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Decisione

72.2014.126

Grave infrazione alle norme della circolazione

10 dicembre 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 OSS;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento

dalle ore 14:00 alle ore .16:10

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma sia in fatto che in

diritto del decreto d’accusa, proponendo la condanna dell’imputato alla pena

pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna. Nel caso in cui la

Corte dovesse concedere la sospensione condizionale, postula la revoca della

sospensione condizionale della precedente condanna;

- l’avv. DF 1, difensore

dell’imputato, il quale non contesta l’imputazione di grave infrazione alle

norme della circolazione né in fatto né in diritto, ma chiede che si tenga

conto delle circostanze concrete in cui sono avvenuti i fatti (al mattino

presto e quindi con poco traffico, in buone condizioni meteorologiche e al

confine della località), evidenziando che il suo patrocinato non ha creato

serio pericolo per alcuno. Sottolinea poi che il suo assistito ha agito per

negligenza e che si tratta di una persona per bene. Ritiene che la prognosi non

possa essere considerata negativa, visto che si tratta di due episodi sporadici

commessi per negligenza da una persona che si mette alla guida tutti i giorni e

stante il comportamento ineccepibile tenuto dai fatti, pur continuando a

guidare. In conclusione, propone la condanna del suo assistito alla pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, da porre al beneficio della sospensione

condizionale per un periodo di prova di 3 anni. Chiede inoltre che la Corte

rinunci a revocare la sospensione condizionale della precedente condanna e che

il suo assistito venga ammonito, in subordine che il periodo di prova venga

prolungato fino a 4 anni.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza,

per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 34, 42, 44, 46,

47 CP;

27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 2 LCStr;

4a cpv. 1 lett. a ONC;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

a __________, il 3 giugno 2014,

circolato con la vettura VW targata __________ alla velocità di 78 km/h

(dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 km/h,

e meglio come descritto nel decreto d’accusa 227/2014.

Considerandi

2.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di fr. 3’150.--,

corrispondenti a 35 aliquote giornaliere di fr. 90.-- cadauna;

2.2

alla multa di fr. 500.--, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 5 giorni.

3.

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4

(quattro).

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di

fr. 90 cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del

30.

settembre 2013.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 68.90

fr. 1'268.90

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