72.2014.125
Guida senza autorizzazione ripetuta: condotto il motoveicolo senza essere titolare della licenza di condurre richiesta
10 aprile 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.125
Lugano,
10 aprile 2017/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma del decreto
d’accusa 203/2014 del 23.7.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP) di
1. ripetuta
guida senza autorizzazione
per aver ripetsenza essere titolare della licenza di
condurre richiesta;
fatti avvenuti: ad __________
Fatti
il 27.05.2014 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto:
dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.;
Presenti: - l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia avv. DF 1, accompagnata dalla MLaw __________.
Espletato
il pubblico dibattimento:
venerdì 18 dicembre 2015, dalle
ore 14:00 alle ore 15:00;
lunedì 10 aprile 2017, dalle
ore 09:30 alle ore 11:03.
Sentiti: - l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato, il quale motiva e formula le seguenti conclusioni:
-- dal momento che il suo
patrocinato al momento dei fatti era in possesso di una licenza di condurre
estera, chiede che venga ritenuta nei suoi confronti la contravvenzione di cui
all’art. 147 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione;
-- subordinatamente chiede
un’esenzione da colpa o in via ancora più subordinata un’importante riduzione
della pena giusta l’art. 21 CP e l’art. 100 LCStr;
-- vista la prognosi
favorevole, chiede che la Corte rinunci alla revoca della sospensione
condizionale della pena pecuniaria del 2011, eventualmente prorogando il
periodo di prova;
-- ribadita la prognosi
favorevole, chiede che al suo patrocinato venga concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 21, 34, 42, 44, 46, 47, 106 CP;
95 cpv. 1 lett. a LCStr;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
ripetuta guida senza autorizzazione
per avere,
il 27 maggio 2014 ad __________ e in
altre imprecisate località e date precedenti,
ripetutamente condotto il motoveicolo Piaggio targato TI __________
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,
e meglio come descritto nel decreto
d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di fr.
4'200.-- (quattromiladuecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote
giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta) cadauna;
2.2
alla multa di fr. 800.--
(ottocento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la pena
detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni.
3.
L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 5 (cinque).
4.
Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 120 aliquote
giornaliere da fr. 100.-- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 5 settembre
2011.
ma il periodo di prova viene prorogato di 2 (due) anni.
5.
L’istanza di risarcimento
ex art. 429 CPP presentata da IM 1 è respinta.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 1’000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 800.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 77.50
fr. 2'077.50
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