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Decisione

72.2014.111

Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCS)

18 marzo 2015Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

i casi" ("in jedem Fall", "toujours")

indica la volontà di creare un automatismo di applicazione del capoverso 3

dell'art. 90 LCStr allorquando i limiti di velocità di cui al capoverso 4 della

medesima disposizione sono raggiunti e superati.

Il Messaggio del Consiglio Federale, elaborato

nell’ambito dell’analisi dell’iniziativa “Protection contre les chauffards”,

i cui princìpi sono confluiti nel testo legale entrato in vigore, è del resto

esplicito su questo punto: “les excès de vitesse particulièrement importants

doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée

afin que la définition d’un chauffard et la peine à prononcer en conséquence ne

soient pas laissées à la seule appréciation des juges” (FF 2012

5066)".

Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve

osservare i segnali e le demarcazioni stradali, mentre in ossequio dell’art. 32

cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in

particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle

condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Giusta i cpv. 2

e 3 dell’art. 32 LCStr, il Consiglio Federale limita la velocità dei veicoli a

motore su tutte le strade, ritenuto che la velocità massima stabilita può

essere ridotta o aumentata, per determinanti tratti di strada, dall’autorità

competente, di principio, salvo eccezioni, soltanto in virtù di una perizia.

Conformemente all’art. 4a ONC, sulle autostrade la velocità massima dei veicoli

può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della

visibilità sono favorevoli, i 120 km/h.

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su

prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405

consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una

circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre,

dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente

logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da

provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a

edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di

diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un

fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid.

3; REP 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e

sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più

indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme,

consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non

può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le

prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera

valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il

“buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,

invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte

riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di

un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli

elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza

essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di

prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16,; Schmid, op. cit.,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand,

Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41; DTF 133 I 33

consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio

della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei

mezzi di prova (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., §

100, n. 744; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62;

STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla

concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo -

di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21;

Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit.,

ad art. 10, n. 58).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di

cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010

6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto

procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129

I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso

sopra indicato.

Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art.

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art.

10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice

penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi

suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la

fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.;

STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124

IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così

come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove

conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre

l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il

semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa

valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al

giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una

convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse.

Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione

schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e

il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso

soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi

globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla

colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120

Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009

del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;

6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008

consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo

2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP

17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio

2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag.

24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo

2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad

art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO,

Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire

romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

In materia di circolazione stradale, la giurisprudenza stabilisce

che il giudice può pronunciare una condanna solo una volta raggiunto il pieno

convincimento sull’identità della persona che ha infranto le regole, e che si

trovava dunque al volante del veicolo intercettato (DTF 6B_562/2010, consid.

2.1 e segg.). L’autorità può partire dal presupposto che il detentore del

veicolo sia pure il conducente al momento critico. Nel caso in cui questa

circostanza venga poi contestata dall’interessato, spetta al giudice dedurre la

colpevolezza di quest’ultimo dall’insieme delle circostanze, evitando, così

facendo, di sfociare nell’arbitrio. Se, malgrado le negazioni del detentore, il

giudice giunge comunque alla conclusione che egli è effettivamente il

conducente colpevole, la condanna può considerarsi fondata (DTF 106 IV 142

consid. 3, DTF 6B_562/2010 consid. 2.1.2).

Nel caso di specie, a differenza dei casi

sopracitati, emerge l’impossibilità iniziale di stabilire l’identità del

detentore tramite il numero di controllo della targa, essendo che il veicolo

montava quella anteriore in maniera irregolare, tanto che questa non veniva

immortalata dallo scatto dell’impianto radar. Ciò malgrado, la Corte ritiene

che vi siano numerosi elementi in atti che permettono, presi nel loro insieme,

di stabilire innegabilmente che il veicolo ritratto in quella immagine è

proprio quello di IM 1, checché ne dica lui.

In ordine, la Corte è partita dall’accertamento che

l’Audi TT RS avvistata dai poliziotti il 25 gennaio 2013 è immatricolata nel

Canton Ticino, poiché, se è vero che questi non riuscivano a mettere a fuoco i

singoli numeri che la componevano, proprio a causa dell’elevata velocità a cui

sopraggiungeva il veicolo, i colori componenti lo stemma cantonale ticinese,

difficilmente confondibili con altri, venivano chiaramente distinti, come pure

saltava all’occhio il fatto che la targa fosse composta da meno numeri delle

più comuni sei cifre.

