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Decisione

72.2014.133

Usura per mestiere e infrazione alla LF sugli stranieri per avere agito come "passatori" trasportando cittadini eritrei privi di documenti di legittimazione dall'Italia alla Svizzera attraverso i vali

15 dicembre 2014Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

i 300.00 Euro,

favorito l’entrata illegale di 167 cittadini __________ privi dei

necessari documenti di legittimazione,

conseguendo in tal modo un indebito arricchimento di 17'640.00

Euro da dividere tra IM 1 e IM 2 e tra i 41'750.00 Euro e i 50'100.00 Euro per

__________,

e in particolare,

2.1 nel periodo compreso tra

gennaio 2014 e febbraio 2014, transitando con il veicolo Citröen targato

__________ con a bordo 4 cittadini __________ privi dei necessari documenti di

legittimazione, attraverso un imprecisato valico doganale tra Italia e

Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera e la relativa uscita

verso la __________, conseguendo un guadagno di 800.00 Euro;

2.2 in data 28 febbraio 2014,

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un

imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot

targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata

illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 500.00 Euro;

2.3 in data 4 marzo 2014,

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 1 cittadino

__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un

imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot

targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata

illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;

2.4 in data 7 marzo 2014,

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 1 cittadino

__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un

imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot

targato _______ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata

illegale in __________ sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00

Euro;

2.5 in data 10 marzo 2014,

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini __________

privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato

valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato

__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in

Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;

2.6 in data 19 marzo 2014,

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 1 cittadino

__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un

imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot

targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata

illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;

2.7 in data 22 marzo 2014,

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 1 cittadino

__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un

imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot

targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata

illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;

2.8 in data 26 marzo 2014,

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un

imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot

targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata

illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 500.00 Euro;

2.9 in data 31 marzo 2014,

transitando con il veicolo Citröen targata __________ con a bordo 1 cittadino

__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un

imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot

targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata

illegale in Svizzera sino a __________, ottenendo quale corrispettivo

unicamente il pagamento della benzina pari ad almeno 70 Euro;

2.10 nel periodo compreso tra

febbraio 2014 e marzo 2014, transitando in 4 distinte occasioni, con il veicolo

Citröen targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei

necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato valico

doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale in Svizzera di almeno

4 cittadini __________, conseguendo un guadagno di 320.00 Euro;

2.11 in data 7 aprile 2014, agendo

con la correità anche di __________, transitando con i veicoli KIA targato

__________ e VOLVO targato __________, con a bordo in totale 11 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________ prima e di __________ poi, mentre il veicolo

Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro

entrata illegale in Svizzera sino a __________ e la relativa uscita verso la

__________, conseguendo un guadagno di 2’000.00 Euro;

2.12 in data 12 aprile 2014, agendo

con la correità anche di __________, transitando con i veicoli ALFA targato

__________ e VOLVO targato __________, con a bordo in totale 5 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo Peugeot targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di 320.00 Euro;

2.13 in data 19 aprile 2014,

transitando con il veicolo KIA targato __________, con a bordo 4 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di 400.00 Euro;

2.14 in data 21 aprile 2014,

transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 4 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di 400.00 Euro;

2.15 in data 22 aprile 2014,

transitando con il veicolo VW targato BV __________ con a bordo 1 cittadino

__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di 100.00 Euro;

2.16 in data 23 aprile 2014,

transitando con il veicolo VW targato __________ con a bordo 1 cittadino

__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva

da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di 100.00 Euro;

2.17 in data 27 aprile 2013

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini

____ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico

doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da

veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo

un guadagno di 50.00 Euro;

2.18 in data 29 aprile 2014 transitando

dapprima con il veicolo VW targato __________ con a bordo 1 cittadino

__________ privo dei necessari documenti di legittimazione e poi con il veicolo

Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini __________ privi dei

necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di

__________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva in entrambe le

occasioni da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale di tre cittadini

__________ in Svizzera, conseguendo un guadagno di 300.00 Euro;

2.19 in data 5 maggio 2014

transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 4 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo VW targato __________ fungeva

da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di 300.00 Euro;

2.20 in data 7 maggio 2014

transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 4 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico di __________, mentre il veicolo ALFA targato __________ fungeva da

veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo

unicamente il pagamento della benzina stimato in 20.00 Euro;

2.21 in data 8 maggio 2014,

transitando in due distinte occasioni con il veicolo ALFA targato __________

con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di

legittimazione, attraverso i valichi doganali di __________ prima e __________

poi, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva in entrambe le occasioni

da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale di 2 cittadini __________ in

Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.22 in data 9 maggio 2014,

transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo 1 cittadino

__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva

da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

2.23 in data 12 maggio 2014,

transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 6 cittadini

__________, tra i quali vi era __________, privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato

__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in

Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 400.00 Euro;

2.24 in data 13 maggio 2014,

transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 5 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di almeno 500.00 Euro;

2.25 in data 14 maggio 2014,

transitando con il veicolo VW targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.26 in data 15 maggio 2014, con la

parziale correità di __________, transitando in due distinte occasioni,

dapprima con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 5 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione e poi con il veicolo

ALFA targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei

necessari documenti di legittimazione, attraverso i valichi doganali di

__________ prima e di __________ __________ poi, mentre il veicolo ALFA targato

__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale di

complessivi 6 clandestini, conseguendo un guadagno di almeno 480.00 Euro;

2.27 in data 16 maggio 2014,

transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1

cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato

__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in

Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

2.28 in data 21 maggio 2014,

transitando con il veicolo VW targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino

__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

2.29 in data 22 maggio 2014,

transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 6

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo VW targato

__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in

Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 600.00 Euro;

2.30 in data 25 maggio 2014

transitando in due distinte occasioni con il veicolo Citröen targato

__________, con a bordo 2 cittadini ____ privi dei necessari documenti di

legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo

KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata

illegale in Svizzera di 4 cittadini _____ sprovvisti dei necessari documenti di

legittimazione, conseguendo un guadagno di almeno 400.00 Euro;

2.31 in data 26 maggio 2014

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato

__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in

Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.32 in data 29 maggio 2014

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato

__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in

Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.33 in data 4 giugno 2014

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato

__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in

Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.34 in data 5 giugno 2014

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato

__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in

Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.35 in data 6 giugno 2014

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato

__________ fungeva da veicolo staffetta, nonché con il veicolo KIA targato

__________ con a bordo 5 cittadini __________ privi dei necessari documenti di

legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre che il

veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito

l’entrata illegale in Svizzera di 7 cittadini __________ privi dei necessari

documenti di legittimazione, conseguendo un guadagno di almeno 500.00 Euro;

2.36 in data 7 giugno 2014

transitando in due distinte occasioni dapprima con il veicolo KIA targato

__________ con a bordo almeno 4 cittadini __________ privi dei necessari

documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________,

mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta,

nonché con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini

____ privi dei necessari documenti di legittimazione, mentre il veicolo KIA

targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale in

Svizzera di almeno 6 cittadini __________ privi dei necessari documenti di

legittimazione, non percependo un guadagno personale;

2.37 in data 8 giugno 2014

transitando dapprima con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 4

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato

__________ fungeva da veicolo staffetta, nonché con il veicolo ALFA targato

__________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di

legittimazione attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo

KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata entrata

illegale di almeno 5 cittadini __________ privi dei necessari documenti di

legittimazione in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 500.00 Euro;

2.38 in data 9 giugno 2014

transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 6

cittadini ____ privi dei necessari documenti di legittimazione, fra i quali vi

era __________, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo

Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro

entrata Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 600.00 Euro;

2.39 in data 10 giugno 2014

transitando in 2 distinte occasioni con il veicolo VW targato __________ con a

bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di

legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo

Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata

illegale in Svizzera di almeno 2 cittadini _____ privi dei necessari documenti

di legittimazione, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.40 in data 11 giugno 2014

transitando in due distinte occasioni con il veicolo Citröen targato __________

con a bordo almeno 2 cittadini ____ privi dei necessari documenti di

legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo

VW targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale

in Svizzera di almeno 4 cittadini ____ privi dei necessari documento di

legittimazione, conseguendo un guadagno di almeno 400.00 Euro;

2.41 in data 14 giugno 2014

transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 4

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, tra i

quali vi era __________, attraverso il valico doganale di __________, mentre il

veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la

loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 250.00

Euro;

