72.2014.133
Usura per mestiere e infrazione alla LF sugli stranieri per avere agito come "passatori" trasportando cittadini eritrei privi di documenti di legittimazione dall'Italia alla Svizzera attraverso i vali
15 dicembre 2014Italiano80 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2014.133
Lugano,
15 dicembre 2014/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1 giudice
a latere
GI 2 giudice
a latere
Sabrina Aldi,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 9 luglio 2014 al 30
settembre 2014 (84 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 1° ottobre 2014;
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 9 luglio 2014 al 30
settembre 2014 (84 giorni),
posto in esecuzione anticipata della pena dal 1° ottobre
2014;
imputati, a
norma dell’atto d’accusa nr. 111/2014 del 29 ottobre 2014 emanato dal
Procuratore Pubblico PP 1, di
A. IM 1 e IM 2 in correità tra loro e con __________
1. usura (aggravata)
per avere,
tra __________, __________, __________ e __________ (__________),
nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014,
agendo per mestiere e in correità tra loro e __________ e con i
minori __________ (__________), __________. (__________),
sfruttando lo stato di bisogno di un imprecisato numero di
cittadini __________, ma almeno 167, tra cui __________, __________, __________
e __________,
ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari
che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione
e meglio,
ricevendo in consegna IM 1 e IM 2 a __________ da __________, di volta in volta da 1 a 6, sino in un’occasione 11, cittadini _____
privi di documenti di legittimazione,
trasportandoli IM 1 e IM 2 con le vetture a loro in uso, nelle
modalità di tempo e di luogo descritte al punto 2A del presente AA, attraverso
valichi doganali non presidiati, verificando con la modalità denominata “staffetta”,
l’assenza di controlli da parte delle Guardie di confine rispettivamente delle
Autorità di polizia, sino a __________ e/o __________ (__________),
consegnandoli poi a partire dal mese di maggio 2014, per la
maggior parte delle occasioni, a __________ ai minori __________ (__________)
e/o __________. (__________) che provvedevano a fornire loro i biglietti del
treno nonché ad accompagnarli sino a __________, dove proseguivano il loro
viaggio verso altre località del __________ e/o della Svizzera e/o del
__________;
e sapendo della situazione di precarietà, illegalità e paura di
queste persone poiché tutte in fuga dal loro paese d’origine in __________,
ottenuto che, a testa, pagassero per valicare il confine
italo/svizzero somme di denaro variabili dai 250.00 Euro ai 300.00 Euro,
importi che comprendevano sia il compenso di IM 1 e IM 2 pari a 50.00 Euro a
testa per clandestino, che il compenso dei correi __________ (__________) e
__________ (__________), importi questi infine proporzionalmente maggiorati
laddove il trasporto era previsto sino a __________ (__________), ritenuto come
IM 1 e IM 2 percepissero per tali tratti un loro personale compenso da dividere
pari a 250.00 Euro / 350.00 Euro a clandestino,
somme queste nettamente in sproporzione alle regolari tariffe per
il tratto __________ – __________ in treno di 1.50 Euro, in bus di 1.70 Euro e
in taxi di 20.00 Euro, e per il tratto __________ - __________ in treno di
84.00 Euro;
sfruttando in tale maniera lo stato di bisogno di 167 clandestini
ottenendo un guadagno per loro di 17'460.00 Euro da dividere e per __________
tra i 41'750.00 Euro e i 50'100.00 Euro;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: art. 157 cpv. 2 CPS;
2. incitazione all'entrata,
alla partenza o al soggiorno illegale (indebito profitto e commissione continuata),
ripetuta
siccome commessa per procacciarsi un indebito arricchimento e come
gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti
per avere,
agendo in correità tra loro e con __________ e i minori __________
(__________) e __________ (__________),
nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014,
facilitato attraverso i valichi doganali di __________, __________,
__________, l’entrata illegale in Svizzera di un numero imprecisato di
stranieri ma almeno 167 poiché privi dei necessari documenti di legittimazione
e meglio,
ricevendo in consegna IM 1 e IM 2 a __________ da __________, di volta in volta da 1 a 6, sino in un’occasione 11, cittadini
__________ privi di documenti di legittimazione,
trasportandoli con le vetture in loro uso IM 1 e IM 2,
attraverso valichi doganali non presidiati, verificando con la
modalità denominata “staffetta”, l’assenza di controlli da parte delle
Guardie di confine rispettivamente delle Autorità di polizia, sino a __________
e/o __________ (__________), consegnandoli poi a partire dal mese di maggio
2014, per la maggior parte delle occasioni, a __________ ai minori __________ (__________)
e/o __________ (__________) che provvedevano a fornire loro i biglietti del
treno nonché ad accompagnarli sino a __________, dove proseguivano il loro
viaggio verso altre località del __________ e/o della Svizzera e/o del
__________;
dovendo ogni clandestino pagare una somma compresa tra i 250.00 e
Fatti
i 300.00 Euro,
favorito l’entrata illegale di 167 cittadini __________ privi dei
necessari documenti di legittimazione,
conseguendo in tal modo un indebito arricchimento di 17'640.00
Euro da dividere tra IM 1 e IM 2 e tra i 41'750.00 Euro e i 50'100.00 Euro per
__________,
e in particolare,
2.1 nel periodo compreso tra
gennaio 2014 e febbraio 2014, transitando con il veicolo Citröen targato
__________ con a bordo 4 cittadini __________ privi dei necessari documenti di
legittimazione, attraverso un imprecisato valico doganale tra Italia e
Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera e la relativa uscita
verso la __________, conseguendo un guadagno di 800.00 Euro;
2.2 in data 28 febbraio 2014,
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un
imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot
targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata
illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 500.00 Euro;
2.3 in data 4 marzo 2014,
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 1 cittadino
__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un
imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot
targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata
illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;
2.4 in data 7 marzo 2014,
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 1 cittadino
__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un
imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot
targato _______ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata
illegale in __________ sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00
Euro;
2.5 in data 10 marzo 2014,
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini __________
privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato
valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato
__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in
Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;
2.6 in data 19 marzo 2014,
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 1 cittadino
__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un
imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot
targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata
illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;
2.7 in data 22 marzo 2014,
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 1 cittadino
__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un
imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot
targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata
illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;
2.8 in data 26 marzo 2014,
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un
imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot
targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata
illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 500.00 Euro;
2.9 in data 31 marzo 2014,
transitando con il veicolo Citröen targata __________ con a bordo 1 cittadino
__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un
imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot
targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata
illegale in Svizzera sino a __________, ottenendo quale corrispettivo
unicamente il pagamento della benzina pari ad almeno 70 Euro;
2.10 nel periodo compreso tra
febbraio 2014 e marzo 2014, transitando in 4 distinte occasioni, con il veicolo
Citröen targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei
necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato valico
doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale in Svizzera di almeno
4 cittadini __________, conseguendo un guadagno di 320.00 Euro;
2.11 in data 7 aprile 2014, agendo
con la correità anche di __________, transitando con i veicoli KIA targato
__________ e VOLVO targato __________, con a bordo in totale 11 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________ prima e di __________ poi, mentre il veicolo
Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro
entrata illegale in Svizzera sino a __________ e la relativa uscita verso la
__________, conseguendo un guadagno di 2’000.00 Euro;
2.12 in data 12 aprile 2014, agendo
con la correità anche di __________, transitando con i veicoli ALFA targato
__________ e VOLVO targato __________, con a bordo in totale 5 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo Peugeot targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di 320.00 Euro;
2.13 in data 19 aprile 2014,
transitando con il veicolo KIA targato __________, con a bordo 4 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di 400.00 Euro;
2.14 in data 21 aprile 2014,
transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 4 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di 400.00 Euro;
2.15 in data 22 aprile 2014,
transitando con il veicolo VW targato BV __________ con a bordo 1 cittadino
__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di 100.00 Euro;
2.16 in data 23 aprile 2014,
transitando con il veicolo VW targato __________ con a bordo 1 cittadino
__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva
da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di 100.00 Euro;
2.17 in data 27 aprile 2013
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini
____ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico
doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da
veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo
un guadagno di 50.00 Euro;
2.18 in data 29 aprile 2014 transitando
dapprima con il veicolo VW targato __________ con a bordo 1 cittadino
__________ privo dei necessari documenti di legittimazione e poi con il veicolo
Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini __________ privi dei
necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di
__________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva in entrambe le
occasioni da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale di tre cittadini
__________ in Svizzera, conseguendo un guadagno di 300.00 Euro;
2.19 in data 5 maggio 2014
transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 4 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo VW targato __________ fungeva
da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di 300.00 Euro;
2.20 in data 7 maggio 2014
transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 4 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico di __________, mentre il veicolo ALFA targato __________ fungeva da
veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo
unicamente il pagamento della benzina stimato in 20.00 Euro;
2.21 in data 8 maggio 2014,
transitando in due distinte occasioni con il veicolo ALFA targato __________
con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di
legittimazione, attraverso i valichi doganali di __________ prima e __________
poi, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva in entrambe le occasioni
da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale di 2 cittadini __________ in
Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.22 in data 9 maggio 2014,
transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo 1 cittadino
__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva
da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;
2.23 in data 12 maggio 2014,
transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 6 cittadini
__________, tra i quali vi era __________, privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato
__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in
Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 400.00 Euro;
2.24 in data 13 maggio 2014,
transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 5 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di almeno 500.00 Euro;
2.25 in data 14 maggio 2014,
transitando con il veicolo VW targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.26 in data 15 maggio 2014, con la
parziale correità di __________, transitando in due distinte occasioni,
dapprima con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 5 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione e poi con il veicolo
ALFA targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei
necessari documenti di legittimazione, attraverso i valichi doganali di
__________ prima e di __________ __________ poi, mentre il veicolo ALFA targato
__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale di
complessivi 6 clandestini, conseguendo un guadagno di almeno 480.00 Euro;
2.27 in data 16 maggio 2014,
transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1
cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato
__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in
Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;
2.28 in data 21 maggio 2014,
transitando con il veicolo VW targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino
__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;
2.29 in data 22 maggio 2014,
transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 6
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo VW targato
