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Decisione

72.2014.125

Guida senza autorizzazione ripetuta: condotto il motoveicolo senza essere titolare della licenza di condurre richiesta

10 aprile 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il 27.05.2014 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto:

dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.;

Presenti: - l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia avv. DF 1, accompagnata dalla MLaw __________.

Espletato

il pubblico dibattimento:

venerdì 18 dicembre 2015, dalle

ore 14:00 alle ore 15:00;

lunedì 10 aprile 2017, dalle

ore 09:30 alle ore 11:03.

Sentiti: - l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, il quale motiva e formula le seguenti conclusioni:

-- dal momento che il suo

patrocinato al momento dei fatti era in possesso di una licenza di condurre

estera, chiede che venga ritenuta nei suoi confronti la contravvenzione di cui

all’art. 147 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione;

-- subordinatamente chiede

un’esenzione da colpa o in via ancora più subordinata un’importante riduzione

della pena giusta l’art. 21 CP e l’art. 100 LCStr;

-- vista la prognosi

favorevole, chiede che la Corte rinunci alla revoca della sospensione

condizionale della pena pecuniaria del 2011, eventualmente prorogando il

periodo di prova;

-- ribadita la prognosi

favorevole, chiede che al suo patrocinato venga concesso il beneficio della

sospensione condizionale della pena.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 21, 34, 42, 44, 46, 47, 106 CP;

95 cpv. 1 lett. a LCStr;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

ripetuta guida senza autorizzazione

per avere,

il 27 maggio 2014 ad __________ e in

altre imprecisate località e date precedenti,

ripetutamente condotto il motoveicolo Piaggio targato TI __________

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,

e meglio come descritto nel decreto

d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di fr.

4'200.-- (quattromiladuecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote

giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta) cadauna;

2.2

alla multa di fr. 800.--

(ottocento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni.

3.

L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 5 (cinque).

4.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 120 aliquote

giornaliere da fr. 100.-- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 5 settembre

2011.

ma il periodo di prova viene prorogato di 2 (due) anni.

5.

L’istanza di risarcimento

ex art. 429 CPP presentata da IM 1 è respinta.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 1’000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 800.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 77.50

fr. 2'077.50

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