2.42 in data 17 giugno 2014

transitando in due distinte occasioni con il veicolo VW targato __________ con

a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di

legittimazione, attraverso il valico doganale di __________ e rispettivamente

di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito l’entrata illegale di 2 cittadini ____ in Svizzera,

conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.43 in data 19 giugno 2014

transitando in due distinte occasioni con il veicolo VW targato __________ con

a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di

legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo

FIAT panda __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale

di 2 cittadini ____ in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.44 in data 20 giugno 2014

transitando veicolo VW targato BV __________ con a bordo almeno 1 cittadino

__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

2.45 in data 21 giugno 2014

transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 4

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo VW targato BV

__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di almeno 400.00 Euro;

2.46 in data 22 giugno 2014

transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1

cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un

guadagno di almeno 100.00 Euro;

2.47 in data 23 giugno 2014

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato

__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in

Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.48 in data 24 giugno 2014

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un

guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.49 in data 25 giugno 2014

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat panda __________ fungeva da

veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo

un guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.50 in data 26 giugno 2014

transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1

cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un

guadagno di almeno 100.00 Euro;

2.51 in data 28 giugno 2014

transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1

cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno

di almeno 100.00 Euro;

2.52 in data 29 giugno 2014

transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo almeno 1

cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un

guadagno di almeno 100.00 Euro;

2.53 in data 30 giugno 2014

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un

guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.54 in data 2 luglio 2014

transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo almeno 2

cittadine __________ prive dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un

guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.55 in data 3 luglio 2014

transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un

guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.56 in data 4 luglio 2014

transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1

cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un

guadagno di almeno 100.00 Euro;

2.57 in data 5 luglio 2014

transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo almeno 1

cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un

guadagno di almeno 100.00 Euro;

2.58 in data 7 luglio 2014

transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 3

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un

guadagno di almeno 300.00 Euro;

2.59 in data 8 luglio 2014

transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un

guadagno di almeno 200.00 Euro;

2.60 in data 9 luglio 2014

transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo __________,

cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,

attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo

staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, dove avrebbero

conseguito un guadagno di almeno 150.00 Euro, non verificatosi per

l’intervenuto arresto;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: art. 116 cpv. 3 lett. a) e b) LStr.;

B. IM 2 in correità con __________ e in parziale correità con IM 1

1. usura (aggravata)

per avere,

tra __________, __________, __________ e __________

nel periodo compreso tra il 1. aprile e il 30 aprile 2014,

agendo per mestiere e in correità tra loro,

sfruttando lo stato di bisogno di un imprecisato numero di

cittadini _____, ma almeno 26,

ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari

che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione

e meglio,

IM 2 in parziale correità con IM 1, verificando con i veicoli a

loro in uso nelle modalità di tempo e di luogo descritte al punto 2B del

presente AA, nella modalità denominata “staffetta”, l’assenza di

controlli da parte delle Guardie di confine presso i valichi di __________ e di

_____ autostrada rispettivamente delle Autorità di polizia, nel mentre

__________ con il veicolo OPEL Zafira targato __________ trasportava di volta

in volta da 1 a 8 cittadini __________ privi di documenti di legittimazione,

persone che venivano quindi condotte da quest’ultimo sino in __________ e

precisamente a __________,

e sapendo della situazione di precarietà, illegalità e paura di

queste persone poiché tutte in fuga dal loro paese d’origine in ______,

ottenuto che, a testa, pagassero per il tratto __________ 300.00

Euro,

somme, comprensive del compenso compreso tra i 30.00 Euro e i

50.00 Euro a staffetta destinato a IM 2 e in parte a IM 1, e nettamente in

sproporzione alle regolari tariffe per suddetto tratto in treno di 97.00 Euro,

sfruttando in tale maniera lo stato di bisogno di 26 clandestini

ottenendo un guadagno per sé di almeno di 240.00 Euro e per __________ di

7'800.00 Euro;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: art. 157 cpv. 2 CPS;

Considerandi

2.

incitazione all'entrata,

alla partenza o al soggiorno illegale (indebito profitto e commissione

continuata), ripetuta

siccome commessa per procacciarsi un indebito arricchimento e come

gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti

per avere,

agendo in correità tra loro,

nel periodo compreso tra il 1. aprile 2014 e il 30 aprile 2014,

IM 2 in parziale correità con IM 1, verificando con i veicoli a

loro in uso, nella modalità denominata “staffetta”, l’assenza di

controlli da parte delle Guardie di confine presso i valichi doganali di

__________ e di __________ Autostrada rispettivamente delle Autorità di

polizia, nel mentre __________ con il veicolo OPEL Zafira targato __________

trasportava di volta in volta da 1 a 8 cittadini __________ privi di documenti

di legittimazione, persone che venivano quindi condotte da quest’ultimo sino in

__________ e precisamente a ______,

dovendo ogni clandestino versare per il tratto __________ 300.00

Euro,

facilitato attraverso i valichi doganali di __________ e

__________ Autostrada l’entrata illegale in Svizzera di un numero imprecisato

di cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione ma almeno

26, percependo per sé un guadagno complessivo di 240.00 Euro e per __________

di 7'800.00 Euro,

e meglio,

2.1

in data 1. aprile 2014

transitando il veicolo OPEL targato __________ con a bordo 7 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione attraverso il valico

doganale di __________ Autostrada, fungendo il veicolo Peugeot targato

__________ da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale e rispettiva

uscita illegale verso la __________, ottenendo un guadagno personale di 50.00

Euro;

2.2

in data 8 aprile 2014

transitando il veicolo OPEL targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino

__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, fungendo il veicolo VOLVO __________ da veicolo

staffetta, favorito la di lui entrata illegale e rispettiva uscita illegale

verso la __________ ottenendo un guadagno personale di 30.00 Euro;

2.3

in data 11 aprile 2014

transitando il veicolo OPEL targato __________ con a bordo 7 cittadini

__________ privi dei necessari documenti di legittimazione attraverso il valico

doganale di __________, fungendo il veicolo VOLVO __________ da veicolo

staffetta, favorito la loro entrata illegale e rispettiva uscita illegale verso

la __________ ottenendo un guadagno personale di 40.00 Euro;

2.4

in data 14 aprile transitando

il veicolo OPEL targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________

privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale

di __________, fungendo il veicolo VOLVO __________ da veicolo staffetta, favorito

la di lui entrata illegale e rispettiva uscita illegale verso la __________

ottenendo un guadagno personale di 30.00 Euro;

2.5

in data 26 aprile transitando

il veicolo OPEL targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________

privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale

di __________, fungendo il veicolo Citreon __________ da veicolo staffetta,

favorito la loro entrata illegale e rispettiva uscita illegale verso la

__________ ottenendo un guadagno personale di 40.00 Euro;

2.6

in data 30 aprile 2014,

agendo con la correità di IM 1, transitando il veicolo OPEL targato __________

con a bordo 8 cittadini __________ privi dei necessari documenti di

legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo

KIA targato __________ e il veicolo Citröen targato __________ fungevano da

veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo

un guadagno di 50.00 Euro;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: art. 116 cpv. 3 lett. a) e b)LStr

C. IM 2 agendo in correità

con __________ e __________

1.

usura (aggravata)

per avere,

tra __________, __________, __________ e __________,

nel periodo compreso tra il 14 aprile 2014 e il 17 aprile 2014,

agendo per mestiere e in correità con __________ rispettivamente

con __________, sfruttando lo stato di bisogno di un imprecisato numero di

cittadini ____, ma almeno 7, ottenuto come corrispettivo di una prestazione

vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione economica con la propria

prestazione

e meglio,

ricevendo in consegna IM 2 e __________ a __________ da

__________, da 1 a 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di

legittimazione,

trasportandoli con le vetture a loro in uso, nelle modalità di

tempo e di luogo descritte al punto 2C del presente AA, quindi IM 2 e

__________

attraverso i valichi doganali di __________ e di __________,

verificando con la modalità denominata “staffetta”, l’assenza di

controlli da parte delle Guardie di confine rispettivamente delle Autorità di

polizia,

e sapendo della situazione di precarietà, illegalità e paura di

queste persone poiché tutte in fuga dal loro paese d’origine in __________,

ottenuto che pagassero, a testa, per valicare il confine __________/__________

somme di denaro variabili dai 250.00 Euro ai 300.00 Euro, corrispondendo di

contro le regolari tariffe per il tratto __________ – __________ in treno a

1.50

Euro, in bus a 1.70 Euro e in taxi a 20.00 Euro,

sfruttando in tale maniera lo stato di bisogno di 7 clandestini

ottenendo un guadagno per loro di 630.00 Euro e di 1'750.00 Euro per __________;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: art. 157 cpv. 2 CPS;

2.

