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Decisione

72.2014.117

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 marzo 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

il punto 2. dell’atto d’accusa, il PP sottolinea che, con un minimo di

accorgimenti, l’imputato avrebbe potuto sapere che la sua patente non gli

permetteva di guidare motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 cm3; egli

sapeva di non essersi rivolto alle persone giuste per avere queste

informazioni. Abbiamo quindi oggi a giudizio un “facilone”, il quale si

preoccupa poco, e non ha assolutamente mostrato una piena presa di coscienza di

merito alla gravità dell’infrazione commessa. A mente dell’accusa si tratta

quindi di essere rigorosi nell’analisi del concorso di reati e non limitarsi al

limite di pena edittale. Partendo quindi da una pena base di diciotto mesi,

ritenuto che le difficoltà dell’imputato possono pesare come attenuante, ma non

oltre i due mesi, l’accusa ritiene adeguata una pena detentiva di 16 mesi, la

quale deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Per quanto

riguarda il periodo di sospensione, chiede alla Corte di non limitarsi al

minimo legale, ma di applicare un termine allungato di tre anni, considerato

che vi sono seri dubbi sulla capacità dell’imputato di capire la gravità del

suo comportamento, e siccome, nonostante egli oggi dichiari di volere vendere

il motoveicolo, avendo in fin dei conti un debito in più, non si sa per quanto

tempo la sanzione oggi inflitta potrà fungere da deterrente al compimento di

nuovi reati.

L’accusa conclude chiedendo la confisca del motoveicolo, il quale

è palesemente mezzo di commissione del reato, ponendo l’accento sul fatto che

l’imputato, pur inseguendo un sogno accarezzato da diversi anni, ha acquistato

un motoveicolo che non poteva permettersi, non disponendo dei mezzi finanziari

necessari, e che soprattutto non avrebbe potuto condurre, essendo che non

disponeva del titolo necessario. Il PP chiede infine che, alla luce della

condanna, vengano accollate all’imputato tasse e spese, in particolare anche

quelle per il recupero del motoveicolo;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: il signor IM 1 si trova oggi a comparire davanti ad una Corte

delle assise correzionali per essere giudicato come fosse un criminale, un

delinquente incallito. Secondo le nuove direttive di Via __________ egli è

considerato un pirata della strada e verrà oggi punito per il rischio teorico

che avrebbe potuto causare ad altri utenti della strada. La difesa nel suo

intervento pone l’accento sul fatto che l’imputato è incensurato, non ha mai

fatto male a nessuno, conduce una vita onesta, ha una famiglia.

Nel suo caso, il termine “pirata della strada” è utilizzato in

maniera impropria. A mente della difesa un pirata della strada è colui che

investe un pedone e fugge senza prestargli soccorso, non colui che fa un

eccesso di velocità senza creare effettivamente un danno. Va poi considerato

che l’imputato ha ammesso i fatti, ha deciso spontaneamente di vendere il suo

motoveicolo per rimborsare il debito ed è determinato a non guidare più

motoveicoli. La difesa pone l’accento sul fatto che il giorno dei fatti IM 1

tornava a casa dopo una pesante giornata lavorativa, e che il tratto di strada

sul quale circolava era considerato essere nell’abitato anche se in realtà da

parecchi metri non vi erano più abitazioni; infatti, pochi metri più avanti

rispetto al punto in cui è stata misurata la velocità, vi è un cartello

indicante la velocità di 80 km/h. Trovandosi solo pochi metri più avanti, egli

non sarebbe stato considerato un pirata della strada e non sarebbe stato

colpito dalle dure normative di Via __________. Va inoltre considerato che IM 1

non ha concretamente messo in pericolo nessuno, il fondo stradale era asciutto,

il tempo era bello, non vi erano né pedoni né ciclisti, l’imputato era sobrio e

nel caso in cui si fossero presentati altri utenti della strada avrebbe

adattato la sua velocità.

Per quanto riguarda la commisurazione della pena, la difesa elenca

le circostanze da considerare a favore di IM 1. Egli ha ammesso subito i fatti,

ha collaborato con gli agenti, ha spontaneamanete di vendere il suo motoveicolo

di non guidare più motoveicoli.

