noi ricevute per il tramite di IM 1
(…). IM 1 si presentava da me con un foglio firmato in bianco dal cliente di
turno, mi indicava a voce le necessità di prelievo del cliente, io facevo
compilare il foglio secondo queste istruzioni, il foglio veniva consegnato alla
banca e quindi i fondi, con varie modalità, venivano consegnati al IM 1, che
avrebbe infine dovuto consegnarli ai clienti.” - VI PP 02.07.2010, p. 1-4,
AI 4, _____________; VI PP 02.07.2010, p. 1-4, AI 4, _____________).
Al proposito si dirà che anche su questo aspetto l’imputato è
risultato smentito da __________ in merito al fatto che questi ricevesse da IM
1.
due buste (ovvero una prima contenente una seconda busta chiusa). Appare
evidente che tale indicazione fornita dall’imputato, del tutto inverosimile già
in ragione dei rapporti in essere tra questi, il funzionario bancario ed i
clienti __________, è strumentale al tentare di migliorare la propria posizione
(cfr. VI PP 01.06.2012, p. 3 e 4, AI 55, ___________).
Emerge dagli atti che l’AP neppure riceveva estratti conto
concernenti la propria relazione, essendo tutta la corrispondenza trasmessa
direttamente all’imputato. Tale modo di procedere, oltre che dall’AP e dal di
lei figlio, è stato pure confermato da __________. Si ricorderà che questi ha
confermato che: “Egli riceveva dunque i rendiconti quando me li richiedeva
(in media direi almeno annualmente), cfr. VI PP 02.07.2010, p. 2, AI
4, _____________.
Analogamente, il denaro veniva consegnato all’AP prevalentemente
per il tramite dello stesso IM 1. Tale circostanza è stata confermata da __________
(“I soldi venivano sempre prelevati e poi fatti recapitare a IM 1, così come
precisato sopra. Ad eccezione (…) dei casi iniziali dove la banca ha dato
direttamente i soldi a IM 1 o a sua moglie.” - VI PP 01.06.2012, p. 4, AI
55, ___________) e dal testimone O.T (__________mi chiamava in __________,
mi consegnava una busta che sapevo contenere denaro e mi diceva a chi
consegnare e dove. (…) Nei casi in cui ho consegnato a IM 1, gli incontri
avvenivano sempre il supermercato __________ di __________. (….) In occasione
dei nostri incontri, io consegnavo semplicemente la busta ricevuta da __________
a IM 1 - VI PP 19.06.2012, p. 2 e 3, AI 58, ___________).
Ne consegue che, in buona sostanza, dalle dichiarazioni dell’AP,
confermate dai testimoni, emerge che ACPR 1 non sapeva quanto denaro,
concretamente, IM 1 prelevava dal conto allorquando così gli veniva richiesto
dalla cliente, né se l’imputato procedeva a prelevamenti a sua insaputa.
Non vi è al proposito motivo di dubitare del fatto che l’AP ha –
come sostenuto – preso atto dello stato del conto attestante prelevamenti ben
superiori, in numero e ammontare, a quanto realmente chiesto a IM 1. In
particolare, il modo in cui la vicenda è venuta alla luce (cfr. supra, no. 65)
è perfettamente credibile.
136.
Si dirà, inoltre, che
appare significativo dell’agire dell’imputato il deposito sul conto di
pertinenza di ACPR 1 di un certificato del valore di circa EUR 600'000. Di
fatto, tale operazione è avvenuta nell’imminenza di una visita di banca da
parte della cliente, la quale avrebbe quindi preso direttamente visione
dell’estratto conto. La Corte ha ritenuto al proposito – come peraltro indicato
da __________ – che detta operazione era finalizzata a “far quadrare i conti”,
ovvero mostrare a ACPR 1 una situazione economica che rispecchiasse quanto
questa si attendeva di trovare, benché la realtà fosse ormai ben diversa. Il
testimone __________ ha peraltro confermato l’avvenuto incontro, nell’ambito
del quale ha esposto una situazione conforme alle aspettative della cliente,
previo incasso del citato certificato (cfr. VI PP 28.10.2011, p. 4 e 5, AI 25, ___________).