incitazione all'entrata,

alla partenza o al soggiorno illegale (indebito profitto e commissione

continuata), ripetuta

siccome commessa per procacciarsi un indebito arricchimento e per

un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti

per avere,

agendo in correità tra loro,

nel periodo compreso tra il 14 aprile 2014 e il 17 aprile 2014,

ricevendo in consegna IM 2 e __________ a _____ da __________, da 1 a 2 cittadini ____ privi dei necessari documenti di legittimazione,

trasportandoli con le vetture a loro in uso quindi IM 2 e

__________ attraverso i valichi doganali di __________ e di __________,

verificando con la modalità denominata “staffetta”, l’assenza di

controlli da parte delle Guardie di confine rispettivamente delle Autorità di

polizia,

dovendo ogni clandestino pagare una somma compresa tra i 250.00 e

i 300.00 Euro,

facilitato attraverso i valichi doganali di __________ e di

__________ l’entrata illegale in Svizzera di un numero imprecisato di stranieri

ma almeno 7 poiché privi dei necessari documenti di legittimazione,

conseguendo un indebito arricchimento di 630.00 Euro da dividere

tra IM 2 e __________ e di 1'750.00 Euro per __________;

e meglio,

2.1

in data 14 aprile 2014,

transitando con il veicolo VOLVO targato __________, con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi di validi documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo Peugeot targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di 200.00 Euro;

2.2

in data 15 aprile 2014,

transitando con il veicolo VOLVO targato __________, con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi di validi documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di 150.00 Euro;

2.3

in data 16 aprile 2014,

transitando con il veicolo VOLVO targato __________, con a bordo almeno 2

cittadini __________ privi di validi documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di 200.00 Euro;

2.4

in data 17 aprile 2014,

transitando con il veicolo VOLVO targato __________, con a bordo almeno 1

cittadino __________ privo di validi documenti di legittimazione, attraverso il

valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________

fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,

conseguendo un guadagno di 80.00 Euro;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: art. 116 cpv. 3 lett. a) e b) LStr;

D IM 1, singolarmente

contravvenzione alla LStup

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________,

in data 6 giugno 2014,

detenuto sulla sua persona 2.2 grammi di cocaina, stupefacente destinato al proprio consumo personale;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: art. 19a LStup.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’imputato IM 2, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

- in qualità di interprete

per la lingua ____, __________

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore

17:10.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche:

- modificare il numero di

clandestini trasportarti nel senso che dalle dichiarazioni rese dalle parti

parrebbe che ve ne siano 4 in più di quanto dichiarato dall’accusa.

- l’usura è ripetuta

Le parti non hanno obiezioni.

Sentiti: § il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria,

il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la PP precisa che

l’__________ è un paese che viola sistematicamente i diritti fondamentali. Sono

centinaia le persone che scappano ogni anno. La PP riassume le dichiarazioni di

alcune delle persone che hanno effettuato il viaggio dall’__________ verso

l’__________. Si tratta di persone che hanno pagato cifre esorbitanti per poter

ricominciare una vita da capo. I due imputati non hanno esitato un attimo ad

approfittarsi dello stato di queste persone. L’usura risiede proprio nello

sfruttare lo stato di bisogno, tale stato conformemente alla dottrina non deve

essere necessariamente un bisogno economico. La persona deve essere costretta

ad accettare o deve ritenere di non poter ottenere diversamente la prestazione.

La dottrina ricorda che va tenuto conto dell’aspetto soggettivo. L’autore

approfitta dello stato di bisogno, nella fattispecie i clandestini non potevano

prendere un treno o usare un altro mezzo di trasporto. Gli imputati ne erano

consapevoli di questo stato di bisogno e sapevano benissimo che quello che

pagavano era sproporzionato, sapevano che vi era __________ a __________ e un

minorenne a __________ e che queste persone non lavoravano gratis. Il TF ha

riconosciuto come usura una maggiorazione del 20% qui si parla del 1’500%. Gli

imputati erano associati ad un gruppo, lo facevano per mestiere. Per quanto

attiene alla pena IM 1, ha una compagna che lo aiutava, ha un lavoro e ha perso

tutto solo per guadagnare denaro facile. La colpa di entrambi è grave, hanno

lucrato su chi è già stato sfruttato, si tratta di un agire grave. Hanno agito

solo per lucro, hanno banalizzato il loro ruolo. Per questi motivi, tenuto

conto del ruolo diverso tra i due e del concorso di reati la PP chiede una pena

detentiva di 3 anni e 3 mesi per IM 1 e 3 anni e 5 mesi per IM 2;

§ l’avv.

DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale precisa che i fatti così come

indicati nell’atto d’accusa non sono contestati. Per quanto attiene al diritto,

i cittadini __________ non commettono entrata illegale se entrano in Svizzera e

la libera circolazione vale anche per loro. In virtù del principio in dubio pro

reo si deve ritenere che le persone entrate in Svizzera sono già state registrate

in Italia come asilanti. Non è dunque stato dimostrato che le persone entrate

in Svizzera fossero persone senza documenti o illegali. Di conseguenza non è

possibile imputare agli imputati le entrate illegali. Ma anche se si volesse

ammettere che gli asilanti non erano stati registrati in Italia, il difensore

precisa che le persone che entrano in Svizzera e richiedono l’asilo non

commettono reato. L’imputato deve dunque essere prosciolto dall’infrazione alla

LFStr. La difesa contesta anche il reato di usura sostenendo che, conformemente

alla dottrina, si ha usura solo se la prestazione supera il 35% di quella

usuale. Il guadagno dell’imputato è al di sotto di tale soglia e inoltre è

confacente al rischio preso dallo stesso. In via subordinata chiede che si

applichi l’attenuante del il sincere pentimento e lo stato di grave angustia.

In via ancora subordinata chiede di tener conto della collaborazione,

dell’incensuratezza, della situazione personale. La pena chiesta dall’accusa è

sproporzionata per rapporto al bene giuridico offeso. Il difensore chiede

pertanto in via principale il proscioglimento, via subordinata una pena sospesa

con la condizionale vista la prognosi favorevole;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: precisa che bisogna tenere sempre in considerazione i punti di

vista di ognuno. L’imputato si è trovato anch’egli in una situazione difficile,

d’indigenza. È in questo contesto che l’imputato ha accettato di far parte

dell’organizzazione. Lui sapeva che faceva attraversare il confine a chi non

poteva farlo, era consapevole di ciò e lo ha detto sin dal primo verbale in

modo lineare e constante. È sinceramente pentito e si è ravveduto. L’imputato

per quanto attiene all’art. 116 LStr egli credeva di commettere reato, quindi

probabilmente era in una situazione di errore sui fatti. Per quanto attiene

all’usura l’imputato contesta tale reato. Egli credeva di aiutare delle persone

a varcare il confine, non vi è l’aspetto dello sfruttamento. Non vi è una

manifesta sproporzione tra le prestazioni. È difficile determinare il valore di

una prestazione illegale come nella presente fattispecie. Parte della dottrina

considera che non si può paragonare un attività lecita con una illecita e

quindi non è possibile applicare il reato di usura. Egli non sapeva quanto i

clandestini pagavano in totale. Non aveva neppure piena coscienza dello stato

di bisgono in cui versavano i clandestini. Egli era in buona fede, pensava di

aiutare dei clandestini a ricongiungersi con i familiari. Era cosciente infatti

di agire in modo illecito riguardo alla legge sugli stranieri. Per quanto

attiene alla commisurazione della pena bisogna considerare che la vita

anteriore dell’imputato, nato a __________, si è sposato a 22 anni ed é

arrivato in Italia, ha dovuto interrompere gli studi per mantenere la famiglia.

Si è ammalato di depressione, ma non si è potuto curare perché doveva lavorare

per mantenersi. È persino andato nella legione straniera. Nel 2010 ha conosciuto una donna che lo ha sostenuto, gli ha dato amore e fiducia, lo ha aiutato anche

finanziariamente. La donna è rimasta incinta ma ha perso il bambino al settimo

mese e ha smesso di lavorare restando a casa tutto il giorno a letto.

L’imputato nel frattempo, a fine del 2013, ha perso il suo secondo lavoro. In queste circostanze egli accetta di commettere i reati ma entra in un vortice,

beve si droga e delinque. L’arresto pone fine a ciò. L’imputato ha capito di

aver sbagliato, si sta curando, si è adoperato per riorganizzare la sua vita

professionale. La difesa chiede il proscioglimento dal reato di usura, e in via

subordinata una cospicua riduzione della pena proposta e la sospensione della

pena;

§ il

Procuratore Pubblico in replica precisa che il cittadino ______ ha il

diritto di chiedere asilo ma ciò non toglie il reato, è una questione di colpa;

§ l’avv.

DUF 2, in duplica si riconferma.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto

d’accusa

1.

In merito alle

correzioni dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento,

osservando che le parti hanno aderito alla proposta di correggere, al punto

A.2.42 dell’atto d’accusa, il numero di cittadini stranieri trasportati da 2 a 4 ed il corrispettivo guadagno da EUR 200.00 in EUR 400.00, risultando questi importi dalle

dichiarazioni rese in sede istruttoria dagli stessi imputati (cfr. VI PP IM 2

24.09

, p. 31, AI 249; VI PP IM 1 26.09.2014, p. 34, AI 253).

