72.2014.114
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4 dicembre 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.114
Lugano,
4 dicembre 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 96/2014 del 22 settembre 2014 emanato dal Procuratore generale PP,
di
1. Conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
per avere, in data 04.08.2009 a __________, agendo nella sua veste
di amministratore unico della __________, ingannato il notaio, inducendolo ad
attestare, contrariamente alla verità, nel rogito n. 117 di data 04.08.2009,
relativo alla costituzione simultanea di società anonima, l’avvenuta
liberazione a contanti a libera disposizione della società dell’importo di fr.
50'000.--, sottacendo che tale importo sarebbe stato retrocesso agli azionisti
subito dopo la costituzione ed occultando tale operazione con la false
operazioni contabili descritte sub. 2.
2. Falsità in documenti
per avere, nell’ambito della tenuta della contabilità e della
presentazione e dell’approvazione dei bilanci relativi all’anno 2009 avvenuta
nel corso del 2010, a __________ e __________, fatto attestare nel conto cassa
un falso prelevamento in contanti fr. 50'000.-- in data 24.08.2009 a fronte di
un non meglio precisato credito contro terzi, simulando un “saldo avere” di
pari importo successivamente compensato con un presunto versamento in cassa dello
studio d’architettura __________, di data 28.08.2009 a fronte del conto “ricavi
lordi della produzione” allo scopo indebito di occultare che l’importo era
stato in realtà utilizzato per rimborsare all’azionista la restituzione del
capitale sociale nella modalità indicata sub. 1 e 3.
3. Amministrazione infedele
ripetuta e aggravata
per avere, agendo a scopo di indebito profitto nella qualità di
amministratore della __________ nelle circostanze di tempo, luogo e nelle
modalità operative descritte sub. 1 e 2 nonché 4 e 5, intenzionalmente mancato
al proprio dovere di amministratore unico della __________, danneggiandone il
patrimonio in modo tale da cagionarne il fallimento, nelle seguenti
circostanze:
3.1 nelle modalità
indicate sub. 1 e 2, rimborsando all’azionista senza garanzie e contropartita,
il capitale sociale liberato in data 28.08.2009 a __________, nelle modalità
indicate sub. 2.
3.2 in data 28.08.2009, a __________,
acquistando a contanti dai soci della __________ in liquidazione per fr.
30'278.65 attrezzature meccaniche e materiali di cantiere, omettendo di
contabilizzarli negli attivi e nell’inventario e sottraendoli in tal modo alla
disponibilità della società nonché rendendoli irreperibili in sede
fallimentare, come descritto sub. 4,
3.3 nel corso del 2010,
in ispecie in data 17.12.2010 a __________ e __________, sottoscritto un
capitolato d’appalto per lavori di costruzione relativi al mappale no. __________
RF __________ con la figlia __________ e il genero __________, concedendo uno
sconto indebito di fr. 27'412.95 nonché cedendo a sé stesso il saldo dovuto
alla società di fr. 24'390.85.
4. Bancarotta fraudolenta
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo, nonché nella
qualità e nella modalità descritta sub. 3.2 dissimulato l’esistenza di
attrezzature meccaniche e materiali di cantiere per fr. 30'278.65, omettendo di
contabilizzarli negli attivi e nell’inventario fallimentare 02.08.2011,
sottraendoli in tal modo ai creditori e nell’ambito del fallimento pronunciato
in data 28.06.2011.