Le considerazioni dell’imputato (esposte solo al

dibattimento), poi elaborate dalla difesa nel corso dell’istruzione

dibattimentale ed in sede di discussione, con tanto di produzione di fotogrammi

“rubati” non si sa bene a chi, in merito al fatto che il modello Audi TT ben si

presti ad essere modificato, fino a poter facilmente essere confuso con il più

raro e pregiato TT RS, non sono state ritenute plausibili. Se è vero che,

facendo comunque prova di un certo sforzo d’osservazione, si possono

intravvedere alcune somiglianze tra il modello TT RS ed un più semplice TT

pesantemente modificato, è anche vero che quello ripreso dalla foto del radar,

ed identificato da due diversi agenti della polizia stradale, è chiaramente un

modello di Audi TT RS, niente di più e niente di meno. Ammettere in astratto la

possibilità che questo potrebbe invece anche essere un modello più semplice, in

seguito interamente stravolto con tanto di apposizione abusiva dello stemmino

distintivo “TT RS”, non è, in assenza di chiari e concludenti elementi fattuali

evincibili nella concreta fattispecie,

ammissibile, e minerebbe irrimediabilmente la

sicurezza di ogni accertamento così effettuato, dato che, potenzialmente, ogni

modello di automobile si presta a subire importanti modifiche estetiche fino ad

arrivare a poter essere scambiato per un altro. Ciò che è, evidentemente, improponibile.

Le ulteriori fotografie scattate dall’imputato,

ritraggono verosimilmente inconsapevoli automobilisti transitanti ad altezza

del km 65 sull’autostrada A2, alla velocità asserita di 120 km/h. Egli le ha prodotte affermando che, da quella posizione, gli agenti appostati non sarebbero

stati capaci di distinguere lo stemma cantonale riportato sulla targa, o altri

dettagli della stessa, a causa della difficile visuale. Ora, delle fotografie

qualunque, scattate contro sole, raffiguranti ignari automobilisti a varie

distanze, con una non meglio precisata fotocamera, non possono certamente

sostituire né essere validamente comparate con quanto osservato ad occhio nudo,

quel determinato giorno, da due diversi agenti della stradale, tantomeno con quanto

ripreso da un apparecchio radar altamente certificato. Il loro valore

probatorio è dunque nullo ed in nessun modo atto ad inficiare quanto già vi è

agli atti.

Per tacere infine degli scatti, sempre

apparentemente “rubati”, di una vettura modello Audi TT RS di proprietario

sconosciuto, scattati dall’imputato di notte in luogo e data non meglio

precisati e sempre prodotti al dibattimento (doc. dib. 1), allo scopo di

provare che egli non sarebbe l’unico proprietario di un tale veicolo a

circolare con la targa apposta in maniera irregolare.

Anche questi appaiono inutili ai fini del giudizio,

poiché, oltre al fatto che niente si sa in merito a queste immagini, in tal

caso la targa risulta apposta all’interno dell’abitacolo visibile dal cristallo

anteriore del veicolo, e non fissata trasversalmente sul lato sinistro esterno,

come invece usa fare l’imputato. Ciò vale pure per l’automobile ritratta dalla

foto del radar il 25 gennaio 2013.

Sempre al dibattimento, l’imputato ha prodotto poi

una fotocopia dell’allegato alla licenza di circolazione del veicolo rilasciato

dalla Sezione della circolazione di Camorino il 15.05.2013, facente stato

dell’omologazione delle “Ruote in lega leggera – Marca/tipo ant. Audi TT RS

8J”. Sempre al dibattimento l’imputato a tal proposito dichiarava:

"

D avv. DF 1: lei si ricorda quando ha acquistato i cerchioni,

prima di aver eseguito l’omologazione ufficiale di cui ho prodotto copia (doc.

dib. 1)? Si tratta dei cerchioni che c’erano sull’Audi RS TT quando è stato

fermato per un controllo di Polizia nel gennaio 2014 a __________.

Un paio di settimane prima, appena li ho comprati ho fissato l’appuntamento

a Camorino per fare l’omologazione.”