A mente della difesa va inoltre considerato che le conseguenze

dell’eccesso di velocità sono drammatiche per IM 1 e la sua famiglia. È nato un

procedimento amministrativo molto severo, intenso e costoso, ritenuto in

particolare che il divieto di condurre si estende non solo ai motoveicoli,

bensì ad ogni categoria di veicoli a motore, e che l’imputato dovrà seguire un

percorso psico-educazionale specifico per la durata di alcuni mesi. L’autorità

amministrativa non ha tenuto conto dell’incensuratezza di IM 1, e soprattutto

della sua necessità di poter guidare un veicolo a motore. La conseguenza più

drammatica è stata la perdita del posto di lavoro in un momento in cui la

famiglia si ingrandisce, e la moglie non può lavorare, dovendosi occupare di un

neonato e di un bambino di tre anni. IM 1

è idraulico e deve per forza recarsi sul lavoro tramite un

autoveicolo; inizialmente il datore di lavoro ha accettato di farlo

accompagnare da un collega, ma ora egli è stato licenziato, ciò che appare

problematico non solo per quanto riguarda il mantenimento della sua famiglia,

ma anche alla luce dei numerosi debiti che gravano sull’imputato, quali il

mutuo ipotecario per l’alloggio della famiglia, il mutuo ipotecario per

finanziare la riparazione del tetto, il mutuo per l’acquisto della moto e la

pretesa di ca. EUR 6'000.- fatta valere nei suoi confronti da parte

dell’Istituto delle vendite giudiziarie.

Per l’eccesso di velocità grave senza messa in pericolo concreta

la pena minima prevista dall’art. 90 cpv. 4 LCStr è di un anno di detenzione.

La difesa sottolinea la severità di una simile sanzione, in particolare se si

considera che in caso di eccessi di velocità di entità minore, i quali hanno

però concretamente avuto conseguenze gravi (es. omicidio colposo), reati spesso

commessi in stato di ebrietà e con manovre spericolate, la pena prevista è la

detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria e le sanzioni effettivamente

comminate in questi casi sono piuttosto blande. Al proposito cita la

giurisprudenza in materia (sentenza CCRP 17.2016.190 del 22.10.2014; sentenza

CCRP 81.2011.439 del 4 marzo 2011; sentenza CCRP 17.2011.59 del 16 aprile 2014;

sentenza Pretura penale 10.2010.166 del 2 dicembre 2010).

La difesa conclude con la richiesta alla Corte di applicare

l’attenuante specifica del sincero pentimento, e chiede quindi che la pena

detentiva non sia superiore ai 14 mesi e venga posta al beneficio della

sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni. In considerazione

della disastrosa situazione finanziaria di IM 1, chiede inoltre il dissequestro

del motoveicolo in suo favore, per permettergli di saldare il debito contratto,

sottolineando che una decisione contraria andrebbe a colpire tutta la sua

famiglia.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 106 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. c, 27 cpv. 1, 32

cpv. 3, 95 cpv. 1 lett. a LCStr;

4a cpv. 1 lett. b

ONC;

22 cpv. 1 OSStr;

82, 135, 267, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

in data 2 luglio 2014, alle ore 18:36, a __________,

violato intenzionalmente norme

elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un

incidente della circolazione con feriti gravi o mort attraverso la grave

inosservanza di un limite di velocità,

e meglio, per avere circolato alla guida del motoveicolo marca BMW

F800R, targato __________, alla velocità di 102 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h), malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 52 km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

1.2. guida senza autorizzazione

per avere,

nel periodo 24 settembre 2013 – 2 luglio 2014, nel Canton __________,

circolato alla guida del motoveicolo marca BMW F800R, targato __________, a lui

intestato, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per

motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 cm3;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

2.1

IM 1 è condannato alla pena detentiva

di 14 (quattordici) mesi;

2.2

al pagamento della multa di CHF

1'000.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena

detentiva pari a 10 (dieci) giorni.

2.3

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.00 e dei disborsi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

A crescita in giudicato

della presente decisione é ordinato il dissequestro a favore di IM 1 del

motoveicolo marca BMW F800R, targato __________.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

Le note professionali del 12.09.2014,

27.02.2015

e 05.03.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr. 2'932.20

comprensive di onorario e spese.

5.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'932.20 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 450.--

Multa fr. 1'000.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 71.90

fr. 2'021.90

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