5. Diminuzione
dell’attivo in danno dei creditori
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte sub 1,
2, 3.1 e 3.3., agendo in danno dei creditori e provocando il fallimento della
società __________ pronunciato in data __________ dal Pretore di __________:
5.1. rimborsato senza
garanzie e contropartite il capitale sociale liberato di fr. 50'000 agli
azionisti a fronte di un credito verso terzi privo di valore,
5.2. concesso uno sconto
indebito di fr. 27'412.95 alla figlia __________ e al genero __________ nonché
cedendo a se stesso il saldo dovuto alla società di fr. 24'390.85,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 158 cifra 2 CP, art. 163 cifra 1
CP, art. 164 cifra 1 CP, art. 251 cifra 1 CP, art. 253 CP;
Presenti: - il Procuratore generale PP in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 14:35 alle ore 15:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I. …omissis…
Considerandi
II. Il
PG osserva che vi è una convergenza delle parti, in assenza di AP, sulla
sostanziale applicabilità al caso concreto dell’art. 53 CP, per quanto riguarda
la pubblica accusa per tutti i punti dell’atto d’accusa, fatto salvo il punto
1, perché con questo reato sono stati toccati interessi pubblici, essendo stato
ingannato il notaio. Crede che la difesa segua questa impostazione in generale,
anche per il punto 1, chiedendo inoltre il proscioglimento in relazione al
punto 5.1, proscioglimento per il quale la pubblica accusa non si straccerebbe
le vesti.
Tenuto conto del tempo trascorso
dai fatti, chiede la condanna dell’imputato a una pena pecuniaria di 120
(centoventi) aliquote giornaliere da CHF 110.00 (centodieci) l’una, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni, rispettivamente alla multa di CHF
1'000.00 (mille), oltre al pagamento di tasse e spese, il cui ammontare sarà
stabilito dalla Corte.
III. L’avv.
DF 1 chiede il proscioglimento del suo assistito dal punto 5.1 dell’atto
d’accusa, osservando che i soldi sono rientrati in 3 tranches, e meglio CHF
25'000.00 il 5 marzo 2010, CHF 20'000.00 il 9 maggio 2010 e CHF 5'000.00 il 1.
luglio 2010, ragion per cui fa difetto l’elemento oggettivo del reato.
Per quanto attiene
all’applicazione dell’art. 53 CP, premesso che per la difesa vi è anche la
violazione del principio di celerità (al proposito rileva che l’atto d’accusa è
del 2014), osserva che il principio può essere applicato anche in relazione al
punto 1 dell’atto d’accusa. Attira l’attenzione sulla sentenza del 28 settembre
2011.
della Pretura Penale, nella quale un fiduciario era stato ritenuto
colpevole di appropriazione indebita ripetuta e falsità in documenti ripetuta
per un importo di circa 75'000.00 e in questo caso il giudice della Pretura
Penale aveva ritenuto di poter fare rientrare nell’applicazione dell’art. 53 CP
anche questa fattispecie, con un fiduciario con autorizzazione cantonale.
Ricorda che sul tema vi è anche
una sentenza del TF del 2008 abbastanza significativa per rapporto
all’interesse pubblico, riferita a un fiduciario: in quel caso vi era un
falsità in documenti ripetuta relativa al formulario A. Facendo un parallelismo
con i fatti contenuti nel punto 1 dell’atto d’accusa, ritiene che si possa
ancora sostenere che anche qui può essere invocata l’applicazione dell’art. 53
CP. I soldi al momento della costituzione della società erano effettivamente a
disposizione del notaio. La difesa ritiene, quindi, che si possa applicare
anche per questo punto l’art. 53 CP.
Per quanto attiene alla
richiesta del PG, ritiene che vi possa essere ancora spazio per una riduzione
delle aliquote contenendole in 60 (sessanta), e chiede, visto il lungo tempo
trascorso e la violazione de principio di celerità, di prescindere dalla multa.
Le parti, di comune
accordo, rinunciano alla fase della discussione.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 34, 42, 44,
47, 49, 53, 158, 163, 164, 251, 253 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
conseguimento fraudolento
di una falsa attestazione
per avere,
il 4 agosto 2009, a __________, agendo nella sua veste di
amministratore unico della __________, ingannato il notaio, inducendolo ad
attestare, contrariamente alla verità, nel rogito n. __________ del __________,
relativo alla costituzione simultanea di società anonima, l’avvenuta
liberazione a contanti a libera disposizione della società dell’importo di fr.