Con l’accordo delle parti,

anche i totali dei punti A.1. e A.2. dell’atto d’accusa sono stati quindi

corretti di conseguenza.

Le parti hanno infine aderito alla proposta del Presidente di

modificare i punti A.1., B.1. e C.1. dell’atto d’accusa, nel senso che l’usura

è ripetuta.

II) Curriculum vitae

1.

IM 1

IM 1, nato il __________ a __________ (__________),

in occasione del suo primo

interrogatorio di Polizia, ha così

riassunto la sua vita:

"

Sono separato di fatto. Vivo a __________ con la mia fidanzata

con __________. Preciso subito che lei con i fatti che mi vengono rimproverati,

non ha nulla a che fare, lei non sa nulla, anzi se lo viene a sapere mi molla

subito. Ho svolto le scuole dell’obbligo a __________, elementari, medie, liceo

ed anche due anni di università in economia e commercio. Quando facevo

l’università, ho conseguito due diplomi con i corsi serali, di tecnico di

condizionatori (diploma CAP, un apprendistato) e di tecnico diplomato di

impianti di aria condizionata. Mi sono sposato nell’agosto del 2006 con mia

cugina __________ che abitava in _____, a __________ in via __________, un

matrimonio voluto fortemente dalla mia famiglia e poi anche da noi. Sono venuto

quindi a vivere in Italia e non ho potuto terminare gli studi. Mi avevano detto

che avrei potuto proseguire i miei studi in Italia sostenuto dalla famiglia di

mia moglie. Invece sono dovuto andare a lavorare per mantenere la mia famiglia.

Nel 2010 ci siamo separati quando sua madre mi ha rinfacciato diverse cose. Ho

lasciato tutto e sono andato a fare il militare in __________ nella __________.

Dopo 6 mesi ho rinunciato perché non volevo più proseguire. Sono tornato in

Italia e mi sono curato dalla depressione (…).”

(VI PG 09.07.2014, p. 3-4, allegato all’AI 42).

Interrogato dalla PP in merito ai motivi che l’avrebbero portato a

decidere di prestare servizio presso la _____, IM 1 ha spiegato come questa sua scelta derivasse dal disperato bisogno di fuggire dalle sue sofferenze

e di volersi sentire utile (VI PP 26.09.2014, p. 3, AI 253).

In punto ai suoi problemi di salute, l’imputato ha dichiarato di

avere iniziato a soffrire di depressione durante il suo primo matrimonio,

descritto dallo stesso come una relazione instabile (VI PP 26.09.2014, p. 2, AI

253). Dopo essere tornato in Italia, è quindi entrato in cura per questa

patologia:

"

Nel mese di settembre 2010 sono tornato in Italia, soffrivo di

depressione, ho iniziato a farmi curare per detta malattia (…).”

(VI PP 10.07.2014, p. 2, AI 46).

Tale terapia non è tuttavia mai stata portata a termine. Al

proposito l’imputato ha dapprima indicato che i farmaci lo “buttavano giù di

morale” (VI PP 10.07.2014, AI 46, p. 2), salvo poi dichiarare, in occasione

di un ulteriore interrogatorio dinanzi alla PP, che l’interruzione era dettata

dal fatto che in quel periodo aveva trovato un lavoro (VI PP 26.09.2014, p. 2,

AI 253).

In punto alla sua attività professionale, IM 1 ha affermato:

"

Ho iniziato a lavorare per il __________ alla sera parttime

mentre che durante il giorno lavoravo a tempo pieno, stagionalmente, alla

__________, una ditta che produce macchine del caffè. Preciso che presso la

__________ ho lavorato sino a dicembre 2013 compreso, non mi è stato rinnovato

il contratto in quanto gran parte dei dipendenti era stato mandato in cassa di

integrazione. Ho comunque continuato a lavorare presso la __________ sempre

parttime alla sera.”

(VI PP 26.09.2014, p. 2, AI 253).

Per quanto attiene al reddito conseguito attraverso questa sua

attività, in occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha

confermato in buona sostanza quanto dichiarato dinanzi alla PP, affermando di

avere percepito uno stipendio di EUR 1'600.00 mensili quando lavorava sia

presso la __________ che presso il __________, mentre dall’inizio del 2014,

lavorando unicamente part time presso il __________, avrebbe percepito

all’incirca EUR 200-250 al mese, e precisando che:

"

ADR che questa somma non mi bastava per vivere ma non

volevo pesare sulla mia fidanzata. Ho quindi iniziato a cercare lavoro e sono

finito per fare questo malfatto.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 2, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

In merito alla sua situazione debitoria, l’imputato in aula ha

dichiarato:

"

Ho debiti per abbonamento del telefono, assicurazioni etc.,

provvedo però a pagare ratealmente.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 2, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

Relativamente alle sue relazioni personali, IM 1 in corso d’inchiesta ha riferito di avere allacciato, ad inizio 2012, una relazione sentimentale

con __________, poi diventata sua moglie:

"

Ho conosciuto __________ alla fine del 2011. Quando l’ho

conosciuta lei era attratta dal __________, stava facendo una ricerca sulla

qualità di vita nel __________ io le parlavo del mio paese ed è così nato un

rapporto di amicizia. Nella primavera del 2012 è iniziata la nostra relazione.

Dopo quattro mesi siamo andati a convivere.”

(VI PP 10.07.2014, AI 46, p. 2).

Relativamente al suo consumo di alcol e stupefacenti, l’imputato

ha dichiarato che:

"

(…) Circa nel mese di settembre 2011 ho iniziato a consumare

saltuariamente, circa una volta al mese, della cocaina. Uso cocaina per tirarmi

un po’ su e per distrarmi.”

(VI PP 10.07.2014, AI 46, p. 2).

"

praticamente bevevo tutti i giorni quando non potevo consumare se

no consumavo cocaina. Bevevo del Whisky”

(VI PP 26.09.2014, p. 3, AI 253).

Quo ai suoi precedenti penali, l’imputato è incensurato in

Svizzera (AI 27).

Per contro, egli è stato oggetto di un procedimento penale in

Italia, che ha portato alla condanna, con decreto penale del 09.07.2012 del GIP

Tribunale di __________, ad una multa di EUR 1'290.00 per titolo di guida di veicolo

senza avere conseguito la patente (AI 64).

A questo proposito, IM 1 ha asserito dinanzi alla PP di avere fatto appello, siccome era in possesso del patentino e stava conducendo un

motoveicolo e non un’autovettura, mentre in occasione dell’interrogatorio

dibattimentale egli ha dichiarato:

"

R: no, non ho precedenti penali, né in Svizzera, né in

Italia, né in patria.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 2, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

2.

IM 2

IM 2 è nato il __________ a __________ (__________).

In occasione del suo primo

interrogatorio di Polizia egli ha così riassunto la sua vita:

"

Sono nato e cresciuto in __________ dove ho frequentato le scuole

sino alla 3 media senza conseguire un diploma. All’età di 20-21 anni ho

lasciato le scuole. Alla fine del 2007 ho lasciato il mio Paese e sono arrivato

in Italia per lavorare. In Italia ho svolto attività di muratore come

dipendente della ditta __________ di __________ fino al 2012. Dopo quel lavoro

ho lavorato su chiamata come giardiniere, imbianchino e muratore. Non ho più

avuto un lavoro fisso. Dal mio arrivo in Italia ho sempre vissuto a __________.

Vivo in una casa in affitto. Vivo da solo e ogni tanto mi raggiunge la mia

ragazza __________. L’affitto mi costa Euro 200.- al mese ma preciso che sono

diversi mesi che non lo pago perché non ho soldi. Quando lo pagavo mi aiutava

anche mio padre che vive in Italia a __________ unitamente a mia sorella

__________ di 20-21 anni circa. (…) Non devo mantenere nessuno e non ho altre

spese fisse da sostenere. Le mie entrate sono unicamente Euro 800.-/900.- al

mese di media. Preciso che le entrate non sono fisse ma variano a dipendenza

delle chiamate. In merito alla mia ragazza posso dire che dispone di mezzi

finanziari anche se non lavora. Questo perché lei è stata precedentemente

fidanzata con un avvocato e lei aveva intestato una parte della casa. Quando si

sono lasciati lei ha venduto una parte della casa e con i soldi si mantiene

senza lavorare. Non so esattamente quanti soldi abbia ricavato dalla vendita.

Inoltre anche la sua famiglia sta bene e non le manca nulla. La mia ragazza ha

quasi 20 anni più di me. In Italia sono titolare di un permesso di soggiorno

valido sino al 24.06.2015.”

