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Decisione

72.2014.128

Appropriazione indebita; tentata truffa; sviamento della giustizia: per aver notificato un furto che l'autore in realtà sapeva non essere stato commesso

6 aprile 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. appropriazione indebita

per essersi,

a __________ e in altre località,

nel dicembre 2011,

per procacciarsi un indebito profitto, appropriato del veicolo marca VW Golf CL

2.0 TDI PD 140cv del valore di fr. 40'520.-- affidatogli dalla ACPR 1 __________

a seguito del contratto di leasing del 29 gennaio 2009;

1.2. tentata truffa

per avere,

a __________, __________ ed in altre località,

nel periodo tra gennaio 2012 e giugno 2012,

per procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i

dipendenti della ACPR 2 di __________, annunciando il furto in realtà mai

avvenuto del veicolo marca VW Golf CL 2.0 TDI PD 140cv di cui si era

appropriato come al punto 1.1 del dispositivo,

al fine di ottenere un risarcimento;

1.3. sviamento della giustizia

per avere,

a __________,

l’8 dicembre 2011,

notificato alla Polizia cantonale il furto del veicolo VW Golf CL 2.0 TDI PD

140cv che egli sapeva non essere stato commesso, essendosi appropriato dello

stesso come al punto 1.1 del dispositivo,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato alla pena pecuniaria di fr. 9'000.-- (novemila), corrispondenti

a 300 (trecento) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta) cadauna.

3.

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatore privato ACPR 1, rappr. dall’avv. RAAP 1, fr.

4'275.70 oltre interessi del 5% dal 5 aprile 2016 a titolo di risarcimento

delle spese legali.

5.

È ordinato il dissequestro

e la restituzione alla ACPR 2, della perizia in originale della __________ del

4.

aprile 2012 e delle due chiavi originali (doc. TPC 19 e doc. TPC 21).

6.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

Le note professionali 23 marzo

2016.

e 5 aprile 2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 2'640.00

spese fr. 74.00

IVA (8%) fr. 217.10

totale fr. 2'931.10

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'931.10 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

8.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione

a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 121.90

fr. 821.90

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