50'000.00, sottacendo che tale importo sarebbe stato retrocesso agli azionisti
subito dopo la costituzione ed occultando tale operazione con la false
operazioni contabili descritte al punto 1.2 del presente dispositivo;
1.2
falsità in documenti
per avere,
nell’ambito della tenuta della contabilità e della presentazione e
dell’approvazione dei bilanci relativi all’anno 2009 avvenuta nel corso del 2010,
a __________ e __________, fatto attestare nel conto cassa un falso
prelevamento in contanti di fr. 50'000.00 il 24 agosto 2009, a fronte di un non
meglio precisato credito contro terzi, simulando un “saldo avere” di pari
importo successivamente compensato con un presunto versamento in cassa dello
studio d’architettura __________, di data 28 agosto 2009, a fronte del conto
“ricavi lordi della produzione”, allo scopo indebito di occultare che l’importo
era stato in realtà utilizzato per rimborsare all’azionista la restituzione del
capitale sociale nella modalità indicata ai punti 1.1 e 1.3 del presente
Dispositivo
dispositivo;
1.3. amministrazione infedele
aggravata ripetuta
per avere,
nelle circostanze di tempo, luogo e nelle modalità operative
descritte ai punti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5 del presente dispositivo, agendo a scopo
di indebito profitto, intenzionalmente mancato al proprio dovere di
amministratore unico della __________, danneggiandone il patrimonio in modo
tale da cagionarne il fallimento, nelle seguenti circostanze:
1.3.1. nelle modalità indicate ai
punti 1.1 e 1.2 del presente dispositivo, rimborsando all’azionista senza
garanzie e contropartita, il capitale sociale liberato il 28 agosto 2009 a __________;
1.3.2. il 28 agosto 2009, a __________,
acquistando a contanti dai soci della __________ in liquidazione per fr.
30'278.65 attrezzature meccaniche e materiali da cantiere, omettendo di
contabilizzarli negli attivi e nell’inventario e sottraendoli in tal modo alla
disponibilità della società nonché rendendoli irreperibili in sede
fallimentare, come descritto al punto 1.4 del presente dispositivo;
1.3.3. nel corso del 2010,
in ispecie il 17 dicembre 2010, a __________ e __________, sottoscritto un
capitolato d’appalto per lavori di costruzione relativi al mappale no. __________
RF __________ con la figlia __________ e il genero __________, concedendo uno
sconto indebito di fr. 27'412.95, nonché cedendo a sé stesso il saldo dovuto
alla società di fr. 24'390.85;
1.4. bancarotta fraudolenta
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo, nonché nella qualità e
nelle modalità descritte al punto 1.3.2 del presente dispositivo, dissimulato
l’esistenza di attrezzature meccaniche e materiali da cantiere per fr.
30'278.65, omettendo di contabilizzarli negli attivi e nell’inventario
fallimentare del 2 agosto 2011, sottraendoli in tal modo ai creditori e
nell’ambito del fallimento pronunciato il 18 giugno 2011;
1.5. diminuzione dell’attivo in
danno dei creditori
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo descritte ai punti 1.1, 1.2,
1.3.1 e 1.3.3 del presente dispositivo, agendo in danno dei creditori e
provocando il fallimento della società __________ pronunciato il __________ dal
Pretore di __________, concesso uno sconto indebito di fr. 27'412.95 alla
figlia __________ e al genero __________ nonché ceduto a se stesso il saldo
dovuto alla società di fr. 24'390.85;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori di cui al
punto 5.1 dell’atto d’accusa;
3. Di conseguenza,
ritenuta la violazione del principio di celerità,
IM 1 è condannato
3.1. alla pena pecuniaria di fr.
11'000.00 (undicimila), corrispondenti a 100.00 (cento) aliquote giornaliere di
fr. 110.00 (centodieci) cadauna.
3.2. L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4. Per i reati di cui ai punti
1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del presente dispositivo, ritenuto che l’autore ha
risarcito il danno, che sono adempiute le condizioni per la sospensione
condizionale della pena e che l’interesse del pubblico e del danneggiato
all’attuazione del procedimento penale è di scarsa importanza, IM 1 viene
mandato esente da pena.
5. La tassa di giustizia di
fr. 300.00 senza motivazione scritta o di fr. 500.00 con motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 68.90
fr. 568.90
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