(VI PG 09.07.2014, p. 3-4, allegato all’AI 42).

Dinanzi al PP l’imputato ha confermato le sue precedenti

dichiarazioni, salvo poi precisare:

"

Preciso che non è vero che non pago più l’affitto, è da circa due

anni che la mia fidanzata mi paga l’affitto, preciso altresì che non mi paga

solo l’affitto ma anche le ulteriori spese che ho.”

(VI PP 24.09.2014, p. 2, AI 249).

Relativamente alla sua famiglia l’imputato ha dichiarato di avere

due sorelle, una delle quali abita in Italia con il padre. La madre è invece

rimasta in __________ con l’altra sua sorella, affetta da handicap fisico e

mentale. Con la madre ha contatti sporadici limitati a quando la stessa si reca

in Italia per procurarsi le medicine che le necessitano, avendo subito

un’operazione agli occhi e soffrendo di diabete (VI PP 24.09.2014, p. 3, AI

249).

Mentre si trovava ancora in __________, l’imputato ha dichiarato

di avere lasciato la scuola in seguito a numerose bocciature, e di non avere

intrapreso alcuna attività lavorativa.

Ha quindi affermato di essere

giunto in Italia per cercare lavoro (VI PP 24.09.2014, p. 3, AI 249).

In merito alla sua attività lavorativa in Italia IM 2 ha precisato:

"

R. che preciso che fino al 2013 ho lavorato anche in nero

e in media al mese guadagnavo dagli 800 ai 1200 euro al mese. ADR che

l’ultimo lavoro regolare è stato quello presso la ditta __________ dove

percepivo 1'000/1'100 euro al mese. Poi ho lavorato come carrozziere e

percepivo 800/900 euro al mese. ADR che avevo perso il lavoro anche dal

carrozziere perché non avevano più bisogno di un aiuto supplementare. ADR

che nel corso del 2013 in nero avrò lavorato 3 giorni alla settimana su

chiamata di __________ e percepivo 9 euro all’ora, quindi il mio stipendio

dipendeva da quante ore venivo impiegato.”

(VI PP 24.09.2014, p. 4, AI 249).

Nel corso dei mesi precedenti il suo arresto, ovvero dal mese di

gennaio al 9 luglio 2014, l’imputato ha asserito di avere lavorato al massimo 8

giornate al mese, precisando:

"

ADR che con una giornata lavorerò 5 ore o anche di meno

guadagnando 9 euro all’ora a volte venivo pagato anche meno. Quando guadagnavo

bene guadagnavo 60/70 euro al giorno. Faccio riferimento sempre a lavori in

nero. (…) io ho cercato un lavoro ma non l’ho mai trovato. Ero venuto anche a __________

presso l’__________ ma mi avevano risposto che bisognava avere la

cittadinanza.”

(VI PP 24.09.2014, p. 5, AI 249).

Per quanto attiene alla sua relazione con __________, l’imputato

ha spiegato di avere conosciuto la stessa nel 2010 a __________, dopodiché avrebbero subito allacciato una relazione sentimentale (VI PP

24.09

, p. 3-4, AI 249).

IM 2 ha affermato di non avere mai consumato stupefacenti né

bevuto alcolici, mentre gli sarebbe invece capitato di dedicarsi al gioco

d’azzardo:

"

ADR che capita che giochi alle macchinette ma non tutti i

giorni, capita qualche volta. ADR che quando gioco spendo dai 30 ai 40

ai 50 euro. Mi capitava che qualche volta vincessi. ADR che di solito

gioco nei bar vicino alla stazione di __________.”

(VI PP 24.09.2014, p. 4, AI 249).

Relativamente alla sua situazione debitoria IM 2 ha affermato di avere un debito di circa EUR 8'000.00 derivante da un contratto leasing per

un’automobile; non essendo riuscito a pagare le rate, ha riferito di avere

venduto il veicolo e di avere utilizzato la somma ottenuta per pagare l’affitto

per un anno (VI DIB 15.12.2014, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Dagli estratti del casellario giudiziale IM 2 risulta incensurato

sia in Svizzera (AI 28) che in Italia (AI 65).

III) Circostanze

dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

1.

Nel corso del 2014

le analisi concernenti i veicoli in transito eseguite dal Corpo Guardie di

Confine Federali hanno indotto a ritenere che attraverso i valichi doganali non

presidiati (o solo saltuariamente presidiati) di __________, __________ e

__________ venivano fatti entrare illegalmente in Svizzera cittadini stranieri.

In data 9 luglio 2014 sono quindi stati fermati IM 1 e IM 2.

A bordo del veicolo condotto dal primo è stato trovato il

cittadino straniero __________, sprovvisto dei documenti necessari per

l’entrata sul nostro territorio (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia

giudiziaria 30.09.2014, p. 6-7, AI 262; Rapporto di arresto provvisorio,

09.07

, p. 4 e 8, AI 42).

2.

L’imputato IM 1,

assunto a verbale il giorno del suo arresto, ha fin da subito ammesso i fatti

contestatigli, e meglio di essere attivo nel trasporto di cittadini ____.

Questi sarebbero stati da lui prelevati presso la stazione ferroviaria di

__________ o __________ e trasportati fino alla stazione ferroviaria di

__________. L’imputato ha precisato di aver agito in tal modo da aprile 2014

fino al giorno del suo arresto, compiendo fino a 4 trasporti a settimana. Da

tale attività egli avrebbe tratto un guadagno di EUR 50.00 per il trasporto di

un cittadino straniero e di EUR 200.00 per il trasporto di tre cittadini

stranieri sprovvisti di documenti (VI PG 09.07.2014, allegato all’AI 42).

3.

Per contro IM 2,

assunto a verbale il medesimo giorno, nonostante le contestazioni mossegli

dalla Polizia, ha inizialmente negato ogni addebito, asserendo di non avere

trasportato persone prive di documenti con vetture in suo uso in territorio

svizzero e contraddicendosi più volte in merito ai veicoli a lui intestati (VI

PG 09.07.2014, allegato all’AI 42). Solo a contare dal verbale del 17 luglio

2014.

(AI 83) l’imputato ha iniziato a riconoscere le proprie responsabilità

ammettendo di aver trasportato migranti sprovvisti di documenti.

4.

Dando seguito alle

istanze formulate dal PP (AI 61 e 62), con decisioni 12 e 13 luglio 2014, il

GPC ha ordinato la carcerazione preventiva degli imputati IM 2 e IM 1 sino al 9

ottobre 2014 (AI 71 e 73).

In data 1 ottobre 2014, in accoglimento delle richieste formulate dagli imputati, gli stessi sono stati posti in regime

di esecuzione anticipata della pena (AI 258 e 259).

5.

Con atto d’accusa

111/2014 del 29 ottobre 2014 la PP ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per i

reati di usura aggravata ripetuta ed infrazione alla LF sugli stranieri, e per

il solo IM 1 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

IV) Fatti imputati a IM 1 e IM

2.

1.

Si dirà sin da

subito che i fatti non si prestano a particolari considerazioni, in quanto

ammessi.

11.1

L’inchiesta ha permesso

di stabilire che sull’arco di circa 6 mesi, l’imputato IM 1 ha compiuto trasporti di cittadini stranieri sprovvisti di documenti in Svizzera, agendo talvolta

più volte sull’arco della stessa giornata, facendo così entrare illegalmente in

Svizzera almeno 177 persone.

Da tali trasporti, IM 1 ha tratto un guadagno complessivo di circa

EUR 8'730.00, ovvero percependo EUR 50.00 per ogni persona trasportata (VI PP

18.09

, AI 229; VI PP 26.09.2014, AI 253; VI DIB 15.12.2014, allegato 1 al

Verbale dibattimentale).

Anche per quanto attiene all’imputazione di contravvenzione alla

LStup, l’imputato IM 1 ha ammesso i fatti, e meglio di avere detenuto sulla sua

persona, senza essere autorizzato, 2.2 grammi di cocaina, stupefacente destinato al proprio consumo personale (VI DIB 15.12.2014, p. 8, allegato 1 al Verbale

dibattimentale).

11.2

Per quanto concerne IM

2, sulla base degli atti è possibile ritenere che egli ha agito in un numero

maggiore di casi rispetto al coimputato, giungendo a trasportare oltre 200

cittadini stranieri sull’arco di circa 6 mesi.

Da tali trasporti di migranti, IM 2, anch’egli percependo EUR

50.00

per ogni persona trasportata, ha tratto un guadagno complessivo di circa

EUR 9'285.00 (VI PP 24.09.2014, AI 149; VI DIB 15.12.2014, allegato 1 al

Verbale dibattimentale).

V) In diritto

Imputazione di ripetuta usura aggravata

1.