Di fatto, emerge dagli atti che lo stesso IM 1 ha poi ritirato il
certificato pochi mesi dopo la citata visita dei clienti.
Oltre ai prelevamenti effettuati mediante documenti arrecanti la
firma autentica di ACPR 1, ma allestiti su indicazione di IM 1 con importi
superiori (e la cui differenza è stata trattenuta dall’imputato), ne sono stati
fatti pure mediante firma falsificata.
Al proposito, la Corte non ha ragione di dubitare della perizia
agli atti. La stessa appare fede facente, posto che è stata commissionata dalla
banca, la quale aveva evidenti interessi a che la perizia concludesse
all’autenticità delle firme e, come rilevato dalla pubblica accusa in sede di
requisitoria, non vi sono motivi di dubitare in merito alle firme utilizzate
dallo specialista quale “campione” di raffronto. In particolare, non può
sussistere dubbio che il set d’apertura è stato effettivamente firmato da ACPR
1, così come del resto attestato dalla valutazione esperita dalla Polizia
Scientifica (cfr. AI 116).
Al proposito si dirà che non può sussistere dubbio in merito alla
paternità delle firme false, ritenuto che – come sopra riferito – era IM 1 a
riempire gli ordini da poi consegnare alla banca, giungendo spesso ad
anticipare telefonicamente l’imminente prelievo e a ricevere la somma di denaro
all’insaputa dell’avente diritto.
Peraltro, pure la modalità in cui la vicenda è emersa, appare del
tutto logica e coerente. In particolare, a seguito delle reticenze mostrate da IM
1, il figlio dell’AP ha telefonato direttamente a __________, il quale ha
riferito che dopo aver comunicato al suo interlocutore il saldo della relazione
“ha subito detto che non era possibile e che dovevano essere molti di più” (VI
PP 02.07.2010, p. 6, AI 4, _____________).
Non si può poi non menzionare la dichiarazione di __________, il
quale ha riferito che in occasione di un incontro “chiarificatore”, IM 1
ha ammesso di aver fatto la cresta su alcuni prelevamenti (cfr. VI PP
02.07
, p. 5, AI 4, _____________).
Si dirà inoltre che la segnalazione alle autorità di perseguimento
penale neppure è stata fatta dall’AP, bensì da __________, il quale proprio a
seguito delle ammissioni di IM 1 di aver “fatto la cresta”, si è rivolto
al Ministero Pubblico.
In fine, la documentazione versata agli atti dal PP (doc. dib. 1,
allegato al verbale dibattimentale 22.09.2016) attestante la condanna in __________
per comportamenti analoghi a quelli che lo vedono imputato in Svizzera, non può
che dimostrare come egli agiva nello stesso modo in danno di più persone di cui
era chiamato a gestire il patrimonio.
137.
Come già evidenziato,
nelle dichiarazioni dell’accusatrice privata e del figlio sono ravvisabili
anche alcune contraddizioni, ma comunque non tali da inficiarne la generale
credibilità.
Si dirà, in particolare, che l’episodio della consegna di denaro a
__________, contestato dal figlio dell’AP ma confermato sia dall’imputato che
da __________ (cfr. VI PP 01.06.2012, p. 2,) neppure figura nell’atto d’accusa.
138.
Da parte sua, IM 1 è
apparso contraddittorio su tutta la vicenda: dai rapporti interpersonali avuti
con la famiglia __________ a quello che era il suo ruolo di contatto tra la
cliente e la banca.
Così come evidenziato dalla Pubblica Accusa, emerge dagli atti
come IM 1 ha reiteratamente mentito.
