72.2014.119
Appropriazione indebita per per un importo di CHF 2'705'009.-, di cui CHF 122'540.- consegnatigli a contanti dalla vittima e CHF 2'582'469.18 trasferiti dalla stessa su una relazione bancaria a lui in
2 marzo 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.119
Lugano,
2 marzo 2015/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
patr. avv. RAAP 1,
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1,
in carcerazione preventiva dal
9.7.2014 al 22.08.2014 (45 giorni)
imputato, a norma dell’atto
d'accusa 102/2014 del 13.10.2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. appropriazione indebita
per avere,
a __________, __________ e in altre località in Svizzera e
all’estero,
nella seconda metà del 2013 in particolare nei mesi di giugno e luglio 2013,
per procacciarsi un indebito profitto impiegato indebitamente a
profitto proprio averi patrimoniali che gli erano stati affidati da ACPR 1 per
un controvalore di CHF 2'705'009
e meglio,
per essersi,
indebitamente appropriato, utilizzandoli a profitto proprio per
spese voluttuarie, di Euro 100'000.00 (pari ad un controvalore di CHF 122'540.00)
consegnatigli a contanti a __________ da parte della vittima,
somma di denaro da lei prelevata a contanti in Banca __________ in data
24.06.2013, denaro affidatogli allo scopo di riconsegnarlo a lei in territorio
italiano, circostanza in realtà non verificatasi
ed inoltre
per avere,
fatto avere a ACPR 1 gli estremi per la compilazione dell’ordine
di bonifico datato 25.06.2013 a debito della relazione __________ a lei
intestata presso Banca __________ ed accesa presso la Banca a __________, ed a
favore della relazione bancaria numero __________ presso __________ intestata
a IM 1
ritenuto che tale ordine non era stato eseguito in un primo
momento, ma solo dopo la compilazione di un nuovo ordine in data 08.07.2013,
grazie al quale il trasferimento di denaro (CHF 1'207'745.00, USD 405'634 (pari ad un controvalore di CHF 391'311.06) e
Euro 797'487 (pari ad un controvalore di CHF
983'413.12), pari a un controvalore complessivo di CHF 2'582'469.18) è
stato possibile a favore della relazione numero __________ intestata a IM 1
presso __________, messa a disposizione dall’imputato che doveva servire da
conto di appoggio, rispettivamente di transito per il denaro, che poi avrebbe
dovuto rientrare successivamente nelle disponibilità della vittima, la quale a
trasferimento eseguito sul conto di appoggio, non ha più potuto raggiungere
l’imputato che si è reso irreperibile,
averi patrimoniali di cui egli si è impossessato, impiegandoli a
profitto proprio, segnatamente in parte per spese personali, nonché estinguendo
la relazione bancaria aperta a suo nome presso __________, nel mese di dicembre
2013 e trasferendo gli averi a favore della relazione n. __________ intestata a
__________ presso __________ costituita nel gennaio 2014, società di cui egli è
avente diritto economico ma sulle cui relazioni bancarie non disponeva di
diritto di firma
ritenuto che sia sulla relazione nominativa che sulla relazione
societaria, sulla quale l’imputato non aveva diritto di firma ma della cui
società l’imputato era avente diritto economico, i denari sono sempre stati a
disposizione a far tempo dal luglio 2013 in controvalore (sia in liquidità in diverse valute che in titoli) gli importi di cui IM 1 si era indebitamente
appropriato,
ritenuto in fine che in data 13.08.2014 il signor IM 1 ha fatto ordinare il trasferimento di CHF 1'603'766,14 e di EUR 914'671,02 dal conto presso __________
intestato ad __________ (fondi bloccati a seguito di rogatoria internazionale
da questo Ufficio) su di un conto intestato al Ministero Pubblico al fine di
risarcire la parte danneggiata come avvenuto, con trasferimento a favore della
stessa di data 25 agosto 2014.
tacitando quindi interamente la vittima che è stata interamente
soddisfatta.
2. falsità in documenti
per avere,
in imprecisate località, in Svizzera e all’estero,
nel luglio 2013,
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona
o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
formato un documento falso o alterato un documento vero, oppure
abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per
formare un documento suppositizio, oppure attestato o fatto attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica
e meglio per avere,
creato sul suo computer un falso documento “Agenzia delle dogane”
“sommario processo verbale sequestro” da lui consegnato a ACPR 1 dopo avere
commesso le malversazioni di cui al punto precedente da cui risultava che parte
dei EURO 100'000.-- e del brillante da lui acquistato con tale somma di denaro,
gli erano stati sequestrati e contro di lui era aperto un procedimento penale
in Italia, il tutto allo scopo di farle credere, contrariamente al vero, che
non disponeva più degli importi e che quindi non poteva ottemperare alle
promesse di consegna;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 CP, richiamato
l’art. 48 lett. d) CP per il sincero pentimento; art. 251 cifra 1 CP
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato
autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.
Fatti
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 2 anni (due anni)
dedotto il carcere preventivo sofferto di 45 (quarantacinque) giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
E’ pure
condannato 2. Alla
multa di CHF 5’000.00, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 50
(cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 4. Ordina la confisca di
della chiavetta USB marca Lacie, sequestrata all’accusato (art. 69 CP).
5. Ordina la confisca e
la distruzione del contrassegno invalidi falso sequestrato (art. 69 cpv. 2 CP).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1,
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:26.
- Constatato
Considerandi
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che le sanzioni appaiono adeguate;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
ordina: 1. L’atto di accusa n.
102/2014 del 13.10.2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 (cinquecento) e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
La somma di CHF 57'842.00
(controvalore al 10 settembre 2014) è dissequestrata in favore dell’imputato,
previa deduzione della multa di CHF 5'000.00, della stassa di giustizia di CHF
500.00
e delle spese giudiziarie.
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 5'000.--
Traduzioni fr. 227.70
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 82.65
fr. 6'010.35
============