Giusta l’art. 157

cpv. 1 CP, si rende colpevole di usura ed è quindi passibile di una pena

detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque sfrutta lo stato

di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di

discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come

corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta disproporzione

economica con la propria prestazione.

2.

Con la sentenza

6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura

presuppone l'ottenimento di un vantaggio pecuniario, una disproporzione tra le

prestazioni fornite nell'ambito di un contratto a titolo oneroso, l'esistenza

di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di

debolezza e la disproporzione delle prestazioni in favore dell'autore. In

particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente disproporzione sul

piano economico con la prestazione fornita. Il rapporto tra prestazione e

controprestazione si misura comparando i prezzi usuali con quelli praticati

nella specie.

La legge non fornisce un limite preciso per determinare a partire

da quando la disproporzione tra le prestazioni sia da considerarsi usuraia.

Secondo la giurisprudenza, la disproporzione deve eccedere sensibilmente i limiti

di ciò che appare usuale e normale, tenendo conto di tutte le circostanze (STF 6S.6/2007

del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; DTF 92 IV 132 consid. 1). Il TF ha già

riconosciuto come usura una maggiorazione del 25% (DTF 92 IV 132 consid. 1) ed

il reato deve in ogni caso essere ammesso quando la controprestazione supera

del 35% il costo di mercato (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n.

38.

ad art. 157; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2.

ed., Zurigo 1997, n. 8 ad art. 157).

Quanto allo stato di bisogno, non è necessario che questo sia di

natura economica, risultando sufficiente che la vittima si trovi in uno stato

di costrizione tale da influenzare in modo determinante la sua libertà di

decisione facendole così fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone

è oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole posta

nelle medesime condizioni. Vi è quindi sfruttamento dello stato di bisogno

quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi

economici sproporzionati. La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno in

caso di necessità estrema di trovare un alloggio ad esempio in situazioni di

penuria di appartamenti e di quasi totale ignoranza da parte della vittima, in

particolare se straniera, delle condizioni di mercato (STF 6S.6/2007 del 19

febbraio 2007 consid. 3.2; DTF 93 IV 85 consid. 5; 92 IV 132 consid. 2).

In tema di locazione di

appartamenti a prostitute, l'alta Corte federale ha già giudicato che lo stato

di bisogno delle vittime risiede innanzitutto nella loro situazione di

illegalità e nel genere della loro attività. Esse non possono infatti avere

accesso al normale mercato immobiliare. Questa situazione le induce quindi ad

accettare prezzi ben maggiori rispetto al mercato ufficiale (STF

6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2.2).

Per finire il reato è intenzionale. L'autore deve

conoscere, almeno per dolo eventuale, la disproporzione tra le prestazioni ed

aver coscienza che lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale disproporzione

(DTF 130 IV 106).

3.

Ai sensi dell’art.

157.

cpv. 2 CP, l’autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se

fa mestiere dell’usura.

Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere

laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla

frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità

dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale

alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E’

necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e

relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116

IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere

sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un

reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato

di reati del tipo in questione.

Se, da un lato, la commissione di un solo reato

non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non fissa un numero minimo a

partire dal quale si può parlare di mestiere. Occorre pertanto in primo luogo

esaminare il lasso di tempo durante il quale gli atti sono stati perpetrati e

l’ammontare della refurtiva. La verifica non può essere fatta in maniera

astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander

Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea

2013, n. 97 ad art. 139).

In secondo luogo, deve poi essere esaminato se

l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è

riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività

criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a

mantenere il tenore di vita.

Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito

dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10%

e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo

mensile di fr. 1'000.00 per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente

quello di fr. 500.00 mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.00 (DTF 123 IV

113, 116).

Non è necessario che l’autore riesca

concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF

68.

IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che il provento

di reato rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito

complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto a

commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. Tale

elemento non pone problemi allorquando l’imputato ha commesso analoghi reati,

dimostrando così questa sua disponibilità. Se il numero di episodi precedenti é

ridotto, la qualificazione può per contro avvenire solo sulla scorta di una

prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su

quanto l’autore ha sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei

delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino

(Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a

edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).

4.

Per quanto attiene

al reato di usura, la Corte ha ritenuto che i fatti in oggetto adempiono i

presupposti fissati dalla giurisprudenza.

Innanzitutto, dal profilo oggettivo, il fatto che i cittadini

stranieri versassero EUR 100.00 per un viaggio di qualche chilometro – il quale

con i mezzi pubblici sarebbe costato pochi franchi – rende chiaramente

esorbitante quanto corrisposto agli imputati.

La Corte ha esaminato la censura proposta dalla difesa di IM 1,

secondo cui non sarebbe possibile confrontare importi versati per prestazioni

illecite a somme pagate per prestazioni lecite. In altre parole, a mente della

difesa, non sussistendo elementi di paragone, non sarebbe possibile stabilire

se e in quale misura le somme richieste dagli imputati eccedono il costo

usuale.

In realtà, nel caso di prestazioni

illecite, la dottrina maggioritaria (Stratenwerth/Jenny, Besonderer Teil I,

Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed. Berna 2003, § 18 n. 10;

Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8. ed.,

Zurigo 2003, p. 249) sostiene che si debba fare riferimento al valore di

mercato reale, tenendo conto di tutti i fattori, siccome si tratta di esaminare

se vi è una disproporzione economica tra la prestazione e la

contro-prestazione. Tale interpretazione è stata pure

ritenuta dal TF (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1).

Nel caso concreto, appare evidente che,

anche prendendo in considerazione il viaggio in taxi, che comunque i migranti

non avrebbero mai intrapreso, optando piuttosto per spostarsi in bus o in

treno, gli EUR 100.00 versati agli imputati superano di oltre il 50% il costo

di mercato. La regolare tariffa per il tratto __________ in taxi ammonta

infatti a EUR 20.00.

Dal profilo soggettivo, mentre IM 2 ha ammesso in aula, così come aveva già fatto in sede di inchiesta (VI 24.09.2014, p. 42, AI 249)

di avere ritenuto non corretto - in considerazione sia delle possibilità

economiche degli stessi che del costo di un viaggio analogo effettuato

attraverso normali mezzi di trasporto pubblico - l’importo pagato dai cittadini

stranieri per il tragitto __________, IM 1 ha tentato di trincerarsi dietro un laconico “non posso giudicare se l’importo è corretto o meno” (VI DIB

15.12

, p. 4-5, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

In ogni caso, il fatto che EUR 100.00 costituissero un importo

esorbitante per rapporto alla prestazione fornita, non poteva certo sfuggire

agli imputati, i quali, come essi stessi hanno dichiarato, percepivano uno

stipendio di poche centinaia di Euro al mese e sapevano chiaramente il valore

di tale somma di denaro, specialmente se poi corrisposto da persone in fuga dal

loro Paese.

Gli imputati sapevano peraltro di agire nell’ambito di

un’organizzazione ben più ampia e che quanto da loro percepito rappresentava

solo una parte della somma complessiva che i migranti erano chiamati a pagare

per compiere il viaggio. Di fatto, in occasione dell’interrogatorio

dibattimentale, interpellato a sapere se fosse a conoscenza del fatto che ogni

migrante dovesse pagare complessivamente EUR 250.00/350.00 per il viaggio, IM 1 ha risposto che:

"

R: inizialmente non lo sapevo. L’ho capito in seguito, nel

corso dell’inchiesta, ovvero man mano che venivano coinvolte altre persone. Non

è quindi stata una sorpresa apprendere in quelle circostanze che vi erano anche

altre persone che guadagnavano da questi trasporti di migranti.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 4, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

Ne consegue che gli imputati non potevano non sapere che la somma

complessiva versata dai migranti per compiere il loro viaggio era ben superiore

alla parte che essi percepivano.

Non poteva in tale contesto

sfuggire a IM 1 e IM 2 – che peraltro lo hanno sostanzialmente riconosciuto sia

in aula che nel corso dell’inchiesta (VI IM 1 26.09.2014, p. 43, AI 253; VI IM

2.

24.09.2014, p. 42, AI 249) – che l’unica ragione per cui questi migranti

erano disposti a pagare importi tanto elevati, era perché temevano di essere

fermati. Non disponendo di validi titoli di viaggio, questi necessitavano

infatti di attraversare le frontiere in modo clandestino e di spostarsi sui

vari territori nazionali senza attirare l’attenzione.

Tale circostanza configura, a mente della Corte, lo stato di

bisogno evocato dalla giurisprudenza, stato di bisogno direttamente derivante

dalla loro situazione di precarietà e clandestinità.

In caso contrario – anche tenuto conto della loro difficile

situazione economica – non avrebbero certamente mai pagato le somme in

questione per prestazioni ottenibili con importi notevolmente inferiori utilizzando

i mezzi di trasporto pubblici.