Egli ha mentito sul modo in cui dava istruzioni di prelevamento
alla banca, sul fatto di aver ricevuto soldi dalla banca da consegnare
(asseritamente) alla cliente, sul conoscere o meno il saldo del conto, sul
fatto di aver ricevuto deleghe in bianco dalla cliente, di aver ricevuto soldi
dalla banca da consegnarsi (asseritamente) alla cliente, sul conoscere o meno
lo stato del conto, ma pure circa aspetti più marginali, quale i rapporti
interpersonali con la famiglia __________.
Su tutti questi aspetti IM 1 è risultato smentito dalle persone
sentite nell’ambito del procedimento, quali, ad esempio, la moglie (per le
relazioni interpersonali), __________ o il funzionario O.T. per il suo ruolo di
tramite tra l’istituto di credito e la cliente.
Non da ultimo, si impone di osservare che l’imputato ha
inizialmente tentato di fornire la propria versione dei fatti, trincerandosi
tuttavia dietro il (peraltro legittimo) diritto di non rispondere non appena
confrontato alle risultanze che lo smentivano.
Analogamente, IM 1 ha ritenuto di non presentarsi al pubblico
dibattimento, risultando così contumace.
139.
Le stesse
considerazioni valgono, a mente della Corte, per l’accusatrice privata ACPR 2,
la quale ha descritto un comportamento di IM 1 in tutto e per tutto analogo a
quello tenuto con ACPR 1, risultando perfettamente credibile.
In particolare, come per ACPR 1, emerge dagli atti che anche per
ACPR 2 IM 1 era un promotore finanziario di assoluta fiducia, conoscente di
famiglia, al quale l’AP ha affidato del denaro da gestire in Svizzera (cfr. VI
PP 21.02.2014, p. 3, AI 25, _____________), sottoscrivendo altresì documenti in
bianco.
Emerge dagli atti che è stato IM 1 a portare la cliente presso
l’istituto di credito e che teneva i contatti con quest’ultimo. Tale circostanza
implicava, tra le altre cose, che fosse l’imputato a informare in punto
all’evoluzione dei conti, presentando dapprima estratti conto su carta
intestata e, in seguito, resoconti allestiti dallo stesso imputato (cfr. VI PP
21.02
, p. 3, AI 25, _____________).
Giova poi ricordare che la perizia allestita dalla __________ (AI
64) attesta che la firma apposta sull’ordine di bonifico del 16 maggio 2006 è
verosimilmente falsa.
140.
Significativa circa le
responsabilità dell’imputato è la circostanza secondo cui la vicenda è stata
comunicata alla cliente. In particolare, nel 2010, IM 1 ha contattato ACPR 2
per informarla che la banca aveva perso il di lei denaro. Al fine di discutere
la questione con un legale consigliatole proprio da IM 1, la danneggiata è
quindi salita da __________ a __________. Non si può al proposito non
sottolineare che nel 2010 la relazione era tuttavia già stata chiusa. Ne
consegue che IM 1 non avrebbe avuto nessun motivo – se non quello di tentare di
mascherare il suo agire – per informare a quel punto la cliente di eventuali
manchevolezze ascrivibili alla banca. Soprattutto, la cliente, se davvero
cognita della movimentazione del conto, sarebbe stata perfettamente orientata
proprio sul fatto che in realtà il conto era estinto ormai da qualche anno, da
cui l’assenza di qualsivoglia urgenza nel discutere la questione con un legale.
ACPR 2 è poi perfettamente credibile nelle proprie dichiarazioni, riconoscendo
sin dal principio di avere commesso una leggerezza e ciò malgrado la pendenza
di una vertenza civile.
Pure significativa della veridicità della vicenda è il modo in cui
questa è giunta a conoscenza delle autorità penali, ovvero attraverso una
richiesta di accesso agli atti formulata dalla Pretura competente nell’ambito
della citata causa civile (cfr. AI 20, _____________).
141.