__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in
Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 600.00 Euro;
2.30 in data 25 maggio 2014
transitando in due distinte occasioni con il veicolo Citröen targato
__________, con a bordo 2 cittadini ____ privi dei necessari documenti di
legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo
KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata
illegale in Svizzera di 4 cittadini _____ sprovvisti dei necessari documenti di
legittimazione, conseguendo un guadagno di almeno 400.00 Euro;
2.31 in data 26 maggio 2014
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato
__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in
Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.32 in data 29 maggio 2014
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato
__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in
Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.33 in data 4 giugno 2014
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato
__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in
Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.34 in data 5 giugno 2014
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato
__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in
Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.35 in data 6 giugno 2014
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato
__________ fungeva da veicolo staffetta, nonché con il veicolo KIA targato
__________ con a bordo 5 cittadini __________ privi dei necessari documenti di
legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre che il
veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito
l’entrata illegale in Svizzera di 7 cittadini __________ privi dei necessari
documenti di legittimazione, conseguendo un guadagno di almeno 500.00 Euro;
2.36 in data 7 giugno 2014
transitando in due distinte occasioni dapprima con il veicolo KIA targato
__________ con a bordo almeno 4 cittadini __________ privi dei necessari
documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________,
mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta,
nonché con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini
____ privi dei necessari documenti di legittimazione, mentre il veicolo KIA
targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale in
Svizzera di almeno 6 cittadini __________ privi dei necessari documenti di
legittimazione, non percependo un guadagno personale;
2.37 in data 8 giugno 2014
transitando dapprima con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 4
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato
__________ fungeva da veicolo staffetta, nonché con il veicolo ALFA targato
__________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di
legittimazione attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo
KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata entrata
illegale di almeno 5 cittadini __________ privi dei necessari documenti di
legittimazione in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 500.00 Euro;
2.38 in data 9 giugno 2014
transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 6
cittadini ____ privi dei necessari documenti di legittimazione, fra i quali vi
era __________, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo
Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro
entrata Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 600.00 Euro;
2.39 in data 10 giugno 2014
transitando in 2 distinte occasioni con il veicolo VW targato __________ con a
bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di
legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo
Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata
illegale in Svizzera di almeno 2 cittadini _____ privi dei necessari documenti
di legittimazione, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.40 in data 11 giugno 2014
transitando in due distinte occasioni con il veicolo Citröen targato __________
con a bordo almeno 2 cittadini ____ privi dei necessari documenti di
legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo
VW targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale
in Svizzera di almeno 4 cittadini ____ privi dei necessari documento di
legittimazione, conseguendo un guadagno di almeno 400.00 Euro;
2.41 in data 14 giugno 2014
transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 4
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, tra i
quali vi era __________, attraverso il valico doganale di __________, mentre il
veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la
loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 250.00
Euro;
2.42 in data 17 giugno 2014
transitando in due distinte occasioni con il veicolo VW targato __________ con
a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di
legittimazione, attraverso il valico doganale di __________ e rispettivamente
di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito l’entrata illegale di 2 cittadini ____ in Svizzera,
conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.43 in data 19 giugno 2014
transitando in due distinte occasioni con il veicolo VW targato __________ con
a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di
legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo
FIAT panda __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale
di 2 cittadini ____ in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.44 in data 20 giugno 2014
transitando veicolo VW targato BV __________ con a bordo almeno 1 cittadino
__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;
2.45 in data 21 giugno 2014
transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 4
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo VW targato BV
__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di almeno 400.00 Euro;
2.46 in data 22 giugno 2014
transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1
cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un
guadagno di almeno 100.00 Euro;
2.47 in data 23 giugno 2014
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato
__________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in
Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.48 in data 24 giugno 2014
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un
guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.49 in data 25 giugno 2014
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat panda __________ fungeva da
veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo
un guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.50 in data 26 giugno 2014
transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1
cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un
guadagno di almeno 100.00 Euro;
2.51 in data 28 giugno 2014
transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1
cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno
di almeno 100.00 Euro;
2.52 in data 29 giugno 2014
transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo almeno 1
cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un
guadagno di almeno 100.00 Euro;
2.53 in data 30 giugno 2014
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un
guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.54 in data 2 luglio 2014
transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo almeno 2
cittadine __________ prive dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un
guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.55 in data 3 luglio 2014
transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un
guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.56 in data 4 luglio 2014
transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1
cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un
guadagno di almeno 100.00 Euro;
2.57 in data 5 luglio 2014
transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo almeno 1
cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un
guadagno di almeno 100.00 Euro;
2.58 in data 7 luglio 2014
transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 3
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un
guadagno di almeno 300.00 Euro;
2.59 in data 8 luglio 2014
transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un
guadagno di almeno 200.00 Euro;
2.60 in data 9 luglio 2014
transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo __________,
cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione,
attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo
staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, dove avrebbero
conseguito un guadagno di almeno 150.00 Euro, non verificatosi per
l’intervenuto arresto;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: art. 116 cpv. 3 lett. a) e b) LStr.;
B. IM 2 in correità con __________ e in parziale correità con IM 1
1. usura (aggravata)
per avere,
tra __________, __________, __________ e __________
nel periodo compreso tra il 1. aprile e il 30 aprile 2014,
agendo per mestiere e in correità tra loro,
sfruttando lo stato di bisogno di un imprecisato numero di
cittadini _____, ma almeno 26,
ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari
che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione
e meglio,
IM 2 in parziale correità con IM 1, verificando con i veicoli a
loro in uso nelle modalità di tempo e di luogo descritte al punto 2B del
presente AA, nella modalità denominata “staffetta”, l’assenza di
controlli da parte delle Guardie di confine presso i valichi di __________ e di
_____ autostrada rispettivamente delle Autorità di polizia, nel mentre
__________ con il veicolo OPEL Zafira targato __________ trasportava di volta
in volta da 1 a 8 cittadini __________ privi di documenti di legittimazione,
persone che venivano quindi condotte da quest’ultimo sino in __________ e
precisamente a __________,
e sapendo della situazione di precarietà, illegalità e paura di
queste persone poiché tutte in fuga dal loro paese d’origine in ______,
ottenuto che, a testa, pagassero per il tratto __________ 300.00
Euro,
somme, comprensive del compenso compreso tra i 30.00 Euro e i
50.00 Euro a staffetta destinato a IM 2 e in parte a IM 1, e nettamente in
sproporzione alle regolari tariffe per suddetto tratto in treno di 97.00 Euro,
sfruttando in tale maniera lo stato di bisogno di 26 clandestini
ottenendo un guadagno per sé di almeno di 240.00 Euro e per __________ di
7'800.00 Euro;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: art. 157 cpv. 2 CPS;
Considerandi
2.
incitazione all'entrata,
alla partenza o al soggiorno illegale (indebito profitto e commissione
continuata), ripetuta
siccome commessa per procacciarsi un indebito arricchimento e come
gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti
per avere,
agendo in correità tra loro,
nel periodo compreso tra il 1. aprile 2014 e il 30 aprile 2014,
IM 2 in parziale correità con IM 1, verificando con i veicoli a
loro in uso, nella modalità denominata “staffetta”, l’assenza di
controlli da parte delle Guardie di confine presso i valichi doganali di
__________ e di __________ Autostrada rispettivamente delle Autorità di
polizia, nel mentre __________ con il veicolo OPEL Zafira targato __________
trasportava di volta in volta da 1 a 8 cittadini __________ privi di documenti
di legittimazione, persone che venivano quindi condotte da quest’ultimo sino in
__________ e precisamente a ______,
dovendo ogni clandestino versare per il tratto __________ 300.00
Euro,
facilitato attraverso i valichi doganali di __________ e
__________ Autostrada l’entrata illegale in Svizzera di un numero imprecisato
di cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione ma almeno
26, percependo per sé un guadagno complessivo di 240.00 Euro e per __________
di 7'800.00 Euro,
e meglio,
2.1
in data 1. aprile 2014
transitando il veicolo OPEL targato __________ con a bordo 7 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione attraverso il valico
doganale di __________ Autostrada, fungendo il veicolo Peugeot targato
__________ da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale e rispettiva
uscita illegale verso la __________, ottenendo un guadagno personale di 50.00
Euro;
2.2
in data 8 aprile 2014
transitando il veicolo OPEL targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino
__________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, fungendo il veicolo VOLVO __________ da veicolo
staffetta, favorito la di lui entrata illegale e rispettiva uscita illegale
verso la __________ ottenendo un guadagno personale di 30.00 Euro;
2.3
in data 11 aprile 2014
transitando il veicolo OPEL targato __________ con a bordo 7 cittadini
__________ privi dei necessari documenti di legittimazione attraverso il valico
doganale di __________, fungendo il veicolo VOLVO __________ da veicolo
staffetta, favorito la loro entrata illegale e rispettiva uscita illegale verso
la __________ ottenendo un guadagno personale di 40.00 Euro;
2.4
in data 14 aprile transitando
il veicolo OPEL targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________
privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale
di __________, fungendo il veicolo VOLVO __________ da veicolo staffetta, favorito
la di lui entrata illegale e rispettiva uscita illegale verso la __________
ottenendo un guadagno personale di 30.00 Euro;
2.5
in data 26 aprile transitando
il veicolo OPEL targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________
privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale
di __________, fungendo il veicolo Citreon __________ da veicolo staffetta,
favorito la loro entrata illegale e rispettiva uscita illegale verso la
__________ ottenendo un guadagno personale di 40.00 Euro;
2.6
in data 30 aprile 2014,
agendo con la correità di IM 1, transitando il veicolo OPEL targato __________
con a bordo 8 cittadini __________ privi dei necessari documenti di
legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo
KIA targato __________ e il veicolo Citröen targato __________ fungevano da
veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo
un guadagno di 50.00 Euro;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: art. 116 cpv. 3 lett. a) e b)LStr
C. IM 2 agendo in correità
con __________ e __________
1.
usura (aggravata)
per avere,
tra __________, __________, __________ e __________,
nel periodo compreso tra il 14 aprile 2014 e il 17 aprile 2014,
agendo per mestiere e in correità con __________ rispettivamente
con __________, sfruttando lo stato di bisogno di un imprecisato numero di
cittadini ____, ma almeno 7, ottenuto come corrispettivo di una prestazione
vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione economica con la propria
prestazione
e meglio,
ricevendo in consegna IM 2 e __________ a __________ da
__________, da 1 a 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di
legittimazione,
trasportandoli con le vetture a loro in uso, nelle modalità di
tempo e di luogo descritte al punto 2C del presente AA, quindi IM 2 e
__________
attraverso i valichi doganali di __________ e di __________,
verificando con la modalità denominata “staffetta”, l’assenza di
controlli da parte delle Guardie di confine rispettivamente delle Autorità di
polizia,
e sapendo della situazione di precarietà, illegalità e paura di
queste persone poiché tutte in fuga dal loro paese d’origine in __________,
ottenuto che pagassero, a testa, per valicare il confine __________/__________
somme di denaro variabili dai 250.00 Euro ai 300.00 Euro, corrispondendo di
contro le regolari tariffe per il tratto __________ – __________ in treno a
1.50
Euro, in bus a 1.70 Euro e in taxi a 20.00 Euro,
sfruttando in tale maniera lo stato di bisogno di 7 clandestini
ottenendo un guadagno per loro di 630.00 Euro e di 1'750.00 Euro per __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: art. 157 cpv. 2 CPS;
2.
incitazione all'entrata,
alla partenza o al soggiorno illegale (indebito profitto e commissione
continuata), ripetuta
siccome commessa per procacciarsi un indebito arricchimento e per
un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti
per avere,
agendo in correità tra loro,
nel periodo compreso tra il 14 aprile 2014 e il 17 aprile 2014,
ricevendo in consegna IM 2 e __________ a _____ da __________, da 1 a 2 cittadini ____ privi dei necessari documenti di legittimazione,
trasportandoli con le vetture a loro in uso quindi IM 2 e
__________ attraverso i valichi doganali di __________ e di __________,
verificando con la modalità denominata “staffetta”, l’assenza di
controlli da parte delle Guardie di confine rispettivamente delle Autorità di
polizia,
dovendo ogni clandestino pagare una somma compresa tra i 250.00 e
i 300.00 Euro,
facilitato attraverso i valichi doganali di __________ e di
__________ l’entrata illegale in Svizzera di un numero imprecisato di stranieri
ma almeno 7 poiché privi dei necessari documenti di legittimazione,
conseguendo un indebito arricchimento di 630.00 Euro da dividere
tra IM 2 e __________ e di 1'750.00 Euro per __________;
e meglio,
2.1
in data 14 aprile 2014,
transitando con il veicolo VOLVO targato __________, con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi di validi documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo Peugeot targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di 200.00 Euro;
2.2
in data 15 aprile 2014,
transitando con il veicolo VOLVO targato __________, con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi di validi documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di 150.00 Euro;
2.3
in data 16 aprile 2014,
transitando con il veicolo VOLVO targato __________, con a bordo almeno 2
cittadini __________ privi di validi documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di 200.00 Euro;
2.4
in data 17 aprile 2014,
transitando con il veicolo VOLVO targato __________, con a bordo almeno 1
cittadino __________ privo di validi documenti di legittimazione, attraverso il
valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________
fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera,
conseguendo un guadagno di 80.00 Euro;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: art. 116 cpv. 3 lett. a) e b) LStr;
D IM 1, singolarmente
contravvenzione alla LStup
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________,
in data 6 giugno 2014,
detenuto sulla sua persona 2.2 grammi di cocaina, stupefacente destinato al proprio consumo personale;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: art. 19a LStup.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- in qualità di interprete
per la lingua ____, __________
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore
17:10.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche:
- modificare il numero di
clandestini trasportarti nel senso che dalle dichiarazioni rese dalle parti
parrebbe che ve ne siano 4 in più di quanto dichiarato dall’accusa.
- l’usura è ripetuta
Le parti non hanno obiezioni.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria,
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la PP precisa che
l’__________ è un paese che viola sistematicamente i diritti fondamentali. Sono
centinaia le persone che scappano ogni anno. La PP riassume le dichiarazioni di
alcune delle persone che hanno effettuato il viaggio dall’__________ verso
l’__________. Si tratta di persone che hanno pagato cifre esorbitanti per poter
ricominciare una vita da capo. I due imputati non hanno esitato un attimo ad
approfittarsi dello stato di queste persone. L’usura risiede proprio nello
sfruttare lo stato di bisogno, tale stato conformemente alla dottrina non deve
essere necessariamente un bisogno economico. La persona deve essere costretta
ad accettare o deve ritenere di non poter ottenere diversamente la prestazione.
La dottrina ricorda che va tenuto conto dell’aspetto soggettivo. L’autore
approfitta dello stato di bisogno, nella fattispecie i clandestini non potevano
prendere un treno o usare un altro mezzo di trasporto. Gli imputati ne erano
consapevoli di questo stato di bisogno e sapevano benissimo che quello che
pagavano era sproporzionato, sapevano che vi era __________ a __________ e un
minorenne a __________ e che queste persone non lavoravano gratis. Il TF ha
riconosciuto come usura una maggiorazione del 20% qui si parla del 1’500%. Gli
imputati erano associati ad un gruppo, lo facevano per mestiere. Per quanto
attiene alla pena IM 1, ha una compagna che lo aiutava, ha un lavoro e ha perso
tutto solo per guadagnare denaro facile. La colpa di entrambi è grave, hanno
lucrato su chi è già stato sfruttato, si tratta di un agire grave. Hanno agito
solo per lucro, hanno banalizzato il loro ruolo. Per questi motivi, tenuto
conto del ruolo diverso tra i due e del concorso di reati la PP chiede una pena
detentiva di 3 anni e 3 mesi per IM 1 e 3 anni e 5 mesi per IM 2;
§ l’avv.
DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale precisa che i fatti così come
indicati nell’atto d’accusa non sono contestati. Per quanto attiene al diritto,
i cittadini __________ non commettono entrata illegale se entrano in Svizzera e
la libera circolazione vale anche per loro. In virtù del principio in dubio pro
reo si deve ritenere che le persone entrate in Svizzera sono già state registrate
in Italia come asilanti. Non è dunque stato dimostrato che le persone entrate
in Svizzera fossero persone senza documenti o illegali. Di conseguenza non è
possibile imputare agli imputati le entrate illegali. Ma anche se si volesse
ammettere che gli asilanti non erano stati registrati in Italia, il difensore
precisa che le persone che entrano in Svizzera e richiedono l’asilo non
commettono reato. L’imputato deve dunque essere prosciolto dall’infrazione alla
LFStr. La difesa contesta anche il reato di usura sostenendo che, conformemente
alla dottrina, si ha usura solo se la prestazione supera il 35% di quella
usuale. Il guadagno dell’imputato è al di sotto di tale soglia e inoltre è
confacente al rischio preso dallo stesso. In via subordinata chiede che si
applichi l’attenuante del il sincere pentimento e lo stato di grave angustia.
In via ancora subordinata chiede di tener conto della collaborazione,
dell’incensuratezza, della situazione personale. La pena chiesta dall’accusa è
sproporzionata per rapporto al bene giuridico offeso. Il difensore chiede
pertanto in via principale il proscioglimento, via subordinata una pena sospesa
con la condizionale vista la prognosi favorevole;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: precisa che bisogna tenere sempre in considerazione i punti di
vista di ognuno. L’imputato si è trovato anch’egli in una situazione difficile,
d’indigenza. È in questo contesto che l’imputato ha accettato di far parte
dell’organizzazione. Lui sapeva che faceva attraversare il confine a chi non
poteva farlo, era consapevole di ciò e lo ha detto sin dal primo verbale in
modo lineare e constante. È sinceramente pentito e si è ravveduto. L’imputato
per quanto attiene all’art. 116 LStr egli credeva di commettere reato, quindi
probabilmente era in una situazione di errore sui fatti. Per quanto attiene
all’usura l’imputato contesta tale reato. Egli credeva di aiutare delle persone
a varcare il confine, non vi è l’aspetto dello sfruttamento. Non vi è una
manifesta sproporzione tra le prestazioni. È difficile determinare il valore di
una prestazione illegale come nella presente fattispecie. Parte della dottrina
considera che non si può paragonare un attività lecita con una illecita e
quindi non è possibile applicare il reato di usura. Egli non sapeva quanto i
clandestini pagavano in totale. Non aveva neppure piena coscienza dello stato
di bisgono in cui versavano i clandestini. Egli era in buona fede, pensava di
aiutare dei clandestini a ricongiungersi con i familiari. Era cosciente infatti
di agire in modo illecito riguardo alla legge sugli stranieri. Per quanto
attiene alla commisurazione della pena bisogna considerare che la vita
anteriore dell’imputato, nato a __________, si è sposato a 22 anni ed é
arrivato in Italia, ha dovuto interrompere gli studi per mantenere la famiglia.
Si è ammalato di depressione, ma non si è potuto curare perché doveva lavorare
per mantenersi. È persino andato nella legione straniera. Nel 2010 ha conosciuto una donna che lo ha sostenuto, gli ha dato amore e fiducia, lo ha aiutato anche
finanziariamente. La donna è rimasta incinta ma ha perso il bambino al settimo
mese e ha smesso di lavorare restando a casa tutto il giorno a letto.
L’imputato nel frattempo, a fine del 2013, ha perso il suo secondo lavoro. In queste circostanze egli accetta di commettere i reati ma entra in un vortice,
beve si droga e delinque. L’arresto pone fine a ciò. L’imputato ha capito di
aver sbagliato, si sta curando, si è adoperato per riorganizzare la sua vita
professionale. La difesa chiede il proscioglimento dal reato di usura, e in via
subordinata una cospicua riduzione della pena proposta e la sospensione della
pena;
§ il
Procuratore Pubblico in replica precisa che il cittadino ______ ha il
diritto di chiedere asilo ma ciò non toglie il reato, è una questione di colpa;
§ l’avv.
DUF 2, in duplica si riconferma.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1.
In merito alle
correzioni dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento,
osservando che le parti hanno aderito alla proposta di correggere, al punto
A.2.42 dell’atto d’accusa, il numero di cittadini stranieri trasportati da 2 a 4 ed il corrispettivo guadagno da EUR 200.00 in EUR 400.00, risultando questi importi dalle
dichiarazioni rese in sede istruttoria dagli stessi imputati (cfr. VI PP IM 2
24.09
, p. 31, AI 249; VI PP IM 1 26.09.2014, p. 34, AI 253).
Con l’accordo delle parti,
anche i totali dei punti A.1. e A.2. dell’atto d’accusa sono stati quindi
corretti di conseguenza.
Le parti hanno infine aderito alla proposta del Presidente di
modificare i punti A.1., B.1. e C.1. dell’atto d’accusa, nel senso che l’usura
è ripetuta.
II) Curriculum vitae
1.
IM 1
IM 1, nato il __________ a __________ (__________),
in occasione del suo primo
interrogatorio di Polizia, ha così
riassunto la sua vita:
"
Sono separato di fatto. Vivo a __________ con la mia fidanzata
con __________. Preciso subito che lei con i fatti che mi vengono rimproverati,
non ha nulla a che fare, lei non sa nulla, anzi se lo viene a sapere mi molla
subito. Ho svolto le scuole dell’obbligo a __________, elementari, medie, liceo
ed anche due anni di università in economia e commercio. Quando facevo
l’università, ho conseguito due diplomi con i corsi serali, di tecnico di
condizionatori (diploma CAP, un apprendistato) e di tecnico diplomato di
impianti di aria condizionata. Mi sono sposato nell’agosto del 2006 con mia
cugina __________ che abitava in _____, a __________ in via __________, un
matrimonio voluto fortemente dalla mia famiglia e poi anche da noi. Sono venuto
quindi a vivere in Italia e non ho potuto terminare gli studi. Mi avevano detto
che avrei potuto proseguire i miei studi in Italia sostenuto dalla famiglia di
mia moglie. Invece sono dovuto andare a lavorare per mantenere la mia famiglia.
Nel 2010 ci siamo separati quando sua madre mi ha rinfacciato diverse cose. Ho
lasciato tutto e sono andato a fare il militare in __________ nella __________.
Dopo 6 mesi ho rinunciato perché non volevo più proseguire. Sono tornato in
Italia e mi sono curato dalla depressione (…).”
(VI PG 09.07.2014, p. 3-4, allegato all’AI 42).
Interrogato dalla PP in merito ai motivi che l’avrebbero portato a
decidere di prestare servizio presso la _____, IM 1 ha spiegato come questa sua scelta derivasse dal disperato bisogno di fuggire dalle sue sofferenze
e di volersi sentire utile (VI PP 26.09.2014, p. 3, AI 253).
In punto ai suoi problemi di salute, l’imputato ha dichiarato di
avere iniziato a soffrire di depressione durante il suo primo matrimonio,
descritto dallo stesso come una relazione instabile (VI PP 26.09.2014, p. 2, AI
253). Dopo essere tornato in Italia, è quindi entrato in cura per questa
patologia:
"
Nel mese di settembre 2010 sono tornato in Italia, soffrivo di
depressione, ho iniziato a farmi curare per detta malattia (…).”
(VI PP 10.07.2014, p. 2, AI 46).
Tale terapia non è tuttavia mai stata portata a termine. Al
proposito l’imputato ha dapprima indicato che i farmaci lo “buttavano giù di
morale” (VI PP 10.07.2014, AI 46, p. 2), salvo poi dichiarare, in occasione
di un ulteriore interrogatorio dinanzi alla PP, che l’interruzione era dettata
dal fatto che in quel periodo aveva trovato un lavoro (VI PP 26.09.2014, p. 2,
AI 253).
In punto alla sua attività professionale, IM 1 ha affermato:
"
Ho iniziato a lavorare per il __________ alla sera parttime
mentre che durante il giorno lavoravo a tempo pieno, stagionalmente, alla
__________, una ditta che produce macchine del caffè. Preciso che presso la
__________ ho lavorato sino a dicembre 2013 compreso, non mi è stato rinnovato
il contratto in quanto gran parte dei dipendenti era stato mandato in cassa di
integrazione. Ho comunque continuato a lavorare presso la __________ sempre
parttime alla sera.”
(VI PP 26.09.2014, p. 2, AI 253).
Per quanto attiene al reddito conseguito attraverso questa sua
attività, in occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha
confermato in buona sostanza quanto dichiarato dinanzi alla PP, affermando di
avere percepito uno stipendio di EUR 1'600.00 mensili quando lavorava sia
presso la __________ che presso il __________, mentre dall’inizio del 2014,
lavorando unicamente part time presso il __________, avrebbe percepito
all’incirca EUR 200-250 al mese, e precisando che:
"
ADR che questa somma non mi bastava per vivere ma non
volevo pesare sulla mia fidanzata. Ho quindi iniziato a cercare lavoro e sono
finito per fare questo malfatto.”
(VI DIB 15.12.2014, p. 2, allegato 1 al Verbale dibattimentale).
In merito alla sua situazione debitoria, l’imputato in aula ha
dichiarato:
"
Ho debiti per abbonamento del telefono, assicurazioni etc.,
provvedo però a pagare ratealmente.”
(VI DIB 15.12.2014, p. 2, allegato 1 al Verbale dibattimentale).
Relativamente alle sue relazioni personali, IM 1 in corso d’inchiesta ha riferito di avere allacciato, ad inizio 2012, una relazione sentimentale
con __________, poi diventata sua moglie:
"
Ho conosciuto __________ alla fine del 2011. Quando l’ho
conosciuta lei era attratta dal __________, stava facendo una ricerca sulla
qualità di vita nel __________ io le parlavo del mio paese ed è così nato un
rapporto di amicizia. Nella primavera del 2012 è iniziata la nostra relazione.
Dopo quattro mesi siamo andati a convivere.”
(VI PP 10.07.2014, AI 46, p. 2).
Relativamente al suo consumo di alcol e stupefacenti, l’imputato
ha dichiarato che:
"
(…) Circa nel mese di settembre 2011 ho iniziato a consumare
saltuariamente, circa una volta al mese, della cocaina. Uso cocaina per tirarmi
un po’ su e per distrarmi.”
(VI PP 10.07.2014, AI 46, p. 2).
"
praticamente bevevo tutti i giorni quando non potevo consumare se
no consumavo cocaina. Bevevo del Whisky”
(VI PP 26.09.2014, p. 3, AI 253).
Quo ai suoi precedenti penali, l’imputato è incensurato in
Svizzera (AI 27).
Per contro, egli è stato oggetto di un procedimento penale in
Italia, che ha portato alla condanna, con decreto penale del 09.07.2012 del GIP
Tribunale di __________, ad una multa di EUR 1'290.00 per titolo di guida di veicolo
senza avere conseguito la patente (AI 64).
A questo proposito, IM 1 ha asserito dinanzi alla PP di avere fatto appello, siccome era in possesso del patentino e stava conducendo un
motoveicolo e non un’autovettura, mentre in occasione dell’interrogatorio
dibattimentale egli ha dichiarato:
"
R: no, non ho precedenti penali, né in Svizzera, né in
Italia, né in patria.”
(VI DIB 15.12.2014, p. 2, allegato 1 al Verbale dibattimentale).
2.
IM 2
IM 2 è nato il __________ a __________ (__________).
In occasione del suo primo
interrogatorio di Polizia egli ha così riassunto la sua vita:
"
Sono nato e cresciuto in __________ dove ho frequentato le scuole
sino alla 3 media senza conseguire un diploma. All’età di 20-21 anni ho
lasciato le scuole. Alla fine del 2007 ho lasciato il mio Paese e sono arrivato
in Italia per lavorare. In Italia ho svolto attività di muratore come
dipendente della ditta __________ di __________ fino al 2012. Dopo quel lavoro
ho lavorato su chiamata come giardiniere, imbianchino e muratore. Non ho più
avuto un lavoro fisso. Dal mio arrivo in Italia ho sempre vissuto a __________.
Vivo in una casa in affitto. Vivo da solo e ogni tanto mi raggiunge la mia
ragazza __________. L’affitto mi costa Euro 200.- al mese ma preciso che sono
diversi mesi che non lo pago perché non ho soldi. Quando lo pagavo mi aiutava
anche mio padre che vive in Italia a __________ unitamente a mia sorella
__________ di 20-21 anni circa. (…) Non devo mantenere nessuno e non ho altre
spese fisse da sostenere. Le mie entrate sono unicamente Euro 800.-/900.- al
mese di media. Preciso che le entrate non sono fisse ma variano a dipendenza
delle chiamate. In merito alla mia ragazza posso dire che dispone di mezzi
finanziari anche se non lavora. Questo perché lei è stata precedentemente
fidanzata con un avvocato e lei aveva intestato una parte della casa. Quando si
sono lasciati lei ha venduto una parte della casa e con i soldi si mantiene
senza lavorare. Non so esattamente quanti soldi abbia ricavato dalla vendita.
Inoltre anche la sua famiglia sta bene e non le manca nulla. La mia ragazza ha
quasi 20 anni più di me. In Italia sono titolare di un permesso di soggiorno
valido sino al 24.06.2015.”
(VI PG 09.07.2014, p. 3-4, allegato all’AI 42).
Dinanzi al PP l’imputato ha confermato le sue precedenti
dichiarazioni, salvo poi precisare:
"
Preciso che non è vero che non pago più l’affitto, è da circa due
anni che la mia fidanzata mi paga l’affitto, preciso altresì che non mi paga
solo l’affitto ma anche le ulteriori spese che ho.”
(VI PP 24.09.2014, p. 2, AI 249).
Relativamente alla sua famiglia l’imputato ha dichiarato di avere
due sorelle, una delle quali abita in Italia con il padre. La madre è invece
rimasta in __________ con l’altra sua sorella, affetta da handicap fisico e
mentale. Con la madre ha contatti sporadici limitati a quando la stessa si reca
in Italia per procurarsi le medicine che le necessitano, avendo subito
un’operazione agli occhi e soffrendo di diabete (VI PP 24.09.2014, p. 3, AI
249).
Mentre si trovava ancora in __________, l’imputato ha dichiarato
di avere lasciato la scuola in seguito a numerose bocciature, e di non avere
intrapreso alcuna attività lavorativa.
Ha quindi affermato di essere
giunto in Italia per cercare lavoro (VI PP 24.09.2014, p. 3, AI 249).
In merito alla sua attività lavorativa in Italia IM 2 ha precisato:
"
R. che preciso che fino al 2013 ho lavorato anche in nero
e in media al mese guadagnavo dagli 800 ai 1200 euro al mese. ADR che
l’ultimo lavoro regolare è stato quello presso la ditta __________ dove
percepivo 1'000/1'100 euro al mese. Poi ho lavorato come carrozziere e
percepivo 800/900 euro al mese. ADR che avevo perso il lavoro anche dal
carrozziere perché non avevano più bisogno di un aiuto supplementare. ADR
che nel corso del 2013 in nero avrò lavorato 3 giorni alla settimana su
chiamata di __________ e percepivo 9 euro all’ora, quindi il mio stipendio
dipendeva da quante ore venivo impiegato.”
(VI PP 24.09.2014, p. 4, AI 249).
Nel corso dei mesi precedenti il suo arresto, ovvero dal mese di
gennaio al 9 luglio 2014, l’imputato ha asserito di avere lavorato al massimo 8
giornate al mese, precisando:
"
ADR che con una giornata lavorerò 5 ore o anche di meno
guadagnando 9 euro all’ora a volte venivo pagato anche meno. Quando guadagnavo
bene guadagnavo 60/70 euro al giorno. Faccio riferimento sempre a lavori in
nero. (…) io ho cercato un lavoro ma non l’ho mai trovato. Ero venuto anche a __________
presso l’__________ ma mi avevano risposto che bisognava avere la
cittadinanza.”
(VI PP 24.09.2014, p. 5, AI 249).
Per quanto attiene alla sua relazione con __________, l’imputato
ha spiegato di avere conosciuto la stessa nel 2010 a __________, dopodiché avrebbero subito allacciato una relazione sentimentale (VI PP
24.09
, p. 3-4, AI 249).
IM 2 ha affermato di non avere mai consumato stupefacenti né
bevuto alcolici, mentre gli sarebbe invece capitato di dedicarsi al gioco
d’azzardo:
"
ADR che capita che giochi alle macchinette ma non tutti i
giorni, capita qualche volta. ADR che quando gioco spendo dai 30 ai 40
ai 50 euro. Mi capitava che qualche volta vincessi. ADR che di solito
gioco nei bar vicino alla stazione di __________.”
(VI PP 24.09.2014, p. 4, AI 249).
Relativamente alla sua situazione debitoria IM 2 ha affermato di avere un debito di circa EUR 8'000.00 derivante da un contratto leasing per
un’automobile; non essendo riuscito a pagare le rate, ha riferito di avere
venduto il veicolo e di avere utilizzato la somma ottenuta per pagare l’affitto
per un anno (VI DIB 15.12.2014, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Dagli estratti del casellario giudiziale IM 2 risulta incensurato
sia in Svizzera (AI 28) che in Italia (AI 65).
III) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
1.
Nel corso del 2014
le analisi concernenti i veicoli in transito eseguite dal Corpo Guardie di
Confine Federali hanno indotto a ritenere che attraverso i valichi doganali non
presidiati (o solo saltuariamente presidiati) di __________, __________ e
__________ venivano fatti entrare illegalmente in Svizzera cittadini stranieri.
In data 9 luglio 2014 sono quindi stati fermati IM 1 e IM 2.
A bordo del veicolo condotto dal primo è stato trovato il
cittadino straniero __________, sprovvisto dei documenti necessari per
l’entrata sul nostro territorio (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia
giudiziaria 30.09.2014, p. 6-7, AI 262; Rapporto di arresto provvisorio,
09.07
, p. 4 e 8, AI 42).
2.
L’imputato IM 1,
assunto a verbale il giorno del suo arresto, ha fin da subito ammesso i fatti
contestatigli, e meglio di essere attivo nel trasporto di cittadini ____.
Questi sarebbero stati da lui prelevati presso la stazione ferroviaria di
__________ o __________ e trasportati fino alla stazione ferroviaria di
__________. L’imputato ha precisato di aver agito in tal modo da aprile 2014
fino al giorno del suo arresto, compiendo fino a 4 trasporti a settimana. Da
tale attività egli avrebbe tratto un guadagno di EUR 50.00 per il trasporto di
un cittadino straniero e di EUR 200.00 per il trasporto di tre cittadini
stranieri sprovvisti di documenti (VI PG 09.07.2014, allegato all’AI 42).
3.
Per contro IM 2,
assunto a verbale il medesimo giorno, nonostante le contestazioni mossegli
dalla Polizia, ha inizialmente negato ogni addebito, asserendo di non avere
trasportato persone prive di documenti con vetture in suo uso in territorio
svizzero e contraddicendosi più volte in merito ai veicoli a lui intestati (VI
PG 09.07.2014, allegato all’AI 42). Solo a contare dal verbale del 17 luglio
2014.
(AI 83) l’imputato ha iniziato a riconoscere le proprie responsabilità
ammettendo di aver trasportato migranti sprovvisti di documenti.
4.
Dando seguito alle
istanze formulate dal PP (AI 61 e 62), con decisioni 12 e 13 luglio 2014, il
GPC ha ordinato la carcerazione preventiva degli imputati IM 2 e IM 1 sino al 9
ottobre 2014 (AI 71 e 73).
In data 1 ottobre 2014, in accoglimento delle richieste formulate dagli imputati, gli stessi sono stati posti in regime
di esecuzione anticipata della pena (AI 258 e 259).
5.
Con atto d’accusa
111/2014 del 29 ottobre 2014 la PP ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per i
reati di usura aggravata ripetuta ed infrazione alla LF sugli stranieri, e per
il solo IM 1 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
IV) Fatti imputati a IM 1 e IM
2.
1.
Si dirà sin da
subito che i fatti non si prestano a particolari considerazioni, in quanto
ammessi.
11.1
L’inchiesta ha permesso
di stabilire che sull’arco di circa 6 mesi, l’imputato IM 1 ha compiuto trasporti di cittadini stranieri sprovvisti di documenti in Svizzera, agendo talvolta
più volte sull’arco della stessa giornata, facendo così entrare illegalmente in
Svizzera almeno 177 persone.
Da tali trasporti, IM 1 ha tratto un guadagno complessivo di circa
EUR 8'730.00, ovvero percependo EUR 50.00 per ogni persona trasportata (VI PP
18.09
, AI 229; VI PP 26.09.2014, AI 253; VI DIB 15.12.2014, allegato 1 al
Verbale dibattimentale).
Anche per quanto attiene all’imputazione di contravvenzione alla
LStup, l’imputato IM 1 ha ammesso i fatti, e meglio di avere detenuto sulla sua
persona, senza essere autorizzato, 2.2 grammi di cocaina, stupefacente destinato al proprio consumo personale (VI DIB 15.12.2014, p. 8, allegato 1 al Verbale
dibattimentale).
11.2
Per quanto concerne IM
2, sulla base degli atti è possibile ritenere che egli ha agito in un numero
maggiore di casi rispetto al coimputato, giungendo a trasportare oltre 200
cittadini stranieri sull’arco di circa 6 mesi.
Da tali trasporti di migranti, IM 2, anch’egli percependo EUR
50.00
per ogni persona trasportata, ha tratto un guadagno complessivo di circa
EUR 9'285.00 (VI PP 24.09.2014, AI 149; VI DIB 15.12.2014, allegato 1 al
Verbale dibattimentale).
V) In diritto
Imputazione di ripetuta usura aggravata
1.
Giusta l’art. 157
cpv. 1 CP, si rende colpevole di usura ed è quindi passibile di una pena
detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque sfrutta lo stato
di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di
discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come
corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta disproporzione
economica con la propria prestazione.
2.
Con la sentenza
6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura
presuppone l'ottenimento di un vantaggio pecuniario, una disproporzione tra le
prestazioni fornite nell'ambito di un contratto a titolo oneroso, l'esistenza
di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di
debolezza e la disproporzione delle prestazioni in favore dell'autore. In
particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente disproporzione sul
piano economico con la prestazione fornita. Il rapporto tra prestazione e
controprestazione si misura comparando i prezzi usuali con quelli praticati
nella specie.
La legge non fornisce un limite preciso per determinare a partire
da quando la disproporzione tra le prestazioni sia da considerarsi usuraia.
Secondo la giurisprudenza, la disproporzione deve eccedere sensibilmente i limiti
di ciò che appare usuale e normale, tenendo conto di tutte le circostanze (STF 6S.6/2007
del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; DTF 92 IV 132 consid. 1). Il TF ha già
riconosciuto come usura una maggiorazione del 25% (DTF 92 IV 132 consid. 1) ed
il reato deve in ogni caso essere ammesso quando la controprestazione supera
del 35% il costo di mercato (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n.
38.
ad art. 157; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2.
ed., Zurigo 1997, n. 8 ad art. 157).
Quanto allo stato di bisogno, non è necessario che questo sia di
natura economica, risultando sufficiente che la vittima si trovi in uno stato
di costrizione tale da influenzare in modo determinante la sua libertà di
decisione facendole così fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone
è oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole posta
nelle medesime condizioni. Vi è quindi sfruttamento dello stato di bisogno
quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi
economici sproporzionati. La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno in
caso di necessità estrema di trovare un alloggio ad esempio in situazioni di
penuria di appartamenti e di quasi totale ignoranza da parte della vittima, in
particolare se straniera, delle condizioni di mercato (STF 6S.6/2007 del 19
febbraio 2007 consid. 3.2; DTF 93 IV 85 consid. 5; 92 IV 132 consid. 2).
In tema di locazione di
appartamenti a prostitute, l'alta Corte federale ha già giudicato che lo stato
di bisogno delle vittime risiede innanzitutto nella loro situazione di
illegalità e nel genere della loro attività. Esse non possono infatti avere
accesso al normale mercato immobiliare. Questa situazione le induce quindi ad
accettare prezzi ben maggiori rispetto al mercato ufficiale (STF
6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2.2).
Per finire il reato è intenzionale. L'autore deve
conoscere, almeno per dolo eventuale, la disproporzione tra le prestazioni ed
aver coscienza che lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale disproporzione
(DTF 130 IV 106).
3.
Ai sensi dell’art.
157.
cpv. 2 CP, l’autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se
fa mestiere dell’usura.
Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere
laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla
frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità
dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale
alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E’
necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e
relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116
IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere
sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un
reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato
di reati del tipo in questione.
Se, da un lato, la commissione di un solo reato
non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non fissa un numero minimo a
partire dal quale si può parlare di mestiere. Occorre pertanto in primo luogo
esaminare il lasso di tempo durante il quale gli atti sono stati perpetrati e
l’ammontare della refurtiva. La verifica non può essere fatta in maniera
astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander
Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea
2013, n. 97 ad art. 139).
In secondo luogo, deve poi essere esaminato se
l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è
riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività
criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a
mantenere il tenore di vita.
Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito
dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10%
e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo
mensile di fr. 1'000.00 per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente
quello di fr. 500.00 mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.00 (DTF 123 IV
113, 116).
Non è necessario che l’autore riesca
concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF
68.
IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che il provento
di reato rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito
complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a
commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. Tale
elemento non pone problemi allorquando l’imputato ha commesso analoghi reati,
dimostrando così questa sua disponibilità. Se il numero di episodi precedenti é
ridotto, la qualificazione può per contro avvenire solo sulla scorta di una
prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su
quanto l’autore ha sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei
delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino
(Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a
edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).
4.
Per quanto attiene
al reato di usura, la Corte ha ritenuto che i fatti in oggetto adempiono i
presupposti fissati dalla giurisprudenza.
Innanzitutto, dal profilo oggettivo, il fatto che i cittadini
stranieri versassero EUR 100.00 per un viaggio di qualche chilometro – il quale
con i mezzi pubblici sarebbe costato pochi franchi – rende chiaramente
esorbitante quanto corrisposto agli imputati.
La Corte ha esaminato la censura proposta dalla difesa di IM 1,
secondo cui non sarebbe possibile confrontare importi versati per prestazioni
illecite a somme pagate per prestazioni lecite. In altre parole, a mente della
difesa, non sussistendo elementi di paragone, non sarebbe possibile stabilire
se e in quale misura le somme richieste dagli imputati eccedono il costo
usuale.
In realtà, nel caso di prestazioni
illecite, la dottrina maggioritaria (Stratenwerth/Jenny, Besonderer Teil I,
Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed. Berna 2003, § 18 n. 10;
Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8. ed.,
Zurigo 2003, p. 249) sostiene che si debba fare riferimento al valore di
mercato reale, tenendo conto di tutti i fattori, siccome si tratta di esaminare
se vi è una disproporzione economica tra la prestazione e la
contro-prestazione. Tale interpretazione è stata pure
ritenuta dal TF (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1).
Nel caso concreto, appare evidente che,
anche prendendo in considerazione il viaggio in taxi, che comunque i migranti
non avrebbero mai intrapreso, optando piuttosto per spostarsi in bus o in
treno, gli EUR 100.00 versati agli imputati superano di oltre il 50% il costo
di mercato. La regolare tariffa per il tratto __________ in taxi ammonta
infatti a EUR 20.00.
Dal profilo soggettivo, mentre IM 2 ha ammesso in aula, così come aveva già fatto in sede di inchiesta (VI 24.09.2014, p. 42, AI 249)
di avere ritenuto non corretto - in considerazione sia delle possibilità
economiche degli stessi che del costo di un viaggio analogo effettuato
attraverso normali mezzi di trasporto pubblico - l’importo pagato dai cittadini
stranieri per il tragitto __________, IM 1 ha tentato di trincerarsi dietro un laconico “non posso giudicare se l’importo è corretto o meno” (VI DIB
15.12
, p. 4-5, allegato 1 al Verbale dibattimentale).
In ogni caso, il fatto che EUR 100.00 costituissero un importo
esorbitante per rapporto alla prestazione fornita, non poteva certo sfuggire
agli imputati, i quali, come essi stessi hanno dichiarato, percepivano uno
stipendio di poche centinaia di Euro al mese e sapevano chiaramente il valore
di tale somma di denaro, specialmente se poi corrisposto da persone in fuga dal
loro Paese.
Gli imputati sapevano peraltro di agire nell’ambito di
un’organizzazione ben più ampia e che quanto da loro percepito rappresentava
solo una parte della somma complessiva che i migranti erano chiamati a pagare
per compiere il viaggio. Di fatto, in occasione dell’interrogatorio
dibattimentale, interpellato a sapere se fosse a conoscenza del fatto che ogni
migrante dovesse pagare complessivamente EUR 250.00/350.00 per il viaggio, IM 1 ha risposto che:
"
R: inizialmente non lo sapevo. L’ho capito in seguito, nel
corso dell’inchiesta, ovvero man mano che venivano coinvolte altre persone. Non
è quindi stata una sorpresa apprendere in quelle circostanze che vi erano anche
altre persone che guadagnavano da questi trasporti di migranti.”
(VI DIB 15.12.2014, p. 4, allegato 1 al Verbale dibattimentale).
Ne consegue che gli imputati non potevano non sapere che la somma
complessiva versata dai migranti per compiere il loro viaggio era ben superiore
alla parte che essi percepivano.
Non poteva in tale contesto
sfuggire a IM 1 e IM 2 – che peraltro lo hanno sostanzialmente riconosciuto sia
in aula che nel corso dell’inchiesta (VI IM 1 26.09.2014, p. 43, AI 253; VI IM
2.
24.09.2014, p. 42, AI 249) – che l’unica ragione per cui questi migranti
erano disposti a pagare importi tanto elevati, era perché temevano di essere
fermati. Non disponendo di validi titoli di viaggio, questi necessitavano
infatti di attraversare le frontiere in modo clandestino e di spostarsi sui
vari territori nazionali senza attirare l’attenzione.
Tale circostanza configura, a mente della Corte, lo stato di
bisogno evocato dalla giurisprudenza, stato di bisogno direttamente derivante
dalla loro situazione di precarietà e clandestinità.
In caso contrario – anche tenuto conto della loro difficile
situazione economica – non avrebbero certamente mai pagato le somme in
questione per prestazioni ottenibili con importi notevolmente inferiori utilizzando
i mezzi di trasporto pubblici.
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, invitato dal
Presidente a spiegare il motivo per cui, a suo dire, le persone trasportate
fossero disposte a versare somme fino a 230 volte superiori al costo del biglietto
ferroviario, IM 1 ha dichiarato:
"
R: lo facevano perché anche loro erano consapevoli di non
essere regolari. Venivano con noi pagando quanto richiesto così da non essere
respinti dalle guardie di confine.”
(VI DIB 15.12.2014, p. 4, allegato 1 al Verbale dibattimentale).
IM 2 dal canto suo ha dichiarato:
"
R: non so dire perché pagano questa cifra. Forse perché
avevano paura di essere respinti in dogana.”
(VI DIB 15.12.2014, p. 5, allegato 1 al Verbale dibattimentale).
Gli imputati erano quindi perfettamente a conoscenza del fatto che
i cittadini stranieri versavano loro le somme di denaro richieste poiché si
trovavano in uno stato di bisogno.
Essi stessi, cittadini
__________, non potevano infatti ignorare le vicissitudini che attraversano
anche loro connazionali nell’intento di raggiungere l’Europa ed hanno quindi
approfittato scientemente di questo stato di bisogno per farsi accordare
vantaggi economici sproporzionati.
A mente della Corte, non può peraltro esservi dubbio sul fatto che
gli imputati hanno agito per mestiere.
Non solo essi traevano dalla loro attività illecita in pratica
l’unica fonte di reddito, ma pure dal punto di vista del tempo dedicato al
trasporto di cittadini stranieri sprovvisti di documenti, attività svolta per
più giorni a settimana e talvolta più volte al giorno, non si può che giungere
alla conclusione che il trasporto di cittadini stranieri sprovvisti di
documenti era diventata in buona sostanza la loro attività principale.
La Corte ha pertanto confermato il reato di ripetuta usura
aggravata di cui ai punti A.1., B.1. e C.1. dell’atto d’accusa.
Imputazione di incitazione all’entrata, alla partenza o al
soggiorno illegale
5.
L’art. 116 cpv. 1
lett. a LStr punisce con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena
pecuniaria chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare
l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero. Tale disposto,
pur con una formulazione lievemente differente, corrisponde all’art. 23 cpv. 1
quinta frase della vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora
degli stranieri (vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o all’estero,
facilitava od aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno
illegale (STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009 consid. 2.1; FF 2002, p. 3447). Il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare
l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS - e, dunque, anche
quella di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr - il comportamento dell’autore
deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o
l’esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile
l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore deve, dunque,
contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere
d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).
L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando
l’autore alloggia uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle
autorità (STF del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77
consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über
Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p.
87-89).
Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1
lett. a LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di
commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo
eventuale (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt
und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 91 ss.;
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2a
edizione, Basilea 2009, n. 22.45).
Giusta l’art. 116 cpv. 3 lett. a) e b) LStr, la pena è una pena
detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria e con la pena detentiva è
cumulata una pena pecuniaria se l’autore ha agito nell’intento di procurare a
sé o ad altri un indebito arricchimento o ha agito per un’associazione o un
gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.
Si dirà sin da subito che la Corte ha ritenuto di non poter seguire la tesi della difesa di IM 2, secondo cui, in virtù del principio in dubio
pro reo, si deve ritenere che i cittadini _____ entrati in Svizzera fossero
precedentemente stati registrati in Italia e, anche qualora ciò non fosse
avvenuto, essi non sarebbero comunque da considerare illegali, siccome
teoricamente suscettibili di ottenere asilo nel
nostro paese.
In primo luogo giova infatti rilevare
che, se pure essi fossero stati registrati in Italia, ciò non avrebbe
dato loro il diritto di muoversi liberamente in altri Paesi. Sui documenti
italiani rilasciati ai richiedenti l’asilo figura infatti l’indicazione “non
valido per espatrio”, ciò che avrebbe comunque impedito loro di giungere
legalmente in Svizzera.
In tutti i casi, l’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr prevede che lo
straniero che intende entrare in Svizzera deve essere in possesso di un
documento riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un
visto. In caso contrario, la sua entrata è da considerarsi illegale.
Orbene, per i cittadini _____ è
necessario il visto d’entrata (cfr. https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/visa/bfm/bfm-anh01-liste1-i.pdf)
documento di cui i migranti trasportati dagli imputati non erano a rigor di
logica in possesso.
In secondo luogo, come correttamente rilevato dal PP nel corso del
suo intervento, il fatto di avere la possibilità di chiedere asilo – garanzia
peraltro data a prescindere dalla nazione di provenienza – non rende l’entrata
legale. Al contrario, questa rimane illegale, salvo tuttavia rinuncia al
perseguimento, come previsto all’art. 31 cifra 1 della Convenzione di Ginevra
sui Rifugiati.
Ma soprattutto, a testimoniare dello stato di illegalità, vi sono
le modalità di tutti i passaggi di frontiera, le quali dimostrano al di là di
ogni possibile dubbio che queste persone non avrebbero avuto la possibilità di
semplicemente varcare il valico doganale tramite un mezzo di trasporto pubblico
e ciò proprio alla luce del fatto che non erano in possesso di alcun documento,
né italiano né estero, che avrebbe permesso loro di entrare legalmente in
Svizzera.
Se ne avessero avuto la possibilità, i migranti trasportati dagli
imputati avrebbero certamente intrapreso il viaggio in treno o con altri mezzi
pubblici e non sarebbero certamente stati disposti a versare somme tanto
elevate, in particolare per rapporto alle loro condizioni economiche, per poter
passare la frontiera.
Neppure può essere seguita la difesa di IM 1, quando sostiene che
i migranti non sarebbero entrati illegalmente in Svizzera in quanto avevano la
possibilità di formulare domanda d’asilo. Di fatto, i cittadini stranieri in
questione, malgrado potessero semplicemente recarsi presso il valico doganale
chiedendo di essere portati presso il centro di registrazione, non lo hanno
fatto. Ciò è quanto mai sintomatico del fatto che la loro reale intenzione non
era certo quella di formulare domanda d’asilo, bensì di proseguire il loro
viaggio verso altre destinazioni, svizzere o europee.
Pacifico è quindi che gli imputati, tramite il loro agire, hanno
facilitato ed aiutato persone straniere ad entrare illegalmente in Svizzera ed
in alcuni casi, altrettanto illegalmente, a lasciare il nostro paese alla volta
della __________.
Si dirà in fine che il fatto che IM 1 ha messo a disposizione di IM 2 il suo veicolo di marca Volvo per effettuare trasporti di cittadini
stranieri mentre egli non era presente, cosa che a suo dire sarebbe avvenuta “più
volte” (VI DIB 15.12.2014, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale),
configurerebbe l’ipotesi di complicità al reato di cui all’art. 116 LStr. Tale
circostanza, in virtù dell’immutabilità dell’atto d’accusa non è stata ritenuta
a carico dell’imputato.
Il reato di cui all’art. 116 LStr è quindi adempiuto e ciò nella
sua forma aggravata.
Nonostante la censura sollevata dalla difesa di IM 1 secondo cui
lo stesso avrebbe agito in buona fede pensando di aiutare i migranti a
ricongiungersi con i loro famigliari, è infatti fuor di dubbio, poiché
derivante dalle loro stesse dichiarazioni, che gli imputati, trovandosi in una
difficile situazione economica, hanno compiuto i trasporti in oggetto per
trarne un indebito arricchimento.
A questo proposito IM 1 in aula ha dichiarato:
"
R: inizialmente non mi ero reso conto della gravità del
reato e ho iniziato perché ne avevo un bisogno economico.”
(VI DIB 15.12.2014, p. 3, allegato 1 al Verbale dibattimentale).
IM 2 dal canto suo, interrogato sul motivo per cui avrebbe
iniziato a trasportare migranti dall’Italia alla Svizzera, ha affermato:
"
R: mi sono trovato in una situazione molto difficile, non avevo
una casa, dormivo in stazione, non avevo da mangiare.”
(VI DIB 15.12.2014, p. 3, allegato 1 al Verbale dibattimentale).
Gli importi da che gli imputati hanno ammesso di aver percepito
sull’arco di circa 6 mesi (ovvero circa EUR 8'730.00 IM 1 e circa EUR 9'285.00
IM 2) sono somme importanti, soprattutto se confrontate ai redditi che questi
traevano dalle loro attività lecite.
La Corte non ha peraltro neppure avuto dubbio in merito al fatto
che gli imputati fossero parte di un’organizzazione dedita al trasporto
illegale di migranti. Ne è testimonianza il fatto che vi era una persona di
contatto a __________, così come vi erano delle persone che accoglievano i
cittadini stranieri una volta giunti a __________. Emerge peraltro dagli atti
l’esistenza di una certa struttura organizzativa, con tale __________ che
provvedeva a raccogliere il denaro e ridistribuirlo agli imputati. Infine, vi
erano diverse vetture a disposizione, ed è stato possibile stabilire
l’intervento di almeno un’ulteriore persona.
Si dirà comunque che già unicamente per la realizzazione
dell’indebito arricchimento le condizioni dell’infrazione aggravata all’art.
116.
LStr sono adempiute.
Imputazione di contravvenzione alla LStup
6.
L’art. 19a LStup
punisce con la multa chiunque, senza essere autorizzato, commette un’infrazione
giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo. L’art. 19 cpv. 1
lett. d LStup punisce la detenzione, senza autorizzazione, di stupefacenti.
Per quanto attiene all’imputazione di contravvenzione alla LStup,
l’imputato IM 1 ha ammesso i fatti, e meglio di avere, a __________, in data 6
giugno 2014, detenuto sulla sua persona, senza essere autorizzato, 2.2 grammi di cocaina (VI DIB 15.12.2014, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Il reato di cui all’art. 19a LStup è quindi adempiuto.
VI) La pena
1.
Giusta l’art. 47
cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto
stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che
la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con
le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”
(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007
consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale
del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
2.
Determinata, così,
la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore
(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale
(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di
recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF
136.
IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid.
2.2
; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6 n. 72).
3.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati
risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso
genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale
del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea
2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, p. 506).
4.
Nell’evenienza
concreta i fatti sui quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono
estremamente gravi sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo.
Dal profilo oggettivo, gli imputati hanno delinquito
reiteratamente in un numero assai elevato di occasioni, soprattutto se si
considera il lasso di tempo relativamente breve in cui hanno operato. Tale loro
agire ha condotto illegalmente in Svizzera un importante numero di cittadini
stranieri sprovvisti di validi documenti di legittimazione.
Per quanto attiene al profilo soggettivo, si impone di
sottolineare che gli imputati, pur di conseguire un reddito, non hanno esitato
a sfruttare i più deboli e poveri. Invece di mostrare comprensione per chi si
trovava in una situazione più difficile della loro, non hanno esitato a farsi
versare cifre importanti, pur essendo consapevoli del significato che somme
quali EUR 100.00 o 300.00 hanno per persone in fuga dall’__________.
Gli imputati hanno palesato una preoccupante assenza di scrupoli
ed un’allarmante propensione a delinquere.
Neppure, malgrado le loro dichiarazioni, gli imputati sembrano
avere compreso appieno la gravità del loro agire e l’importanza del loro ruolo.
Di fatto, erano gli imputati a far compiere ai migranti il tratto più rischioso
del loro viaggio, ovvero il passaggio della frontiera.
Infine, considerato che il reato di usura e l’art. 116 LStr
tutelano beni giuridici differenti, è pure dato il concorso tra i reati.
A favore degli imputati, la Corte ha ritenuto una certa collaborazione.
Questa deve essere riconosciuta principalmente a favore di IM 1,
il quale, malgrado le reticenze in sede dibattimentale, sin dal suo primo
verbale ha ammesso di essere attivo nel trasporto di cittadini _____, mentre
per quanto riguarda IM 2, egli ha inizialmente negato ogni addebito, ammettendo
i fatti unicamente in un secondo momento, quando era ormai chiamato in causa
pesantemente dai riscontri oggettivi e dalle dichiarazioni di IM 1.
La Corte non può peraltro esimersi dall’osservare che gli imputati
sono comunque sempre parsi andare a rimorchio dell’inchiesta, ammettendo i
fatti solo dove non avevano la possibilità di contestarli; non vi è infatti un
singolo passaggio di dogana ammesso che non derivi da dati oggettivi
riscontrabili agli atti.
A favore degli imputati, sono state peraltro considerate la
giovane età degli stessi, la loro incensuratezza, così come il loro difficile
vissuto e la situazione economica in cui si trovavano.
A questo proposito si dirà che, comunque, gli imputati avevano
vicine persone disposte ad aiutarli ed avrebbero sicuramente potuto fare fronte
ai loro fabbisogni economici chiedendo aiuto, aumentando la loro attività
lavorativa lecita, oppure ancora evitando di spendere quanto in loro possesso
per vizi quali l’alcol e gli stupefacenti per IM 1, ed il gioco d’azzardo per
IM 2.
Per quanto riguarda IM 1, la Corte ha poi valutato positivamente il percorso che egli sembra avere intrapreso in carcere.
Per contro, la Corte non ha ritenuto essere date le attenuanti
specifiche del sincero pentimento e dello stato di grave angustia invocate
dalla difesa di IM 2.
5.
Occorre in fine
tenere conto, per quanto concerne il rapporto tra i due correi, la presenza di
un maggior numero di trasporti posti in essere da IM 2 rispetto a quelli
eseguiti da IM 1, così come pure il fatto che il primo è apparso ben più
addentro all’organizzazione, tanto da essere stato lui ad aver coinvolto il
coimputato.
Tutto ciò premesso e
tenuto conto di quanto precede e della loro colpa, la Corte ha ritenuto adeguata, per IM 1, la pena di due anni e sei mesi di detenzione e, per IM
2, una pena detentiva di tre anni.
6.
Quo alla sospensione
condizionale ritorna applicabile l’art. 43 CP.
La Corte ha ritenuto di sospendere parzialmente l’esecuzione della
pena detentiva, ravvisando come la prognosi per IM 1 e IM 2 non possa essere
considerata negativa. Gli stessi sono infatti incensurati, ad eccezione di un
precedente di diritto penale minore per IM 1, entrambi si trovano ora in una
relazione sentimentale stabile, e si sono adoperati per riorganizzare la
propria vita professionale. Per quanto riguarda in particolare IM 1, va poi
ribadito che egli ha intrapreso in carcere un percorso terapeutico.
Chiamata a determinare quale parte della pena dovesse essere messa
a beneficio della sospensione condizionale, la Corte, ricordando come la colpa degli imputati sia estremamente grave, ha fissato in 12 mesi la parte da espiare
per IM 1 ed in 15 mesi per IM 2.
7.
Per quanto attiene
alla contravvenzione alla LStup, a IM 1 viene comminata una multa di CHF
200.00
VII) Sequestri e note
professionali dei difensori
1.
La Corte, in
accoglimento della richiesta dell’accusa, ha disposto la confisca e la
distruzione dello stupefacente, così come la confisca a copertura delle spese
del denaro in sequestro, mentre che per il resto, gli oggetti menzionati
nell’atto d’accusa sono dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa
cancellazione delle schede SIM e della memoria dei telefoni.
2.
La nota
professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 16'777.00 comprensiva di
onorario e spese.
3.
La nota
professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per fr. 16'159.50 comprensiva di
onorario e spese.
Visti gli art. 12, 40, 43, 44,
47, 49, 51, 69, 70, 157 cpv. 2 CP;
116.
LStr
19a LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
usura aggravata e ripetuta
siccome
commessa per mestiere,
per
avere,
tra
__________, __________, __________ e __________ (__________),
nel
periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014,
in correità con IM 2 e terze persone, sfruttando lo
stato di bisogno di 170 cittadini _____, ottenuto come corrispettivo di una
prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con
la propria prestazione;
1.2
infrazione alla LF sugli
stranieri ripetuta
incitazione
all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale
per avere,
presso i valichi di __________, __________, __________,
nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014, in correità con IM 2 e terze persone, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 170
cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;
1.3
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, a __________, il 6 giugno
2014, detenuto 2.2 grammi di cocaina, stupefacente destinato al proprio consumo
personale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
IM 2 è autore colpevole di:
2.1
usura aggravata e ripetuta
siccome commessa per mestiere,
per avere,
tra __________, __________, __________ e __________
(__________),
nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio
2014,
in parziale correità con IM 1 e terze persone, sfruttando lo stato di bisogno di 202 cittadini _____,
ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in
manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;
2.2
infrazione alla LF sugli
stranieri ripetuta
incitazione
all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale
per avere,
presso i valichi di __________, __________, __________,
nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014, in parziale correità con IM 1 e terze persone,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 202 cittadini stranieri privi dei
necessari documenti di legittimazione;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza,
3.1
IM 1
è condannato
3.1.1
alla pena detentiva di 2 (due)
anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova
di anni 2 (due). Per il resto, ovvero per 12 (dodici) mesi, essa è da espiare.
3.1.3
A pagare fr. 200.00 (duecento)
di multa.
3.2
IM 2
è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni anni,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2.1
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di
anni 2 (due). Per il resto, ovvero per 15 (quindici) mesi, essa è da espiare.
4.
È
ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente e la confisca del
denaro in sequestro. Per il resto, gli oggetti sequestrati vengono
dissequestrati in favore dell’avente diritto previa cancellazione delle schede
SIM e della memoria dei telefoni e anticipo dei costi per eseguire tali
operazioni.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in
solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
6.
Le spese per la difesa d’ufficio
di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 16'777.00 comprensiva di onorario e spese.
6.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 16'777.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per 16'159.50 comprensiva di onorario e spese.
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 16'159.50 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 31'320.10
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 243.40
fr. 32'763.50
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 15'660.05
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 121.70
fr. 16'481.75
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 15'660.05
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 121.70
fr. 16'281.75
============
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera