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Decisione

72.2014.114

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 dicembre 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. …omissis…

Considerandi

II. Il

PG osserva che vi è una convergenza delle parti, in assenza di AP, sulla

sostanziale applicabilità al caso concreto dell’art. 53 CP, per quanto riguarda

la pubblica accusa per tutti i punti dell’atto d’accusa, fatto salvo il punto

1, perché con questo reato sono stati toccati interessi pubblici, essendo stato

ingannato il notaio. Crede che la difesa segua questa impostazione in generale,

anche per il punto 1, chiedendo inoltre il proscioglimento in relazione al

punto 5.1, proscioglimento per il quale la pubblica accusa non si straccerebbe

le vesti.

Tenuto conto del tempo trascorso

dai fatti, chiede la condanna dell’imputato a una pena pecuniaria di 120

(centoventi) aliquote giornaliere da CHF 110.00 (centodieci) l’una, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni, rispettivamente alla multa di CHF

1'000.00 (mille), oltre al pagamento di tasse e spese, il cui ammontare sarà

stabilito dalla Corte.

III. L’avv.

DF 1 chiede il proscioglimento del suo assistito dal punto 5.1 dell’atto

d’accusa, osservando che i soldi sono rientrati in 3 tranches, e meglio CHF

25'000.00 il 5 marzo 2010, CHF 20'000.00 il 9 maggio 2010 e CHF 5'000.00 il 1.

luglio 2010, ragion per cui fa difetto l’elemento oggettivo del reato.

Per quanto attiene

all’applicazione dell’art. 53 CP, premesso che per la difesa vi è anche la

violazione del principio di celerità (al proposito rileva che l’atto d’accusa è

del 2014), osserva che il principio può essere applicato anche in relazione al

punto 1 dell’atto d’accusa. Attira l’attenzione sulla sentenza del 28 settembre

2011.

della Pretura Penale, nella quale un fiduciario era stato ritenuto

colpevole di appropriazione indebita ripetuta e falsità in documenti ripetuta

per un importo di circa 75'000.00 e in questo caso il giudice della Pretura

Penale aveva ritenuto di poter fare rientrare nell’applicazione dell’art. 53 CP

anche questa fattispecie, con un fiduciario con autorizzazione cantonale.

Ricorda che sul tema vi è anche

una sentenza del TF del 2008 abbastanza significativa per rapporto

all’interesse pubblico, riferita a un fiduciario: in quel caso vi era un

falsità in documenti ripetuta relativa al formulario A. Facendo un parallelismo

con i fatti contenuti nel punto 1 dell’atto d’accusa, ritiene che si possa

ancora sostenere che anche qui può essere invocata l’applicazione dell’art. 53

CP. I soldi al momento della costituzione della società erano effettivamente a

disposizione del notaio. La difesa ritiene, quindi, che si possa applicare

anche per questo punto l’art. 53 CP.

Per quanto attiene alla

richiesta del PG, ritiene che vi possa essere ancora spazio per una riduzione

delle aliquote contenendole in 60 (sessanta), e chiede, visto il lungo tempo

trascorso e la violazione de principio di celerità, di prescindere dalla multa.

Le parti, di comune

accordo, rinunciano alla fase della discussione.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34, 42, 44,

47, 49, 53, 158, 163, 164, 251, 253 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

conseguimento fraudolento

di una falsa attestazione

per avere,

il 4 agosto 2009, a __________, agendo nella sua veste di

amministratore unico della __________, ingannato il notaio, inducendolo ad

attestare, contrariamente alla verità, nel rogito n. __________ del __________,

relativo alla costituzione simultanea di società anonima, l’avvenuta

liberazione a contanti a libera disposizione della società dell’importo di fr.