Quanto all’imputato,
anche in questo caso egli ha tentato di fornire spiegazioni, facendo poi capo
al diritto di non rispondere non appena confrontato alle contestazioni degli
inquirenti. Si dirà al proposito che l’argomentazione secondo cui sarebbe stata
la banca ad aver causato il danno è del tutto sprovvista di logica, e ciò per i
motivi già precedentemente indicati. In particolare, non vi era alcuna ragione
per cui egli dovesse contattare la cliente nel 2010 al fine di segnalare
l’agire dell’istituto di credito, quando in realtà la relazione era stata
chiusa nel 2007.
Si dirà poi che, per quanto attiene alla verifica che il
funzionario di banca avrebbe fatto, la stessa – comunque contestata dall’AP – è
del tutto priva di rilevanza, ritenuto che si è trattato di una telefonata “in
codice”, dalla quale non è assolutamente possibile concludere che
l’interlocutrice avesse capito di cosa il funzionario stesse parlando. Si
ricorderà al proposito che __________ – ovvero colui che ha effettuato la
telefonata – ha dichiarato di escludere di aver fatto il nome della banca o
anche solo di averla menzionata, aggiungendo “È possibile, anzi probabile,
che abbia menzionato il nome di __________ o di IM 1. Ritengo, perché questa è
circa la prassi, di aver parlato genericamente di “ritirare dieci scatole, o
sacchi”. Escludo di avere parlato di un conto o di una relazione. Escludo di
avere parlato del saldo residuo (…)” (AI 54, p. 3).
Non si può, in fine, non ribadire che l’agire ascritto
all’imputato in Svizzera è del tutto simile a quello per il quale è stato
condannato in __________ in danno sia di ACPR 1 che di altri suoi clienti.
142.
Dal profilo giuridico,
tali fatti risultano pacificamente costitutivi dei reati indicati nell’atto
d’accusa.
In entrambi i casi IM 1 ha ingannato astutamente i funzionari di
banca inducendoli ad atti pregiudizievoli ai danni del patrimonio delle due
clienti. Non lo ha fatto sempre direttamente, ma ha utilizzato anche degli
strumenti inconsapevoli.
L’inganno risulta realizzato dal fatto di aver sottoposto le false
richieste di prelevamento, mentre l’elemento costitutivo dell’astuzia trova
fondamento nella presentazione di documenti con firme falsificate o con ordini
riempiti non conformemente alle intenzioni dell’avente diritto.
L’imputato in tale ambito ha evidentemente approfittato di un
privilegiato rapporto di fiducia, basato sulla lunga collaborazione e stretta
conoscenza con alcuni dei funzionari.
In tali condizioni, la truffa è quindi sicuramente data anche
tenendo conto delle lacune nelle procedure interne di verifica e controllo
delle firme.
Non può essere seguita la difesa nel suo tentativo di contestare
l’elemento dell’astuzia. Confrontati ad un consulente di loro fiducia, è
pacifico che la soglia di attenzione fosse attenuata, circostanza sulla quale,
appunto, IM 1 contava per poter perfezionare il proprio inganno.
143.
Pacifico anche il reato
di falsità in documenti, nelle forme della formazione di documenti falsi e
dell’abuso dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppositizio.
La contestazione della difesa secondo cui una firma
grossolanamente imitata inficerebbe il carattere di “documento” di
quanto prodotto alla banca da IM 1, appare del tutto sprovvista di fondamento.
In realtà, emerge dagli atti come malgrado il controllo delle firme, a tutti
gli effetti queste non sono state riconosciute quali contraffatte e ciò a
dimostrazione del fatto che erano tutt’altro che fatte in modo grossolano.
Ne consegue che l’atto d’accusa è stato confermato.
VIII) Commisurazione della pena
144.
Giusta l’art. 47 cpv. 2
CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),
il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,
determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
145.
Secondo l’art. 49 cpv.
1.
CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908
seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, p. 506).
146.
