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Decisione

72.2014.113

Grave infrazione alle norme della circolazione

28 maggio 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il quale, in esito al suo intervento, conclude chiedendo la conferma dell’atto

d’accusa e la condanna dell’imputato, ritenuto in particolare come dagli atti

emerga che egli abbia avuto piena consapevolezza della velocità, con ricerca

del risultato, e che non abbia invece pienamente assunto le sue responsabilità,

alla pena detentiva di almeno 14 mesi da porsi al beneficio della sospensione

condizionale con un periodo di prova di almeno 3 anni;

- l’avv. DUF1,

difensore dell’imputato, il quale, premesso che le nuove norme della LF sulla

circolazione sono contestate da più fronti e ritenuto che il suo assistito si è

da subito assunto le sue responsabilità subendo peraltro importanti conseguenze

economiche, segnatamente a seguito della procedura amministrativa, conclude

chiedendo - in via principale - il proscioglimento del suo assistito mancando

l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di creare una situazione di pericolo,

nemmeno per dolo eventuale; e – in via subordinata - la sua condanna alla pena

detentiva massima di 12 mesi, pena in ogni caso da sospendersi condizionalmente

con un periodo di prova di 2 anni;

- il Procuratore pubblico,

in replica precisa che in merito all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr dottrina e

giurisprudenza non lasciano spazio ad alcuna lacuna interpretativa col che si

riconferma nelle sue conclusioni.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 47 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. d) LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere, il 19.6.2014, a __________, sull’autostrada A2,

circolato alla guida dell’autoveicolo __________, targato __________, alla

velocità di 204 km/h malgrado il vigente limite di 120 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del

condannato.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

5.1

Le note professionali

28.4.2015

e 28.5.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 1'920.--

spese fr. 259.--

IVA fr. 174.30

trasferte fr. 71.--

totale fr. 2'424.30

5.2

IM 1 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 2'424.30 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 104.45

fr. 804.45

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