50'000.00, sottacendo che tale importo sarebbe stato retrocesso agli azionisti

subito dopo la costituzione ed occultando tale operazione con la false

operazioni contabili descritte al punto 1.2 del presente dispositivo;

1.2

falsità in documenti

per avere,

nell’ambito della tenuta della contabilità e della presentazione e

dell’approvazione dei bilanci relativi all’anno 2009 avvenuta nel corso del 2010,

a __________ e __________, fatto attestare nel conto cassa un falso

prelevamento in contanti di fr. 50'000.00 il 24 agosto 2009, a fronte di un non

meglio precisato credito contro terzi, simulando un “saldo avere” di pari

importo successivamente compensato con un presunto versamento in cassa dello

studio d’architettura __________, di data 28 agosto 2009, a fronte del conto

“ricavi lordi della produzione”, allo scopo indebito di occultare che l’importo

era stato in realtà utilizzato per rimborsare all’azionista la restituzione del

capitale sociale nella modalità indicata ai punti 1.1 e 1.3 del presente

Dispositivo

dispositivo;

1.3. amministrazione infedele

aggravata ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo, luogo e nelle modalità operative

descritte ai punti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5 del presente dispositivo, agendo a scopo

di indebito profitto, intenzionalmente mancato al proprio dovere di

amministratore unico della __________, danneggiandone il patrimonio in modo

tale da cagionarne il fallimento, nelle seguenti circostanze:

1.3.1. nelle modalità indicate ai

punti 1.1 e 1.2 del presente dispositivo, rimborsando all’azionista senza

garanzie e contropartita, il capitale sociale liberato il 28 agosto 2009 a __________;

1.3.2. il 28 agosto 2009, a __________,

acquistando a contanti dai soci della __________ in liquidazione per fr.

30'278.65 attrezzature meccaniche e materiali da cantiere, omettendo di

contabilizzarli negli attivi e nell’inventario e sottraendoli in tal modo alla

disponibilità della società nonché rendendoli irreperibili in sede

fallimentare, come descritto al punto 1.4 del presente dispositivo;

1.3.3. nel corso del 2010,

in ispecie il 17 dicembre 2010, a __________ e __________, sottoscritto un

capitolato d’appalto per lavori di costruzione relativi al mappale no. __________

RF __________ con la figlia __________ e il genero __________, concedendo uno

sconto indebito di fr. 27'412.95, nonché cedendo a sé stesso il saldo dovuto

alla società di fr. 24'390.85;

1.4. bancarotta fraudolenta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo, nonché nella qualità e

nelle modalità descritte al punto 1.3.2 del presente dispositivo, dissimulato

l’esistenza di attrezzature meccaniche e materiali da cantiere per fr.

30'278.65, omettendo di contabilizzarli negli attivi e nell’inventario

fallimentare del 2 agosto 2011, sottraendoli in tal modo ai creditori e

nell’ambito del fallimento pronunciato il 18 giugno 2011;

1.5. diminuzione dell’attivo in

danno dei creditori

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo descritte ai punti 1.1, 1.2,

1.3.1 e 1.3.3 del presente dispositivo, agendo in danno dei creditori e

provocando il fallimento della società __________ pronunciato il __________ dal

Pretore di __________, concesso uno sconto indebito di fr. 27'412.95 alla

figlia __________ e al genero __________ nonché ceduto a se stesso il saldo

dovuto alla società di fr. 24'390.85;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori di cui al

punto 5.1 dell’atto d’accusa;

3. Di conseguenza,

ritenuta la violazione del principio di celerità,

IM 1 è condannato

3.1. alla pena pecuniaria di fr.

11'000.00 (undicimila), corrispondenti a 100.00 (cento) aliquote giornaliere di

fr. 110.00 (centodieci) cadauna.

3.2. L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4. Per i reati di cui ai punti

1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del presente dispositivo, ritenuto che l’autore ha

risarcito il danno, che sono adempiute le condizioni per la sospensione

condizionale della pena e che l’interesse del pubblico e del danneggiato

all’attuazione del procedimento penale è di scarsa importanza, IM 1 viene

mandato esente da pena.

5. La tassa di giustizia di

fr. 300.00 senza motivazione scritta o di fr. 500.00 con motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 68.90

fr. 568.90

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