Giusta l’art. 42 cpv. 1
CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un
lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se
una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal
commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto
modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta
ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una
prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il
differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre
2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la
condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione
della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata
all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio
2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono
quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito
nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2
[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione
della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi
esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente
supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009,
consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice
deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante
della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può
diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non
ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo
mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3;
STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi,
il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non
reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione
condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.
ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
147.
Nella fattispecie, la
colpa dell’imputato è grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo.
Lo è dal profilo oggettivo in ragione degli importi distratti,
ottenuti formando documenti falsi.
Lo è dal profilo soggettivo in quanto l’imputato col suo agire ha
tradito la fiducia di persone che gli avevano affidato i loro risparmi sulla
base di una supposta amicizia e/o di competenze professionali, ingannando
altresì i funzionari di banca con i quali collaborava.
IM 1 ha evidentemente agito a scopo di lucro, mosso dalla ricerca
di un facile guadagno. Si osserva al proposito che l’imputato ha delinquito non
certo per rimediare ad una situazione economica precaria, bensì al fine di
mantenere un tenore di vita superiore alle sue reali – e già agevoli -
possibilità.
L’imputato neppure è parso volersi assumere a pieno le proprie
responsabilità, mentendo reiteratamente in corso d’inchiesta e disertando la
presenza al dibattimento.
A favore dell’imputato la Corte ha considerato la violazione del
principio di celerità nonché l’importante lasso di tempo trascorso dai fatti.
In tale contesto, richiamato il concorso tra i reati, la Corte ha
ritenuto adeguata alla colpa dell’imputato una pena detentiva di 18 (diciotto)
mesi.
La stessa è stata posta al beneficio della sospensione
condizionale per un periodo di prova di 2 (due) anni.
IX) Richieste di risarcimento
dell’accusatrice privata
148.
Ai sensi dell'art. 122
cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via
adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve
indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui
sostenute nel procedimento se – come in concreto – l’accusatore privato vince
la causa.
149.
In sede predibattimentale
l’avv. RAAP 2 – per nome e per conto di ACPR 2 – ha presentato richieste
scritte (doc. TPC 16), postulando la condanna di IM 1 a versare all’AP ACPR 2
EUR 30'319.67 oltre interessi del 5% a partire dal 16 maggio 2006, sull’importo
di EUR 10'000.00, ed a partire dal 22 febbraio 2007, sull’importo di EUR
20'319.67, nonché CHF 5'500.00 a valere quale risarcimento delle spese di
patrocinio sostenute nell’ambito del procedimento a carico dell’imputato,
allegando la sua nota d’onorario del 6 settembre 2016.
150.
Le pretese di
risarcimento dell’AP, ritenute corrette, sono state ammesse così come
presentate. IM 1 è quindi stato condannato a versare all’accusatrice privata
ACPR 2 EUR 30'319.67 oltre interessi del 5% a partire dal 16 maggio 2006
sull’importo di EUR 10'000.00 e a partire dal 22 febbraio 2007 sull’importo di
EUR 20'319.67, nonché le spese legali di CHF 5'500.00, a titolo di risarcimento
danni.
X) Nota professionale del
difensore d’ufficio
151.
Giusta l’art. 135 cpv.
1.
CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con
la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;
Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.).
Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto
studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e
complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.
/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità
(STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del
10.
dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014
consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
152.
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è stata accettata così come presentata, venendo quindi
approvata per CHF 2’132.10 comprensiva di onorario, spese e IVA.
IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino l’importo
di CHF 2’132.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art.
