72.2014.113
Grave infrazione alle norme della circolazione
28 maggio 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.113
Lugano,
28 maggio 2015/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato da DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 94/2014 del 19 settembre 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 19 giugno 2014 a __________ (autostrada A2 in
direzione Nord), violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione
stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della
circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza
di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida dell’autoveicolo __________
targato __________, alla velocità di 204 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar KRIA, malgrado il
prescritto limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 84 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr. in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e
art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero pubblico e in sostituzione del Procuratore
pubblico __________;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 11:27.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
Fatti
il quale, in esito al suo intervento, conclude chiedendo la conferma dell’atto
d’accusa e la condanna dell’imputato, ritenuto in particolare come dagli atti
emerga che egli abbia avuto piena consapevolezza della velocità, con ricerca
del risultato, e che non abbia invece pienamente assunto le sue responsabilità,
alla pena detentiva di almeno 14 mesi da porsi al beneficio della sospensione
condizionale con un periodo di prova di almeno 3 anni;
- l’avv. DUF1,
difensore dell’imputato, il quale, premesso che le nuove norme della LF sulla
circolazione sono contestate da più fronti e ritenuto che il suo assistito si è
da subito assunto le sue responsabilità subendo peraltro importanti conseguenze
economiche, segnatamente a seguito della procedura amministrativa, conclude
chiedendo - in via principale - il proscioglimento del suo assistito mancando
l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di creare una situazione di pericolo,
nemmeno per dolo eventuale; e – in via subordinata - la sua condanna alla pena
detentiva massima di 12 mesi, pena in ogni caso da sospendersi condizionalmente
con un periodo di prova di 2 anni;
- il Procuratore pubblico,
in replica precisa che in merito all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr dottrina e
giurisprudenza non lasciano spazio ad alcuna lacuna interpretativa col che si
riconferma nelle sue conclusioni.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 47 CP;
90 cpv. 3 e 4 lett. d) LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere, il 19.6.2014, a __________, sull’autostrada A2,
circolato alla guida dell’autoveicolo __________, targato __________, alla
velocità di 204 km/h malgrado il vigente limite di 120 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza, IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del
condannato.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
5.1
Le note professionali
28.4.2015
e 28.5.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 1'920.--
spese fr. 259.--
IVA fr. 174.30
trasferte fr. 71.--
totale fr. 2'424.30
5.2
IM 1 è tenuto a rimborsare allo
Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 2'424.30 non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 104.45
fr. 804.45
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