Ora, l’imputato non è stato in grado, ancora una

volta, di provare le sue asserzioni. La data dell’omologazione dei cerchioni in

lega leggera non prova nulla, essendo che egli avrebbe potuto benissimo

montarli sul veicolo già precedentemente, tanto più che non è certo nuovo a

modificare la sua auto aggiungendo accessori non omologati, per poi circolare

su strada (v. le risultanze del controllo non annunciato del 5 gennaio 2014,

dove sia l’airbox, sia il catalizzatore risultavano non omologati,

contrariamente allo stato del veicolo presentato da IM 1 dopo citazione degli

agenti, con ogni probabilità “aggiustato” per ben due volte per scongiurare

ogni sospetto). Dunque, per provare la sua tesi, IM 1 avrebbe dovuto, come da

lui stesso promesso sempre a seguito del controllo del gennaio 2014, produrre

le fatture inerenti l’acquisto degli stessi e un documento attestante

l’avvenuto montaggio da parte di un professionista. Nulla di tutto ciò è stato

prodotto, malgrado le richieste degli agenti interroganti e le rispettive

promesse dell’imputato; con il che pure questa contestazione, assieme ad ogni

altra inerente la forma ed il modello di detti cerchioni in lega, cade nel

vuoto.

Infine, la difesa ha prodotto un “Parere in tema di

identificazione sulla persona di IM 1”, redatto dai Dott. __________ e Dott. __________

dell’Università degli Studi di Milano, il quale conclude, prendendo posizione

unicamente sulla “pessima qualità dell’immagine”, che non permetterebbe di

esprimere alcun giudizio di tipo identificativo. Detto che la stessa, dunque,

non esclude che la persona raffigurata nella foto sia in effetti il IM 1, ma

afferma unicamente che la scarsa qualità delle immagini non permette di

giungere a conclusione alcuna, la Corte concorda con quanto sostenuto dal

Procuratore pubblico in corso di discussione, ovvero che non v’è alcuna

necessità di ricorrere a perizie antropometriche, o pareri di identificazione,

come pure non v’è bisogno di particolari conoscenze tecniche per giungere alla

conclusione che, la persona raffigurata nel fermo immagine scattato

dall’impianto radar, è IM 1. Qualsiasi osservatore non prevenuto,

difatti, giungerebbe a tale conclusione: i dettagli del volto quali gli occhi,

le sopracciglia e la loro posizione, l’attaccatura dei capelli, e tutto quanto

già ben descritto dalla pubblica accusa e dagli agenti di Polizia nel loro

rapporto - malgrado il gioco di sole ed ombre e la posizione laterale dello

scatto, che fanno apparire il viso più allargato rispetto all’altra fotografia

del radar che lo riprendeva alla guida del furgone aziendale – non lasciano

dubbi che la persona ripresa è proprio l’imputato.

Infine, IM 1, al dibattimento, ha ricordato di essersi recato, il

giorno dei fatti, non si sa con quale mezzo di trasporto, presso il centro

commerciale __________, più precisamente al negozio IKEA, per acquistare mobili

(non si sa quali) per arredare il suo appartamento. Ciò detto, a precisa domanda

ha risposto più volte di non essere in grado di fornire la prova di questa sua

visita né dei suoi acquisti, vuoi perché non ha conservato i relativi

scontrini, vuoi perché, qualora avesse pagato con la carta di credito o

bancomat, egli non disporrebbe più degli estratti bancari (!). Non fosse che,

resosi conto di non poter apportare alcuna prova in merito all’effettuato

shopping all’IKEA, ha cambiato rotta affermando di ricordarsi che, in ogni

caso, quel giorno preciso, tra le 12.00 e le 13.00, si trovava a pranzo dai

suoi genitori, in presenza del fratello e del padre rientrati dal lavoro per

pranzo, e che dunque ogni altro mezzo di prova relativo all’acquisto di mobili

sarebbe risultato inutile, avendolo compiuto in mattinata. Sennonché, anche

queste allegazioni sono rimaste allo stato del puro parlato, e agli atti

risulta solo che il fratello __________, avvalsosi della facoltà di non

rispondere per tutto il verbale d’interrogatorio che lo concerneva, era

anch’egli assente dal lavoro il 25 gennaio 2013, per effettuare una visita

medica la mattina e per vacanza il pomeriggio. Ne consegue che, anche per

queste dichiarazioni, l’imputato non è stato ritenuto credibile.

Con il che, tutto quanto sopra ben considerato, la Corte ha

ritenuto che le immagini agli atti, le osservazioni degli agenti di polizia, la

circostanza che egli possiede una delle rare vetture, per modello e tipo,

immatricolate in Ticino, il fatto che, proprio quel giorno, IM 1 non era al

lavoro, la sua attitudine poco trasparente nel modificare, a piacimento, la vettura

fino a spostare l’aggancio della targa anteriore in modo da non renderla

visibile nella foto in caso di controllo radar, sono elementi sufficienti per

affermare che il conducente dell’Audi TT RS, circolante alla velocità di 203 km/h, il 25 gennaio 2013 sull’autostrada A2, ad altezza del km 65, ove il limite di velocità

massima prescritta è di 120 km/h, è il qui imputato IM 1. Egli è stato dunque

ritenuto colpevole di grave infrazione alla legge federale sulla circolazione

stradale, così come descritto nell’atto d’accusa.

4. La

pena:

L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la

pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle

condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in

considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato,

codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena

apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua

esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile

2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97

consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia

solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla

colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di

delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II,

Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n.

17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza

relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a

mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione

svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il

movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della

negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di

esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la

durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la

recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo

il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6

consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112

consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza

- la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui

ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti

penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio

a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va

trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)

per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla

situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3

pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4;6P.152/2005 del 15

febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg.

ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo

un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni

di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF

118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume

rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in

modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente

art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi

concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere

giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV

150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la

CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione

rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme

all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta

confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma

occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,

che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai

arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le

sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il

principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante

solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5

settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

La Corte ha valutato la colpa oggettiva di IM 1 come media: se è

vero che egli ha circolato ad una velocità spropositatamente elevata, è anche

vero che quel giorno le condizioni meteo erano favorevoli, il tempo era

soleggiato ed asciutto, il tratto di autostrada non risultava fortemente

trafficato e si estendeva su più corsie unidirezionali. Questo, sommato

all’impiego di un veicolo dotato di una grande potenza e capace di raggiungere

elevate velocità in pochi secondi, possono indurre il conducente a viaggiare ad

una velocità superiore al consentito. Con ciò non si vuole assolutamente

giustificare un simile comportamento, qualificabile sempre e comunque da

“pirata della strada”; non si può tuttavia non rilevare come l’agito sarebbe

risultato certamente ben più grave, se fosse avvenuto nell’abitato, in una

giornata di pioggia, o in un tratto stradale fortemente trafficato.

Per quanto concerne invece la colpa soggettiva, questa non può che

considerarsi medio/grave. IM 1, che dall’inizio alla fine dell’inchiesta, ha

dato prova di non essersi minimamente reso conto della gravità del suo agire, dimostrando

una completa assenza di assunzione di responsabilità, ha pure impedito di

capire i motivi alla base dell’infrazione, con il che, si deve concludere che,

del pari del suo atteggiamento che, a tratti, ha lambito la tracotanza, ha

agito per puro egoismo, per affermare la propria volontà di andar forte, tanto

non lo avrebbero mai identificato, già solo grazie all’escamotage di aver

spostato l’aggancio della targa. Quanto all’atteggiamento processuale – detto

che il diritto di tacere e di mentire sono garantiti dalla Costituzione senza

che per questo debba derivare un aggravio di pena – nessuna attenuante gli può

essere concessa. Infatti, per mesi egli ha mentito sapendo di mentire, non

facendosi scrupoli nemmeno nel coinvolgere la compagna che si trovava

verosimilmente in automobile con lui quel giorno, al solo scopo di gettare

altro fumo negli occhi degli inquirenti. Ha tentato in svariati modi di fornire

una scusa per camuffare la realtà dei fatti, senza però riuscirci, dando prova

di bagatellizzare all’estremo il reato da lui messo in atto, prendendo in giro

gli inquirenti e arrivando pure a modificare il suo veicolo a piacimento, ogni

qual volta gli veniva chiesto di presentarsi in Polizia.

Valutata la colpa e tutto quanto sopra ben ponderato, la Corte ha

dunque ritenuto opportuno fissare la pena al di sopra del minimo edittale di un

anno previsto dall’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, condannando IM 1 ad una pena

detentiva di 16 mesi.

Per quanto concerne la sospensione condizionale, giusta l’art. 42

CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un

lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se

una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal

commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Per decidere se la sospensione

condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere

nuovi reati, il giudice deve procedere ad una valutazione globale. Per il

verdetto in merito al differimento non sono, quindi, determinanti esigenze

punitive o riflessioni legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le

circostanze specifiche del reato, la personalità dell’autore e gli effetti

della pena sulla sua vita futura (FF 1999 1730). Valgono, perciò, gli stessi

elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale

sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF 6B_664/2007 del 18.1.2008).

Vanno, quindi, considerate le circostanze in cui è stato commesso l’atto

punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato, la sua

reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), il suo

atteggiamento e la sua mentalità (STF 6S.477/2002 del 12.3.2003 non

pubblicata). A questi elementi si aggiunge anche quello relativo all’assunzione

delle proprie responsabilità (STF 6B_171/2007 del 23.7.2007 non pubblicata),

ritenuto, tuttavia, che anche questo aspetto va considerato insieme agli altri

così da giungere ad una valutazione complessiva della prognosi del condannato

(STF 6S.762/1999 del 19.1.2000 non pubblicata; DTF 115 IV 85; 94 IV 51; 82 IV

5).

Il Tribunale federale ha, poi, avuto modo di precisare che

condanne precedenti per reati della stessa natura costituiscono, in

quest’ambito, soltanto indizi sfavorevoli che non escludono tuttavia la

concessione della sospensione condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV

81, 85). Sospensione che può essere negata solo se indizi concreti e importanti

prevalgono nel quadro di una valutazione globale, in maniera tale da escludere

una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62; 117 IV 3).

La previsione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire

il carattere dell’accusato e le sue chances di ravvedimento (DTF 123 IV 107;

118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è indispensabile un

esame globale della personalità dell’autore. Il giudice di merito fruisce di un

esteso potere di apprezzamento, fermo restando che egli è sempre tenuto a

fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Non è consentito in particolare

attribuire a determinate circostanze un rilievo capitale e sottovalutarne o

trascurarne al contempo altre, anch’esse entranti in linea di conto (DTF non pubblicata

del 18.1.2008 [6B_664/2007], consid. 3.1.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2007

[6B_103/2007], consid. 4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid. 3a; 123 IV 107; 118 IV

97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291). Determinante è la situazione personale

al momento della decisione. Come nella commisurazione della pena (art. 50 CP) i

motivi devono essere descritti nella sentenza di modo che si possa esaminare la

corretta applicazione del diritto federale (DTF 134 IV 140 consid. 4.4, 134 IV

1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

Malgrado IM 1 non sia nuovo a commettere eccessi di velocità,

questi non sono mai risultati penalmente rilevanti, di guisa che non può essere

formulata una prognosi sicuramente negativa. Certo, in particolare l’atteggiamento

processuale, rivelatore di scarsissima assunzione di responsabilità, volto

piuttosto a confondere la Corte pur di farla franca, denota una preoccupante

assenza di scrupoli, a fronte di un reato che la legge sanziona come grave,

proprio perché il bene protetto violato è la sicurezza pubblica e l’integrità

delle persone.

Ciò posto, il presente giudizio, con la prospettiva, in caso di

nuovi reati, di finire concretamente in prigione, dovrebbe costituire un monito

sufficiente, al di là del comportamento processuale, affinché non ricada in

altre infrazioni e, in definitiva, si dia una regolata nel rispetto delle

regole che la società si è democraticamente data. Per rafforzare la prognosi,

visto anche l’atteggiamento complessivo dell’imputato, il periodo di prova è

stato fissato in tre anni.

Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47

CP; 90 cpv. 3 e 4 LCStr

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 25 gennaio 2013 a __________, violato intenzionalmente le

elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte

rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti,

segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Audi TT RS

targato __________, alla velocità di 203 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio Multanova Radar 6F, malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 83 Km/h la velocità massima consentita

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

4.

La tassa di giustizia di

fr. 800.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 800.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 79.75

fr. 1'079.75

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