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, invitato dal

Presidente a spiegare il motivo per cui, a suo dire, le persone trasportate

fossero disposte a versare somme fino a 230 volte superiori al costo del biglietto

ferroviario, IM 1 ha dichiarato:

"

R: lo facevano perché anche loro erano consapevoli di non

essere regolari. Venivano con noi pagando quanto richiesto così da non essere

respinti dalle guardie di confine.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 4, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

IM 2 dal canto suo ha dichiarato:

"

R: non so dire perché pagano questa cifra. Forse perché

avevano paura di essere respinti in dogana.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 5, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

Gli imputati erano quindi perfettamente a conoscenza del fatto che

i cittadini stranieri versavano loro le somme di denaro richieste poiché si

trovavano in uno stato di bisogno.

Essi stessi, cittadini

__________, non potevano infatti ignorare le vicissitudini che attraversano

anche loro connazionali nell’intento di raggiungere l’Europa ed hanno quindi

approfittato scientemente di questo stato di bisogno per farsi accordare

vantaggi economici sproporzionati.

A mente della Corte, non può peraltro esservi dubbio sul fatto che

gli imputati hanno agito per mestiere.

Non solo essi traevano dalla loro attività illecita in pratica

l’unica fonte di reddito, ma pure dal punto di vista del tempo dedicato al

trasporto di cittadini stranieri sprovvisti di documenti, attività svolta per

più giorni a settimana e talvolta più volte al giorno, non si può che giungere

alla conclusione che il trasporto di cittadini stranieri sprovvisti di

documenti era diventata in buona sostanza la loro attività principale.

La Corte ha pertanto confermato il reato di ripetuta usura

aggravata di cui ai punti A.1., B.1. e C.1. dell’atto d’accusa.

Imputazione di incitazione all’entrata, alla partenza o al

soggiorno illegale

5.

L’art. 116 cpv. 1

lett. a LStr punisce con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena

pecuniaria chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare

l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero. Tale disposto,

pur con una formulazione lievemente differente, corrisponde all’art. 23 cpv. 1

quinta frase della vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora

degli stranieri (vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o all’estero,

facilitava od aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno

illegale (STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009 consid. 2.1; FF 2002, p. 3447). Il

Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare

l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS - e, dunque, anche

quella di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr - il comportamento dell’autore

deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o

l’esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile

l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore deve, dunque,

contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere

d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).

L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando

l’autore alloggia uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle

autorità (STF del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77

consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne

2003, p. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über

Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p.

87-89).

Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1

lett. a LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di

commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo

eventuale (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt

und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 91 ss.;

Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2a

edizione, Basilea 2009, n. 22.45).

Giusta l’art. 116 cpv. 3 lett. a) e b) LStr, la pena è una pena

detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria e con la pena detentiva è

cumulata una pena pecuniaria se l’autore ha agito nell’intento di procurare a

sé o ad altri un indebito arricchimento o ha agito per un’associazione o un

gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

Si dirà sin da subito che la Corte ha ritenuto di non poter seguire la tesi della difesa di IM 2, secondo cui, in virtù del principio in dubio

pro reo, si deve ritenere che i cittadini _____ entrati in Svizzera fossero

precedentemente stati registrati in Italia e, anche qualora ciò non fosse

avvenuto, essi non sarebbero comunque da considerare illegali, siccome

teoricamente suscettibili di ottenere asilo nel

nostro paese.

In primo luogo giova infatti rilevare

che, se pure essi fossero stati registrati in Italia, ciò non avrebbe

dato loro il diritto di muoversi liberamente in altri Paesi. Sui documenti

italiani rilasciati ai richiedenti l’asilo figura infatti l’indicazione “non

valido per espatrio”, ciò che avrebbe comunque impedito loro di giungere

legalmente in Svizzera.

In tutti i casi, l’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr prevede che lo

straniero che intende entrare in Svizzera deve essere in possesso di un

documento riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un

visto. In caso contrario, la sua entrata è da considerarsi illegale.

Orbene, per i cittadini _____ è

necessario il visto d’entrata (cfr. https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/visa/bfm/bfm-anh01-liste1-i.pdf)

documento di cui i migranti trasportati dagli imputati non erano a rigor di

logica in possesso.

In secondo luogo, come correttamente rilevato dal PP nel corso del

suo intervento, il fatto di avere la possibilità di chiedere asilo – garanzia

peraltro data a prescindere dalla nazione di provenienza – non rende l’entrata

legale. Al contrario, questa rimane illegale, salvo tuttavia rinuncia al

perseguimento, come previsto all’art. 31 cifra 1 della Convenzione di Ginevra

sui Rifugiati.

Ma soprattutto, a testimoniare dello stato di illegalità, vi sono

le modalità di tutti i passaggi di frontiera, le quali dimostrano al di là di

ogni possibile dubbio che queste persone non avrebbero avuto la possibilità di

semplicemente varcare il valico doganale tramite un mezzo di trasporto pubblico

e ciò proprio alla luce del fatto che non erano in possesso di alcun documento,

né italiano né estero, che avrebbe permesso loro di entrare legalmente in

Svizzera.

Se ne avessero avuto la possibilità, i migranti trasportati dagli

imputati avrebbero certamente intrapreso il viaggio in treno o con altri mezzi

pubblici e non sarebbero certamente stati disposti a versare somme tanto

elevate, in particolare per rapporto alle loro condizioni economiche, per poter

passare la frontiera.

Neppure può essere seguita la difesa di IM 1, quando sostiene che

i migranti non sarebbero entrati illegalmente in Svizzera in quanto avevano la

possibilità di formulare domanda d’asilo. Di fatto, i cittadini stranieri in

questione, malgrado potessero semplicemente recarsi presso il valico doganale

chiedendo di essere portati presso il centro di registrazione, non lo hanno

fatto. Ciò è quanto mai sintomatico del fatto che la loro reale intenzione non

era certo quella di formulare domanda d’asilo, bensì di proseguire il loro

viaggio verso altre destinazioni, svizzere o europee.

Pacifico è quindi che gli imputati, tramite il loro agire, hanno

facilitato ed aiutato persone straniere ad entrare illegalmente in Svizzera ed

in alcuni casi, altrettanto illegalmente, a lasciare il nostro paese alla volta

della __________.

Si dirà in fine che il fatto che IM 1 ha messo a disposizione di IM 2 il suo veicolo di marca Volvo per effettuare trasporti di cittadini

stranieri mentre egli non era presente, cosa che a suo dire sarebbe avvenuta “più

volte” (VI DIB 15.12.2014, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale),

configurerebbe l’ipotesi di complicità al reato di cui all’art. 116 LStr. Tale

circostanza, in virtù dell’immutabilità dell’atto d’accusa non è stata ritenuta

a carico dell’imputato.

Il reato di cui all’art. 116 LStr è quindi adempiuto e ciò nella

sua forma aggravata.

Nonostante la censura sollevata dalla difesa di IM 1 secondo cui

lo stesso avrebbe agito in buona fede pensando di aiutare i migranti a

ricongiungersi con i loro famigliari, è infatti fuor di dubbio, poiché

derivante dalle loro stesse dichiarazioni, che gli imputati, trovandosi in una

difficile situazione economica, hanno compiuto i trasporti in oggetto per

trarne un indebito arricchimento.

A questo proposito IM 1 in aula ha dichiarato:

"

R: inizialmente non mi ero reso conto della gravità del

reato e ho iniziato perché ne avevo un bisogno economico.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 3, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

IM 2 dal canto suo, interrogato sul motivo per cui avrebbe

iniziato a trasportare migranti dall’Italia alla Svizzera, ha affermato:

"

R: mi sono trovato in una situazione molto difficile, non avevo

una casa, dormivo in stazione, non avevo da mangiare.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 3, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

Gli importi da che gli imputati hanno ammesso di aver percepito

sull’arco di circa 6 mesi (ovvero circa EUR 8'730.00 IM 1 e circa EUR 9'285.00

IM 2) sono somme importanti, soprattutto se confrontate ai redditi che questi

traevano dalle loro attività lecite.

La Corte non ha peraltro neppure avuto dubbio in merito al fatto

che gli imputati fossero parte di un’organizzazione dedita al trasporto

illegale di migranti. Ne è testimonianza il fatto che vi era una persona di

contatto a __________, così come vi erano delle persone che accoglievano i

cittadini stranieri una volta giunti a __________. Emerge peraltro dagli atti

l’esistenza di una certa struttura organizzativa, con tale __________ che

provvedeva a raccogliere il denaro e ridistribuirlo agli imputati. Infine, vi

erano diverse vetture a disposizione, ed è stato possibile stabilire

l’intervento di almeno un’ulteriore persona.

Si dirà comunque che già unicamente per la realizzazione

dell’indebito arricchimento le condizioni dell’infrazione aggravata all’art.

116.

LStr sono adempiute.