135.
cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP;
82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
truffa ripetuta
per avere,
1.1.1
a __________ e in altre
imprecisate località,
nel periodo compreso tra ottobre 2001 e luglio 2006,
per procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari preposti
all’esecuzione degli ordini della banca __________, succursale di __________
(già __________), inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio
di ACPR 1, titolare della relazione no. __________ denominata __________,
presentando ai funzionari bancari, direttamente o per interposta
persona, in diverse occasioni, procure per il prelevamento di denaro dal conto __________
apparentemente sottoscritte dalla titolare della relazione, facendo loro
credere in questo modo, contrariamente al vero, che l’avente diritto li aveva
autorizzati, mentre in realtà tali autorizzazioni al prelevamento erano state
da lui allestite ad arte, all’insaputa della titolare del conto, di cui aveva
falsificato la firma, ottenendo in questo modo l’indebito prelevamento di ITL
21.
milioni e EUR 311’860.00 e del certificato rappresentate i titoli __________,
valori patrimoniali consegnatigli, in Svizzera o in __________, e usati
dall’imputato per scopi personali;
nonché per avere,
1.1.2
a __________ e in altre
imprecisate località,
nel periodo compreso tra maggio 2006 e febbraio 2007,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari preposti all’esecuzione degli
ordini della banca __________, succursale di __________ (già __________),
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di ACPR 2,
titolare della relazione no. __________ denominata __________,
presentando ai funzionari bancari, in due occasioni, per il
tramite di una terza persona che agiva in buona fede, istruzioni per il
prelevamento di denaro dal conto __________ apparentemente sottoscritte dalla
titolare della relazione ACPR 2, facendo loro credere in questo modo,
contrariamente al vero, che provenissero dall’avente diritto, mentre in realtà
erano state allestite all’insaputa della titolare del conto, della quale egli
aveva falsificato la firma, rispettivamente aveva abusato della firma autografa
da lei in precedenza consegnatagli su di un foglio firmato in bianco, ottenendo
in questo modo l’indebito prelevamento di EUR 30'319.67, valori patrimoniali
usati dall’imputato per scopi personali;
1.2
falsità
in documenti ripetuta
per avere,
a __________ e in altre imprecisate
località,
nel periodo compreso tra ottobre
2001.
e febbraio 2007,
per procacciarsi un indebito
profitto, ripetutamente formato documenti falsi e fatto uso, a scopo di
inganno, di tali documenti,
e meglio per avere,
1.2.1
ripetutamente allestito e/o
fatto allestire a terzi in buona fede le false autorizzazioni al prelevamento
menzionate al punto 1.1.1 del presente dispositivo, nelle quali aveva
falsificato la firma della titolare del conto, facendone in seguito uso come
descritto al punto 1.1.1 del presente dispositivo, allo scopo di sottrarre
dalla relazione bancaria menzionata ITL 21 milioni, EUR 311’860.00 e il
certificato rappresentate i titoli __________;
1.2.2
con il concorso di terzi in
buona fede, allestito i due falsi ordini bancari menzionati al punto 1.1.2 del
presente dispositivo, nei quali aveva falsificato la firma della titolare del
conto __________, rispettivamente aveva abusato della sua firma autografa,
facendone in seguito uso come descritto al punto 1.1.2 del presente
Dispositivo
dispositivo, allo scopo di sottrarre dalla relazione bancaria menzionata EUR
30'319.67;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nell’atto d’accusa
aggiuntivo e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1. alla pena detentiva di 18
(diciotto) mesi.
2.2. L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
3. IM 1 è inoltre condannato a
versare all’accusatrice privata ACPR 2 EUR 30'319.67 oltre interessi del 5% a
partire dal 16 maggio 2006 sull’importo di EUR 10'000.00 e a partire dal 22
febbraio 2007 sull’importo di EUR 20'319.67, nonché le spese legali di CHF
5'500.00, a titolo di risarcimento danni.
4. La tassa di giustizia di
CHF 1'500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
5. Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1. La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 1'813.50
spese CHF 160.65
IVA (8%) CHF 157.95
totale CHF 2'132.10
5.2. Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 2'132.10 non appena le
sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
6. Il condannato è reso
attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente
sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al
Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).
7. Parallelamente all’istanza
di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello
contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In
tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise
correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla
comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla
Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della
sentenza motivata.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 5'134.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 118.90
fr. 6'752.90
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