72.2014.126
Grave infrazione alle norme della circolazione
10 dicembre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2014.126
Mendrisio,
10 dicembre 2015 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo pretorio, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato da DF 1
imputato, a norma del decreto
d’accusa 227/2014 dell'11 agosto 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la
vettura VW targata __________ alla velocità di 78 Km/h. (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente
limite di 50 Km/h.;
fatti avvenuti: a __________ il 3 giugno 2014;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli
art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv.
Fatti
1 OSS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento
dalle ore 14:00 alle ore .16:10
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma sia in fatto che in
diritto del decreto d’accusa, proponendo la condanna dell’imputato alla pena
pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna. Nel caso in cui la
Corte dovesse concedere la sospensione condizionale, postula la revoca della
sospensione condizionale della precedente condanna;
- l’avv. DF 1, difensore
dell’imputato, il quale non contesta l’imputazione di grave infrazione alle
norme della circolazione né in fatto né in diritto, ma chiede che si tenga
conto delle circostanze concrete in cui sono avvenuti i fatti (al mattino
presto e quindi con poco traffico, in buone condizioni meteorologiche e al
confine della località), evidenziando che il suo patrocinato non ha creato
serio pericolo per alcuno. Sottolinea poi che il suo assistito ha agito per
negligenza e che si tratta di una persona per bene. Ritiene che la prognosi non
possa essere considerata negativa, visto che si tratta di due episodi sporadici
commessi per negligenza da una persona che si mette alla guida tutti i giorni e
stante il comportamento ineccepibile tenuto dai fatti, pur continuando a
guidare. In conclusione, propone la condanna del suo assistito alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, da porre al beneficio della sospensione
condizionale per un periodo di prova di 3 anni. Chiede inoltre che la Corte
rinunci a revocare la sospensione condizionale della precedente condanna e che
il suo assistito venga ammonito, in subordine che il periodo di prova venga
prolungato fino a 4 anni.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza,
per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 34, 42, 44, 46,
47 CP;
27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 2 LCStr;
4a cpv. 1 lett. a ONC;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
a __________, il 3 giugno 2014,
circolato con la vettura VW targata __________ alla velocità di 78 km/h
(dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 km/h,
e meglio come descritto nel decreto d’accusa 227/2014.
Considerandi
2.
Di conseguenza, IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di fr. 3’150.--,
corrispondenti a 35 aliquote giornaliere di fr. 90.-- cadauna;
2.2
alla multa di fr. 500.--, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 5 giorni.
3.
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4
(quattro).
4.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di
fr. 90 cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del
30.
settembre 2013.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 500.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 68.90
fr. 1'268.90
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