Imputazione di contravvenzione alla LStup

6.

L’art. 19a LStup

punisce con la multa chiunque, senza essere autorizzato, commette un’infrazione

giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo. L’art. 19 cpv. 1

lett. d LStup punisce la detenzione, senza autorizzazione, di stupefacenti.

Per quanto attiene all’imputazione di contravvenzione alla LStup,

l’imputato IM 1 ha ammesso i fatti, e meglio di avere, a __________, in data 6

giugno 2014, detenuto sulla sua persona, senza essere autorizzato, 2.2 grammi di cocaina (VI DIB 15.12.2014, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Il reato di cui all’art. 19a LStup è quindi adempiuto.

VI) La pena

1.

Giusta l’art. 47

cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto

stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che

la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con

le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007

consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale

del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

2.

Determinata, così,

la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid.

2.2

; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6 n. 72).

3.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati

risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso

genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale

del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea

2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;

Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,

n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,

n. 78, p. 506).

4.

Nell’evenienza

concreta i fatti sui quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono

estremamente gravi sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo.

Dal profilo oggettivo, gli imputati hanno delinquito

reiteratamente in un numero assai elevato di occasioni, soprattutto se si

considera il lasso di tempo relativamente breve in cui hanno operato. Tale loro

agire ha condotto illegalmente in Svizzera un importante numero di cittadini

stranieri sprovvisti di validi documenti di legittimazione.

Per quanto attiene al profilo soggettivo, si impone di

sottolineare che gli imputati, pur di conseguire un reddito, non hanno esitato

a sfruttare i più deboli e poveri. Invece di mostrare comprensione per chi si

trovava in una situazione più difficile della loro, non hanno esitato a farsi

versare cifre importanti, pur essendo consapevoli del significato che somme

quali EUR 100.00 o 300.00 hanno per persone in fuga dall’__________.

Gli imputati hanno palesato una preoccupante assenza di scrupoli

ed un’allarmante propensione a delinquere.

Neppure, malgrado le loro dichiarazioni, gli imputati sembrano

avere compreso appieno la gravità del loro agire e l’importanza del loro ruolo.

Di fatto, erano gli imputati a far compiere ai migranti il tratto più rischioso

del loro viaggio, ovvero il passaggio della frontiera.

Infine, considerato che il reato di usura e l’art. 116 LStr

tutelano beni giuridici differenti, è pure dato il concorso tra i reati.

A favore degli imputati, la Corte ha ritenuto una certa collaborazione.

Questa deve essere riconosciuta principalmente a favore di IM 1,

il quale, malgrado le reticenze in sede dibattimentale, sin dal suo primo

verbale ha ammesso di essere attivo nel trasporto di cittadini _____, mentre

per quanto riguarda IM 2, egli ha inizialmente negato ogni addebito, ammettendo

i fatti unicamente in un secondo momento, quando era ormai chiamato in causa

pesantemente dai riscontri oggettivi e dalle dichiarazioni di IM 1.

La Corte non può peraltro esimersi dall’osservare che gli imputati

sono comunque sempre parsi andare a rimorchio dell’inchiesta, ammettendo i

fatti solo dove non avevano la possibilità di contestarli; non vi è infatti un

singolo passaggio di dogana ammesso che non derivi da dati oggettivi

riscontrabili agli atti.

A favore degli imputati, sono state peraltro considerate la

giovane età degli stessi, la loro incensuratezza, così come il loro difficile

vissuto e la situazione economica in cui si trovavano.

A questo proposito si dirà che, comunque, gli imputati avevano

vicine persone disposte ad aiutarli ed avrebbero sicuramente potuto fare fronte

ai loro fabbisogni economici chiedendo aiuto, aumentando la loro attività

lavorativa lecita, oppure ancora evitando di spendere quanto in loro possesso

per vizi quali l’alcol e gli stupefacenti per IM 1, ed il gioco d’azzardo per

IM 2.

Per quanto riguarda IM 1, la Corte ha poi valutato positivamente il percorso che egli sembra avere intrapreso in carcere.

Per contro, la Corte non ha ritenuto essere date le attenuanti

specifiche del sincero pentimento e dello stato di grave angustia invocate

dalla difesa di IM 2.

5.

Occorre in fine

tenere conto, per quanto concerne il rapporto tra i due correi, la presenza di

un maggior numero di trasporti posti in essere da IM 2 rispetto a quelli

eseguiti da IM 1, così come pure il fatto che il primo è apparso ben più

addentro all’organizzazione, tanto da essere stato lui ad aver coinvolto il

coimputato.

Tutto ciò premesso e

tenuto conto di quanto precede e della loro colpa, la Corte ha ritenuto adeguata, per IM 1, la pena di due anni e sei mesi di detenzione e, per IM

2, una pena detentiva di tre anni.

6.

Quo alla sospensione

condizionale ritorna applicabile l’art. 43 CP.

La Corte ha ritenuto di sospendere parzialmente l’esecuzione della

pena detentiva, ravvisando come la prognosi per IM 1 e IM 2 non possa essere

considerata negativa. Gli stessi sono infatti incensurati, ad eccezione di un

precedente di diritto penale minore per IM 1, entrambi si trovano ora in una

relazione sentimentale stabile, e si sono adoperati per riorganizzare la

propria vita professionale. Per quanto riguarda in particolare IM 1, va poi

ribadito che egli ha intrapreso in carcere un percorso terapeutico.

Chiamata a determinare quale parte della pena dovesse essere messa

a beneficio della sospensione condizionale, la Corte, ricordando come la colpa degli imputati sia estremamente grave, ha fissato in 12 mesi la parte da espiare

per IM 1 ed in 15 mesi per IM 2.

7.

Per quanto attiene

alla contravvenzione alla LStup, a IM 1 viene comminata una multa di CHF

200.00

VII) Sequestri e note

professionali dei difensori

1.

La Corte, in

accoglimento della richiesta dell’accusa, ha disposto la confisca e la

distruzione dello stupefacente, così come la confisca a copertura delle spese

del denaro in sequestro, mentre che per il resto, gli oggetti menzionati

nell’atto d’accusa sono dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa

cancellazione delle schede SIM e della memoria dei telefoni.

2.

La nota

professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 16'777.00 comprensiva di

onorario e spese.

3.

La nota

professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per fr. 16'159.50 comprensiva di

onorario e spese.

Visti gli art. 12, 40, 43, 44,

47, 49, 51, 69, 70, 157 cpv. 2 CP;

116.

LStr

19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

usura aggravata e ripetuta

siccome

commessa per mestiere,

per

avere,

tra

__________, __________, __________ e __________ (__________),

nel

periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014,

in correità con IM 2 e terze persone, sfruttando lo

stato di bisogno di 170 cittadini _____, ottenuto come corrispettivo di una

prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con

la propria prestazione;

1.2

infrazione alla LF sugli

stranieri ripetuta

incitazione

all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale

per avere,

presso i valichi di __________, __________, __________,

nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014, in correità con IM 2 e terze persone, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 170

cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

1.3

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, a __________, il 6 giugno

2014, detenuto 2.2 grammi di cocaina, stupefacente destinato al proprio consumo

personale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

usura aggravata e ripetuta

siccome commessa per mestiere,

per avere,

tra __________, __________, __________ e __________

(__________),

nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio

2014,

in parziale correità con IM 1 e terze persone, sfruttando lo stato di bisogno di 202 cittadini _____,

ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in

manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

2.2

infrazione alla LF sugli

stranieri ripetuta

incitazione

all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale

per avere,

presso i valichi di __________, __________, __________,

nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014, in parziale correità con IM 1 e terze persone,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 202 cittadini stranieri privi dei

necessari documenti di legittimazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza,

3.1

IM 1

è condannato

3.1.1

alla pena detentiva di 2 (due)

anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova

di anni 2 (due). Per il resto, ovvero per 12 (dodici) mesi, essa è da espiare.

3.1.3

A pagare fr. 200.00 (duecento)

di multa.

3.2

IM 2

è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.2.1

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di

anni 2 (due). Per il resto, ovvero per 15 (quindici) mesi, essa è da espiare.

4.

È

ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente e la confisca del

denaro in sequestro. Per il resto, gli oggetti sequestrati vengono

dissequestrati in favore dell’avente diritto previa cancellazione delle schede

SIM e della memoria dei telefoni e anticipo dei costi per eseguire tali

operazioni.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in

solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

6.

Le spese per la difesa d’ufficio

di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 16'777.00 comprensiva di onorario e spese.

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 16'777.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per 16'159.50 comprensiva di onorario e spese.

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 16'159.50 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 31'320.10

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 243.40

fr. 32'763.50

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 15'660.05

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 121.70

fr. 16'481.75

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 15'660.05

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 121.70

fr. 16'281.75

============

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera