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Decisione

72.2014.116

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 febbraio 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

PP rileva che sono emerse ulteriori fattispecie penali a carico dell’imputato e

produce l’atto d’accusa aggiuntivo n. 25/2016 (doc. DIB 1), di cui viene

consegnata copia al difensore. Produce inoltre il relativo rapporto di polizia

(doc. DIB 2), di cui pure viene consegnata copia al difensore.

Il difensore dichiara di essere d’accordo che le imputazioni

aggiuntive vengano discusse al dibattimento odierno e di non richiedere quindi

la sospensione e il rinvio del dibattimento.

Considerandi

II. Con

l’accordo delle parti, il punto 3 dell’atto d’accusa aggiuntivo n. 25/2016

viene così modificato: “per aver condotto il veicolo riferito al punto 1. senza

la necessaria licenza di condurre”.

III. Con

l’accordo delle parti, vengono effettuate le seguenti modifiche dell’atto

d’accusa n. 98/2014:

- punti

6.1

e 6.2 AA: vengono stralciati, stante l’intervenuta prescrizione, dal

momento che fino al 31.12.2011 si trattava di una contravvenzione (art. 95

cifra 1 vLCStr);

- punto

6.

AA: l’imputazione viene rettificata in “ripetuta guida senza

autorizzazione” (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr);

- il

punto 7 AA, stante l’intervenuta prescrizione per il reato di guida

senza licenza di circolazione in relazione ai punti 7.1 e 7.2 AA - che vengono

di conseguenza stralciati - viene così riformulato:

"

7.

Ripetuta guida senza assicurazione per la responsabilità

civile

per avere condotto veicoli a motore sapendo o dovendo sapere, prestando tutta

l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussisteva la prescritta

assicurazione per la responsabilità civile,

e meglio per avere,

7.1

a __________, __________, __________ e

in altri luoghi non meglio precisati in Ticino, fra il 26.09.2011 e il

14.10

, condotto lo scooter di cui al punto 3.1;

7.2

sulla tratta __________ - __________,

il 14.02.2013, condotto l’automobile marca Alfa Romeo di cui al punto 6.5;

7.3

sulla tratta __________ - __________,

il 28.03.2013, condotto l’automobile marca Alfa Rome di cui al punto 6.6;

7a. Guida senza licenza di circolazione

per avere condotto, sulla tratta __________ - __________, il 28.03.2013,

l’automobile marca Alfa Romeo di cui al punto 6.6 senza la licenza di

circolazione e le targhe di controllo richieste;”

- punto

9.1

AA: essendo il reato prescritto, l’imputazione viene stralciata;

- punto

9.2

AA: l’imputazione viene rettificata in “guida in stato di inattitudine”

e il tasso alcolemico viene rettificato in “1.65 - 2.08 g/kg”.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale ripercorre le numerose imputazioni a carico

dell’imputato. Rileva che i fatti sono sostanzialmente ammessi e che il diritto

è pacifico. Chiede quindi la conferma integrale dei tre atti d’accusa, ad

eccezione dell’imputazione di appropriazione indebita, decaduta a seguito del

ritiro della querela, e delle imputazioni prescritte di cui si è detto al

dibattimento. Venendo alla commisurazione della pena, rimarca che l’imputato

agisce per puro egoismo e menefreghismo. Non vi sono circostanze attenuanti ma

solo aggravanti, in particolare il concorso di reati. Sottolinea la

pericolosità sociale dell’imputato soprattutto nell’ambito della circolazione stradale.

Rileva che la collaborazione dell’imputato è solo apparente, dal momento che

ammette i fatti unicamente laddove non può negarli. Il comportamento

dell’imputato cozza poi in maniera violenta con le regole della società e non

può essere formulata alcuna prognosi favorevole, non avendo l’imputato dato

prova di alcun cambiamento. Postula quindi la revoca della sospensione

condizionale delle pene pecuniarie di cui ai decreti d’accusa del 2010 e del

2011.

e chiede la condanna dell’imputato alla pena detentiva di un anno da

espiare. Chiede infine che le eventuali ulteriori pretese di risarcimento,

oltre a quella della signora __________, vengano rinviate al competente foro

civile;

- la signora __________,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 4, la quale si riconferma nella

richiesta di risarcimento di fr. 520.--;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale chiede che si tenga conto a favore del suo

assistito di una certa angustia psicologica e postula quindi una riduzione

della pena proposta. Chiede poi che gli venga concesso il beneficio della

sospensione condizionale della pena, impegnandosi personalmente a stare accanto

alla curatrice nel seguire IM 1 e sottolineando che il carcere non è la giusta

risposta ai problemi del suo patrocinato.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 30 segg., 40,

46, 47, 49, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 147 cpv. 1, 172ter, 186 CP;

94.

cpv. 1 lett. a, 96 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, 97 cpv. 1 lett. a

LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuto furto, in parte

di lieve entità

per avere,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

ripetutamente sottratto una cosa mobile altrui,

e meglio per avere

1.1.1

il 26 settembre 2011, a __________,

sottratto a ACPR 1 una giacca di colore nero marca Switcher dal valore non

quantificato,

refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa costituitasi accusatore

privato;

1.1.2

nel periodo ottobre - novembre

2012, ad __________,

sottratto a ACPR 2 un apparecchio cellulare marca Samsung GT I8530 Galaxy del

valore di fr. 609.-- e un videoproiettore marca Sailor del valore di fr.

2'600.--,

refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa costituitasi accusatore

privato;

1.1.3

tra l’11 e il 12 luglio 2015,

a __________,

sottratto a ACPR 4 il portafoglio contenente fr. 5.-- e la postcard n. __________;

1.1.4

il 6 agosto 2015, a __________,

sottratto a ACPR 4 la nuova postcard n. __________ che era stata emessa in

sostituzione di quella di cui al punto 1.1.3 del dispositivo;

1.2

ripetuto furto d’uso di un

veicolo

per avere ripetutamente sottratto un veicolo a motore per farne

uso,

e meglio,

1.2.1

tra il 26 settembre 2011 e il

14.

ottobre 2011,

a __________, __________, __________ e in altri luoghi non meglio precisati in

Ticino,

sottratto lo scooter marca Aprilia Leonardo di proprietà di ACPR 1;

1.2.2

tra il 19 e il 20 novembre

2011,

a __________,

sottratto lo scooter marca Gilera 125 CM3 di proprietà di __________;

1.2.3

il 21 giugno 2016,

a __________ /__________,

sottratto l’autofurgone marca VW Crafter 35 di proprietà dell’Associazione “ACPR

3”;

1.2.4

il 15 gennaio 2016,

a __________,

sottratto l’autovettura Mercedes Benz C 230 di proprietà di __________ ed in

uso a __________;

1.3

danneggiamento

per avere,

il 26 settembre 2011, a __________,

danneggiato lo scooter marca Aprilia Leonardo di proprietà di ACPR 1, causando

un danno non meglio quantificato;

1.4

violazione di domicilio

per essersi introdotto, indebitamente e contro la volontà dell’avente

diritto, nella sede dell’Associazione “ACPR 3”, al fine di perpetrare il furto

d’uso di cui al punto 1.2.3 del dispositivo;

1.5

ripetuta guida senza

autorizzazione

per avere ripetutamente condotto un veicolo a motore senza essere titolare

della licenza di condurre richiesta,

e meglio per avere

1.5.1

il 21 giugno 2012, a __________,

condotto l’autofurgone di proprietà dell’Associazione “ACPR 3”;

1.5.2

il 6 ottobre 2012, sulla

tratta __________ - __________,

condotto l’automobile marca Citroen Xantia di proprietà di __________;

1.5.3

il 14 febbraio 2013, sulla tratta

__________ - __________,

condotto l’automobile marca Alfa Romeo di proprietà di __________;

1.5.4

il 28 marzo 2013, sulla tratta

__________ - __________,

condotto l’automobile marca Alfa Romeo di proprietà di __________;

1.5.5

il 15 gennaio 2016, a __________,

condotto l’automobile Mercedes Benz C 230 di proprietà di __________ ed in uso

a __________;

1.6

ripetuta guida senza

assicurazione per la responsabilità civile

per avere ripetutamente condotto veicoli a motore sapendo o dovendo sapere,

prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussisteva la

prescritta assicurazione per la responsabilità civile,

e meglio per avere

1.6.1

tra il 26 settembre 2011 e il

14.

ottobre 2011,

a __________, __________, __________ ed in altri luoghi non meglio precisati in

Ticino,

condotto lo scooter di proprietà di ACPR 1;

1.6.2

il 14 febbraio 2013,

sulla tratta __________ - __________,

condotto l’automobile marca Alfa Romeo di proprietà di __________;

1.6.3

il 28 marzo 2013,

sulla tratta __________ - __________,

condotto l’automobile marca Alfa Romeo di proprietà di __________;

1.7

guida senza licenza di

circolazione

per avere,

il 28 marzo 2013,

sulla tratta __________ - __________,

condotto l’automobile marca Alfa Romeo di proprietà di __________ senza la

licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste;

1.8

abuso della licenza e

delle targhe

per avere,

tra il 26 settembre 2011 e il 14 ottobre 2011,

a __________, __________, __________ ed in altri luoghi non meglio precisati in

Ticino,

condotto lo scooter marca Aprilia Leonardo di proprietà di ACPR 1 con applicate

le targhe di controllo __________ rilasciate per altro motoveicolo;

1.9

ripetuta guida in stato di

inattitudine

per avere,

1.9.1

il 6 ottobre 2012,

da __________ a __________,

condotto l’automobile Citroen Xantia di proprietà di __________ in stato di

comprovata ebrietà con una concentrazione qualificata di alcool (1.65 - 2.08

g/kg);

1.9.2

il 15 gennaio 2016,

a __________,

condotto l’autovettura Mercedes Benz C 230 targata __________ in stato di

comprovata ebrietà con una concentrazione qualificata di alcool (2.30 - 2.86

g/kg);

1.10

ripetuto abuso di un

impianto per l’elaborazione di dati

per avere,

tra il 6 e il 7 agosto 2015, in tre occasioni,

per procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo della

postcard n. __________ intestata a ACPR 4, influito su un processo elettronico

di trattamento o trasmissione di dati e provocato un trasferimento di attivi in

suo favore per complessivi fr. 520.--,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa n. 98/2014, nell’atto

d’accusa aggiuntivo n. 139/2015, nell’atto d’accusa aggiuntivo n. 25/2016

e nel verbale del dibattimento.

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di appropriazione indebita di cui al punto 1 dell’atto

d’accusa 98/2014.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 10

(dieci) mesi;

3.2

alla multa di fr. 300.--, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 10 (dieci) giorni.

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale:

4.1

della pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere da fr. 50.-- cadauna inflittagli con decreto d’accusa del

20.

settembre 2010;

4.2

della pena pecuniaria di 90

aliquote giornaliere da fr. 50.-- cadauna inflittagli con decreto d’accusa del

24.

gennaio 2011.

5.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatore privato ACPR 4, rappr. da __________, fr. 520.-- a

titolo di risarcimento danni.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

Le note professionali 19

ottobre 2015 e 23 febbraio 2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 4'755.00

spese (10%) fr. 475.50

IVA (8%) fr. 418.45

totale fr. 5'648.95

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'648.95 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

8.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 107.25

fr. 1'107.25

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